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IV-ter, n. 14), promosso dal Tribunale ordinario di Modena, con ordinanza-ricorso del 15 aprile 2022, depositata in cancelleria il 4 maggio 2022 ed iscritta al n. 9 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2022, fase di ammissibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eUdito nella camera di consiglio del 30 novembre 2022 il Giudice relatore Nicol\u0026#242; Zanon;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cBR\u003e\u003cP class\u003d\"IT\"\u003eRitenuto che, con ordinanza-ricorso (d\u0026#8217;ora in avanti: ricorso) depositata in cancelleria il 4 maggio 2022 (reg. confl. pot. n. 9 del 2022), il Tribunale ordinario di Modena ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in riferimento alla deliberazione del 16 febbraio 2022 (doc. IV-ter, n. 14), con la quale il Senato della Repubblica ha affermato che le dichiarazioni rese da Carlo Amedeo Giovanardi, all\u0026#8217;epoca dei fatti senatore, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell\u0026#8217;esercizio delle sue funzioni e ricadono, pertanto, nella garanzia di insindacabilit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 68, primo comma, della Costituzione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il ricorso \u0026#232; stato proposto nell\u0026#8217;ambito del giudizio penale pendente innanzi all\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria ricorrente, nel quale l\u0026#8217;ex parlamentare \u0026#232; imputato dei reati previsti dagli artt. 326 (rivelazione e utilizzazione di segreti d\u0026#8217;ufficio), 336 (violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale), 338 (violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti) e 341-bis (oltraggio a pubblico ufficiale) del codice penale; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche le condotte contestate nei capi d\u0026#8217;imputazione allegati al ricorso sarebbero state dirette ad ottenere la riammissione di due imprese nella cosiddetta white list (ossia nell\u0026#8217;elenco degli imprenditori non lambiti da tentativi di infiltrazione mafiosa, redatto ai fini dell\u0026#8217;aggiudicazione dei pubblici appalti per la ricostruzione conseguente al sisma del 2012 in Emilia-Romagna), e dunque finalizzate a superare i dinieghi di iscrizione a tale elenco opposti dal prefetto;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, nel perseguire tali finalit\u0026#224; e sempre secondo l\u0026#8217;assunto accusatorio, l\u0026#8217;allora senatore Giovanardi avrebbe realizzato, oltre a comportamenti genericamente \u0026#8220;pressori\u0026#8221;, vere e proprie minacce, sia dirette che indirette, tese a turbare le attivit\u0026#224; di un corpo amministrativo (nella specie, il Prefetto di Modena e il Gruppo interforze centrale costituito con decreto del Ministro dell\u0026#8217;interno), nonch\u0026#233; a costringere i pubblici ufficiali destinatari di tali condotte \u0026#8211; che sarebbero stati, nell\u0026#8217;occasione, anche oltraggiati \u0026#8211; a compiere atti contrari all\u0026#8217;ufficio; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, allo scopo di meglio esercitare la contestata attivit\u0026#224; di minaccia, l\u0026#8217;imputato avrebbe anche adoperato informazioni precise e circostanziate, ancora coperte da segreto, aventi ad oggetto i relativi procedimenti amministrativi, e allo stesso senatore fornite da appartenenti agli uffici di prefettura (coimputati nel medesimo processo);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, nel corso del giudizio, Carlo Amedeo Giovanardi ha eccepito l\u0026#8217;insindacabilit\u0026#224; delle opinioni espresse, ai sensi dell\u0026#8217;art. 68, primo comma, Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, con ordinanza pronunciata in data 12 gennaio 2021, il Tribunale di Modena, provvedendo su tale eccezione, ha trasmesso copia degli atti al Presidente del Senato ai sensi dell\u0026#8217;art. 3, comma 4, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l\u0026#8217;attuazione dell\u0026#8217;articolo 68 della Costituzione nonch\u0026#233; in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), contestualmente disponendo la sospensione del procedimento per il termine di novanta giorni, cos\u0026#236; come previsto dall\u0026#8217;art. 3, comma 5, della citata legge;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria ricorrente, una volta spirato tale termine \u0026#8211; durante il cui decorso ha fornito le informazioni domandate con apposite comunicazioni del Presidente del Senato, nelle date del 4 marzo e del 27 maggio 2021 \u0026#8211;, ha ordinato la prosecuzione del processo, dando ingresso alle attivit\u0026#224; istruttorie richieste dalle parti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, nella seduta del 16 febbraio 2022, il Senato della Repubblica, approvando la proposta formulata, a maggioranza, dalla Giunta delle elezioni e delle immunit\u0026#224; parlamentari, ha adottato la deliberazione all\u0026#8217;origine del conflitto, statuendo che le descritte condotte contestate all\u0026#8217;imputato Giovanardi \u0026#171;costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell\u0026#8217;esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell\u0026#8217;ipotesi di cui all\u0026#8217;articolo 68, primo comma, della Costituzione\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, a seguito di tale deliberazione della Camera di appartenenza, all\u0026#8217;udienza del 21 febbraio 2022, la difesa dell\u0026#8217;imputato ha chiesto al Tribunale di Modena di pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell\u0026#8217;art. 129 del codice di procedura penale, in senso adesivo alla prospettazione contenuta nella citata delibera d\u0026#8217;insindacabilit\u0026#224;, mentre la Procura della Repubblica ha sollecitato il promovimento del conflitto di attribuzione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, per il Tribunale di Modena, sarebbero insussistenti, \u0026#171;nella specie, gli estremi di lineare ed immediata riconducibilit\u0026#224; delle condotte descritte nel capo di imputazione alla prerogativa di insindacabilit\u0026#224; deliberata dal Senato della Repubblica\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infatti, tali condotte non presenterebbero \u0026#171;un nesso funzionale con l\u0026#8217;attivit\u0026#224; parlamentare svolta\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, quindi, la deliberazione d\u0026#8217;insindacabilit\u0026#224; adottata dal Senato della Repubblica opererebbe \u0026#171;una lesione delle prerogative giurisdizionali\u0026#187; dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria ricorrente, in considerazione \u0026#171;del principio dell\u0026#8217;efficacia inibente\u0026#187; di essa, ossia \u0026#171;del cd. effetto impeditivo nei confronti dei giudizi penali di responsabilit\u0026#224; dei membri del Parlamento\u0026#187;, superabile solo con la proposizione del conflitto di attribuzione innanzi a questa Corte;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, pertanto, il Tribunale di Modena ha disposto la sospensione del giudizio e ha chiesto a questa Corte di dichiarare che \u0026#171;non spettava al Senato della Repubblica di deliberare nel senso che le condotte ascritte all\u0026#8217;imputato Giovanardi [\u0026#8230;] rappresentano opinioni espresse nell\u0026#8217;esercizio delle funzioni, coperte dalla guarentigia costituzionale di cui all\u0026#8217;art. 68 Costituzione\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eConsiderato che il Tribunale di Modena ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in riferimento alla deliberazione del 16 febbraio 2022 (doc. IV-ter, n. 14), con la quale il Senato della Repubblica ha affermato che le dichiarazioni rese da Carlo Amedeo Giovanardi, all\u0026#8217;epoca dei fatti senatore, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell\u0026#8217;esercizio delle sue funzioni e ricadono, pertanto, nella garanzia di insindacabilit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 68, primo comma, Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, nella presente fase del giudizio, questa Corte \u0026#232; chiamata a deliberare, in camera di consiglio e senza contraddittorio, in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo prescritti dall\u0026#8217;art. 37, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ossia a decidere se il conflitto insorga tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volont\u0026#224; del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali, restando impregiudicata ogni ulteriore questione, anche in punto di ammissibilit\u0026#224;; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la forma dell\u0026#8217;ordinanza rivestita dall\u0026#8217;atto introduttivo \u0026#232; idonea ad instaurare il giudizio ove sussistano, come nella specie, gli estremi sostanziali di un valido ricorso (tra le ultime, ordinanze n. 82 del 2020, n. 155 del 2017, n. 139 del 2016 e n. 271 del 2014);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, sotto il profilo del requisito soggettivo, va riconosciuta la legittimazione del Tribunale di Modena a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto organo giurisdizionale in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, nell\u0026#8217;esercizio delle funzioni attribuitegli, la volont\u0026#224; del potere cui appartiene (ex plurimis, ordinanze n. 35 del 2022 e n. 82 del 2020);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione del Senato della Repubblica ad essere parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volont\u0026#224; in ordine all\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;art. 68, primo comma, Cost. (ex plurimis, ordinanze n. 35 del 2022 e n. 82 del 2020);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, per quanto attiene al profilo oggettivo, il Tribunale di Modena lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione costituzionalmente garantita, in conseguenza dell\u0026#8217;esercizio asseritamente illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere spettante al Senato della Repubblica di dichiarare l\u0026#8217;insindacabilit\u0026#224; delle opinioni espresse da un membro di quel ramo del Parlamento ai sensi dell\u0026#8217;art. 68, primo comma, Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, dunque, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte (ex plurimis, ordinanze n. 35 del 2022 e n. 82 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara ammissibile, ai sensi dell\u0026#8217;art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe, promosso dal Tribunale ordinario di Modena, nei confronti del Senato della Repubblica;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dispone:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003ea) che la cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Tribunale ordinario di Modena;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eb) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell\u0026#8217;avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall\u0026#8217;art. 26, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eNicol\u0026#242; ZANON, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 10 gennaio 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Parlamento - Immunit\u0026#224; parlamentari - Processo penale a carico del senatore C.A. G. per concorso nei reati di rivelazione e utilizzazione di segreti d\u0027ufficio, di violenza o minaccia a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti, di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e di oltraggio a pubblico ufficiale.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45272","titoletto":"Giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Fase di ammissibilità - Atto introduttivo - Utilizzazione da parte degli organi giurisdizionali della forma dell\u0027ordinanza - Idoneità alla instaurazione del giudizio - Condizione - Sussistenza degli estremi sostanziali di un valido ricorso. (Classif. 114002).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa forma dell\u0027ordinanza rivestita dall\u0027atto introduttivo del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è idonea ad instaurare il giudizio ove sussistano gli estremi sostanziali di un valido ricorso. (\u003cem\u003ePrecedenti: O. 82/2020 - mass. 43322; O. 155/2017 - mass. 39661; O. 139/2016 - mass. 38914; O. 271/2014 - mass. 38196\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45273","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45273","titoletto":"Giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Soggetti legittimati - Legittimazione attiva dei singoli organi giurisdizionali - Legittimazione passiva del Senato della Repubblica - Sussistenza (nel caso di specie: ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Modena nei confronti del Senato della Repubblica, in riferimento alla deliberazione che ha affermato che le dichiarazioni rese da un senatore ricadono nella garanzia di insindacabilità di cui all\u0027art. 68, primo comma, Cost.). (Classif. 114003).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eI singoli organi giurisdizionali sono legittimati a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto competenti, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, a dichiarare definitivamente, nell\u0027esercizio delle funzioni attribuitegli, la volontà del potere cui appartengono. (\u003cem\u003ePrecedenti: O. 35/2022 - mass. 44519; O. 82/2020 - mass. 43323\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl Senato della Repubblica è legittimato ad essere parte del conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all\u0027applicazione dell\u0027art. 68, primo comma, Cost. (\u003cem\u003ePrecedenti: O. 35/2022 - mass. 44519; O. 82/2020 - mass. 43323\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato ammissibile, ai sensi dell\u0027art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dal Tribunale di Modena in riferimento alla deliberazione del 16 febbraio 2022 - doc. IV-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, n. 14 - con la quale il Senato della Repubblica ha affermato che le dichiarazioni rese da Carlo Amedeo Giovanardi, all\u0027epoca dei fatti senatore, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell\u0027esercizio delle sue funzioni e ricadono, pertanto, nella garanzia di insindacabilità di cui all\u0027art. 68, primo comma, Cost. Sussistono i requisiti soggettivo e oggettivo per l\u0027instaurazione del giudizio, in quanto, sotto il primo profilo, va riconosciuta la legittimazione dell\u0027organo giurisdizionale a promuovere il conflitto e quella del Senato della Repubblica a esserne parte e, sotto il secondo profilo, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione costituzionalmente garantita, in conseguenza dell\u0027esercizio asseritamente illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere spettante al Senato della Repubblica di dichiarare l\u0027insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro. \u003cem\u003ePrecedenti: O. 35/2022 - mass. 44519; O. 82/2020 - mass. 43323\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"45272","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"","data_legge":"16/02/2022","data_nir":"2022-02-16","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"(doc. IV-ter, n. 14)","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"68","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/03/1953","numero":"87","articolo":"37","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"43367","autore":"Cavasino E.","titolo":"La Corte mediatica e la Corte attivista: i nuovi volti della giustizia costituzionale italiana","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.giurcost.org","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"43366_2023_1.pdf","nome_file_fisico":"1-2023+altre_Cavasino.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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