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P., con ordinanza del 7 febbraio 2020, iscritta al n. 101 del registro ordinanze 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nella camera di consiglio del 24 febbraio 2021 il Giudice relatore Silvana Sciarra; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 24 febbraio 2021. \r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 7 febbraio 2020, iscritta al n. 101 del registro ordinanze 2020, il Tribunale ordinario di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 41, primo comma, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libert\u0026#224; e dignit\u0026#224; dei lavoratori, della libert\u0026#224; sindacale e dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), \u0026#171;nella parte in cui prevede che, in ipotesi in cui il giudice accerti la manifesta insussistenza di un fatto posto a fondamento di un licenziamento per G.M.O. [giustificato motivo oggettivo], \u0026#8220;possa\u0026#8221; e non \u0026#8220;debba\u0026#8221; applicare la tutela di cui al 4\u0026#176; comma dell\u0026#8217;art. 18 (reintegra)\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il rimettente espone di dover decidere sull\u0026#8217;opposizione di un datore di lavoro contro l\u0026#8217;ordinanza che, a conclusione della fase sommaria del cosiddetto \u0026#8220;rito Fornero\u0026#8221;, ha reintegrato un lavoratore, licenziato \u0026#171;nel giro di alcuni mesi\u0026#187; due volte per giusta causa e una volta per giustificato motivo oggettivo. L\u0026#8217;opponente non ha impugnato le statuizioni relative ai licenziamenti per giusta causa e si duole unicamente del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e dei provvedimenti di reintegrazione adottati a tale riguardo dal giudice della fase sommaria. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa societ\u0026#224; datrice di lavoro ha chiesto di respingere le domande del lavoratore e di condannarlo alla restituzione delle somme incassate per effetto dell\u0026#8217;ordinanza provvisoriamente esecutiva, o di limitare l\u0026#8217;accoglimento delle domande \u0026#171;ai minimi indennitari\u0026#187;. Il lavoratore, in via riconvenzionale, ha chiesto l\u0026#8217;esatta determinazione dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; sostitutiva della reintegrazione che ha scelto di ottenere, dopo l\u0026#8217;ordinanza conclusiva della fase sommaria. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn punto di rilevanza, il giudice a quo evidenzia che la disposizione censurata \u0026#171;viene in diretta ed immediata applicazione nel caso di specie\u0026#187;, concernente un\u0026#8217;ipotesi di manifesta insussistenza del fatto posto a fondamento del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233; la rilevanza delle questioni potrebbe essere esclusa per il sol fatto che il lavoratore abbia optato per l\u0026#8217;indennit\u0026#224; sostitutiva della reintegrazione, in quanto il giudice sarebbe comunque chiamato a decidere tra una tutela reintegratoria, pur sostituita dall\u0026#8217;indennit\u0026#224;, e una tutela meramente indennitaria. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; In punto di non manifesta infondatezza, il rimettente osserva che la disposizione censurata, in quanto caratterizzata da un tenore letterale inequivocabile, non si presta a una interpretazione adeguatrice. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl diniego della reintegrazione, che la legge non subordina a criteri di sorta, rappresenterebbe un nuovo licenziamento, intimato dal giudice sulla base di una valutazione ampiamente discrezionale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl carattere meramente facoltativo della reintegrazione lederebbe il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), in quanto, per effetto di una \u0026#171;insindacabile e libera scelta del datore di lavoro di qualificare in un modo o nell\u0026#8217;altro l\u0026#8217;atto espulsivo\u0026#187;, determinerebbe un\u0026#8217;arbitraria disparit\u0026#224; di trattamento tra \u0026#171;situazioni del tutto identiche, ossia il licenziamento per giusta causa e il licenziamento per giustificato motivo oggettivo dei quali si sia accertata in giudizio l\u0026#8217;infondatezza (addirittura la manifesta infondatezza per il G.M.O.)\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione censurata violerebbe anche l\u0026#8217;art. 41 Cost., poich\u0026#233; attribuirebbe al datore di lavoro \u0026#171;un potere di scelta di tipo squisitamente imprenditoriale\u0026#187;, che si tradurrebbe nell\u0026#8217;intimazione di \u0026#171;un nuovo ed autonomo atto espulsivo\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice a quo prospetta, inoltre, il contrasto con l\u0026#8217;art. 24 Cost., che tutela il diritto di agire in giudizio. Il lavoratore \u0026#171;si troverebbe esposto all\u0026#8217;esercizio di una facolt\u0026#224; giudiziale totalmente discrezionale\u0026#187;, senza avere alcuna facolt\u0026#224; di difendersi. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 24 Cost., in connessione con l\u0026#8217;art. 3 Cost., sarebbe violato anche perch\u0026#233; l\u0026#8217;insindacabile qualificazione del datore di lavoro condizionerebbe \u0026#171;le tutele del lavoratore\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, il nuovo licenziamento, che il giudice intima allorch\u0026#233; nega la reintegrazione, sarebbe assoggettato a un trattamento \u0026#171;ingiustificatamente differente e deteriore\u0026#187; rispetto agli altri licenziamenti determinati in generale dal giustificato motivo oggettivo e, in particolare, da un motivo legato agli stessi mutamenti organizzativi che precludono la tutela reintegratoria. Ad avviso del rimettente, non sarebbero rispettate le procedure di garanzia previste dall\u0026#8217;art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali) e sarebbe ammessa la sola impugnativa in sede di gravame, con conseguente \u0026#171;abolizione di un grado di giudizio\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe compromessa anche la terziet\u0026#224; del giudice (art. 111, secondo comma, Cost.), costretto a vestire i panni dell\u0026#8217;imprenditore e a compiere \u0026#171;un\u0026#8217;opzione di gestione dell\u0026#8217;impresa\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto di dichiarare inammissibile o comunque infondata la questione sollevata dal Tribunale di Ravenna. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; La questione sarebbe inammissibile per un triplice ordine di ragioni. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.1.\u0026#8211; Il rimettente, anzitutto, non avrebbe dimostrato l\u0026#8217;effettivo e concreto rapporto di strumentalit\u0026#224; fra la risoluzione della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale e la definizione del giudizio principale e non avrebbe descritto in maniera adeguata la fattispecie concreta sottoposta al suo esame. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.2.\u0026#8211; Il giudice a quo, in secondo luogo, avrebbe trascurato di interpretare la disposizione censurata in senso conforme alla Costituzione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.3.\u0026#8211; L\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ha eccepito, infine, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione per il carattere additivo o manipolativo del petitum, in un contesto in cui non si riscontrano \u0026#171;vincoli costituzionali positivi in merito al tipo di tutela da accordare al lavoratore illegittimamente licenziato\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Quanto al merito, la questione non sarebbe comunque fondata. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.1.\u0026#8211; Le censure muoverebbero dall\u0026#8217;assunto dell\u0026#8217;omogeneit\u0026#224; tra la giusta causa o il giustificato motivo soggettivo, da un lato, e il giustificato motivo oggettivo, dall\u0026#8217;altro. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale assunto, tuttavia, non sarebbe condivisibile. Se la giusta causa e il giustificato motivo soggettivo si riconnettono alle condotte del lavoratore, il giustificato motivo oggettivo investe la \u0026#171;sfera organizzativa del datore di lavoro\u0026#187;. L\u0026#8217;eterogeneit\u0026#224; delle fattispecie impedirebbe dunque di porle a raffronto.  \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe censure di violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost. sarebbero infondate anche perch\u0026#233; il giudice ben potrebbe disattendere una qualificazione pretestuosa, che non rispecchi le reali ragioni giustificatrici del licenziamento. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;Avvocatura non ravvisa alcun contrasto con l\u0026#8217;art. 41 Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione censurata, nel richiedere una valutazione di compatibilit\u0026#224; della reintegrazione con le esigenze organizzative dell\u0026#8217;impresa, sarebbe coerente con le indicazioni del giudice a quo, che auspica una limitazione del sindacato giurisdizionale sulle scelte imprenditoriali. Il richiamo all\u0026#8217;eccessiva onerosit\u0026#224; della reintegrazione, unito al requisito della manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento, intenderebbe scongiurare il rischio di \u0026#171;un\u0026#8217;intromissione diretta ed incondizionata del potere giurisdizionale nelle scelte organizzative dell\u0026#8217;impresa\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.3.\u0026#8211; Sarebbero infondate, infine, anche le censure di violazione della terziet\u0026#224; e dell\u0026#8217;imparzialit\u0026#224; del giudice (art. 111, secondo comma, Cost.). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione censurata non attribuirebbe al giudice alcun potere di licenziare ex novo il lavoratore, ma subordinerebbe il potere di ripristinare il rapporto di lavoro preesistente a una valutazione ulteriore sulla compatibilit\u0026#224; con le esigenze organizzative dell\u0026#8217;impresa. Lungi dallo schierarsi dalla parte dell\u0026#8217;imprenditore, il giudice si limiterebbe a contemperare \u0026#171;le esigenze di tutela del lavoratore e quelle organizzative del datore di lavoro\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe (r.o. n. 101 del 2020), il Tribunale ordinario di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libert\u0026#224; e dignit\u0026#224; dei lavoratori, della libert\u0026#224; sindacale e dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nella parte in cui prevede che il giudice, quando accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, possa \u0026#8211; e non debba \u0026#8211; disporre la reintegrazione del lavoratore. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il rimettente denuncia, anzitutto, il contrasto con l\u0026#8217;art. 3 della Costituzione, alla luce del  \u0026#171;trattamento irragionevolmente discriminatorio\u0026#187; che il legislatore avrebbe riservato a \u0026#171;situazioni identiche\u0026#187;. La reintegrazione, obbligatoria nel licenziamento per giusta causa nell\u0026#8217;ipotesi di insussistenza del fatto, sarebbe meramente facoltativa e sarebbe subordinata a una valutazione in termini di non eccessiva onerosit\u0026#224; nella fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, che peraltro presuppone una insussistenza manifesta del fatto e una iniziativa del datore di lavoro \u0026#171;del tutto pretestuosa\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDall\u0026#8217;insindacabile scelta del datore di lavoro di qualificare il licenziamento come determinato da giusta causa o da giustificato motivo oggettivo deriverebbe \u0026#171;una distinzione estremamente rilevante in punto della tutela del lavoratore\u0026#187;. Neppure le diversit\u0026#224; che intercorrono tra la giusta causa e il giustificato motivo oggettivo potrebbero spiegare tale distinzione, poich\u0026#233;, nell\u0026#8217;ipotesi di insussistenza del fatto, si configura in ogni caso un recesso illegittimo, a prescindere dalle ragioni addotte, attinenti alla giusta causa o al giustificato motivo oggettivo. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente osserva che, nel caso di specie, non viene in rilievo il tema della \u0026#171;mancanza di copertura costituzionale per la reintegra\u0026#187;, ma l\u0026#8217;arbitraria disparit\u0026#224; di trattamento tra situazioni identiche negli elementi costitutivi. Una volta che abbia scelto di disporre la tutela reintegratoria al ricorrere di determinati presupposti, il legislatore non potrebbe introdurre \u0026#171;ingiustificati trattamenti differenziati tra situazioni identiche\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl fatto che il lavoratore possa optare \u0026#8211; come \u0026#232; avvenuto nel giudizio principale e come spesso avviene nella pratica \u0026#8211; per una indennit\u0026#224; sostitutiva della reintegrazione dimostrerebbe \u0026#171;l\u0026#8217;irragionevolezza del sistema complessivamente adottato\u0026#187;. In questo caso, difatti, il richiamo all\u0026#8217;eccessiva onerosit\u0026#224; non sarebbe pertinente. Anche da questo punto di vista, emergerebbe l\u0026#8217;inidoneit\u0026#224; del criterio indicato a indirizzare la scelta del giudice. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il rimettente argomenta che il potere discrezionale del giudice di disporre o negare la reintegrazione, \u0026#171;nell\u0026#8217;assoluta mancanza di criteri normativi in base ai quali orientare l\u0026#8217;interprete\u0026#187;, si configura come un potere \u0026#171;essenzialmente assimilabile all\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di impresa\u0026#187;. Il legislatore sacrificherebbe la libert\u0026#224; dell\u0026#8217;iniziativa economica privata, tutelata dall\u0026#8217;art. 41 Cost., e porrebbe \u0026#171;limiti proprio ai limiti all\u0026#8217;iniziativa economica privata\u0026#187;, che la Carta fondamentale individua nel rispetto della sicurezza, della libert\u0026#224;, della dignit\u0026#224; umana. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel negare la tutela reintegratoria allorch\u0026#233; risulti eccessivamente onerosa, il giudice intimerebbe \u0026#171;un ulteriore e nuovo licenziamento per giustificato motivo oggettivo\u0026#187; e compirebbe \u0026#171;scelte organizzative riservate all\u0026#8217;imprenditore\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Il giudice a quo, inoltre, censura l\u0026#8217;art. 18, settimo comma, secondo periodo, dello statuto dei lavoratori, in quanto lesivo dell\u0026#8217;art. 24 Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione in esame, nell\u0026#8217;attribuire al giudice il potere di disporre un nuovo licenziamento, pregiudicherebbe il diritto di difesa delle parti, che non sarebbero poste nelle condizioni di interloquire sulla compatibilit\u0026#224; della reintegrazione con le esigenze organizzative aziendali, \u0026#171;nel mezzo di un processo avente un altro oggetto\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 24 Cost., in connessione con l\u0026#8217;art. 3 Cost., sarebbe violato sotto due ulteriori profili. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl diritto di azione del lavoratore sarebbe \u0026#171;ingiustamente sacrificato e ostacolato dalla scelta, operata dalla legge ordinaria, di fare dipendere le tutele del lavoratore dalla mera insindacabile (nemmeno ex post) volont\u0026#224; qualificatoria datoriale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, il licenziamento, che il giudice intima allorch\u0026#233; nega la tutela reintegratoria, riceverebbe un trattamento \u0026#171;ingiustificatamente differente e deteriore [\u0026#8230;] rispetto ad ogni altro normale licenziamento intimato dal datore di lavoro\u0026#187; e anche rispetto ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, intimati sulla base di quello stesso mutamento organizzativo che ha precluso l\u0026#8217;applicazione della tutela reintegratoria. Il licenziamento disposto ope iudicis, difatti, non sarebbe rispettoso delle procedure di garanzia previste dall\u0026#8217;art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali) e potrebbe essere impugnato solo in sede di gravame contro la decisione del giudice che l\u0026#8217;ha intimato, con la conseguente perdita di un grado di giudizio. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Il giudice a quo denuncia, infine, il contrasto con l\u0026#8217;art. 111, secondo comma, Cost. e con i princ\u0026#236;pi del giusto processo. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione censurata imporrebbe al giudice di ricoprire il ruolo di una parte in causa, e in particolare dell\u0026#8217;imprenditore, senza neppure indicare \u0026#171;i criteri ai quali il giudice dovrebbe attenersi\u0026#187;. Sarebbe compromessa, pertanto, la terziet\u0026#224; del giudice. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Occorre esaminare, preliminarmente, le eccezioni di inammissibilit\u0026#224; formulate nell\u0026#8217;atto di intervento. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, la questione sarebbe inammissibile per carente motivazione in ordine al requisito della rilevanza. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.1.\u0026#8211; Il rimettente non avrebbe dimostrato la necessit\u0026#224; di applicare la previsione censurata per decidere su una o pi\u0026#249; domande formulate nel giudizio principale e non avrebbe offerto alcun ragguaglio sull\u0026#8217;incidenza di una eventuale pronuncia di accoglimento sugli esiti della controversia. Il giudice a quo avrebbe omesso di far luce sull\u0026#8217;imprescindibile rapporto di strumentalit\u0026#224; tra la soluzione del dubbio di costituzionalit\u0026#224; e la definizione del giudizio principale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche la descrizione della fattispecie concreta sarebbe lacunosa. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice a quo non avrebbe svolto alcun rilievo in merito alla illegittimit\u0026#224; del licenziamento impugnato, alla manifesta insussistenza del fatto addotto come giustificazione del licenziamento stesso, alla necessit\u0026#224; di applicare la disposizione che esclude il rimedio della reintegrazione e impone di riconoscere una tutela meramente indennitaria. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.2.\u0026#8211; La motivazione in ordine alla rilevanza non presenta i profili di inammissibilit\u0026#224; eccepiti dalla difesa dello Stato. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha affermato che \u0026#171;[a]nche nella prospettiva di un pi\u0026#249; diffuso accesso al sindacato di costituzionalit\u0026#224; (sentenza n. 77 del 2018, punto 8 del Considerato in diritto) e di una pi\u0026#249; efficace garanzia della conformit\u0026#224; della legislazione alla Carta fondamentale, il presupposto della rilevanza non si identifica nell\u0026#8217;utilit\u0026#224; concreta di cui le parti in causa potrebbero beneficiare (sentenza n. 20 del 2018, punto 2 del Considerato in diritto)\u0026#187; (sentenza n. 174 del 2019, punto 2.1. del Considerato in diritto). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa rilevanza si configura come \u0026#171;necessit\u0026#224; di applicare la disposizione censurata nel percorso argomentativo che conduce alla decisione e si riconnette all\u0026#8217;incidenza della pronuncia di questa Corte su qualsiasi tappa di tale percorso\u0026#187; (sentenza n. 254 del 2020, punto 4.2. del Considerato in diritto). L\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; della disposizione censurata \u0026#232; dunque sufficiente a fondare la rilevanza della questione proposta (fra le molte, sentenza n. 174 del 2016, punto 2.1. del Considerato in diritto). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella vicenda oggi sottoposta al vaglio di questa Corte, il giudice a quo ha descritto la fattispecie concreta in modo idoneo a suffragare il requisito della rilevanza del dubbio di costituzionalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente riferisce che il giudizio principale verte in via esclusiva su una fattispecie di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. L\u0026#8217;opponente non ha coltivato le contestazioni relative ai due licenziamenti intimati per giusta causa e annullati dal giudice della fase sommaria, con conseguente reintegrazione del lavoratore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella fase sommaria \u0026#232; stata accertata la manifesta insussistenza del fatto dedotto dal datore di lavoro a sostegno del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e \u0026#8211; su questo tema controverso \u0026#8211; si dispiegano le argomentazioni delle parti nella fase a cognizione piena introdotta dall\u0026#8217;opposizione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice a quo soggiunge che le parti non contestano la necessit\u0026#224; di applicare la previsione censurata, anche alla luce della data di assunzione del ricorrente (2001) e delle dimensioni dell\u0026#8217;impresa, che occupa circa cinquanta dipendenti. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il rimettente, la rilevanza della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale non \u0026#232; scalfita neppure dalla scelta del lavoratore di conseguire l\u0026#8217;indennit\u0026#224; sostitutiva della reintegrazione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa valutazione del giudice a quo, avvalorata da una pluralit\u0026#224; di argomenti, non \u0026#232; implausibile e supera, pertanto, il controllo \u0026#8220;esterno\u0026#8221; demandato a questa Corte in ordine al requisito della rilevanza (da ultimo, sentenza n. 32 del 2021, punto 2.1.1. del Considerato in diritto). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe contrapposte domande delle parti \u0026#8211; quella del datore di lavoro, volta a ottenere la restituzione dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; corrisposta, e quella del lavoratore, concernente l\u0026#8217;esatta determinazione dell\u0026#8217;importo dovuto \u0026#8211; presuppongono la valutazione della fondatezza della domanda di reintegrazione nell\u0026#8217;\u0026#224;mbito del giudizio incardinato con l\u0026#8217;opposizione di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAi fini della decisione della controversia, \u0026#232; dunque ineludibile l\u0026#8217;applicazione della disposizione censurata, che delinea i presupposti della reintegrazione in un licenziamento per giustificato motivo oggettivo quale \u0026#232; quello dedotto \u0026#8211; per concorde ammissione delle parti \u0026#8211; nel giudizio principale. Tanto basta a radicare la rilevanza della questione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;Avvocatura dello Stato imputa al rimettente di non avere sperimentato una interpretazione adeguatrice della previsione censurata. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.1.\u0026#8211; Il giudice a quo si sarebbe limitato a enucleare il significato letterale dell\u0026#8217;art. 18, settimo comma, secondo periodo, dello statuto dei lavoratori, senza confrontarsi con un\u0026#8217;interpretazione sistematica mediante un \u0026#171;ragionevole e bilanciato potere esegetico\u0026#187;. La questione sarebbe, pertanto, inammissibile. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.2.\u0026#8211; Neppure tale eccezione \u0026#232; fondata. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAi fini dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, \u0026#232; necessario e sufficiente che il giudice a quo abbia esplorato la praticabilit\u0026#224; di una interpretazione adeguatrice e l\u0026#8217;abbia consapevolmente esclusa (da ultimo, sentenza n. 32 del 2021, punto 2.3.1. del Considerato in diritto), alla luce di un accurato esame delle alternative che si profilano nel dibattito ermeneutico (sentenza n. 123 del 2020, punto 3.3.1. del Considerato in diritto). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSe l\u0026#8217;interpretazione prescelta dal rimettente sia la sola persuasiva, \u0026#232; profilo che non attiene all\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224;, ma al merito della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale e \u0026#8211; nello scrutinio del merito \u0026#8211; dovr\u0026#224; essere esaminato (sentenza n. 95 del 2016, punto 2.2. del Considerato in diritto). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente muove dalla premessa che la disposizione censurata sia contraddistinta da un significato letterale inequivocabile e che l\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata si risolva in \u0026#171;una interpretazione chiaramente abrogatrice di un chiaro precetto normativo\u0026#187;, in contrasto con il sindacato accentrato di costituzionalit\u0026#224;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice a quo mostra di recepire l\u0026#8217;interpretazione accreditata dalla \u0026#171;giurisprudenza di legittimit\u0026#224; maggioritaria\u0026#187;, che riconosce il potere discrezionale di negare la reintegrazione, \u0026#171;se la tutela reintegratoria sia, al momento di adozione del provvedimento giudiziale, sostanzialmente incompatibile con la struttura organizzativa medio tempore assunta dall\u0026#8217;impresa\u0026#187; (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 2 maggio 2018, n. 10435). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl Tribunale di Ravenna non reputa condivisibile il diverso indirizzo, \u0026#171;numericamente minoritario\u0026#187;, che configura come obbligatoria la reintegrazione nelle ipotesi di manifesta insussistenza del fatto (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 13 marzo 2019, n. 7167 e 14 luglio 2017, n. 17528) e si traduce in \u0026#171;una interpretazione essenzialmente abrogativa di un testuale elemento normativo\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAll\u0026#8217;esito di un circostanziato esame delle diverse interpretazioni prospettate, il giudice ha escluso la sostenibilit\u0026#224; di un\u0026#8217;interpretazione adeguatrice e ha cos\u0026#236; ottemperato in maniera adeguata all\u0026#8217;onere di attribuire alla disposizione un significato conforme ai princ\u0026#236;pi costituzionali. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche da questa angolazione, pertanto, non si ravvisano ostacoli alla disamina del merito. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.\u0026#8211; La questione sarebbe inammissibile, anche perch\u0026#233; formulata in modo da ottenere \u0026#171;una pronuncia additiva o manipolativa non costituzionalmente obbligata\u0026#187; in un \u0026#224;mbito in cui il legislatore gode di un\u0026#8217;ampia discrezionalit\u0026#224;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.1.\u0026#8211; La scelta della tutela che spetta al lavoratore illegittimamente licenziato sarebbe demandata all\u0026#8217;apprezzamento discrezionale del legislatore. Il riconoscimento della reintegrazione rappresenterebbe \u0026#171;solamente una delle molteplici alternative prospettabili\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.2.\u0026#8211; Anche tale eccezione non \u0026#232; fondata. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente sollecita in maniera puntuale, mediante l\u0026#8217;indicazione di un chiaro termine di raffronto, l\u0026#8217;intervento correttivo di questa Corte, che dovrebbe ripristinare, in ordine all\u0026#8217;obbligatoriet\u0026#224; della reintegrazione, un trattamento omogeneo tra il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, da un lato, e il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, dall\u0026#8217;altro. Anche nella seconda ipotesi la reintegrazione dovrebbe essere obbligatoria, quando sia accertata l\u0026#8217;insussistenza manifesta del fatto. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa molteplicit\u0026#224; dei possibili rimedi contro i licenziamenti illegittimi e l\u0026#8217;assenza di soluzioni costituzionalmente vincolate non escludono che le difformit\u0026#224; tra i regimi di tutela debbano essere sorrette da giustificazioni razionali e non sottraggono le scelte adottate dal legislatore al sindacato di questa Corte. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Nel merito, la questione \u0026#232; fondata. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; I dubbi di costituzionalit\u0026#224; si concentrano sull\u0026#8217;art. 18, settimo comma, secondo periodo, dello statuto dei lavoratori, cos\u0026#236; come modificato dall\u0026#8217;art. 1, comma 42, lettera b), della legge n. 92 del 2012, nel quadro di un ampio intervento riformatore sulle tutele contro i licenziamenti illegittimi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl legislatore ha inteso ridistribuire \u0026#171;in modo pi\u0026#249; equo le tutele dell\u0026#8217;impiego\u0026#187; anche mediante l\u0026#8217;adeguamento della disciplina dei licenziamenti \u0026#171;alle esigenze del mutato contesto di riferimento\u0026#187; e la previsione \u0026#171;di un procedimento giudiziario specifico per accelerare la definizione delle relative controversie\u0026#187; (art. 1, comma 1, lettera c, della legge citata). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAll\u0026#8217;originario modello, incentrato sulla tutela reintegratoria per tutte le ipotesi di nullit\u0026#224;, annullabilit\u0026#224; e inefficacia del licenziamento, fanno riscontro quattro regimi, applicabili ai rapporti a tempo indeterminato instaurati fino al 7 marzo 2015. A decorrere da questa data si dispiega la disciplina introdotta dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), che si caratterizza per una diversa ratio e per un diverso regime di tutele. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi deve ricordare che la tutela reintegratoria piena, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati, si applica nelle ipotesi di licenziamento discriminatorio, nullo per causa di matrimonio o di maternit\u0026#224; o di paternit\u0026#224;, retto da motivo illecito determinante o dichiarato inefficace perch\u0026#233; intimato in forma orale. Il giudice reintegra il lavoratore e gli riconosce un\u0026#8217;indennit\u0026#224; risarcitoria commisurata all\u0026#8217;ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell\u0026#8217;effettiva reintegrazione, con detrazione di quel che il lavoratore abbia percepito per effetto dello svolgimento di altre attivit\u0026#224; lavorative (l\u0026#8217;aliunde perceptum). L\u0026#8217;importo minimo, invalicabile, \u0026#232; di cinque mensilit\u0026#224;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl lavoratore, in sostituzione della reintegrazione, pu\u0026#242; chiedere al datore di lavoro un\u0026#8217;indennit\u0026#224; pari a quindici mensilit\u0026#224; dell\u0026#8217;ultima retribuzione globale di fatto, senza rinunciare al risarcimento del danno patito nel periodo tra l\u0026#8217;estromissione e la richiesta dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; sostitutiva, che gi\u0026#224; risolve il rapporto di lavoro. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 18 dello statuto dei lavoratori, cos\u0026#236; come novellato nel 2012, prevede, inoltre, una tutela reintegratoria attenuata e una tutela indennitaria, declinata in forma piena e ridotta, e ne sancisce l\u0026#8217;applicazione ai datori di lavoro che occupino pi\u0026#249; di quindici dipendenti (cinque, se si tratta di imprese agricole) nell\u0026#8217;unit\u0026#224; produttiva in cui ha avuto luogo il licenziamento o nell\u0026#8217;\u0026#224;mbito dello stesso Comune o che occupino complessivamente, sia pure in diverse unit\u0026#224; produttive, pi\u0026#249; di sessanta dipendenti. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa tutela reintegratoria attenuata, invocata nell\u0026#8217;odierno giudizio, contempla la reintegrazione nel posto di lavoro, al pari della tutela reintegratoria piena, ma limita a dodici mensilit\u0026#224; l\u0026#8217;ammontare dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; risarcitoria che il datore di lavoro \u0026#232; obbligato a corrispondere dal giorno del licenziamento fino a quello dell\u0026#8217;effettiva reintegrazione. Da tale importo, peraltro, deve essere detratto non solo quel che il lavoratore abbia guadagnato in virt\u0026#249; di altre occupazioni (l\u0026#8217;aliunde perceptum), ma anche quel che avrebbe potuto guadagnare adoperandosi con l\u0026#8217;ordinaria diligenza nella ricerca di un\u0026#8217;altra attivit\u0026#224; lavorativa (l\u0026#8217;aliunde percipiendum). Anche in questo caso il lavoratore ha la facolt\u0026#224; \u0026#8211; in concreto esercitata nel giudizio principale \u0026#8211; di optare per l\u0026#8217;indennit\u0026#224; sostitutiva della reintegrazione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale tutela si applica ai licenziamenti disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, allorch\u0026#233; il giudice riscontri l\u0026#8217;insussistenza del fatto contestato o la riconducibilit\u0026#224; del fatto alle condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi o dei codici disciplinari. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa tutela reintegratoria attenuata sanziona anche i licenziamenti intimati senza giustificazione \u0026#171;per motivo oggettivo consistente nell\u0026#8217;inidoneit\u0026#224; fisica o psichica del lavoratore\u0026#187;, o intimati  in violazione delle regole che, nell\u0026#8217;\u0026#224;mbito del licenziamento per malattia, disciplinano il periodo di comporto (art. 2110 del codice civile). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNei licenziamenti economici, la tutela reintegratoria attenuata pu\u0026#242; essere applicata nelle ipotesi di \u0026#171;manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Quanto al licenziamento per giustificato motivo oggettivo connesso a ragioni economiche, produttive e organizzative, che rappresenta il fulcro dell\u0026#8217;odierna questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, il nuovo regime sanzionatorio previsto dall\u0026#8217;art. 18 della legge n. 300 del 1970, come modificato dalla legge n. 92 del 2012, prescrive di regola la corresponsione di una indennit\u0026#224; risarcitoria, compresa tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilit\u0026#224;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ripristino del rapporto di lavoro, con un risarcimento fino a un massimo di dodici mensilit\u0026#224;, \u0026#232; circoscritto all\u0026#8217;ipotesi della manifesta insussistenza del fatto, che postula una evidente assenza dei presupposti di legittimit\u0026#224; del recesso e dunque la sua natura pretestuosa (Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 19 marzo 2020, n. 7471). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale requisito, che il rimettente non censura, si correla strettamente ai presupposti di legittimit\u0026#224; del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, che \u0026#232; onere del datore di lavoro dimostrare. Tali sono da intendersi le ragioni inerenti all\u0026#8217;attivit\u0026#224; produttiva, all\u0026#8217;organizzazione del lavoro e al suo regolare funzionamento, il nesso causale che lega il recesso alle scelte organizzative del datore di lavoro e, infine, l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di collocare altrove il lavoratore (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 11 novembre 2019, n. 29102). Perch\u0026#233; possa operare il rimedio della reintegrazione, \u0026#232; sufficiente che la manifesta insussistenza riguardi uno dei presupposti appena indicati (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 12 dicembre 2018, n. 32159). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali presupposti, pur nel loro autonomo spazio applicativo, si raccordano tutti all\u0026#8217;effettivit\u0026#224; della scelta organizzativa del datore di lavoro, che il giudice \u0026#232; chiamato a valutare, senza sconfinare in un sindacato di congruit\u0026#224; e di opportunit\u0026#224;. Il vaglio della genuinit\u0026#224; della decisione imprenditoriale garantisce che il licenziamento rappresenti pur sempre una extrema ratio e non il frutto di un insindacabile arbitrio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Il rimettente prende le mosse dall\u0026#8217;assunto, avallato anche dalla pi\u0026#249; recente giurisprudenza di legittimit\u0026#224; (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 3 febbraio 2020, n. 2366), che la reintegrazione non sia obbligatoria, neppure quando l\u0026#8217;insussistenza del fatto posto a base del licenziamento si connoti come manifesta. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl dato testuale conferma una tale premessa ermeneutica. Nel contesto dell\u0026#8217;art. 18, settimo comma, dello statuto dei lavoratori, al perentorio \u0026#171;applica\u0026#187; del primo periodo fa riscontro il \u0026#171;pu\u0026#242; applicare\u0026#187; del secondo periodo e sottende, secondo il significato proprio delle parole, una facolt\u0026#224; discrezionale del giudice. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;elemento letterale \u0026#232; poi corroborato dalla ratio legis, cos\u0026#236; come si ricava dall\u0026#8217;esame dei lavori preparatori. L\u0026#8217;attuale formulazione scaturisce dalla mediazione tra opposte visioni, all\u0026#8217;esito di un acceso dibattito parlamentare. Le critiche alle \u0026#8220;disarmonie\u0026#8221; della previsione censurata, emerse nel corso dell\u0026#8217;approvazione del disegno di legge presentato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, non hanno condotto alla reintroduzione della reintegrazione obbligatoria, pur proposta a pi\u0026#249; riprese.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, nel tentativo di scongiurare le incertezze applicative che il testo della legge avrebbe ingenerato (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 8 luglio 2016, n. 14021), ha provato a definire i criteri che presiedono alla valutazione discrezionale del giudice e ha posto l\u0026#8217;accento, in particolare, sui principi generali in tema di risarcimento in forma specifica (art. 2058 cod. civ.), che precludono la restitutio in integrum quando si riveli eccessivamente onerosa; norma applicabile anche alla responsabilit\u0026#224; contrattuale.  \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella ricostruzione della Corte di cassazione, che costituisce diritto vivente, il richiamo alla disciplina del risarcimento del danno in forma specifica offre \u0026#171;un parametro di riferimento per l\u0026#8217;esercizio del potere discrezionale del giudice\u0026#187;, che impone di valutare se la reintegrazione sia \u0026#171;al momento di adozione del provvedimento giudiziale, sostanzialmente incompatibile con la struttura organizzativa medio tempore assunta dall\u0026#8217;impresa\u0026#187; (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 2 maggio 2018, n. 10435). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice, pertanto, potr\u0026#224; pronunciare la reintegrazione del lavoratore \u0026#171;subordinatamente all\u0026#8217;ulteriore valutazione discrezionale rispetto alla non eccessiva onerosit\u0026#224; del rimedio\u0026#187; (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 31 gennaio 2019, n. 2930). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; La disposizione censurata, nel sancire una facolt\u0026#224; discrezionale di concedere o negare la reintegrazione, contrasta con l\u0026#8217;art. 3 Cost., con riguardo ai profili e per i motivi di s\u0026#233;guito esposti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Sul diritto al lavoro (art. 4, primo comma, Cost.) e sulla tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni (art. 35 Cost.), questa Corte ha fondato, gi\u0026#224; in epoca risalente, l\u0026#8217;esigenza di circondare di \u0026#171;doverose garanzie\u0026#187; e di \u0026#171;opportuni temperamenti\u0026#187; le fattispecie di licenziamento (sentenza n. 45 del 1965, punto 4 del Considerato in diritto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;attuazione del diritto \u0026#171;a non essere estromesso dal lavoro ingiustamente o irragionevolmente\u0026#187; (sentenza n. 60 del 1991, punto 9 del Considerato in diritto) \u0026#232; stata ricondotta, anche di recente, nell\u0026#8217;alveo delle valutazioni discrezionali del legislatore, quanto alla scelta dei tempi e dei modi della tutela  (sentenza n. 194 del 2018, punto 9.2. del Considerato in diritto), anche in ragione della diversa gravit\u0026#224; dei vizi e di altri elementi oggettivamente apprezzabili come, per esempio, le dimensioni dell\u0026#8217;impresa. Si \u0026#232; anche rimarcato che la reintegrazione non rappresenta \u0026#171;l\u0026#8217;unico possibile paradigma attuativo\u0026#187; dei princ\u0026#236;pi costituzionali (sentenza n. 46 del 2000, punto 5 del Considerato in diritto). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn un assetto integrato di tutele, in cui alla Costituzione si affiancano le fonti sovranazionali (art. 24 della Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva con la legge 9 febbraio 1999, n. 30) e dell\u0026#8217;Unione europea (art. 30 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea \u0026#8211; CDFUE \u0026#8211;, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007), \u0026#171;molteplici possono essere i rimedi idonei a garantire una adeguata compensazione per il lavoratore arbitrariamente licenziato\u0026#187; (di recente, sentenza n. 254 del 2020, punto 5.2. del Considerato in diritto). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;apprestare le garanzie necessarie a tutelare la persona del lavoratore, il legislatore, pur nell\u0026#8217;ampio margine di apprezzamento che gli compete, \u0026#232; vincolato al rispetto dei princ\u0026#236;pi di eguaglianza e di ragionevolezza. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; La disposizione censurata entra in conflitto con tali princ\u0026#236;pi. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl carattere meramente facoltativo della reintegrazione rivela, anzitutto, una disarmonia interna al peculiare sistema delineato dalla legge n. 92 del 2012 e v\u0026#236;ola il principio di eguaglianza. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer i licenziamenti disciplinari, il legislatore ha previsto la reintegrazione del lavoratore, quando si accerti in giudizio l\u0026#8217;insussistenza del fatto posto a base del recesso del datore di lavoro. Per i licenziamenti economici, l\u0026#8217;insussistenza del fatto pu\u0026#242; condurre alla reintegrazione ove sia manifesta. L\u0026#8217;insussistenza del fatto, pur diversamente graduata, assurge dunque a elemento qualificante per il riconoscimento del pi\u0026#249; incisivo fra i rimedi posti a tutela del lavoratore. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la valutazione discrezionale del legislatore, l\u0026#8217;insussistenza del fatto \u0026#8211; sia che attenga a una condotta di rilievo disciplinare addebitata al lavoratore sia che riguardi una decisione organizzativa del datore di lavoro e presenti carattere manifesto \u0026#8211; rende possibile una risposta sanzionatoria omogenea, che \u0026#232; quella pi\u0026#249; energica della ricostituzione del rapporto di lavoro. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn un sistema che, per consapevole scelta del legislatore, annette rilievo al presupposto comune dell\u0026#8217;insussistenza del fatto e a questo presupposto collega l\u0026#8217;applicazione della tutela reintegratoria, si rivela disarmonico e lesivo del principio di eguaglianza il carattere facoltativo del rimedio della reintegrazione per i soli licenziamenti economici, a fronte di una inconsistenza manifesta della giustificazione addotta e del ricorrere di un vizio di pi\u0026#249; accentuata gravit\u0026#224; rispetto all\u0026#8217;insussistenza pura e semplice del fatto. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe peculiarit\u0026#224; delle fattispecie di licenziamento, che evocano, nella giusta causa e nel giustificato motivo soggettivo, la violazione degli obblighi contrattuali ad opera del lavoratore e, nel giustificato motivo oggettivo, scelte tecniche e organizzative dell\u0026#8217;imprenditore, non legittimano una diversificazione quanto alla obbligatoriet\u0026#224; o facoltativit\u0026#224; della reintegrazione, una volta che si reputi l\u0026#8217;insussistenza del fatto meritevole del rimedio della reintegrazione e che, per il licenziamento economico, si richieda finanche il pi\u0026#249; pregnante presupposto dell\u0026#8217;insussistenza manifesta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;esercizio arbitrario del potere di licenziamento, sia quando adduce a pretesto un fatto disciplinare inesistente sia quando si appella a una ragione produttiva priva di ogni riscontro, lede l\u0026#8217;interesse del lavoratore alla continuit\u0026#224; del vincolo negoziale e si risolve in una vicenda traumatica, che vede direttamente implicata la persona del lavoratore. L\u0026#8217;insussistenza del fatto, pur con le diverse gradazioni che presenta nelle singole fattispecie di licenziamento, denota il contrasto pi\u0026#249; stridente con il principio di necessaria giustificazione del recesso del datore di lavoro, che questa Corte ha enucleato sulla base degli artt. 4 e 35 Cost. (sentenza n. 41 del 2003, punto 2.1. del Considerato in diritto). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali elementi comuni alle fattispecie di licenziamento poste a raffronto dal rimettente, valorizzati dallo stesso legislatore nella previsione di una identica tutela reintegratoria, privano di una ragione giustificatrice plausibile la configurazione di un rimedio meramente facoltativo per i soli licenziamenti economici. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; sprovvisto di un fondamento razionale anche l\u0026#8217;orientamento giurisprudenziale che assoggetta a una valutazione in termini di eccessiva onerosit\u0026#224; la reintegrazione dei soli licenziamenti economici, che incidono sull\u0026#8217;organizzazione dell\u0026#8217;impresa al pari di quelli disciplinari e, non meno di questi, coinvolgono la persona e la dignit\u0026#224; del lavoratore. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; Alla violazione del principio di eguaglianza e alla disarmonia interna a un sistema di tutele, gi\u0026#224; caratterizzato da una pluralit\u0026#224; di distinzioni, si associa l\u0026#8217;irragionevolezza intrinseca del criterio distintivo adottato, che conduce a ulteriori e ingiustificate disparit\u0026#224; di trattamento. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente scorge nella previsione censurata le caratteristiche di una norma \u0026#8220;in bianco\u0026#8221; e stigmatizza l\u0026#8217;irragionevolezza di una disciplina \u0026#171;del tutto priva di criteri applicativi\u0026#187; idonei a orientare il potere discrezionale di disporre o meno la reintegrazione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.1.\u0026#8211; Anche questi rilievi, che sorreggono l\u0026#8217;argomentazione dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, sono fondati. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer i licenziamenti economici, il legislatore non solo presuppone una evidenza conclamata del vizio, che non sempre \u0026#232; agevole distinguere rispetto a una insussistenza non altrimenti qualificata, ma rende facoltativa la reintegrazione, senza offrire all\u0026#8217;interprete un chiaro criterio direttivo. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa scelta tra due forme di tutela profondamente diverse \u0026#8211; quella reintegratoria, pur nella forma attenuata, e quella meramente indennitaria \u0026#8211; \u0026#232; cos\u0026#236; rimessa a una valutazione del giudice disancorata da precisi punti di riferimento. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl richiamo alla eccessiva onerosit\u0026#224;, che la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; ha indicato nell\u0026#8217;intento di conferire alla previsione un contenuto precettivo meno evanescente, non pone rimedio all\u0026#8217;indeterminatezza della fattispecie. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale nozione, funzionale a tracciare la linea di confine tra due forme di tutela dalla comune matrice risarcitoria (risarcimento in forma specifica o per equivalente), si colloca nel contesto di grandezze economiche comparabili. Nella disciplina della reintegrazione, invece, che si \u0026#232; via via affinata come autonoma tecnica di tutela rispetto al paradigma dell\u0026#8217;art. 2058 cod. civ., essa finisce per rivelarsi inadeguata.  \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella ricostruzione operata dalla giurisprudenza, sopra richiamata, la misura indennitaria di tutela compensativa non pu\u0026#242; dirsi \u0026#8220;equivalente\u0026#8221;, quale invece \u0026#232; l\u0026#8217;indennit\u0026#224; sostitutiva della reintegrazione, prevista dal terzo comma dell\u0026#8217;art. 18 dello statuto dei lavoratori, ma ha invece un contenuto ridotto, quale quello previsto dal quinto comma del medesimo articolo.  \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccessiva onerosit\u0026#224;, declinata come incompatibilit\u0026#224; con la struttura organizzativa nel frattempo assunta dall\u0026#8217;impresa, presuppone valutazioni comparative non lineari nella dialettica tra il diritto del lavoratore a non essere arbitrariamente estromesso dal posto di lavoro e la libert\u0026#224; di iniziativa economica privata. N\u0026#233; serve a individuare parametri sicuri per la valutazione del giudice nel riconoscimento di due rimedi \u0026#8211; la reintegrazione o l\u0026#8217;indennit\u0026#224; \u0026#8211; caratterizzati da uno statuto eterogeneo. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn un sistema equilibrato di tutele, la discrezionalit\u0026#224; del giudice riveste un ruolo cruciale, come questa Corte ha riconosciuto di recente nel censurare l\u0026#8217;automatismo che governava la determinazione dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; risarcitoria per i licenziamenti viziati dal punto di vista sostanziale (sentenza n. 194 del 2018) o formale (sentenza n. 150 del 2020), dapprima commisurata alla sola anzianit\u0026#224; di servizio. Al giudice \u0026#232; stato restituito un essenziale potere di valutazione delle particolarit\u0026#224; del caso concreto, in base a puntuali e molteplici criteri desumibili dall\u0026#8217;ordinamento, frutto di una evoluzione normativa risalente e di una prassi collaudata. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella fattispecie sottoposta all\u0026#8217;odierno scrutinio, la diversa tutela applicabile \u0026#8211; che ha implicazioni notevoli \u0026#8211; discende invece da un criterio giurisprudenziale che, per un verso, \u0026#232; indeterminato e improprio e, per altro verso, privo di ogni attinenza con il disvalore del licenziamento. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl mutamento della struttura organizzativa dell\u0026#8217;impresa che preclude l\u0026#8217;applicazione della tutela reintegratoria \u0026#232; riconducibile allo stesso imprenditore che ha intimato il licenziamento illegittimo e pu\u0026#242; dunque prestarsi a condotte elusive. Tale mutamento, inoltre, pu\u0026#242; intervenire a distanza di molto tempo dal recesso ed \u0026#232; pur sempre un elemento accidentale, che non presenta alcun nesso con la gravit\u0026#224; della singola vicenda di licenziamento. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200;, pertanto, manifestamente irragionevole la scelta di riconnettere a fattori contingenti, e comunque determinati dalle scelte del responsabile dell\u0026#8217;illecito, conseguenze di notevole portata, che si riverberano sull\u0026#8217;alternativa fra una pi\u0026#249; incisiva tutela reintegratoria o una meramente indennitaria. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer costante giurisprudenza di questa Corte (fra le molte, sentenza n. 2 del 1986, punto 8 del Considerato in diritto), ben pu\u0026#242; il legislatore delimitare l\u0026#8217;\u0026#224;mbito applicativo della reintegrazione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNondimeno, un criterio distintivo, che fa leva su una mutevole valutazione casistica e su un dato privo di ogni ancoraggio con l\u0026#8217;illecito che si deve sanzionare, non si fonda su elementi oggettivi o razionalmente giustificabili e amplifica le incertezze del sistema. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.\u0026#8211; Inoltre, nel demandare a una valutazione giudiziale sfornita di ogni criterio direttivo \u0026#8211; perci\u0026#242; altamente controvertibile \u0026#8211; la scelta tra la tutela reintegratoria e la tutela indennitaria, la disciplina censurata contraddice la finalit\u0026#224; di una equa ridistribuzione delle \u0026#171;tutele dell\u0026#8217;impiego\u0026#187;, enunciata dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera c), della legge n. 92 del 2012. L\u0026#8217;intento di circoscrivere entro confini certi e prevedibili l\u0026#8217;applicazione del pi\u0026#249; incisivo rimedio della reintegrazione e di offrire parametri precisi alla discrezionalit\u0026#224; del giudice rischia di essere vanificato dalla necessit\u0026#224; di procedere alla complessa valutazione sulla compatibilit\u0026#224; con le esigenze organizzative dell\u0026#8217;impresa.  \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche da questo punto di vista, si ravvisa l\u0026#8217;irragionevolezza censurata dal Tribunale di Ravenna. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.\u0026#8211; Si deve dichiarare, pertanto, l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge n. 300 del 1970, come modificato dall\u0026#8217;art. 1, comma 42, lettera b), della legge n. 92 del 2012, nella parte in cui prevede che il giudice, quando accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, \u0026#171;pu\u0026#242; altres\u0026#236; applicare\u0026#187; \u0026#8211; invece che \u0026#171;applica altres\u0026#236;\u0026#187; \u0026#8211; la disciplina di cui al quarto comma del medesimo art. 18. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRestano assorbiti gli ulteriori profili di censura prospettati dal rimettente. \r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libert\u0026#224; e dignit\u0026#224; dei lavoratori, della libert\u0026#224; sindacale e dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), come modificato dall\u0026#8217;art. 1, comma 42, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), nella parte in cui prevede che il giudice, quando accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, \u0026#171;pu\u0026#242; altres\u0026#236; applicare\u0026#187; \u0026#8211; invece che \u0026#171;applica altres\u0026#236;\u0026#187; \u0026#8211; la disciplina di cui al medesimo art. 18, quarto comma. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2021. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFilomena PERRONE, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 1\u0026#176; aprile 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Filomena PERRONE\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20210401141522.pdf","linkPronunciaInglese":"documenti/download/doc/recent_judgments/Sentenza n. 59 del 2021 red. Sciarra EN.pdf","oggetto":"Lavoro e occupazione - Licenziamento del lavoratore per giustificato motivo oggettivo - Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo - Accertamento giudiziale della manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Previsione della possibilit\u0026#224;, per il giudice, di applicare la disciplina di cui all\u0027art. 18, comma quarto, della legge n. 300 del 1970 [tutela reale attenuata] in alternativa a quella prevista dal quinto comma dell\u0027art. 18 [tutela risarcitoria] - Mancata previsione dell\u0027obbligo di applicare esclusivamente la tutela della reintegrazione nel posto di lavoro.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"43751","titoletto":"Prospettazione della questione incidentale - Descrizione della fattispecie concreta idonea a suffragare la rilevanza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNel giudizio di legittimità costituzionale dell\u0027art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge n. 300 del 1970, non è accolta l\u0027eccezione d\u0027inammissibilità per carente motivazione sulla rilevanza. Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ha descritto la fattispecie concreta in modo idoneo a suffragare il requisito della rilevanza del dubbio di costituzionalità; la sua valutazione, avvalorata da una pluralità di argomenti, non è pertanto implausibile e supera il controllo \"esterno\" demandato a questa Corte in ordine al requisito della rilevanza, risultando ineludibile, ai fini della decisione della controversia, l\u0027applicazione della disposizione censurata. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenza n. 32 del 2021\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eAnche nella prospettiva di un più diffuso accesso al sindacato di costituzionalità e di una più efficace garanzia della conformità della legislazione alla Carta fondamentale, il presupposto della rilevanza non si identifica nell\u0027utilità concreta di cui le parti in causa potrebbero beneficiare. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 174 del 2019, n. 77 del 2018 e n. 20 del 2018\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa rilevanza si configura come necessità di applicare la disposizione censurata nel percorso argomentativo che conduce alla decisione e si riconnette all\u0027incidenza della pronuncia di questa Corte su qualsiasi tappa di tale percorso. L\u0027applicabilità della disposizione censurata è dunque sufficiente a fondare la rilevanza della questione proposta. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 254 del 2020 e n. 174 del 2016\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"43752","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"20/05/1970","data_nir":"1970-05-20","numero":"300","articolo":"18","specificazione_articolo":"","comma":"7","specificazione_comma":"secondo periodo","nesso":"modificato dall\u0027","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art18"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43752","titoletto":"Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Possibilità esclusa dal rimettente, all\u0027esito dell\u0027esame circostanziato delle varie possibilità prospettate - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNel giudizio di legittimità costituzionale dell\u0027art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge n. 300 del 1970, non è accolta l\u0027eccezione d\u0027inammissibilità per omessa sperimentazione di una interpretazione adeguatrice della previsione censurata. All\u0027esito di un circostanziato esame delle diverse interpretazioni prospettate, il rimettente ha escluso la sostenibilità di un\u0027interpretazione adeguatrice e ha così ottemperato in maniera adeguata all\u0027onere di attribuire alla disposizione un significato conforme ai princìpi costituzionali.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eAi fini dell\u0027ammissibilità della questione di legittimità costituzionale, è necessario e sufficiente che il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e abbia esplorato la praticabilità di una interpretazione adeguatrice e l\u0027abbia consapevolmente esclusa. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 32 del 2021\u003c/em\u003e \u003cem\u003ee n. 123 del 2020\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSe l\u0027interpretazione prescelta dal rimettente sia la sola persuasiva, è profilo che non attiene all\u0027ammissibilità, ma al merito della questione di legittimità costituzionale e - nello scrutinio del merito - dovrà essere esaminato (\u003cem\u003ePrecedente citato: sentenza n. 95 del 2016\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"43753","numero_massima_precedente":"43751","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"20/05/1970","data_nir":"1970-05-20","numero":"300","articolo":"18","specificazione_articolo":"","comma":"7","specificazione_comma":"secondo periodo","nesso":"modificato dall\u0027","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art18"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43753","titoletto":"Prospettazione della questione incidentale - Richiesta di intervento correttivo non additivo o manipolativo - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNel giudizio di legittimità costituzionale dell\u0027art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge n. 300 del 1970, non è accolta l\u0027eccezione d\u0027inammissibilità della questione, perché formulata in modo da ottenere una pronuncia additiva o manipolativa non costituzionalmente obbligata in un ambito in cui il legislatore gode di un\u0027ampia discrezionalità. Il rimettente sollecita in maniera puntuale, mediante l\u0027indicazione di un chiaro termine di raffronto, l\u0027intervento correttivo della Corte costituzionale, che dovrebbe ripristinare, in ordine all\u0027obbligatorietà della reintegrazione, un trattamento omogeneo tra il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, da un lato, e il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, dall\u0027altro.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa molteplicità dei possibili rimedi contro i licenziamenti illegittimi e l\u0027assenza di soluzioni costituzionalmente vincolate non escludono che le difformità tra i regimi di tutela debbano essere sorrette da giustificazioni razionali e non sottraggono le scelte adottate dal legislatore al sindacato della Corte costituzionale.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"43754","numero_massima_precedente":"43752","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"20/05/1970","data_nir":"1970-05-20","numero":"300","articolo":"18","specificazione_articolo":"","comma":"7","specificazione_comma":"secondo periodo","nesso":"modificato dall\u0027","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art18"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43754","titoletto":"Lavoro e occupazione - Licenziamento del lavoratore per giustificato motivo oggettivo - Manifesta insussistenza del fatto contestato - Possibilità, anziché necessità, per il giudice, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro - Intrinseca irragionevolezza e violazione del principio di uguaglianza - Illegittimità costituzionale parziale.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell\u0027art. 3 Cost., l\u0027art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge n. 300 del 1970, come modificato dall\u0027art. 1, comma 42, lett. \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge n. 92 del 2012, nella parte in cui prevede che il giudice, quando accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, «può altresì applicare» - invece che «applica altresì» - la disciplina di cui al medesimo art. 18, quarto comma. La disposizione censurata dal Tribunale di Ravenna, nel sancire una facoltà discrezionale di concedere o negare la reintegrazione del lavoratore, pur nell\u0027ampio margine di apprezzamento che compete al legislatore, viola i princìpi di eguaglianza e di ragionevolezza. Il carattere meramente facoltativo della reintegrazione dei licenziamenti economici rivela, infatti, una disarmonia interna al peculiare sistema delineato dalla legge n. 92 del 2012, perché le peculiarità delle fattispecie di licenziamento non legittimano una diversificazione quanto alla obbligatorietà o facoltatività della reintegrazione, una volta che si reputi l\u0027insussistenza del fatto meritevole del rimedio della reintegrazione e che, per il licenziamento economico, si richieda finanche il più pregnante presupposto dell\u0027insussistenza manifesta. L\u0027esercizio arbitrario del potere di licenziamento, sia quando adduce a pretesto un fatto disciplinare inesistente, sia quando si appella a una ragione produttiva priva di ogni riscontro, lede l\u0027interesse del lavoratore alla continuità del vincolo negoziale e si risolve in una vicenda traumatica, che vede direttamente implicata la persona del lavoratore. Alla violazione del principio di eguaglianza si associa l\u0027irragionevolezza intrinseca del criterio distintivo adottato, che conduce a ulteriori e ingiustificate disparità di trattamento. La scelta tra due forme di tutela profondamente diverse - quella reintegratoria, pur nella forma attenuata, e quella meramente indennitaria - è così rimessa a una valutazione del giudice disancorata da precisi punti di riferimento. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenza n. 60 del 1991, n. 194 del 2018, n. 46 del 2000, n. 254 del 2020, e n. 2 del 1986\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003eL\u0027esigenza di circondare di doverose garanzie e di opportuni temperamenti le fattispecie di licenziamento si fonda sul diritto al lavoro (art. 4, primo comma, Cost.) e sulla tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni (art. 35 Cost.). (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenza n. 45 del 1965\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"43755","numero_massima_precedente":"43753","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"20/05/1970","data_nir":"1970-05-20","numero":"300","articolo":"18","specificazione_articolo":"","comma":"7","specificazione_comma":"secondo periodo","nesso":"modificato dall\u0027","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art18"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"28/06/2012","data_nir":"2012-06-28","numero":"92","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"42","specificazione_comma":"lett. b)","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-06-28;92~art1"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43755","titoletto":"Thema decidendum - Accoglimento della questione incidentale in riferimento a uno dei parametri evocati - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.","testo":"Accolta, per violazione dell\u0027art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell\u0027art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge n. 300 del 1970, come modificato dall\u0027art. 1, comma 42, lett. \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge n. 92 del 2012, restano assorbiti gli ulteriori profili di censura prospettati dal rimettente, riferiti agli artt. 24, 41 e 111, secondo comma, Cost.","numero_massima_precedente":"43754","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"20/05/1970","data_nir":"1970-05-20","numero":"300","articolo":"18","specificazione_articolo":"","comma":"7","specificazione_comma":"secondo periodo","nesso":"modificato dall\u0027","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art18"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"28/06/2012","data_nir":"2012-06-28","numero":"92","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"42","specificazione_comma":"lett. b)","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-06-28;92~art1"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"41","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"111","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"38328","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 59/2021","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"5","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1518","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"39736","autore":"Aiello F.","titolo":"La Corte costituzionale e la differenza di tutele nel licenziamento collettivo dopo il \u0027Jobs Act\u0027: quale significato per il \u0027non liquet\u0027?","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"2","parte_rivista":"II","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"205","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41738","autore":"Armone G.","titolo":"Le tutele contro i licenziamenti illegittimi nella giurisprudenza costituzionale","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Rivista italiana di diritto del lavoro","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.143 - A.53","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43892","autore":"Ballestrero M. 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Due referendum per cambiare la disciplina dei licenziamenti","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Lavoro e diritto","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.140 - A.393","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"37017","autore":"Bellomo S., Preteroti A.","titolo":"La sentenza della Corte costituzionale n. 59/2021 sull\u0027art. 18 St. lav.: una questione di (inaccettabile) discrezionalità","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.federalismi.it","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"13","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"37017_2021_59.pdf","nome_file_fisico":"59-2021-Bellomo_Preteroti.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"40029","autore":"Cafiero S.","titolo":"Un freno alla marginalizzazione della reintegrazione nel posto di lavoro, sulla base del principio di ragionevolezza (e forse non solo): nota a C. cost. sent. n. 59/2021","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.federalismi.it","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"28","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"40029_2021_59.pdf","nome_file_fisico":"59-2021_Cafiero.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"40388","autore":"Cafiero S.","titolo":"Un freno alla marginalizzazione della reintegrazione nel posto di lavoro, sulla base del principio di ragionevolezza (e forse non solo): nota a C. cost. sent. n. 59/2021","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.federalismi.it","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"28","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"40388_2021_59.pdf","nome_file_fisico":"59-2021_Cafiero.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42458","autore":"Cafiero S.","titolo":"Una nuova pronuncia di illegittimità costituzionale sulla disciplina del licenziamento per giustificato motivo oggettivo nella \"riforma Fornero\"","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.osservatorioaic.it","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"147","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"42458_2021_59.pdf","nome_file_fisico":"125_2022+1_Cafiero.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42464","autore":"Carinci M.T.","titolo":"La sentenza n. 59/2021 della Corte costituzionale: \u0027road map\u0027 per una riforma?","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41363","autore":"Cester C.","titolo":"Ancora un intervento demolitorio della Corte costituzionale sul novellato art. 18 dello Statuto dei Lavoratori","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Il lavoro nella giurisprudenza","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"8-9","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"A.436","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"37024","autore":"Cester C.","titolo":"La Corte costituzionale sul licenziamento per g.m.o.: più spazio per la tutela reale in caso di illegittimità","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Il lavoro nella giurisprudenza","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"A.436","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41946","autore":"Corti M.","titolo":"Diritto del lavoro e scienza economica. Un dialogo impossibile?","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"ADL: argomenti di diritto del lavoro","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.136 - A.446","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"40014","autore":"Dallacasa M.","titolo":"Il Tribunale di Ravenna ci riprova sulla reintegrazione: l\u0027art. 18 Stat. lav. di nuovo all\u0027esame della Consulta","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Il lavoro nella giurisprudenza","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"11","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1029","note_abstract":"","collocazione":"A.436","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43900","autore":"Del Punta R.","titolo":"Genesi e destini della riforma dell\u0027art. 18","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Rivista italiana di diritto del lavoro","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"3","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"275","note_abstract":"","collocazione":"C.143 - A.53","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"39631","autore":"Dentici L.M.","titolo":"Difetto del nesso casuale e manifesta insussistenza del fatto nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Il lavoro nella giurisprudenza","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"8-9","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"847","note_abstract":"","collocazione":"A.436","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43895","autore":"Di Meo R.","titolo":"La (tortuosa via della) stabilità del lavoro nella giurisprudenza costituzionale e di legittimità","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Rivista italiana di diritto del lavoro","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"2","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"243","note_abstract":"","collocazione":"C.143 - A.53","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42050","autore":"Di Paola L., Zoppoli L.","titolo":"Licenziamento illegittimo. La reintegrazione torna al centro della scena?","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.giustiziainsieme.it","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44978","autore":"Diamanti R.","titolo":"Gli ultimi interventi della Corte costituzionale in materia di licenziamenti collettivi ed il ruolo della ragionevolezza","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Rivista italiana di diritto del lavoro","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"157","note_abstract":"","collocazione":"C.143 - A.53","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41951","autore":"Emiliani S.P.","titolo":"Organizzazione di lavoro, asimmetria di potere e risarcimento del danno","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"ADL: argomenti di diritto del lavoro","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.136 - A.446","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"37091","autore":"Ferrante V.","titolo":"Non c\u0027è alternativa alla reintegra, in caso di manifesta insussistenza del giustificato motivo oggettivo","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Diritto delle relazioni industriali","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"509","note_abstract":"","collocazione":"A.430","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41748","autore":"Ghera E.","titolo":"Le tre sentenze della Corte costituzionale sul regime sanzionatorio del licenziamento illegittimo. 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