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Proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi degli interventi edilizi straordinari. Modifiche alla l.r. 24/2009), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 1\u0026#176;-3 marzo 2021, depositato in cancelleria il 2 marzo 2021, iscritto al n. 10 del registro ricorsi 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di costituzione della Regione Toscana;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 4 ottobre 2022 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi l\u0026#8217;avvocato dello Stato Maria Gabriella Mangia per il Presidente del Consiglio dei ministri, in collegamento da remoto, ai sensi dell\u0026#8217;art. 2), punto 2), della delibera della Corte del 23 giugno 2022, e l\u0026#8217;avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Toscana;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 6 ottobre 2022.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso depositato il 2 marzo 2021 (reg. ric. 10 del 2021), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 9, 97 e 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione e al principio di leale collaborazione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1 della legge della Regione Toscana 30 dicembre 2020, n. 101 (Disposizioni concernenti gli interventi sugli edifici a destinazione d\u0026#8217;uso industriale o artigianale e commerciale al dettaglio. Proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi degli interventi edilizi straordinari. Modifiche alla l.r. 24/2009).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione impugnata, nel modificare l\u0026#8217;art. 3-bis della legge della Regione Toscana 8 maggio 2009, n. 24 recante \u0026#171;Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell\u0026#8217;economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente\u0026#187; (d\u0026#8217;ora in avanti: Piano casa per la Toscana), estende alle unit\u0026#224; immobiliari aventi destinazione d\u0026#8217;uso commerciale al dettaglio le misure straordinarie gi\u0026#224; previste per gli edifici a destinazione d\u0026#8217;uso industriale o artigianale dal citato art. 3-bis, che consente interventi di addizione volumetrica o sostituzione edilizia, con un incremento massimo del venti per cento della superficie utile lorda (gli artt. 3 e 4 disciplinano invece le misure straordinarie sugli edifici abitativi). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNell\u0026#8217;illustrazione delle censure, il ricorrente menziona anche l\u0026#8217;art. 2 della legge regionale impugnata che, nel modificare l\u0026#8217;art. 7, comma 2, del Piano casa per la Toscana, introduce per tutte le misure straordinarie una proroga di due anni del termine per la presentazione dei titoli abilitativi necessari, quali la segnalazione certificata di inizio attivit\u0026#224; (SCIA), o la richiesta del permesso di costruire, slittato al 31 dicembre 2022. Il termine originario (fissato al 31 dicembre 2010) era gi\u0026#224; stato oggetto di numerose proroghe, l\u0026#8217;ultima delle quali disposta sino al 31 dicembre 2020 dall\u0026#8217;art. 6 della legge della Regione Toscana 27 dicembre 2018, n. 74 (Legge di stabilit\u0026#224; per l\u0026#8217;anno 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Con il primo motivo di ricorso il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta la violazione degli artt. 9 e 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 135, 143 e 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e agli artt. 5 e 6 della Convenzione europea sul paesaggio. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRisulterebbe lesa la sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell\u0026#8217;ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), in quanto la normativa impugnata \u0026#8211; nel derogare in via generale agli strumenti urbanistici \u0026#8211; consentirebbe che gli interventi edilizi su unit\u0026#224; immobiliari a destinazione d\u0026#8217;uso commerciale al dettaglio vengano realizzati anche in deroga alle previsioni del piano paesaggistico, approvato in Toscana con delibera del Consiglio regionale n. 27 marzo 2015, n. 37, recante \u0026#171;Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell\u0026#8217;articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuesto perch\u0026#233; la norma oggetto di censura ometterebbe di richiamare espressamente i principi di elaborazione congiunta, inderogabilit\u0026#224; e prevalenza del piano paesaggistico sanciti dagli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali e, al contempo, non conterrebbe alcuna clausola di salvaguardia delle previsioni del piano paesaggistico, che all\u0026#8217;epoca dell\u0026#8217;entrata in vigore del Piano casa per la Toscana non era stato ancora approvato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso della difesa statale, la realizzazione di rilevanti interventi di trasformazione del territorio in deroga alla pianificazione urbanistica avverrebbe, quindi, senza alcuna garanzia che gli stessi siano conformi alle previsioni del piano paesaggistico, la cui revisione potrebbe avvenire solo con nuova intesa (art. 143, comma 2, cod. beni culturali); nel caso in esame, infatti, rileverebbe una modifica unilaterale, attesa l\u0026#8217;estensione del Piano casa per la Toscana in assenza di previa concertazione con lo Stato. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn proposito, il ricorrente evidenzia che, per espressa previsione normativa, il piano paesaggistico dovrebbe provvedere alla \u0026#171;individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela\u0026#187; (art. 143, comma 1, lettera g, cod. beni culturali), eventualmente indicando le \u0026#171;linee-guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti\u0026#187; (art. 143, comma 8, cod. beni culturali). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#200;, dunque, in virt\u0026#249; di tali disposizioni che il miglioramento del riutilizzo degli edifici aventi destinazione commerciale al dettaglio avrebbe dovuto trovare la propria disciplina all\u0026#8217;interno del piano paesaggistico, che segnerebbe il naturale esaurimento delle normative regionali applicative del cosiddetto Piano casa. Questo per evitare che in sede di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche le singole trasformazioni vengano valutate in modo parcellizzato, dovendo il loro vaglio avvenire nell\u0026#8217;ambito della considerazione complessiva del contesto tutelato, specificatamente demandata al piano paesaggistico, che detta le linee fondamentali di tutela del territorio. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente sostiene che la deroga al piano paesaggistico ad opera della disposizione impugnata troverebbe conferma anche in quanto disposto dall\u0026#8217;art. 5, comma 2, del Piano casa per la Toscana che, nell\u0026#8217;escludere dal proprio ambito applicativo i beni culturali e alcuni beni paesaggistici (centri storici e immobili collocati nelle aree naturali protette), avvalorerebbe la realizzabilit\u0026#224; degli interventi straordinari in relazione a tutti gli altri beni paesaggistici e, inoltre, a buona parte del paesaggio non vincolato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Presidente del Consiglio dei ministri esclude, inoltre, che possa essere ravvisata una clausola di salvaguardia delle previsioni del piano paesaggistico nel comma 1 del richiamato art. 5, in base al quale \u0026#171;[g]li interventi edilizi di cui agli articoli 3, 3-bis e 4 perseguono il fine del miglioramento della qualit\u0026#224; architettonica in relazione ai caratteri urbanistici, storici, paesaggistici e ambientali del contesto territoriale in cui sono inseriti\u0026#187;. In particolare, tale previsione si limiterebbe soltanto a riconoscere la generica finalit\u0026#224; di assicurare l\u0026#8217;integrazione del manufatto nel contesto in cui si colloca, senza peraltro che siano definiti i parametri valutativi di tale finalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto alla rilevanza della Convenzione europea del paesaggio, il ricorrente osserva che la medesima tutela il paesaggio nella sua interezza, sia i beni soggetti a vincolo, sia quelli non vincolati. In proposito, vengono richiamati gli artt. 5 e 6 di detta Convenzione, secondo cui il territorio dovrebbe essere oggetto di pianificazione e specifica considerazione anche per quanto concerne le aree non tutelate. Tali prescrizioni sarebbero confluite nell\u0026#8217;art. 135 cod. beni culturali, in base al quale le Regioni sono tenute alla pianificazione paesaggistica dell\u0026#8217;intero territorio, con riqualificazione delle aree compromesse o degradate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer l\u0026#8217;effetto, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, l\u0026#8217;inderogabilit\u0026#224; del piano paesaggistico non sarebbe garantita neppure per le aree non vincolate: la disposizione impugnata consentirebbe infatti interventi edilizi in deroga agli strumenti urbanistici, anche nella parte in cui gli stessi recepiscono gli indirizzi e le direttive del piano paesaggistico cui sono tenuti a conformarsi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn definitiva, in evidente contrapposizione con il carattere transitorio ed eccezionale della normativa sul Piano casa, volta a sostenere il settore dell\u0026#8217;edilizia per un periodo temporalmente limitato, la Regione Toscana avrebbe stabilizzato tale misura straordinaria, prorogandola e addirittura estendendone l\u0026#8217;applicazione agli immobili destinati al commercio al dettaglio. Ci\u0026#242; sarebbe accaduto nonostante l\u0026#8217;avvenuta approvazione del piano paesaggistico regionale d\u0026#8217;intesa con lo Stato, posto al vertice della gerarchia dei piani. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDi conseguenza, l\u0026#8217;intervento unilaterale della Regione sarebbe, ad avviso del ricorrente, lesivo della sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela del paesaggio e del principio di necessaria co-pianificazione tra Stato e regioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer altro verso, l\u0026#8217;estensione della disciplina derogatoria, in quanto tale soggetta a stretta interpretazione, anche a edifici a destinazione commerciale, concorrerebbe \u0026#8211; unitamente alle reiterate proroghe disposte dal legislatore regionale \u0026#8211; al risultato di accrescere enormemente, per sommatoria, il numero degli interventi assentibili, cos\u0026#236; aggravando la compressione dell\u0026#8217;interesse alla tutela del paesaggio, al di fuori di qualsiasi visione unitaria del territorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa diminuzione del livello della tutela ambientale determinerebbe, dunque, il contrasto con l\u0026#8217;art. 9 Cost., che sancisce la rilevanza della tutela del paesaggio quale interesse primario e assoluto; nella medesima prospettiva, risulterebbe violato anche l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla richiamata Convenzione europea del paesaggio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Con il secondo motivo di ricorso il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta la violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e del principio di leale collaborazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione impugnata contrasterebbe con i principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto le continue proroghe pluriennali unitamente all\u0026#8217;estensione degli interventi in deroga ad una ulteriore tipologia di edifici avrebbero reso stabile una misura temporanea, in evidente contrasto con il carattere straordinario ed eccezionale della disciplina del Piano casa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;ampliamento di siffatta disciplina derogatoria sarebbe manifestamente irragionevole, anche perch\u0026#233; si porrebbe al di fuori di qualsivoglia valutazione unitaria del territorio. Ci\u0026#242; in violazione del principio fondamentale in materia di governo del territorio, sotteso all\u0026#8217;intero impianto della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), secondo il quale gli interventi di trasformazione edilizia sono consentiti soltanto nel quadro della pianificazione urbanistica, che esercita una funzione di disciplina degli usi del territorio necessaria e insostituibile, in quanto idonea a fare sintesi dei molteplici interessi, anche di rilievo costituzionale, che afferiscono a ciascun ambito territoriale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, l\u0026#8217;estensione delle misure straordinarie ad opera della disposizione impugnata sarebbe vieppi\u0026#249; irragionevole, poich\u0026#233; intervenuta al di fuori della pianificazione paesaggistica, che dovrebbe costituire la sede necessaria di valutazione del corretto inserimento degli interventi edilizi nei contesti sottoposti a tutela. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa stabilizzazione del Piano casa per effetto di un intervento unilaterale della Regione Toscana, in quanto contrastante con il principio di necessaria co-pianificazione tra Stato e regioni, determinerebbe infine anche la violazione del principio di leale collaborazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il 6 aprile 2021, si \u0026#232; costituita in giudizio la Regione Toscana, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile e/o non fondato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; In primo luogo, viene eccepita l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni promosse con il secondo motivo di ricorso, in quanto non sarebbe stato impugnato l\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Toscana n. 101 del 2020, che prevede la proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione di tutti gli interventi in deroga agli strumenti urbanistici. Ci\u0026#242; sarebbe stato necessario, in quanto le questioni indicate sarebbero incentrate sulla stabilizzazione delle misure straordinarie previste dal Piano casa per la Toscana, che il ricorrente ricollegherebbe sia all\u0026#8217;estensione degli interventi in deroga disposta dall\u0026#8217;art. 1 della legge regionale impugnata, sia alla proroga introdotta dall\u0026#8217;art. 2 della medesima legge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Nel merito, in riferimento al dedotto contrasto con gli artt. 9 e 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost. e con il principio di leale collaborazione, la resistente esclude che gli interventi straordinari previsti dal Piano casa per la Toscana, come emendato dalla disposizione impugnata, possano essere realizzati in deroga alle previsioni del piano paesaggistico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA sostegno di tale interpretazione, viene invocato l\u0026#8217;art. 5 della legge reg. Toscana n. 24 del 2009 che, al comma 2, esclude espressamente l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; degli interventi straordinari con riguardo a molti beni soggetti alla pianificazione paesaggistica (centri storici e immobili collocati nelle aree naturali protette) e, al comma 1, sancisce comunque in termini generali che gli interventi del Piano casa perseguono il fine del miglioramento della qualit\u0026#224; architettonica in relazione ai caratteri paesaggistici e ambientali in cui sono inseriti. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAl riguardo, la Regione resistente precisa che il richiamo ai valori paesaggistici contenuto nel citato comma 1 \u0026#232; da intendersi quale rinvio \u0026#8220;mobile\u0026#8221;, riferito quindi alla disciplina paesaggistica regionale via via vigente nel tempo, a nulla rilevando che la legge della reg. Toscana n. 24 del 2009 sia antecedente all\u0026#8217;approvazione del piano paesaggistico regionale, avvenuta nel 2015.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn ogni caso, dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel piano paesaggistico regionale, le disposizioni degli strumenti urbanistici eventualmente in contrasto con esse non troverebbero pi\u0026#249; applicazione per il meccanismo della prevalenza di queste ultime (artt. 143, comma 9, e 145, comma 3, cod. beni culturali), da ritenersi operante a prescindere dal richiamo del piano da parte delle leggi regionali. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa resistente deduce, altres\u0026#236;, che la disposizione impugnata non inciderebbe sull\u0026#8217;applicazione della normativa generale concernente il rilascio e il rispetto delle autorizzazioni per la tutela paesaggistica, di talch\u0026#233; in sede di rilascio dell\u0026#8217;autorizzazione suddetta non potrebbero essere assentiti interventi non ammessi dal piano paesaggistico. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn tale prospettiva, l\u0026#8217;art. 5, comma 2, della legge reg. Toscana n. 24 del 2009 \u0026#8211; nella parte in cui esclude la realizzabilit\u0026#224; degli interventi straordinari con riferimento a determinati beni paesaggistici \u0026#8211; non andrebbe inteso, come sostenuto dal ricorrente, nel senso di ammettere sempre e comunque tali interventi per le residue tipologie di beni vincolati. Con tale disposizione, infatti, nell\u0026#8217;esercizio della competenza legislativa concorrente nella materia del governo del territorio, il legislatore regionale avrebbe vietato per gli immobili ivi indicati gli interventi edilizi straordinari anche in assenza di vincoli di inedificabilit\u0026#224; di carattere paesaggistico, con ci\u0026#242; andando ad introdurre una tutela ulteriore rispetto a quella attinente al paesaggio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn riferimento all\u0026#8217;ulteriore rilievo contenuto nel ricorso circa la potenziale derogabilit\u0026#224; del piano paesaggistico anche con riguardo alle aree non soggette a vincolo paesaggistico, la Regione Toscana evidenzia che l\u0026#8217;obbligo della co-pianificazione Stato-Regione varrebbe unicamente con riferimento ai beni soggetti al vincolo paesaggistico, con conseguente non fondatezza della tesi circa la necessit\u0026#224; della valutazione complessiva della trasformazione del contesto tutelato. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eParimenti, gli interventi edilizi sulle unit\u0026#224; immobiliari aventi destinazione d\u0026#8217;uso commerciale al dettaglio non avrebbero dovuto trovare la loro disciplina all\u0026#8217;interno del piano paesaggistico, che tra i suoi contenuti obbligatori e facoltativi (art. 143 cod. beni culturali) non contempla la regolamentazione delle trasformazioni edilizie sugli immobili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn definitiva, sarebbero destituite di ogni fondamento anche le censure attinenti alla violazione dell\u0026#8217;art. 9 Cost. e al contrasto con il principio di leale collaborazione, non risultando violato alcun obbligo di pianificazione congiunta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Quanto alle questioni promosse in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., la Regione Toscana esclude che la legge regionale impugnata abbia stabilizzato le misure straordinarie del Piano casa, in violazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione, evidenziando il carattere temporaneo delle finalit\u0026#224; indicate nel preambolo del testo legislativo, ovverosia favorire ulteriormente la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e fronteggiare la crisi del settore delle costruzioni causata dalla situazione emergenziale dovuta alla pandemia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLo stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19 avrebbe determinato la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti, compresi quelli di esame dei titoli abilitativi, con la conseguenza che il legislatore regionale avrebbe ritenuto \u0026#171;doveroso, logico e razionale concedere la proroga di un anno [recte: di due anni] del termine previsto dall\u0026#8217;art. 7, secondo comma, della L.R. n. 24 del 2009\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon specifico riferimento all\u0026#8217;estensione degli interventi in deroga, la resistente invoca altres\u0026#236; la finalit\u0026#224; di fronteggiare la crisi del settore del commercio al dettaglio, anch\u0026#8217;esso duramente colpito dall\u0026#8217;emergenza pandemica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; In prossimit\u0026#224; delle udienze dell\u0026#8217;8 marzo e del 13 settembre 2022, successivamente rinviate, le parti hanno depositato memorie illustrative.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Con memoria del 15 febbraio 2022, il Presidente del Consiglio dei ministri ha ribadito le proprie argomentazioni in ordine alla prospettata illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione impugnata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Analogamente, con memoria depositata il 3 agosto 2022, la Regione Toscana ha confermato le proprie difese, richiamando la sopravvenuta sentenza n. 187 del 2022 di questa Corte, che avrebbe escluso la necessit\u0026#224; di richiamare il piano paesaggistico e il codice di settore ad opera di una norma regionale, incidente sull\u0026#8217;assetto del territorio, quando la stessa sia stata adottata da Regione munita di piano paesaggistico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.3.\u0026#8211; All\u0026#8217;udienza pubblica del 4 ottobre 2022, le parti hanno insistito per l\u0026#8217;accoglimento delle conclusioni formulate nei rispettivi scritti difensivi.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso depositato il 2 marzo 2021 (reg. ric. n. 10 del 2021), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 9, 97 e 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost. e al principio di leale collaborazione tra Stato e Regione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Toscana n. 101 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione impugnata, nel modificare l\u0026#8217;art. 3-bis della legge reg. Toscana 8 n. 24 del 2009, recante il cosiddetto Piano casa per la Toscana, estende alle unit\u0026#224; immobiliari aventi destinazione d\u0026#8217;uso commerciale al dettaglio le misure straordinarie gi\u0026#224; previste per gli edifici a destinazione d\u0026#8217;uso industriale o artigianale dal citato art. 3-bis, che consente interventi di addizione volumetrica o sostituzione edilizia, con un incremento massimo del venti per cento della superficie utile lorda (gli artt. 3 e 4 disciplinano invece le misure straordinarie sugli edifici abitativi). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;illustrazione delle censure, il ricorrente menziona anche l\u0026#8217;art. 2 della legge regionale impugnata che, nel modificare l\u0026#8217;art. 7, comma 2, del Piano casa per la Toscana, introduce per tutte le misure straordinarie una proroga di due anni del termine per la presentazione dei titoli abilitativi necessari, quali la SCIA, o la richiesta del permesso di costruire, slittato al 31 dicembre 2022. Il termine originario (fissato al 31 dicembre 2010) era gi\u0026#224; stato oggetto di numerose proroghe, l\u0026#8217;ultima delle quali disposta, sino al 31 dicembre 2020, dall\u0026#8217;art. 6 della legge reg. Toscana n. 74 del 2018.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta la violazione degli artt. 9 e 117, commi primo e secondo, lettera s), Cost. e del principio di leale collaborazione, deducendo quali parametri interposti gli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, nonch\u0026#233; gli artt. 5 e 6 della Convenzione europea sul paesaggio. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Il ricorrente sostiene anzitutto che la disposizione impugnata violi la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell\u0026#8217;ambiente e dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), in quanto \u0026#8211; nel derogare in via generale agli strumenti urbanistici \u0026#8211; consentirebbe che gli interventi edilizi sulle unit\u0026#224; immobiliari aventi destinazione d\u0026#8217;uso commerciale al dettaglio vengano realizzati anche in deroga alle previsioni del piano paesaggistico, approvato in Toscana con delibera del Consiglio regionale n. 37 del 2015, con ulteriore violazione dell\u0026#8217;art. 9 Cost., a causa della compromissione della tutela ambientale che ne conseguirebbe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesto perch\u0026#233; la norma oggetto di censura ometterebbe di richiamare espressamente il vincolo di elaborazione congiunta tra Stato e Regione Toscana, inderogabilit\u0026#224; e prevalenza del piano paesaggistico sancito dagli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali e, al contempo, non conterrebbe alcuna clausola di salvaguardia delle previsioni del piano paesaggistico, che all\u0026#8217;epoca dell\u0026#8217;entrata in vigore del Piano casa per la Toscana non era ancora stato approvato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso del ricorrente, inoltre, l\u0026#8217;efficacia derogatoria al piano paesaggistico ad opera della disposizione impugnata troverebbe conferma in quanto disposto dall\u0026#8217;art. 5, comma 2, del Piano casa per la Toscana che, nell\u0026#8217;escludere dal proprio ambito applicativo i beni culturali e alcuni beni paesaggistici (centri storici e immobili collocati nelle aree naturali protette), avvalorerebbe la realizzabilit\u0026#224; degli interventi straordinari in relazione ai rimanenti beni vincolati, oltre che a buona parte del paesaggio non vincolato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; In secondo luogo, sarebbe violato l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 5 e 6 della citata Convenzione europea del paesaggio, secondo cui il territorio dovrebbe essere oggetto di pianificazione e specifica tutela anche per quanto concerne le aree non vincolate. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali prescrizioni sarebbero confluite nell\u0026#8217;art. 135 cod. beni culturali, che imporrebbe alle regioni la pianificazione dell\u0026#8217;intero territorio, con riqualificazione delle aree compromesse o degradate, anche se non soggette a vincolo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi conseguenza, l\u0026#8217;inderogabilit\u0026#224; del piano paesaggistico non sarebbe garantita \u0026#8211;secondo il Presidente del Consiglio dei ministri \u0026#8211; neppure per le aree non vincolate. Invero, la disposizione impugnata consentirebbe interventi edilizi in deroga agli strumenti urbanistici, anche nella parte in cui recepiscono gli indirizzi e le direttive del piano paesaggistico cui sono tenuti a conformarsi. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Infine, la compromissione della pianificazione paesaggistica, soggetta al principio di congiunta elaborazione tra Stato e regione, lederebbe il principio di leale collaborazione, perch\u0026#233; in contraddizione con l\u0026#8217;approvazione, da parte della Regione Toscana, del piano paesaggistico nel 2015.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.4.\u0026#8211; Le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, in quanto strettamente connesse, possono essere esaminate in una prospettiva unitaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEsse si incentrano sulla deroga alla pianificazione paesaggistica e all\u0026#8217;obbligo di pianificazione congiunta, censurata in riferimento agli artt. 9 e 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost., e al principio di leale collaborazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.5.\u0026#8211; La tutela ambientale e paesaggistica \u0026#8211; gravando su un bene complesso ed unitario, considerato dalla giurisprudenza costituzionale un valore primario ed assoluto \u0026#8211; \u0026#171;costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali, nonch\u0026#233; a quelle residuali\u0026#187; (sentenza n. 201 del 2021; nonch\u0026#233;, da ultimo, sentenze n. 187 e n. 106 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl sistema di pianificazione delineato dal codice di settore rappresenta, dunque, attuazione dell\u0026#8217;art. 9, secondo comma, Cost. ed \u0026#232; funzionale a una tutela organica e di ampio respiro, che non tollera interventi frammentari e incoerenti (da ultimo, sentenze n. 187, n. 45 e n. 24 del 2022, n. 219 e n. 74 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa condizione per realizzare questo obiettivo \u0026#232; la concertazione del piano paesaggistico tra Stato e regione (art. 135, comma 1, terzo periodo, cod. beni culturali), la sua cogenza per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle citt\u0026#224; metropolitane e delle province, la sua non derogabilit\u0026#224; da piani o progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, nonch\u0026#233; la sua immediata prevalenza rispetto alle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, come sancito dall\u0026#8217;art. 145, comma 3, cod. beni culturali (ex plurimis, sentenze n. 187 e n. 45 del 2022 e n. 261 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSulla base di tale premessa, il principio di prevalenza della tutela paesaggistica deve essere declinato nel senso che al legislatore regionale \u0026#232; impedito, nell\u0026#8217;esercizio di proprie competenze \u0026#8211; siano esse residuali o concorrenti \u0026#8211; \u0026#171;adottare normative che deroghino o contrastino con norme di tutela paesaggistica che pongono obblighi o divieti, ossia con previsioni di tutela in senso stretto, ma, altres\u0026#236;, introdurre limiti o condizioni, in qualsiasi forma, senza che ci\u0026#242; sia giustificato da pi\u0026#249; stringenti ragioni di tutela, le quali possono se del caso trovare riconoscimento anche negli strumenti urbanistici regionali o comunali, tanto pi\u0026#249;, poi, se dette limitazioni trovino giustificazione in mere esigenze urbanistiche\u0026#187; (sentenza n. 74 del 2021; nello stesso senso, sentenze n. 24 del 2022, n. 141 e n. 54 del 2021, n. 240 del 2020, n. 86 del 2019, n. 178, n. 68 e n. 66 del 2018). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn considerazione di tali presupposti, ripetutamente affermati (sentenze n. 187 del 2022, n. 201, n. 124, n. 74, n. 54 e n. 29 del 2021 e n. 189 del 2016), questa Corte ha statuito che l\u0026#8217;omessa indicazione, da parte di una norma regionale, della espressa necessit\u0026#224; di rispettare il piano paesaggistico e il codice di settore, non determina di per s\u0026#233; l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione, ogni volta che quest\u0026#8217;ultima sia suscettibile di interpretazione conforme ai criteri di competenza legislativa dettati dalla Costituzione e non abbia quindi l\u0026#8217;effetto di sottrarre interventi urbanistici o edilizi alle previsioni del codice di settore e del piano paesaggistico, \u0026#171;dotate di immediata forza cogente, in difetto di esplicite indicazioni di segno contrario\u0026#187; (sentenza n. 24 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella sentenza n. 124 del 2021, questa Corte ha fatto applicazione dell\u0026#8217;indicato principio con riferimento ad una norma regionale che, seppur non attuativa della disciplina del Piano casa, derogava in via generale agli strumenti di pianificazione urbanistica. In tale pronuncia, nel sancire che il principio di prevalenza della tutela paesaggistica pu\u0026#242; ritenersi violato solo a fronte di disposizioni regionali che contengono deroghe espresse a disposizioni specifiche del codice di settore (ex multis sentenze n. 141, n. 74 e n. 54 del 2021), questa Corte ha precisato che la norma regionale che deroghi in via generale agli strumenti di pianificazione urbanistica non integra di per s\u0026#233; anche una deroga alle prescrizioni del richiamato Codice dei beni culturali e del paesaggio. In tal caso, infatti, occorre rifarsi al dato testuale e sistematico della disposizione regionale, al fine di verificare se la stessa deroghi esplicitamente al codice di settore, risultando peraltro del tutto irrilevante che quest\u0026#8217;ultimo non sia oggetto di espresso richiamo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon la sentenza di questa Corte n. 170 del 2021, il medesimo principio ha trovato applicazione proprio con riguardo a disposizioni regionali attuative della disciplina del Piano casa, che \u0026#8211; in quanto attinenti alla normativa urbanistica ed edilizia \u0026#8211; vanno ascritte alla competenza legislativa concorrente delle regioni in materia di \u0026#171;governo del territorio\u0026#187;, ai sensi di quanto disposto dall\u0026#8217;art. 117, comma terzo, Cost. (su quest\u0026#8217;ultimo aspetto, sentenza n. 217 del 2020). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa richiamata sentenza n. 170 del 2021 ha affermato che una disciplina regionale volta ad ampliare, mediante proroga, il numero degli interventi assentibili in contrasto con la disciplina urbanistica non interferisce per ci\u0026#242; solo con il diverso profilo della tutela del paesaggio: invero, il \u0026#171;valore unitario e prevalente della pianificazione paesaggistica [...] mantiene intatta la sua forza imperativa anche con riguardo alle leggi regionali attuative del \u0026#8220;piano casa\u0026#8221;, piano che, pur nelle sue differenti versioni, deve essere sottoposto a stretta interpretazione per quel che attiene alla sua portata derogatoria\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; alla luce di tali principi che si devono ora vagliare le censure oggetto del primo motivo di ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.6. \u0026#8211; Le questioni non sono fondate, nei termini di seguito precisati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.7.\u0026#8211; Sulla base della giurisprudenza appena citata, non \u0026#232; condivisibile l\u0026#8217;assunto del ricorrente per cui l\u0026#8217;omesso richiamo da parte della legge regionale impugnata del piano paesaggistico e delle previsioni di tutela del codice di settore equivalga a una deroga, con la conseguente violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia dell\u0026#8217;ambiente e dei beni culturali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale giurisprudenza costituzionale ha peraltro trovato recente conferma nella sentenza n. 187 del 2022, invocata dalla difesa regionale, nel cui ambito ne \u0026#232; stata precisata la portata con riferimento alle regioni, quale \u0026#232; la Regione Toscana, munite di piano paesaggistico. Si \u0026#232; dapprima ribadito il menzionato principio per cui l\u0026#8217;omessa indicazione, da parte di una norma regionale, della espressa necessit\u0026#224; di rispettare il piano paesaggistico e il codice di settore, non ne determina di per s\u0026#233; l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale, ogni volta che quest\u0026#8217;ultima sia suscettibile di interpretazione conforme ai criteri di competenza legislativa dettati dalla Costituzione. La sentenza indicata ha altres\u0026#236; specificato che \u0026#171;[\u0026#232;] per\u0026#242; evidente che tale conclusione presuppone che la pianificazione paesaggistica sia vigente, perch\u0026#233; in tal caso essa \u0026#232; immediatamente prevalente su eventuali prescrizioni difformi contenute negli strumenti urbanistici. Viceversa, quando [...] il piano paesaggistico manca, occorre maggiore cautela nel valutare la portata precettiva delle norme che intersechino profili attinenti con tale pianificazione. Non perch\u0026#233; la Regione non possa in nessun caso attivare le proprie competenze legislative, ma perch\u0026#233; va evitato il rischio che esse, afferendo [...] al governo del territorio, permettano il consolidamento di situazioni tali da ostacolare il compiuto sviluppo della pianificazione paesaggistica\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa circostanza che la Regione Toscana sia dotata di piano paesaggistico \u0026#232;, dunque, sufficiente ad escludere la necessit\u0026#224; di un rinvio esplicito sia al codice di settore, sia al piano paesaggistico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, non risultano in alcun modo derogate dalla legge regionale sul Piano casa, come modificata dalla norma impugnata, le disposizioni che richiedono per la realizzazione degli interventi edilizi il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer l\u0026#8217;effetto, la norma oggetto di censura ben pu\u0026#242; essere intesa \u0026#8211; in termini compatibili con l\u0026#8217;ordinamento costituzionale \u0026#8211; nel senso di includere il rispetto del codice di settore e delle invocate prescrizioni in esso contenute (artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali), tra cui il principio di prevalenza del piano paesaggistico, che deve ritenersi operante anche in assenza di esplicita clausola di salvaguardia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUna volta escluso che la normativa impugnata possa pregiudicare, in violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., le prescrizioni recate o riservate al piano paesaggistico, che concerne l\u0026#8217;intero territorio regionale, ne deriva la non fondatezza della censura che, richiamando la Convenzione europea sul paesaggio, lamenta \u0026#8211; in relazione all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost. \u0026#8211; la compromissione delle aree non oggetto di vincolo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAllo stesso modo, si rivelano non fondati i profili di illegittimit\u0026#224; costituzionale legati alla violazione del principio di leale collaborazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta, infine, la violazione degli artt. 3 e 97 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione impugnata contrasterebbe con i principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto l\u0026#8217;estensione degli interventi in deroga ad una ulteriore tipologia di edifici, con ulteriore ampliamento delle premialit\u0026#224; volumetriche, unitamente alle continue proroghe pluriennali disposte dal legislatore regionale, avrebbe reso stabile una misura invece concepita come temporanea, in evidente contrasto con il carattere straordinario ed eccezionale della disciplina del Piano casa. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa portata di siffatta disciplina derogatoria sarebbe \u0026#8211; sempre ad avviso della difesa statale \u0026#8211; manifestamente irragionevole, anche perch\u0026#233; si porrebbe al di fuori di qualsivoglia valutazione unitaria del territorio da parte delle amministrazioni. Ci\u0026#242; in violazione del principio fondamentale in materia di governo del territorio, sotteso all\u0026#8217;intero impianto della legge urbanistica e sue successive modificazioni, secondo il quale gli interventi di trasformazione edilizia sarebbero consentiti soltanto nel quadro delle procedure di pianificazione urbanistica, sia di livello regionale sia di livello locale, che esercita una funzione di disciplina degli usi del territorio necessaria e insostituibile, in quanto idonea a fare sintesi dei molteplici interessi, anche di rilievo costituzionale, che afferiscono a ciascun ambito territoriale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorrente prospetta, inoltre, un ulteriore profilo di irragionevolezza riferibile al possibile contrasto della normativa regionale, che consente la deroga agli strumenti urbanistici, con il principio di prevalenza del piano paesaggistico regionale, al quale i piani sottordinati devono necessariamente conformarsi. La possibile deroga a questi ultimi, che hanno l\u0026#8217;obbligo di recepire le prescrizioni inderogabili del piano e che fanno propri gli indirizzi e le direttive dello stesso, potrebbe infatti tradursi nella deroga al Piano paesaggistico regionale approvato nel 2015. Ci\u0026#242; sarebbe in s\u0026#233; contraddittorio, e quindi irragionevole, in quanto, da una parte, la Regione approva il piano paesaggistico e, dall\u0026#8217;altra, reitera ed anzi amplia la portata di disposizioni eccezionali derogatorie al piano stesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; La Regione Toscana eccepisce l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni, in quanto il ricorrente, in luogo dell\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Toscana n. 101 del 2020, che prevede la proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione di tutti gli interventi in deroga agli strumenti urbanistici, si sarebbe limitato ad impugnare il solo art. 1 della medesima legge regionale, relativo all\u0026#8217;estensione degli interventi in deroga.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Questa Corte, al fine di valutare la predetta eccezione, non pu\u0026#242; esimersi dal rilevare \u0026#8211; in ci\u0026#242; aderendo alle obiezioni sollevate nella memoria del Presidente del Consiglio dei ministri \u0026#8211; che reiterate proroghe di una disciplina eccezionale e transitoria, volta ad apportare deroghe alla pianificazione urbanistica al fine di consentire interventi edilizi di carattere straordinario, possono compromettere l\u0026#8217;imprescindibile visione di sintesi, necessaria a ricondurre ad un assetto coerente i molteplici interessi che afferiscono al governo del territorio ed intersecano allo stesso tempo l\u0026#8217;ambito della tutela dell\u0026#8217;ambiente e dell\u0026#8217;ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDifatti, proprio con riguardo ad alcune legislazioni regionali sul cosiddetto Piano casa \u0026#8211; vale a dire a quelle sole che, tra le molte altre, il Presidente del Consiglio dei ministri ha deciso negli anni di impugnare in via principale \u0026#8211; questa Corte ha gi\u0026#224; sottolineato che \u0026#171;[i]l prolungato succedersi delle proroghe di una disciplina derogatoria, in contrasto con le esigenze di una regolamentazione organica e razionale dell\u0026#8217;assetto del territorio, presenta un innegabile rilievo\u0026#187; (sentenze n. 24 del 2022 e n. 170 del 2021). Inoltre, la previsione di \u0026#171;interventi parcellizzati, svincolati da una coerente e stabile cornice normativa di riferimento, trascura l\u0026#8217;interesse all\u0026#8217;ordinato sviluppo edilizio, proprio della pianificazione urbanistica\u0026#187; (sentenza n. 24 del 2022; nello stesso senso sentenza n. 219 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eResta fermo quindi che un ripetuto protrarsi delle proroghe si presume irragionevole, posto che tende nel tempo a rendere definitiva una disciplina nata come transitoria. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale prolungato e pi\u0026#249; volte ripetuto protrarsi delle proroghe espone a rischio il buon andamento dell\u0026#8217;azione amministrativa nella tutela del territorio e nello sviluppo urbanistico, consegnandola ad una dimensione perennemente instabile e precaria. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDel resto, sin dalla sua formulazione originaria, \u0026#232; proprio l\u0026#8217;art. 1 del Piano casa per la Toscana a presupporre che \u0026#171;[l]a presente legge ha carattere straordinario\u0026#187;, in conformit\u0026#224; alla disciplina nazionale relativa al Piano casa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Dette considerazioni, tuttavia, non afferiscono al contenuto precettivo della disposizione impugnata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon il richiamato art. 1, infatti, il legislatore toscano ha esteso l\u0026#8217;oggetto degli interventi in deroga, rispetto alla previgente disciplina, fino a ricomprendere determinate unit\u0026#224; immobiliari aventi destinazione d\u0026#8217;uso commerciale al dettaglio. Tale previsione investe, perci\u0026#242;, il contenuto dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; in deroga, ma non l\u0026#8217;efficacia temporale di quest\u0026#8217;ultima, che viene invece, come detto, disciplinata dall\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Toscana n. 101 del 2020; disposizione, questa, non impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta norma, anche con riferimento agli interventi ai quali si riferisce l\u0026#8217;art. 1 impugnato, permette la presentazione della SCIA, o la richiesta del permesso di costruire, entro il 31 dicembre 2022, anzich\u0026#233; entro il termine in precedenza vigente, e gi\u0026#224; pi\u0026#249; volte prorogato, del 31 dicembre 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; perci\u0026#242; a tale norma che va imputato l\u0026#8217;effetto di stabilizzazione di un regime eccezionale derogatorio, che il ricorrente pone a base delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale promosse. La mera caducazione dell\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Toscana n. 101 del 2020 non sarebbe pertanto idonea a far conseguire il risultato auspicato dal ricorrente (cos\u0026#236; la sentenza n. 68 del 2022 e, sia pur nell\u0026#8217;ambito di un giudizio in via incidentale, le sentenze n. 239 del 2019 e n. 210 del 2015; similmente, le sentenze n. 22 del 2022 e n. 21 del 2020), in quanto \u0026#8211; non travolgendo la proroga introdotta dal successivo art. 2 \u0026#8211; lascerebbe invariata la possibilit\u0026#224; di realizzare, per altri due anni, le misure straordinarie gi\u0026#224; previste dal Piano casa per la Toscana.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn conclusione \u0026#8211; e contrariamente a quanto dedotto dalla difesa statale \u0026#8211; la lesione lamentata dal ricorrente deriva non solo dall\u0026#8217;ampliamento dell\u0026#8217;oggetto degli interventi, ma anche, e necessariamente, dalla circostanza che essi possono avere luogo nel termine introdotto dall\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Toscana n. 101 del 2020. In difetto di tale termine, infatti, nessun intervento potrebbe essere realizzato perch\u0026#233; l\u0026#8217;efficacia temporale della legge si sarebbe gi\u0026#224; esaurita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.\u0026#8211; Alla luce di quanto appena precisato, non avendo il ricorso investito l\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Toscana n. 101 del 2020, va dunque accolta l\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; formulata dalla regione resistente.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1 della legge della Regione Toscana 30 dicembre 2020, n. 101 (Disposizioni concernenti gli interventi sugli edifici a destinazione d\u0026#8217;uso industriale o artigianale e commerciale al dettaglio. Proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi degli interventi edilizi straordinari. Modifiche alla l.r. 24/2009), promosse, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Toscana n. 101 del 2020, promosse, in riferimento agli artt. 9 e 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost., in relazione agli artt. 135, 143 e 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell\u0026#8217;art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e alla legge 9 gennaio 2006, n. 14 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000), nonch\u0026#232; al principio di leale collaborazione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 15 novembre 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Paesaggio - Norme della Regione Toscana - Interventi sugli edifici a destinazione d\u0027uso industriale o artigianale e commerciale al dettaglio - Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2009 [c.d. Piano casa] - Prevista estensione alle unit\u0026#224; immobiliari a destinazione d\u0027uso commerciale al dettaglio delle misure straordinarie, gi\u0026#224; previste per gli edifici a destinazione d\u0027uso industriale o artigianale, consentendo interventi di addizione volumetrica o di sostituzione edilizia, con un incremento massimo del venti per cento.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45119","titoletto":"Paesaggio - Pianificazione - Norme della Regione Toscana - Modifiche al Piano casa - Possibile estensione alle unità immobiliari a destinazione d\u0027uso commerciale al dettaglio delle misure straordinarie previste per gli edifici a destinazione d\u0027uso industriale o artigianale, con un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile lorda - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione - Inidoneità dell\u0027intervento ablativo invocato rispetto all\u0027obiettivo perseguito - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 170007).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate inammissibili, per inidoneità dell\u0027intervento ablativo invocato rispetto all\u0027obiettivo perseguito, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - dell\u0027art. 1 della legge reg. Toscana n. 101 del 2020 che, nel modificare l\u0027art. 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e della legge reg. Toscana n. 24 del 2009, recante il c.d. Piano casa per la Toscana, estende alle unità immobiliari a destinazione d\u0027uso commerciale al dettaglio le misure straordinarie previste per gli edifici a destinazione d\u0027uso industriale o artigianale, con un incremento massimo del 20% della superficie utile lorda. La disposizione impugnata investe il contenuto dell\u0027attività in deroga, ma non l\u0027efficacia temporale di quest\u0027ultima, disciplinata dall\u0027art. 2 della legge reg. Toscana n. 101 del 2020, non impugnato dal Governo. È infatti a tale norma che va imputato l\u0027effetto di stabilizzazione di un regime eccezionale derogatorio, che il ricorrente pone a base delle questioni di legittimità costituzionale promosse, mentre la mera caducazione dell\u0027indicato art. 1 non sarebbe idonea a far conseguire il risultato auspicato dal ricorrente in quanto - non travolgendo la proroga introdotta dal successivo art. 2 - lascerebbe invariata la possibilità di realizzare, per altri due anni, le misure straordinarie già previste dal Piano casa per la Toscana. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 68/2022 - mass. 44630; S. 22/2022 - mass. 44588; S. 21/2020 - mass. 41450; S. 239/2019 - mass. 41414; S. 210/2015 - mass. 38574\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45120","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Toscana","data_legge":"30/12/2020","data_nir":"2020-12-30","numero":"101","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"modificativo dell\u0027"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Toscana","data_legge":"08/05/2009","data_nir":"2009-05-08","numero":"24","articolo":"3","specificazione_articolo":"bis","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45120","titoletto":"Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Succedersi di proroghe - Contrasto con le esigenze di una regolamentazione organica e razionale dell\u0027assetto del territorio - Presunzione di irragionevolezza e di contrasto con il buon andamento della pubblica amministrazione. (Classif. 090005).","testo":"Il prolungato succedersi delle proroghe di una disciplina derogatoria, in contrasto con le esigenze di una regolamentazione organica e razionale dell\u0027assetto del territorio, si presume irragionevole, posto che tende nel tempo a rendere definitiva una disciplina nata come transitoria, nonché lesivo del buon andamento dell\u0027azione amministrativa nella tutela del territorio e nello sviluppo urbanistico, poiché la consegna ad una dimensione perennemente instabile e precaria. La previsione di interventi parcellizzati, svincolati da una coerente e stabile cornice normativa di riferimento, trascura infatti l\u0027interesse all\u0027ordinato sviluppo edilizio, proprio della pianificazione urbanistica. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 24/2022 - mass. 44555; S. 219/2021 - mass. 44346; S. 170/2021 - mass. 44134\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"45121","numero_massima_precedente":"45119","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45121","titoletto":"Paesaggio - Pianificazione - Giustificazione - Necessità di uniformare la disciplina su tutto il territorio nazionale, a tutela del bene ambiente, quale comprensivo di interessi complessi - Necessità che la disciplina paesaggistica regionale sia oggetto di concertazione - Conseguente prevalenza della pianificazione paesaggistica sugli interventi urbanistici locali in contrasto (nel caso di specie: non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimità costituzionale della norma della reg. Toscana in materia di c.d. Piano casa che estende alle unità immobiliari a destinazione d\u0027uso commerciale al dettaglio le misure straordinarie previste per gli edifici a destinazione d\u0027uso industriale o artigianale, con un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile lorda). (Classif. 170007).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa tutela ambientale e paesaggistica - gravando su un bene complesso ed unitario, considerato dalla giurisprudenza costituzionale un valore primario ed assoluto - costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali, nonché a quelle residuali. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 187/2022 - mass. 44957; S. 106/2022 - mass. 44809; S. 201/2021 - mass. 44229\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl sistema di pianificazione delineato dal codice di settore rappresenta attuazione dell\u0027art. 9, secondo comma, Cost. ed è funzionale a una tutela organica e di ampio respiro, che non tollera interventi frammentari e incoerenti. La condizione per realizzare questo obiettivo è la concertazione del piano paesaggistico tra Stato e la Regione, la sua cogenza per gli strumenti urbanistici dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province, la sua non derogabilità da piani o progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, nonché la sua immediata prevalenza rispetto alle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 187/2022 - mass. 44957; S. 45/2022 - mass. 44647; S. 24/2022 - mass. 44555; S. 261/2021 - mass. 44443; S. 219/2021 - mass. 44345; S. 74/2021 - mass. 43834\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl principio di prevalenza della tutela paesaggistica deve essere declinato nel senso che al legislatore regionale è impedito, nell\u0027esercizio di proprie competenze - siano esse residuali o concorrenti - adottare normative che deroghino o contrastino con norme di tutela paesaggistica che pongono obblighi o divieti, ossia con previsioni di tutela in senso stretto, ma, altresì, introdurre limiti o condizioni, in qualsiasi forma, senza che ciò sia giustificato da più stringenti ragioni di tutela, le quali possono se del caso trovare riconoscimento anche negli strumenti urbanistici regionali o comunali, tanto più, poi, se dette limitazioni trovino giustificazione in mere esigenze urbanistiche. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 24/2022 - mass. 44559; S. 141/2021 - mass. 44016; S. 74/2021 - mass. 43837; S. 54/2021 - mass. 43731; S. 240/2020 - mass. 43216; S. 86/2019 - mass. 42541; S. 178/2018 - mass. 40197; S. 68/2018 - mass. 41436; S. 66/2018 - mass. 40782; S. 189/2016 - mass. 39009\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, primo e secondo comma, lett. \u003cem\u003es\u003c/em\u003e, Cost., in relazione agli artt. 135, 143 e 145 del d.lgs. n. 42 del 2004 e alla legge n. 14 del 2006, nonché al principio di leale collaborazione - dell\u0027art. 1 della legge reg. Toscana n. 101 del 2020 che, nel modificare l\u0027art. 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e della legge reg. Toscana n. 24 del 2009, recante il c.d. Piano casa per la Toscana, estende alle unità immobiliari a destinazione d\u0027uso commerciale al dettaglio le misure straordinarie previste per gli edifici a destinazione d\u0027uso industriale o artigianale, con un incremento massimo del 20% della superficie utile lorda. La circostanza che la Regione Toscana sia dotata di piano paesaggistico è sufficiente ad escludere la necessità di un rinvio esplicito sia ad esso, sia al codice di settore, poiché il principio della prevalenza del piano paesaggistico deve ritenersi operante anche in assenza di esplicita clausola di salvaguardia. Né la norma regionale impugnata deroga alle disposizioni che richiedono per la realizzazione degli interventi edilizi il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche). (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 170/2021; S. 124/2021; S. 29/2021; S. 217/2020 - mass. 43010\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"45120","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Toscana","data_legge":"30/12/2020","data_nir":"2020-12-30","numero":"101","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"modificativo dell\u0027"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Toscana","data_legge":"08/05/2009","data_nir":"2009-05-08","numero":"24","articolo":"3","specificazione_articolo":"bis","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. s)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"09/01/2006","numero":"14","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"22/01/2004","numero":"42","articolo":"135","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"22/01/2004","numero":"42","articolo":"143","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"22/01/2004","numero":"42","articolo":"145","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"42472","autore":"Famiglietti G.","titolo":"Stessi omessi richiami ma destini diversi per i «piani casa» pugliese e toscano","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Le Regioni","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44699","autore":"Ligresti A. 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