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M. e N. R. con ordinanza del 30 maggio 2024, iscritta al n. 159 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eUfficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eUdita\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 10 febbraio 2025 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 10 febbraio 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 30 maggio 2024 (iscritta al n. 159 reg. ord. 2024), il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, sezione prima civile, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3, primo comma, della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 299, primo comma, del codice civile, secondo cui \u0026#171;[l]\u0026#8217;adottato assume il cognome dell\u0026#8217;adottante e lo antepone al proprio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; In punto di fatto, il rimettente riferisce che F. M. e N. R. adivano il Tribunale di Reggio Emilia, \u0026#171;affinch\u0026#233; venisse disposta l\u0026#8217;adozione da parte [loro di S. S. ], persona maggiore di et\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eafferma che sussistono i requisiti di legge per poter pronunciare l\u0026#8217;adozione e rappresenta il contesto di fatto nel quale si colloca la domanda di adozione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, quando l\u0026#8217;adottanda (ora maggiorenne) aveva cinque anni, i suoi genitori biologici erano decaduti dalla responsabilit\u0026#224; genitoriale, in forza di un provvedimento emesso in data 31 marzo 2000 dal Tribunale per i minorenni di Bologna, che li aveva reputati \u0026#171;del tutto inidonei a prendersi cura [della bambina] per essere ambedue gravemente tossicodipendenti, con serissime ripercussioni sulla loro salute, sulla loro capacit\u0026#224; e sulla loro autonomia\u0026#187;. Contestualmente, S. S. veniva affidata alla azienda unit\u0026#224; sanitaria locale (AUSL) di Parma, che individuava, a partire dal 6 marzo 2001, quale famiglia affidataria quella dei ricorrenti nel giudizio principale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente espone, di seguito, che l\u0026#8217;affidamento era proseguito ininterrottamente da quando la minore aveva sei anni sino al raggiungimento della maggiore et\u0026#224; e che la stessa, anche successivamente, aveva continuato a vivere con la famiglia affidataria sino al momento in cui aveva contratto matrimonio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e riporta, inoltre, che S. S. non aveva mai potuto riprendere i contatti con i genitori biologici; che questi erano deceduti prima dell\u0026#8217;apertura del procedimento di adozione della maggiorenne; che l\u0026#8217;adottanda aveva prestato \u0026#171;incondizionato consenso\u0026#187; alla domanda di adozione; che sia gli adottanti sia l\u0026#8217;adottanda domandavano che quest\u0026#8217;ultima potesse assumere esclusivamente il cognome della famiglia adottante, sostituendolo al cognome dei propri genitori biologici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel giudizio principale, l\u0026#8217;attribuzione del solo cognome degli adottanti veniva motivata sulla base di una triplice considerazione: l\u0026#8217;adottanda non aveva neppure memoria dei propri genitori biologici, che avevano anteposto \u0026#171;la propria inclinazione agli stupefacenti ad un sia pur minimo interesse o scrupolo\u0026#187; verso la figlia; l\u0026#8217;adozione non era stata richiesta quando l\u0026#8217;adottanda era minorenne \u0026#171;semplicemente perch\u0026#233; gli Adottanti non erano stati sollecitati a prendere in considerazione tale possibilit\u0026#224;\u0026#187;; l\u0026#8217;adottanda considerava quale \u0026#171;sua sola e unica famiglia\u0026#187; quella degli adottanti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAi fini dell\u0026#8217;accoglimento della domanda, adottanti e adottanda sostenevano una interpretazione adeguatrice della disposizione di cui all\u0026#8217;art. 299, primo comma, cod. civ., in virt\u0026#249; della quale sarebbe stato possibile assumere esclusivamente il cognome della \u0026#171;famiglia adottante\u0026#187;, sostituendolo al cognome dei propri genitori biologici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Cos\u0026#236; riferite le premesse in fatto, il rimettente reputa non percorribile, in virt\u0026#249; del dato testuale dell\u0026#8217;art. 299, primo comma, cod. civ., l\u0026#8217;itinerario ermeneutico prospettato dalla difesa delle parti nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e\u003cem\u003e.\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRitiene, pertanto, di dover sollevare questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Per quanto concerne la rilevanza, il Tribunale di Reggio Emilia afferma che la domanda di adozione e di attribuzione del solo cognome degli adottanti, qualificata come \u0026#171;concreta e attuale\u0026#187;, non potrebbe trovare accoglimento, a meno che non siano accolte le censure poste sull\u0026#8217;art. 299, primo comma, cod. civ.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Di seguito, argomenta in merito alla non manifesta infondatezza delle questioni che solleva in riferimento agli artt. 2 e 3, primo comma, Cost., sotto il duplice profilo della lesione dell\u0026#8217;identit\u0026#224; personale e dell\u0026#8217;irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Con una prima formulazione del \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e, il Tribunale rimettente prospetta un contrasto con i parametri evocati della norma censurata \u0026#171;[n]ella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di sostituire, anzich\u0026#233; di aggiungere o di anteporre, il cognome dell\u0026#8217;adottante a quello dell\u0026#8217;adottato maggiore di et\u0026#224;, se entrambi nel manifestare il consenso all\u0026#8217;adozione si sono espressi a favore di tale effetto e i genitori biologici dell\u0026#8217;adottato siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilit\u0026#224; genitoriale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.1.\u0026#8211; Nel motivare la dedotta lesione del diritto all\u0026#8217;identit\u0026#224; personale, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e richiama, anzitutto, ampi stralci della sentenza n. 135 del 2023 di questa Corte, che \u0026#8211; sulla base dei medesimi parametri evocati nell\u0026#8217;odierna vicenda \u0026#8211; ha dichiarato costituzionalmente illegittimo lo stesso art. 299, primo comma, cod. civ., \u0026#171;nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anzich\u0026#233; di anteporre, il cognome dell\u0026#8217;adottante a quello originario dell\u0026#8217;adottato maggiore d\u0026#8217;et\u0026#224;, se entrambi nel manifestare il consenso all\u0026#8217;adozione si sono espressi a favore di tale effetto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, il rimettente desume dalla sentenza vari principi ispiratori, che ritiene possano illuminare l\u0026#8217;odierna questione, attraverso un ragionamento che scompone in alcuni passaggi. Sussisterebbe e sarebbe tutelato dalla Costituzione, in quanto discenderebbe dalla \u0026#171;specificazione del concreto contenuto dell\u0026#8217;art. 2 Cost.\u0026#187;, un diritto all\u0026#8217;identit\u0026#224; personale, che ricomprende il diritto al nome e sarebbe suscettibile di bilanciamento, presentando nondimeno \u0026#171;un carattere di elevata cogenza\u0026#187; (\u0026#232; richiamata, con citazione di ampie parti, la sentenza di questa Corte n. 13 del 1994). Al contempo, andrebbe tenuta in considerazione la valenza sociale e personalistica dell\u0026#8217;adozione del maggiore d\u0026#8217;et\u0026#224;, anche a seguito dell\u0026#8217;evoluzione che ha interessato tale istituto, per valutare se le restrizioni poste dall\u0026#8217;ordinamento siano irragionevoli e dunque lesive dell\u0026#8217;identit\u0026#224; personale. Nello specifico, andrebbe valorizzata la funzione dell\u0026#8217;istituto volta a \u0026#171;conferire consacrazione giuridica\u0026#187; a formazioni sociali fortemente assimilabili alla famiglia, quale sarebbe il caso dell\u0026#8217;adottato che ha vissuto per lungo tempo con il coniuge del genitore biologico, che poi lo adotta da adulto, o quello della persona che ha vissuto in regime di affidamento, fin da quando era minore di et\u0026#224;, con coloro che lo adottano al raggiungimento della maggiore et\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e reputa, dunque, possibile ricondurre tali formazioni sociali \u0026#171;alla famiglia biologica (o alla famiglia costituzionale \u003cem\u003etout court\u003c/em\u003e)\u0026#187; e, ove siano riscontrabili \u0026#171;volont\u0026#224; e [\u0026#8230;] consenso delle parti interessate\u0026#187;, ritiene necessario applicare la disciplina dell\u0026#8217;adozione del minore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn caso contrario, a parere del rimettente, l\u0026#8217;imposizione del cognome della famiglia originaria si risolverebbe nella \u0026#171;difesa di un diritto dei genitori biologici\u0026#187;, che dovrebbe, viceversa, considerarsi recessivo, ove lo stesso ordinamento, privando i genitori della relativa responsabilit\u0026#224; genitoriale, abbia operato una netta cesura tra la famiglia biologica dell\u0026#8217;adottato e quest\u0026#8217;ultimo. Secondo il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, l\u0026#8217;attuale assetto normativo, nel non aver riguardo al comportamento che definisce \u0026#171;colpevole, grave, riprovevole e pregiudizievole, se non anche francamente criminale\u0026#187; di chi ha abbandonato un minore, poi divenuto maggiorenne, determinerebbe una sorta di \u0026#171;incrollabile privilegio genetico\u0026#187; a favore della famiglia biologica, \u0026#171;derivante dal fatto meccanico e biologico del concepimento e del parto\u0026#187;, cos\u0026#236; imprimendo \u0026#171;un marchio indelebile sul \u0026#8216;corpo sociale e visibile\u0026#8217; del figlio\u0026#187;, che l\u0026#8217;interessato sarebbe destinato a portare con s\u0026#233; ed, eventualmente, a trasmettere ai propri discendenti. Tale marchio consisterebbe in un cognome che, ad avviso del rimettente, non potrebbe \u0026#171;avere altro significato che quello dell\u0026#8217;abbandono, del dolore, della delusione, della sofferenza e finanche della tragedia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e riconosce, peraltro, che non in tutti i casi in cui sussistono gravi inadempimenti degli obblighi derivanti dalla responsabilit\u0026#224; genitoriale si giunge alla dichiarazione dello stato di adottabilit\u0026#224; del minore, condizione necessaria al realizzarsi dell\u0026#8217;adozione piena, la cui disciplina prevede la sostituzione del cognome \u0026#171;\u0026#8216;(meramente) biologico\u0026#8217;\u0026#187; con quello della famiglia che si assume gli obblighi propri dei genitori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.2.\u0026#8211; Alla presunta lesione del diritto all\u0026#8217;identit\u0026#224; personale, il Tribunale di Reggio Emilia aggiunge la ritenuta violazione dell\u0026#8217;art. 3, primo comma, Cost. sotto il profilo della irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento \u0026#171;tra il caso del minore adottato prima della maggiore et\u0026#224; dalla famiglia di accoglienza e quello del minore \u0026#8216;solo\u0026#8217; affidato, anche se magari per quasi tutta la minore et\u0026#224; (come nel caso di specie), e rispetto al quale l\u0026#8217;adozione intervenga solamente dopo il raggiungimento della maggiore et\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa diversit\u0026#224; di fattispecie, ad avviso del rimettente, sarebbe legata a contingenze di mero fatto, indifferenti rispetto ai diritti delle parti in causa, quali i tempi dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali, che potrebbero determinare il sopravvenire della maggiore et\u0026#224; prima della dichiarazione dello stato di adottabilit\u0026#224;, in mancanza peraltro di strumenti a disposizione del minore per richiedere l\u0026#8217;accertamento di tale stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Alla prima formulazione del \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e, che il rimettente reputa potenzialmente risolutivo delle due questioni sopra richiamate, vengono poi aggiunte, sempre avendo riguardo alle medesime censure, ulteriori prospettazioni che ipotizzano, in alternativa, varie pronunce additive.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.1.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, anzitutto, sostiene che il contrasto della norma censurata con gli evocati parametri potrebbe ravvisarsi \u0026#171;[n]ella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di sostituire, anzich\u0026#233; di aggiungere o di anteporre, il cognome dell\u0026#8217;adottante a quello dell\u0026#8217;adottato maggiore di et\u0026#224;, se entrambi nel manifestare il consenso all\u0026#8217;adozione si sono espressi a favore di tale effetto e i genitori biologici dell\u0026#8217;adottato non si oppongano a tale scelta, o siano deceduti prima di potersi esprimere al riguardo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente ritiene, infatti, che potrebbe essere \u0026#171;ragionevole e proporzionata\u0026#187; una estensione della possibilit\u0026#224; di assumere il solo cognome dell\u0026#8217;adottante quando vi sia, oltre al consenso degli adottanti, quello dei genitori biologici, oppure quando il consenso di questi ultimi non sia necessario, essendo gli stessi deceduti prima dell\u0026#8217;adozione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Tribunale di Reggio Emilia chiarisce di aver preso in considerazione anche la sussistenza di eventuali interessi contrapposti, quali la \u0026#171;salvaguardia della pubblica sicurezza e [la] prevenzione della criminalit\u0026#224;\u0026#187;, che potrebbero giustificare l\u0026#8217;obbligo di mantenere traccia del cognome originario della persona adottata maggiore d\u0026#8217;et\u0026#224;. Nondimeno, sostiene che detti interessi non possano considerarsi prevalenti rispetto al diritto posto alla base della citata sentenza n. 135 del 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, da tale pronuncia sarebbe dato desumere un progressivo superamento della netta separazione tra gli istituti, pur sempre distinti, dell\u0026#8217;adozione del maggiore d\u0026#8217;et\u0026#224; e di quella del minore d\u0026#8217;et\u0026#224;, almeno nei casi in cui emerga la costituzione di formazioni sociali fortemente assimilabili alla famiglia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDalla constatazione secondo cui, nei casi appena richiamati, emergerebbe un progressivo avvicinamento fra i due istituti ritrae, di seguito, che la disciplina del cognome si ponga \u0026#171;in termini, se non certamente identici, quantomeno significativamente simili\u0026#187; nell\u0026#8217;adozione piena del minore d\u0026#8217;et\u0026#224; e in quella della persona maggiore d\u0026#8217;et\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, l\u0026#8217;\u003cem\u003eadoptio\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplena\u003c/em\u003e dimostrerebbe come l\u0026#8217;interesse alla conservazione del cognome originario possa essere talora considerato recessivo. Questo consentirebbe di valutare anche nell\u0026#8217;adozione di persona maggiore d\u0026#8217;et\u0026#224; le ipotesi in cui tale interesse non debba prevalere, non ravvisandosi nella sostituzione del cognome originario un \u0026#171;movente estemporaneo, opportunistico, capriccioso, edonistico, emulativo, o finalizzato al mascheramento della propria pregressa identit\u0026#224;\u0026#187;, quanto piuttosto l\u0026#8217;esigenza di dare risalto a un consolidato vincolo di natura propriamente familiare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.2.\u0026#8211; Con una ulteriore formulazione del \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e, il giudice a \u003cem\u003equo\u003c/em\u003e ritiene che la norma censurata si potrebbe porre in contrasto con gli evocati parametri \u0026#171;[n]ella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di sostituire, anzich\u0026#233; di aggiungere o di anteporre, il cognome dell\u0026#8217;adottante a quello dell\u0026#8217;adottato maggiore di et\u0026#224;, se entrambi nel manifestare il consenso all\u0026#8217;adozione si sono espressi a favore di tale effetto e i genitori biologici dell\u0026#8217;adottato non si oppongano a tale scelta, o siano deceduti prima di potere esprimere consenso o dissenso, e l\u0026#8217;adottato sia il figlio del coniuge dell\u0026#8217;adottante o sia stato affidato alla famiglia dell\u0026#8217;adottante o degli adottanti prima del raggiungimento della maggiore et\u0026#224; e fino a tale momento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale ipotesi di intervento additivo viene prospettata per l\u0026#8217;ipotesi in cui questa Corte non ritenesse sufficiente il solo consenso dei genitori biologici, o l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di manifestare il dissenso, e ravvisasse l\u0026#8217;esigenza di limitare il proprio intervento ai soli casi in cui \u0026#171;sia accertata la stretta assimilabilit\u0026#224; alla relazione propriamente familiare di quella intercorsa tra l\u0026#8217;adottante, o gli adottanti, e l\u0026#8217;adottato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.3.\u0026#8211; Ancora, con una successiva prospettazione, il giudice a \u003cem\u003equo\u003c/em\u003e sposta l\u0026#8217;asse delle censure sul rischio che l\u0026#8217;opposizione da parte dei genitori biologici o la loro impossibilit\u0026#224; a manifestare un consenso alla sostituzione del cognome dell\u0026#8217;adottando possa pregiudicare l\u0026#8217;interesse di quest\u0026#8217;ultimo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDelinea, dunque, un intervento additivo in virt\u0026#249; del quale la norma censurata potrebbe ritenersi in contrasto con gli evocati parametri \u0026#171;nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di sostituire, anzich\u0026#233; di aggiungere o di anteporre, il cognome dell\u0026#8217;adottante a quello dell\u0026#8217;adottato maggiore di et\u0026#224;, se entrambi nel manifestare il consenso all\u0026#8217;adozione si sono espressi a favore di tale effetto e i genitori biologici dell\u0026#8217;adottato non si oppongano a tale scelta, o, in caso di opposizione o nel caso in cui non possano esprimersi al riguardo, per morte o altro motivo, il giudice accerti che sussistono gravissimi motivi che inducano a ritenere pregiudizievole per l\u0026#8217;adottato tale mancato assenso\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn riferimento a tale formulazione del \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e, il rimettente richiama le gi\u0026#224; illustrate circostanze di fatto che caratterizzano la vicenda da cui origina l\u0026#8217;incidente di costituzionalit\u0026#224;, relative: all\u0026#8217;et\u0026#224; dell\u0026#8217;allontanamento dai genitori biologici, all\u0026#8217;abbandono, al decesso di questi, all\u0026#8217;affidamento e alla lunga convivenza con la famiglia affidataria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, il caso oggetto del processo principale sarebbe paradigmatico della difficolt\u0026#224; di tipizzare rigidamente i presupposti, al ricorrere dei quali l\u0026#8217;obbligo indefettibile di mantenere il cognome originario determinerebbe un \u0026#171;serissimo pregiudizio all\u0026#8217;identit\u0026#224; personale\u0026#187; dell\u0026#8217;adottato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.4.\u0026#8211; Infine, il rimettente formula un\u0026#8217;ultima ipotesi di intervento additivo, che sottopone a questa Corte per il caso in cui quelle precedenti venissero reputate \u0026#171;eccessivamente generic[he]\u0026#187; e tali da conferire al giudice uno spazio di discrezionalit\u0026#224; troppo ampio. Invoca, pertanto, una pronuncia di illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 299, primo comma, cod. civ., \u0026#171;[n]ella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di sostituire, anzich\u0026#233; di aggiungere o di anteporre, il cognome dell\u0026#8217;adottante che abbia ricevuto in affidamento l\u0026#8217;adottato nella sua minore et\u0026#224; a quello dell\u0026#8217;adottato maggiore di et\u0026#224;, se entrambi nel manifestare il consenso all\u0026#8217;adozione si sono espressi a favore di tale effetto, e i genitori biologici dell\u0026#8217;adottato non si oppongano a tale scelta, o, in caso di opposizione o nel caso in cui non possano esprimersi al riguardo, per morte o altro motivo, il giudice accerti che nel tempo successivo all\u0026#8217;emissione del provvedimento che ha disposto l\u0026#8217;affidamento i genitori biologici dell\u0026#8217;adottato sono venuti meno ai propri obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione dell\u0026#8217;adottato in maniera continuativa, grave e ingiustificata\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 30 maggio 2024 (iscritta al n. 159 del reg. ord. 2024), il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, sezione prima civile, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 299, primo comma, cod. civ., in riferimento agli artt. 2 e 3, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; I citati parametri costituzionali sono evocati sotto un duplice profilo: per lesione del diritto all\u0026#8217;identit\u0026#224; personale e per irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento tra la disciplina che regola l\u0026#8217;attribuzione del cognome al minore d\u0026#8217;et\u0026#224; adottato dalla famiglia cui era stato in precedenza affidato e quella che si applica al maggiore d\u0026#8217;et\u0026#224; che viene adottato dalla famiglia alla quale era stato affidato quando era minorenne.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; La disposizione censurata prevede che \u0026#171;[l]\u0026#8217;adottato assume il cognome dell\u0026#8217;adottante e lo antepone al proprio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale norma \u0026#232; stata dichiarata costituzionalmente illegittima, con la sentenza n. 135 del 2023, \u0026#171;nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anzich\u0026#233; di anteporre, il cognome dell\u0026#8217;adottante a quello dell\u0026#8217;adottato maggiore d\u0026#8217;et\u0026#224;, se entrambi nel manifestare il consenso all\u0026#8217;adozione si sono espressi a favore di tale effetto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.1.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003edubita della legittimit\u0026#224; costituzionale della norma censurata, \u0026#171;[n]ella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di sostituire, anzich\u0026#233; di aggiungere o di anteporre, il cognome dell\u0026#8217;adottante a quello dell\u0026#8217;adottato maggiore di et\u0026#224;, se entrambi nel manifestare il consenso all\u0026#8217;adozione si sono espressi a favore di tale effetto e i genitori biologici dell\u0026#8217;adottato siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilit\u0026#224; genitoriale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.2.\u0026#8211; Di seguito, formula ulteriori variazioni del secondo periodo della pronuncia additiva, proponendo l\u0026#8217;aggiunta, dopo l\u0026#8217;affermazione \u0026#171;se entrambi nel manifestare il consenso all\u0026#8217;adozione si sono espressi a favore di tale effetto\u0026#187;, delle seguenti frasi che prospetta in via alternativa:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; \u0026#171;e i genitori biologici dell\u0026#8217;adottato non si oppongano a tale scelta, o siano deceduti prima di potersi esprimere al riguardo\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; ovvero, \u0026#171;e i genitori biologici dell\u0026#8217;adottato non si oppongano a tale scelta, o siano deceduti prima di potere esprimere consenso o dissenso, e l\u0026#8217;adottato sia il figlio del coniuge dell\u0026#8217;adottante o sia stato affidato alla famiglia dell\u0026#8217;adottante o degli adottanti nel tempo della sua minore et\u0026#224;\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; ovvero, ancora, \u0026#171;e i genitori biologici dell\u0026#8217;adottato non si oppongano a tale scelta, o, in caso di opposizione o nel caso in cui non possano esprimersi al riguardo, per morte o altro motivo, il giudice accerti che sussistono gravissimi motivi che inducano a ritenere pregiudizievole per l\u0026#8217;adottato tale mancato assenso\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, con un\u0026#8217;ultima declinazione del \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e, il rimettente dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 299, primo comma, cod. civ., \u0026#171;[n]ella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di sostituire, anzich\u0026#233; di aggiungere o di anteporre, il cognome dell\u0026#8217;adottante che abbia ricevuto in affidamento l\u0026#8217;adottato nella sua minore et\u0026#224; a quello dell\u0026#8217;adottato maggiore di et\u0026#224;, se entrambi nel manifestare il consenso all\u0026#8217;adozione si sono espressi a favore di tale effetto, e i genitori biologici dell\u0026#8217;adottato non si oppongano a tale scelta, o, in caso di opposizione o nel caso in cui non possano esprimersi al riguardo, per morte o altro motivo, il giudice accerti che nel tempo successivo all\u0026#8217;emissione del provvedimento che ha disposto l\u0026#8217;affidamento i genitori biologici dell\u0026#8217;adottato sono venuti meno ai propri obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione dell\u0026#8217;adottato in maniera continuativa, grave e ingiustificata\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; A fronte delle varie richieste additive ipotizzate dal rimettente, occorre anzitutto rilevare, in linea con la giurisprudenza costituzionale, che \u0026#171;\u0026#8220;il \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione ha la funzione di chiarire il contenuto e il verso delle censure mosse dal giudice rimettente\u0026#8221;, ma non vincola questa Corte, che, \u0026#8220;ove ritenga fondate le questioni, rimane libera di individuare la pronuncia pi\u0026#249; idonea alla \u003cem\u003ereductio \u003c/em\u003e\u003cem\u003ead\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003elegitimitatem\u003c/em\u003e della disposizione censurata\u0026#8221; (sentenza n. 221 del 2023, punto 4 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; in senso conforme, pi\u0026#249; di recente, sentenza n. 12 del 2024, punto 8 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e)\u0026#187; (sentenza n. 46 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; premesso, da un lato, si deve constatare che, nell\u0026#8217;odierno giudizio, il senso delle questioni \u0026#232; chiaro, poich\u0026#233; il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e dubita, in riferimento agli artt. 2 e 3, primo comma, Cost., della legittimit\u0026#224; costituzionale della norma censurata, in quanto impedisce all\u0026#8217;adottato maggiore d\u0026#8217;et\u0026#224; di assumere il solo cognome dell\u0026#8217;adottante.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa un altro lato, ove questa Corte ravvisasse nella previsione censurata un \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e ai citati principi costituzionali, potrebbe attingere anche \u003cem\u003ealiunde\u003c/em\u003e le eventuali condizioni idonee a porre rimedio alle asserite violazioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe censure sono, pertanto, ammissibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Nel merito, la questione sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 2 Cost., per lesione del diritto all\u0026#8217;identit\u0026#224; personale, non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; In via preliminare, \u0026#232; opportuno rammentare che \u0026#171;[i]l cognome, insieme con il prenome, rappresenta il nucleo dell\u0026#8217;identit\u0026#224; giuridica e sociale della persona: le conferisce identificabilit\u0026#224;, nei rapporti di diritto pubblico, come di diritto privato, e incarna la rappresentazione sintetica della personalit\u0026#224; individuale, che nel tempo si arricchisce progressivamente di significati\u0026#187; (sentenza n. 131 del 2022, nel solco di una giurisprudenza ultraventennale: sentenze n. 286 del 2016, n. 268 del 2002, n. 120 del 2001, n. 297 del 1996 e n. 13 del 1994; nello stesso senso, sentenza n. 135 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella sua funzione identificativa, il nome \u0026#8211; che \u0026#232; composto dal cognome e dal prenome ed \u0026#232; \u0026#171;per legge attribuito\u0026#187; (art. 6 cod. civ.) \u0026#8211; \u0026#232; sottratto alla piena disponibilit\u0026#224; del titolare, il cui consenso pu\u0026#242; essere solo il presupposto di eventuali modifiche, disposte o per provvedimento giudiziale o per provvedimento del prefetto (art. 89 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante \u0026#171;Regolamento per la revisione e la semplificazione dell\u0026#8217;ordinamento dello stato civile, a norma dell\u0026#8217;articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella sua funzione identitaria, il cognome, unitamente al prenome, configura un segno distintivo che, a partire dal momento in cui viene attribuito, determina un meccanismo di progressiva stratificazione e di consolidamento dell\u0026#8217;identit\u0026#224; personale, sicch\u0026#233; proprio in tale diritto \u0026#171;si radicano le ragioni della tutela del cognome\u0026#187; (sentenza n. 135 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi riflesso, se, per un verso, il cognome originariamente si incardina nello \u003cem\u003estatus \u003c/em\u003e\u003cem\u003efiliationis\u003c/em\u003e (sentenza n. 131 del 2022), per un altro verso, a mano a mano che l\u0026#8217;identit\u0026#224; personale si costruisce intorno a quel segno, \u0026#232; lo stesso diritto all\u0026#8217;identit\u0026#224; personale a rendere il cognome capace di resistere, di norma, ai mutamenti di \u003cem\u003estatus\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSulla base di tali coordinate, questa Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l\u0026#8217;art. 165 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile), nella parte in cui non prevedeva che, in caso di rettifica dei registri dello stato civile per ragioni indipendenti dal soggetto (nella specie per accertata falsit\u0026#224; parziale dell\u0026#8217;atto di nascita), la persona potesse \u0026#171;ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere il cognome originariamente attribuitogli ove questo sia ormai da ritenersi autonomo segno distintivo della sua identit\u0026#224; personale\u0026#187; (sentenza n. 13 del 1994).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel medesimo solco si colloca la sentenza n. 297 del 1996, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l\u0026#8217;art. 262 cod. civ., nella parte in cui, al comma primo, \u0026#171;non prevede che il figlio naturale, nell\u0026#8217;assumere il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere, anteponendolo o, a sua scelta, aggiungendolo a questo, il cognome precedentemente attribuitogli con atto formalmente legittimo, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identit\u0026#224; personale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQualche anno pi\u0026#249; tardi, proprio con riguardo alla disposizione oggetto delle odierne censure \u0026#8211; ovvero, l\u0026#8217;art. 299, primo comma, cod. civ. \u0026#8211; questa Corte ha ritenuto non fondata la questione prospettata dal rimettente v\u0026#242;lta a introdurre l\u0026#8217;automatica e inderogabile anteposizione del cognome originario dell\u0026#8217;adottato rispetto a quello dell\u0026#8217;adottante, sul presupposto che la lesione della identit\u0026#224; sia piuttosto \u0026#171;ravvisabile nella soppressione del segno distintivo\u0026#187; (sentenza n. 120 del 2001).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi seguito, nel valutare l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della medesima disposizione \u0026#8211; in quanto applicabile, in virt\u0026#249; del rinvio di cui all\u0026#8217;art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), all\u0026#8217;adozione in casi particolari \u0026#8211; la sentenza n. 268 del 2002 ha dichiarato non fondata la questione che mirava a sostituire il cognome del minore adottato con il solo cognome dell\u0026#8217;adottante, marito della madre.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, proprio in ragione del diritto all\u0026#8217;identit\u0026#224; personale sotteso all\u0026#8217;originario cognome dell\u0026#8217;adottato, la sentenza n. 135 del 2023 (punto 5.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e) ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l\u0026#8217;art. 299, primo comma, cod. civ., \u0026#171;nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anzich\u0026#233; di anteporre, il cognome dell\u0026#8217;adottante a quello dell\u0026#8217;adottato maggiore di et\u0026#224;, se entrambi nel manifestare il consenso all\u0026#8217;adozione si sono espressi a favore di tale effetto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Ebbene, dallo stesso percorso tracciato dalla giurisprudenza di questa Corte trapelano le ragioni della non fondatezza dell\u0026#8217;odierna questione posta in riferimento alla lesione del diritto all\u0026#8217;identit\u0026#224; personale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa duplice funzione identificativa e identitaria del cognome, intorno al quale, unitamente al prenome, si stratifica nel tempo il diritto all\u0026#8217;identit\u0026#224; personale, rende, infatti, non irragionevole la scelta legislativa di escludere, con l\u0026#8217;art. 299, primo comma, cod. civ., la possibile sostituzione, e dunque la cancellazione, del cognome originario dell\u0026#8217;adottato, che per (almeno) diciotto anni ha rappresentato il segno distintivo della sua identit\u0026#224; personale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA riguardo, questa Corte ha ravvisato una possibile lesione dell\u0026#8217;identit\u0026#224; personale dell\u0026#8217;adottato maggiore d\u0026#8217;et\u0026#224; proprio nel caso della \u0026#171;soppressione del segno distintivo\u0026#187; costituito dal suo originario cognome (sentenza n. 120 del 2001).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDel resto, finanche nell\u0026#8217;adozione del minore in casi particolari, nel cui contesto la costruzione dell\u0026#8217;identit\u0026#224; personale intorno all\u0026#8217;originario cognome \u0026#232; per definizione meno consolidata di quella che si riscontra nel caso del maggiore d\u0026#8217;et\u0026#224;, questa Corte ha escluso l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale del rinvio operato dall\u0026#8217;art. 55 della legge n. 184 del 1983 all\u0026#8217;art. 299, primo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente di assumere il solo cognome dell\u0026#8217;adottante (sentenza n. 268 del 2002). Perno di tale decisione \u0026#232; stata la tutela dell\u0026#8217;originario cognome del minore quale \u0026#171;tratto essenziale della [\u0026#8230;] identit\u0026#224; personale\u0026#187;, da cui si \u0026#232; dedotta la non irragionevolezza della scelta di preservare \u0026#171;il legame del minore col proprio passato e, perci\u0026#242;, con la sua identit\u0026#224; personale come essa \u0026#232; stata ed \u0026#232; conosciuta nell\u0026#8217;ambiente sociale di cui egli \u0026#232;, e deve continuare ad essere, parte\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUn tale rilievo vale, evidentemente, tanto pi\u0026#249; nel caso dell\u0026#8217;adottato maggiore d\u0026#8217;et\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVero \u0026#232; che nella prospettazione del rimettente la sostituzione del cognome dell\u0026#8217;adottato con quello dell\u0026#8217;adottante richiederebbe, similmente a quanto previsto dalla sentenza n. 135 del 2023, un consenso all\u0026#8217;adozione favorevole al prodursi del peculiare effetto riguardante il cognome.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSennonch\u0026#233;, nel caso deciso con la sentenza n. 135 del 2023, il consenso dell\u0026#8217;adottato \u0026#232; espressione dell\u0026#8217;esigenza di dare maggior risalto al suo originario cognome, in quanto segno distintivo dell\u0026#8217;identit\u0026#224; personale, e il consenso dell\u0026#8217;adottante sottende una mera condivisione di detta esigenza, che, comunque, non sacrifica l\u0026#8217;interesse a trasmettere anche il suo cognome.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi contro, nel caso della prospettata sostituzione del cognome dell\u0026#8217;adottato, quest\u0026#8217;ultimo dovrebbe far valere un interesse alla cancellazione del suo stesso cognome, il che lo espone al rischio di subire condizionamenti da parte dell\u0026#8217;adottante, tanto pi\u0026#249; ove si considerino i benefici che l\u0026#8217;adozione civile apporta all\u0026#8217;adottato sul piano successorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon pu\u0026#242;, dunque, ritenersi irragionevole la scelta del legislatore di garantire, in via di automatismo, il mantenimento del cognome originario dell\u0026#8217;adottato, \u003cem\u003ea latere\u003c/em\u003e di quello dell\u0026#8217;adottante.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Tale esito non \u0026#232; destinato a mutare in considerazione del perimetro entro il quale il rimettente ravvisa la possibile lesione del diritto all\u0026#8217;identit\u0026#224; personale, che sussisterebbe solo in presenza di particolari situazioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNelle varie proposte additive prospettate dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e si fa riferimento alternativamente: ai casi in cui i genitori biologici dell\u0026#8217;adottato fossero decaduti dalla responsabilit\u0026#224; genitoriale o fossero venuti meno \u0026#8211; in maniera continuativa, grave e ingiustificata \u0026#8211; ai loro obblighi di mantenimento, istruzione e educazione dell\u0026#8217;adottato, quando questi era minorenne; oppure alle ipotesi in cui, al momento dell\u0026#8217;adozione, i genitori biologici risultino deceduti o non si oppongano alla sostituzione del cognome del figlio che viene adottato da adulto o, alfine, in mancanza del loro consenso, sia accertato il rischio di un pregiudizio per lo stesso adottato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, in alcune delle ipotesi formulate, si evocano, cumulativamente rispetto ai gi\u0026#224; richiamati presupposti, le situazioni in cui l\u0026#8217;adottato maggiore d\u0026#8217;et\u0026#224; sia figlio del coniuge dell\u0026#8217;adottante o venga adottato dai precedenti affidatari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn sostanza, le delimitazioni prospettate dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, da un lato, rivolgono lo sguardo al passato dell\u0026#8217;adottato e al rapporto di questi, quando era minorenne, con i propri genitori biologici e, da un altro lato, sembrano voler dare risalto alla prospettiva plurifunzionale dell\u0026#8217;adozione del maggiore d\u0026#8217;et\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Deve, invero, convenirsi con il rimettente che l\u0026#8217;adozione di persona maggiore d\u0026#8217;et\u0026#224; ha conosciuto un\u0026#8217;evoluzione sotto il profilo funzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA fronte, infatti, dell\u0026#8217;originario divieto di adottare per chi avesse \u0026#171;discendenti legittimi o legittimati\u0026#187; (art. 291, primo comma, cod. civ.), nonch\u0026#233; dell\u0026#8217;iniziale disciplina concernente l\u0026#8217;et\u0026#224; dell\u0026#8217;adottante e il divario d\u0026#8217;et\u0026#224; rispetto all\u0026#8217;adottato, vi sono stati un progressivo \u0026#171;\u0026#8220;temperamento\u0026#8221; dei divieti e dei limiti preesistenti\u0026#187;, nonch\u0026#233; \u0026#171;l\u0026#8217;estensione del \u0026#8220;potere di valutazione comparativa degli interessi in gioco attribuito dalla norma al tribunale\u0026#8221; (sentenza n. 252 del 1996, punto 2 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e)\u0026#187; (sentenza n. 5 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAttualmente, il maggiore d\u0026#8217;et\u0026#224; pu\u0026#242; essere adottato da una persona capace di agire, che non abbia discendenti o che li abbia maggiorenni e consenzienti, che abbia compiuto i trentacinque anni di et\u0026#224; e la cui et\u0026#224; superi di \u0026#171;almeno di diciotto anni\u0026#187; quella dell\u0026#8217;adottando (art. 291, primo comma, cod. civ.), a meno che sussistano motivi meritevoli che consentono al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza, quell\u0026#8217;intervallo di et\u0026#224; (sentenza n. 5 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa richiamata evoluzione ha consentito, dunque, di ravvisare nell\u0026#8217;adozione del maggiore d\u0026#8217;et\u0026#224; un istituto plurifunzionale (sentenza n. 135 del 2023 e, in senso conforme, sentenza n. 5 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa un lato, trova conferma la sua originaria e primaria funzione volta a \u0026#171;procurare un figlio a chi non l\u0026#8217;ha avuto in natura e nel matrimonio (\u003cem\u003eadoptio\u003c/em\u003e\u003cem\u003e in \u003c/em\u003e\u003cem\u003ehereditatem\u003c/em\u003e)\u0026#187; (sentenza n. 5 del 2024), in linea con quanto a lungo sostenuto da questa Corte (sentenze n. 120 del 2001, n. 500 del 2000, n. 240 del 1998, n. 252 del 1996, n. 53 del 1994 e n. 89 del 1993, nonch\u0026#233; ordinanza n. 170 del 2003).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa un altro lato, a essa si affiancano ulteriori funzioni che assecondano \u0026#171;istanze di tipo solidaristico, variamente declinate\u0026#187; (sentenza n. 135 del 2023 e, negli stessi termini, sentenza n. 5 del 2024). L\u0026#8217;istituto pu\u0026#242;, infatti, abbracciare tanto la situazione in cui versano \u0026#171;persone, spesso anziane, [che] confidano in un rafforzamento \u0026#8211; grazie all\u0026#8217;adozione \u0026#8211; del vincolo solidaristico che si \u0026#232; di fatto gi\u0026#224; instaurato con l\u0026#8217;adottando\u0026#187;, quanto i casi dell\u0026#8217;\u0026#171;adottando maggiorenne, che gi\u0026#224; viveva nel nucleo familiare di chi lo adotta, in ragione di un affidamento [familiare] deciso nel momento in cui era minorenne, o ancora quello del figlio maggiorenne del coniuge (o del convivente) dell\u0026#8217;adottante che vive in quel nucleo familiare\u0026#187; (sentenza n. 135 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Ci\u0026#242; precisato, la constatazione secondo cui l\u0026#8217;adozione della persona maggiore d\u0026#8217;et\u0026#224; presenta presupposti applicativi pi\u0026#249; flessibili e pu\u0026#242; assolvere a plurime funzioni non determina, tuttavia, una perdita di autonomia dell\u0026#8217;istituto, n\u0026#233; crea una imprescindibile attrazione delle ultime due funzioni, sopra richiamate, verso la disciplina dell\u0026#8217;\u003cem\u003eado\u003c/em\u003e\u003cem\u003eptio\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplena\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003edel minore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, non rilevano, sul piano giuridico, congiunture di mero fatto, quale pu\u0026#242; ritenersi il ritardo dell\u0026#8217;affidatario, che omette di presentare la domanda di adozione di chi gli \u0026#232; stato affidato, quando questi era ancora minorenne, e si vede dunque costretto a fare ricorso all\u0026#8217;adozione della persona maggiore di et\u0026#224;. Simili circostanze non possono, infatti, giustificare una commistione fra istituti giuridici associati a differenti presupposti normativi \u0026#8211; per l\u0026#8217;appunto, la minore o la maggiore et\u0026#224; \u0026#8211; che, in generale, comportano per l\u0026#8217;ordinamento rilevanti implicazioni giuridiche e mutamenti di disciplina.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla luce di tali considerazioni non \u0026#232;, dunque, irragionevole che il legislatore abbia omesso di dare rilievo, nella disciplina concernente l\u0026#8217;attribuzione del cognome all\u0026#8217;adottato maggiore d\u0026#8217;et\u0026#224;, a elementi estranei a tale istituto, in quanto riguardanti il passato da minorenne di chi oramai \u0026#232; maggiore d\u0026#8217;et\u0026#224;, oppure in quanto diretti a coinvolgere nel procedimento soggetti non implicati nell\u0026#8217;adozione civile, quali sono i genitori biologici dell\u0026#8217;adottato divenuto maggiorenne.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Le considerazioni sopra svolte disvelano, in pari tempo, le ragioni della non fondatezza anche della seconda questione posta in riferimento all\u0026#8217;art. 3, primo comma, Cost., concernente la ritenuta irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento tra il minorenne adottato dalla famiglia affidataria, che assume solo il cognome degli adottanti, e il maggiorenne che viene adottato dai precedenti affidatari e che non potrebbe acquisire quel solo cognome.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; opportuno, in proposito, rammentare che, ai sensi dell\u0026#8217;art. 3, primo comma, Cost., in tanto pu\u0026#242; essere fatta valere l\u0026#8217;irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento, in quanto la censura miri a estendere una medesima disciplina a situazioni che, avendo riguardo alla \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e di tale normativa, risultino omogenee (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e, da ultimo, sentenze n. 34 del 2025, n. 212 e n. 171 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEbbene, proprio dal confronto tra un istituto concepito intorno al minorenne e un altro plasmato in funzione del maggiorenne emerge l\u0026#8217;evidente disomogeneit\u0026#224; tra le due fattispecie poste a confronto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eProva ne sia che lo stesso rimettente se, da un lato, evoca quale \u003cem\u003etertium\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecomparationis\u003c/em\u003e la disciplina dell\u0026#8217;\u003cem\u003eadoptio\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplena\u003c/em\u003e, da un altro lato, non chiede l\u0026#8217;estensione all\u0026#8217;adozione del maggiore d\u0026#8217;et\u0026#224; della relativa disciplina, ovvero dell\u0026#8217;art. 27, comma 1, della legge n. 184 del 1983, che comporterebbe l\u0026#8217;attribuzione automatica del solo cognome degli adottanti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl contrario, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e prospetta, in alternativa, vari interventi additivi che, insieme al consenso di adottante e adottando, introducono una serie di ulteriori presupposti, diretti a guardare retrospettivamente a quando il maggiore d\u0026#8217;et\u0026#224; era minorenne, al chiaro fine di creare una similitudine tra fattispecie che, tuttavia, restano disomogenee.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Evidenziata la non fondatezza delle censure sollevate dal rimettente, deve piuttosto rilevarsi che la vicenda oggetto del giudizio principale lascia trapelare l\u0026#8217;esigenza di tenere conto di un possibile interesse del tutto peculiare, non correlato in quanto tale all\u0026#8217;istituto dell\u0026#8217;adozione del maggiore d\u0026#8217;et\u0026#224;, neppure nel caso in cui l\u0026#8217;adozione sia stata richiesta da coloro che erano stati i suoi affidatari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta dell\u0026#8217;interesse a cancellare il cognome che attesta la propria origine naturale, poich\u0026#233;, nonostante la funzione identitaria da esso lungamente svolta, l\u0026#8217;interessato percepisce che quel segno reca una memoria per lui pregiudizievole, in quanto capace di rinnovare il ricordo di un abbandono.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSennonch\u0026#233;, simile interesse \u0026#232; tale da dover coinvolgere esclusivamente la persona, che quel cognome ha portato, e pu\u0026#242; trovare tutela in altre previsioni dell\u0026#8217;ordinamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eGiova, a riguardo, menzionare l\u0026#8217;art. 89, comma 1, del d.P.R. n. 396 del 2000, secondo cui, \u0026#171;[s]alvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque [\u0026#8230;] vuole cambiare il cognome, anche perch\u0026#233; [\u0026#8230;] rivela l\u0026#8217;origine naturale [\u0026#8230;], deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione \u0026#232; situato l\u0026#8217;ufficio dello stato civile dove si trova l\u0026#8217;atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l\u0026#8217;istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eProprio quest\u0026#8217;ultimo inciso \u0026#232; indice di una possibile discrasia fra la oggettiva funzione identitaria, che si \u0026#232; via via stratificata intorno al cognome, unitamente al prenome, e possibili significati aggiuntivi associati a quel segno, che possono dare fondamento alla richiesta di prendere le distanze dalla propria originaria identit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Per le ragioni sopra esposte, non sono fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 299, primo comma, cod. civ., sollevate in riferimento agli artt. 2 e 3, primo comma, Cost., per lesione del diritto all\u0026#8217;identit\u0026#224; personale e per irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento rispetto alla disciplina dell\u0026#8217;adozione piena del minore d\u0026#8217;et\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003enon fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 299, primo comma, del codice civile, sollevate, in riferimento agli artt. 2 e 3, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Reggio Emilia, sezione prima civile, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eEmanuela NAVARRETTA, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIgor DI BERNARDINI, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 18 aprile 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Igor DI BERNARDINI\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20250418115937.pdf","oggetto":"Adozione e affidamento - Adozione di maggiorenni - Cognome dell\u0027adottato - Possibilit\u0026#224;, con la sentenza di adozione, di sostituire, anzich\u0026#233; di aggiungere o di anteporre, il cognome dell\u0026#8217;adottante a quello dell\u0026#8217;adottato maggiore di et\u0026#224;, se entrambi nel manifestare il consenso all\u0026#8217;adozione si sono espressi a favore di tale effetto, e i genitori biologici dell\u0026#8217;adottato siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilit\u0026#224; genitoriale - Esclusione - Irragionevole violazione del diritto all\u0026#8217;identit\u0026#224; personale - Disparit\u0026#224; di trattamento nei confronti del minore adottato dalla famiglia di accoglienza e del minore affidato adottato successivamente al compimento della maggiore et\u0026#224;.\nPossibilit\u0026#224;, con la sentenza di adozione, di sostituire, anzich\u0026#233; di aggiungere o di anteporre, il cognome dell\u0026#8217;adottante a quello dell\u0026#8217;adottato maggiore di et\u0026#224;, se entrambi nel manifestare il consenso all\u0026#8217;adozione si sono espressi a favore di tale effetto e i genitori biologici dell\u0026#8217;adottato non si oppongano a tale scelta, o siano deceduti prima di potersi esprimere al riguardo.\nPossibilit\u0026#224;, con la sentenza di adozione, di sostituire, anzich\u0026#233; 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di aggiungere o di anteporre, il cognome dell\u0026#8217;adottante che abbia ricevuto in affidamento l\u0026#8217;adottato nella sua minore et\u0026#224; a quello dell\u0026#8217;adottato maggiore di et\u0026#224;, se entrambi nel manifestare il consenso all\u0026#8217;adozione si sono espressi a favore di tale effetto, e i genitori biologici dell\u0026#8217;adottato non si oppongano a tale scelta, o, in caso di opposizione o nel caso in cui non possano esprimersi al riguardo, per morte o altro motivo, il giudice accerti che nel tempo successivo all\u0026#8217;emissione del provvedimento che ha disposto l\u0026#8217;affidamento i genitori biologici dell\u0026#8217;adottato sono venuti meno ai propri obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione dell\u0026#8217;adottato in maniera continuativa, grave e ingiustificata.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[{"numero_massima":"46705","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Funzione - Individuazione di contenuto e verso delle censure - Possibilità, per la Corte costituzionale, di individuare la pronuncia di accoglimento più idonea al petitum. (Classif. 112003).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e dell’ordinanza di rimessione ha la funzione di chiarire il contenuto e il verso delle censure mosse dal giudice rimettente, ma non vincola la Corte costituzionale, che, ove ritenga fondate le questioni, rimane libera di individuare la pronuncia più idonea alla \u003cem\u003ereductio ad legitimitatem\u003c/em\u003e della disposizione censurata. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 46/2024 - mass. 46030\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46706","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46706","titoletto":"Nome - In genere - Disciplina del cognome - Nucleo dell\u0027identità giuridica e sociale della persona - Piena disponibilità del titolare - Esclusione - Effetti dell\u0027attribuzione - Segno distintivo dell\u0027identità personale, anche a prescindere dalla correlazione con lo status filiationis. (Classif. 161001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl cognome, insieme con il prenome, rappresenta il nucleo dell’identità giuridica e sociale della persona: le conferisce identificabilità, nei rapporti di diritto pubblico, come di diritto privato, e incarna la rappresentazione sintetica della personalità individuale, che nel tempo si arricchisce progressivamente di significati. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 135/2023 - mass. 45621; S. 131/2022 - mass. 44782; S. 286/2016 - mass. 39316; S. 268/2002 - mass. 27097; S. 120/2001 - mass. 26183; S. 297/1996 - mass. 22689; S. 13/1994 - mass. 20206\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eNella sua funzione identificativa, il nome – che è composto dal cognome e dal prenome ed è per legge attribuito (art. 6 cod. civ.) – è sottratto alla piena disponibilità del titolare, il cui consenso può essere solo il presupposto di eventuali modifiche, disposte o per provvedimento giudiziale o per provvedimento del prefetto. Nella sua funzione identitaria, il cognome, unitamente al prenome, configura un segno distintivo che, a partire dal momento in cui viene attribuito, determina un meccanismo di progressiva stratificazione e di consolidamento dell’identità personale, sicché proprio in tale diritto si radicano le ragioni della tutela del cognome. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 135/2023 \u003c/em\u003e- mass. \u003cem\u003e45621\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSe, per un verso, il cognome originariamente si incardina nello \u003cem\u003estatus filiationis\u003c/em\u003e, per un altro verso, a mano a mano che l’identità personale si costruisce intorno a quel segno, è lo stesso diritto all’identità personale a rendere il cognome capace di resistere, di norma, ai mutamenti di \u003cem\u003estatus\u003c/em\u003e. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 135/2023 - mass. 45621; S. 131/2022 - mass. 44782; S. 268/2002; S. 120/2001 - mass. 26183; S. 297/1996 - mass. 22689; S. 13/1994\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46707","numero_massima_precedente":"46705","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46707","titoletto":"Adozione e affidamento - Adozione di maggiorenni - Cognome dell\u0027adottato - Possibilità, con la sentenza di adozione, di sostituire, anziché di aggiungere o di anteporre, il cognome dell\u0027adottante a quello dell\u0027adottato maggiore di età - Omessa previsione - Denunciata violazione del diritto all\u0027identità personale e irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina dell\u0027adozione piena del minore d\u0027età - Insussistenza\u{A0}- Non fondatezza delle questioni. (Classif. 006002).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Reggio Emilia, sez. prima civile, in riferimento agli artt. 2 e 3, primo comma, Cost., dell’art. 299, primo comma, cod. civ., il quale prevede che l’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio, senza consentire, con la sentenza di adozione, di sostituire, anziché di aggiungere o di anteporre, il cognome dell’adottante a quello dell’adottato maggiore di età, se entrambi nel manifestare il consenso all’adozione si sono espressi a favore di tale effetto e i genitori biologici dell’adottato siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale. Non è leso il diritto all’identità personale, perché la duplice funzione identificativa e identitaria del cognome, intorno al quale, unitamente al prenome, si stratifica nel tempo il diritto all’identità personale, rende non irragionevole la scelta legislativa di escludere la possibile sostituzione, e dunque la cancellazione, del cognome originario dell’adottato, che per (almeno) diciotto anni ha rappresentato il segno distintivo della sua identità personale. Finanche nell’adozione del minore in casi particolari, nel cui contesto la costruzione dell’identità personale intorno all’originario cognome è per definizione meno consolidata, la tutela dell’originario cognome è tratto essenziale della identità personale, per cui non è irragionevole la scelta di preservare il legame del minore col proprio passato; rilievo, questo, che vale tanto più nel caso dell’adottato maggiore d’età, il quale altrimenti sarebbe esposto al rischio di subire condizionamenti da parte dell’adottante, tanto più ove si considerino i benefici che l’adozione civile apporta all’adottato sul piano successorio. E se è vero che l’adozione di persona maggiore d’età ha conosciuto un’evoluzione sotto il profilo funzionale, tale da ravvisarvi un istituto plurifunzionale – all’originaria e primaria funzione volta a procurare un figlio a chi non l’ha avuto in natura e nel matrimonio (\u003cem\u003eadoptio in hereditatem\u003c/em\u003e), si sono aggiunte istanze di tipo solidaristico – non determina, tuttavia, una perdita di autonomia dell’istituto, né crea una imprescindibile attrazione verso la disciplina dell’\u003cem\u003eadoptio plena \u003c/em\u003edel minore. Nemmeno è fondata la seconda questione, concernente la ritenuta irragionevole disparità di trattamento tra il minorenne adottato dalla famiglia affidataria, che assume solo il cognome degli adottanti, e il maggiorenne che viene adottato dai precedenti affidatari e che non potrebbe acquisire quel solo cognome, perché proprio dal confronto tra un istituto concepito intorno al minorenne e un altro plasmato in funzione del maggiorenne emerge l’evidente disomogeneità tra le due fattispecie poste a confronto. Deve piuttosto rilevarsi che la vicenda oggetto del giudizio principale lascia trapelare l’esigenza di tenere conto di un possibile interesse del tutto peculiare: l’interesse a cancellare il cognome che attesta la propria origine naturale, poiché, nonostante la funzione identitaria da esso lungamente svolta, l’interessato percepisce che quel segno reca una memoria per lui pregiudizievole, in quanto capace di rinnovare il ricordo di un abbandono. Sennonché, simile interesse è tale da dover coinvolgere esclusivamente la persona, che quel cognome ha portato, e può trovare tutela in altre previsioni dell’ordinamento, come l’istituto della rettificazione (art. 89, comma 1, del d.P.R. n. 396 del 2000), indice di una possibile discrasia fra la oggettiva funzione identitaria, che si è via via stratificata intorno al cognome, unitamente al prenome, e possibili significati aggiuntivi associati a quel segno, che possono dare fondamento alla richiesta di prendere le distanze dalla propria originaria identità. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 5/2024 - mass. 45935; S. 135/2023 - mass. 45621; S. 120/2001 - mass. 26183; S. 500/2000 - mass. 25840; S. 240/1998 - mass. 24026; S. 53/1994 - mass. 20328; S. 89/1993 - mass. 19244; O. 170/2003 - mass. 27726\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46706","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice civile","data_legge":"","numero":"","articolo":"299","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"46700","autore":"Cinque M.","titolo":"All\u0027identità non si comanda... ma l\u0027adottato maggiorenne non può portare il solo cognome adottivo","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"La nuova giurisprudenza civile commentata","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1177","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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