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P. e Ministero della giustizia, con ordinanza del 2 febbraio 2024, iscritta al n. 33 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 15 ottobre 2024 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 15 ottobre 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 2 febbraio 2024 (reg. ord. n. 33 del 2024) il Tribunale ordinario di Salerno, prima sezione civile, ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 35-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull\u0026#8217;ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libert\u0026#224;) nella parte in cui prevede che \u0026#171;il magistrato di sorveglianza liquida altres\u0026#236; al richiedente, in relazione al residuo periodo e a titolo di risarcimento del danno, una somma di denaro pari a \u0026#8364; 8,00 per ciascuna giornata nella quale questi ha subito il pregiudizio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; L\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#232; dedotta in riferimento all\u0026#8217;art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all\u0026#8217;art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo poich\u0026#233; la quantificazione del risarcimento del danno per inumana detenzione \u0026#232; stabilita in misura fissa ed eccessivamente bassa, tenuto conto del fatto che si tratta di danno alla persona e di accertata violazione dei diritti dell\u0026#8217;uomo protetti dalla CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; A sostegno delle proprie argomentazioni il rimettente richiama il conforme parere del Consiglio superiore della magistratura reso in data 30 luglio 2014, che ha evidenziato che il valore di cui si discute, rigidamente quantificato in euro 8 al giorno, \u0026#232; molto pi\u0026#249; basso del primo punto di invalidit\u0026#224; previsto per il danno da lesione micro-permanente, aggiornato al 5 luglio 2014 in euro 795,91.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, rappresenta che tale valore \u0026#232; molto inferiore al tasso di conversione delle pene pecuniarie in pene detentive di cui all\u0026#8217;art. 102 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), che \u0026#232; pari a euro 250,00, nonch\u0026#233; alla liquidazione operata dalla stessa Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo per il \u0026#8220;caso Torreggiani\u0026#8221; (Corte EDU, sezione seconda, sentenza 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri contro Italia), determinata in un valore superiore a euro 20 al giorno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, conclude per l\u0026#8217;irragionevolezza della previsione normativa censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Nel giudizio \u0026#232; intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha preliminarmente eccepito la inammissibilit\u0026#224; della questione per omessa descrizione della fattispecie concreta e la conseguente impossibilit\u0026#224; di valutarne la rilevanza e la non manifesta infondatezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura generale ha premesso che la norma censurata \u0026#232; stata introdotta al fine di ottemperare a quanto disposto dalla sentenza della Corte EDU, nel caso \u0026#8220;Torreggiani e altri contro Italia\u0026#8221;, nella quale era stato stabilito che lo Stato italiano dovesse predisporre un insieme di rimedi idonei a offrire una riparazione adeguata del pregiudizio derivante dal sovraffollamento carcerario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;interveniente ha illustrato che a tal fine si sono previsti due distinti rimedi: la riparazione in forma specifica, mediante riduzione della pena detentiva ancora da eseguire, e quella in forma equivalente, mediante corresponsione di una somma di denaro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn proposito ha richiamato l\u0026#8217;orientamento della Corte di cassazione, che ha qualificato il rimedio previsto dalla norma censurata come indennitario e, proprio in relazione al confronto tra il valore della riparazione per ingiusta detenzione e quello previsto per il ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, ha chiarito che il legislatore per contenere i costi, semplificare il meccanismo di calcolo e ridurre le variabili applicative, ha scelto \u0026#171;la via dell\u0026#8217;indennizzo, cio\u0026#232; di un compenso di entit\u0026#224; contenuta e di meccanica e uniforme quantificazione\u0026#187; (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 8 maggio 2018, n. 11018) in una logica di forfettizzazione che non tiene conto dei diversi gradi di intensit\u0026#224; che pu\u0026#242; assumere la violazione dell\u0026#8217;art. 3 CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, ha sottolineato come tale rimedio sia stato ritenuto non irragionevole e non privo di effettivit\u0026#224; dalla stessa Corte EDU, sezione seconda, con la sentenza 16 settembre 2014, Stella contro Italia, e che la procedura nei confronti dell\u0026#8217;Italia in merito al \u0026#8220;caso Torreggiani\u0026#8221;, che ha originato la norma censurata, \u0026#232; ormai conclusa; conseguentemente l\u0026#8217;Avvocatura ha chiesto che la questione prospettata sia dichiarata non fondata.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Tribunale di Salerno, prima sezione civile, ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 35-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 2, della legge n. 354 del 1975 nella parte in cui determina, in maniera rigida, nella misura di euro 8 al giorno, il risarcimento del danno spettante al detenuto che abbia subito un trattamento carcerario inumano, per contrasto con l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 3 CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 3 CEDU stabilisce che nessuno pu\u0026#242; essere sottoposto a tortura n\u0026#233; a trattamenti inumani o degradanti e il suo rispetto si \u0026#232; posto, per l\u0026#8217;Italia, in relazione al tema del sovraffollamento carcerario, pi\u0026#249; volte sottoposto all\u0026#8217;attenzione della Corte EDU finch\u0026#233; nel 2013, con la sentenza Torreggiani, si sono date precise indicazioni per interventi idonei a riparare l\u0026#8217;accertata lesione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, con detta sentenza si \u0026#232; stabilito che l\u0026#8217;Italia dovesse adottare misure organizzative del sistema penitenziario adeguate al rispetto della dignit\u0026#224; dei detenuti e, quali misure idonee a far cessare subito le violazioni dell\u0026#8217;art. 3 CEDU, si sono indicate: la maggior applicazione di misure punitive non privative della libert\u0026#224; personale e la riduzione del ricorso alla custodia cautelare, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;individuazione di rimedi preventivi e compensativi, che devono coesistere in modo complementare e che devono determinare, l\u0026#8217;uno, la rapida cessazione della violazione del diritto a non subire trattamenti inumani o degradanti, e, l\u0026#8217;altro, la riparazione della suddetta violazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA seguito di tale pronuncia \u0026#232; stato adottato il decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92 (Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell\u0026#8217;articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell\u0026#8217;uomo e delle libert\u0026#224; fondamentali, nonch\u0026#233; di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all\u0026#8217;ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all\u0026#8217;ordinamento penitenziario, anche minorile), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 117, che ha introdotto la norma oggi censurata, prevedendo \u0026#8211; quale rimedio compensativo alle violazioni dell\u0026#8217;art. 3 CEDU \u0026#8211; uno sconto di pena di un giorno per ogni dieci di pena gi\u0026#224; eseguita e \u0026#8211; quale rimedio riparatorio \u0026#8211; il risarcimento del danno nella misura di euro 8 per ciascuna giornata di inumana detenzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSuccessivamente all\u0026#8217;adozione del d.l. n. 92 del 2014, come convertito, la Corte EDU si \u0026#232; nuovamente pronunciata sulla situazione dei detenuti in Italia e nel \u0026#8220;caso Stella\u0026#8221; del 2014 ha preso atto dell\u0026#8217;introduzione del meccanismo di riduzione di pena, che \u0026#232; stato definito \u0026#171;una riparazione soddisfacente per violazioni della Convenzione in materia penale\u0026#187;, e ha riconosciuto l\u0026#8217;importanza di aver predisposto un ricorso risarcitorio per porre rimedio ad una violazione della CEDU (Corte EDU, sentenza 16 settembre 2014, Stella contro Italia).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso, nella specie la questione \u0026#232; per\u0026#242; inammissibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Per una congrua analisi della fattispecie lo scrutinio della Corte necessita di una pi\u0026#249; compiuta disamina da parte del giudice rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, nel denunciare il contrasto della norma censurata con la Costituzione, omette qualsivoglia riferimento alla fattispecie sottoposta al suo esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEgli si limita ad affermare di aver letto gli atti e di aver vista la documentazione acquisita, ma null\u0026#8217;altro aggiunge sulla fattispecie concreta del giudizio, non dando conto del fatto dell\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; della norma nel processo principale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eMancando una pur minima descrizione della fattispecie e non essendo perci\u0026#242; possibile la valutazione sulla rilevanza, la questione deve essere dichiarata inammissibile (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e, sentenza n. 190 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibile la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 35-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull\u0026#8217;ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libert\u0026#224;), sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all\u0026#8217;art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, dal Tribunale ordinario di Salerno, prima sezione civile, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiulio PROSPERETTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 28 novembre 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Ordinamento penitenziario - Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell\u0027art. 3 della CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati - Previsione che quando il periodo di pena ancora da espiare \u0026#232; tale da non consentire la detrazione dell\u0027intera misura percentuale di cui al c. 1 dell\u0026#8217;art. 35-ter della legge n. 354 del 1975, il magistrato di sorveglianza liquida altres\u0026#236; al richiedente, in relazione al residuo periodo e a titolo di risarcimento del danno, una somma di denaro pari a euro 8,00 per ciascuna giornata nella quale questi ha subito il pregiudizio.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46541","titoletto":"Ordinamento penitenziario - In genere - Inumana detenzione - Risarcimento del danno - Misura fissata in 8 euro per ciascuna giornata - Denunciata violazione degli obblighi internazionali, in relazione al divieto, anche di natura convenzionale, di sottoporre chiunque a tortura ovvero a trattamenti inumani o degradanti - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità della questione. (Classif. 167001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eÈ dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza a causa della mancata descrizione della fattispecie concreta, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Salerno, prima sez. civile, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 3 della CEDU, dell’art. 35-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 2, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui determina, in maniera rigida, nella misura di euro 8 al giorno, il risarcimento del danno spettante al detenuto che abbia subito un trattamento carcerario inumano. Il rimettente si limita a denunciare il contrasto della norma censurata con i detti parametri omettendo qualsivoglia riferimento alla fattispecie concreta del giudizio e non dando, pertanto, conto del fatto dell’applicabilità della norma nel processo principale. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 190/2023 - mass. 45782\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"26/07/1975","data_nir":"1975-07-26","numero":"354","articolo":"35","specificazione_articolo":"ter","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art35"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"convenzione europea dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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