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AMBROSINI - Rel. CASTELLI AVOLIO                   \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e     composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente  -  Prof.  \r\n GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER  \r\n - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Dott. ANTONIO MANCA - Prof.  ALDO SANDULLI  \r\n -  Prof.  GIUSEPPE  BRANCA  -  Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO  \r\n MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott.   GIUSEPPE   VERZ\u0026#204;  -  Dott.  \r\n GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,  \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e     ha pronunciato la seguente                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e                                SENTENZA                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale del D.P.R.  27 dicembre  \r\n 1952,  n.  3455,  promosso  con ordinanza emessa il 18 ottobre 1963 dal  \r\n Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra  De  Matthaeis  \r\n Maria, la Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania  \r\n ed  il  Ministero  dell\u0027agricoltura e delle foreste, iscritta al n. 128  \r\n del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  \r\n Repubblica, n.  212 del 29 agosto 1964.                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     Visti gli atti di costituzione di De Matthaeis Maria, della Sezione  \r\n speciale per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania e  del  Ministero  \r\n della agricoltura e foreste;                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     udita  nell\u0027udienza  pubblica del 10 novembre 1965 la relazione del  \r\n Giudice Giuseppe Castelli Avolio;                                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     uditi l\u0027avv. Teodoro Doria, per la De Matthaeis,  ed  il  sostituto  \r\n avvocato  generale dello Stato Francesco Agr\u0026#242;, per l\u0027Ente di riforma e  \r\n il Ministero dell\u0027agricoltura.                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e                            \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e                           Ritenuto in fatto:                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     1. - Con ordinanza del  18  ottobre  1963,  emessa  nel  corso  del  \r\n procedimento  civile  vertente  fra  De  Matthaeis  Maria  e la Sezione  \r\n speciale per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania, il Tribunale  di  \r\n Napoli ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale del D.P.R.  \r\n 27  dicembre 1952, n. 3455, perch\u0026#233; in contrasto con gli artt. 76 e 77,  \r\n primo comma, della Costituzione.                                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Osserva il Tribunale nell\u0027ordinanza che l\u0027attrice era  proprietaria  \r\n di  terreni  nei  Comuni  di Rotello e S. Croce di Magliano, ove, il 15  \r\n novembre 1949, era ancora vigente il vecchio  catasto,  cos\u0026#236;  come  \u0026#232;  \r\n dato  desumere  dalla  relativa  certificazione  in  atti  dell\u0027Ufficio  \r\n tecnico erariale di Campobasso. Ci\u0026#242; premesso - prosegue l\u0027ordinanza  -  \r\n dalla  copia  del  piano particolareggiato di esproprio compilato dalla  \r\n Sezione ed esibito dalla De Matthaeis risulta che  l\u0027Ente  di  riforma,  \r\n per  i beni siti nel comune di S. Croce, accett\u0026#242; come corrispondenti a  \r\n quelli effettivi i dati di superficie determinati dal vecchio  catasto,  \r\n indicando  per\u0026#242;  l\u0027ammontare  del reddito dominicale in lire 7.561,86,  \r\n anzich\u0026#233; in lire 704,07, quale invece risulta  dall\u0027estratto  catastale  \r\n di partita esibito dall\u0027attrice. Per i beni siti nel Comune di Rotello,  \r\n l\u0027Ente, ritenendo i dati del vecchio catasto non aderenti alla realt\u0026#224;,  \r\n ad\u0026#236;  la  Commissione  censuaria  centrale,  ai sensi dell\u0027art. 6 della  \r\n legge 21 ottobre 1950,  n.  841,  chiedendo  che,  in  sostituzione  di  \r\n quelli,   venisse   riconosciuta  la  superiore  consistenza  effettiva  \r\n accertata  da  esso  Ente  e  indicata  nel  piano  di  esproprio.   La  \r\n Commissione  censuaria, con deliberazione n. 2556 del 2 settembre 1952,  \r\n dichiarava \"irrilevanti e non impegnativi gli elementi tratti dall\u0027Ente  \r\n da indagini dirette e dal nuovo catasto\" e dava  incarico  al  Collegio  \r\n dei  periti  di  \"eseguire  i  necessari  rilievi ed indagini intesi ad  \r\n accertare, per i beni reclamati,  gli  elementi  catastali  sulla  base  \r\n delle \"risultanze aggiornate del nuovo catasto in vigore dal 1 febbraio  \r\n 1952\".  Di  conseguenza  veniva  determinata  \"per i beni nel Comune di  \r\n Rotello la consistenza di ha. 198.27.20 per un  reddito  imponibile  di  \r\n lire  70.531,32\",  in  luogo  degli  ha.  171.87.38 con reddito di lire  \r\n 6.889,45 risultanti, invece, con espresso riferimento  al  15  novembre  \r\n 1949,  dal  certificato  dell\u0027Ufficio  tecnico  erariale  di Campobasso  \r\n esibito dall\u0027attrice nel giudizio.                                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     In base a tali risultanze e previa adozione di un  nuovo  piano  di  \r\n esproprio,  che  teneva  conto  del  fatto  che la espropriata era solo  \r\n comproprietaria dei terreni  in  questione,  veniva  emesso  il  D.  P.  \r\n impugnato,  col  quale  si  approvava  il  piano  di  esproprio per una  \r\n superficie di ha, 10.64.39, per un reddito dominicale di lire 5.321,95.  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Dal descritto svolgimento dei fatti il giudice a quo ha  tratto  la  \r\n convinzione  che,  sia per quanto riguarda i beni siti nel Comune di S.  \r\n Croce che per quelli  siti  nel  Comune  di  Rotello,  l\u0027esproprio  non  \r\n sarebbe  stato  fondato  sulla  consistenza  dei terreni al 15 novembre  \r\n 1949: quanto ai primi, per la  discrepanza  esistente  fra  il  reddito  \r\n dominicale  indicato  nel  piano  di  esproprio e quello risultante dal  \r\n certificato dell\u0027Ufficio tecnico erariale e non giustificata  in  alcun  \r\n modo  dall\u0027Ente;  e,  quanto  ai  secondi,  perch\u0026#233;  dal  tenore  della  \r\n deliberazione della Commissione censuaria dovrebbe desumersi che quella  \r\n delibera fu adottata tenendo conto  della  consistenza  risultante  dal  \r\n nuovo  catasto,  il  che  sarebbe  confermato  dal  prospetto del nuovo  \r\n catasto esibito in atti,  i  cui  dati  corrispondono  perfettamente  a  \r\n quelli  fatti  propri  dal  Collegio  dei  periti  e  dalla Commissione  \r\n censuaria. Con  ci\u0026#242;  perderebbe  ogni  valore  sostanziale  la  citata  \r\n affermazione  della  Commissione  circa la irrilevanza dei dati desunti  \r\n dall\u0027Ente dal nuovo catasto.                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     L\u0027ordinanza, notificata e  comunicata  come  per  legge,  \u0026#232;  stata  \r\n pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica, n. 212 del 29  \r\n agosto 1964.                                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     2. - Si \u0026#232; costituita avanti alla Corte costituzionale la sig.ra De  \r\n Matthaeis, rappresentata e difesa dall\u0027avv.  Teodoro Doria, il quale ha  \r\n depositato le proprie deduzioni in cancelleria il 13 dicembre 1963.      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     In queste si precisa che  la  propriet\u0026#224;  complessiva  ed  indivisa  \r\n della  De  Matthaeis e della madre Celestina, secondo le risultanze del  \r\n vecchio catasto, era, al 15 novembre 1949, di  ha.  194.17.66,  con  un  \r\n reddito  dominicale  di  lire  7.553,52, suddivisi in ha. 171.87.38 nel  \r\n Comune di Rotello ed ha. 23.39.83 nel Comune di S. Croce,  con  reddito  \r\n dominicale  rispettivamente  di  lire  6.886,45  e  lire  704,07,  onde  \r\n trattavasi di propriet\u0026#224; esente da scorporo.                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     A tale consistenza non corrisponderebbe quella  posta  a  base  del  \r\n provvedimento  di  scorporo,  alla  quale,  per  la porzione di beni in  \r\n Comune di Rotello, si  sarebbe  giunti  attraverso  il  giudizio  della  \r\n Commissione  censuaria  centrale,  arbitrario  ed  illegittimo  per  le  \r\n ragioni  esposte nell\u0027ordinanza di rinvio; e per la porzione di beni in  \r\n Comune di 5. Croce, attraverso l\u0027ingiustificata alterazione del reddito  \r\n dominicale risultante dal vecchio  catasto,  ancora  in  vigore  al  15  \r\n novembre 1949.                                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Onde   la  difesa  della  De  Matthaeis  ribadisce  le  conclusioni  \r\n dell\u0027ordinanza di rinvio, insistendo nella violazione dell\u0027art. 4 della  \r\n legge n. 841 del 1950 e, conseguentemente, degli artt. 76 e  77,  primo  \r\n comma, della Costituzione.                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     3. - Si sono costituiti il Ministero dell\u0027agricoltura e foreste, in  \r\n persona  del Ministro pro tempore, e la Sezione speciale per la riforma  \r\n fondiaria, in persona  del  Presidente  pro  tempore,  rappresentati  e  \r\n difesi  dall\u0027Avvocatura  generale  dello  Stato,  che  ha depositato le  \r\n proprie deduzioni il 17 luglio 1964.                                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Osserva l\u0027Avvocatura  che,  per  quanto  riguarda  la  porzione  di  \r\n terreni  siti  in  Comune  di  S.  Croce,  la  questione  sarebbe posta  \r\n prematuramente, giacch\u0026#233; il Tribunale avrebbe omesso  di  accertare  in  \r\n modo  tranquillante  la realt\u0026#224; dei relativi dati catastali, risultanti  \r\n in misura contrastante dal certificato esibito dalla parte e dal  piano  \r\n di  esproprio,  che  pure,  secondo  l\u0027ordinanza,  fu per questa parte,  \r\n compilato in adesione ai dati del vecchio catasto.                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Per quanto riguarda,  invece,  i  terreni  in  Comune  di  Rotello,  \r\n l\u0027Avvocatura  sostiene  che  il  riferimento ai dati del nuovo catasto,  \r\n contenuto nella relazione del Collegio peritale e  nella  deliberazione  \r\n della Commissione censuaria centrale, starebbe solo a significare che i  \r\n dati  stessi furono presi in considerazione \"ai fini del collegamento\",  \r\n e non quindi ai fini della determinazione sostanziale della consistenza  \r\n effettiva dei terreni. Se infatti la Commissione avesse voluto fondarsi  \r\n sui dati  del  nuovo  catasto,  sarebbe  stato  superfluo  affidare  al  \r\n Collegio  dei  periti  rilievi  ed  indagini  in  loco potendosi i dati  \r\n medesimi rilevare direttamente dai registri catastali. I dati,  dunque,  \r\n sarebbero   stati  determinati  a  seguito  di  regolari  ed  effettive  \r\n operazioni di accertamento, cos\u0026#236; come risulterebbe dalla deliberazione  \r\n stessa, n\u0026#233; varrebbe a inficiare tale affermazione la circostanza  che,  \r\n in realt\u0026#224;, l\u0027accertamento della Commissione corrisponde esattamente ai  \r\n dati  del  nuovo  catasto. \u0026#200; noto infatti - afferma l\u0027Avvocatura - che  \r\n gli  accertamenti  per  la  formazione  del  nuovo   catasto   dovevano  \r\n necessariamente  risalire ad epoca precedente di anni la sua entrata in  \r\n vigore, onde la cennata corrispondenza  ben  potrebbe  rispecchiare  le  \r\n variazioni effettivamente intervenute al 15 novembre 1949 rispetto alla  \r\n situazione  risultante dal vecchio catasto, e come tali suscettibili di  \r\n essere  prese  in  considerazione  ai  fini  dello  scorporo,  a  norma  \r\n dell\u0027art. 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Conclude   l\u0027Avvocatura   chiedendo  dichiararsi  inammissibile  la  \r\n questione per quanto riguarda i terreni  in  Comune  di  S.  Croce,  ed  \r\n infondata per quanto riguarda i terreni in Comune di Rotello.            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     4.  - La difesa della sig.ra De Matthaeis ha depositato nei termini  \r\n una memoria illustrativa con la quale insiste nelle tesi gi\u0026#224; svolte e,  \r\n in particolare, in  contrasto  con  le  argomentazioni  dell\u0027Avvocatura  \r\n dello  Stato,  afferma anzitutto, per quanto riguarda i terreni siti in  \r\n S. Croce  di  Magliano,  che,  essendo  stato  esibito  il  certificato  \r\n catastale  durante  la fase istruttoria del processo di primo grado, ed  \r\n in  difetto  di  qualunque  rilievo  al  riguardo  da  parte  dell\u0027Ente  \r\n espropriante,  cos\u0026#236;  come  risulta  dalla  stessa ordinanza di rinvio,  \r\n dovrebbe  dedursene  che,  in realt\u0026#224;, l\u0027Ente stesso non aveva elementi  \r\n validi da opporre alla documentazione esibita, in quanto,  in  effetti,  \r\n per  i terreni suddetti, si era avvalso direttamente dei dati del nuovo  \r\n catasto.                                                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Per quanto riguarda poi i terreni siti in  Comune  di  Rotello,  la  \r\n difesa   della   parte  privata  osserva  che  nessun  valore  potrebbe  \r\n attribuirsi al rilievo dell\u0027Avvocatura secondo cui, nella  stima  della  \r\n Commissione  censuaria,  il  riferimento  ai  dati  del  nuovo  catasto  \r\n avrebbe, in realt\u0026#224;, coinvolto la situazione di fatto esistente diversi  \r\n anni prima - e cio\u0026#232;, certamente,  al  15  novembre  1949  -  risalendo  \r\n necessariamente ad epoca remota gli accertamenti in base ai quali venne  \r\n formato  il  nuovo catasto medesimo. Invero, secondo la difesa della De  \r\n Matthaeis,   tale   argomentazione   denuncia   da   s\u0026#233;   la   propria  \r\n inconsistenza,  specie  ove  si  ricordino  le  decisioni  della  Corte  \r\n costituzionale che hanno costantemente ritenuto la necessit\u0026#224;  di  fare  \r\n riferimento,  per  la  determinazione della quota espropriabile ai fini  \r\n della riforma fondiaria, alla consistenza catastale dei beni  esistente  \r\n al  15  novembre  1949,  ed  al relativo reddito dominicale determinato  \r\n sulla base della tariffa in vigore al 1 gennaio 1943.                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Insiste pertanto nelle gi\u0026#224; rese conclusioni.                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e                          \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e                         Considerato in diritto:                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     1. - Come risulta dall\u0027ordinanza di rinvio, l\u0027Ente di riforma,  per  \r\n i beni di propriet\u0026#224; della De Matthaeis siti nel Comune di S. Croce, ha  \r\n considerato,   ai  fini  dello  scorporo,  un  reddito  dominicale  non  \r\n corrispondente a quello risultante dal  certificato  catastale  esibito  \r\n dalla espropriata.                                                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Questa  Corte  ha  costantemente  ritenuto che la consistenza della  \r\n propriet\u0026#224; soggetta ad esproprio ai sensi  dell\u0027art.  4,  comma  primo,  \r\n della  legge n. 841 del 1959 (estensione e classificazione dei terreni)  \r\n deve essere determinata con riferimento alla data del 15 novembre 1949,  \r\n e che le tariffe  di  estimo  applicabili  per  la  determinazione  del  \r\n reddito  dominicale,  ai  fini  suddetti,  sono  quelle  in vigore al 1  \r\n gennaio 1943. Ora, come del resto le parti hanno ammesso concordemente,  \r\n il reddito dominicale tenuto presente dall\u0027Ente di riforma con riguardo  \r\n ai terreni siti in Comune di S.  Croce \u0026#232; diverso e superiore a  quello  \r\n indicato  nel certificato catastale esibito dalla De Matthaeis, recante  \r\n l\u0027espresso riferimento alla data del 15 novembre 1949,  ed  \u0026#232;  diverso  \r\n quindi da quello che avrebbe dovuto determinarsi a norma di legge.       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     N\u0026#233;   su   tale   conclusione   possono   incidere   le   obiezioni  \r\n dell\u0027Avvocatura,  perch\u0026#233;  l\u0027accertamento  che  il  Tribunale   avrebbe  \r\n omesso,  dovrebbe  tendere  unicamente a rilevare come e perch\u0026#233; l\u0027Ente  \r\n abbia tenuto presente un reddito dominicale superiore a quello indicato  \r\n nel certificato catastale, il che non sembra possa avere rilievo  nella  \r\n specie,  essendo  sufficiente,  a  concretare  la violazione dei limiti  \r\n della delega, la non rispondenza dei dati sopra descritti.               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     2. - Per quanto riguarda poi  la  deliberazione  della  Commissione  \r\n censuaria  centrale  concernente i terreni nel Comune di Rotello, \u0026#232; da  \r\n rilevare che, in base ad essa,  \u0026#232;  stata  determinata  una  superficie  \r\n superiore  a  quella risultante dal certificato catastale esibito dalla  \r\n De Matthaeis,  e  superiore  risulta  altres\u0026#236;  il  reddito  dominicale  \r\n relativo,  rispetto a quello riportato nel certificato medesimo. N\u0026#233; su  \r\n tale elemento obiettivo vi \u0026#232; questione  fra  le  parti.  Ci\u0026#242;  su  cui  \r\n invece  si  discute  \u0026#232;  la legittimit\u0026#224; della deliberazione, che viene  \r\n negata dalla espropriata, e sostenuta dall\u0027Ente e dal Ministero.         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Al riguardo deve osservarsi che, secondo quanto risulta dal verbale  \r\n del  collegio  dei  periti e dal testo della deliberazione, al collegio  \r\n stesso fu dato mandato \"di eseguire i  necessari  rilievi  ed  indagini  \r\n intesi ad accertare, per i beni reclamati, gli elementi catastali sulla  \r\n base  delle  risultanze  aggiornate  del  nuovo catasto in vigore dal 1  \r\n febbraio 1952\", e che il collegio dei periti \"ha effettuato le indagini  \r\n del caso, e avvalendosi degli accertamenti compiuti sul  luogo  a  cura  \r\n dell\u0027Ufficio   tecnico  del  catasto  di  Campobasso  con  l\u0027intervento  \r\n dell\u0027Ente  e  della  ditta  esproprianda,  regolarmente  invitati,   ha  \r\n determinato i seguenti elementi ecc.\".                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Da  ci\u0026#242;  emerge  che la Commissione, nel conferire al collegio dei  \r\n periti  il  mandato,  fiss\u0026#242;  i  criteri  direttivi  per  l\u0027esecuzione,  \r\n assegnando   allo   scopo  un  elemento  di  riferimento  obbligatorio,  \r\n costituito dalle risultanze aggiornate del  nuovo  catasto  entrato  in  \r\n vigore  il  1  febbraio  1952.  E  questo  elemento non aveva carattere  \r\n meramente indicativo, ma era  determinante  in  quanto  avrebbe  dovuto  \r\n costituire \"la base\", il punto di partenza dei rilievi e delle indagini  \r\n tendenti   ad  accertare  gli  elementi  da  tenere  presenti  ai  fini  \r\n dell\u0027esproprio.  Ora,  tali  direttive,  integralmente  applicate   dal  \r\n Collegio  dei  periti,  sono  indubbiamente  in  contrasto col disposto  \r\n dell\u0027art. 6 della legge n. 841 del 1950. Secondo il  disposto  di  tale  \r\n articolo,  si pu\u0026#242; ricorrere, nelle zone in cui sono in vigore i vecchi  \r\n catasti, ai fini della determinazione definitiva del reddito dominicale  \r\n imponibile, \"per  ogni  questione  riflettente  la  non  corrispondenza  \r\n dell\u0027estensione,  della  classe  di  produttivit\u0026#224;  e della qualit\u0026#224; di  \r\n coltura del fondo rispetto ai dati risultanti dal catasto\".              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Chiaramente la legge prevede cos\u0026#236; un mezzo  di  aggiornamento  dei  \r\n dati  catastali  da tenere presenti ai fini dell\u0027esproprio, ed \u0026#232; ovvio  \r\n che, se di aggiornamento si tratta, i  tecnici  chiamati  ad  operarlo,  \r\n come  nella  specie,  avrebbero  dovuto tenere presenti, quale elemento  \r\n base, i dati del vecchio catasto, in relazione ai quali, attraverso  le  \r\n indagini  e  gli accertamenti necessari, avrebbero dovuto effettuare le  \r\n eventuali modifiche tendenti a  ripristinarne  la  rispondenza  con  la  \r\n realt\u0026#224; alla data del 15 novembre 1949.                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     I  tecnici,  invece, hanno adottato, come base, non gi\u0026#224; il catasto  \r\n vigente a tale data, bens\u0026#236; quello  nuovo  successivamente  entrato  in  \r\n vigore,  ed  hanno  cos\u0026#236; introdotto un elemento di giudizio non voluto  \r\n dalla legge.                                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Infatti non sulla base delle risultanze  del  vecchio  catasto,  ed  \r\n attraverso  gli accertamenti, si \u0026#232; giunti alla realt\u0026#224; del 15 novembre  \r\n 1949, ma sulla base dei dati del nuovo catasto, diversi, si  \u0026#232;  giunti  \r\n ad  una  realt\u0026#224;  di  fatto  diversa,  che  \u0026#232;  altres\u0026#236;  sprovvista di  \r\n qualsiasi  esatto  riferimento  temporale  sulla  validit\u0026#224;  dei   dati  \r\n accertati,  e  non  \u0026#232;  quindi neppure collocabile nel tempo con quella  \r\n precisione che, invece, l\u0027art. 4 della  legge  impone,  cos\u0026#236;  come  la  \r\n Corte  ha  numerose  volte  stabilito.  Assume  cos\u0026#236; un inequivocabile  \r\n significato la perfetta rispondenza dei dati forniti dalla  Commissione  \r\n a  quelli  censiti  dal  nuovo catasto, in quanto \u0026#232; chiaro che, in tal  \r\n modo, il collegio dei periti ha addirittura fatto propri quei dati  che  \r\n la Commissione, pur illegittimamente, come si \u0026#232; visto, si era comunque  \r\n limitata ad indicare come base della loro indagine.                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Onde \u0026#232; da escludersi che la corrispondenza in parola, come afferma  \r\n l\u0027Avvocatura,  sia  spiegabile con l\u0027effettiva rispondenza alla realt\u0026#224;  \r\n dei dati del nuovo  catasto  fin  dalla  data  del  15  novembre  1949,  \r\n essendo,  per  contro, tale asserzione solo una ipotesi, non suffragata  \r\n da  nessuna  prova,  e perci\u0026#242; non idonea ad eliminare l\u0027illegittimit\u0026#224;  \r\n del procedimento adottato.                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     3. - Deve concludersi che l\u0027impugnato decreto \u0026#232; in  contrasto  con  \r\n gli  artt.  76  e  77  della  Costituzione,  essendo  stato  emesso  in  \r\n violazione dei limiti imposti dalla legge di delegazione, e pertanto se  \r\n ne deve dichiarare la illegittimit\u0026#224; costituzionale.                     \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e                            per questi motivi                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e  la  illegittimit\u0026#224;   costituzionale   del   decreto   del  \r\n Presidente  della  Repubblica 27 dicembre 1952, n. 3455, in quanto sono  \r\n stati posti alla base della formazione del piano di espropriazione dati  \r\n non relativi alle risultanze catastali dei fondi al 15 novembre 1949.    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     Cos\u0026#236; deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,  \r\n Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1965.                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e                                   GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI  \r\n                                   AVOLIO  -  ANTONINO  PAPALDO - NICOLA  \r\n                                   JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO  \r\n                                   MANCA  -  ALDO  SANDULLI  -  GIUSEPPE  \r\n                                   BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO  \r\n                                   MORTATI   -   GIUSEPPE   CHIARELLI  -  \r\n                                   GIUSEPPE  VERZ\u0026#204; -  GIOVANNI  BATTISTA  \r\n                                   BENEDETTI     -    FRANCESCO    PAOLO  \r\n                                   BONIFACIO.                             \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"2459","titoletto":"SENT.   89/65.   RIFORMA  FONDIARIA ED AGRARIA  -  DETERMINAZIONE DELLA  CONSISTENZA DELLA PROPRIETA\u0027 SOGGETTA AD ESPROPRIO - LEGGE 21  OTTOBRE 1950, N.  841, ART.  4 - RIFERIMENTO ALLA DATA DEL 15 NOVEMBRE  1949  ED ALLE TARIFFE DI ESTIMO VIGENTI AL  1x  GENNAIO 1943 - D.P.R.  27 DICEMBRE 1952, N.  3455 - ESPROPRIO DISPOSTO IN BASE  A  DATI  DIVERSI  -  ECCESSO  DI  DELEGA  -  ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE.","testo":"A  norma  dell\u0027art.  4  della legge di delega 21 ottobre 1950, n. 841, la consistenza dei terreni soggetti ad esproprio per riforma fondiaria  deve  essere  determinata  in  base  ai dati catastali risultanti  alla  data  del  15  novembre  1949,  e ai fini della determinazione  del reddito dominicale vanno applicate le tariffe di estimo in vigore al 1  gennaio 1943. Il  D.P.R.  27 dicembre 1952, n. 3455, emesso in attuazione della delega   legislativa   suddetta,   ed   a  seguito  di  piano  di espropriazione  formato  in  base  a  dati  diversi da quelli che avrebbero dovuto essere tenuti presenti in base alla citata norma di  delega,  e\u0027  costituzionalmente  illegittimo  per  violazione dell\u0027art. 76 Cost.","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"21/10/1950","numero":"841","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;841~art4"},{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"27/12/1952","numero":"3455","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica;3455~art0"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"76","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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