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P. e il Ministero della giustizia, con ordinanza del 6 aprile 2021, iscritta al n. 116 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nella camera di consiglio del 5 ottobre 2022 il Giudice relatore Nicol\u0026#242; Zanon;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 5 ottobre 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cBR\u003e\u003cP class\u003d\"IT\"\u003eRitenuto che, con ordinanza del 6 aprile 2021 (r.o. n. 116 del 2021), il Giudice onorario di pace di Catanzaro ha sollevato, in riferimento agli artt. 36 e 97 della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 11, comma 4-ter, della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), \u0026#171;nella parte in cui stabilisce che la somma di \u0026#8364; 72.000 lordi annui non pu\u0026#242; essere superata\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche innanzi al rimettente pende un giudizio introdotto da un magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace nella sede di Reggio Calabria, il quale avrebbe maturato, per l\u0026#8217;attivit\u0026#224; svolta nel dicembre del 2016, un\u0026#8217;indennit\u0026#224; mensile pari ad euro 6.347,22, importo per\u0026#242; decurtato di euro 2.294,07, in considerazione del superamento del limite annuo massimo di euro 72.000,00 (lordi) previsto dalla disposizione censurata;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il suddetto magistrato onorario ha, quindi, citato in giudizio il Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore, chiedendone la condanna al pagamento delle indennit\u0026#224; spettanti per venti sentenze \u0026#171;depositate nell\u0026#8217;ultima decade del mese di dicembre 2016\u0026#187; e non compensate, oltre interessi e rivalutazione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in punto di rilevanza, il rimettente osserva che la disposizione sospettata d\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale risulta abrogata dall\u0026#8217;art. 33, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonch\u0026#233; disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), solo a decorrere dal 15 agosto 2021, sicch\u0026#233; essa, \u0026#171;in ossequio al principio tempus regit actum\u0026#187;, dovrebbe ancora trovare applicazione al \u0026#171;fatto dedotto in citazione\u0026#187;, che \u0026#171;attiene alla mensilit\u0026#224; di Dicembre 2016\u0026#187; e, in particolare, alla mancata corresponsione dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; spettante per \u0026#171;l\u0026#8217;attivit\u0026#224; svolta extrasoglia\u0026#187;, consistente in venti sentenze depositate nel mese di dicembre 2016;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo ritiene di non poter accedere ad una interpretazione \u0026#171;costituzionalmente orientata, segnatamente nel senso di consentire il pagamento dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; annua eccedente il limite di \u0026#8364; 72.000,00 nel successivo anno solare\u0026#187;, in ragione del tenore letterale della disposizione, \u0026#171;che vuole chiaramente porre un tetto ai compensi annui elargiti ai giudici di pace\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infatti, l\u0026#8217;art. 11, comma 4-ter, della legge n. 374 del 1991 \u0026#171;\u0026#232; stato costantemente interpretato nel senso che lo stesso pone un tetto massimo alle indennit\u0026#224; annue percepibili da un giudice di pace\u0026#187;, senza per\u0026#242; indicare \u0026#171;una soluzione per l\u0026#8217;attivit\u0026#224; svolta da un giudice di pace oltre la suddetta soglia\u0026#187;, destinata, dunque, a rimanere \u0026#171;priva di indennit\u0026#224; (rectius priva di retribuzione)\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche tale conseguenza contrasterebbe con l\u0026#8217;art. 36 Cost., in considerazione della natura sostanzialmente retributiva dell\u0026#8217;indennit\u0026#224;, destinata a compensare \u0026#171;l\u0026#8217;attivit\u0026#224; del giudice di pace (lavoratore) extra-soglia\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche sarebbe cos\u0026#236; violato il diritto a percepire una retribuzione \u0026#171;proporzionale alla quantit\u0026#224; del lavoro svolto\u0026#187;, dal momento che \u0026#171;emettere sentenze in nome del popolo italiano\u0026#187; costituirebbe \u0026#171;un lavoro in senso tecnico\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche sarebbe violato, altres\u0026#236;, l\u0026#8217;art 97 Cost., \u0026#171;poich\u0026#233; una interpretazione che proponga di procrastinare il deposito delle sentenze extra-soglia al successivo mese di gennaio\u0026#187; si porrebbe in contrasto con il principio del buon andamento dell\u0026#8217;amministrazione della giustizia;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infatti, sarebbe incoerente \u0026#171;censurare l\u0026#8217;eccessiva durata del processo civile e [\u0026#8230;] richiedere al giudice condotte dilatorie, sol perch\u0026#233; si \u0026#232; raggiunto il limite massimo di spesa per l\u0026#8217;anno in corso\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche nel giudizio \u0026#232; intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, quanto alla questione sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 36 Cost., l\u0026#8217;interveniente sostiene che la posizione del giudice di pace non sarebbe equiparabile a quella di un pubblico dipendente n\u0026#233; a quella di un lavoratore parasubordinato, in quanto la categoria dei funzionari onorari, della quale fa parte il giudice di pace, presuppone un rapporto di servizio volontario, con attribuzione di funzioni pubbliche, ma senza la presenza degli elementi caratterizzanti l\u0026#8217;impiego pubblico, come l\u0026#8217;accesso alla carica mediante concorso, l\u0026#8217;inserimento nell\u0026#8217;apparato amministrativo della pubblica amministrazione, lo svolgimento del rapporto secondo lo statuto apposito per tale impiego, il carattere retributivo del compenso e la durata potenzialmente indeterminata del rapporto (viene citata, a sostegno, Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 9 settembre 2016, n. 17862);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, quindi, non sarebbe possibile evocare l\u0026#8217;art. 36 Cost. per richiedere interventi di adeguamento retributivo, trattandosi di parametro non applicabile a rapporti diversi dal lavoro subordinato o parasubordinato (viene citata Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 7 dicembre 2017, n. 29437);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, secondo l\u0026#8217;Avvocatura generale, il limite annuale pari ad euro 72.000, comparato con gli stipendi tabellari dei magistrati professionali, sarebbe da considerare, in ogni caso, \u0026#171;proporzionato alla quantit\u0026#224; e qualit\u0026#224; del lavoro prestato dal Giudice di pace nel suo complesso\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche sarebbe non fondata anche la questione sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 97 Cost., in quanto giammai il buon andamento della pubblica amministrazione potrebbe essere inciso dal limite introdotto dalla disposizione censurata, posto che i termini previsti per il compimento delle attivit\u0026#224; giudiziarie da parte dei giudici onorari sono imposti dalle norme dei codici di rito e non sono collegati alla misura delle indennit\u0026#224; percepite.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eConsiderato che il Giudice onorario di pace di Catanzaro solleva, in riferimento agli artt. 36 e 97 Cost., questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 11, comma 4-ter, della legge n. 374 del 1991, istitutiva del giudice di pace, applicabile ratione temporis, nella parte in cui stabilisce che il compenso spettante a questa categoria di magistrati onorari non pu\u0026#242; superare la somma di euro 72.000 lordi annui;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, nel giudizio principale, un altro giudice onorario di pace, il quale esercita le funzioni nella sede di Reggio Calabria, ha convenuto in giudizio l\u0026#8217;amministrazione della giustizia, chiedendone la condanna al pagamento di una somma pari alla decurtazione dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; spettante per il mese di dicembre 2016, operata d\u0026#8217;ufficio in misura tale da ricondurre il complessivo importo annuo al di sotto del limite di 72.000 euro lordi;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, a tal fine, dagli emolumenti maturati per il mese di dicembre 2016 sarebbero state escluse le indennit\u0026#224; spettanti per venti sentenze \u0026#171;depositate nell\u0026#8217;ultima decade\u0026#187;, che resterebbero definitivamente prive di compenso, dal momento che il tenore testuale della disposizione censurata non ne consentirebbe neppure il \u0026#8220;recupero\u0026#8221; nel successivo anno 2017;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la disposizione sospettata d\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale risulta abrogata dall\u0026#8217;art. 33, comma 2, del d.lgs. n. 116 del 2017 a decorrere dal 1\u0026#176; gennaio 2022, termine cos\u0026#236; fissato, in luogo di quello originario stabilito al 15 agosto 2021, in forza della modifica apportata dall\u0026#8217;art. 17-ter, comma 1, lettera d), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante \u0026#171;Misure urgenti per il rafforzamento della capacit\u0026#224; amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all\u0026#8217;attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l\u0026#8217;efficienza della giustizia\u0026#187;, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche tale disposizione, dunque, come correttamente evidenziato dal rimettente, trova ancora applicazione nell\u0026#8217;ambito del giudizio a quo, avente ad oggetto la pretesa al pagamento di somme maturate nel mese di dicembre dell\u0026#8217;anno 2016, ci\u0026#242; che \u0026#232; sufficiente ai fini della rilevanza delle questioni sollevate;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il rimettente, in punto di non manifesta infondatezza, esclusa la possibilit\u0026#224; di una interpretazione costituzionalmente orientata, muove dal presupposto che, per effetto della disposizione censurata, l\u0026#8217;attivit\u0026#224; svolta da un giudice di pace oltre la soglia di euro 72.000 \u0026#232; destinata a rimanere \u0026#171;priva di indennit\u0026#224; (rectius priva di retribuzione)\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche in ci\u0026#242; risiederebbe, appunto, il contrasto con l\u0026#8217;art. 36 Cost., in considerazione della natura sostanzialmente retributiva dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; destinata a compensare anche l\u0026#8217;attivit\u0026#224; \u0026#171;extra-soglia\u0026#187; del giudice di pace, dal rimettente considerato come \u0026#171;lavoratore\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infatti, per il giudice a quo, \u0026#171;emettere sentenze in nome del popolo italiano\u0026#187; costituirebbe \u0026#171;un lavoro in senso tecnico\u0026#187;, sicch\u0026#233; la disposizione censurata violerebbe il diritto a percepire una retribuzione \u0026#171;proporzionale alla quantit\u0026#224; del lavoro svolto\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche sarebbe violato, altres\u0026#236;, l\u0026#8217;art. 97 Cost., e, in particolare, il principio del buon andamento dell\u0026#8217;amministrazione presidiato dal secondo comma (in tal senso dovendosi precisare il riferimento al parametro evocato), leso da una previsione normativa che imporrebbe \u0026#171;di procrastinare il deposito delle sentenze extra-soglia al successivo mese di gennaio\u0026#187;, in tal modo richiedendo \u0026#171;al giudice condotte dilatorie, sol perch\u0026#233; si \u0026#232; raggiunto il limite massimo di spesa per l\u0026#8217;anno in corso\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche le questioni sollevate dal Giudice onorario di pace di Catanzaro devono essere dichiarate manifestamente inammissibili;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, quanto alla censura mossa in riferimento all\u0026#8217;art. 36 Cost., essa si fonda sulla ritenuta natura retributiva del compenso spettante al giudice onorario di pace, dal rimettente qualificato come \u0026#171;lavoratore\u0026#187; unicamente in forza dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di \u0026#171;emettere sentenze in nome del popolo italiano\u0026#187;, che costituirebbe \u0026#171;un lavoro in senso tecnico\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche in tal modo, tuttavia, il giudice a quo non fornisce alcuna reale motivazione sulle ragioni per le quali il compenso spettante ai giudici onorari di pace deve essere considerato come avente carattere retributivo;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infatti, il rimettente si astiene da qualsiasi confronto con le norme applicabili ratione temporis e, in particolare, con quelle dettate dalle altre disposizioni del medesimo art. 11 della legge n. 374 del 1991, secondo cui \u0026#171;[l]\u0026#8217;ufficio del giudice di pace \u0026#232; onorario\u0026#187; (comma 1) e i compensi spettanti per l\u0026#8217;attivit\u0026#224; svolta costituiscono non emolumenti di natura retributiva, bens\u0026#236; \u0026#171;indennit\u0026#224;\u0026#187; (cos\u0026#236;, espressamente, i commi 2, 3, 3-bis, 3-ter, 4, 4-bis e 4-ter) corrisposte per l\u0026#8217;esercizio di funzioni, appunto, onorarie (sul carattere onorario delle funzioni, ancora da ultimo, sentenze n. 41 del 2021 e n. 267 del 2020);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il rimettente, del resto, neppure si \u0026#232; premurato di argomentare le proprie censure alla luce dell\u0026#8217;evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea (con particolare riferimento alla sentenza 16 luglio 2020, in causa C-658/18, UX, alla quale questa Corte ha fatto cenno nella citata sentenza n. 267 del 2020), secondo cui, per il diritto europeo, \u0026#171;un giudice di pace che, nell\u0026#8217;ambito delle sue funzioni, svolge prestazioni reali ed effettive, che non sono n\u0026#233; puramente marginali n\u0026#233; accessorie, e per le quali percepisce indennit\u0026#224; aventi carattere remunerativo, pu\u0026#242; rientrare nella nozione di \u0026#8220;lavoratore\u0026#8221; [\u0026#8230;], circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in disparte, in questa sede, ogni valutazione sugli effetti nell\u0026#8217;ordinamento interno di una tale statuizione, \u0026#232; sufficiente osservare come il giudice a quo non abbia in alcun modo adempiuto all\u0026#8217;onere di verificare la sussistenza di quelle necessarie condizioni alle quali la stessa giurisprudenza europea vincola il riconoscimento, caso per caso, di un rapporto di lavoro subordinato alla luce del diritto europeo (nell\u0026#8217;interpretazione fornita dalla Corte di giustizia), del resto dal rimettente neppure invocato per il tramite dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, di conseguenza, per il modo in cui la questione \u0026#232; stata impostata dal rimettente, continua a essere fondata la presunzione di non conferenza dell\u0026#8217;evocazione del principio enunciato nell\u0026#8217;art. 36 Cost., come da risalente giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 70 del 1971), con conseguente manifesta inammissibilit\u0026#224; della questione sollevata in riferimento ad esso;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche analoga sorte va riservata alla censura fondata sul prospettato contrasto con l\u0026#8217;art. 97, secondo comma, Cost., dal momento che, nella giurisprudenza costituzionale, \u0026#232; costante l\u0026#8217;affermazione che il principio di buon andamento, \u0026#171;pur essendo riferibile agli organi dell\u0026#8217;amministrazione della giustizia, attiene esclusivamente alle leggi concernenti l\u0026#8217;ordinamento degli uffici giudiziari ed il loro funzionamento sotto l\u0026#8217;aspetto amministrativo; mentre tale principio \u0026#232; estraneo all\u0026#8217;esercizio della funzione giurisdizionale\u0026#187; (sentenza n. 14 del 2019; nello stesso senso sentenze n. 80 del 2020, n. 90 del 2019, n. 91 del 2018 e n. 44 del 2016), funzione che viene in rilievo nella questione sollevata dal giudice a quo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, quest\u0026#8217;ultimo nel testo vigente ratione temporis.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara la manifesta inammissibilit\u0026#224; delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 11, comma 4-ter, della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), sollevate, in riferimento agli artt. 36 e 97, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice onorario di pace di Catanzaro con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede dalla Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 ottobre 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eNicol\u0026#242; ZANON, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 20 ottobre 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Ordinamento giudiziario - Indennit\u0026#224; spettanti al giudice di pace - Previsione che tali indennit\u0026#224; non possono superare in ogni caso l\u0027importo di euro 72.000 lordi annui.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45100","titoletto":"Ordinamento giudiziario - Giudice onorario - Giudice di pace - Compenso - Natura di indennità non avente carattere retributivo - Conseguente estraneità del principio di retribuzione proporzionata - Estraneità del principio di buon andamento alla funzione giurisdizionale (nel caso di specie: manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale della norma secondo cui il compenso spettante al giudice di pace non può superare la somma di euro 72.000 lordi annui). (Classif. 165003).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNon è conferente l\u0027evocazione del principio enunciato nell\u0027art. 36 Cost. con riguardo all\u0027attività prestata dai giudici onorari di pace. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 70/1971 - mass. 5524\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl principio di buon andamento di cui all\u0027art. 97, secondo comma, Cost., pur essendo riferibile agli organi dell\u0027amministrazione della giustizia, attiene esclusivamente alle leggi concernenti l\u0027ordinamento degli uffici giudiziari ed il loro funzionamento sotto l\u0027aspetto amministrativo; mentre tale principio è estraneo all\u0027esercizio della funzione giurisdizionale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 80/2020 - mass. 42556; S. 90/2019 - mass. 42375; S. 14/2019 - mass. 42466; S. 91/2018 - mass. 40075; S. 44/2016 - mass. 38760\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate manifestamente inammissibili, per evocazione di parametri inconferenti, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice onorario di pace di Catanzaro, in riferimento agli artt. 36 e 97, secondo comma, Cost. - dell\u0027art. 11, comma 4-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, della legge n. 374 del 1991, nella parte in cui stabilisce che il compenso spettante al giudice di pace non può superare la somma di euro 72.000 lordi annui. Il principio di buon andamento della pubblica amministrazione è estraneo all\u0027esercizio della funzione giurisdizionale e il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, astenendosi da qualsiasi confronto con le norme applicabili \u003cem\u003eratione temporis\u003c/em\u003e, non fornisce alcuna reale motivazione sulle ragioni per le quali il compenso spettante ai giudici onorari di pace debba essere considerato come avente carattere retributivo, anziché indennitario. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 41/2021 - mass. 43661; S. 267/2020 - mass. 43084\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"21/11/1991","data_nir":"1991-11-21","numero":"374","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"ter","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-11-21;374~art11"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"36","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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