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Giudici : Daria de PRETIS, Nicol\u0026#242; ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eORDINANZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 67, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, della Commissione, dell\u0026#8217;8 aprile 2011, recante modalit\u0026#224; di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, promosso dal Giudice di pace di Mantova nel procedimento vertente tra Coop Alleanza 3.0 societ\u0026#224; cooperativa e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti \u0026#8722; Capitaneria di porto di Chioggia, con ordinanza del 22 febbraio 2022, iscritta al n. 120 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2022, la cui trattazione \u0026#232; stata fissata per l\u0026#8217;adunanza in camera di consiglio del 10 maggio 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti l\u0026#8217;atto di costituzione di Coop Alleanza 3.0 societ\u0026#224; cooperativa, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nella camera di consiglio dell\u0026#8217;11 maggio 2023 il Giudice relatore Filippo Patroni Griffi; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio dell\u0026#8217;11 maggio 2023. \r\n\u003c/P\u003e \u003cBR\u003e\u003cP class\u003d\"IT\"\u003eRitenuto che il Giudice di pace di Mantova, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 67, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, della Commissione, dell\u0026#8217;8 aprile 2011, recante modalit\u0026#224; di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, per violazione del principio di ragionevolezza di cui all\u0026#8217;art. 3 della Costituzione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il giudice a quo riferisce di essere chiamato a decidere due ricorsi, successivamente riuniti, avverso ordinanze ingiunzioni emesse dalla Capitaneria di porto di Chioggia, con le quali \u0026#171;veniva contestata la violazione dell\u0026#8217;art. 58 Reg. CE n\u0026#176; 1224 del 22.11.2009 e art. 10 comma 1 lett. Z del D. Lgs. N\u0026#176; 4 del 9.1.2012, sanzionato dall\u0026#8217;art. 11 comma 4 dello stesso decreto\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in particolare, al ricorrente era stato contestato di non aver offerto le informazioni obbligatorie concernenti \u0026#171;numero di partita peschereccio, data di cattura, codice alpha fao della specie, nome e numero del peschereccio\u0026#187; di alcune specie ittiche offerte alla vendita;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il ricorrente, il quale avrebbe fornito dette informazioni \u0026#171;nei tempi normalmente occorrenti\u0026#187;, contesta che la dizione \u0026#171;in qualsiasi momento\u0026#187; di cui all\u0026#8217;art. 67, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione n. 404/2011/UE possa intendersi quale \u0026#171;contestualit\u0026#224; e/o immediatezza\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche in tale ultimo senso, invece, \u0026#232; interpretata dall\u0026#8217;opposta Capitaneria di porto, in quanto le informazioni relative ai prodotti della pesca e acquacoltura di cui all\u0026#8217;art. 58, paragrafo 5, del regolamento del Consiglio n. 1224/2009, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca \u0026#8211; richiamato dalla disposizione censurata \u0026#8211; \u0026#171;devono accompagnare fisicamente le partite\u0026#187; ed essere immediatamente disponibili;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il giudice rimettente ritiene che detta espressione \u0026#171;non possa essere liberamente interpretata dalla Autorit\u0026#224; preposta ai controlli [\u0026#8230;] ma debba essere applicata al caso concreto senza lasciare l\u0026#8217;individuazione e l\u0026#8217;interpretazione del lasso temporale\u0026#187; all\u0026#8217;agente che effettua il controllo;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, d\u0026#8217;altra parte, le informazioni richieste \u0026#171;possono essere comunque ricavabili agevolmente ed acquisite attraverso gli altri soggetti partecipanti alla filiera\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, osserva ancora il giudice a quo, lo scopo della normativa dell\u0026#8217;Unione europea \u0026#8211; garantire lo sfruttamento delle risorse acquatiche viventi in condizioni sostenibili dal punto di vista socioeconomico e ambientale \u0026#8211; non pu\u0026#242; \u0026#171;esser disgiunto dal principio di ragionevolezza, cui ci si deve attenere per valutare la proporzionalit\u0026#224;, l\u0026#8217;adeguatezza, l\u0026#8217;equilibrio del mezzo o della misura applicati rispetto al fine perseguito\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche dunque, \u0026#171;[c]onsiderata l\u0026#8217;assoluta rilevanza della questione nel giudizio a quo e la non manifesta infondatezza\u0026#187;, il giudice rimettente solleva questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, per irragionevolezza, del citato art. 67, paragrafo 5, \u0026#171;con particolare riferimento alla dicitura \u0026#8220;in qualsiasi momento\u0026#8221;\u0026#187; e, in subordine, intende \u0026#171;ottenere una interpretazione autentica di tale dicitura\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche con atto depositato il 14 novembre 2022, si \u0026#232; costituita in giudizio Coop Alleanza 3.0 societ\u0026#224; cooperativa, parte nel giudizio a quo;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la parte, dopo avere precisato che \u0026#171;[l]e informazioni richieste dalla Capitaneria di Porto sono state comunque fornite, ma non all\u0026#8217;atto dell\u0026#8217;ispezione\u0026#187;, osserva che, ai sensi dell\u0026#8217;art. 58 del regolamento (CE) n. 1224/2009, le informazioni di cui \u0026#232; causa sono \u0026#171;messe a disposizione delle autorit\u0026#224; competenti che le richiedano\u0026#187; e che il censurato art. 67, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione n. 404/2011/UE dispone che dette informazioni siano immediatamente disponibili;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la violazione di tale obbligo \u0026#232; sanzionata dagli artt. 10 e 11 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell\u0026#8217;articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in ragione del fatto che la mancanza d\u0026#8217;immediata disponibilit\u0026#224; \u0026#232; sanzionata dalla normativa nazionale, questa Corte sarebbe \u0026#171;competente a decidere della questione per via del combinato disposto della normativa, che la rende nazionale per il richiamo alla sanzione\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, tutto ci\u0026#242; premesso, secondo la difesa della parte sarebbe \u0026#171;di intuitiva evidenza che la dizione \u0026#8220;in qualsiasi momento\u0026#8221; pu\u0026#242; prestarsi a possibili abusi da parte dell\u0026#8217;Autorit\u0026#224; preposta alla vigilanza\u0026#187; e che, dunque, debba essere dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della norma censurata \u0026#171;per violazione del principio di ragionevolezza e del buon operato della Pubblica Amministrazione\u0026#187; o, in subordine, debba essere rimessa la medesima questione alla Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, con atto depositato il 14 novembre 2022, \u0026#232; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, secondo l\u0026#8217;interveniente, la questione sollevata sarebbe inammissibile;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infatti, oltre a non avere chiaramente indicato i parametri costituzionali in assunto violati, il rimettente avrebbe censurato una disposizione \u0026#171;contenuta in un atto normativo non riferibile all\u0026#8217;ordinamento giuridico nazionale, ma a quello comunitario\u0026#187;, come tale non sindacabile da questa Corte ai sensi dell\u0026#8217;art. 134 Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infatti, il controllo di legittimit\u0026#224; degli atti normativi dell\u0026#8217;Unione europea potrebbe essere effettuato soltanto dalla Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea, salvo che vengano in gioco i cosiddetti controlimiti (\u0026#232; citata la sentenza n. 269 del 2017);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il giudice a quo, tuttavia, non ha prospettato \u0026#171;una violazione di princ\u0026#236;pi fondamentali dell\u0026#8217;ordinamento costituzionale nazionale o di diritti inalienabili della persona umana\u0026#187;, sicch\u0026#233; \u0026#171;superflua appare ogni considerazione nel merito della doglianza\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in data 19 aprile 2023, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria illustrativa con la quale ha insistito per l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione e ha chiesto, in subordine, che la stessa sia dichiarata non fondata;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la difesa dell\u0026#8217;interveniente osserva che la ratio della normativa comunitaria in materia \u0026#232; quella di delineare \u0026#171;un sistema di controlli articolato e penetrante che deve presidiare sia l\u0026#8217;interesse al conseguimento degli scopi della Politica Comune della Pesca (PCP) sia quello alla sicurezza alimentare\u0026#187;, come emergerebbe dai Considerato, numeri 1, 2 e 28, del regolamento (CE) n. 1224/2009;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche le vicende concrete, richiamate con l\u0026#8217;indicazione di ampio stralcio del verbale di accertamento dell\u0026#8217;illecito amministrativo contestato nel giudizio principale, dimostrerebbero come non sia possibile, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice a quo, \u0026#171;ricavare agevolmente le informazioni attraverso gli altri soggetti partecipanti alla filiera\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, pertanto, il giudice a quo avrebbe \u0026#171;travalica[to] la norma, finanche stravolgendola e addossando ai soggetti accertatori obblighi [\u0026#8230;] non ricavabili dal complesso delle pertinenti norme\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, d\u0026#8217;altra parte, la dicitura \u0026#171;in qualsiasi momento\u0026#187; implicherebbe soltanto che le informazioni debbono essere prontamente reperibili, in modo da essere presentate al personale che effettua il controllo \u0026#171;entro il termine delle procedure di accertamento\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche a seguire il ragionamento del giudice rimettente, invece, si frustrerebbe l\u0026#8217;efficace espletamento dei controlli e si consentirebbe al soggetto controllato di \u0026#171;decidere se e quando mettere a disposizione degli accertatori le informazioni la cui ostensione presidia\u0026#187; gli interessi pubblici di cui si \u0026#232; detto;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in data 20 aprile 2023, anche la parte ha depositato una memoria illustrativa, in replica alle difese del Presidente del Consiglio dei ministri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eConsiderato che il Giudice di pace di Mantova, con l\u0026#8217;ordinanza in epigrafe, ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 67, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione n. 404/2011/UE, della Commissione, per violazione del principio di ragionevolezza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche questa Corte ha gi\u0026#224; escluso che i regolamenti dell\u0026#8217;Unione europea possano essere sottoposti al sindacato di legittimit\u0026#224; costituzionale, \u0026#171;atteso che l\u0026#8217;art. 134 della Costituzione riguarda soltanto il controllo di costituzionalit\u0026#224; nei confronti delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni, e tali [\u0026#8230;] non sono i regolamenti comunitari\u0026#187; (sentenza n. 183 del 1973);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche i regolamenti dell\u0026#8217;Unione europea sono atti normativi che, se pure \u0026#171;vengono a ricevere, ai sensi degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., diretta applicazione nel territorio italiano\u0026#187; (sentenza n. 125 del 2009), non sono imputabili n\u0026#233; allo Stato n\u0026#233; alle regioni;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche ci\u0026#242; non significa, peraltro, che l\u0026#8217;intero settore dei rapporti fra diritto dell\u0026#8217;Unione europea e diritto nazionale sia sottratto alla competenza di questa Corte (sentenza n. 170 del 1984);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche condizione per l\u0026#8217;applicazione del diritto dell\u0026#8217;Unione europea in Italia \u0026#232; \u0026#171;l\u0026#8217;osservanza dei princ\u0026#236;pi supremi dell\u0026#8217;ordine costituzionale italiano e dei diritti inalienabili della persona\u0026#187; (ordinanza n. 24 del 2017);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, tuttavia, ove mai un giudice ritenesse che si sia verificata l\u0026#8217;ipotesi, \u0026#171;sommamente improbabile\u0026#187; (sentenza n. 232 del 1989), d\u0026#8217;inosservanza di tali princ\u0026#236;pi supremi e diritti inalienabili, il relativo dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale dovrebbe vertere non sulla fonte del diritto dell\u0026#8217;Unione europea ma sulla \u0026#171;legge nazionale che ha autorizzato la ratifica e resi esecutivi i Trattati, per la sola parte in cui essa consente che quell\u0026#8217;ipotesi normativa si realizzi\u0026#187; (ordinanza n. 24 del 2017; in termini analoghi sentenze n. 115 del 2018, n. 509 del 1995, n. 232 del 1989, n. 170 del 1984 e n. 183 del 1973; ordinanza n. 536 del 1995);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche neppure pu\u0026#242; essere accolta la richiesta formulata dal rimettente in via subordinata: non compete a questa Corte interpretare la normativa dell\u0026#8217;Unione europea (ordinanza n. 536 del 1995), potendo, invece, \u0026#171;il giudice nazionale investito della relativa applicazione [\u0026#8230;] giovarsi dell\u0026#8217;ausilio che gli offre lo strumento della questione pregiudiziale di interpretazione\u0026#187; (sentenza n. 170 del 1984) da proporre alla Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, pertanto, la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevata dal Giudice di pace di Mantova deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 11, comma 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara la manifesta inammissibilit\u0026#224; della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 67, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, della Commissione, dell\u0026#8217;8 aprile 2011, recante modalit\u0026#224; di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Mantova con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l\u0026#8217;11 maggio 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFilippo PATRONI GRIFFI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eValeria EMMA, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 29 maggio 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Valeria EMMA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Pesca - Commercio - Regolamento di esecuzione [UE] n. 404/2011 della Commissione - Informazioni relative ai prodotti della pesca e dell\u0027acquacoltura fornite attraverso l\u0027etichettatura o l\u0027imballaggio della partita, oppure mediante un documento commerciale che accompagna fisicamente la partita - Prevista facolt\u0026#224; per le autorit\u0026#224; competenti degli Stati membri di accedere, in qualsiasi momento, alle informazioni apposte sulle partite - Denunciata espressione \"in qualsiasi momento\" che, non pu\u0026#242; essere interpretata quale contestualit\u0026#224;, immediatezza e prontezza, ma deve essere applicata al caso concreto, senza lasciare alla discrezionalit\u0026#224; dell\u0027agente che effettua il controllo, l\u0027individuazione e l\u0027interpretazione del lasso temporale afferente a tale dicitura.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45585","titoletto":"Giudizio costituzionale - Oggetto - Regolamenti dell\u0027Unione europea - Esclusione. (Classif. 111006).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eI regolamenti dell\u0027Unione europea sono atti normativi che - se pure vengono a ricevere, ai sensi degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., diretta applicazione nel territorio italiano - non sono imputabili né allo Stato né alle regioni; pertanto, non possono essere sottoposti al sindacato di legittimità costituzionale, riguardando l\u0027art. 134 Cost. soltanto il controllo di costituzionalità nei confronti delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle regioni. \u003cem\u003e(Precedenti: S. 125/2009 - mass. 3336; S. 183/1973 - mass. 6964).\u003c/em\u003e \u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarata manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Giudice di pace di Mantova, in riferimento all\u0027art. 3 Cost. - dell\u0027art. 67, par. 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, della Commissione, che stabilisce che le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell\u0027acquacoltura offerti in vendita siano accessibili da parte delle autorità competenti degli Stati membri «in qualsiasi momento»).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45586","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"Regolamento di esecuzione (UE)","data_legge":"08/04/2011","data_nir":"2011-04-08","numero":"404","articolo":"67","specificazione_articolo":"paragrafo 5","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45586","titoletto":"Unione europea - Diritto dell\u0027Unione europea - Condizioni per la sua applicazione in Italia - Osservanza dei principi supremi dell\u0027ordine costituzionale italiano e dei diritti inalienabili della persona - Eventuale contrasto in specifiche ipotesi normative - Necessità di dichiarare l\u0027illegittimità costituzionale della legge che ha autorizzato la ratifica dei Trattati, per la parte in cui consente che tali ipotesi si realizzino. (Classif. 258003).","testo":"Condizione per l\u0027applicazione del diritto dell\u0027Unione europea in Italia è l\u0027osservanza dei princìpi supremi dell\u0027ordine costituzionale e dei diritti inalienabili della persona. Ove un giudice ritenesse che si sia verificata l\u0027ipotesi, sommamente improbabile, della loro inosservanza, il relativo dubbio di legittimità costituzionale dovrebbe vertere sulla legge nazionale che ha autorizzato la ratifica e resi esecutivi i Trattati, per la sola parte in cui essa consente che quell\u0027ipotesi normativa si realizzi, e non sulla fonte del diritto dell\u0027Unione europea. \u003cem\u003e(Precedenti: S. 115/2018 - mass. 41259;\u003c/em\u003e \u003cem\u003eS. 509/1995 - mass. 21945;\u003c/em\u003e \u003cem\u003eS. 232/1989 - mass. 12711;\u003c/em\u003e \u003cem\u003eS. 170/1984 - mass. 9754; S. 183/1973 -mass. 6963;\u003c/em\u003e \u003cem\u003eO. 24/2017 - mass. 39719;\u003c/em\u003e \u003cem\u003eO. 536/1995 - mass. 22052).\u003c/em\u003e","numero_massima_successivo":"45587","numero_massima_precedente":"45585","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45587","titoletto":"Unione europea - Diritto dell\u0027Unione europea - Interpretazione - Competenza della Corte costituzionale - Esclusione - Possibilità per il giudice nazionale investito della relativa applicazione di sollevare questione pregiudiziale di interpretazione dinanzi alla Corte di giustizia dell\u0027Unione europea. (Classif. 258003).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNon compete alla Corte costituzionale interpretare la normativa dell\u0027Unione europea, potendo, invece, il giudice nazionale investito della relativa applicazione giovarsi dell\u0027ausilio che gli offre lo strumento della questione pregiudiziale di interpretazione da proporre alla Corte di giustizia dell\u0027Unione europea\u003cem\u003e.\u003c/em\u003e (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 170/1984 - mass. 9754;\u003c/em\u003e \u003cem\u003eO. 536/1995 - mass. 22052\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, non è accolta la richiesta formulata dal Giudice di pace di Mantova, in via subordinata, di «interpretazione autentica» della dicitura «in qualsiasi momento» contenuta nel censurato art. 67, par. 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"45586","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"Regolamento di esecuzione (UE)","data_legge":"08/04/2011","data_nir":"2011-04-08","numero":"404","articolo":"67","specificazione_articolo":"paragrafo 5","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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