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Giudici : Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicol\u0026#242; ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eORDINANZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 25-septies, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2018, n. 136, promosso con ricorso della Regione Campania, notificato il 15-28 gennaio 2019, depositato in cancelleria il 21 gennaio 2019 ed iscritto al n. 3 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nella camera di consiglio del 23 settembre 2020 il Giudice relatore Franco Modugno;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 23 settembre 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cBR\u003e\u003cP class\u003d\"IT\"\u003eRitenuto che, con ricorso notificato il 15-28 gennaio 2019 e depositato il 21 gennaio 2019, la Regione Campania ha promosso questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 25-septies, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2018, n. 136, per contrasto con gli artt. 3, 77, 97, 114, 117, terzo comma, 118, commi primo e secondo, e 120 della Costituzione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la norma impugnata \u0026#8211; sottolinea la ricorrente \u0026#8211; ha disposto, nei commi 1 e 2, la incompatibilit\u0026#224; del conferimento e del mantenimento dell\u0026#8217;incarico di commissario ad acta per l\u0026#8217;attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario delle Regioni, rispetto all\u0026#8217;espletamento di incarichi istituzionali presso la Regione soggetta a commissariamento;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il comma 3 dello stesso articolo impugnato, ha, a sua volta, sancito l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; di tale incompatibilit\u0026#224; anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, secondo la Regione Campania, l\u0026#8217;attuazione di tale ultima previsione comporterebbe la \u0026#171;indiscriminata decadenza dall\u0026#8217;incarico Commissariale dei Presidenti di Regione a far data dalla nomina dei nuovi Commissari ad acta\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la Regione ricorrente deduce, anzitutto, la violazione degli artt. 114, 117, terzo comma, 118 e 120 Cost., per illegittima pretermissione del meccanismo di intesa in materia oggetto di legislazione concorrente; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la disposizione impugnata, operando un intervento unilaterale in materia di legislazione concorrente, come la tutela della salute, violerebbe, dunque, gli artt. 114, 117, terzo comma, 118 e 120 Cost., nella parte in cui avrebbe obliterato del tutto il meccanismo della intesa, da realizzare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, al riguardo, si sottolinea come questa Corte abbia affermato, nella sentenza n. 121 del 2010 che, anche nei casi di attrazione in sussidiariet\u0026#224; di funzioni relative a materie rientranti nella competenza concorrente di Stato e Regioni, \u0026#232; necessario il raggiungimento di una intesa, attraverso procedure volte a superare le eventuali divergenze;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche si deduce, poi, la violazione degli artt. 3, 97, 114, 117, 118 e 120 Cost., in riferimento alla mancata previsione di meccanismi di codecisione o collaborazione nella nomina del commissario ad acta;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche sarebbero violati anche gli artt. 3 e 97 Cost., laddove le norme impugnate non escludono dalla prevista incompatibilit\u0026#224; i Presidenti di Regione che, quali commissari, abbiano conseguito risultati positivi dalla gestione commissariale, come si sarebbe realizzato nella Regione Campania, alla luce di quanto emerge dal decreto commissariale 14 dicembre 2018, n. 99 (Piano triennale 2019-2021 di sviluppo e riqualificazione del Servizio Sanitario Campano ex art. 2, comma 88, della Legge 23 dicembre 2009, n.191);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche risulterebbe inoltre violato l\u0026#8217;art. 77 Cost., in quanto sarebbe stato fatto un uso improprio del potere di conversione del d.l. n. 119 del 2018, in carenza dei presupposti di \u0026#171;nesso interfunzionale tra le norme impugnate e la legge di conversione\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il decreto-legge, infatti, come recita il preambolo, risponderebbe alla \u0026#171;straordinaria necessit\u0026#224; e urgenza di prevedere misure per esigenze fiscali e finanziarie indifferibili\u0026#187;, sicch\u0026#233; le disposizioni che prevedono la censurata incompatibilit\u0026#224; risulterebbero del tutto avulse dalla natura fiscale e finanziaria delle misure adottate con il decreto-legge, con conseguente violazione dell\u0026#8217;art. 77 Cost., alla luce dei principi affermati da questa Corte nella sentenza n. 22 del 2012;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la Regione ricorrente, infine, ha formulato istanza di sospensione della efficacia delle norme impugnate, ai sensi dell\u0026#8217;art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ricorrendo, nella specie, i presupposti tanto del fumus boni iuris \u0026#8211; alla luce dei rilievi svolti nel ricorso \u0026#8211; quanto del periculum in mora;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, riguardo al secondo profilo, si sottolinea che la nomina di un nuovo commissario, estraneo al processo di risanamento in corso e giunto sostanzialmente in fase conclusiva, cagionerebbe il blocco delle relative attivit\u0026#224;, con conseguente ritardo nella uscita della Regione Campania dal regime di commissariamento;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, tale ultima affermazione sarebbe confermata da quanto emerge dal verbale della riunione congiunta del \u0005Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e del \u0005Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza,\u0005 tenutasi il 18 luglio 2018, nel quale si legge che, in considerazione dei positivi risultati di gestione, \u0026#232; stato autorizzato da parte del Ministero dell\u0026#8217;economia e delle finanze lo svincolo per finalit\u0026#224; extra-sanitarie di alcune risorse fiscali;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, inoltre, la interruzione delle attivit\u0026#224; in corso comprometterebbe il miglioramento dei livelli essenziali di assistenza, registrato nell\u0026#8217;ultimo biennio;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha depositato memoria di costituzione nella quale ha chiesto di respingere la domanda di sospensione della efficacia della norma impugnata e di dichiarare inammissibili o infondate tutte le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale promosse con il ricorso proposto dalla Regione Campania;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche le censure prospettate nei primi tre motivi di ricorso sarebbero inammissibili, in quanto le procedure di collaborazione tra Stato e Regioni non rilevano ai fini del sindacato di legittimit\u0026#224; degli atti legislativi (si citano le sentenze di questa Corte n. 278 del 2010, n. 371 del 2008 e n. 387 del 2007), dal momento che non si pu\u0026#242; rinvenire un principio cooperativo nella procedura di formazione legislativa;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche ci\u0026#242; varrebbe in particolare nel caso del decreto-legge, dal momento che la sua adozione \u0026#232; condizionata soltanto al presupposto dei casi di straordinariet\u0026#224; della necessit\u0026#224; e urgenza (si citano le sentenze di questa Corte n. 298 del 2009 e n. 79 del 2011);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche anche nella sentenza n. 100 del 2010, citata dalla ricorrente, si \u0026#232; ribadito l\u0026#8217;orientamento di questa Corte, secondo il quale l\u0026#8217;esercizio della funzione legislativa \u0026#171;sfugge alle procedure di leale collaborazione\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche le censure sarebbero comunque infondate, perch\u0026#233; il titolo di competenza non \u0026#232; nella specie ravvisabile nella tutela della salute, ma in quello, di esclusiva pertinenza statale, previsto dall\u0026#8217;art. 120, secondo comma, Cost., in quanto la nomina dei commissari ad acta per la predisposizione e l\u0026#8217;attuazione dei piani di rientro dai disavanzi in materia sanitaria \u0026#232; sviluppo dello stesso potere statale, volto a garantire l\u0026#8217;unit\u0026#224; economica e il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in tema di salute; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche le censure regionali di mancata attuazione di meccanismi di codecisione e di violazione del principio di ragionevolezza e buon andamento dell\u0026#8217;azione amministrativa non si rivelerebbero coerenti rispetto al quadro normativo di riferimento;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, frutto di accordo tra Stato e Regioni, sarebbero, infatti, il piano di rientro dal disavanzo sanitario e le relative misure attuative e non la disciplina dei casi e dei modi di esercizio del potere sostitutivo spettante in via esclusiva allo Stato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche non sussisterebbe neppure la dedotta violazione dell\u0026#8217;art. 77 Cost., sotto il profilo della mancanza di correlazione tra la disposizione introdotta in sede di conversione e l\u0026#8217;oggetto della decretazione d\u0026#8217;urgenza, in quanto l\u0026#8217;art. 25-septies del d.l. n. 119 del 2018, come convertito, sarebbe intervenuto su norme contenute in due leggi finanziarie e l\u0026#8217;oggetto del decreto-legge era pacificamente materia di finanza pubblica, essendo la sanit\u0026#224; regionale componente non trascurabile dell\u0026#8217;assetto finanziario nazionale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche ci\u0026#242; \u0026#232; tanto pi\u0026#249; vero, in particolare, con riferimento al caso dei commissariamenti, nei quali si prospetta una situazione patologica di squilibrio economico, da cui discenderebbe la necessit\u0026#224; di un intervento immediato per il contenimento delle spese, a tutela della unit\u0026#224; economica e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti il settore sanitario;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche inammissibile o infondata sarebbe quindi anche la richiesta di sospensiva, motivata sul presupposto che la normativa censurata produrrebbe l\u0026#8217;effetto di interrompere il processo virtuoso avviato dalla Regione Campania nell\u0026#8217;attuale gestione commissariale, come risulterebbe dal citato decreto commissariale n. 99 del 2018, nonch\u0026#233; dal ricordato verbale della riunione congiunta del 18 luglio 2018; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, peraltro, secondo l\u0026#8217;Avvocatura, proprio da tale ultimo documento emergerebbero, accanto alle note positive poste in evidenza dalla Regione, \u0026#171;persistenti criticit\u0026#224; e carenze direttamente riconducibili all\u0026#8217;operato dell\u0026#8217;attuale gestione commissariale\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, con atto depositato in data 1\u0026#176; ottobre 2019, la Regione Campania ha chiesto il rinvio dell\u0026#8217;udienza fissata per il giorno 22 ottobre 2019, al fine di attendere l\u0026#8217;auspicata uscita dal commissariamento della Regione, fondata sul riscontrato positivo percorso di miglioramento dei saldi contabili del sistema sanitario regionale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in data 2 ottobre 2019, avendo l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, per conto del Presidente del Consiglio dei ministri, accettato la suddetta istanza di rinvio, questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, da ultimo, il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto depositato in data 1\u0026#176; settembre 2020, ha chiesto, per il tramite dell\u0026#8217;Avvocatura, che il ricorso venga dichiarato inammissibile per sopraggiunta carenza di oggetto, a seguito della declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale della norma impugnata, resa con la sentenza n. 247 del 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eConsiderato che, con ricorso notificato il 15-28 gennaio 2019 e depositato il 21 gennaio 2019, la Regione Campania ha promosso questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 25-septies, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2018, n. 136, per contrasto con gli artt. 3, 77, 97, 114, 117, terzo comma, 118, commi primo e secondo, e 120 della Costituzione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, con la sentenza n. 247 del 2019, successiva alla proposizione del ricorso, questa Corte ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;intero art. 25-septies del d.l. n. 119 del 2018, come convertito;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, dunque, le questioni vanno dichiarate manifestamente inammissibili per sopravvenuta mancanza di oggetto, in quanto, a seguito della sentenza da ultimo citata, la norma impugnata \u0026#232; gi\u0026#224; stata rimossa dall\u0026#8217;ordinamento con efficacia ex tunc (ex plurimis, sentenza n. 138 del 2014; ordinanze n. 54 del 2013 e n. 206 del 2012).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti l\u0026#8217;art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara la manifesta inammissibilit\u0026#224; delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 25-septies, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2018, n. 136, promosse dalla Regione Campania, in riferimento agli artt. 3, 77, 97, 114, 117, terzo comma, 118, commi primo e secondo, e 120 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 settembre 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMario Rosario MORELLI, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFranco MODUGNO, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFilomena PERRONE, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 20 ottobre 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Filomena PERRONE\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Sanit\u0026#224; pubblica - Commissario ad acta per la predisposizione, l\u0027adozione o l\u0027attuazione del piano di rientro dal disavanzo in materia sanitaria - Modificazione dei criteri per la nomina - Incompatibilit\u0026#224; dell\u0027incarico con l\u0027affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la Regione soggetta a commissariamento - Applicazione anche agli incarichi commissariali in atto - Previsione che il Consiglio dei ministri provvede, entro novanta giorni, alla nomina di un commissario ad acta per ogni Regione in cui si sia determinata l\u0027incompatibilit\u0026#224; del commissario.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"42762","titoletto":"Sanità pubblica - Commissario ad acta per l\u0027attuazione dei piani di rientro dai disavanzi sanitari delle Regioni - Incompatibilità con l\u0027espletamento di incarichi istituzionali presso la Regione commissariata - Applicazione anche agli incarichi in atto - Ricorso della Regione Campania - Lamentata violazione dei principi di leale collaborazione, di ragionevolezza e di buon andamento dell\u0027azione amministrativa, nonché difetto di omogeneità delle previsioni censurate, aggiunte in sede di conversione di decreto-legge - Sopravvenuta mancanza di oggetto - Manifesta inammissibilità delle questioni.","testo":"Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta mancanza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale - promosse, in riferimento agli artt. 3, 77, 97, 114, 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma , e 120 Cost., dalla Regione Campania - dell\u0027art. 25-\u003cem\u003esepties\u003c/em\u003e, commi 1, 2 e 3, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 136 del 2018, che dispongono la incompatibilità del conferimento e del mantenimento dell\u0027incarico di commissario \u003cem\u003ead acta\u003c/em\u003e per l\u0027attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario delle Regioni rispetto all\u0027espletamento di incarichi istituzionali presso la Regione soggetta a commissariamento, sancendo l\u0027applicabilità di tale incompatibilità anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Le norme impugnate sono già state rimosse dall\u0027ordinamento con efficacia \u003cem\u003eex tunc\u003c/em\u003e, poiché, successivamente alla proposizione del ricorso, la sentenza n. 247 del 2019 ha dichiarato l\u0027illegittimità costituzionale dell\u0027intero art. 25-\u003cem\u003esepties\u003c/em\u003e. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 247 del 2019 e n. 138 del 2014; ordinanze n. 54 del 2013 e n. 206 del 2012\u003c/em\u003e).","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"23/10/2018","data_nir":"2018-10-23","numero":"119","articolo":"25","specificazione_articolo":"septies","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2018-10-23;119~art25"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"23/10/2018","data_nir":"2018-10-23","numero":"119","articolo":"25","specificazione_articolo":"septies","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2018-10-23;119~art25"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"23/10/2018","data_nir":"2018-10-23","numero":"119","articolo":"25","specificazione_articolo":"septies","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2018-10-23;119~art25"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"17/12/2018","data_nir":"2018-12-17","numero":"136","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-17;136"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"77","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"114","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"118","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"118","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"120","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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