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S. e la Prefettura di Forl\u0026#236;-Cesena, con ordinanza del 15 maggio 2023, iscritta al n. 92 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eUdito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 5 marzo 2024 il Giudice relatore Giovanni Pitruzzella;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 5 marzo 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 15 maggio 2023, iscritta al n. 92 reg. ord. del 2023, il Giudice di pace di Forl\u0026#236; ha sollevato, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 della Costituzione, questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall\u0026#8217;art. 23-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonch\u0026#233; misure per la funzionalit\u0026#224; del Ministero dell\u0026#8217;interno e l\u0026#8217;organizzazione e il funzionamento dell\u0026#8217;Agenzia nazionale per l\u0026#8217;amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalit\u0026#224; organizzata), introdotto, in sede di conversione, dalla legge 1\u0026#176; dicembre 2018, n. 132, nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 214 cod. strada regola il \u0026#171;[f]ermo amministrativo del veicolo\u0026#187; e, al comma 8, stabilisce quanto segue: \u0026#171;[i]l soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo \u0026#232; sottoposto al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente \u0026#232; punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.984 ad euro 7.937. Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo. L\u0026#8217;organo di polizia dispone l\u0026#8217;immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all\u0026#8217;articolo 214\u003cem\u003e-bis\u003c/em\u003e. Il veicolo \u0026#232; trasferito in propriet\u0026#224; al soggetto a cui \u0026#232; consegnato, senza oneri per l\u0026#8217;erario\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il rimettente premette di dover decidere su un\u0026#8217;opposizione proposta avverso l\u0026#8217;ordinanza del prefetto che ha disposto la revoca della patente di guida, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, per aver violato la disposizione di cui all\u0026#8217;art. 214, comma 8, cod. strada.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e riferisce che, ai sensi della disposizione censurata, il ricorrente \u0026#232; stato sanzionato per aver consentito la circolazione di un veicolo \u0026#8211; a lui affidato in custodia \u0026#8211; nonostante che lo stesso fosse stato sottoposto a fermo amministrativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn punto di rilevanza, il rimettente osserva che dalla soluzione della questione \u0026#171;dipende evidentemente la decisione della controversia, non essendovi altre possibili soluzioni giuridiche adottabili neppure in via interpretativa\u0026#187;. Infatti, il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003esottolinea che il ricorrente potrebbe \u0026#171;beneficiare di un trattamento sanzionatorio pi\u0026#249; favorevole con l\u0026#8217;applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida\u0026#187;, atteso che egli non aveva guidato direttamente il veicolo e che occorrerebbe indagare sul \u0026#171;grado di colpa nel non aver adottato accorgimenti idonei ad evitare che il veicolo fosse messo in circolazione per mezzo di altri soggetti\u0026#187;: accertamenti (inerenti alla diligenza nell\u0026#8217;adempimento dei doveri di custodia) che sono preclusi dalla norma censurata, che impone la revoca della patente in via automatica, a prescindere dalla condotta dell\u0026#8217;agente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente argomenta, da un lato, la violazione del principio di eguaglianza, dall\u0026#8217;altro il carattere irragionevole e sproporzionato della revoca automatica della patente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSotto il primo profilo, si\u003cem\u003e \u003c/em\u003eosserva che la sanzione della revoca \u0026#232; prevista per condotte connotate da un maggior disvalore, \u0026#171;per il pericolo che ne deriva alla sicurezza della circolazione e all\u0026#8217;incolumit\u0026#224; dell\u0026#8217;individuo\u0026#187;. Al contrario, la \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003edella norma censurata risiederebbe nella garanzia dell\u0026#8217;osservanza degli obblighi del custode a cui \u0026#232; affidato il veicolo soggetto a fermo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente richiama, come \u003cem\u003etertium\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecomparationis\u003c/em\u003e, l\u0026#8217;art. 186, comma 2, cod. strada, evidenziando che esso prevede la sanzione accessoria della sospensione della patente per condotte pi\u0026#249; gravi (di guida sotto l\u0026#8217;influenza dell\u0026#8217;alcol), che rappresentano un pericolo per la sicurezza della circolazione. L\u0026#8217;art. 186, comma 2, prevede la revoca solo nel caso di cui alla lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) \u0026#8211; tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro \u0026#8211; e solo in caso di recidiva nel biennio o qualora il conducente provochi un incidente stradale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSotto il secondo profilo, la sanzione della revoca, prevista dalla norma censurata, sarebbe \u0026#171;eccessivamente afflittiva e sproporzionata\u0026#187; rispetto all\u0026#8217;effettiva offensivit\u0026#224; della condotta sanzionata, considerando il suo carattere automatico, che impedirebbe al giudice di valutare in concreto la condotta del trasgressore e di graduare la sanzione da applicare. Secondo il rimettente, la sospensione della patente per un periodo compreso tra un minimo e un massimo risulterebbe idonea ad adeguare la sanzione al caso concreto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn definitiva, la norma censurata si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza e risulterebbe \u0026#171;irragionevole e sproporzionata nella parte in cui prevede la sanzione accessoria della revoca della patente di guida in luogo della sospensione della patente di guida, o, in alternativa, ove la stessa non prevede il potere di graduare la sanzione applicando, in ragione della gravit\u0026#224; del caso concreto, quella della sospensione della patente di guida\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003ecita a sostegno due pronunce di questa Corte. La prima \u0026#232; la sentenza n. 88 del 2019, che ha dichiarato \u0026#171;l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell\u0026#8217;art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell\u0026#8217;art. 222 cod. strada allorch\u0026#233; non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.\u0026#187;. Il caso oggetto di tale sentenza potrebbe essere assimilato a quello ora oggetto di giudizio, in relazione alle considerazioni in tema di applicazione automatica della revoca della patente e alla soluzione adottata con pronuncia additiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente richiama poi la sentenza n. 246 del 2022 della Corte, che ha dichiarato costituzionalmente illegittima la parallela disposizione dell\u0026#8217;art. 213, comma 8, cod. strada (violazione degli obblighi del custode del veicolo sequestrato) nella parte in cui dispone che \u0026#171;Si applica\u0026#187;, anzich\u0026#233; \u0026#171;Pu\u0026#242; essere applicata\u0026#187;, la sanzione accessoria della revoca della patente. La norma ora censurata (art. 214, comma 8, cod. strada) sarebbe \u0026#171;sovrapponibile\u0026#187; all\u0026#8217;art. 213, comma 8, riguardando entrambe le disposizioni la violazione dei doveri di custodia del veicolo sottoposto a fermo o a sequestro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri non \u0026#232; intervenuto nel presente giudizio costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Giudice di pace di Forl\u0026#236; dubita, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 214, comma 8, del d.lgs. n. 285 del 1992, come modificato dall\u0026#8217;art. 23-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), del d.l. n. 113 del 2018, introdotto, in sede di conversione, dalla legge n. 132 del 2018, nella parte in cui prevede, in via automatica, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente in caso di violazione degli obblighi del custode del veicolo sottoposto a fermo amministrativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 214 cod. strada regola il \u0026#171;[f]ermo amministrativo del veicolo\u0026#187; e, al comma 8, stabilisce quanto segue: \u0026#171;[i]l soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo \u0026#232; sottoposto al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente \u0026#232; punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.984 ad euro 7.937. Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo. L\u0026#8217;organo di polizia dispone l\u0026#8217;immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all\u0026#8217;articolo 214\u003cem\u003e-bis\u003c/em\u003e. Il veicolo \u0026#232; trasferito in propriet\u0026#224; al soggetto a cui \u0026#232; consegnato, senza oneri per l\u0026#8217;erario\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il rimettente, la norma censurata violerebbe l\u0026#8217;art. 3, primo comma, Cost., in quanto si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza e risulterebbe \u0026#171;irragionevole e sproporzionata nella parte in cui prevede la sanzione accessoria della revoca della patente di guida in luogo della sospensione della patente di guida, o, in alternativa, ove la stessa non prevede il potere di graduare la sanzione applicando, in ragione della gravit\u0026#224; del caso concreto, quella della sospensione della patente di guida\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; In via preliminare, occorre rilevare che, nel passaggio appena citato, il rimettente\u003cem\u003e \u003c/em\u003echiede, alternativamente, due diversi interventi: a) la sostituzione della prevista revoca automatica con la sospensione della patente tra un minimo e un massimo di durata; b) la sostituzione della prevista revoca automatica con la possibilit\u0026#224; di graduare la sanzione scegliendo tra revoca e sospensione della patente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl carattere alternativo del \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003eindicato nella motivazione dell\u0026#8217;ordinanza non inficia l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; delle questioni sollevate. La Corte ha dichiarato l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni quando l\u0026#8217;alternativit\u0026#224; prospettata dal rimettente impediva una precisa definizione del \u003cem\u003ethema\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edecidendum\u003c/em\u003e, riguardando le disposizioni oggetto della questione o\u003cem\u003e \u003c/em\u003eil loro significato (tra le altre, sentenze n. 225 e n. 66 del 2022, n. 168 del 2020 e n. 237 del 2019) o i parametri invocati (ad esempio, ordinanza n. 104 del 2020). Nel presente caso, invece, l\u0026#8217;alternativit\u0026#224; non concerne i termini della questione, che \u0026#232; identificata in modo preciso in relazione sia alla norma censurata (revoca automatica della patente) sia al parametro (principi di eguaglianza e ragionevolezza): dunque, il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003enon ha rimesso alla Corte l\u0026#8217;individuazione del \u003cem\u003ethema\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edecidendum\u003c/em\u003e\u003cem\u003e. \u003c/em\u003eL\u0026#8217;alternativit\u0026#224; riguarda il tipo di intervento richiesto, ma tale profilo rientra nell\u0026#8217;autonomia del giudice costituzionale, tanto \u0026#232; vero che l\u0026#8217;ordinanza di rimessione non necessariamente deve indicare un \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e(\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e, sentenze n. 136 del 2022 e n. 204 del 2021) e, quando lo precisa, questa Corte non \u0026#232; da esso vincolata (da ultimo, sentenza n. 12 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Nel merito, la questione sollevata con riferimento al principio di proporzionalit\u0026#224; \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon la sentenza n. 246 del 2022, la Corte ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 213, comma 8, cod. strada (che sanziona l\u0026#8217;analoga fattispecie di circolazione abusiva del veicolo sottoposto a sequestro) \u0026#171;nella parte in cui dispone che \u0026#8220;Si applica\u0026#8221;, anzich\u0026#233; \u0026#8220;Pu\u0026#242; essere applicata\u0026#8221;, la sanzione accessoria della revoca della patente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa sentenza n. 246 del 2022 ha rilevato che, \u0026#171;sul presupposto di una indifferenziata valutazione della condotta di circolazione abusiva del veicolo sottoposto a sequestro, la norma censurata vi ricollega, in modo uniforme e automatico, non graduabile secondo la gravit\u0026#224; del fatto, il medesimo effetto, ossia la sanzione accessoria della revoca del titolo di guida, pur in presenza di una possibile eterogeneit\u0026#224; di ragioni, sottese alla condotta integrante l\u0026#8217;illecito amministrativo, senza che ci\u0026#242; possa essere valutato dall\u0026#8217;organo preposto alla applicazione della sanzione accessoria medesima\u0026#187;; ha inoltre osservato che \u0026#171;[i]l denunciato automatismo preclude al prefetto, e al giudice in sede di impugnazione, di valutare la necessit\u0026#224; della revoca della patente, sia in riferimento alle circostanze del caso concreto, impedendo di considerare la gravit\u0026#224; della violazione dei doveri di custodia nel caso specifico, sia con riguardo alle ripercussioni che la revoca della patente ha su aspetti essenziali della vita, nella sua quotidianit\u0026#224;, e del lavoro\u0026#187;. Questa Corte ha dunque concluso che \u0026#171;[c]i\u0026#242; costituisce violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost. sotto il profilo del difetto di necessaria proporzionalit\u0026#224; della sanzione amministrativa\u0026#187;, e ha adottato una pronuncia sostitutiva, che ha trasformato la revoca della patente da sanzione automatica a sanzione applicabile previa valutazione del caso concreto operata dal prefetto (e dal giudice, in sede di impugnazione).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa sentenza n. 246 del 2022 \u0026#232; stata preceduta da diverse pronunce che parimenti hanno censurato la previsione della revoca automatica della patente (sentenze n. 99 e n. 24 del 2020, n. 88 del 2019 e n. 22 del 2018). Invece, successivamente alla sentenza n. 246 del 2022 questa Corte ha in due occasioni dichiarato non fondate questioni relative alla revoca automatica della patente: con la sentenza n. 194 del 2023, concernente il caso di incidente stradale provocato da conducente con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, e con la sentenza n. 266 del 2022, concernente la violazione del divieto di inversione del senso di marcia nelle autostrade. Tali pronunce non si pongono in contraddizione con il precedente indirizzo, poich\u0026#233; hanno fatta salva la revoca automatica della patente a fronte di un \u0026#171;comportamento altamente pericoloso per la vita e l\u0026#8217;incolumit\u0026#224; delle persone\u0026#187; (sentenza n. 194 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso qui in esame, questa Corte non pu\u0026#242; che ribadire le conclusioni raggiunte con riferimento all\u0026#8217;art. 213, comma 8, cod. strada. La norma oggetto del presente giudizio, infatti, presenta gli stessi vizi di quella relativa al veicolo sequestrato, imponendo in modo rigido la revoca della patente del custode e impedendo di valutare, da un lato, la gravit\u0026#224; della violazione dei doveri di custodia nel caso specifico e, dall\u0026#8217;altro lato, le ripercussioni che la revoca della patente ha sulla vita del custode. Inoltre, anche per l\u0026#8217;illecito di cui all\u0026#8217;art. 214, comma 8, cod. strada si pu\u0026#242; osservare che \u0026#171;l\u0026#8217;effettivit\u0026#224; della custodia del veicolo costituisce il bene giuridico protetto [\u0026#8230;] mentre rimane in ombra l\u0026#8217;esigenza di sicurezza della circolazione stradale\u0026#187; (cos\u0026#236; la sentenza n. 246 del 2022, con riferimento all\u0026#8217;art. 213, comma 8, cod. strada).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 214, comma 8, cod. strada va dunque dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui dispone che \u0026#171;Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo\u0026#187;, anzich\u0026#233; \u0026#171;Pu\u0026#242; essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente e si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eResta assorbito ogni altro profilo di censura.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall\u0026#8217;art. 23-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonch\u0026#233; misure per la funzionalit\u0026#224; del Ministero dell\u0026#8217;interno e l\u0026#8217;organizzazione e il funzionamento dell\u0026#8217;Agenzia nazionale per l\u0026#8217;amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalit\u0026#224; organizzata), introdotto, in sede di conversione, dalla legge 1\u0026#176; dicembre 2018, n. 132, nella parte in cui dispone che \u0026#171;Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo\u0026#187;, anzich\u0026#233; \u0026#171;Pu\u0026#242; essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente e si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni PITRUZZELLA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 28 marzo 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Circolazione stradale - Sanzioni amministrative - Fermo amministrativo del veicolo - Previsione in base alla quale si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nei confronti del custode del mezzo che circoli abusivamente con il medesimo o comunque consenta che altri vi circolino abusivamente - Denunciata disciplina irragionevole e sproporzionata che non contempla, in luogo della revoca, la sospensione della patente di guida e neanche prevede, in alternativa, il potere di graduare la sanzione applicando, in ragione della gravit\u0026#224; del caso concreto, la detta sospensione - Sanzione eccessivamente afflittiva rispetto all\u0027effettiva offensivit\u0026#224; della fattispecie sanzionata e a fronte di altre condotte molto pi\u0026#249; gravi per il pericolo che ne deriva alla sicurezza della circolazione e all\u0027incolumit\u0026#224; dell\u0027individuo - Disposizione che stabilisce l\u0027applicazione automatica di una sanzione accessoria prevista per condotte eterogenee e connotate da un maggior disvalore.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46041","titoletto":"Circolazione stradale - Patente di guida - Fermo amministrativo del veicolo - Circolazione abusiva in violazione degli obblighi del custode - Applicazione automatica, anziché discrezionale, della sanzione accessoria della revoca della patente, fermo restando l\u0027automatismo della confisca del veicolo - Violazione del principio di proporzionalità - Illegittimità costituzionale parziale. (Classif. 047003).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., in relazione al principio di proporzionalità, l’art. 214, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dall’art. 23-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1, lett. \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), del d.l. n. 113 del 2018, introdotto in sede di conversione, nella parte in cui dispone che «Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo», anziché «Può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente e si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo».\u003cem\u003e \u003c/em\u003eLa disposizione censurata dal Giudice di pace di Forlì, prevedendo, in via automatica, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente del custode per la violazione degli obblighi relativi al veicolo sottoposto a fermo amministrativo, impone in modo rigido la sanzione e impedisce di valutare, da un lato, la gravità della violazione dei doveri di custodia nel caso specifico e, dall’altro lato, le ripercussioni che la revoca della patente ha sulla vita del custode. È l’effettività della custodia del veicolo, infatti, a costituire il bene giuridico protetto, mentre rimane in ombra l’esigenza di sicurezza della circolazione stradale. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 246/2022 - mass. 45227; S. 99/2020 - mass. 42519; S. 24/2020 - mass. 42454; S. 88/2019 - mass. 42548; S. 22/2018 - mass. 39794\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)","data_legge":"","numero":"","articolo":"214","specificazione_articolo":"","comma":"8","specificazione_comma":"","nesso":"come modificato dall\u0027","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"04/10/2018","data_nir":"2018-10-04","numero":"113","articolo":"23","specificazione_articolo":"bis","comma":"1","specificazione_comma":"lett. b)","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2018-10-04;113~art23"},{"denominazione_legge":"","data_legge":"01/12/2018","data_nir":"2018-12-01","numero":"132","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"44910","autore":"De Gioia V.","titolo":"La Corte costituzionale sulla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nei confronti del custode del mezzo che circoli abusivamente","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"Archivio giuridico della circolazione, dell\u0027assicurazione e della responsabilità","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"275","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44328","autore":"Penco E.","titolo":"Sanzione amministrativa accessoria automatica e principio di proporzionalità: incostituzionale l\u0027art. 214, comma 8, c.str.","descrizione":"Nota redazionale","titolo_rivista":"Diritto penale e processo","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"752","note_abstract":"","collocazione":"C.84 - A.440","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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