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Giudici : Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enei giudizi di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007, n. 22 (Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l\u0026#8217;anno 2007 ai sensi dell\u0026#8217;art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8), promossi dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, con tre ordinanze dell\u0026#8217;8 febbraio 2023, iscritte ai numeri 42, 43 e 44 del registro ordinanze 2023 e pubblicate nella \u003cem\u003eGazzetta\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eUfficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023, la cui trattazione \u0026#232; stata fissata per l\u0026#8217;adunanza in camera di consiglio del 20 febbraio 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di intervento della Procura generale della Corte dei conti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 22 febbraio 2024 il Giudice relatore Angelo Buscema;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 22 febbraio 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ein\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003efatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, con tre distinte ordinanze iscritte ai numeri 42, 43 e 44 del registro ordinanze 2023, tutte relative a giudizi di conto di societ\u0026#224; partecipate dalla Regione (le prime due aventi ad oggetto i conti degli agenti contabili di Fincalabra spa e l\u0026#8217;ultima di Ferrovie della Calabria srl), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 103, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007, n. 22 (Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l\u0026#8217;anno 2007 ai sensi dell\u0026#8217;art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8), il quale prevede che \u0026#171;[i] soggetti nominati o designati dalla Regione o proposti dai rappresentanti della Regione nelle assemblee [delle societ\u0026#224; partecipate dalla Regione] quali componenti degli organi di amministrazione o dei collegi sindacali delle [stesse] societ\u0026#224; sono, a tutti gli effetti, agenti contabili\u0026#187;, che devono \u0026#171;rendere annualmente il conto\u0026#187; e che \u0026#171;sono assoggettati alla giurisdizione della Corte dei conti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il rimettente la disposizione censurata, infatti, porrebbe l\u0026#8217;obbligo di rendere il conto delle partecipazioni sociali in capo agli amministratori e ai sindaci della societ\u0026#224; partecipata, mentre tale responsabilit\u0026#224; andrebbe posta in capo agli uffici regionali, perch\u0026#233; la Regione Calabria, in qualit\u0026#224; di proprietaria delle suddette partecipazioni, avrebbe la giuridica e concreta possibilit\u0026#224;, esercitando i diritti del socio, di evitare che questi beni perdano di valore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon riferimento alle prime due ordinanze, la sezione regionale della Corte dei conti rimettente riferisce di dover decidere su alcuni giudizi di conto presentati dai convenuti \u0026#8211; in qualit\u0026#224; di componenti del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale \u0026#8211; in merito alle azioni di Fincalabra spa (societ\u0026#224; partecipata dalla Regione Calabria), attinenti all\u0026#8217;esercizio 2015 (ordinanza iscritta al n. 43 del r.o. 2023) e 2016 (ordinanza iscritta al n. 42 del r.o. 2023), tutti giudizi di simile tenore e relativi alla medesima gestione contabile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto alla terza e ultima ordinanza (ordinanza iscritta al n. 44 del r.o. 2023), rileva il rimettente che il giudizio principale si riferisce al conto giudiziale attinente all\u0026#8217;esercizio 2015 in merito alle partecipazioni sociali di Ferrovie della Calabria srl (societ\u0026#224; partecipata dalla Regione Calabria), presentato dal convenuto in qualit\u0026#224; di amministratore unico della societ\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAfferma il giudice \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003equo\u003c/em\u003e che il magistrato istruttore ha rimesso al collegio \u0026#171;le valutazioni sulla regolarit\u0026#224; o meno della gestione dell\u0026#8217;agente contabile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRappresenta il giudice rimettente che, nella concreta fattispecie, i conti erano stati presentati dagli agenti contabili individuati dalla legge impugnata (componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale), approvati e parificati dal Dipartimento regionale delle finanze; tali conti presentavano una riduzione del valore (formale e sostanziale) delle partecipazioni regionali, a seguito di una delibera delle assemblee dei soci che aveva disposto la riduzione del capitale sociale a copertura di maggiori perdite di esercizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOggetto del giudizio \u0026#232; il conto riferito alla gestione contabile del consegnatario delle partecipazioni della Regione Calabria in qualit\u0026#224; di amministratore unico e che preliminarmente occorre accertare il soggetto obbligato a rendere il conto giudiziale, essendo privo di rilevanza giuridica un conto presentato da un soggetto su cui non incombano gli obblighi della gestione contabile di beni dell\u0026#8217;amministrazione pubblica, e che quindi non sia responsabile con riguardo alle entrate non riversate e alle uscite prive di valido titolo (artt. 74 e 85 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante \u0026#171;Nuove disposizioni sull\u0026#8217;amministrazione del patrimonio e sulla contabilit\u0026#224; generale dello Stato\u0026#187; e artt. 45 e 54 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante \u0026#171;Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSu tale questione il rimettente osserva che \u0026#232; pacificamente riconosciuto l\u0026#8217;obbligo di rendere il conto delle partecipazioni di propriet\u0026#224; della Regione, in base alle norme generali di contabilit\u0026#224; dello Stato (artt. 20, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e, 29, ultimo comma, e 32 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante \u0026#171;Regolamento per l\u0026#8217;amministrazione del patrimonio e per la contabilit\u0026#224; generale dello Stato\u0026#187;), applicabili alle regioni ai sensi del combinato disposto dell\u0026#8217;art. 1, comma 3, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante \u0026#171;Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti\u0026#187;, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19 e degli artt. 3 e 6, comma 2, della legge 8 ottobre 1984, n. 658 (Istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei conti) nonch\u0026#233; dell\u0026#8217;art. 93, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull\u0026#8217;ordinamento degli enti locali) e degli artt. 137 e 18, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell\u0026#8217;articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEvidenzia, inoltre, il rimettente che le sezioni unite civili della Corte di cassazione, con ordinanza 27 marzo 2007, n. 7390, hanno precisato che tra i consegnatari \u0026#171;per debito di custodia\u0026#187; o \u0026#171;per debito di vigilanza\u0026#187; rientrano anche i consegnatari delle azioni, a prescindere da espressa previsione di legge o regolamento, in applicazione dell\u0026#8217;art. 103 Cost. e che, nell\u0026#8217;esame dei conti giudiziali, il sindacato della Corte dei conti \u0026#171;non \u0026#232; limitato alla custodia ed alla gestione dei titoli originari nella loro materialit\u0026#224;, ma si estende alle variazioni del loro valore ed agli utili e ai dividendi distribuiti, dovendo il consegnatario risponderne ai sensi dell\u0026#8217;art. 29, ultimo comma, del r.d. 23 maggio 1924, n. 827\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; non escluderebbe che oggetto del giudizio siano il conto e le operazioni effettuate dall\u0026#8217;agente contabile sulla base delle direttive del socio, e non anche gli atti di esercizio dei poteri da parte dell\u0026#8217;amministrazione (\u003cem\u003eex\u003c/em\u003e artt. 2350, 2351, 2408, 2409 del codice civile), dei quali risponderebbero i funzionari amministrativi nella diversa sede del giudizio di responsabilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente prosegue esponendo che la Regione Calabria, a seguito della richiamata pronuncia della Corte di cassazione, con la disposizione oggi censurata ha attribuito \u0026#171;a tutti gli effetti\u0026#187; la qualifica di \u0026#171;agenti contabili a materia\u0026#187; ai suoi delegati negli organi di amministrazione o nei collegi sindacali delle societ\u0026#224; a partecipazione regionale, prevedendo che essi devono \u0026#171;adeguatamente supportare la Regione nell\u0026#8217;esercizio dei diritti di azionista\u0026#187;, \u0026#171;rendere annualmente il conto\u0026#187;, cos\u0026#236; assoggettandoli alla giurisdizione della Corte dei conti nel rispetto della legislazione statale in materia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRicorda ancora il rimettente che, anche a seguito degli indirizzi di coordinamento organizzativo resi dalle sezioni riunite in sede consultiva\u003cem\u003e \u003c/em\u003edella Corte dei conti (allegati al parere delle medesime Sezioni riunite 3 giugno 2015, n. 2), si era ritenuto che il consegnatario delle azioni fosse non chi custodisce materialmente i titoli (ovvero, di norma, il tesoriere), bens\u0026#236; il soggetto responsabile della gestione delle azioni, e quindi \u0026#8211; a seconda di quanto previsto dall\u0026#8217;ordinamento interno dell\u0026#8217;ente \u0026#8211; il titolare dell\u0026#8217;ufficio cui riferiscono i soggetti che partecipano all\u0026#8217;assemblea esercitando i diritti del socio, oppure il sindaco (o un suo delegato) quando la partecipazione all\u0026#8217;assemblea sia riservata a quest\u0026#8217;ultimo (o a un soggetto da lui delegato).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa questione di legittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione regionale sarebbe quindi, rilevante e pregiudiziale per la decisione dei giudizi di conto, ai fini dell\u0026#8217;individuazione del soggetto tenuto alla presentazione del conto e della procedibilit\u0026#224; del giudizio stesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e sussisterebbero dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 8 della legge reg. Calabria n. 22 del 2007, la cui applicazione imporrebbe il riconoscimento della qualifica di agente contabile ai convenuti e la procedibilit\u0026#224; del giudizio di conto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEvidenzia il giudice \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003equo\u003c/em\u003e, richiamando la sentenza di questa Corte n. 114 del 1975, che l\u0026#8217;art. 103 Cost. implicherebbe il necessario assoggettamento a giudizio di conto di coloro che \u0026#8220;maneggiano\u0026#8221; denaro e valori dell\u0026#8217;ente pubblico, in funzione di garanzia obiettiva dell\u0026#8217;ordinamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSotto diverso profilo, \u0026#232; richiamata la sentenza di questa Corte n. 189 del 2020 secondo la quale, mentre i profili \u0026#171;pubblicistico-organizzativi\u0026#187; afferenti al rapporto di servizio degli amministratori regionali rientrerebbero nella competenza legislativa residuale delle regioni (art. 117, quarto comma, Cost.), apparterrebbero alla competenza legislativa statale (\u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003el\u003c/em\u003e, Cost.) tanto i profili \u0026#171;civilistici\u0026#187;, quali i diritti e obblighi dell\u0026#8217;impiego privatizzato dei pubblici dipendenti, quanto i profili \u0026#171;giurisdizionali\u0026#187;, come \u0026#171;la disciplina della responsabilit\u0026#224; amministrativa, nella quale i profili sostanziali della stessa [sarebbero] strettamente intrecciati con i poteri del giudice chiamato ad accertarla\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 8 della legge reg. Calabria n. 22 del 2007 non sarebbe compatibile con i principi costituzionali in quanto la funzione dell\u0026#8217;obbligo di rendere il conto e del relativo giudizio di conto sarebbe quella di responsabilizzare il soggetto che detiene un bene pubblico sotto la sua custodia, onde evitare di disperderne il valore (a garanzia delle pubbliche finanze) e, qualora si tratti beni il cui valore sia dato dai diritti in essi cartolarizzati (come nel caso delle partecipazioni sociali), tale responsabilit\u0026#224; non potrebbe che essere ricondotta a chi ha la giuridica e concreta possibilit\u0026#224; di evitare che questi beni perdano di valore, e, nella fattispecie, l\u0026#8217;ente proprietario della partecipazione che pu\u0026#242; esercitare i diritti di socio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn questa prospettiva,  secondo consolidata giurisprudenza della Corte dei conti, il \u0026#8220;maneggio\u0026#8221; di una quota o di una azione non potrebbe intendersi che come disponibilit\u0026#224; dei relativi diritti di socio: soprattutto attesa la possibile \u0026#8220;dematerializzazione\u0026#8221; delle partecipazioni sociali (sono citate Corte dei conti, sezioni giurisdizionali per la Toscana, sentenze 4 giugno 2020, n. 127 e n. 302 del 2019; del Veneto, n. 99 del 2019 e n. 8 del 2019; della Calabria, n. 221 del 2021; del Molise, n. 53 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 8 censurato individua come consegnatari delle partecipazioni sociali soggetti che non ne avrebbero il \u0026#8220;maneggio\u0026#8221;, ovvero gli amministratori o i sindaci delle societ\u0026#224; partecipate, soggetti che per definizione non potrebbero esercitare i diritti del socio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCos\u0026#236; facendo, la disposizione in esame finirebbe per deresponsabilizzare gli organi regionali e per depotenziare il giudizio di conto: gli agenti contabili da essa individuati non avrebbero l\u0026#8217;effettivo maneggio delle partecipazioni sociali e quindi non potrebbero essere in alcun modo chiamati a risponderne all\u0026#8217;esito del giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSussisterebbe dunque contrasto con l\u0026#8217;art. 103, secondo comma, Cost. e in particolare con la funzione di garanzia della legalit\u0026#224; contabile propria del giudizio di conto di pertinenza della Corte dei conti; con l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), Cost., in quanto \u0026#8211; ferma restando la facolt\u0026#224; dell\u0026#8217;ente, nell\u0026#8217;ambito dei suoi poteri di autorganizzazione, di individuare gli uffici e i soggetti cui affidare la custodia dei propri beni \u0026#8211; limiterebbe l\u0026#8217;ambito della giurisdizione contabile e in tal modo inciderebbe su una materia riservata alla legge dello Stato; con l\u0026#8217;art. 3 Cost., in quanto creerebbe una disparit\u0026#224; di trattamento rispetto alle altre amministrazioni in cui l\u0026#8217;agente contabile \u0026#232; colui che ha effettivo maneggio delle partecipazioni sociali, e che pertanto risponde della propria gestione (ad esempio, negli enti locali, il sindaco o il suo delegato, ai sensi dell\u0026#8217;art. 9, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante \u0026#171;Testo unico in materia di societ\u0026#224; a partecipazione pubblica\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, ritiene il rimettente che l\u0026#8217;art. 8 della legge reg. Calabria n. 22 del 2007 manifesterebbe un\u0026#8217;univoca volont\u0026#224; legislativa di esonerare gli uffici regionali dall\u0026#8217;obbligo di rendere il conto delle partecipazioni sociali della Regione, traslandolo sugli amministratori delle societ\u0026#224; partecipate, e non sarebbe possibile accedere a una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione regionale censurata che renda superfluo il giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa questione sarebbe rilevante in quanto l\u0026#8217;applicazione della normativa in esame inciderebbe sulla procedibilit\u0026#224; dei giudizi sui conti, considerato che i convenuti non potrebbero ritenersi agenti contabili se non in forza della disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale riguardante l\u0026#8217;individuazione del soggetto obbligato alla resa del conto condizionerebbe l\u0026#8217;esito dei giudizi pendenti dinanzi al rimettente, in quanto, in caso di accoglimento della questione, l\u0026#8217;obbligo di rendere il conto graverebbe su soggetti diversi dai convenuti. Inoltre, posto che nei giudizi di conto all\u0026#8217;esame della sezione giurisdizionale della Corte dei conti \u0026#232; emersa una diminuzione del valore delle partecipazioni societarie, non sarebbe possibile addivenire a una pronuncia di discarico, che renderebbe priva di rilevanza la questione prospettata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Con riferimento a tutte le ordinanze di rimessione ha chiesto di intervenire nel presente giudizio il Procuratore generale della Corte dei conti il quale, nel riportarsi alle argomentazioni gi\u0026#224; diffusamente esposte dal giudice \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003equo\u003c/em\u003e, chiede che sia dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 8 della legge reg. Calabria n. 22 del 2007.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto all\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; del suo intervento, la Procura generale prospetta la sussistenza di un interesse concreto e attuale ad espungere la disposizione censurata dall\u0026#8217;ordinamento. A tale riguardo sostiene che l\u0026#8217;art. 20, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), prevederebbe il diritto ad intervenire \u0026#8211; nei procedimenti dinanzi alla Corte costituzionale \u0026#8211; degli organi dello Stato e delle Regioni; tale disciplina sarebbe completata dall\u0026#8217;art. 4, comma 3, del regolamento di procedura e dalle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, secondo cui l\u0026#8217;intervento degli altri soggetti deve avvenire nel rispetto dei termini perentori previsti per il Presidente del Consiglio dei ministri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon vi sarebbe alcuna norma, nell\u0026#8217;ordinamento, che impedirebbe l\u0026#8217;intervento in giudizio del pubblico ministero contabile il quale sia parte nel giudizio \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003equo.\u003c/em\u003e Sarebbe poi evidente l\u0026#8217;interesse concreto e attuale della Procura generale, nell\u0026#8217;interesse della legge, a pervenire a una declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione regionale censurata.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ein\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ediritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con le ordinanze indicate in epigrafe, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 103, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), Cost., questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 8 della legge reg. Calabria n. 22 del 2007.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale disposizione prevede che \u0026#171;[i] soggetti nominati o designati dalla Regione o proposti dai rappresentanti della Regione nelle assemblee, quali componenti degli organi di amministrazione o dei collegi sindacali delle societ\u0026#224; a partecipazione regionale sono, a tutti gli effetti, agenti contabili a materia e rispondono, in tale qualit\u0026#224;, della corretta gestione societaria. Gli stessi devono supportare adeguatamente la Regione nell\u0026#8217;esercizio dei diritti di azionista, rendere annualmente il conto con le modalit\u0026#224; e termini stabiliti dalla Giunta regionale e sono assoggettati alla giurisdizione della Corte dei conti nel rispetto della legislazione statale in materia, ferme restando le responsabilit\u0026#224; previste dal codice civile\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Le tre ordinanze hanno ad oggetto la medesima disposizione, censurata in riferimento agli stessi parametri. I relativi giudizi possono dunque essere riuniti per essere decisi con un\u0026#8217;unica pronuncia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; In tutte e tre le ordinanze il rimettente riferisce di dover decidere su giudizi di conto instaurati in virt\u0026#249; della disposizione censurata, che qualifica come agenti contabili \u0026#8211; e come tali assoggettati al giudizio di conto \u0026#8211; i soggetti nominati o designati dalla Regione o proposti dai rappresentanti della Regione nelle assemblee, quali componenti degli organi di amministrazione o dei collegi sindacali delle societ\u0026#224; partecipate dalla Regione Calabria (nei casi di specie: Fincalabra spa e Ferrovie della Calabria srl).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sarebbero rilevanti in quanto i convenuti nel giudizio di conto non potrebbero ritenersi agenti contabili se non in forza della disposizione censurata, mentre gli stessi non avrebbero effettivo \u0026#8220;maneggio\u0026#8221; delle partecipazioni sociali e non dovrebbero, pertanto, essere sottoposti al predetto giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Secondo il giudice \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003equo\u003c/em\u003e, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sarebbero altres\u0026#236; non manifestamente infondate in quanto la disposizione censurata entrerebbe in conflitto anche con la funzione di garanzia della legalit\u0026#224; contabile riservata al giudizio di conto di pertinenza della Corte dei conti. L\u0026#8217;art. 103, secondo comma, Cost. implicherebbe infatti l\u0026#8217;assoggettamento a giudizio di conto di coloro che \u0026#8220;maneggiano\u0026#8221; effettivamente denaro e valori dell\u0026#8217;ente pubblico, ai sensi dell\u0026#8217;art. 44 del r.d. n. 1214 del 1934, disposizione che dovrebbe ritenersi di applicazione generale, prevalente anche sulle esigenze di autonomia delle regioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, la disposizione regionale censurata, limitando l\u0026#8217;ambito della giurisdizione contabile, si porrebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), Cost., in quanto \u0026#8211; ferma restando la facolt\u0026#224; della Regione di individuare gli uffici e i soggetti cui affidare la custodia dei propri beni in virt\u0026#249; del potere di autorganizzazione riconosciutole dall\u0026#8217;art. 117, quarto comma, Cost. \u0026#8211; sarebbe lesiva della competenza legislativa esclusiva dello Stato attinente ai profili giurisdizionali e alla disciplina della responsabilit\u0026#224; amministrativa di competenza della Corte dei conti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 8 della legge reg. Calabria n. 22 del 2007 violerebbe i parametri evocati in quanto non sottoporrebbe a giudizio di conto l\u0026#8217;ente proprietario della partecipazione stessa, che soltanto ha la possibilit\u0026#224; di esercitare i diritti di socio e quindi evitare che la partecipazione perda valore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione censurata individuerebbe come agenti contabili soggetti che non avrebbero il \u0026#8220;maneggio\u0026#8221; delle partecipazioni sociali, non avendo l\u0026#8217;effettiva possibilit\u0026#224; di esercitare i diritti del socio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi determinerebbe in tal modo uno stravolgimento del giudizio di conto, anche in contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost., in quanto si creerebbe una disparit\u0026#224; di trattamento rispetto alle altre amministrazioni in cui l\u0026#8217;agente contabile (avendo effettivo \u0026#8220;maneggio\u0026#8221; della partecipazione sociale) risponderebbe della propria gestione, come accade negli enti locali, ove, ai sensi dell\u0026#8217;art. 9 del d.lgs. n. 175 del 2016, delle partecipazioni sociali sarebbe responsabile il sindaco o il suo delegato. Infatti, l\u0026#8217;art. 8 della legge reg. Calabria n. 22 del 2007 avrebbe esonerato gli uffici regionali dall\u0026#8217;obbligo di rendere il conto delle partecipazioni sociali, traslandolo sugli amministratori e sui sindaci delle societ\u0026#224; partecipate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; In relazione a tutte le ordinanze di rimessione \u0026#232; intervenuto il Procuratore generale della Corte dei conti, il quale, nel ribadire le argomentazioni del giudice rimettente, chiede che il suo intervento sia ammesso nel presente giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRelativamente a detto intervento va ricordato che sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimit\u0026#224; costituzionale (art. 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale) i soli soggetti parti del giudizio a quo, oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNei giudizi incidentali di legittimit\u0026#224; costituzionale, infatti, l\u0026#8217;intervento di soggetti estranei al giudizio principale (art. 4, comma 3, delle Norme integrative) \u0026#232; ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla luce del costante orientamento di questa Corte, il Procuratore generale della Corte dei conti non pu\u0026#242; ritenersi titolare di un interesse qualificato e pertanto il suo intervento non \u0026#232; ammissibile (ex plurimis, sentenze n. 39 del 2024, con allegata ordinanza letta all\u0026#8217;udienza del 24 gennaio 2024; n. 206 del 2019, con allegata ordinanza letta all\u0026#8217;udienza del 4 giugno 2019; e n. 173 del 2019, con allegata ordinanza letta all\u0026#8217;udienza del 18 giugno 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale aventi ad oggetto l\u0026#8217;art. 8 della legge reg. Calabria n. 22 del 2007 sono rilevanti in quanto la disposizione censurata trova effettiva applicazione nei giudizi \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003equibus\u003c/em\u003e, nei quali, ai sensi degli artt. 139 e 140, comma 3, del d.lgs. n. 174 del 2016, sono sottoposti a giudizio di conto i soggetti individuati come agenti contabili dalla disposizione regionale censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Ai fini della decisione nel merito appare opportuna una ricostruzione della figura dell\u0026#8217;agente contabile nonch\u0026#233; del quadro normativo e giurisprudenziale rilevante.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211;\u003cem\u003e \u003c/em\u003eL\u0026#8217;agente contabile ha rappresentato fin dalla nascita dello Stato unitario una figura chiave nella cosiddetta gestione contabile delle pubbliche amministrazioni e, cio\u0026#232;, in quella fase della gestione operativa che segue quella amministrativa o volitiva condotta dall\u0026#8217;apparato dirigenziale e direttivo e che \u0026#232; essenziale per mettere in atto le decisioni amministrative gi\u0026#224; prese in merito alla raccolta delle entrate, al pagamento delle spese e alla custodia dei beni precedentemente acquisiti dall\u0026#8217;ente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa descrizione dei soggetti incaricati della riscossione delle entrate e dell\u0026#8217;esecuzione dei pagamenti o di quelli che ricevono somme dovute allo Stato o altre delle quali lo Stato stesso ne diventa debitore, unitamente a quei soggetti che maneggiano denaro pubblico o che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti agenti, \u0026#232; fornita dall\u0026#8217;art. 74 del r.d. n. 2440 del 1923, di contabilit\u0026#224; generale dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePi\u0026#249; precisamente, sono qualificati agenti contabili: gli agenti della riscossione o esattori, il cui compito risulta essere quello di riscuotere le entrate e di versarne il relativo ammontare; gli agenti pagatori o tesorieri, incaricati della custodia del denaro e dell\u0026#8217;esecuzione dei pagamenti; gli agenti consegnatari, addetti alla conservazione di generi, oggetti e materie di pertinenza della pubblica amministrazione; nonch\u0026#233; tutti coloro che, senza legale autorizzazione, si ingeriscono negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme di spettanza dello Stato, \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 178 del regolamento di contabilit\u0026#224; (r.d. n. 827 del 1924).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon riguardo alla fattispecie di beni in esame va precisato che i titoli azionari e partecipativi sono espressamente annoverati tra i beni mobili dello Stato, ai sensi dell\u0026#8217;art. 20, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), del r.d. n. 827 del 1924, il quale prevede che diritti e azioni, a norma del codice civile, sono considerati come beni mobili (la categoria dei beni mobili \u0026#232; determinata dal terzo comma dell\u0026#8217;art. 812 cod. civ. per esclusione, cosicch\u0026#233; sono considerati mobili tutti i beni che non possono essere qualificati come immobili ai sensi dei primi due commi del medesimo articolo).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI consegnatari dei beni mobili di cui al predetto art. 20 sono personalmente responsabili dei beni ricevuti in custodia, fino a che non ne abbiano ottenuto legale discarico, mentre non sono direttamente e personalmente responsabili dell\u0026#8217;abusiva e colpevole deteriorazione degli oggetti, se non in quanto abbiano omesso di adoperare quella vigilanza che loro incombe nei limiti delle attribuzioni del loro ufficio. I consegnatari dei diritti e azioni rispondono altres\u0026#236; delle variazioni che subiscono i crediti loro affidati (art. 29 del r.d. n. 827 del 1924).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;obbligo di rendere il conto delle partecipazioni di propriet\u0026#224; della Regione \u0026#232; riconosciuto in base alle gi\u0026#224; richiamate norme generali di contabilit\u0026#224; dello Stato (artt. 20, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e, 29, ultimo comma, e 32 del r.d. n. 827 del 1924) ai sensi del combinato disposto dell\u0026#8217;art. 1, comma 3, del d.l. n. 453 del 1993, come convertito, e degli artt. 3 e 6, comma 2, della legge n. 658 del 1984, nonch\u0026#233; degli artt. 137 e 18, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 cod. giust. contabile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo quanto disposto dall\u0026#8217;art. 44 del r. d. n. 1214 del 1934, \u0026#171;la Corte [dei conti] giudica, con giurisdizione contenziosa, sui conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare danaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di propriet\u0026#224; dello Stato, e di coloro che si ingeriscono anche senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, l\u0026#8217;art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254 (Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato), stabilisce che \u0026#171;[g]li agenti che ricevono in consegna i beni mobili dello Stato sono denominati consegnatari i quali, in relazione alle modalit\u0026#224; di gestione e di rendicontazione ed alle conseguenziali responsabilit\u0026#224;, assumono la veste, rispettivamente, di agenti amministrativi per debito di vigilanza e di agenti contabili per debito di custodia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUn nuovo impulso al giudizio di conto \u0026#232; conseguente alle norme del codice di giustizia contabile, contenute negli articoli da 137 a 150 dell\u0026#8217;Allegato 1 al d.lgs. n. 174 del 2016, che integrano le varie disposizioni gi\u0026#224; presenti in normative specifiche di settore. Le richiamate disposizioni hanno riportato all\u0026#8217;attenzione delle amministrazioni le attivit\u0026#224; relative al deposito e alla parifica del conto giudiziale da parte dei soggetti interni ed esterni tenuti a detto adempimento. Negli articoli da 137 a 150 dell\u0026#8217;Allegato 1 al citato decreto legislativo, sono disciplinati l\u0026#8217;ambito dei giudizi di conto e i compiti dell\u0026#8217;agente contabile (articoli da 137 a 140); il giudizio di resa del conto (articoli da 141 a 144); il giudizio sul conto (articoli da 145 a 150).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAi fini della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale in esame, vengono in rilievo in particolare specifiche disposizioni del citato codice di giustizia contabile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200;, anzitutto, opportuno richiamare i contenuti dell\u0026#8217;art. 137 cod. giust. contabile circa la competenza della Corte dei conti a giudicare sui conti degli agenti contabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto a termini di legge. Si tratta, dunque, di un\u0026#8217;ampia platea che vede interessati tutte le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunit\u0026#224; montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi, le case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l\u0026#8217;Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell\u0026#8217;organizzazione del Governo, a norma dell\u0026#8217;articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAi sensi dell\u0026#8217;art. 139, comma 2, dell\u0026#8217;Allegato 1 al d.lgs. n. 174 del 2016 l\u0026#8217;amministrazione \u0026#232; tenuta a nominare un responsabile del procedimento il quale, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo prevista dalla vigente normativa, entro trenta giorni dall\u0026#8217;approvazione, previa parificazione del conto, deve depositarlo, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA seguito della presentazione del conto giudiziale, l\u0026#8217;amministrazione avvia le attivit\u0026#224; di parificazione attraverso un apposito procedimento autonomo e distinto dalle verifiche poste in essere da altri organi di controllo con la finalit\u0026#224; di garantire alla pubblica amministrazione la correttezza della gestione del denaro o del patrimonio pubblico di sua pertinenza, anticipando l\u0026#8217;attivit\u0026#224; affidata alla Corte dei conti che interviene solo quando sono stati svolti i controlli interni presso ciascuna amministrazione sulla predetta gestione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eGli articoli da 137 a 150 cod. giust. contabile, afferenti all\u0026#8217;ambito di operativit\u0026#224; del giudizio di conto, devono essere letti in stretta connessione con i principi generali della giurisdizione contabile: di effettivit\u0026#224; e di concentrazione (artt. 2 e 3 cod. giust. contabile); del giusto processo (art. 4 cod. giust. contabile), dell\u0026#8217;obbligo di motivazione e di sinteticit\u0026#224; degli atti (art. 5 cod. giust. contabile).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl principio di effettivit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 2 cod. giust. contabile deve essere correlato al principio di concentrazione al fine di assicurare una tutela piena ed effettiva degli interessi e dei diritti soggettivi. L\u0026#8217;intendimento del giudizio di conto \u0026#232; difatti quello di garantire la corretta gestione del pubblico denaro proveniente dalla generalit\u0026#224; dei contribuenti e destinato al soddisfacimento dei pubblici bisogni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Per quanto riguarda la figura dell\u0026#8217;agente contabile, una sua possibile perimetrazione pu\u0026#242; essere ricavata, oltre che dalla lettura combinata delle disposizioni sopra richiamate, dalla interpretazione che ne ha dato la giurisprudenza costituzionale, della Corte di cassazione e della Corte dei conti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn virt\u0026#249; di un orientamento costante di questa Corte, l\u0026#8217;art. 103, secondo comma, Cost., secondo cui \u0026#171;la Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilit\u0026#224; pubblica e nelle altre specificate dalla legge\u0026#187;, si riferisce all\u0026#8217;ampio ambito della \u0026#171;tutela del pubblico danaro\u0026#187; (sentenze n. 169 del 2018, n. 371 del 1998, n. 185 del 1982, n. 68 del 1971). \u0026#200; stato a questo proposito ripetutamente affermato che la Corte dei conti ha giurisdizione piena ed esclusiva nelle materie di contabilit\u0026#224; pubblica di cui all\u0026#8217;art. 103, secondo comma, Cost. (sentenze n. 89 del 2023, n. 182 del 2022, n. 18 del 2019) ed \u0026#232; stato altres\u0026#236; chiarito che tradizionalmente tale giurisdizione comprende tanto i giudizi di responsabilit\u0026#224; amministrativo-contabile, quanto i giudizi di conto (sentenze n. 169 del 2018, n. 378 del 1996).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la giurisprudenza di questa Corte, \u0026#232; infatti \u0026#171;principio generale del nostro ordinamento che il pubblico denaro proveniente dalla generalit\u0026#224; dei contribuenti e destinato al soddisfacimento dei pubblici bisogni debba esser assoggettato alla garanzia costituzionale della correttezza della sua gestione, garanzia che si attua con lo strumento del rendiconto giudiziale\u0026#187; (sentenze n. 1007 del 1988 e n. 114 del 1975). Ne discende, in ossequio al principio di necessariet\u0026#224; del giudizio di conto, l\u0026#8217;obbligatoriet\u0026#224; della resa del conto giudiziale da parte di chi ha maneggio di denaro o valori pubblici; in applicazione di tale principio a nessun ente gestore di mezzi di provenienza pubblica e a nessun agente contabile che abbia comunque maneggio di denaro e valori di propriet\u0026#224; dell\u0026#8217;ente \u0026#232; consentito sottrarsi a questo fondamentale dovere (ancora sentenze n. 1007 del 1988, n. 114 del 1975).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudizio avente ad oggetto azioni e quote societarie si configura, pertanto, come un procedimento giudiziale, a carattere necessario ed ineludibile, per la salvaguardia di interessi generali della collettivit\u0026#224; connessi alla gestione del denaro o di beni pubblici (sentenze n. 114 del 1975 e n. 292 del 2001).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; utile anche richiamare quanto affermato dalle sezioni unite della Corte di cassazione in materia di giudizio di conto da parte di agente contabile di societ\u0026#224; per azioni, a prevalente capitale pubblico locale, costituita per la gestione di beni pubblici locali produttivi di entrate (gestione di parcheggi pubblici), secondo cui \u0026#171;[t]ale nozione allargata di agente contabile, la quale ricomprende anche i soggetti che abbiano di fatto maneggio di denaro pubblico [\u0026#8230;] \u0026#232; in perfetta armonia con l\u0026#8217;art. 103 della Costituzione, la cui forza espansiva deve considerarsi vero e proprio principio regolatore della materia\u0026#187; (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 9 ottobre 2001, n. 12367).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa qualit\u0026#224; di agente contabile, perci\u0026#242;, \u0026#232; fondata sul presupposto essenziale che detto operatore \u0026#232; investito del maneggio di denaro (sia esso entrata di diritto pubblico o di diritto privato) d\u0026#8217;indiscussa originaria pertinenza dell\u0026#8217;ente pubblico che ha costituito a tale scopo la societ\u0026#224; di tipo privatistico, e ovviamente tale considerazione si estende anche alla gestione di materie di pertinenza pubblica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRileva anche il giudice di legittimit\u0026#224; che la gestione deve svolgersi \u0026#171;secondo uno schema procedimentale di tipo contabile\u0026#187;, alludendo al principio della rendicontazione fra agente contabile ed ente proprietario dei beni o del danaro gestito, adempimento di regola posto a chiusura dei doveri di gestione; rendiconto che assume la natura di conto giudiziale (ancora Cass., n. 12367 del 2001).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn un\u0026#8217;altra pronuncia, la Corte di cassazione, con specifico riferimento a una fattispecie riguardante le partecipazioni sociali della Regione Calabria, ha affermato che l\u0026#8217;inclusione dei diritti e azioni tra i beni mobili dello Stato, per i quali sussiste l\u0026#8217;obbligo della resa del conto, \u0026#232; applicazione di un principio costituzionale, tanto pi\u0026#249; in considerazione dell\u0026#8217;accresciuto rilievo delle partecipazioni societarie degli enti pubblici conseguente al processo di privatizzazioni e che la Corte dei conti ha giurisdizione anche in relazione ai conti aventi ad oggetto azioni e quote societarie (Cass., n. 7390 del 2007).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon la medesima ordinanza, la stessa Corte ha precisato che la funzione di garanzia insita nella verifica circa la regolare gestione contabile e patrimoniale dell\u0026#8217;ente pubblico rende necessario l\u0026#8217;esercizio della giurisdizione di conto in tutte le sue componenti, patrimoniali e finanziarie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl d.lgs. n. 175 del 2016, all\u0026#8217;art. 9, comma 2, prevede che \u0026#171;per le partecipazioni regionali i diritti del socio sono esercitati secondo la disciplina stabilita dalla regione titolare delle partecipazioni\u0026#187;, mentre, al successivo comma 3, stabilisce che \u0026#171;[p]er le partecipazioni di enti locali i diritti del socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato\u0026#187;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn altri termini, con il citato art. 9 il legislatore ha individuato i soggetti deputati a esercitare i diritti dell\u0026#8217;azionista nei seguenti termini: per le partecipazioni regionali, la presidenza della regione, salvo diversa disposizione di legge della stessa regione titolare delle partecipazioni; per quelle degli enti locali, il sindaco o il presidente o un loro delegato; in tutti gli altri casi le partecipazioni sono gestite dall\u0026#8217;organo amministrativo dell\u0026#8217;ente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Ci\u0026#242; posto, nel procedere ad esaminare il merito delle questioni, questa Corte, avvalendosi della facolt\u0026#224; di decidere l\u0026#8217;ordine delle questioni da affrontare (sentenze n. 120 del 2022, n. 260 del 2021, n. 246 del 2020 e n. 258 del 2019), ritiene di esaminare innanzitutto la censura relativa al parametro concernente il riparto di competenze, poich\u0026#233; incidente sul piano delle fonti prima ancora che sul merito della scelta legislativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.\u0026#8211; La questione \u0026#232; fondata sotto il profilo della violazione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia \u0026#171;giurisdizione e norme processuali\u0026#187; di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon riferimento ai giudizi in esame, va ricordato che i titoli azionari e partecipativi sono espressamente annoverati tra i beni mobili dello Stato, ai sensi dell\u0026#8217;art. 20, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), del r.d. n. 827 del 1924 e che il giudizio avente ad oggetto azioni e quote societarie si configura come un procedimento giudiziale a carattere necessario ed ineludibile, finalizzato alla salvaguardia di interessi generali della collettivit\u0026#224; connessi alla gestione del denaro o di beni pubblici (sentenze n. 292 del 2001 e n. 114 del 1975).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa stessa Corte di cassazione, con la pi\u0026#249; volte richiamata ordinanza n. 7390 del 2007, ha precisato in maniera chiara come la indefettibile funzione di garanzia insita nella verifica circa la regolare gestione contabile e patrimoniale dell\u0026#8217;ente pubblico renda necessario l\u0026#8217;esercizio della giurisdizione di conto su tutte le componenti patrimoniali e finanziarie, compresi i titoli azionari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAi sensi dell\u0026#8217;art. 29, ultimo comma, del r.d. n. 827 del 1924, i consegnatari dei diritti e delle azioni indicati alla lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) dell\u0026#8217;art. 20 del regolamento di contabilit\u0026#224; generale rispondono anche delle variazioni che subiscono i crediti loro affidati. Detta disposizione \u0026#232; stata ulteriormente valorizzata dalla stessa Corte di cassazione (ancora Cass., ordinanza n. 7390 del 2007), con un articolato \u003cem\u003eobiter\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edictum\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003ein cui \u0026#232; precisato che \u0026#171;il giudizio non pu\u0026#242; essere limitato al titolo originario nella sua materialit\u0026#224;, ma deve riguardare anche le variazioni del valore dei titoli e gli utili o dividendi distribuiti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudizio di conto, come affermato da questa Corte, si configura essenzialmente come una procedura giudiziale a carattere necessario, volta a verificare se chi ha avuto maneggio di denaro pubblico e ha avuto in carico risorse finanziarie provenienti da bilanci pubblici \u0026#232; in grado di rendere conto del modo legale in cui lo ha speso, e non risulta gravato da obbligazioni di restituzione. In quanto tale, il giudizio di conto ha come destinatari non gi\u0026#224; gli ordinatori della spesa, bens\u0026#236; gli agenti contabili che riscuotono le entrate ed eseguono le spese (sentenza n. 292 del 2001).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa giurisdizione della Corte dei conti in questo giudizio risponde dunque all\u0026#8217;esigenza del rispetto della legalit\u0026#224; contabile delle risorse pubbliche, come affermato anche nella sentenza n. 129 del 1981 in cui questa Corte ha ricordato che la giurisdizione sui conti giudiziali \u0026#8211; essendo retta da un impulso d\u0026#8217;ufficio \u0026#8211; presenta un carattere necessario e continuo, risolvendosi inevitabilmente in tanti giudizi quanti sono i conti che periodicamente si susseguono.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali affermazioni si inverano nell\u0026#8217;art. 138, comma 1, cod. giust. contabile, secondo cui \u0026#171;le amministrazioni comunicano alla sezione giurisdizionale territorialmente competente i dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa del conto giudiziale\u0026#187; e nei successivi artt. 139 \u0026#8211; che impone ai suddetti agenti di presentare il conto alla chiusura dell\u0026#8217;esercizio finanziario salvo diverso termine previsto dalla legge \u0026#8211; e 140, comma 1, che prevede il deposito del conto, parificato dall\u0026#8217;amministrazione, presso la segreteria della sezione giurisdizionale competente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer effetto di tale deposito l\u0026#8217;agente contabile si intende costituito in giudizio (art. 140, comma 3, cod. giust. contabile).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione regionale censurata, attribuendo autonomamente la qualifica di agenti contabili ai consiglieri di amministrazione e ai componenti del collegio sindacale, nominati dal Presidente della Regione o dai rappresentanti nelle assemblee sociali, delle societ\u0026#224; partecipate dalla Regione Calabria, esula dalla competenza del legislatore regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultimo pu\u0026#242; unicamente disciplinare l\u0026#8217;assetto organizzativo interno della gestione ed eventualmente gli ambiti della delega, ma non pu\u0026#242; attribuire la qualifica di agente contabile invadendo la competenza legislativa esclusiva statale nella materia \u0026#171;giurisdizione e norme processuali\u0026#187; (sentenze n. 160 del 2022, n. 285 del 2019, n. 8 del 2017, n. 19 del 2014).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo quanto stabilito dall\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), Cost., difatti, spetta solo allo Stato dettare la disciplina relativa alla predetta materia \u0026#171;giurisdizione e norme processuali\u0026#187; e dunque, nello specifico, quella inerente al giudizio di conto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Sono assorbite le censure sollevate in riferimento agli altri parametri costituzionali evocati dal giudice rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; In assenza di una disciplina statale organica e tenuto conto che il giudizio di conto \u0026#232; materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato, questa Corte esprime l\u0026#8217;auspicio che il legislatore statale intervenga nella materia prendendo in adeguata considerazione l\u0026#8217;evoluzione della figura e del ruolo dell\u0026#8217;agente contabile con particolare riguardo alle partecipazioni societarie degli enti pubblici.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eriuniti i giudizi,\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007, n. 22 (Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l\u0026#8217;anno 2007 ai sensi dell\u0026#8217;art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;intervento in giudizio del Procuratore generale della Corte dei conti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAngelo BUSCEMA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eValeria EMMA, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 18 aprile 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Valeria EMMA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20240418130844.pdf","oggetto":"Responsabilit\u0026#224; amministrativa e contabile - Agenti contabili - Norme della Regione Calabria - Societ\u0026#224; a partecipazione regionale - Previsione che individua i soggetti nominati o designati dalla Regione o proposti dai rappresentanti della Regione nelle assemblee, quali componenti degli organi di amministrazione o dei collegi sindacali, a tutti gli effetti, come agenti contabili a materia che rispondono, in tale qualit\u0026#224;, della corretta gestione societaria - Denunciata attribuzione della qualit\u0026#224; di agenti contabili a soggetti che non hanno effettivo maneggio del bene-azione - Lamentato depotenziamento del giudizio di conto e conseguente deresponsabilizzazione degli organi che dovrebbero effettivamente provvedere alla conservazione del valore delle azioni - Lesione della funzione di garanzia della legalit\u0026#224; contabile riservata al giudizio di conto.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46060","titoletto":"Responsabilità amministrativa e contabile - In genere - Norme della Regione Calabria - Società a partecipazione regionale - Individuazione, quali agenti contabili, dei soggetti nominati o designati dalla Regione o proposti dai rappresentanti della Regione nelle assemblee, quali componenti degli organi di amministrazione o dei collegi sindacali - Conseguente loro responsabilità della corretta gestione societaria e soggezione alla giurisdizione della Corte dei conti, benché non abbiano effettivo maneggio delle partecipazioni sociali - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di giurisdizione contabile - Illegittimità costituzionale - Auspicio per un intervento del legislatore. (Classif. 219001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), Cost., l’art. 8 della legge reg. Calabria n. 22 del 2007, che qualifica come agenti contabili – e come tali assoggettati al giudizio di conto – i soggetti nominati o designati dalla Regione o proposti dai rappresentanti della Regione nelle assemblee, quali componenti degli organi di amministrazione o dei collegi sindacali delle società partecipate dalla Regione Calabria, in tal modo individuando come agenti contabili soggetti che non avrebbero il “maneggio” delle partecipazioni sociali, perché senza l’effettiva possibilità di esercitare i diritti del socio. La disposizione regionale censurata dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per la Calabria, esula dalla competenza del legislatore regionale, che può unicamente disciplinare l’assetto organizzativo interno della gestione ed eventualmente gli ambiti della delega, ma non può attribuire la qualifica di agente contabile invadendo la competenza esclusiva statale nella materia «giurisdizione e norme processuali». In assenza di una disciplina statale organica e tenuto conto che il giudizio di conto è materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato, è espresso l’auspicio che il legislatore statale intervenga nella materia prendendo in adeguata considerazione l’evoluzione della figura e del ruolo dell’agente contabile con particolare riguardo alle partecipazioni societarie degli enti pubblici. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 160/2022 - mass. 44852; S. 285/2019 - mass. 40962; S. 8/2017 - mass. 39355\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46061","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Calabria","data_legge":"05/10/2007","data_nir":"2007-10-05","numero":"22","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. l)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46061","titoletto":"Giurisdizione contabile - In genere - Ricomprensione sia dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile che dei giudizi di conto - Ratio - Necessità di assicurare la sana gestione del denaro pubblico - Conseguente obbligo di rendere il conto per chi ha maneggiato denaro pubblico - Estensione anche ai casi di gestione di azioni e quote societarie. (Classif. 121001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eL’art. 103, secondo comma, Cost. si riferisce all’ampio ambito della «tutela del pubblico danaro», su cui la Corte dei conti ha giurisdizione piena ed esclusiva, e comprende tanto i giudizi di responsabilità amministrativo-contabile, quanto i giudizi di conto. È infatti principio generale del nostro ordinamento che il pubblico denaro proveniente dalla generalità dei contribuenti e destinato al soddisfacimento dei pubblici bisogni debba esser assoggettato alla garanzia costituzionale della correttezza della sua gestione, garanzia che si attua con lo strumento del rendiconto giudiziale. Ne discende, in ossequio al principio di necessarietà del giudizio di conto, l’obbligatorietà della resa del conto giudiziale da parte di chi ha maneggio di denaro o valori pubblici; in applicazione di tale principio a nessun ente gestore di mezzi di provenienza pubblica e a nessun agente contabile che abbia comunque maneggio di denaro e valori di proprietà dell’ente è consentito sottrarsi a questo fondamentale dovere. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 89/2023 - mass. 45578; S. 18/2019 - mass. 42074; S. 196/2018 - mass. 40372; S. 371/1998 - mass. 24248; S. 378/1996 - mass. 22942; S. 1007/1988 - mass. 13268; S. 185/1982 - mass. 11472; S. 114/1975 - mass. 7813; S. 68/1971 - mass. 5515 - mass. 5516\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl giudizio avente ad oggetto azioni e quote societarie si configura come un procedimento giudiziale, a carattere necessario ed ineludibile, per la salvaguardia di interessi generali della collettività connessi alla gestione del denaro o di beni pubblici. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 292/2001 - mass. 26492\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa qualità di agente contabile è fondata sul presupposto essenziale che detto operatore è investito del maneggio di denaro (sia esso entrata di diritto pubblico o di diritto privato) d’indiscussa originaria pertinenza dell’ente pubblico che ha costituito a tale scopo la società di tipo privatistico, e ovviamente tale considerazione si estende anche alla gestione di materie di pertinenza pubblica.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl giudizio di conto si configura essenzialmente come una procedura giudiziale a carattere necessario, volta a verificare se chi ha avuto maneggio di denaro pubblico e ha avuto in carico risorse finanziarie provenienti da bilanci pubblici è in grado di rendere conto del modo legale in cui lo ha speso, e non risulta gravato da obbligazioni di restituzione. In quanto tale, il giudizio di conto ha come destinatari non già gli ordinatori della spesa, bensì gli agenti contabili che riscuotono le entrate ed eseguono le spese. La giurisdizione della Corte dei conti in questo giudizio risponde dunque all’esigenza del rispetto della legalità contabile delle risorse pubbliche. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 129/1981 - mass. 9660\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46060","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"103","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"45428","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost. 18 aprile 2024, n. 59","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"1","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"26","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44555","autore":"Chesta I.A.","titolo":"La Consulta ridefinisce i contorni dell’agente contabile quale “figura chiave” della gestione contabile delle pubbliche amministrazioni e rilancia il giudizio di conto, valorizzando il “nuovo impulso” fornitogli dal codice della giustizia contabile, con l’auspicio di un intervento di riordino della materia da parte del legislatore nazionale","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista della Corte dei conti","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45424","autore":"D’Auria G.","titolo":"Gli agenti contabili delle società pubbliche: l’obbligo di «conservazione dei valori azionari», il giudizio di conto e l’organizzazione degli uffici regionali (Nota a Corte cost. 18 aprile 2024, n. 59)","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"1","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"33","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44357","autore":"Guida G.","titolo":"Verso una nuova centralità del giudizio di conto: prime riflessioni a margine della sentenza della Corte costituzionale n. 59 del 18 aprile 2024","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.dirittoeconti.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"44356_2024_59.pdf","nome_file_fisico":"59-2024_Guida.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45618","autore":"Salvarani M.","titolo":"La qualifica di agente contabile nella giurisprudenza contabile e costituzionale: l’utilizzo della carta di credito da parte di dipendenti o amministratori pubblici","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.federalismi.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"12","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45617_2024_59.pdf","nome_file_fisico":"59-2024_Salvarani.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false}],"pronunceCorrette":[]}}"
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