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S. e A. B., con ordinanza del 3 aprile 2019, iscritta al n. 108 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti gli atti di costituzione di S. S. e A. B., nonch\u0026#233; gli atti di intervento dell\u0026#8217;Avvocatura per i diritti LGBTI APS e del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 20 ottobre 2020 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi gli avvocati Susanna Lollini per l\u0026#8217;Avvocatura per i diritti LGBTI APS, Umberto Saracco per S. S. e A. B. e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Wally Ferrante per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 20 ottobre 2020.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Nel corso di un giudizio per rettifica di atto di nascita \u0026#8211; proposto da due donne, le quali, premesso di essere unite civilmente e di avere, una di esse con il consenso dell\u0026#8217;altra, avviato (all\u0026#8217;estero) pratica di fecondazione medicalmente assistita dalla quale \u0026#232; nato un bambino, chiedevano dichiararsi l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; del rifiuto opposto dall\u0026#8217;Ufficiale dello stato civile alla loro richiesta congiunta di indicare il minore come figlio di entrambe e non della sola partoriente \u0026#8211; l\u0026#8217;adito Tribunale ordinario di Venezia, ritenutane la rilevanza, ha sollevato, con l\u0026#8217;ordinanza in epigrafe, questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), \u0026#171;nella parte in cui limita la tutela \u0026#8230; delle coppie di donne omosessuali unite civilmente ai \u0026#8220;soli diritti \u0026#8230; e doveri nascenti dall\u0026#8217;unione civile\u0026#8221;\u0026#187;, e dell\u0026#8217;art. 29, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell\u0026#8217;ordinamento dello stato civile, a norma dell\u0026#8217;articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), come modificato dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera c), del d.P.R. 30 gennaio 2015, n. 26 (Regolamento recante attuazione dell\u0026#8217;articolo 5, comma 1, della legge 10 dicembre 2012, n. 219, in materia di filiazione), nella parte in cui \u0026#171;limita la possibilit\u0026#224; di indicare il solo genitore \u0026#8220;legittimo, nonch\u0026#233; di quelli che rendono \u0026#8230; o hanno dato il consenso ad essere nominati\u0026#8221; e non anche alle donne tra loro unite civilmente e che abbiano fatto ricorso (all\u0026#8217;estero) a procreazione medicalmente assistita\u0026#187;, in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 30 e 117 [primo comma] della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 24, paragrafo 3, della Carta dei diritti Fondamentali dell\u0026#8217;Unione Europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, agli artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0026#8217;uomo e delle libert\u0026#224; fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, con particolare riferimento all\u0026#8217;art. 2.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il rimettente, il combinato disposto delle norme censurate pregiudicherebbe, infatti, alcuni diritti inviolabili della persona, quali il diritto alla genitorialit\u0026#224; e il diritto alla procreazione nell\u0026#8217;ambito di una unione civile legalmente riconosciuta nell\u0026#8217;ordinamento italiano; discriminerebbe i cittadini per il loro orientamento sessuale ed in considerazione delle condizioni patrimoniali in cui versano le coppie; introdurrebbe, anche avuto riguardo al panorama della legislazione europea, un irragionevole divieto basato su discriminazioni per mere ragioni legate all\u0026#8217;orientamento sessuale dei componenti la coppia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Innanzi a questa Corte si sono costituite le due parti ricorrenti nel giudizio principale, le quali hanno richiesto:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; in via principale, la dichiarazione di inammissibilit\u0026#224; della questione sollevata per non avere il Tribunale rimettente adeguatamente motivato \u0026#171;in merito alle ragioni per le quali non sia stato possibile addivenire ad una interpretazione conforme a Costituzione\u0026#187; della normativa denunciata;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; in via subordinata, la dichiarazione di non fondatezza della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, dovendo le norme censurate essere interpretate nel senso che esse consentono la formazione in Italia di un atto di nascita in cui siano riconosciuti come genitori due donne che abbiano fatto accesso all\u0026#8217;estero a tecniche di fecondazione eterologa, quando esse siano unite civilmente;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; in via ulteriormente gradata, la dichiarazione di fondatezza della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale per contrasto della normativa, che ne forma oggetto, con i parametri nazionali e sovranazionali evocati dal rimettente. A loro avviso, non sarebbe dato, infatti, rinvenire nell\u0026#8217;ordinamento interno \u0026#171;un diritto o un interesse di pari rango costituzionale che il legislatore avrebbe l\u0026#8217;obbligo di tutelare attraverso l\u0026#8217;esclusione di altri esseri umani dall\u0026#8217;esercizio dei diritti fondamentali prescritti dagli artt. 2 e 30 Costituzione e 8 CEDU, nonch\u0026#233; dalla Convenzione dei Diritti del Fanciullo, esclusivamente in ragione dell\u0026#8217;orientamento sessuale delle persone a cui si sottraggono questi diritti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; \u0026#200; anche intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato \u0026#8211; che lo rappresenta e difende \u0026#8211; ha contestato, sotto ogni profilo, la fondatezza della riferita questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA suo avviso, l\u0026#8217;iter argomentativo del rimettente muoverebbe \u0026#171;dall\u0026#8217;assunto, del tutto apodittico e indimostrato, dell\u0026#8217;esistenza nel sistema giuridico di un \u0026#8220;diritto alla bigenitorialit\u0026#224;\u0026#8221;\u0026#187; e finirebbe per \u0026#171;esprimere unicamente e semplicemente una impostazione decisamente \u0026#8220;adultocentrica\u0026#8221;, lontana o che, comunque, non tiene affatto conto del principio del \u0026#8220;best interest of the child\u0026#8221; ovvero della necessit\u0026#224; di adottare tra pi\u0026#249; soluzioni astrattamente possibili quella pi\u0026#249; conforme e adatta alle esigenze del minore\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; che troverebbe conferma anche nella giurisprudenza della Corte EDU, per la quale, pur non potendosi ignorare il dolore provato da coloro i quali vedono frustrato il proprio desiderio di genitorialit\u0026#224;, resta comunque escluso che la Convenzione sancisca \u0026#171;alcun diritto di diventare genitore\u0026#187;, atteso anche che quest\u0026#8217;ultima aspirazione deve comunque cedere rispetto al superiore interesse del nascituro che, infatti, non verrebbe adeguatamente tutelato ove venissero consentite pratiche di fecondazione assistita al di fuori dei limiti consentiti dalla normativa vigente (in questo senso, CEDU, grande camera, 24 gennaio 2017, Paradiso Campanelli contro Italia).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuta, infine, come terzo ad adiuvandum, l\u0026#8217;Avvocatura per i diritti LGBTI Aps, la quale \u0026#8211; premessa l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; del proprio intervento \u0026#8211;ha rassegnato conclusioni sostanzialmente in linea con quelle espresse dalle parti costituite. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8210; Nell\u0026#8217;imminenza dell\u0026#8217;udienza, sia le parti indicate, sia il Presidente del Consiglio che l\u0026#8217;Avvocatura LGBTI, hanno presentato memorie, con le quali hanno ulteriormente argomentato le rispettive conclusioni.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, recante \u0026#171;Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze\u0026#187;, dispone che \u0026#171;[a]l solo fine di assicurare l\u0026#8217;effettivit\u0026#224; della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall\u0026#8217;unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole \u0026#8220;coniuge\u0026#8221;, \u0026#8220;coniugi\u0026#8221; o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonch\u0026#233; negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell\u0026#8217;unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonch\u0026#233; alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA sua volta, l\u0026#8217;art. 29, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante \u0026#171;Regolamento per la revisione e la semplificazione dell\u0026#8217;ordinamento dello stato civile, a norma dell\u0026#8217;articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127\u0026#187;, come modificato dall\u0026#8217;art. 1, comma, 1, lettera c), del d.P.R. 30 gennaio 2015, n. 26 (Regolamento recante attuazione dell\u0026#8217;articolo 5, comma 1, della legge 10 dicembre 2012, n. 219, in materia di filiazione), articolo rubricato \u0026#171;Atto di nascita\u0026#187;, prevede che \u0026#171;[n]ell\u0026#8217;atto di nascita sono indicati il luogo, l\u0026#8217;anno, il mese, il giorno e l\u0026#8217;ora della nascita, le generalit\u0026#224;, la cittadinanza, la residenza dei genitori del figlio nato nel matrimonio nonch\u0026#233; di quelli che rendono la dichiarazione di riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio e di quelli che hanno espresso con atto pubblico il proprio consenso ad essere nominati, il sesso del bambino e il nome che gli viene dato ai sensi dell\u0026#8217;articolo 35\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza emessa nel giudizio di cui si \u0026#232; detto nel Ritenuto in fatto, il Tribunale ordinario di Venezia dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale del predetto comma 20 dell\u0026#8217;art. 1 della legge n. 76 del 2016, \u0026#171;perch\u0026#233;, limitando l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; delle leggi speciali alle coppie di donne omosessuali unite civilmente ai \u0026#8220;soli diritti e [\u0026#8230;] doveri nascenti dall\u0026#8217;unione civile\u0026#8221;, nel combinato disposto con l\u0026#8217;art. 29, 2\u0026#176; comma d.P.R. 396 del 2000 preclude loro la possibilit\u0026#224; di essere indicate, entrambe, quali genitori nell\u0026#8217;atto di nascita quantunque siano unite civilmente e [\u0026#8230;] abbiano fatto ricorso (all\u0026#8217;estero) alla procreazione medicalmente assistita\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il rimettente, il \u0026#171;combinato disposto\u0026#187; delle due cos\u0026#236; denunciate norme violerebbe infatti: \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ea) l\u0026#8217;art. 2 della Costituzione, poich\u0026#233; l\u0026#8217;inapplicabilit\u0026#224; delle regole sulla genitorialit\u0026#224; intenzionale alle coppie di donne unite civilmente \u0026#171;non realizza il diritto fondamentale alla genitorialit\u0026#224; dell\u0026#8217;individuo, sia come soggetto singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalit\u0026#224;\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eb) l\u0026#8217;art. 3, primo e secondo comma, Cost., per la disparit\u0026#224; di trattamento, che ne conseguirebbe, \u0026#171;basata sull\u0026#8217;orientamento sessuale e sul reddito in quanto privilegia chi dispone dei mezzi economici non solo per concepire, ma anche per far nascere il figlio all\u0026#8217;estero e richiedere, con ormai sicuro successo, la trascrizione in Italia dell\u0026#8217;atto di nascita straniero\u0026#187; e, per altro verso, discrimina il nato, sul piano della sua tutela sia morale che materiale, \u0026#171;in considerazione delle caratteristiche della relazione tra i genitori ed in particolare se questa sia omosessuale\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ec) l\u0026#8217;art. 30 Cost., poich\u0026#233; \u0026#171;sia per gli adulti che per il nato, l\u0026#8217;attuale impossibilit\u0026#224; di indicare due madri unite civilmente nell\u0026#8217;atto di nascita formato in Italia non rispetta il principio di tutela della filiazione di cui\u0026#187; al parametro evocato. Mentre \u0026#171;[u]na concezione progressista di tale principio indurrebbe, infatti ad affrancarne la realizzazione dalla tradizionale dimensione naturalistico \u0026#8211; fattuale, tutelandola come diritto pretensivo che, ove il progresso scientifico la consenta, non pu\u0026#242; essere escluso o limitato, se non in funzione di interessi che il Legislatore consideri, legittimamente, pari - ordinati\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ed) l\u0026#8217;art. 117 [primo comma] Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 24, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, agli artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0026#8217;uomo e delle libert\u0026#224; fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848, e con la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, con particolare riferimento all\u0026#8217;art. 2. Si desumerebbe da tali fonti \u0026#171;un principio internazionale definitivamente acquisito, quello per cui il matrimonio non costituisce pi\u0026#249; il discrimen nei rapporti tra genitori e figli, n\u0026#233; per gli uni \u0026#8211; che hanno visto riconosciuto il diritto non solo a formarsi una famiglia, ma altres\u0026#236; a diventare genitori, anche oltre i limiti imposti dalla natura (sterilit\u0026#224;, identit\u0026#224; di sesso dei partner) e comunque per effetto di una manifestazione di volont\u0026#224; svincolata dal dato biologico; n\u0026#233; per gli altri, che debbono godere della medesima tutela indipendentemente dalla forma del legame tra coloro che ne assumo[no] la genitorialit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8210; Preliminarmente, va confermata l\u0026#8217;allegata ordinanza, con la quale \u0026#232; stata esclusa l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;intervento dell\u0026#8217;Avvocatura per i diritti LGBTI, poich\u0026#233; titolare di meri interessi indiretti e generali correlati ai suoi scopi statutari e non di un interesse direttamente riconducibile all\u0026#8217;oggetto del giudizio principale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8210; Ancora in via preliminare, va esaminata l\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224;, formulata dalle parti costituite, per adombrata carenza, nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, di una adeguata motivazione in ordine alla esclusa possibilit\u0026#224; di addivenire ad una interpretazione delle norme denunciate conforme a Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8210; L\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente non ha mancato, infatti, di prendere in considerazione la praticabilit\u0026#224; di una \u0026#171;via ermeneutica alla tutela\u0026#187; richiesta dalle ricorrenti. Ma \u0026#232; poi pervenuto ad escluderla per l\u0026#8217;ostacolo, a suo avviso non superabile, rinvenibile nella lettera (in particolare nell\u0026#8217;incipit) dell\u0026#8217;art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, oltre che nella preclusione normativa all\u0026#8217;accesso delle coppie dello stesso sesso alla procreazione medicalmente assistita. E tanto basta, poich\u0026#233; attiene al merito, e non pi\u0026#249; all\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; della questione, la condivisione o meno del presupposto interpretativo della normativa censurata (da ultimo, sentenze n. 32 e n. 11 del 2020, n. 189, n. 187 e n. 179 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8210; Nel merito \u0026#232;, in primo luogo, comunque esatta la premessa esegetica da cui muove il giudice a quo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8210; \u0026#200; pur vero che, come sostengono le due ricorrenti, la genitorialit\u0026#224; del nato a seguito del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita (d\u0026#8217;ora in poi: PMA) \u0026#232; legata anche al \u0026#8220;consenso\u0026#8221; prestato, e alla \u0026#8220;responsabilit\u0026#224;\u0026#8221; conseguentemente assunta, da entrambi i soggetti che hanno deciso di accedere ad una tale tecnica procreativa. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242;, infatti, si desume sia dall\u0026#8217;art. 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) \u0026#8211; per cui, appunto, i nati a seguito di un percorso di fecondazione medicalmente assistita hanno lo stato di \u0026#171;figli nati nel matrimonio\u0026#187; o di \u0026#171;figli riconosciuti\u0026#187; della coppia che questo percorso ha avviato \u0026#8211; sia dal successivo art. 9 che, con riguardo alla fecondazione di tipo eterologo, coerentemente stabilisce che il \u0026#171;coniuge o il convivente\u0026#187; (della madre naturale), pur in assenza di un suo apporto biologico, non possa, comunque, poi esercitare l\u0026#8217;azione di disconoscimento della paternit\u0026#224; n\u0026#233; l\u0026#8217;impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicit\u0026#224;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eMa occorre pur sempre che quelle coinvolte nel progetto di genitorialit\u0026#224; cos\u0026#236; condiviso siano coppie \u0026#171;di sesso diverso\u0026#187;, atteso che le coppie dello stesso sesso non possono accedere, in Italia, alle tecniche di procreazione medicalmente assistita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8210; Tanto \u0026#232; espressamente disposto dall\u0026#8217;art. 5 della citata legge n. 40 del 2004: norma della quale non \u0026#232; possibile l\u0026#8217;interpretazione adeguatrice pretesa dalle ricorrenti medesime. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon la recente sentenza n. 221 del 2019, questa Corte \u0026#8211; nel respingere le censure di illegittimit\u0026#224; costituzionale rivolte al predetto art. 5 e all\u0026#8217;art. 12, commi 2, 9 e 10, nonch\u0026#233; agli artt. 1, commi 1 e 2, e 4 della legge n. 40 del 2004, per asserito contrasto con i parametri di cui agli artt. 2, 3, 11, 31, secondo comma, 32, primo comma, e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della CEDU, e con altre disposizioni sovranazionali \u0026#8211; ha, tra l\u0026#8217;altro, affermato che \u0026#171;[l]\u0026#8217;esclusione dalla PMA delle coppie formate da due donne non \u0026#232; [\u0026#8230;] fonte di alcuna distonia e neppure di una discriminazione basata sull\u0026#8217;orientamento sessuale\u0026#187;. Ha, inoltre, ricordato come in questo senso si sia espressa la Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, per la quale una legge nazionale che riservi il ricorso all\u0026#8217;inseminazione artificiale a coppie eterosessuali sterili, attribuendole una finalit\u0026#224; terapeutica, non pu\u0026#242; essere considerata fonte di una ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento nei confronti delle coppie omosessuali, rilevante agli effetti degli artt. 8 e 14 CEDU: ci\u0026#242; proprio perch\u0026#233; la situazione delle seconde non \u0026#232; paragonabile a quella delle prime (Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, sentenza 15 marzo 2012, Gas e Dubois contro Francia). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon la successiva sentenza n. 237 del 2019, questa Corte ha altres\u0026#236; affermato che ad opposte conclusioni neppure pu\u0026#242; poi condurre la legge n. 76 del 2016, che \u0026#8211; pur riconoscendo la dignit\u0026#224; sociale e giuridica delle coppie formate da persone dello stesso sesso \u0026#8211; non consente, comunque, la filiazione, sia adottiva che per fecondazione assistita, in loro favore, in quanto \u0026#171;[d]al rinvio che il comma 20 dell\u0026#8217;art. 1 di detta legge opera alle disposizioni sul matrimonio (cosiddetta clausola di salvaguardia) restano, infatti, escluse, perch\u0026#233; non richiamate, quelle, appunto, che regolano la paternit\u0026#224;, la maternit\u0026#224; e l\u0026#8217;adozione legittimante\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eE ancor pi\u0026#249; di recente, la Corte di legittimit\u0026#224;, in una fattispecie analoga a quella oggetto del procedimento a quo, ha, a sua volta, ribadito che non pu\u0026#242; essere accolta la domanda di rettificazione dell\u0026#8217;atto di nascita di un minore nato in Italia, mediante l\u0026#8217;inserimento del nome della madre intenzionale accanto a quello della madre biologica, sebbene la prima avesse in precedenza prestato il proprio consenso alla pratica della procreazione medicalmente assistita eseguita all\u0026#8217;estero, poich\u0026#233; nell\u0026#8217;ordinamento italiano vige, per le persone dello stesso sesso, il divieto di ricorso a tale tecnica riproduttiva (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 3 aprile 2020, n. 7668).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8210; Resiste, dunque, a censura l\u0026#8217;affermazione assunta in premessa dal rimettente, che lo induce a chiedere a questa Corte se \u0026#171;l\u0026#8217;attuale impossibilit\u0026#224; di indicare due madri unite civilmente nell\u0026#8217;atto di nascita formato in Italia\u0026#187; violi o meno, \u0026#171;sia per gli adulti che per il nato\u0026#187;, i parametri evocati. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8210; In realt\u0026#224;, i precetti di cui agli artt. 2, 3, 30 Cost. e i parametri europei e convenzionali, congiuntamente richiamati attraverso l\u0026#8217;intermediazione dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., cos\u0026#236; come non consentono l\u0026#8217;interpretazione adeguatrice della normativa censurata \u0026#8211; alla quale lo stesso rimettente esclude di poter pervenire \u0026#8211; allo stesso modo neppure, per\u0026#242;, ne autorizzano la reductio ad legitimitatem, nel senso dell\u0026#8217;auspicato \u0026#171;riconoscimento delle donne omosessuali civilmente unite quali genitori del nato da fecondazione eterologa praticata dall\u0026#8217;una con il consenso dell\u0026#8217;altra\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEd invero, la scelta, operata dopo un ampio dibattito dal legislatore del 2016 \u0026#8211; quella, cio\u0026#232;, di non riferire le norme relative al rapporto di filiazione alle coppie dello stesso sesso, cui \u0026#232; pur riconosciuta la piena dignit\u0026#224; di una \u0026#171;vita familiare\u0026#187; \u0026#8211; sottende l\u0026#8217;idea, \u0026#171;non [\u0026#8230;] arbitraria o irrazionale\u0026#187;, che \u0026#171;una famiglia ad instar naturae \u0026#8211; due genitori, di sesso diverso, entrambi viventi e in et\u0026#224; potenzialmente fertile \u0026#8211; rappresenti, in linea di principio, il \u0026#8220;luogo\u0026#8221; pi\u0026#249; idoneo per accogliere e crescere il nuovo nato\u0026#187; (sentenza n. 221 del 2019). E tale scelta non viola gli artt. 2 e 30 Cost., per i profili evidenziati dal giudice a quo, perch\u0026#233; l\u0026#8217;aspirazione della madre intenzionale ad essere genitore non assurge a livello di diritto fondamentale della persona nei sensi di cui al citato art. 2 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA sua volta, l\u0026#8217;art. 30 Cost. \u0026#171;non pone una nozione di famiglia inscindibilmente correlata alla presenza di figli\u0026#187; e \u0026#171;[l]a libert\u0026#224; e volontariet\u0026#224; dell\u0026#8217;atto che consente di diventare genitori [\u0026#8230;] non implica che [\u0026#8230;] possa esplicarsi senza limiti\u0026#187; (sentenza n. 162 del 2014). E ci\u0026#242; poich\u0026#233; deve essere bilanciata, tale libert\u0026#224;, \u0026#171;con altri interessi costituzionalmente protetti: [\u0026#8230;] particolarmente quando si discuta della scelta di ricorrere a tecniche di PMA, le quali, alterando le dinamiche naturalistiche del processo di generazione degli individui, aprono scenari affatto innovativi rispetto ai paradigmi della genitorialit\u0026#224; e della famiglia storicamente radicati nella cultura sociale, attorno ai quali \u0026#232; evidentemente costruita la disciplina degli artt. 29, 30 e 31 Cost., suscitando inevitabilmente, con ci\u0026#242;, delicati interrogativi di ordine etico\u0026#187; (sentenza n. 221 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto poi al prospettato vulnus all\u0026#8217;art. 3 Cost., \u0026#232; pur vero che la giurisprudenza, anche di legittimit\u0026#224; (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenze 15 giugno 2017, n. 14878 e 30 settembre 2016, n. 19599), ammette il riconoscimento in Italia di atti formati all\u0026#8217;estero, dichiarativi del rapporto di filiazione nei confronti di \u0026#8220;due madri\u0026#8221;, ma, come \u0026#232; stato gi\u0026#224; rilevato, \u0026#171;[l]a circostanza che esista una differenza tra la normativa italiana e le molteplici normative mondiali \u0026#232; un fatto che l\u0026#8217;ordinamento non pu\u0026#242; tenere in considerazione. Diversamente opinando, la disciplina interna dovrebbe essere sempre allineata, per evitare una lesione del principio di eguaglianza, alla pi\u0026#249; permissiva tra le legislazioni estere che regolano la stessa materia\u0026#187; (sentenza n. 221 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; diversamente rilevano, infine, le richiamate fonti europee, poich\u0026#233; sia la Carta di Nizza sia la CEDU, in materia di famiglia, rinviano in modo esplicito alle singole legislazioni nazionali e al rispetto dei principi ivi affermati. E, in particolare, la giurisprudenza della Corte EDU ha affermato in pi\u0026#249; occasioni che, nelle materie che sottendono delicate questioni di ordine etico e morale, gli Stati conservano \u0026#8211; segnatamente quanto ai temi sui quali non si registri un generale consenso \u0026#8211; un ampio margine di apprezzamento (tra le altre, sentenze 28 agosto 2012, Costa e Pavan contro Italia; grande camera, 3 novembre 2011, S.H. e altri contro Austria). Nello stesso senso la Corte EDU ha recentemente chiarito che gli Stati non sono tenuti a registrare i dettagli del certificato di nascita di un bambino nato attraverso la maternit\u0026#224; surrogata all\u0026#8217;estero per stabilire la relazione legale genitore-figlio con la madre designata: l\u0026#8217;adozione pu\u0026#242; anche servire come mezzo per riconoscere tale relazione, purch\u0026#233; la procedura stabilita dalla legislazione nazionale ne garantisca l\u0026#8217;attuazione tempestiva ed efficace, nel rispetto dell\u0026#8217;interesse superiore del minore (grande camera, parere 10 aprile 2019). A medesime conclusioni deve pervenirsi con riguardo al diritto alla genitorialit\u0026#224; di cui alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, diritto che \u0026#232; riconosciuto non gi\u0026#224; in termini assoluti, ma solo ove corrisponda al migliore interesse per il minore (best interest of the child).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Se, dunque, il riconoscimento della omogenitorialit\u0026#224;, all\u0026#8217;interno di un rapporto tra due donne unite civilmente, non \u0026#232; imposto dagli evocati precetti costituzionali, vero \u0026#232; anche che tali parametri neppure sono chiusi a soluzioni di segno diverso, in base alle valutazioni che il legislatore potr\u0026#224; dare alla fenomenologia considerata, non potendosi escludere la \u0026#171;capacit\u0026#224; della donna sola, della coppia omosessuale e della coppia eterosessuale in et\u0026#224; avanzata di svolgere validamente anch\u0026#8217;esse, all\u0026#8217;occorrenza, le funzioni genitoriali\u0026#187; (sentenza n. 221 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon privo di rilievo, in questa prospettiva, \u0026#232; poi il fatto che, ai fini della (ammessa) trascrivibilit\u0026#224; in Italia di certificati di nascita formati all\u0026#8217;estero, l\u0026#8217;annotazione sugli stessi di una duplice genitorialit\u0026#224; femminile \u0026#232; stata riconosciuta, dalla ricordata giurisprudenza, non contraria a principi di ordine pubblico, secondo le disposizioni di diritto internazionale privato (Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 8 maggio 2019, n. 12193; oltre alle gi\u0026#224; citate sentenze n. 14878 del 2017 e n. 19599 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; L\u0026#8217;obiettivo auspicato dal Tribunale di Venezia, quanto al riconoscimento del diritto ad essere genitori di entrambe le donne unite civilmente, ex lege n. 76 del 2016, non \u0026#232;, pertanto, come detto, raggiungibile attraverso il sindacato di costituzionalit\u0026#224; della disposizione di segno opposto, recata dalla legge stessa e da quella del collegato d.P.R. n. 396 del 2000.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEsso \u0026#232;, viceversa, perseguibile per via normativa, implicando una svolta che, anche e soprattutto per i contenuti etici ed assiologici che la connotano, non \u0026#232; costituzionalmente imposta, ma propriamente \u0026#171;attiene all\u0026#8217;area degli interventi, con cui il legislatore, quale interprete della volont\u0026#224; della collettivit\u0026#224;, \u0026#232; chiamato a tradurre [\u0026#8230;] il bilanciamento tra valori fondamentali in conflitto, tenendo conto degli orientamenti e delle istanze che apprezzi come maggiormente radicati, nel momento dato, nella coscienza sociale\u0026#187; (sentenza n. 84 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa qui l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224;, per tal profilo, della questione in esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; La questione \u0026#232; posta, peraltro, anche sotto un altro, connesso e parallelo profilo, che \u0026#232; quello relativo al vulnus che si assume arrecato all\u0026#8217;interesse del minore, nel caso concreto in cui una delle due donne civilmente unite abbia (sia pur in violazione del divieto sub art. 5 della legge n. 40 del 2004), con il consenso dell\u0026#8217;altra, portato a termine, all\u0026#8217;estero, un percorso di fecondazione eterologa, da cui sia poi nato, in Italia, quel minore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.1.\u0026#8211; Per questo secondo aspetto, la giurisprudenza ha gi\u0026#224; preso in considerazione l\u0026#8217;interesse in questione, ammettendo l\u0026#8217;adozione cosiddetta non legittimante in favore del partner dello stesso sesso del genitore biologico del minore, ai sensi dell\u0026#8217;art. 44, comma 1, lettera d), della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia). In questa chiave, \u0026#171;si esclude che una valutazione negativa circa la sussistenza del requisito dell\u0026#8217;interesse del minore possa fondarsi esclusivamente sull\u0026#8217;orientamento sessuale del richiedente l\u0026#8217;adozione e del suo partner, non incidendo l\u0026#8217;orientamento sessuale della coppia sull\u0026#8217;idoneit\u0026#224; dell\u0026#8217;individuo all\u0026#8217;assunzione della responsabilit\u0026#224; genitoriale (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 22 giugno 2016, n. 12962)\u0026#187; (sentenza n. 221 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUna diversa tutela del miglior interesse del minore, in direzione di pi\u0026#249; penetranti ed estesi contenuti giuridici del suo rapporto con la \u0026#8220;madre intenzionale\u0026#8221;, che ne attenui il divario tra realt\u0026#224; fattuale e realt\u0026#224; legale, \u0026#232; ben possibile, ma le forme per attuarla attengono, ancora una volta, al piano delle opzioni rimesse alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara inammissibile la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) e dell\u0026#8217;art. 29, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell\u0026#8217;ordinamento dello stato civile, a norma dell\u0026#8217;articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 30 e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 24, paragrafo 3, della Carta dei diritti Fondamentali dell\u0026#8217;Unione Europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, agli artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0026#8217;uomo e delle libert\u0026#224; fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, dal Tribunale ordinario di Venezia, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMario Rosario MORELLI, Presidente e Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 4 novembre 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eAllegato:\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eOrdinanza letta all\u0027udienza del 20 ottobre 2020\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eORDINANZA\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e gli atti relativi al giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale introdotto dal Tribunale ordinario di Venezia, sezione civile, in composizione collegiale, con ordinanza del 3 aprile 2019 (reg. ord. n. 108 del 2019), avente ad oggetto gli artt. 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) e 29, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell\u0027ordinamento dello stato civile, a norma dell\u0027articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui non consentono la formazione di un atto di nascita in cui vengano indicati come genitori due donne tra loro unite civilmente e che abbiano fatto ricorso (all\u0027estero) alla procreazione medicalmente assistita.\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003eRilevato\u003c/em\u003e che \u0026#232; intervenuta nel giudizio davanti a questa Corte, con atto ad adiuvandum depositato il 30 luglio 2019, l\u0027Avvocatura per i diritti LGBTI APS, in persona del suo legale rappresentante pro tempore.\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato\u003c/em\u003e che detto soggetto non \u0026#232; stato parte nel giudizio a quo;\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, sentenze n. 13 del 2019, n. 217 e n. 180 del 2018; ordinanze allegate alle sentenze n. 158, n. 119 e n. 30 del 2020, n. 237, n. 221, n. 159, n. 141 e n. 98 del 2019, n. 217, n. 194, n. 180 e n. 77 del 2018, n. 29 del 2017, n. 286, n. 243 e n. 84 del 2016; ordinanze n. 202, n. 111 e n. 37 del 2020) \u0026#232; nel senso che la partecipazione al giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#232; circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale);\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche a tale disciplina \u0026#232; possibile derogare - senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalit\u0026#224; - soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura;\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, pertanto, l\u0027incidenza sulla posizione soggettiva dell\u0027interveniente non deve derivare, come per tutte le altre situazioni sostanziali governate dalla legge denunciata, dalla pronuncia della Corte sulla legittimit\u0026#224; costituzionale della legge stessa, ma dall\u0027immediato effetto che tale pronuncia produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio principale;\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche nel presente giudizio l\u0027Avvocatura per i diritti LGBTI APS non \u0026#232; titolare di interessi direttamente riconducibili all\u0027oggetto del giudizio stesso, sebbene di meri indiretti, e pi\u0026#249; generali, interessi, connessi ai suoi scopi statutari;\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, pertanto, l\u0027intervento della suddetta associazione deve essere dichiarato inammissibile.\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibile l\u0027intervento dell\u0027Avvocatura per i diritti LGBTI APS.\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to Mario Rosario Morelli, Presidente\u003c/p\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20201104112656.pdf","oggetto":"Stato civile - Unione civile - Diritti e doveri riconosciuti alle parti di una unione civile - Atto di nascita - Possibilit\u0026#224; di indicare le generalit\u0026#224; dei genitori legittimi, di quelli che rendono la dichiarazione di riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio e di quelli che hanno espresso con atto pubblico il proprio consenso a essere nominati - Preclusione della formazione di un atto di nascita in cui vengano indicati come genitori due donne tra loro unite civilmente e che abbiano fatto ricorso [all\u0027estero] alla procreazione medicalmente assistita.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"42551","titoletto":"Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio incidentale - Interveniente che non è parte nel giudizio a quo e non è titolare di interessi direttamente riconducibili all\u0027oggetto del giudizio stesso - Difetto di legittimazione - Inammissibilità dell\u0027intervento.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato inammissibile l\u0027intervento dell\u0027Avvocatura per i diritti LGBTI APS nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016 e 29, comma 2, del d.P.R. n. 396 del 2000. Tale soggetto non è parte nel giudizio a quo, né è titolare di interessi direttamente riconducibili all\u0027oggetto del giudizio stesso - unica deroga che non contrasta con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità - sebbene di meri indiretti, e più generali, interessi, connessi ai suoi scopi statutari.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003ePer costante giurisprudenza costituzionale, la partecipazione al giudizio di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale, ai sensi degli artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 13 del 2019, n. 217 del 2018 e n. 180 del 2018; ordinanze allegate alle sentenze n. 158 del 2020, n. 119 del 2020, n. 30 del 2020, n. 237 del 2019, n. 221 del 2019, n. 159 del 2019, n. 141 del 2019, n. 98 del 2019, n. 217 del 2018, n. 194 del 2018, n. 180 del 2018, n. 77 del 2018, n. 29 del 2017, n. 286 del 2016, n. 243 del 2016 e n. 84 del 2016; ordinanze n. 202 del 2020, n. 111 del 2020 e n. 37 del 2020\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"42552","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"20/05/2016","data_nir":"2016-05-20","numero":"76","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"20","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-05-20;76~art1"},{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"03/11/2000","data_nir":"2000-11-03","numero":"396","articolo":"29","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:2000-11-03;396~art29"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"42552","titoletto":"Prospettazione della questione incidentale - Adeguata motivazione in ordine alla esclusa possibilità di addivenire ad una interpretazione conforme a Costituzione - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.","testo":"Non è accolta l\u0027eccezione d\u0027inammissibilità, per carenza di adeguata motivazione in ordine alla esclusa possibilità di addivenire ad una interpretazione conforme a Costituzione, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016 e 29, comma 2, del d.P.R. n. 396 del 2000. Il rimettente non ha mancato di prendere in considerazione la praticabilità di una via ermeneutica volta a riconoscere la tutela richiesta dalle ricorrenti, ma è poi pervenuto ad escluderla per l\u0027ostacolo, a suo avviso non superabile, rinvenibile nella lettera (in particolare nell\u0027incipit) dell\u0027indicato art. 1, comma 20; attiene invece al merito, e non più all\u0027ammissibilità della questione, la condivisione o meno del presupposto interpretativo della normativa censurata. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 32 del 2020, n. 11 del 2020, n. 189 del 2019, n. 187 del 2019 e n. 179 del 2019\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"42553","numero_massima_precedente":"42551","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"20/05/2016","data_nir":"2016-05-20","numero":"76","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"20","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-05-20;76~art1"},{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"03/11/2000","data_nir":"2000-11-03","numero":"396","articolo":"29","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:2000-11-03;396~art29"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"42553","titoletto":"Stato civile - Unione civile - Diritti riconosciuti alle parti - Indicazione delle generalità dei genitori nell\u0027atto di nascita - Possibilità di indicare come genitori due donne tra loro unite civilmente e che abbiano fatto ricorso (all\u0027estero) alla procreazione medicalmente assistita - Preclusione - Denunciata irragionevolezza, violazione del principio di uguaglianza, del diritto alla genitorialità, tutelato anche dalla normativa europea e convenzionale, alla procreazione, nonché della tutela della filiazione e del miglior interesse del minore - Possibilità realizzabile in via normativa - Inammissibilità della questione.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Venezia in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 30 e 117, primo comma, Cost., quest\u0027ultimo in relazione all\u0027art. 24, paragrafo 3, CDFUE, agli artt. 8 e 14 CEDU e alla Convenzione sui diritti del fanciullo, degli artt. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016 e 29, comma 2, del d.P.R. n. 396 del 2000, che, nel loro combinato disposto, precludono alle coppie di donne omosessuali unite civilmente la possibilità di essere indicate, entrambe, quali genitori nell\u0027atto di nascita formato in Italia, quantunque abbiano fatto ricorso (all\u0027estero) alla procreazione medicalmente assistita. Sebbene la genitorialità del nato a seguito del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) sia legata anche al \"consenso\" prestato, e alla \"responsabilità\" conseguentemente assunta, da entrambi i soggetti che hanno deciso di accedere ad una tale tecnica procreativa, occorre pur sempre che quelle coinvolte nel progetto di genitorialità così condiviso siano coppie di sesso diverso, atteso che le coppie dello stesso sesso non possono accedere, in Italia, alle tecniche di PMA, come espressamente disposto dall\u0027art. 5 della legge n. 40 del 2004. I parametri costituzionali, europei e convenzionali evocati, così come non consentono l\u0027interpretazione adeguatrice della normativa censurata, allo stesso modo neppure, però, ne autorizzano la reductio ad legitimitatem, nel senso dell\u0027auspicato riconoscimento delle donne omosessuali civilmente unite quali genitori del nato da fecondazione eterologa praticata dall\u0027una con il consenso dell\u0027altra, stante la scelta del legislatore di non riferire le norme relative al rapporto di filiazione alle coppie dello stesso sesso; scelta costituzionalmente legittima perché l\u0027aspirazione della madre intenzionale ad essere genitore non assurge a livello di diritto fondamentale della persona. Se, dunque, il riconoscimento della omogenitorialità, all\u0027interno di un rapporto tra due donne unite civilmente, non è imposto, vero è anche che i parametri evocati neppure sono chiusi a soluzioni di segno diverso, in base alle valutazioni che il legislatore potrà dare, non potendosi escludere la capacità della donna sola, della coppia omosessuale e della coppia eterosessuale in età avanzata di svolgere validamente anch\u0027esse, all\u0027occorrenza, le funzioni genitoriali. L\u0027obiettivo auspicato dal rimettente, pertanto, è perseguibile per via normativa, implicando una svolta che, anche e soprattutto per i contenuti etici ed assiologici che la connotano, non è costituzionalmente imposta, ma propriamente attiene all\u0027area degli interventi, con cui il legislatore, quale interprete della volontà della collettività, è chiamato a tradurre il bilanciamento tra valori fondamentali in conflitto, tenendo conto degli orientamenti e delle istanze che apprezzi come maggiormente radicati, nel momento dato, nella coscienza sociale. Anche l\u0027altro profilo della questione, relativo a una diversa tutela del miglior interesse del minore, in direzione di più penetranti ed estesi contenuti giuridici del suo rapporto con la madre intenzionale, è ben possibile, ma le forme per attuarla attengono, ancora una volta, al piano delle opzioni rimesse alla discrezionalità del legislatore. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 237 del 2019, n. 221 del 2019, n. 84 del 2016 e n. 76 del 2016\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL\u0027art. 30 Cost. non pone una nozione di famiglia inscindibilmente correlata alla presenza di figli; la libertà e volontarietà dell\u0027atto che consente di diventare genitori non implica che possa esplicarsi senza limiti, poiché deve essere bilanciata con altri interessi costituzionalmente protetti, particolarmente quando si discuta della scelta di ricorrere a tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA), le quali, alterando le dinamiche naturalistiche del processo di generazione degli individui, aprono scenari affatto innovativi rispetto ai paradigmi della genitorialità e della famiglia storicamente radicati nella cultura sociale, attorno ai quali è evidentemente costruita la disciplina degli artt. 29, 30 e 31 Cost., suscitando inevitabilmente, con ciò, delicati interrogativi di ordine etico. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 221 del 2019 e n. 162 del 2014\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"42552","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"20/05/2016","data_nir":"2016-05-20","numero":"76","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"20","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-05-20;76~art1"},{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"03/11/2000","data_nir":"2000-11-03","numero":"396","articolo":"29","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:2000-11-03;396~art29"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"30","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Carta dei diritti fondamentali U.E.","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"par. 3","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"14","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Convenzione sui diritti del fanciullo","data_legge":"","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"33831","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost. sent. 230/2020","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"1","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"34","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"39493","autore":"Apostoli A.","titolo":"La tutela dei nati da PMA eterologa in un contesto omosessuale femminile","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2020","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2760","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"38269","autore":"Bilotti E.","titolo":"La Corte costituzionale e la doppia maternità","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Le nuove leggi civili commentate","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"430","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41073","autore":"Bin R.","titolo":"L\u0027interpretazione della Costituzione in conformità delle leggi. 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Analisi alla luce dei più recenti interventi della Corte costituzionale","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.federalismi.it","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"24","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"39888_2020_230.pdf","nome_file_fisico":"230-2020+altre_Flore.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"39881","autore":"Frontoni E.","titolo":"L\u0027adozione in \"casi particolari\" non è più sufficente per tutelare l\u0027interesse dei minori nati attraverso maternità surrogata","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.nomos-leattualitaneldiritto.it","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"39881_2020_230.pdf","nome_file_fisico":"33-2021_Frontoni.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"35882","autore":"Giubilei A.","titolo":"L\u0027aspirazione alla genitorialita\u0026#768; delle coppie omosessuali femminili. 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Coscienza sociale e giurisprudenza costituzionale.","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Quaderni costituzionali","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"377","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"38255","autore":"Mendola A.","titolo":"Tutela della vita prenatale e limiti all\u0027autodeterminazione procreativa nella crisi coniugale","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Il Corriere giuridico","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"7","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"942","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"40129","autore":"Messina S.","titolo":"Il riconoscimento della famglia omogenitoriale spetta al legislatore","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Il diritto di famiglia e delle persone","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1541","note_abstract":"","collocazione":"A.262","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42017","autore":"Mirzia B.","titolo":"La genitorialità d\u0027intenzione e il principio di effettività. 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A margine della sentenza n. 230 del 2020 della Consulta","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.federalismi.it","anno_rivista":"2020","numero_rivista":"35","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"33357_2020_230.pdf","nome_file_fisico":"230-2020+altra-Spatola.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"33833","autore":"Stefanelli S.","titolo":"Il rapporto tra nato in Italia da p.m.a. e madre intenzionale resta confinato all\u0027adozione genitoriale","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"1","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"44","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"40063","autore":"Talini S.","titolo":"Unioni civili, omogenitorialità e Costituzione: tra discrezionalità legislativa e (altri) margini giurisprudenziali","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Diritto e società","anno_rivista":"2020","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"895","note_abstract":"","collocazione":"A.266","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"40215","autore":"Tonolo S.","titolo":"Tecnologie riproduttive, progetti genitoriali, e questioni di diritto internazionale privato concernenti lo \"status filiationis\"","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Quaderni di diritto e politica ecclesiastica","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"669","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"39903","autore":"Veronesi P.","titolo":"Ancora sull\u0027incerto mestiere del nascere e del diventare genitori: i casi di cui alle sentenze nn. 32 e 33 della Corte costituzionale","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"39903_2020_230.pdf","nome_file_fisico":"32-33_2021_Veronesi.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"33762","autore":"Zanon N.","titolo":"I rapporti tra la Corte costituzionale e il legislatore alla luce di alcune recenti tendenze giurisprudenziali","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.federalismi.it","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"86","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"33762_2020_230.pdf","nome_file_fisico":"230-2020+altra-Zanon.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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