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DE NICOLA - Rel. AZZARITI                      \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e     composta dai signori: Avv. ENRICO DE  NICOLA,  Presidente  -  Dott.  \r\n GAETANO  AZZARITI - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof.  TOMASO PERASSI - Prof.  \r\n GASPARE AMBROSINI - Prof.  ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO  COSATTI  -  \r\n Prof.    FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -  \r\n Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof.  MARIO BRACCI - Prof.  NICOLA  JAEGER  -  \r\n Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI, Giudici,             \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e     ha pronunziato la seguente                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e                                SENTENZA                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     nel  giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei  \r\n Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei  Ministri,  notificato  \r\n il  24  ottobre  1956,  depositato  nella cancelleria della Corte il 31  \r\n dello stesso mese ed iscritto al  n.  62  del  Reg.  ric.    1956,  per  \r\n dichiarazione  di  illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027intera legge - in  \r\n particolare degli articoli di essa 1, 2 (in relazione all\u0027art.  5),  3,  \r\n 4,  7,  8,  9,  10  e  11 - avente per oggetto delega alle Provincie di  \r\n Trento e  di  Bolzano  delle  funzioni  amministrative  in  materia  di  \r\n agricoltura,  foreste, corpo forestale, patrimonio zootecnico e ittico,  \r\n apicoltura, caccia e pesca, opere di bonifica, approvata dal  Consiglio  \r\n regionale  della  Regione  Trentino - Alto Adige nella seduta 3 ottobre  \r\n 1956 in  reiezione  del  rinvio  governativo  del  2  agosto  1956.  Il  \r\n Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  \u0026#232;  rappresentato  e  difeso  \r\n dall\u0027Avvocatura generale dello Stato.                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     Visto l\u0027atto  di  costituzione  in  giudizio,  con  deposito  nella  \r\n cancelleria  delle  proprie  deduzioni  in  data  12 novembre 1956, del  \r\n Presidente della Giunta regionale della Regione Trentino - Alto  Adige,  \r\n autorizzato  con  deliberazione della Giunta regionale, rappresentato e  \r\n difeso dagli avvocati Enrico Guicciardi e Carlo Tinzl;                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     udita  nell\u0027udienza  pubblica  del 6 febbraio 1957 la relazione del  \r\n Giudice Gaetano Azzariti;                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     uditi il vice avvocato generale dello Stato Marcello Frattini  e  i  \r\n difensori della Regione avvocati Carlo Tinzl e Enrico Guicciardi.        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e                            \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e                           Ritenuto in fatto:                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     In  data  3  ottobre  1956  il  Consiglio  regionale  della Regione  \r\n Trentino - Alto Adige, dopo che il Governo della  Repubblica  aveva  ad  \r\n esso  rinviato  con  propri rilievi il disegno di legge precedentemente  \r\n deliberato, approv\u0026#242; per la seconda volta la legge avente  per  oggetto  \r\n \"delega  alle  Provincie  autonome  di  Trento e di Bolzano di funzioni  \r\n amministrative nelle materie di agricoltura, foreste e corpo forestale,  \r\n patrimonio zootecnico ed ittico, apicoltura, caccia e pesca e opere  di  \r\n bonifica\".                                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Con  ricorso  notificato al Presidente della Giunta regionale il 24  \r\n ottobre  1956,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,   previa  \r\n deliberazione  del Consiglio dei Ministri, ha promosso davanti a questa  \r\n Corte il giudizio di legittimit\u0026#224;  costituzionale  della  detta  legge,  \r\n della  quale  la  disposizione  fondamentale  \u0026#232; contenuta nell\u0027art. 2,  \r\n dove,  in  termini   generali,   viene   disposto   che   le   funzioni  \r\n amministrative,  di  cui  in  una  serie  di  leggi    statali elencate  \r\n nell\u0027art. 1, spettanti alla Regione in base all\u0027art. 13 dello  Statuto,  \r\n sono  delegate,  ai  sensi  dell\u0027art.  14  dello Statuto medesimo, alle  \r\n Provincie autonome di Trento e di Bolzano.                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Si sostiene nel ricorso la illegittimit\u0026#224; costituzionale di  questa  \r\n disposizione  fondamentale  e,  con  essa,  dell\u0027intera  legge, per due  \r\n ordini di considerazioni.                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     In primo luogo si osserva che nel sistema  dello  Statuto  speciale  \r\n per  il  Trentino  -  Alto  Adige,  la  Regione,  da  un lato, e le due  \r\n Provincie di Trento e di Bolzano, dall\u0027altro, hanno sfere di competenza  \r\n legislativa e amministrativa  tassativamente  stabilite  e  perci\u0026#242;  la  \r\n Regione  non  pu\u0026#242; trasferire alle Provincie le funzioni amministrative  \r\n delle quali \u0026#232; titolare, ma potrebbe  solo,  secondo  l\u0027art.  14  dello  \r\n Statuto,  delegarne  alle  Provincie  il  semplice esercizio esecutivo,  \r\n rimanendo sempre presso di  essa  la  titolarit\u0026#224;  delle  funzioni,  il  \r\n controllo  pieno  del  loro  esercizio e il relativo onere di bilancio.  \r\n Contraria al sistema dello Statuto sarebbe perci\u0026#242; la  legge  la  quale  \r\n disporrebbe  il  trasferimento  pieno  alle  Provincie  delle  funzioni  \r\n amministrative della Regione, come l\u0027esame dei singoli articoli pone in  \r\n evidenza.                                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     In secondo luogo, si sostiene nel ricorso che  la  delega  disposta  \r\n dalla  legge  non  \u0026#232;  ammissibile perch\u0026#233; generica e indeterminata, in  \r\n quanto la legge, per indicare quali siano le funzioni  che  delega,  si  \r\n limita a richiamare l\u0027art. 13 dello Statuto.  In questo vi \u0026#232; bens\u0026#236; la  \r\n enunciazione  del  principio  che \"nelle materie in cui la Regione o la  \r\n Provincia  pu\u0026#242;  emanare  norme  legislative,  le   relative   potest\u0026#224;  \r\n amministrative,   che   in   base  all\u0027ordinamento  preesistente  erano  \r\n attribuite allo Stato, sono esercitate rispettivamente dalla Regione  o  \r\n dalle Provincie\"; ma la enunciazione di questo principio non ha operato  \r\n un  automatico  passaggio  effettivo  dallo  Stato  alla Regione o alle  \r\n Provincie  delle  funzioni  amministrative  e  degli  organi   che   le  \r\n esercitano.   A  tale  scopo  sono  necessarie  disposizioni  le  quali  \r\n stabiliscano le modalit\u0026#224; del trasferimento concreto dei diversi organi  \r\n e  funzioni  e  definiscano  con  precisione  le competenze regionali e  \r\n quelle statali, dove le une e le altre  sussistono;  mentre  per  molte  \r\n delle materie indicate dalle leggi statali richiamate nell\u0027art. 1 della  \r\n legge  regionale,  non sono state ancora emanate le norme di attuazione  \r\n dello Statuto. In tale stato di cose una delega generica  per  funzioni  \r\n che  la  Regione  ancora  non  possiede  o  che norme di attuazione non  \r\n abbiano ancora ben definite sarebbe in contrasto con  l\u0027art.  14  dello  \r\n Statuto,  il  quale  prevede  e  consente  una  delega  che deve essere  \r\n specifica con indicazione precisa delle attivit\u0026#224; delegate.              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     A questi due rilievi di carattere generale, che investono, come  si  \r\n \u0026#232;  detto,  la  disposizione fondamentale degli artt. 1 e 2 e la intera  \r\n legge regionale, segue nel ricorso l\u0027esame particolareggiato  di  altre  \r\n disposizioni  in  questa  contenute, che sono anche esse specificamente  \r\n impugnate.                                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     L\u0027art. 3, dichiarando che i provvedimenti delle Giunte  provinciali  \r\n sono  definitivi,  contrasterebbe  col  principio  per  cui  l\u0027atto del  \r\n delegato \u0026#232; atto del delegante e priverebbe il cittadino del potere  di  \r\n provocare  il  controllo  del delegante, con violazione di un principio  \r\n generale dell\u0027ordinamento  giuridico  e  dell\u0027art.  14  dello  Stastuto  \r\n regionale.                                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     L\u0027art.  7,  devolvendo  alle  Provincie  l\u0027ammontare  delle ammende  \r\n versate dai contravventori  delle  disposizioni  delle  leggi  elencate  \r\n nell\u0027art. 1, andrebbe oltre i limiti della competenza legislativa della  \r\n Regione,  la  quale  competenza  non si estende alle norme di carattere  \r\n finanziario, e specialmente a quelle che disciplinano  la  destinazione  \r\n dei proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie.                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     L\u0027art.   8,  relativo  alle  spese  attinenti  all\u0027esercizio  delle  \r\n attivit\u0026#224; delegate,  sarebbe  illegittimo,  in  quanto,  in  luogo  del  \r\n rimborso  eventuale  di  spese  effettivamente sostenute, stabilisce un  \r\n assegno  annuale  a   ciascuna   Provincia   di   un   apposito   fondo  \r\n corrispondente   al   fabbisogno  finanziario,  fondo  che  verrebbe  a  \r\n costituire  un  capitolo  di  bilancio  della  Provincia,  con   libera  \r\n disponibilit\u0026#224;  di  impiego,  mentre  le  spese  relative  ad attivit\u0026#224;  \r\n delegate dovrebbero essere iscritte nel bilancio dell\u0027ente delegante  e  \r\n contabilmente documentate.                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     L\u0027art.  9  limita  i  poteri di controllo e di sostituzione, che la  \r\n Regione  dovrebbe  conservare  in  pieno  sugli  atti  compiuti   dalle  \r\n Provincie  per  delegazione.  Stabilire  che  la Regione pu\u0026#242; impartire  \r\n direttive solo  \"nei  limiti  della  potest\u0026#224;  regolamentare\"  ad  essa  \r\n attribuita   dallo  Statuto  e  che  pu\u0026#242;  sostituirsi  alle  Provincie  \r\n nell\u0027esercizio delle funzioni delegate solo \"nel  caso  di  persistente  \r\n inerzia  o  violazione  di  legge  o  direttive\"  implica,  secondo  il  \r\n ricorrente, attuare in sostanza il trasferimento di autonoma competenza  \r\n e non gi\u0026#224; la delegazione dell\u0027esercizio di funzioni che  sono  proprie  \r\n della Regione.                                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Gli  artt.  10  e  11 dispongono il trasferimento alle Provincie di  \r\n alcuni uffici regionali e del relativo personale. Questo  trasferimento  \r\n -  si  osserva  nel  ricorso  - non \u0026#232; inerente n\u0026#233; conseguenziale alla  \r\n delega di attivit\u0026#224;  amministrativa  ed  \u0026#232;  poco  compatibile  con  la  \r\n revocabilit\u0026#224;   della   delega   e,  dall\u0027altro  canto,  nessuna  norma  \r\n statutaria consente alla Regione di stabilire uffici provinciali  o  di  \r\n costituire rapporti di impiego presso le Provincie.                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Chiede  perci\u0026#242;  la  difesa  dello  Stato  che la Corte dichiari la  \r\n illegittimit\u0026#224; costituzionale della legge  denunciata  e  comunque  dei  \r\n suoi artt. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 e 11.                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nelle  deduzioni  della  Regione,  depositate  in cancelleria il 12  \r\n novembre 1956, viene innanzi tutto  eccepito  la  inammissibilit\u0026#224;  del  \r\n ricorso  della  Presidenza  del  Consiglio  perch\u0026#233;,  in ordine ai vari  \r\n articoli impugnati, per uno di  essi  (art.  4)  nessuna  questione  di  \r\n legittimit\u0026#224;  costituzionale  \u0026#232;  sollevata,  e per tutti gli altri non  \r\n sono indicate  le  disposizioni  della  Costituzione  o  dello  Statuto  \r\n regionale  che si assumono violate: il che - si osserva dalla Regione -  \r\n ha la sua spiegazione nel fatto che le censure mosse  col ricorso  alla  \r\n legge  regionale  attengono  non  a violazione di leggi costituzionali,  \r\n sibbene a contrasti con concezioni giuridiche del tutto soggettive  del  \r\n ricorrente.                                                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Cos\u0026#236;, in ordine agli artt. 1 e 2, la tesi che la Regione non possa  \r\n delegare  le  sue funzioni amministrative prima che siano emanate norme  \r\n di attuazione costituirebbe una opinione  soggettiva  del  Governo,  in  \r\n contrasto  con lo spirito della Costituzione, perch\u0026#233; farebbe dipendere  \r\n esclusivamente dalla solerzia o dal beneplacito  del  potere  esecutivo  \r\n l\u0027applicabilit\u0026#224; di norme costituzionali.                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Egualmente  l\u0027asserita illegittimit\u0026#224; degli artt. 3 e 9 deriverebbe  \r\n soltanto da una concezione tutta particolare del  ricorrente  circa  la  \r\n delegazione  prevista  dall\u0027art.  14  dello  Statuto  e  dalla  mancata  \r\n percezione della sostanziale differenza  che  passa  tra  questa  e  la  \r\n ordinaria delegazione amministrativa che pu\u0026#242; aversi nell\u0027interno di un  \r\n rapporto gerarchico.                                                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Quanto all\u0027art. 7 relativo alla destinazione dei proventi derivanti  \r\n dalle sanzioni pecuniarie, si osserva dalla Regione che la destinazione  \r\n di  tali proventi, quale \u0026#232; stabilita dalle varie leggi dello Stato, \u0026#232;  \r\n espressamente  mantenuta  ferma  dal  detto  articolo,  il   quale   si  \r\n limiterebbe  ad  indicare l\u0027autorit\u0026#224; che, in seguito alla delegazione,  \r\n dovr\u0026#224; provvedere  a  tale  destinazione,  in  luogo  di  quelle  altre  \r\n autorit\u0026#224; che finora vi hanno provveduto.                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nega poi la Regione che con l\u0027art. 10 vi sia una indebita ingerenza  \r\n nell\u0027organizzazione  degli  uffici  provinciali,  perch\u0026#233; tale articolo  \r\n riguarda alcuni uffici che appartenevano allo Stato e da questo  furono  \r\n \"passati\" alla Regione con l\u0027art. 86 del D.P.R. 30 giugno 1951, n. 754,  \r\n insieme   col   trasferimento   ad  essa  dei  servizi  in  materia  di  \r\n agricoltura,  foreste  e  simili.   Nell\u0027ulteriore   delegazione   alla  \r\n Provincia   dei   servizi   medesimi,  i  detti  uffici    (Ispettorati  \r\n provinciali dell\u0027agricoltura, Ispettorati  ripartimentali    forestali,  \r\n Uffici  per  la  sistemazione dei bacini montani) vengono ora \"passati\"  \r\n alle due Provincie autonome.                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Con l\u0027art. 11 - osserva la Regione - si  \u0026#232;  ovviamente  provveduto  \r\n per  la  sistemazione  del personale gi\u0026#224; in servizio presso gli uffici  \r\n regionali che si occupavano, fino al momento della delega, dei  servizi  \r\n delegati e si \u0026#232; provveduto col pieno rispetto della volont\u0026#224; cos\u0026#236; del  \r\n personale  interessato  come  dell\u0027amministrazione  dello Stato e delle  \r\n Provincie autonome.   Non vi \u0026#232; quindi  esorbitanza  dai  poteri  della  \r\n Regione.                                                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Le  censure,  infine,  mosse  con  il ricorso alla disposizione del  \r\n l\u0027art. 8, riguarderebbero pretesi errori nella  impostazione  contabile  \r\n delle  spese  inerenti  alle  funzioni  delegate:  il che, se anche gli  \r\n errori vi fossero, non costituirebbe illegittimit\u0026#224; costituzionale.      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     In  conclusione,  pertanto,  secondo  la  difesa  della Regione, il  \r\n ricorso  della  Presidenza  del  Consiglio  enuncia  criteri  giuridici  \r\n amministrativi  e tecnici diversi da quelli ai quali la legge impugnata  \r\n si \u0026#232; ispirata, e non gi\u0026#224; una  difformit\u0026#224;  delle  disposizioni  della  \r\n legge  con  le  norme  costituzionali, e perci\u0026#242; il ricorso deve essere  \r\n respinto, anche se quei criteri  fossero  -  e  non  lo  sono  -  tutti  \r\n apprezzabili.                                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Sono  state  poi  depositate nella cancelleria, in data 24 gennaio,  \r\n memorie,  nelle  quali  ciascuna  delle  parti  sviluppa   le   proprie  \r\n argomentazioni,    insistendo   entrambe   soprattutto   sul   problema  \r\n fondamentale di carattere generale della interpretazione dell\u0027art.   14  \r\n dello  Statuto,  al  fine  di  una precisa determinazione dell\u0027istituto  \r\n della delegazione delle funzioni  amministrative  quale  \u0026#232;  nel  detto  \r\n articolo  disciplinato,  in  ordine  al  quale  istituto le opinioni da  \r\n ciascuna parte sostenute sono tra loro nettamente divergenti.            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nella discussione orale i difensori delle parti hanno illustrato le  \r\n tesi sostenute negli scritti difensivi.                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e                          \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e                         Considerato in diritto:                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La eccezione di inammissibilit\u0026#224; del ricorso sollevata dalla difesa  \r\n della Regione per mancata indicazione delle  norme  costituzionali  che  \r\n sarebbero  violate  non \u0026#232; fondata, perch\u0026#233; nel ricorso \u0026#232; precisamente  \r\n indicata la disposizione dell\u0027art. 14 dello Statuto regionale,  con  la  \r\n lettera  e  lo  spirito  della  quale si assume che la legge sarebbe in  \r\n contrasto; e tutte le censure relative ai  singoli  articoli  presi  in  \r\n esame dal ricorrente si risolvono, come \u0026#232; espressamente dichiarato nel  \r\n ricorso, nel dedurre la violazione della detta disposizione statutaria.  \r\n Del  resto  negli stessi scritti difensivi della Regione si riconosce e  \r\n si afferma che la controversia proposta dalla Presidenza del  Consiglio  \r\n ha  per oggetto la interpretazione del detto articolo 14 dello Statuto:  \r\n e perci\u0026#242; non  pu\u0026#242; parlarsi di inosservanza  dell\u0027art.  23,  lett.  b,  \r\n della legge 11 marzo 1953, n. 87, che renda inammissibile il ricorso.    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Quanto  poi  all\u0027art.  4  della legge impugnata, in ordine al quale  \r\n nessuna specifica questione di legittimit\u0026#224;  costituzionale  nel  testo  \r\n del ricorso verrebbe dedotta, \u0026#232; da notare che il detto articolo non \u0026#232;  \r\n nemmeno menzionato, nelle conclusioni del ricorso medesimo, tra quelli,  \r\n dei   quali   sia   specificamente   richiesta   la   dichiarazione  di  \r\n illegittimit\u0026#224; costituzionale, per il caso che la Corte  non  ritenesse  \r\n di  dichiarare  costituzionalmente illegittima l\u0027intera legge, come nel  \r\n ricorso principalmente \u0026#232; richiesto.                                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La controversia sottoposta all\u0027esame della Corte costituzionale  si  \r\n impernia   sostanzialmente,   come   si   \u0026#232;   gi\u0026#224;   accennato,  sulla  \r\n interpretazione dell\u0027art. 14 dello Statuto speciale per il  Trentino  -  \r\n Alto  Adige,  dove  \u0026#232;  disposto:  \"La  Regione esercita normalmente le  \r\n funzioni amministrative delegandole alle  Provincie,  ai  Comuni  e  ad  \r\n altri  enti  pubblici  o valendosi dei loro uffici\".  \u0026#200; bene ricordare  \r\n che identica disposizione \u0026#232; dettata  nello  Statuto  speciale  per  la  \r\n Sardegna    (art.  44) e, in generale per le regioni, nell\u0027ultimo comma  \r\n dell\u0027art. 118 della Costituzione.  Manca invece nello  Statuto  per  la  \r\n Valle  d\u0027Aosta,  dove  non  vi  sono  provincie, e manca altres\u0026#236; nello  \r\n Statuto per la Regione siciliana, probabilmente perch\u0026#233; l\u0027art.  15  del  \r\n detto  Statuto,  da un lato, dichiara che le circoscrizioni provinciali  \r\n sono soppresse nell\u0027ambito di quella Regione e, dall\u0027altro lato, affida  \r\n alla legislazione esclusiva della Regione  stessa  l\u0027ordinamento  degli  \r\n enti locali nel quadro di alcuni principi generali ivi indicati.         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Salvo  queste  due  eccezioni,  comune  a  tutte  le  Regioni \u0026#232; la  \r\n delegazione amministrativa da parte della Regione alle Provincie  e  ad  \r\n altri  enti  pubblici  locali,  come del resto la simile delegazione da  \r\n parte dello Stato  alle  Regioni,  prevista  egualmente  negli  statuti  \r\n speciali  delle  varie  Regioni e nell\u0027art.  118,  comma secondo, della  \r\n Costituzione.  Pu\u0026#242;  dirsi  quindi  un  istituto  generale  del   nuovo  \r\n ordinamento  regionale  italiano,  che  non trova precedenti di rilievo  \r\n nell\u0027ordinamento  anteriore,  perch\u0026#233;  la   delegazione   di   funzioni  \r\n amministrative  da  un  ente pubblico ad un altro ente pubblico, se non  \r\n proprio sconosciuta al nostro  diritto  positivo,  come  nella  memoria  \r\n difensiva  della  Regione  \u0026#232;  affermato, era indubbiamente nel passato  \r\n rarissima e su di essa n\u0026#233; dottrina n\u0026#233; giurisprudenza si sono formate.  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Di questo nuovo istituto giuridico la prima  concreta  applicazione  \r\n \u0026#232; stata fatta con la legge della Regione Trentino - Alto Adige, che \u0026#232;  \r\n oggetto  di questo giudizio. Sono perci\u0026#242; spiegabili le perplessit\u0026#224; ed  \r\n incertezze, le quali hanno provocato la impugnazione.                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Premessa necessaria per la decisione della Corte, come entrambe  le  \r\n parti  concordemente  richiedono, sono la determinazione della natura e  \r\n dei caratteri di questo nuovo tipo di  delegazione  e  la  precisazione  \r\n dell\u0027oggetto stesso di essa.                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La  disposizione  dell\u0027art.  14  sopra  trascritta  \u0026#232; strettamente  \r\n collegata con quella del   precedente art.  13,  il  quale,  nel  primo  \r\n comma,  indica  le  potest\u0026#224;  amministrative  che  sono attribuite alla  \r\n Regione, e, nel terzo comma, prevede che lo Stato pu\u0026#242; inoltre delegare  \r\n alla Regione (come pure ad altri enti pubblici locali) funzioni proprie  \r\n della sua amministrazione.  Vi  sono  adunque  funzioni  amministrative  \r\n proprie  della  Regione e possono esservi anche funzioni amministrative  \r\n dello Stato da questo delegate alla Regione.                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Non tutte queste funzioni amministrative possono formare oggetto di  \r\n delegazione da parte della Regione, nonostante la generalissima dizione  \r\n dell\u0027art. 14. Ne sono escluse sicuramente quelle che lo Stato abbia  ad  \r\n essa  delegate,  non  solo per il principio generale e notissimo che il  \r\n delegato non pu\u0026#242; a sua volta delegare, ma anche, pi\u0026#249;  specificamente,  \r\n perch\u0026#233;  vi  osta  la menzionata disposizione del comma terzo dell\u0027art.  \r\n 13, secondo la quale le  funzioni  proprie  dell\u0027amministrazione  dello  \r\n Stato  possono essere da questo delegate tanto alla Regione quanto alle  \r\n Provincie o ad altri enti pubblici locali;  il  che  rende  chiaro  che  \r\n spetta allo Stato scegliere l\u0027ente al quale ritenga di delegare proprie  \r\n funzioni  amministrative.  In  questa  scelta non pu\u0026#242; evidentemente la  \r\n Regione sostituirsi allo Stato, come avverrebbe se  passasse  ad  altri  \r\n enti l\u0027esercizio delle funzioni ad essa delegate dallo Stato.            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La  delegazione  prevista  dall\u0027art.  14 dello Statuto si riferisce  \r\n adunque solo alle funzioni che sono proprie  della  Regione,  a  quelle  \r\n cio\u0026#232;  che sono contemplate nel primo comma dell\u0027art. 13, rispetto alle  \r\n quali peraltro saranno fatte in  seguito  alcune  distinzioni.  Per  il  \r\n momento,  interessa mettere in rilievo che dalla disposizione dell\u0027art.  \r\n 14   sarebbe   erroneo   dedurre   che   l\u0027attribuzione   di   funzioni  \r\n amministrative  fatta  alla  Regione  con l\u0027art. 13, primo comma, dello  \r\n Statuto sia attribuzione soltanto nominale  di  una  vacua  titolarit\u0026#224;  \r\n delle  funzioni  stesse,  rimanendo interdetto l\u0027effettivo esercizio di  \r\n esse da parte della Regione. Parecchie norme vi sono nella Costituzione  \r\n - dove, come si \u0026#232; detto, vi \u0026#232; un precetto  identico  a  quello  dell\u0027  \r\n art.  14  dello Statuto per la Regione Trentino - Alto Adige - le quali  \r\n prevedono l\u0027esercizio diretto di funzioni amministrative da parte della  \r\n Regione. Cos\u0026#236;, per esempio,  di  \"provvedimenti  amministrativi  della  \r\n Regione\"  parla  l\u0027art.  123; \"funzioni amministrative esercitate dalla  \r\n Regione\" sono menzionate nell\u0027art.  124; il \"controllo di  legittimit\u0026#224;  \r\n sugli  atti  amministrativi  della Regione\" \u0026#232; regolato nell\u0027art. 125 e  \r\n via di seguito.                                                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Nessun dubbio pu\u0026#242; quindi esservi che l\u0027attribuzione  alle  Regioni  \r\n delle  potest\u0026#224;  amministrative,  delle  quali  parla  il  primo  comma  \r\n dell\u0027art.  13,  \u0026#232;  attribuzione   piena,   comprensiva   cos\u0026#236;   della  \r\n titolarit\u0026#224;,   come  dell\u0027esercizio  delle  funzioni.  Sorge  cos\u0026#236;  il  \r\n problema, ampiamente discusso tra le parti nel presente giudizio, se la  \r\n \"delegazione\"   implichi    trasferimento    pieno    delle    potest\u0026#224;  \r\n amministrative della Regione, come una parte inclina a ritenere, ovvero  \r\n rifletta  solo  l\u0027esercizio  delle  funzioni  amministrative  che  sono  \r\n esplicazione delle dette potest\u0026#224;, come l\u0027altra parte afferma.           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La interpretazione  letterale  del  testo  dello  Statuto  potrebbe  \r\n lasciare  perplessi.  Lo  stesso  termine  \"delegazione\"  \u0026#232;  generico,  \r\n perch\u0026#233; suole spesso essere usato, anche  nelle  leggi,  in  senso  non  \r\n tecnico  e potrebbe anche darsi, come la difesa della Regione sostiene,  \r\n che sia adoperato impropriamente nell\u0027art. 14. \u0026#200; vero anche che  tanto  \r\n nell\u0027art.   13   quanto  nell\u0027art.  14  non  si  parla  di  delegazione  \r\n dell\u0027esercizio di funzioni, ma  di  \"delegazione  delle  funzioni\",  la  \r\n quale   ultima   espressione  a  rigore  potrebbe  far  pensare  ad  un  \r\n trasferimento pieno della potest\u0026#224; amministrativa.   Ma non  \u0026#232;  sicuro  \r\n che  l\u0027espressione  sia  usata  proprio  in  questo senso. Per ci\u0026#242; che  \r\n riguarda le simili delegazioni fatte dallo Stato e  previste  dall\u0027art.  \r\n 13,  vi  sono  nello Statuto medesimo disposizioni le quali, prevedendo  \r\n istruzioni del Governo alle quali la Regione deve conformarsi (art. 35)  \r\n e  vigilanza  del  rappresentante  del  Governo  sull\u0027esercizio   delle  \r\n funzioni delegate dallo Stato (art. 72, n. 2), mostrano chiaramente che  \r\n si  tratta  solo  di delegazione dell\u0027esercizio delle funzioni e non di  \r\n trasferimento delle funzioni stesse dallo Stato alla Regione.            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Non pu\u0026#242; essere diversamente per le delegazioni fatte dalla Regione  \r\n alle Provincie o ad altri enti, alle quali si riferisce l\u0027art.  14.  La  \r\n formulazione  di  questo  articolo  \"La  Regione  esercita  le funzioni  \r\n amministrative, delegandole alle Provincie. . . \" sembra configurare la  \r\n \"delegazione delle funzioni\" come  modo  di  esercizio  delle  funzioni  \r\n stesse  da  parte  della  Regione,  tanto  pi\u0026#249; che sullo stesso piano,  \r\n alternativamente, \u0026#232; posta l\u0027altra facolt\u0026#224; data alla Regione medesima,  \r\n omettendo ogni delegazione ad altro ente, di valersi  degli  uffici  di  \r\n questo,  come se fossero uffici suoi propri, limitatamente, si intende,  \r\n all\u0027esercizio delle dette funzioni. Questo sembrerebbe  confermare  che  \r\n anche  nel  caso    di delegazione all\u0027ente, non il trasferimento della  \r\n potest\u0026#224; amministrativa, ma  soltanto  l\u0027esercizio  delle  funzioni  la  \r\n norma statutaria prende in considerazione.                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     L\u0027interpretazione  sistematica,  pi\u0026#249;  ancora  di quella letterale,  \r\n convince che la delegazione prevista dall\u0027art.  14  dello  Statuto  non  \r\n pu\u0026#242;  essere che delegazione di esercizio delle funzioni amministrative  \r\n delle quali la Regione \u0026#232; titolare. Le potest\u0026#224; amministrative a questa  \r\n attribuite statutariamente non potrebbero essere trasferite ad un altro  \r\n ente pubblico, perch\u0026#233;  questo  significherebbe  modificare  con  legge  \r\n regionale  norme  costituzionali di competenza, che sono, come \u0026#232; noto,  \r\n cogenti.  L\u0027esercizio effettivo delle funzioni amministrative, che sono  \r\n esplicazione  delle  potest\u0026#224;  istituzionalmente  sue  proprie,  potr\u0026#224;  \r\n perci\u0026#242;  dalla  Regione essere delegato alle Provincie o ai Comuni o ad  \r\n altri enti pubblici locali, ma la  titolarit\u0026#224;  delle  funzioni  stesse  \r\n deve rimanere alla Regione.                                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Da  ci\u0026#242;  deriva  che per effetto della delegazione e dei limiti di  \r\n essa l\u0027ente delegato non esercita  funzioni  che  siano  diventate  sue  \r\n proprie,  ma  esercita funzioni dell\u0027ente delegante e che quest\u0027ultimo,  \r\n appunto perch\u0026#233; rimanendo titolare delle dette funzioni  ha  sempre  il  \r\n dovere  di  curare  che  con  esse siano conseguiti i fini di interesse  \r\n generale ai quali tendono, non pu\u0026#242; disinteressarsi del  modo  come  le  \r\n dette  funzioni  siano  effettivamente  esercitate  per  effetto  della  \r\n delegazione. All\u0027ente delegante spettano perci\u0026#242; poteri  di  vigilanza,  \r\n di  controllo e di sostituzione, ai quali con l\u0027atto di delegazione non  \r\n potrebbe rinunziare senza alterare  l\u0027istituto  previsto  nell\u0027art.  14  \r\n dello Statuto.                                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Si  osserva in contrario dalla difesa della Regione che quei poteri  \r\n potrebbero trovare fondamento giuridico solo nella preesistenza  di  un  \r\n rapporto  gerarchico,  che non vi \u0026#232; tra enti pubblici i quali sono tra  \r\n loro in condizione di parit\u0026#224;, e perci\u0026#242; al delegante non pu\u0026#242; spettare  \r\n alcun potere giuridico nei confronti del  delegato  o  dei  suoi  atti,  \r\n salva  la  facolt\u0026#224;  di  revocare  eventualmente la delegazione: il che  \r\n dovrebbe essere fatto con legge e per di pi\u0026#249;  su  di  questa  dovrebbe  \r\n essere preventivamente sentito l\u0027ente delegato.                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     L\u0027obiezione   non   \u0026#232;  fondata.  Nessun  dubbio  che  un  rapporto  \r\n gerarchico vero  e  proprio  tra  gli  enti  non  esiste;  ma  \u0026#232;  pure  \r\n innegabile   che   la  delegazione  crea  necessariamente  un  rapporto  \r\n particolare, il quale, comunque si ritenga di denominarlo,  giustifica,  \r\n per le ragioni esposte, il potere di vigilanza dell\u0027ente delegante, non  \r\n certo  sull\u0027ente  delegato,  ma  solo  sugli atti che questo compie per  \r\n effetto della delegazione.                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     In contrario non varrebbe nemmeno invocare la particolare autonomia  \r\n di cui godono le Provincie di Trento e di Bolzano, alle quali nel  caso  \r\n presente  la delegazione \u0026#232; fatta. L\u0027autonomia riflette l\u0027attivit\u0026#224; che  \r\n \u0026#232;  propria  dell\u0027ente  pubblico  e  l\u0027esercizio  delle  funzioni   che  \r\n rientrano  nella  sua  competenza  istituzionale, non gi\u0026#224; gli atti che  \r\n esso compie per  delegazione.    Si  consideri  che  l\u0027autonomia  della  \r\n Regione   non  \u0026#232;  certo  inferiore  a  quella  delle  Provincie:  ci\u0026#242;  \r\n nonostante lo Statuto  per  il  Trentino  -  Alto  Adige  espressamente  \r\n dispone,  come  si  \u0026#232; ricordato, che la Regione, per l\u0027esercizio delle  \r\n funzioni delegatele dallo Stato, deve conformatasi alle istruzioni  del  \r\n Governo  (art.  35) ed \u0026#232; soggetta alla vigilanza di organi governativi  \r\n (art.   76, n. 2). Questa disposizione \u0026#232;  dettata  anche  per  le  due  \r\n Provincie  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  per  il  caso  che  la  \r\n delegazione sia ad esse fatta dallo Stato. Nessuna ragione  vi  sarebbe  \r\n per  escludere  che lo stesso si verifichi nelle ipotesi di delegazione  \r\n da parte della  Regione,  la  quale  delegazione,  secondo  l\u0027art.  14,  \r\n potrebbe  del  resto  essere  fatta  indifferentemente  cos\u0026#236;  alle due  \r\n Provincie autonome, come ai comuni e ad altri enti pubblici locali:  il  \r\n che  riprova  che  il  concetto  di  autonomia  \u0026#232; del tutto estraneo e  \r\n indifferente al fine della delegazione.                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Dalla configurazione  della  delegazione,  come  innanzi  \u0026#232;  stata  \r\n delineata,  deriva  altres\u0026#236;  la  conseguenza  che non pu\u0026#242; esservi una  \r\n delegazione generica e indeterminata, come, per esempio,  per  funzioni  \r\n amministrative  presenti  e  future,  quali che esse possano essere, in  \r\n certe  materie.  La  delegazione  deve  essere  specifica  con  precisa  \r\n indicazione  delle  funzioni delle quali l\u0027esercizio viene delegato. Se  \r\n cos\u0026#236; non fosse,  la  Regione  non  avrebbe  la  possibilit\u0026#224;  di  dare  \r\n concrete  direttive,  alle  quali l\u0027ente delegato dovrebbe conformarsi,  \r\n n\u0026#233; di  esercitare  alcuna  vigilanza  sull\u0027esercizio  effettivo  delle  \r\n funzioni.  D\u0027altro  canto  l\u0027ente  delegato  non  sarebbe  in  grado di  \r\n conoscere esattamente l\u0027oggetto della delegazione  e  dovrebbe  perfino  \r\n sostituirsi  all\u0027ente  delegante nella determinazione della sfera delle  \r\n potest\u0026#224; proprie di  questo,  dalle  quali  derivano  le  funzioni  che  \r\n dovrebbe esercitare per delegazione.                                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Fissati in tal modo i caratteri fondamentali dell\u0027istituto previsto  \r\n nell\u0027art.  14  dello  Statuto,  occorre  esaminare se nella delegazione  \r\n concretamente disposta con la legge regionale impugnata tale  carattere  \r\n sia   rispettato   e   bisogner\u0026#224;   anche   accertare  se  le  funzioni  \r\n amministrative alle quali la legge si riferisce  rientrino  tra  quelle  \r\n che possono formare oggetto di delegazione.                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     In  ordine  al primo punto, l\u0027esame della disposizione fondamentale  \r\n della legge, che \u0026#232; dettata nell\u0027art. 2, non offre elementi  sicuri  di  \r\n giudizio.  Ivi  \u0026#232;  stabilito:  \"Le  funzioni  amministrative. . . sono  \r\n delegate. . . alle Provincie. . . \". Si  tratta  della  stessa  formula  \r\n usata  negli  artt. 13 e 14 dello Statuto, la quale, come si disse, non  \r\n esprime necessariamente il concetto  di  un    trasferimento  pieno  di  \r\n potest\u0026#224; amministrativa. Se la legge regionale abbia inteso disporre un  \r\n tale  trasferimento,  piuttosto  che  delegare  soltanto l\u0027esercizio di  \r\n funzioni amministrative, risulter\u0026#224; meglio dalle altre disposizioni che  \r\n regolano in modo concreto la delegazione.                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Si devono qui prendere  specialmente  in  considerazione  le  norme  \r\n degli  artt.  3,  7,  8,  9, 10 e 11 che formano oggetto di particolare  \r\n impugnazione col ricorso del Governo dello Stato.                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     L\u0027art. 3 dispone che le funzioni delegate alle due  Provincie  sono  \r\n esercitate dalle Giunte provinciali e dai loro Presidenti anche a mezzo  \r\n dei  propri  organi  ed  uffici  e  che  le  deliberazioni delle Giunte  \r\n provinciali, anche su  ricorso  avverso  atti  di  altri  organi  delle  \r\n Provincie,  sono  definitivi.  La difesa dello Stato osserva che questa  \r\n disposizione contrasterebbe col principio che l\u0027atto  del  delegato  \u0026#232;  \r\n atto del delegante e priverebbe il cittadino del potere di provocare il  \r\n controllo  del  delegante,  con violazione di un principio generale del  \r\n nostro ordinamento.                                                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     In  sostanza,  la  disposizione  dell\u0027art.  3  esclude  che  l\u0027atto  \r\n amministrativo   compiuto   per   delegazione   sia   suscettibile   di  \r\n impugnazione con ricorso alla Regione. Naturalmente si  tratterebbe  di  \r\n quello  che  suole  essere  denominato ricorso gerarchico improprio. Si  \r\n potrebbe  qui  osservare  che  manca  nella  nostra  legislazione   una  \r\n disciplina  organica generale di questo istituto, del quale si occupano  \r\n invece varie leggi con  disposizioni  particolari.  Si  potrebbe  anche  \r\n ricordare  che  dalle decisioni della giurisprudenza non sembra potersi  \r\n trarre  una  regola  assoluta  per  affermare  in  modo  reciso  che  i  \r\n provvedimenti  adottati  per delegazione siano in ogni caso impugnabili  \r\n con ricorso all\u0027autorit\u0026#224; delegante, quando tra  questa  e  l\u0027autorit\u0026#224;  \r\n delegata  non vi sia un rapporto gerarchico vero e proprio. Tuttavia \u0026#232;  \r\n innegabile che l\u0027espressa esclusione fatta con l\u0027art. 3 di ogni ricorso  \r\n alla Regione, messa specialmente  in  relazione  con  la  contemporanea  \r\n espressa menzione del ricorso alla Giunta provinciale avverso agli atti  \r\n delegati,  indurrebbe  a ritenere che effettivamente, col delegare alla  \r\n Provincia  le  funzioni  amministrative,  la   Regione   abbia   inteso  \r\n trasferire  ad  essa  tutti  i  suoi  poteri,  rinunziando  a qualsiasi  \r\n doverosa vigilanza sull\u0027esercizio delle funzioni delegate.               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Nessuna  relazione  con  una  delegazione  di esercizio di funzioni  \r\n amministrative pu\u0026#242; avere la disposizione dell\u0027art. 7 della  legge  che  \r\n devolve   alle   Provincie   l\u0027ammontare   delle  ammende  versate  dai  \r\n contravventori delle disposizioni delle leggi dalle quali  derivano  le  \r\n funzioni  amministrative  che  vengono  delegate.  Vero \u0026#232; che l\u0027art. 7  \r\n aggiunge: \"a norma di quanto prescrivono le vigenti leggi dello Stato\".  \r\n Ma sfugge il significato di  questa  aggiunta,  perch\u0026#233;  nessuna  legge  \r\n statale vi \u0026#232; che prescriva la integrale devoluzione dell\u0027importo delle  \r\n ammende  alle Provincie e,  se qualche legge dello Stato esiste che dia  \r\n una particolare destinazione ad una parte dell\u0027ammontare delle  ammende  \r\n riscosse  per  infrazioni  a  determinati  precetti legislativi, nessun  \r\n intervento da parte  della  Regione,  nemmeno  in  via  interpretativa,  \r\n potrebbe  occorrere  per  mantenere  in  piena efficacia le leggi dello  \r\n Stato. \u0026#200; soprattutto da notare che l\u0027ammenda \u0026#232; una  pena  consistente  \r\n \"nel  pagamento allo Stato\" di somme determinate (art. 26 Cod. pen. ) e  \r\n quindi lo Stato \u0026#232; l\u0027ente a cui, in base alla legge penale,  che,  come  \r\n questa  Corte  decise  con sentenza n. 6 dell\u0027anno 1956, non rientra in  \r\n alcun  modo  nella  competenza  legislativa   della   Regione,   spetta  \r\n l\u0027ammontare  delle  ammende  riscosse.  La  Regione,  come non pu\u0026#242; mai  \r\n emanare norme relative all\u0027esercizio del magistero punitivo, cos\u0026#236;  non  \r\n pu\u0026#242;  in  nessun modo dare una qualsiasi destinazione ai proventi delle  \r\n ammende, devolvendole a se  stessa o ad altri enti pubblici.             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     L\u0027art. 8 della legge \u0026#232; pure impugnato dalla difesa dello Stato  in  \r\n quanto  il  sistema  ivi  stabilito  di assegnazione annuale a ciascuna  \r\n Provincia di un fondo  corrispondente  al  fabbisogno  finanziario  per  \r\n raggiungere  le  finalit\u0026#224; dei compiti ad esse delegati sarebbe qualche  \r\n cosa di diverso del rimborso delle spese effettivamente sostenute dalle  \r\n Provincie per l\u0027esercizio delle funzioni oggetto delle delegazioni.  \u0026#200;  \r\n questo  un  rilievo che riguarda il lato puramente tecnico del sistema,  \r\n piuttosto che la sostanza della disposizione, la quale rende chiaro che  \r\n si tratta di anticipazione di somme, delle quali deve poi  essere  dato  \r\n conto  alla  fine  di  ogni esercizio finanziario, perch\u0026#233; la parte che  \r\n supera  sia  trasferita   all\u0027esercizio   finanziario   successivo   ed  \r\n utilizzata  secondo la destinazione del relativo bilancio della Regione  \r\n e non gi\u0026#224; della Provincia.                                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Particolarmente notevole \u0026#232; l\u0027art. 9 che si occupa  del  \"controllo  \r\n della   Regione  sull\u0027amministrazione  delegata\",  il  quale  controllo  \r\n risulta peraltro attenuato in modo tale da svanire quasi del tutto.  Vi  \r\n \u0026#232;  bens\u0026#236;  nell\u0027art.  9  l\u0027affermazione che la Regione pu\u0026#242; \"stabilire  \r\n direttive, cui le Provincie devono attenersi\", ma contemporaneamente \u0026#232;  \r\n spiegato che tale facolt\u0026#224; pu\u0026#242; essere esercitata solo  \"nell\u0027esercizio  \r\n e  nei limiti della potest\u0026#224; regolamentare di cui all\u0027art. 38, punto 1,  \r\n dello Statuto\". Si pu\u0026#242; qui osservare che l\u0027articolo 38  dello  Statuto  \r\n esclude  ogni  potest\u0026#224; regolamentare della Regione per leggi statali e  \r\n che le funzioni delegate alle Provincie derivano proprio da  una  serie  \r\n di  leggi  dello  Stato  elencate  nell\u0027art.  1 della legge. Ma a parte  \r\n questa considerazione, deve essere riconosciuta l\u0027esattezza del rilievo  \r\n della  difesa  dello  Stato  che,  essendo  la  potest\u0026#224;  regolamentare  \r\n attivit\u0026#224; normativa, la disposizione in esame esclude ogni possibilit\u0026#224;  \r\n di  direttive per singoli atti e provvedimenti o per gruppi di essi, il  \r\n che priva sostanzialmente la Regione della titolarit\u0026#224; della funzione.   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Nel secondo comma dell\u0027art. 9 \u0026#232; detto che la Giunta regionale pu\u0026#242;  \r\n chiedere  notizie,  chiarimenti  ed  eventualmente  ordinare  ispezioni  \r\n sull\u0027andamento  dell\u0027amministrazione  delegata:  ma  deve ritenersi che  \r\n tutto ci\u0026#242; abbia soltanto scopo informativo, perch\u0026#233;  \u0026#232;  escluso  ogni  \r\n potere  di  intervento,  fatta  eccezione per il caso di illegittimit\u0026#224;  \r\n consistente in violazione di leggi ovvero di regolamenti contenenti  le  \r\n eventuali  direttive regionali, e per l\u0027altro di \"persistente inerzia\",  \r\n nei  quali  casi  soltanto  il  terzo  comma  del   medesimo   articolo  \r\n consentirebbe  la  sostituzione  della  Giunta  regionale  alle  Giunte  \r\n provinciali.                                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     \u0026#200; da riconoscere che questo  complesso  di  disposizioni  pone  in  \r\n essere  un  vero  e  proprio trasferimento di funzioni, per effetto del  \r\n quale  \u0026#232;   attribuita   all\u0027ente   delegato   piena   discrezionalit\u0026#224;  \r\n insindacabile  dalla  Regione,  che  non pu\u0026#242; controllarne l\u0027esercizio,  \r\n fuori dei casi di illegittimit\u0026#224;, per  i  quali  non  mancherebbe,  del  \r\n resto, l\u0027ordinario ricorso in sede giurisdizionale.                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Gli  artt.  10  e  11  della legge dispongono il trasferimento alle  \r\n Provincie di alcuni uffici della Regione e il passaggio alle dipendenze  \r\n delle Provincie medesime del personale dei detti  uffici:  il  che  non  \r\n rientra  nei  poteri  normativi  della  Regione che pu\u0026#242; bens\u0026#236; emanare  \r\n norme legislative relative all\u0027ordinamento degli uffici regionali e del  \r\n personale ad essi addetto (art. 4, n.  1, dello Statuto) ma  non  anche  \r\n relative  all\u0027ordinamento  degli  uffici provinciali e del personale ad  \r\n essi  addetto,  materia  questa  ultima   rientrante   nella   potest\u0026#224;  \r\n legislativa delle Provincie giusta l\u0027art. 11, n. 1, dello Statuto.       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Deve   inoltre   notarsi   che   una  delegazione  accompagnata  da  \r\n trasferimento di uffici dall\u0027ente delegante  a  quello  delegato  o  di  \r\n aumento  di  uffici e di personale di quest\u0027ultimo dovrebbe in generale  \r\n dirsi contrastante con lo spirito e la finalit\u0026#224; del sistema  delineato  \r\n nell\u0027art.  14 dello Statuto. Proprio allo scopo di evitare la creazione  \r\n di troppi uffici burocratici che  i  molti  compiti  affidati  all\u0027Ente  \r\n Regione  renderebbero  necessari,  lo  Statuto  dispone  che la Regione  \r\n svolga normalmente i suoi compiti amministrativi a mezzo  degli  uffici  \r\n gi\u0026#224;  esistenti  di  altri  enti  pubblici valendosi dei detti uffici o  \r\n direttamente o attraverso una  delegazione  data  all\u0027ente  a  cui  gli  \r\n uffici   appartengono.   Se   la   delegazione   dovesse  portare  alla  \r\n moltiplicazione degli uffici degli enti delegati lo scopo  pratico  del  \r\n sistema sarebbe frustrato.                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Oltre  che  per  i  motivi  esposti, dai quali risulta una profonda  \r\n alterazione  dei   caratteri   dell\u0027istituto   giuridico   disciplinato  \r\n dall\u0027art.  14  dello  Statuto,  la  illegittimit\u0026#224; costituzionale della  \r\n legge impugnata sussiste anche per  quanto  riguarda  l\u0027oggetto  stesso  \r\n della delegazione disposta.                                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Dopo  avere  elencate  nell\u0027art. 1 una serie di leggi dello Stato e  \r\n quattro leggi regionali, la legge dispone  nell\u0027art.  2:  \"Le  funzioni  \r\n amministrative  di  cui  alle  leggi  statali  elencate  nell\u0027art.   1,  \r\n spettanti alla Regione in base all\u0027art. 13 della  legge  costituzionale  \r\n 26  febbraio  1948  (Statuto). . . sono delegate, ai sensi dell\u0027art. 14  \r\n dello Statuto,. . . alle Rrovincie autonome di Trento e di Bolzano\".     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Il richiamo all\u0027art. 13 dello Statuto potrebbe far pensare, come la  \r\n difesa dello Stato  ritiene,  che  la  delegazione  alle  Provincie  si  \r\n riferisca  anche alle funzioni amministrative dello Stato delegate alla  \r\n Regione, previste nel terzo comma dell\u0027art.  13.  Se  cos\u0026#236;  fosse,  la  \r\n disposizione sarebbe illegittima per le ragioni che sono state di sopra  \r\n esposte.                                                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Durante  la  discussione  orale  la  difesa  della Regione ha per\u0026#242;  \r\n osservato che nessuna delegazione di funzioni amministrative  \u0026#232;  stata  \r\n finora  fatta dallo Stato alla Regione. Questa osservazione non sarebbe  \r\n di per s\u0026#233; sufficiente per escludere la illegittimit\u0026#224; della norma.  Ma  \r\n \u0026#232;  piuttosto  da  ritenere che, col parlare di funzioni amministrative  \r\n \"spettanti alla Regione\" in base all\u0027art.  13 dello Statuto,  l\u0027art.  2  \r\n della  legge  intenda  riferirsi al primo comma del detto art. 13 dello  \r\n Statuto e  particolarmente  alla  disposizione  secondo  la  quale  \"le  \r\n potest\u0026#224;  amministrative  che  in base all\u0027ordinamento precedente erano  \r\n attribuite allo Stato, sono esercitate dalla Regione\".                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La norma riguarderebbe  perci\u0026#242;  soltanto  funzioni  amministrative  \r\n proprie  della  Regione,  indicate  nel  primo comma dell\u0027art. 13 dello  \r\n Statuto; ma anche cos\u0026#236; limitata, la delegazione da essa  disposta  non  \r\n cesserebbe  di  essere  generica  e  indeterminata.  In proposito \u0026#232; da  \r\n considerare che la ricordata norma  dell\u0027art.  13,  come  questa  Corte  \r\n costituzionale  ha avuto occasione di decidere con la sentenza n. 9 del  \r\n 1957  a  proposito  di  analoghe  norme  contenute  in  altri   Statuti  \r\n regionali, non opera il passaggio automatico delle funzioni dello Stato  \r\n alla  Regione.    Perch\u0026#233;  tale  passaggio  avvenga  occorre che per le  \r\n singole materie siano dettate nello Statuto stesso, o in  altre  leggi,  \r\n norme  particolari  che  lo dispongano e ne regolino le modalit\u0026#224;, come  \r\n del resto \u0026#232; stato fatto in realt\u0026#224; per parecchie materie con le  norme  \r\n di  attuazione  finora  emanate,  tra le quali possono essere ricordate  \r\n specialmente quelle di cui nel D.P.R.  30  giugno  1951,  n.  754,  che  \r\n contiene  pure  alcune  disposizioni  generali circa il passaggio degli  \r\n uffici e dei servizi dallo  Stato  alla  Regione.  Queste  disposizioni  \r\n confermano  che  occorrono  \"modalit\u0026#224;  da  stabilirsi  fra  i  singoli  \r\n Ministeri e la Giunta regionale\" affinch\u0026#233;  la  Regione  possa  valersi  \r\n dell\u0027opera di uffici governativi nell\u0027esercizio delle proprie attivit\u0026#224;  \r\n amministrative  (art.  83) e che il passaggio dei servizi nelle materie  \r\n per le quali la Regione  assume  potest\u0026#224;  amministrative  per  effetto  \r\n dell\u0027art.  13 dello Statuto avviene solo come \"conseguenza\" di apposite  \r\n norme di attuazione dello Statuto medesimo (art. 85).                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Tutto ci\u0026#242; evidentemente esclude quel  passaggio  automatico  delle  \r\n funzioni  indicate  nel  primo comma dell\u0027art. 13, che, secondo la tesi  \r\n difensiva della Regione, sarebbe avvenuto di diritto con  l\u0027entrata  in  \r\n vigore  dello  Statuto.  Di conseguenza, generica e indeterminata \u0026#232; la  \r\n delegazione  in   blocco   di   tutte   indistintamente   le   funzioni  \r\n amministrative,  anche  se  accompagnata  dalla  indicazione di materie  \r\n regolate da una serie di leggi statali. N\u0026#233;  questa  Corte  avrebbe  la  \r\n possibilit\u0026#224;  di  dare  il  proprio  giudizio  sulla delegabilit\u0026#224; delle  \r\n singole materie.                                                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Per le leggi, o parti di esse, rispetto alle quali il passaggio non  \r\n \u0026#232;  effettivamente  avvenuto  perch\u0026#233;  non  ancora  emanate  norme   di  \r\n attuazione,  si tratterebbe di una delegazione in bianco per il futuro.  \r\n Questa evidentemente \u0026#232; inammissibile, specialmente se si rifletta  che  \r\n non  tutte  le  funzioni  amministrative  anteriormente attribuite allo  \r\n Stato  potrebbero  passare  alla  Regione.  Quelle,  per  esempio,  che  \r\n superino  i  limiti  della  circoscrizione  degli  interessi  regionali  \r\n dovranno necessariamente continuare ad essere  esercitate  dallo  Stato  \r\n ovvero  potranno  esigere un coordinamento dell\u0027attivit\u0026#224; della Regione  \r\n con quella di  organi  governativi.  Tutto  ci\u0026#242;  richiede  particolari  \r\n precisazioni   che   non  potrebbero  essere  unilateralmente  fatte  e  \r\n deliberate dalla Regione e  tanto  meno  dalle  Provincie.  N\u0026#233;  queste  \r\n ultime   potrebbero   sostituirsi   alla   Regione   per  provocare  ed  \r\n eventualmente concordare con il Governo dello Stato le norme necessarie  \r\n per  il  passaggio  di  uffici  e  servizi, il quale passaggio, secondo  \r\n l\u0027art. 13 dello Statuto, deve avvenire dallo Stato  alla  Regione,  non  \r\n gi\u0026#224; alle Provincie.                                                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Le considerazioni precedenti concorrono tutte nel convincere che la  \r\n disciplina  dettata  nella  legge  impugnata con la delegazione in essa  \r\n disposta \u0026#232; in  contrasto  con  i  caratteri  essenziali  dell\u0027istituto  \r\n previsto   dall\u0027art.  14  dello  Statuto,  come  sono  stati  di  sopra  \r\n delineati, e per conseguenza la legge stessa, cos\u0026#236; come \u0026#232;  formulata,  \r\n deve  essere  dichiarata  costituzionalmente  illegittima  per  la  sua  \r\n impostazione generale, dovendo dalla  Regione  essere  data  attuazione  \r\n alla norma dettata nel menzionato articolo dello Statuto col disporre e  \r\n regolare  la  delegazione  con  norme che siano conformi allo spirito e  \r\n alla finalit\u0026#224; della disposizione statutaria, come si \u0026#232; esposto.        \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e                            per questi motivi                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     \u003cI\u003eDichiara\u003c/I\u003e la illegittimit\u0026#224; costituzionale della legge approvata  la  \r\n seconda  volta  dal Consiglio della Regione Trentino - Alto Adige nella  \r\n seduta del 3 ottobre 1956, avente per oggetto  \"delega  alle  Provincie  \r\n autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  di  funzioni amministrative nelle  \r\n materie agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico e  \r\n ittico, apicoltura, caccia e pesca e opere di bonifica\", in riferimento  \r\n alla norma contenuta nell\u0027art. 14 dello Statuto speciale per  la  detta  \r\n Regione,  ferma  la  facolt\u0026#224;  della Regione di provvedere ad una nuova  \r\n disciplina della materia nei sensi indicati nella motivazione.           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     Cos\u0026#236; deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,  \r\n Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1957.                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e                                   ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -  \r\n                                   GIUSEPPE  CAPPI  -  TOMASO  PERASSI -  \r\n                                   GASPARE    AMBROSINI    -     ERNESTO  \r\n                                   BATTAGLINI    -   MARIO   COSATTI   -  \r\n                                   FRANCESCO   PANTALEO    GABRIELI    -  \r\n                                   GIUSEPPE  CASTELLI  AVOLIO - ANTONINO  \r\n                                   PAPALDO  -  MARIO  BRACCI  -   NICOLA  \r\n                                   JAEGER  - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO  \r\n                                   PETROCELLI.                            \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"262","titoletto":"SENT.  39/57  A.  REGIONI  IN  GENERE  -  DELEGAZIONE DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE  DALLO  STATO  ALLA  REGIONE  E DALLA REGIONE ALLE PROVINCIE E AD ALTRI ENTI LOCALI.","testo":"La  delegazione di funzioni amministrative da un ente pubblico ad un  altro  ente  pubblico,  che  non  trova precedenti di rilievo nell\u0027ordinamento  anteriore, costituisce un istituto generale nel nuovo  ordinamento  regionale  italiano.  La delegazione da parte dello  Stato  alle  Regioni  e\u0027  prevista  nell\u0027art. 118, secondo comma,  della  Costituzione  e  negli  Statuti  delle  Regioni ad autonomia  speciale.  La  delegazione da parte della Regione alle Provincie  e ad altri enti pubblici locali e\u0027 prevista nello art. 118,  ultimo  comma, della Costituzione, e negli Statuti speciali per la Sardegna (art. 44) e per il Trentino-Alto Adige (art. 14). Non  e\u0027  prevista  nello  Statuto  speciale  per la Valle d\u0027Aosta perche\u0027  in questa Regione non vi sono provincie. Non e\u0027 prevista nello Statuto per la Sicilia, perche\u0027 l\u0027art. 15 di detto Statuto, da  un  lato  dichiara  che  le  circoscrizioni  provinciali sono soppresse  nell\u0027ambito  della  Regione e, dall\u0027altro, affida alla legislazione  esclusiva  della  Regione  l\u0027ordinamento degli enti locali nel quadro di principi generali determinati.","numero_massima_successivo":"263","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"delibera legislativa Regione Trentino Alto Adige","data_legge":"03/10/1956","numero":"0","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"118","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"118","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sicilia","data_legge":"","numero":"0","articolo":"15","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sicilia","data_legge":"","numero":"0","articolo":"20","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sardegna","data_legge":"","numero":"0","articolo":"44","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sardegna","data_legge":"","numero":"0","articolo":"47","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Trentino Alto Adige","data_legge":"","numero":"0","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Trentino Alto Adige","data_legge":"","numero":"0","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Trentino Alto Adige","data_legge":"","numero":"0","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Valle d\u0027Aosta","data_legge":"","numero":"0","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"263","titoletto":"SENT.  39/57  B. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE  DALLO  STATO  ALLA  REGIONE - INAMMISSIBILITA\u0027 DI DELEGA  DELLE  STESSE  FUNZIONI DALLA REGIONE ALLE PROVINCIE O AD ALTRI  ENTI LOCALI.","testo":"Le  funzioni  amministrative  delegate  dallo  Stato alla Regione Trentino-Alto  Adige,  ai  sensi dell\u0027art. 13, terzo comma, dello Statuto speciale della Regione, non possono essere delegate dalla medesima alle Provincie o ad altri enti locali.","numero_massima_successivo":"264","numero_massima_precedente":"262","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"delibera legislativa Regione Trentino Alto Adige","data_legge":"03/10/1956","numero":"0","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"statuto regione Trentino Alto Adige","data_legge":"","numero":"0","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Trentino Alto Adige","data_legge":"","numero":"0","articolo":"14","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"264","titoletto":"SENT.   39/57  C.  REGIONE  TRENTINO  -ALTO  ADIGE  -  COMPETENZA AMMINISTRATIVA - TITOLARITA\u0027 ED ESERCIZIO DELLE RELATIVE FUNZIONI -    DELEGA   DELLE   STESSE   ALLE    PROVINCIE:   TRASFERIMENTO DELL\u0027ESERCIZIO  E  NON DELLA TITOLARITA\u0027 DELLE FUNZIONI.","testo":"L\u0027attribuzione  alla  Regione  Trentino-Alto Adige delle potesta\u0027 amministrative  indicate  nel primo comma dello articolo 13 dello Statuto   e\u0027   attribuzione   piena,   comprensiva   cosi\u0027  della titolarita\u0027 come dell\u0027esercizio delle funzioni. La delegazione da parte della Regione alle Provincie, ai Comuni e ad  altri  enti  locali,  prevista  dall\u0027art.  14  dello  Statuto speciale  per  il Trentino-Alto Adige, si riferisce alle funzioni proprie  della Regione, contemplate nel primo comma dell\u0027art. 13. Essa  implica trasferimento dell\u0027esercizio, non della titolarita\u0027 delle funzioni.","numero_massima_successivo":"265","numero_massima_precedente":"263","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"delibera legislativa Regione Trentino Alto Adige","data_legge":"03/10/1956","numero":"0","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"statuto regione Trentino Alto Adige","data_legge":"","numero":"0","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Trentino Alto Adige","data_legge":"","numero":"0","articolo":"14","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"265","titoletto":"SENT.  39/57  D. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE  ALLE PROVINCIE E AD ALTRI ENTI LOCALI - POTERI DI VIGILANZA  DELLA  REGIONE SULL\u0027ATTIVITA\u0027 DELEGATA - NECESSITA\u0027 DI PRECISA  DETERMINAZIONE  DELL\u0027OGGETTO DELLA DELEGAZIONE.","testo":"Dal  principio  che  la  delegazione  prevista nell\u0027art. 14 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige implica trasferimento dell\u0027esercizio,    non   della   titolarita\u0027,   delle    funzioni amministrative   proprie   della  Regione,  discende  la  duplice conseguenza  che  alla  Regione spetta un potere di vigilanza, di controllo  e  di  sostituzione  sull\u0027ente delegato, limitatamente agli  atti  che  formano oggetto della delegazione, e che d\u0027altra parte,  perche\u0027  l\u0027attivita\u0027  dell\u0027ente  delegato possa svolgersi secondo  le  direttive  e  sotto  il  controllo della Regione, la delegazione   deve   aver   per  oggetto  funzioni  specifiche  e determinate.","numero_massima_successivo":"266","numero_massima_precedente":"264","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"delibera legislativa Regione Trentino Alto Adige","data_legge":"03/10/1956","numero":"0","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"statuto regione Trentino Alto Adige","data_legge":"","numero":"0","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Trentino Alto Adige","data_legge":"","numero":"0","articolo":"14","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"266","titoletto":"SENT.  39/57  E.  REGIONE  TRENTINO-ALTO  ADIGE - LEGGE REGIONALE APPROVATA  IL  3  OTTOBRE  1956,  CONTENENTE  DELEGA  DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE  ALLE  PROVINCIE  DI TRENTO E DI BOLZANO (ARTT. 9, 10,  11)  - ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE.","testo":"La  legge  approvata  per  la  seconda  volta dal Consiglio della Regione  Trentino-Alto  Adige  nella  seduta  del 3 ottobre 1956, avente  per  oggetto  \"delega alle Provincie autonome di Trento e Bolzano  di funzioni amministrative nelle materie di agricoltura, foreste  e  corpo forestale,  patrimonio  zootecnico  ed  ittico, apicoltura,   caccia   e   pesca   e   opere   di  bonifica\",  e\u0027 costituzionalmente  illegittima,  perche\u0027  vi  si dispone e vi si regola  la  delegazione  di funzioni amministrative dalla Regione alle  Provincie  con  norme  che non sono conformi allo spirito e alla  finalita\u0027  della disposizione  contenuta nell\u0027art. 14 dello Statuto speciale della Regione. Scopo  della  delegazione e\u0027 quello di utilizzare gli uffici gia\u0027 esistenti dell\u0027ente delegato, per non crearne altri. Non  tutte  le funzioni previste nel primo comma dell\u0027articolo 13 dello  Statuto sono state trasferite dallo Stato alla Regione con le  necessarie  norme  di  attuazione,  e  in ordine a quelle non ancora  trasferite  e\u0027 inammissibile ogni delegazione \"in bianco\" per il futuro.  Cfr.: 9/57 Eb.","numero_massima_successivo":"267","numero_massima_precedente":"265","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"delibera legislativa Regione Trentino Alto Adige","data_legge":"03/10/1956","numero":"0","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"delibera legislativa Regione Trentino Alto Adige","data_legge":"03/10/1956","numero":"0","articolo":"10","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"delibera legislativa Regione Trentino Alto Adige","data_legge":"03/10/1956","numero":"0","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"delibera legislativa Regione Trentino Alto Adige","data_legge":"03/10/1956","numero":"0","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"delibera legislativa Regione Trentino Alto Adige","data_legge":"03/10/1956","numero":"0","articolo":"7","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"delibera legislativa Regione Trentino Alto Adige","data_legge":"03/10/1956","numero":"0","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"statuto regione Trentino Alto Adige","data_legge":"","numero":"0","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Trentino Alto Adige","data_legge":"","numero":"0","articolo":"14","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"267","titoletto":"SENT.  39/57  F.  RISERVA DI LEGGE PENALE - AMMENDE - DEVOLUZIONE DEI  PROVENTI  AD  ENTI  DIVERSI DALLO STATO - INCOMPETENZA DELLA REGIONE.","testo":"L\u0027ammenda  e\u0027  una pena consistente \"nel pagamento allo Stato\" di somme  determinate (art. 26 Cod. pen.). La Regione, come non puo\u0027 emanare  norme  relative  all\u0027esercizio  del  magistero punitivo, cosi\u0027  non puo\u0027 in nessun modo dare una qualsiasi destinazione ai proventi  delle ammende, devolvendole a se stessa o ad altri enti pubblici.  Cfr.: 6 D del 1956; 21/57 A, 23/57 I.","numero_massima_precedente":"266","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"25","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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