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(Testo A)».","atti_registro":"ord. 42/2025","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eSENTENZA N. 179\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eANNO 2025\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta da:\r\n Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante \u0026#171;Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)\u0026#187;, promosso dal Tribunale ordinario di Torino, sezione specializzata in materia di impresa, nel procedimento vertente tra A. R. e L. D.L., con ordinanza del 4 febbraio 2025, iscritta al n. 42 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione di A. R. e L. D.L.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica dell\u0026#8217;8 ottobre 2025 il Giudice relatore Roberto Nicola Cassinelli;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e l\u0026#8217;avvocato Marco Ciurcina per A. R. e L. D.L.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio dell\u0026#8217;8 ottobre 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 4 febbraio 2025, iscritta al n. 42 reg. ord. del 2025, il Tribunale ordinario di Torino, sezione specializzata in materia di impresa, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante \u0026#171;Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)\u0026#187;, denunziandone il contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa norma censurata stabilisce che, in caso di ammissione di una parte del giudizio civile al patrocinio a spese dello Stato, gli importi spettanti al difensore, all\u0026#8217;ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della met\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il rimettente riferisce che, nel giudizio di reclamo avverso un provvedimento cautelare emesso in danno di L. D.L., quest\u0026#8217;ultimo aveva depositato istanza di liquidazione del compenso per l\u0026#8217;ingegnere A. R., consulente tecnico da lui nominato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePoich\u0026#233; l\u0026#8217;attivit\u0026#224; prestata da quest\u0026#8217;ultimo, avente ad oggetto l\u0026#8217;estrazione di dati da un sistema informatico, non era compresa in alcuna delle disposizioni del t.u. spese di giustizia che determinano i compensi in base alla materia, la relativa liquidazione doveva aver luogo in base al parametro delle vacazioni, di cui all\u0026#8217;art. 1 del decreto del Ministro della giustizia 30 maggio 2002 (Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria in materia civile e penale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, poich\u0026#233; la parte assistita era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, sull\u0026#8217;importo andava operata la riduzione della met\u0026#224; prevista dall\u0026#8217;art. 130 t.u. spese di giustizia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSu tali basi, il rimettente osserva che il dimezzamento dei valori indicati risulterebbe \u0026#171;incongruo tenuto conto della qualit\u0026#224; e della tipologia di attivit\u0026#224; svolta\u0026#187; dal consulente, poich\u0026#233; gli onorari previsti dall\u0026#8217;art. 1 del d.m. 30 maggio 2002 sono \u0026#171;ormai risalent[i] nel tempo e mai aggiornat[i]\u0026#187;, bench\u0026#233; l\u0026#8217;art. 54 t.u. spese di giustizia preveda che \u0026#171;[l]a misura degli onorari fissi, variabili e a tempo \u0026#232; adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall\u0026#8217;ISTAT, dell\u0026#8217;indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell\u0026#8217;economia e delle finanze\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; In ordine alla rilevanza delle questioni, il Tribunale osserva che l\u0026#8217;art. 130 citato deve trovare necessariamente applicazione nel caso di specie, poich\u0026#233; il consulente della parte ammessa al patrocinio, dopo aver chiesto la liquidazione del proprio compenso, ha impugnato la liquidazione disposta in conformit\u0026#224; alla norma censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSottolinea, inoltre, che l\u0026#8217;attivit\u0026#224; prestata dal consulente non pu\u0026#242; essere remunerata che con ricorso al parametro delle vacazioni e che quest\u0026#8217;ultimo non \u0026#232; mai stato oggetto di adeguamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; In ordine alla non manifesta infondatezza, poi, il Tribunale di Torino richiama la sentenza di questa Corte n. 166 del 2022, che ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma censurata nella parte in cui non esclude la riduzione degli importi spettanti all\u0026#8217;ausiliario del magistrato, nel caso in cui gli stessi risultino dall\u0026#8217;applicazione di previsioni tariffarie non adeguate ex art. 54, con la quale sono stati affermati principi applicabili alla presente fattispecie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;ordinanza di rimessione riporta, inoltre, stralci delle precedenti sentenze di questa Corte n. 192 del 2015 e n. 178 del 2017, con le quali \u0026#232; stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l\u0026#8217;art. 106-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e t.u. spese di giustizia, che contiene previsioni analoghe per il caso di patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, nella parte concernente, rispettivamente, l\u0026#8217;ausiliario del magistrato e il consulente di parte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn continuit\u0026#224; con tali decisioni, il rimettente osserva che il previsto dimezzamento del compenso per il consulente di parte interviene su una base tariffaria gi\u0026#224; sproporzionata per difetto, in conseguenza del mancato adeguamento; di qui il denunziato contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost. in relazione al principio di ragionevolezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, il legislatore avrebbe omesso di verificare che le somme sulle quali opera la riduzione siano \u0026#171;congruenti con le stesse linee di fondo\u0026#187; del testo unico, che ne prescrive \u0026#8211; sia pur con le dovute limitazioni connesse al connotato pubblicistico \u0026#8211; la proporzionalit\u0026#224; alle tariffe libero-professionali, e \u0026#171;preservate nella loro elementare consistenza in rapporto alle variazioni del costo della vita\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, dalla declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 130 t.u. spese di giustizia nella parte concernente gli ausiliari del giudice \u0026#8211; i quali, pertanto, oggi vedono riconosciuti i loro compensi senza alcuna riduzione \u0026#8211; deriverebbe un ulteriore profilo di contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost., in relazione al principio di eguaglianza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, poich\u0026#233; il ruolo dei consulenti di parte costituisce \u0026#171;aspetto essenziale del diritto di difesa\u0026#187;, la previsione di compensi incongrui si porrebbe altres\u0026#236; in contrasto con l\u0026#8217;art. 24 Cost., \u0026#171;atteso il rischio di una maggiore difficolt\u0026#224; nel reperimento di un consulente esperto disponibile a svolgere la propria attivit\u0026#224; in favore della parte ammessa proprio in ragione del minor compenso che sarebbe, in ogni caso, destinato a percepire\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Si sono costituiti in giudizio, assistiti dal medesimo patrocinio e con unica \u0026#171;memoria di costituzione\u0026#187;, L. D.L., parte ricorrente nel giudizio principale, e A. R., consulente tecnico di parte, i quali hanno dichiarato di aderire alle prospettazioni del rimettente, richiamando diffusamente i gi\u0026#224; citati precedenti di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 4 febbraio 2025 (reg. ord. n. 42 del 2025), il Tribunale di Torino, sezione specializzata in materia di impresa, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 130 t.u. spese di giustizia, nella parte in cui dispone che, in caso di ammissione della parte di un giudizio civile al patrocinio a spese dello Stato, i compensi del consulente tecnico di parte sono ridotti della met\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Secondo il rimettente, la norma censurata, laddove non esclude l\u0026#8217;operativit\u0026#224; della riduzione nel caso in cui siano applicate previsioni tariffarie non adeguate a norma dell\u0026#8217;art. 54 t.u. spese di giustizia, comporterebbe una significativa diminuzione di compensi gi\u0026#224; sproporzionati per difetto, perch\u0026#233; calcolati sulla base di parametri mai aggiornati dopo l\u0026#8217;approvazione delle Tabelle allegate al d.m. 30 maggio 2002.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSiffatta sproporzione comporterebbe l\u0026#8217;irragionevolezza della norma, del resto gi\u0026#224; ritenuta tale da questa Corte, con la sentenza n. 166 del 2022, per la parte concernente l\u0026#8217;ausiliario del magistrato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; In virt\u0026#249; di tale ultima decisione, peraltro, l\u0026#8217;art. 3 Cost. sarebbe violato anche in relazione al principio di eguaglianza, determinandosi la possibilit\u0026#224; che, nel contesto della medesima disciplina processuale, la riduzione del compenso operi nei confronti del consulente di parte e non dell\u0026#8217;ausiliario del magistrato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Infine, sarebbe violato anche l\u0026#8217;art. 24 Cost., poich\u0026#233; dalla riduzione del compenso deriverebbe un pregiudizio al diritto di difesa delle parti, consistente nella difficolt\u0026#224; a reperire un consulente disponibile a svolgere la propria attivit\u0026#224;, a fronte della significativa decurtazione di onorari gi\u0026#224; inadeguati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Le questioni sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; La disciplina delle spese di giustizia, recata dal d.P.R. n. 115 del 2002, pone sullo stesso piano l\u0026#8217;ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte in relazione alla liquidazione dei relativi compensi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome questa Corte ha gi\u0026#224; osservato con la sentenza n. 166 del 2022, pi\u0026#249; volte richiamata dal rimettente, \u0026#171;[l]a \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e di tale plesso normativo \u0026#8211; il quale, essendo espressamente riferito, come indicato nel Titolo VII, agli \u0026#8220;[a]usiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario\u0026#8221;, detta una disciplina comune a tutti gli ordinamenti processuali \u0026#8211; \u0026#232; orientata a contemperare il carattere pubblicistico della funzione di ausilio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; giudiziaria con l\u0026#8217;esigenza di non svilire l\u0026#8217;impegno garantito dal professionista designato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi qui la previsione di cui all\u0026#8217;art. 50, comma 2, t.u. spese di giustizia, che assicura l\u0026#8217;adeguata remunerazione dei professionisti incaricati nel processo prevedendo un \u0026#171;rapporto di proporzionalit\u0026#224; tra i valori tabellari dei compensi e le corrispondenti tariffe libero-professionali di mercato, ancorch\u0026#233; con una riduzione, avuto riguardo alla connotazione pubblicistica dell\u0026#8217;istituto\u0026#187; (sentenza n. 166 del 2022; nello stesso senso, sentenze n. 89 del 2020 e n. 192 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tale finalit\u0026#224; di bilanciamento, del resto, risponde anche la fissazione di criteri di liquidazione volti a commisurare il compenso all\u0026#8217;entit\u0026#224;, alla complessit\u0026#224; e all\u0026#8217;urgenza dell\u0026#8217;opera prestata (artt. 51, 52 e 53 t.u. spese di giustizia), \u0026#171;senza dar luogo a duplicazioni di sorta e senza svilire l\u0026#8217;impegno assicurato dall\u0026#8217;ausiliario\u0026#187; (sentenza n. 90 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eMa, soprattutto, rileva in tale ottica la previsione di un adeguamento triennale degli onorari contenuta nell\u0026#8217;art. 54 t.u. spese di giustizia, il cui fine, come questa Corte ha affermato, \u0026#232; consentire che le tariffe applicabili siano \u0026#171;preservate nella loro elementare consistenza in rapporto alle variazioni del costo della vita\u0026#187; (sentenza n. 192 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; La stessa finalit\u0026#224; di contemperamento, poi, assume una connotazione particolare nei procedimenti in cui una parte sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nei quali \u0026#171;\u0026#232; cruciale l\u0026#8217;individuazione di un punto di equilibrio tra garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e necessit\u0026#224; di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia\u0026#187; (sentenze n. 166 del 2022 e n. 47 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; in questo senso che si giustifica la decurtazione dei compensi prevista dalla norma censurata con riguardo ai consulenti tecnici di parte nel processo civile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSul punto \u0026#8211; e sia pur con riferimento alla decurtazione prevista per i compensi del difensore \u0026#8211; questa Corte ha affermato che tale disposizione non viola \u003cem\u003eex se \u003c/em\u003eil principio di ragionevolezza, essendo rimessi alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore i presid\u0026#238; della garanzia costituzionale del diritto di difesa, tanto pi\u0026#249; sul rilievo del fatto che il patrocinio a spese dello Stato \u0026#232; istituto di diritto processuale. \u0026#200; tuttavia necessario che il criterio di determinazione del compenso non imponga al professionista un sacrificio tale da risolvere il ragionevole legame che intercorre tra l\u0026#8217;onorario che gli spetta e il relativo valore di mercato (ordinanze n. 122 del 2016 e n. 350 del 2005).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Inoltre occorre sottolineare che, anche laddove la parte sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il compenso dei professionisti designati va liquidato in conformit\u0026#224; ai criteri dei quali si \u0026#232; detto, e, in particolare, in misura adeguata alla variazione del costo della vita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDel resto, nello scrutinio dell\u0026#8217;art. 106-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e t.u. spese di giustizia \u0026#8211; che, analogamente alla norma qui censurata, prevede una riduzione dei compensi liquidati ai consulenti nominati nel processo penale \u0026#8211; questa Corte ha affermato che, cos\u0026#236; disponendo, il legislatore non poteva ignorare che si trattasse di compensi i quali, a norma dell\u0026#8217;art. 54 t.u. spese di giustizia, avrebbero dovuto essere periodicamente rivalutati (sentenze n. 178 del 2017 e n. 192 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa previsione di cui all\u0026#8217;art. 54 del predetto testo unico, in altri termini, costituisce una clausola di salvaguardia, il cui mancato rispetto comporta un\u0026#8217;alterazione del sistema disegnato dal legislatore; tanto che, secondo le decisioni da ultimo richiamate, il mancato adeguamento delle tariffe ha fatto s\u0026#236; che la base di calcolo dei compensi fosse gi\u0026#224; seriamente sproporzionata per difetto, pur considerando il contemperamento imposto dalla natura pubblicistica della prestazione (in questo senso anche la sentenza n. 16 del 2025).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; In virt\u0026#249; di tali considerazioni, dev\u0026#8217;essere data continuit\u0026#224; ai principi affermati da questa Corte con la sentenza n. 166 del 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Va ribadito, in particolare, che il mancato rispetto della clausola di adeguamento ha reciso la necessaria correlazione tra il compenso per il professionista e i valori di mercato, \u0026#171;facendo venir meno quel rapporto di connessione razionale e di proporzionalit\u0026#224; tra il mezzo predisposto dal legislatore e il fine che lo stesso ha inteso perseguire, che \u0026#232; alla base della ragionevolezza della scelta legislativa\u0026#187; (punto 4 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSussiste, pertanto, il denunziato contrasto della norma censurata con l\u0026#8217;art. 3 Cost. sotto il profilo del principio di ragionevolezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Lo stesso art. 3 \u0026#232; violato anche in relazione al principio di eguaglianza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePoich\u0026#233; infatti la figura del consulente tecnico di parte dev\u0026#8217;essere pienamente equiparata, quanto al regime dei compensi, a quella dell\u0026#8217;ausiliario del magistrato (sentenza n. 178 del 2017), la previsione di un diverso compenso per le prestazioni rese nel processo dai due professionisti, pur essendo quest\u0026#8217;ultimo sempre determinabile in base alle medesime tabelle, integra una disparit\u0026#224; di trattamento non giustificabile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Sussiste, infine, anche un \u003cem\u003evulnus \u003c/em\u003eal diritto di difesa, con conseguente violazione dell\u0026#8217;art. 24 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome, infatti, questa Corte ha gi\u0026#224; affermato in relazione al consulente tecnico nominato nel processo penale, \u0026#171;tra le ricadute di sistema prodotte dall\u0026#8217;irragionevole decurtazione censurata, potrebbe esservi quella dell\u0026#8217;allontanamento dei soggetti dotati delle migliori professionalit\u0026#224;\u0026#187; (ancora, sentenza n. 178 del 2017); ci\u0026#242;, in particolare, avuto riguardo al fatto che, mentre l\u0026#8217;ausiliario del magistrato ha l\u0026#8217;obbligo di prestare il suo ufficio nel processo civile (art. 63 del codice di procedura civile), tale obbligo non grava sul consulente tecnico di parte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; In definitiva, l\u0026#8217;art. 130 t.u. spese di giustizia deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non esclude che la riduzione della met\u0026#224; degli importi spettanti al consulente tecnico di parte sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell\u0026#8217;art. 54 dello stesso testo unico.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante \u0026#171;Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)\u0026#187;, nella parte in cui non esclude che la riduzione della met\u0026#224; degli importi spettanti al consulente tecnico di parte sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell\u0026#8217;art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l\u0026#8217;8 ottobre 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto Nicola CASSINELLI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 2 dicembre 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Spese di giustizia - Patrocinio a spese dello Stato nel processo civile - Compensi spettanti all\u0026#8217;ausiliario del magistrato - Riduzione degli importi della met\u0026#224; - Omessa esclusione dell\u0026#8217;operativit\u0026#224; della riduzione in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell\u0026#8217;art. 54 decreto Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 166 del 2022 - Irragionevolezza del dimezzamento su una base tariffaria gi\u0026#224; sproporzionata per difetto - Disparit\u0026#224; di trattamento rispetto all\u0026#8217;ausiliario del magistrato e al consulente della parte nel procedimento penale - Pregiudizio del diritto di difesa della parte ammessa al patrocinio.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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