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CAPPI - Rel. AMBROSINI \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e composta dai signori: Avv. GIUSEPPE CAPPI, Presidente - Prof. \r\n GASPARE AMBROSINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO \r\n GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - \r\n Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO \r\n PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. \r\n GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI Prof. COSTANTINO MORTATI - \r\n Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Giudici, \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e SENTENZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale del D. P. R. 28 \r\n dicembre 1952, n. 4379, promosso con ordinanza 14 dicembre 1960 della \r\n Corte d\u0027appello di Roma nel procedimento civile tra l\u0027Ente per la \r\n colonizzazione della Maremma tosco-laziale e Diamilla Magnelli Paolo, \r\n Pediconi Giuseppe, Medici del Vascello Elvina e la Societ\u0026#224; per azioni \r\n \"Marmorelle\" iscritta al n. 5 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata \r\n nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31 del 4 febbraio 1961. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Udita nell\u0027udienza pubblica del 24 gennaio 1962 la relazione del \r\n Giudice Gaspare Ambrosini; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e uditi l\u0027avv. Michele Giorgianni, per Diamilla Magnelli Paolo ed \r\n altri, e l\u0027avv. Guido Astuti, per l\u0027Ente per la colonizzazione della \r\n Maremma tosco-laziale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e Ritenuto in fatto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1952, \r\n n. 4379, emanato in seguito al deposito in data 22 ottobre 1951 di due \r\n piani particolareggiati di espropriazione nei confronti di Maria \r\n Carolina Misciattelli, Guglielmo Pallavicini e della Societ\u0026#224; per \r\n azioni \"Marmorelle\", quali proprietari pro indiviso di due tenute \r\n (Montetosto e Centocorvi) in agro di Cerveteri, si disponeva il \r\n trasferimento all\u0027Ente per la colonizzazione della Maremma \r\n tosco-laziale di due accorporamenti della estensione complessiva, il \r\n primo (Montetosto) di ettari 511.48.80 ed il secondo (Centocorvi) di \r\n ettari 337.09.40. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Con citazione 28 luglio 1954 i tre soggetti espropriati (la \r\n Societ\u0026#224; \"Marmorelle\" in persona dell\u0027amministratore, il Pallavicini, \r\n quale assente, risultando disperso in guerra, e la di lui madre Maria \r\n Misciattelli, rappresentati dall\u0027avv. Pediconi, curatore del primo e \r\n procuratore della seconda) ed inoltre l\u0027avv. Diamilla Magnelli, quale \r\n curatore della prole nascitura di Maria Carolina Misciattelli, \r\n convenivano l\u0027Ente Maremma davanti al Tribunale di Roma chiedendo che, \r\n previo accertamento della illegittimit\u0026#224; del decreto di espropriazione, \r\n esso Ente fosse condannato alle relative restituzioni. Richiamato un \r\n loro atto di opposizione all\u0027Ente Maremma, in data 15 ottobre 1951, e \r\n un ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale avverso i \r\n piani particolareggiati, assumevano che la espropriazione era stata \r\n disposta sul presupposto che la tenuta \"Montetosto\" appartenesse alla \r\n Misciattelli per 252, al Pallavicini per 84 e alla Societ\u0026#224; \r\n \"Marmorelle\" per 204/540, e la tenuta \"Centocorvi\" alla Misciattelli \r\n per 42, al Pallavicini per 14 e alla Societ\u0026#224; \"Marmorelle\" per 25/81, e \r\n sul presupposto, altres\u0026#236;, che dei 252/540 della prima tenuta e dei \r\n 42/81 della seconda, 168/540 e 28/81, rispettivamente 84/540 e 14/81 \r\n fossero pervenuti alla Misciattelli (che gi\u0026#224; aveva ereditato da una \r\n zia i residui 84/540 e 14/81) quale unica erede legittima della madre \r\n Margherita Pallavicini vedova Misciattelli, morta il 6 maggio 1937. \r\n Rilevavano che costei, invece, con testamento olografo in data 5 maggio \r\n 1920, aveva lasciato alla figlia soltanto la met\u0026#224; del suo patrimonio e \r\n disposto dell\u0027altra met\u0026#224; mettendola a moltiplico per i nipoti (ex \r\n filia), dei quali il solo Guglielmo gi\u0026#224; nato all\u0027epoca del testamento, \r\n e gli altri eventuali nascituri. Il testamento era stato pubblicato in \r\n data 19 maggio 1951. Nel relativo atto di deposito si diceva che era \r\n stato ritrovato tra le carte di famiglia. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Si erano, pertanto, attribuiti alla Misciattelli 84/540 della \r\n tenuta Montetosto e 14/81 della tenuta Centocorvi, appartenenti, \r\n invece, alla sua prole nata e nascitura, con conseguente errore nel \r\n calcolo della percentuale di reddito dominicale e violazione della \r\n tabella di scorporo di cui all\u0027art. 4 della legge stralcio. Di qui il \r\n diritto dei condomini alla retrocessione della parte dei beni \r\n espropriati corrispondente alla suddetta differenza di reddito \r\n dominicale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La domanda giudiziale veniva trascritta a favore della prole \r\n nascitura di Maria Misciattelli, con nota 5 marzo 1955. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e L\u0027Ente di riforma si costituiva in giudizio obiettando, in linea di \r\n fatto (comparsa conclusionale 30 maggio 1955) che, alla morte della \r\n madre, la Misciattelli ne aveva accettato l\u0027eredit\u0026#224; - quale unica \r\n erede legittima - trascrivendo a suo favore. Su tale titolo di \r\n acquisto ineccepibile era stata, appunto, computata la consistenza \r\n della sua propriet\u0026#224; terriera nella compilazione del piano \r\n particolareggiato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La difesa del convenuto accennava, inoltre, circa i figli nascituri \r\n di Maria Misciattelli - tuttora tali - alla possibilit\u0026#224; di produrre un \r\n certificato anagrafico. In linea di diritto opponeva, quindi, diverse \r\n eccezioni (difetto di giurisdizione dell\u0027Autorit\u0026#224; giudiziaria ecc.). \r\n In particolare, l\u0027Ente riconosceva che certi atti, cui avevano \r\n partecipato il curatore dell\u0027assente e il curatore dei suddetti \r\n nascituri (richiesta di assegnazione del terzo residuo in data 22 \r\n dicembre 1951, contratto condizionato di permuta di alcuni terreni con \r\n lo stesso Ente Maremma in data 24 giugno 1952, impugnativa del piano \r\n particolareggiato in Consiglio di Stato), avrebbero importato \r\n un\u0027accettazione tacita dell\u0027eredit\u0026#224;, se il relativo diritto, a \r\n quell\u0027epoca, non si fosse ormai prescritto. L\u0027Ente sosteneva, quindi, \r\n nella specie, la inopponibilit\u0026#224; ad esso del testamento di Margherita \r\n Pallavicini. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Queste eccezioni venivano per\u0026#242; respinte con sentenza (non \r\n definitiva) 5 luglio - 19 settembre 1955, riguardo alla prescrizione \r\n suddetta, fondandosi il Tribunale sull\u0027art. 252 delle disposizioni \r\n transitorie del Cod. civile. Osservava, altres\u0026#236;, il Tribunale che \r\n risalendo, a norma sia dell\u0027art. 933 del vecchio che dell\u0027art. 459 del \r\n nuovo Codice civile, al momento dell\u0027apertura della successione, non \r\n era a dubitare che le accettazioni di eredit\u0026#224; compiute posteriormente \r\n al 15 novembre 1949, ma relative a successioni apertesi anteriormente, \r\n abbiano piena efficacia anche nei confronti degli Enti di riforma. \r\n Pertanto, non essendosi tenuto conto del suddetto testamento olografo, \r\n si erano lesi, fino alla concorrenza di un maggior reddito dominicale \r\n complessivo di L. 38.959, 33 i diritti di propriet\u0026#224; sia di Maria \r\n Misciattelli che di Guglielmo Pallavicini, ed eventualmente della prole \r\n nascitura della prima. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Pertanto, il Tribunale, dichiarata la illegittimit\u0026#224; del decreto \r\n legislativo di espropriazione, condannava l\u0027Ente Maremma alla \r\n restituzione dei frutti. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Con sentenza (definitiva) 27 giugno-20 settembre 1957, eseguiti \r\n vari accertamenti tecnici (consulente tecnico dott. E. Barile) per \r\n individuare i terreni corrispondenti alla quantit\u0026#224; di reddito \r\n dominicale espropriato in eccesso, il Tribunale di Roma condannava \r\n l\u0027Ente di riforma a restituire tali terreni. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Con atto 7 novembre 1957 l\u0027Ente Maremma proponeva appello. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nel corso del giudizio, essendosi gi\u0026#224; fatta richiesta (comparse \r\n conclusionali 11 dicembre e 20 dicembre 1959) per il rinvio della \r\n controversia - quanto alla legittimit\u0026#224; del decreto legislativo di \r\n espropriazione - alla Corte costituzionale, alla udienza collegiale del \r\n 22 dicembre 1959, l\u0027avvocato degli espropriati chiedeva che la causa \r\n fosse rinviata innanzi al Consigliere istruttore \"per consentire la \r\n costituzione degli eredi del Pallavicini, dichiarato morto\". La Corte, \r\n in accoglimento dell\u0027istanza, rinviava all\u0027udienza istruttoria del 28 \r\n gennaio 1960. Dopo di che, all\u0027udienza del 31 marzo 1960, l\u0027avvocato \r\n degli espropriati si costituiva \"per la principessa Elvina Medici del \r\n Vascello ved. Pallavicini in proprio e quale esercente la patria \r\n potest\u0026#224; sulla figlia minore Maria Camilla, entrambi nella loro \r\n qualit\u0026#224; di eredi del principe Guglielmo Pallavicini, gi\u0026#224; costituito \r\n in giudizio a mezzo del curatore avv. Pediconi\". A tal fine depositava \r\n vari documenti. La difesa dell\u0027Ente chiedeva rinvio per la \r\n precisazione delle conclusioni; il che avveniva all\u0027udienza del 5 \r\n maggio 1960, passando, quindi, la causa, all\u0027udienza collegiale del 28 \r\n ottobre seguente, in decisione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Con ordinanza 14 dicembre 1960, la Corte di appello di Roma, \r\n esposti i fatti della causa, osservava che sia per le ragioni gi\u0026#224; \r\n indicate dal Tribunale, sia per la sopravvenuta giurisprudenza \r\n (sentenze nn. 8 e 57 del 1959) della Corte costituzionale - entrata in \r\n funzione nelle more del giudizio - la questione sollevata non poteva \r\n dirsi manifestamente infondata, e rimetteva gli atti alla Corte \r\n costituzionale per decidere se il decreto di espropriazione potesse \r\n ritenersi legittimo per avere tenuto conto delle intestazioni \r\n catastali, e se non avesse dovuto prevalere, quale decisiva agli \r\n effetti di cui trattavasi, la prova del diritto di propriet\u0026#224; \r\n risultante dalla disposizione testamentaria. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e L\u0027ordinanza veniva notificata alle parti il 7 gennaio 1961, \r\n comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento il 5 gennaio \r\n 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 4 \r\n febbraio 1961, n. 31. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nelle deduzioni in data 18 febbraio 1961, davanti alla Corte \r\n costituzionale, la difesa di Maria Misciattelli e degli altri \r\n espropriati costituiti in appello, contestava anzitutto il giudizio di \r\n rilevanza costituzionale erroneamente emesso, a suo avviso, dal giudice \r\n a quo (per tardiva produzione, davanti alla Corte di appello, della \r\n sentenza appellata) e faceva ogni ampia riserva di valersi della \r\n eccezione nell\u0027ulteriore corso della causa di merito. Indipendentemente \r\n da ci\u0026#242;, aggiungeva, il decreto di esproprio era comunque illegittimo. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e A sua volta, nelle deduzioni in data 21 febbraio 1961, la difesa \r\n dell\u0027Ente Maremma insisteva particolarmente sulla circostanza della \r\n ritardata pubblicazione del testamento, e sulla \"evidente concorde \r\n pretesa, da parte degli eredi di Margherita Pallavicini di farne valere \r\n gli effetti solo in quanto essi comportavano una riduzione della quota \r\n di scorporo della esproprianda Maria Carolina Misciattelli, senza \r\n peraltro rendere possibile un correlativo esproprio a carico degli \r\n altri ipotetici beneficiari, uno dei quali era \u0027assente\u0027 fin dal 1940, \r\n e gli altri ancora di l\u0026#224; da venire\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Riguardo alla pubblicazione, in genere, del testamento olografo, e \r\n alla sua pubblicit\u0026#224;, in relazione all\u0027art. 620 del Cod. civile, \r\n sosteneva, inoltre, la difesa dell\u0027Ente che quando la successione abbia \r\n ad oggetto beni immobili, \"alla pubblicazione si ricollega \r\n necessariamente l\u0027ulteriore pubblicit\u0026#224; richiesta dalla legge per cui \r\n l\u0027acquisto deve essere trascritto (cfr. art. 2648 Cod. civ.)\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e In via subordinata, la difesa dell\u0027Ente rilevava che, in ogni caso, \r\n l\u0027eventuale motivo di illegittimit\u0026#224; del decreto di espropriazione, non \r\n vizierebbe detto decreto in toto, ma soltanto parzialmente, nella \r\n misura in cui l\u0027errato calcolo della consistenza della propriet\u0026#224; \r\n Misciattelli alla data del 15 novembre 1949 avesse potuto determinare \r\n lo scorporo di una quota superiore a quella dovuta in base alla \r\n corretta applicazione dell\u0027art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Assumeva, infine, riferendosi alla commassazione della quota \r\n ereditaria della prole nascitura della Maria Carolina Misciattelli, che \r\n non sarebbe comunque possibile pronunziare l\u0027illegittimit\u0026#224; del decreto \r\n di espropriazione emanato nei di lei riguardi, se prima non fosse \r\n accertato dal giudice di merito la possibilit\u0026#224; o meno di tale \r\n sopravvenienza di prole. Al riguardo l\u0027Ente si riservava di produrre, \r\n nella sede di merito, mezzi di prova allo scopo di dimostrare la \r\n conseguita certezza della non verificabilit\u0026#224; della conditio juris cui \r\n \u0026#232; subordinata la istituzione testamentaria di erede prevista dall\u0027art. \r\n 462, ultimo comma, del Codice civile. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e In difesa di Maria Carolina Misciattelli, di Evina Medici del \r\n Vascello ved. Pallavicini, quale esercente la patria potest\u0026#224; sulla \r\n figlia minore Maria Camilla ed in proprio per i diritti uxori, di Paolo \r\n Diamilla Magnelli, quale procuratore della prole nascitura di Maria \r\n Carolina Misciattelli e della Societ\u0026#224; per azioni \"Marmorelle\", \u0026#232; \r\n stata presentata dall\u0027avv. Aldo Dedin una memoria, nella quale si \r\n ribadisce la tesi che in materia successoria gli eventi relativi alla \r\n successione mortis causa si ricollegano retroattivamente al momento \r\n dell\u0027apertura della successione, onde \u0026#232; opponibile all\u0027Ente Maremma il \r\n testamento olografo di Margherita Misciattelli, pur pubblicato \r\n posteriormente al 15 novembre 1949. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Si mette poi in rilievo che col testamento la Margherita \r\n Misciattelli attribuiva met\u0026#224; del suo patrimonio alla figlia Maria e \r\n l\u0027altra met\u0026#224; a tutti i nipoti nati e nascituri, mettendola \"a \r\n moltiplico\" tra loro. L\u0027unico nipote nato era il principe Guglielmo \r\n Pallavicini, disperso in azione di guerra nell\u0027anno 1940, per il quale \r\n nel 1950 intervenne la dichiarazione di morte presunta. Eredi del suo \r\n patrimonio divennero la figlia, signorina Maria Camilla Pallavicini, e \r\n la vedova Elena Medici del Vascello per i diritti uxori. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Alla data del 15 novembre 1949, quindi, l\u0027eredit\u0026#224; di Margherita \r\n Misciattelli apparteneva alla espropriata Maria Carolina Misciattelli \r\n soltanto per met\u0026#224;, mentre l\u0027altra met\u0026#224; era di spettanza di Guglielmo \r\n Pallavicini e poi dei suoi eredi. N\u0026#233; la situazione patrimoniale della \r\n Maria Carolina verrebbe avvantaggiata dalla non sopravvenienza di \r\n figli, giacch\u0026#233; nel suo testamento la Margherita Misciattelli aveva \r\n istituito eredi di met\u0026#224; del suo patrimonio i nipoti nati e nascituri, \r\n mettendo tale met\u0026#224; a moltiplico tra loro. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La memoria conclude insistendo nel chiedere la dichiarazione di \r\n illegittimit\u0026#224; costituzionale del D. P. R. del 28 dicembre 1952, n. \r\n 4379. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e Considerato in diritto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La Corte ritiene fondata la questione, proposta con l\u0027ordinanza in \r\n esame, della legittimit\u0026#224; costituzionale del decreto del Presidente \r\n della Repubblica del 28 dicembre 1952, n. 4379, emanato, per \r\n l\u0027applicazione della legge delega di riforma agraria del 21 ottobre \r\n 1950, n. 841, per quanto attiene all\u0027espropriazione subita dalla \r\n signora Maria Carolina Misciattelli, nei riguardi della quale \u0026#232; stata \r\n sollevata la questione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Tale decreto ed i corrispondenti anteriori piani di espropriazione \r\n approntati dall\u0027Ente Maremma si basano sul presupposto che tutto il \r\n complesso di beni rispetto al quale si procedette allo scorporo, gi\u0026#224; \r\n appartenente alla signora Margherita Pallavicini vedova Misciattelli, \r\n fosse interamente passato in propriet\u0026#224; della figlia, signora Maria \r\n Carolina Misciattelli, quale unica erede ab intestato della madre \r\n deceduta il 6 maggio 1937, e che fosse ancora di sua spettanza alla \r\n data del 15 novembre 1949, alla data cio\u0026#232; stabilita dall\u0027art. 4 della \r\n legge 21 ottobre 1950, n. 841, per la determinazione della consistenza \r\n della propriet\u0026#224; terriera soggetta a scorporo; cosicch\u0026#233; legittimamente \r\n sarebbe stato proceduto alla espropriazione nei di lei confronti in \r\n riguardo a tutto il complesso terriero suddetto. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Senonch\u0026#233; la situazione reale del patrimonio della Maria Carolina \r\n Misciattelli apparve diversa quando il 19 maggio 1951 venne pubblicato \r\n il testamento olografo, datato 5 maggio 1920, della signora Margherita \r\n Misciattelli, col quale aveva lasciato alla figlia, signora Maria \r\n Carolina, soltanto met\u0026#224; del suo patrimonio, mentre aveva disposto \r\n dell\u0027altra met\u0026#224; a favore dei nipoti, figli nati e nascituri, della \r\n Maria Carolina, mettendola \"a moltiplico\" tra loro. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Ora risulta dagli atti della causa, ed \u0026#232; pacifico ormai tra le \r\n parti, in seguito alle ammissioni fatte dalla difesa dell\u0027Ente Maremma \r\n nella discussione orale, che un figlio della signora Maria \r\n Misciattelli, Guglielmo Pallavicini, gi\u0026#224; nato al momento della \r\n redazione del testamento suindicato, e per cui era intervenuta prima la \r\n dichiarazione di \"disperso\" in azione di guerra nel 1940 e poi quella \r\n di morte presunta, aveva lasciato superstiti la figlia, signorina Maria \r\n Camilla Pallavicini, e la moglie Elvina Medici del Vascello, le quali, \r\n in seguito a quest\u0027ultima dichiarazione, acquistarono anche formalmente \r\n la qualit\u0026#224; di beneficiarie del di lui patrimonio, e che a questo \r\n titolo si costituirono nel giudizio avanti la Corte d\u0027appello e, dopo, \r\n avanti questa Corte. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Quindi, in base al testamento datato 5 maggio 1920 e pubblicato il \r\n 19 maggio 1951, la signora Maria Carolina Misciattelli, che pur alla \r\n data del 15 novembre 1949 figurava proprietaria dell\u0027intero patrimonio \r\n della madre, non lo era, in effetti, che soltanto per la met\u0026#224;, \r\n appartenendo l\u0027altra met\u0026#224; al Guglielmo Pallavicini prima e poi alla \r\n signorina Maria Camilla Pallavicini e per i diritti uxori alla vedova \r\n Elvina Medici del Vascello, oltre agli eventuali nipoti della \r\n testatrice nascituri. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Non occorre qui occuparsi dei nascituri, giacch\u0026#233; in ogni caso la \r\n mancata sopravvenienza di ulteriori nipoti gioverebbe, stante la natura \r\n congiuntiva della chiamata ereditaria, agli eredi di Guglielmo \r\n Pallavicini. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e E certo, comunque, che, in base al testamento, alla signora Maria \r\n Carolina Misciattelli non apparteneva alla data del 15 novembre 1949 \r\n tutto il patrimonio ereditario della madre. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Onde, stando al principio costantemente applicato da questa Corte, \r\n che deve prendersi a base del procedimento di espropriazione la \r\n consistenza reale ed effettiva della propriet\u0026#224; terriera alla data del \r\n 15 novembre 1949, e che nel contrasto tra intestazioni catastali e \r\n giuridica prova del diritto di propriet\u0026#224;, quest\u0027ultima deve prevalere \r\n come decisiva, deve considerarsi costituzionalmente illegittimo per \r\n eccesso nell\u0027esecuzione della delega il decreto legislativo impugnato, \r\n in quanto ha espropriato nei confronti della erede apparente signora \r\n Maria Carolina Misciattelli, dei beni, che, in base al testamento della \r\n di lei madre Margherita Misciattelli, spettavano a Guglielmo \r\n Pallavicini, e che, dopo la dichiarazione della di lui morte presunta, \r\n sono passati in propriet\u0026#224; alla figlia Maria Camilla Pallavicini, con \r\n l\u0027usufrutto uxorio della madre di questa, salvo la sopravvenienza di \r\n altri figli della Maria Carolina. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La difesa dell\u0027Ente Maremma, nelle sue deduzioni, aveva in \r\n contrario addotto che il testamento della Margherita Misciattelli non \r\n \u0026#232; opponibile ad esso Ente perch\u0026#233; fu pubblicato posteriormente al 15 \r\n novembre 1949 e conseguentemente accettato dopo tale data. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Ma l\u0027assunto \u0026#232; infondato, giacch\u0026#233; gli eventi relativi alla \r\n successione ereditaria, e quindi anche l\u0027accettazione dell\u0027eredit\u0026#224;, si \r\n riconnettono con efficacia retroattiva al momento dell\u0027apertura della \r\n successione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Il verificarsi, come nel caso in esame, di una condizione della \r\n chiamata ereditaria, sia pur posteriormente alla data del 15 novembre \r\n 1949, retroagisce i suoi effetti al momento dell\u0027apertura della \r\n successione, conformemente al principio dal punto di vista pi\u0026#249; \r\n generale gi\u0026#224; affermato da questa Corte e ribadito da ultimo nella \r\n sentenza n. 25 del 12 maggio 1961, \"secondo il quale l\u0027efficacia \r\n riconosciuta dalla legge comune a eventi o atti successivi al 15 \r\n novembre 1949, o collegati a situazioni in via di formazione \r\n anteriormente a tale data, non trova ostacolo nella norma dell\u0027art. 4 \r\n della cosidetta legge stralcio\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Il testamento della signora Margherita Pallavicini vedova \r\n Misciattelli, la cui eredit\u0026#224; si apr\u0026#236; col suo decesso il 6 maggio \r\n 1937, \u0026#232;, quindi, opponibile all\u0027Ente Maremma, e pertanto illegittimo \r\n deve considerarsi il decreto legislativo che sottopose ad esproprio \r\n terreni che, in base a tale testamento, non appartenevano alla signora \r\n Maria Carolina Misciattelli. \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e per questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e l\u0027illegittimit\u0026#224; costituzionale del D.P.R. del 28 \r\n dicembre 1952, n. 4379, in relazione all\u0027art. 4 della legge 21 ottobre \r\n 1950, n. 841, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, \r\n in quanto nel procedimento di scorporo il patrimonio terriero della \r\n signora Maria Carolina Misciattelli \u0026#232; stato determinato in superficie \r\n superiore alla sua consistenza effettiva alla data del 15 novembre \r\n 1949. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, \r\n Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1962. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI - \r\n MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO \r\n GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO \r\n - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - \r\n GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO \r\n PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO \r\n SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE \r\n FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - \r\n GIUSEPPE CHIARELLI. \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"1467","titoletto":"SENT. 16/62. RIFORMA FONDIARIA E AGRARIA - PROPRIETA\u0027 ASSUNTA A BASE DELL\u0027ESPROPRIO - CONSISTENZA - REQUISITI. RIFORMA FONDIARIA E AGRARIA - INTESTAZIONI CATASTALI . VALORE INDICATIVO, NON PROBATORIO - EVENTI O ATTI GIURIDICI SUCCESSIVI AL 15 NOVEMBRE 1949 - EFFICACIA RETROATTIVA - LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841, ART. 4 - NON COSTITUISCE OSTACOLO - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - APERTURA ANTERIORE AL 15 NOVEMBRE 1949 - PUBBLICAZIONE DEL TESTAMENTO E ACCETTAZIONE DELL\u0027EREDITA\u0027 POSTERIORI A TALE DATA - OPPONIBILITA\u0027 ALL\u0027ENTE DI RIFORMA - D.P.R. 28 DICEMBRE 1952, N. 4379 - ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE.","testo":"A base del procedimento di espropriazione per riforma fondiaria deve prendersi la consistenza della proprieta\u0027 terriera alla data del 15 novembre 1949. Tale consistenza deve essere reale ed effettiva. Nel contrasto tra intestazioni catastali e giuridica prova del diritto di proprieta\u0027, quest\u0027ultima deve prevalere come decisiva. L\u0027efficacia retroattiva riconosciuta dalla legge comune ad eventi o atti successivi al 15 novembre 1949, collegati a situazioni in via di formazione anteriormente a tale data, non trova ostacolo nell\u0027art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841. Sono, pertanto, opponibili all\u0027Ente di riforma la pubblicazione di un testamento e la accettazione di una eredita\u0027, anche se successivi al 15 novembre 1949, quando il momento dell\u0027apertura della successione sia anteriore a tale data. (Il decreto del Pres. della Repubblica 28 dicembre 1952, n. 4379 e\u0027 illegittimo in quanto con esso sono stati espropriati nei confronti della erede apparente Maria Carolina Misciatelli beni che, in base al testamento della di lei madre Margherita Misciatelli, non le spettavano).","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"28/12/1952","numero":"4379","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica;4379~art0"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"76","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"77","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"in relazione all\u0027"}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"21/10/1950","numero":"841","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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