GET https://cortecostituzionale.strategiedigitali.net/scheda-pronuncia/2024/73

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V., con ordinanza del 5 aprile 2023, iscritta al n. 86 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti \u003c/em\u003egli atti di costituzione dell\u0026#8217;INAIL e di L. V., nonch\u0026#233; gli atti di intervento della Federazione legali del parastato (FLEPAR) e del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudita \u003c/em\u003enell\u0026#8217;udienza pubblica del 6 febbraio 2024 la Giudice relatrice Maria Rosaria San Giorgio;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi \u003c/em\u003egli avvocati Marcello Cecchetti per FLEPAR, Massimo Luciani e Antonio Pileggi per L. V., Gioia Vaccari per INAIL e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Fabrizio Urbani Neri per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato \u003c/em\u003enella camera di consiglio del 7 marzo 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 5 aprile 2023, iscritta al n. 86 del registro ordinanze 2023, il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente), nella parte in cui, nell\u0026#8217;interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224; assurta a diritto vivente, non consente che la quota delle competenze e degli onorari giudizialmente liquidati in favore degli enti pubblici non economici e attribuita, ai sensi dell\u0026#8217;art. 26, quarto comma, della stessa legge, agli appartenenti al ruolo professionale legale da essi dipendenti, sia computata, neanche in parte, nel calcolo dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di anzianit\u0026#224; a costoro spettante.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il rimettente riferisce che nel giudizio pendente dinnanzi a s\u0026#233; l\u0026#8217;Istituto nazionale per l\u0026#8217;assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ha chiesto condannarsi un proprio dipendente dell\u0026#8217;area professionale legale collocato a riposo alla restituzione di una parte di quanto allo stesso corrisposto a titolo di indennit\u0026#224; di anzianit\u0026#224;, sul presupposto che nel calcolo di tale trattamento erano state indebitamente considerate le competenze e gli onorari giudizialmente liquidati a favore dell\u0026#8217;Istituto e attribuiti all\u0026#8217;avvocato ai sensi dell\u0026#8217;art. 26, quarto comma, della legge n. 70 del 1975.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA sostegno della domanda di ripetizione di indebito \u0026#8211; prosegue il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#8211; l\u0026#8217;INAIL ha dedotto che, dopo la liquidazione dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di anzianit\u0026#224;, effettuata, peraltro con riserva, nei termini suddetti, \u0026#171;aveva dovuto prendere atto\u0026#187; che la Corte di cassazione, sezioni unite civili, con la sentenza 25 marzo 2010, n. 7158, aveva affermato che dalla base di calcolo del trattamento di fine servizio per i dipendenti degli enti pubblici non economici (cosiddetto parastato) dovessero escludersi le voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianit\u0026#224; o componenti retributive similari e dovevano ritenersi abrogate o illegittime, e comunque non applicabili, le disposizioni dei regolamenti che prevedevano, ai fini del trattamento di fine rapporto o di quiescenza comunque denominato, il computo delle competenze a carattere fisso e continuativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente ha, quindi, ricostruito con dovizia di riferimenti l\u0026#8217;evoluzione della normativa e della cornice giurisprudenziale nella quale si \u0026#232; inserita la citata pronuncia nomofilattica, ricordando che, anteriormente alla riforma sulla privatizzazione del pubblico impiego, il giudice amministrativo, cui spettava la giurisdizione sui trattamenti di fine servizio in questione, riteneva che la nozione di stipendio complessivo in godimento comprendesse anche gli onorari e le competenze di cui all\u0026#8217;art. 26, quarto comma, della legge n. 70 del 1975, intravedendo in tali spettanze il corrispettivo naturale e continuativo dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di patrocinio svolta dal dipendente in favore dell\u0026#8217;ente e, dunque, una componente ordinaria della retribuzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ha, quindi, osservato che l\u0026#8217;interpretazione della normativa in esame \u0026#232; \u0026#171;radicalmente mutat[a]\u0026#187; allorquando la giurisdizione in materia \u0026#232; stata attribuita al giudice ordinario, ricordando, in particolare, che nella giurisprudenza di legittimit\u0026#224; formatasi sulla base di calcolo dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di anzianit\u0026#224; per i dipendenti degli enti pubblici non economici si sono delineati orientamenti contrapposti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo un primo indirizzo interpretativo, ai dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 70 del 1975 continuava ad applicarsi la disciplina prevista dagli artt. 5 e 31 del previgente decreto ministeriale 30 maggio 1969 di approvazione del \u0026#171;Regolamento per il trattamento di previdenza e di quiescenza del personale a rapporto d\u0026#8217;impiego\u0026#187;, a condizione che assicurasse un trattamento di maggior favore. Le stesse pronunce affermavano che la nozione di retribuzione contemplata dalle citate disposizioni regolamentari coincidesse con quella onnicomprensiva recepita dall\u0026#8217;art. 2121 del codice civile, nella quale rientravano tutte le voci fisse e continuative, dovendosi intendere per tali tutte le componenti retributive non meramente contingenti, non caratterizzate, cio\u0026#232;, da occasionalit\u0026#224;, transitoriet\u0026#224; o saltuariet\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eUn diverso orientamento osservava che, in seguito all\u0026#8217;entrata in vigore dell\u0026#8217;art. 13 della legge n. 70 del 1975, normativa con la quale si era inteso razionalizzare ed omogeneizzare il trattamento economico e normativo del parastato, la nozione di stipendio annuo complessivo in godimento, assunta dalla citata previsione a base di calcolo dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di anzianit\u0026#224;, doveva intendersi nel senso di paga tabellare, non comprensiva, cio\u0026#232;, di tutti gli altri emolumenti erogati con continuit\u0026#224; e a scadenza fissa. Doveva, inoltre, escludersi la perdurante operativit\u0026#224; della previgente disciplina regolamentare, n\u0026#233; poteva ritenersi applicabile quella dettata dall\u0026#8217;art. 2120 cod. civ., la quale, per i dipendenti in servizio al 31 dicembre 1995, era condizionata, ai sensi dell\u0026#8217;art. 69, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull\u0026#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), all\u0026#8217;intervento, non ancora realizzato, della contrattazione collettiva nazionale, restando ferma, in mancanza, la normativa in materia di trattamento di fine servizio vigente al momento della cessazione del rapporto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Tribunale di Roma ha, quindi, ricordato che il contrasto interpretativo \u0026#232; stato composto dalla richiamata sentenza delle sezioni unite civili n. 7158 del 2010, alle cui enunciazioni \u0026#8211; con particolare riguardo alla puntualizzazione secondo la quale l\u0026#8217;art. 13 della legge n. 70 del 1975 pone una disciplina inderogabile da interpretarsi restrittivamente, anche con riferimento al concetto di \u0026#171;stipendio complessivo\u0026#187; dalla stessa menzionato \u0026#8211; la giurisprudenza successiva ha dato continuit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTanto premesso, il giudice rimettente ritiene \u0026#171;del tutto acquisito al cd. diritto vivente\u0026#187; che nella base di calcolo dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di anzianit\u0026#224; spettante ai dipendenti del parastato vadano considerati soltanto lo stipendio base e gli scatti o incrementi strettamente dipendenti dall\u0026#8217;anzianit\u0026#224; di servizio, senza che possa invocarsi la diversa disciplina dettata dai regolamenti o dai contratti collettivi, e che, quindi, tra le voci retributive computabili non pu\u0026#242; essere inclusa la \u0026#8220;quota onorari\u0026#8221; solo perch\u0026#233; tale componente dipende anche dall\u0026#8217;anzianit\u0026#224; di servizio. Inoltre, detto compenso, pur essendo presumibilmente continuativo, non \u0026#232; fisso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ritiene che, in presenza di un orientamento ermeneutico assurto a diritto vivente, una diversa ricostruzione dell\u0026#8217;istituto, anche se sorretta da una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina rilevante, si rivelerebbe inutile, anche in considerazione della tendenza del giudice di legittimit\u0026#224; ad evitare, a garanzia del legittimo affidamento, mutamenti di indirizzo non prevedibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente passa, quindi, in rassegna una serie di possibili argomentazioni di segno contrario, per porne in rilievo l\u0026#8217;inidoneit\u0026#224; a sostenere una soluzione ermeneutica diversa da quella costruita dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224; su \u0026#171;solide e non superabili basi testuali e sistemiche\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLo stesso giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e reputa, invece, impossibile superare in via interpretativa il contrasto di tale diritto vivente con la Costituzione, specie \u0026#171;sul piano della razionalit\u0026#224;/ragionevolezza giuridica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; La nozione restrittiva di stipendio, argomenta il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, \u0026#171;pur plausibilmente tratta dalla prassi normativa del settore\u0026#187;, si rivelerebbe, infatti, irragionevolmente formalistica, specie in relazione alla disciplina del parastato, in base alla quale l\u0026#8217;indennit\u0026#224; di anzianit\u0026#224; non ha struttura contributiva, ma \u0026#232; a carico dell\u0026#8217;ente datore di lavoro, n\u0026#233; si rinviene, rispetto a tale trattamento, una regola espressa di tassativit\u0026#224; legale analoga a quella posta dagli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), per l\u0026#8217;indennit\u0026#224; di buonuscita, e dagli artt. 4 e 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), per l\u0026#8217;indennit\u0026#224; premio di servizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOsserva, al riguardo, il rimettente, che, nel contesto normativo in cui si \u0026#232; inserita la legge n. 70 del 1975, da un lato, i trattamenti economici del personale erano stabiliti in via regolamentare dagli stessi enti pubblici datori di lavoro e il concetto di stipendio \u0026#171;non era ancorabile ad una predefinita prassi di tipizzazione legale delle voci computabili\u0026#187; e, dall\u0026#8217;altro, con l\u0026#8217;art. 26 della legge citata, anticipando un sistema che sarebbe stato generalizzato dapprima con la legge 29 marzo 1983, n. 93 (Legge quadro sul pubblico impiego) e, in seguito, con \u0026#171;la riforma del pubblico impiego degli anni \u0026#8217;90\u0026#187;, l\u0026#8217;assetto dei trattamenti economici era rimesso, nella sostanza, alla contrattazione collettiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAssume, ancora, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e che una lettura restrittiva come quella accolta dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224; avrebbe potuto comprendersi in un \u0026#171;sistema di tassativit\u0026#224; legale\u0026#187; delle voci computabili ai fini della determinazione dei trattamenti di fine servizio, ma non certo in un ambito normativo in cui, al contrario, tali trattamenti \u0026#171;non sono mai stati stabili e qualificati dalla legge\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disciplina censurata, continuando ad agganciare la base di calcolo dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di anzianit\u0026#224; \u0026#171;ad un dato formale del 1975\u0026#187;, cos\u0026#236; escludendo che su di essa possa incidere la contrattazione collettiva \u0026#8211; alla quale, tuttavia, nell\u0026#8217;attuale contesto la stessa legge attribuisce \u0026#171;il dominio [\u0026#8230;] sugli assetti dei trattamenti economici\u0026#187; \u0026#8211;, rivelerebbe una intrinseca irrazionalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eritiene che gli onorari in esame non costituiscano una componente retributiva accessoria o secondaria. Di ci\u0026#242; si avrebbe conferma attraverso l\u0026#8217;art. 26, quarto comma, della legge n. 70 del 1975, il quale dimostra \u0026#171;in modo unico ed eccezionale\u0026#187; che ai legali degli enti parastatali spetta una percentuale delle competenze e degli onorari, quale \u0026#171;naturale corrispettivo\u0026#187; \u0026#171;del tipo di attivit\u0026#224;\u0026#187; svolta, spettanze che non potrebbero essere introitate integralmente dall\u0026#8217;ente datore di lavoro per il solo fatto che il difensore che lo rappresenta in giudizio percepisca uno stipendio, poich\u0026#233; per tale patrocinio lo stesso ente non sopporta alcun esborso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente evidenzia, ancora, che la \u0026#8220;quota onorari\u0026#8221; maturata dalla parte resistente nell\u0026#8217;ultimo anno di servizio rappresenta il sessantacinque per cento del suo trattamento economico parametrico di attivit\u0026#224;, con la conseguenza che, in caso di mancato computo della stessa ai fini dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di anzianit\u0026#224;, risulterebbe pi\u0026#249; conveniente l\u0026#8217;opzione per il trattamento di fine rapporto, opzione che, tuttavia, lo stesso resistente \u0026#171;evidentemente non ha esercitato perch\u0026#233; quando \u0026#232; cessato dal servizio era del tutto pacifico, in base alla giurisprudenza amministrativa all\u0026#8217;epoca formatasi, ed anche per l\u0026#8217;Inail, che la \u0026#8220;quota onorari\u0026#8221; fosse computabile nell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di anzianit\u0026#224;, e per intero\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice\u003cem\u003e a quo\u003c/em\u003e ricorda, quindi, che, come confermato dalla giurisprudenza costituzionale, i trattamenti di fine servizio, costituendo una forma di retribuzione differita, sono presidiati dall\u0026#8217;art. 36 Cost., con la conseguenza che nel relativo computo deve essere osservato un ragionevole criterio di proporzione alla qualit\u0026#224; e quantit\u0026#224; del lavoro prestato e, \u0026#171;per esso, pare implicarsi, al trattamento di attivit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLo stesso rimettente osserva, quindi, che, sebbene una ricorrente enunciazione della giurisprudenza costituzionale precisi che il rispetto dell\u0026#8217;art. 36 Cost. debba essere valutato in rapporto al trattamento nel suo complesso, nella sentenza n. 243 del 1993 questa Corte ha desunto la illegittimit\u0026#224; costituzionale della mancata considerazione, nel calcolo della indennit\u0026#224; di anzianit\u0026#224;, dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; integrativa speciale dalla notevole incidenza assunta da tale componente rispetto al trattamento economico complessivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eViene, quindi, ricordata la sentenza n. 159 del 2019, con la quale questa Corte ha chiarito che la natura di retribuzione differita dei trattamenti di fine servizio \u0026#232; avvalorata dalla correlazione della misura delle prestazioni alla durata del servizio e alla retribuzione di carattere continuativo percepita in costanza di rapporto e che, anche per tale emolumento, deve essere osservato il canone di proporzionalit\u0026#224; imposto dall\u0026#8217;art. 36 Cost., anche mediante una tendenziale, progressiva assimilazione alle regole del lavoro privato, nella quale un ruolo fondamentale assume la contrattazione collettiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Ad avviso del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, sarebbe violato anche il principio di eguaglianza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost., in quanto risulterebbe ingiustificata la diversit\u0026#224; della posizione di un dipendente dell\u0026#8217;INAIL appartenente al ruolo professionale legale rispetto a quella di un altro dipendente di livello superiore, come ad esempio un dirigente, il quale, pur godendo di un trattamento economico pari a quello accordato al primo, percepisce un\u0026#8217;indennit\u0026#224; di anzianit\u0026#224; maggiore soltanto perch\u0026#233;, non svolgendo funzioni legali, non percepisce una quota delle competenze di cui all\u0026#8217;art. 26 della legge n. 70 del 1975 e \u0026#171;tutto il suo trattamento economico consiste in stipendio e scatti\u0026#187; e \u0026#171;la contrattazione collettiva continua a non regolare la materia nel suo complesso, n\u0026#233; si \u0026#232; mai curata [\u0026#8230;] di chiamare \u0026#8220;stipendio a percentuale\u0026#8221; la \u0026#8220;quota onorari\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.\u0026#8211; In ultimo, il giudice rimettente, a sostegno della rilevanza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate, deduce che, in assenza di \u0026#171;un intervento modificativo da parte della Corte costituzionale\u0026#187;, la domanda restitutoria avanzata dall\u0026#8217;INAIL sarebbe \u0026#171;meritevole di accoglimento\u0026#187;, posto che l\u0026#8217;ulteriore tema dedotto nel giudizio principale \u0026#8211; coincidente con la lesione del legittimo affidamento ingenerato nel resistente dall\u0026#8217;interpretazione della disposizione in esame seguita anteriormente all\u0026#8217;arresto nomofilattico del 2010 \u0026#8211; risulterebbe supportato da argomentazioni non decisive alla luce delle enunciazioni contenute nella sentenza n. 8 del 2023 di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Nel presente giudizio \u0026#232; intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo dichiararsi l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; e comunque la non fondatezza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; La difesa statale eccepisce, anzitutto, che le censure di illegittimit\u0026#224; costituzionale investono non tanto il contenuto della disposizione in scrutinio, quanto l\u0026#8217;interpretazione datane dal diritto vivente e segnatamente da una serie di pronunce di legittimit\u0026#224; dalle quali il rimettente potrebbe discostarsi con adeguata motivazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, l\u0026#8217;Avvocatura ritiene che le questioni sollevate siano formulate genericamente. Sebbene la \u0026#8220;quota onorari\u0026#8221; di cui viene denunciata la mancata considerazione, da parte dell\u0026#8217;art. 13 della legge n. 75 del 1970, ai fini del calcolo dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di anzianit\u0026#224;, costituisca solo una delle componenti del \u0026#171;variegato \u003cem\u003egenus\u003c/em\u003e delle indennit\u0026#224; integrative e/o accessorie, riconosciute in attivit\u0026#224; ai dipendenti degli enti pubblici non economici\u0026#187;, le censure del rimettente non investirebbero la nozione di retribuzione complessiva, comprensiva, cio\u0026#232;, di tutte le diverse indennit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Nel merito, la difesa dello Stato assume la non fondatezza della questione sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 36 Cost., osservando che la nozione di \u0026#171;stipendio complessivamente in godimento\u0026#187; che l\u0026#8217;art. 13 della legge n. 70 del 1975 pone a base del computo dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di anzianit\u0026#224; costituisce una misura proporzionale al lavoro svolto e sufficiente al mantenimento dignitoso del lavoratore e della sua famiglia, a prescindere dai criteri di computo e dall\u0026#8217;ammontare delle singole voci.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe destituita di fondamento anche la censura con la quale \u0026#232; denunciato il \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e all\u0026#8217;art. 3 Cost. per la disparit\u0026#224; di trattamento tra i professionisti legali dell\u0026#8217;INAIL e i dirigenti dello stesso ente, non essendo le due categorie poste a confronto sottoposte alla medesima disciplina.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Nel presente giudizio si \u0026#232; costituito anche l\u0026#8217;INAIL, ricorrente nel processo principale, chiedendo dichiararsi l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; e comunque la non fondatezza delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;Istituto imputa, anzitutto, al giudice rimettente di non avere optato per l\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione in scrutinio, dallo stesso ritenuta plausibile, ma non percorribile in quanto in contrasto con il principio di diritto espresso dalle sezioni unite civili della Corte di cassazione nella ricordata sentenza n. 7158 del 2010.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA tal fine, la parte osserva che una questione di legittimit\u0026#224; costituzionale pu\u0026#242; ritenersi ammissibile soltanto laddove una soluzione ermeneutica costituzionalmente compatibile risulti impossibile o comunque ardua da sostenere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe odierne censure sarebbero inammissibili anche perch\u0026#233; il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e avrebbe omesso ogni deduzione in ordine al profilo della provenienza da terzi delle somme spettanti agli avvocati degli enti pubblici non economici a titolo di onorari. L\u0026#8217;esborso di tali spettanze \u0026#232; effettuato dalle parti soccombenti nelle cause in cui \u0026#232; parte l\u0026#8217;ente parastatale e, per quanto riguarda l\u0026#8217;INAIL, il relativo ammontare \u0026#232; attribuito al Fondo previsto dalla deliberazione del Commissario straordinario di tale istituto 25 settembre 2003, n. 788, recante il \u0026#171;Regolamento per la corresponsione dei compensi professionali degli avvocati\u0026#187;, dal quale sono tratti gli importi da versare ai singoli avvocati. Per converso, l\u0026#8217;indennit\u0026#224; di anzianit\u0026#224; \u0026#232; a totale carico dell\u0026#8217;ente datore di lavoro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;INAIL ravvisa un ulteriore profilo di inammissibilit\u0026#224; nell\u0026#8217;avere il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e richiesto un intervento di questa Corte \u0026#171;di modifica\u0026#187; dell\u0026#8217;art. 13 della legge n. 70 del 1975, in forza del quale il termine \u0026#8220;stipendio\u0026#8221;, ivi previsto come base di calcolo dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di anzianit\u0026#224;, sia sostituito con quello di \u0026#8220;retribuzione\u0026#8221; complessivamente in godimento, comprensiva, quindi, degli emolumenti versati agli avvocati per onorari professionali, senza, tuttavia, considerare i compensi professionali agli stessi erogati mediante esborsi a carico dell\u0026#8217;ente pubblico per le transazioni successive alle sentenze favorevoli o alla compensazione delle spese di lite, come stabilito dalla citata deliberazione dell\u0026#8217;INAIL n. 788 del 2003.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;intervento modificativo auspicato dal rimettente sarebbe inammissibile anche perch\u0026#233; determinerebbe effetti che travalicano i limiti delle censure in scrutinio, in quanto coinvolgerebbe l\u0026#8217;intero \u003cem\u003egenus\u003c/em\u003e degli emolumenti integrativi o accessori riconosciuti in attivit\u0026#224; ai dipendenti degli enti pubblici non economici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Nel merito, l\u0026#8217;INAIL argomenta la non fondatezza della questione sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 36 Cost. richiamando la giurisprudenza costituzionale secondo la quale i criteri di sufficienza e di proporzionalit\u0026#224; desumibili da tale precetto costituzionale sono inscindibilmente connessi, di modo che la relativa verifica esige una valutazione globale e di sintesi dell\u0026#8217;intero assetto retributivo garantito al lavoratore, a prescindere dai criteri di computo dell\u0026#8217;ammontare delle singole voci.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso dell\u0026#8217;Istituto, la nozione di stipendio complessivo in godimento \u0026#8211; e non quella di retribuzione, comprensiva di elementi aggiuntivi e accessori \u0026#8211;, sulla quale la disposizione in esame basa il calcolo dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di anzianit\u0026#224;, da un lato, sarebbe coerente con il potere del legislatore di tenere conto delle esigenze di finanza pubblica e, dall\u0026#8217;altro, non inciderebbe sulla sufficienza e sulla proporzionalit\u0026#224; della retribuzione rispetto al lavoro svolto, dovendo la verifica di tali canoni investire il trattamento economico nella sua complessit\u0026#224; e non le singole voci di cui si compone.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto alla questione relativa alla dedotta violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., l\u0026#8217;INAIL rileva l\u0026#8217;assenza di adeguata motivazione a sostegno sia della censura di irragionevolezza e di irrazionalit\u0026#224; della disposizione in scrutinio, sia della denunciata disparit\u0026#224; di trattamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Nell\u0026#8217;imminenza dell\u0026#8217;udienza pubblica l\u0026#8217;INAIL ha depositato una memoria illustrativa con la quale ha confermato le conclusioni assunte nell\u0026#8217;atto di costituzione, precisandole e corroborandole con ulteriori richiami giurisprudenziali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituito in giudizio anche L. V., resistente nel processo principale, chiedendo l\u0026#8217;accoglimento delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; La parte, dopo aver dettagliatamente descritto i termini del giudizio principale e ricomposto il quadro normativo di riferimento, ha svolto diffuse argomentazioni a sostegno dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; delle questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Nel merito, la parte ripercorre, prestandovi adesione, le ragioni addotte nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione a sostegno delle violazioni prospettate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto alla censura formulata in riferimento all\u0026#8217;art. 36 Cost., L. V. ricorda come questa Corte abbia ricondotto le indennit\u0026#224; di fine servizio nel \u0026#171;paradigma comune della retribuzione differita con concorrente funzione previdenziale\u0026#187;, costituendo detti trattamenti \u0026#171;una componente del compenso conquistato \u0026#8220;attraverso la prestazione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; lavorativa e come frutto di essa\u0026#8221; (sentenza n. 106 del 1996)\u0026#187; (vengono citate, in particolare, le sentenze n. 159 del 2019 e n. 130 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAlla luce di tale inquadramento, la disciplina dei trattamenti di fine servizio, per essere rispettosa dei principi enunciati dall\u0026#8217;art. 36 Cost., dovrebbe garantire la proporzionalit\u0026#224; tra detti emolumenti e la retribuzione di carattere continuativo percepita dall\u0026#8217;avente diritto in costanza di rapporto di lavoro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;esclusione della \u0026#8220;quota onorari\u0026#8221; dalla base di calcolo dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di anzianit\u0026#224; sancita dall\u0026#8217;interpretazione dell\u0026#8217;art. 13 della legge n. 70 del 1975 invalsa nel diritto vivente, sarebbe, pertanto, \u0026#171;assolutamente incomprensibile\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eGli onorari \u0026#8211; argomenta la parte \u0026#8211; sono parte della retribuzione ordinariamente spettante agli avvocati dell\u0026#8217;INAIL (viene richiamata la sentenza di questa Corte n. 33 del 2009) e costituiscono una componente del loro trattamento economico complessivo fissa nell\u0026#8217;\u003cem\u003ean\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003ee variabile soltanto nel \u003cem\u003equantum\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl contrasto con l\u0026#8217;art. 36 Cost. della esclusione degli stessi operata dal diritto vivente si manifesterebbe con particolare evidenza nel caso in scrutinio, nel quale la \u0026#8220;quota onorari\u0026#8221; spettante a L. V. rappresenta oltre il cinquanta per cento del totale della retribuzione dallo stesso percepita in costanza di rapporto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, prosegue la parte, la mancanza di proporzionalit\u0026#224; tra retribuzione e trattamento di fine servizio risulterebbe, nella specie, palese, avuto riguardo alle precisazioni fornite da questa Corte nella sentenza n. 243 del 1993 nel dichiarare la illegittimit\u0026#224; costituzionale della mancata inclusione dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; integrativa speciale nel computo dei trattamenti di fine servizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa citata pronuncia \u0026#8211; ricorda L. V. \u0026#8211; ha rilevato che tale voce retributiva \u0026#232; divenuta nel tempo sempre pi\u0026#249; consistente, cos\u0026#236; che la sua esclusione dal computo dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di fine rapporto ha provocato effetti di depauperamento di tali trattamenti sempre pi\u0026#249; significativi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa parte ha, quindi, ripercorso le motivazioni addotte dal giudice rimettente a sostegno delle censure di irragionevolezza e irrazionalit\u0026#224; della disposizione in scrutinio e di disparit\u0026#224; di trattamento, corroborandole con ulteriori argomenti di segno adesivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eViene, infine, evidenziato che l\u0026#8217;interpretazione nomofilattica oggetto di censura ha anche determinato la lesione, in contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost., della legittima aspettativa della parte resistente nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, la quale \u0026#232; oggi chiamata a restituire all\u0026#8217;INAIL una somma (euro 272.527,70), pari a circa il settanta per cento del trattamento di fine servizio originariamente percepito, a fronte della scelta, che anteriormente alla citata pronuncia della Corte di cassazione, n. 7158 del 2010, appariva la pi\u0026#249; vantaggiosa, di non esercitare l\u0026#8217;opzione per il trattamento di fine rapporto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.3.\u0026#8211; In vista dell\u0026#8217;udienza pubblica, L. V.  ha depositato una memoria illustrativa con la quale ha confermato le conclusioni assunte nell\u0026#8217;atto di costituzione e ha replicato alle deduzioni svolte dalla difesa statale e dall\u0026#8217;INAIL.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale ha spiegato intervento adesivo la Federazione legali del parastato - FLEPAR.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;interveniente ha premesso di essere un\u0026#8217;associazione federale senza fine di lucro a carattere sindacale il cui scopo \u0026#232; quello di tutelare la dignit\u0026#224;, l\u0026#8217;autonomia professionale, lo stato giuridico, nonch\u0026#233; i diritti economici dei legali delle associazioni aderenti, di essere costantemente presente nello svolgimento delle trattative con l\u0026#8217;Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e di aver sottoscritto diversi contratti collettivi nazionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA fondamento della propria legittimazione a intervenire, FLEPAR ha dedotto di essere titolare di un interesse, diverso da quello legato alla rappresentanza sindacale, \u0026#171;profondamente conformato\u0026#187; dalla disposizione in esame e inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto nel giudizio principale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA parere dell\u0026#8217;associazione, le questioni in scrutinio involgerebbero la definizione dell\u0026#8217;ambito riservato all\u0026#8217;autonomia collettiva in materia di trattamento economico dei dipendenti degli enti pubblici non economici e, in particolare, la questione se, alla stregua dell\u0026#8217;art. 13 della legge n. 70 del 1975, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, i contratti collettivi possano disciplinare la sola retribuzione di attivit\u0026#224;, ovvero se agli stessi sia demandata anche la regolamentazione del trattamento di fine servizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDal che deriverebbe, a parere dell\u0026#8217;associazione interveniente, che, per effetto di una eventuale decisione di accoglimento, gli accordi sindacali dalla stessa sottoscritti in attuazione dell\u0026#8217;art. 26, quarto comma, della legge n. 70 del 1975 e dell\u0026#8217;art. 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l\u0026#8217;efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, \u0026#171;concorrerebbero a determinare anche la retribuzione differita degli avvocati dipendenti degli enti del c.d. \u0026#8220;parastato\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, secondo FLEPAR, una pronuncia di accoglimento inciderebbe, al contempo, sulla contrattazione collettiva futura e, in particolare, sul modo in cui l\u0026#8217;associazione interveniente, cos\u0026#236; come le altre organizzazioni sindacali, \u0026#171;dovranno modulare la propria attivit\u0026#224; per il tempo a venire\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Nel merito, l\u0026#8217;interveniente ha chiesto accogliersi le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate, svolgendo articolate argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili, dal punto di vista contenutistico, a quelle sviluppate dalla parte resistente nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.3.\u0026#8211; Tali deduzioni sono state ulteriormente precisate mediante la memoria illustrativa depositata nell\u0026#8217;imminenza dell\u0026#8217;udienza pubblica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; In ultimo, il 20 luglio 2023 l\u0026#8217;Associazione nazionale avvocati e procuratori Inps \u0026#8211; FLEPAR INPS ha depositato un\u0026#8217;opinione scritta quale \u003cem\u003eamicus\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecuriae\u003c/em\u003e di segno adesivo alle censure svolte dal giudice rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;associazione ha premesso di aderire alla Confederazione di dirigenti della Repubblica \u0026#8211; CODIRP, che rappresenta i dirigenti delle funzioni centrali, dell\u0026#8217;Area di istruzione e ricerca e della sanit\u0026#224;, di non perseguire fini di lucro e di avere carattere apartitico e sindacale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;\u003cem\u003eamicus\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecuriae\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003eha fatto, inoltre, rilevare che tra gli scopi istituzionali consacrati nel proprio statuto vi \u0026#232; quello di tutelare e garantire il carattere, le prerogative e le funzioni professionali dell\u0026#8217;avvocatura istituzionale, nonch\u0026#233; di salvaguardare gli interessi morali ed economici degli avvocati dell\u0026#8217;INPS.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;associazione ha, quindi, svolto argomentazioni a sostegno sia dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; sia della fondatezza delle sollevate questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, soffermandosi, in particolare, sulla natura di retribuzione differita dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di anzianit\u0026#224; di cui al censurato art. 13 della legge n. 70 del 1975 e sulla contrariet\u0026#224; al principio di proporzionalit\u0026#224; \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 36 Cost. e irragionevolezza della mancata inclusione della \u0026#8220;quota onorari\u0026#8221; nel calcolo di tale trattamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.3.\u0026#8211; L\u0026#8217;opinione \u0026#232; stata ammessa con decreto del Presidente della Corte del 27 dicembre 2023.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 13 della legge n. 70 del 1975 \u0026#8211; nell\u0026#8217;interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, costituente diritto vivente \u0026#8211;, nella parte in cui non consente che la quota delle competenze e degli onorari giudizialmente liquidati in favore degli enti pubblici non economici, attribuita dall\u0026#8217;art. 26, quarto comma, della stessa legge agli appartenenti al ruolo professionale legale da essi dipendenti, sia computata, neanche in parte, nel calcolo dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di anzianit\u0026#224; a costoro spettante.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla stregua del principio di diritto enunciato dalla sentenza delle sezioni unite civili della Corte di cassazione n. 7158 del 2010, infatti, la nozione di retribuzione che la disposizione in scrutinio pone a base del computo della suddetta indennit\u0026#224; coincide con il solo stipendio tabellare e la sua integrazione mediante scatti di anzianit\u0026#224; o componenti retributive similari, con esclusione di ogni altro emolumento accessorio, e non \u0026#232; derogabile dalla fonte regolamentare, n\u0026#233; dall\u0026#8217;autonomia collettiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; A giudizio del rimettente, cos\u0026#236; restrittivamente interpretata, la previsione censurata presenta, anzitutto, un difetto di ragionevolezza e di razionalit\u0026#224;, in contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost., in quanto pone una disciplina irragionevolmente formalistica e non modificabile dalla contrattazione collettiva, nonostante la stessa legge n. 70 del 1975 riservi proprio alla fonte negoziale la regolamentazione del trattamento economico di attivit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;interpretazione dell\u0026#8217;art. 13 della legge n. 70 del 1975 cristallizzata dal diritto vivente realizzerebbe, altres\u0026#236;, una ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento tra la posizione del dipendente di un ente pubblico non economico \u0026#8211; nella specie l\u0026#8217;INAIL \u0026#8211; appartenente al ruolo professionale legale e quella di un altro dipendente dello stesso ente di livello superiore, come un dirigente, il quale, pur godendo di una retribuzione pari a quella riconosciuta al primo, percepisce un\u0026#8217;indennit\u0026#224; di anzianit\u0026#224; pi\u0026#249; elevata, soltanto perch\u0026#233;, non svolgendo funzioni legali, non riceve una quota delle competenze di cui all\u0026#8217;art. 26 della legge citata e \u0026#171;tutto il suo trattamento economico consiste in stipendio e scatti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.3.\u0026#8211; La disciplina censurata, come interpretata dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, confliggerebbe, infine, con l\u0026#8217;art. 36 Cost., in quanto escluderebbe \u0026#171;ogni ragionevole proporzione\u0026#187; tra l\u0026#8217;indennit\u0026#224; di anzianit\u0026#224; spettante al dipendente parastatale appartenente al ruolo professionale legale e il trattamento economico di attivit\u0026#224; dallo stesso percepito nel corso e al termine della sua carriera.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8210; Preliminarmente, va ribadita la inammissibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;intervento \u003cem\u003ead \u003c/em\u003e\u003cem\u003eadiuvandum\u003c/em\u003e spiegato da FLEPAR, per le ragioni illustrate nell\u0026#8217;ordinanza di cui \u0026#232; stata data lettura in udienza, allegata alla presente pronuncia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Ancora in via preliminare, deve escludersi la fondatezza delle eccezioni di inammissibilit\u0026#224; formulate, in termini pressoch\u0026#233; coincidenti, dal Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio per mezzo dell\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, e dall\u0026#8217;INAIL, ricorrente nel giudizio principale costituitasi nel processo costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; La difesa statale e l\u0026#8217;INAIL rilevano, in primo luogo, che le censure di illegittimit\u0026#224; costituzionale non investono il contenuto della disposizione in scrutinio, ma l\u0026#8217;interpretazione datane dal diritto vivente, dalla quale, tuttavia, il giudice rimettente avrebbe potuto discostarsi con adeguata motivazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in presenza di uno stabile approdo ermeneutico della giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, pur essendo libero di non uniformarvisi e di proporre una sua diversa ricostruzione (sentenza n. 95 del 2020), ha, in alternativa, la facolt\u0026#224; di assumere l\u0026#8217;interpretazione censurata in termini di diritto vivente e di richiederne, su tale presupposto, il controllo di compatibilit\u0026#224; con i parametri costituzionali (sentenza n. 243 del 2022), senza che gli si possa imputare di non aver seguito una diversa interpretazione, pi\u0026#249; aderente ai parametri stessi (sentenza n. 180 del 2021), poich\u0026#233; la norma vive ormai nell\u0026#8217;ordinamento in modo cos\u0026#236; radicato che \u0026#232; difficilmente ipotizzabile una modifica del sistema senza l\u0026#8217;intervento del legislatore o di questa Corte (sentenze n. 141 del 2019 e n. 191 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso di specie, l\u0026#8217;esistenza di un diritto vivente \u0026#232; da ritenersi incontestabile \u0026#8211; posto che il significato della disposizione qui censurato \u0026#232; stato indicato dalle sezioni unite civili della Corte di cassazione mediante un\u0026#8217;interpretazione poi stabilizzatasi nella giurisprudenza di legittimit\u0026#224; \u0026#8211;, cos\u0026#236; che del tutto plausibilmente il rimettente ha ritenuto inutile proporre una diversa esegesi con esso incompatibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Non \u0026#232; fondata neppure l\u0026#8217;eccezione con la quale l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato e l\u0026#8217;INAIL imputano al giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e di avere comunque prospettato una soluzione ermeneutica diversa da quella nomofilattica, senza, tuttavia, farla propria, ma chiedendo a questa Corte, alternativamente, di avallarla attraverso una pronuncia di rigetto ovvero di dichiarare l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione censurata, ove interpretata secondo il diritto vivente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente mostra, al contrario, di condividere, \u0026#171;sul piano delle tecniche dell\u0026#8217;esegesi ordinaria\u0026#187;, la ricostruzione assurta a diritto vivente, ritenendola sorretta da \u0026#171;solide e non superabili basi testuali e sistemiche\u0026#187;, e tuttavia dubita che il significato dalla stessa attribuito alla previsione in scrutinio sia compatibile con i precetti costituzionali evocati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Non merita accoglimento neanche il rilievo di inammissibilit\u0026#224; a sostegno del quale il Presidente del Consiglio dei ministri e l\u0026#8217;INAIL deducono che il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e non avrebbe considerato che l\u0026#8217;emolumento di cui auspica l\u0026#8217;inclusione nella base di calcolo dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di anzianit\u0026#224; costituisce soltanto una delle componenti del \u0026#171;variegato \u003cem\u003egenus\u003c/em\u003e delle indennit\u0026#224; integrative e/o accessorie, riconosciute in attivit\u0026#224; ai dipendenti degli enti pubblici non economici\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa limitazione della richiesta additiva agli onorari \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 26, quarto comma, della legge n. 70 del 1975 risulta, invece, coerente con il \u003cem\u003ethema\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edecidendum\u003c/em\u003e del giudizio principale, in cui oggetto di discussione \u0026#232; la mancata considerazione di tale specifica componente retributiva ai fini del computo dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di anzianit\u0026#224; liquidata ad un dipendente del ruolo professionale legale dell\u0026#8217;INAIL collocato a riposo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.\u0026#8211; Deve essere, ancora, disattesa l\u0026#8217;eccezione con la quale l\u0026#8217;INAIL contesta l\u0026#8217;incompletezza del \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e additivo, sul rilievo che nella integrazione normativa auspicata dal rimettente non sarebbero compresi i compensi professionali per le transazioni successive alle sentenze favorevoli o alla compensazione delle spese di lite previsti dalla richiamata deliberazione del Commissario straordinario dell\u0026#8217;INAIL n. 788 del 2003.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa circostanza che nell\u0026#8217;atto di promovimento la \u0026#8220;quota onorari\u0026#8221; sia stata individuata mediante il riferimento al solo art. 26, quarto comma, della legge n. 70 del 1975 non implica che il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e abbia limitato il richiesto intervento additivo alle sole competenze e agli onorari liquidati giudizialmente in favore dell\u0026#8217;ente ivi contemplati, senza implicitamente considerare anche le successive modifiche normative che hanno ampliato l\u0026#8217;emolumento in esame, aggiungendovi le competenze legate alle cause nelle quali l\u0026#8217;amministrazione non sia rimasta soccombente e che siano definite con compensazione o transatte senza spese a carico della controparte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.5.\u0026#8211; Da ultimo, contrariamente a quanto sostenuto dall\u0026#8217;INAIL, il mancato sviluppo, nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, di specifiche deduzioni sulla provenienza da terzi delle competenze e degli onorari di cui si tratta, investendo un aspetto di rilevanza non decisiva ai fini dell\u0026#8217;inquadramento dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di anzianit\u0026#224; \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 13 della legge n. 70 del 1975, non si traduce in un deficit\u003cem\u003e \u003c/em\u003emotivazionale tale da comportare l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Passando all\u0026#8217;esame del merito, allo scrutinio delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#232; opportuno premettere la ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale in cui si inscrive la disciplina oggetto di censura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; La legge n. 70 del 1975 detta una riforma organica dell\u0026#8217;ordinamento degli enti pubblici non economici, cosiddetti parastatali, ridefinendo, tra l\u0026#8217;altro, gli ambiti della disciplina del personale rispettivamente riservati alla legge, alla contrattazione collettiva ed ai regolamenti dei singoli enti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.1.\u0026#8211; Per quanto riguarda il trattamento di fine servizio, le previsioni che la legge n. 70 del 1975 dedica all\u0026#8217;indennit\u0026#224; di anzianit\u0026#224; per i dipendenti del parastato sono compendiate nell\u0026#8217;art. 13, qui in scrutinio, mentre alla fonte regolamentare \u0026#232; rimessa la definizione di soli aspetti marginali e, in particolare, del riscatto di anni di servizio ai fini del computo dell\u0026#8217;emolumento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl richiamato articolo, al primo comma, prevede che l\u0026#8217;indennit\u0026#224; di anzianit\u0026#224;, che \u0026#232; a totale carico dell\u0026#8217;ente pubblico non economico, spetta al personale da questo dipendente \u0026#8211; nel quale vanno inclusi, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, anche i dipendenti a contratto e, proporzionalmente alla durata del servizio, il personale straordinario assunto temporaneamente per le esigenze di carattere eccezionale indicate all\u0026#8217;art. 6 della medesima legge \u0026#8211; \u0026#171;[a]ll\u0026#8217;atto della cessazione dal servizio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLo stesso terzo comma dispone, inoltre, che l\u0026#8217;indennit\u0026#224; \u0026#232; determinata in misura \u0026#171;pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo complessivo in godimento, qualunque sia il numero di mensilit\u0026#224; in cui esso \u0026#232; ripartito, quanti sono gli anni di servizio prestato\u0026#187;, per tale intendendosi, ai sensi del comma successivo, \u0026#171;quello effettivamente prestato senza interruzione presso l\u0026#8217;ente di appartenenza, nonch\u0026#233; i periodi la cui valutazione ai fini stessi \u0026#232; ammessa esplicitamente dalle leggi vigenti, nonch\u0026#233; i periodi di cui il regolamento del singolo ente ammetta il riscatto a carico totale del dipendente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.2.\u0026#8211; Tale indennit\u0026#224; compete al personale degli enti pubblici non economici non soggetti, \u003cem\u003eratione\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003etemporis\u003c/em\u003e, alla riforma del pubblico impiego avviata con il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell\u0026#8217;organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell\u0026#8217;articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e, segnatamente, ai dipendenti, gi\u0026#224; occupati alla data del 31 dicembre 1995, che non abbiano optato per la trasformazione della suddetta indennit\u0026#224; nel trattamento di fine rapporto proprio dei lavoratori del settore privato, esercitando la facolt\u0026#224; loro riconosciuta dall\u0026#8217;art. 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;indennit\u0026#224; di anzianit\u0026#224;, al pari dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di buonuscita per i dipendenti civili e militari dello Stato disciplinata dal d.P.R. n. 1032 del 1973, e l\u0026#8217;indennit\u0026#224; premio di servizio per i dipendenti degli enti locali di cui alla legge n. 152 del 1968, si inscrive, pertanto, nel novero dei trattamenti di fine servizio per i dipendenti pubblici \u0026#8211; come il resistente nel giudizio principale \u0026#8211; soggetti alla disciplina, di matrice pubblicistica, anteriore alla privatizzazione del pubblico impiego.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Anteriormente all\u0026#8217;entrata in vigore della legge n. 70 del 1975, il trattamento di fine servizio per i dipendenti del parastato era disciplinato dai regolamenti dei singoli enti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer quanto concerne l\u0026#8217;INAIL, il regolamento per il trattamento di previdenza e di quiescenza del personale a rapporto d\u0026#8217;impiego, approvato con d.m. 30 maggio 1969, all\u0026#8217;art. 31, primo comma, prevedeva che \u0026#171;[a]ll\u0026#8217;impiegato che cessa dal servizio con diritto alla pensione \u0026#232; corrisposta in aggiunta alla pensione, a carico dell\u0026#8217;Istituto, una indennit\u0026#224; di buonuscita di importo pari a tanti dodicesimi dell\u0026#8217;ultima retribuzione annua spettante per quanti sono gli anni di servizio utile ai fini del trattamento di quiescenza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa nozione di retribuzione rilevante ai fini del calcolo della buonuscita era definita dall\u0026#8217;art. 5 nei seguenti termini: \u0026#171;[a]gli effetti del presente Regolamento si intende per \u0026#8220;retribuzione\u0026#8221; la somma delle seguenti competenze: \u0026#8211; stipendio lordo calcolato per 15 mensilit\u0026#224; annue; \u0026#8211; eventuali assegni personali pensionabili, nonch\u0026#233; altre eventuali competenze di carattere fisso e continuativo che siano riconosciuti utili ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza con delibera del Consiglio di amministrazione da assoggettarsi all\u0026#8217;approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con quello del tesoro\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; In tale cornice normativa la giurisprudenza amministrativa, alla quale, all\u0026#8217;epoca, era devoluta la giurisdizione in materia di pubblico impiego \u0026#8211; in seguito attribuita al giudice ordinario \u0026#8211; affermava che le somme corrisposte ai legali dipendenti dell\u0026#8217;INAIL \u0026#171;a titolo di riparto del fondo competenze di procuratore ed onorari di avvocato\u0026#187; dovessero essere considerate nella base di calcolo dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di buonuscita (Consiglio di Stato, sezione sesta, decisione 5 giugno 1979, n. 433).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.1.\u0026#8211; Dopo la riforma del parastato, i giudici amministrativi, riconoscendo alla nozione di \u0026#171;stipendio annuo complessivo in godimento\u0026#187; recepita dall\u0026#8217;art. 13 della legge n. 70 del 1975 una significativa ampiezza contenutistica, hanno continuato ad includere la cosiddetta \u0026#8220;quota onorari\u0026#8221; di cui all\u0026#8217;art. 26, quarto comma, della stessa legge nella base di calcolo dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di anzianit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi osservava che gli onorari e le competenze liquidate giudizialmente in favore dell\u0026#8217;ente costituissero una componente ordinaria della retribuzione dei legali degli enti pubblici avente \u0026#171;la sua ragion d\u0026#8217;essere nella particolare posizione funzionale dei dipendenti in questione, caratterizzata dalla duplice qualit\u0026#224; di impiegato pubblico e di professionista legale, sottoposta in quanto tale ad uno statuto generale\u0026#187; (Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima, sentenza 19 febbraio 1986, n. 234).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa giurisprudenza amministrativa intravedeva nella \u0026#8220;quota onorari\u0026#8221; \u0026#171;la funzione di vero e proprio corrispettivo di prestazioni lavorative e [il] carattere di fissit\u0026#224; e continuit\u0026#224;\u0026#187; (Consiglio di Stato, sezione sesta, decisione 9 marzo 2000, n. 1267) e, quindi, in definitiva, una integrazione dello stipendio (Consiglio di Stato, sezione sesta, decisioni 12 maggio 1986, n. 379; 23 febbraio 1982, n. 78).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.\u0026#8211; Le prime decisioni di legittimit\u0026#224; registratesi successivamente alla devoluzione al giudice ordinario della cognizione delle controversie sul pubblico impiego, in continuit\u0026#224; con la precedente giurisprudenza amministrativa, hanno affermato che nella base di calcolo dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di anzianit\u0026#224; devono essere considerate, oltre allo stipendio in senso stretto, tutte le voci retributive fisse e continuative e, dunque, per quanto concerne gli appartenenti al ruolo professionale legale, anche le competenze di cui all\u0026#8217;art. 26, quarto comma, della legge n. 70 del 1975.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale orientamento muoveva dalla premessa secondo cui l\u0026#8217;indennit\u0026#224; di anzianit\u0026#224; ha natura retributiva, e non previdenziale, ed esibisce una marcata affinit\u0026#224; con l\u0026#8217;omonimo istituto privatistico disciplinato dagli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nella versione anteriore alle modifiche apportate dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo i giudici di legittimit\u0026#224;, con l\u0026#8217;istituto privatistico l\u0026#8217;indennit\u0026#224; \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 13 della legge n. 70 del 1975 condivideva anche la base di calcolo, coincidente con la nozione onnicomprensiva di retribuzione, accolta dalla giurisprudenza, inclusiva di tutti gli assegni a carattere fisso e continuativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tale ampia nozione di retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine servizio venivano incluse anche le componenti retributive correlate alla professionalit\u0026#224; del lavoratore, non rilevando l\u0026#8217;eventuale non definitivit\u0026#224; dell\u0026#8217;attribuzione patrimoniale. In sintesi, ne era esclusa soltanto la retribuzione contingente, caratterizzata, cio\u0026#232;, dalla occasionalit\u0026#224;, dalla transitoriet\u0026#224; o saltuariet\u0026#224; (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 23 aprile 2007, n. 9551; 13 aprile 2007, n. 8923; 28 marzo 2007, n. 7596 e 20 marzo 2007, n. 6633).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.1.\u0026#8211; Successivamente, all\u0026#8217;interno della sezione lavoro della Corte di cassazione si \u0026#232; delineato un orientamento di segno contrario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe pronunce espressive di tale nuovo orientamento sottolineavano che la legge n. 70 del 1975, da un lato, aveva demandato alla contrattazione collettiva la disciplina del trattamento economico di attivit\u0026#224;, imponendo a ciascun ente di modificare i regolamenti organici vigenti in conformit\u0026#224; alle proprie disposizioni entro sei mesi dall\u0026#8217;approvazione degli accordi sindacali e vietando, all\u0026#8217;art. 26, l\u0026#8217;introduzione, in sede di contrattazione collettiva, di emolumenti accessori o integrativi; dall\u0026#8217;altro, per quanto concerne il trattamento di quiescenza, aveva dettato essa stessa, all\u0026#8217;art. 13, la disciplina applicabile. In tal modo essa aveva determinato l\u0026#8217;abolizione delle diverse deliberazioni dei consigli di amministrazione dei singoli enti, posto che la perdurante operativit\u0026#224; dei trattamenti ivi previsti si sarebbe posta \u0026#171;in insanabile contrasto con la lettera e la finalit\u0026#224; della legge di razionalizzazione ed omogeneizzazione, pena, contrariamente opinando, la completa inutilit\u0026#224; della legge medesima\u0026#187; (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 9 maggio 2008, n. 11603; in senso conforme, sentenze 14 luglio 2008, n. 19299; 10 luglio 2008, n. 19014; 7 luglio 2008, n. 18587; 9 maggio 2008, n. 11604 e 7 aprile 2008, n. 8984).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn aggiunta, con specifico riferimento al trattamento di fine servizio, le pronunce in esame ritenevano che la nozione di \u0026#171;stipendio annuo complessivo in godimento\u0026#187;, che l\u0026#8217;art. 13 della legge n. 70 del 1975 assume a parametro di calcolo di tale prestazione, includesse soltanto la retribuzione base, o paga tabellare, oltre al trattamento riferito all\u0026#8217;anzianit\u0026#224; acquisita \u0026#8211; come reso evidente dall\u0026#8217;uso del termine \u0026#8220;complessivo\u0026#8221; \u0026#8211; con esclusione di ogni altra indennit\u0026#224; o emolumento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.5.\u0026#8211; Il contrasto interpretativo \u0026#232; stato composto dalle Sezioni unite civili con la sentenza n. 7158 del 2010, la quale, aderendo al secondo degli orientamenti di cui si \u0026#232; dato conto, ha enunciato il principio di diritto secondo il quale l\u0026#8217;art. 13 della legge n. 70 del 1975 di riordinamento degli enti pubblici non economici e del rapporto di lavoro del relativo personale detta una disciplina del trattamento di quiescenza o di fine rapporto \u0026#8211; rimasta in vigore, pur dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1995 che non abbiano optato per il trattamento di fine rapporto di cui all\u0026#8217;art. 2120 cod. civ. \u0026#8211; non derogabile, neanche in senso pi\u0026#249; favorevole ai dipendenti, costituita dalla previsione di un\u0026#8217;indennit\u0026#224; di anzianit\u0026#224; pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo in godimento quanti sono gli anni di servizio prestato. Rimane rimessa all\u0026#8217;autonomia regolamentare dei singoli enti solo l\u0026#8217;eventuale disciplina della facolt\u0026#224;, per il dipendente, di riscattare, a totale suo carico, periodi diversi da quelli di effettivo servizio. Il riferimento, quale base di calcolo, allo stipendio complessivo annuo \u0026#8211; hanno, inoltre, chiarito le sezioni unite della Corte di cassazione \u0026#8211; ha valenza tecnico-giuridica, sicch\u0026#233; deve ritenersi esclusa la computabilit\u0026#224; di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianit\u0026#224; o componenti retributive similari e devono ritenersi abrogate o illegittime, e comunque non applicabili, le disposizioni di regolamenti dei singoli enti che prevedano, ai fini del trattamento di quiescenza, il computo delle competenze a carattere fisso e continuativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.5.1.\u0026#8211; La giurisprudenza successiva ha dato continuit\u0026#224; a tali enunciazioni (Corte di cassazione, sezione sesta, sottosezione lavoro, ordinanza 25 febbraio 2011, n. 4749 e sezione lavoro, ordinanza 3 marzo 2020, n. 5892), precisando coerentemente che, nella base di calcolo dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di anzianit\u0026#224; degli appartenenti al ruolo professionale degli enti pubblici non economici, non deve essere inclusa la quota degli onorari e delle competenze agli stessi spettante ai sensi dell\u0026#8217;art. 26 della legge n. 70 del 1975 (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 9 marzo 2012, n. 3775).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Tutto ci\u0026#242; premesso, nel merito, la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., sotto i diversi profili dedotti, non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Deve, anzitutto, escludersi che la nozione di stipendio assunta dalla disposizione in esame a parametro di calcolo dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di anzianit\u0026#224; cos\u0026#236; come ricostruita dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, continuando ad ancorare la determinazione dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di anzianit\u0026#224; \u0026#171;ad un dato formale del 1975\u0026#187;, senza che su di essa possa incidere la contrattazione collettiva, alla quale, tuttavia, nell\u0026#8217;attuale contesto la stessa legge attribuisce \u0026#171;il dominio [\u0026#8230;] sugli assetti dei trattamenti economici\u0026#187;, riveli una intrinseca irrazionalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl concetto di stipendio utile alla determinazione dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di anzianit\u0026#224; indicato dal diritto vivente \u0026#232; coerente con il contenuto precettivo e con la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e della disposizione in scrutinio e concorda con la logica di fondo della legge n. 70 del 1975 e, pi\u0026#249; in generale, dell\u0026#8217;ordinamento del pubblico impiego non contrattualizzato in cui essa si inscrive.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eParimenti rispondente alle linee sistematiche di tali discipline \u0026#232; l\u0026#8217;affermazione di principio secondo la quale la regola espressa dall\u0026#8217;art. 13 della legge n. 70 del 1975 non pu\u0026#242; essere derogata dalla fonte regolamentare, n\u0026#233; dall\u0026#8217;autonomia collettiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.1.\u0026#8211; Occorre considerare che, come risulta dalla relazione illustrativa della proposta di legge, presentata alla Camera dei deputati il 24 giugno 1972, la riforma del parastato si prefiggeva di \u0026#171;mettere ordine\u0026#187; in un settore caratterizzato da un elevatissimo numero di enti proliferati per effetto di una legislazione episodica e frammentaria, sopprimendo gli enti superflui o che avevano esaurito la loro funzione, unificando quelli che svolgevano in modo non coordinato le stesse funzioni e ristrutturando gli enti che dovevano adeguare l\u0026#8217;organizzazione e il personale alle nuove funzioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRiguardo agli enti conservati dal riassetto, il legislatore intendeva ricondurre a principi unitari l\u0026#8217;ordinamento del personale da essi dipendente, definendone lo stato giuridico e previdenziale e uniformandone il trattamento retributivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tal fine, la legge n. 70 del 1975 ha ripartito la disciplina del personale tra la fonte legale, la contrattazione collettiva e i regolamenti dei singoli enti, riconoscendo alla prima un ruolo primario \u0026#8211; come reso evidente dal tenore dall\u0026#8217;art. 1, primo comma, a mente del quale \u0026#171;[l]o stato giuridico e il trattamento economico d\u0026#8217;attivit\u0026#224; e di fine servizio del personale dipendente dagli enti pubblici individuati ai sensi dei seguenti commi sono regolati in conformit\u0026#224; della presente legge\u0026#187; \u0026#8211; e lasciando alla fonte regolamentare uno spazio soltanto residuale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAgli accordi sindacali l\u0026#8217;art. 26, primo comma, della legge n. 70 del 1975 ha, invece, demandato la regolamentazione del trattamento economico di attivit\u0026#224;, cui si aggiunge lo stato giuridico per la parte non prevista dalla stessa legge e non affidata ai regolamenti organici degli enti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.2.\u0026#8211; Per quanto riguarda il trattamento di quiescenza, la disciplina dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di anzianit\u0026#224;, come ricordato, \u0026#232; quasi integralmente compendiata nell\u0026#8217;art. 13 della legge n. 70 del 1975, posto che alla fonte regolamentare \u0026#232; rimessa la definizione di soli aspetti marginali \u0026#8211; e, in particolare, del riscatto degli anni di servizio ai fini del computo del trattamento \u0026#8211;, mentre non viene riconosciuta alcuna competenza alla contrattazione collettiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale scelta legislativa si inscrive coerentemente nella cornice che ha fatto da sfondo alla riforma del 1975, nella quale il processo legislativo che avrebbe condotto alla privatizzazione del pubblico impiego era appena iniziato e, come confermato dalla ricordata relazione illustrativa della proposta di legge, ancora radicata era la concezione pubblicistica del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa predeterminazione legale delle modalit\u0026#224; di calcolo del trattamento di quiescenza risponde ad esigenze di controllo e di prevedibilit\u0026#224; della spesa pubblica, tenuto anche conto che l\u0026#8217;indennit\u0026#224; di anzianit\u0026#224; per i dipendenti del parastato, a differenza degli omologhi emolumenti riconosciuti ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali, \u0026#232; a totale carico dell\u0026#8217;ente datore di lavoro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Ci\u0026#242; posto, la qualificazione giuridica cristallizzatasi nel diritto vivente oggetto di censura valorizza congruamente le specificit\u0026#224; connotative del termine \u0026#171;stipendio\u0026#187; impiegato nell\u0026#8217;art. 13 della legge n. 70 del 1975, il quale non pu\u0026#242; essere considerato come sinonimo di retribuzione, ma deve essere inteso nella sua specifica valenza assunta nel contesto della legge di riforma del parastato e, pi\u0026#249; in generale, nella disciplina del pubblico impiego.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNonostante il rinvio all\u0026#8217;autonomia collettiva, la legge n. 70 del 1975, nella prospettiva di rendere omogenee le condizioni economiche dei dipendenti di tutti gli enti interessati dal riordino, delinea essa stessa i tratti essenziali della struttura della retribuzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnzitutto, l\u0026#8217;art. 17, primo comma, stabilendo che \u0026#171;[n]ell\u0026#8217;ambito di ciascuna qualifica sono previste, oltre ai normali scatti di anzianit\u0026#224;, una o pi\u0026#249; classi di stipendio che vengono raggiunte, in base all\u0026#8217;anzianit\u0026#224; effettiva di servizio, dai dipendenti che non abbiano subito alcuna delle sanzioni disciplinari di cui all\u0026#8217;articolo 11\u0026#187;, enuclea una specifica nozione di stipendio, configurandola come una posta retributiva fissa commisurata alla qualifica del dipendente e alla classe dallo stesso raggiunta in base all\u0026#8217;anzianit\u0026#224; effettiva di servizio e maggiorata degli scatti di anzianit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 26, secondo comma, prescrive, poi, che la disciplina collettiva del trattamento economico si uniformi a \u0026#171;norme di chiarezza in modo che ai dipendenti degli enti sia assicurata parit\u0026#224; di trattamento economico e parit\u0026#224; di qualifica indipendentemente dall\u0026#8217;amministrazione di appartenenza e in modo da essere finalizzato al perseguimento di una progressiva perequazione delle condizioni giuridiche ed economiche di tutti i dipendenti pubblici\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl medesimo obiettivo di chiarezza, oltre che di prevedibilit\u0026#224; della spesa per il personale, risponde anche il successivo terzo comma, il quale vieta l\u0026#8217;attribuzione di \u0026#171;trattamenti economici accessori ovvero trattamenti integrativi relativi a singoli enti o di categorie di enti\u0026#187;, facendo salve le quote di aggiunta di famiglia e l\u0026#8217;indennit\u0026#224; integrativa speciale \u0026#171;nella misura e con le forme vigenti per il personale civile dello Stato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUn\u0026#8217;ulteriore eccezione al divieto di riconoscimento di emolumenti accessori si rinviene nel quarto comma del medesimo art. 26, ora in esame, il quale riconosce ai dipendenti appartenenti al ruolo professionale legale una quota degli onorari e delle competenze liquidate giudizialmente in favore dell\u0026#8217;ente, demandandone la determinazione all\u0026#8217;autonomia collettiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; La nozione di stipendio utile ai fini dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di anzianit\u0026#224; elaborata dal diritto vivente collima anche con le esigenze di uniformit\u0026#224; e di razionalizzazione che permeano le previsioni che detta legge dedica al trattamento di quiescenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEssa si concilia, in primo luogo, con la tecnica di computo dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di anzianit\u0026#224; configurata dall\u0026#8217;art. 13 della legge n. 70 del 1975.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl trattamento di fine servizio dei dipendenti del parastato, a differenza della buonuscita dei dipendenti civili e militari dello Stato e dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; premio di servizio per il personale degli enti locali, non si basa su una contribuzione del lavoratore e dell\u0026#8217;ente datore di lavoro, n\u0026#233; sulla sommatoria delle quote di retribuzione annuale e sul loro accantonamento in senso tecnico \u0026#8211; come quello che si rinviene nel trattamento di fine rapporto \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 2120 cod. civ. \u0026#8211;, ma sulla moltiplicazione tra l\u0026#8217;importo dello stipendio complessivo, incrementato, cio\u0026#232;, degli scatti di anzianit\u0026#224; e degli emolumenti ad essi similari, in godimento al momento della cessazione dall\u0026#8217;impiego e il numero degli anni di servizio prestato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale sistema di calcolo, essendo ancorato, a vantaggio del lavoratore, allo stipendio dell\u0026#8217;ultimo anno di servizio (\u0026#171;[a]ll\u0026#8217;atto della cessazione dal servizio\u0026#187;), non \u0026#232; compatibile con il conteggio di componenti retributive variabili, posto che tali emolumenti, nell\u0026#8217;annualit\u0026#224; assunta a parametro, non necessariamente potrebbero essere stati percepiti dall\u0026#8217;interessato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.4.\u0026#8211; Il carattere tassativo che il diritto vivente attribuisce alla base parametrica dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di anzianit\u0026#224; per i dipendenti del parastato trova, inoltre, riscontro in altre discipline sui trattamenti di fine servizio anteriori alla privatizzazione del pubblico impiego.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, a mente dell\u0026#8217;art. 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973, la base contributiva di calcolo della indennit\u0026#224; di buonuscita per i dipendenti statali \u0026#232; costituita \u0026#171;dall\u0026#8217;80 per cento dello stipendio, paga o retribuzione annui, considerati al lordo, di cui alle leggi concernenti il trattamento economico del personale iscritto al Fondo\u0026#187;, nonch\u0026#233; da una serie di assegni nominativamente individuati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA norma dell\u0026#8217;art. 11, quinto comma, della legge n. 152 del 1968, l\u0026#8217;indennit\u0026#224; premio di servizio per il personale degli enti locali va ragguagliata allo \u0026#171;stipendio o salario comprensivo degli aumenti periodici, della tredicesima mensilit\u0026#224; e del valore degli assegni in natura, spettanti per legge o regolamento e formanti parte integrante ed essenziale dello stipendio stesso\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.4.1.\u0026#8211; Gli elementi che, alla stregua della disciplina positiva, accomunano i trattamenti di fine servizio sopra indicati all\u0026#8217;indennit\u0026#224; di anzianit\u0026#224; vanno, dunque, individuati nella predeterminazione legale e nella tassativit\u0026#224; delle componenti retributive utili al loro calcolo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tale riguardo, la giurisprudenza amministrativa afferma costantemente che \u0026#171;[p]er stabilire l\u0026#8217;idoneit\u0026#224; di un certo compenso a far parte della base contributiva dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di buonuscita non rileva il carattere sostanziale dello stesso (ossia se abbia o meno natura retributiva), ma esclusivamente il dato formale: vale a dire il regime impresso dalla legge a ciascun emolumento\u0026#187; (Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 17 maggio 2017, n. 2335; nello stesso senso, \u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e, Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 20 dicembre 2011, n. 6736; TAR Lazio, sezione prima-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, sentenza 7 aprile 2008, n. 2880).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn consonanza con tali enunciazioni, la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; ha, a propria volta, osservato che \u0026#171;la determinazione della cosiddetta retribuzione-parametro, da porre a base del calcolo di istituti di retribuzione indiretta o differita, \u0026#232; ricavabile esclusivamente dalla specifica disciplina di volta in volta dettata per questi ultimi\u0026#187;, disciplina da ritenersi \u0026#171;esaustiva, non concorrente ed incompatibile con deroghe provenienti dalla privata autonomia, in quanto espressione di un regime pubblicistico, improntato alla cura di interessi generali, che si correlano all\u0026#8217;onere sopportato dalla finanza pubblica\u0026#187; (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 23 agosto 2004, n. 16582; in senso conforme, sentenze, sezione lavoro, 21 gennaio 2014, n. 1156 e sezioni unite civili, 1\u0026#176; aprile 1993, n. 3888).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; va sottaciuto che la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; in tema di indennit\u0026#224; premio di servizio per i dipendenti degli enti locali, ha chiarito che la retribuzione contributiva alla quale si commisura tale trattamento \u0026#232; costituita dai soli emolumenti testualmente considerati dall\u0026#8217;art. 11, quinto comma, della legge n. 152 del 1968, la cui elencazione ha carattere tassativo, dovendosi interpretare la dizione \u0026#171;stipendio o salario\u0026#187; in senso restrittivo, alla luce dell\u0026#8217;espressa menzione, come componenti di tale voce, degli aumenti periodici di anzianit\u0026#224;, della tredicesima mensilit\u0026#224; e del valore degli assegni in natura (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 8 maggio 2017, n. 11156).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.5.\u0026#8211; \u0026#200;, inoltre, significativo come la scelta della riforma del parastato di riservare alla legge la configurazione del trattamento di fine servizio abbia resistito alla stessa contrattualizzazione del pubblico impiego avviata dal d.lgs. n. 29 del 1993.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 2, commi 5 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) ha, infatti, previsto che, per i dipendenti assunti dal 1\u0026#176; gennaio 1996, i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sarebbero stati regolati in base a quanto previsto dall\u0026#8217;art. 2120 cod. civ., in materia di trattamento di fine rapporto, mentre per i dipendenti gi\u0026#224; occupati alla data del 31 dicembre 1995 \u0026#8211; termine poi prorogato al 31 dicembre 2000 dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2001 (Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi dei pubblici dipendenti) \u0026#8211; erano rimesse alla contrattazione collettiva nazionale le sole modalit\u0026#224; per l\u0026#8217;applicazione della disciplina, di fonte legislativa, del trattamento in materia di fine rapporto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn realt\u0026#224;, l\u0026#8217;art. 4 dell\u0026#8217;Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999 \u0026#8211; recepito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999 (Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti) \u0026#8211;, al comma 1, ha disposto che \u0026#171;[i]l TFR si calcola applicando i criteri previsti dall\u0026#8217;art. 2120 del codice civile sulle seguenti voci della retribuzione: \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) l\u0026#8217;intero stipendio tabellare; \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) l\u0026#8217;intera indennit\u0026#224; integrativa speciale; \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) la retribuzione individuale di anzianit\u0026#224;; \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e) la tredicesima mensilit\u0026#224;; \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e) gli altri emolumenti considerati utili ai fini del calcolo dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di fine servizio comunque denominata ai sensi della preesistente normativa\u0026#187; e, al comma 2, ha previsto che \u0026#171;[u]lteriori voci retributive potranno essere considerate nella contrattazione di comparto, garantendo per la finanza pubblica, con riferimento ai settori interessati, i complessivi andamenti programmati sia della spesa corrente, sia delle condizioni di bilancio degli enti gestori delle relative forme previdenziali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUna disciplina organica sul trattamento di fine rapporto non \u0026#232;, per\u0026#242;, fino a questo momento intervenuta, tanto che l\u0026#8217;art. 69 del d.lgs. n. 165 del 2001 ha riprodotto il contenuto del citato art. 72 del d.lgs. n. 29 del 1993.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSulla scorta di tali previsioni, la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; ha evidenziato che, per il trattamento di fine rapporto \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 2120 cod. civ., deve aversi riguardo non agli artt. 2 e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, che demandano alla contrattazione collettiva la disciplina sulla retribuzione del lavoro pubblico contrattualizzato, ma, appunto, all\u0026#8217;art. 69, il quale per il trattamento di fine rapporto mantiene ferma la disciplina vigente in attesa di un intervento di sistema, e quindi organico, da parte dell\u0026#8217;autonomia contrattuale (Corte di cassazione, sentenza n. 5892 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Corte di cassazione ha anche precisato che, in attesa di tale intervento, la disciplina legislativa in vigore rimane non derogabile, neanche dalla fonte collettiva, nel senso che i contratti collettivi non possono prevedere con disposizioni isolate e frammentarie singole voci retributive da computare nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto e, ove ci\u0026#242; accada, la disposizione negoziale deve essere disapplicata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.6.\u0026#8211; In ogni caso, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice rimettente, l\u0026#8217;opzione interpretativa sottesa alla disposizione censurata non si espone a rilievi di anacronismo soltanto perch\u0026#233;, in un contesto ormai ispirato al paradigma privatistico e caratterizzato dal \u0026#171;dominio\u0026#187; della fonte collettiva, per i dipendenti assunti nel vigore del regime anteriore alla contrattualizzazione del lavoro pubblico, continua ad applicarsi una disciplina di natura pubblicistica come quella qui in scrutinio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha, infatti, chiarito che \u0026#171;il fatto che alcuni dipendenti delle pubbliche amministrazioni godano del trattamento di fine servizio ed altri del trattamento di fine rapporto \u0026#232; conseguenza del transito del rapporto di lavoro da un regime di diritto pubblico ad un regime di diritto privato e della gradualit\u0026#224; che, con specifico riguardo agli istituti in questione, il legislatore, nell\u0026#8217;esercizio della sua discrezionalit\u0026#224;, ha ritenuto di imprimervi\u0026#187; (sentenza n. 244 del 2014).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSpetta, infatti, all\u0026#8217;apprezzamento discrezionale del legislatore, in coerenza con il generale canone di ragionevolezza, delimitare la sfera di applicazione delle normative che si succedono nel tempo, ne\u0026#769; contrasta di per se\u0026#769; con il principio di eguaglianza il trattamento differenziato applicato alle stesse fattispecie in momenti diversi nel tempo (sentenze n. 240 del 2019 e n. 104 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Neanche la questione con cui \u0026#232; dedotta la violazione del principio di eguaglianza merita accoglimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Il giudice rimettente, nel porre a raffronto i dipendenti degli enti pubblici non economici appartenenti al ruolo professionale legale e i dipendenti dei medesimi enti \u0026#8211; e, in particolare, i lavoratori con qualifica dirigenziale \u0026#8211; che non svolgono funzioni legali, non ha considerato che le posizioni in comparazione sono del tutto eterogenee.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon deve, infatti, trascurarsi che, come osservato da questa Corte, gli avvocati dipendenti degli enti pubblici costituiscono un \u003cem\u003eunicum\u003c/em\u003e e pertanto non possono essere paragonati ad altre categorie di dipendenti (sentenza n. 33 del 2009).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon pu\u0026#242;, al contempo, sottacersi che gli stessi dirigenti, anche nell\u0026#8217;assetto delineato dalla legge n. 70 del 1975, sono sottoposti ad un regime giuridico e ad un trattamento economico specifici, come reso evidente dal contenuto dell\u0026#8217;art. 18 della legge citata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn definitiva, il diverso \u003cem\u003estatus\u003c/em\u003e giuridico ed economico delle categorie di lavoratori poste a raffronto inficia il giudizio di comparazione richiesto dal rimettente (sentenza n. 200 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; \u0026#200;, infine, da escludersi la dedotta violazione del principio di proporzionalit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 36 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e muove da una corretta premessa ermeneutica nell\u0026#8217;affermare che la configurazione dei trattamenti di fine servizio come retribuzione differita, sia pure con concorrente funzione previdenziale, attrae le prestazioni in esame nell\u0026#8217;ambito applicativo delle garanzie sancite dall\u0026#8217;art. 36 Cost., il quale, come ripetutamente affermato da questa Corte, \u0026#171;prescrive, per ogni forma di trattamento retributivo, la proporzionalit\u0026#224; alla quantit\u0026#224; e alla qualit\u0026#224; del lavoro prestato e l\u0026#8217;idoneit\u0026#224; a garantire, in ogni caso, un\u0026#8217;esistenza libera e dignitosa\u0026#187; (sentenza n. 159 del 2019; in senso conforme sentenza n. 130 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale affermazione deve, tuttavia, essere coordinata con l\u0026#8217;enunciazione, altrettanto sedimentata nella giurisprudenza costituzionale, secondo la quale lo scrutinio sulla conformit\u0026#224; di una disciplina sulla retribuzione \u0026#8211; e dunque anche sulla retribuzione differita \u0026#8211; all\u0026#8217;art. 36 Cost. non pu\u0026#242; essere svolto atomisticamente, dovendo investire il trattamento economico del lavoratore nel suo complesso (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003ealiis\u003c/em\u003e, sentenze n. 200 del 2023, n. 27 del 2022, n. 71 del 2021, n. 236 del 2017 e n. 96 del 2016) e non i singoli elementi che lo compongono, n\u0026#233; le prestazioni accessorie (sentenza n. 164 del 1994).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.\u0026#8211; Se, dunque, \u0026#232; innegabile che l\u0026#8217;indennit\u0026#224; di fine servizio debba essere \u0026#171;rapportata alla retribuzione e alla durata del rapporto e quindi, attraverso questi due parametri, alla quantit\u0026#224; e alla qualit\u0026#224; del lavoro\u0026#187; (sentenza n. 243 del 1993) e, pertanto, trovi nel trattamento economico di attivit\u0026#224; la sua base parametrica, tuttavia, affinch\u0026#233; possano ritenersi rispettati i canoni di sufficienza e di proporzionalit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 36 Cost., non deve sussistere una corrispondenza pedissequa tra la composizione dei due emolumenti, tale per cui ogni singola voce della retribuzione debba essere considerata nel trattamento di quiescenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.1.\u0026#8211; A tale riguardo, occorre, ancora una volta, ricordare che la disciplina dei trattamenti di fine servizio anteriore alla privatizzazione del pubblico impiego \u0026#232; caratterizzata dalla preminenza della fonte legale, la quale si coniuga con l\u0026#8217;indole pubblicistica del rapporto di lavoro non contrattualizzato e risponde ad esigenze di razionalizzazione e di chiarezza, di prevedibilit\u0026#224; e di controllabilit\u0026#224; della spesa pubblica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa, inoltre, ribadito che, in tale contesto normativo, spetta alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore individuare, nel rispetto del principio di eguaglianza e delle garanzie sancite dall\u0026#8217;art. 36 Cost., la base retributiva delle singole indennit\u0026#224; di fine servizio nonch\u0026#233; i modi e la misura delle stesse (sentenze n. 278 del 1995, n. 243 del 1993, n. 151 del 1976 e n. 251 del 1974).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn un sistema siffatto, non \u0026#232;, dunque, sufficiente addurre la natura retributiva di un compenso per ritenere che la sua mancata considerazione ai fini del trattamento di fine servizio confligga con la garanzia della proporzionalit\u0026#224; della retribuzione alla quantit\u0026#224; e alla qualit\u0026#224; del lavoro svolto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale principio deve, invece, ritenersi osservato allorch\u0026#233; detto trattamento esprima, in proporzione, il nucleo del profilo retributivo riconosciuto al dipendente, coincidente con il trattamento economico fondamentale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.2.\u0026#8211; Nel rapporto di lavoro pubblico non contrattualizzato il trattamento fondamentale indica, infatti, il corrispettivo principale dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; lavorativa ed \u0026#232; inteso a remunerare la professionalit\u0026#224; media del lavoratore. Esso comprende componenti, come lo stipendio tabellare, gli incrementi dipendenti dall\u0026#8217;anzianit\u0026#224; di servizio, la tredicesima mensilit\u0026#224; e l\u0026#8217;assegno per il nucleo familiare (oggi, assegno unico), che spettano in modo fisso e continuativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA detto trattamento possono aggiungersi emolumenti accessori, caratterizzati dalla eventualit\u0026#224; e dalla variabilit\u0026#224;, come il compenso per lavoro straordinario e le indennit\u0026#224; speciali volte a compensare lo svolgimento di attivit\u0026#224; particolarmente disagiate, pericolose o dannose per la salute, ovvero a premiare la produttivit\u0026#224; individuale o collettiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.3.\u0026#8211; Tanto premesso, l\u0026#8217;interpretazione della Corte di cassazione, secondo la quale la \u0026#8220;quota onorari\u0026#8221;, riconosciuta dall\u0026#8217;art. 26, quarto comma, della legge n. 70 del 1975 agli avvocati degli enti pubblici non economici, non rientra nella nozione di retribuzione fondamentale, non determina la violazione dell\u0026#8217;art. 36 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.3.1.\u0026#8211; Secondo la giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, tali competenze costituiscono un\u0026#8217;attribuzione di carattere accessorio e variabile che si aggiunge alla retribuzione contrattuale (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 11 dicembre 2018, n. 31989; 5 luglio 2017, n. 16579).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.3.2.\u0026#8211; Il carattere accessorio dei compensi in esame, come gi\u0026#224; evidenziato, si ricava dall\u0026#8217;art. 26, quarto comma, della legge n. 70 del 1975, nel quale il riconoscimento agli appartenenti al ruolo professionale delle competenze e degli onorari liquidati giudizialmente \u0026#232; oggetto di una previsione speciale e derogatoria del divieto di attribuzione di trattamenti economici accessori sancito, al terzo comma, in consonanza con l\u0026#8217;obiettivo programmatico di chiarezza e di prevedibilit\u0026#224; della spesa per il personale che pervade l\u0026#8217;intero testo della riforma del parastato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.3.3.\u0026#8211; Il carattere variabile degli onorari \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 26 della legge n. 70 del 1975 si desume, invece, dallo stesso sistema di erogazione di tale emolumento, il quale \u0026#232; condizionato dall\u0026#8217;esito delle controversie in cui \u0026#232; parte l\u0026#8217;ente pubblico patrocinato dai funzionari del ruolo professionale. Non si tratta, infatti, di un compenso fisso e predeterminato, ma dipendente dall\u0026#8217;elemento aleatorio costituito dal numero delle cause vinte dall\u0026#8217;ente e dalle somme che l\u0026#8217;ente \u0026#232; riuscito a riscuotere dai terzi soccombenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAi sensi dell\u0026#8217;art. 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411 (Disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70) \u0026#8211; il quale ha recepito il primo accordo sindacale attuativo dell\u0026#8217;art. 26, quarto comma, della legge n. 70 del 1975 \u0026#8211;, ai suddetti funzionari \u0026#232;, infatti, attribuita una quota delle somme \u0026#171;riscosse dall\u0026#8217;ente a titolo di competenze di procuratore ed onorari di avvocato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer quanto concerne l\u0026#8217;INAIL, il regolamento per la corresponsione dei compensi professionali degli avvocati, adottato dal Commissario straordinario dell\u0026#8217;INAIL con la deliberazione n. 788 del 2003, ha poi previsto che il bilancio dell\u0026#8217;Istituto sia munito di un apposito capitolo di spesa, coperto da un fondo specifico che viene alimentato secondo due differenti ipotesi. In un primo caso, di vittoria in giudizio dell\u0026#8217;Istituto, le spese legali, poste a carico della controparte e riscosse dallo stesso ente a seguito di sentenza, ordinanza, decreto, rinuncia o transazione, la \u0026#8220;quota onorari\u0026#8221; \u0026#232; commisurata all\u0026#8217;intera parcella professionale, dedotte le spese vive di procedura e le eventuali competenze spettanti ad avvocati esterni. Diversa \u0026#232; l\u0026#8217;ipotesi in cui l\u0026#8217;Istituto liquida il cinquanta per cento dei compensi professionali ai propri avvocati, nonostante non abbia riscosso tali compensi o perch\u0026#233; e\u0026#768; intervenuta una transazione a seguito di sentenza favorevole o perch\u0026#233; e\u0026#768; stata pronunciata compensazione, anche parziale, delle spese in cause nelle quali l\u0026#8217;ente non e\u0026#768; rimasto soccombente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUn analogo meccanismo di attribuzione \u0026#232; stato successivamente delineato dagli artt. 4 e 5 della determinazione del Presidente dell\u0026#8217;INAIL 21 gennaio 2015, n. 16, con la quale \u0026#232; stato approvato un nuovo \u0026#171;Regolamento per la corresponsione dei compensi professionali degli avvocati Inail\u0026#187; a decorrere dal 1\u0026#176; gennaio 2015.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.3.4.\u0026#8211; La natura premiale dei compensi in questione si desume anche dalla correlazione dell\u0026#8217;importo degli stessi con il numero delle cause in cui l\u0026#8217;ente di riferimento risulti vittorioso e con le somme che lo stesso ente sia riuscito a riscuotere dai terzi soccombenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEssi, infatti, sebbene non vengano accordati soltanto ai legali che hanno patrocinato le cause con esito favorevole, ma vengano ripartiti tra tutti gli avvocati in base a criteri predeterminati e in rate costanti, salvo conguaglio, nel loro ammontare complessivo assumono una funzione remunerativa della complessiva produttivit\u0026#224; degli appartenenti al ruolo professionale legale dell\u0026#8217;ente pubblico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDeve, poi, considerarsi che detta funzione premiale e incentivante degli onorari \u0026#232; stata riconosciuta da un\u0026#8217;apposita disciplina, la quale, pur non trovando applicazione nella fattispecie oggetto del giudizio principale, attesta significativamente l\u0026#8217;evoluzione di un profilo funzionale che ha sempre connotato l\u0026#8217;istituto in esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl d.l. n. 90 del 2014, come convertito, all\u0026#8217;art. 9, comma 5, ha, infatti, stabilito che i regolamenti dell\u0026#8217;Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme recuperate nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, \u0026#171;in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l\u0026#8217;altro della puntualit\u0026#224; negli adempimenti processuali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn attuazione delle disposizioni introdotte dalla novella del 2014, la ricordata determinazione del Presidente dell\u0026#8217;INAIL del 21 gennaio 2015, n. 16, all\u0026#8217;art. 7, ha dettato ulteriori criteri speciali di riparto, stabilendo che gli importi degli onorari riscossi a carico delle controparti a seguito di provvedimenti giudiziali sono corrisposti a ciascun avvocato, in base al rendimento individuale rilevato, anche con l\u0026#8217;ausilio di strumenti informatici, tenendo conto di una serie di parametri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.3.4.1.\u0026#8211; Indici rivelatori del carattere premiale degli onorari in disamina si rinvengono anche nella disciplina riguardante i legali degli enti locali, i quali condividono con gli avvocati dipendenti degli altri enti pubblici la matrice normativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, al quarto comma, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), nel sancire la compatibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;esercizio della professione forense nell\u0026#8217;ambito di un rapporto di pubblico impiego, faceva, infatti, rinvio agli enti pubblici enumerati al secondo comma della medesima disposizione tra i quali figuravano, oltre allo Stato, anche gli enti locali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAttualmente, l\u0026#8217;art. 23, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell\u0026#8217;ordinamento della professione forense), nel conformare la peculiare figura del professionista legale incardinato presso una pubblica amministrazione e al quale \u0026#232; affidato lo \u003cem\u003eius\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003epostulandi\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;interesse di quest\u0026#8217;ultima, fa riferimento agli avvocati degli uffici legali istituiti presso \u0026#171;enti pubblici\u0026#187;, senza ulteriori distinzioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.3.4.2.\u0026#8211; Anche nell\u0026#8217;ordinamento degli enti locali i compensi professionali liquidati giudizialmente in favore dell\u0026#8217;amministrazione sono sempre stati attribuiti agli avvocati da essa dipendenti, dapprima in forza dell\u0026#8217;art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall\u0026#8217;accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativo al comparto del personale degli enti locali) e successivamente sulla base delle previsioni dei regolamenti dei singoli enti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa natura premiale di tali emolumenti trova conferma nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), il quale, al punto 5.2. dell\u0026#8217;Allegato 4/2, nell\u0026#8217;individuare i principi contabili per le \u0026#171;spese relative al trattamento accessorio e premiante\u0026#187;, precisa, con riguardo alla spesa nei confronti dei dipendenti addetti all\u0026#8217;Avvocatura, che, poich\u0026#233; la normativa prevede la liquidazione dell\u0026#8217;incentivo solo in caso di esito del giudizio favorevole all\u0026#8217;ente, si \u0026#232; in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento con riferimento al quale non \u0026#232; possibile impegnare alcuna spesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDetto carattere si desume anche dalle disposizioni di fonte collettiva che \u0026#8211; come l\u0026#8217;art. 27 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali successivo a quello del 1\u0026#176; aprile 1999, firmato il 14 settembre 2000, e l\u0026#8217;art. 37 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto regioni-enti locali, Area della dirigenza 1998-2001, sottoscritto il 23 dicembre 1999 \u0026#8211; evidenziano l\u0026#8217;esigenza di coordinarne l\u0026#8217;erogazione con il riconoscimento della retribuzione di risultato spettante agli avvocati che rivestono anche una posizione di coordinamento dell\u0026#8217;ufficio legale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.4.\u0026#8211; All\u0026#8217;univocit\u0026#224; degli indici normativi di cui si \u0026#232; dato conto si aggiunge la considerazione per la quale il compenso in questione non pu\u0026#242; essere ricondotto nel trattamento economico fondamentale, perch\u0026#233; non compensa la professionalit\u0026#224; media dei soggetti che ne beneficiano, a ci\u0026#242; provvedendo la retribuzione contrattuale corrispondente allo \u003cem\u003estatus\u003c/em\u003e di pubblico dipendente riconosciuto ai legali degli enti pubblici (sentenza n. 928 del 1988).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eContrariamente a quanto ritenuto dal giudice rimettente, oltre che dalla parte privata e dall\u0026#8217;\u003cem\u003eamicus\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecuriae\u003c/em\u003e, gli onorari \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 26, quarto comma, della legge n. 70 del 1975 non costituiscono la normale retribuzione del patrocinio svolto dai legali del parastato dovuta in aggiunta allo stipendio in ragione della specificit\u0026#224; di tale attivit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa difesa in giudizio dell\u0026#8217;ente rientra tra i compiti riconducibili ai doveri istituzionali degli avvocati degli enti pubblici e per questo non necessita di un\u0026#8217;apposita remunerazione. Ci\u0026#242; che distingue i legali dagli altri dipendenti dell\u0026#8217;ente pubblico \u0026#232;, invero, soltanto il possesso dell\u0026#8217;abilitazione all\u0026#8217;esercizio della professione forense, la quale, tuttavia, non assume rilevanza sul piano retributivo, ma sotto il diverso profilo dell\u0026#8217;osservanza, da parte del legale pubblico dipendente, degli stessi obblighi deontologici dell\u0026#8217;avvocato libero professionista e della soggezione al potere disciplinare del Consiglio dell\u0026#8217;ordine (TAR Lazio, sezione terza-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, sentenza 13 aprile 2011, n. 3222).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.5.\u0026#8211; Il carattere di retribuzione ordinaria dell\u0026#8217;emolumento in esame non pu\u0026#242; trarsi neppure dalla sua pur significativa entit\u0026#224; rispetto alla retribuzione complessiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon possono, in proposito, essere trasposte nella fattispecie in scrutinio le considerazioni svolte da questa Corte nella sentenza n. 243 del 1993 in merito al contrasto con il principio di proporzionalit\u0026#224; \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 36 Cost. della mancata inclusione nella base di calcolo dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di anzianit\u0026#224; dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; integrativa speciale e, in particolare, all\u0026#8217;incidenza quantitativa di tale componente sulla retribuzione dei dipendenti e quindi del trattamento di fine servizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDeve, infatti, osservarsi che l\u0026#8217;emolumento allora scrutinato da questa Corte non aveva natura accessoria, essendo deputato ad adeguare la stessa retribuzione fondamentale alle variazioni del potere di acquisto della moneta a causa dell\u0026#8217;inflazione, tanto che, successivamente alla citata pronuncia costituzionale, \u0026#232; stato inglobato nello stipendio base.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso ora in esame, invece, la valorizzazione del dato quantitativo ai fini della qualificazione dell\u0026#8217;emolumento in questione si risolverebbe nell\u0026#8217;assimilazione di tale posta accessoria alla retribuzione fondamentale in senso proprio, attraverso un apprezzamento della sua sostanza retributiva che, come confermato tanto dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, quanto da quella amministrativa, confligge con il limite di sistema costituito dalla tassativit\u0026#224; e dalla qualificazione legale delle componenti della base di calcolo dei trattamenti di fine servizio soggetti alla legislazione anteriore alla privatizzazione del pubblico impiego (Consiglio di Stato, sentenza n. 2335 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.6.\u0026#8211; Da ultimo, la qualificazione degli onorari \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 26, quarto comma, della legge n. 70 del 1975 in termini di remunerazione ordinaria non si concilia neppure con quanto affermato da questa Corte sulla natura delle cosiddette propine spettanti agli avvocati e ai procuratori dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQueste ultime forme di remunerazione, pur essendo soggette ad una autonoma disciplina, non differiscono, infatti, sotto il profilo morfologico e funzionale, dalle competenze maturate dai dipendenti delle altre avvocature pubbliche in ragione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; difensiva svolta in giudizio, trattandosi pur sempre di una retribuzione accessoria che si aggiunge allo stipendio tabellare e rinviene almeno parte della provvista nelle spese di lite rifuse all\u0026#8217;amministrazione in caso di vittoria in giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha, in particolare, osservato che le cosiddette propine spettanti agli avvocati e ai procuratori dello Stato sono di natura variabile \u0026#171;perch\u0026#233; dipendenti dalla sorte del contenzioso\u0026#187; ed hanno carattere premiale (sentenza n. 128 del 2022) e non intaccano lo stipendio tabellare, che costituisce il nucleo del profilo retributivo della categoria interessata (sentenza n. 236 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Alla luce delle considerazioni che precedono, le questioni devono, pertanto, essere dichiarate non fondate.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMaria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIgor DI BERNARDINI, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 26 aprile 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Igor DI BERNARDINI\r\n\u003c/P\u003e\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eAllegato:\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eOrdinanza letta all\u0027udienza del 6 febbraio 2024\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eORDINANZA\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e gli atti relativi al giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente), \u0026#171;nella parte in cui non consente (in alcun modo) di considerare, nella base di calcolo dell\u0027indennit\u0026#224; di anzianit\u0026#224;, la cd. \"quota onorari\" di cui all\u0027art. 26, co.4, della stessa legge\u0026#187;, promosso dal Tribunale ordinario di Roma, sezione terza lavoro, con ordinanza del 5 aprile 2023, iscritta al n. 86 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell\u0027anno 2023.\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003eRilevato\u003c/em\u003e che la Federazione legali del parastato - FLEPAR \u0026#232; intervenuta \u003cem\u003ead \u003c/em\u003e\u003cem\u003eadiuvandum\u003c/em\u003e per chiedere l\u0027accoglimento delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche l\u0027interveniente premette di essere un\u0027associazione federale senza fine di lucro a carattere sindacale il cui scopo \u0026#232; quello di tutelare la dignit\u0026#224;, l\u0027autonomia professionale, lo stato giuridico, nonch\u0026#233; i diritti economici dei legali delle associazioni aderenti, di essere costantemente presente nello svolgimento delle trattative con l\u0027Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e di aver sottoscritto diversi contratti collettivi nazionali;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche FLEPAR ricorda che la giurisprudenza costituzionale esclude che l\u0027interesse degli enti rappresentativi di interessi collettivi o di categoria connesso agli scopi statutari di tutela dei propri iscritti possa legittimare alla partecipazione al giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche la stessa associazione ritiene, tuttavia, di essere legittimata a intervenire in quanto titolare di un interesse, diverso da quello legato alla rappresentanza sindacale, \u0026#171;profondamente conformato\u0026#187; dalla norma in scrutinio e inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto nel giudizio principale;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, infatti, le questioni in scrutinio involgerebbero la definizione dell\u0027ambito riservato all\u0027autonomia collettiva in materia di trattamento economico dei dipendenti degli enti pubblici non economici e, in particolare, la questione se, alla stregua dell\u0027art. 13 della legge n. 70 del 1975, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, i contratti collettivi possano disciplinare la sola retribuzione di attivit\u0026#224;, ovvero se agli stessi sia demandata anche la regolamentazione del trattamento di fine servizio;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, pertanto, per effetto di una eventuale decisione di accoglimento, gli accordi sindacali sottoscritti da FLEPAR in attuazione dell\u0027art. 26, quarto comma, della legge n. 70 del 1975 e dell\u0027art. 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l\u0027efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, \u0026#171;concorrerebbero a determinare anche la retribuzione differita degli avvocati dipendenti degli enti del c.d. \"parastato\"\u0026#187;;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, infine, una pronuncia di accoglimento, secondo FLEPAR inciderebbe anche sulla contrattazione collettiva futura e, in particolare, sul modo in cui l\u0027associazione interveniente, cos\u0026#236; come le altre organizzazioni sindacali, \u0026#171;dovranno modulare la propria attivit\u0026#224; per il tempo a venire\u0026#187;.\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003eche, per giurisprudenza costituzionale costante - recepita dall\u0027art. 4, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale -, l\u0027intervento nei giudizi in via incidentale di soggetti diversi dalle parti del processo principale, dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta regionale, \u0026#232; ammissibile soltanto in quanto essi si assumano titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003ealiis\u003c/em\u003e, ordinanza n. 271 del 2020; sentenze n. 158 del 2020 con allegata ordinanza letta all\u0027udienza del 10 giugno 2020 e n. 119 del 2020);\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche tale interesse qualificato sussiste allorch\u0026#233; si configuri una \u0026#171;posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall\u0027esito del giudizio incidentale\u0026#187; (sentenze n. 159 del 2019 e n. 194 del 2018 con allegata ordinanza letta all\u0027udienza del 25 settembre 2018; ordinanze n. 191 del 2021 e n. 271 del 2020);\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, in particolare, l\u0027incidenza sulla posizione soggettiva dell\u0027interveniente deve essere conseguenza immediata e diretta dell\u0027effetto che la pronuncia di questa Corte produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e (sentenze n. 46 del 2021 e n. 98 del 2019);\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche l\u0027interesse dedotto da FLEPAR a fondamento della propria legittimazione a intervenire non solo non \u0026#232; direttamente riconducibile al rapporto oggetto del processo principale, ma risulta privo di concretezza e di attualit\u0026#224;;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, infatti, secondo l\u0027interveniente, detto interesse deriverebbe dalla possibilit\u0026#224; che, qualora questa Corte, nell\u0027accogliere la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, affermi che spetta all\u0027autonomia collettiva disciplinare non solo il trattamento economico di attivit\u0026#224;, ma anche quello di fine servizio,\u003cem\u003e \u003c/em\u003ela stessa FLEPAR sarebbe chiamata a partecipare alla stipula degli accordi sindacali a ci\u0026#242; deputati;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche parimenti estranea all\u0027oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, e dunque priva di rilevanza ai fini della legittimazione all\u0027intervento, \u0026#232; la circostanza che, nell\u0027evenienza sopra indicata, i contratti collettivi recanti disposizioni sugli onorari \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 26, quarto comma, della legge n. 70 del 1975 gi\u0026#224; conclusi, ai quali ha preso parte anche l\u0027associazione interveniente, \u0026#171;concorrerebbero a determinare anche la retribuzione differita degli avvocati dipendenti degli enti del c.d. \"parastato\"\u0026#187;;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, pertanto, l\u0027intervento della FLEPAR deve essere dichiarato inammissibile.\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003ePER QUESTI MOTIVI\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibile l\u0027intervento della Federazione legali del parastato - FLEPAR.\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Augusto Antonio Barbera, Presidente\r\n\u003c/p\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20240426130831.pdf","oggetto":"Impiego pubblico - Previdenza - Indennit\u0026#224; di anzianit\u0026#224; - Previsione che, nell\u0027interpretazione invalsa nel diritto vivente, non consente, in alcun modo, di considerare nella base di calcolo dell\u0027indennit\u0026#224; di anzianit\u0026#224; la cosiddetta quota onorari di cui all\u0027art. 26, quarto comma, della legge n. 70 del 1975 - Denunciata previsione che confligge con il principio di ragionevolezza, tanto per la sopraggiunta irrazionalit\u0026#224; del persistente ancoramento della base di calcolo a un dato stipendiale il quale \u0026#232; ormai rimesso alla contrattazione collettiva, che tuttavia non potrebbe disporne, quanto assumendo a tertium comparationis un ipotetico collega con pari trattamento economico, composto tutto di stipendi e scatti di anzianit\u0026#224; - Lesione di ogni ragionevole proporzione col trattamento economico di attivit\u0026#224; raggiunto e rapportato all\u0027intera carriera - Violazione del diritto a una retribuzione proporzionata e adeguata al lavoro prestato","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[{"numero_massima":"46122","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secondo il diritto vivente - Facoltà del giudice che non voglia uniformarsi ad esso di sollevare questione di legittimità costituzionale per la rimozione del diritto vivente formatosi. (Classif. 112006).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIn presenza di uno stabile approdo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, pur essendo libero di non uniformarvisi e di proporre una sua diversa ricostruzione, ha, in alternativa, la facoltà di assumere l’interpretazione censurata in termini di diritto vivente e di richiederne, su tale presupposto, il controllo di compatibilità con i parametri costituzionali, senza che gli si possa imputare di non aver seguito una diversa interpretazione, più aderente ai parametri stessi, poiché la norma vive ormai nell’ordinamento in modo così radicato che è difficilmente ipotizzabile una modifica del sistema senza l’intervento del legislatore o della Corte costituzionale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 180/2021 - mass. 44153; S. 95/2020 - mass. 42968; S. 141/2019 - mass. 41816; S. 191/2016 - mass. 39013\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46123","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46123","titoletto":"Legge - In genere - Successione di norme - Applicazione temporale della nuova disciplina - Facoltà rimessa al legislatore - Limite della ragionevolezza.(Classif. 141001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eSpetta all’apprezzamento discrezionale del legislatore, in coerenza con il generale canone di ragionevolezza, delimitare la sfera di applicazione delle normative che si succedono nel tempo, né contrasta di per sé con il principio di eguaglianza il trattamento differenziato applicato alle stesse fattispecie in momenti diversi nel tempo. (Pr\u003cem\u003eecedenti: S. 240/19 - mass. 40815; S. 104/18 - mass. 40767\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46124","numero_massima_precedente":"46122","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46124","titoletto":"Lavoro - Retribuzione - Necessità di un trattamento proporzionale e idoneo a una esistenza libera e dignitosa - Valutazione del trattamento percepito - Esame non atomistico né limitato ai singoli elementi della retribuzione. (Classif. 138015).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eL’art. 36 Cost. prescrive, per ogni forma di trattamento retributivo, la proporzionalità alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e l’idoneità a garantire, in ogni caso, un’esistenza libera e dignitosa. Tale affermazione deve, tuttavia, essere coordinata con l’enunciazione secondo la quale lo scrutinio sulla conformità di una disciplina sulla retribuzione – e dunque anche sulla retribuzione differita – all’art. 36 Cost. non può essere svolto atomisticamente, dovendo investire il trattamento economico del lavoratore nel suo complesso e non i singoli elementi che lo compongono, né le prestazioni accessorie. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 200/23 - mass. 45860; S. 130/2023 - mass. 45599; S. 27/22 - mass. 44596; S. 71/21 - mass. 43829; S. 159/19 - mass. 41049; S. 236/17 - mass. 42141; S. 96/16 - mass. 38843; S. 164/94 - mass. 20280; S. 243/93 - mass. 19631\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46125","numero_massima_precedente":"46123","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"36","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46125","titoletto":"Impiego pubblico - Trattamento economico - Dipendenti degli enti pubblici non economici appartenenti al ruolo professionale legale, quale unicum tra i dipendenti degli enti pubblici - Calcolo dell\u0027indennità di anzianità - Esclusione dalla base di calcolo, nell\u0027interpretazione del diritto vivente, delle competenze e degli onorari giudizialmente liquidati - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza e del diritto ad una retribuzione proporzionata e adeguata al lavoro prestato - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 131011).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eGli avvocati dipendenti degli enti pubblici costituiscono un \u003cem\u003eunicum\u003c/em\u003e e pertanto non possono essere paragonati ad altre categorie di dipendenti. Ciò che li distingue dagli altri dipendenti dell’ente pubblico è soltanto il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione forense, la quale, tuttavia, non assume rilevanza sul piano retributivo, ma sotto il diverso profilo dell’osservanza, da parte del legale pubblico dipendente, degli stessi obblighi deontologici dell’avvocato libero professionista e della soggezione al potere disciplinare del Consiglio dell’ordine. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 33/2009 - mass. 33162\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLe c.d. propine spettanti agli avvocati e ai procuratori dello Stato sono di natura variabile perché dipendenti dalla sorte del contenzioso, hanno carattere premiale e non intaccano lo stipendio tabellare, che costituisce il nucleo del profilo retributivo della categoria interessata. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 128/22 - mass. 44943; S. 236/17 - mass. 42144\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dell’art. 13 della legge n. 70 del 1975, che – nell’interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità, costituente diritto vivente –, non consente che la quota delle competenze e degli onorari giudizialmente liquidati in favore degli enti pubblici non economici, attribuita agli appartenenti al ruolo professionale legale da essi dipendenti, sia computata, neanche in parte, nel calcolo dell’indennità di anzianità a costoro spettante. La qualificazione oggetto di censura valorizza congruamente le specificità connotative del termine «stipendio» impiegato, che deve essere inteso non come sinonimo di retribuzione, ma nella sua specifica valenza assunta nel contesto della legge di riforma del parastato e, più in generale, nella disciplina del pubblico impiego. Tale nozione collima anche con le esigenze di uniformità e di razionalizzazione che permeano le previsioni che detta legge dedica al trattamento di quiescenza, e il suo carattere tassativo trova riscontro in altre discipline sui trattamenti di fine servizio anteriori alla privatizzazione del pubblico impiego. L’opzione interpretativa sottesa alla disposizione censurata non si espone dunque a rilievi di anacronismo soltanto perché, in un contesto ormai ispirato al paradigma privatistico e caratterizzato dal «dominio» della fonte collettiva, per i dipendenti assunti nel vigore del regime anteriore alla contrattualizzazione del lavoro pubblico continua ad applicarsi una disciplina di natura pubblicistica. Né merita accoglimento la questione con cui è dedotta la violazione del principio di eguaglianza, poiché il rimettente, nel porre a raffronto i dipendenti degli enti pubblici non economici appartenenti al ruolo professionale legale e i dipendenti dei medesimi enti – e, in particolare, i lavoratori con qualifica dirigenziale – che non svolgono funzioni legali, non ha considerato che le posizioni in comparazione sono del tutto eterogenee. È, infine, da escludersi anche la dedotta violazione del principio di proporzionalità di cui all’art. 36 Cost.: la difesa in giudizio dell’ente rientra tra i compiti riconducibili ai doveri istituzionali degli avvocati degli enti pubblici e per questo non necessita di un’apposita remunerazione, stante la natura premiale dei compensi in questione, che nel loro ammontare complessivo assumono una funzione remunerativa della complessiva produttività degli appartenenti al ruolo professionale legale dell’ente pubblico. Va inoltre ribadito che, in tale contesto normativo, spetta alla discrezionalità del legislatore individuare, nel rispetto del principio di eguaglianza e delle garanzie sancite dall’art. 36 Cost., la base retributiva delle singole indennità di fine servizio nonché i modi e la misura delle stesse). (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 244/2014 - mass. 38149; S. 278/1995 - mass. 21654; S. 251/74 - mass. 7464\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e \u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46124","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"20/03/1975","data_nir":"1975-03-20","numero":"70","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art13"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"36","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"45447","autore":"Degoli M. C.","titolo":"L\u0027esclusione della quota onorari dalla base di calcolo dell\u0027indennità di anzianità degli avvocati del parastato non viola l\u0027art. 36 Cost.","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista del diritto della sicurezza sociale","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"765","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44833","autore":"Garofalo D.","titolo":"La non computabilità della “quota onorari” nel calcolo dell’indennità di anzianità per gli avvocati del parastato: la Corte costituzionale ancora una volta applica l’art. 36 Cost. a proprio piacimento","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Lavoro e previdenza oggi","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"9-10","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"681","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44830","autore":"Sacchettini E.","titolo":"Una ricostruzione poco convincente che dimentica questa figura di legali","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Guida al diritto","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"21","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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