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C., con ordinanza del 2 dicembre 2021, iscritta al n. 55 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nella camera di consiglio dell\u0026#8217;8 febbraio 2023 il Giudice relatore Francesco Vigan\u0026#242;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 10 febbraio 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cBR\u003e\u003cP class\u003d\"IT\"\u003eRitenuto che, con ordinanza del 2 dicembre 2021 (r.o. n. 55 del 2022), il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Bologna ha sollevato \u0026#8211; in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 111, secondo e sesto comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo (CEDU) \u0026#8211; questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 429, comma 2-bis, del codice di procedura penale, in combinato disposto con l\u0026#8217;art. 458 del medesimo codice, \u0026#171;nella parte in cui consente che a celebrare il giudizio abbreviato sia un giudice che, per limiti funzionali, non pu\u0026#242; ritenersi \u0026#8220;terzo e imparziale\u0026#8221; e in quanto \u0026#8220;non soggetto soltanto alla legge\u0026#8221;\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il giudice a quo ha altres\u0026#236; censurato l\u0026#8217;art. 34 cod. proc. pen., \u0026#171;nella parte in cui non prevede l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; a partecipare al giudizio abbreviato del giudice individuato a norma della disposizione di cui all\u0026#8217;art. 458 c.p.p., che per le limitazioni derivanti dall\u0026#8217;art. 438 co. 1 bis c.p.p. e per l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di fare applicazione dell\u0026#8217;art. 521 c.p.p. non pu\u0026#242; essere considerato \u0026#8220;terzo e imparziale\u0026#8221;\u0026#187;, denunziandone il contrasto con gli artt. 111, secondo e sesto comma, e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6, paragrafo 1, CEDU;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il rimettente si trova a celebrare un giudizio abbreviato nei confronti di R.G. C.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche \u0026#8211; espone il giudice a quo \u0026#8211; nei confronti dell\u0026#8217;imputato il pubblico ministero aveva originariamente chiesto il rinvio a giudizio per omicidio volontario aggravato ai sensi degli artt. 575 e 577, primo comma, numero 4), del codice penale, in relazione all\u0026#8217;art. 61, numero 1), cod. pen., per avere volontariamente cagionato la morte di R. N. investendolo con un autotreno: ipotesi delittuosa per la quale l\u0026#8217;art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen. preclude il giudizio abbreviato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche in esito all\u0026#8217;udienza preliminare, nel decreto che dispone il giudizio, il GUP aveva riqualificato il fatto in omicidio stradale (art. 589-bis cod. pen.), fattispecie di reato per cui \u0026#232; invece consentita la celebrazione del giudizio abbreviato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, conseguentemente, l\u0026#8217;imputato aveva chiesto il giudizio abbreviato ai sensi del combinato disposto degli artt. 429, comma 2-bis, e 458 cod. proc. pen., poi ammesso dal giudice rimettente;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ad avviso del giudice a quo, il giudizio abbreviato instaurato in forza delle menzionate disposizioni si differenzierebbe dal giudizio abbreviato \u0026#8220;ordinario\u0026#8221;, in quanto celebrato non \u0026#171;sulla pretesa punitiva fatta valere nel processo attraverso l\u0026#8217;azione intrapresa dal Pubblico Ministero, bens\u0026#236; su un titolo di reato che \u0026#232; individuato dal precedente GUP\u0026#187;, con una riqualificazione del fatto \u0026#171;autoritativa\u0026#187; e contenuta in un provvedimento \u0026#8211; il decreto che dispone il giudizio \u0026#8211; insuscettibile di impugnazione, riqualificazione peraltro che il giudice competente a giudicare con rito abbreviato si troverebbe a subire \u0026#171;per vincolo funzionale\u0026#187;, e che comunque egli non potrebbe smentire, quanto meno in peius;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, pertanto, in questa situazione \u0026#171;il perimetro del giudizio del giudice dell\u0026#8217;abbreviato\u0026#187; sarebbe \u0026#171;predeterminato dalla valutazione operata nella precedente fase processuale\u0026#187;, essendogli in particolare preclusa, nel caso concreto, la riqualificazione del fatto oggetto di imputazione in quello di omicidio volontario;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, d\u0026#8217;altra parte, non sarebbe qui possibile proporre conflitto ai sensi dell\u0026#8217;art. 28, comma 2, cod. proc. pen.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, prosegue il rimettente, l\u0026#8217;art. 521, comma 2, cod. proc. pen. impone al giudice di disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero, ove accerti che il fatto \u0026#232; diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche tale disposizione, pur se in via generale applicabile anche nel giudizio abbreviato, non lo sarebbe nell\u0026#8217;ipotesi speciale prevista dal combinato disposto degli artt. 429, comma 2-bis, e 458 cod. proc. pen., ove al giudice sarebbe precluso \u0026#171;determinarsi in maniera autonoma rispetto all\u0026#8217;imputazione come cristallizzata dal giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare\u0026#187;, non essendo in particolare ammissibile \u0026#171;un\u0026#8217;indebita regressione avendo il Pubblico ministero correttamente gi\u0026#224; esercitato l\u0026#8217;azione penale per il pi\u0026#249; grave reato\u0026#187;, anche perch\u0026#233; \u0026#171;un nuovo esercizio dell\u0026#8217;azione penale e una nuova celebrazione dell\u0026#8217;udienza preliminare, con la reiterazione di una medesima scansione procedimentale, gi\u0026#224; svolta, che potrebbe ripetersi senza soluzione di continuit\u0026#224;, potrebbe determinare il verificarsi di una stasi processuale non altrimenti superabile\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche da tale situazione discenderebbe una lesione dell\u0026#8217;art. 111, secondo e sesto comma, Cost., e \u0026#8211; per il tramite dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost. \u0026#8211; dell\u0026#8217;art. 6, paragrafo 1, CEDU, i quali sanciscono i principi di terziet\u0026#224; e imparzialit\u0026#224; del giudice;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche le garanzie in parola \u0026#8211; le quali trovano attuazione, nell\u0026#8217;ordinamento italiano, nella disciplina dell\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; determinata da atti compiuti nel procedimento di cui all\u0026#8217;art. 34 cod. proc. pen. \u0026#8211; sarebbero qui vulnerate, in quanto il giudice che celebra il giudizio abbreviato a seguito della riqualificazione del fatto in sede di udienza preliminare \u0026#171;\u0026#8220;eredita\u0026#8221; un vincolo o limite funzionale della decisione assunta dal giudice che l\u0026#8217;ha preceduto\u0026#187; in ordine alla definizione giuridica del fatto, che non potrebbe essere mutata, ostandovi il disposto dell\u0026#8217;art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen., il quale preclude la celebrazione del rito abbreviato per i reati puniti con l\u0026#8217;ergastolo;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche si produrrebbe conseguentemente una situazione di incompatibilit\u0026#224; a giudicare, per \u0026#171;mancanza \u0026#8220;funzionale\u0026#8221; di terziet\u0026#224; e indipendenza\u0026#187;, in quanto \u0026#171;l\u0026#8217;individuazione del giudice del giudizio abbreviato, in conseguenza dell\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;art. 458 c.p.p., il potere di partecipare al giudizio (come fonte della capacit\u0026#224; di definire il giudizio di merito) e il perimetro del giudizio abbreviato (come facolt\u0026#224;/poteri esercitabili a fronte del limite posto dall\u0026#8217;art. 438, comma 1-bis c.p.p.)\u0026#187; deriverebbero qui \u0026#171;dalla valutazione di merito operata dal giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare, ex art. 429, comma 2-bis c.p.p. e dal disposto normativo che prevede che \u0026#8220;si applicano le disposizioni di cui all\u0026#8217;art. 458 c.p.p.\u0026#8221;\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il giudice del giudizio abbreviato instaurato a norma degli artt. 429, comma 2-bis, e 458 cod. pen. verserebbe \u0026#171;nella medesima situazione \u0026#8220;astratta\u0026#8221; di \u0026#8220;incompatibilit\u0026#224;\u0026#8221;, pacificamente sussistente in capo al G.U.P. che ha disposto il rinvio a giudizio, riqualificato il fatto oggetto di contestazione e consentito l\u0026#8217;accesso al rito\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, invero, se a norma dell\u0026#8217;art. 34, comma 2, cod. proc. pen., \u0026#171;non pu\u0026#242; partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell\u0026#8217;udienza preliminare o ha disposto il giudizio immediato\u0026#187;, non potrebbe essere considerato terzo e imparziale \u0026#171;un giudice che [\u0026#8230;] \u0026#232; funzionalmente vincolato, cio\u0026#232; sottoposto alla valutazione fatta da chi l\u0026#8217;ha preceduto\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, nel caso di specie, il giudice del giudizio abbreviato sarebbe condizionato dalla \u0026#171;forza della prevenzione\u0026#187; \u0026#8211; ossia la \u0026#171;naturale tendenza a confermare una decisione gi\u0026#224; presa o a mantenere un atteggiamento gi\u0026#224; assunto\u0026#187; (\u0026#232; citata la sentenza n. 224 del 2001 di questa Corte) \u0026#8211; derivante dalle valutazioni gi\u0026#224; compiute dal giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, il principio di imparzialit\u0026#224; risulterebbe violato ogni qualvolta le attivit\u0026#224; poste in essere anteriormente dal giudice, nella stessa o in altra fase processuale, siano tali da comportare una sostanziale anticipazione del giudizio, sia per l\u0026#8217;estensione dei poteri affidatigli, sia per l\u0026#8217;approfondita conoscenza degli elementi di prova su cui poi sar\u0026#224; chiamato a rendere la decisione di merito (sono richiamate le sentenze della Corte EDU 15 gennaio 2015, Dragojevi\u0026#263; contro Croazia; 11 luglio 2013, Rudnichenko contro Ucraina; 25 luglio 2000, Tierce e altri contro San Marino; 26 ottobre 1984, De Cubber contro Belgio);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche tali principi dovrebbero applicarsi \u0026#171;anche nel caso in cui il giudizio si incardini avanti a un giudice che, derivando il suo potere dalle valutazioni di merito eseguite dal giudicante che l\u0026#8217;ha preceduto, subisca, per effetto di quelle e della previsione di cui all\u0026#8217;art. 438, comma 1-bis c.p.p., una limitazione dei poteri esercitabili\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;art. 429, comma 2-bis, cod. proc. pen, nella parte in cui dichiara applicabile l\u0026#8217;art. 458 cod. proc. pen., \u0026#171;tenuto conto del disposto\u0026#187; dell\u0026#8217;art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen., \u0026#171;produce l\u0026#8217;individuazione di un giudice naturale che versa in una \u0026#8220;incompatibilit\u0026#224;\u0026#8221; funzionale e, come tale, non pu\u0026#242;/deve partecipare al giudizio\u0026#187;, pena la violazione dell\u0026#8217;art. 6, paragrafo 1, CEDU;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infine, sarebbe violato il principio di soggezione del giudice soltanto alla legge (art. 101, secondo comma, Cost.), poich\u0026#233; \u0026#171;attraverso l\u0026#8217;esercizio del potere di riqualificazione attuato dal giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare ai sensi dell\u0026#8217;art. 429 comma 2-bis c.p.p. si determina in capo al giudice del rito abbreviato un vincolo che non deriva (o quantomeno non soltanto) dalla legge, bens\u0026#236; dall\u0026#8217;esercizio stesso di tale potere\u0026#187;, con conseguente, inammissibile compressione del libero convincimento;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche \u0026#232; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o non fondate;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;interveniente evidenzia l\u0026#8217;impropriet\u0026#224; del richiamo alla sentenza n. 224 del 2001 di questa Corte \u0026#8211; la quale ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 34, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedeva l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; alla funzione di giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza, poi annullata, nei confronti del medesimo imputato e per lo stesso fatto \u0026#8211;, atteso che tale pronuncia riguarderebbe la situazione del medesimo giudice-persona fisica che, trovandosi a conoscere nuovamente degli stessi fatti in precedenza scrutinati, \u0026#171;non \u0026#232; portat[ore] di quella serenit\u0026#224;, imparzialit\u0026#224; e terziet\u0026#224; postulata dall\u0027art. 111 della Costituzione e dall\u0026#8217;art. 6, paragrafo 1 della CEDU poich\u0026#233; indott[o], naturalmente, ad un approccio conservativo della decisione precedentemente assunta da se medesim[o]\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche tale \u0026#171;forza di prevenzione\u0026#187; non potrebbe all\u0026#8217;evidenza sussistere ove la decisione da adottare sia affidata, come avvenuto nel caso in esame, ad altro giudice-persona fisica, sicch\u0026#233; il richiamo alla giurisprudenza costituzionale relativa all\u0026#8217;art. 34 cod. proc. pen. sarebbe inconferente;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche d\u0026#8217;altra parte, ove l\u0026#8217;assunto del giudice a quo fosse fondato, \u0026#171;non vi sarebbe alcun giudice avanti al quale incardinare il procedimento\u0026#187;, dal momento che la \u0026#171;mancanza di serenit\u0026#224;, terziet\u0026#224; e imparzialit\u0026#224; paventata dal giudice bolognese, ben potrebbe essere, allo stesso modo, percepita dalla totalit\u0026#224; della magistratura\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, contrariamente a quanto sostenuto dal rimettente, non sarebbe a questi preclusa n\u0026#233; la possibilit\u0026#224; di applicare l\u0026#8217;art. 521, comma 2, cod. proc. pen. \u0026#8211; ordinando la restituzione degli atti al pubblico ministero in caso di accertamento della diversit\u0026#224; del fatto per cui si procede da quello descritto nel decreto che dispone il giudizio \u0026#8211; n\u0026#233; quella di attribuire al fatto una diversa qualificazione giuridica; attivit\u0026#224;, quest\u0026#8217;ultima, che si risolverebbe semplicemente nella corretta applicazione della legge, consentita e doverosa (\u0026#232; citata Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 20 dicembre 2007-1\u0026#176; febbraio 2008, n. 5307).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eConsiderato che il rimettente ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale del combinato disposto degli artt. 429, comma 2-bis, e 458 cod. proc. pen., e dunque della disciplina che lo individua quale giudice competente per il giudizio abbreviato a carico dell\u0026#8217;imputato, ritenendo che essa confligga con i principi della terziet\u0026#224; e imparzialit\u0026#224; del giudice, di cui agli artt. 111, secondo e sesto comma, e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6, paragrafo 1, CEDU, nonch\u0026#233; con il principio di soggezione del giudice soltanto alla legge di cui all\u0026#8217;art. 101, secondo comma, Cost. \u0026#171;nella parte in cui consente che a celebrare il giudizio abbreviato sia un giudice che, per limiti funzionali, non pu\u0026#242; ritenersi \u0026#8220;terzo e imparziale\u0026#8221; e in quanto \u0026#8220;non soggetto soltanto alla legge\u0026#8221;\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche lo stesso rimettente ha sollevato, inoltre, questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 34 cod. proc. pen., per contrasto con il medesimo principio di terziet\u0026#224; e imparzialit\u0026#224; del giudice, \u0026#171;nella parte in cui non prevede l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; a partecipare al giudizio abbreviato del giudice individuato a norma della disposizione di cui all\u0026#8217;art. 458 c.p.p., che per le limitazioni derivanti dall\u0026#8217;art. 438, co. 1 bis c.p.p. e per l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di fare applicazione dell\u0026#8217;art. 521 c.p.p., non pu\u0026#242; essere considerato \u0026#8220;terzo e imparziale\u0026#8221;\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in sostanza, il giudice a quo \u0026#8211; investito del giudizio abbreviato a carico di un imputato rinviato a giudizio, in esito all\u0026#8217;udienza preliminare, per il delitto di omicidio stradale \u0026#8211; si duole di non potere diversamente qualificare il fatto rispetto alla configurazione ad esso attribuita dal GUP nel decreto che dispone il giudizio, e in particolare di non poter riqualificarlo nel delitto di omicidio volontario, stante l\u0026#8217;affermata vincolativit\u0026#224; della statuizione del GUP sul punto;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, d\u0026#8217;altra parte, secondo il rimettente, nel giudizio abbreviato richiesto dall\u0026#8217;imputato ai sensi del combinato disposto degli artt. 429, comma 2-bis, e 458 cod. proc. pen. non sarebbe applicabile l\u0026#8217;art. 521, comma 2, cod. proc. pen., dal momento che la regressione degli atti alla fase delle indagini preliminari comporterebbe una mera reiterazione di scansioni processuali gi\u0026#224; svolte, con conseguente rischio che si verifichi una stasi processuale insuperabile;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche tale situazione determinerebbe un vulnus al principio di terziet\u0026#224; e imparzialit\u0026#224; del giudice, nonch\u0026#233; al principio di soggezione del giudice soltanto alla legge;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, preliminarmente, occorre rilevare che una delle disposizioni censurate, l\u0026#8217;art. 429, comma 2-bis, cod. proc. pen. \u0026#232; stata abrogata dall\u0026#8217;art. 98, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l\u0026#8217;efficienza del processo penale, nonch\u0026#233; in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), entrato in vigore il 30 dicembre 2022;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche tale abrogazione, come chiarito dalla relazione illustrativa al decreto legislativo, \u0026#232; correlata all\u0026#8217;introduzione del nuovo comma 1-bis dell\u0026#8217;art. 423 cod. proc. pen., che prevede il potere del GUP di invitare il pubblico ministero a operare le necessarie modificazioni dell\u0026#8217;originaria imputazione alla luce delle risultanze dell\u0026#8217;udienza preliminare, dovendo poi lo stesso GUP restituire gli atti al pubblico ministero ove quest\u0026#8217;ultimo non vi provveda: ci\u0026#242; che esclude, per il futuro, la possibilit\u0026#224; che il GUP possa disporre direttamente il giudizio sulla base di un\u0026#8217;imputazione diversa da quella originariamente formulata dal pubblico ministero;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, tuttavia, non \u0026#232; necessario restituire gli atti al giudice a quo perch\u0026#233; valuti la persistente rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni alla luce del citato ius superveniens, dal momento che \u0026#8211; in forza del principio generale tempus regit actum, vigente in materia processuale \u0026#8211; il giudizio a quo \u0026#232; gi\u0026#224; stato incardinato avanti al rimettente in base alla disposizione censurata, che era in vigore al momento di emissione del decreto del GUP che ha disposto il giudizio, sicch\u0026#233; la modifica normativa intervenuta non pu\u0026#242; spiegare alcun effetto nel giudizio medesimo;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche le questioni sollevate sono, nondimeno, manifestamente inammissibili, per un duplice ordine di ragioni;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in primo luogo, risulta del tutto oscuro quale sia il risultato cui il rimettente aspira, in conseguenza dell\u0026#8217;auspicata dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale delle disposizioni oggetto del dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infatti, tali disposizioni sono censurate nella parte in cui consentono che il giudizio abbreviato introdotto in forza del combinato disposto degli artt. 429, comma 2-bis, e 458 cod. proc. pen. sia celebrato da un giudice che non potrebbe dirsi terzo e imparziale, n\u0026#233; soggetto soltanto alla legge \u0026#8211; in quanto vincolato alla decisione del precedente GUP cristallizzata nel decreto che dispone il giudizio \u0026#8211;, e che non potrebbe, allo stato, dichiararsi incompatibile ai sensi dell\u0026#8217;art. 34 cod. proc. pen.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, tuttavia, il rimettente non illustra in alcun modo quale altro giudice, non soggetto a tale vincolo (e naturalmente diverso dal GUP che ha disposto il rinvio a giudizio dell\u0026#8217;imputato, il quale dal canto suo sarebbe certamente incompatibile ai sensi dell\u0026#8217;art. 34, comma 2, cod. proc. pen.), dovrebbe essere competente a giudicare in suo luogo;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, d\u0026#8217;altra parte, il rimettente neppure aspira a una pronuncia di questa Corte che gli consenta di sottrarsi al preteso vincolo alla propria potestas iudicandi determinato dal decreto che dispone il giudizio, e di giudicare cos\u0026#236; egli stesso della responsabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;imputato qualificando il fatto in maniera diversa da come risulta dal decreto che dispone il giudizio, dal momento che il secondo petitum mira, invece, inequivocabilmente a una pronuncia che gli consenta di dichiararsi incompatibile a giudicare della responsabilit\u0026#224; penale dell\u0026#8217;imputato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in conseguenza, le questioni sollevate \u0026#8211; esaminate nel loro complesso \u0026#8211; sfociano in petita oscuri e contraddittori, e gi\u0026#224; per tale motivo debbono essere considerate manifestamente inammissibili (ex multis, sentenze n. 20 del 2022 e n. 168 del 2021, nonch\u0026#233; ordinanza n. 107 del 2022);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, anche a prescindere da tale rilievo, i parametri costituzionali e convenzionali evocati a sostegno delle censure sono ictu oculi inconferenti rispetto ai pretesi vulnera, cos\u0026#236; come argomentati nella motivazione dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infatti, il principio di terziet\u0026#224; e imparzialit\u0026#224; del giudice, sancito nell\u0026#8217;ordinamento interno dall\u0026#8217;art. 111, secondo comma, Cost. e nel diritto internazionale, tra l\u0026#8217;altro, dall\u0026#8217;art. 6, paragrafo 1, CEDU, esclude che possa giudicare di una controversia un giudice che abbia un interesse proprio nella causa (sentenza n. 155 del 1996), ovvero che abbia gi\u0026#224; precedentemente svolto funzioni decisorie nella stessa causa: preclusione, quest\u0026#8217;ultima, finalizzata a \u0026#171;evitare che la decisione sul merito della causa possa essere o apparire condizionata dalla forza della prevenzione \u0026#8211; ossia dalla naturale tendenza a confermare una decisione gi\u0026#224; presa o a mantenere un atteggiamento gi\u0026#224; assunto \u0026#8211; scaturente da valutazioni cui il giudice sia stato precedentemente chiamato in ordine alla medesima res iudicanda\u0026#187; (sentenza n. 64 del 2022 e numerosi precedenti ivi richiamati);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche tale principio non \u0026#232;, per contro, mai stato evocato \u0026#8211; n\u0026#233; dalla giurisprudenza di questa Corte, n\u0026#233; da quella della Corte EDU \u0026#8211; in relazione ad allegati vincoli alla potestas decidendi derivanti dalle decisioni di altri giudici intervenuti nella medesima causa;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche \u0026#8211; anche a supporre che tali ipotizzati vincoli effettivamente sussistano nel processo a quo \u0026#8211; nemmeno il principio della soggezione soltanto alla legge, sancito dall\u0026#8217;art. 101, secondo comma, Cost., appare congruo rispetto alla sostanza del vulnus lamentato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in effetti, tale disposizione \u0026#8211; unitamente al complesso di quelle collocate nella Sezione I del Titolo IV della Parte II della Costituzione \u0026#8211; \u0026#232; posta, tra l\u0026#8217;altro, a presidio del principio dell\u0026#8217;indipendenza (cosiddetta \u0026#8220;esterna\u0026#8221;) del giudice da ogni altro potere dello Stato, cos\u0026#236; come della sua indipendenza (cosiddetta \u0026#8220;interna\u0026#8221;) da tutti gli altri giudici, dai quali si distingue soltanto per diversit\u0026#224; di funzioni ma rispetto ai quali non si trova in vincolo di soggezione gerarchica;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche mai, per\u0026#242;, si \u0026#232; ritenuto che il principio dell\u0026#8217;indipendenza \u0026#8220;interna\u0026#8221; del giudice osti a che la sua potestas iudicandi sia delimitata, in conformit\u0026#224; alla legge processuale vigente, da provvedimenti di altri giudici, ovvero da atti di altri soggetti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, anzi, \u0026#232; del tutto fisiologico \u0026#8211; e non contrasta con l\u0026#8217;art. 101, secondo comma, Cost. \u0026#8211; che il thema decidendum in ogni processo sia determinato e circoscritto da atti di soggetti diversi dal giudice (come le domande e le eccezioni delle parti nel processo civile, i motivi di ricorso nel processo amministrativo, l\u0026#8217;imputazione formulata dal pubblico ministero ed eventualmente modificata dal decreto del GUP che dispone il giudizio nel processo penale), e che unicamente su tale thema decidendum il giudice sia chiamato ad esprimersi;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche neppure pu\u0026#242; ritenersi violato l\u0026#8217;art. 101, secondo comma, Cost. nel caso in cui il giudice sia vincolato alla decisione di altro giudice, come accade al giudice del rinvio rispetto al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione (sentenza n. 50 del 1970), ovvero al giudice contabile rispetto alla questione di massima decisa dalle sezioni riunite della Corte dei conti (sentenza n. 375 del 1996); \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, pi\u0026#249; in generale, si deve escludere che possa prodursi un vulnus all\u0026#8217;art. 101, secondo comma, Cost. in presenza di vincoli alla potestas iudicandi del singolo giudice stabiliti dalla legge processuale, che \u0026#232; anch\u0026#8217;essa parte integrante di quella \u0026#8220;legge\u0026#8221; a cui il giudice \u0026#232; soggetto in forza della previsione costituzionale in parola;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche tale palese inconferenza dei parametri evocati si traduce in una ulteriore ragione di manifesta inammissibilit\u0026#224; delle questioni prospettate (cos\u0026#236;, nell\u0026#8217;ambito di giudizi in via principale, sentenze n. 259 e n. 23 del 2022; nell\u0026#8217;ambito di giudizi in via incidentale, sentenza n. 172 del 2021 e ordinanza n. 69 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 11, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 429, comma 2-bis, del codice di procedura penale, in combinato disposto con l\u0026#8217;art. 458 del medesimo codice, e dell\u0026#8217;art. 34 cod. proc. pen., sollevate, in riferimento complessivamente agli artt. 101, secondo comma, 111, secondo e sesto comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo (CEDU), dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Bologna con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFrancesco VIGAN\u0026#210;, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 23 febbraio 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Processo penale - Procedimento per delitto punito con la pena dell\u0027ergastolo - Udienza preliminare - Riqualificazione giuridica del fatto tale da rendere ammissibile il giudizio abbreviato - Decreto che dispone il giudizio contenente l\u0027avviso che l\u0027imputato pu\u0026#242; chiedere il giudizio abbreviato - Applicazione delle disposizioni dell\u0027art. 458 codice di procedura penale - Richiesta di giudizio abbreviato - Denunciata previsione di una disciplina che consente che a celebrare il giudizio abbreviato sia un giudice che, per limiti funzionali, non pu\u0026#242; ritenersi \"terzo e imparziale\" e in quanto non \"soggetto soltanto alla legge\".\r\nIncompatibilit\u0026#224; del giudice - Incompatibilit\u0026#224; a celebrare il giudizio abbreviato del giudice individuato a norma della disposizione di cui all\u0027art. 458 codice di procedura penale, che, per le limitazioni derivanti dall\u0027art. 438, c. 1-bis, codice di procedura penale e per l\u0027impossibilit\u0026#224; di fare applicazione dell\u0027art. 521 codice di procedura penale, non pu\u0026#242; essere considerato \"terzo e imparziale\" - Mancata previsione.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45400","titoletto":"Giurisdizione - Indipendenza e imparzialità del giudice - Soggezione del giudice soltanto alla legge, a tutela della sua indipendenza \"esterna\" ed \"interna\" - Principio che non esclude limiti alla potestas iudicandi derivanti da provvedimenti di altri giudici o da atti di altri soggetti. (Classif. 119004).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl principio della soggezione del giudice soltanto alla legge, sancito dall\u0027art. 101, secondo comma, Cost. - unitamente al complesso di quelli collocati nella Sezione I del Titolo IV della Parte II della Costituzione - è posta, tra l\u0027altro, a presidio del principio dell\u0027indipendenza (c.d. \"esterna\") del giudice da ogni altro potere dello Stato, così come della sua indipendenza (c.d. \"interna\") da tutti gli altri giudici, dai quali si distingue soltanto per diversità di funzioni, ma rispetto ai quali non si trova in vincolo di soggezione gerarchica.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl principio dell\u0027indipendenza \"interna\" del giudice non osta a che la sua \u003cem\u003epotestas iudicandi\u003c/em\u003e sia delimitata, in conformità alla legge processuale vigente \u003cem\u003e-\u003c/em\u003e che è anch\u0027essa parte integrante di quella \"legge\" a cui il giudice è soggetto in forza dell\u0027art. 101, secondo comma, Cost. \u003cem\u003e-\u003c/em\u003e da provvedimenti di altri giudici, ovvero da atti di altri soggetti. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 375/1996 - mass. 22923; S. 50/1970 - mass. 4941\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45401","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"101","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45401","titoletto":"Giurisdizione - Indipendenza e imparzialità del giudice - Principio di terzietà ed imparzialità del giudice - Ratio - Necessità che il giudice non subisca la prevenzione derivante dall\u0027avere un interesse proprio nella causa ovvero dall\u0027avere già precedentemente svolto funzioni decisorie nella stessa causa. (Classif. 119004).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl principio di terzietà e imparzialità del giudice, sancito dall\u0027art. 111, secondo comma, Cost. e dall\u0027art. 6, par. 1, CEDU, esclude che possa giudicare di una controversia un giudice che abbia un interesse proprio nella causa ovvero che abbia già precedentemente svolto funzioni decisorie nella stessa causa: preclusione, quest\u0027ultima, finalizzata a evitare che la decisione sul merito possa essere o apparire condizionata dalla forza della prevenzione - ossia dalla naturale tendenza a confermare una decisione già presa o a mantenere un atteggiamento già assunto - scaturente da valutazioni cui il giudice sia stato precedentemente chiamato in ordine alla medesima \u003cem\u003eres iudicanda. \u003c/em\u003e(\u003cem\u003ePrecedenti: S. 64/2022 - mass. 44655; S. 155/1996 - mass. 22416\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45402","numero_massima_precedente":"45400","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"111","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"convenzione europea dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)","data_legge":"","numero":"","articolo":"6","specificazione_articolo":"par. 1","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"45402","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Palese inconferenza dei parametri evocati - Manifesta inammissibilità della questione. (Classif. 112003).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa palese inconferenza dei parametri evocati si traduce in una ragione di manifesta inammissibilità delle questioni prospettate. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 259/2022 - mass. 45171; S. 23/2022; S. 172/2021 - mass. 44074; O. 69/2021 - mass. 43817\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45403","numero_massima_precedente":"45401","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45403","titoletto":"Processo penale - Incompatibilità del giudice - Riqualificazione giuridica del fatto con il decreto che dispone il giudizio (nel caso di specie: da omicidio volontario aggravato a omicidio stradale) - Conseguente ammissibilità del giudizio abbreviato - Individuazione del giudice competente a celebrare il rito alternativo - Obbligo di pronunciarsi in base all\u0027imputazione riformulata dal giudice dell\u0027udienza preliminare - Denunciata violazione del principio costituzionale e convenzionale di terzietà e imparzialità del giudice, nonché di sua sottoposizione soltanto alla legge - Oscurità e contraddittorietà dell\u0027intervento richiesto - Palese inconferenza dei parametri evocati - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 199028).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate manifestamente inammissibili, per oscurità e contraddittorietà dell\u0027intervento richiesto, nonché per inconferenza dei parametri evocati, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal GIP del Tribunale di Bologna in riferimento complessivamente agli artt. 101, secondo comma, 111, secondo e sesto comma, e 117, primo comma, Cost., quest\u0027ultimo in relazione all\u0027art. 6, par. 1, CEDU - dell\u0027art. 429, comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. proc. pen. (applicabile \u003cem\u003eratione temporis\u003c/em\u003e), in combinato disposto con l\u0027art. 458, nella parte in cui consentono che il giudizio abbreviato richiesto a seguito di riqualificazione giuridica del fatto con il decreto che dispone il giudizio sia celebrato da un giudice che non potrebbe dirsi terzo e imparziale, in quanto vincolato alla precedente statuizione del GUP, né soggetto soltanto alla legge; nonché dell\u0027art. 34 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede, in detta ipotesi, l\u0027incompatibilità del giudice. Il rimettente censura la disciplina che lo individua come competente a procedere al giudizio abbreviato sulla base della nuova imputazione e non gli consente di dichiararsi incompatibile, ma non indica quale altro giudice, non soggetto al vincolo ipotizzato, dovrebbe essere competente a giudicare della responsabilità penale dell\u0027imputato. Rispetto al \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e denunciato, come argomentato nell\u0027ordinanza, sono inoltre \u003cem\u003eictu oculi\u003c/em\u003e inconferenti sia il principio di terzietà e imparzialità, che si riferisce a condizionamenti derivanti da funzioni decisorie svolte dallo stesso giudice nella medesima causa, sia quello della soggezione del giudice soltanto alla legge, il quale non osta a che la sua \u003cem\u003epotestas iudicandi\u003c/em\u003e sia delimitata, in conformità alla legge processuale vigente, da provvedimenti di altri giudici. (\u003cem\u003ePrecedenti: O. 107/2022 - mass. 44909; S. 20/2022 - mass. 44658; S. 168/2021 - mass. 44191\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"45402","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"429","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"bis","nesso":"in combinato disposto con","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"458","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"34","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"101","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"111","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"111","specificazione_articolo":"","comma":"6","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"convenzione europea dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)","data_legge":"","numero":"","articolo":"6","specificazione_articolo":"par. 1","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"43061","autore":"de Gioia V.","titolo":"La Corte costituzionale sul giudizio abbreviato incardinato a seguito della riqualificazione giuridica del fatto che ne impediva originariamente l\u0027accesso","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"Rivista penale","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"274","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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