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G. e Provincia di Perugia, con ordinanza del 13 febbraio 2024, iscritta al n. 29 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024, la cui trattazione \u0026#232; stata fissata per l\u0026#8217;adunanza in camera di consiglio del 15 ottobre 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eU\u003c/em\u003e\u003cem\u003edit\u003c/em\u003e\u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003enella camera di consiglio del 29 ottobre 2024 la Giudice relatrice Antonella Sciarrone Alibrandi;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato \u003c/em\u003enella camera di consiglio del 29 ottobre 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 13 febbraio 2024 (reg. ord. n. 29 del 2024), il Tribunale amministrativo regionale per l\u0026#8217;Umbria, sezione prima, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 6, comma 1, lettera \u003cem\u003ei\u003c/em\u003e), della legge della Regione Umbria 14 giugno 1994, n. 17 (Norme per l\u0026#8217;attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea), nella parte in cui prevede, tra i requisiti necessari per l\u0026#8217;iscrizione nel ruolo regionale dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea, quello \u0026#171;di essere residente in uno dei Comuni della Regione Umbria\u0026#187;, per contrasto con gli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), e terzo comma, della Costituzione, e con l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost. nella formulazione antecedente alla riforma di cui alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), \u0026#171;per violazione della norma interposta di cui all\u0026#8217;art. 6 della l. n. 21 del 1992\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il rimettente espone che D. G. ha agito per l\u0026#8217;annullamento del provvedimento del 27 aprile 2023 con cui l\u0026#8217;apposita commissione provinciale \u0026#8211; istituita ai sensi della legge reg. Umbria n. 17 del 1994 \u0026#8211; ha respinto la domanda proposta dal ricorrente al fine di sostenere l\u0026#8217;esame per essere iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea della Provincia di Perugia, di cui all\u0026#8217;art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), in quanto privo del requisito della residenza in uno dei comuni della Regione Umbria, previsto appunto dalla disposizione di legge regionale censurata e dall\u0026#8217;art. 2, comma 2, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), del regolamento approvato dalla Provincia di Perugia per la disciplina dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; della suddetta commissione provinciale (atto parimenti impugnato innanzi al giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Il TAR Umbria dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 6, comma 1, lettera \u003cem\u003ei\u003c/em\u003e), della legge reg. Umbria n. 17 del 1994.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; In punto di rilevanza, il rimettente ritiene che il giudizio principale non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate, dal momento che \u0026#232; solo per il mancato possesso del requisito della residenza in uno dei comuni dell\u0026#8217;Umbria che la domanda del ricorrente non \u0026#232; stata accolta dall\u0026#8217;amministrazione competente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente ricostruisce dapprima il quadro normativo di riferimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA questo proposito, rileva che il trasporto di persone con autoservizi non di linea \u0026#232; disciplinato, a livello nazionale, dalla legge quadro n. 21 del 1992, il cui art. 6 prevede l\u0026#8217;istituzione di apposito ruolo dei conducenti presso le camere di commercio (comma 1) e, come requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l\u0026#8217;esercizio del servizio di taxi e dell\u0026#8217;autorizzazione per l\u0026#8217;esercizio del servizio di noleggio di autoveicoli con conducente (d\u0026#8217;ora innanzi: NCC), l\u0026#8217;iscrizione nel suddetto ruolo (comma 5). A tale ultimo fine, il comma 2 prevede come necessario il possesso del \u0026#171;certificato di abilitazione professionale\u0026#187; previsto inizialmente dall\u0026#8217;art. 80 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale) \u0026#8211; disposizione richiamata dal citato art. 6 della legge n. 21 del 1992 \u0026#8211; e, successivamente, dall\u0026#8217;art. 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer l\u0026#8217;iscrizione nel ruolo dei conducenti, ricorda ancora il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, occorre superare un esame da svolgersi innanzi ad apposita commissione regionale, che \u0026#171;accerta i requisiti di idoneit\u0026#224; all\u0026#8217;esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica\u0026#187; (comma 3 dell\u0026#8217;art. 6 della legge n. 21 del 1992).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAncora, il rimettente evidenzia che la Regione Umbria, nell\u0026#8217;ambito delle competenze regionali fatte salve dall\u0026#8217;art. 4 della legge n. 21 del 1992, ha disciplinato la materia con la legge reg. Umbria n. 17 del 1994, il cui art. 4 prevede che l\u0026#8217;esame per l\u0026#8217;iscrizione nei ruoli dei conducenti avvenga davanti ad apposita commissione provinciale, la quale, tra l\u0026#8217;altro, \u0026#232; tenuta a valutare che i candidati siano anche in possesso degli specifici requisiti di iscrizione al ruolo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuesti ultimi sono indicati dal comma 1 dell\u0026#8217;art. 6 della legge reg. Umbria n. 17 del 1994, il quale, alla lettera \u003cem\u003ei\u003c/em\u003e), include anche quello di \u0026#171;essere residente in uno dei Comuni della Regione Umbria\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale previsione risulta ribadita anche dal regolamento di disciplina dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; della suddetta commissione provinciale \u0026#8211; pure impugnato \u003cem\u003ein parte\u003c/em\u003e \u003cem\u003equa\u003c/em\u003e nel giudizio principale \u0026#8211; emanato in attuazione della citata legge regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Tanto premesso, il TAR Umbria, scartata la possibilit\u0026#224; di una interpretazione costituzionalmente conforme (alla luce dell\u0026#8217;univocit\u0026#224; del tenore testuale della disposizione censurata), dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 6, comma 1, lettera \u003cem\u003ei\u003c/em\u003e), della legge reg. Umbria n. 17 del 1994, che introduce, quale requisito per l\u0026#8217;iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea (e conseguentemente per l\u0026#8217;accesso al relativo esame di ammissione), la residenza in un comune dell\u0026#8217;Umbria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Osserva il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, in primo luogo, che tale requisito non \u0026#232; previsto dalla legge nazionale e che esso introduce una limitazione alla concorrenza, ledendo la competenza legislativa esclusiva statale di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione censurata, in particolare, precluderebbe a tutti i non residenti in Umbria la possibilit\u0026#224; di accedere all\u0026#8217;iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, requisito indispensabile per il rilascio sia della licenza per l\u0026#8217;esercizio del servizio di taxi sia dell\u0026#8217;autorizzazione per l\u0026#8217;esercizio del servizio NCC.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRichiamando a sostegno giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 265 e n. 30 del 2016), il rimettente afferma che la previsione regionale si tradurrebbe in una limitazione al libero ingresso di lavoratori o imprese \u0026#171;nel bacino lavorativo regionale\u0026#187;, comportando una compressione dell\u0026#8217;assetto concorrenziale del mercato degli autoservizi pubblici non di linea.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Per il TAR Umbria, sarebbe altres\u0026#236; violato l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in relazione alla materia \u0026#171;professioni\u0026#187;: imponendo \u0026#171;un requisito di accesso all\u0026#8217;iscrizione nel ruolo della figura professionale in esame ulteriore e non contemplato dalla norma interposta\u0026#187; di cui all\u0026#8217;art. 6 della legge n. 21 del 1992, la disposizione regionale censurata si porrebbe in contrasto con i principi fissati dalla legge quadro statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRichiamando giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 209 del 2020 e n. 98 del 2013), il rimettente sostiene che, \u0026#171;per il suo carattere necessariamente unitario\u0026#187;, spetterebbe esclusivamente allo Stato l\u0026#8217;individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, rientrando nella competenza legislativa delle regioni soltanto la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realt\u0026#224; regionale, circostanza che non ricorrerebbe nel caso in esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.3.\u0026#8211; La disposizione oggetto del dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale risulterebbe, ancora, contrastante con l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dalla legge cost. n. 3 del 2001 e, quindi, nella versione vigente al momento dell\u0026#8217;aggiunta della lettera \u003cem\u003ei\u003c/em\u003e) al comma 1 dell\u0026#8217;art. 6 della legge reg. Umbria n. 17 del 1994 ad opera dell\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge della Regione Umbria 3 marzo 2000, n. 15 (Integrazione della legge regionale 14 giugno 1994, n. 17. Norme per l\u0026#8217;attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, il legislatore regionale sarebbe intervenuto in una materia all\u0026#8217;epoca considerata di competenza concorrente \u0026#8211; \u0026#171;tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale\u0026#187; \u0026#8211; e in cui la legislazione statale ricomprendeva \u0026#171;i servizi pubblici di trasporto di persone e merci\u0026#187; (ai sensi dell\u0026#8217;art. 84 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, recante \u0026#171;Attuazione della delega di cui all\u0026#8217;art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382\u0026#187;), violando i principi fondamentali stabiliti dalla legge quadro statale n. 21 del 1992, con particolare riferimento all\u0026#8217;art. 6 di quest\u0026#8217;ultima, che non annovera la residenza tra i requisiti di idoneit\u0026#224; per l\u0026#8217;iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, ma ricollega l\u0026#8217;accesso al suddetto ruolo esclusivamente a requisiti di affidabilit\u0026#224; e professionalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.4.\u0026#8211; Infine, la disposizione censurata lederebbe l\u0026#8217;art. 3 Cost., in quanto contrastante con il canone di ragionevolezza e proporzionalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer il rimettente, il requisito della residenza in un comune dell\u0026#8217;Umbria perseguirebbe una finalit\u0026#224; disomogenea rispetto agli altri requisiti richiesti dal comma 1 dell\u0026#8217;art. 6 della legge reg. Umbria n. 17 del 1994, tutti volti all\u0026#8217;individuazione, in capo al conducente di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea, di caratteri di sola affidabilit\u0026#224; e professionalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl fine di garantire uno stabile collegamento con la dimensione territoriale del servizio stesso \u0026#8211; che pure sarebbe meritevole di tutela \u0026#8211; sarebbe stato perseguito con un mezzo sproporzionato ed eccessivamente gravoso (comportante per l\u0026#8217;interessato una pluralit\u0026#224; di conseguenze civili, amministrative e tributarie), mentre la medesima esigenza avrebbe potuto essere soddisfatta con la previsione di un requisito alternativo quale l\u0026#8217;elezione di domicilio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; La Provincia di Perugia (parte del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e) non si \u0026#232; costituita in giudizio e la Regione Umbria, a fronte dell\u0026#8217;avvenuta notifica dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione al Presidente della Giunta regionale, non \u0026#232; intervenuta.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il TAR Umbria, sezione prima, solleva questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 6, comma 1, lettera \u003cem\u003ei\u003c/em\u003e), della legge reg. Umbria n. 17 del 1994, nella parte in cui prevede, tra i requisiti necessari per l\u0026#8217;iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea, quello \u0026#171;di essere residente in uno dei Comuni della Regione Umbria\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Nel giudizio principale \u0026#232; richiesto l\u0026#8217;annullamento del provvedimento con il quale la competente commissione provinciale ha respinto la domanda del ricorrente di sostenere l\u0026#8217;esame per essere iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea della Provincia di Perugia, per mancanza del suddetto requisito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; In punto di rilevanza, il rimettente osserva che la domanda del ricorrente \u0026#232; stata respinta dall\u0026#8217;amministrazione competente solo in conseguenza del mancato possesso del requisito della residenza in uno dei comuni dell\u0026#8217;Umbria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, il TAR Umbria osserva che, ai sensi dell\u0026#8217;art. 6 della legge n. 21 del 1992, l\u0026#8217;iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli e natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea costituisce condizione indispensabile per il rilascio sia della licenza per l\u0026#8217;esercizio del servizio di taxi sia dell\u0026#8217;autorizzazione all\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di NCC e che, ai fini di tale iscrizione, la legge statale, al comma 2, si limita a prevedere come necessario il possesso del \u0026#171;certificato di abilitazione professionale\u0026#187; richiesto dal codice della strada.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e evidenzia, inoltre, che la Regione Umbria ha disciplinato la materia con la legge reg. Umbria n. 17 del 1994, il cui art. 6 prevede, alla lettera \u003cem\u003ei\u003c/em\u003e) del comma 1, che gli aspiranti conducenti devono possedere alcuni requisiti per poter essere iscritti al relativo ruolo e, tra questi, quello della residenza \u0026#171;in uno dei Comuni della Regione Umbria\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Scartata, alla luce dell\u0026#8217;univocit\u0026#224; del tenore testuale della disposizione censurata, la possibilit\u0026#224; di una interpretazione costituzionalmente conforme, il rimettente ritiene che il requisito della residenza in Umbria, non previsto dalla legge nazionale, determini una limitazione alla concorrenza, precludendo a tutti i non residenti la possibilit\u0026#224; di accedere all\u0026#8217;iscrizione al ruolo provinciale dei conducenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tal modo, sarebbe invasa la competenza legislativa esclusiva statale di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost., perch\u0026#233; la previsione regionale, traducendosi in una limitazione al libero ingresso di lavoratori o imprese \u0026#171;nel bacino lavorativo regionale\u0026#187;, comporterebbe una compressione dell\u0026#8217;assetto concorrenziale del mercato degli autoservizi pubblici non di linea.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Sarebbe violato, inoltre, l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in relazione alla materia \u0026#171;professioni\u0026#187;, per contrasto con i principi fondamentali fissati dall\u0026#8217;art. 6 della legge n. 21 del 1992, che non contempla, tra i requisiti di accesso al ruolo dei conducenti, quello della residenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Il medesimo vizio affliggerebbe la disposizione censurata, anche se raffrontata con l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., nella formulazione antecedente alla modifica operata dalla legge cost. n. 3 del 2001 e, quindi, nella versione vigente al momento dell\u0026#8217;aggiunta della lettera \u003cem\u003ei\u003c/em\u003e) al comma 1 dell\u0026#8217;art. 6 della legge reg. Umbria n. 17 del 1994 ad opera dell\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Umbria n. 15 del 2000.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, il legislatore regionale, intervenendo in una materia all\u0026#8217;epoca considerata di competenza concorrente \u0026#8211; \u0026#171;tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale\u0026#187; \u0026#8211; avrebbe violato i principi fondamentali stabiliti dalla legge quadro statale n. 21 del 1992, nel cui contesto l\u0026#8217;iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea \u0026#232; subordinata esclusivamente al possesso di requisiti di affidabilit\u0026#224; e professionalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.\u0026#8211; Infine, la disposizione censurata lederebbe l\u0026#8217;art. 3 Cost., in quanto contrastante con i canoni di ragionevolezza e proporzionalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa un lato, infatti, il requisito in questione sarebbe totalmente eccentrico rispetto agli altri requisiti pure stabiliti dall\u0026#8217;art. 6 della legge reg. Umbria n. 17 del 1994, tutti afferenti ai soli caratteri di affidabilit\u0026#224; e professionalit\u0026#224; in capo al conducente di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea. Dall\u0026#8217;altro, la condizione di residenza in uno dei comuni umbri sarebbe sproporzionata ed eccessivamente gravosa per l\u0026#8217;interessato, rispetto alla finalit\u0026#224; di garantire uno stabile collegamento con la dimensione territoriale del servizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Prima di esaminare partitamente le questioni sollevate, \u0026#232; opportuno, allo scopo di segnare i confini della potest\u0026#224; legislativa regionale, procedere a una, sia pur sintetica, ricostruzione del quadro normativo di riferimento, nonch\u0026#233; all\u0026#8217;individuazione dell\u0026#8217;ambito materiale cui ricondurre la normativa censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Per quanto qui rilevante, l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea \u0026#232; regolata, a livello statale, dalla legge n. 21 del 1992, la quale, all\u0026#8217;art. 1, identifica gli autoservizi pubblici non di linea in \u0026#171;quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea [\u0026#8230;] e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta\u0026#187; (comma 1). Lo stesso art. 1 stabilisce poi che \u0026#171;[c]ostituiscono autoservizi pubblici non di linea\u0026#187; i servizi di taxi e di NCC (comma 2).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi particolare rilievo in questa sede \u0026#232; l\u0026#8217;art. 6 della legge statale in esame, che, al comma 1, prevede l\u0026#8217;istituzione di apposito \u0026#171;ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea\u0026#187; presso le camere di commercio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 2 si limita a prevedere espressamente, quale unico \u0026#171;requisito indispensabile per l\u0026#8217;iscrizione nel ruolo\u0026#187;, il possesso del \u0026#171;certificato di abilitazione professionale\u0026#187;, che presuppone il rilascio della patente di guida della categoria richiesta (oggi dall\u0026#8217;art. 116 cod. strada) per il tipo di veicolo adibito ai servizi di trasporto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAi sensi del comma 3, l\u0026#8217;iscrizione nel ruolo avviene previo esame \u0026#8211; da tenersi con cadenza almeno mensile \u0026#8211; di apposita commissione regionale, \u0026#171;che accerta i requisiti di idoneit\u0026#224; all\u0026#8217;esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAncora, il comma 4 del medesimo art. 6, al secondo periodo, stabilisce, tra l\u0026#8217;altro, che le regioni \u0026#171;definiscono i criteri per l\u0026#8217;ammissione nel ruolo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 5 specifica, infine, che l\u0026#8217;iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l\u0026#8217;esercizio del servizio di taxi e dell\u0026#8217;autorizzazione per l\u0026#8217;esercizio del servizio di noleggio con conducente: tali attivit\u0026#224;, infatti, non sono liberalizzate, bens\u0026#236; sottoposte ad autorizzazione, rilasciata dall\u0026#8217;amministrazione comunale, attraverso un bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la propriet\u0026#224; o la disponibilit\u0026#224; in \u003cem\u003eleasing\u003c/em\u003e o ad uso noleggio a lungo termine del veicolo (art. 8, comma 1, della legge n. 21 del 1992).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;ambito delle competenze regionali fatte salve dal sopra menzionato comma 4 dell\u0026#8217;art. 6 della legge n. 21 del 1992, la Regione Umbria ha disciplinato la materia con la legge reg. Umbria n. 17 del 1994.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella sua attuale formulazione, l\u0026#8217;art. 4 di tale legge regionale prevede che l\u0026#8217;esame per l\u0026#8217;iscrizione nei ruoli dei conducenti avvenga davanti ad apposita commissione provinciale, che, tra l\u0026#8217;altro, \u0026#232; tenuta ad accertare il possesso da parte dei candidati di specifici requisiti di accesso, ulteriori rispetto a quello imposto dalla legge statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI requisiti di iscrizione al ruolo \u0026#8211; e, prima ancora, necessari per sostenere l\u0026#8217;esame propedeutico innanzi alla commissione provinciale \u0026#8211; sono indicati al comma 1 dell\u0026#8217;art. 6 della medesima legge regionale, il quale, alla sua lettera \u003cem\u003ei\u003c/em\u003e) (introdotta dall\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Umbria n. 15 del 2000), include anche la residenza \u0026#171;in uno dei Comuni della Regione Umbria\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eGli altri requisiti richiesti dallo stesso art. 6 della legge reg. Umbria n. 17 del 1994, all\u0026#8217;esito della sopravvenuta abrogazione di quelli originariamente previsti dalle lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003eh\u003c/em\u003e), sono:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#171;\u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) non aver riportato una o pi\u0026#249; condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi o di non risultare sottoposto con provvedimento esecutivo a una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente. Il requisito si intende soddisfatto quando \u0026#232; intervenuta la riabilitazione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) assenza di provvedimenti di revoca di precedenti autorizzazioni o licenze, di cui alla presente legge;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u003cem\u003ed\u003c/em\u003e) non appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u003cem\u003ee\u003c/em\u003e) assolvimento dell\u0026#8217;obbligo scolastico;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u003cem\u003ef\u003c/em\u003e) possesso dell\u0026#8217;abilitazione professionale di cui all\u0026#8217;art. 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l\u0026#8217;iscrizione alle sezioni riservate ai conducenti di autovetture e motocarrozzette;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u003cem\u003eg\u003c/em\u003e) possesso del titolo professionale, di cui al decreto del Ministero dei trasporti 5 febbraio 1986, per l\u0026#8217;iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di natanti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Dall\u0026#8217;illustrata ricognizione normativa, risulta che sia la legge n. 21 del 1992 sia la censurata lettera \u003cem\u003ei\u003c/em\u003e) del comma 1 dell\u0026#8217;art. 6 della legge reg. Umbria n. 17 del 1994 \u0026#8211; introdotta dall\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Umbria n. 15 del 2000 \u0026#8211; sono state adottate in epoca anteriore alla modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePrima di tale riforma, la materia \u0026#171;tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale\u0026#187; era espressamente assegnata alle regioni in regime di potest\u0026#224; legislativa concorrente e la legislazione statale ricomprendeva in essa, in modo puntuale, anche \u0026#171;i servizi pubblici di trasporto di persone e merci\u0026#187; (art. 84 del d.P.R. n. 616 del 1977).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha gi\u0026#224; chiarito (sentenza n. 56 del 2020) che la legge n. 21 del 1992 di disciplina organica del settore degli autoservizi pubblici non di linea si poneva come \u0026#171;legge quadro\u0026#187; di definizione dei principi fondamentali, restando assegnato alla competenza delle regioni di disciplinare per il resto la materia ai sensi del richiamato d.P.R. n. 616 del 1977 (art. 4).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn seguito alla modifica del riparto di competenze operata dalla legge cost. n. 3 del 2001, il trasporto pubblico locale continua a essere considerato materia di competenza legislativa regionale, ma \u0026#232; transitato nell\u0026#8217;ambito della pi\u0026#249; ampia competenza legislativa regionale residuale di cui all\u0026#8217;art. 117, quarto comma, Cost. (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e, sentenze n. 137 e n. 78 del 2018, n. 30 del 2016 e n. 452 del 2007), come \u0026#232; stato affermato proprio con riferimento al settore del \u0026#171;servizio pubblico di trasporto, di linea e non di linea\u0026#187; (sentenze n. 56 del 2020 e n. 5 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Questa Corte \u0026#232; stata spesso chiamata a scrutinare leggi regionali emanate prima della citata riforma del Titolo V, ma censurate per violazione dei nuovi parametri di riparto delle competenze, evocati da soli oppure unitamente ai precedenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuando ci\u0026#242; \u0026#232; avvenuto, la giurisprudenza costituzionale, lungi dall\u0026#8217;affermare un principio generale in ordine all\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; del vecchio o del nuovo Titolo V, ha privilegiato, piuttosto, un approccio basato sulla verifica della persistenza, nel passaggio dall\u0026#8217;uno all\u0026#8217;altro sistema di riparto delle competenze, di limiti posti sin dall\u0026#8217;origine all\u0026#8217;esercizio della potest\u0026#224; legislativa regionale. Ci\u0026#242; che permette di riferire lo scrutinio anche (o soltanto) ai parametri sopravvenuti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tal fine, questa Corte ha ritenuto onere dei rimettenti motivare, a pena d\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224;, in ordine alle ragioni dell\u0026#8217;evocazione dei nuovi parametri (cos\u0026#236;, tra le ultime, sentenze n. 8 del 2024 e n. 52 del 2022; ordinanza n. 247 del 2016), ferma restando la riferibilit\u0026#224; dello scrutinio ai parametri in vigore al momento dell\u0026#8217;emanazione della normativa regionale, nel rispetto del principio di continuit\u0026#224;, secondo cui le norme regionali adottate in conformit\u0026#224; al preesistente quadro costituzionale mantengono la loro validit\u0026#224; fino al momento in cui non vengano sostituite da nuove norme dettate dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; dotata di competenza nel nuovo sistema (tra le ultime, sentenze n. 2 del 2024, n. 189 del 2021 e n. 244 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; La descritta persistenza si attaglia, in particolare, ai limiti trasversali che esprimono l\u0026#8217;esigenza di garantire uniformit\u0026#224; di disciplina nel territorio nazionale e che, per questo, sono destinati a permanere nonostante l\u0026#8217;eventuale ampliamento delle attribuzioni regionali nell\u0026#8217;ambito materiale di riferimento, come conseguenza del mutamento (da concorrente a residuale) della configurazione della competenza legislativa delle regioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte, ad esempio, ha rilevato tale persistenza in riferimento al limite alla potest\u0026#224; legislativa regionale costituito dal divieto di alterare le regole fondamentali che disciplinano i rapporti privati: limite che la giurisprudenza costituzionale ha costantemente ritenuto operante (sentenza n. 132 del 2023), anche prima che esso fosse espresso \u0026#8211; ai sensi del nuovo art. 117, secondo comma, lettere \u003cem\u003el\u003c/em\u003e)\u003cem\u003e \u003c/em\u003ee\u003cem\u003e o\u003c/em\u003e), Cost. \u0026#8211; nella riserva alla potest\u0026#224; esclusiva dello Stato delle materie, rispettivamente, \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187; (sentenze n. 189 del 2020, n. 265 del 2013 e n. 282 del 2004) e \u0026#171;previdenza sociale\u0026#187; (sentenza n. 244 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso, anche nel caso odierno \u0026#232; possibile enucleare un confine che la potest\u0026#224; legislativa regionale non \u0026#232; mai stata abilitata a valicare, n\u0026#233; prima n\u0026#233; dopo la riforma del Titolo V.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.\u0026#8211; Questa Corte, infatti, ha gi\u0026#224; affermato che la tutela della concorrenza appartiene oggi alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dall\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), \u0026#171;a ulteriore presidio della libert\u0026#224; d\u0026#8217;iniziativa economica garantita dall\u0026#8217;art. 41 Cost.\u0026#187; (sentenza n. 67 del 2011), in tal modo sottolineando lo stretto legame tra le suddette disposizioni costituzionali, che si pongono fra loro in una relazione di vera e propria contiguit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAltri precedenti (sentenze n. 94 del 2013 e n. 270 del 2010) hanno ricordato, peraltro, come la pi\u0026#249; risalente giurisprudenza costituzionale, nell\u0026#8217;interpretare appunto l\u0026#8217;art. 41 Cost., avesse immediatamente posto l\u0026#8217;accento sulla \u0026#171;libert\u0026#224; di concorrenza\u0026#187; quale manifestazione della libert\u0026#224; d\u0026#8217;iniziativa economica privata, sia pure suscettibile di limitazioni giustificate da ragioni di \u0026#171;utilit\u0026#224; sociale\u0026#187; e da \u0026#171;fini sociali\u0026#187; (sentenze n. 97 del 1969 e n. 46 del 1963). In un secondo momento, \u0026#232; stata offerta una nozione pi\u0026#249; ampia di garanzia della libert\u0026#224; di concorrenza, essendo stata messa in luce la sua \u0026#171;duplice finalit\u0026#224;\u0026#187;, perch\u0026#233; \u0026#171;da un lato, integra la libert\u0026#224; di iniziativa economica che spetta nella stessa misura a tutti gli imprenditori e, dall\u0026#8217;altro, \u0026#232; diretta alla protezione della collettivit\u0026#224;, in quanto l\u0026#8217;esistenza di una pluralit\u0026#224; di imprenditori, in concorrenza tra loro, giova a migliorare la qualit\u0026#224; dei prodotti e a contenerne i prezzi\u0026#187; (sentenza n. 223 del 1982), cos\u0026#236; ulteriormente connotando la concorrenza come \u0026#171;valore basilare della libert\u0026#224; di iniziativa economica\u0026#187; (sentenza n. 241 del 1990).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA ci\u0026#242; va aggiunto che, come costantemente ricordato da questa Corte, in ambito europeo ha sempre costituito \u0026#171;principio ordinatore quello di un\u0026#8217;economia di mercato aperta e in libera concorrenza\u0026#187; (tra le molte, sentenza n. 14 del 2004) e che i principi comunitari si sono sempre imposti al rispetto anche del legislatore regionale (tra le tante, gi\u0026#224; sentenza n. 182 del 1976 e giurisprudenza ivi richiamata).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;insieme di queste considerazioni porta a concludere che la tutela della concorrenza costituisce un limite che ha sempre condizionato l\u0026#8217;esercizio della potest\u0026#224; legislativa regionale, anche prima della riforma del Titolo V, trovando emersione, sia pure implicitamente, nei principi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato nelle materie a legislazione concorrente, che \u0026#8211; come si avr\u0026#224; modo di approfondire proprio in relazione al caso concreto \u0026#8211; in molti casi vi prestavano sostanziale ossequio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon l\u0026#8217;ampliamento delle attribuzioni regionali disposto dalla ricordata riforma, infine, il legislatore costituzionale, affidando la \u0026#171;tutela della concorrenza\u0026#187; alla potest\u0026#224; legislativa esclusiva statale, ha avvertito la necessit\u0026#224; di esplicitare il suddetto limite alla potest\u0026#224; legislativa regionale, in precedenza deducibile essenzialmente in via interpretativa in particolare dai principi fondamentali relativi alle materie gi\u0026#224; spettanti alla competenza regionale (come pu\u0026#242; ricavarsi dalle sentenze n. 129 del 2021, punto 2.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, e\u003cem\u003e \u003c/em\u003en. 56 del 2020, punto 5.4. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe consegue che \u0026#232; ben possibile evocare questo nuovo parametro anche in relazione a leggi regionali adottate prima della riforma del Titolo V.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Poste queste coordinate essenziali, va rilevato che il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e motiva adeguatamente in ordine alla ragione che lo ha indotto a prospettare la violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost., nel testo attualmente vigente, e, al contempo, dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., nella versione antecedente alla riforma del Titolo V.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA giudizio del rimettente, infatti, l\u0026#8217;art. 6 della legge quadro n. 21 del 1992, pur demandando alle regioni la definizione dei criteri per l\u0026#8217;ammissione nel ruolo dei conducenti, ricollega l\u0026#8217;accesso a esso a soli requisiti di affidabilit\u0026#224; e professionalit\u0026#224;, sicch\u0026#233;, per il TAR Umbria, \u0026#171;restano validi i gi\u0026#224; richiamati principi esplicitati dalla Corte costituzionale [\u0026#8230;], con particolare riferimento alla riserva statale, da un lato, sull\u0026#8217;individuazione del punto di equilibrio fra il libero esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di trasporto e gli interessi pubblici interferenti con tale libert\u0026#224; (con riflessi sulla libert\u0026#224; dell\u0026#8217;iniziativa economica privata tutelata dall\u0026#8217;art. 41 Cost.) e, dall\u0026#8217;altro, sull\u0026#8217;individuazione dei profili e titoli abilitanti delle figure professionali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;indicato passaggio argomentativo, il richiamo operato dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#232; alle sentenze n. 265 e n. 30 del 2016, nelle quali questa Corte ha\u003cem\u003e \u003c/em\u003escrutinato alcune disposizioni di legge regionale, emanate in epoca successiva alla riforma del Titolo V, in tema di servizio di trasporto pubblico non di linea, affermando che \u0026#171;[d]efinire quali soggetti siano abilitati a offrire talune tipologie di servizi \u0026#232; decisivo ai fini della configurazione di un determinato settore di attivit\u0026#224; economica: si tratta di una scelta che impone un limite alla libert\u0026#224; di iniziativa economica individuale e incide sulla competizione tra operatori economici nel relativo mercato. Sicch\u0026#233;, tale profilo rientra a pieno titolo nell\u0026#8217;ampia nozione di concorrenza di cui al secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), dell\u0026#8217;art. 117 Cost.\u0026#187; (sentenza n. 265 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.1.\u0026#8211; Cos\u0026#236; ricostruita la censura, essa si rivela fondata, alla luce sia del vecchio che del nuovo testo dell\u0026#8217;art. 117 Cost., dal momento che il limite alla potest\u0026#224; legislativa regionale consistente nel divieto di incidere sulla concorrenza tra gli operatori economici, oggi espresso nella riserva alla potest\u0026#224; legislativa esclusiva dello Stato della materia \u0026#171;tutela della concorrenza\u0026#187;, non pu\u0026#242; dirsi estraneo neppure all\u0026#8217;assetto del riparto di competenze precedente alla riforma del Titolo V in tema di trasporto pubblico locale, avendo anzi sempre costituito un limite implicito che innervava direttamente i principi fondamentali dettati dallo Stato con la legge quadro n. 21 del 1992.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultima, infatti, pur abilitando le regioni a definire i criteri per l\u0026#8217;ammissione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, focalizza l\u0026#8217;attenzione sulla capacit\u0026#224; professionale e sull\u0026#8217;idoneit\u0026#224; tecnica dell\u0026#8217;aspirante \u0026#8211; richiedendo come unico requisito indispensabile il possesso del certificato di abilitazione professionale \u0026#8211; e valorizza la pura conoscenza geografica e toponomastica del territorio, che, ovviamente, \u0026#232; acquisibile (e dunque riscontrabile) del tutto a prescindere dalla residenza anagrafica del conducente alla quale non \u0026#232; attribuito alcun rilievo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa legge n. 21 del 1992, dunque, nel dettare i principi fondamentali ai quali le regioni si sarebbero dovute attenere, \u0026#232; stata ben attenta a fissare criteri che non limitassero inutilmente la concorrenza nel mercato degli autoservizi pubblici non di linea.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.2.\u0026#8211; Alla luce di tali premesse, la disposizione censurata difetta di coerenza con gli indicati criteri, come gi\u0026#224; rilevato in casi similari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte, infatti, ha gi\u0026#224; scrutinato una normativa analoga, esprimendo argomentazioni che possono condurre, anche in questa occasione, ad una declaratoria d\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, nel caso affrontato dalla sentenza n. 264 del 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l\u0026#8217;art. 6, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge della Regione Molise 13 novembre 2012, n. 25 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea \u0026#8211; Istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21). Tale disposizione, similmente a quella censurata nel presente giudizio, prevedeva, tra gli altri requisiti per l\u0026#8217;iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, che i soggetti aspiranti all\u0026#8217;iscrizione medesima dovessero \u0026#171;essere residenti in un comune compreso nel territorio della Regione da almeno un anno ed avere la sede legale dell\u0026#8217;impresa nel territorio regionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl parametro evocato, in quella occasione, era l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 49 del Trattato sul funzionamento dell\u0026#8217;Unione europea, che vieta restrizioni alla libert\u0026#224; di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte dichiar\u0026#242; l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione impugnata, ritenendo che essa si traducesse in una limitazione al libero ingresso di lavoratori o imprese nel bacino lavorativo regionale, in danno dei cittadini dell\u0026#8217;Unione europea, \u0026#171;nonch\u0026#233; dei cittadini italiani residenti in altre Regioni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn quella pronuncia si ribad\u0026#236; \u0026#171;il divieto per i legislatori regionali di frapporre barriere di carattere protezionistico alla prestazione, nel proprio ambito territoriale, di servizi di carattere imprenditoriale da parte di soggetti ubicati in qualsiasi parte del territorio nazionale [\u0026#8230;]\u0026#187; (principio ribadito successivamente, in tema di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, dalla sentenza n. 129 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, si ritenne \u0026#171;palese\u0026#187; che la previsione impugnata determinasse \u0026#171;un\u0026#8217;ingiustificata compressione dell\u0026#8217;assetto concorrenziale del mercato degli autoservizi pubblici non di linea\u0026#187;, perch\u0026#233; favoriva \u0026#171;(per tale sola loro condizione) quei richiedenti gi\u0026#224; da tempo localizzati nel territorio regionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTanto premesso, poich\u0026#233;, come gi\u0026#224; ricordato in precedenza, la giurisprudenza costituzionale (tra le recenti, sentenze n. 44 del 2023, n. 56 del 2020 e n. 83 del 2018) \u0026#232; costante nell\u0026#8217;affermare che la nozione di \u0026#8220;concorrenza\u0026#8221; di cui al secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), dell\u0026#8217;art. 117 Cost., che \u0026#232; il parametro oggi evocato, non pu\u0026#242; non riflettere quella operante a livello europeo, le argomentazioni allora spese possono essere utilizzate anche nel presente giudizio, in cui il rimettente ha scelto di prospettare il contrasto solo con parametri costituzionali interni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; porta a concludere che la disposizione sospettata d\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale interviene sull\u0026#8217;assetto individuato dal legislatore statale, alterando quell\u0026#8217;equilibrio \u0026#8211; tra il libero esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea e gli interessi pubblici interferenti con tale libert\u0026#224; \u0026#8211; individuato dalla legge statale nell\u0026#8217;esercizio della sua potest\u0026#224; legislativa esclusiva nella materia \u0026#171;tutela della concorrenza\u0026#187; (sentenze n. 36 del 2024, n. 56 del 2020, n. 265 e n. 30 del 2016). Tale assetto \u0026#232; capace di condizionare anche la potest\u0026#224; legislativa che le regioni possono esercitare nelle materie che ora sono di carattere residuale, \u0026#171;potendo influire su queste ultime fino a incidere sulla totalit\u0026#224; degli ambiti materiali entro cui si estendono, sia pure nei limiti strettamente necessari per assicurare gli interessi alla cui garanzia la competenza statale esclusiva \u0026#232; diretta\u0026#187; (cos\u0026#236;, ancora, sentenza n. 56 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Pure fondata \u0026#232; la questione sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione oggi censurata, infatti, esibisce una contraddittoriet\u0026#224; intrinseca tra la regola concernente la residenza che essa introduce, preclusiva della stessa presentazione della domanda di partecipazione all\u0026#8217;esame per l\u0026#8217;iscrizione nel ruolo dei conducenti, e la \u0026#8220;causa\u0026#8221; normativa che la deve assistere. Quest\u0026#8217;ultima si ricava dall\u0026#8217;esame della complessiva legge reg. Umbria n. 17 del 1994, che risulta improntata, conformemente alla legge quadro statale, alla strutturazione dell\u0026#8217;esame come momento destinato ad accertare, anche a tutela dell\u0026#8217;utenza, le specifiche idoneit\u0026#224; tecniche (tra cui anche la conoscenza geografica e toponomastica del territorio) e le attitudini morali del soggetto aspirante al futuro svolgimento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; in questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSono queste, infatti, le finalit\u0026#224; che la gi\u0026#224; citata sentenza n. 264 del 2013 attribuisce all\u0026#8217;esame di cui si tratta e alla conseguente iscrizione nel ruolo dei conducenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRispetto a tale \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e, del tutto eccentrica si presenta l\u0026#8217;addizione del requisito della residenza in uno dei comuni dell\u0026#8217;Umbria, dal momento che tale elemento di \u0026#8220;localizzazione\u0026#8221; nulla potrebbe aggiungere alla verifica suddetta. Esso, anzi, rischia di escludere dal suddetto ruolo anche aspiranti che, pur non in possesso di tale requisito, presentino caratteristiche di professionalit\u0026#224;, onorabilit\u0026#224; e conoscenza del territorio magari in grado pi\u0026#249; elevato rispetto ai residenti. Gi\u0026#224; in due recenti occasioni, del resto, questa Corte, con specifico riferimento al settore degli NCC, ha rappresentato la necessit\u0026#224; costituzionale di un\u0026#8217;apertura del mercato, eliminando ogni barriera regolatoria priva di adeguata giustificazione (sentenze n.137 e n.36 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome gi\u0026#224; ritenuto da questa Corte in altra analoga fattispecie, occorre sempre accertare una \u0026#171;connessione razionale tra il mezzo predisposto dal legislatore [\u0026#8230;] e il fine che questi intende perseguire\u0026#187; (sentenza n. 8 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso in esame, la verifica restituisce esito negativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; senz\u0026#8217;altro vero che il servizio di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea conserva una dimensione territoriale, come risulta dalle stesse previsioni della legge n. 21 del 1992, che agli artt. 2 e 3 ne descrive le caratteristiche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome pure \u0026#232; innegabile che, al profilo della territorialit\u0026#224; tendenziale di tali servizi si connetta anche quello della competenza delle amministrazioni locali \u0026#8211; e, in particolare, della Camera di commercio provinciale che gestisce il ruolo dei conducenti \u0026#8211; ad esercitare la vigilanza e il controllo sul mantenimento di tutti i requisiti richiesti per l\u0026#8217;iscrizione (sentenza n. 152 del 2017), garantendo gli interessi delle comunit\u0026#224; locali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, se le regioni possono certamente preservare tali profili prevedendo requisiti di iscrizione ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge statale, esse sono per\u0026#242; obbligate a procedere in maniera ragionevole e proporzionata e, comunque, coerente con le prescrizioni della legge quadro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultima prevede semplicemente requisiti volti a garantire adeguata professionalit\u0026#224; e conoscenza del territorio da parte degli aspiranti conducenti, mentre \u0026#8211; come evidenziato dal rimettente \u0026#8211; la previsione dell\u0026#8217;obbligo di residenza in uno dei comuni della regione costituisce un mezzo sproporzionato rispetto allo scopo perseguito, in quanto eccessivamente e inutilmente gravoso (peraltro comportante per l\u0026#8217;interessato una pluralit\u0026#224; di conseguenze civili, amministrative e tributarie), mentre la medesima esigenza di tutelare ulteriori interessi pubblici potrebbe essere semmai soddisfatta con la previsione di un requisito alternativo quale l\u0026#8217;elezione di domicilio, sulla falsariga del modello prescelto da altre legislazioni regionali (sentenza n. 152 del 2017 gi\u0026#224; citata).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; Va pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo l\u0026#8217;art. 6, comma 1, lettera \u003cem\u003ei\u003c/em\u003e), della legge della legge reg. Umbria n. 17 del 1994, per contrasto con gli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost., nonch\u0026#233; con l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost. nella formulazione antecedente alla riforma di cui alla legge cost. n. 3 del 2001.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.\u0026#8211; Resta assorbita l\u0026#8217;ulteriore censura con cui si denuncia la violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 6, comma 1, lettera \u003cem\u003ei\u003c/em\u003e), della legge della Regione Umbria 14 giugno 1994, n. 17 (Norme per l\u0026#8217;attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 ottobre 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAntonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 21 novembre 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20241121105634.pdf","oggetto":"Trasporto pubblico - Servizio di noleggio con conducente - Norme della Regione Umbria - Istituzione del ruolo dei conducenti adibiti a servizi pubblici non di linea - Requisiti per l\u0026#8217;iscrizione - Previsione che l\u0026#8217;aspirante deve dimostrare di esser residente in uno dei comuni della Regione Umbria.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[{"numero_massima":"46576","titoletto":"Giudizio costituzionale - Oggetto - Leggi regionali emanate prima della riforma del Titolo V - Parametri evocabili - Necessità, anzitutto, di riferirsi ai parametri vigenti al momento dell\u0027emanazione della normativa censurata (principio di continuità) - Verifica, in tal caso, della persistenza dei limiti trasversali tesi a garantire l\u0027uniformità di disciplina nel territorio nazionale - Possibilità ulteriore, con adeguata motivazione, di evocare i nuovi parametri. (Classif. 111006).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eNello scrutinio di leggi regionali emanate prima della riforma del Titolo V, censurate per violazione dei nuovi parametri di riparto delle competenze, la Corte – lungi dall’affermare un principio generale in ordine all’applicabilità del vecchio o del nuovo Titolo V – verifica la persistenza, nel passaggio dall’uno all’altro sistema di riparto, di limiti posti sin dall’origine all’esercizio della potestà legislativa regionale; persistenza che si rileva, in particolare, nei limiti trasversali, tesi a garantire l’uniformità di disciplina nel territorio nazionale. In tale caso è onere del rimettente motivare, a pena d’inammissibilità, in ordine alle ragioni dell’evocazione dei nuovi parametri. Rimane, in ogni caso, ferma la riferibilità dello scrutinio ai parametri in vigore al momento dell’emanazione della normativa censurata, nel rispetto del principio di continuità, secondo cui le norme regionali adottate in conformità al preesistente quadro costituzionale mantengono la loro validità fino al momento in cui non vengano sostituite da nuove norme dettate dall’autorità dotata di competenza nel nuovo sistema. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 8/2024 - mass. 45945; S. 2/2024; S. 132/2023; S. 52/2022 - mass. 44536; S. 189/2021 - mass. 44320; S. 244/2020 - mass\u003c/em\u003e\u003cstrong\u003e\u003cem\u003e. \u003c/em\u003e\u003c/strong\u003e\u003cem\u003e43118\u003c/em\u003e\u003cstrong\u003e\u003cem\u003e; \u003c/em\u003e\u003c/strong\u003e\u003cem\u003eS. 189/2020 - mass. 42387, S. 265/2013 - mass. 37435; S. 282/2004 - mass. 28728. 247/2016 - mass. 39140\u003c/em\u003e).  \u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46577","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46577","titoletto":"Regioni (competenza esclusiva statale) - Tutela della concorrenza - Finalità - Garanzia della libertà d\u0027iniziativa economica privata e protezione della collettività, in linea con la nozione europea - Affidamento della sua tutela alla potestà legislativa esclusiva statale - Conseguente divieto, per le regioni, di frapporre barriere di carattere protezionistico alla prestazione, nel proprio ambito territoriale, da parte di soggetti ubicati in qualsiasi parte del territorio nazionale (in particolare: del servizio di NCC). (Classif. 216038).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eDall’interpretazione della libertà di concorrenza quale manifestazione della libertà d’iniziativa economica privata, si è passati a una nozione più ampia, che ha una duplice finalità: integra la libertà di iniziativa economica – che spetta nella stessa misura a tutti gli imprenditori – ed è diretta alla protezione della collettività, in quanto una pluralità di imprenditori in concorrenza giova a migliorare la qualità dei prodotti e a contenerne i prezzi. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 94/2013 - mass. 37078; S. 270/2010 - mass. 34885; S. 241/1990 - mass. 16006; S. 223/1982 - mass. 9535; S. 97/1969; S. 46/1963 - mass. 3302\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eCon l’ampliamento delle attribuzioni regionali disposto dalla riforma del 2001 il legislatore costituzionale, affidando la tutela della concorrenza alla potestà legislativa esclusiva statale, ha esplicitato tale limite alla potestà legislativa regionale, in precedenza deducibile in via interpretativa, in particolare dai principi fondamentali delle materie già spettanti alla competenza regionale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 129/2021; S. 56/2020\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa tutela della concorrenza appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dall’art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), a ulteriore presidio della libertà d’iniziativa economica garantita dall’art. 41 Cost., ponendosi tali disposizioni costituzionali in una relazione di contiguità. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 67/2011 - mass. 35426\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa nozione di concorrenza di cui al secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), dell’art. 117 Cost. non può non riflettere quella operante a livello europeo, dal momento che la tutela della concorrenza ha da sempre costituito, in tale ambito, un principio ordinatore dell’economia di mercato. Al rispetto dei principi europei sono tenute anche le regioni. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 44/2023 - mass. 45360; S. 56/2020 - mass. 42162; S. 83/2018 - mass. 40489\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa definizione di quali soggetti siano abilitati a offrire talune tipologie di servizi – decisiva ai fini della configurazione di un settore di attività economica, trattandosi di una scelta che impone un limite alla libertà di iniziativa economica individuale e incide sulla competizione tra operatori economici nel relativo mercato – rientra nell’ampia nozione di concorrenza di cui al secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), dell’art. 117 Cost. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 129/2021 - mass. 43981; S. 265/2016 - mass. 39278\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eAi legislatori regionali – tenuti al rispetto anche dei principi elaborati a livello europeo – è fatto divieto di frapporre barriere di carattere protezionistico alla prestazione, nel proprio ambito territoriale, di servizi di carattere imprenditoriale da parte di soggetti ubicati in qualsiasi parte del territorio nazionale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 129/2021 - mass. 43981; S. 264/2013 - mass. 37434; S. 182/1976 - mass. 8464; S. 14/2004\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eEsiste la necessità costituzionale, con specifico riferimento al settore degli NCC, di un’apertura del mercato, eliminando ogni barriera regolatoria priva di adeguata giustificazione. (\u003cem\u003ePrecedenti: S.137/2024 - mass. 46293; S. 36/2024 - mass. 46051\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46578","numero_massima_precedente":"46576","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"41","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. e)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46578","titoletto":"Legge - In genere - Necessità di una connessione razionale tra il mezzo predisposto dal legislatore e il fine perseguito. (Classif. 141001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eDeve necessariamente sussistere una connessione razionale tra il mezzo predisposto dal legislatore e il fine che questi intende perseguire. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 8/2024 - mass. 45947\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cstrong\u003e \u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46579","numero_massima_precedente":"46577","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46579","titoletto":"Regioni (competenza esclusiva statale) - Tutela della concorrenza - Possibilità, per il legislatore statale, di dettare norme idonee a condizionare quelle regionali nelle materie di propria competenza, anche residuale, in particolare nel trasporto pubblico locale (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di disposizione della Regione Umbria che prevede, tra i requisiti per l\u0027iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea, la residenza in uno dei comuni della Regione). (Classif. 216038).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eL’equilibrio tra il libero esercizio dell’attività di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea e gli interessi pubblici interferenti con tale libertà, individuato nell’esercizio della potestà legislativa esclusiva statale nella materia della tutela della concorrenza, condiziona anche la potestà legislativa delle regioni in materie di carattere residuale; lo stesso può, infatti, influirvi fino a incidere sulla totalità degli ambiti materiali entro cui si estendono, sia pure nei limiti strettamente necessari per assicurare gli interessi alla cui garanzia la competenza statale esclusiva è diretta. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 36/2024 - mass. 46051; S. 56/2020 - mass. 42162 e 42164; S. 265/2016 - mass. 39278; S. 30/2016 - mass. 38728\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa materia «tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale» – che ricomprendeva anche i servizi pubblici di trasporto di persone e merci – era assegnata, prima della legge cost. n. 3 del 2001, alle regioni, in regime di potestà legislativa concorrente, sicché la legge n. 21 del 1992 si poneva come legge quadro di definizione dei principi fondamentali. Con la modifica del riparto di competenze il trasporto pubblico locale è poi transitato nell’ambito della (più ampia) competenza legislativa regionale residuale di cui all’art. 117, quarto comma, Cost. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 56/2020 - mass. 42164; S. 5/2019 - mass. 40458; S. 137/2018 - mass. 41372; S. 78/2018 - mass. 40496; S. 30/2016 - mass. 38728; S. 452/2007 - mass. 32000\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e, Cost., nonché dell\u0027art. 117, primo comma, Cost. nella formulazione antecedente alla riforma di cui alla legge cost. n. 3 del 2001, l’art. 6, comma 1, lett. \u003cem\u003ei\u003c/em\u003e, della legge della legge reg. Umbria n. 17 del 1994, che prevede, tra i requisiti necessari per l’iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea, la residenza in uno dei comuni della Regione. La disposizione censurata dal TAR Umbria, sez. prima, introdotta prima della modifica del Titolo V, viola l’art. 117 Cost., sia nel testo \u003cem\u003eante\u003c/em\u003e riforma che nell’attuale suo secondo comma, lett. \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e, dal momento che il divieto di incidere sulla concorrenza tra gli operatori economici, oggi espresso nella riserva alla potestà legislativa esclusiva statale della materia tutela della concorrenza, non era estraneo neppure al precedente assetto del riparto delle competenze. La concorrenza, infatti, ha dapprima costituito un limite implicito derivante dai principi fondamentali della legge quadro n. 21 del 1992, rispetto a cui il richiesto requisito della residenza nel territorio regionale difetta di coerenza; inoltre, la disposizione censurata interviene sull’assetto individuato dal legislatore statale alterando l’equilibrio tra il libero esercizio dell’attività di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea e gli interessi pubblici interferenti con tale libertà. Essa, infine, è viziata anche dalla contraddittorietà intrinseca tra il requisito della residenza che introduce e la “causa” normativa che dovrebbe assisterlo: mentre legge regionale e legge quadro mirano a garantire, anche a tutela dell’utenza, le idoneità tecniche e le attitudini morali dell’aspirante, l’addizione della residenza è eccentrica rispetto a tale \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e e costituisce un mezzo sproporzionato rispetto allo scopo perseguito, in quanto eccessivamente e inutilmente gravoso). (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 264/2013 - mass. 37434; S. 152/2017 - mass. 39960\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46578","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Umbria","data_legge":"14/06/1994","data_nir":"1994-06-14","numero":"17","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. i)","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"nel testo anteriore alle modifiche apportate da"},{"denominazione_legge":"legge costituzionale","data_legge":"18/10/2001","numero":"3","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. e)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"45613","autore":"","titolo":"Corte costituzionale, sentenza 21 novembre 2024, n. 183","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"2","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"301","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45958","autore":"Bologna C.","titolo":"\u0027Tempus regit actum\u0027? Il vizio di incompetenza e la «persistenza» del parametro","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2124","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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