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Puglia n. 39 del 2021, che modifica l\u0026#8217;art. 51, primo comma, della legge della stessa Regione 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), aggiungendovi le lettere g-bis.), g-ter.) e g-quater.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl testo della disposizione contestata \u0026#232; il seguente:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#171;1. Al primo comma dell\u0026#8217;articolo 51 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8220;g-bis.) Nel rispetto delle norme di tutela paesaggistica del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) e al fine di soddisfare le esigenze produttive delle aziende agricole, \u0026#232; ammessa la realizzazione, in zona agricola, di nuovi fabbricati qualora gli stessi siano necessari alla conduzione del fondo e all\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; agricola, ivi comprese le attivit\u0026#224; connesse a quella agricola.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eg-ter.) L\u0026#8217;esigenza della costituzione di nuovi fabbricati \u0026#232; consentita solo nel caso in cui quelli esistenti non abbiano alternative rispetto al riuso e/o alla trasformazione e va dimostrata attraverso la presentazione di un piano di sviluppo aziendale e/o di riconversione e/o di ammodernamento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; agricola, asseverato da tecnico abilitato nel rispetto della normativa di settore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eg-quater.) I nuovi fabbricati vanno realizzati all\u0026#8217;interno o in adiacenza ai centri aziendali, onde evitare la realizzazione di insediamenti isolati, fatta salva l\u0026#8217;osservanza di norme di carattere paesaggistico ed ambientale nonch\u0026#233; di carattere igienico-sanitario previste per specifici insediamenti zootecnici.\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn sintesi, le previsioni introdotte consentono, a determinate condizioni, di realizzare nuovi fabbricati in zona agricola, qualora necessari alla conduzione del fondo e all\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; agricola.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Il ricorrente osserva che le nuove lettere g-bis.), g-ter.) e g-quater.) sono state inserite in una disposizione \u0026#8211; come detto, l\u0026#8217;art. 51 della legge reg. Puglia n. 56 del 1980 \u0026#8211; la cui efficacia \u0026#232; limitata \u0026#171;sino all\u0026#8217;entrata in vigore dei Piani territoriali\u0026#187;, come si legge nell\u0026#8217;incipit del primo comma e come si desume anche dalla sua rubrica. Con essa il legislatore regionale avrebbe stabilito alcune limitazioni nelle more dell\u0026#8217;entrata in vigore dei piani territoriali, con l\u0026#8217;intento di salvaguardare il territorio da trasformazioni incontrollate. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;approvazione definitiva nel 2000 del Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio (PUTT/P), poi sostituito nel 2015 dal Piano paesaggistico territoriale della Regione (PPTR), avrebbe determinato la definitiva cessazione dell\u0026#8217;efficacia del citato art. 51, sicch\u0026#233;, aggiungendo al suo primo comma le lettere g-bis.), g-ter.) e g-quater.), il legislatore regionale avrebbe utilizzato una disposizione divenuta inefficace come mero \u0026#8220;veicolo\u0026#8221; per introdurre una nuova disciplina delle aree agricole, al fine di consentirne la trasformazione in deroga al PPTR. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNonostante il richiamo al \u0026#171;rispetto delle norme di tutela paesaggistica del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR)\u0026#187;, tale disciplina si sovrapporrebbe in modo non coerente a quella contenuta nelle norme tecniche di attuazione (NTA) del medesimo PPTR, il cui art. 83, al comma 6, estende a \u0026#171;tutte le zone territoriali omogenee a destinazione rurale\u0026#187; le specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione previste dallo stesso art. 83 per \u0026#171;i paesaggi rurali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 2 impugnato violerebbe cos\u0026#236; innanzitutto l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di \u0026#171;tutela dell\u0026#8217;ambiente, dell\u0026#8217;ecosistema e dei beni culturali\u0026#187;, contravvenendo all\u0026#8217;obbligo di co-pianificazione paesaggistica di cui agli artt. 135, 143 e 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), che investe anche eventuali modificazioni al piano approvato. Per le medesime ragioni sarebbe altres\u0026#236; violato il principio di leale collaborazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIntervenendo irragionevolmente su una norma la cui efficacia \u0026#232; limitata \u0026#171;sino all\u0026#8217;entrata in vigore dei Piani territoriali\u0026#187;, la disposizione si porrebbe anche in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Con il secondo motivo di ricorso \u0026#232; censurato l\u0026#8217;art. 3 della legge reg. Puglia n. 39 del 2021, il cui testo \u0026#232; il seguente:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#171;Art. 3 - Interventi in aree individuate dal PPTR.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1. Ai sensi dell\u0026#8217;articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia), cos\u0026#236; come interpretato con circolare del 2 dicembre 2020 dei Ministeri delle Infrastrutture, Trasporti e Pubblica Amministrazione e con parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici dell\u0026#8217;8 luglio 2021, sono consentiti, previa deliberazione del Consiglio comunale, gli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; edilizia e per il miglioramento della qualit\u0026#224; del patrimonio edilizio residenziale) in aree individuate dal Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR), approvato con deliberazione della Giunta Regionale 16 febbraio 2015, n. 176 ed elaborato attraverso co-pianificazione Stato-Regione unilateralmente inderogabile, alle condizioni che l\u0026#8217;intervento sia conforme alle prescrizioni, indirizzi, misure di salvaguardia e direttive dello stesso PPTR e che siano acquisiti nulla osta, comunque denominati, delle amministrazioni competenti alla tutela paesaggistica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa norma disciplina la facolt\u0026#224; di realizzare in aree individuate dal PPTR gli interventi edilizi straordinari di ampliamento, demolizione e ricostruzione previsti dagli artt. 3 e 4 della legge reg. Puglia n. 14 del 2009, recante il cosiddetto \u0026#8220;Piano casa\u0026#8221;, adottato in attuazione dell\u0026#8217;intesa tra Stato, regioni ed enti locali sottoscritta il 1\u0026#176; aprile 2009.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Il ricorrente premette che l\u0026#8217;art. 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante \u0026#171;Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia (Testo A)\u0026#187;, come novellato dall\u0026#8217;art. 10, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l\u0026#8217;innovazione digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, ha esteso la tipologia degli interventi di demolizione e ricostruzione riconducibili alla categoria della \u0026#171;ristrutturazione edilizia\u0026#187;, comprendendovi anche interventi in precedenza qualificabili come \u0026#171;nuova costruzione\u0026#187; (ai sensi della successiva lettera e), tra cui \u0026#171;gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l\u0026#8217;adeguamento alla normativa antisismica, per l\u0026#8217;applicazione della normativa sull\u0026#8217;accessibilit\u0026#224;, per l\u0026#8217;istallazione di impianti tecnologici e per l\u0026#8217;efficientamento energetico\u0026#187;, nonch\u0026#233;, \u0026#171;nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, [con] incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa novella del 2020 avrebbe peraltro escluso da tale regime i descritti interventi edilizi se realizzati \u0026#171;con riferimento a immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio\u0026#187;, prevedendo nella stessa lettera d) dell\u0026#8217;art. 3, comma 1, t.u. edilizia una specifica clausola di salvaguardia. In base ad essa rimane fermo che, con riferimento a tali immobili, \u0026#171;gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell\u0026#8217;edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.1.\u0026#8211; Il ricorrente riferisce che sul significato da attribuire all\u0026#8217;espressione \u0026#171;con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio\u0026#187;, contenuta al citato art. 3, comma 1, lettera d), ultimo periodo, t.u. edilizia, \u0026#232; stato posto un quesito interpretativo al Ministero della cultura (MIC), anche a seguito di una serie di circolari e pareri \u0026#171;non del tutto allineati tra loro\u0026#187; espressi \u0026#171;da diversi organi del Consiglio superiore dei lavori pubblici\u0026#187;. Tra essi segnala (oltre a note difformi delle Regioni Liguria e Emilia-Romagna) la circolare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro della pubblica amministrazione del 2 dicembre 2020 e il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici dell\u0026#8217;8 luglio 2021, richiamati nell\u0026#8217;impugnato art. 3 della legge reg. Puglia n. 39 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel citato parere il Consiglio superiore dei lavori pubblici dell\u0026#8217;8 luglio 2021 aveva ritenuto che su \u0026#171;immobili il cui vincolo risiede nell\u0026#8217;essere inseriti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico (Parte III del Codice) \u0026#8211; sebbene privi di riconosciuto valore storico, artistico, o architettonico intrinseco \u0026#8211; [\u0026#232;] consentito intervenire anche attraverso demolizione e ricostruzione classificabili nella \u0026#8220;ristrutturazione edilizia\u0026#8221;, che nella definizione del D.P.R. 380/2001 comprende anche modifiche alla sagoma, al sedime, ai prospetti ed al volume preesistente\u0026#187;. Il ricorrente sottolinea come tale parere \u0026#8211; contraddetto da quello, di poco successivo, espresso dal medesimo Consiglio superiore dei lavori pubblici il 15 luglio 2021 \u0026#8211; \u0026#232; stato disatteso dal MIC, che con la nota interpretativa del 21 settembre 2021 ha concluso nel senso che \u0026#171;tutti gli immobili ricadenti nelle aree paesaggisticamente tutelate sono [...] immobili tutelati, e per essi \u0026#232; sempre necessaria l\u0026#8217;autorizzazione paesaggistica nel caso di realizzazione di interventi anche di lieve entit\u0026#224;\u0026#187;, e che gli interventi di demolizione e ricostruzione su di essi \u0026#171;potranno, quindi, essere qualificati come mera \u0026#8220;ristrutturazione edilizia\u0026#8221; invece che come \u0026#8220;nuova costruzione\u0026#8221; soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell\u0026#8217;edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo tale interpretazione, sarebbe pertanto irrilevante, ai fini dell\u0026#8217;applicazione della clausola di salvaguardia dell\u0026#8217;art. 3, comma 1, lettera d), ultimo periodo, t.u. edilizia, che \u0026#171;il regime di tutela sia stato specificamente imposto con un provvedimento amministrativo o per legge e che il medesimo regime trovi applicazione esclusivamente in relazione ad edifici aventi caratteri intrinseci di pregio architettonico oppure ad edifici, ricadenti in ambiti tutelati, che potrebbero apparire privi di pregio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.1.1.\u0026#8211; Alla luce del descritto quadro normativo, il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta che il legislatore regionale \u0026#8211; richiamando nella disposizione impugnata la soluzione interpretativa esposta nel citato parere del Consiglio dei lavori pubblici dell\u0026#8217;8 luglio 2021, non coerente con gli ordinari canoni ermeneutici e comunque difforme rispetto alla norma statale \u0026#8211; ha ampliato la categoria degli interventi di ristrutturazione edilizia prevista dall\u0026#8217;art. 3, comma 1, lettera d), t.u. edilizia, includendovi quelli di demolizione e ricostruzione in aree vincolate con modifiche di sagoma, sedime, prospetti e aumenti di volume, che si dovrebbero invece considerare come interventi di \u0026#171;nuova costruzione\u0026#187;, ai sensi della lettera e) dello stesso art. 3, comma 1. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eScopo della norma regionale sarebbe di attrarre tali interventi modificativi \u0026#8211; diversamente da quanto stabilisce la legge statale \u0026#8211; nelle ristrutturazioni edilizie, cos\u0026#236; da non incorrere nel divieto di nuove costruzioni previsto dagli artt. 45, 62, 63, 64, 65 e 66 delle NTA del PPTR in diverse aree vincolate, come i territori costieri e quelli contermini ai laghi, i boschi e le relative aree di rispetto, le aree umide, i prati e pascoli naturali nonch\u0026#233; le formazioni arbustive.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 3 della legge reg. Puglia n. 39 del 2021 violerebbe cos\u0026#236; l\u0026#8217;art. 117, commi secondo, lettera s), e terzo, Cost., per contrasto con l\u0026#8217;art. 3, comma 1, lettera d), t.u. edilizia, espressione sia della competenza esclusiva dello Stato in materia di \u0026#171;tutela dell\u0026#8217;ambiente, dell\u0026#8217;ecosistema e dei beni culturali\u0026#187;, in quanto diretta a tutelare il paesaggio, sia di un principio fondamentale in materia di \u0026#171;governo del territorio\u0026#187;, quale \u0026#232; la definizione delle categorie di interventi edilizi. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbero inoltre violati gli artt. 3 e 97 Cost., per irragionevolezza del richiamo a un parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici in seguito \u0026#171;smentito\u0026#187; dallo stesso organo con la (di poco successiva) nota del 15 luglio 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.2.\u0026#8211; In secondo luogo, l\u0026#8217;art. 3 impugnato riprodurrebbe, in sostanza, la norma contenuta nell\u0026#8217;art. 6, comma 2, lettera c-bis, della legge reg. Puglia n. 14 del 2009, abrogato a opera dell\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge della Regione Puglia 24 marzo 2021, n. 3, recante \u0026#171;Modifica all\u0026#8217;articolo 6 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; edilizia e per il miglioramento della qualit\u0026#224; del patrimonio edilizio residenziale) e disposizioni in materia di prezzario regionale delle opere pubbliche\u0026#187;, a seguito di un impegno assunto dalla Regione dopo un\u0026#8217;interlocuzione con il Governo, risultando \u0026#171;pleonastica\u0026#187; la clausola della necessaria conformit\u0026#224; degli interventi straordinari previsti dal \u0026#8220;Piano casa\u0026#8221; a prescrizioni, indirizzi, misure di salvaguardia e direttive del PPTR, a fronte dello scopo perseguito, di consentire nuove costruzioni nonostante i divieti dello stesso PPTR.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn conclusione, ne risulterebbero violati ancora l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., per contrasto con gli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, e il principio di leale collaborazione, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;art. 9 Cost., in quanto la disposizione impugnata abbasserebbe i livelli di tutela del paesaggio, e di nuovo gli artt. 3 e 97 Cost., per l\u0026#8217;irragionevolezza della scelta di consentire interventi in deroga alle previsioni del PPTR, imponendone al contempo il rispetto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Con il terzo motivo di ricorso, il Presidente del Consiglio dei ministri censura l\u0026#8217;art. 4 della legge reg. Puglia n. 39 del 2021, il cui testo \u0026#232; il seguente:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#171;Art. 4 - Ampliamento delle attivit\u0026#224; produttive.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1. L\u0026#8217;ampliamento delle attivit\u0026#224; produttive di cui all\u0026#8217;articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivit\u0026#224; produttive, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008) e alla deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2018, n. 2332, non \u0026#232; soggetto a limitazioni di superficie coperta e di volume. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2. Gli ampliamenti fino al 20 per cento delle attivit\u0026#224; produttive di cui al comma 1, non costituiscono variante urbanistica e sono rilasciati secondo le disposizioni di cui all\u0026#8217;articolo 3, lettera e) e all\u0026#8217;articolo 20, del d.p.r. 380/2001\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Il comma 1 della disposizione impugnata rinvia dunque all\u0026#8217;art. 8 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivit\u0026#224; produttive, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008. n. 133), che disciplina i \u0026#171;[r]accordi procedimentali\u0026#187; con gli strumenti urbanistici dei progetti di insediamento di attivit\u0026#224; produttive, subordinando all\u0026#8217;esito di una conferenza di servizi, convocata dal responsabile dello Sportello unico per le attivit\u0026#224; produttive (SUAP), la variazione dello strumento urbanistico comunale, qualora esso \u0026#171;non individu[i] aree\u0026#187; o \u0026#171;individu[i] aree insufficienti\u0026#187; per l\u0026#8217;insediamento di dette attivit\u0026#224;. L\u0026#8217;attuazione nella Regione della citata normativa sullo sportello unico per le attivit\u0026#224; produttive \u0026#232; stata operata con la deliberazione della Giunta regionale dell\u0026#8217;11 dicembre 2018, n. 2332 (Atto di indirizzo e coordinamento per l\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 \u0026#8220;Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivit\u0026#224; produttive\u0026#8221;. Modifiche e integrazioni alla d.G.R. 22 novembre 2011, n. 2581), anch\u0026#8217;essa richiamata nel comma 1 dell\u0026#8217;art. 4 impugnato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eConsentendo l\u0026#8217;ampliamento delle attivit\u0026#224; produttive senza limitazioni di superficie coperta e di volume, sulla base di una procedura semplificata per conferenza di servizi, la disposizione in esame si porrebbe innanzitutto in contrasto con l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost. Essa violerebbe i principi fondamentali in materia di \u0026#171;governo del territorio\u0026#187; contenuti nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densit\u0026#224; edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivit\u0026#224; collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell\u0026#8217;art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), che fissa non solo i rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e gli spazi pubblici o riservati alle attivit\u0026#224; collettive, a verde pubblico o a parcheggio (artt. 3 e 5), ma anche i limiti inderogabili di densit\u0026#224; edilizia (art. 7), di altezza degli edifici (art. 8) e di distanza dei fabbricati (art. 9) da osservare per le diverse zone territoriali omogenee.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Il comma 2 dello stesso art. 4 in esame prevede poi che \u0026#171;gli ampliamenti fino al 20 per cento delle attivit\u0026#224; produttive di cui al comma 1\u0026#187; non siano assoggettati al procedimento di approvazione delle varianti urbanistiche e siano \u0026#171;rilasciati\u0026#187; applicando le norme sul \u0026#171;[p]rocedimento per il rilascio del permesso di costruire\u0026#187;, disciplinato dall\u0026#8217;art. 20 t.u. edilizia, alla stregua degli \u0026#171;interventi di nuova costruzione\u0026#187;, come definiti dall\u0026#8217;art. 3, comma 1, lettera e), dello stesso testo unico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe violato l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 145, comma 5, cod. beni culturali, in quanto, prevedendo procedure semplificate per l\u0026#8217;approvazione delle varianti, o escludendo determinate modificazioni dalla categoria delle varianti, sottrarrebbe gli ampliamenti delle attivit\u0026#224; produttive alla procedura disciplinata dall\u0026#8217;art. 97 delle NTA del PPTR, di adeguamento degli strumenti urbanistici e delle loro varianti alla pianificazione paesaggistica, che richiede la partecipazione del MIC.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Con il quarto motivo di ricorso \u0026#232; censurato l\u0026#8217;art. 5 della legge reg. Puglia n. 39 del 2021, che integra l\u0026#8217;art. 12 della legge della Regione Puglia 7 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), aggiungendo al suo comma 3, dopo la lettera e-bis.), la lettera e-ter.), che prevede un \u0026#171;incremento dell\u0026#8217;indice di fabbricabilit\u0026#224; fondiaria fino a 0,1 mc/mq, per gli interventi di cui all\u0026#8217;articolo 51 della L.R. n. 56/1980\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl citato comma 3 dell\u0026#8217;art. 12 disciplina le ipotesi in cui \u0026#171;[l]a deliberazione motivata del Consiglio comunale che apporta variazioni agli strumenti urbanistici generali vigenti non \u0026#232; soggetta ad approvazione regionale di cui alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), o a verifica di compatibilit\u0026#224; regionale, provinciale, metropolitana di cui alla presente legge\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa nuova lettera e-ter.) riguarda espressamente gli \u0026#171;interventi\u0026#187; previsti dall\u0026#8217;art. 51 della legge reg. Puglia n. 56 del 1980, norma incisa dall\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Puglia n. 39 del 2021, impugnato con il primo motivo di ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Secondo il ricorrente, la disposizione, per la sua genericit\u0026#224;, si potrebbe riferire a interventi da realizzare, oltre che nelle zone agricole secondo quanto previsto alle nuove lettere g-bis.), g-ter.) e g-quater.) del primo comma dell\u0026#8217;art. 51 (introdotte, come visto, per consentire nuovi fabbricati necessari all\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; agricola), anche nelle aree boschive e nelle fasce di rispetto dalle acque, dove l\u0026#8217;edificazione \u0026#232; stata dapprima vietata o consentita in modo limitato dallo stesso art. 51, e successivamente sottoposta dal PPTR a specifiche prescrizioni e condizioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;incremento dell\u0026#8217;indice di fabbricabilit\u0026#224; fondiaria (fino a 0,1 mc/mq) comporterebbe, per un verso, una deroga unilaterale alla disciplina del PPTR, necessariamente da condividere con lo Stato, come prescritto dagli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, e violerebbe pertanto l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer altro verso, lo stesso incremento \u0026#171;indiscriminato\u0026#187; dell\u0026#8217;indice di fabbricabilit\u0026#224; delle zone omogenee di tipo E (ovvero le zone agricole) contrasterebbe con i parametri di densit\u0026#224; edilizia di cui al d.m. n. 1444 del 1968, e in particolare con l\u0026#8217;indice massimo e inderogabile di 0,03 mc/mq fissato per tali zone, ove ne sia consentita l\u0026#8217;edificazione. Sarebbe cos\u0026#236; violato il principio fondamentale di \u0026#171;governo del territorio\u0026#187; contenuto all\u0026#8217;art. 41-quinquies, ottavo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), e dunque dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Con atto depositato il 9 marzo 2022 si \u0026#232; costituita in giudizio la Regione Puglia, che ha concluso per l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; e comunque per la non fondatezza delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Quanto all\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Puglia n. 39 del 2021, la Regione ha eccepito preliminarmente l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni per difetto di specifica motivazione e inconferenza dei parametri invocati. Non sarebbero indicati i termini concreti in cui la disposizione impugnata avrebbe violato i parametri costituzionali invocati n\u0026#233; le norme richiamate a parametro interposto, n\u0026#233; sarebbe chiarito in cosa consiste il vulnus arrecato alle aree a destinazione agricola e ai paesaggi rurali. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.1.1.\u0026#8211; Nel merito, le questioni sarebbero in ogni caso non fondate dal momento che il ricorrente partirebbe \u0026#171;da un equivoco e da un errore di prospettiva\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 2 conterrebbe disposizioni di esclusiva natura urbanistica, operanti su un piano diverso dalle NTA del PPTR, in quanto destinate a integrare solo la disciplina urbanistica degli strumenti comunali, \u0026#171;l\u0026#236; dove carente se non proprio assente con riferimento alle zone agricole\u0026#187;. Molti comuni pugliesi sarebbero ancora dotati di strumenti urbanistici \u0026#171;di vecchia generazione (Piani Regolatori Generali o, addirittura, Programmi di Fabbricazione), non [...] adeguati alla nuova normativa urbanistica\u0026#187; succeduta alla legge reg. Puglia n. 56 del 1980 e recanti una disciplina delle zone agricole \u0026#171;assai scarsa e lacunosa\u0026#187;. Per essi, l\u0026#8217;art. 51 della legge reg. Puglia n. 56 del 1980 conserverebbe tuttora efficacia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLungi dal rappresentare un \u0026#8220;veicolo\u0026#8221; per inserire nell\u0026#8217;ordinamento una disciplina non coerente con quella contenuta nelle NTA del PPTR, l\u0026#8217;art. 2 impugnato introdurrebbe alcuni presupposti per l\u0026#8217;edificazione di nuovi fabbricati in zona agricola, senza derogare alle norme di tutela paesaggistica del PPTR, il cui rispetto \u0026#232; espressamente richiamato per ben due volte nel testo della disposizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Quanto all\u0026#8217;art. 3 della legge reg. Puglia n. 39 del 2021, la Regione ripropone in via preliminare la medesima eccezione di inammissibilit\u0026#224; per genericit\u0026#224; delle censure.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.2.1.\u0026#8211; Nel merito, la disposizione impugnata non avrebbe di mira l\u0026#8217;ampliamento della categoria delle demolizioni e ricostruzioni consentite in aree vincolate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel rispetto della competenza statale in materia di qualificazione degli interventi edilizi, il legislatore regionale si sarebbe limitato a operare un rinvio di tipo \u0026#8220;dinamico\u0026#8221; all\u0026#8217;art. 3, comma 1, lettera d), t.u. edilizia e alle circolari ministeriali interpretative, senza distinguere tra edifici oggetto di vincoli specifici e edifici situati in ambiti vincolati, dovendo entrambi essere considerati immobili vincolati e sottoposti a tutela.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;espressa previsione dell\u0026#8217;obbligo di rendere gli interventi del \u0026#8220;Piano casa\u0026#8221; conformi \u0026#171;alle prescrizioni, indirizzi, misure di salvaguardia e direttive dello stesso PPTR\u0026#187; e di acquisire i \u0026#171;nulla osta, comunque denominati, delle amministrazioni competenti alla tutela paesaggistica\u0026#187;, manterrebbe l\u0026#8217;ambito di applicazione dell\u0026#8217;art. 3 entro i limiti del rispetto della normativa paesaggistica sovraordinata. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe significativo in particolare il riferimento operato dal ricorrente all\u0026#8217;art. 6, comma 2, lettera c-bis), della legge reg. Puglia n. 14 del 2009 e alla sua abrogazione, in quanto la differenza, nelle rispettive clausole di richiamo al PPTR, tra il citato art. 6, comma 2, lettera c-bis) e l\u0026#8217;art. 3 impugnato escluderebbe che quest\u0026#8217;ultimo abbia reintrodotto una norma analoga a quella contenuta nel primo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon sarebbero violate, pertanto, n\u0026#233; \u0026#171;le normative di principio\u0026#187;, n\u0026#233; l\u0026#8217;art. 9 Cost. e neppure gli artt. 3 e 97 Cost. Parametro, quest\u0026#8217;ultimo, inconferente in un\u0026#8217;ipotesi di esercizio della funzione legislativa e non di un\u0026#8217;attivit\u0026#224; amministrativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.3.\u0026#8211; Anche sull\u0026#8217;impugnazione dell\u0026#8217;art. 4 della legge reg. Puglia n. 39 del 2021, la Regione reitera in via preliminare la gi\u0026#224; indicata eccezione di inammissibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.3.1.\u0026#8211; Nel merito, la non fondatezza delle questioni deriverebbe ancora una volta \u0026#171;da un errore di prospettiva e da un equivoco di fondo\u0026#187;. Il legislatore regionale non avrebbe inteso derogare alle prescrizioni del d.m. n. 1444 del 1968, giacch\u0026#233; la disposizione regola un procedimento derogatorio e speciale, com\u0026#8217;\u0026#232; quello previsto dall\u0026#8217;art. 8 del d.P.R. n. 160 del 2010. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNemmeno avrebbe inteso sottrarre gli insediamenti in esame a ogni valutazione urbanistica, ambientale e paesaggistica. La norma avrebbe il solo scopo di chiarire che per \u0026#171;ampliamento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; produttiva\u0026#187; si deve intendere ogni incremento percentuale di volumi e di superfici coperte. Proprio al fine di scongiurare il rischio di letture equivoche, la Regione avrebbe adottato un nuovo testo della disposizione approvando l\u0026#8217;art. 10, comma 1, della legge della Regione Puglia 4 marzo 2022, n. 3, recante \u0026#171;Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2021, n. 29 (Disciplina dell\u0026#8217;enoturismo), modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio) e modifica alla legge regionale 30 novembre 2021, n. 39 (Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), disposizioni in materia urbanistica, modifica alla legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), modifica alla legge regionale 6 agosto 2021, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 - Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attivit\u0026#224; turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro\u0026#8221; e disposizioni varie) e disposizioni in materia di derivazione acque sotterranee\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.3.1.1.\u0026#8211; Quanto al comma 2 dell\u0026#8217;art. 4, per la difesa regionale gli ampliamenti sino al venti per cento, ove incidenti su aree sottoposte a vincolo, non sarebbero sottratti al vaglio degli organi ministeriali preposti alla tutela, da effettuare necessariamente nell\u0026#8217;ambito del procedimento di rilascio del titolo edilizio abilitativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.4.\u0026#8211; Quanto all\u0026#8217;art. 5 della legge reg. Puglia n. 39 del 2021, \u0026#232; nuovamente eccepita l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni, per motivi analoghi a quelli gi\u0026#224; dedotti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.4.1.\u0026#8211; Nel merito, la Regione osserva preliminarmente che l\u0026#8217;art. 54, comma 1, lettera s), della legge della Regione Puglia 30 dicembre 2021, n. 51 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - Legge di stabilit\u0026#224; regionale 2022) ha integralmente sostituito la lettera e-ter.) dell\u0026#8217;art. 12, comma 3, della legge reg. Puglia n. 20 del 2001, inserita dalla disposizione impugnata, con la seguente: \u0026#171;e-ter) incremento dell\u0026#8217;indice di fabbricabilit\u0026#224; fondiaria fino 0,1 mc/mq per la realizzazione, in zona agricola, di nuovi fabbricati qualora gli stessi siano strumentali alla conduzione del fondo o all\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; agricola e delle attivit\u0026#224; a questa connesse\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa nuova norma avrebbe delimitato l\u0026#8217;ambito di applicazione della precedente, superando quindi i dubbi di equivocit\u0026#224; e incertezza paventati dal ricorrente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon riguardo alla lamentata violazione dei limiti inderogabili di cui all\u0026#8217;art. 41-quinquies, ottavo comma, della legge urbanistica e al d.m. n. 1444 del 1968, secondo la Regione il previsto incremento non sarebbe applicabile agli edifici residenziali in zona agricola, per i quali l\u0026#8217;art. 7, numero 4), del citato decreto ministeriale prevede la massima densit\u0026#224; fondiaria di mc 0,03 mc/mq, ma esclusivamente agli edifici strumentali alla conduzione del fondo e all\u0026#8217;esercizio delle attivit\u0026#224; agricole e connesse.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer altro verso, l\u0026#8217;art. 5 in esame non introdurrebbe un generalizzato incremento dell\u0026#8217;indice fondiario, ma una mera semplificazione procedimentale, diretta a ricondurre le relative varianti urbanistiche alla competenza comunale, esentandole dal controllo di compatibilit\u0026#224; regionale e provinciale. Resterebbe nondimeno ferma l\u0026#8217;applicazione della normativa di tutela paesaggistica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato il 6 settembre 2022 una memoria, in cui ha replicato alle difese della Regione e insistito per l\u0026#8217;accoglimento delle questioni, respingendo innanzitutto le eccezioni di inammissibilit\u0026#224; sollevate in riferimento a tutti i motivi di ricorso, sostenendo che sono stati compiutamente evidenziati i termini delle prospettate questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.1.\u0026#8211; Nel merito dell\u0026#8217;impugnazione dell\u0026#8217;art. 2, le considerazioni sulla parziale attuazione degli strumenti comunali di pianificazione urbanistica sarebbero irrilevanti, non provate e comunque contraddette dall\u0026#8217;evidente cessazione di efficacia dell\u0026#8217;art. 51 della legge reg. Puglia n. 56 del 1980, come modificato dall\u0026#8217;art. 2 in esame, a seguito dell\u0026#8217;entrata in vigore del PUTT/P, nel 2000, sostituito dal PPTR nel 2015.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe in ogni caso lesa la competenza legislativa dello Stato nella materia \u0026#171;governo del territorio\u0026#187;, di cui all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost. Il citato art. 2 contrasterebbe, infatti, con i principi fondamentali espressi dall\u0026#8217;art. 9 t.u. edilizia, che disciplina la \u0026#171;[a]ttivit\u0026#224; edilizia in assenza di pianificazione urbanistica\u0026#187;, individuando gli interventi consentiti nei comuni sprovvisti di strumenti edilizi (al comma 1) e nelle aree in cui non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti da quelli generali come presupposto per l\u0026#8217;edificazione (al comma 2).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.2.\u0026#8211; Quanto all\u0026#8217;art. 3, la sua illegittimit\u0026#224; costituzionale deriverebbe dall\u0026#8217;avere fornito un\u0026#8217;errata interpretazione riduttiva (superata da altri pareri e circolari ministeriali) della clausola di salvaguardia di cui all\u0026#8217;art. 3, comma 1, lettera d), t.u. edilizia, in violazione della competenza legislativa statale in materia, peraltro pacificamente riconosciuta dalla stessa Regione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.3.\u0026#8211; Quanto all\u0026#8217;art. 4, l\u0026#8217;affermazione secondo cui il legislatore regionale non avrebbe inteso derogare all\u0026#8217;invocata disciplina statale sarebbe apodittica. Inoltre, la modifica normativa operata dall\u0026#8217;art. 10, comma 1, della legge reg. Puglia n. 3 del 2022, non sarebbe idonea a superare il rilevato vulnus costituzionale e presenterebbe a sua volta ulteriori profili di illegittimit\u0026#224; costituzionale, dedotti con il distinto ricorso iscritto al n. 30 reg. ric. 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.4.\u0026#8211; Quanto all\u0026#8217;art. 5, la difesa erariale ribadisce le ragioni di impugnazione gi\u0026#224; esposte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; Nel giudizio \u0026#232; stata depositata il 22 marzo 2022 un\u0026#8217;opinione scritta di Italia Nostra Onlus, quale amicus curiae, ammessa dal Presidente della Corte con decreto del 6 luglio 2022. L\u0026#8217;opinione aderisce alla posizione del ricorrente, di cui ripropone in sostanza le ragioni, richiamando diffusamente la giurisprudenza costituzionale in materia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.\u0026#8211; Anche la Regione Puglia ha depositato una memoria in prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza, in cui ha insistito nelle rassegnate conclusioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.1.\u0026#8211; Sull\u0026#8217;art. 2, la Regione osserva che l\u0026#8217;incipit dell\u0026#8217;art. 51 della legge reg. Puglia n. 56 del 1980, come modificato dalla disposizione impugnata, andrebbe interpretato semplicemente nel senso che le limitazioni insediative in esso previste non sarebbero pi\u0026#249; applicabili una volta entrate in vigore le norme regolatrici prevalenti contenute nei predetti piani. Le lettere g-bis.), g-ter.) e g-quater.), aggiunte dall\u0026#8217;art. 2, non introdurrebbero norme di natura transitoria, \u0026#171;bens\u0026#236; duratura e indeterminata\u0026#187;, e sarebbero \u0026#171;dotat[e] di autonoma rilevanza, validit\u0026#224; ed efficacia\u0026#187;, pur nel rispetto della disciplina paesaggistica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa censura sostenuta dal Presidente del Consiglio dei ministri nella memoria illustrativa, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., sarebbe inammissibile, costituendo un tentativo di ampliare illegittimamente il thema decidendum, con il richiamo fra l\u0026#8217;altro di una norma interposta (l\u0026#8217;art. 9 t.u. edilizia) non indicata nella delibera di autorizzazione all\u0026#8217;impugnazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.2.\u0026#8211; Sull\u0026#8217;art. 3, la Regione cita la recente sentenza di questa Corte n. 192 del 2022, che ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 6, comma 2, lettera c-bis), della legge reg. Puglia n. 14 del 2009, nel testo in vigore anteriormente alla sua abrogazione, \u0026#171;nella parte in cui non prevede che gli interventi edilizi disciplinati dalla stessa legge regionale debbano essere realizzati anche nel rispetto delle specifiche prescrizioni del PPTR\u0026#187;. Dalla pronuncia si desumerebbe che, se la legge regionale prevede invece il rispetto delle prescrizioni del PPTR, come \u0026#232; nel caso in esame, non vi sarebbe vulnus n\u0026#233; ai principi costituzionali di co-pianificazione e di leale collaborazione, ne\u0026#180; alle altre norme costituzionali invocate dal ricorrente. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.3.\u0026#8211; Sugli artt. 4 e 5 sono richiamate le difese svolte in precedenza. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.4.\u0026#8211; Quanto all\u0026#8217;opinione scritta dell\u0026#8217;amicus curiae, nella menzionata memoria illustrativa, la Regione Puglia osserva che il ricorrente avrebbe censurato le disposizioni della legge reg. Puglia n. 39 del 2021 non perch\u0026#233;, come si sostiene nell\u0026#8217;opinione scritta, esse consentono di realizzare in zona agricola fabbricati necessari alla conduzione del fondo e all\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; agricola, bens\u0026#236; perch\u0026#233; favorirebbero il proliferare degli insediamenti abitativi. Di conseguenza, le relative deduzioni dell\u0026#8217;amicus curiae dovrebbero essere \u0026#171;stralciate dagli atti di causa\u0026#187; e comunque non utilizzate al fine del decidere.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe, ha impugnato alcune disposizioni in materia di edilizia e urbanistica della legge reg. Puglia n. 39 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Con il primo motivo di ricorso \u0026#232; censurato l\u0026#8217;art. 2 della legge regionale impugnata, che modifica l\u0026#8217;art. 51, primo comma, della legge reg. Puglia n. 56 del 1980, aggiungendovi le lettere g-bis.), g-ter.) e g-quater.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe previsioni cos\u0026#236; introdotte consentono, a determinate condizioni, di realizzare nuovi fabbricati in zona agricola, qualora siano necessari alla conduzione del fondo e all\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; agricola.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.1.\u0026#8211; Secondo il ricorrente, l\u0026#8217;art. 51 della legge reg. Puglia n. 56 del 1980 avrebbe una funzione di salvaguardia del territorio \u0026#171;sino all\u0026#8217;entrata in vigore dei Piani territoriali\u0026#187; (come si legge nell\u0026#8217;incipit del primo comma), al fine di evitare trasformazioni incontrollate in attesa della pianificazione. L\u0026#8217;approvazione nel 2000 del Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio (PUTT/P), poi sostituito nel 2015 dal Piano paesaggistico territoriale (PPTR), avrebbe fatto cessare definitivamente l\u0026#8217;efficacia dello stesso art. 51. Aggiungendo ora al suo primo comma le lettere g-bis.), g-ter.) e g-quater.), il legislatore regionale avrebbe utilizzato una disposizione divenuta inefficace come mero \u0026#8220;veicolo\u0026#8221; per introdurre una nuova disciplina delle aree agricole, al fine di consentirne la trasformazione in deroga al PPTR. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNonostante il richiamo al \u0026#171;rispetto delle norme di tutela paesaggistica\u0026#187; del PPTR, tale disciplina si sovrapporrebbe in modo non coerente a quella contenuta nelle norme tecniche di attuazione (NTA) dello stesso PPTR \u0026#8211; in particolare nell\u0026#8217;art. 83, al comma 6 \u0026#8211;, che estendono a \u0026#171;tutte le zone territoriali omogenee a destinazione rurale\u0026#187; le specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione previste dallo stesso art. 83 per \u0026#171;i paesaggi rurali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 2 impugnato violerebbe cos\u0026#236; innanzitutto l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che riserva allo Stato la competenza legislativa in materia di \u0026#171;tutela dell\u0026#8217;ambiente, dell\u0026#8217;ecosistema e dei beni culturali\u0026#187;, contravvenendo all\u0026#8217;obbligo di copianificazione paesaggistica di cui agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, che investe anche eventuali modificazioni al piano approvato. Per le medesime ragioni sarebbe altres\u0026#236; violato il principio di leale collaborazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIntervenendo irragionevolmente su una norma la cui efficacia \u0026#232; limitata \u0026#171;sino all\u0026#8217;entrata in vigore dei Piani territoriali\u0026#187;, la disposizione si porrebbe anche in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella memoria depositata in prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza il ricorrente sostiene inoltre che sarebbe lesa anche la competenza concorrente dello Stato nella materia \u0026#171;governo del territorio\u0026#187;, di cui all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost. Il citato art. 2 contrasterebbe infatti con i principi fondamentali espressi dall\u0026#8217;art. 9 t.u. edilizia, che disciplina la \u0026#171;[a]ttivit\u0026#224; edilizia in assenza di pianificazione urbanistica\u0026#187;, individuando gli interventi consentiti nei comuni sprovvisti di strumenti edilizi (al comma 1) e nelle aree in cui non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti da quelli generali come presupposto per l\u0026#8217;edificazione (al comma 2).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; La Regione Puglia ha eccepito in via preliminare l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni per difetto di motivazione, in quanto non sarebbero indicati i termini concreti della lamentata violazione dei parametri costituzionali invocati n\u0026#233; le norme richiamate a parametro interposto, n\u0026#233; sarebbe chiarito in cosa consiste il vulnus arrecato alle aree a destinazione agricola e ai paesaggi rurali. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata per quanto riguarda i parametri diversi dall\u0026#8217;art. 97 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn linea con la costante giurisprudenza di questa Corte sull\u0026#8217;onere di motivazione nei giudizi in via principale (ex plurimis, sentenze n. 135, n. 119 e n. 5 del 2022, n. 201, n. 52 e n. 29 del 2021), il ricorrente ha chiaramente e adeguatamente esposto le ragioni poste a fondamento della lamentata violazione dei parametri invocati, che individua nella deroga unilaterale introdotta dal legislatore regionale al piano paesaggistico (segnatamente all\u0026#8217;art. 83 delle NTA del PPTR, che prevede le misure di salvaguardia e di utilizzazione dei paesaggi rurali). In ci\u0026#242; consisterebbero sia la lesione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell\u0026#8217;ambiente (ai sensi dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), per contrasto con le norme del codice dei beni culturali e del paesaggio che disciplinano la pianificazione paesaggistica (artt. 135, 143 e 145), sia il vulnus al principio di leale collaborazione, in relazione all\u0026#8217;obbligo di copianificazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto all\u0026#8217;effettiva sussistenza della lamentata deroga unilaterale (o, come deduce la difesa regionale, alla \u0026#171;inconferenza dei parametri interposti\u0026#187;), il relativo esame appartiene al merito e non all\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; delle questioni. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche la censura di irragionevolezza e conseguente violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost. risulta sufficientemente motivata con la considerazione che la disposizione impugnata sarebbe introdotta in una disposizione ormai priva di efficacia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.2.\u0026#8211; Non si pu\u0026#242; giungere alla stessa conclusione di non fondatezza dell\u0026#8217;eccezione di difetto di motivazione per quanto riguarda la lamentata violazione dell\u0026#8217;art. 97 Cost. Non solo, infatti, non si precisa quale sarebbe il principio violato, tra quelli contenuti nel citato art. 97, ma, anche ipotizzando che sia richiamato implicitamente il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, di cui al secondo comma, manca del tutto nel ricorso l\u0026#8217;esposizione di motivi del vulnus costituzionale che non si esauriscano nella gi\u0026#224; dedotta irragionevolezza. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale questione deve dunque essere dichiarata inammissibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.3.\u0026#8211; Ugualmente inammissibile, in quanto proposta per la prima volta nella memoria depositata in prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza, oltre che riferita a un parametro non compreso nella delibera del Consiglio dei ministri di promovimento del ricorso, \u0026#232; la questione promossa in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 9 t.u. edilizia. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, nelle memorie difensive \u0026#232; possibile prospettare soltanto argomenti a sostegno delle questioni sollevate nel ricorso, non anche svolgere deduzioni dirette ad ampliare il thema decidendum (ex plurimis, sentenze n. 119 del 2022, n. 261 e n. 154 del 2017); inoltre, nei giudizi in via principale deve sussistere una piena e necessaria corrispondenza tra la deliberazione con cui l\u0026#8217;organo legittimato si determina all\u0026#8217;impugnazione ed il contenuto del ricorso, attesa la natura politica dell\u0026#8217;atto d\u0026#8217;impugnazione (ex plurimis, sentenze n. 166 e n. 129 del 2021, n. 83 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Nel merito, le questioni non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.3.1.\u0026#8211; Si esamina in primo luogo, per la sua pregiudizialit\u0026#224; logico-giuridica, la censura di violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale e paesaggistica (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), cui si accompagna la lamentata violazione del principio di leale collaborazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa possibilit\u0026#224; di realizzare, \u0026#171;in zona agricola, [...] nuovi fabbricati qualora gli stessi siano necessari alla conduzione del fondo e all\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; agricola, ivi comprese le attivit\u0026#224; connesse a quella agricola\u0026#187;, \u0026#232; consentita dalla lettera g-bis.) del primo comma dell\u0026#8217;art. 51 della legge reg. Puglia n. 56 del 1980, aggiunta dall\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Puglia n. 39 del 2021, \u0026#171;[n]el rispetto delle norme di tutela paesaggistica del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR)\u0026#187;, oltre che delle ulteriori condizioni indicate nelle successive lettere g-ter.) e g-quater.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, la lettera g-quater.), nel prescrivere che i nuovi fabbricati debbano essere realizzati \u0026#171;all\u0026#8217;interno o in adiacenza ai centri aziendali, onde evitare la realizzazione di insediamenti isolati\u0026#187;, fa comunque \u0026#171;salva l\u0026#8217;osservanza di norme di carattere paesaggistico ed ambientale\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa presenza delle clausole citate esclude che la disposizione impugnata deroghi unilateralmente alle previsioni di tutela delle aree agricole contenute nel PPTR.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; poi generico e indimostrato l\u0026#8217;assunto del ricorrente secondo cui la nuova disciplina \u0026#171;si sovrappone in modo non coerente a quella contenuta nelle NTA del PPTR\u0026#187;. L\u0026#8217;art. 83 delle NTA del PPTR, invocato nel ricorso quale previsione di tutela paesaggistica derogata dalle disposizioni censurate, disciplina le \u0026#171;[m]isure di salvaguardia ed utilizzazione per i paesaggi rurali\u0026#187;, ma non prevede un divieto assoluto e generalizzato di nuovi fabbricati nelle zone agricole. L\u0026#8217;assenza di un divieto esplicito, del resto, si desume anche dal comma 2, lettera a2), dello stesso art. 83, alla cui stregua \u0026#171;si considerano non ammissibili [...] i piani, progetti e interventi [...] che comportano\u0026#187;, tra l\u0026#8217;altro, \u0026#171;ristrutturazione edilizia e nuova edificazione che non garantiscano il corretto inserimento paesaggistico, il rispetto delle tipologie edilizie e dei paesaggi agrari tradizionali, nonch\u0026#233; gli equilibri ecosistemico-ambientali\u0026#187;. Dalla previsione \u0026#232; consentito desumere, a contrario, che nuovi fabbricati possono essere realizzati, sulla base di piani, progetti o interventi che presentino i prescritti requisiti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Puglia n. 39 del 2021 non deroga dunque alle prescrizioni del PPTR a tutela dei paesaggi rurali, ma si limita a consentire nuove costruzioni destinate alla produzione agricola che siano compatibili con dette prescrizioni, cui espressamente lo stesso art. 2 rinvia. N\u0026#233; indicazioni di segno contrario possono essere desunte dal comma 6 dell\u0026#8217;art. 83 delle NTA, che semplicemente estende l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; delle prescrizioni paesaggistiche contenute nei precedenti commi dello stesso art. 83 a \u0026#171;tutte le zone territoriali omogenee a destinazione rurale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn definitiva, l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. non \u0026#232; violato, giacch\u0026#233; la disciplina regionale impugnata non pregiudica l\u0026#8217;unitariet\u0026#224; e la vincolativit\u0026#224; della pianificazione paesaggistica n\u0026#233;, tanto meno, mette a repentaglio l\u0026#8217;obbligatoriet\u0026#224; dell\u0026#8217;elaborazione congiunta del piano paesaggistico e delle sue modifiche. Per le medesime ragioni, non \u0026#232; leso il principio di leale collaborazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.3.2.\u0026#8211; Non sussiste nemmeno il lamentato contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost. per la pretesa irragionevolezza dell\u0026#8217;inserimento della novella in una disposizione ritenuta non pi\u0026#249; efficace.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer quanto la tecnica legislativa utilizzata dalla Regione per introdurre la disposizione oggetto di censura \u0026#8211; aggiungendo le lettere g-bis.), g-ter.) e g-quater.) all\u0026#8217;elenco delle \u0026#171;previsioni insediative fino all\u0026#8217;entrata in vigore dei Piani territoriali\u0026#187; \u0026#8211; si presenti discutibile, essa non sembra trasmodare in irragionevolezza tale da inficiarne la legittimit\u0026#224; costituzionale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eFerma restando ogni valutazione nel merito della scelta sostanziale operata, la collocazione della nuova disciplina nel tessuto normativo preesistente rientra nella facolt\u0026#224; di scelta del legislatore regionale, il quale non incontra altri limiti, nell\u0026#8217;individuazione del testo sul quale intervenire con modifiche innovative, che non sia quello della manifesta irragionevolezza, ci\u0026#242; che qui non ricorre. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl contesto nel quale si innesta la nuova disciplina \u0026#232; infatti pur sempre pertinente, dal momento che, sia la norma preesistente, sia il frammento normativo inserito, riguardano il tema dei limiti all\u0026#8217;edificazione in determinate aree del territorio regionale. N\u0026#233;, d\u0026#8217;altro canto, si pu\u0026#242; sostenere, come fa l\u0026#8217;Avvocatura, che l\u0026#8217;art. 51 della legge reg. Puglia n. 56 del 1980, nel quale \u0026#232; inserita la novella, non operi pi\u0026#249;, essendosi verificata la condizione alla quale \u0026#232; subordinata l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; delle sue previsioni. La norma stessa infatti continua ad essere vigente e idonea a produrre, ove ricorrano le condizioni per la sua concreta applicazione, i suoi effetti (ci\u0026#242; che accadrebbe per esempio se la vigenza del piano territoriale venisse meno, per qualsiasi motivo), allo stesso modo con cui sono dunque destinate a produrli le modifiche apportate con la disposizione qui in esame, che non \u0026#232; evidentemente soggetta alla stessa condizione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Con il secondo motivo di ricorso \u0026#232; censurato l\u0026#8217;art. 3 della legge reg. Puglia n. 39 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma disciplina la facolt\u0026#224; di realizzare in aree individuate dal PPTR, previa deliberazione del Consiglio comunale, gli interventi edilizi straordinari di ampliamento, demolizione e ricostruzione previsti dagli artt. 3 e 4 della legge reg. Puglia n. 14 del 2009, recante il cosiddetto \u0026#8220;Piano casa\u0026#8221;, adottato in attuazione dell\u0026#8217;intesa tra Stato, regioni ed enti locali sottoscritta il 1\u0026#176; aprile 2009 e finalizzata al rilancio dell\u0026#8217;economia mediante il sostegno all\u0026#8217;attivit\u0026#224; edilizia e al miglioramento della qualit\u0026#224; architettonica, energetica e ambientale del patrimonio edilizio esistente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali interventi, precisa la stessa disposizione, sono consentiti \u0026#171;[a]i sensi dell\u0026#8217;articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 [...], cos\u0026#236; come interpretato con circolare del 2 dicembre 2020 dei Ministeri delle Infrastrutture, Trasporti e Pubblica Amministrazione e con parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici dell\u0026#8217;8 luglio 2021\u0026#187;, e \u0026#171;alle condizioni che l\u0026#8217;intervento sia conforme alle prescrizioni, indirizzi, misure di salvaguardia e direttive dello stesso PPTR e che siano acquisiti nulla osta, comunque denominati, delle amministrazioni competenti alla tutela paesaggistica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Un primo profilo di censura si incentra sulla parte della norma impugnata che qualifica gli interventi del \u0026#8220;Piano casa\u0026#8221; realizzabili in aree comprese nel PPTR come ristrutturazioni edilizie ai sensi dell\u0026#8217;art. 3, comma 1, lettera d), t.u. edilizia, nell\u0026#8217;interpretazione che di quest\u0026#8217;ultima disposizione ha proposto il Consiglio superiore dei lavori pubblici nel parere espressamente richiamato dal legislatore regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa premesso che l\u0026#8217;art. 3, comma 1, lettera d), t.u. edilizia \u0026#8211; come novellato dall\u0026#8217;art. 10, comma 1, lettera b), numero 2), del d.l. n. 76 del 2020, come convertito \u0026#8211; ha esteso la tipologia degli interventi di demolizione e ricostruzione riconducibili alla categoria della \u0026#171;ristrutturazione edilizia\u0026#187;, ricomprendendovi anche interventi in precedenza qualificati come \u0026#171;nuova costruzione\u0026#187; ai sensi della successiva lettera e), quali la \u0026#171;demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa citata novella del 2020 riserva, tuttavia, un regime particolare ai descritti interventi qualora realizzati \u0026#8211; per quello che qui rileva \u0026#8211; \u0026#171;con riferimento a immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio\u0026#187;. Per questi ultimi, in base a una specifica clausola di salvaguardia contenuta nella stessa lettera d), ultimo periodo, \u0026#171;[r]imane fermo che [...] gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell\u0026#8217;edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl Consiglio superiore dei lavori pubblici, in un parere espresso in relazione a una circolare ministeriale (entrambi richiamati nella disposizione impugnata), ha ritenuto che l\u0026#8217;espressione \u0026#171;immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio\u0026#187;, contenuta nel citato art. 3, comma 1, lettera d), t.u. edilizia, si riferisca ai soli immobili specificamente vincolati e non a quelli inseriti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ma privi di intrinseco valore storico, artistico o architettonico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorrente lamenta che il legislatore regionale \u0026#8211; richiamando nella disposizione impugnata la soluzione interpretativa che, in contrasto con i canoni ermeneutici, restringe il significato della norma statale \u0026#8211; in tal modo abbia ampliato la categoria degli interventi di ristrutturazione edilizia, includendovi quelli di demolizione e ricostruzione in aree vincolate con modifiche di sagoma, sedime, prospetti e aumenti di volume, che si dovrebbero invece considerare come interventi di \u0026#171;nuova costruzione\u0026#187;, ai sensi della lettera e) dello stesso art. 3, comma 1, t.u. edilizia. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eScopo della norma regionale sarebbe di attrarre tali interventi modificativi \u0026#8211; diversamente da quanto stabilito dalla legge statale \u0026#8211; nelle ristrutturazioni edilizie, cos\u0026#236; da eludere il divieto di nuove costruzioni previsto dalle NTA del PPTR (in particolare, agli artt. 45, 62, 63, 64, 65 e 66) in diverse aree vincolate, come i territori costieri e quelli contermini ai laghi, i boschi e le relative aree di rispetto, le aree umide, i prati e pascoli naturali nonch\u0026#233; le formazioni arbustive.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 3 della legge reg. Puglia n. 39 del 2021 violerebbe cos\u0026#236; l\u0026#8217;art. 117, commi secondo, lettera s), e terzo, Cost., per contrasto con l\u0026#8217;art. 3, comma 1, lettera d), t.u. edilizia, espressione sia della competenza esclusiva dello Stato in materia di \u0026#171;tutela dell\u0026#8217;ambiente, dell\u0026#8217;ecosistema e dei beni culturali\u0026#187;, in quanto diretta a tutelare il paesaggio, sia di un principio fondamentale della materia \u0026#171;governo del territorio\u0026#187;, quale \u0026#232; la definizione delle categorie di interventi edilizi. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, sarebbero violati gli artt. 3 e 97 Cost. per l\u0026#8217;irragionevolezza del richiamo di un parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici successivamente \u0026#171;smentito\u0026#187; dallo stesso organo con la (di poco successiva) nota del 15 luglio 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; In secondo luogo, l\u0026#8217;art. 3 impugnato riprodurrebbe, in sostanza, la norma contenuta nell\u0026#8217;art. 6, comma 2, lettera c-bis), della legge reg. Puglia n. 14 del 2009, abrogato dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge reg. Puglia n. 3 del 2021, mentre la clausola della necessaria conformit\u0026#224; degli interventi straordinari previsti dal \u0026#8220;Piano casa\u0026#8221; a prescrizioni, indirizzi, misure di salvaguardia e direttive del PPTR sarebbe \u0026#171;pleonastica\u0026#187; a fronte dello scopo perseguito, di consentire nuove costruzioni nonostante i divieti dello stesso PPTR.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSarebbero cos\u0026#236; violati: l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., per contrasto con gli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali; il principio di leale collaborazione; l\u0026#8217;art. 9 Cost., in quanto la disposizione impugnata abbasserebbe i livelli di tutela del paesaggio; gli artt. 3 e 97 Cost., per l\u0026#8217;irragionevolezza della scelta di consentire interventi in deroga alle previsioni del PPTR, imponendone al contempo il rispetto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.\u0026#8211; La Regione ha reiterato l\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; delle questioni per difetto di specifica motivazione e inconferenza dei parametri, gi\u0026#224; sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 2 della stessa legge regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata \u0026#8211; tranne che per la censura di violazione dell\u0026#8217;art. 97 Cost., per i motivi esposti in precedenza \u0026#8211;, essendo anche in questo caso adeguata l\u0026#8217;esposizione delle ragioni poste a base delle censure e appartenendo al merito il giudizio sulla lamentata inconferenza dei parametri invocati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.4.\u0026#8211; Nel merito, va esaminata in primo luogo la questione promossa in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEssa \u0026#232; fondata, nei limiti di seguito esposti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon vi \u0026#232; dubbio che l\u0026#8217;art. 3, comma 1, lettera d), t.u. edilizia, comprensivo della descritta clausola di salvaguardia, esprima un principio fondamentale della materia \u0026#171;governo del territorio\u0026#187;, alla luce del costante orientamento di questa Corte secondo cui la definizione delle diverse categorie di interventi edilizi e il regime dei relativi titoli abilitativi spettano allo Stato (ex plurimis, sentenze n. 282 e 231 del 2016, n. 259 del 2014 e n. 309 del 2011).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eFacendo proprio un possibile significato della norma statale di principio, elaborata in atti interni della pubblica amministrazione di per s\u0026#233; non vincolanti, la disposizione regionale impugnata interpreta il citato art. 3, comma 1, lettera d), nel senso che il regime pi\u0026#249; rigoroso degli \u0026#171;interventi di ristrutturazione edilizia\u0026#187; si applica solo a una categoria di immobili tutelati (quelli sottoposti a un vincolo puntuale), mentre per gli altri (immobili ubicati in aree vincolate, ma senza pregio) opera la regola meno restrittiva che fa rientrare nella \u0026#171;ristrutturazione edilizia\u0026#187; la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa scelta regionale di rendere l\u0026#8217;opzione interpretativa prescelta vincolante ai fini dell\u0026#8217;applicazione del \u0026#8220;Piano casa\u0026#8221;, incidendo sulla qualificazione degli interventi edilizi e sul loro regime, opera in uno spazio di disciplina riservato allo Stato. In tale ambito non \u0026#232; consentito alla Regione di irrigidire nelle forme della legge la definizione di categorie di interventi che il legislatore ha gi\u0026#224; regolato; e ci\u0026#242; nemmeno nel caso in cui la soluzione da essa adottata sia gi\u0026#224; desumibile dall\u0026#8217;applicazione in concreto della disciplina statale, essendo assorbente il rilievo per cui dette scelte non possono che essere rimesse al legislatore statale, per evidenti esigenze di uniforme trattamento sull\u0026#8217;intero territorio nazionale (sentenza n. 233 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Regione nega per vero che la norma incida sulla definizione degli interventi edilizi, in quanto il rinvio che opera al testo unico dell\u0026#8217;edilizia e alle circolari ministeriali, contenuto nell\u0026#8217;art. 3 della legge reg. Puglia n. 39 del 2021, sarebbe \u0026#171;di tipo \u0026#8220;dinamico\u0026#8221;, nel senso di riferirsi a tutte le eventuali modifiche alle norme statali o ai relativi atti di natura interpretativa-esplicativa, quali le circolari e i pareri, che dovessero intervenire\u0026#187;. Sennonch\u0026#233;, proprio il richiamo a determinati pareri e circolari, tra i diversi (e contrastanti) gi\u0026#224; elaborati all\u0026#8217;epoca di approvazione della indicata legge regionale n. 39 del 2021, rivela l\u0026#8217;intendimento dello stesso legislatore regionale di \u0026#8220;fissare\u0026#8221; il rinvio all\u0026#8217;art. 3, comma 1, lettera d), t.u. edilizia nel testo vigente all\u0026#8217;epoca, onde qualificare come ristrutturazioni edilizie, e non come nuove costruzioni, gli interventi straordinari del \u0026#8220;Piano casa\u0026#8221; consentiti in aree individuate dal PPTR. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSussiste dunque la violazione del principio fondamentale della materia fissato dalla legge statale e dunque dell\u0026#8217;art. 117, comma terzo, Cost. Per eliminare il vulnus \u0026#232; peraltro sufficiente un intervento ablativo parziale, limitato alle parole \u0026#171;cos\u0026#236; come interpretato con circolare del 2 dicembre 2020 dei Ministeri delle Infrastrutture, Trasporti e Pubblica Amministrazione e con parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici dell\u0026#8217;8 luglio 2021,\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questo modo, l\u0026#8217;incipit della disposizione regionale assume effettivamente la natura di rinvio mobile, consentendo fra l\u0026#8217;altro l\u0026#8217;applicazione della citata clausola di salvaguardia anche nella formulazione attuale, risultante dalle modifiche medio tempore introdotte dall\u0026#8217;art. 28, comma 5-bis, lettera a), del decreto-legge 1\u0026#176; marzo 2022, n. 17 (Misure urgenti per il contenimento dei costi dell\u0026#8217;energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali), convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 2022, n. 34, e dall\u0026#8217;art. 14, comma 1-ter, lettera a), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivit\u0026#224; delle imprese e attrazione degli investimenti, nonch\u0026#233; in materia di politiche sociali e di crisi ucraina), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2022, n. 91.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe altre questioni riguardanti lo stesso vincolo interpretativo, promosse in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., sono assorbite. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.4.1.\u0026#8211; Restano da esaminare le ulteriori questioni riguardanti il medesimo art. 3 della legge reg. Puglia n. 39 del 2021. Esse si fondano sull\u0026#8217;asserita reintroduzione in esso dell\u0026#8217;abrogato art. 6, comma 2, lettera c-bis), della legge reg. Puglia n. 14 del 2009, che \u0026#8211; pur non vincolando a una determinata interpretazione della disciplina statale in tema di ristrutturazioni edilizie \u0026#8211; avrebbe gi\u0026#224; consentito la realizzazione di interventi straordinari in deroga al PPTR. Si tratta dunque di questioni autonome, che non possono essere considerate assorbite, giacch\u0026#233; con esse il ricorrente lamenta che gli interventi straordinari consentiti dall\u0026#8217;art. 3 in esame possono derogare alla disciplina contenuta nel PPTR, anche oltre gli specifici divieti di nuove costruzioni in determinate aree tutelate. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali questioni non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA escludere l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione impugnata \u0026#8211;relativamente alle questioni sopra indicate \u0026#8211; \u0026#232; sufficiente, anche in questo caso, la circostanza che essa imponga espressamente il rispetto delle prescrizioni del PPTR. In proposito si pu\u0026#242; richiamare quanto gi\u0026#224; esposto sopra con riguardo all\u0026#8217;art. 2 della stessa legge regionale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSul punto si deve sottolineare, inoltre, come con la recente sentenza n. 192 del 2022 questa Corte \u0026#8211; investita dal Consiglio di Stato di un\u0026#8217;analoga questione relativa all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. \u0026#8211; abbia dichiarato costituzionalmente illegittimo il citato art. 6, comma 2, lettera c-bis), della legge reg. Puglia n. 14 del 2009, nel testo in vigore anteriormente all\u0026#8217;abrogazione, \u0026#171;nella parte in cui non prevede che gli interventi edilizi disciplinati dalla [...] legge regionale [n. 14 del 2009] debbano essere realizzati anche nel rispetto delle specifiche prescrizioni del PPTR\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella pronuncia si osserva che, \u0026#171;[p]osto il carattere confliggente della normativa censurata con la disciplina paesaggistica, l\u0026#8217;omesso richiamo al generale rispetto delle prescrizioni specifiche del PPTR non pu\u0026#242; essere inteso alla stregua di un mero silenzio della legge, colmabile [...] in via interpretativa, nel senso che la relativa disciplina sia implicitamente applicabile, bens\u0026#236; come una deroga, o meglio come la facolt\u0026#224; per i Comuni e i privati, rispettivamente, di consentire e porre in essere tali interventi non osservando il contenuto precettivo del PPTR\u0026#187;; ed ancora che \u0026#171;[l]a conclusione e` avvalorata, a contrario, dalla circostanza che la norma censurata si limita a richiedere il rispetto dei soli \u0026#8220;indirizzi\u0026#8221; e \u0026#8220;direttive\u0026#8221; del PPTR: previsione che non vale a escludere il rilevato contrasto con il principio di prevalenza del Piano paesaggistico, proprio perch\u0026#233; il rinvio e` circoscritto alla parte programmatica del Piano, a traverso la quale quest\u0026#8217;ultimo non detta specifiche regole sull\u0026#8217;utilizzo e sulla trasformazione dei beni paesaggistici, ma pone gli obiettivi di qualit\u0026#224; della pianificazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa diversa clausola contenuta ora all\u0026#8217;art. 3 della legge reg. Puglia n. 39 del 2021, che si riferisce a \u0026#171;prescrizioni, indirizzi, misure di salvaguardia e direttive dello stesso PPTR\u0026#187;, soddisfa le condizioni richieste dalla citata pronuncia e non pu\u0026#242; dunque essere considerata pleonastica, come sostiene il ricorrente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon sono pertanto violati n\u0026#233; l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, n\u0026#233; il principio di leale collaborazione, giacch\u0026#233; la norma impugnata non ha reintrodotto quella abrogata, derogatoria del PPTR.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;effettivit\u0026#224; della clausola del necessario rispetto del PPTR elimina inoltre il rischio di un abbassamento dei livelli di tutela del paesaggio, in violazione dell\u0026#8217;art. 9 Cost., ed esclude altres\u0026#236; la lamentata lesione del principio di ragionevolezza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Con il terzo motivo di ricorso \u0026#232; censurato l\u0026#8217;art. 4 della legge reg. Puglia n. 39 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Il comma 1 di tale disposizione prevede che \u0026#171;[l]\u0026#8217;ampliamento delle attivit\u0026#224; produttive\u0026#187; di cui all\u0026#8217;art. 8 del d.P.R. n. 160 del 2010 (attuato nella Regione Puglia con la deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2018, n. 2332) \u0026#171;non \u0026#232; soggetto a limitazioni di superficie coperta e di volume\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma rinvia dunque all\u0026#8217;art. 8 del d.P.R. n. 160 del 2010 (oltre che alla richiamata deliberazione della Giunta regionale pugliese), che disciplina i \u0026#171;[r]accordi procedimentali\u0026#187; con gli strumenti urbanistici dei progetti di insediamento di attivit\u0026#224; produttive e subordina all\u0026#8217;esito di una conferenza di servizi, convocata dal responsabile dello Sportello unico per le attivit\u0026#224; produttive, la variazione dello strumento urbanistico comunale, qualora esso \u0026#171;non individu[i] aree o individu[i] aree insufficienti\u0026#187; per l\u0026#8217;insediamento di dette attivit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eConsentendo l\u0026#8217;ampliamento delle attivit\u0026#224; produttive senza limitazioni di superficie coperta e di volume, sulla base di una procedura semplificata affidata alla conferenza di servizi, la disposizione in esame si porrebbe innanzitutto in contrasto con l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., per violazione dei principi fondamentali in materia di \u0026#171;governo del territorio\u0026#187; contenuti nel d.m. n. 1444 del 1968, che fissa non solo i rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e gli spazi pubblici o riservati alle attivit\u0026#224; collettive, a verde pubblico o a parcheggio (artt. 3 e 5), ma anche i limiti inderogabili di densit\u0026#224; edilizia (art. 7), di altezza degli edifici (art. 8) e di distanza dei fabbricati (art. 9) da osservare per le diverse zone territoriali omogenee.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Il comma 2 dello stesso art. 4 prevede che \u0026#171;gli ampliamenti fino al 20 per cento delle attivit\u0026#224; produttive di cui al comma 1\u0026#187; non sono assoggettati al procedimento di approvazione delle varianti urbanistiche e sono \u0026#171;rilasciati\u0026#187; applicando le norme sul \u0026#171;[p]rocedimento per il rilascio del permesso di costruire\u0026#187;, disciplinato dall\u0026#8217;art. 20 del t.u. edilizia, alla stregua degli \u0026#171;interventi di nuova costruzione\u0026#187;, come definiti dall\u0026#8217;art. 3, comma 1, lettera e), dello stesso testo unico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSarebbe violato l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., per contrasto con l\u0026#8217;art. 145, comma 5, cod. beni culturali, in quanto, prevedendo procedure semplificate per l\u0026#8217;approvazione delle varianti, o escludendo determinate modificazioni dalla categoria delle varianti, sottrarrebbe gli ampliamenti delle attivit\u0026#224; produttive alla procedura, disciplinata dall\u0026#8217;art. 97 delle NTA del PPTR, di adeguamento degli strumenti urbanistici e delle loro varianti alla pianificazione paesaggistica, che richiede la partecipazione del MIC.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; La Regione Puglia ha reiterato la gi\u0026#224; indicata eccezione preliminare di inammissibilit\u0026#224; per difetto di motivazione, di cui va riaffermata la non fondatezza per le ragioni gi\u0026#224; esposte. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.\u0026#8211; Sempre in via preliminare, si osserva che il comma 1 dell\u0026#8217;art. 4 della legge reg. Puglia n. 39 del 2021 \u0026#232; stato nel frattempo integralmente sostituito dall\u0026#8217;art. 10, comma 1, della legge reg. Puglia n. 3 del 2022. Il testo risultante dalla sostituzione \u0026#232; il seguente: \u0026#171;1. Nell\u0026#8217;ambito dei procedimenti di cui all\u0026#8217;articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivit\u0026#224; produttive, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e della deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2018, n. 2332, per ampliamento delle attivit\u0026#224; produttive si intende l\u0026#8217;aumento, di qualsivoglia percentuale, della dimensione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; gi\u0026#224; esistente, in termini di superficie coperta o di volume\u0026#187;. La novella del 2022 \u0026#232; stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso iscritto al n. 30 reg. ric. 2022, ci\u0026#242; che esclude la necessit\u0026#224; di estendere lo scrutinio di questa Corte alla nuova formulazione del comma 1 dell\u0026#8217;art. 4, in essa contenuta (ex plurimis, sentenze n. 36 del 2021 e n. 286 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa comunque escluso che lo ius superveniens abbia determinato, in riferimento al comma 1 della disposizione impugnata, la cessazione della materia del contendere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il costante orientamento di questa Corte, la modifica normativa, intervenuta nel corso del giudizio, della disposizione oggetto della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale promossa in via principale determina la cessazione della materia del contendere quando si verificano, nel contempo, due condizioni: il carattere satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e il fatto che la disposizione impugnata non abbia avuto medio tempore applicazione (ex plurimis, sentenze n. 187, n. 24 e n. 23 del 2022, n. 7 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso in esame la norma impugnata, di immediata attuazione, \u0026#232; rimasta in vigore per oltre tre mesi, e non vi \u0026#232; certezza della sua mancata applicazione medio tempore, sicch\u0026#233;, anche senza necessit\u0026#224; di verificare se la modifica intervenuta sia effettivamente satisfattiva, si deve concludere che non sussistono i presupposti per la cessazione della materia del contendere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.5.\u0026#8211; Nel merito, le questioni sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.5.1.\u0026#8211; Il dato letterale del comma 1 depone nel senso che gli ampliamenti in esso previsti sono consentiti senza limiti di superficie coperta e di volume, quando si versi nello speciale regime procedimentale disciplinato al citato art. 8 del d.P.R. n. 160 del 2010. La stessa successiva integrale sostituzione della norma, come visto, con un\u0026#8217;altra asseritamente diretta, secondo la difesa regionale, a fugare \u0026#171;equivoche letture\u0026#187;, conferma tale conclusione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha gi\u0026#224; affermato che \u0026#171;i limiti fissati dal d.m. n. 1444 del 1968, che trova il proprio fondamento nell\u0026#8217;art. 41-quinquies, commi 8 e 9, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), hanno efficacia vincolante anche verso il legislatore regionale [...], costituendo [\u0026#8230;] principi fondamentali della materia, in particolare come limiti massimi di densit\u0026#224; edilizia a tutela del \u0026#8220;primario interesse generale all\u0026#8217;ordinato sviluppo urbano\u0026#8221;\u0026#187; (sentenza n. 217 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSussiste, pertanto, la violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in riferimento ai principi fondamentali della materia \u0026#171;governo del territorio\u0026#187; espressi dal d.m. n. 1444 del 1968.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi deve dunque dichiarare l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale del comma 1 dell\u0026#8217;art. 4 della legge reg. Puglia n. 39 del 2021, nel testo in vigore anteriormente alla sua sostituzione a opera dell\u0026#8217;art. 10, comma 1, della legge reg. Puglia n. 3 del 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eResta assorbita l\u0026#8217;ulteriore questione riferita all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., avente per oggetto lo stesso comma 1 nella parte in cui prevede una procedura semplificata per l\u0026#8217;approvazione delle varianti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.5.2.\u0026#8211; Il comma 2 stabilisce che gli ampliamenti fino al 20 per cento delle attivit\u0026#224; produttive \u0026#171;non costituiscono variante urbanistica\u0026#187;, con la conseguenza che le relative modifiche sono sottratte al procedimento previsto dall\u0026#8217;art. 97 delle NTA per l\u0026#8217;adeguamento al PPTR \u0026#171;dei piani urbanistici generali e territoriali comunali e loro varianti\u0026#187;, procedimento nel quale \u0026#232; assicurata la necessaria partecipazione degli organi ministeriali, in attuazione dell\u0026#8217;art. 145, comma 5, cod. beni culturali. N\u0026#233; si pu\u0026#242; ritenere che tale mancanza sia compensata, come sostiene la Regione, dalla partecipazione degli organi ministeriali preposti alla tutela paesaggistica ai procedimenti per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, giacch\u0026#233; tali procedimenti non hanno la finalit\u0026#224; di conformare e adeguare gli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altro canto, il silenzio della disposizione impugnata sul necessario rispetto della disciplina in tema di copianificazione non pu\u0026#242; nemmeno essere colmato in via interpretativa, proprio per l\u0026#8217;espressa qualificazione degli ampliamenti come modifiche dell\u0026#8217;assetto urbanistico che \u0026#171;non costituiscono variante\u0026#187;, in quanto tali non assoggettate al procedimento previsto all\u0026#8217;art. 97 delle NTA.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn conclusione, sussiste la lamentata violazione del principio di copianificazione e quindi dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione alla norma interposta dell\u0026#8217;art. 145, comma 5, cod. beni culturali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi deve dunque dichiarare l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale anche del comma 2 dell\u0026#8217;art. 4 della legge reg. Puglia n. 39 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Con il quarto motivo di ricorso \u0026#232; impugnato l\u0026#8217;art. 5 della legge reg. Puglia n. 39 del 2021, che integra l\u0026#8217;art. 12 della legge reg. Puglia n. 20 del 2001, aggiungendo al suo comma 3, dopo la lettera e-bis.), la lettera e-ter.), che prevede un \u0026#171;incremento dell\u0026#8217;indice di fabbricabilit\u0026#224; fondiaria fino a 0,1 mc/mq, per gli interventi di cui all\u0026#8217;articolo 51 della L.R. n. 56/1980\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl citato comma 3 dell\u0026#8217;art. 12 disciplina le ipotesi in cui \u0026#171;[l]a deliberazione motivata del Consiglio comunale che apporta variazioni agli strumenti urbanistici generali vigenti non \u0026#232; soggetta ad approvazione regionale di cui alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), o a verifica di compatibilit\u0026#224; regionale, provinciale, metropolitana di cui alla presente legge\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa nuova lettera e-ter.) riguarda espressamente gli \u0026#171;interventi\u0026#187; previsti dall\u0026#8217;art. 51 della legge reg. Puglia n. 56 del 1980, norma incisa dall\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Puglia n. 39 del 2021, impugnato con il primo motivo di ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il ricorrente, la disposizione, per la sua genericit\u0026#224;, si potrebbe riferire a interventi da realizzare, oltre che nelle zone agricole, secondo quanto previsto alle nuove lettere g-bis.), g-ter.) e g-quater.) del primo comma dell\u0026#8217;art. 51 (introdotte, come visto, dall\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Puglia n. 39 del 2021, dianzi esaminato, per consentire nuovi fabbricati necessari all\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; agricola), anche nelle aree boschive e nelle fasce di rispetto dalle acque, nelle quali l\u0026#8217;edificazione \u0026#232; stata dapprima vietata o consentita in modo limitato dallo stesso art. 51, e successivamente sottoposta dal PPTR a specifiche prescrizioni e condizioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl previsto incremento dell\u0026#8217;indice di fabbricabilit\u0026#224; fondiaria (fino a 0,1 mc/mq) di tali aree comporterebbe, per un verso, una deroga unilaterale alla disciplina del PPTR, che deve invece essere necessariamente condivisa con lo Stato, come prescritto dagli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, e violerebbe pertanto l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer altro verso, lo stesso incremento \u0026#171;indiscriminato\u0026#187; dell\u0026#8217;indice di fabbricabilit\u0026#224; delle zone omogenee di tipo E (ovvero le zone agricole) contrasterebbe con i parametri di densit\u0026#224; edilizia del d.m. n. 1444 del 1968 e in particolare con l\u0026#8217;indice massimo e inderogabile di 0,03 mc/mq fissato per tali zone, ove ne sia consentita l\u0026#8217;edificazione. Ne conseguirebbe la violazione del principio fondamentale in materia di \u0026#171;governo del territorio\u0026#187; contenuto all\u0026#8217;art. 41-quinquies, ottavo comma, della legge urbanistica, e dunque dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;eccezione preliminare di inammissibilit\u0026#224; riproposta dalla Regione Puglia anche con riferimento alle questioni relative all\u0026#8217;art. 5 non \u0026#232; fondata, per le ragioni esposte in precedenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Sempre in via preliminare, si osserva che la lettera e-ter.) dell\u0026#8217;art. 12, comma 3, della legge reg. Puglia n. 20 del 2001, inserita dalla disposizione impugnata, \u0026#232; stata sostituita dall\u0026#8217;art. 54, comma 1, lettera s), della legge reg. Puglia n. 51 del 2021 con la seguente: \u0026#171;e-ter) incremento dell\u0026#8217;indice di fabbricabilit\u0026#224; fondiaria fino 0,1 mc/mq per la realizzazione, in zona agricola, di nuovi fabbricati qualora gli stessi siano strumentali alla conduzione del fondo o all\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; agricola e delle attivit\u0026#224; a questa connesse\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione \u0026#8211; che \u0026#232; stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso iscritto al n. 25 reg. ric. 2022 \u0026#8211; fa ora specifico ed esclusivo riferimento alla realizzazione di nuovi fabbricati in zona agricola, utilizzando la stessa formula contenuta nell\u0026#8217;art. 51, primo comma, lettera g-bis.), della legge reg. Puglia n. 56 del 1980, come modificato dall\u0026#8217;art. 2 della legge regionale qui in esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLo ius superveniens non incide peraltro sui termini della controversia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer un verso, esso non ha carattere satisfattivo, poich\u0026#233; la limitazione della portata della norma ai nuovi fabbricati in zona agricola lascia comunque inalterate (quantomeno) le pretese avanzate dal ricorrente con la questione riferita all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost. Non ricorrono dunque i presupposti della cessazione della materia del contendere, anche a prescindere dal profilo della mancata applicazione della norma, rimasta in vigore solo ventotto giorni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer altro verso, si deve escludere l\u0026#8217;estensione del presente giudizio alla nuova disposizione, dal momento che essa \u0026#232;, come visto, oggetto di un distinto ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Nel merito, le questioni non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto alla violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., questa Corte ha costantemente affermato che, in forza del principio di prevalenza della tutela paesaggistica, espresso all\u0026#8217;art. 145, comma 3, cod. beni culturali, una norma regionale incidente sull\u0026#8217;assetto del territorio non si pu\u0026#242; ritenere derogatoria delle previsioni di tutela paesaggistica solo perch\u0026#233; omette di disporne il necessario rispetto, in assenza di deroghe espresse e specifiche, sempre che una pianificazione paesaggistica esista (come accade nella Regione Puglia) e che sia possibile colmare in via interpretativa il mero silenzio della legge (ex plurimis, sentenze n. 187 e n. 24 del 2022, n. 124 e n. 54 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche a voler ritenere che la norma impugnata, per la sua generica formulazione, si applichi a tutti gli interventi previsti all\u0026#8217;art. 51 della legge reg. Puglia n. 56 del 1980, compresi quelli da realizzare in aree ora disciplinate dal PPTR, essa non prevede un\u0026#8217;esplicita e specifica deroga alle prescrizioni contenute nel piano, e pu\u0026#242; ben essere interpretata nel senso che le variazioni derivanti dall\u0026#8217;incremento dell\u0026#8217;indice edificatorio \u0026#8211; e soggette alla procedura disciplinata dal comma 3 dell\u0026#8217;art. 12 della legge reg. Puglia n. 20 del 2001 \u0026#8211; debbano rispettare comunque le specifiche prescrizioni del PPTR.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon sussiste dunque lesione dei principi di prevalenza e di co-pianificazione di cui agli artt. 136, 143 e 145 cod. beni culturali, invocati quali norme interposte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto alla violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., secondo il ricorrente il contrasto con l\u0026#8217;art. 41-quinquies, ottavo comma, della legge urbanistica deriverebbe, per il tramite del d.m. n. 1444 del 1968, dal superamento dell\u0026#8217;indice massimo e inderogabile di 0,03 mc/mq ivi stabilito per gli insediamenti residenziali nelle zone agricole. La norma impugnata favorirebbe in tal modo la trasformazione di insediamenti rurali in insediamenti abitativi, \u0026#171;con conseguente grave rischio di fenomeni di c.d. dispersione urbana\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDal contesto della motivazione si desume che il ricorrente intende riferirsi all\u0026#8217;incremento delle edificazioni nelle zone omogenee di tipo E previste alle nuove lettere g-bis.), g-ter.) e g-quater.) dell\u0026#8217;art. 51, comma primo, della legge reg. Puglia n. 56 del 1980.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eGli interventi consentiti da tali disposizioni, tuttavia, non riguardano gli insediamenti residenziali in zona agricola. La formula usata dal legislatore (lettera g-bis: \u0026#171;al fine di soddisfare le esigenze produttive delle aziende agricole, \u0026#232; ammessa la realizzazione, in zona agricola, di nuovi fabbricati qualora gli stessi siano necessari alla conduzione del fondo e all\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; agricola, ivi comprese le attivit\u0026#224; connesse a quella agricola\u0026#187;) fa chiaramente riferimento a fabbricati che devono avere destinazione produttiva, e non dunque residenziale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eConsiderato che il limite inderogabile di \u0026#171;densit\u0026#224; fondiaria di mc. 0,03 per mq\u0026#187; nelle zone omogenee di tipo E \u0026#232; prescritto dal d.m. n. 1444 del 1968 (all\u0026#8217;art. 7, numero 4) solo \u0026#171;per le abitazioni\u0026#187;, si deve ritenere che la disposizione impugnata non deroghi ai limiti di densit\u0026#224; edilizia stabiliti dalle norme interposte e non contrasti quindi con i principi fondamentali della materia \u0026#171;governo del territorio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3 della legge della Regione Puglia 30 novembre 2021, n. 39, recante \u0026#171;Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), disposizioni in materia urbanistica, modifica alla legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), modifica alla legge regionale 6 agosto 2021, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 \u0026#8220;Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attivit\u0026#224; turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro\u0026#8221; e disposizioni varie) e disposizioni in materia derivazione acque sotterranee\u0026#187;, limitatamente alle parole \u0026#171;cos\u0026#236; come interpretato con circolare del 2 dicembre 2020 dei Ministeri delle Infrastrutture, Trasporti e Pubblica Amministrazione e con parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici dell\u0026#8217;8 luglio 2021,\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale del comma 1 dell\u0026#8217;art. 4 della legge reg. Puglia n. 39 del 2021, nel testo in vigore anteriormente alla sua sostituzione a opera dell\u0026#8217;art. 10, comma 1, della legge della Regione Puglia 4 marzo 2022, n. 3, recante \u0026#171;Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2021, n. 29 (Disciplina dell\u0026#8217;enoturismo), modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio) e modifica alla legge regionale 30 novembre 2021, n. 39 (Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), disposizioni in materia urbanistica, modifica alla legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), modifica alla legge regionale 6 agosto 2021, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 - Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attivit\u0026#224; turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro\u0026#8221; e disposizioni varie) e disposizioni in materia di derivazione acque sotterranee\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale del comma 2 dell\u0026#8217;art. 4 della legge reg. Puglia n. 39 del 2021;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e4) dichiara inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge reg. Puglia n. 39 del 2021, promosse, in riferimento all\u0026#8217;art. 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e5) dichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Puglia n. 39 del 2021, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera s), Cost. nonch\u0026#233; al principio di leale collaborazione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e6) dichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3 della legge reg. Puglia n. 39 del 2021, promosse, in riferimento agli artt. 3, 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost. nonch\u0026#233; al principio di leale collaborazione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e7) dichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 5 della legge reg. Puglia n. 39 del 2021, promosse, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, commi secondo, lettera s), e terzo, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDaria de PRETIS, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria l\u00271 dicembre 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Norme della Regione Puglia - Modifica all\u0027art. 51 della legge regionale n. 56 del 1980, concernente \"Limitazione delle previsioni insediative fino all\u0027entrata in vigore dei Piani territoriali\" - Previsioni che consentono di realizzare in zona agricola, a determinate condizioni, nuovi fabbricati, qualora gli stessi siano necessari alla conduzione del fondo e all\u0027esercizio dell\u0027attivit\u0026#224; agricola.\r\nInterventi in aree individuate dal Piano paesaggistico territoriale regionale [PPTR] - Previsione che consente, previa deliberazione del Consiglio comunale, gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui agli artt. 3 e 4 della legge regionale n. 14 del 2009 conformemente alle prescrizioni, indirizzi, misure di salvaguardia e direttive dello stesso PPTR.\r\nPrevisione che consente l\u0027ampliamento delle attivit\u0026#224; produttive senza limitazioni di superficie coperta e di volume, nei Comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all\u0027insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti - Disciplina in base alla quale gli ampliamenti fino al 20 per cento delle attivit\u0026#224; produttive non costituiscono variante urbanistica.\r\nModifica alla legge regionale n. 20 del 2001, recante \"Norme generali di governo e uso del territorio\" - Previsto incremento dell\u0027indice di fabbricabilit\u0026#224; fondiaria fino a 0,1 mc/mq, per gli interventi di cui all\u0027art. 51 della legge regionale n. 56 del 1980.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45215","titoletto":"Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Norme della Regione Puglia - Interventi in aree individuate dal Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) - Possibilità di realizzare, a determinate condizioni, nuovi fabbricati in zona agricola, qualora gli stessi siano necessari alla conduzione del fondo e all\u0027esercizio dell\u0027attività agricola - Ricorso del Governo - Lamentata irragionevolezza e violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell\u0027ambiente, dell\u0027ecosistema e dei beni culturali, nonché del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 090005).","testo":"Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost. nonché al principio di leale collaborazione, dell\u0027art. 2 della legge reg. Puglia n. 39 del 2021, che modifica l\u0027art. 51, primo comma, della legge reg. Puglia n. 56 del 1980, aggiungendovi le lett. \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e.), \u003cem\u003eg-ter\u003c/em\u003e.) e \u003cem\u003eg-quater\u003c/em\u003e.), consentendo, a determinate condizioni, di realizzare nuovi fabbricati in zona agricola, qualora siano necessari alla conduzione del fondo e all\u0027esercizio dell\u0027attività agricola. La possibilità di realizzare i fabbricati indicati, ivi comprese le attività connesse, è consentita dalla lett. \u003cem\u003eg-bis.\u003c/em\u003e) nel rispetto delle norme di tutela paesaggistica del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR), oltre che delle ulteriori condizioni indicate nelle successive lett. \u003cem\u003eg-ter\u003c/em\u003e.) e \u003cem\u003eg-quater\u003c/em\u003e.). Inoltre, quest\u0027ultima lettera fa comunque salva l\u0027osservanza di norme di carattere paesaggistico ed ambientale, escludendo perciò una deroga unilaterale alle previsioni di tutela delle aree agricole contenute nel PPTR. In tal modo la disciplina regionale impugnata non pregiudica l\u0027unitarietà e la vincolatività della pianificazione paesaggistica né, tanto meno, mette a repentaglio l\u0027obbligatorietà dell\u0027elaborazione congiunta del piano paesaggistico e delle sue modifiche; per le medesime ragioni, non è leso il principio di leale collaborazione. Non sussiste infine nemmeno il lamentato contrasto con l\u0027art. 3 Cost., perché, per quanto la tecnica legislativa utilizzata dalla Regione per introdurre la disposizione oggetto di censura si presenti discutibile, essa non trasmoda in irragionevolezza tale da inficiarne la legittimità costituzionale.","numero_massima_successivo":"45216","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"30/11/2021","data_nir":"2021-11-30","numero":"39","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"introduttivo"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"31/05/1980","data_nir":"1980-05-31","numero":"56","articolo":"51","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. g-bis)","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"31/05/1980","data_nir":"1980-05-31","numero":"56","articolo":"51","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. g-ter)","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"31/05/1980","data_nir":"1980-05-31","numero":"56","articolo":"51","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. g-quater)","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. s)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45216","titoletto":"Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Norme della Regione Puglia - Interventi in aree individuate dal Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR), nel rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni di questo - Ricorso del Governo - Lamentata irragionevolezza e violazione della tutela del paesaggio, della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell\u0027ambiente, dell\u0027ecosistema e dei beni culturali e del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 090005).","testo":"Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 9 e 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost. nonché al principio di leale collaborazione, dell\u0027art. 3 della legge reg. Puglia n. 39 del 2021, che disciplina la facoltà di realizzare in aree individuate dal PPTR, previa deliberazione del Consiglio comunale, gli interventi edilizi straordinari di ampliamento, demolizione e ricostruzione previsti dal c.d. \"Piano casa\". Al contrario da quanto sostenuto dal ricorrente, la disposizione impugnata non consente che gli interventi straordinari disciplinati possano derogare alla disciplina contenuta nel PPTR, anche oltre gli specifici divieti di nuove costruzioni in determinate aree tutelate. Essa, infatti, impone espressamente il rispetto delle prescrizioni del PPTR, mediante una clausola che si riferisce a «prescrizioni, indirizzi, misure di salvaguardia e direttive dello stesso PPTR», che non può essere considerata pleonastica; la sua effettività, nel necessario rispetto del PPTR, elimina inoltre il rischio di un abbassamento dei livelli di tutela del paesaggio, in violazione dell\u0027art. 9 Cost., ed esclude altresì la lamentata lesione del principio di ragionevolezza di cui all\u0027art. 3 Cost. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 192/2022 - mass. 45031\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"45217","numero_massima_precedente":"45215","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"30/11/2021","data_nir":"2021-11-30","numero":"39","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. s)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45217","titoletto":"Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Norme della Regione Puglia - Interventi in aree individuate dal Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) - Possibilità di realizzare interventi edilizi straordinari di ampliamento, demolizione e ricostruzione previsti dal Piano casa, quali interpretati da un parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espressamente richiamato dalla norma impugnata - Violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio - Illegittimità costituzionale parziale. (Classif. 090005).","testo":"È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell\u0027art. 117, terzo comma, Cost., l\u0027art. 3 della legge reg. Puglia n. 39 del 2021, che disciplina la facoltà di realizzare in aree individuate dal PPTR, previa deliberazione del Consiglio comunale, gli interventi edilizi straordinari di ampliamento, demolizione e ricostruzione previsti dal c.d. \"Piano casa\", consentiti ai sensi all\u0027art. 3 t.u. edilizia «così come interpretato con circolare del 2 dicembre 2020 dei Ministeri delle Infrastrutture, Trasporti e Pubblica Amministrazione e con parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici dell\u00278 luglio 2021». La disposizione impugnata dal Governo interpreta l\u0027art. 3, comma 1, lett. \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), t.u. edilizia, il quale esprime un principio fondamentale della materia «governo del territorio», nel senso che il regime più rigoroso degli interventi di ristrutturazione edilizia si applica solo a una categoria di immobili tutelati (quelli sottoposti a un vincolo puntuale), mentre per gli altri (immobili ubicati in aree vincolate, ma senza pregio) opera la regola meno restrittiva che fa rientrare nella «ristrutturazione edilizia» la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche. In tal modo, la scelta regionale - richiamando nella disposizione impugnata la soluzione interpretativa contenuta in un atto amministrativo che, in contrasto con i canoni ermeneutici, restringe il significato della norma statale - opera in uno spazio di disciplina riservato allo Stato, ambito in cui non è consentito alla Regione di irrigidire nelle forme della legge la definizione di categorie di interventi che il legislatore ha già regolato; e ciò nemmeno nel caso in cui la soluzione da essa adottata sia già desumibile dall\u0027applicazione in concreto della disciplina statale, essendo assorbente il rilievo per cui dette scelte non possono che essere rimesse al legislatore statale, per evidenti esigenze di uniforme trattamento sull\u0027intero territorio nazionale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 282/2016 - mass. 39408; S. 231/2016 - mass. 39093; S. 233/2015 - mass. 38605; S. 259/2014 - mass. 38170; S. 309/2011 - mass. \u003c/em\u003e\u003cem\u003e35944\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"45218","numero_massima_precedente":"45216","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"30/11/2021","data_nir":"2021-11-30","numero":"39","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"06/06/2001","numero":"380","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. d)","nesso":""}]},{"numero_massima":"45218","titoletto":"Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Norme della Regione Puglia - Possibilità, a determinate condizioni, di ampliamento delle attività produttive senza limitazioni di superficie coperta e di volume - Violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio - Illegittimità costituzionale. (Classif. 090005).","testo":"È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell\u0027art. 117, terzo comma, Cost., l\u0027art. 4, comma 1, della legge reg. Puglia n. 39 del 2021, che consente - nel testo in vigore anteriormente alla sua sostituzione a opera dell\u0027art. 10, comma 1, della legge reg. Puglia n. 3 del 2022 -, l\u0027ampliamento delle attività produttive senza limitazioni di superficie coperta e di volume, sulla base di una procedura semplificata affidata alla conferenza di servizi. La disposizione impugnata dal Governo viola i limiti fissati dal d.m. n. 1444 del 1968, i quali hanno efficacia vincolante anche verso il legislatore regionale, costituendo principi fondamentali della materia del governo del territorio.","numero_massima_successivo":"45219","numero_massima_precedente":"45217","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"30/11/2021","data_nir":"2021-11-30","numero":"39","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto ministeriale","data_legge":"02/04/1968","numero":"1444","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"45219","titoletto":"Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Norme della Regione Puglia - Ampliamento delle attività produttive - Previsione che gli ampliamenti fino al 20 per cento delle attività produttive non costituiscono variante urbanistica - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia della tutela dell\u0027ambiente, dell\u0027ecosistema e dei beni culturali - Illegittimità costituzionale. (Classif. 090005).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell\u0027art. 117, secondo comma , lett. \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., l\u0027art. 4, comma 2, della legge reg. Puglia n. 39 del 2021, che prevede che gli ampliamenti fino al 20% delle attività produttive di cui al comma 1 non sono assoggettati al procedimento di approvazione delle varianti urbanistiche, nel quale è assicurata la necessaria partecipazione degli organi ministeriali. La disposizione impugnata dal Governo viola il principio di copianificazione. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 217/2020 - mass. 43010\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45220","numero_massima_precedente":"45218","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"30/11/2021","data_nir":"2021-11-30","numero":"39","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. s)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45220","titoletto":"Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Norme della Regione Puglia - Incremento dell\u0027indice di fabbricabilità fondiaria fino a 0,1 mc/mq - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell\u0027ambiente, dell\u0027ecosistema e dei beni culturali - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 090005).","testo":"Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all\u0027art. 117, commi secondo, lett. \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), e terzo, Cost., dell\u0027art. 5 della legge reg. Puglia n. 39 del 2021, che integra l\u0027art. 12 della legge reg. Puglia n. 20 del 2001, aggiungendo al suo comma 3, la lett. \u003cem\u003ee-ter\u003c/em\u003e.), che prevede un «incremento dell\u0027indice di fabbricabilità fondiaria fino a 0,1 mc/mq, per gli interventi di cui all\u0027articolo 51 della L.R. n. 56/1980». In forza del principio di prevalenza della tutela paesaggistica (art. 145, comma 3, cod. beni culturali), una norma regionale incidente sull\u0027assetto del territorio non si può ritenere derogatoria delle previsioni della tutela suddetta solo perché omette di disporne il necessario rispetto, in assenza di deroghe espresse e specifiche, sempre che una pianificazione paesaggistica esista (come accade nella Regione Puglia) e che sia possibile colmare in via interpretativa il mero silenzio della legge. Pertanto, anche a voler ritenere che la norma impugnata, per la sua generica formulazione, si applichi agli interventi da realizzare in aree ora disciplinate dal PPTR, essa non prevede un\u0027esplicita e specifica deroga alle prescrizioni contenute nel piano, e può ben essere interpretata nel senso che le variazioni derivanti dall\u0027incremento dell\u0027indice edificatorio - e soggette alla procedura disciplinata dal comma 3 dell\u0027art. 12 della legge reg. Puglia n. 20 del 2001 - debbano rispettare comunque le specifiche prescrizioni del PPTR. Quanto poi agli interventi consentiti, essi non riguardano gli insediamenti residenziali in zona agricola, stante la formula usata dal legislatore che fa chiaramente riferimento a fabbricati che devono avere destinazione produttiva, e non dunque residenziale. Pertanto si deve ritenere che la disposizione impugnata non deroghi ai limiti di densità edilizia stabiliti dalle norme interposte e non contrasti quindi con i principi fondamentali della materia del governo del territorio. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 187/2022 - mass. 44957; S. 24/2022 - mass. 44559; S. 124/2021 - mass. 43933; S. 54/2021 - mass. 43933\u003c/em\u003e).","numero_massima_precedente":"45219","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"30/11/2021","data_nir":"2021-11-30","numero":"39","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"introduttivo"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"27/07/2001","data_nir":"2001-07-27","numero":"20","articolo":"12","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"e-ter)","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. s)","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"22/01/2004","numero":"42","articolo":"145","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"43027","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 240/2022","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"9","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2375","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43229","autore":"De Donno M.","titolo":"La pianificazione come principio fondamentale","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Le Regioni","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42588","autore":"Lehner E.","titolo":"Nozione di incidentalità in materia elettorale e garanzia del principio democratico","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"3051","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43617","autore":"Sicuro F.","titolo":"La legge pugliese sul riuso e la riqualificazione edilizia, tra esigenze di rinnovamento e problematiche «risalenti»","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Le Regioni","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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