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P. e l\u0026#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con ordinanza del 10 ottobre 2022, iscritta al n. 139 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione dell\u0026#8217;INPS, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudita\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 23 maggio 2023 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudit\u003c/em\u003e\u003cem\u003ee\u003c/em\u003e l\u0026#8217;avvocata Patrizia Ciacci per l\u0026#8217;INPS e l\u0026#8217;avvocata dello Stato Giustina Noviello per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 23 maggio 2023.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 10 ottobre 2022, iscritta al n. 139 del registro ordinanze dell\u0026#8217;anno 2022, il Tribunale ordinario di Padova, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 75, commi primo e secondo, e 300 del codice di procedura civile, nella parte in cui non consentono al giudice, qualora abbia seri e fondati dubbi che la parte persona fisica abbia conferito la procura alle liti in una condizione di incapacit\u0026#224; naturale, di disporre l\u0026#8217;interruzione del processo e di segnalare il caso al pubblico ministero, affinch\u0026#233; promuova il giudizio per la nomina di un amministratore di sostegno o i procedimenti per l\u0026#8217;interdizione o per l\u0026#8217;inabilitazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ritiene che le norme censurate si pongano in contrasto con gli artt. 3, 24, 32, 111, commi primo e secondo, nonch\u0026#233; 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo e agli artt. 1 e 13 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilit\u0026#224;, adottata il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dallo Stato italiano con legge 3 marzo 2009, n. 18.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il rimettente riferisce che E. P. ha intrapreso un procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 445-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. civ., onde far verificare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il suo diritto all\u0026#8217;indennit\u0026#224; di accompagnamento, ai sensi dell\u0026#8217;art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennit\u0026#224; di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), costituitosi nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, ha eccepito che il ricorrente, sulla base della documentazione medica da lui stesso prodotta, verserebbe in condizioni psico-fisiche che lo rendono incapace di provvedere ai propri interessi e dunque privo della capacit\u0026#224; processuale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente ha replicato che \u0026#8211; secondo la costante giurisprudenza anche costituzionale \u0026#8211; l\u0026#8217;art. 75 cod. proc. civ. non si riferisce ai soggetti colpiti da incapacit\u0026#224; naturale, ma esclude la capacit\u0026#224; processuale dei soli soggetti gi\u0026#224; interdetti o inabilitati o beneficiari di amministrazione di sostegno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e riconosce che, allo stato, l\u0026#8217;eventuale incapacit\u0026#224; naturale della parte di un giudizio civile non comporta l\u0026#8217;assenza di capacit\u0026#224; processuale, n\u0026#233; impone la sospensione o l\u0026#8217;interruzione del processo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTuttavia, ritiene che tale disciplina si ponga in contrasto con i parametri costituzionali sopra indicati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; In ordine alla rilevanza delle questioni, il Tribunale di Padova osserva che dalla loro decisione dipende l\u0026#8217;alternativa tra la possibilit\u0026#224; di interrompere o la necessit\u0026#224; di proseguire il processo, \u0026#171;pur in presenza di seri e documentati dubbi circa la capacit\u0026#224; naturale del ricorrente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Rispetto alla non manifesta infondatezza, il rimettente richiama, preliminarmente, la giurisprudenza della Corte di cassazione in ordine all\u0026#8217;interpretazione degli artt. 75 e 78 cod. proc. civ., sottolineando come essa sia univoca nell\u0026#8217;escludere l\u0026#8217;incapacit\u0026#224; processuale di coloro che non siano capaci di intendere e volere. Rammenta, inoltre, le sentenze di questa Corte, che hanno escluso l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della citata disciplina, come interpretata dal diritto vivente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNondimeno, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e afferma che tale orientamento debba essere ripensato nelle ipotesi \u0026#8211; come quella sottoposta al suo esame \u0026#8211; in cui sono evidenti i possibili \u0026#171;effetti pregiudizievoli che l\u0026#8217;incapace pu\u0026#242; subire per aver anche solo iniziato un processo senza essere minimamente in grado di rendersi conto di ci\u0026#242; che questo comporta, ad esempio in caso di soccombenza e di conseguente condanna alla rifusione delle spese giudiziali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del Tribunale di Padova, consentire la prosecuzione del processo in presenza di simili rischi si porrebbe in contrasto con plurimi parametri costituzionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Anzitutto, sarebbero violati gli artt. 3 e 24 Cost., posto che \u0026#171;il diritto di difesa esige che anche la decisione di iniziare un processo venga assunta consapevolmente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il rimettente, l\u0026#8217;ipotesi in esame non sarebbe diversa da quella in cui emerga una situazione di scomparsa del convenuto, fattispecie rispetto alla quale questa Corte, con la sentenza n. 220 del 1986, ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 75 e 300 cod. proc. civ., per violazione dell\u0026#8217;art. 24 Cost., nella parte in cui non prevedono l\u0026#8217;interruzione del processo e la segnalazione del caso al pubblico ministero, affinch\u0026#233; promuova la nomina allo scomparso di un curatore, nei cui confronti l\u0026#8217;attore debba riassumere il giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.\u0026#8211; D\u0026#8217;altronde, sempre ad avviso del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, le norme censurate, nel consentire l\u0026#8217;avvio di un procedimento da parte di un soggetto inconsapevole, contrasterebbero con il principio del giusto processo, di cui agli artt. 111, commi primo e secondo, e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6 CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon potrebbe dirsi giusto ed equo \u0026#171;un processo in cui una parte, priva di alcuna misura di protezione, sia incapace di intendere o di volere e quindi non si renda minimamente conto dell\u0026#8217;esistenza del processo e delle sue conseguenze\u0026#187;. A tale riguardo, il rimettente cita alcune sentenze della Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo (19 settembre 2017, Regner contro Repubblica Ceca; 7 giugno 2001, Kress contro Francia; 27 ottobre 1993, Dombo Beheer contro Paesi Bassi), le quali avrebbero ravvisato una violazione dell\u0026#8217;art. 6 CEDU in presenza di condizioni che collocano una delle parti in posizione di sostanziale svantaggio rispetto alla controparte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Infine, sotto altra prospettiva, il Tribunale di Padova dubita che la mancata considerazione dell\u0026#8217;incapacit\u0026#224; naturale nel processo civile sia conforme tanto all\u0026#8217;art. 32 Cost., posto che \u0026#171;la tutela del diritto alla salute dovrebbe avere riflessi anche in ambito processuale\u0026#187;, quanto all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 1 e 13 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilit\u0026#224;, che ascrivono l\u0026#8217;accesso effettivo alla giustizia al novero dei diritti spettanti a tali persone.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Con atto depositato il 16 dicembre 2022, si \u0026#232; costituito l\u0026#8217;INPS, parte del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, il quale ha anzitutto eccepito un difetto di rilevanza delle questioni sollevate, giacch\u0026#233; \u0026#171;le ragioni di tutela del soggetto fragile, perch\u0026#233; incapace naturale, avrebbero dovuto e potuto trovare composizione all\u0026#8217;interno del procedimento per ATP [accertamento tecnico preventivo]\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;INPS ha osservato inoltre che le medesime questioni sono state gi\u0026#224; decise da questa Corte, che le ha sempre dichiarate non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSimile circostanza, unita all\u0026#8217;assenza di nuovi profili di presunta illegittimit\u0026#224; costituzionale, dovrebbe condurre a una pronuncia di inammissibilit\u0026#224; o comunque di non fondatezza, eventualmente anche manifesta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; In data 19 dicembre 2022, \u0026#232; intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che le questioni siano dichiarate inammissibili o non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;interveniente ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni sollevate, in quanto gi\u0026#224; \u0026#171;ripetutamente delibat[e] e ritenut[e] infondat[e] dalla giurisprudenza costituzionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, dopo aver ripercorso la giurisprudenza costituzionale e di legittimit\u0026#224; in materia, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ha sottolineato l\u0026#8217;esistenza, nell\u0026#8217;ordinamento, di rimedi pi\u0026#249; che adeguati v\u0026#242;lti a proteggere l\u0026#8217;incapace, anche nel corso di un giudizio che lo riguarda. Questo renderebbe insussistente la asserita violazione sia dei parametri costituzionali relativi al processo \u0026#8211; costituiti dagli artt. 24, 111, commi primo e secondo, e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6 CEDU e agli artt. 1 e 13 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilit\u0026#224; \u0026#8211; sia del diritto alla salute, sancito dall\u0026#8217;art. 32 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto alla denunciata violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., per la diversit\u0026#224; di trattamento che sarebbe riservata, all\u0026#8217;indomani della sentenza di questa Corte n. 220 del 1986, alla persona incapace rispetto alla persona scomparsa, l\u0026#8217;interveniente ha rilevato la disomogeneit\u0026#224; delle due situazioni, che basterebbe a giustificare il loro differente regime.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; Con memoria integrativa del 19 aprile 2023, l\u0026#8217;INPS ha reiterato le proprie eccezioni di inammissibilit\u0026#224; e di non fondatezza delle questioni sottoposte a questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; Nell\u0026#8217;udienza del 23 maggio 2023, la difesa dell\u0026#8217;INPS e l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato hanno insistito per l\u0026#8217;accoglimento delle conclusioni rassegnate negli scritti difensivi.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 10 ottobre 2022, iscritta al n. 139 del registro ordinanze 2022, il Tribunale ordinario di Padova, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 75, commi primo e secondo, e 300 cod. proc. civ., nella parte in cui non consentono al giudice, qualora abbia seri e fondati dubbi che la parte persona fisica abbia conferito la procura alle liti in una condizione di incapacit\u0026#224; naturale, di disporre l\u0026#8217;interruzione del processo e di segnalare il caso al pubblico ministero, affinch\u0026#233; promuova il giudizio per la nomina di un amministratore di sostegno o i procedimenti per l\u0026#8217;interdizione o per l\u0026#8217;inabilitazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente ritiene che le norme censurate contrastino con gli artt. 3, 24, 32, 111, commi primo e secondo, nonch\u0026#233; 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6 CEDU e agli artt. 1 e 13 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e riferisce che in un giudizio \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 445-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. civ., introdotto da E. P. al fine di far verificare la sussistenza delle condizioni sanitarie idonee a legittimare il suo diritto all\u0026#8217;indennit\u0026#224; di accompagnamento, l\u0026#8217;INPS ha eccepito l\u0026#8217;incapacit\u0026#224; del ricorrente a provvedere ai propri interessi e ha ritenuto che, per tale ragione, fosse privo della capacit\u0026#224; processuale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice rimettente riconosce che, secondo il diritto vivente, l\u0026#8217;incapacit\u0026#224; naturale della parte di un giudizio civile non comporta l\u0026#8217;assenza di capacit\u0026#224; processuale, n\u0026#233; impone la sospensione o l\u0026#8217;interruzione del processo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNondimeno, il Tribunale di Padova sostiene che tale disciplina v\u0026#236;oli i parametri costituzionali sopra indicati e che le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate siano rilevanti e non manifestamente infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; In particolare, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ritiene che l\u0026#8217;omessa previsione nelle norme censurate di un meccanismo interruttivo del processo determinerebbe in danno all\u0026#8217;incapace: una compressione del suo diritto di difesa (artt. 3 e 24 Cost.); una lesione dei principi del giusto processo e di un giudizio ad armi pari, delineati dall\u0026#8217;art. 111, commi primo e secondo, Cost.; una violazione, per il tramite dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., sempre del diritto di difesa e del diritto a un giusto processo, desumibili dall\u0026#8217;art. 6 CEDU, nonch\u0026#233; una compromissione del diritto a un accesso effettivo alla giustizia, di cui agli artt. 1 e 13 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilit\u0026#224;; un \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e al diritto alla salute dell\u0026#8217;incapace di intendere o di volere (art. 32 Cost.); e, infine, una irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento, in contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost., rispetto alla tutela del soggetto scomparso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Sia la difesa dell\u0026#8217;INPS, parte del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, sia l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato hanno chiesto che le questioni siano dichiarate inammissibili o non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; In particolare, l\u0026#8217;INPS ha eccepito il difetto di rilevanza sul presupposto che \u0026#171;le ragioni di tutela del soggetto fragile, perch\u0026#233; incapace naturale, avrebbero dovuto e potuto trovare composizione all\u0026#8217;interno del procedimento per ATP\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tal riguardo, ha rilevato che la conseguenza dell\u0026#8217;incapacit\u0026#224; di intendere o di volere della parte nel rilasciare la procura \u0026#232; la mera annullabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;atto, ove risulti anche il grave pregiudizio per l\u0026#8217;autore. Diversamente, solo nel caso di interdizione o di inabilitazione, il contratto di mandato si estinguerebbe ai sensi dell\u0026#8217;art. 1722 del codice civile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; L\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn disparte la possibilit\u0026#224; di far valere i rimedi civilistici applicabili alla procura, in quanto atto unilaterale, nonch\u0026#233; al contratto di mandato, ai sensi dell\u0026#8217;art. 428, commi primo e secondo, cod. civ., non sono prive di rilevanza le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale con cui il rimettente si duole della mancata influenza della incapacit\u0026#224; di intendere o di volere proprio rispetto alla capacit\u0026#224; processuale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, senza una pronuncia di questa Corte sugli artt. 75, commi primo e secondo, e 300 cod. proc. civ., il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e non potrebbe disporre l\u0026#8217;interruzione del processo, che egli ritiene necessaria a tutela dell\u0026#8217;incapace naturale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Anche l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato eccepisce l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni sollevate dal Tribunale di Padova, sostenendo che, per pacifica interpretazione della giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, l\u0026#8217;incapacit\u0026#224; naturale non si riverbera sulla capacit\u0026#224; processuale, e che oltretutto questa Corte ha gi\u0026#224; reputato non fondate questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate in riferimento ai medesimi parametri costituzionali e con riguardo alle stesse disposizioni censurate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Anche questa eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Per costante giurisprudenza di questa Corte, la riproposizione di questioni identiche a quelle gi\u0026#224; dichiarate non fondate nel merito non comporta l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224;, ma al pi\u0026#249; pu\u0026#242; decretare la loro non fondatezza, eventualmente manifesta (tra le altre, sentenze n. 156 e n. 44 del 2020, nonch\u0026#233; n. 160 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Nel merito, le questioni non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; In via preliminare, \u0026#232; opportuno richiamare i rapporti fra la disciplina civilistica in materia di incapacit\u0026#224; di intendere o di volere (cosiddetta incapacit\u0026#224; naturale) e le norme che regolano la capacit\u0026#224; d\u0026#8217;agire nel processo civile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.1.\u0026#8211; Nella prospettiva sostanziale, il compimento di un atto lecito o illecito in condizioni di incapacit\u0026#224; di intendere o di volere, per qualsiasi causa, anche di tipo transitorio, consente di attivare rimedi di tipo successivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eGli atti leciti sono annullabili, ove ricorrano i presupposti indicati, per gli atti unilaterali e per i contratti, dall\u0026#8217;art. 428, commi primo e secondo, cod. civ., fatte salve le specifiche previsioni dettate per particolari tipologie di negozi (art. 120 cod. civ., per il matrimonio; art. 591, secondo comma, numero 3, cod. civ., per il testamento; art. 775 cod. civ., per la donazione).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eGli atti illeciti, compiuti da \u0026#171;chi non aveva la capacit\u0026#224; d\u0026#8217;intendere o di volere al momento in cui [\u0026#8230;] ha commesso\u0026#187; il fatto, risultano non imputabili, \u0026#171;a meno che lo stato d\u0026#8217;incapacit\u0026#224; derivi da sua colpa\u0026#187; (art. 2046 cod. civ.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI rimedi successivi sono, dunque, correlati al compimento di specifici atti; e tuttavia l\u0026#8217;incapacit\u0026#224; di intendere o di volere \u0026#232; nozione estremamente lata, che potrebbe riguardare\u003cem\u003e \u003c/em\u003enon solo una condizione transitoria del soggetto, presente al momento dell\u0026#8217;atto, ma potrebbe essere anche indice di uno stato di infermit\u0026#224; (artt. 404, 414 e 415 cod. civ.) o di una \u0026#171;menomazione fisica o psichica\u0026#187; (art. 404 cod. civ.), che necessitano di tutele preventive.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altro canto, i rimedi preventivi presuppongono, a loro volta, una incidenza sulla capacit\u0026#224; legale d\u0026#8217;agire, e dunque ricadono su un profilo importante della persona, che attiene al suo modo di essere e di agire nel mondo giuridico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer questo, dall\u0026#8217;ordinamento traspaiono cautela e particolare attenzione sia rispetto al tipo di accertamento necessario per poter limitare la capacit\u0026#224; legale sia rispetto all\u0026#8217;esigenza di intervenire con strumenti sempre pi\u0026#249; puntuali e mirati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa un lato, dunque, le effettive condizioni dell\u0026#8217;interessato devono essere attentamente vagliate nei procedimenti di interdizione o di inabilitazione ovvero di amministrazione di sostegno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa un altro lato, proprio con quest\u0026#8217;ultimo istituto, si \u0026#232; delineato un \u003cem\u003efavor\u003c/em\u003e verso forme di tutela preventiva che comportino la minore limitazione possibile della capacit\u0026#224; di agire. Il decreto di nomina dell\u0026#8217;amministratore di sostegno opportunamente plasma i rimedi della rappresentanza e dell\u0026#8217;assistenza sulle effettive e concrete condizioni in cui versa l\u0026#8217;interessato, sicch\u0026#233; \u0026#171;[i]l beneficiario conserva la capacit\u0026#224; di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l\u0026#8217;assistenza necessaria dell\u0026#8217;amministratore di sostegno\u0026#187; (art. 409, primo comma, cod. civ.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.2.\u0026#8211; In termini del tutto similari rispetto alle regole di diritto sostanziale e in correlazione a esse, la normativa sulla capacit\u0026#224; di agire nel processo \u0026#232; ispirata all\u0026#8217;obiettivo di bilanciare la protezione dell\u0026#8217;incapace con l\u0026#8217;esigenza di non limitare \u003cem\u003ea priori\u003c/em\u003e la sua capacit\u0026#224; processuale, se non a s\u0026#233;guito di adeguate verifiche sulle sue condizioni personali, e tenuto conto del complesso degli interessi implicati nel processo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel solco di tale prospettiva, l\u0026#8217;art. 75, commi primo e secondo, cod. proc. civ. prevede che \u0026#171;[s]ono capaci di stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere. Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate, assistite o autorizzate secondo le norme che regolano la loro capacit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa regola generale sulla capacit\u0026#224; processuale \u0026#232;, dunque, del tutto corrispondente alle disposizioni civilistiche che associano l\u0026#8217;attitudine a compiere atti giuridici alla capacit\u0026#224; legale d\u0026#8217;agire (art. 2 cod. civ., nel suo coordinamento con le disposizioni che regolano l\u0026#8217;incapacit\u0026#224; legale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi riflesso, l\u0026#8217;art. 75, commi primo e secondo, cod. proc. civ. viene coerentemente interpretato dal diritto vivente nel senso di escludere che la mera incapacit\u0026#224; naturale possa riverberarsi sulla capacit\u0026#224; processuale (Corte di cassazione, sezione terza civile, ordinanza 1\u0026#176; giugno 2022, n. 17914; sezione seconda civile, sentenza 20 agosto 2019, n. 21507).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNondimeno, la periodica riproposizione dinanzi a questa Corte di questioni che prospettano possibili tutele preventive dell\u0026#8217;incapace naturale nell\u0026#8217;ambito del processo civile \u0026#232; il sintomo che i caratteri stessi del giudizio, e in particolare il suo proiettarsi nel tempo, fanno risaltare la situazione di soggetti affetti da un\u0026#8217;incapacit\u0026#224; non contingente, rispetto ai quali si pone l\u0026#8217;esigenza di una tutela preventiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl contempo, quel tipo di tutela inevitabilmente coinvolge una pluralit\u0026#224; di interessi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOltre al diritto dell\u0026#8217;incapace a un processo giusto e ad armi pari vengono in rilievo il diritto dello stesso incapace a non essere privato della propria capacit\u0026#224; processuale, se non a s\u0026#233;guito di un attento accertamento sulle sue condizioni effettive. Inoltre, si rende necessario tutelare il diritto della controparte a potersi difendere e a poter citare in giudizio l\u0026#8217;altro, anche se incapace. E contestualmente, ambo le parti hanno interesse a una celere conclusione del processo, che rischia di essere rallentato da collaterali accertamenti. Infine, \u0026#232; interesse generale prevenire comportamenti processuali meramente dilatori (ordinanze n. 205 del 2010, n. 318 del 2008 e n. 67 del 2007).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSullo sfondo della difficile composizione di tali interessi di rilevanza costituzionale sia questa Corte sia il legislatore hanno progressivamente ampliato le tutele dell\u0026#8217;incapace naturale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.2.1.\u0026#8211; Questa Corte \u0026#8211; dopo aver dichiarato, alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso, la manifesta infondatezza delle questioni poste sull\u0026#8217;art. 75 cod. proc. civ. in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost. (ordinanze n. 605 e n. 41 del 1988) \u0026#8211; nel 1992 ha pronunciato una sentenza di non fondatezza interpretativa, che ha elaborato in via ermeneutica un percorso v\u0026#242;lto ad attivare possibili tutele preventive (n. 468 del 1992).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa citata pronuncia ha, infatti, ricostruito un itinerario diretto a sollecitare, a partire dal processo in cui vi \u0026#232; l\u0026#8217;incapace di intendere o di volere, l\u0026#8217;avvio di un autonomo procedimento che accerti le eventuali cause di incapacit\u0026#224; legale di tale soggetto, s\u0026#236; da giungere alla nomina di un tutore o di un curatore, anche provvisori, che possano intervenire nel processo che ha dato impulso all\u0026#8217;accertamento sulle condizioni della parte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tal fine, questa Corte ha affermato, in primo luogo, che, in virt\u0026#249; dell\u0026#8217;art. 70, terzo comma, cod. proc. civ., il pubblico ministero pu\u0026#242; \u0026#171;intervenire nel processo [\u0026#8230;] nel quale l\u0026#8217;incapace, non ancora interdetto o inabilitato, sia parte\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn secondo luogo, ha precisato che il giudice deve ordinare \u0026#171;la comunicazione degli atti al titolare di quell\u0026#8217;ufficio (art. 71 del codice di procedura civile) perch\u0026#233;, nel doveroso esercizio delle sue funzioni e ricorrendone i presupposti, [\u0026#8230;] assuma le iniziative necessarie per tutelare la posizione dell\u0026#8217;incapace nel processo gi\u0026#224; pendente, promuovendo, ove del caso, il procedimento di interdizione o di inabilitazione e chiedendo la urgente nomina di un tutore o di un curatore provvisorio\u0026#187; (ancora, sentenza n. 468 del 1992).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, la medesima sentenza ha evidenziato che l\u0026#8217;\u0026#171;ordinamento giudiziario comprende tra le attribuzioni generali del pubblico ministero la tutela dei diritti degli incapaci, anche mediante la richiesta, nei casi di urgenza, dei necessari provvedimenti cautelari (art. 73 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eE invero, con riguardo ai procedimenti di interdizione e di inabilitazione, cui oggi si aggiunge quello di amministrazione di sostegno, le stesse disposizioni del codice civile prevedono la possibile nomina di un tutore o di un curatore provvisori (art. 419, terzo comma, cod. civ.) o quella di un amministratore di sostegno provvisorio (art. 405, quarto comma, cod. civ.), che possono assicurare la rappresentanza o l\u0026#8217;assistenza dell\u0026#8217;interessato in altri giudizi, ancor prima che i procedimenti relativi all\u0026#8217;accertamento dell\u0026#8217;incapacit\u0026#224; legale risultino conclusi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSulla base di tali presupposti questa Corte ha dichiarato gi\u0026#224; in passato non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, talora prospettate con riguardo all\u0026#8217;art. 75 cod. proc. civ., da solo (ordinanza n. 206 del 1995) o nel suo raccordo con l\u0026#8217;art. 300 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede l\u0026#8217;interruzione del processo (cos\u0026#236; nella gi\u0026#224; citata sentenza n. 468 del 1992), talora riferite all\u0026#8217;art. 78 cod. proc. civ., nella parte in cui non consente la nomina di un curatore speciale a difesa dell\u0026#8217;incapace naturale (ordinanza n. 198 del 2006).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.2.2.\u0026#8211; Quanto al legislatore, anch\u0026#8217;esso \u0026#232; intervenuto in materia e, di recente, con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l\u0026#8217;efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonch\u0026#233; in materia di esecuzione forzata), ha approntato, con riferimento a specifici procedimenti, una tutela immediata all\u0026#8217;incapace naturale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, l\u0026#8217;art. 473-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e.14 cod. proc. civ., introdotto con il citato decreto legislativo, ha disposto che, nei procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie, con esclusione di quelli concernenti l\u0026#8217;adozione di minori di et\u0026#224; e l\u0026#8217;immigrazione, nonch\u0026#233; la protezione internazionale e la libera circolazione dei cittadini dell\u0026#8217;Unione europea, il presidente del tribunale \u0026#171;nomina un curatore speciale quando il convenuto \u0026#232; malato di mente o legalmente incapace\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione ha, dunque, esteso la previsione relativa alla possibile nomina di un curatore speciale a favore di chi, pur non legalmente incapace, risulti malato di mente, previsione che gi\u0026#224; in precedenza era contemplata, ma per le sole ipotesi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 4, comma 5, secondo periodo, della legge 1\u0026#176; dicembre 1970, n. 898, recante \u0026#171;Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eContestualmente all\u0026#8217;ampliamento delle ipotesi in cui viene prevista la nomina di un curatore speciale, che rappresenti o assista l\u0026#8217;infermo di mente non legalmente incapace, il legislatore ha, d\u0026#8217;altro canto, confermato, con l\u0026#8217;art. 473-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e.55, primo comma, cod. proc. civ. (unitamente a quanto dispone l\u0026#8217;art. 473-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e.58 cod. proc. civ.), la piena capacit\u0026#224; processuale dell\u0026#8217;interessato proprio nei procedimenti che verificano la sussistenza dei presupposti idonei a condurre a una limitazione della sua capacit\u0026#224; legale d\u0026#8217;agire. L\u0026#8217;interdicendo, l\u0026#8217;inabilitando e il potenziale beneficiario dell\u0026#8217;amministrazione di sostegno possono, infatti, nei relativi procedimenti, \u0026#171;stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni\u0026#187;, anche quando siano stati nominati il tutore o il curatore provvisori previsti dall\u0026#8217;art. 419 cod. civ. o l\u0026#8217;amministratore provvisorio, di cui all\u0026#8217;art. 405, quarto comma, cod. civ. In tal modo, il legislatore ha ribadito, nonch\u0026#233; riferito anche all\u0026#8217;amministrazione di sostegno, quanto gi\u0026#224; in passato stabiliva l\u0026#8217;art. 716 cod. proc. civ.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn sostanza, nel delicato bilanciamento fra il diritto dell\u0026#8217;incapace a un giusto processo e il suo stesso diritto a non essere privato della capacit\u0026#224; processuale, se non a s\u0026#233;guito di un procedimento che accerti le sue effettive condizioni, il legislatore ha dato prevalenza al primo diritto, ma solo nel contesto di particolari procedimenti (la maggior parte di quelli relativi alla famiglia, ai minori e allo stato delle persone). In pari tempo, ha inteso ribadire l\u0026#8217;importanza di non spogliare della capacit\u0026#224; processuale chi non sia stato ancora privato della capacit\u0026#224; legale d\u0026#8217;agire, tant\u0026#8217;\u0026#232; che, proprio nei procedimenti diretti a verificare l\u0026#8217;eventuale incapacit\u0026#224; legale dell\u0026#8217;interessato, il legislatore ha confermato la sua piena capacit\u0026#224; di stare in giudizio e di compiere ogni atto processuale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.\u0026#8211; A fronte del richiamato quadro normativo e giurisprudenziale, e della sua recente evoluzione, il rimettente torna ora a prospettare a questa Corte questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale con riguardo agli artt. 75, commi primo e secondo, e 300 cod. proc. civ., nella parte in cui non consentono al giudice, qualora abbia seri e fondati dubbi che la parte persona fisica abbia conferito la procura alle liti in una condizione di incapacit\u0026#224; naturale, di disporre l\u0026#8217;interruzione del processo e di segnalare il caso al pubblico ministero, affinch\u0026#233; promuova o il giudizio per la nomina di un amministratore di sostegno o i procedimenti di interdizione o di inabilitazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa pronuncia additiva delineata dal rimettente si articola, dunque, su due livelli, di cui solo quello relativo alla richiesta interruzione del processo costituirebbe un \u003cem\u003equid novi\u003c/em\u003e rispetto alla disciplina attualmente vigente. In virt\u0026#249;, infatti, della soluzione ermeneutica offerta da questa Corte (\u003cem\u003esupra\u003c/em\u003e, punto 10.2.1.), il giudice \u0026#232; gi\u0026#224; tenuto a segnalare il caso al pubblico ministero, affinch\u0026#233; promuova o il giudizio per la nomina di un amministratore di sostegno o i procedimenti di interdizione o di inabilitazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn altri termini, il giudice rimettente non prefigura l\u0026#8217;ipotesi di una incidenza dell\u0026#8217;incapacit\u0026#224; naturale sulla capacit\u0026#224; processuale, con la conseguente nomina nel medesimo procedimento di un curatore speciale; viceversa, prospetta a questa Corte l\u0026#8217;interruzione del processo, onde permettere l\u0026#8217;autonomo svolgimento di uno dei procedimenti (di interdizione, di inabilitazione o di amministrazione di sostegno) con cui si accertano i presupposti per poter limitare in tutto, in parte o in maniera mirata la capacit\u0026#224; legale d\u0026#8217;agire e per poter, di conseguenza, nominare chi rappresenti o assista l\u0026#8217;incapace.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.\u0026#8211; I termini con i quali il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e pone le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sono, dunque, particolarmente attenti a garantire il diritto della parte a \u0026#171;non essere privat[a] della capacit\u0026#224; processuale, se non mediante un giudizio in cui \u0026#232; previsto l\u0026#8217;esame dell\u0026#8217;infermo di mente (ordinanza n. 41 del 1988) e nel quale lo stesso pu\u0026#242; compiere da solo tutti gli atti del procedimento\u0026#187; (sentenza n. 468 del 1992, e gi\u0026#224; ordinanze n. 605 e n. 41 del 1988).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, la prospettiva di una interruzione necessaria del processo \u0026#8211; onde assicurare che la sua ripresa avvenga solo dopo che siano state accertate le condizioni della parte e che sia stato eventualmente nominato chi la rappresenti o la assista \u0026#8211; rischia di riverberarsi su altri interessi di rango costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;interruzione, infatti, incide sull\u0026#8217;interesse a una ragionevole durata del processo, riferibile sia al soggetto affetto da incapacit\u0026#224; naturale sia alla controparte, cos\u0026#236; come pu\u0026#242; nuocere al diritto di difesa di quest\u0026#8217;ultima, che ricomprende l\u0026#8217;interesse a proporre \u0026#171;una domanda giudiziale [\u0026#8230;] nei confronti dell\u0026#8217;incapace naturale, senza che l\u0026#8217;azione possa restare paralizzata indefinitamente per effetto della interruzione del processo\u0026#187; (sentenza n. 468 del 1992). Infine, non pu\u0026#242; tacersi che la possibilit\u0026#224; di interrompere il processo sulla base del sospetto dell\u0026#8217;incapacit\u0026#224; di una parte finirebbe per assecondare possibili iniziative meramente dilatorie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla luce dei molteplici interessi implicati, la mancata previsione dell\u0026#8217;istituto della interruzione \u0026#232;, dunque, il frutto di un bilanciamento che non pu\u0026#242; reputarsi irragionevole (art. 3 Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eE, infatti, senza bisogno di ricorrere all\u0026#8217;interruzione del processo, non mancano, nell\u0026#8217;attuale assetto delineato dal legislatore, forme di tutela dell\u0026#8217;incapace naturale, anche se affetto da una infermit\u0026#224; o da una menomazione fisica o psichica (art. 32 Cost.), tali da garantire nel processo civile, in conformit\u0026#224; agli artt. 24 e 111, commi primo e secondo, Cost., il diritto di difesa e quello a un processo giusto e che si svolga nel segno della parit\u0026#224; delle armi (sentenze n. 228, n. 145 e n. 10 del 2022, n. 236 del 2021, n. 181 e n. 174 del 2019, n. 214 del 2016 e n. 186 del 2013).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.1.\u0026#8211; Una prima e fondamentale tutela dell\u0026#8217;incapace naturale \u0026#232; assicurata, nel processo civile, dalla difesa tecnica (sentenza n. 10 del 2022), e questa \u0026#232; certamente presente nell\u0026#8217;ipotesi del rilascio di una procura alle liti da parte di chi risulti incapace, che \u0026#232; la fattispecie astratta evocata dal rimettente nella sentenza additiva che prospetta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, la difesa tecnica, presidiata da principi costituzionali e circondata da regole di natura anche deontologica, impone al difensore: di accertarsi che colui che gli conferisce la procura abbia consapevolezza dell\u0026#8217;atto e dei suoi effetti; di informare l\u0026#8217;assistito sui rischi insiti nell\u0026#8217;avvio di un\u0026#8217;azione giudiziaria; nonch\u0026#233; di tutelare in ogni modo i suoi interessi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOve, viceversa, il difensore v\u0026#236;oli i doveri legali e deontologici, a partire dalla regola di correttezza, l\u0026#8217;assistito pu\u0026#242; agire nei suoi confronti, onde conseguire il risarcimento dei danni subiti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.2.\u0026#8211; In pari tempo il giudice, il quale abbia ragione di ritenere che una parte, non ancora privata della capacit\u0026#224; legale, versi in una condizione che giustificherebbe le tutele preventive associate all\u0026#8217;interdizione, all\u0026#8217;inabilitazione o all\u0026#8217;amministrazione di sostegno, \u0026#232; tenuto a ordinare \u0026#171;la comunicazione degli atti\u0026#187; (sentenza n. 468 del 1992) \u0026#171;al pubblico ministero affinch\u0026#233; agisca o intervenga nei modi previsti dalla legge\u0026#187; (ordinanza n. 206 del 1995), \u0026#171;promuovendo, ove del caso, il procedimento di interdizione o di inabilitazione\u0026#187; o quello di amministrazione di sostegno e \u0026#171;chiedendo la urgente nomina di un tutore o di un curatore provvisorio\u0026#187; (ancora, sentenza n. 468 del 1992) o di un amministratore di sostegno provvisorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, l\u0026#8217;istituto dell\u0026#8217;amministrazione di sostegno consente di offrire una celere ed efficace tutela preventiva a chiunque versi \u0026#171;nella impossibilit\u0026#224;, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi\u0026#187;, \u0026#171;per effetto di una infermit\u0026#224; ovvero di una menomazione fisica o psichica\u0026#187; (art. 404 cod. civ.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl pubblico ministero, che riceve la comunicazione da parte del giudice il quale sospetta dell\u0026#8217;incapacit\u0026#224; di una parte, pu\u0026#242;, dunque, prontamente avviare tale procedimento (artt. 406 e 417 cod. proc. civ.), che non solo incide in maniera mirata sulla capacit\u0026#224; legale dell\u0026#8217;interessato, ma che contempla anche forme di tutela immediate, in caso di urgenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, da un lato, \u0026#171;[i]l giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell\u0026#8217;amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo\u0026#187; (art. 405, primo comma, cod. civ.). Da un altro lato, ancor prima di giungere al decreto esecutivo e, dunque, ancor prima del citato termine, il giudice tutelare \u0026#171;[q]ualora ne sussista la necessit\u0026#224;, [\u0026#8230;] adotta anche d\u0026#8217;ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l\u0026#8217;amministrazione del suo patrimonio\u0026#187; e pu\u0026#242; \u0026#171;procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che \u0026#232; autorizzato a compiere\u0026#187; (art. 405, quarto comma, cod. civ.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.3.\u0026#8211; In definitiva, considerata la gamma di tutele sostanziali e processuali (ordinanza n. 198 del 2006) che l\u0026#8217;ordinamento appronta \u0026#8211; cui, di recente, si aggiungono anche quelle disposte per taluni procedimenti dal d.lgs. n. 149 del 2022 (\u003cem\u003esupra\u003c/em\u003e, punto 10.2.2.) \u0026#8211; devono ritenersi non fondate, in riferimento agli artt. 3, 24, 32 e 111, commi primo e secondo, Cost., le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 75, commi primo e secondo, e 300 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedono l\u0026#8217;interruzione del processo in attesa che si definisca l\u0026#8217;eventuale giudizio sulla incapacit\u0026#224; legale della parte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.\u0026#8211; Alla medesima conclusione si giunge nel raffronto fra le norme censurate e l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnzitutto, va premesso che, in piena sintonia con questa Corte, anche la giurisprudenza della Corte EDU ha pi\u0026#249; volte sottolineato la necessit\u0026#224; che la privazione della capacit\u0026#224; legale di agire sia circondata da adeguate garanzie, trattandosi di una penetrante invasione nella sfera privata della persona (Corte EDU, sentenza 30 agosto 2013, Mikhaylenko contro Ucraina, paragrafo 33; 17 gennaio 2012, Stanev contro Bulgaria).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, la Corte EDU, pur riconoscendo che gli Stati firmatari hanno un margine di apprezzamento nella determinazione delle modalit\u0026#224; di privazione della capacit\u0026#224; processuale (sentenza Mikhaylenko, paragrafo 35), nondimeno ha ravvisato una violazione dell\u0026#8217;art. 6 CEDU nelle legislazioni che autorizzano l\u0026#8217;interruzione o addirittura l\u0026#8217;estinzione del processo avviato dall\u0026#8217;incapace, senza prevedere adeguati strumenti che consentano la riassunzione del processo da parte sua o di un suo rappresentante (sentenza 3 gennaio 2020, Nikolyan contro Armenia, paragrafi 96 e 97).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, anche secondo l\u0026#8217;interpretazione che dell\u0026#8217;art. 6 CEDU offre la Corte di Strasburgo, le regole del contraddittorio e della parit\u0026#224; delle armi si atteggiano nel processo civile in termini diversi rispetto al processo penale, dove \u0026#232; implicata l\u0026#8217;esigenza di consentire all\u0026#8217;imputato di difendersi personalmente (Corte EDU, sentenza 15 giugno 2023, Roccella contro Italia; 10 febbraio 2021, Dan contro Moldavia).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; premesso, le situazioni nelle quali la Corte EDU ravvisa una violazione dell\u0026#8217;art. 6 CEDU attengono, alla luce delle sentenze che lo stesso rimettente richiama (si vedano le citate 19 settembre 2017, Regner contro Repubblica Ceca; 7 giugno 2001, Kress contro Francia; 27 ottobre 1993, Dombo Beheer contro Paesi Bassi), alla mancata o insufficiente attribuzione a una delle parti di poteri processuali, quali la possibilit\u0026#224; di avvalersi di strumenti di impugnazione o di mezzi di prova.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia simili situazioni di netto svantaggio processuale rispetto all\u0026#8217;avversario non hanno alcuna attinenza con l\u0026#8217;esigenza di proteggere chi versi in una condizione di incapacit\u0026#224; naturale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e14.\u0026#8211; Di seguito, non \u0026#232; parimenti fondata la questione sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 1 e 13 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilit\u0026#224;, nella parte in cui sanciscono il diritto di tali persone a un accesso effettivo alla giustizia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUna volta che la posizione processuale del sospetto incapace sia preservata dalla difesa tecnica e che siano disponibili tanto strumenti di tutela successiva, quanto percorsi idonei a introdurre una tutela preventiva, senza alcun sacrificio del doveroso accertamento sulle condizioni di salute dell\u0026#8217;interessato, la mancata previsione della obbligatoria e automatica interruzione del processo, sulla base del semplice sospetto nutrito dal giudice circa l\u0026#8217;incapacit\u0026#224; della parte, non comporta alcun irragionevole pregiudizio al diritto del disabile di poter accedere a una giustizia effettiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e15.\u0026#8211; Infine, non ha fondamento la pretesa violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., sotto il profilo dell\u0026#8217;irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento tra la situazione dell\u0026#8217;incapace di intendere o di volere e quella del soggetto scomparso, in relazione all\u0026#8217;applicazione degli artt. 75 e 300 cod. proc. civ. In particolare, tali norme sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza n. 220 del 1986, \u0026#171;nella parte in cui non prevedono, ove emerga una situazione di scomparsa del convenuto, la interruzione del processo e la segnalazione, ad opera del giudice, del caso al Pubblico Ministero perch\u0026#233; promuova la nomina di un curatore, nei cui confronti debba l\u0026#8217;attore riassumere il giudizio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEbbene, le situazioni poste a raffronto sono evidentemente disomogenee.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInnanzitutto, nella vicenda esaminata con la citata sentenza veniva in considerazione la fattispecie della scomparsa di una persona non costituita in giudizio, mentre la prospettiva oggetto delle odierne questioni attiene a persone costituite in giudizio che hanno conferito a un difensore una procura alle liti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, \u0026#232; innegabile la diversit\u0026#224; del presupposto che determina l\u0026#8217;interruzione del processo nel caso dello scomparso, rispetto a quello che dovrebbe comportare il medesimo effetto nell\u0026#8217;ipotesi dell\u0026#8217;incapace, cos\u0026#236; come \u0026#232; differente il procedimento relativo all\u0026#8217;accertamento della scomparsa rispetto a quelli concernenti l\u0026#8217;interdizione, l\u0026#8217;inabilitazione o la nomina dell\u0026#8217;amministratore di sostegno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTanto basta a segnare una chiara distinzione tra le due fattispecie poste a raffronto e a far ritenere insussistente l\u0026#8217;asserita violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e16.\u0026#8211; Le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 75, commi primo e secondo, e 300 cod. proc. civ., nei termini prospettati dal rimettente, devono essere, pertanto, dichiarate non fondate, in riferimento agli artt. 3, 24, 32, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6 CEDU e agli artt. 1 e 13 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 75, commi primo e secondo, e 300 del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 32, 111, commi primo e secondo, e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo e agli artt. 1 e 13 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilit\u0026#224;, adottata il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dallo Stato italiano con legge 3 marzo 2009, n. 18, dal Tribunale ordinario di Padova, in funzione di giudice del lavoro, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eEmanuela NAVARRETTA, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 27 luglio 2023\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Processo civile - Capacit\u0026#224; processuale - Incapacit\u0026#224; naturale della parte - Interruzione del processo e segnalazione al pubblico ministero affinch\u0026#233; promuova il giudizio per la nomina di un amministratore di sostegno oppure quello di interdizione o di inabilitazione - Omessa previsione.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[{"numero_massima":"45730","titoletto":"Processo civile - In genere - Procura alle liti - Incapacità naturale della persona fisica conferente - Conseguente interruzione del processo e segnalazione al PM, affinché promuova il giudizio per la nomina di un amministratore di sostegno o i procedimenti per l\u0027interdizione o per l\u0027inabilitazione - Omessa previsione - Denunciata irragionevole disparità di trattamento, violazione del diritto di difesa e dei principi, anche convenzionali, del giusto processo nonché del diritto a un accesso effettivo alla giustizia e alla tutela della salute - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 197001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cspan style\u003d\"color: windowtext;\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Padova, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3, 24, 32 e 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU e agli artt. 1 e 13 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, degli artt. 75, primo e secondo comma, e 300 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedono l’interruzione del processo in attesa che si definisca l’eventuale giudizio sulla incapacità legale della parte. La mancata interruzione del processo nel caso \u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003ede quo\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: windowtext;\"\u003e è il frutto di un bilanciamento non irragionevole tra molteplici interessi, quali la ragionevole durata del processo, o l’obiettivo di evitare iniziative meramente dilatorie. La gamma di tutele sostanziali e processuali che l’ordinamento appronta, poi, a tutela dell’incapace naturale, anche se affetto da una infermità o da una menomazione fisica o psichica, è tale da garantire, nel processo civile, il diritto di difesa e a un processo giusto. Depongono in questo senso la difesa tecnica, che impone al difensore l’esperimento di diversi strumenti di tutela; l’obbligo per il giudice di ordinare la comunicazione degli atti al PM affinché intervenga nei modi previsti dalla legge; l’istituto dell’amministrazione di sostegno; le recenti misure disposte per taluni procedimenti dal d.lgs. n. 149 del 2022. Quanto all’asserita disparità di trattamento tra l’incapace di intendere o di volere e il soggetto scomparso, è innegabile la diversità del presupposto che determina l’interruzione, così come sono differenti i relativi procedimenti; in aggiunta, le questioni su cui è chiamato a pronunciarsi il rimettente attengono a persone costituite in giudizio (con procura alle liti conferita a un difensore), diversamente dai casi ove la persona incapace non è costituita in giudizio, così rendendo le situazioni evidentemente disomogenee. Infine, non è ravvisabile nemmeno una violazione del giusto processo a livello convenzionale e internazionale, in quanto le situazioni protette, alla luce delle sentenze della Corte EDU, attengono a situazioni di netto svantaggio processuale di una parte rispetto all’avversario, che non hanno alcuna attinenza con l’esigenza di proteggere chi versi in una condizione di incapacità naturale; né, in generale, sussiste un irragionevole pregiudizio al diritto del disabile di poter accedere a una giustizia effettiva. (\u003c/span\u003e\u003cem\u003ePrecedenti: S. 228/2022; S. 145/2022; S. 10/2022; 236/2021; S. 181/2019; S. 174/2019; S. 214/2016; S. 186/2013; O. 198/2006 – mass. 30408; O. 206/1995 – mass. 21477; S. 468/1992 – mass. 19004 – 19005; O. 605/1988 – mass. 11809; O. 41/1988 – mass. 10209;\u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003e S. 220/1986 – mass.\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: windowtext;\"\u003e \u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003e12568\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: windowtext;\"\u003e).\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura civile","data_legge":"","numero":"","articolo":"75","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"codice di procedura civile","data_legge":"","numero":"","articolo":"75","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"codice di procedura civile","data_legge":"","numero":"","articolo":"300","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"32","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"111","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"111","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sulle persone con disabilità","data_legge":"","numero":"","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sulle persone con disabilità","data_legge":"","numero":"","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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