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C., con ordinanza del 2 dicembre 2021, iscritta al n. 27 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2022, la cui trattazione \u0026#232; stata fissata per l\u0026#8217;adunanza in camera di consiglio del 22 febbraio 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nella camera di consiglio del 23 febbraio 2023 il Giudice relatore Stefano Petitti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 23 febbraio 2023.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 2 dicembre 2021, iscritta al n. 27 del registro ordinanze 2022, il Tribunale ordinario di Lecce, sezione seconda penale, in composizione monocratica, ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 72-bis del codice di procedura penale, per violazione dell\u0026#8217;art. 3 della Costituzione, \u0026#171;nella parte in cui non prevede che il [g]iudice dichiari non doversi procedere nei confronti dell\u0026#8217;imputato, anche nei casi in cui la sua irreversibile incapacit\u0026#224; di partecipare coscientemente al processo discenda da patologie fisiche e non mentali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn via subordinata, il Tribunale di Lecce ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 159, ultimo comma, del codice penale, sempre per violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., \u0026#171;nella parte in cui non prevede che la sospensione del decorso della prescrizione, nel caso in cui dipenda da sospensione del processo per impossibilit\u0026#224; di procedere in assenza dell\u0026#8217;imputato, non operi anche nelle ipotesi in cui tale sospensione sia imposta dall\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;imputato di partecipare coscientemente al processo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il rimettente espone di dover giudicare, per un\u0026#8217;imputazione relativa a reati edilizi, una persona affetta da grave malattia fisica (SLA), che ne ha progressivamente determinato la paralisi, privandola dell\u0026#8217;uso del linguaggio e della stessa autonomia respiratoria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice a quo informa che fin dal maggio del 2016 il processo \u0026#232; stato rinviato per legittimo impedimento, ai sensi dell\u0026#8217;art. 420-ter cod. proc. pen., in attesa della cessazione della patologia, ma che le evidenze sanitarie ne hanno ormai attestato l\u0026#8217;irreversibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Ricorrerebbe quindi una situazione analoga a quella che giustifica la definizione per improcedibilit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 72-bis cod. proc. pen., norma tuttavia espressamente dettata per l\u0026#8217;incapacit\u0026#224; processuale dell\u0026#8217;imputato derivante da patologia mentale, quindi insuscettibile di applicazione all\u0026#8217;incapacit\u0026#224; irreversibile causata da patologia fisica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del rimettente, ci\u0026#242; si risolverebbe in una violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., per l\u0026#8217;irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento tra fattispecie connotate dalla medesima esigenza, far cessare cio\u0026#232; un processo che, destinato a non essere mai celebrato, assorbe inutilmente risorse pubbliche e altrettanto inutilmente infligge all\u0026#8217;imputato una \u0026#171;sofferenza psicologica aggiuntiva a quella derivante da una situazione di salute gi\u0026#224; compromessa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; In ordine alla questione subordinata, il giudice a quo osserva che, poich\u0026#233; il legittimo impedimento dell\u0026#8217;imputato a comparire all\u0026#8217;udienza costituisce motivo di sospensione del corso della prescrizione a norma dell\u0026#8217;art. 159, primo comma, numero 3), cod. pen., nella specie, attesa l\u0026#8217;irreversibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;impedimento, la prescrizione non maturer\u0026#224; mai, \u0026#171;ed il processo \u0026#232; quindi destinato a durare sino a che, con la morte dell\u0026#8217;imputato, non si estinguer\u0026#224; il reato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA parere del rimettente, ci\u0026#242; comporterebbe un\u0026#8217;irrazionale disparit\u0026#224; di trattamento rispetto al caso della sospensione del processo per assenza dell\u0026#8217;imputato di cui all\u0026#8217;art. 420-quater cod. proc. pen., ipotesi nella quale, per effetto del richiamo contenuto nell\u0026#8217;art. 159, ultimo comma, cod. pen., la sospensione della prescrizione non pu\u0026#242; superare il limite fissato dall\u0026#8217;art. 161, secondo comma, cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Circa la rilevanza delle questioni, il rimettente assume che, ove fosse accolta la principale, il giudizio a quo andrebbe definito per improcedibilit\u0026#224; ai sensi dell\u0026#8217;art. 72-bis cod. proc. pen.; ove viceversa fosse accolta la subordinata, i reati contravvenzionali oggetto dell\u0026#8217;imputazione risulterebbero prescritti, anche tenendo conto del termine massimo di prescrizione aumentato del periodo di sospensione, nel limite stabilito dal combinato disposto degli artt. 159, ultimo comma, e 161, secondo comma, cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;ordinanza di rimessione prospetta tuttavia l\u0026#8217;eventualit\u0026#224; di un\u0026#8217;\u0026#171;armonizzazione per disposizione di legge\u0026#187;, con riferimento all\u0026#8217;art. l, comma 7, lettera e), della legge 27 settembre 2021, n. 134 (Delega al Governo per l\u0026#8217;efficienza del processo penale nonch\u0026#233; in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto dichiararsi le questioni inammissibili o non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; discenderebbe dalla molteplicit\u0026#224; delle soluzioni normative astrattamente ipotizzabili, la selezione delle quali apparterrebbe alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore (si evoca in tal senso il precedente di cui alla sentenza di questa Corte n. 23 del 2013).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; La non fondatezza deriverebbe dall\u0026#8217;eterogeneit\u0026#224; tra infermit\u0026#224; mentale e infermit\u0026#224; fisica, differenza segnalata da questa Corte in pregresse decisioni su questioni analoghe all\u0026#8217;odierna principale (viene citata, in particolare, l\u0026#8217;ordinanza n. 243 del 2013).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfatti, mentre l\u0026#8217;infermit\u0026#224; psichica impedirebbe la comprensione degli eventi processuali e l\u0026#8217;assunzione cosciente delle scelte difensive, l\u0026#8217;infermit\u0026#224; fisica non inciderebbe sull\u0026#8217;autodeterminazione dell\u0026#8217;imputato, che potrebbe quindi consapevolmente orientarsi, anche permettendo che il giudizio si celebri in absentia, ove stimi tale opzione per s\u0026#233; conveniente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSulla questione sollevata in via subordinata, l\u0026#8217;Avvocatura considera altres\u0026#236; non pertinente, riguardo a una causa di sospensione della prescrizione, il richiamo dei limiti di durata stabiliti dall\u0026#8217;art. 161, secondo comma, cod. pen., che viceversa atterrebbero al diverso istituto dell\u0026#8217;interruzione della prescrizione.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Tribunale di Lecce censura l\u0026#8217;art. 72-bis cod. proc. pen. e, in subordine, l\u0026#8217;art. 159, ultimo comma, cod. pen., sollevando, per entrambe le disposizioni, una questione di violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso del rimettente, la norma del codice di rito violerebbe il principio di uguaglianza nel prescrivere che il giudice pronunci sentenza di improcedibilit\u0026#224; solo quando l\u0026#8217;imputato non possa coscientemente partecipare al processo per patologie mentali irreversibili e non anche quando l\u0026#8217;incapacit\u0026#224; processuale derivi da altrettanto irreversibili patologie fisiche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDal canto suo, l\u0026#8217;art. 159, ultimo comma, cod. pen. (nel testo applicabile ratione temporis) violerebbe l\u0026#8217;art. 3 Cost., in quanto non estende a favore dell\u0026#8217;imputato affetto da una siffatta patologia fisica il limite massimo di durata della sospensione del corso della prescrizione viceversa fissato riguardo all\u0026#8217;ipotesi della sospensione del processo per assenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il Tribunale rimettente riferisce che nel giudizio principale \u0026#232; imputata per reati edilizi una persona affetta da SLA, malattia che ne ha progressivamente determinato la paralisi, l\u0026#8217;incapacit\u0026#224; di parlare e finanche di respirare in autonomia, sicch\u0026#233;, dal maggio del 2016 in avanti, il processo \u0026#232; sempre stato rinviato per legittimo impedimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di emettere la sentenza di improcedibilit\u0026#224; ex art. 72-bis cod. proc. pen. in ragione della natura fisica e non mentale dell\u0026#8217;infermit\u0026#224; si risolverebbe in un\u0026#8217;irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento, ricorrendo anche in tale fattispecie l\u0026#8217;esigenza di far cessare un processo destinato a non essere mai celebrato, che assorbe inutilmente risorse pubbliche e inutilmente infligge all\u0026#8217;imputato infermo una \u0026#171;sofferenza psicologica aggiuntiva\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa mancata estensione a tale ipotesi del limite di durata della sospensione della prescrizione avrebbe poi l\u0026#8217;irrazionale conseguenza che per l\u0026#8217;imputato impossibilitato a partecipare al processo a causa di un\u0026#8217;infermit\u0026#224; fisica irreversibile, diversamente che per l\u0026#8217;imputato assente, la prescrizione non maturer\u0026#224; mai, \u0026#171;ed il processo \u0026#232; quindi destinato a durare sino a che, con la morte dell\u0026#8217;imputato, non si estinguer\u0026#224; il reato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Le questioni sarebbero entrambe rilevanti, in quanto, ove fosse accolta la principale, dovrebbe emettersi sentenza di improcedibilit\u0026#224; ai sensi dell\u0026#8217;art. 72-bis cod. proc. pen. e, ove invece fosse accolta la subordinata, andrebbero dichiarati estinti per prescrizione i reati contravvenzionali oggetto dell\u0026#8217;imputazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Intervenuto in giudizio tramite l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto dichiararsi le questioni sollevate inammissibili o non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; scaturirebbe dalla natura discrezionale delle opzioni normative configurabili per ovviare ai problemi evidenziati dal rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa non fondatezza deriverebbe dall\u0026#8217;eterogeneit\u0026#224; tra infermit\u0026#224; mentale e infermit\u0026#224; fisica, tale da escludere che alla seconda sia estensibile quanto previsto per la prima dall\u0026#8217;art. 72-bis cod. proc. pen., come pure sarebbe inestensibile alla sospensione del processo e della prescrizione per infermit\u0026#224; fisica dell\u0026#8217;imputato il limite massimo stabilito dall\u0026#8217;art. 161 cod. pen. con riferimento al diverso istituto dell\u0026#8217;interruzione della prescrizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Lo scrutinio dell\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224;, e poi del merito delle questioni, richiede una breve illustrazione del quadro normativo, che peraltro, dopo l\u0026#8217;ordinanza di rimessione, ha subito importanti modifiche ad opera del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l\u0026#8217;efficienza del processo penale, nonch\u0026#233; in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Inserito dall\u0026#8217;art. 1, comma 22, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all\u0026#8217;ordinamento penitenziario), l\u0026#8217;art. 72-bis cod. proc. pen. dispone che \u0026#171;[s]e, a seguito degli accertamenti previsti dall\u0026#8217;articolo 70, risulta che lo stato mentale dell\u0026#8217;imputato \u0026#232; tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato \u0026#232; irreversibile, il giudice, revocata l\u0026#8217;eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o sentenza di non doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposti per l\u0026#8217;applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione va coordinata con quella del comma 2 dell\u0026#8217;art. 345 cod. proc. pen., aggiunta dall\u0026#8217;art. 1, comma 23, della medesima legge n. 103 del 2017, per cui l\u0026#8217;azione penale \u0026#232; riproponibile \u0026#171;quando, dopo che \u0026#232; stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere a norma dell\u0026#8217;articolo 72-bis, lo stato di incapacit\u0026#224; dell\u0026#8217;imputato viene meno o si accerta che \u0026#232; stato erroneamente dichiarato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;introduzione dell\u0026#8217;art. 72-bis cod. proc. pen. segna il punto di arrivo della vicenda correntemente descritta dall\u0026#8217;immagine degli \u0026#8220;eterni giudicabili\u0026#8221;, imputati cio\u0026#232; che, affetti da un\u0026#8217;infermit\u0026#224; mentale irreversibile, a causa di questa vedevano sospeso sine die, in uno al processo a loro carico, anche il corso della prescrizione del reato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer l\u0026#8217;impostazione originaria del codice di rito, infatti, qualora dagli accertamenti peritali disposti a norma dell\u0026#8217;art. 70 fosse risultato che lo stato mentale dell\u0026#8217;imputato era tale da impedirne la cosciente partecipazione al processo, questo era sospeso ai sensi dell\u0026#8217;art. 71, e tale restava, per effetto dell\u0026#8217;art. 72, ove le ulteriori verifiche, da eseguire di regola ogni sei mesi, non avessero fatto emergere che lo stato mentale permetteva la ripresa del procedimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAtteso che l\u0026#8217;art. 159 cod. pen. disponeva, in conseguenza della sospensione del processo, la sospensione della prescrizione fino al giorno in cui fosse cessata la causa sospensiva, nel caso dell\u0026#8217;infermit\u0026#224; mentale irreversibile si determinava la situazione stigmatizzata da questa Corte nella sentenza n. 23 del 2013: \u0026#171;[l]\u0026#8217;indefinito protrarsi nel tempo della sospensione del processo \u0026#8211; con la conseguenza della tendenziale perennit\u0026#224; della condizione di giudicabile dell\u0026#8217;imputato, dovuta all\u0026#8217;effetto, a sua volta sospensivo, sulla prescrizione \u0026#8211; presenta il carattere della irragionevolezza, giacch\u0026#233; entra in contraddizione con la ratio posta a base, rispettivamente, della prescrizione dei reati e della sospensione del processo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer quanto la medesima sentenza avesse dichiarato inammissibile la questione sollevata nei confronti dell\u0026#8217;art. 159 cod. pen. in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., per l\u0026#8217;assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, essendo l\u0026#8217;introduzione di una pronuncia di improcedibilit\u0026#224; solo una \u0026#171;tra le numerose soluzioni ipotizzabili\u0026#187;, essa conteneva uno stringente monito all\u0026#8217;indirizzo del legislatore, rimasto per\u0026#242; inascoltato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, questa Corte, con la sentenza n. 45 del 2015, ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 159 cod. pen., per contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost., \u0026#171;nella parte in cui, ove lo stato mentale dell\u0026#8217;imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e questo venga sospeso, non esclude la sospensione della prescrizione quando \u0026#232; accertato che tale stato \u0026#232; irreversibile\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale sentenza non aveva mancato di evidenziare come rimettere alla prescrizione il compito di limitare la durata del procedimento in ipotesi di infermit\u0026#224; mentale irreversibile non fosse una soluzione \u0026#171;completamente appagante\u0026#187;, specie per le imputazioni a lunga prescrizione, pur essendo quella l\u0026#8217;unica soluzione rinvenibile da questa Corte nel quadro normativo dell\u0026#8217;epoca.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl conseguente inserimento dell\u0026#8217;art. 72-bis cod. proc. pen. ha consentito di definire il processo a carico dell\u0026#8217;infermo mentale irreversibile con una formula di rito, senza necessit\u0026#224; di attendere l\u0026#8217;estinzione del reato per prescrizione; nel contempo, per effetto della modifica apportata all\u0026#8217;art. 71, comma 1, cod. proc. pen. dall\u0026#8217;art. 1, comma 21, della legge n. 103 del 2017, la sospensione del procedimento \u0026#232; stata circoscritta all\u0026#8217;ipotesi in cui lo stato mentale che impedisce all\u0026#8217;imputato una partecipazione cosciente abbia carattere reversibile, solo in tal caso avendo senso mantenere aperto il processo, onde effettuare le perizie semestrali di verifica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Alla luce della descritta evoluzione normativa, l\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; sollevata dalla difesa statale con riferimento alla pluralit\u0026#224; delle soluzioni astrattamente ipotizzabili risulta non fondata, n\u0026#233; pertinente \u0026#232; il richiamo alla declaratoria di inammissibilit\u0026#224; pronunciata da questa Corte con la sentenza n. 23 del 2013.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA prescindere da ogni ulteriore rilievo, l\u0026#8217;introduzione dell\u0026#8217;art. 72-bis cod. proc. pen. ad opera della legge n. 103 del 2017 ha recato nell\u0026#8217;ordinamento un tertium inesistente al tempo di quella decisione, sicch\u0026#233; l\u0026#8217;odierna questione principale appare ben definita in termini comparativi, potendo quindi accedere allo scrutinio di merito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Anche la questione subordinata \u0026#232; adeguatamente impostata in chiave comparativa, impiegando quale tertium la disciplina della sospensione del processo per assenza dell\u0026#8217;imputato, come era stabilita dall\u0026#8217;art. 420-quater cod. proc. pen., anteriormente alla sostituzione fattane dal d.lgs. n. 150 del 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultimo, invero, con l\u0026#8217;art. 23, comma 1, lettera e), ha riconfigurato l\u0026#8217;assenza dell\u0026#8217;imputato quale causa non pi\u0026#249; di sospensione, ma di improcedibilit\u0026#224;, e, prima ancora, la legge-delega n. 134 del 2021, con l\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera a), aveva abrogato il rinvio dell\u0026#8217;art. 159 cod. pen. all\u0026#8217;art. 161 cod. pen. quanto al limite di durata della sospensione della prescrizione: tali modifiche non alterano tuttavia gli estremi della comparazione proposta dal rimettente, poich\u0026#233; l\u0026#8217;abrogazione del tetto prescrizionale, quale innovazione sostanziale peggiorativa, non pu\u0026#242; valere retroattivamente a sfavore dell\u0026#8217;imputato, come d\u0026#8217;altronde conferma la disposizione transitoria di cui all\u0026#8217;art. 89, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Nel merito, la questione principale \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Gi\u0026#224; all\u0026#8217;indomani dell\u0026#8217;entrata in vigore del codice di procedura penale, questa Corte ha rimarcato l\u0026#8217;intangibilit\u0026#224; del diritto dell\u0026#8217;imputato all\u0026#8217;autodifesa, nella prospettiva dell\u0026#8217;art. 24 Cost., dichiarando pertanto l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 70, comma 1, del codice di rito, limitatamente alle parole \u0026#171;sopravvenuta al fatto\u0026#187;, le quali, riferite all\u0026#8217;infermit\u0026#224; mentale quale causa di sospensione del processo, esponevano l\u0026#8217;imputato al rischio di subire una condanna in condizioni di minorata difesa, \u0026#171;nei casi in cui l\u0026#8217;infermit\u0026#224; di mente, non coincidente con la totale incapacit\u0026#224; di intendere o di volere, risalga al tempus commissi delicti e perduri nel corso del procedimento\u0026#187; (sentenza n. 340 del 1992).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi \u0026#232; invero constatata \u0026#171;l\u0026#8217;accentuazione del profilo della tutela della difesa personale perseguita dal codice di procedura penale del 1988\u0026#187;, emergente dal fatto che l\u0026#8217;art. 71 del nuovo codice richiede quale presupposto per la sospensione del processo \u0026#171;uno stato mentale che non consente all\u0026#8217;imputato di partecipare coscientemente al processo stesso, e non, come era invece nelle previsioni del codice abrogato, lo stato di infermit\u0026#224; di mente tale da escludere la capacit\u0026#224; di intendere e di volere\u0026#187; (sentenza n. 281 del 1995).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Questa Corte ha sottolineato l\u0026#8217;essenzialit\u0026#224; dell\u0026#8217;autodifesa, autonoma e ulteriore rispetto alla difesa tecnica, \u0026#171;soprattutto nell\u0026#8217;ambito di quegli atti che richiedono la diretta partecipazione dell\u0026#8217;imputato (si pensi all\u0026#8217;interrogatorio e all\u0026#8217;esame ed alle conseguenti facolt\u0026#224; esercitabili al riguardo)\u0026#187; (ancora sentenza n. 281 del 1995).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tale direzione, la sentenza n. 341 del 1999, nell\u0026#8217;estendere all\u0026#8217;assistenza gratuita di un interprete la tutela approntata dall\u0026#8217;art. 119 cod. proc. pen. circa la partecipazione processuale del sordo e del muto, ha inteso garantirne l\u0026#8217;effettivit\u0026#224;, segnatamente \u0026#171;nelle fasi che l\u0026#8217;ordinamento affida al principio dell\u0026#8217;oralit\u0026#224;\u0026#187;, occorrendo infatti assicurare \u0026#171;il diritto dell\u0026#8217;accusato di essere messo personalmente, immediatamente e compiutamente a conoscenza di quanto avviene nel processo che lo riguarda, e cos\u0026#236; non solo dell\u0026#8217;accusa mossagli, ma anche degli elementi sui quali essa si basa, delle vicende istruttorie e probatorie che intervengono via via a corroborarla o a smentirla, delle affermazioni e delle determinazioni espresse dalle altre parti e dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; procedente; nonch\u0026#233;, conseguentemente, il diritto dell\u0026#8217;imputato di svolgere la propria attivit\u0026#224; difensiva, anche in forma di autodifesa, conformandola, adattandola e sviluppandola in correlazione continua con le esigenze che egli stesso ravvisi e colga a seconda dell\u0026#8217;andamento della procedura, ovvero comunicando con il proprio difensore\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; Nella prospettiva delle garanzie di effettivit\u0026#224; del diritto all\u0026#8217;autodifesa, questa Corte, con la sentenza n. 39 del 2004, dichiarando non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 70, 71 e 72 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., ha osservato che, \u0026#171;[a]nche se l\u0026#8217;art. 70 letteralmente si riferisce ad ipotesi di \u0026#8220;infermit\u0026#224; mentale\u0026#8221;, il sistema normativo \u0026#232; chiaramente volto a prevedere la sospensione ogni volta che lo \u0026#8220;stato mentale\u0026#8221; dell\u0026#8217;imputato ne impedisca la cosciente partecipazione al processo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePartecipazione cosciente che \u0026#8211; ha precisato tale sentenza \u0026#8211; \u0026#171;non pu\u0026#242; intendersi limitata alla consapevolezza dell\u0026#8217;imputato circa ci\u0026#242; che accade intorno a lui, ma necessariamente comprende anche la sua possibilit\u0026#224; di essere parte attiva nella vicenda e di esprimersi, esercitando il suo diritto di autodifesa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePoste siffatte premesse, si \u0026#232; desunto che, \u0026#171;quando non solo una malattia definibile in senso clinico come psichica, ma anche qualunque altro stato di infermit\u0026#224; renda non sufficienti o non utilizzabili le facolt\u0026#224; mentali (coscienza, pensiero, percezione, espressione) dell\u0026#8217;imputato, in modo tale da impedirne una effettiva partecipazione \u0026#8211; nel senso ampio che si \u0026#232; detto \u0026#8211; al processo, questo non pu\u0026#242; svolgersi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDunque, la sentenza n. 39 del 2004 ha messo in luce che la \u0026#8220;cosciente partecipazione\u0026#8221; \u0026#8211; formula attorno alla quale ruota l\u0026#8217;intero sistema degli artt. 70 e seguenti cod. proc. pen. \u0026#8211; \u0026#232; in realt\u0026#224; un\u0026#8217;endiadi, giacch\u0026#233; un imputato che non partecipa con l\u0026#8217;insieme delle facolt\u0026#224; di \u0026#171;coscienza, pensiero, percezione, espressione\u0026#187; resta concretamente estraneo al processo che lo riguarda.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.4.\u0026#8211; L\u0026#8217;indicazione interpretativa contenuta nella ora citata sentenza, nel senso di privilegiare la rilevanza dello stato complessivo dell\u0026#8217;imputato in funzione di un pieno esercizio dell\u0026#8217;autodifesa, e di relativizzare viceversa l\u0026#8217;importanza dell\u0026#8217;origine fisica o mentale della patologia incidente sull\u0026#8217;autonomia della persona, non ha avuto riscontro nella giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, quando \u0026#232; stata chiamata a pronunciarsi sull\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;art. 72-bis cod. proc. pen. all\u0026#8217;incapacit\u0026#224; processuale di natura fisica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa negazione di questa applicabilit\u0026#224; \u0026#232; stata argomentata sia sulla base del tenore letterale degli artt. 70 e seguenti cod. proc. pen., sia con il richiamo a un orientamento manifestatosi nella giurisprudenza costituzionale attraverso la sentenza n. 354 del 1996 e le conseguenti ordinanze n. 67 del 1999 e n. 243 del 2013 (Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 15 marzo-20 aprile 2021, n. 14853; conforme, Corte di cassazione, sezione settima penale, ordinanza 30 settembre-3 novembre 2022, n. 41486).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.5.\u0026#8211; Il richiamo alle pronunce di questa Corte da ultimo citate non si attaglia tuttavia al quadro normativo ridefinito dall\u0026#8217;inserimento dell\u0026#8217;art. 72-bis cod. proc. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel dichiarare inammissibile la questione volta a introdurre una causa di sospensione processuale per infermit\u0026#224; irreversibile non mentale, la citata sentenza n. 354 del 1996 sottolineava infatti che la nuova ipotesi sospensiva \u0026#171;determinerebbe, come automatico effetto sul piano del diritto sostanziale, l\u0026#8217;inserimento di un nuovo caso di sospensione del corso della prescrizione del reato e, quindi, la creazione di conseguenze penali contra reum che certamente \u0026#232; inibita a questa Corte\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale rilievo non pu\u0026#242; ripetersi nell\u0026#8217;attuale contesto normativo, n\u0026#233; per l\u0026#8217;odierna questione principale, giacch\u0026#233; trattasi ora di estendere all\u0026#8217;imputato non una causa di sospensione del processo \u0026#8211; con un riflesso sfavorevole sul corso della prescrizione \u0026#8211;, bens\u0026#236; una causa immediata di proscioglimento, riveniente dal tertium comparationis dell\u0026#8217;art. 72-bis cod. proc. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.6.\u0026#8211; Neppure \u0026#232; convincente la tesi della difesa statale che assume la radicale eterogeneit\u0026#224; tra infermit\u0026#224; mentale e infermit\u0026#224; fisica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSeppure corrisponde a una classificazione tradizionale, questa rigida distinzione postula che sia sempre possibile analizzare le manifestazioni patologiche in termini rigorosamente binari, il che non tiene conto della diffusione delle malattie degenerative, quale quella che ha colpito l\u0026#8217;imputato del giudizio a quo, le quali hanno origine fisica e tuttavia possono determinare ugualmente l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di una partecipazione attiva al processo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Il riferimento esclusivo alla sfera psichica dell\u0026#8217;imputato, che in linea astratta pu\u0026#242; dedursi \u0026#8211; e che la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; come si \u0026#232; visto desume \u0026#8211; dall\u0026#8217;impiego dell\u0026#8217;aggettivo \u0026#171;mentale\u0026#187; nel testo dell\u0026#8217;art. 72-bis cod. proc. pen., determina quindi un\u0026#8217;irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento tra l\u0026#8217;imputato, il quale non possa esercitare l\u0026#8217;autodifesa in modo pieno a causa di un\u0026#8217;infermit\u0026#224; mentale stricto sensu, e quello che versi nella medesima impossibilit\u0026#224; per un\u0026#8217;infermit\u0026#224; di natura mista, anche di origine fisica, la quale tuttavia comprometta anch\u0026#8217;essa \u0026#8211; per riprendere la locuzione della sentenza n. 39 del 2004 \u0026#8211; le facolt\u0026#224; di \u0026#171;coscienza, pensiero, percezione, espressione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Per ricondurre la norma censurata a legittimit\u0026#224; costituzionale, sotto il profilo dell\u0026#8217;art. 3 Cost., occorre dunque sostituire nel relativo testo alla parola \u0026#171;mentale\u0026#187; la parola \u0026#171;psicofisico\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche per patologie diverse da quelle definibili in termini nosografici come malattie mentali occorre che il giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere qualora sussistano le condizioni indicate dall\u0026#8217;art. 72-bis cod. proc. pen., cio\u0026#232; qualora lo stato psicofisico dell\u0026#8217;imputato sia tale da impedirne in modo irreversibile la cosciente partecipazione al procedimento nel senso del pieno esercizio delle facolt\u0026#224; di autodifesa e non ricorrano i presupposti per l\u0026#8217;applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultima condizione negativa risponde alle eventuali ragioni di difesa sociale, nell\u0026#8217;ipotesi in cui l\u0026#8217;imputato, per quanto gravemente infermo, manifesti una rilevante pericolosit\u0026#224; (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 29 gennaio-23 marzo 2020, n. 10516).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLaddove viceversa siano presenti tutte le condizioni indicate dalla norma, l\u0026#8217;improcedibilit\u0026#224; va dichiarata senza che occorra disporre la sospensione del procedimento agli effetti dell\u0026#8217;art. 71 cod. proc. pen., n\u0026#233; attendere la maturazione del termine di prescrizione del reato (Corte di cassazione, sezione quarta penale, sentenza 8-19 luglio 2022, n. 28242).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altro canto, ai sensi dell\u0026#8217;art. 345, comma 2, cod. proc. pen., l\u0026#8217;azione penale \u0026#232; riproponibile pure dopo che sia stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere in ragione dello stato psicofisico dell\u0026#8217;imputato, se questo stesso stato incapacitante \u0026#171;viene meno o si accerta che \u0026#232; stato erroneamente dichiarato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; L\u0026#8217;estensione della definizione per improcedibilit\u0026#224; alle ipotesi di irreversibile incapacit\u0026#224; psicofisica dell\u0026#8217;imputato non fa altro che perfezionare, alla luce del principio di uguaglianza, l\u0026#8217;intervento di cui alla legge n. 103 del 2017. Quest\u0026#8217;ultima, d\u0026#8217;altronde, ha adottato una soluzione di chiusura formale del processo concretamente non celebrabile, poi ripresa dal legislatore \u0026#8211; per le evidenti economie di sistema \u0026#8211; con la trasformazione dell\u0026#8217;assenza dell\u0026#8217;imputato da causa di sospensione del processo a fattispecie di improcedibilit\u0026#224; (art. 420-quater cod. proc. pen., sostituito dall\u0026#8217;art. 23, comma 1, lettera e, del d.lgs. n. 150 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Per tutto quanto esposto, deve essere dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 72-bis, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui si riferisce allo stato \u0026#171;mentale\u0026#187;, anzich\u0026#233; a quello \u0026#171;psicofisico\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAtteso il \u0026#171;rapporto di chiara consequenzialit\u0026#224; con la decisione assunta\u0026#187; (ex plurimis, sentenze n. 175 del 2022, n. 49 del 2018 e n. 274 del 2017), dalla dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 72-bis, comma 1, cod. proc. pen. discende, ai sensi dell\u0026#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), la dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale consequenziale: dell\u0026#8217;art. 70, comma 1, cod. proc. pen., relativo agli accertamenti sulla capacit\u0026#224; dell\u0026#8217;imputato, nella parte in cui si riferisce all\u0026#8217;infermit\u0026#224; \u0026#171;mentale\u0026#187;, anzich\u0026#233; a quella \u0026#171;psicofisica\u0026#187;; dell\u0026#8217;art. 71, comma 1, cod. proc. pen., relativo alla sospensione del procedimento per incapacit\u0026#224; dell\u0026#8217;imputato, nella parte in cui si riferisce allo stato \u0026#171;mentale\u0026#187;, anzich\u0026#233; a quello \u0026#171;psicofisico\u0026#187;; dell\u0026#8217;art. 72, comma 1, cod. proc. pen., relativo alla revoca dell\u0026#8217;ordinanza di sospensione, nella parte in cui si riferisce allo stato \u0026#171;di mente\u0026#187;, anzich\u0026#233; a quello \u0026#171;psicofisico\u0026#187;, e, nel comma 2, nella parte in cui si riferisce allo stato \u0026#171;mentale\u0026#187;, anzich\u0026#233; a quello \u0026#171;psicofisico\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; L\u0026#8217;accoglimento della questione principale comporta l\u0026#8217;assorbimento della subordinata.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 72-bis, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui si riferisce allo stato \u0026#171;mentale\u0026#187;, anzich\u0026#233; a quello \u0026#171;psicofisico\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 70, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui si riferisce all\u0026#8217;infermit\u0026#224; \u0026#171;mentale\u0026#187;, anzich\u0026#233; a quella \u0026#171;psicofisica\u0026#187;; l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 71, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui si riferisce allo stato \u0026#171;mentale\u0026#187;, anzich\u0026#233; a quello \u0026#171;psicofisico\u0026#187;; l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 72, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui si riferisce allo stato \u0026#171;di mente\u0026#187;, anzich\u0026#233; a quello \u0026#171;psicofisico\u0026#187;, e, nel comma 2, nella parte in cui si riferisce allo stato \u0026#171;mentale\u0026#187;, anzich\u0026#233; a quello \u0026#171;psicofisico\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eStefano PETITTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 7 aprile 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20230407155758.pdf","oggetto":"Processo penale - Definizione del procedimento per incapacit\u0026#224; irreversibile dell\u0027imputato - Declaratoria di non doversi procedere nei confronti dell\u0027imputato impedito, in modo irreversibile, a partecipare coscientemente al procedimento a causa delle sue condizioni mentali - Irreversibile incapacit\u0026#224; dell\u0027imputato a partecipare coscientemente al processo derivante da patologie fisiche e non mentali - Mancata previsione della possibilit\u0026#224; per il giudice di pronunciare sentenza di non doversi procedere.\r\nIn subordine:\r\nReati e pene - Prescrizione - Sospensione del corso della prescrizione - Sospensione del processo per impossibilit\u0026#224; di procedere in assenza dell\u0027imputato - Durata massima della sospensione della prescrizione del reato - Omessa estensione anche alle ipotesi in cui la sospensione del procedimento sia imposta dall\u0027impossibilit\u0026#224; dell\u0027imputato di partecipare coscientemente al processo.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45451","titoletto":"Processo penale - In genere - Improcedibilità per incapacità irreversibile dell\u0027imputato a partecipare coscientemente al procedimento - Causa limitata all\u0027incapacità derivata dallo stato mentale, anziché da quello psicofisico - Violazione del principio di uguaglianza - Illegittimità costituzionale parziale. (Classif. 199001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell\u0027art. 3 Cost., l\u0027art. 72-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui, stabilendo l\u0027improcedibilità nei confronti dell\u0027imputato che non possa partecipare coscientemente al processo per incapacità irreversibile, si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico». La distinzione tra infermità mentale e infermità fisica, pur corrispondente a una classificazione tradizionale, non tiene conto della diffusione delle malattie degenerative (come, nella specie, la SLA), le quali hanno origine fisica e tuttavia possono determinare ugualmente l\u0027impossibilità di una partecipazione attiva dell\u0027imputato al processo nel senso del pieno esercizio delle facoltà di autodifesa. Il riferimento esclusivo alla sfera psichica dell\u0027imputato, che può dedursi dall\u0027impiego nella disposizione censurata dell\u0027aggettivo «mentale», determina quindi un\u0027irragionevole disparità di trattamento tra l\u0027imputato, il quale non possa esercitare l\u0027autodifesa in modo pieno a causa di un\u0027infermità mentale \u003cem\u003estricto sensu\u003c/em\u003e, e quello che versi nella medesima impossibilità per un\u0027infermità di natura mista, anche di origine fisica, la quale comprometta anch\u0027essa la cosciente partecipazione al processo. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 45/2015 - mass. 38287; S. 23/2013 - mass. 36919; O. 243/2013 - mass. 37391; S. 39/2004 - mass. 28342; S. 341/1999 - mass. 24861, mass. 24862; O. 67/1999 - mass. 24543; S. 354/1996 - mass. 22911; S. 281/1995 - mass. 21633; S. 340/1992 - mass. 18707\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45452","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"72","specificazione_articolo":"bis","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45452","titoletto":"Processo penale - In genere - Accertamenti sulla capacità dell\u0027imputato - Sospensione del procedimento per incapacità reversibile dell\u0027imputato e relativa revoca - Riferimento allo stato mentale dell\u0027imputato, anziché a quello psicofisico - Illegittimità costituzionale parziale consequenziale. (Classif. 199001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarata, in via consequenziale, ai sensi dell\u0027art. 27 della legge n. 87 del 1953, l\u0027illegittimità costituzionale dell\u0027art. 70, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui si riferisce all\u0027infermità «mentale», anziché a quella «psicofisica»; dell\u0027art. 71, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico»; dell\u0027art. 72 cod. proc. pen., nella parte in cui si riferisce, nel comma 1, allo stato «di mente», anziché a quello «psicofisico», e, nel comma 2, allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico». Dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell\u0027art. 72-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui, stabilendo l\u0027improcedibilità nei confronti dell\u0027imputato che non possa partecipare coscientemente al processo per incapacità irreversibile, si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico», discende l\u0027illegittimità costituzionale parziale anche delle citate disposizioni, relative rispettivamente agli accertamenti sulla capacità dell\u0027imputato, alla sospensione del procedimento per incapacità dell\u0027imputato e alla revoca dell\u0027ordinanza di sospensione. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 175/2022 - mass. 45027; S. 49/2018 - mass. 39976; S. 274/2017 - mass. 41126\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"45451","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"70","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"71","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"72","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"72","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/03/1953","numero":"87","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"43004","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 65/2023","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"6","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1695","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43038","autore":"Aprile E.","titolo":"Una innovativa pronuncia della Consulta in tema di capacità dell’imputato a partecipare coscientemente al processo e diritto all’autodifesa","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Cassazione penale","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"7-8","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.83 - A.127","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42842","autore":"Chelo A.","titolo":"La Corte costituzionale ancora alle prese con l\u0027incapacità di partecipare coscientemente al processo: finalmente una soluzione per le patologie psicofisiche","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista italiana di diritto e procedura penale","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43702","autore":"Chelo A.","titolo":"\"Infermità psicofisica\" e partecipazione cosciente dell\u0027imputato: ancora un passo avanti della Corte costituzionale a tutela del diritto di autodifesa","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza italiana","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"Dicembre","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.6 - A.57/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45314","autore":"Filippi L.","titolo":"Le R.E.M.S. e il processo di sicurezza – The R.E.M.S. and the security process","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Archivio della nuova procedura penale","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1","note_abstract":"","collocazione":"A.411","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43322","autore":"Gabrielli C.","titolo":"Estesa l\u0027alternativa tra sospensione del procedimento penale e proscioglimento allo stato “psicofisico” che impedisce la partecipazione consapevole dell\u0027imputato","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43247","autore":"Gerardi Virgili A.","titolo":"Stato psicofisico e cosciente partecipazione processuale: il nuovo alveo dell’art. 72 bis c.p.p. 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