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art. 4, c. 2°, limitatamente alle parole \"contro lo Stato\"; art. 6, c. 1°, limitatamente alle parole \"non può essere chiamato in causa ma\"; art. 16, c. 4°, limitatamente alle parole \"in sede di rivalsa,\"; art. 16, c. 5°, limitatamente alle parole \"di rivalsa ai sensi dell\u0027articolo 8\".","atti_registro":"ref. 177","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eSENTENZA N. 49\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eANNO 2022\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta dai signori:\r\n Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicol\u0026#242; ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di ammissibilit\u0026#224;, ai sensi dell\u0026#8217;art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale), della richiesta di referendum popolare per l\u0026#8217;abrogazione della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell\u0026#8217;esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilit\u0026#224; civile dei magistrati), e successive integrazioni e modificazioni, limitatamente alle seguenti parti:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e- art. 2, comma 1, limitatamente alle parole \u0026#171;contro lo Stato\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e- art. 4, comma 2, limitatamente alle parole \u0026#171;contro lo Stato\u0026#187;; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e- art. 6, comma 1, limitatamente alle parole \u0026#171;non pu\u0026#242; essere chiamato in causa ma\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e- art. 16, comma 4, limitatamente alle parole \u0026#171;in sede di rivalsa,\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e- art. 16, comma 5, limitatamente alle parole \u0026#171;di rivalsa ai sensi dell\u0026#8217;articolo 8\u0026#187;, giudizio iscritto al n. 177 del registro referendum.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVista l\u0026#8217;ordinanza del 29 novembre 2021 con la quale l\u0026#8217;Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nella camera di consiglio del 15 febbraio 2022 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi gli avvocati Sonia Sau per la Regione autonoma Sardegna e Giovanni Guzzetta per i Consigli regionali delle Regioni Lombardia, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Liguria, Sicilia, Umbria, Veneto e Piemonte;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 16 febbraio 2022.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 29 novembre 2021, depositata il 1\u0026#176; dicembre 2021, l\u0026#8217;Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di Cassazione, ai sensi dell\u0026#8217;art. 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), e successive modificazioni, ha dichiarato conforme alle disposizioni di legge la richiesta di referendum popolare abrogativo, promossa dai Consigli regionali delle Regioni Lombardia, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Liguria, Sicilia, Umbria, Veneto e Piemonte, sul seguente quesito: \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#171;Volete voi che sia abrogata la Legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell\u0026#8217;esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilit\u0026#224; civile dei magistrati) nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 2, comma 1, limitatamente alle parole \u0026#8220;contro lo Stato\u0026#8221;; art. 4, comma 2, limitatamente alle parole \u0026#8220;contro lo Stato\u0026#8221;; art. 6, comma 1 limitatamente alle parole \u0026#8220;non pu\u0026#242; essere chiamato in causa ma\u0026#8221;; art. 16, comma 4, limitatamente alle parole \u0026#8220;in sede di rivalsa,\u0026#8221;; art. 16, comma 5, limitatamente alle parole \u0026#8220;di rivalsa ai sensi dell\u0026#8217;art. 8\u0026#8221;\u0026#187;?\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;Ufficio centrale ha attribuito la seguente denominazione al quesito: \u0026#171;Responsabilit\u0026#224; civile diretta dei magistrati: abrogazione di norme processuali in tema di responsabilit\u0026#224; civile dei magistrati per i danni cagionati nell\u0026#8217;esercizio delle funzioni giudiziarie\u0026#187;, a seguito della richiesta di integrazione, da parte delle Regioni interessate, delle parole \u0026#171;Responsabilit\u0026#224; civile diretta dei magistrati\u0026#187; all\u0026#8217;originario titolo proposto (\u0026#171;Abrogazione di norme processuali in tema di responsabilit\u0026#224; civile dei magistrati per i danni cagionati nell\u0026#8217;esercizio delle funzioni giudiziarie\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Ricevuta comunicazione dell\u0026#8217;ordinanza dell\u0026#8217;Ufficio centrale per il referendum, il Presidente di questa Corte ha fissato, per la conseguente deliberazione, la camera di consiglio del 15 febbraio 2022, disponendo che ne fosse data comunicazione ai presentatori della richiesta di referendum e al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell\u0026#8217;art. 33, secondo comma, della legge n. 352 del 1970.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Le Regioni Lombardia, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Liguria, Sicilia, Umbria, Veneto e Piemonte, con memoria depositata l\u0026#8217;11 febbraio 2022, chiedono che il quesito referendario sia dichiarato ammissibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Le Regioni promotrici, per mezzo dei loro delegati regionali, ritengono, in particolare, che l\u0026#8217;oggetto del quesito non ricada in alcuno dei limiti previsti dall\u0026#8217;art. 75 della Costituzione, n\u0026#233; su leggi ad esso collegate, n\u0026#233; tantomeno che la materia su cui verte il referendum rientri nella categoria delle cosiddette leggi a contenuto costituzionalmente vincolato. A tal proposito, la memoria richiama la giurisprudenza di questa Corte che, in tema di responsabilit\u0026#224; civile dei magistrati, ha riconosciuto al legislatore la possibilit\u0026#224; di \u0026#171;[s]celte plurime, anche se non illimitate\u0026#187; e una \u0026#171;valutazione discrezionale\u0026#187; (vengono citate le sentenze n. 26 del 1987 e n. 38 del 2000), sia pure temperando le contrapposte esigenze che vedono coinvolti, da un lato, il soggetto ingiustamente danneggiato legittimato a ottenere ristoro per il pregiudizio subito e, dall\u0026#8217;altro, l\u0026#8217;indipendenza della magistratura. Considerazioni queste, che \u0026#8211; a parere dei delegati regionali \u0026#8211; escludono che in subiecta materia vi sia la presenza di una disciplina costituzionalmente vincolata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Quanto alla formulazione del quesito, quest\u0026#8217;ultimo soddisferebbe i requisiti della chiarezza, della coerenza e dell\u0026#8217;omogeneit\u0026#224;, essendo evidente sia il fine intrinseco dell\u0026#8217;atto abrogativo, sia la matrice razionalmente unitaria da ricondurre all\u0026#8217;abrogazione della norma speciale che limita allo Stato la legittimazione passiva nel giudizio di responsabilit\u0026#224; civile del magistrato. Secondo i delegati regionali, infatti, l\u0026#8217;attuale formulazione del quesito si differenzierebbe dai precedenti casi in cui questa Corte si \u0026#232; espressa (vengono citate le sentenze n. 34 del 1997 e n. 38 del 2000), dal momento che, allora, l\u0026#8217;abrogazione proposta dell\u0026#8217;espressione \u0026#171;contro lo Stato\u0026#187; determinava una mancanza di chiarezza del quesito a causa della particolare tecnica del ritaglio utilizzata. Al contrario, nel caso in esame, essa \u0026#232; inserita in un diverso ritaglio normativo e lascia inalterata la restante disciplina, evidenziando un chiaro intento teleologico. Nel dettaglio, la memoria asserisce che la responsabilit\u0026#224; civile dei magistrati, per come strutturata, non forma un sistema normativo autonomo e alternativo a quello ordinario (valevole per gli impiegativi civili dello Stato), ma un corpus normativo speciale che si innesta sulla comune base costituita dalle norme generali in materia, a partire dall\u0026#8217;art. 28 Cost. e dal d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato), in cui si stabilisce il principio di responsabilit\u0026#224; generale e diretta dei funzionari pubblici, e che, rispetto a quella base, si pone in rapporto di specialit\u0026#224;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa questa constatazione le Regioni promotrici sostengono che, l\u0026#224; dove vengano meno altri elementi \u0026#171;inquinanti\u0026#187; legati ad una diversa formulazione dei quesiti in passato dichiarati inammissibili, l\u0026#8217;eliminazione dell\u0026#8217;espressione \u0026#171;contro lo Stato\u0026#187; possa sprigionare un autonomo contenuto normativo, facendo riespandere la disciplina generale che prevede la coesistenza della disciplina dello Stato e quella diretta del magistrato, discendente proprio dai citati art. 28 Cost. e d.P.R. n. 3 del 1957. Si profilerebbe, cos\u0026#236;, una naturale espansione delle norme regolanti l\u0026#8217;azione di responsabilit\u0026#224; nei confronti degli illeciti dei pubblici impiegati, eliminando la \u0026#171;deroga\u0026#187; soggettiva che l\u0026#8217;espressione \u0026#171;contro lo Stato\u0026#187; ad oggi delinea. Ad avviso dei delegati regionali, poi, l\u0026#8217;art. 13 della legge n. 117 del 1988, nella parte in cui prevede la responsabilit\u0026#224; diretta del magistrato nel solo caso di commissione di un illecito penale, non \u0026#232; dirimente ai fini di una dichiarazione di inammissibilit\u0026#224;, in quanto la ridondanza che questa disposizione verrebbe ad assumere nel nuovo sistema normativo, delineato dall\u0026#8217;abrogazione referendaria, rappresenterebbe un mero \u0026#171;inconveniente\u0026#187;, assumendo un diverso significato nel nuovo contesto, ad ogni modo non rilevabile in sede di giudizio di ammissibilit\u0026#224; del referendum. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Coerente, infine, sarebbe anche la logica abrogativa delle altre disposizioni interessate dal quesito. Quanto alla possibile eccezione secondo cui con la responsabilit\u0026#224; diretta verrebbe meno la \u0026#171;serenit\u0026#224;\u0026#187; del giudice, i delegati regionali affermano che essa \u0026#232; da ricondurre, al pi\u0026#249;, all\u0026#8217;ambito della valutazione della legittimit\u0026#224; costituzionale della normativa di risulta, non rientrante nel giudizio di ammissibilit\u0026#224;. Quanto, invece, all\u0026#8217;abrogazione che interessa gli artt. 6, comma 1, e 16, commi 4 e 5, essi sarebbero diretta esplicazione della preminenza della responsabilit\u0026#224; diretta dello Stato nell\u0026#8217;attuale sistema e la loro abrogazione rappresenterebbe un corollario dell\u0026#8217;esigenza di omogeneit\u0026#224; e chiarezza del quesito proposto. In particolare, relativamente alla formulazione dell\u0026#8217;art. 6, comma 1, l\u0026#8217;abrogazione dell\u0026#8217;espressione \u0026#171;non pu\u0026#242; essere chiamato in causa ma\u0026#187; sarebbe una naturale conseguenza del venir meno della possibilit\u0026#224; solo per lo Stato di essere convenuto in giudizio e a nulla rileverebbe che residui una disposizione che permette al magistrato di intervenire, ai sensi dell\u0026#8217;art. 105 del codice di procedura civile (quest\u0026#8217;ultimo sarebbe eventualmente un problema ermeneutico risolvibile sulla base delle norme processualistiche). Anche le abrogazioni proposte nell\u0026#8217;art. 16, commi 4 e 5, relativi alla responsabilit\u0026#224; dei componenti degli organi giudiziari collegiali, sarebbero conformi al fine referendario, permettendo l\u0026#8217;espansione dei principi sull\u0026#8217;imputazione della responsabilit\u0026#224; ai membri di un collegio a tutte le ipotesi oggetto di giudizio di ammissibilit\u0026#224;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; La Regione autonoma della Sardegna, in persona del suo Presidente, \u0026#232; intervenuta nel presente giudizio, con memoria depositata l\u0026#8217;11 febbraio 2022, a sostegno dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; della richiesta del referendum abrogativo. La Regione interveniente ha svolto argomentazioni del tutto sovrapponibili a quelle esposte dai delegati regionali.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; La richiesta di referendum abrogativo, su cui questa Corte deve pronunciarsi in base all\u0026#8217;art. 75, secondo comma, della Costituzione, riguarda la legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell\u0026#8217;esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilit\u0026#224; civile dei magistrati), nel testo modificato dalla legge 27 febbraio 2015, n. 18 (Disciplina della responsabilit\u0026#224; civile dei magistrati).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta della normativa che disciplina il regime di responsabilit\u0026#224; civile dei magistrati, per danni arrecati nell\u0026#8217;esercizio delle funzioni loro demandate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; I delegati dei Consigli regionali delle Regioni Lombardia, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Liguria, Sicilia, Umbria, Veneto e Piemonte, promotori della richiesta di referendum, hanno presentato un\u0026#8217;unica memoria, ai sensi dell\u0026#8217;art. 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; In via preliminare, si deve rilevare che, nella camera di consiglio del 15 febbraio 2022, questa Corte ha consentito l\u0026#8217;illustrazione orale delle memorie depositate dai proponenti della richiesta referendaria ai sensi dell\u0026#8217;art. 33, terzo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), e, ancora prima, ha disposto l\u0026#8217;ammissione degli scritti presentati da soggetti diversi da quelli indicati dalla disposizione ora richiamata e tuttavia interessati alla decisione sull\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; della richiesta di referendum, come contributi contenenti argomentazioni ulteriori rispetto a quelle altrimenti a disposizione della Corte (ex plurimis, sentenze n. 10 del 2020, n. 5 del 2015, n. 13 del 2012, n. 28, n. 27, n. 26, n. 25 e n. 24 del 2011).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale ammissione, che deve essere qui confermata, non si traduce per\u0026#242; in un diritto di questi soggetti di partecipare al procedimento \u0026#8211; che, comunque, \u0026#171;deve tenersi, e concludersi, secondo una scansione temporale definita\u0026#187; (sentenza n. 31 del 2000) \u0026#8211; e di illustrare le relative tesi in camera di consiglio, ma comporta solo la facolt\u0026#224; della Corte, ove lo ritenga opportuno, di consentire brevi integrazioni orali degli scritti, come \u0026#232; appunto avvenuto nella camera di consiglio del 15 febbraio 2022, prima che i soggetti di cui al citato art. 33 abbiano illustrato le rispettive posizioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Le norme oggetto del quesito referendario sono estranee alle materie per le quali l\u0026#8217;art. 75, secondo comma, Cost. preclude il ricorso all\u0026#8217;istituto del referendum abrogativo. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Occorre tuttavia verificare se il quesito rispetti gli ulteriori limiti di ammissibilit\u0026#224; del referendum abrogativo che la giurisprudenza di questa Corte, a partire dalla sentenza n. 16 del 1978, ha costantemente ricavato dall\u0026#8217;ordinamento costituzionale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Il quesito, la cui denominazione su richiesta dei soggetti promotori \u0026#232; stata corretta dall\u0026#8217;Ufficio centrale per il referendum con l\u0026#8217;aggiunta della locuzione \u0026#171;Responsabilit\u0026#224; civile diretta dei magistrati\u0026#187;, si vale della cosiddetta tecnica del ritaglio per abrogare alcune espressioni lessicali contenute negli artt. 2, comma 1, 4, comma 2, 6, comma 1, e 16, commi 4 e 5, della legge n. 117 del 1988, al fine di consentire che il magistrato possa essere citato direttamente nel giudizio civile risarcitorio da parte del danneggiato, cos\u0026#236; intendendo superare la vigente normativa che, invece, prevede forme di responsabilit\u0026#224; del magistrato solo in sede di rivalsa da parte dello Stato, ove quest\u0026#8217;ultimo sia stato condannato al risarcimento (mentre, in caso di reato, la responsabilit\u0026#224; del magistrato non consegue ad un\u0026#8217;azione intentata nei suoi confronti innanzi al giudice civile, se non per effetto di una previa condanna penale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA rendere chiaro un quesito non pu\u0026#242; non concorrere (anche se in modo non di per s\u0026#233; decisivo) la denominazione della richiesta referendaria, posto che essa viene desunta dall\u0026#8217;Ufficio centrale per il referendum sulla base del significato obiettivo che l\u0026#8217;abrogazione produrrebbe nell\u0026#8217;ordinamento. Il titolo, da riprodurre nella parte interna della scheda di votazione, ha infatti la finalit\u0026#224; di identificare l\u0026#8217;oggetto del quesito, cos\u0026#236; da renderlo comprensibile agli elettori chiamati ad esprimere un voto pienamente consapevole, irrinunciabile requisito di un atto libero e sovrano del corpo elettorale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Cos\u0026#236; individuato l\u0026#8217;obiettivo delle Regioni promotrici, la richiesta referendaria \u0026#232; inammissibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Una prima ragione di inammissibilit\u0026#224; del quesito attiene al suo carattere manipolativo e creativo, e non meramente abrogativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome \u0026#232; noto, l\u0026#8217;azione diretta nei confronti del magistrato, pur preceduta dall\u0026#8217;autorizzazione del Ministro della giustizia e confinata ad ipotesi estreme di responsabilit\u0026#224;, era prevista dagli artt. 55, 56 e 74 del codice di procedura civile, che furono abrogati con il referendum ritenuto ammissibile con la sentenza n. 26 del 1987.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa necessit\u0026#224; che tale azione fosse autorizzata dal Ministro della giustizia, peraltro, contribuiva a diluire fortemente la sua natura diretta, precludendo la immediata costituzione del rapporto processuale tra parte attrice e magistrato. La responsabilit\u0026#224;, inoltre, ad ulteriore tutela della indipendenza della magistratura, era ristretta a ipotesi eccezionali, tali da bilanciare, insieme con l\u0026#8217;autorizzazione di cui si \u0026#232; detto, la circostanza che il magistrato potesse essere citato da chi lamentasse un danno (e non invece dallo Stato, in sede di rivalsa).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon la legge n. 117 del 1988 il legislatore, nel disciplinare nuovamente la materia, si era conformato alle indicazioni espresse da questa Corte con la menzionata sentenza n. 26 del 1987, affinch\u0026#233; lo statuto costituzionale della magistratura fosse preservato con l\u0026#8217;introduzione di \u0026#171;condizioni e limiti\u0026#187; alla responsabilit\u0026#224; dei magistrati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eFu cos\u0026#236; operata una scelta che costituisce a tutt\u0026#8217;oggi uno dei tratti caratterizzanti della legislazione, peraltro largamente presente negli ordinamenti degli Stati europei, ovvero che l\u0026#8217;azione risarcitoria debba essere indirizzata nei confronti dello Stato, e che solo all\u0026#8217;esito di un\u0026#8217;eventuale soccombenza quest\u0026#8217;ultimo disponga di azione di rivalsa nei confronti del magistrato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCos\u0026#236; prevedendo, il legislatore non si \u0026#232; discostato dalla pur non vincolante raccomandazione CM/Rec (2010) del Comitato dei Ministri del Consiglio d\u0026#8217;Europa sulle garanzie di indipendenza dei giudici, il cui punto 67 prevede che \u0026#171;soltanto lo Stato, ove abbia dovuto concedere una riparazione, pu\u0026#242; richiedere l\u0026#8217;accertamento di una responsabilit\u0026#224; civile del giudice attraverso un\u0026#8217;azione innanzi ad un tribunale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA seguito della sentenza della Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea, grande sezione, 13 giugno 2006, in causa C-173/03, Traghetti del Mediterraneo spa, che peraltro non ha messo in discussione la natura indiretta della responsabilit\u0026#224; civile del magistrato, il legislatore ha nuovamente posto mano alla materia. La legge n. 18 del 2015, modificativa della legge n. 117 del 1988, ha determinato, da un lato, un ulteriore ampliamento delle ipotesi di responsabilit\u0026#224; del magistrato e, da un altro lato, ha eliminato il filtro di ammissibilit\u0026#224;. Si \u0026#232; cos\u0026#236; consolidato il nuovo modello di responsabilit\u0026#224; indiretta senza filtro di ammissibilit\u0026#224;: il magistrato risponde, ma in sede di rivalsa, dopo cio\u0026#232; che nei confronti dello Stato sia stato accertato che, nell\u0026#8217;esercizio delle sue funzioni, il primo abbia cagionato con dolo o negligenza inescusabile un danno ingiusto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; L\u0026#8217;introduzione dell\u0026#8217;azione civile diretta nei confronti del magistrato senza alcun filtro, in conseguenza di un impiego della cosiddetta tecnica del ritaglio, volgerebbe quest\u0026#8217;ultima dalla finalit\u0026#224; che le \u0026#232; propria (ex multis, sentenze n. 16 e n. 15 del 2008, n. 34 e n. 33 del 2000, n. 13 del 1999) a quella che \u0026#232; invece preclusa ad un istituto meramente abrogativo, ossia alla finalit\u0026#224; di introdurre una disciplina giuridica nuova, mai voluta dal legislatore, e perci\u0026#242; frutto di una manipolazione creativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha gi\u0026#224; affermato, a tal proposito, che non \u0026#232; consentita, mediante il cosiddetto ritaglio in sede di referendum, \u0026#171;la manipolazione della struttura linguistica della disposizione, ove a seguito di essa prenda vita un assetto normativo sostanzialmente nuovo. [\u0026#8230;] In questo caso si realizzerebbe uno stravolgimento della natura e della funzione propria del referendum abrogativo\u0026#187; (sentenza n. 26 del 2017; nello stesso senso, ex multis, sentenze n. 10 del 2020, n. 46 del 2003, n. 50 e n. 38 del 2000, e n. 36 del 1997). L\u0026#8217;effetto abrogativo dell\u0026#8217;istituto referendario pu\u0026#242; portare (come ha pi\u0026#249; volte portato nella storia repubblicana) anche a importanti sviluppi normativi, ma solo ove ci\u0026#242; derivi dalla riespansione di principi generali dell\u0026#8217;ordinamento o di principi gi\u0026#224; contenuti nei testi sottoposti ad abrogazione parziale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Non pu\u0026#242; sostenersi, in senso diverso, che l\u0026#8217;abrogazione mediante ritaglio di frasi, nel caso di specie, sarebbe prodromica alla \u0026#171;riespansione di una compiuta disciplina gi\u0026#224; contenuta in nuce nel tessuto normativo, ma compressa per effetto della applicabilit\u0026#224; delle disposizioni oggetto del referendum\u0026#187; (sentenza n. 26 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questa direzione non pu\u0026#242; infatti operare l\u0026#8217;impianto legislativo recato dalla legge n. 117 del 1988, il cui art. 13 prevede l\u0026#8217;azione diretta per la sola ipotesi eccezionale, e (necessariamente) derogatoria rispetto alla disciplina generale, del fatto costituente reato. In questi casi, peraltro, l\u0026#8217;azione per la responsabilit\u0026#224; civile del magistrato, come si \u0026#232; detto, \u0026#232; comunque preceduta dalla condanna in sede penale, o pu\u0026#242; essere fatta valere con la costituzione di parte civile, incontrando, anche in tal caso, la intermediazione del giudice penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Non si possono trarre spunti contrari dall\u0026#8217;art. 28 Cost., che formula il principio per il quale i funzionari dello Stato sono direttamente responsabili degli atti compiuti in violazione di diritti, e dalla conseguente normativa generale racchiusa nel d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, la sentenza di questa Corte n. 2 del 1968 ha gi\u0026#224; concluso nel senso che la disposizione costituzionale appena citata, pur concernendo anche i magistrati, ammette leggi ordinarie che disciplinino variamente la responsabilit\u0026#224; per categorie e situazioni (alla sola condizione, si \u0026#232; aggiunto in seguito, che essa non sia totalmente denegata: sentenza n. 385 del 1996).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa successiva giurisprudenza costituzionale ha avuto poi modo di chiarire ulteriormente quanto postulato dalla sentenza n. 2 del 1968, specificando che una legge ordinaria, recante la disciplina ad hoc della responsabilit\u0026#224; civile del magistrato in attuazione dell\u0026#8217;art. 28 Cost. (che fa espresso rinvio alle \u0026#171;leggi penali, civili e amministrative\u0026#187;), \u0026#232; non soltanto costituzionalmente consentita, ma piuttosto costituzionalmente dovuta, al fine di preservare \u0026#171;i disposti costituzionali appositamente dettati per la Magistratura (artt. 101 e 103 Cost.), a tutela della sua indipendenza e dell\u0026#8217;autonomia delle sue funzioni\u0026#187; (sentenza n. 18 del 1989; in senso conforme, sentenza n. 164 del 2017; nello stesso senso, sentenza n. 468 del 1990). Questo orientamento, peraltro, \u0026#232; stato pi\u0026#249; volte confermato da questa Corte in occasione dei giudizi di ammissibilit\u0026#224; vertenti su iniziative referendarie analoghe all\u0026#8217;odierna, volte ad introdurre forme di responsabilit\u0026#224; civile diretta del magistrato (sentenze n. 38 del 2000 e n. 34 del 1997, nonch\u0026#233; la sentenza n. 468 del 1990, relativa a taluni effetti della consultazione referendaria del 1987).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSe ne trae che la responsabilit\u0026#224; civile del magistrato, in quanto necessariamente subordinata alla introduzione legislativa di condizioni e limiti del tutto peculiari, non si presta alla piana applicazione della normativa comune vigente in tema di responsabilit\u0026#224; dei funzionari dello Stato; sottraendosi, in caso di abrogazione referendaria, alla potenziale riespansione dei principi ai quali tale ultima normativa si conforma (gi\u0026#224; la sentenza n. 468 del 1990 aveva sottolineato la coessenzialit\u0026#224; di tali condizioni e limiti alla eventuale introduzione di un\u0026#8217;azione diretta).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer tali ragioni, con la sentenza n. 38 del 2000 questa Corte, nel dichiarare inammissibile un quesito referendario vertente anch\u0026#8217;esso sulla legge n. 117 del 1988, ha gi\u0026#224; negato che \u0026#171;l\u0026#8217;introduzione dell\u0026#8217;azione diretta nei confronti del magistrato, accanto alla perdurante possibilit\u0026#224; di proporre l\u0026#8217;azione contro lo Stato, possa realizzarsi grazie a meccanismi di riespansione o autointegrazione dell\u0026#8217;ordinamento attivati dall\u0026#8217;eventuale abrogazione popolare\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Altre ragioni di inammissibilit\u0026#224; del quesito concernono la sua scarsa chiarezza e ambiguit\u0026#224;, e comunque, la sua inidoneit\u0026#224; a conseguire il fine (pur creativo, e, come si \u0026#232; detto, per tale motivo in s\u0026#233; causa di inammissibilit\u0026#224;) di dare vita ad un\u0026#8217;autonoma azione risarcitoria, direttamente esperibile verso il magistrato. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome pure si \u0026#232; gi\u0026#224; visto, la legge n. 117 del 1988 non prevede un\u0026#8217;azione di tale natura, della quale, perci\u0026#242;, la normativa di risulta non \u0026#232; in grado di definire forme, termini e condizioni con il tasso di determinatezza necessario a ritenere che abbia preso forma nell\u0026#8217;ordinamento una, pur nuova, azione processuale. Perch\u0026#233; sia obiettivamente tale, e non il frutto di una mera intenzione indeterminata e priva di contenuti, l\u0026#8217;emersione per via abrogativa di una nuova azione in giudizio non pu\u0026#242; prescindere, infatti, da regole, anche minime, in grado di imprimerle quanto necessario ad inserirsi coerentemente nell\u0026#8217;ordinamento processuale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn definitiva, avendo il legislatore disciplinato una sola azione diretta, l\u0026#8217;intervento manipolativo oggetto del quesito referendario, ove con esso si intenda non escludere la responsabilit\u0026#224; dello Stato, fallisce nell\u0026#8217;intento di accostarle una seconda e differente forma processuale di responsabilit\u0026#224; del magistrato, anch\u0026#8217;essa diretta, della quale si possa cogliere la natura con sufficiente adeguatezza, per di pi\u0026#249; rendendo il testo del quesito ambiguo e poco chiaro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.1.\u0026#8211; Sul piano della portata oggettiva dell\u0026#8217;intervento abrogativo, che \u0026#232; il solo a rilevare, basti osservare che la normativa di risulta sarebbe caratterizzata da un\u0026#8217;unica disposizione concernente \u0026#171;competenza e termini\u0026#187; dell\u0026#8217;azione risarcitoria, ovvero l\u0026#8217;art. 4 della legge qui considerata (n. 117 del 1988), e che essa, pertanto, non sarebbe rimodellata in modo da poter regolare, invece, due azioni distinte, quella contro lo Stato e quella contro il magistrato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, mentre con la abrogazione delle parole \u0026#171;contro lo Stato\u0026#187;, al comma 2 dell\u0026#8217;art. 4, continua a prospettarsi la sussistenza di un\u0026#8217;unica azione diretta, alla quale si riferiscono i successivi commi 3 e 4, il quesito lascia invariato il comma 1 del medesimo art. 4, che disciplina la competenza sulla sola \u0026#171;azione di risarcimento contro lo Stato\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tal modo, si avrebbe che una disposizione che reca una rubrica dedicata alla \u0026#171;competenza e termini\u0026#187; dell\u0026#8217;azione, al comma 1 disciplinerebbe tale competenza solo quanto alla domanda proposta verso lo Stato, tacendo del tutto sull\u0026#8217;azione diretta che si vorrebbe introdurre, con la tecnica del ritaglio, nei confronti del magistrato, mentre nel comma 2 definirebbe, senza specificare di che azione si tratti, i termini di azionabilit\u0026#224; della pretesa. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe consegue che non soltanto mancherebbe analoga disciplina quanto all\u0026#8217;azione verso il magistrato, ma anche che tale silenzio renderebbe in radice normativamente dubbio, anche per l\u0026#8217;elettore, se tale azione prenda davvero corpo insieme con la responsabilit\u0026#224; diretta dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.2.\u0026#8211; Va aggiunto che il quesito referendario intende sopprimere l\u0026#8217;espressione \u0026#171;contro lo Stato\u0026#187; all\u0026#8217;art. 2, comma 1, della menzionata legge n. 117 del 1988, che definisce le ipotesi di responsabilit\u0026#224; civile per fatti commessi nell\u0026#8217;esercizio delle funzioni demandate ai magistrati. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe deriverebbe in modo del tutto illogico che il magistrato, in caso di azione diretta, sarebbe responsabile ai sensi dell\u0026#8217;art. 2, e, dunque, in un ventaglio di ipotesi pi\u0026#249; ampio di quello che si sarebbe avuto nel caso di azione diretta contro lo Stato, e successiva rivalsa di quest\u0026#8217;ultimo. La rivalsa, infatti, \u0026#232; limitata ai soli casi, oltre che di dolo, di \u0026#171;negligenza inescusabile\u0026#187; del magistrato (art. 7, comma 1, della legge n. 117 del 1988).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale circostanza evidenzia un ulteriore aspetto di inidoneit\u0026#224; del quesito, perch\u0026#233; conferma che, in base alla normativa di risulta, l\u0026#8217;azione non pu\u0026#242; che restare una soltanto (essendone altrimenti del tutto oscura la divaricazione, sul grado di responsabilit\u0026#224; del magistrato), con la conseguenza che la conservazione dell\u0026#8217;azione contro lo Stato (ove si leggesse in tal senso il quesito referendario) si appalesa incompatibile o comunque contraddittoria rispetto all\u0026#8217;introduzione di una azione diretta verso il magistrato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; infatti evidente che sarebbe contraddittorio dilatare o restringere il campo della responsabilit\u0026#224; del magistrato, a seconda che questi sia soggetto ad azione diretta, oppure ad azione di rivalsa, al punto che diviene anche per tale ragione obiettivamente incerto (e quindi anche non chiaro per l\u0026#8217;elettore) se la richiesta manipolazione dell\u0026#8217;art. 2, comma 1, della legge n. 117 del 1988 possa davvero avere l\u0026#8217;effetto di introdurre l\u0026#8217;azione diretta nei riguardi del magistrato, pur permanendo l\u0026#8217;azione di rivalsa nei termini che si sono detti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.3.\u0026#8211; In definitiva, la circostanza che il legislatore abbia disciplinato una sola tipologia di azione diretta (verso lo Stato) frustra la finalit\u0026#224; referendaria di estrapolare dal testo normativo una seconda azione avente tale natura (verso il magistrato), e rende cos\u0026#236; inidoneo il quesito a raggiungere il fine incorporato nello stesso (sentenze n. 5 del 2015, n. 25 del 2011, n. 35 e n. 40 del 2000 e n. 30 del 1997).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; Esso incorre, quindi, nel medesimo profilo di inammissibilit\u0026#224; rilevato dalla sentenza n. 34 del 1997 di questa Corte, a proposito di altro referendum avente ad oggetto, a sua volta, disposizioni della legge n. 117 del 1988.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn quell\u0026#8217;occasione, si era rilevato che con la proposta referendaria, proprio rimuovendo l\u0026#8217;espressione \u0026#171;contro lo Stato, di per s\u0026#233; non espressiva di un autonomo contenuto normativo, nel contesto che disciplina l\u0026#8217;azione di risarcimento, si determina una assoluta ed oggettiva mancanza di chiarezza del quesito che si intende sottoporre a votazione popolare. Difatti \u0026#232; del tutto equivoca la configurazione della domanda referendaria per quanto attiene alla posizione dello Stato, la cui responsabilit\u0026#224; pure \u0026#232; preminente nell\u0026#8217;attuale sistema della legge al fine della garanzia di ristoro per danni derivanti da atti in ogni caso riferibili all\u0026#8217;esercizio di poteri statali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.1.\u0026#8211; Anche l\u0026#8217;odierno quesito si propone di abrogare le parole \u0026#171;contro lo Stato\u0026#187; negli artt. 2, comma 1, e 4, comma 2, della legge n. 117 del 1988, sicch\u0026#233; da ci\u0026#242; l\u0026#8217;elettore dovrebbe oggettivamente trarre la conclusione che, con il voto, si sarebbe chiamati a superare l\u0026#8217;azione diretta verso lo Stato. Al contempo, tuttavia, persistendo l\u0026#8217;art. 4, comma 1, in tema di azione contro lo Stato, e l\u0026#8217;art. 7 in tema di azione di rivalsa, tale conclusione trova una oggettiva smentita nella normativa di risulta, e nella stessa espressione del voto, atteso che la manipolazione dell\u0026#8217;art. 6, in tema di intervento del magistrato nel giudizio, non pu\u0026#242; che riferirsi alla causa intentata contro lo Stato. Il richiamo all\u0026#8217;art. 105 cod. proc. civile e alla facolt\u0026#224; di intervento ivi prevista per il magistrato trova giustificazione, infatti, solo nel caso di una possibile successiva azione di rivalsa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;esigenza di garantire al corpo elettorale \u0026#171;nell\u0026#8217;esercizio del suo potere sovrano, la possibilit\u0026#224; di una scelta chiara, che \u0026#232; insita nella logica dell\u0026#8217;istituto del referendum\u0026#187; (sentenza n. 39 del 1997) viene cos\u0026#236; mancata, perch\u0026#233; il quesito \u0026#232; privo della necessaria chiarezza e univocit\u0026#224; che la giurisprudenza di questa Corte, invece, esige a tutela della sovranit\u0026#224; popolare (ex plurimis, sentenza n. 10 del 2020, n. 43 del 2003, n. 34 del 1997, n. 1 del 1995 e n. 347 del 1991). Peraltro, come questa Corte ha gi\u0026#224; avuto modo di sottolineare, quando l\u0026#8217;abrogazione parziale viene perseguita mediante la soppressione nel testo normativo di singole parole o frasi, \u0026#171;si accentua l\u0026#8217;esigenza di garantire al popolo, nell\u0026#8217;esercizio del suo potere sovrano, la possibilit\u0026#224; di una scelta chiara\u0026#187; (sentenza n. 39 del 1997).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.2.\u0026#8211; Si aggiunga che il quesito non solo assume il tratto di ambiguit\u0026#224; e contraddittoriet\u0026#224; di cui si \u0026#232; appena detto, ma, ove anche si possa ipotizzare la permanenza nella normativa di risulta della responsabilit\u0026#224; diretta dello Stato, manca di rendere chiaro all\u0026#8217;elettore il rapporto che si creerebbe con la responsabilit\u0026#224; del magistrato, e, in particolare, se la prima abbia natura solidale o sussidiaria rispetto alla seconda, cos\u0026#236; incorrendo in un ulteriore profilo di oscurit\u0026#224; gi\u0026#224; rimarcato, per analogo quesito, dalla sentenza n. 26 del 1987.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.\u0026#8211; In conclusione, per tutte le ragioni appena esposte, la richiesta di referendum \u0026#232; inammissibile.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l\u0026#8217;abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell\u0026#8217;esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilit\u0026#224; civile dei magistrati), dichiarata legittima con ordinanza del 29 novembre 2021 dall\u0026#8217;Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 febbraio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuliano AMATO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 2 marzo 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20220302111049.pdf","oggetto":"Referendum - Richiesta di referendum abrogativo denominata \u0026#171;Responsabilit\u0026#224; civile diretta dei magistrati: abrogazione di norme processuali in tema di responsabilit\u0026#224; civile dei magistrati per danni cagionati nell\u0027esercizio delle funzioni giudiziarie\u0026#187;.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44676","titoletto":"Giudizio costituzionale per l\u0027ammissibilità del Referendum - Contraddittorio - Soggetti diversi dai promotori, purché interessati alla decisione - Ammissibilità dell\u0027intervento - Facoltà ammessa dalla Corte costituzionale - Esclusione di un diritto a partecipare al procedimento - Necessità che il procedimento rispetti una scansione temporale definita, nell\u0027avvio e nella conclusione. (Classif. 116004).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNella camera di consiglio di ammissibilità del \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e abrogativo, è consentita non solo l\u0027illustrazione orale delle memorie depositate dai soggetti presentatori (\u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 33 della legge n. 352 del 1970), ma - prima ancora - possono essere ammessi gli scritti presentati da soggetti diversi, e tuttavia interessati alla decisione sull\u0027ammissibilità delle richieste referendarie, come contributi contenenti argomentazioni ulteriori rispetto a quelle altrimenti a disposizione della Corte. Tale ammissione non si traduce in un diritto di questi soggetti di partecipare al procedimento e di illustrare le relative tesi in camera di consiglio, ma comporta solo la facoltà della Corte costituzionale, ove lo ritenga opportuno, di consentire brevi integrazioni orali degli scritti prima che i presentatori illustrino le rispettive posizioni.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(\u003cem\u003ePrecedenti: S. 10/2020 - mass. 42251; S. 5/2015 - mass. 38218; S. 13/2012 - mass. 36043; S. 28/2011 - mass. 35382; S. 27/2011 - mass. 35379; S. 26/2011 - mass. 35375; S. 25/2011 - mass. 35370; S. 24/2011 - mass. 35366\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl procedimento per valutare l\u0027ammissibilità del \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e abrogativo deve tenersi, e concludersi, secondo una scansione temporale definita. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 31/2000 - mass. 25143\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44677","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"25/05/1970","numero":"352","articolo":"33","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"44677","titoletto":"Giudizio costituzionale per l\u0027ammissibilità del Referendum - Formulazione del quesito - Necessità di tener conto della denominazione attribuita dall\u0027Ufficio centrale per il Referendum - Necessità che il quesito sia chiaro e univoco, a tutela dell\u0027esercizio della sovranità popolare - Utilizzo della tecnica c.d. del ritaglio - Limiti e condizioni. (Classif. 116005).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eA rendere chiaro un quesito non può non concorrere (anche se in modo non di per sé decisivo) la denominazione della richiesta referendaria, posto che essa viene desunta dall\u0027Ufficio centrale per il \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e sulla base del significato obiettivo che l\u0027abrogazione produrrebbe nell\u0027ordinamento. Il titolo, da riprodurre nella parte interna della scheda di votazione, ha infatti la finalità di identificare l\u0027oggetto del quesito, così da renderlo comprensibile agli elettori chiamati ad esprimere un voto pienamente consapevole, irrinunciabile requisito di un atto libero e sovrano del corpo elettorale.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL\u0027esigenza di garantire al corpo elettorale, nell\u0027esercizio del suo potere sovrano, la possibilità di una scelta chiara, è insita nella logica dell\u0027istituto del \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e, per cui il quesito referendario deve contenere la necessaria chiarezza e univocità che si richiede a tutela della sovranità popolare. Peraltro, quando l\u0027abrogazione parziale viene perseguita mediante la soppressione nel testo normativo di singole parole o frasi, si accentua l\u0027esigenza di garantire al popolo, nell\u0027esercizio del suo potere sovrano, la possibilità di una scelta chiara. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 10/2020 - mass. 42252; S. 43/2003 - mass. 27562; S. 39/1997 - mass. 23109; S. 34/1997 - mass. 23113; S. 1/1995 - mass. 21553\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNon è consentita, mediante il c.d. ritaglio in sede di \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e, la manipolazione della struttura linguistica della disposizione, ove a seguito di essa prenda vita un assetto normativo sostanzialmente nuovo, perché in questo caso si realizzerebbe uno stravolgimento della natura e della funzione propria del \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e abrogativo. L\u0027effetto abrogativo dell\u0027istituto referendario può portare (come ha più volte portato nella storia repubblicana) anche a importanti sviluppi normativi, ma solo ove ciò derivi dalla riespansione di principi generali dell\u0027ordinamento o di principi già contenuti nei testi sottoposti ad abrogazione parziale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 26/2017 - mass. 39549; S. 10/2020 - mass. 42252; S. 46/2003 - mass. 27564; S. 50/2000 - mass. 25167; S. 38/2000 - mass. 25171; S. 36/1997 - mass. 23115\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44678","numero_massima_precedente":"44676","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44678","titoletto":"Magistratura - Responsabilità civile dei magistrati - Applicabilità della disciplina generale prevista per gli impiegati civili dello Stato - Esclusione - Necessità di intervento legislativo, in attuazione del relativo precetto costituzionale (art. 28). (Classif. 147002).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL\u0027art. 28 Cost., pur concernendo anche i magistrati, ammette leggi ordinarie che disciplinino variamente la responsabilità per categorie e situazioni, alla sola condizione che essa non sia totalmente denegata. In tal caso, una legge ordinaria, recante la disciplina \u003cem\u003ead hoc\u003c/em\u003e della responsabilità civile del magistrato in attuazione dell\u0027art. 28 Cost., è non soltanto costituzionalmente consentita, ma piuttosto costituzionalmente dovuta, al fine di preservare i disposti costituzionali appositamente dettati per la Magistratura (artt. 101 e 103 Cost.), a tutela della sua indipendenza e dell\u0027autonomia delle sue funzioni. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 164/2017 - mass. 41567; S. 38/2000 - mass. 25171; S. 34/1997 - mass. 23113; S. 385/1996 - mass. 22934; S. 468/1990 - mass. 16641; S. 2/1968 - mass. 2739\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa responsabilità civile del magistrato, in quanto necessariamente subordinata all\u0027introduzione legislativa di condizioni e limiti del tutto peculiari, non si presta alla piana applicazione della normativa comune vigente in tema di responsabilità dei funzionari dello Stato; sottraendosi, in caso di abrogazione referendaria, alla potenziale riespansione dei principi ai quali tale ultima normativa si conforma. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 468/1990 - mass. 16641\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44679","numero_massima_precedente":"44677","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"28","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"disposizioni transitorie della Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"101","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"103","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44679","titoletto":"Magistratura - Responsabilità civile dei magistrati - Richiesta di referendum abrogativo volto, mediante la tecnica c.d. del ritaglio, a consentire che il magistrato possa essere citato direttamente nel giudizio civile risarcitorio da parte di chi lamenti il danno - Quesito manipolativo, non interamente abrogativo, ambiguo e contraddittorio - Inammissibilità della richiesta. (Classif. 147002).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarata inammissibile la richiesta di \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e popolare per l\u0027abrogazione di alcune espressioni lessicali contenute negli artt. 2, comma 1, 4, comma 2, 6, comma 1, e 16, commi 4 e 5, della legge n. 117 del 1988, che disciplina il regime di responsabilità civile dei magistrati, per danni arrecati nell\u0027esercizio delle funzioni loro demandate. L\u0027introduzione - mediante il quesito promosso da cinque Consigli regionali - dell\u0027azione civile diretta nei confronti del magistrato senza alcun filtro, in conseguenza di un impiego della c.d. tecnica del ritaglio - così intendendo superare la vigente normativa che, invece, prevede forme di responsabilità del magistrato solo in sede di rivalsa da parte dello Stato, ove quest\u0027ultimo sia stato condannato al risarcimento in sede civile, mentre, in caso di reato, la responsabilità del magistrato non consegue ad un\u0027azione intentata nei suoi confronti innanzi al giudice civile, se non per effetto di una previa condanna penale - volgerebbe quest\u0027ultima dalla finalità che le è propria a quella che è invece preclusa ad un istituto meramente abrogativo, ossia alla finalità di introdurre una disciplina giuridica nuova, mai voluta dal legislatore, e perciò frutto di una manipolazione creativa. Altre ragioni di inammissibilità concernono la scarsa chiarezza e ambiguità del quesito, e comunque la sua inidoneità a conseguire il fine, pur inammissibile, di dare vita ad un\u0027autonoma azione risarcitoria, direttamente esperibile verso il magistrato, in quanto tale azione, perché sia obiettivamente nuova, e non il frutto di una mera intenzione indeterminata e priva di contenuti, non può prescindere da regole, anche minime, in grado di imprimerle quanto necessario ad inserirsi coerentemente nell\u0027ordinamento processuale. Al contrario, la normativa di risulta sarebbe caratterizzata da un\u0027unica disposizione concernente competenza e termini dell\u0027azione risarcitoria, senza che fosse rimodellata in modo da poter regolare, invece, due azioni distinte, contro lo Stato e contro il magistrato. Ne consegue che non soltanto mancherebbe analoga disciplina quanto all\u0027azione verso il magistrato, ma anche che tale silenzio renderebbe in radice normativamente dubbio, anche per l\u0027elettore, se tale azione prenda davvero corpo insieme con la responsabilità diretta dello Stato. Infine, il quesito manca di rendere chiaro all\u0027elettore il rapporto che si creerebbe con la responsabilità del magistrato, e, in particolare, se la prima abbia natura solidale o sussidiaria rispetto alla seconda. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 40/2000 - mass. 25174; S. 35/2000 - mass. 25151; S. 34/2000 - mass. 25168; S. 33/2000 - mass. 25138; S. 13/1999 - mass. 24412; S. 30/1997 - mass. 23124; S. 26/1987 - mass. 4037; S. 16/1978\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"44678","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"41720","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 49/2022","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"4","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1173","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41291","autore":"Bascherini G.","titolo":"Prime note in tema di referendum abrogativo a partire dalla più recente tornata referendaria","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.costituzionalismo.it","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"41291_2022_49.pdf","nome_file_fisico":"50-2022+altre_Bascherini.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44506","autore":"Brancati B.","titolo":"Preservare il referendum abrogativo, rimeditando alcuni limiti alla sua ammissibilità","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.gruppodipisa.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"44505_2022_49.pdf","nome_file_fisico":"49-50_2022_Brancati.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41905","autore":"Caputo A.","titolo":"Responsabilità diretta dei magistrati: la pronuncia della Corte sull\u0027ammissibilità del referendum","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Cassazione penale","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.83 - A.127","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42146","autore":"Diotallevi L.","titolo":"La responsabilità civile dei magistrati e il referendum impossibile","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42145","autore":"Ferri G.","titolo":"Il referendum sulla responsabilità civile dei magistrati: quali i veri motivi di inammissibilità?","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41998","autore":"Serio M.","titolo":"Osservazioni essenziali sulla dichiarata inammissibilità della proposta referendaria in materia di responsabilità civile dei magistrati","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.giustiziainsieme.it","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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