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Abruzzo n. 4 del 2022 reca una specifica disciplina per promuovere il turismo motociclistico e, a tal fine, ha previsto una serie di interventi senza quantificarne gli oneri e senza prevedere adeguata copertura finanziaria. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, comporterebbero nuove spese le disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 3 e 5 della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2022 che prevedono, rispettivamente, l\u0026#8217;istituzione e la redazione di una \u0026#171;Rete degli itinerari mototuristici d\u0026#8217;Abruzzo\u0026#187; e il relativo \u0026#171;Piano di gestione\u0026#187; (artt. 1 e 2); la realizzazione di interventi in materia di programmazione turistica regionale che comprenda la promozione della rete degli itinerari mototuristici; l\u0026#8217;organizzazione di eventi, quali motoraduni e motoraid; la diversificazione delle offerte ricettive; il coordinamento degli itinerari mototuristici regionali abruzzesi con quelli nazionali e internazionali; la promozione degli itinerari mototuristici abruzzesi (art. 3); l\u0026#8217;istituzione dell\u0026#8217;accompagnatore mototuristico, iscritto in un apposito elenco regionale di valore puramente informativo che viene pubblicato sul sito internet istituzionale e sul portale turistico regionale (art. 5).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn relazione alle suddette attivit\u0026#224; il successivo art. 6, comma 1, oggetto di impugnazione, prevede la clausola di invarianza finanziaria, per cui l\u0026#8217;amministrazione far\u0026#224; fronte ai relativi oneri con le risorse esistenti a legislazione vigente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Le censure del ricorrente si appuntano sul fatto che la clausola di invarianza finanziaria della spesa non \u0026#232; stata supportata dalla relazione tecnica e dagli allegati richiesti dall\u0026#8217;art. 17 della legge n. 196 del 2009 per dimostrare la sufficienza delle risorse esistenti e, pertanto, si risolverebbe in una mera clausola di stile, in contrasto con l\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost., che impone la quantificazione e la copertura della spesa, e con l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost. che, tra i principi di coordinamento della finanza pubblica, annovera la necessit\u0026#224; di redigere la relazione tecnica delle leggi di spesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Con lo stesso ricorso \u0026#232; impugnato anche il comma 2 dell\u0026#8217;art. 6 della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2022 che prevede un apposito e nuovo capitolo di bilancio per il futuro compimento delle attivit\u0026#224; previste dall\u0026#8217;art. 4 della medesima legge regionale, senza quantificare e coprire gli oneri conseguenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl suddetto art. 4 prevede interventi a favore delle persone affette da disabilit\u0026#224; e per la mobilit\u0026#224; sostenibile e la guida con prudenza; in particolare, alla Regione \u0026#232; affidato il compito di promuovere e sostenere tali attivit\u0026#224; anche mediante la concessione di finanziamenti specifici per l\u0026#8217;abbattimento delle barriere architettoniche e la fruibilit\u0026#224; della rete mototuristica con speciali tipologie di moto dedicate, quali motocarrozzette o sidecar, nonch\u0026#233; per la promozione del mototurismo con mezzi ecologici e per il suo svolgimento in sicurezza, attraverso una campagna di sensibilizzazione attuata con cartellonistica stradale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 6, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2022 stabilisce che gli interventi, previsti dal precedente art. 4 della stessa legge, saranno finanziati a decorrere dall\u0026#8217;anno 2023, ma non quantifica la relativa spesa, rinviando alle singole leggi di bilancio annuali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo la difesa statale, tale modalit\u0026#224; di copertura della spesa sarebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 19, comma 1, della legge n. 196 del 2009, che impone la quantificazione degli oneri e l\u0026#8217;indicazione della copertura per ciascuno degli esercizi del bilancio pluriennale di previsione 2022-2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita in giudizio la Regione Abruzzo eccependo la non fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn riferimento alle attivit\u0026#224; previste dagli artt. 1, 2 e 3 della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2022, la difesa regionale ha dedotto che esse possono essere svolte senza incremento alcuno della spesa, facendo ricorso alle risorse destinate alla programmazione e pianificazione turistica per la quale la legislazione vigente prevede appositi stanziamenti di risorse.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.1.\u0026#8211; In particolare, la Regione evidenzia che le attivit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 3, e all\u0026#8217;art. 2, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2022 si traducono in una ricognizione e valutazione degli itinerari turistici, per consigliare quelli da effettuare in moto, e, per loro natura, rientrano nell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di pianificazione turistica realizzabile con le risorse umane, strumentali e finanziarie a ci\u0026#242; destinate sulla base della legislazione vigente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Parimenti senza oneri, facendo ricorso ad intese e ad altre forme di coordinamento, potrebbero attuarsi le attivit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 3 della legge regionale impugnata per la realizzazione di una rete degli itinerari di mototurismo e per la promozione di eventi dedicati, comprese le attivit\u0026#224; di diversificazione dell\u0026#8217;offerta delle strutture ricettive, anche tramite apposita segnaletica, e il coordinamento con itinerari di altre regioni e con quelli internazionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo la difesa della resistente, sar\u0026#224; la Giunta regionale, in sede di programmazione turistica e nei limiti delle risorse disponibili, a promuovere gli interventi soprarichiamati, coordinandoli con quelli finanziati sulla base dei fondi europei o con altre azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.3.\u0026#8211; Con riferimento all\u0026#8217;art. 5 della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2022, la Regione osserva che l\u0026#8217;integrazione del repertorio regionale con il profilo professionale dell\u0026#8217;accompagnatore mototuristico integra un\u0026#8217;attivit\u0026#224; ordinaria che la legislazione di settore gi\u0026#224; demanda alle strutture amministrative competenti in materia di formazione professionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.4.\u0026#8211; In sintesi, dunque, la natura stessa delle attivit\u0026#224; previste dagli artt. 1, 2, 3 e 5 della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2022 sarebbe idonea a suffragare la clausola di invarianza finanziaria, rendendo irrilevante la mancanza di apposita relazione tecnico-finanziaria per dimostrare l\u0026#8217;assenza di oneri aggiuntivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; In merito all\u0026#8217;art. 6, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2022, la difesa regionale osserva che gli impegni di spesa derivanti dall\u0026#8217;art. 4 della legge regionale impugnata integrano spese continuative di carattere facoltativo che non generano un obbligo immediato di copertura finanziaria della spesa, ma consentono di individuarla di volta in volta nell\u0026#8217;ambito del bilancio dei singoli esercizi, giusto quanto stabilito dall\u0026#8217;art. 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che si applica alle regioni quale norma speciale e prevalente rispetto agli artt. 17 e 19 della legge n. 196 del 2009 indicati nel ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, troverebbe applicazione il richiamato art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011 e la norma regionale impugnata non sarebbe in contrasto n\u0026#233; con l\u0026#8217;art. 19 della legge n. 196 del 2009 per la mancata quantificazione della spesa, essendo essa discrezionale, n\u0026#233; con l\u0026#8217;art. 17 della stessa legge n. 196 del 2009 per l\u0026#8217;assenza della relazione tecnico-finanziaria e della copertura finanziaria, non essendo la spesa quantificabile.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 32 del 2022), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 6 della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2022 che prevedono, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria della spesa per il compimento di attivit\u0026#224; volte a promuovere e sostenere il mototurismo regionale (indicate dai precedenti artt. 1, 2, 3 e 5) e l\u0026#8217;istituzione di un apposito stanziamento di bilancio per finanziare, a decorrere dall\u0026#8217;anno 2023, gli interventi (di cui al precedente art. 4), per l\u0026#8217;attivit\u0026#224; mototuristica con mezzi ecologici e con mezzi idonei ai soggetti diversamente abili, nonch\u0026#233; gli interventi necessari ad una campagna di sensibilizzazione al mototurismo in sicurezza, il tutto anche mediante la concessione di finanziamenti specifici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Con riferimento al comma 1 dell\u0026#8217;art. 6 della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2022, le censure del ricorrente concernono la clausola di invarianza finanziaria della spesa che non \u0026#232; supportata dalla relazione tecnica e dagli allegati richiesti dall\u0026#8217;art. 17 della legge n. 196 del 2009, al fine di dimostrare la possibilit\u0026#224; di adempiere alle funzioni attribuite dagli artt. 1, 2, 3 e 5 della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2022 con le risorse finanziarie, umane e strumentali gi\u0026#224; previste a legislazione vigente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Quanto al comma 2 dell\u0026#8217;art. 6 impugnato, il Presidente del Consiglio dei ministri censura la mancata quantificazione e copertura degli oneri derivanti dagli interventi di cui all\u0026#8217;art. 4 della legge regionale impugnata \u0026#8211; in particolare gli interventi per la diffusione del mototurismo con mezzi ecologici e con mezzi idonei al trasporto dei disabili e gli interventi per il mototurismo in sicurezza \u0026#8211; rinviando, invece, per l\u0026#8217;individuazione delle risorse, agli stanziamenti di spesa iscritti sul bilancio regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale di entrambe le disposizioni \u0026#232; dedotta in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 17, commi 1 e 3, della legge n. 196 del 2009, che prescrive la redazione di relazioni tecniche per dimostrare la copertura della spesa o la sua invarianza, e all\u0026#8217;art. 19 della medesima legge n. 196 del 2009, che estende la quantificazione e la copertura delle spese pluriennali prevista per le leggi statali anche alle disposizioni delle leggi regionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; La questione relativa all\u0026#8217;art. 6, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2022 \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Il principio di copertura finanziaria della spesa e il correlato obbligo di quantificazione di cui all\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost. impongono un preciso vincolo al legislatore che viene declinato nella redazione della relazione tecnica, disciplinata dall\u0026#8217;art. 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009, in base al quale tutti gli atti normativi sono accompagnati, appunto, dalla suddetta relazione, \u0026#171;predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell\u0026#8217;economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonch\u0026#233; delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell\u0026#8217;onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl successivo comma 6-bis dello stesso art. 17 della legge n. 196 del 2009 si occupa della clausola di neutralit\u0026#224; finanziaria, prevedendo che in tali casi \u0026#171;la relazione tecnica riporta la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l\u0026#8217;ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l\u0026#8217;indicazione dell\u0026#8217;entit\u0026#224; delle risorse gi\u0026#224; esistenti nel bilancio e delle relative unit\u0026#224; gestionali, utilizzabili per le finalit\u0026#224; indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralit\u0026#224; finanziaria non pu\u0026#242; essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 19 della medesima legge n. 196 del 2009 estende, poi, tali precetti a tutte le regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, il legislatore regionale \u0026#232; tenuto alla redazione della relazione tecnica anche nel caso in cui la norma non necessiti di nuove coperture rispetto alle disponibilit\u0026#224; gi\u0026#224; esistenti a bilancio, dovendo in questa ipotesi comunque indicare l\u0026#8217;entit\u0026#224; di tali risorse per rendere attendibile la loro idoneit\u0026#224; e sufficienza rispetto agli adempimenti previsti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Questa Corte ha pi\u0026#249; volte precisato che la clausola di invarianza finanziaria non pu\u0026#242; tradursi in una mera clausola di stile e che, \u0026#171;[o]ve la nuova spesa si ritenga sostenibile senza ricorrere alla individuazione di ulteriori risorse, per effetto di una pi\u0026#249; efficiente e sinergica utilizzazione delle somme allocate nella stessa partita di bilancio per promiscue finalit\u0026#224;, la pretesa autosufficienza non pu\u0026#242; comunque essere affermata apoditticamente, ma va corredata da adeguata dimostrazione economica e contabile\u0026#187; (sentenza n. 115 del 2012), consistente nell\u0026#8217;esatta quantificazione delle risorse disponibili e della loro eventuale eccedenza utilizzabile per la nuova o maggiore spesa, i cui oneri devono essere specificamente quantificati per dimostrare l\u0026#8217;attendibilit\u0026#224; della copertura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Pertanto, la Regione avrebbe dovuto redigere apposita relazione tecnica sulla possibilit\u0026#224; di realizzare il disposto legislativo attraverso le normali dotazioni degli uffici, e, quindi, non pu\u0026#242; essere accolta la prospettazione difensiva per cui l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale sarebbe esclusa dal fatto che la promozione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; mototuristica avrebbe un mero carattere di indirizzo non comportante spese aggiuntive.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePeraltro, tale affermazione non trova conferma nella stessa legge regionale oggetto di impugnazione e, in particolare, nel disposto dell\u0026#8217;art. 3, comma 2, laddove si prevede che i suddetti interventi \u0026#171;sono coordinati con quelli finanziati sulla base di fondi europei\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa necessaria relazione tecnica avrebbe dovuto specificare quanto di pertinenza della normale dotazione degli uffici e quanto, invece, avrebbe dovuto essere imputato ai fondi europei.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa, pertanto, dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 6, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2022, per violazione dell\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 17 della legge n. 196 del 2009.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Diversa questione \u0026#232; quella promossa dal ricorrente in ordine al comma 2 dell\u0026#8217;art. 6 della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2022 che, per le modalit\u0026#224; di finanziamento delle attivit\u0026#224; del precedente art. 4, non provvede contestualmente alla copertura dei relativi oneri rinviando, invece, agli stanziamenti di spesa iscritti sul bilancio annuale regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 4 \u0026#232; dedicato a interventi in favore dei disabili, nonch\u0026#233; per la mobilit\u0026#224; sostenibile e la guida con prudenza, e attribuisce alla Regione un compito di promozione e sostegno in tali campi, da realizzarsi anche mediante finanziamenti specifici sia per l\u0026#8217;abbattimento delle barriere architettoniche e la fruibilit\u0026#224; della rete mototuristica con speciali tipologie di moto dedicate, quali motocarrozzette o sidecar, sia per la promozione del mototurismo con mezzi ecologici e per il suo svolgimento in sicurezza, attraverso una campagna di sensibilizzazione attuata con cartellonistica stradale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 6, comma 2, della legge regionale impugnata \u0026#232; dedotta in riferimento all\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 19 della legge n. 196 del 2009 che prescrive la quantificazione e la copertura delle spese pluriennali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; La questione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; La Regione fa corretto riferimento all\u0026#8217;art. 38 del d.lgs. n. 118 del 2011 che, per le spese pluriennali continuative, prevede che le leggi regionali quantificano l\u0026#8217;onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi finanziari compresi nel bilancio di previsione e indicano l\u0026#8217;onere a regime solo in caso di spese obbligatorie, rinviando, per quelle facoltative, alla legge di bilancio dei singoli esercizi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rinvio alla successiva legge di bilancio non concerne soltanto il quantum della spesa, ma al legislatore regionale \u0026#232; rimesso anche l\u0026#8217;an della realizzazione delle attivit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; Gli interventi previsti dall\u0026#8217;art. 4 della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2022 non sono, infatti, di immediata applicazione e la norma attribuisce alla Regione un compito di promozione e sostegno di tali attivit\u0026#224;, demandando alla Giunta regionale di disciplinare la concessione dei finanziamenti specifici per favorirne il compimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tal fine il comma 2 dell\u0026#8217;art. 6 della legge regionale impugnata, nell\u0026#8217;individuare un capitolo di bilancio su cui appostare le risorse per sostenere gli oneri dei suddetti interventi, richiama espressamente l\u0026#8217;art. 38 del d.lgs. n. 118 del 2011 e precisa che l\u0026#8217;autorizzazione di spesa \u0026#232; consentita solo nei limiti degli stanziamenti annualmente iscritti sul bilancio regionale, con ci\u0026#242; rendendo evidente il carattere eventuale dell\u0026#8217;attivit\u0026#224;, in relazione alle necessarie risorse disponibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.\u0026#8211; In applicazione dell\u0026#8217;art. 38 del d.lgs. n. 118 del 2011, dunque, la legge regionale impugnata rinvia l\u0026#8217;obbligo di copertura finanziaria a decorrere dal 2023 con l\u0026#8217;adozione della legge di bilancio, quale momento in cui sono compiute le scelte allocative delle risorse.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questo senso, il comma 3 dell\u0026#8217;art. 6 della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2022 dispone che: \u0026#171;[l]\u0026#8217;autorizzazione alla spesa di cui alla presente legge \u0026#232; consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale\u0026#187;; e ci\u0026#242; in attuazione del canone costituzionale dell\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost. di cui il ricordato art. 38 costituisce disposizione specificativa (in questi termini sentenza n. 226 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;omessa quantificazione degli oneri e il rinvio del finanziamento degli interventi al 2023 trova, dunque, fondamento nella natura non obbligatoria della spesa prevista dalla disposizione impugnata, \u0026#171;restando comunque fermo che qualunque sua attuazione dovr\u0026#224; essere preceduta da idonea disposizione di legge regionale recante adeguata quantificazione e relativa copertura\u0026#187; (sentenza n. 48 del 2023; nello stesso senso, sentenza n. 57 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, va dichiarata non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, promossa in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, Cost., dell\u0026#8217;art. 6, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2022, stante il carattere eventuale della spesa la cui quantificazione spetter\u0026#224; alle leggi di bilancio annuali.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 6, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 11 marzo 2022, n. 4 (Interventi a favore del mototurismo);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 6, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2022, promossa, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 17, commi 1 e 3, e 19 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilit\u0026#224; e finanza pubblica), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiulio PROSPERETTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 2 maggio 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Bilancio e contabilit\u0026#224; pubblica - Copertura finanziaria - Norme della Regione Abruzzo -Interventi a favore del mototurismo - Norma finanziaria - Previsione che agli adempimenti disposti dagli artt. 1, 2, 3 e 5 della legge regionale n. 4 del 2022 [specificamente: istituzione della Rete degli itinerari mototuristici d\u0027Abruzzo; redazione da parte della Regione della Rete degli itinerari mototuristici d\u0027Abruzzo e del relativo piano di gestione; individuazione degli interventi da promuovere e coordinamento con gli interventi finanziati sulla base di fondi europei; introduzione della figura dell\u0027operatore mototuristico] si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie gi\u0026#224; previste a legislazione vigente, assicurando l\u0027invarianza della spesa per il bilancio della Regione e delle altre amministrazioni pubbliche interessate - Previsione che agli oneri derivanti dagli interventi di cui all\u0027art. 4 della l. reg.le n. 4 del 2022, a favore delle persone diversamente abili, si fa fronte, a decorrere dall\u0027anno 2023, con le risorse di un apposito e nuovo stanziamento istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45539","titoletto":"Bilancio e contabilità pubblica - Copertura finanziaria - Norme regionali - Impossibilità di una affermazione apodittica - Necessità che le clausole di invarianza finanziaria siano corredate dalla relazione tecnica e dai relativi allegati (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di disposizione della Regione Abruzzo nella parte in cui, per interventi volti alla promozione del mototurismo, non accompagna la previsione della clausola di invarianza finanziaria con la relazione tecnica e i relativi allegati richiesti dalla disciplina statale). (Classif. 036005).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa legge regionale deve essere corredata, ai sensi dell\u0027art. 81, terzo comma, Cost., in relazione all\u0027art. 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009, dalla relazione tecnica e dei relativi allegati, anche laddove introduca una clausola di invarianza finanziaria, in quanto quest\u0027ultima non può tradursi in una mera clausola di stile. Laddove, infatti, la nuova spesa sia ritenuta sostenibile senza ricorrere all\u0027individuazione di ulteriori risorse, la pretesa autosufficienza non può essere affermata apoditticamente, ma deve essere corredata da un\u0027adeguata dimostrazione economico-contabile, consistente nell\u0027esatta quantificazione delle risorse disponibili e della loro eventuale eccedenza utilizzabile per la nuova o maggiore spesa, i cui oneri devono essere specificamente quantificati per dimostrare l\u0027attendibilità della copertura. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 115/2012\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell\u0027art. 81, terzo comma, Cost., in relazione all\u0027art. 17 della legge n. 196 del 2009, l\u0027art. 6, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2022, che ha previsto nuovi interventi senza l\u0027apposita relazione tecnica e i relativi allegati, così compromettendo la necessaria quantificazione della copertura finanziaria. La relazione tecnica, infatti, è chiamata a quantificare le entrate e gli oneri introdotti, individuando le relative coperture e specificando, per la spesa corrente e per le minori entrate, gli oneri annuali e, per le spese in conto capitale, la modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell\u0027onere complessivo in relazione agli obiettivi previsti).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45540","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Abruzzo","data_legge":"11/03/2022","data_nir":"2022-03-11","numero":"4","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"81","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"31/12/2009","numero":"196","articolo":"17","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"45540","titoletto":"Bilancio e contabilità pubblica - Copertura finanziaria - Norme regionali - Spese facoltative pluriennali a carattere continuativo - Necessità di una immediata quantificazione - Esclusione - Possibilità di quantificare il relativo onere annuo nelle leggi di bilancio dei singoli esercizi (nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale di disposizione della Regione Abruzzo che ha previsto interventi a sostegno del mototurismo senza quantificare immediatamente le spese pluriennali a carattere continuativo, facoltative e non obbligatorie). (Classif. 036005).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLe spese pluriennali a carattere continuativo, facoltative e non obbligatorie, introdotte da disposizioni regionali non necessitano di una immediata quantificazione, in quanto l\u0027onere annuale può essere quantificato con la legge di bilancio dei singoli esercizi. Resta fermo che la loro attuazione dovrà essere preceduta da idonea disposizione di legge regionale, recante adeguata quantificazione e relativa copertura. \u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all\u0027art. 81, terzo comma, Cost. in relazione all\u0027art. 19 della legge n. 196 del 2009, dell\u0027art. 6, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2022, che prevede interventi volti alla diffusione del mototurismo con mezzi ecologici, idonei al trasporto dei disabili e sicuri. La disposizione impugnata introduce spese facoltative e non obbligatorie per le quali, in aderenza all\u0027art. 38 del d.lgs. n. 118 del 2011, che viene espressamente richiamato dalla legge regionale e che costituisce disposizione specificativa dell\u0027art. 81, terzo comma, Cost., l\u0027onere annuo può essere quantificato con la legge di bilancio dei singoli esercizi. Qualunque sua attuazione dovrà, invece, essere preceduta da idonea disposizione di legge regionale recante adeguata quantificazione e relativa copertura). (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 57/2023 - mass.45445; S. 48/2023 - mass.45377; S. 226/2021 - mass.44387\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"45539","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Abruzzo","data_legge":"11/03/2022","data_nir":"2022-03-11","numero":"4","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"81","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"31/12/2009","numero":"196","articolo":"19","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"43770","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 82/2023","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"12","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"3368","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42670","autore":"Forte C., Pieroni M.","titolo":"Quantificazione e copertura degli oneri continuativi correnti delle leggi di spesa: recenti orientamenti della Corte costituzionale di cui alle sentenze nn. 48, 57, 82, 84 e 110 del 2023","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.osservatorioaic.it","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"134","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"42669_2023_82.pdf","nome_file_fisico":"110_2023+4__Forte e Pieroni.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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