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AMBROSINI - Rel. PAPALDO \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. \r\n ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - \r\n Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - \r\n Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. GIUSEPPE \r\n CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZ\u0026#204; - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - \r\n Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici, \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente \r\n \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e SENTENZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 226 e 1331 \r\n del Codice della navigazione e degli artt. 129 e 135 del regolamento \r\n per la navigazione interna, approvato con D. P. 28 giugno 1949, n. 631, \r\n promosso con ordinanza emessa il 14 febbraio 1966 dal pretore di \r\n Venezia nel procedimento penale a carico di Basana Antonio, iscritta al \r\n n. 65 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale \r\n della Repubblica n. 118 del 14 maggio 1966. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Visto l\u0027atto di intervento del Presidente del Consiglio dei \r\n Ministri; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e udita nell\u0027udienza pubblica del 31 maggio 1967 la relazione del \r\n Giudice Antonino Papaldo; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco \r\n Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei Ministri. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e Ritenuto in fatto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nel corso di un procedimento penale pendente a carico di Bassana \r\n Antonio - imputato, fra l\u0027altro, del reato previsto dall\u0027art. 1187, \r\n secondo comma, del Codice della navigazione, per aver condotto una \r\n imharcazione a motore senza la preventiva autorizzazione prescritta \r\n dall\u0027art. 226 dello stesso Codice - il pretore di Venezia, con \r\n ordinanza emessa in data 14 febbraio 1966, ha sollevato questione di \r\n legittimit\u0026#224; costituzionale di detto art. 226 in relazione agli artt. \r\n 4 e 41, secondo comma, della Costituzione, nonch\u0026#233; dell\u0027art. 1331 dello \r\n stesso Codice e degli artt. 129 e 135 del regolamento per la \r\n navigazione interna, approvato con D. P. 28 giugno 1949, n. 631, in \r\n relazione agli artt. 76, 77, 87 e 89 della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Riguardo alla dedotta incostituzionalit\u0026#224; dell\u0027art. 226 - il \r\n quale sottopone i servizi di trasporto non di linea, di rimorchio e di \r\n traino ad una preventiva autorizzazione da rilasciarsi dall\u0027autorit\u0026#224; \r\n preposta all\u0027esercizio della navigazione interna nelle forme e nei \r\n limiti \"che sono determinati dal regolamento\"- da parte del giudice di \r\n merito si osserva che le attivit\u0026#224; di trasporto ivi indicate \r\n costituiscono iniziative economiche che devono svolgersi liberamente in \r\n quanto non vengano effettuate in contrasto con l\u0027attivit\u0026#224; sociale e in \r\n modo da recare danno alla sicurezza, alla lilbert\u0026#224; e alla dignit\u0026#224; \r\n umana. Posto ci\u0026#242;, la norma apparirebbe in contrasto con l\u0027art. 41, \r\n secondo comma, nella Costituzione in quanto, dei due limiti previsti \r\n dalla norma costituzionale, per costante giurisprudenza di questa Corte \r\n (a tal proposito si cita la sentenza n. 4 del 1962), e cio\u0026#232; quello \r\n sostanziale della rispondenza di essi ad un interesse pubblico e quello \r\n formale della \"riserva di legge\" (che deve quanto meno porre i criteri \r\n e le direttive idonee a delimitare l\u0027attivit\u0026#224; dell\u0027amministrazione in \r\n modo che questa non sia meramente discrezionale), nella fattispecie \r\n mentre pu\u0026#242; ritenersi soddisfatta la limitazione sostanziale, non pu\u0026#242; \r\n del pari ritenersi adempiuta la seconda. L\u0027art. 226, infatti, si \r\n limiterebbe a prevedere \"un\u0027autorizzazione dell\u0027autorit\u0026#224; preposta \r\n all\u0027esercizio della navigazione interna\" senza fissare condizioni al \r\n suo rilascio, ed anzi statuendo che \"le forme ed i limiti della \r\n autorizzazione sono determinati dal regolamento\", e in tal modo \r\n conferirebbe all\u0027amministrazione un largo margine di discrezionalit\u0026#224; \r\n meramente amministrativa. A ci\u0026#242; si aggiunge, da parte del pretore, che \r\n neanche nel regolamento del 1949, n. 631, il cui art. 129 pure contiene \r\n norme abbastanza dettagliate in merito alla formalit\u0026#224; per il rilascio \r\n della licenza, si rinverrebbe alcuna indicazione in ordine all\u0027oggetto \r\n del controllo della pubblica Amministrazione ed ai criteri in base ai \r\n quali questo deve essere esercitato, giacch\u0026#233; l\u0027art. 129 rinvia ad un \r\n ulteriore regolamento da emanarsi dal Ministro dei trasporti, e ci\u0026#242; \r\n con dubbia ammissibilit\u0026#224; dato che i regolamenti, ai sensi dell\u0027art. 87 \r\n della Costituzione, sarebbero riservati soltanto al Presidente della \r\n Repubblica. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Dalla rilevata carenza di ogni garanzia formale (riserva di legge \r\n in senso lato) in ordine alla disciplina economica in esame, \r\n conseguirebbe, altres\u0026#236;, la violazione dell\u0027art. 4, primo comma, della \r\n Costituzione, che riconosce il diritto al lavoro, nello specifico \r\n aspetto, da ritenersi compreso nella formula legislativa, di diritto \r\n alla scelta dell\u0027occupazione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e In merito alla questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. \r\n 1331 del Codice della navigazione e degli artt. 129 e 135 del gi\u0026#224; \r\n citato decreto del 1949, n. 631, il pretore, muovendo da analoga \r\n eccezione di incostituzionalit\u0026#224; sollevata nel giudizio di merito dalla \r\n difesa dell\u0027imputato, e basata sul presupposto che detto decreto \r\n presidenziale si identifichi in una legge delegata, osserva che, se \r\n cos\u0026#236; fosse, la norma delegante, e cio\u0026#232; l\u0027art. 1331, che non contiene \r\n alcuna prefissione di termine, sarebbe diventata illegittima con \r\n l\u0027entrata in vigore della nuova Costituzione repubblicana, ex art. 76, \r\n con la ulteriore conseguenza che non poteva pi\u0026#249; emettersi nemmeno il \r\n decreto presidenziale di cui trattasi sulla base dell\u0027art. 1331, come \r\n invece \u0026#232; avvenuto. Inoltre dalla natura legislativa del decreto \r\n presidenziale deriverebbe la sua illegittimit\u0026#224; per il fatto di aver \r\n rinviato con l\u0027art. 129 ad altro organo il completamento della \r\n fattispecie, peraltro in materia penalmente rilevante. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Circa la natura legislativa del decreto presidenziale il pretore, \r\n tuttavia, non nasconde le proprie perplessit\u0026#224;, data la formulazione \r\n dell\u0027art. 1331, richiamato nel preambolo del decreto n. 631 del 1949 e \r\n quella dell\u0027art. 1330 dello stesso Codice. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nel giudizio la parte privata non si \u0026#232; costituita; \u0026#232; intervenuto, \r\n invece, il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso \r\n dall\u0027Avvocatura generale dello Stato, con memoria depositata in data 3 \r\n giugno 1966. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Riguardo alla illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 226 del \r\n Codice della navigazione dedotta con riferimento all\u0027art. 4 della \r\n Costituzione, l\u0027Avvocatura ha eccepito che la richiamata norma \r\n costituzionale non pone in essere un diritto perfetto \r\n costituzionalmente garantito, ma, essendo di natura programmatica, \r\n detta al legislatore ordinario una precisa indicazione di politica \r\n legislativa a carattere sociale diretta all\u0027attuazione concreta della \r\n direttiva di ordine generale contenuta nel precedente art. 3. Discende \r\n da ci\u0026#242; che \u0026#232; compito del legislatore ordinario, nell\u0027ambito della sua \r\n discrezionalit\u0026#224;, la valutazione dei mezzi, dei tempi, e dei modi con i \r\n quali debba effettuarsi tale attuazione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e In ordine alla questione di legittimit\u0026#224; della stessa norma dedotta \r\n con richiamo all\u0027art. 41, secondo comma, della Costituzione, \r\n l\u0027Avvocatura ne sostiene egualmente la infondatezza nel rilievo che lo \r\n scopo della norma in esame non \u0026#232; gi\u0026#224; quello di disciplinare, limitare \r\n o controllare una determinata attivit\u0026#224; economica, bens\u0026#236; quello di \r\n disciplinare l\u0027esercizio della navigazione interna, ossia l\u0027uso di un \r\n bene demaniale, quale indubbiamente sono le acque interne, da parte dei \r\n privati cittadini. E poich\u0026#233; i beni demaniali sono amministrati dallo \r\n Stato mediante una attivit\u0026#224; diretta alla creazione, alla conservazione \r\n e allo sfruttamento di essi, pienamente legittimo appare il potere \r\n discrezionale di cui lo Stato si avvale per l\u0027esercizio di tale \r\n attivit\u0026#224; amministrativa. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Parimenti infondata sembra all\u0027Avvocatura la questione di \r\n costituzionalit\u0026#224; dell\u0027art. 1331 del Codice della navigazione e degli \r\n artt. 129 e 135 del D. P. 28 giugno 1949, n. 631, e ci\u0026#242; nella \r\n preminente considerazione che il provvedimento previsto nell\u0027art. 1331 \r\n va qualificato come un vero e proprio regolamento di esecuzione la cui \r\n emanazione rientra nelle facolt\u0026#224; del Governo. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Ad avviso dell\u0027Avvocatura, il carattere regolamentare della \r\n potest\u0026#224; conferita dal predetto articolo risulterebbe in primo luogo \r\n dalla formulazione e intitolazione della rubrica dell\u0027articolo stesso \r\n che parla di \"disposizioni per l\u0027esecuzione del codice\" (in \r\n contrapposto con la intitolazione e la formulazione dell\u0027art. 1330 che, \r\n invece, parla di \"delega legislativa\"); in secondo luogo, dalla \r\n Relazione al codice (n. 872), nella quale si parla ripetutamente della \r\n necessit\u0026#224; di un regolamento; e, infine, dal rilievo che il decreto in \r\n esame risulta emanato con la osservanza di tutte le forme stabilite per \r\n i regolamenti, fra le quali l\u0027audizione del parere del Consiglio di \r\n Stato, preveduta dallo stesso art. 1331, prescrizione, questa, che \u0026#232; \r\n tipica dei regolamenti di esecuzione ed \u0026#232; assolutamente estranea alle \r\n norme delegate. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Affermata quindi la natura regolamentare del decreto presidenziale \r\n del 1949, n. 631, l\u0027Avvocatura ritiene inutile l\u0027esame delle altre \r\n questioni sollevate con riferimento agli artt. 129 e 135 di detto \r\n provvedimento, non essendo consentito su di esse il sindacato di \r\n costituzionalit\u0026#224; che \u0026#232; riservato ai soli atti \"aventi forza di \r\n legge\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e Considerato in diritto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 1. - Nell\u0027ordinanza si rileva che l\u0027art. 226 del Codice della \r\n navigazione, rinviando al regolamento tutta la disciplina \r\n dell\u0027autorizzazione per i servizi di trasporto, rimorchio e traino non \r\n soggetti a concessione, sarebbe in contrasto con l\u0027art. 41, secondo \r\n comma, della Costituzione, per violazione della riserva di legge. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e L\u0027Avvocatura dello Stato nega che ci si trovi nel campo della \r\n riserva di legge, sostenendo che lo scopo della norma in esame non \r\n sarebbe quello di disciplinare, limitare o controllare una determinata \r\n attivit\u0026#224; economica, ma quello di disciplinare l\u0027esercizio della \r\n navigazione interna, cio\u0026#232; l\u0027uso di un bene demaniale, soggetto ad una \r\n disciplina che rientra nella piena discrezionalit\u0026#224; della pubblica \r\n Amministrazione; per cui i limiti all\u0027attivit\u0026#224; economica dei privati \r\n costituirebbero soltanto un risultato indiretto e riflesso \r\n dell\u0027attivit\u0026#224; amministrativa. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La Corte non condivide questa tesi dell\u0027Avvocatura. Essendo le \r\n acque interne destinate all\u0027uso pubblico generale, i privati possono \r\n usufruirne liberamente nei limiti che solo la legge pu\u0026#242; stabilire; e \r\n tali limiti non possono non essere ricondotti nell\u0027ambito della \r\n previsione fatta dall\u0027art. 41, secondo comma, della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Vero \u0026#232; che la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che \r\n trattasi di riserva di legge non assoluta; ma \u0026#232; anche certo che, \r\n secondo la stessa giurisprudenza, la legge non potrebbe rimandare ad un \r\n regolamento l\u0027intera disciplina della materia senza fissare criteri e \r\n direttive idonee a circoscrivere il potere del Governo. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Senonch\u0026#233;, la norma in esame deve essere interpretata non \r\n isolatamente ma nel contesto del sistema in cui \u0026#232; inserita. Cos\u0026#236; \r\n inquadrata, la norma non pu\u0026#242; essere intesa nel senso della \r\n attribuzione al Governo di un\u0027attivit\u0026#224; regolamentare libera da ogni \r\n vincolo. Il regolamento pu\u0026#242; disciplinare le forme e i limiti \r\n dell\u0027autorizzazione, ma non pu\u0026#242; conferire all\u0027autorit\u0026#224; un potere \r\n discrezionale tanto vasto da risultare praticamente non limitato e non \r\n sindacabile. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Nel sistema del Codice, i poteri dell\u0027autorit\u0026#224; preposta alla \r\n navigazione sono preordinati alla sicurezza dell\u0027esercizio, al corretto \r\n uso dei beni pubblici ed al rispetto del regime di essi. L\u0027autorit\u0026#224; \r\n competente non pu\u0026#242; discostarsi dai fini di pubblico interesse che \u0026#232; \r\n chiamata a perseguire, fini la cui determinazione non \u0026#232; affidata ad un \r\n suo apprezzamento privo di limiti. Nel caso in esame, l\u0027autorizzazione \r\n non potrebbe essere negata senza motivazione n\u0026#233; i motivi del diniego \r\n potrebbero essere fondati sopra ragioni arbitrarie o diverse da quelle \r\n imposte dai particolari fini di pubblico interesse in vista dei quali \r\n le limitazioni dell\u0027uso pubblico possono essere imposte. E queste \r\n ragioni potranno essere sindacate in sede giurisdizionale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La Corte ritiene, pertanto, che la norma in esame, interpretata nel \r\n senso ora esposto, non violi la riserva di legge. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La norma stessa non contrasta con l\u0027art. 4 della Costituzione, \r\n giacch\u0026#233;, come questa Corte altre volte ha detto, la disciplina \r\n dell\u0027attivit\u0026#224; privata, quando sia disposta, nei modi di legge, a \r\n tutela di altri interessi e di altre esigenze sociali, non pone \r\n illegittime remore al diritto di scelta dell\u0027attivit\u0026#224; lavorativa. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 2. - In questa sede non possono essere sindacate le disposizioni \r\n del regolamento per la navigazione interna, trattandosi di un atto che \r\n non ha forza di legge. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Il D.P. 28 giugno 1949, n. 631, \u0026#232; stato approvato come \r\n regolamento, udito il parere del Consiglio di Stato e sentito il \r\n Consiglio dei Ministri, con il richiamo dell\u0027art. 1331 del Codice della \r\n navigazione, il quale si \u0026#232; evidentemente ispirato alle norme che \r\n presiedono alla approvazione dei regolamenti. Ci\u0026#242; riceve anche \r\n conferma dal testo dell\u0027art. 1330 dello stesso Codice, che, sotto il \r\n titolo \"delega legislativa\", ha espressamente conferito tale delega, \r\n subordinandola a limiti di tempo e di materia ed al parere di apposita \r\n commissione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Nella sostanza, le disposizioni contenute nel predetto decreto \r\n mirano a disciplinare in concreto l\u0027esercizio di poteri e di attivit\u0026#224; \r\n nell\u0027ambito di esecuzione delle norme del codice. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Se qualche disposizione di quel decreto esorbitasse dai limiti del \r\n regolamento, non questa Corte ma il giudice competente potr\u0026#224; \r\n sindacarla nell\u0027ambito dei poteri che istituzionalmente gli competono \r\n rispetto all\u0027annullamento e alla disapplicazione delle norme \r\n regolamentari. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Queste osservazioni, oltre che condurre alla dichiarazione di \r\n inammissibilit\u0026#224; della questione riguardante la legittimit\u0026#224; del \r\n regolamento, offrono il motivo per dichiarare infondata la questione di \r\n legittimit\u0026#224; dell\u0027art. 1331, contenendo tale disposizione un richiamo \r\n al potere regolamentare del Governo. \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e per questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e 1) dichiara inammissibile la questione di legittimit\u0026#224; \r\n costituzionale del D.P. 28 giugno 1949, n. 631, con cui fu approvato il \r\n regolamento per la navigazione interna; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e 2) dichiara non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale \r\n degli artt. 226 e 1331 del Codice della navigazione in riferimento agli \r\n artt. 4, 41, secondo comma, 76, 77, 87 e 89 della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, \r\n Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1967. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO \r\n - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO \r\n - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - \r\n ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - \r\n MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE VERZ\u0026#204; - \r\n GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - \r\n FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI \r\n OGGIONI. \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"4709","titoletto":"SENT. 111/67 A. DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE - ACQUE INTERNE - COD. NAVIG., ART. 226 - NECESSITA\u0027 DI AUTORIZZAZIONE PER SERVIZI DI TRASPORTO, RIMORCHIO E TRAINO SECONDO NORME REGOLAMENTARI - PRETESA VIOLAZIONE DELLA RISERVA DI LEGGE EX ART. 41 COST. - INTERPRETAZIONE SISTEMATICA DELLA DISPOSIZIONE - SUSSISTENZA DI CRITERI DELIMITATIVI DELLA DISCREZIONALITA\u0027 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE.","testo":"L\u0027art. 226 del Codice della navigazione, rinviando al regolamento tutta la disciplina dell\u0027autorizzazione per i servizi di trasporto, rimorchio e traino non soggetti a concessione, non e\u0027 in contrasto con l\u0027art. 41 della Costituzione, per violazione della riserva di legge, in quanto la norma denunciata, interpretata -come deve essere- non isolatamente ma nel contesto del sistema in cui e\u0027 inserita, non puo\u0027 essere intesa nel senso dell\u0027attribuzione al Governo di un\u0027attivita\u0027 regolamentare libera da ogni vincolo. Nel sistema del Codice i poteri dell\u0027autorita\u0027 preposta alla navigazione sono preordinati alla sicurezza dell\u0027esercizio, al corretto uso dei beni pubblici ed al rispetto del regime di essi, e, pertanto, l\u0027autorizzazione non potrebbe essere negata senza motivazione ne\u0027 i motivi del diniego potrebbero essere fondati sopra ragioni arbitrarie o diverse da quelle imposte dai particolari fini di pubblico interesse in vista dei quali le limitazioni dell\u0027uso pubblico possono essere imposte.","numero_massima_successivo":"4710","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"codice della navigazione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"226","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"41","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"4710","titoletto":"SENT. 111/67 B. DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE - ACQUE INTERNE - COD. 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COMPETENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE - D.P.R. 28 GIUGNO 1949, N. 631 - NAVIGAZIONE INTERNA - NON HA FORZA DI LEGGE - INAMMISSIBILITA\u0027 DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE.","testo":"E\u0027 inammissibile la questione di costituzionalita\u0027 del D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631, con cui venne approvato il regolamento per la navigazione interna, trattandosi di un atto non avente forza di legge.","numero_massima_precedente":"4710","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"28/06/1949","numero":"631","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica;631~art0"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"134","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"1553","autore":"AGRO\u0027 A.S.","titolo":"USO PUBBLICO GENERALE DI BENI DEMANIALI E TUTELA COSTITUZIONALE DELLA LIBERTA\u0027.","descrizione":"","titolo_rivista":"Giurisprudenza italiana","anno_rivista":"1967","numero_rivista":"1","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1223","note_abstract":"","collocazione":"C.6 - A.57/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"1552","autore":"D\u0027ATENA A.","titolo":"REGOLAMENTO DELEGATO, LEGGE ABILITANTE E SINDACATO DI COSTITUZIONALITA\u0027.","descrizione":"","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"1967","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1222","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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