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AMBROSINI - Rel. PAPALDO                       \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e     composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente  -  Prof.  \r\n ANTONINO  PAPALDO  -  Prof.  NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO -  \r\n Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof.  ALDO SANDULLI  -  \r\n Prof.  GIUSEPPE  BRANCA  -  Prof.  MICHELE  FRAGALI  -  Prof.  GIUSEPPE  \r\n CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE  VERZ\u0026#204; - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -  \r\n Prof.  FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott.  LUIGI OGGIONI, Giudici,        \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e     ha pronunciato la seguente                                           \r\n \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e                                SENTENZA                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt.  226 e 1331  \r\n del Codice della navigazione e degli artt. 129 e  135  del  regolamento  \r\n per la navigazione interna, approvato con D. P. 28 giugno 1949, n. 631,  \r\n promosso  con  ordinanza  emessa  il  14  febbraio  1966 dal pretore di  \r\n Venezia nel procedimento penale a carico di Basana Antonio, iscritta al  \r\n n. 65 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  \r\n della Repubblica n. 118 del 14 maggio 1966.                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     Visto  l\u0027atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei  \r\n Ministri;                                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     udita  nell\u0027udienza  pubblica  del  31 maggio 1967 la relazione del  \r\n Giudice Antonino Papaldo;                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     udito  il  sostituto   avvocato   generale   dello   Stato   Franco  \r\n Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e                            \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e                           Ritenuto in fatto:                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nel  corso  di  un procedimento penale pendente a carico di Bassana  \r\n Antonio - imputato, fra l\u0027altro, del reato previsto  dall\u0027art.    1187,  \r\n secondo  comma,  del  Codice  della  navigazione, per aver condotto una  \r\n imharcazione a motore senza  la  preventiva  autorizzazione  prescritta  \r\n dall\u0027art.  226  dello  stesso  Codice  -  il  pretore  di  Venezia, con  \r\n ordinanza  emessa  in  data 14 febbraio 1966, ha sollevato questione di  \r\n legittimit\u0026#224; costituzionale di detto art. 226 in relazione  agli  artt.  \r\n 4 e 41, secondo comma, della Costituzione, nonch\u0026#233; dell\u0027art. 1331 dello  \r\n stesso  Codice  e  degli  artt.  129  e  135  del  regolamento  per  la  \r\n navigazione interna, approvato con D. P. 28 giugno  1949,  n.  631,  in  \r\n relazione agli artt. 76, 77, 87 e 89 della Costituzione.                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Riguardo  alla  dedotta  incostituzionalit\u0026#224; dell\u0027art.   226   - il  \r\n quale sottopone i servizi di trasporto non di linea, di rimorchio e  di  \r\n traino  ad  una preventiva autorizzazione da rilasciarsi dall\u0027autorit\u0026#224;  \r\n preposta all\u0027esercizio della navigazione  interna  nelle  forme  e  nei  \r\n limiti  \"che sono determinati dal regolamento\"- da parte del giudice di  \r\n merito  si  osserva  che  le  attivit\u0026#224;  di  trasporto   ivi   indicate  \r\n costituiscono iniziative economiche che devono svolgersi liberamente in  \r\n quanto non vengano effettuate in contrasto con l\u0027attivit\u0026#224; sociale e in  \r\n modo  da  recare  danno  alla sicurezza, alla lilbert\u0026#224; e alla dignit\u0026#224;  \r\n umana. Posto ci\u0026#242;, la norma apparirebbe in  contrasto  con  l\u0027art.  41,  \r\n secondo  comma,  nella  Costituzione in quanto, dei due limiti previsti  \r\n dalla norma costituzionale, per costante giurisprudenza di questa Corte  \r\n (a tal proposito si cita la sentenza n. 4 del  1962),  e  cio\u0026#232;  quello  \r\n sostanziale della rispondenza di essi ad un interesse pubblico e quello  \r\n formale  della \"riserva di legge\" (che deve quanto meno porre i criteri  \r\n e le direttive idonee a delimitare l\u0027attivit\u0026#224; dell\u0027amministrazione  in  \r\n modo  che  questa  non  sia meramente discrezionale), nella fattispecie  \r\n mentre pu\u0026#242; ritenersi soddisfatta la limitazione sostanziale, non  pu\u0026#242;  \r\n del  pari  ritenersi  adempiuta  la  seconda.  L\u0027art.  226, infatti, si  \r\n limiterebbe  a  prevedere  \"un\u0027autorizzazione  dell\u0027autorit\u0026#224;  preposta  \r\n all\u0027esercizio  della  navigazione  interna\" senza fissare condizioni al  \r\n suo rilascio, ed anzi  statuendo  che  \"le  forme  ed  i  limiti  della  \r\n autorizzazione  sono  determinati  dal  regolamento\",  e  in  tal  modo  \r\n conferirebbe all\u0027amministrazione un largo margine  di  discrezionalit\u0026#224;  \r\n meramente amministrativa. A ci\u0026#242; si aggiunge, da parte del pretore, che  \r\n neanche nel regolamento del 1949, n. 631, il cui art. 129 pure contiene  \r\n norme  abbastanza dettagliate in merito alla formalit\u0026#224; per il rilascio  \r\n della licenza, si rinverrebbe alcuna indicazione in ordine  all\u0027oggetto  \r\n del  controllo  della pubblica Amministrazione ed ai criteri in base ai  \r\n quali questo deve essere esercitato, giacch\u0026#233; l\u0027art. 129 rinvia  ad  un  \r\n ulteriore  regolamento  da  emanarsi dal Ministro dei trasporti, e ci\u0026#242;  \r\n con dubbia ammissibilit\u0026#224; dato che i regolamenti, ai sensi dell\u0027art. 87  \r\n della Costituzione, sarebbero riservati soltanto  al  Presidente  della  \r\n Repubblica.                                                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Dalla  rilevata  carenza di ogni garanzia formale (riserva di legge  \r\n in  senso  lato)  in  ordine  alla  disciplina  economica   in   esame,  \r\n conseguirebbe,  altres\u0026#236;, la violazione dell\u0027art. 4, primo comma, della  \r\n Costituzione, che riconosce  il  diritto  al  lavoro,  nello  specifico  \r\n aspetto,  da  ritenersi  compreso nella formula legislativa, di diritto  \r\n alla scelta dell\u0027occupazione.                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     In merito alla questione di legittimit\u0026#224;  costituzionale  dell\u0027art.  \r\n 1331  del  Codice  della  navigazione  e degli artt. 129 e 135 del gi\u0026#224;  \r\n citato decreto del 1949,  n.  631,  il  pretore,  muovendo  da  analoga  \r\n eccezione di incostituzionalit\u0026#224; sollevata nel giudizio di merito dalla  \r\n difesa  dell\u0027imputato,  e  basata  sul  presupposto  che  detto decreto  \r\n presidenziale si identifichi in una legge  delegata,  osserva  che,  se  \r\n cos\u0026#236;  fosse, la norma delegante, e cio\u0026#232; l\u0027art. 1331, che non contiene  \r\n alcuna  prefissione  di  termine,  sarebbe  diventata  illegittima  con  \r\n l\u0027entrata  in vigore della nuova Costituzione repubblicana, ex art. 76,  \r\n con la ulteriore conseguenza che non poteva pi\u0026#249; emettersi  nemmeno  il  \r\n decreto  presidenziale  di cui trattasi sulla base dell\u0027art. 1331, come  \r\n invece \u0026#232;  avvenuto.  Inoltre  dalla  natura  legislativa  del  decreto  \r\n presidenziale  deriverebbe  la  sua illegittimit\u0026#224; per il fatto di aver  \r\n rinviato  con  l\u0027art.  129  ad  altro  organo  il  completamento  della  \r\n fattispecie, peraltro in materia penalmente rilevante.                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Circa  la  natura legislativa del decreto presidenziale il pretore,  \r\n tuttavia, non nasconde le proprie perplessit\u0026#224;,  data  la  formulazione  \r\n dell\u0027art.  1331, richiamato nel preambolo del decreto n. 631 del 1949 e  \r\n quella dell\u0027art. 1330 dello stesso Codice.                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nel giudizio la parte privata non si \u0026#232; costituita; \u0026#232; intervenuto,  \r\n invece, il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso  \r\n dall\u0027Avvocatura generale dello Stato, con memoria depositata in data  3  \r\n giugno 1966.                                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Riguardo  alla  illegittimit\u0026#224;  costituzionale  dell\u0027art.   226 del  \r\n Codice della navigazione  dedotta  con  riferimento  all\u0027art.  4  della  \r\n Costituzione,   l\u0027Avvocatura   ha  eccepito  che  la  richiamata  norma  \r\n costituzionale   non   pone   in    essere    un    diritto    perfetto  \r\n costituzionalmente  garantito,  ma,  essendo  di  natura programmatica,  \r\n detta al legislatore ordinario  una  precisa  indicazione  di  politica  \r\n legislativa  a  carattere sociale diretta all\u0027attuazione concreta della  \r\n direttiva di ordine generale contenuta nel precedente art. 3.  Discende  \r\n da ci\u0026#242; che \u0026#232; compito del legislatore ordinario, nell\u0027ambito della sua  \r\n discrezionalit\u0026#224;, la valutazione dei mezzi, dei tempi, e dei modi con i  \r\n quali debba effettuarsi tale attuazione.                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     In ordine alla questione di legittimit\u0026#224; della stessa norma dedotta  \r\n con   richiamo   all\u0027art.   41,   secondo  comma,  della  Costituzione,  \r\n l\u0027Avvocatura ne sostiene egualmente la infondatezza nel rilievo che  lo  \r\n scopo della norma in esame non \u0026#232; gi\u0026#224; quello di disciplinare, limitare  \r\n o  controllare  una  determinata  attivit\u0026#224; economica, bens\u0026#236; quello di  \r\n disciplinare l\u0027esercizio della navigazione interna, ossia l\u0027uso  di  un  \r\n bene demaniale, quale indubbiamente sono le acque interne, da parte dei  \r\n privati  cittadini.  E poich\u0026#233; i beni demaniali sono amministrati dallo  \r\n Stato mediante una attivit\u0026#224; diretta alla creazione, alla conservazione  \r\n e allo sfruttamento di essi,  pienamente  legittimo  appare  il  potere  \r\n discrezionale  di  cui  lo  Stato  si  avvale  per  l\u0027esercizio di tale  \r\n attivit\u0026#224; amministrativa.                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Parimenti  infondata  sembra   all\u0027Avvocatura   la   questione   di  \r\n costituzionalit\u0026#224;  dell\u0027art.  1331 del Codice della navigazione e degli  \r\n artt. 129 e 135 del D.  P.  28  giugno  1949,  n.  631,  e  ci\u0026#242;  nella  \r\n preminente considerazione che il provvedimento previsto nell\u0027art.  1331  \r\n va  qualificato come un vero e proprio regolamento di esecuzione la cui  \r\n emanazione rientra nelle facolt\u0026#224; del Governo.                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Ad  avviso  dell\u0027Avvocatura,  il  carattere   regolamentare   della  \r\n potest\u0026#224;  conferita  dal  predetto articolo risulterebbe in primo luogo  \r\n dalla formulazione e intitolazione della rubrica  dell\u0027articolo  stesso  \r\n che   parla   di   \"disposizioni   per  l\u0027esecuzione  del  codice\"  (in  \r\n contrapposto con la intitolazione e la formulazione dell\u0027art. 1330 che,  \r\n invece,  parla  di  \"delega  legislativa\");  in  secondo  luogo,  dalla  \r\n Relazione  al codice (n. 872), nella quale si parla ripetutamente della  \r\n necessit\u0026#224; di un regolamento; e, infine, dal rilievo che il decreto  in  \r\n esame risulta emanato con la osservanza di tutte le forme stabilite per  \r\n i  regolamenti,  fra  le  quali l\u0027audizione del parere del Consiglio di  \r\n Stato,  preveduta  dallo stesso art. 1331, prescrizione, questa, che \u0026#232;  \r\n tipica dei regolamenti di esecuzione ed \u0026#232; assolutamente estranea  alle  \r\n norme delegate.                                                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Affermata  quindi la natura regolamentare del decreto presidenziale  \r\n del 1949, n.   631, l\u0027Avvocatura ritiene inutile  l\u0027esame  delle  altre  \r\n questioni  sollevate  con  riferimento  agli  artt.  129 e 135 di detto  \r\n provvedimento, non essendo  consentito  su  di  esse  il  sindacato  di  \r\n costituzionalit\u0026#224;  che  \u0026#232;  riservato  ai  soli  atti  \"aventi forza di  \r\n legge\".                                                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e                          \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e                         Considerato in diritto:                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     1. - Nell\u0027ordinanza si rileva  che  l\u0027art.  226  del  Codice  della  \r\n navigazione,    rinviando    al   regolamento   tutta   la   disciplina  \r\n dell\u0027autorizzazione per i servizi di trasporto, rimorchio e traino  non  \r\n soggetti  a  concessione,  sarebbe  in contrasto con l\u0027art. 41, secondo  \r\n comma, della Costituzione, per violazione della riserva di legge.        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     L\u0027Avvocatura dello Stato nega che  ci  si  trovi  nel  campo  della  \r\n riserva  di  legge,  sostenendo  che  lo scopo della norma in esame non  \r\n sarebbe quello di disciplinare, limitare o controllare una  determinata  \r\n attivit\u0026#224;  economica,  ma  quello  di  disciplinare  l\u0027esercizio  della  \r\n navigazione interna, cio\u0026#232; l\u0027uso di un bene demaniale, soggetto ad  una  \r\n disciplina  che  rientra  nella  piena  discrezionalit\u0026#224; della pubblica  \r\n Amministrazione; per cui i limiti all\u0027attivit\u0026#224; economica  dei  privati  \r\n costituirebbero    soltanto   un   risultato   indiretto   e   riflesso  \r\n dell\u0027attivit\u0026#224; amministrativa.                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La Corte non condivide  questa  tesi  dell\u0027Avvocatura.  Essendo  le  \r\n acque  interne  destinate  all\u0027uso pubblico generale, i privati possono  \r\n usufruirne liberamente nei limiti che solo la legge pu\u0026#242;  stabilire;  e  \r\n tali  limiti  non  possono  non  essere  ricondotti  nell\u0027ambito  della  \r\n previsione fatta dall\u0027art. 41, secondo comma, della Costituzione.        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Vero \u0026#232; che la giurisprudenza  di  questa  Corte  ha  ritenuto  che  \r\n trattasi  di  riserva  di  legge  non  assoluta; ma \u0026#232; anche certo che,  \r\n secondo la stessa giurisprudenza, la legge non potrebbe rimandare ad un  \r\n regolamento l\u0027intera disciplina della materia senza fissare  criteri  e  \r\n direttive idonee a circoscrivere il potere del Governo.                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Senonch\u0026#233;,   la   norma  in  esame  deve  essere  interpretata  non  \r\n isolatamente ma nel contesto del sistema  in  cui  \u0026#232;  inserita.  Cos\u0026#236;  \r\n inquadrata,   la   norma   non  pu\u0026#242;  essere  intesa  nel  senso  della  \r\n attribuzione al Governo di un\u0027attivit\u0026#224; regolamentare  libera  da  ogni  \r\n vincolo.   Il  regolamento  pu\u0026#242;  disciplinare  le  forme  e  i  limiti  \r\n dell\u0027autorizzazione, ma non  pu\u0026#242;  conferire  all\u0027autorit\u0026#224;  un  potere  \r\n discrezionale  tanto vasto da risultare praticamente non limitato e non  \r\n sindacabile.                                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Nel sistema del  Codice,  i  poteri  dell\u0027autorit\u0026#224;  preposta  alla  \r\n navigazione sono preordinati alla sicurezza dell\u0027esercizio, al corretto  \r\n uso  dei  beni  pubblici ed al rispetto del regime di essi. L\u0027autorit\u0026#224;  \r\n competente non pu\u0026#242; discostarsi dai fini di pubblico interesse  che  \u0026#232;  \r\n chiamata a perseguire, fini la cui determinazione non \u0026#232; affidata ad un  \r\n suo  apprezzamento privo di limiti. Nel caso in esame, l\u0027autorizzazione  \r\n non potrebbe essere negata senza motivazione n\u0026#233; i motivi  del  diniego  \r\n potrebbero  essere fondati sopra ragioni arbitrarie o diverse da quelle  \r\n imposte dai particolari fini di pubblico interesse in vista  dei  quali  \r\n le  limitazioni  dell\u0027uso  pubblico  possono  essere  imposte. E queste  \r\n ragioni potranno essere sindacate in sede giurisdizionale.               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La Corte ritiene, pertanto, che la norma in esame, interpretata nel  \r\n senso ora esposto, non violi la riserva di legge.                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La  norma  stessa  non  contrasta  con l\u0027art. 4 della Costituzione,  \r\n giacch\u0026#233;, come  questa  Corte  altre  volte  ha  detto,  la  disciplina  \r\n dell\u0027attivit\u0026#224;  privata,  quando  sia  disposta,  nei  modi di legge, a  \r\n tutela di altri  interessi  e  di  altre  esigenze  sociali,  non  pone  \r\n illegittime remore al diritto di scelta dell\u0027attivit\u0026#224; lavorativa.       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     2.  -  In  questa sede non possono essere sindacate le disposizioni  \r\n del regolamento per la navigazione interna, trattandosi di un atto  che  \r\n non ha forza di legge.                                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Il   D.P.   28  giugno  1949,  n.  631,  \u0026#232;  stato  approvato  come  \r\n regolamento, udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  e  sentito  il  \r\n Consiglio dei Ministri, con il richiamo dell\u0027art. 1331 del Codice della  \r\n navigazione,  il  quale  si  \u0026#232;  evidentemente  ispirato alle norme che  \r\n presiedono  alla  approvazione  dei  regolamenti.  Ci\u0026#242;  riceve   anche  \r\n conferma  dal  testo  dell\u0027art. 1330 dello stesso Codice, che, sotto il  \r\n titolo \"delega legislativa\", ha espressamente  conferito  tale  delega,  \r\n subordinandola  a limiti di tempo e di materia ed al parere di apposita  \r\n commissione.                                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Nella sostanza, le  disposizioni  contenute  nel  predetto  decreto  \r\n mirano  a disciplinare in concreto l\u0027esercizio di poteri e di attivit\u0026#224;  \r\n nell\u0027ambito di esecuzione delle norme del codice.                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Se qualche disposizione di quel decreto esorbitasse  dai limiti del  \r\n regolamento,  non  questa  Corte  ma  il  giudice   competente   potr\u0026#224;  \r\n sindacarla  nell\u0027ambito  dei poteri che istituzionalmente gli competono  \r\n rispetto  all\u0027annullamento   e   alla   disapplicazione   delle   norme  \r\n regolamentari.                                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Queste  osservazioni,  oltre  che  condurre  alla  dichiarazione di  \r\n inammissibilit\u0026#224;  della  questione  riguardante  la  legittimit\u0026#224;   del  \r\n regolamento, offrono il motivo per dichiarare infondata la questione di  \r\n legittimit\u0026#224;  dell\u0027art.  1331, contenendo tale disposizione un richiamo  \r\n al potere regolamentare del Governo.                                     \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e                            per questi motivi                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     1)   dichiara   inammissibile   la   questione   di    legittimit\u0026#224;  \r\n costituzionale del D.P. 28 giugno 1949, n. 631, con cui fu approvato il  \r\n regolamento per la navigazione interna;                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     2) dichiara non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale  \r\n degli artt. 226 e 1331 del Codice della navigazione in riferimento agli  \r\n artt. 4, 41, secondo comma, 76, 77, 87 e 89 della Costituzione.          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     Cos\u0026#236;  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,  \r\n Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1967.                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e                                   GASPARE AMBROSINI - ANTONINO  PAPALDO  \r\n                                   -  NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO  \r\n                                   - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -  \r\n                                   ALDO SANDULLI  -  GIUSEPPE  BRANCA  -  \r\n                                   MICHELE  FRAGALI  - GIUSEPPE  VERZ\u0026#204; -  \r\n                                   GIOVANNI   BATTISTA    BENEDETTI    -  \r\n                                   FRANCESCO  PAOLO  BONIFACIO  -  LUIGI  \r\n                                   OGGIONI.                               \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"4709","titoletto":"SENT.  111/67 A. DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE - ACQUE INTERNE - COD. NAVIG.,  ART.  226  - NECESSITA\u0027 DI AUTORIZZAZIONE PER SERVIZI DI TRASPORTO,  RIMORCHIO  E  TRAINO  SECONDO  NORME  REGOLAMENTARI - PRETESA  VIOLAZIONE  DELLA  RISERVA  DI  LEGGE EX ART. 41 COST. - INTERPRETAZIONE  SISTEMATICA  DELLA DISPOSIZIONE - SUSSISTENZA DI CRITERI  DELIMITATIVI  DELLA  DISCREZIONALITA\u0027  -  ESCLUSIONE  DI ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE.","testo":"L\u0027art. 226 del Codice della navigazione, rinviando al regolamento tutta   la   disciplina  dell\u0027autorizzazione  per  i  servizi  di trasporto,  rimorchio e traino non soggetti a concessione, non e\u0027 in  contrasto  con  l\u0027art.  41 della Costituzione, per violazione della    riserva   di  legge,  in  quanto  la  norma  denunciata, interpretata  -come deve essere- non isolatamente ma nel contesto del  sistema in cui e\u0027 inserita, non puo\u0027 essere intesa nel senso dell\u0027attribuzione al Governo di un\u0027attivita\u0027 regolamentare libera da  ogni  vincolo. Nel sistema del Codice i poteri dell\u0027autorita\u0027 preposta   alla   navigazione  sono  preordinati  alla  sicurezza dell\u0027esercizio,  al corretto uso dei beni pubblici ed al rispetto del  regime  di  essi, e, pertanto, l\u0027autorizzazione non potrebbe essere   negata  senza  motivazione  ne\u0027  i  motivi  del  diniego potrebbero  essere fondati sopra ragioni arbitrarie  o diverse da quelle  imposte  dai  particolari  fini  di pubblico interesse in vista dei quali le limitazioni dell\u0027uso pubblico  possono  essere imposte.","numero_massima_successivo":"4710","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"codice della navigazione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"226","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"41","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"4710","titoletto":"SENT.  111/67 B. DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE - ACQUE INTERNE - COD. NAVIG.,  ART.  226  - NECESSITA\u0027 DI AUTORIZZAZIONE PER SERVIZI DI TRASPORTO,  RIMORCHIO  E  TRAINO  SECONDO  NORME  REGOLAMENTARI - PRETESA   VIOLAZIONE   DEL   DIRITTO   DI  SCELTA  DELL\u0027ATTIVITA\u0027 LAVORATIVA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE.","testo":"L\u0027art. 226 del Codice della Navigazione, rinviando al regolamento la  disciplina  dell\u0027autorizzazione  per  i servizi di trasporto, rimorchio  e  traino  non  soggetti a concessione, non contrasta, sotto  il  profilo  della  carenza  di  una formale garanzia, con l\u0027art.    4   della   Costituzione,    giacche\u0027   la   disciplina dell\u0027attivita\u0027 privata, quando sia disposta, nei modi di legge, a tutela  di  altri interessi e di altre esigenze sociali, non pone illegittime   remore   al   diritto   di  scelta   dell\u0027attivita\u0027 lavorativa.","numero_massima_successivo":"4711","numero_massima_precedente":"4709","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"codice della navigazione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"226","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"4711","titoletto":"SENT.   111/67  C.  COMPETENZA  DELLA CORTE COSTITUZIONALE - ATTI AVENTI   FORZA  DI  LEGGE  -  D.P.R.  28  GIUGNO  1949,  N. 631 - NAVIGAZIONE  INTERNA  -  NON HA FORZA DI LEGGE - INAMMISSIBILITA\u0027 DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE.","testo":"E\u0027  inammissibile la questione di costituzionalita\u0027 del D.P.R. 28 giugno  1949,  n. 631, con cui venne approvato il regolamento per la  navigazione  interna, trattandosi di un atto non avente forza di legge.","numero_massima_precedente":"4710","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"28/06/1949","numero":"631","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica;631~art0"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"134","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"1553","autore":"AGRO\u0027 A.S.","titolo":"USO PUBBLICO  GENERALE DI BENI DEMANIALI E TUTELA COSTITUZIONALE  DELLA LIBERTA\u0027.","descrizione":"","titolo_rivista":"Giurisprudenza italiana","anno_rivista":"1967","numero_rivista":"1","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1223","note_abstract":"","collocazione":"C.6 - A.57/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"1552","autore":"D\u0027ATENA A.","titolo":"REGOLAMENTO DELEGATO, LEGGE ABILITANTE E SINDACATO  DI COSTITUZIONALITA\u0027.","descrizione":"","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"1967","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1222","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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