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Puglia n. 27 del 2023 reca modifiche alla legge reg. Puglia n. 28 del 2022 e che il suo art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), in particolare, sostituisce il comma 4 dell\u0026#8217;art. 2 di quest\u0026#8217;ultima legge regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl citato art. 2, comma 4, cos\u0026#236; recitava: \u0026#171;[a]lle misure di compensazione territoriale di cui al presente articolo, limitate agli impianti e alle infrastrutture del gas, anche in esercizio, si aggiungono le misure di compensazione e riequilibrio ambientale con il procedimento di cui all\u0026#8217;articolo 1\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEsso, per come sostituito dalla disposizione impugnata, prevede, invece, che \u0026#171;[a]lle misure di compensazione territoriale di cui al presente articolo, limitate agli impianti e alle infrastrutture del gas che abbiano acquisito il titolo per la costruzione alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni e per i quali non siano state applicate misure compensative si aggiungono le misure di compensazione di cui al comma 1 dell\u0026#8217;articolo 1 e con il procedimento di cui all\u0026#8217;articolo 1. Con il medesimo procedimento le misure previste dall\u0026#8217;articolo 1 si applicano anche agli impianti e infrastrutture di cui al comma 1 del presente articolo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8722; L\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della legge reg. Puglia n. 27 del 2023, secondo il ricorrente, si porrebbe in contrasto, in primo luogo, con l\u0026#8217;art. 1, comma 5, della legge n. 239 del 2004, \u0026#171;specie se letta in combinato disposto\u0026#187; con l\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della stessa legge reg. Puglia n. 27 del 2023, che ha modificato l\u0026#8217;art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 28 del 2022, il quale, nella sua formulazione attuale, sottopone a misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale (d\u0026#8217;ora in avanti, anche: misure di compensazione) esclusivamente i soggetti proponenti nuovi impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese, oppure il potenziamento e la trasformazione di quelli gi\u0026#224; esistenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;intento riformatore sotteso al menzionato art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge reg. Puglia n. 27 del 2023 sarebbe \u0026#171;di fatto eluso\u0026#187;, nel settore del gas, dalla disposizione impugnata, l\u0026#224; dove sottopone alle misure di compensazione \u0026#171;anche gli impianti a gas di fatto \u0026#8220;esistenti\u0026#8221; alla data di entrata in vigore della legge regionale, in quanto autorizzati (ed anche se non ancora costruiti)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn tal modo, l\u0026#8217;art. 2, comma 4, della legge reg. Puglia n. 28 del 2022, per come sostituito dall\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della legge reg. Puglia n. 27 del 2023, violerebbe l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., ponendosi in contrasto con il principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell\u0026#8217;energia, recato dall\u0026#8217;art. 1, comma 5, della legge n. 239 del 2004, a mente del quale: \u0026#171;[l]e regioni e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale, fatto salvo quanto previsto dall\u0026#8217;articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRicorda poi il Presidente del Consiglio dei ministri che:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8722; secondo la costante giurisprudenza costituzionale, in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell\u0026#8217;energia, le regioni sono tenute a rispettare i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale (si citano le sentenze n. 11 del 2022, n. 177 del 2021, n. 106 del 2020, n. 177 e n. 14 del 2018), tra i quali figura il citato art. 1, comma 5, della legge n. 239 del 2004;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8722; ai sensi dell\u0026#8217;art. 1, comma 4, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), della medesima legge n. 239 del 2004, le misure di compensazione possono essere richieste, \u0026#171;qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attivit\u0026#224;, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8722; L\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato lamenta, in secondo luogo, la violazione del principio del legittimo affidamento, poich\u0026#233; la disposizione impugnata introdurrebbe un \u0026#171;onere aggiuntivo a carico di soggetti che hanno gi\u0026#224; conseguito un titolo autorizzatorio alla data di entrata in vigore delle norme\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, sarebbe leso l\u0026#8217;affidamento nella sicurezza giuridica, costituente \u0026#171;valore fondamentale dello Stato di diritto, costituzionalmente protetto nel nostro ordinamento\u0026#187; (si citano le sentenze di questa Corte n. 39 del 1993, n. 155 del 1990, n. 822 del 1988 e n. 349 del 1985), \u0026#171;ora ancor pi\u0026#249; rilevante considerato che lo stesso legislatore prescrive che l\u0026#8217;attivit\u0026#224; amministrativa sia retta (anche) dai principi dell\u0026#8217;ordinamento comunitario\u0026#187;, nel quale il principio in parola sarebbe stato elaborato in via giurisprudenziale, \u0026#171;in un\u0026#8217;ottica di accentuata tutela dell\u0026#8217;interesse privato nei confronti delle azioni normativa e amministrativa delle istituzioni europee\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#171;A livello costituzionale\u0026#187;, il legittimo affidamento sarebbe garantito dall\u0026#8217;art. 3 Cost. (si cita la sentenza di questa Corte n. 149 del 2017) e, nella misura in cui \u0026#171;orienta le singole discipline interessate\u0026#187;, troverebbe tutela anche negli artt. 41, 42 e 97 Cost., con riferimento, rispettivamente, \u0026#171;all\u0026#8217;affidamento nell\u0026#8217;esercizio di attivit\u0026#224; economiche, [\u0026#8230;] al regime dei beni\u0026#187; e ai \u0026#171;rapporti con amministrazioni pubbliche\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel caso di specie, l\u0026#8217;assoggettamento a misure di compensazione di impianti e infrastrutture del gas gi\u0026#224; autorizzati lederebbe la libert\u0026#224; di iniziativa economica, \u0026#171;intesa come capacit\u0026#224; dell\u0026#8217;imprenditore di organizzare i fattori della produzione e di determinarsi autonomamente nell\u0026#8217;ambito di un quadro giuridico stabile e certo con la pubblica amministrazione, senza il condizionamento di normative sopravvenute che alterino i programmi originari introducendo oneri non previsti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8722; Con atto depositato il 16 febbraio 2024, si \u0026#232; costituita in giudizio la Regione Puglia, eccependo l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; e la non fondatezza del ricorso avversario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8722; La resistente osserva, in primo luogo, che la disposizione impugnata, nell\u0026#8217;eliminare la \u0026#171;dicitura \u0026#8220;anche in esercizio\u0026#8221;\u0026#187;, \u0026#171;esclude aprioristicamente che la normativa possa applicarsi agli impianti gi\u0026#224; esistenti (l\u0026#8217;esercizio di un impianto deve presupporre necessariamente che l\u0026#8217;impianto esista, cio\u0026#232; sia costruito)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl preteso contrasto con la normativa statale, quindi, non sussisterebbe, donde, secondo la Regione Puglia, la inammissibilit\u0026#224; della prima questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8722; Sotto altro profilo, quest\u0026#8217;ultima sarebbe inammissibile per la generica individuazione della normativa statale \u0026#171;utilizzata quale parametro interposto\u0026#187;, posto che il ricorrente si limita a dedurre la violazione dell\u0026#8217;art. 1, comma 5, della legge n. 239 del 2004, senza tuttavia chiarire perch\u0026#233; \u0026#171;la dicitura \u0026#8220;soggetti che abbiano acquisito il titolo per la costruzione alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni\u0026#8221; sia da intendersi come \u0026#8220;impianti esistenti\u0026#8221;, cio\u0026#232; in che termini la norma regionale impugnata si configurerebbe come derogatoria\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8722; Quanto alla non fondatezza, secondo la Regione Puglia, le censure sollevate dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato muoverebbero \u0026#171;da una lettura parziale e pretestuosa delle disposizioni regionali, estrapolate dal pi\u0026#249; ampio contesto normativo, sia nazionale che regionale, in cui le stesse si inseriscono\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOsserva al riguardo la resistente che la legge reg. Puglia n. 27 del 2023 \u0026#171;si inserisce nella cornice della legge \u0026#8220;quadro\u0026#8221; del settore energetico\u0026#187;, ossia la legge n. 239 del 2004, la quale, all\u0026#8217;art. 1, comma 4, prevede, in primo luogo, che (lo Stato e) le regioni assicurano su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l\u0026#8217;energia nelle sue varie forme e in condizioni di omogeneit\u0026#224;, sia con riguardo alle modalit\u0026#224; di fruizione, sia con riguardo ai criteri di formazione delle tariffe e al conseguente impatto sulla formazione dei prezzi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn secondo luogo, in forza della menzionata disposizione statale, (lo Stato e) le regioni sono chiamate a garantire l\u0026#8217;adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole regioni e, qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attivit\u0026#224;, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale, a disciplinare misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Regione Puglia prosegue osservando che l\u0026#8217;art. 1, comma 5, della medesima legge n. 239 del 2004 prevede che le regioni, gli enti pubblici territoriali e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti, hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultima disposizione \u0026#8211; prosegue la resistente \u0026#8211; fa salvo quanto previsto dall\u0026#8217;art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell\u0026#8217;energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell\u0026#8217;elettricit\u0026#224;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, il \u0026#171;richiamo\u0026#187; sarebbe al comma 6 del citato art. 12, il quale \u0026#8211; nel disporre che \u0026#171;[l]\u0026#8217;autorizzazione non pu\u0026#242; essere subordinata n\u0026#233; prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province\u0026#187; \u0026#8211; vieterebbe che l\u0026#8217;autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto energetico possa essere concessa solo se sono previste misure di compensazione dal proponente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNella ricognizione dei principi fondamentali in materia, andrebbe considerato, inoltre, il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante \u0026#171;Linee guida per l\u0026#8217;autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili\u0026#187;, che, nell\u0026#8217;Allegato 2, definisce i \u0026#171;Criteri per l\u0026#8217;eventuale fissazione di misure compensative\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;Allegato in questione \u0026#8211; prosegue la Regione Puglia \u0026#8211; ribadisce che, ai sensi dell\u0026#8217;art. 12, comma 6, del d.lgs. n. 387 del 2003, l\u0026#8217;autorizzazione non pu\u0026#242; essere subordinata n\u0026#233; prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province. Esso, ancora, stabilisce, al punto 2, che \u0026#171;per l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non \u0026#232; dovuto alcun corrispettivo monetario in favore dei Comuni, l\u0026#8217;autorizzazione unica pu\u0026#242; prevedere l\u0026#8217;individuazione di misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, a favore degli stessi Comuni e da orientare su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi\u0026#187;, nel rispetto dei criteri ivi espressamente indicati (dalla lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e alla lettera \u003cem\u003eh\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale essendo il quadro normativo, non sussisterebbe la dedotta violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 1, comma 5, della legge n. 239 del 2004, posto che il ricordato comma 4, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), del medesimo articolo riconosce alle regioni il diritto di richiedere misure compensative, al fine di garantire l\u0026#8217;adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione impugnata, infatti, sarebbe rivolta esclusivamente agli impianti e alle infrastrutture \u0026#171;per i quali non siano state applicate misure compensative\u0026#187;, pur essendovi gi\u0026#224; tenute per effetto della legge n. 239 del 2004, al ricorrere dei presupposti ivi previsti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa questione, in conclusione, sarebbe priva di fondamento per erroneit\u0026#224; del presupposto interpretativo, dal momento che la norma regionale sarebbe mera applicazione di quanto previsto dal legislatore statale gi\u0026#224; dal 2004, e per ci\u0026#242; solo inidonea \u0026#171;ad invadere ambiti costituzionalmente riservati allo Stato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.\u0026#8722; In relazione alla dedotta violazione del principio di affidamento, la Regione Puglia eccepisce, in primo luogo, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione per difetto \u0026#171;di specifica motivazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente, infatti, avrebbe omesso di indicare \u0026#171;i termini concreti in cui la disposizione impugnata violerebbe i parametri costituzionali invocati e le norme richiamate a parametro interposto, n\u0026#233; sarebbe chiarito in cosa consisterebbe il \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e arrecato agli operatori economici in termini di libert\u0026#224; di iniziativa economica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo la resistente, poi, la norma regionale in esame non rappresenterebbe \u0026#171;il presupposto logico e giuridico di un onere aggiuntivo, quali le compensazioni ambientali\u0026#187;, posto che quest\u0026#8217;ultime sarebbero state previste in favore delle regioni gi\u0026#224; dal legislatore statale del 2004: la questione sarebbe quindi inammissibile anche perch\u0026#233; non sarebbe lesa alcuna libert\u0026#224; di iniziativa economica \u0026#171;per effetto di norme sopravvenute\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8722; Con memoria depositata il 2 settembre 2024, la Regione Puglia ha ribadito le eccezioni di inammissibilit\u0026#224; del ricorso e gli argomenti a sostegno della sua non fondatezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8722; Con memoria depositata il 3 settembre 2024, il Presidente del Consiglio dei ministri, a sua volta, ha ulteriormente illustrato le ragioni poste a sostegno dell\u0026#8217;impugnazione.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003el.\u0026#8722; Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della legge reg. Puglia n. 27 del 2023, in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 97 e 117, terzo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 1, comma 5, della legge n. 239 del 2004.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8722; La disposizione impugnata sostituisce il comma 4 dell\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Puglia n. 28 del 2022, secondo cui, nella formulazione antecedente all\u0026#8217;intervento del legislatore regionale contestato con l\u0026#8217;odierno ricorso, \u0026#171;[a]lle misure di compensazione territoriale di cui al presente articolo, limitate agli impianti e alle infrastrutture del gas, anche in esercizio, si aggiungono le misure di compensazione e riequilibrio ambientale con il procedimento di cui all\u0026#8217;articolo 1\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;attuale formulazione, il citato art. 2, comma 4, della legge reg. Puglia n. 28 del 2022 prevede, invece, che \u0026#171;[a]lle misure di compensazione territoriale di cui al presente articolo, limitate agli impianti e alle infrastrutture del gas che abbiano acquisito il titolo per la costruzione alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni e per i quali non siano state applicate misure compensative si aggiungono le misure di compensazione di cui al comma 1 dell\u0026#8217;articolo 1 e con il procedimento di cui all\u0026#8217;articolo 1. Con il medesimo procedimento le misure previste dall\u0026#8217;articolo 1 si applicano anche agli impianti e infrastrutture di cui al comma 1 del presente articolo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe \u0026#171;misure di compensazione territoriale di cui al presente articolo\u0026#187; sono quelle specificamente previste nel settore del gas dall\u0026#8217;art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 28 del 2022, ai sensi del quale, \u0026#171;al fine di contenere il costo del gas sostenuto dalle famiglie pugliesi\u0026#187; (e al ricorrere dei presupposti di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 4, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e, della legge n. 239 del 2004), \u0026#171;\u0026#232; disposta per ogni nuovo impianto e infrastruttura energetica oppure per il potenziamento o trasformazione di impianti e infrastrutture energetiche esistenti, nella misura fino al 3 per cento del valore commerciale del volume del gas prodotto, trasportato o importato in Italia, la misura di compensazione e riequilibrio territoriale a carico dei proponenti, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture di gas sul territorio pugliese\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge reg. Puglia n. 28 del 2022, anch\u0026#8217;esso richiamato dalla disposizione impugnata, a sua volta, prevede che \u0026#171;[l]a Regione, in armonia con la legislazione europea, statale e regionale in materia di tutela dell\u0026#8217;ambiente, della salute e della qualit\u0026#224; della vita della popolazione, in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento, disciplina misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali ultime misure possono essere previste \u0026#171;a carico dei proponenti di nuovi impianti e infrastrutture energetiche oppure del potenziamento o della trasformazione di impianti e infrastrutture esistenti sul territorio pugliese\u0026#187; (art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 28 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8722; Secondo il ricorrente, l\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della legge reg. Puglia n. 27 del 2023, nel consentire l\u0026#8217;imposizione delle misure di compensazione in relazione agli \u0026#171;impianti a gas di fatto \u0026#8220;esistenti\u0026#8221; alla data di entrata in vigore della legge regionale, in quanto autorizzati (ed anche se non ancora costruiti)\u0026#187;, violerebbe, in primo luogo, l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 1, comma 5, della legge n. 239 del 2004.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultimo, recante un principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell\u0026#8217;energia, attribuirebbe, infatti, alle regioni e agli enti territorialmente interessati il diritto di stipulare accordi che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale esclusivamente con i soggetti proponenti nuove infrastrutture, ovvero il potenziamento o la trasformazione di quelle esistenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8722; L\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della legge reg. Puglia n. 27 del 2023, in secondo luogo, nell\u0026#8217;introdurre un \u0026#171;onere aggiuntivo a carico di soggetti che hanno gi\u0026#224; conseguito un titolo autorizzatorio alla data di entrata in vigore delle norme\u0026#187; lederebbe, in violazione degli artt. 3, 41, 42 e 97 Cost., il loro affidamento e la loro libert\u0026#224; di iniziativa economica, \u0026#171;intesa come capacit\u0026#224; dell\u0026#8217;imprenditore di organizzare i fattori della produzione e di determinarsi autonomamente nell\u0026#8217;ambito di un quadro giuridico stabile e certo con la pubblica amministrazione, senza il condizionamento di normative sopravvenute che alterino i programmi originari introducendo oneri non previsti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8722; In via preliminare, deve essere delimitato il \u003cem\u003ethema\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edecide\u003c/em\u003e\u003cem\u003en\u003c/em\u003e\u003cem\u003edum\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 2, comma 4, della legge reg. Puglia n. 28 del 2022, per come sostituito ad opera dell\u0026#8217;impugnato art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della legge reg. Puglia n. 27 del 2023, si compone di due alinea.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl primo disciplina le misure di compensazione per gli \u0026#171;impianti\u0026#187; e \u0026#171;le infrastrutture del gas che abbiano acquisito il titolo per la costruzione alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni e per i quali non siano state applicate misure compensative\u0026#187;. Il secondo, invece \u0026#8211; per mezzo del rinvio all\u0026#8217;art. 2, comma 1, della stessa legge reg. Puglia n. 28 del 2022 \u0026#8722; riguarda le misure di compensazione applicabili (sempre nel settore del gas) a \u0026#171;ogni nuovo impianto e infrastruttura energetica\u0026#187; o a quelli gi\u0026#224; esistenti e interessati da potenziamento o trasformazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNonostante il Presidente del Consiglio dei ministri abbia impugnato la menzionata disposizione regionale senza alcuna specificazione, \u0026#232; chiaro, alla luce del complessivo tenore del ricorso, che esso si appunta esclusivamente sul primo alinea, che dunque costituisce l\u0026#8217;unico oggetto delle odierne questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Sempre in via preliminare, devono essere esaminate le eccezioni sollevate dalla Regione Puglia, secondo cui entrambe le questioni sarebbero inammissibili per genericit\u0026#224; della motivazione e per assenza del contrasto tra la disposizione impugnata e la legislazione statale di riferimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe eccezioni non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl senso della prima questione \u0026#232; sufficientemente chiaro: secondo il ricorrente, la previsione che le misure di compensazione si applicano \u0026#171;agli impianti e alle infrastrutture del gas che abbiano acquisito il titolo per la costruzione alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni\u0026#187; si pone in contrasto con il parametro interposto, il quale contempla quelle misure solo per \u0026#171;ogni nuovo impianto e infrastruttura energetica oppure per il potenziamento o trasformazione di impianti e infrastrutture energetiche esistenti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eParimenti chiaro \u0026#232; il senso della seconda questione: la disposizione regionale \u0026#8211; nel prevedere le misure in esame non solo per i nuovi impianti o per il potenziamento o la trasformazione di quelli esistenti, ma anche per quelli gi\u0026#224; aventi un titolo per la costruzione prima dell\u0026#8217;entrata in vigore della legge regionale \u0026#8211; lederebbe l\u0026#8217;affidamento degli operatori economici, sui quali, al momento del rilascio del titolo, quelle misure non erano state fatte gravare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa sussistenza o meno del contrasto con il parametro interposto e delle violazioni dedotte, poi, attiene non al rito ma al merito delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8722; La questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della legge reg. Puglia n. 27 del 2023, per violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 1, comma 5, della legge n. 239 del 2004, \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione statale da ultimo menzionata reca un principio fondamentale della materia produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell\u0026#8217;energia (sentenze n. 124 e n. 119 del 2010, n. 248 del 2006).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn forza di essa, \u0026#171;[l]e regioni, gli enti pubblici territoriali e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl parametro interposto consente, dunque, l\u0026#8217;imposizione delle misure di compensazione solo in caso di nuove infrastrutture o di potenziamento o trasformazione di quelle esistenti, ossia in ipotesi in cui \u0026#232; sempre necessaria l\u0026#8217;autorizzazione allo svolgimento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; (nuova, potenziata o trasformata).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLo stesso riferimento ai \u0026#171;soggetti proponenti\u0026#187; rende evidente la volont\u0026#224; del legislatore statale di prevedere la stipulazione di accordi aventi ad oggetto le misure di compensazione esclusivamente nel contesto della procedura di autorizzazione, evidentemente al fine di consentire all\u0026#8217;imprenditore di vagliare la convenienza della sua iniziativa economica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale necessaria contestualizzazione, del resto, \u0026#232; espressamente imposta dalle citate Linee guida del 2010, sia pure in relazione allo specifico e diverso ambito degli impianti e delle infrastrutture energetiche alimentati da fonti rinnovabili, oltre che dallo stesso legislatore regionale pugliese in relazione a tutti gli impianti e le infrastrutture energetiche diversi da quelli del gas (art. 1, comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della medesima legge reg. Puglia n. 28 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione impugnata, per contro, consentendo l\u0026#8217;applicazione delle misure di compensazione, nel settore del gas, anche in relazione agli impianti e alle infrastrutture che abbiano gi\u0026#224; ottenuto l\u0026#8217;autorizzazione (\u0026#171;che abbiano acquisito il titolo per la costruzione alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni\u0026#187;), senza la contestuale previsione di quelle misure (\u0026#171;per i quali non siano state applicate misure compensative\u0026#187;), si pone in contrasto con il parametro interposto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8722; Va pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo l\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della legge reg. Puglia n. 27 del 2023, per violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 1, comma 5, della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui \u0026#8722; nel sostituire l\u0026#8217;art. 2, comma 4, della legge reg. Puglia n. 28 del 2022 \u0026#8722; prevede che \u0026#171;[a]lle misure di compensazione territoriale di cui al presente articolo, limitate agli impianti e alle infrastrutture del gas che abbiano acquisito il titolo per la costruzione alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni e per i quali non siano state applicate misure compensative si aggiungono le misure di compensazione di cui al comma 1 dell\u0026#8217;articolo 1 e con il procedimento di cui all\u0026#8217;articolo 1\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8722; Resta assorbita la restante questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della legge reg. Puglia n. 27 del 2023 promossa in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 97 Cost.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003el\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della legge della Regione Puglia 10 novembre 2023, n. 27, recante \u0026#171;Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 (Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica)\u0026#187;, nella parte in cui \u0026#8722; nel sostituire l\u0026#8217;art. 2, comma 4, della legge reg. Puglia n. 28 del 2022 \u0026#8722; prevede che \u0026#171;[a]lle misure di compensazione territoriale di cui al presente articolo, limitate agli impianti e alle infrastrutture del gas che abbiano acquisito il titolo per la costruzione alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni e per i quali non siano state applicate misure compensative si aggiungono le misure di compensazione di cui al comma 1 dell\u0026#8217;articolo 1 e con il procedimento di cui all\u0026#8217;articolo 1\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni PITRUZZELLA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 18 ottobre 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Energia - Idrocarburi - Norme della Regione Puglia - Modifiche alla l. reg.le n. 28 del 2022 - Previsione che alle misure di compensazione territoriale, limitate agli impianti e alle infrastrutture del gas che abbiano acquisito il titolo per la costruzione alla data di entrata in vigore della l. reg.le n. 27 del 2023 e per i quali non siano state applicate misure compensative, si aggiungono le misure di compensazione di cui al c. 1 dell\u0026#8217;art. 1 della l. reg.le n. 28 del 2022 - Previsione che tali misure si applicano anche agli impianti e alle infrastrutture di cui all\u0026#8217;art. 2, c. 1, della medesima legge regionale.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46396","titoletto":"Energia - Idrocarburi - Norme della Regione Puglia - Misure di compensazione territoriale riferite agli impianti e alle infrastrutture del gas - Previsione, mediante novella, che le misure si estendano anche agli impianti esistenti, in funzione o comunque già autorizzati, anziché solo a quelli nuovi o a quelli esistenti e interessati da potenziamento o trasformazione - Violazione dei principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell\u0027energia - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 094006).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 1, comma 5, della legge n. 239 del 2004, l’art. 2, comma 1, lett. \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della legge reg. Puglia n. 27 del 2023, nella parte in cui - nel sostituire l’art. 2, comma 4, della legge reg. Puglia n. 28 del 2022 - prevede che «[a]lle misure di compensazione territoriale di cui al presente articolo, limitate agli impianti e alle infrastrutture del gas che abbiano acquisito il titolo per la costruzione alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni e per i quali non siano state applicate misure compensative si aggiungono le misure di compensazione di cui al comma 1 dell’articolo 1 e con il procedimento di cui all’articolo 1». La novella impugnata dal Governo, consentendo le misure di compensazione anche in relazione agli impianti a gas di fatto esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale, in quanto autorizzati (ed anche se non ancora costruiti), viola un principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, che attribuisce alle regioni e agli enti territorialmente interessati il diritto di stipulare accordi che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale esclusivamente con i soggetti proponenti nuove infrastrutture, ovvero il potenziamento o la trasformazione di quelle esistenti. Il parametro interposto evocato, infatti, consente l’imposizione delle misure di compensazione solo in ipotesi in cui è sempre necessaria l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività (nuova, potenziata o trasformata). Tale necessaria contestualizzazione, del resto, è espressamente imposta dalle Linee guida del 2010, sia pure in relazione allo specifico e diverso ambito degli impianti e delle infrastrutture energetiche alimentati da fonti rinnovabili, oltre che dallo stesso legislatore regionale pugliese in relazione a tutti gli impianti e le infrastrutture energetiche diversi da quelli del gas (art. 1, comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della medesima legge reg. Puglia n. 28 del 2022). (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 124/2010 - mass. 34547; S. 119/2010 - mass. 34497; S. 248/2006 - mass. 30539\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"10/11/2023","data_nir":"2023-11-10","numero":"27","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. c)","nesso":"che sostituisce l\u0027"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"07/11/2022","data_nir":"2022-11-07","numero":"28","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"23/08/2004","numero":"239","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"5","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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