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La perimetrazione del parco regionale dell\u0026#8217;Appia Antica, istituito con la legge regionale 10 novembre 1988, n. 66 (Istituzione del parco regionale dell\u0026#8217;Appia Antica) e successive modifiche, come da ultimo modificata dalla legge regionale 30 marzo 2009, n. 6 (Modifica del perimetro del parco regionale dell\u0026#8217;Appia Antica), \u0026#232; ampliata secondo la planimetria in scala 1:10.000 e la relativa relazione descrittiva contenute, rispettivamente, negli allegati A2 e B2 che costituiscono parte integrante della presente legge. 2. Nelle more dell\u0026#8217;adeguamento, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 26, comma 5 bis, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, del piano del parco regionale dell\u0026#8217;Appia Antica, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 18 luglio 2018, n. 9, alle disposizioni di cui al comma 1 continua ad applicarsi la disciplina prevista dal medesimo piano. Limitatamente al territorio oggetto di ampliamento non ricompreso nella perimetrazione prevista nel piano, si applicano le misure di salvaguardia di cui all\u0026#8217;articolo 8 della l.r. 29/1997 per le zone A, di cui all\u0026#8217;articolo 7, comma 4, lettera a), n. 1 della medesima legge regionale. 3. Relativamente al territorio interessato dall\u0026#8217;ampliamento di cui al comma 1, l\u0026#8217;adeguamento del piano del parco regionale dell\u0026#8217;Appia Antica ai sensi del comma 2 favorisce: a) l\u0026#8217;esercizio e lo sviluppo delle attivit\u0026#224; agricole aziendali e il ricorso allo strumento del piano di utilizzazione aziendale (PUA) in conformit\u0026#224; a quanto previsto dall\u0026#8217;articolo 31 della l.r. 29/1997; b) lo svolgimento delle attivit\u0026#224; compatibili con le finalit\u0026#224; del parco quali le attivit\u0026#224; sportive relative ad impianti legittimamente esistenti in considerazione del ruolo svolto dalle stesse rispetto all\u0026#8217;innalzamento della qualit\u0026#224; della vita della popolazione\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il giudizio a quo \u0026#232; stato promosso contro il Comune di Marino e la Regione Lazio dalla Selva srl, che si doleva della mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio 23 gennaio 2018, n. 839, con cui era stata accertata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; del silenzio serbato dallo stesso Comune in merito alla presentazione del Programma integrato di intervento (di seguito: PRINT) \u0026#8220;Selva\u0026#8221; del 26 maggio 2016, ed era stato ordinato al Comune di provvedere espressamente sulla richiesta della societ\u0026#224; entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Nello stesso giudizio, la societ\u0026#224; chiedeva, in via subordinata, l\u0026#8217;annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Marino 28 febbraio 2018, n. 2, e della nota del Comune di Marino 24 aprile 2018, n. 22900, con cui era stato comunicato che la citata delibera n. 2 del 2018 aveva sospeso gli effetti del Protocollo d\u0026#8217;intesa sottoscritto con la Regione Lazio il 14 giugno 2011, ragion per cui fino al perdurare della sospensione il PRINT \u0026#8220;Selva\u0026#8221; risultava \u0026#171;improcedibile\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il 4 gennaio 2019 la Selva srl presentava motivi aggiunti, con cui chiedeva l\u0026#8217;annullamento del provvedimento \u0026#171;implicito\u0026#187; di ampliamento del parco regionale dell\u0026#8217;Appia Antica \u0026#8211; esecutivo della norma censurata \u0026#8211; e delle relative misure di salvaguardia, nonch\u0026#233; il risarcimento dei danni causati dal silenzio-inadempimento e dal mancato esercizio del potere comunale di approvazione del PRINT \u0026#8220;Selva\u0026#8221; proposto dalla ricorrente;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il rimettente precisa che l\u0026#8217;ampliamento del parco regionale dell\u0026#8217;Appia Antica interessa anche l\u0026#8217;area oggetto PRINT \u0026#8220;Selva\u0026#8221;, di propriet\u0026#224; della ricorrente; che, in base a quanto disposto dall\u0026#8217;art. 7, comma 2, della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, nelle zone urbanistiche in cui ricade gran parte del progetto presentato dalla ricorrente \u0026#232; vietata la nuova edificazione; infine, che, a differenza di altri casi sottoposti al TAR Lazio nel 2018, il PRINT \u0026#8220;Selva\u0026#8221; non \u0026#232; mai stato approvato n\u0026#233; \u0026#232; stata sottoscritta la convenzione urbanistica;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il rimettente argomenta sulla rilevanza delle questioni sollevate, osservando che la nuova perimetrazione del parco regionale dell\u0026#8217;Appia Antica, disposta con la norma censurata, \u0026#171;ha un impatto immediato e ineludibile sul regime della propriet\u0026#224; della parte ricorrente e sulle legittime aspettative di far rientrare la propriet\u0026#224; stessa nell\u0026#8217;ambito del Programma urbanistico ed edilizio proposto\u0026#187;; l\u0026#8217;art. 7 della legge reg. Lazio n. 7 del 2018 sarebbe una \u0026#8220;legge-provvedimento\u0026#8221; e da ci\u0026#242; deriverebbe la rilevanza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, perch\u0026#233;, da un lato, la norma conterrebbe in s\u0026#233; il precetto di carattere amministrativo, e quindi non necessiterebbe di atti amministrativi applicativi per essere esecutiva, dall\u0026#8217;altro lato la decisione del giudizio a quo non potrebbe prescindere dalla valutazione circa la legittimit\u0026#224; costituzionale della norma in esame, che ha ampliato il perimetro del parco dell\u0026#8217;Appia Antica, includendovi anche le aree di propriet\u0026#224; della ricorrente;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, quanto alla non manifesta infondatezza, la norma censurata sarebbe innanzitutto affetta da \u0026#171;irragionevolezza per disparit\u0026#224; di trattamento\u0026#187; (art. 3 Cost.) tra la situazione della societ\u0026#224; ricorrente e altre due diverse situazioni: da un lato, \u0026#171;quella dei proprietari dei terreni che sono stati inclusi nel perimetro del Parco con provvedimenti anteriori all\u0026#8217;entrata in vigore della legge regionale n. 7/2018, poich\u0026#233; per costoro \u0026#232; stata fatta salva la disciplina attuativa gi\u0026#224; approvata\u0026#187;; dall\u0026#8217;altro, \u0026#171;quella dei sottoscrittori degli altri Print limitrofi e oggetto di Protocollo d\u0026#8217;Intesa del 2011\u0026#187;, esclusi dall\u0026#8217;ampliamento disposto dalla norma censurata; secondo il rimettente, data la stretta connessione tra i piani che fanno parte \u0026#171;di un complesso programma urbanistico dell\u0026#8217;intero quadrante\u0026#187;, \u0026#171;prevedere l\u0026#8217;applicazione delle misure di salvaguardia soltanto per una parte dell\u0026#8217;intera area risulta essere misura vieppi\u0026#249; sperequata\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, secondo il rimettente, la norma censurata violerebbe inoltre l\u0026#8217;art. 42 Cost., in quanto vanificherebbe i programmi edificatori dei privati; il giudice a quo afferma, al riguardo, di non ignorare la giurisprudenza costituzionale sulla non riconducibilit\u0026#224; agli schemi dell\u0026#8217;espropriazione dei vincoli apposti ai beni immobili aventi valore paesistico-ambientale, ma ritiene che, nel caso all\u0026#8217;esame, il legislatore regionale abbia superato i limiti della non irragionevolezza e della non arbitrariet\u0026#224;; l\u0026#8217;applicazione delle misure di salvaguardia avrebbe di fatto posto nel nulla le possibilit\u0026#224; edificatorie delle aree in questione, riducendo, in modo immotivato rispetto a quanto risultava da precedenti determinazioni, il valore economico della propriet\u0026#224; della ricorrente, senza prevedere un ristoro economico;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, secondo il TAR Lazio, la norma censurata violerebbe anche l\u0026#8217;art. 41 Cost., considerato che le attivit\u0026#224; di realizzazione del PRINT avrebbero dovuto essere compiute nell\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di impresa, sicch\u0026#233; l\u0026#8217;applicazione delle misure di salvaguardia, inibendo ogni attivit\u0026#224; edilizia per un tempo non prevedibile, comporterebbe anche una lesione della libert\u0026#224; di iniziativa economica privata;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, secondo il rimettente, la norma censurata violerebbe poi l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., \u0026#171;sotto il profilo del mancato rispetto dei vincoli derivanti dall\u0026#8217;ordinamento comunitario (per quanto sopra rilevato con riferimento al diritto a un equo processo e al diritto di propriet\u0026#224;)\u0026#187;; in punti precedenti dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, il TAR Lazio richiama l\u0026#8217;art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0026#8217;uomo e delle libert\u0026#224; fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, in materia di giusto processo, a proposito dell\u0026#8217;interferenza tra la legge censurata e il giudizio pendente, e riferisce che la ricorrente ha lamentato la violazione dell\u0026#8217;art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, che garantisce la protezione della propriet\u0026#224;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, secondo il rimettente, la norma censurata violerebbe l\u0026#8217;art. 117, primo (recte: secondo) comma, lettera s), Cost., in quanto avrebbe modificato il perimetro del parco regionale dell\u0026#8217;Appia Antica \u0026#171;in assenza di avvio della valutazione ambientale strategica prescritta ai sensi della legislazione statale\u0026#187;; in proposito, il TAR richiama in particolare gli artt. 6 e 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infine, secondo il giudice a quo, la norma censurata violerebbe l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., con riferimento alla materia \u0026#171;governo del territorio\u0026#187;, in quanto si porrebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante \u0026#171;Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)\u0026#187;, \u0026#171;differendo sotto il profilo temporale lo ius aedificandi, per un numero di anni superiore a quello fissato dalla legislazione statale\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, con atto depositato il 4 gennaio 2021, si \u0026#232; costituita la Selva srl;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, secondo la parte, l\u0026#8217;art. 8 della legge della Regione Lazio 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), richiamato dall\u0026#8217;art. 7, comma 2, della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, condizionerebbe l\u0026#8217;applicazione delle misure di salvaguardia ad \u0026#171;una verifica di situazioni di rischio che nel caso di specie la legge regionale ha irragionevolmente escluso\u0026#187; (viene richiamato il comma 1 del citato art. 8); stabilendo invece l\u0026#8217;\u0026#171;applicazione automatica\u0026#187; delle misure di salvaguardia e rinviando al futuro adeguamento del piano del parco (per il quale non sarebbe fissato alcun termine), la disposizione censurata non fornirebbe alcuna motivazione e determinerebbe cos\u0026#236; \u0026#171;una vistosa disparit\u0026#224; di trattamento\u0026#187; rispetto alla norma regionale richiamata;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la stessa parte ricorda come il progetto in questione fosse stato presentato in origine sotto forma di piano urbanistico attuativo, ricevendo fin dal 2008 l\u0026#8217;approvazione sia della Regione che del Comune, e come, successivamente alla richiesta di riproporre l\u0026#8217;iniziativa con la forma del Programma integrato di intervento, l\u0026#8217;iter si fosse tuttavia arenato; la societ\u0026#224; censura la mancata \u0026#171;verifica dell\u0026#8217;effettiva necessit\u0026#224; di bloccare iniziative edilizie che solo l\u0026#8217;incapacit\u0026#224; burocratica delle Amministrazioni interessate ha impedito di approvare per tempo\u0026#187;, tanto pi\u0026#249; in una zona \u0026#171;pressoch\u0026#233; completamente urbanizzata\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il 7 aprile 2021 la Selva srl ha depositato una memoria integrativa, in cui, oltre a ripercorrere le vicende che hanno condotto al presente giudizio e a ribadire le argomentazioni gi\u0026#224; svolte nella memoria di costituzione e nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, si sofferma sulla sentenza di questa Corte n. 276 del 2020;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la parte ritiene non convincente l\u0026#8217;assimilazione, operata in tale pronuncia, fra le misure di salvaguardia previste dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e il regolamento del parco, nel senso di considerarli entrambi standard di tutela ambientale; afferma poi di non comprendere come questa Corte, sempre nella sentenza n. 276 del 2020, abbia potuto sostenere \u0026#171;l\u0026#8217;inesistenza della disparit\u0026#224; di trattamento non rinvenendo neppure una legittima aspettativa in capo al soggetto istante\u0026#187;; sostiene, inoltre, che \u0026#171;contraddittoriamente\u0026#187; nella pronuncia si afferma che le misure di salvaguardia di cui all\u0026#8217;art. 16 della legge della Regione Lazio 10 novembre 1988, n. 66 (Istituzione del parco regionale dell\u0026#8217;Appia Antica), e all\u0026#8217;art. 42 della legge reg. Lazio n. 29 del 1997 non potevano essere considerate tertia comparationis.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eConsiderato che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 7 della legge della Regione Lazio 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale), per asserita violazione degli artt. 3, 41, 42 e 117, commi primo, secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la norma censurata ha previsto un ampliamento del perimetro del parco regionale dell\u0026#8217;Appia Antica, prevedendo, per il territorio interessato dall\u0026#8217;ampliamento (nelle more dell\u0026#8217;adeguamento del piano del parco), misure di salvaguardia consistenti nel divieto di attivit\u0026#224; edilizie;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il TAR Lazio contesta il citato art. 7, nella misura in cui incide sugli interessi della Selva srl, ricorrente nel giudizio a quo, che nel 2016 ha presentato un Programma integrato di intervento (PRINT) relativo ad aree situate in localit\u0026#224; S. Maria delle Mole (nel Comune di Marino), mai approvato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il TAR rimettente ha sollevato le medesime questioni, in relazione alla stessa norma regionale, in altro giudizio amministrativo, e che tali questioni sono state dichiarate non fondate (tranne una, dichiarata inammissibile) dalla sentenza di questa Corte n. 276 del 2020;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in particolare, la prima questione riferita all\u0026#8217;art. 3 Cost. (disparit\u0026#224; di trattamento tra la situazione della societ\u0026#224; ricorrente e \u0026#171;quella dei proprietari dei terreni che sono stati inclusi nel perimetro del Parco con provvedimenti anteriori all\u0026#8217;entrata in vigore della legge regionale n. 7/2018, poich\u0026#233; per costoro \u0026#232; stata fatta salva la disciplina attuativa gi\u0026#224; approvata\u0026#187;) \u0026#232; stata dichiarata non fondata, in quanto la norma censurata non riserva ai proprietari dei terreni oggetto dell\u0026#8217;ampliamento un trattamento deteriore rispetto ai proprietari dei terreni inclusi nel perimetro del parco prima della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, poich\u0026#233; per questi ultimi i preesistenti strumenti urbanistici attuativi non sono stati fatti salvi dalle leggi che istituiscono il parco o ne modificano l\u0026#8217;estensione, ma dal piano del parco;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la seconda questione riferita all\u0026#8217;art. 3 Cost. (disparit\u0026#224; di trattamento tra la situazione della societ\u0026#224; ricorrente e \u0026#171;quella dei sottoscrittori degli altri Print limitrofi e oggetto di Protocollo d\u0026#8217;Intesa del 2011\u0026#187;, esclusi dall\u0026#8217;ampliamento disposto dalla norma censurata) \u0026#232; stata dichiarata non fondata, in quanto il perimetro dell\u0026#8217;estensione operata con la previsione contestata corrisponde alla proposta di ampliamento avanzata nel 2002 dall\u0026#8217;Ente parco regionale dell\u0026#8217;Appia Antica, in sede di adozione del piano del parco (delibera del Consiglio direttivo dell\u0026#8217;Ente parco 29 luglio 2002, n. 17), e l\u0026#8217;approvazione della norma di legge in esame si collega espressamente al procedimento di formazione del piano del parco e al parere 6 ottobre 2016, n. 243, del Comitato regionale per il territorio, come risulta dal Documento di indirizzo del 10 settembre 2018, redatto dalla conferenza degli enti territoriali interessati ai sensi dell\u0026#8217;art. 9, comma 2, della legge della Regione Lazio 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali); inoltre, questa Corte ha osservato che il TAR Lazio non ha contestato il pregio ambientale dei terreni oggetto dell\u0026#8217;ampliamento del parco n\u0026#233; ha illustrato un simile pregio ambientale dei terreni esclusi, anzi dando atto del mancato inizio dell\u0026#8217;edificazione sui primi e dell\u0026#8217;avvenuto inizio delle costruzioni sui secondi;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la questione relativa all\u0026#8217;art. 42, terzo comma, Cost. (vanificazione delle possibilit\u0026#224; edificatorie delle aree incluse nel parco, con riduzione del loro valore economico senza previsione di un ristoro economico) \u0026#232; stata dichiarata non fondata, in quanto i limiti alla propriet\u0026#224; aventi finalit\u0026#224; di tutela paesaggistica e, in senso lato, ambientale non ricadono nell\u0026#8217;ambito di applicazione dell\u0026#8217;art. 42, terzo comma, Cost.: a differenza dei vincoli di carattere urbanistico che derivano da scelte della pubblica amministrazione idonee a condizionare discrezionalmente le facolt\u0026#224; di godimento del bene, i vincoli di tipo ambientale sono espressivi di caratteristiche intrinseche del bene, di cui l\u0026#8217;amministrazione si limita a registrare l\u0026#8217;esistenza, e costituiscono attuazione di quanto previsto dall\u0026#8217;art. 42, secondo comma, Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la questione relativa all\u0026#8217;art. 41 Cost. (le attivit\u0026#224; di realizzazione del PRINT avrebbero dovuto essere compiute nell\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di impresa), di carattere sostanzialmente ancillare rispetto alla precedente, \u0026#232; stata parimenti dichiarata non fondata;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la questione riferita all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0026#8217;uomo e delle libert\u0026#224; fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, in materia di giusto processo (per l\u0026#8217;asserita interferenza tra la legge censurata e il giudizio pendente), \u0026#232; stata dichiarata non fondata, poich\u0026#233; la norma in questione, non essendo retroattiva, \u0026#232; in realt\u0026#224; inidonea a influire sulla validit\u0026#224; degli atti amministrativi oggetto dei giudizi pendenti al momento della sua entrata in vigore, in quanto, in applicazione del principio tempus regit actum, il vaglio della legittimit\u0026#224; di quegli atti prescinde necessariamente dalla norma censurata, che potr\u0026#224; al pi\u0026#249; incidere sulla loro esecuzione, non sulla loro validit\u0026#224;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la questione riferita all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, che garantisce la protezione della propriet\u0026#224;, \u0026#232; stata dichiarata non fondata, in quanto, in base alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, il divieto di edificazione imposto per finalit\u0026#224; di tutela ambientale \u0026#232; un limite volto a disciplinare l\u0026#8217;uso dei beni in modo conforme all\u0026#8217;interesse generale, come consentito dallo stesso art. 1 Prot. addiz. CEDU; inoltre, la sentenza n. 276 del 2020 ha anche accertato che la norma censurata non altera il giusto equilibrio tra l\u0026#8217;interesse generale e gli interessi individuali sacrificati; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la questione relativa all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (ampliamento del parco regionale dell\u0026#8217;Appia Antica in assenza di avvio della valutazione ambientale strategica) \u0026#232; stata dichiarata inammissibile, in quanto il rimettente non ha motivato, n\u0026#233; sulla riconducibilit\u0026#224; della norma censurata alla nozione di \u0026#171;piani o programmi\u0026#187;, quale \u0026#232; delineata dagli artt. 4, 5 e 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), n\u0026#233; sulla possibilit\u0026#224; che essa abbia \u0026#171;impatti significativi sull\u0026#8217;ambiente e sul patrimonio culturale\u0026#187; (ai sensi dell\u0026#8217;art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infine, la questione relativa all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost. (differimento dello jus aedificandi per un numero di anni superiore a quello fissato dall\u0026#8217;art. 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante \u0026#171;Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - Testo A\u0026#187;) \u0026#232; stata dichiarata non fondata, in quanto il parametro interposto riguarda la salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati (e i vincoli da essi derivanti, ossia i vincoli urbanistici a contenuto espropriativo), mentre nel caso di specie le misure di salvaguardia sono state introdotte in applicazione dell\u0026#8217;art. 8 della legge reg. Lazio n. 29 del 1997, riguardante le aree naturali protette, dalle quali misure derivano vincoli di natura conformativa, sottoposti a un regime diverso, caratterizzato, in particolare, dall\u0026#8217;assenza di un termine di scadenza;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche gli argomenti fatti valere con l\u0026#8217;odierna ordinanza corrispondono a quelli dedotti nell\u0026#8217;ordinanza oggetto della sentenza n. 276 del 2020, salve alcune differenze, per lo pi\u0026#249; dovute al fatto che, nella vicenda all\u0026#8217;origine del presente giudizio, il PRINT della Selva srl non \u0026#232; mai stato approvato, ragion per cui nessuna convenzione urbanistica \u0026#232; stata sottoscritta;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, dunque, le conclusioni gi\u0026#224; raggiunte dalla sentenza n. 276 del 2020 devono essere confermate a fortiori nel presente giudizio, date le minori aspettative edificatorie della Selva srl (il cui PRINT non \u0026#232; mai stato approvato) rispetto alle societ\u0026#224; ricorrenti nella vicenda oggetto della sentenza n. 276 del 2020;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, pertanto, in assenza di nuovi argomenti idonei ad inficiare le conclusioni gi\u0026#224; raggiunte, le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 117, primo e terzo comma, Cost. vanno dichiarate manifestamente infondate, mentre la questione sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. va dichiarata manifestamente inammissibile.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 7 della legge della Regione Lazio 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale), sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 7 della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 117, primo e terzo comma, Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 aprile 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDaria de PRETIS, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 17 maggio 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Lazio - Modifica della perimetrazione del Parco regionale dell\u0027Appia Antica - Ampliamento e applicazione delle misure di salvaguardia di cui all\u0027art. 8, c. 3, lett. r), della legge regionale n. 29 del 1997, le quali vietano qualsiasi attivit\u0026#224; edilizia per zone di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con inesistente o limitato grado di antropizzazione.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"43905","titoletto":"Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Lazio - Ampliamento del perimetro del Parco regionale dell\u0027Appia antica - Applicazione, nelle more dell\u0027adeguamento del piano del parco, di misure di salvaguardia consistenti nel divieto di attività edilizie - Denunciata violazione dei principi fondamentali in materia di tutela dell\u0027ambiente - Assenza di argomenti nuovi rispetto a identica questione dichiarata inammissibile - Manifesta inammissibilità della questione.","testo":"È dichiarata manifestamente inammissibile, perché identica ad altra già dichiarata inammissibile, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TAR Lazio in riferimento all\u0027art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost. - dell\u0027art. 7 della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, che stabilisce l\u0027ampliamento del perimetro del parco regionale dell\u0027Appia antica in assenza di avvio della valutazione ambientale strategica (VAS), prevedendo, per il territorio interessato dall\u0027ampliamento, nelle more dell\u0027adeguamento del piano del Parco, misure di salvaguardia consistenti nel divieto di attività edilizie. La sentenza n. 276 del 2020 ha dichiarato inammissibile identica questione e l\u0027ordinanza in esame non aggiunge nuovi argomenti idonei ad inficiare la conclusione già raggiunta. (\u003cem\u003ePrecedente citato: sentenza n. 276 del 2020\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"43906","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Lazio","data_legge":"22/10/2018","data_nir":"2018-10-22","numero":"7","articolo":"7","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. s)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43906","titoletto":"Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Lazio - Ampliamento del perimetro del Parco regionale dell\u0027Appia antica - Applicazione, nelle more dell\u0027adeguamento del piano del parco, di misure di salvaguardia consistenti nel divieto di attività edilizie - Denunciata disparità di trattamento, violazione del diritto di proprietà, del diritto di impresa, dei principi convenzionali in materia di giusto processo e di tutela della proprietà, dei principi fondamentali in materia di governo del territorio - Assenza di argomenti nuovi rispetto a identiche questioni dichiarate non fondate - Manifesta infondatezza delle questioni.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Lazio, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 117, primo e terzo comma, Cost. - dell\u0027art. 7 della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, che stabilisce l\u0027ampliamento del perimetro del parco regionale dell\u0027Appia antica, prevedendo, per il territorio interessato dall\u0027ampliamento, nelle more dell\u0027adeguamento del piano del parco, misure di salvaguardia consistenti nel divieto di attività edilizie. La sentenza n. 276 del 2020 ha dichiarato non fondate identiche questioni, in relazione alla stessa norma regionale, e l\u0027odierna ordinanza di rimessione non aggiunge nuovi argomenti idonei ad inficiare le conclusioni già raggiunte. 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