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C. e altri e il Ministero dell\u0026#8217;istruzione e del merito, con ordinanza del 30 ottobre 2023, iscritta al n. 160 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023, la cui trattazione \u0026#232; stata fissata per l\u0026#8217;adunanza in camera di consiglio del 9 aprile 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio dell\u0026#8217;11 aprile 2024 il Giudice relatore Angelo Buscema;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio dell\u0026#8217;11 aprile 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cBR/\u003e\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto\u003c/em\u003e che, con ordinanza del 30 ottobre 2023 (reg. ord. n. 160 del 2023), il Tribunale ordinario di Cagliari, sezione lavoro, ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, commi 44 e 45, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilit\u0026#224; 2013)\u0026#187;, in riferimento agli artt. 3, 36 e 117 della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 1 e 2 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parit\u0026#224; di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, nella parte in cui prevedono che, a decorrere dall\u0026#8217;anno scolastico 2012-2013, agli assistenti amministrativi incaricati di svolgere le mansioni superiori di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) spetti un trattamento economico in misura pari alla differenza tra quello previsto per il DSGA al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente goduto dall\u0026#8217;assistente amministrativo incaricato tenendo conto della sua retribuzione in ragione della sua anzianit\u0026#224; di servizio in quest\u0026#8217;ultima qualifica;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il rimettente riferisce di essere chiamato a pronunciarsi in merito a una causa in materia di lavoro promossa contro il Ministero dell\u0026#8217;istruzione e del merito da una serie di lavoratori del comparto scuola, i quali avevano agito in giudizio per far accertare il loro diritto al riconoscimento del trattamento retributivo per lo svolgimento delle superiori mansioni svolte di DSGA;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche in seguito all\u0026#8217;entrata in vigore delle disposizioni censurate, il compenso dovuto per lo svolgimento delle mansioni superiori proprie del DSGA sarebbe sensibilmente diminuito rispetto alla previsione precedente (art. 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante \u0026#171;Norme generali sull\u0026#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche\u0026#187;), che parametrava l\u0026#8217;indennit\u0026#224; di funzioni superiori alla differenza tra il livello iniziale di inquadramento del DSGA e il livello iniziale di inquadramento dell\u0026#8217;assistente amministrativo, e ci\u0026#242; in quanto, nel caso di assistenti amministrativi con una elevata anzianit\u0026#224; di servizio, si determinerebbe una diminuzione significativa o perfino l\u0026#8217;azzeramento dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; prevista per lo svolgimento delle mansioni superiori;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, dunque, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sarebbero rilevanti, posto che il loro accoglimento comporterebbe la reviviscenza della citata e pi\u0026#249; favorevole disposizione previgente;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, secondo il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, la questione sarebbe non manifestamente infondata innanzitutto per violazione del principio di ragionevolezza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost, perch\u0026#233; comporterebbe, nello svolgimento delle mansioni superiori, una progressiva riduzione del trattamento economico in relazione all\u0026#8217;anzianit\u0026#224; di servizio maturata in qualit\u0026#224; di assistente amministrativo;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, inoltre, le disposizioni censurate si porrebbero in contrasto con l\u0026#8217;art. 36 Cost., in quanto il diritto a una retribuzione proporzionata alla quantit\u0026#224; e qualit\u0026#224; del lavoro prestato imporrebbe l\u0026#8217;integrale e aggiuntiva corresponsione del trattamento economico previsto per lo svolgimento delle mansioni superiori;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infine, sarebbe ravvisabile una violazione dell\u0026#8217;art. 117 Cost., avuto riguardo agli artt. 1 e 2 della direttiva 2000/78/CE (che vietano una discriminazione dei lavoratori in ragione dell\u0026#8217;et\u0026#224;), in quanto i lavoratori con maggiore anzianit\u0026#224; verrebbero discriminati rispetto a quelli con minore anzianit\u0026#224;, dal momento che questi ultimi percepirebbero, in relazione alle mansioni superiori, un trattamento economico aggiuntivo maggiore dei primi;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche \u0026#232; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, osservando che la stessa questione \u0026#232; stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 71 del 2021 di questa Corte e che la riproposizione di una questione gi\u0026#224; dichiarata non fondata, in mancanza, come in questo caso, di argomenti nuovi, ne determina la manifesta non fondatezza;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche le disposizioni censurate non si porrebbero in contrasto neppure con gli artt. 117 Cost. e 1 e 2 della direttiva 2000/78/CE in tema di divieto di discriminazioni dei lavoratori in ragione dell\u0026#8217;et\u0026#224; degli stessi, in quanto il trattamento discriminatorio denunciato non dipenderebbe dall\u0026#8217;et\u0026#224; del lavoratore bens\u0026#236; dall\u0026#8217;anzianit\u0026#224; di servizio e, in ogni caso, il legislatore avrebbe garantito la proporzionalit\u0026#224; della retribuzione globalmente considerata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato\u003c/em\u003e che questa Corte con la sentenza n. 71 del 2021 ha gi\u0026#224; ritenuto non fondate questioni identiche a quelle sollevate nel presente giudizio;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, con riferimento al profilo della denunciata presunta violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost. per irragionevolezza, questa Corte si \u0026#232; ripetutamente pronunciata sulla necessit\u0026#224; di una valutazione complessiva della retribuzione, ai fini del giudizio sulla sufficienza e proporzionalit\u0026#224; della stessa rispetto al lavoro prestato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, inoltre, per quanto riguarda la denunciata violazione dell\u0026#8217;art. 36 Cost., il riconoscimento di una progressione economica indubbiamente valorizza \u0026#8211; e, quindi, gi\u0026#224; in parte remunera \u0026#8211; la maggior esperienza e professionalit\u0026#224; maturata dal dipendente nel corso degli anni di lavoro, cosicch\u0026#233; non \u0026#232; irragionevole che, nel caso di conferimento dell\u0026#8217;incarico di DSGA, l\u0026#8217;ordinamento preveda una retribuzione complessiva parametrata alle funzioni svolte pur con una retribuzione aggiuntiva decrescente per il dipendente pi\u0026#249; anziano; diversamente opinando, difatti, si giungerebbe ad affermare che, a parit\u0026#224; di mansioni svolte, sia costituzionalmente necessario riconoscere all\u0026#8217;assistente amministrativo con un\u0026#8217;anzianit\u0026#224; maggiore ai 21 anni un compenso pi\u0026#249; elevato di quello previsto per il DSGA a livello iniziale, sebbene quest\u0026#8217;ultimo \u0026#171;sia titolare di quelle funzioni appartenendo ad un ruolo diverso ed essendo stata oggettivamente accertata con apposita selezione concorsuale la maggiore qualificazione professionale, significativa di una pi\u0026#249; elevata qualit\u0026#224; del lavoro prestato\u0026#187; (sentenza n. 71 del 2021, che richiama le sentenze n. 115 del 2003 e n. 273 del 1997);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infine, quanto alla doglianza formulata in riferimento all\u0026#8217;art. 117 Cost., in relazione agli artt. 1 e 2 della direttiva 2000/78/CE, che nulla ha a che vedere con il maggiore o minore periodo di servizio lavorativo, le considerazioni svolte giustificano la diversit\u0026#224; di trattamento riservata all\u0026#8217;assistente amministrativo dotato di minore anzianit\u0026#224; e quindi destinato a beneficiare concretamente di un incremento retributivo in correlazione allo svolgimento delle mansioni superiori di DSGA rispetto a quello che ne ha maturata una superiore, proprio perch\u0026#233; diversamente si atteggia la valutazione complessiva della retribuzione da essi altrimenti goduta;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche le censure in esame, non apportando nuovi argomenti rispetto a quelli gi\u0026#224; vagliati da questa Corte nella citata sentenza n. 71 del 2021, n\u0026#233; aggiungendo profili nuovi rispetto a quelli gi\u0026#224; esaminati, vanno pertanto dichiarate manifestamente non fondate (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e, ordinanze n. 214 del 2023, n. 220 del 2022, n. 165 e n. 111 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 11, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e la manifesta infondatezza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, commi 44 e 45, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilit\u0026#224; 2013)\u0026#187;, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36 e 117 della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 1 e 2 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parit\u0026#224; di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, dal Tribunale ordinario di Cagliari, sezione lavoro, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l\u0026#8217;11 aprile 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAngelo BUSCEMA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 7 maggio 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Impiego pubblico - Trattamento economico - Personale dei servizi amministrativi del comparto scuola - Assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori, per l\u0026#8217;intero anno scolastico, per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) - Criterio di determinazione del compenso stabilito in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali e amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dall\u0026#8217;assistente amministrativo incaricato - Denunciata irragionevolezza del criterio per la determinazione dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di funzioni superiori, progressivamente decrescente in corrispondenza dell\u0026#8217;aumento dell\u0026#8217;anzianit\u0026#224; di servizio e della corrispondente progressione economica incidente sul trattamento economico complessivo del dipendente incaricato - Denunciata applicazione di parametri economici disomogenei - Contrasto con le previsioni della direttiva del Consiglio 2000/78/CE in relazione alla discriminazione fondata sull\u0026#8217;et\u0026#224; dei lavoratori, in quanto i lavoratori con maggiore anzianit\u0026#224;, in caso di conferimento di mansioni superiori di DSGA, verrebbero discriminati rispetto a quelli di minore anzianit\u0026#224; - Violazione dei vincoli derivanti dal diritto dell\u0026#8217;Unione europea - Lesione del diritto del lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantit\u0026#224; e alla qualit\u0026#224; del suo lavoro.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46104","titoletto":"Impiego pubblico - Trattamento economico - Comparto scuola - Assistenti amministrativi incaricati di svolgere le mansioni superiori di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) - Criterio di determinazione - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità della retribuzione nonché dei vincoli derivanti dal diritto dell\u0027Unione europea relativamente alla discriminazione dei lavoratori in ragione dell\u0027età - Questioni identiche ad altre già decise per la non fondatezza - Assenza di argomenti nuovi - Manifesta infondatezza delle questioni. (Classif. 131011).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eSono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Cagliari, sez. lavoro, in riferimento agli artt. 3, 36 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 1 e 2 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, dell’art. 1, commi 44 e 45, della legge n. 228 del 2012, nella parte in cui prevedono che, a decorrere dall’anno scolastico 2012-2013, agli assistenti amministrativi incaricati di svolgere le mansioni superiori di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) spetti un trattamento economico in misura pari alla differenza tra quello previsto per il DSGA al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente goduto dall’assistente amministrativo incaricato tenendo conto della sua retribuzione in ragione della sua anzianità di servizio in quest’ultima qualifica. Il rimettente non apporta nuovi argomenti rispetto a quelli già vagliati, né aggiunge profili nuovi rispetto a quelli già esaminati nella sentenza n. 71 del 2021 che ha già dichiarato non fondate identiche questioni di legittimità costituzionale. (\u003cem\u003ePrecedenti: O. 214/2023 – mass. 45868; O. 220/2022 - mass. 45160, O. 165/2021 - mass. 44119, O. 111/2021 - mass. 43877\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"24/11/2012","data_nir":"2012-11-24","numero":"228","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"44","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-24;228~art1"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"24/11/2012","data_nir":"2012-11-24","numero":"228","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"45","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-24;228~art1"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"36","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"direttiva CE","data_legge":"27/11/2000","numero":"78","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"direttiva CE","data_legge":"27/11/2000","numero":"78","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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