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A., con ordinanza dell\u0026#8217;8 maggio 2024, iscritta al n. 160 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eU\u003c/em\u003e\u003cem\u003edito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 7 luglio 2025 il Giudice relatore Francesco Vigan\u0026#242;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 7 luglio 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza dell\u0026#8217;8 maggio 2024, il Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale ordinario di Macerata ha sollevato, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 della Costituzione, questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 628, quinto comma, del codice penale, censurandolo nella parte in cui non consente di ritenere prevalente o equivalente la circostanza attenuante del vizio parziale di mente, prevista dall\u0026#8217;art. 89 cod. pen., allorch\u0026#233; concorra con l\u0026#8217;aggravante di cui al terzo comma, numero 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e), dello stesso art. 628.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il rimettente procede, con giudizio abbreviato, nei confronti di A. A., imputato, tra l\u0026#8217;altro, di rapina aggravata ai sensi dell\u0026#8217;art. 628, terzo comma, numeri 1) e 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e), cod. pen. oltre che dalla recidiva semplice, per essersi impossessato della somma di quaranta euro, mediante minaccia consistita nel puntare un coltellino contro la persona offesa, che aveva appena fruito dei servizi di uno sportello automatico adibito al prelievo di denaro; nonch\u0026#233; di tentata rapina, sempre aggravata ex\u003cem\u003e \u003c/em\u003eart. 628, terzo comma, numeri 1) e 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e), cod. pen. oltre che dalla recidiva semplice, per avere egli compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di ulteriori somme di denaro della medesima persona offesa, in particolare brandendo il coltello e successivamente spruzzando spray urticante all\u0026#8217;interno dell\u0026#8217;autovettura in cui questa si era rifugiata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDalla perizia disposta dal rimettente emerge che l\u0026#8217;imputato era, all\u0026#8217;epoca dei fatti, parzialmente incapace di intendere e di volere, a causa di un disturbo di personalit\u0026#224; antisociale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Tanto premesso, il rimettente dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 628, quinto comma, cod. pen., nei termini sopra riferiti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.1.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza della questione sollevata, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e richiama estesi brani della sentenza n. 217 del 2023, con cui questa Corte ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 628, quinto comma, cod. pen., nella parte in cui non consentiva di ritenere prevalente o equivalente la circostanza attenuante prevista dall\u0026#8217;art. 89 cod. pen., allorch\u0026#233; concorra con l\u0026#8217;aggravante di cui al terzo comma, numero 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e), dello stesso art. 628.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente riporta in particolare le motivazioni con cui questa Corte ha ritenuto che l\u0026#8217;art. 628, quinto comma, cod. pen. violasse il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), perch\u0026#233; \u0026#8211; nel prevedere un generale divieto di equivalenza o prevalenza delle attenuanti diverse dalla minore et\u0026#224; rispetto a talune aggravanti, tra cui quella, allora rilevante, dell\u0026#8217;aver commesso la rapina in un luogo di privata dimora \u0026#8211; introduceva una deroga in favore dei soli condannati minorenni e non anche degli imputati affetti da vizio parziale di mente, bench\u0026#233; per entrambe le categorie soggettive sussistesse una condizione di ridotta rimproverabilit\u0026#224; e colpevolezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, le considerazioni svolte dalla Corte sarebbero riferibili anche al caso di specie, in cui il testo vigente dell\u0026#8217;art. 628, quinto comma, cod. pen. ancora prevede, al cospetto della circostanza l\u0026#8217;aggravante di cui all\u0026#8217;art. 628 terzo comma, numero 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e), una deroga al divieto di equivalenza o prevalenza delle attenuanti riferita solo alla minore et\u0026#224; e non anche al vizio parziale di mente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.2.\u0026#8211; La questione sarebbe, infine, rilevante nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, in cui il rimettente \u0026#232; chiamato a \u0026#171;valutare le conseguenze in ordine alla determinazione della pena a seguito del raffronto tra la aggravante di cui all\u0026#8217;art. 628 terzo comma, numero 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e) e la attenuante di cui all\u0026#8217;art. 89 cp, non implausibilmente riconoscibile all\u0026#8217;imputato alla luce della CTU e del complessivo quadro emergente dagli atti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri non \u0026#232; intervenuto in giudizio.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe, il GUP del Tribunale di Macerata ha censurato \u0026#8211; in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost. \u0026#8211; l\u0026#8217;art. 628, quinto comma, cod. pen., nella parte in cui non consente di ritenere prevalente o equivalente la circostanza attenuante del vizio parziale di mente (art. 89 cod. pen.), allorch\u0026#233; concorra con l\u0026#8217;aggravante di cui al terzo comma, numero 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e), del medesimo art. 628.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione censurata recita: \u0026#171;[l]e circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall\u0026#8217;articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e), 3-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e) e 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantit\u0026#224; della stessa risultante dall\u0026#8217;aumento conseguente alle predette aggravanti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 628, terzo comma, numero 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e), cod. pen. prevede un\u0026#8217;aggravante a effetto speciale a carico di chi abbia commesso una rapina nei confronti di una persona che si trovi nell\u0026#8217;atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro. Tale aggravante, in forza della disposizione censurata, \u0026#232; sottratta all\u0026#8217;ordinario meccanismo di comparazione con eventuali circostanze attenuanti stabilite dall\u0026#8217;art. 69 cod. pen., con l\u0026#8217;effetto che le diminuzioni di pena discendenti dalle attenuanti devono operarsi sulla pena (della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000) prevista dallo stesso art. 628, terzo comma, numero 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e), cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; La questione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Con la sentenza n. 217 del 2023, questa Corte ha gi\u0026#224; dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost., l\u0026#8217;art. 628, quinto comma, cod. pen., nella parte in cui non consentiva di ritenere prevalente o equivalente la circostanza attenuante prevista dall\u0026#8217;art. 89 cod. pen., allorch\u0026#233; concorra con l\u0026#8217;aggravante di cui al terzo comma, numero 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e), dello stesso art. 628, ritenendo sussistente un\u0026#8217;irragionevole disparit\u0026#224; rispetto al trattamento riservato alla circostanza attenuante della minore et\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 98 cod. pen., espressamente sottratta dal legislatore al divieto di equivalenza o prevalenza rispetto alle circostanze aggravanti elencate dall\u0026#8217;art. 628, quinto comma.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha in particolare osservato che, essendo lo scopo perseguito con il quinto comma dell\u0026#8217;art. 628 cod. pen. quello di assicurare a talune ipotesi di rapina aggravata \u0026#8211; ritenute dal legislatore produttive di particolare allarme sociale \u0026#8211; una pena pi\u0026#249; severa di quella cui condurrebbe, nella generalit\u0026#224; dei casi, l\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;ordinario meccanismo di bilanciamento tra circostanze eterogenee del reato previsto dall\u0026#8217;art. 69 cod. pen., la\u003cem\u003e ratio\u003c/em\u003e della deroga a tale disciplina in favore dei condannati minorenni \u0026#171;non pu\u0026#242; che sottendere la valutazione, da parte del legislatore, di una pi\u0026#249; ridotta meritevolezza di pena di chi abbia commesso il fatto essendo ancora minorenne, per quanto gi\u0026#224; giudicato imputabile dal giudice\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eMa tale \u003cem\u003erat\u003c/em\u003e\u003cem\u003eio\u003c/em\u003e, fondata sulla ridotta rimproverabilit\u0026#224; e colpevolezza, \u0026#171;non pu\u0026#242; [\u0026#8230;] non essere affermata\u0026#187; anche con riferimento a chi, essendo affetto da vizio parziale di mente, abbia agito trovandosi in \u0026#171;tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacit\u0026#224; di intendere e di volere\u0026#187; (art. 89 cod. pen.). Una simile condizione \u0026#171;sottende, infatti, un\u0026#8217;anomalia psichica significativa, che comprende \u0026#8211; in base alla consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimit\u0026#224; \u0026#8211; le vere e proprie malattie mentali, nonch\u0026#233; i disturbi della personalit\u0026#224; \u0026#8220;di consistenza, intensit\u0026#224;, rilevanza e gravit\u0026#224; tali da concretamente incidere sulla capacit\u0026#224; di intendere e di volere\u0026#8221; [\u0026#8230;] (Cass., n. 9163 del 2005)\u0026#187;; e comporta \u0026#171;una rilevante compromissione della capacit\u0026#224; di intendere e di volere dell\u0026#8217;agente [\u0026#8230;] s\u0026#236; da determinare un \u0026#8220;minore grado di discernimento circa il disvalore della propria condotta\u0026#8221; e una \u0026#8220;minore capacit\u0026#224; di controllo dei propri impulsi\u0026#8221; (sentenza n. 73 del 2020, punto 4.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIdentica, dunque, risulta la \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003edelle due diminuenti, cos\u0026#236; come la conseguenza sulla commisurazione della sanzione collegata alle due situazioni poste a raffronto; situazioni del resto equiparate, nell\u0026#8217;ordinamento penale, a vari altri fini, tra cui, precipuamente, la disciplina del bilanciamento eterogeneo con circostanze aggravanti cosiddette privilegiate (art. 577, terzo comma, cod. pen., come introdotto dall\u0026#8217;art. 11, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e, della legge 19 luglio 2019, n. 69, recante \u0026#171;Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ne ha tratto che la scelta del legislatore \u0026#171;non super[asse] lo scrutinio di legittimit\u0026#224; costituzionale al metro dell\u0026#8217;art. 3 Cost.\u0026#187; e che \u0026#171;un imperativo di coerenza, per linee interne al sistema\u0026#187;, imponesse l\u0026#8217;applicazione della deroga prevista dall\u0026#8217;art. 628, quinto comma, cod. pen. per gli imputati minorenni, anche a quelli affetti da vizio parziale di mente; imputati rispetto ai quali, anzi, \u0026#171;le ragioni dell\u0026#8217;attenuazione di pena valgono \u003cem\u003ea fortiori\u003c/em\u003e\u0026#187;, dal momento che la notevole riduzione della capacit\u0026#224; di intendere e di volere della persona \u0026#232; in questa ipotesi oggetto di un accertamento caso per caso da parte del giudice, mentre per il minorenne la minore colpevolezza \u0026#232; presunta in via generale dal legislatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Questa Corte non vede ragioni per discostarsi, nell\u0026#8217;esame della questione oggi sottopostale, da quanto affermato nella sentenza n. 217 del 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa diversit\u0026#224; tra la circostanza aggravante cosiddetta privilegiata che veniva allora in considerazione (commissione del fatto nei luoghi di cui all\u0026#8217;art. 624-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa: art. 628, terzo comma, numero 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e,\u003cem\u003e \u003c/em\u003ecod. pen.) e quella oggi rilevante (commissione del fatto nei confronti di persona che si trovi nell\u0026#8217;atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro: art. 628, terzo comma, numero 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, cod. pen.) non giustifica infatti una soluzione di segno differente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn effetti, quella pronuncia ha censurato la mancata estensione all\u0026#8217;attenuante del vizio parziale di mente della deroga \u0026#8211; invece contemplata per la diminuente della minore et\u0026#224; \u0026#8211; al meccanismo di \u0026#8220;blindatura\u0026#8221;, ex art. 628, quinto comma, cod. pen., dell\u0026#8217;aggravante cosiddetta privilegiata di cui al terzo comma, numero 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e), del medesimo articolo, sulla base di considerazioni fondate non gi\u0026#224; sulla natura di tale aggravante, ma sull\u0026#8217;equiparabilit\u0026#224; tra la condizione dell\u0026#8217;infermo parziale di mente e quella del minorenne; considerazioni che risultano pienamente trasponibili anche al caso di specie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Deve, dunque, essere dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale, per contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost., dell\u0026#8217;art. 628, quinto comma, cod. pen., nella parte in cui non consente di ritenere equivalente o prevalente la circostanza attenuante prevista dall\u0026#8217;art. 89 cod. pen., allorch\u0026#233; concorra con l\u0026#8217;aggravante di cui al terzo comma, numero 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e), dello stesso art. 628.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003el\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 628, quinto comma, del codice penale, nella parte in cui non consente di ritenere equivalente o prevalente la circostanza attenuante prevista dall\u0026#8217;art. 89 cod. pen., allorch\u0026#233; concorra con l\u0026#8217;aggravante di cui al terzo comma, numero 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e), dello stesso art. 628.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFrancesco VIGAN\u0026#210;, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIgor DI BERNARDINI, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 25 luglio 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Igor DI BERNARDINI\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20250725132315.pdf","oggetto":"Reati e pene - Rapina - Divieto di equivalenza o di prevalenza della circostanza attenuante prevista dall\u0026#8217;art. 89 codice penale (vizio parziale di mente) sulla circostanza aggravante di cui all\u0026#8217;art. 628, terzo comma, n. 3-quater), codice penale (se il fatto \u0026#232; commesso nei confronti di persona che si trovi nell\u0027atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro) - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 217 del 2023.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46882","titoletto":"Reati e pene – Rapina – Divieto di equivalenza o di prevalenza della circostanza attenuante del vizio parziale di mente (art. 89 cod. pen.) sulla circostanza aggravante dell’avere commesso il fatto nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro (art. 628, terzo comma, numero 3-quater, cod. pen.) – Irragionevole disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per il minore d’età – Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 210033).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 628, quinto comma, cod. pen., nella parte in cui non consente di ritenere equivalente o prevalente la circostanza attenuante prevista dall\u0027art. 89 cod. pen., allorché concorra con l’aggravante di cui al terzo comma, numero 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e), dello stesso art. 628. Con la sentenza n. 217 del 2023 la disposizione censurata dal Tribunale di Macerata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non consente di ritenere prevalente o equivalente la circostanza attenuante del vizio parziale di mente ove concorra con l’aggravante dell’aver commesso la rapina in un luogo di privata dimora. Ciò sul presupposto dell’equiparabilità tra la condizione dell’infermo parziale di mente e quella del minorenne, in favore del quale detta disposizione prevede una deroga al divieto di bilanciamento. Queste considerazioni risultano pienamente trasponibili anche al caso di specie, dove viene in rilievo la circostanza dell’aggravante dell’avere commesso il fatto nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro. La diversità tra l’aggravante attuale e quella che veniva allora in considerazione non giustifica infatti una soluzione di segno differente, posto che identiche sono le ragioni dell’attenuazione di pena fondate sulla notevole riduzione della capacità di intendere e volere della persona. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 217/2023 - mass. 45908\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"628","specificazione_articolo":"","comma":"5","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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