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S., con ordinanza del 9 febbraio 2021, iscritta al n. 61 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti l\u0026#8217;atto di costituzione di A. S., nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 23 novembre 2021 il Giudice relatore Francesco Vigan\u0026#242;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi l\u0026#8217;avvocato Maila Catani per A. S. e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 23 novembre 2021.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale ordinario di Bologna, sezione seconda penale, in funzione di giudice dell\u0026#8217;esecuzione, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 670 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 25, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 5, paragrafi 1, lettera a), e 4, della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo (CEDU), \u0026#171;nella parte in cui non consente al giudice dell\u0026#8217;esecuzione di rilevare la nullit\u0026#224; della sentenza di merito passata in giudicato derivante dalla violazione della competenza funzionale del Tribunale per i Minorenni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il giudice a quo si trova a decidere su un incidente di esecuzione proposto da un detenuto, che si duole in sostanza dell\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; della sentenza, risalente al 1998, con la quale gli era stata applicata su richiesta, ai sensi dell\u0026#8217;art. 444 cod. proc. pen., la pena di due anni di reclusione e di una multa per il delitto di traffico di sostanze stupefacenti, qualificato come fatto di lieve entit\u0026#224; ai sensi dell\u0026#8217;art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza). La pena era stata condizionalmente sospesa; ma il beneficio era stato revocato nel 2020, e il pubblico ministero aveva conseguentemente emesso ordine di esecuzione della pena medesima.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePi\u0026#249; in particolare, secondo quanto espone il giudice a quo, il ricorrente fu arrestato nel luglio 1997 per il reato in questione. Trattandosi di straniero sprovvisto di documenti di riconoscimento, la sua dichiarazione di minore et\u0026#224; non fu ritenuta credibile, sicch\u0026#233; egli fu trattenuto in custodia cautelare in un istituto penitenziario per maggiorenni. In esito a una perizia ordinata dalla locale Procura per i minorenni, emerse che il suo sviluppo osseo era compatibile con la maggiore et\u0026#224;. Nel febbraio 1998, il Tribunale di Bologna pronunci\u0026#242; la sentenza di applicazione della pena di cui si \u0026#232; detto. Tornato in libert\u0026#224;, il soggetto in questione reper\u0026#236; e consegn\u0026#242; al difensore i propri documenti, rilasciati dallo Stato di provenienza, dai quali risultava essere nato nel dicembre 1979. Conseguentemente, il difensore propose ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, assumendone la nullit\u0026#224; per violazione della competenza funzionale del tribunale per i minorenni, essendo l\u0026#8217;imputato ancora minorenne all\u0026#8217;epoca dei fatti. Nel gennaio 1999 il ricorso fu tuttavia dichiarato inammissibile, e la sentenza di applicazione della pena divenne cos\u0026#236; irrevocabile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA molti anni di distanza, nel gennaio 2020, il beneficio della sospensione condizionale della pena originariamente concesso \u0026#232; stato revocato, per effetto della commissione di altri reati da parte dell\u0026#8217;imputato nei cinque anni successivi dalla sentenza; e il pubblico ministero, previo provvedimento di cumulo, ha emesso ordine di esecuzione della pena per oltre tre anni di detenzione complessivi, comprendente anche la pena di due anni di reclusione e la multa applicate nella sentenza di cui ora il ricorrente si duole.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon istanza manoscritta fatta pervenire dal penitenziario nel luglio 2020, riferisce il rimettente, il condannato ha chiesto testualmente il \u0026#171;rifacimento del processo e lo scalaggio dei due anni dal cumulo n. 773/18 SIEP finch\u0026#233; non avr\u0026#242; un giusto processo dal Trib. dei minori\u0026#187;. Qualificata l\u0026#8217;istanza come questione sul titolo esecutivo ai sensi dell\u0026#8217;art. 670 cod. proc. pen., il giudice dell\u0026#8217;esecuzione ha sollevato, d\u0026#8217;ufficio, la predetta questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, ritenuta rilevante ai fini della decisione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il giudice a quo osserva, anzitutto, che il dato letterale dell\u0026#8217;art. 670 cod. proc. pen. consente al giudice dell\u0026#8217;esecuzione di accertare la mancanza del titolo esecutivo, ovvero la sua non esecutivit\u0026#224;. Tali formule sono state tradizionalmente interpretate dalla giurisprudenza come riferite alla regolarit\u0026#224; formale e sostanziale del titolo su cui si fonda l\u0026#8217;esecuzione, escludendosi invece ogni rilievo alle \u0026#171;nullit\u0026#224; eventualmente verificatesi nel corso del processo di cognizione in epoca precedente al passaggio in giudicato della sentenza, con la sola eccezione dei vizi che interferiscono con la formazione del giudicato, come ad esempio quelli attinenti [\u0026#8230;] alla rituale notifica all\u0026#8217;imputato dell\u0026#8217;estratto contumaciale o che siano in grado per tale via di riflettersi sul titolo, avendo compromesso la previa ed autonoma facolt\u0026#224; d\u0026#8217;impugnazione riconosciuta al difensore\u0026#187; (\u0026#232; citata, tra l\u0026#8217;altro, Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 16 luglio 2019, n. 31854). Ci\u0026#242; rifletterebbe l\u0026#8217;idea dell\u0026#8217;intangibilit\u0026#224; del giudicato, a sua volta funzionale all\u0026#8217;esigenza di certezza del diritto e di stabilit\u0026#224; dei rapporti giuridici, che si porrebbe come \u0026#171;argine alla perpetua rivedibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;assetto cristallizzato nella res iudicata\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice a quo sottolinea, peraltro, come la giurisprudenza penale pi\u0026#249; recente, anche per impulso delle sentenze della Corte EDU e di questa stessa Corte, abbia progressivamente ampliato gli spazi per un controllo del giudice dell\u0026#8217;esecuzione sulla legalit\u0026#224; del giudicato e, dunque, del titolo esecutivo, attraverso un percorso \u0026#171;ispirato dall\u0026#8217;esigenza di non lasciare mai senza rimedio l\u0026#8217;illegalit\u0026#224; \u0026#8211; lato sensu intesa \u0026#8211; della condanna o del trattamento sanzionatorio, seppur cristallizzati dalla res iudicata\u0026#187;; il che comporterebbe \u0026#171;un concettuale superamento del \u0026#8220;dogma\u0026#8221; del giudicato, richiedendo una sua flessibilizzazione (o cedevolezza) rispetto a violazioni sostanziali e procedurali che attingono i fondamentali diritti dell\u0026#8217;imputato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCionondimeno, nel caso di specie l\u0026#8217;art. 670 cod. proc. pen. non consentirebbe di rilevare la nullit\u0026#224; assoluta pur verificatasi nel giudizio di merito, stante l\u0026#8217;attuale orientamento della giurisprudenza che esclude la conoscibilit\u0026#224; da parte del giudice dell\u0026#8217;esecuzione delle nullit\u0026#224; verificatesi nel corso del procedimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Tale soluzione, tuttavia, appare al giudice a quo di dubbia tenuta costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDopo aver evidenziato le peculiarit\u0026#224; della disciplina del processo minorile di cui al d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), il rimettente sottolinea come la competenza funzionale del tribunale per i minorenni costituisca un indefettibile presidio a garanzia delle specifiche esigenze di tutela del minore, aventi caratura tanto costituzionale \u0026#8211; come riconosciuto da plurime sentenze di questa Corte \u0026#8211; quanto sovranazionale, come attestato in particolare da varie fonti internazionali. A presidio delle esigenze di tutela del minore, inoltre, l\u0026#8217;ordinamento prevede che, in caso di dubbio sull\u0026#8217;et\u0026#224; effettiva dell\u0026#8217;indagato anche dopo gli accertamenti di rito, la minore et\u0026#224; debba essere presunta (art. 8 d.P.R. n. 448 del 1988). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAncora, il rimettente sottolinea come la competenza del tribunale per i minorenni sia assolutamente inderogabile, anche in caso di connessione di procedimenti relativi a coimputati maggiorenni (artt. 12 e 14 cod. proc. pen.), ovvero di reati di competenza del giudice di pace, o di reati continuati commessi prima e dopo la maggiore et\u0026#224;. Ci\u0026#242; in relazione alla specificit\u0026#224; del sistema processuale previsto per i minorenni, \u0026#171;caratterizzato da istituti propri e da finalit\u0026#224; diverse rispetto a quello previsto per gli imputati maggiorenni\u0026#187;. Da un lato, infatti, l\u0026#8217;interesse superiore del minore assurgerebbe qui a canone ermeneutico primario cui informare l\u0026#8217;intera disciplina processuale; e, dall\u0026#8217;altro, sarebbero ivi previste possibilit\u0026#224; di definizione alternativa del procedimento \u0026#8211; come l\u0026#8217;irrilevanza penale del fatto, la sospensione del processo e messa alla prova, le sanzioni alternative \u0026#8211; in termini sconosciuti al processo ordinario, o comunque entro limiti assai pi\u0026#249; ampi di quanto non valga per gli imputati maggiorenni, restando in ogni caso preclusa all\u0026#8217;imputato minorenne la possibilit\u0026#224; di accedere al patteggiamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLo spartiacque tra i due sistemi, tanto diversi nelle finalit\u0026#224; ispiratrici e nella loro concreta struttura, sarebbe identificato dal legislatore dalla minore o maggiore et\u0026#224; dell\u0026#8217;imputato al momento del fatto di reato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel caso di specie, l\u0026#8217;accertamento della violazione della competenza funzionale del tribunale per i minorenni sarebbe invero rilevabile ictu oculi anche solo dall\u0026#8217;esame del certificato penale dell\u0026#8217;imputato, oltre che del suo permesso di soggiorno, dai quali si evince che egli sarebbe nato nel dicembre 1979. Tali risultanze documentali sarebbero, d\u0026#8217;altronde, assai pi\u0026#249; affidabili rispetto a quelle della perizia sullo sviluppo osseo a suo tempo effettuata, come attestato dalla letteratura scientifica in argomento nonch\u0026#233; dalla circolare del Ministero dell\u0026#8217;interno del 9 luglio 2007, n. 17272/7.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa tutto ci\u0026#242; deriverebbero plurimi profili di illegittimit\u0026#224;, processuali e sostanziali, della sentenza oggetto del procedimento di esecuzione, emessa da un giudice radicalmente incompetente e nel quadro di un procedimento \u0026#8211; il patteggiamento \u0026#8211; in radice non previsto nel procedimento penale minorile, nell\u0026#8217;ambito del quale l\u0026#8217;imputato non sarebbe stato legalmente in grado di prestare un valido consenso all\u0026#8217;applicazione della pena, e che lo ha sottratto al complessivo sistema processuale di favore previsto per i minorenni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; In punto di rilevanza, il rimettente osserva che, dall\u0026#8217;eventuale accoglimento della questione, discenderebbe il potere dello stesso giudice a quo di rilevare la nullit\u0026#224; per violazione della competenza funzionale di cui sopra, con esito favorevole all\u0026#8217;interessato, sia sotto il profilo della non eseguibilit\u0026#224; della sentenza e della conseguente riduzione del quantum di pena da eseguire in ragione del provvedimento di cumulo, sia sotto il profilo della possibile riapertura del processo dinanzi al giudice competente, con la connessa possibilit\u0026#224; di accedere a tutto il compendio di istituti di favore previsti nel rito minorile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233;, in senso contrario, potrebbe essere fatto valere il fatto che il vizio di incompetenza funzionale in oggetto sia gi\u0026#224; stato (inutilmente) dedotto con ricorso per cassazione, posto che il pronunciamento del giudice di legittimit\u0026#224; \u0026#171;non pare costituire una preclusione processuale rispetto al giudizio in sede di esecuzione\u0026#187;. La Corte di cassazione, infatti, pronunciandosi per l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; del ricorso, non sarebbe entrata nel merito, \u0026#171;limitandosi a sostenere che la scelta del rito contenga implicitamente una rinuncia a far valere il vizio di incompetenza\u0026#187;. Da un lato, infatti, l\u0026#8217;imputato non avrebbe potuto esprimere valido consenso al rito alternativo del patteggiamento; dall\u0026#8217;altro lato, perdurerebbe l\u0026#8217;interesse dell\u0026#8217;istante all\u0026#8217;accertamento della nullit\u0026#224;; infine, l\u0026#8217;interessato avrebbe offerto materiale probatorio ulteriore rispetto ai documenti prodotti con il ricorso per cassazione, attestante la sua reale data di nascita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233; sarebbe possibile esaminare la doglianza dell\u0026#8217;interessato con una domanda di revisione, dal momento che la situazione in esame non corrisponderebbe ad alcuna delle ipotesi previste dagli artt. 629 e seguenti cod. proc. pen., e che comunque la revisione mirerebbe ad accertare la sussistenza di sopravvenuti elementi tali da condurre al proscioglimento dell\u0026#8217;interessato, diversamente dal caso odierno, in cui non \u0026#232; prevedibile l\u0026#8217;esito del giudizio dinanzi al competente tribunale per i minorenni. Sarebbe, invece, il giudizio di esecuzione quello pi\u0026#249; confacente alla situazione dedotta, in cui si discute della radicale nullit\u0026#224; del titolo esecutivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.\u0026#8211; La questione sarebbe, altres\u0026#236;, non manifestamente infondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.1.\u0026#8211; A essere violato, in primo luogo, sarebbe l\u0026#8217;art. 3 Cost., in ragione dell\u0026#8217;assoggettamento alla medesima disciplina di situazioni non assimilabili, quali le ipotesi di nullit\u0026#224; per violazione di norme sulla competenza maturate nel giudizio per i maggiorenni e la nullit\u0026#224; sulla violazione della competenza funzionale stabilita per i minorenni dall\u0026#8217;art. 3 del d.P.R. n. 448 del 1988.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte, il principio di intangibilit\u0026#224; del giudicato, funzionale alla tutela della ragionevole durata del processo e del divieto del ne bis in idem a garanzia dell\u0026#8217;imputato, si atteggerebbe diversamente a seconda che ci si trovi in presenza di irregolarit\u0026#224; formali legate all\u0026#8217;incompetenza del giudice maturate all\u0026#8217;interno di procedimenti \u0026#8220;ordinari\u0026#8221;, o di irregolarit\u0026#224; che sottraggano il minore alla competenza del tribunale per i minorenni. In tale secondo caso l\u0026#8217;incompetenza si riverbererebbe sull\u0026#8217;intero impianto processuale e sostanziale della decisione resa. Ci\u0026#242; perch\u0026#233; l\u0026#8217;aggiramento della procedura propria del minore lederebbe i diritti costituzionalmente e convenzionalmente riconosciuti all\u0026#8217;imputato minorenne, alla cui tutela il processo minorile \u0026#232; preposto; e perch\u0026#233; verrebbe precluso al minore l\u0026#8217;accesso a istituti quali il perdono giudiziale e l\u0026#8217;applicazione della specifica circostanza attenuante della minore et\u0026#224; prevista all\u0026#8217;art. 98 cod. pen., cos\u0026#236; da far sospettare di illegalit\u0026#224; manifesta anche il trattamento sanzionatorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAlla luce anche della rilevata non omogeneit\u0026#224; delle situazioni sostanziali sottese e degli interessi costituzionali in gioco, quali la tutela del minore (art. 31, secondo comma, Cost.) e la funzione rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, Cost.), la parificazione della nullit\u0026#224; in esame alle altre, operata dalla norma censurata, esprimerebbe dunque una inadeguata ponderazione della scelta legislativa, risultando intrinsecamente arbitraria, sproporzionata e manifestamente irragionevole.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.2.\u0026#8211; Un secondo motivo di censura \u0026#232; incentrato sulla violazione dell\u0026#8217;art. 10 Cost., \u0026#171;laddove prevede che l\u0026#8217;ordinamento giuridico italiano si debba conformare alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute\u0026#187;, espressive del principio della tutela del minore. Il che sarebbe dimostrato dalle numerose fonti in materia, quali la Dichiarazione dei diritti del bambino adottata nel 1924, la Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo adottata dalle Nazioni Unite nel 1959, le cosiddette \u0026#8220;Regole di Pechino\u0026#8221; del 1985 e la Raccomandazione del Consiglio d\u0026#8217;Europa n. R (87) 20, i cui principi hanno orientato anche il legislatore statale, la Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, adottata a New York dall\u0026#8217;Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176, le Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d\u0026#8217;Europa per una giustizia a misura di minore, adottate dal Comitato dei ministri del Consiglio d\u0026#8217;Europa il 17 novembre 2010.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTali fonti internazionali non farebbero che attestare l\u0026#8217;esistenza, nel diritto internazionale consuetudinario, di una serie di principi generali sulla tutela del minore, quali \u0026#171;la necessit\u0026#224; che il minore sia giudicato da un\u0026#8217;autorit\u0026#224; competente e specializzata\u0026#187;, secondo un rito funzionale al suo interesse superiore, e che tenga conto della sua condizione, con il minimo ricorso alla carcerazione e con strumenti di fuoriuscita dal processo per evitarne l\u0026#8217;effetto stigmatizzante. La disposizione censurata consentirebbe invece l\u0026#8217;aggiramento delle tutele ivi previste \u0026#171;attraverso lo \u0026#8220;scudo\u0026#8221; del giudicato\u0026#187;, cos\u0026#236; che autorizzare l\u0026#8217;esecuzione della pena pronunciata da un giudice incompetente a giudicare chi all\u0026#8217;epoca dei fatti era minorenne contrasterebbe con l\u0026#8217;effettivit\u0026#224; delle tutele del diritto internazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.3.\u0026#8211; Sarebbero inoltre violati gli artt. 13 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in riferimento all\u0026#8217;art. 5 CEDU, \u0026#171;laddove le citate norme affermano il principio di inviolabilit\u0026#224; della libert\u0026#224; personale e individuano criteri di legalit\u0026#224; della detenzione a livello costituzionale e convenzionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 13 Cost., nella parte in cui stabilisce che non \u0026#232; consentita alcuna forma di detenzione se non per atto motivato dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge, affermerebbe implicitamente che la legalit\u0026#224; della detenzione vada valutata anche sotto il profilo della legalit\u0026#224; della pronuncia di condanna, in modo che l\u0026#8217;illegalit\u0026#224; di quest\u0026#8217;ultima necessariamente si riverberi sulla legalit\u0026#224; della detenzione. Sebbene una certa dose di fallibilit\u0026#224; del giudizio sia ineliminabile, l\u0026#8217;inviolabilit\u0026#224; della libert\u0026#224; personale non dovrebbe poter consentire l\u0026#8217;esecuzione di un provvedimento ictu oculi affetto da nullit\u0026#224; radicale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel medesimo senso sarebbe orientato anche l\u0026#8217;art. 5 CEDU, allorch\u0026#233; stabilisce che la privazione della libert\u0026#224; personale non possa considerarsi conforme alla Convenzione se non nei modi previsti dalla legge e nei casi ivi testualmente indicati. Tra questi, alla lettera a) del paragrafo 1, \u0026#232; prevista la condizione che il condannato sia \u0026#171;detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente\u0026#187;. Nel caso Yefimenko contro Russia (sentenza 12 febbraio 2013), la Corte EDU avrebbe accertato la violazione della disposizione convenzionale in esame per via del fatto che l\u0026#8217;organo giudicante che aveva emesso la condanna a pena detentiva, pur avendo in astratto la competenza sul caso, aveva seduto in una composizione diversa da quella prevista per legge. Si tratterebbe di un\u0026#8217;incompetenza che, nell\u0026#8217;ordinamento italiano, rappresenterebbe un vizio attinente alle condizioni di capacit\u0026#224; del giudice e alla composizione dei collegi, ai sensi dell\u0026#8217;art. 178, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., ossia una nullit\u0026#224; che si realizza anche in caso di violazione della competenza funzionale del tribunale per i minorenni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLo stesso art. 5 CEDU, al suo paragrafo 4, statuisce anche il diritto del soggetto privato della libert\u0026#224; personale di fare ricorso a un tribunale che possa decidere sulla \u0026#171;legalit\u0026#224; della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione \u0026#232; illegale\u0026#187;. L\u0026#8217;art. 670 cod. proc. pen., nel limitare il sindacato del giudice dell\u0026#8217;esecuzione alla mera verifica dell\u0026#8217;esistenza del titolo o alla sua definitivit\u0026#224;, opererebbe, secondo il rimettente, una scelta che pare sacrificare sull\u0026#8217;altare del giudicato la libert\u0026#224; personale del condannato e il suo diritto a far accertare la legalit\u0026#224; della propria detenzione. Ci\u0026#242;, anche in ipotesi in cui l\u0026#8217;illegalit\u0026#224; per incompetenza del giudice sia talmente grave e manifesta da minare alla radice l\u0026#8217;atto della cui esecuzione si tratta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.4.\u0026#8211; Sarebbe infine violato l\u0026#8217;art. 25, primo comma, Cost., posto che l\u0026#8217;art. 670 cod. proc. pen. consentirebbe l\u0026#8217;eseguibilit\u0026#224; di una pena fondata su una sentenza emessa in violazione della competenza funzionale del tribunale per i minorenni, ossia del solo giudice naturale del minore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.6.\u0026#8211; I dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale cos\u0026#236; formulati non sarebbero superabili ricorrendo a un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata dell\u0026#8217;art. 670 cod. proc. pen., il quale circoscrive in modo preciso i limiti del sindacato del giudice dell\u0026#8217;esecuzione, abilitato a valutare anche nel merito la sola osservanza delle norme sull\u0026#8217;irreperibilit\u0026#224;, con previsione di carattere eccezionale. N\u0026#233; il rimettente ritiene di poter ricondurre la fattispecie della nullit\u0026#224; rilevante nel caso a quo alla ipotesi di \u0026#171;mancanza\u0026#187; del titolo, con un\u0026#8217;assimilazione tra nullit\u0026#224; radicale e inesistenza della pronuncia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni vengano dichiarate manifestamente inammissibili o, comunque, non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOsserva l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato che, come riconosciuto in plurime pronunce della Corte di cassazione, il giudice dell\u0026#8217;esecuzione pu\u0026#242; solo dichiarare ineseguibile la sentenza o revocarla ai sensi degli artt. 669 e 673 cod. proc. pen., mentre l\u0026#8217;annullamento sarebbe riservato al giudice dell\u0026#8217;impugnazione e rimarrebbe cos\u0026#236; precluso dalla formazione del giudicato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSolo nelle eccezionali evenienze della mancanza dei requisiti essenziali della sentenza, quali \u0026#171;la provenienza da un organo investito del potere giurisdizionale penale, l\u0026#8217;esternazione in forma scritta, l\u0026#8217;adozione nei confronti di una persona in vita e assoggettabile alla giurisdizione penale\u0026#187;, o dell\u0026#8217;applicazione di una pena illegale perch\u0026#233; pi\u0026#249; grave di quella prevista per legge, il giudice dell\u0026#8217;esecuzione sarebbe tenuto a rilevare l\u0026#8217;inesistenza giuridica della sentenza, nonostante la formazione del giudicato (\u0026#232; citata Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 4 febbraio 2009, n. 5998).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTra i casi di inesistenza rientrerebbe, sempre secondo la giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, la sentenza emessa nei confronti di un minore infraquattordicenne, non imputabile ai sensi dell\u0026#8217;art. 97 del codice penale, in ragione dell\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di costituire ab initio un valido rapporto processuale. Tale ipotesi di inesistenza, tuttavia, sarebbe rilevabile dal giudice dell\u0026#8217;esecuzione a condizione che la circostanza della non imputabilit\u0026#224; del minore infraquattordicenne risulti accertata o, comunque, evidente dagli atti del giudizio di cognizione (\u0026#232; citata Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 4 dicembre 2018-2 gennaio 2019, n. 35; sezione prima penale, sentenza 20 maggio 2014, n. 31652). Qualora, invece, gli elementi idonei a comprovare l\u0026#8217;et\u0026#224; del condannato al momento dei fatti siano sopraggiunti al giudicato, l\u0026#8217;unico rimedio disponibile sarebbe la revisione del processo ex art. 630, lettera c), cod. proc. pen., in combinato disposto con gli artt. 631 e 529 cod. proc. pen. (\u0026#232; citata Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 14 marzo 2017, n. 28627).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel diverso caso della condanna pronunciata nei confronti di un minore di et\u0026#224; compresa tra i quattordici e i diciotto anni da un tribunale ordinario anzich\u0026#233; dal tribunale per i minorenni, il vizio non sarebbe comparabile, per gravit\u0026#224;, a quello che si produce in caso di minore non imputabile e non giustificherebbe un analogo trattamento in punto di rilevabilit\u0026#224; da parte del giudice dell\u0026#8217;esecuzione, specie laddove la minore et\u0026#224; sia stata rappresentata in corso di giudizio ed abbia formato oggetto di verifica, come nel caso a quo. Ci\u0026#242; anche alla luce del fatto che non sarebbe scontata la fruizione da parte dell\u0026#8217;imputato degli istituti favorevoli del processo minorile, come il perdono giudiziale o l\u0026#8217;improcedibilit\u0026#224; per l\u0026#8217;irrilevanza del fatto, e che il ricorso al patteggiamento, possibile solo nel processo per gli adulti, comporta comunque l\u0026#8217;effetto favorevole della riduzione di pena, come avvenuto nel caso in esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDal momento che l\u0026#8217;ordinamento \u0026#232; gi\u0026#224; ricco di garanzie procedurali volte a soddisfare le esigenze di tutela del minore, eventuali episodi patologici, sempre possibili in casi marginali, non potrebbero indurre a sovvertire principi fondamentali del processo, come quello dell\u0026#8217;intangibilit\u0026#224; del giudicato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTali assunti non sarebbero smentiti, secondo l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, dalla pronuncia della Corte EDU Yefimenko contro Russia segnalata dal rimettente, in cui alla gravit\u0026#224; del vizio di composizione del tribunale, integrato da due giudici laici che non avevano titolo a comporre il collegio, si aggiungeva la gravit\u0026#224; della condanna a una pesante pena detentiva pronunciata dall\u0026#8217;organo illegittimamente formato. Si tratterebbe dunque di un vizio non comparabile a quello lamentato dal giudice a quo, la cui gravit\u0026#224; non consentirebbe invece il superamento del giudicato. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituito in giudizio tramite il proprio difensore il ricorrente nel procedimento a quo, concludendo nel senso della fondatezza delle questioni sulla base di un\u0026#8217;argomentazione che ripercorre, adesivamente, le ragioni di censura gi\u0026#224; poste in luce dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon la successiva memoria illustrativa depositata in prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza, il difensore della parte ha contestato gli assunti dell\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ribadendo la gravit\u0026#224; dei vizi che hanno inficiato il processo conclusosi con la sentenza irrevocabile nei confronti del proprio assistito. Tali vizi non sarebbero rimediabili mediante lo strumento della revisione, che presuppone la sopravvenienza di elementi sconosciuti al momento del giudizio, e che sarebbe invece inidoneo a eliminare vizi che abbiano inficiato lo stesso giudizio di merito. N\u0026#233; i vizi in parola sarebbero sanabili mediante il rimedio della inesistenza giuridica della sentenza, che la giurisprudenza considera applicabile soltanto nell\u0026#8217;ipotesi di minore infraquattordicenne. L\u0026#8217;unica sede per far valere tali vizi sarebbe, dunque, rappresentata proprio dall\u0026#8217;incidente di esecuzione, previo accoglimento delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale nei termini prospettati dal rimettente, accoglimento che si renderebbe necessario stante la impraticabilit\u0026#224; di un\u0026#8217;interpretazione conforme a Costituzione dell\u0026#8217;art. 670 cod. proc. pen.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale ordinario di Bologna, sezione seconda penale, in funzione di giudice dell\u0026#8217;esecuzione, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 670 del codice di procedura penale in riferimento agli artt. 3, 13, 10, 25, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 5, paragrafi 1, lettera a), e 4, della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo (CEDU), \u0026#171;nella parte in cui non consente al giudice dell\u0026#8217;esecuzione di rilevare la nullit\u0026#224; della sentenza di merito passata in giudicato derivante dalla violazione della competenza funzionale del Tribunale per i Minorenni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn sostanza, il giudice a quo ritiene che, sulla base del diritto vivente, l\u0026#8217;attuale disciplina delle questioni sul titolo esecutivo di cui all\u0026#8217;art. 670 cod. proc. pen. non consenta al giudice dell\u0026#8217;esecuzione di rilevare la nullit\u0026#224; di una sentenza passata in giudicato e pronunciata dal tribunale ordinario nei confronti di un imputato minorenne all\u0026#8217;epoca di commissione del reato, dal momento che tale nullit\u0026#224; sarebbe rilevabile in ogni stato e grado del giudizio ai sensi dell\u0026#8217;art. 178, comma 1, lettera a), cod. proc. pen. ma non, appunto, dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Tuttavia, il rimettente dubita della compatibilit\u0026#224; di tale soluzione con i parametri costituzionali evocati, dai quali si evincerebbe il principio secondo cui l\u0026#8217;imputato minorenne debba essere necessariamente giudicato da un tribunale specializzato, con conseguente radicale illegittimit\u0026#224; non solo della sua condanna da parte di un giudice penale ordinario, ma anche della successiva esecuzione della pena irrogata da quest\u0026#8217;ultimo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn difetto di altri rimedi disponibili nell\u0026#8217;ordinamento per sanare una tale illegittimit\u0026#224; costituzionale, il rimettente chiede, dunque, a questa Corte di estendere l\u0026#8217;ambito dei rimedi adottabili dal giudice dell\u0026#8217;esecuzione ai sensi dell\u0026#8217;art. 670 cod. proc. pen., in modo da consentire, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, la dichiarazione di nullit\u0026#224; della sentenza medesima, da cui discenderebbe la sua ineseguibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; L\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ha eccepito la manifesta inammissibilit\u0026#224; delle questioni prospettate, senza \u0026#8211; tuttavia \u0026#8211; apportare alcun argomento conferente a sostegno di tale eccezione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe questioni appaiono, invero, rilevanti nel giudizio a quo, dovendo il rimettente necessariamente fare applicazione della norma della cui legittimit\u0026#224; costituzionale dubita, per decidere sul ricorso proposto dal condannato. Plausibili appaiono altres\u0026#236; le premesse interpretative su cui le questioni si fondano, alla luce della giurisprudenza puntualmente ricostruita nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione. E particolarmente ampia appare la motivazione sulla non manifesta infondatezza dei dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale prospettati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione deve, pertanto, essere rigettata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Ai fini dell\u0026#8217;esame del merito delle questioni, \u0026#232; opportuna una preliminare ricognizione del significato che assume, dal punto di vista del diritto costituzionale, l\u0026#8217;attribuzione a un tribunale specializzato della competenza per i procedimenti penali concernenti reati commessi da minorenni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Ai sensi dell\u0026#8217;art. 3, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), tutti i reati commessi dai minori di diciotto anni ricadono entro la competenza del tribunale per i minorenni: giudice specializzato che, ai sensi dell\u0026#8217;art. 50 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), \u0026#232; composto da un magistrato di corte d\u0026#8217;appello, che lo presiede, da un magistrato di tribunale ordinario e da due esperti, tra loro di sesso diverso. Tale competenza si applica a qualsiasi reato commesso da un minorenne, e opera anche in presenza di connessione oggettiva o soggettiva con altri reati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTra le peculiari garanzie previste dalla legislazione vigente in materia di processo penale avanti il giudice specializzato per i minori viene anzitutto in considerazione il combinato disposto degli artt. 98, primo comma, del codice penale e 9 del d.P.R. n. 448 del 1988, a tenore dei quali l\u0026#8217;imputabilit\u0026#224; del soggetto che abbia commesso il fatto nella fascia di et\u0026#224; compresa tra i quattordici e i diciotto anni non pu\u0026#242; presumersi, ma deve essere sempre oggetto di un\u0026#8217;apposita valutazione da parte del tribunale, calibrata sulla peculiare situazione esistenziale del minore. Inoltre, l\u0026#8217;imputato minorenne gode tra l\u0026#8217;altro di uno speciale regime cautelare, meno gravoso di quello previsto per gli adulti (articoli da 19 a 24 del d.P.R. n. 448 del 1988); pu\u0026#242; ottenere il beneficio della sospensione del processo con contestuale messa alla prova (art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988), che \u0026#232; caratterizzato da modalit\u0026#224; applicative e finalit\u0026#224; distinte rispetto a quelle assegnate all\u0026#8217;omonimo istituto previsto per gli adulti (sentenza n. 68 del 2019) e non \u0026#232; soggetto ai medesimi limiti edittali che vigono per quest\u0026#8217;ultimo; pu\u0026#242; ottenere una sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (art. 27 del d.P.R. n. 448 del 1988), anch\u0026#8217;essa sulla base di presupposti diversi e pi\u0026#249; ampi di quelli che vigono per gli adulti; pu\u0026#242; ottenere il perdono giudiziale per i reati punibili con una pena detentiva non superiore nel massimo ai due anni o pecuniaria non superiore a 1.549 euro (art. 169 cod. pen. in combinato disposto con l\u0026#8217;art. 112 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante \u0026#171;Modifiche al sistema penale\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo affermato che \u0026#171;[l]a competenza del Tribunale per i minorenni e la speciale disciplina del processo minorile sono dirette al conseguimento di finalit\u0026#224; di tutela del minore\u0026#187;, queste ultime direttamente riconducibili al dettato dell\u0026#8217;art. 31 Cost. (sentenza n. 17 del 1981).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa sentenza n. 222 del 1983, sulla scorta dell\u0026#8217;osservazione che \u0026#171;il tribunale per i minorenni, considerato nelle sue complessive attribuzioni, oltre che penali, civili ed amministrative, ben pu\u0026#242; essere annoverato tra quegli \u0026#8220;istituti\u0026#8221; dei quali la Repubblica deve favorire lo sviluppo ed il funzionamento, cos\u0026#236; adempiendo al precetto costituzionale che la impegna alla \u0026#8220;protezione della giovent\u0026#249;\u0026#8221;\u0026#187;, ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della previgente disciplina processuale che sottraeva, in caso di concorso con imputati maggiorenni, l\u0026#8217;imputato minorenne al tribunale per i minorenni, escludendo che potesse invocarsi \u0026#171;l\u0026#8217;esigenza del simultaneus processus, per giustificare la deroga alla competenza del giudice specializzato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella sentenza n. 135 del 1995 \u0026#232; stata poi ritenuta non irragionevole l\u0026#8217;esclusione del patteggiamento nel rito minorile, rilevandosi tra l\u0026#8217;altro come tale rito, come attualmente delineato per il processo per gli adulti, sarebbe in contrasto con la funzione del giudice minorile, il quale \u0026#171;\u0026#232; dotato di amplissimi poteri caratterizzati dall\u0026#8217;esigenza primaria del recupero del minore, un soggetto dalla personalit\u0026#224; ancora in formazione (v. da ultimo sentenza n. 168/1994) per cui sono previste misure che, in vista di tale esigenza, possono portare a far concludere il processo in modi e con contenuti diversi da quelli propri del processo penale ordinario\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella sentenza n. 272 del 2000, che nuovamente ha rigettato questioni concernenti la mancata estensione del patteggiamento al rito minorile, si \u0026#232; ancora evidenziato come tale esclusione sia del tutto conforme alla peculiare natura del processo minorile, che \u0026#232; \u0026#171;sorretto dalla prevalente finalit\u0026#224; di recupero del minorenne e di tutela della sua personalit\u0026#224;, nonch\u0026#233; da obiettivi pedagogico-rieducativi piuttosto che retributivo-punitivi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePi\u0026#249; recentemente, la sentenza n. 1 del 2015, in linea con la soluzione cui erano nel frattempo gi\u0026#224; giunte le sezioni unite della Corte di cassazione, ha ritenuto costituzionalmente illegittima, per violazione dell\u0026#8217;art. 31, secondo comma, Cost., la disposizione che affidava il giudizio abbreviato minorile, a seguito di decreto di giudizio immediato, al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni anzich\u0026#233; al collegio, sottolineando la necessit\u0026#224;, per l\u0026#8217;imputato minorenne, di una \u0026#171;valutazione del giudice collegiale e degli esperti che lo compongono, perch\u0026#233; \u0026#232; proprio per garantire decisioni attente alla personalit\u0026#224; del minore e alle sue esigenze formative ed educative che il tribunale per i minorenni \u0026#232; stato strutturato\u0026#187;; e ha evidenziato come la composizione del tribunale per i minorenni rispecchi la peculiare funzione del processo minorile, in cui le logiche retributive e special-preventive del processo penale debbono contemperarsi con il \u0026#171;principio di minima offensivit\u0026#224;, che impone di evitare, nell\u0026#8217;esercizio della giurisdizione penale, ogni pregiudizio al corretto sviluppo psicofisico del minore e di adottare le opportune cautele per salvaguardare le correlate esigenze educative\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUn compendio di ulteriori precedenti della Corte \u0026#232;, infine, contenuto nella recente sentenza n. 139 del 2020, secondo cui \u0026#171;nella prospettiva dell\u0026#8217;adeguata protezione della giovent\u0026#249; di cui all\u0026#8217;art. 31, secondo comma, Cost., la preminente funzione rieducativa del procedimento penale minorile trov[a] una fondamentale rispondenza nella particolare composizione \u0026#8220;mista\u0026#8221; del giudice specializzato, arricchita dalla dialettica interna tra la componente togata e quella esperta: \u0026#8220;[\u0026#232;], infatti, grazie alle competenze scientifiche dei soggetti che compongono il collegio giudicante che viene svolta una corretta valutazione delle particolari situazioni dei minori, la cui evoluzione psicologica, non ancora giunta a maturazione, richiede l\u0026#8217;adozione di particolari trattamenti penali che consentano il loro completo recupero, ponendosi, quest\u0026#8217;ultimo, quale obiettivo primario, cui tende l\u0026#8217;intero sistema penale minorile\u0026#8221; (sentenza n. 310 del 2008). Invero, \u0026#8220;la specializzazione del giudice minorile, finalizzata alla protezione della giovent\u0026#249; sancita dalla Costituzione, \u0026#232; assicurata dalla struttura complessiva di tale organo giudiziario, qualificato dall\u0026#8217;apporto degli esperti laici\u0026#8221; (ordinanza n. 330 del 2003). [\u0026#8230;] Oltre alla conformazione interdisciplinare dell\u0026#8217;organo, la Corte ne ha illustrato la diversificazione di genere, poich\u0026#233; l\u0026#8217;art. 50-bis, comma 2, del r.d. n. 12 del 1941, esigendo che i componenti onorari siano \u0026#8220;un uomo e una donna\u0026#8221;, garantisce che \u0026#8220;nelle sue decisioni il collegio possa sempre avvalersi del peculiare contributo di esperienza e di sensibilit\u0026#224; proprie del sesso di appartenenza\u0026#8221; (ordinanza n. 172 del 2001)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Questa Corte ha, altres\u0026#236;, frequentemente valorizzato, a fini interpretativi dei parametri costituzionali di volta in volta evocati, le fonti internazionali sulle speciali tutele dovute ai minori che vengono a contatto con la giustizia penale (ex multis, sentenze n. 139 del 2020, n. 109 del 1997, n. 168 del 1994 e n. 222 del 1983).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTra tali fonti, meritano speciale menzione le Regole minime delle Nazioni Unite sull\u0026#8217;amministrazione della giustizia minorile (cosiddette \u0026#8220;Regole di Pechino\u0026#8221;), adottate dall\u0026#8217;Assemblea generale con la risoluzione 40/33 del 29 novembre 1985, le quali al numero 6 prevedono che, \u0026#171;[i]n considerazione delle speciali esigenze del minore\u0026#187;, sia \u0026#171;previsto un potere discrezionale appropriato a diversi livelli dell\u0026#8217;amministrazione della giustizia minorile, sia nell\u0026#8217;istruttoria che nel processo e nella fase esecutiva\u0026#187;, precisandosi che \u0026#171;[l]e persone che esercitano il potere discrezionale dovranno essere particolarmente qualificate o specializzate per esercitarlo responsabilmente e secondo le rispettive funzioni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176, impegna dal canto suo gli Stati parti, tra l\u0026#8217;altro, alla \u0026#171;costituzione di autorit\u0026#224; e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato\u0026#187;, in particolare stabilendo un\u0026#8217;et\u0026#224; minima sotto la quale il fanciullo debba presumersi non imputabile e adottando provvedimenti \u0026#171;per trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie\u0026#187; (art. 40, comma 3). Il Comitato ONU per i diritti del fanciullo, nel General Comment n. 10 (2007) sulla giustizia minorile, ha chiarito, in riferimento specifico a tali disposizioni, che un sistema organico di giustizia minorile dovrebbe comportare l\u0026#8217;istituzione di sezioni specializzate nella polizia e nel sistema giudiziario e delle procure, raccomandando agli Stati parti di istituire autorit\u0026#224; giudiziarie per i minori, vuoi come unit\u0026#224; separate o come sezioni degli organi giudiziari esistenti, e, qualora ci\u0026#242; non sia immediatamente realizzabile, di assicurare la presenza di giudici o magistrati specializzati nella giustizia minorile (paragrafi 92 e 93).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnaloga raccomandazione \u0026#232; formulata dalle Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d\u0026#8217;Europa su una \u0026#8220;giustizia a misura di minore\u0026#8221;, adottata il 17 novembre 2010, in cui si afferma l\u0026#8217;esigenza di istituire dei \u0026#171;tribunali (o sezioni) speciali, procedure e istituzioni per i minori in conflitto con la legge\u0026#187; (n. 63).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer quanto riguarda infine l\u0026#8217;Unione europea, la direttiva 2016/800/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell\u0026#8217;11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali, stabilisce tra l\u0026#8217;altro che \u0026#171;il minore indagato o imputato in procedimenti penali \u0026#232; sottoposto a valutazione individuale. Tale valutazione individuale tiene conto, in particolare, della personalit\u0026#224; e maturit\u0026#224; del minore, della sua situazione economica, sociale e familiare, nonch\u0026#233; di eventuali vulnerabilit\u0026#224; specifiche del minore\u0026#187; (art. 7, paragrafo 2); chiarendo altres\u0026#236; che la valutazione in parola \u0026#171;\u0026#232; condotta da personale qualificato, con un approccio per quanto possibile multidisciplinare\u0026#187; (art. 7, paragrafo 7). Agli Stati membri si impone, inoltre, l\u0026#8217;obbligo di adottare \u0026#171;misure appropriate per garantire che i giudici e i magistrati inquirenti che si occupano di procedimenti penali riguardanti minori abbiano una competenza specifica in tale settore e/o abbiano effettivamente accesso a una formazione specifica\u0026#187; (art. 20, paragrafo 2).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.\u0026#8211; Dal complesso delle pertinenti norme costituzionali, come interpretate da questa Corte, e dalle fonti internazionali appena menzionate \u0026#8211; produttive o meno che siano di obblighi internazionali vincolanti ai sensi dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., ma tutte certamente rilevanti ai fini dell\u0026#8217;interpretazione delle garanzie costituzionali \u0026#8211; si evince dunque il principio secondo cui il minore autore di reato deve essere giudicato da una giurisdizione specializzata, i cui operatori siano selezionati anche sulla base della specifica competenza professionale in materia di minori, e che operi secondo finalit\u0026#224; e sulla base di regole differenti da quelle che caratterizzano la giurisdizione penale ordinaria. Di talch\u0026#233; la scelta, compiuta dal legislatore italiano, di attribuire a tale giurisdizione specializzata la competenza per i reati compiuti da minorenni deve ritenersi costituzionalmente vincolata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Le questioni ora sottoposte al vaglio di questa Corte concernono l\u0026#8217;ipotesi patologica di un processo penale, ormai conclusosi con sentenza definitiva, che si sia svolto avanti al giudice penale ordinario in conseguenza di un errore nell\u0026#8217;attribuzione dell\u0026#8217;et\u0026#224; dell\u0026#8217;imputato al momento del fatto. E il tema di fondo ora in discussione \u0026#232; se, in tal caso, la natura costituzionalmente vincolata della competenza funzionale del tribunale per i minorenni necessariamente imponga il travolgimento del giudicato in sede di incidente di esecuzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Il caso oggetto del giudizio a quo evidenzia in modo emblematico le gravi conseguenze di un errore siffatto, come esattamente sottolinea il rimettente. Assumendo che effettivamente il ricorrente fosse minorenne al momento del fatto \u0026#8211; dato, questo, che il giudice a quo considera pacifico, sulla base di quanto risulta dal suo certificato penale e dallo stesso permesso di soggiorno, entrambi formati dalle autorit\u0026#224; italiane \u0026#8211;, egli risulterebbe:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; essere stato giudicato da un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicarlo, in violazione non solo dell\u0026#8217;art. 3 del d.P.R. n. 448 del 1988, ma anche dei principi costituzionali poc\u0026#8217;anzi richiamati;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; essere stato sottoposto a un rito (il patteggiamento) non consentito per gli imputati minorenni all\u0026#8217;epoca del fatto, per le ragioni ampiamente illustrate dalle menzionate sentenze n. 135 del 1995 e n. 272 del 2000;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; non essere stato sottoposto alla valutazione individualizzata della propria imputabilit\u0026#224;, prescritta dall\u0026#8217;art. 9 del d.P.R. n. 448 del 1988;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; non avere avuto accesso a tutta la serie di possibili definizioni alternative del procedimento previste specificamente per i minori (su cui supra, punto 3.1.), tra cui segnatamente la sospensione del processo con messa alla prova e contestuale affidamento ai servizi minorili, che avrebbero potuto impostare nei suoi confronti un programma di trattamento individualizzato dalla spiccata connotazione (ri)educativa;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; essere stato condannato a una pena detentiva verosimilmente pi\u0026#249; severa di quella consentita, non essendogli stata riconosciuta (neppure ai limitati fini del bilanciamento con eventuali altre circostanti aggravanti) la circostanza attenuante obbligatoria della minore et\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 98, primo comma, cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Il giudice rimettente esclude anzitutto che, in una situazione come quella sottoposta al suo esame, la revisione della sentenza costituisca un rimedio idoneo. Osserva, in proposito, che il caso non rientra in alcuna delle ipotesi espressamente previste dal codice di procedura penale, e che comunque tale rimedio \u0026#232; normalmente funzionale a ottenere il proscioglimento dell\u0026#8217;interessato, mentre nella situazione all\u0026#8217;esame si tratterebbe soltanto di dichiarare nullo il titolo esecutivo, per poi procedere ad un nuovo giudizio innanzi al competente tribunale per i minorenni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAncorch\u0026#233; il giudice a quo argomenti, in altro passaggio dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, nel senso della novit\u0026#224;, rispetto al momento della formazione del giudicato, dei documenti che attesterebbero in modo inoppugnabile la reale et\u0026#224; del ricorrente, il presupposto interpretativo relativo alla inesperibilit\u0026#224; del rimedio della revisione nel caso in esame appare motivato in modo non implausibile dal rimettente. Pertanto, questa Corte non pu\u0026#242; in questa sede che prendere atto di tale presupposto interpretativo; e ci\u0026#242; anche perch\u0026#233; la valutazione se nel caso in esame sussistano i presupposti di una revisione della sentenza di condanna sulla base della relativa disciplina \u0026#8211; ed eventualmente se tale disciplina sia essa stessa conforme alla Costituzione \u0026#8211; spetterebbe comunque a un giudice diverso da quello a quo, e in particolare alla corte d\u0026#8217;appello competente ai fini di un eventuale procedimento di revisione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Il giudice rimettente esclude altres\u0026#236;, succintamente, che il vizio dedotto possa essere ricondotto all\u0026#8217;ipotesi, pure contemplata dall\u0026#8217;art. 670, comma 1, cod. proc. pen., della \u0026#8220;mancanza\u0026#8221; del titolo esecutivo, e dunque alla categoria della \u0026#8220;inesistenza\u0026#8221; del titolo stesso \u0026#8211; categoria, quest\u0026#8217;ultima, di origine giurisprudenziale, funzionale a consentire la rilevazione, anche oltre lo sbarramento del giudicato, dei vizi procedimentali pi\u0026#249; macroscopici da parte dello stesso giudice dell\u0026#8217;esecuzione (recentemente, sul punto, Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 26 novembre 2020-23 aprile 2021, n. 15498, punto 3.3. dei motivi della decisione); e insiste, invece, nel qualificare il vizio a suo avviso verificatosi nei confronti del ricorrente come ipotesi di \u0026#8220;nullit\u0026#224; assoluta\u0026#8221;, in quanto tale soggetta alla disciplina di cui all\u0026#8217;art. 179 cod. proc. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche di tale presupposto ermeneutico \u0026#8211; fatto proprio, e anzi argomentato estesamente dalla parte costituita in giudizio, ricorrente nel procedimento a quo, nella propria memoria illustrativa \u0026#8211; questa Corte non pu\u0026#242; che prendere atto; e ci\u0026#242; anche in considerazione dell\u0026#8217;attuale stato della giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, che il rimettente non intende porre in discussione, neppure sotto il profilo della sua compatibilit\u0026#224; con i parametri costituzionali evocati. Tale giurisprudenza riconosce, invero, la radicale inesistenza della sentenza pronunciata nei confronti di un imputato che risulti avere commesso il reato in et\u0026#224; inferiore ai quattordici anni (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 4 dicembre 2018-2 gennaio 2019, n. 35; sezione prima penale, sentenza 20 maggio 2014, n. 31652); ma ritiene invece affetta da (mera) nullit\u0026#224; assoluta la sentenza pronunciata dal tribunale penale ordinario nei confronti di un imputato che risulti di et\u0026#224; compresa tra i quattordici e diciotto anni al momento del fatto: con conseguente impossibilit\u0026#224; di dedurre il relativo vizio, una volta formatosi il giudicato, in sede di incidente di esecuzione (Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 14 marzo 2017, n. 28627; sezione terza penale, sentenza 19 ottobre 2016, n. 54996).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.\u0026#8211; Il giudice a quo sollecita, piuttosto, questa Corte a intervenire con una pronuncia additiva sul testo dell\u0026#8217;art. 670, comma 1, cod. proc. pen., la quale consenta al giudice dell\u0026#8217;esecuzione di dichiarare (non gi\u0026#224; la \u0026#8220;mancanza\u0026#8221; o l\u0026#8217;\u0026#8220;inesistenza\u0026#8221;, bens\u0026#236;) la nullit\u0026#224; del titolo esecutivo, sulla base di un vizio \u0026#8211; verificatosi nel processo ormai conclusosi con sentenza definitiva \u0026#8211; esso stesso qualificato dal rimettente in termini di \u0026#8220;nullit\u0026#224;\u0026#8221;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Nei termini cos\u0026#236; precisati, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate dal rimettente non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Un primo nucleo di censure, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 10 Cost., ruota attorno all\u0026#8217;asserita impossibilit\u0026#224;, per effetto dei limiti dell\u0026#8217;incidente di esecuzione imposti dall\u0026#8217;art. 670 cod. proc. pen., di assicurare la tutela costituzionalmente doverosa agli interessi preminenti del minore, attraverso una pronuncia che, dichiarando la nullit\u0026#224; della sentenza del giudice penale ordinario, consenta eventualmente alla competente procura per i minorenni di esercitare l\u0026#8217;azione penale davanti alla giurisdizione specializzata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn effetti, la censura ex art. 3 Cost. \u0026#8211; arricchita dalla concorrente evocazione, nel relativo impianto motivazionale, del riferimento al dovere di tutela degli interessi del minore di cui all\u0026#8217;art. 31, secondo comma, Cost., nonch\u0026#233; alla finalit\u0026#224; rieducativa della pena di cui all\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost., che assume speciale pregnanza nei riguardi del minore \u0026#8211; si fonda, nella prospettiva del rimettente, sull\u0026#8217;allegata manifesta irragionevolezza della parificazione tra le ipotesi di nullit\u0026#224; derivanti da violazioni delle norme sulla competenza in relazione a imputati maggiorenni e quella derivante dalla violazione della competenza del tribunale per i minorenni: una competenza, quest\u0026#8217;ultima, funzionale e inderogabile, e alla quale soggiacciono ragioni costituzionalmente rilevanti di tutela degli interessi preminenti del minore. Per altro verso, la censura formulata in riferimento all\u0026#8217;art. 10, primo comma, Cost. e, mediatamente, alle fonti di diritto internazionale che il rimettente ritiene espressive di norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, si basa essenzialmente sul principio secondo cui il minore debba essere giudicato da un\u0026#8217;autorit\u0026#224; competente e specializzata; principio la cui inderogabilit\u0026#224; dovrebbe essere salvaguardata, nella prospettiva del rimettente, anche oltre la formazione della cosa giudicata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.1.\u0026#8211; Questa Corte ritiene, tuttavia, che il rimedio \u0026#8211; auspicato dal giudice a quo \u0026#8211; della dichiarazione di nullit\u0026#224; della sentenza nel quadro di un incidente di esecuzione ai sensi dell\u0026#8217;art. 670 cod. proc. pen. non sia costituzionalmente imposto; e stima, anzi, che l\u0026#8217;introduzione di tale rimedio risulterebbe foriero di gravi squilibri nel sistema della rilevazione delle nullit\u0026#224;, cos\u0026#236; come disegnato dal codice di procedura penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale sistema \u0026#232; imperniato attorno al principio di tassativit\u0026#224; delle nullit\u0026#224; (art. 177 cod. proc. pen.): un principio che \u0026#232;, esso stesso, il frutto di un delicato bilanciamento che coinvolge, tra l\u0026#8217;altro, la necessit\u0026#224; di tutelare in maniera effettiva i diritti processuali dell\u0026#8217;imputato e l\u0026#8217;esigenza di assicurare la capacit\u0026#224; del processo medesimo di pervenire, entro un termine ragionevole, ad accertamenti in linea di principio definitivi, anche relativamente alla sussistenza di eventuali errores in procedendo nelle fasi e gradi precedenti. Nel compiere tale bilanciamento, il legislatore ha distinto tra nullit\u0026#224; assolute (art. 179 cod. proc. pen.), nullit\u0026#224; cosiddette a regime intermedio (art. 180 cod. proc. pen.) e nullit\u0026#224; relative (art. 181 cod. proc. pen.), stabilendo precise regole sui limiti anche temporali per la loro deducibilit\u0026#224;, nonch\u0026#233; sulle loro eventuali sanatorie nel corso del processo; tenendo per\u0026#242; ferma la regola \u0026#8211; implicita, ma operante a chiusura del sistema \u0026#8211; che la formazione della cosa giudicata preclude qualsiasi ulteriore rilevazione delle nullit\u0026#224;, anche di quelle definite \u0026#171;assolute\u0026#187; e \u0026#171;insanabili\u0026#187;: le quali debbono s\u0026#236; essere rilevate, anche d\u0026#8217;ufficio, \u0026#171;in ogni stato e grado del procedimento\u0026#187;,  ma non oltre \u0026#8211; appunto \u0026#8211; la sua definiva conclusione (sentenza n. 224 del 1996, che richiama la sentenza n. 294 del 1995).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte, \u0026#232; vero che il codice di procedura penale prevede vari rimedi che consentono di superare il giudicato penale, e che la recente giurisprudenza di legittimit\u0026#224; ne ha significativamente esteso in via pretoria l\u0026#8217;ambito di applicazione: ad esempio ammettendo la revoca di una condanna pronunciata sulla base di una disposizione penale giudicata incompatibile con il diritto dell\u0026#8217;Unione europea dalla Corte di giustizia (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 12 aprile 2012, n. 14276) ovvero di una condanna fondata su una norma incriminatrice gi\u0026#224; abrogata al momento della pronuncia della sentenza passata in giudicato (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 29 ottobre 2015-23 giugno 2016, n. 26259), nonch\u0026#233; la rideterminazione della pena nel caso di sopravvenienza di una sentenza della Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo dichiarativa di una violazione convenzionale relativa al quantum della pena inflitta (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 24 ottobre 2013-7 maggio 2014, n. 18821) ovvero nel caso di sopravvenuta dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale della comminatoria edittale (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 29 maggio 2014, n. 42858). Tuttavia, nessuno di tali rimedi \u0026#232; funzionale a rilevare, in sede esecutiva, errores in procedendo e relative nullit\u0026#224; verificatesi durante il processo: siano state esse allegate e discusse dalle parti durante il processo stesso, ovvero rilevate per la prima volta dopo la formazione del giudicato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa pronuncia additiva auspicata dal rimettente finirebbe, cos\u0026#236;, per introdurre nel sistema un\u0026#8217;ipotesi del tutto anomala di nullit\u0026#224;, resistente alla formazione del giudicato, e derogatoria rispetto alla regola implicita di chiusura del sistema di cui si \u0026#232; detto. Il che spalancherebbe inevitabilmente la strada al riconoscimento di sempre nuove ipotesi di nullit\u0026#224; \u0026#8220;resistenti al giudicato\u0026#8221;, con le quali chi sia stato condannato in via definitiva potrebbe rimettere in discussione accertamenti gi\u0026#224; compiuti nei successivi gradi di giudizio sulla sussistenza di vizi procedimentali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd arginare tale rischio non varrebbe, d\u0026#8217;altra parte, il tentativo \u0026#8211; pure compiuto dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione \u0026#8211; di confinare l\u0026#8217;eventuale rilevabilit\u0026#224; di errores in procedendo in sede esecutiva a quelle sole violazioni di regole procedimentali che ridondino in altrettante lesioni dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;imputato, come quelle che in questa sede vengono indubitabilmente in considerazione, giacch\u0026#233; della gran parte delle nullit\u0026#224; previste dal codice di procedura penale potrebbe parimenti predicarsi l\u0026#8217;incidenza sul diritto alla difesa di cui all\u0026#8217;art. 24 Cost., o comunque sui principi (e diritti fondamentali) inerenti al giusto processo di cui all\u0026#8217;art. 111 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUn simile scenario rischierebbe di pregiudicare gravemente l\u0026#8217;interesse, di respiro costituzionale, all\u0026#8217;efficiente, e ragionevolmente spedito, funzionamento della giustizia penale: interesse che esige di essere contemperato con le ragioni di tutela effettiva dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;imputato, assicurata quest\u0026#8217;ultima dalla presenza, nell\u0026#8217;ordinamento italiano, di un articolato regime delle impugnazioni, comprensivo del ricorso per cassazione, nonch\u0026#233;, per i reati pi\u0026#249; gravi, del filtro dell\u0026#8217;udienza preliminare. Della necessit\u0026#224; di un tale ragionevole bilanciamento \u0026#8211; di cui si fa carico il sistema di rilevazione delle nullit\u0026#224; disegnato dal codice di rito, con il correlativo sbarramento rappresentato dalla res iudicata \u0026#8211; questa Corte non pu\u0026#242; non tenere conto, nell\u0026#8217;assicurare una tutela \u0026#171;sistemica e non frazionata\u0026#187; dei diritti e dei principi costituzionali (sentenza n. 317 del 2009).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa ci\u0026#242; consegue la non fondatezza delle censure in esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Un secondo gruppo di censure, formulate in riferimento all\u0026#8217;art. 13 Cost. e all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost. in relazione all\u0026#8217;art. 5, paragrafi 1, lettera a), e 4, CEDU, lamenta che l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di rimuovere il titolo esecutivo attraverso la sua dichiarazione di nullit\u0026#224; in sede esecutiva comporterebbe la necessit\u0026#224; di dare concreta attuazione a una pena detentiva illegale, in quanto inflitta non solo da un\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria funzionalmente incompetente, ma anche sulla base di un quadro normativo che non contemplava tutte le possibilit\u0026#224; di definizioni alternative del procedimento applicabili agli imputati minorenni (supra, punto 3.1.), oltre che commisurata senza tenere conto dell\u0026#8217;obbligatoria applicazione della circostanza attenuante della minore et\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 98, primo comma, cod. pen. Un tale esito determinerebbe, secondo il rimettente, l\u0026#8217;illegittima compressione del diritto fondamentale alla libert\u0026#224; personale del ricorrente, che tanto l\u0026#8217;art. 13 Cost. quanto l\u0026#8217;art. 5, paragrafo 1, CEDU pretendono si attui in conformit\u0026#224; alla legge; nonch\u0026#233; una violazione del diritto, previsto dall\u0026#8217;art. 5, paragrafo 4, CEDU, ad un ricorso effettivo contro le detenzioni illegittime, a sua volta funzionale alla scarcerazione dell\u0026#8217;interessato nel caso in cui la privazione della libert\u0026#224; personale risulti illegittima.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.1.\u0026#8211; Neppure tali censure possono essere accolte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; vero che, come giustamente rileva il rimettente, tanto la giurisprudenza della Corte di cassazione poc\u0026#8217;anzi rammentata (supra, punto 5.1.1.), quanto la giurisprudenza di questa Corte hanno ridimensionato significativamente il tradizionale principio dell\u0026#8217;intangibilit\u0026#224; del giudicato penale rispetto a sentenze di condanna che abbiano irrogato pene illegali, essendosi in particolare affermato \u0026#8211; in consonanza con analoghi approdi delle sezioni unite della Corte di cassazione (in particolare, Sezioni unite penali, sentenza  n. 18821 del 2014) \u0026#8211; che \u0026#171;il principio di legalit\u0026#224; costituzionale della pena [\u0026#8230;] prevale sulle esigenze di certezza e stabilit\u0026#224; dei rapporti giuridici, a presidio delle quali \u0026#232; posto l\u0026#8217;istituto del giudicato\u0026#187; (sentenza n. 147 del 2021, punto 13. del Considerato in diritto; in senso analogo, sentenze n. 68 del 2021, punto 2.2. del Considerato in diritto, e n. 210 del 2013, punto 7.3. del Considerato in diritto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, proprio la giurisprudenza appena menzionata di questa Corte ha avuto cura di confinare la necessit\u0026#224; di rideterminare la pena in sede esecutiva all\u0026#8217;ipotesi di una \u0026#171;sopravvenienza costituzionalmente rilevante\u0026#187; \u0026#8211; come una sentenza della Corte EDU che attivi l\u0026#8217;obbligo conformativo di cui all\u0026#8217;art. 46 CEDU, o a fortiori una pronuncia di illegittimit\u0026#224; costituzionale che abbia colpito una comminatoria edittale. In difetto di una tale sopravvenienza, si \u0026#232; affermato, \u0026#171;l\u0026#8217;intervento \u0026#8220;a ritroso\u0026#8221; del giudice dell\u0026#8217;esecuzione non avrebbe giustificazione alcuna\u0026#187; (sentenza n. 147 del 2021, punto 13. del Considerato in diritto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche la necessit\u0026#224; di tutela della legalit\u0026#224; della pena \u0026#8211; nel senso della sua conformit\u0026#224; alle norme processuali e sostanziali che ne regolano l\u0026#8217;irrogazione \u0026#8211; trova dunque un fisiologico argine nella irrevocabilit\u0026#224; della res iudicata, che segna normalmente il limite estremo alla possibilit\u0026#224; di interventi correttivi, da parte dei giudici delle successive impugnazioni, rispetto a eventuali errori compiuti nel giudizio di cognizione: e ci\u0026#242; salva, per l\u0026#8217;appunto, l\u0026#8217;ipotesi di sopravvenienze costituzionalmente rilevanti successive al giudicato, che proiettino retrospettivamente una valutazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale sulla pena inflitta nel giudizio di cognizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eMai, d\u0026#8217;altra parte, la giurisprudenza di questa Corte e quella della Corte EDU hanno dedotto dalle disposizioni della Costituzione e della CEDU che ammettono una compressione della libert\u0026#224; personale soltanto nei \u0026#171;casi e modi previsti dalla legge\u0026#187; (art. 13, secondo comma, Cost.), ovvero \u0026#171;nei modi previsti dalla legge\u0026#187; (art. 5, paragrafo 1, CEDU), la possibilit\u0026#224; di rimettere in discussione una sentenza di condanna che abbia applicato una pena detentiva, una volta esauriti gli ordinari mezzi di gravame previsti dall\u0026#8217;ordinamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; tale possibilit\u0026#224; potrebbe essere dedotta dall\u0026#8217;art. 5, paragrafo 4, CEDU, che garantisce il diritto di presentare un ricorso a un tribunale perch\u0026#233; verifichi la legalit\u0026#224; degli arresti o delle detenzioni compiute o ordinate da autorit\u0026#224; non giurisdizionali: diritto che non pu\u0026#242; essere inteso come passe-partout per rimettere in discussione la legittimit\u0026#224; di sentenze di condanna a pene detentive passate in giudicato. Come ritenuto infatti dalla costante giurisprudenza di Strasburgo, il controllo giudiziale imposto dalla disposizione convenzionale sulla legittimit\u0026#224; della privazione di libert\u0026#224; \u0026#232;, di regola, gi\u0026#224; incorporato nella stessa sentenza di condanna, in assenza almeno di \u0026#171;questioni nuove\u0026#187; che non siano gi\u0026#224; state affrontate nel giudizio di cognizione (ex multis, Corte EDU, sentenza 19 gennaio 2017, Ivan Todorov contro Bulgaria, paragrafo 59; sentenza 14 gennaio 2014, S\u0026#226;ncr\u0026#259;ian contro Romania, paragrafo 84; sentenza 6 novembre 2008, Gavril Yossifov contro Bulgaria, paragrafo 57; sentenza 24 marzo 2005, Stoichkov contro Bulgaria, paragrafo 65).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233;, infine, persuade il richiamo operato dal rimettente alla sentenza della Corte EDU 12 febbraio 2013, Yefimenko contro Russia, nella quale \u0026#8211; come giustamente rileva l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato \u0026#8211; i giudici di Strasburgo hanno bens\u0026#236; riscontrato una violazione dell\u0026#8217;art. 5, paragrafo 1, lettera a), CEDU, in presenza di una sentenza di condanna a pena detentiva inflitta da un tribunale di per s\u0026#233; competente a giudicare del reato in questione, ma composto in modo macroscopicamente difforme dalle previsioni della legge; mentre la questione che in questa sede si agita concerne la diversa ipotesi di un difetto di competenza funzionale del giudice che ha pronunciato la sentenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; Infine, il rimettente ritiene che la disciplina censurata \u0026#8211; nel non prevedere la possibilit\u0026#224; di dichiarare nulla la sentenza pronunciata erroneamente da un giudice penale ordinario nei confronti di un imputato minorenne all\u0026#8217;epoca del fatto \u0026#8211; determini una violazione del principio del giudice naturale, sancito dall\u0026#8217;art. 25, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.1.\u0026#8211; Nemmeno questa censura, peraltro solo succintamente motivata, merita accoglimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa giurisprudenza costituzionale \u0026#232; costante nell\u0026#8217;affermare che tale principio \u0026#232; rispettato \u0026#171;tutte le volte che l\u0026#8217;organo giudicante risulti istituito sulla base di criteri generali prefissati per legge (ordinanza n. 159 del 2000), essendo sufficiente che la legge determini criteri oggettivi e generali, capaci di costituire un discrimen della competenza o della giurisdizione di ogni giudice (ordinanza n. 176 del 1998; v. anche sentenza n. 419 del 1998, n. 217 del 1993 e n. 269 del 1992; ordinanza n. 257 del 1995)\u0026#187; (ordinanza n. 343 del 2001).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOra, i criteri in base ai quali \u0026#232; predeterminata la competenza penale del tribunale per i minorenni sono fissati in modo chiaro dall\u0026#8217;art. 3 del d.P.R. n. 448 del 1988 (nonch\u0026#233; dall\u0026#8217;art. 14 cod. proc. pen., e dall\u0026#8217;art. 4, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante \u0026#171;Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell\u0026#8217;articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468\u0026#187;), senza che residuino spazi per un\u0026#8217;arbitraria applicazione di tali disposizioni: il che basta per dimostrare l\u0026#8217;infondatezza della censura. Contro la possibilit\u0026#224; di errori, nella pratica giudiziaria, circa l\u0026#8217;individuazione del giudice competente nei singoli casi concreti l\u0026#8217;ordinamento appresta specifici rimedi, e in particolare le nullit\u0026#224; processuali disciplinate dagli artt. 177 e seguenti cod. proc. pen.; ma sarebbe certamente incongruo far derivare dall\u0026#8217;esigenza di precostituzione per legge del giudice di cui all\u0026#8217;art. 25 Cost. la necessit\u0026#224; di prevedere un meccanismo che consenta di rimettere in discussione le statuizioni sulla competenza del giudice, la cui conformit\u0026#224; alla legge sia stata verificata e confermata nei gradi successivi del processo. Ove cos\u0026#236; fosse, infatti, risulterebbe impossibile pervenire a statuizioni definitive non solo sulla competenza, ma anche sulla stessa legittimit\u0026#224; di tutti i provvedimenti assunti dai giudici che di volta in volta si siano pronunciati sul caso.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 670 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 25, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 5, paragrafi 1, lettera a), e 4, della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo (CEDU), dal Tribunale ordinario di Bologna, sezione seconda penale, in funzione di giudice dell\u0026#8217;esecuzione, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 novembre 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFrancesco VIGAN\u0026#210;, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 13 gennaio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Esecuzione penale - Questioni sul titolo esecutivo - Preclusione per il giudice dell\u0027esecuzione di rilevare la nullit\u0026#224; della sentenza di merito passata in giudicato derivante dalla violazione della competenza funzionale del tribunale per i minorenni.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44463","titoletto":"Ordinamento giudiziario - Tribunale per i minorenni - Finalità, poteri e composizione - Istituto, costituzionalmente vincolato, a tutela della gioventù e della personalità del minore, in una prospettiva pedagogico-rieducativa. (Classif. 165005).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa competenza del Tribunale per i minorenni e la speciale disciplina del processo minorile sono dirette alla tutela del minore, direttamente riconducibili al dettato dell\u0027art. 31 Cost. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 17/1981\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl Tribunale per i minorenni, considerato nelle sue complessive attribuzioni, oltre che penali, civili ed amministrative, ben può essere annoverato tra quegli \"istituti\" dei quali la Repubblica deve favorire lo sviluppo ed il funzionamento, così adempiendo al precetto costituzionale che la impegna alla protezione della gioventù. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 222/1983 - mass. 11416\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl giudice minorile è dotato di amplissimi poteri caratterizzati dall\u0027esigenza primaria del recupero del minore, un soggetto dalla personalità ancora in formazione per cui sono previste misure che, in vista di tale esigenza, possono portare a far concludere il processo in modi e con contenuti diversi da quelli propri del processo penale ordinario. Il processo minorile è sorretto dalla prevalente finalità di recupero del minorenne e di tutela della sua personalità, nonché da obiettivi pedagogico-rieducativi piuttosto che retributivo-punitivi. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 272/2000; S. 135/1995 - mass. 21349\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ necessaria, per l\u0027imputato minorenne, una valutazione del giudice collegiale e degli esperti che lo compongono, perché è proprio per garantire decisioni attente alla personalità del minore e alle sue esigenze formative ed educative che il tribunale per i minorenni è stato strutturato, in quanto la sua composizione rispecchia la peculiare funzione del processo minorile, in cui le logiche retributive e special-preventive del processo penale debbono contemperarsi con il principio di minima offensività, che impone di evitare, nell\u0027esercizio della giurisdizione penale, ogni pregiudizio al corretto sviluppo psicofisico del minore e di adottare le opportune cautele per salvaguardare le correlate esigenze educative. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 1/2015 - mass. 38213\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNella prospettiva dell\u0027adeguata protezione della gioventù di cui all\u0027art. 31, secondo comma, Cost., la preminente funzione rieducativa del procedimento penale minorile trova una fondamentale rispondenza nella particolare composizione \"mista\" del giudice specializzato, arricchita dalla dialettica interna tra la componente togata e quella esperta: è, infatti, grazie alle competenze scientifiche dei soggetti che compongono il collegio giudicante che viene svolta una corretta valutazione delle particolari situazioni dei minori, la cui evoluzione psicologica, non ancora giunta a maturazione, richiede l\u0027adozione di particolari trattamenti penali che consentano il loro completo recupero, ponendosi, quest\u0027ultimo, quale obiettivo primario, cui tende l\u0027intero sistema penale minorile. Invero, la specializzazione del giudice minorile, finalizzata alla protezione della gioventù sancita dalla Costituzione, è assicurata dalla struttura complessiva di tale organo giudiziario, qualificato dall\u0027apporto degli esperti laici. Esigendo che i componenti onorari siano un uomo e una donna, l\u0027art. 50-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 2, del r.d. n. 12 del 1941, garantisce che nelle sue decisioni il collegio possa sempre avvalersi del peculiare contributo di esperienza e di sensibilità proprie del sesso di appartenenza. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 139/2020 - mass. 43512\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eDal complesso delle pertinenti norme costituzionali, come interpretate dalla Corte costituzionale e dalle fonti internazionali sulle speciali tutele dovute ai minori che vengono a contatto con la giustizia penale (quali le c.d. Regole di Pechino, la Convenzione sui diritti del fanciullo, il Comitato ONU per i diritti del fanciullo, le Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d\u0027Europa su una \"giustizia a misura di minore\", la direttiva 2016/800/UE) - produttive o meno che siano di obblighi internazionali vincolanti ai sensi dell\u0027art. 117, primo comma, Cost., ma tutte certamente rilevanti ai fini dell\u0027interpretazione delle garanzie costituzionali - si evince il principio secondo cui il minore autore di reato deve essere giudicato da una giurisdizione specializzata, i cui operatori siano selezionati anche sulla base della specifica competenza professionale in materia di minori, e che operi secondo finalità e sulla base di regole differenti da quelle che caratterizzano la giurisdizione penale ordinaria. Di talché la scelta, compiuta dal legislatore italiano, di attribuire a tale giurisdizione specializzata la competenza per i reati compiuti da minorenni deve ritenersi costituzionalmente vincolata. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 139/2020 - mass. 43512; S. 109/1997 - mass. 23276; S. 168/1994 - mass. 20541; S. 222/1983 - mass. 11416\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44464","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"31","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44464","titoletto":"Giudice naturale - In genere - Criteri di individuazione. (Classif. 110001).","testo":"Il principio del giudice naturale, sancito dall\u0027art. 25, primo comma, Cost., è rispettato tutte le volte che l\u0027organo giudicante risulti istituito sulla base di criteri generali prefissati per legge, essendo sufficiente che la legge determini criteri oggettivi e generali, capaci di costituire un \u003cem\u003ediscrimen\u003c/em\u003e della competenza o della giurisdizione di ogni giudice. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 419/1998\u003c/em\u003e\u003cem\u003e - mass. 24327; S. 217/1993 - mass. 19572; S. 269/1992 - mass. 18594; O. 343/2001 - mass. 26735; O. 159/2000 - mass. 25336; O. 176/1998 - mass. 23965; O. 257/1995 - mass. 21677\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44465","numero_massima_precedente":"44463","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"25","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44465","titoletto":"Processo penale - In genere - Possibilità, in sede di esecuzione, di rimuovere l\u0027intangibilità del giudicato - Condizione - Necessità di bilanciare l\u0027irrevocabilità della res iudicata con il principio di legalità costituzionale della pena - Differenza tra nullità e inesistenza del titolo esecutivo (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni aventi ad oggetto l\u0027art. 670 cod. proc. pen. nella parte in cui esclude di rilevare la nullità della sentenza di merito passata in giudicato derivante dalla violazione della competenza funzionale del Tribunale per i minorenni). (Classif. 199001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSebbene tanto la giurisprudenza della Corte di cassazione quanto quella costituzionale abbiano ridimensionato significativamente il tradizionale principio dell\u0027intangibilità del giudicato penale rispetto a sentenze di condanna che abbiano irrogato pene illegali, in quanto il principio di legalità costituzionale della pena prevale sulle esigenze di certezza e stabilità dei rapporti giuridici, a presidio delle quali è posto l\u0027istituto del giudicato, tuttavia la necessità di rideterminare la pena in sede esecutiva va confinata all\u0027ipotesi di una sopravvenienza costituzionalmente rilevante. La necessità di tutela della legalità della pena - nel senso della sua conformità alle norme processuali e sostanziali che ne regolano l\u0027irrogazione - trova infatti un fisiologico argine nella irrevocabilità della \u003cem\u003eres iudicata\u003c/em\u003e, che segna normalmente il limite estremo alla possibilità di interventi correttivi da parte dei giudici delle successive impugnazioni, salva l\u0027ipotesi di sopravvenienze costituzionalmente rilevanti - come una sentenza della Corte EDU che attivi l\u0027obbligo conformativo di cui all\u0027art. 46 CEDU, o \u003cem\u003ea fortiori\u003c/em\u003e una pronuncia di illegittimità costituzionale che abbia colpito una comminatoria edittale -, che proiettino retrospettivamente una valutazione di illegittimità costituzionale sulla pena inflitta nel giudizio di cognizione. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 147/2021 - mass. 44203; S. 68/2021 - mass. 43807; S. 210/2013 - mass. 37255\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa categoria della \"inesistenza\" del titolo esecutivo, di origine giurisprudenziale, è funzionale a consentire la rilevazione, nei giudizi di esecuzione della pena - anche oltre lo sbarramento del giudicato -, dei vizi procedimentali più macroscopici da parte dello stesso giudice dell\u0027esecuzione.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell\u0027art. 670 cod. proc. pen., sollevate dal Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell\u0027esecuzione, in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 25, primo comma, e 117, primo comma, Cost., quest\u0027ultimo in relazione all\u0027art. 5, par. 1, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e, e 4, CEDU, nella parte in cui non consente al giudice dell\u0027esecuzione di rilevare la nullità della sentenza di merito passata in giudicato derivante dalla violazione della competenza funzionale del Tribunale per i minorenni. Il rimedio - auspicato dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e - della dichiarazione di nullità della sentenza nel quadro di un incidente di esecuzione non solo non è costituzionalmente imposto, ma la sua introduzione risulterebbe foriera di gravi squilibri nel sistema della rilevazione delle nullità, imperniato attorno al principio di tassatività delle nullità \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 177 cod. proc. pen., esso stesso frutto di un delicato bilanciamento che coinvolge, tra l\u0027altro, la necessità di tutelare in maniera effettiva i diritti processuali dell\u0027imputato e l\u0027esigenza di assicurare la capacità del processo medesimo di pervenire, entro un termine ragionevole, ad accertamenti in linea di principio definitivi, anche relativamente alla sussistenza di eventuali \u003cem\u003eerrores in procedendo\u003c/em\u003e nelle fasi e gradi precedenti; per cui la formazione della cosa giudicata preclude qualsiasi ulteriore rilevazione delle nullità, anche di quelle definite «assolute» e «insanabili». La pronuncia additiva auspicata dal rimettente finirebbe per introdurre nel sistema un\u0027ipotesi del tutto anomala di nullità, resistente alla formazione del giudicato, e derogatoria rispetto alla regola implicita di chiusura del sistema. Il che spalancherebbe inevitabilmente la strada al riconoscimento di sempre nuove ipotesi di nullità \"resistenti al giudicato\", rischiando di pregiudicare gravemente l\u0027interesse, di respiro costituzionale, all\u0027efficiente, e ragionevolmente spedito, funzionamento della giustizia penale. Della necessità di un tale ragionevole bilanciamento - di cui si fa carico il sistema di rilevazione delle nullità disegnato dal codice di rito, con il correlativo sbarramento rappresentato dalla \u003cem\u003eres iudicata\u003c/em\u003e - non può non tenersi conto, nell\u0027assicurare una tutela sistemica e non frazionata dei diritti e dei principi costituzionali). (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 317/2009 - mass. 34149; S. 224/1996\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"44464","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"670","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"10","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"25","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"5","specificazione_articolo":"par. 1, lett. a)","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"5","specificazione_articolo":"par. 4","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"41431","autore":"Arleo M.","titolo":"\"Legalità procedimentale\" e tutela del minore: un\u0027occasione persa per far valere la \"sostanza\" dei diritti sulla \"forma\" del procedimento","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Diritto penale e processo","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.84 - A.440","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43511","autore":"Caianiello M., Al Mureden E.","titolo":"In nome di una ingiustizia non (ancora) riparata. Commento a Corte cost., sent. 23 novembre 2021 - 13 gennaio 2022, n. 2","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.penalecontemporaneo.it/rivista","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"266","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"43510_2022_2.pdf","nome_file_fisico":"_2022+1 Caianiello_Al Mureden.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41915","autore":"Centamore G.","titolo":"Questioni sul titolo esecutivo ed \u0027errores in procedendo\u0027: nuovo conflitto fra stabilità del giudicato ed esigenza di rimedi","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Cassazione penale","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.83 - A.127","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41231","autore":"Di Paolo G.","titolo":"Novità assolute e questioni sul titolo esecutivo: legittima per la Consulta la non rilevabilità \"in executivis\" di vizi concernenti il processo di cognizione","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"34","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42059","autore":"Spangher G.","titolo":"Un errore procedurale nel labirinto delle questioni di costituzionalità, in tema di titolo esecutivo","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.giustiziainsieme.it","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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