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S. con ordinanza del 14 dicembre 2022, iscritta al n. 22 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto d\u0026#8217;intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 24 settembre 2024 il Giudice relatore Francesco Vigan\u0026#242;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 24 settembre 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 14, comma 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonch\u0026#233; nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), promosso dal Tribunale ordinario di Oristano, sezione unica penale, nel procedimento penale a carico di Pier Luigi Scano con ordinanza del 14 dicembre 2022, iscritta al n. 22 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto d\u0026#8217;intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 24 settembre 2024 il Giudice relatore Francesco Vigan\u0026#242;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 24 settembre 2024.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 14 dicembre 2022, il Tribunale ordinario di Oristano, sezione unica penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 13, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 14, comma 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonch\u0026#233; nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui prevede che, in caso di sospensione dell\u0026#8217;esecuzione della sorveglianza speciale durante il tempo in cui l\u0026#8217;interessato \u0026#232; sottoposto a detenzione per esecuzione di pena, il tribunale verifica la persistenza della sua pericolosit\u0026#224; sociale soltanto ove lo stato di detenzione si sia protratto per almeno due anni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il rimettente \u0026#232; chiamato a decidere, in sede di giudizio abbreviato, sulla responsabilit\u0026#224; penale di P.L. S., sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, per plurime violazioni dell\u0026#8217;art. 75, comma 1, cod. antimafia, per aver trasgredito, in cinque distinte occasioni tra il dicembre 2019 e il marzo 2020, la prescrizione di non allontanarsi dalla propria abitazione nelle ore notturne.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eP.L. S. era sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di un anno in forza di un decreto applicativo del 25 gennaio 2018, che gli era stato notificato il 5 febbraio 2018. L\u0026#8217;esecuzione del provvedimento era tuttavia rimasta sin dall\u0026#8217;inizio sospesa, essendo l\u0026#8217;interessato detenuto per esecuzione pena in forza di ordine di esecuzione del 17 gennaio 2018. La sorveglianza speciale era quindi divenuta esecutiva soltanto quando l\u0026#8217;interessato era stato scarcerato, il 23 aprile 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; In ordine alla rilevanza delle questioni prospettate, il rimettente osserva che, qualora le stesse fossero accolte, \u0026#171;dovrebbe trovare retroattivamente applicazione la disciplina che attualmente impone (analogamente a quanto previsto per le misure di sicurezza) la rivalutazione \u003cem\u003eex officio\u003c/em\u003e da parte del Tribunale [\u0026#8230;] della pericolosit\u0026#224; sociale del destinatario della sorveglianza speciale di P.S. preliminarmente all\u0026#8217;esecuzione della misura disposta\u0026#187;. Nel caso concreto, dunque, non essendo stata effettuata tale rivalutazione d\u0026#8217;ufficio, \u0026#171;la sospensione dell\u0026#8217;esecuzione della misura di prevenzione non potrebbe dirsi cessata in maniera automatica per il solo cessare dell\u0026#8217;esecuzione della pena detentiva \u0026#8211; mediante mera notifica del provvedimento applicativo originario \u0026#8211;, ma si dovrebbe ritenere persistente fino a quando il giudice competente non proceda a verificare nuovamente la pericolosit\u0026#224; sociale della persona sottoposta alla misura [:] solo il rispetto di tale \u003cem\u003eiter\u003c/em\u003e costituirebbe condizione di efficacia della misura di prevenzione\u0026#187;. Ci\u0026#242; tanto pi\u0026#249; in un caso come quello oggetto del procedimento \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, in cui \u0026#171;non solo la misura di prevenzione era stata disposta per la durata di un solo anno (gi\u0026#224; interamente decorso nel momento in cui la misura ha trovato differita esecuzione), ma [P.L.] S. aveva altres\u0026#236; beneficiato \u0026#8211; nel corso della carcerazione \u003cem\u003emedio tempore\u003c/em\u003e subita \u0026#8211; della liberazione anticipata e di permessi premio con provvedimenti attestanti la partecipazione all\u0026#8217;opera rieducativa e la correttezza della condotta intramuraria\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eConseguentemente, in caso di accoglimento delle questioni non potrebbe affermarsi la responsabilit\u0026#224; penale dell\u0026#8217;imputato per le violazioni contestategli, sulla base dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224; in ordine alla impossibilit\u0026#224; di ritenere configurato il delitto in parola laddove non sia stata compiuta la prescritta rivalutazione della pericolosit\u0026#224; sociale dopo la sospensione dell\u0026#8217;esecuzione della sorveglianza speciale per effetto dello stato di detenzione per esecuzione di pena dell\u0026#8217;interessato (\u0026#232; citata Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 21 giugno-13 novembre 2018, n. 51407).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; In punto di non manifesta infondatezza, il rimettente rammenta anzitutto come la disposizione censurata sia stata introdotta in seguito alla sentenza n. 291 del 2013 di questa Corte, che aveva ritenuto incompatibile con la Costituzione una presunzione di persistenza della pericolosit\u0026#224; sociale del destinatario della misura di prevenzione, laddove quest\u0026#8217;ultima fosse stata sospesa durante la sua detenzione per esecuzione di pena.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eI principi espressi in quella pronuncia sarebbero stati, inoltre, confermati dalla recente giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, che tenderebbe a una \u0026#171;sempre pi\u0026#249; evidente valorizzazione del requisito dell\u0026#8217;attualit\u0026#224; della pericolosit\u0026#224; sociale al momento dell\u0026#8217;applicazione di misure di prevenzione restrittive della libert\u0026#224; personale, giungendosi per tale via al progressivo superamento di presunzioni \u0026#8211; sia pure relative \u0026#8211; di pericolosit\u0026#224; sociale dei soggetti che ne risultino destinatari\u0026#187; (sono citate Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 7-9 luglio 2020, n. 20577; sezione seconda penale, sentenza 14 gennaio-3 marzo 2020, n. 8541). Tale giurisprudenza trarrebbe d\u0026#8217;altronde fondamento da una pronuncia delle Sezioni unite penali, che \u0026#8211; in linea con la menzionata sentenza n. 291 del 2013 di questa Corte \u0026#8211; avrebbe sancito il superamento della presunzione di pericolosit\u0026#224; anche nei confronti di soggetti indiziati di appartenere alle associazioni di tipo mafioso (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 30 novembre 2017-4 gennaio 2018, n. 111).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#200; ben vero, prosegue il rimettente, che tali pronunce della giurisprudenza di legittimit\u0026#224; si collocano sul diverso piano dell\u0026#8217;attualit\u0026#224; della pericolosit\u0026#224; sociale del destinatario della misura nel momento della sua adozione. Tuttavia esse confermerebbero il principio secondo cui la \u0026#171;pericolosit\u0026#224; sociale rappresenti, e debba necessariamente rappresentare, il fulcro della prevenzione personale\u0026#187;, le misure in questione risultando inserite nel sistema costituzionale \u0026#171;solo se finalisticamente orientate a contrastare una condizione di pericolosit\u0026#224; attualmente esistente\u0026#187;. In altri termini, osserva ancora il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, \u0026#171;la pericolosit\u0026#224; \u0026#8211; nel sistema della prevenzione personale \u0026#8211; non \u0026#232; solo presupposto applicativo delle misure, ma anche fondamento della loro perduranza, specie nelle ipotesi di sospensione o differimento dell\u0026#8217;esecuzione delle medesime\u0026#187;. Ci\u0026#242; anche in omaggio ai principi stabiliti dalla Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo in materia, che esigerebbero una \u0026#171;necessaria verifica della permanenza della pericolosit\u0026#224; del destinatario di una misura di prevenzione affinch\u0026#233; possano dirsi garantite le condizioni di compatibilit\u0026#224; della disciplina per le stesse dettata dal diritto interno con la libert\u0026#224; di movimento sancita dall\u0026#8217;art. 2, Prot. 4 CEDU\u0026#187; (\u0026#232; citata Corte EDU, grande camera, sentenza 6 aprile 2000, Labita contro Italia).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.1.\u0026#8211; Pi\u0026#249; in particolare, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all\u0026#8217;art. 3, primo comma, Cost., in relazione al \u003cem\u003etertium\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecomparationis\u003c/em\u003e rappresentato dall\u0026#8217;art. 679 del codice di procedura penale, in ragione dell\u0026#8217;\u0026#171;ingiustificato trattamento differenziato fra soggetti che si trovano in posizioni analoghe\u0026#187;, e segnatamente tra persone destinatarie di misure di sicurezza e di misure di prevenzione. Tali misure avrebbero analoga \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e, essendo \u0026#171;parimenti orientate a prevenire la commissione di reati da parte di soggetti valutati come pericolosi e a favorirne il recupero verso l\u0026#8217;ordinato vivere sociale\u0026#187;. Mentre, infatti, in materia di misure di sicurezza occorrerebbe procedere a una \u0026#171;doppia valutazione della pericolosit\u0026#224; (al momento della deliberazione con la sentenza emessa all\u0026#8217;esito del giudizio di cognizione e, successivamente, al momento dell\u0026#8217;esecuzione in concreto della misura)\u0026#187;, la disposizione censurata prevederebbe un \u0026#171;lasso temporale rigido\u0026#187; di due anni, durante il quale l\u0026#8217;esecuzione della misura di prevenzione \u0026#232; sospesa per esecuzione di pena, \u0026#171;al di sotto del quale non \u0026#232; possibile verificare se la pericolosit\u0026#224; sociale del prevenuto sia o meno in concreto rimasta inalterata (con conseguente mantenimento di una presunzione \u003cem\u003eiuris tantum \u003c/em\u003edi permanenza della pericolosit\u0026#224; sociale)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione censurata, inoltre, differenzierebbe irragionevolmente il trattamento delle ipotesi di detenzione per espiazione di pena protrattasi per almeno due anni, rispetto alle quali invece si richiede una rivalutazione della pericolosit\u0026#224; prodromica all\u0026#8217;effettiva applicazione della misura. L\u0026#8217;irragionevolezza del trattamento differenziato tra le due situazioni si desumerebbe dal fatto che la meccanica esclusione della rivalutazione \u003cem\u003eex officio\u003c/em\u003e prevista per il caso di sospensione inferiore ai due anni \u0026#171;non consente di tener conto di quelle ipotesi in cui la detenzione, pur breve, abbia attenuato o addirittura escluso la concreta pericolosit\u0026#224; del soggetto destinatario della misura di prevenzione\u0026#187;. Inoltre, tale rigida soglia risulterebbe \u0026#171;iniqua anche sotto il profilo della mancata considerazione della durata della misura di prevenzione originariamente disposta cos\u0026#236; precludendo in radice la rivalutazione anche nelle ipotesi in cui \u0026#8211; come quella in esame \u0026#8211; il differimento dell\u0026#8217;esecuzione della misura della sorveglianza speciale di P.S. si sia protratto oltre la complessiva durata della misura disposta con il provvedimento genetico\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.2.\u0026#8211; La disposizione censurata si porrebbe poi in contrasto con l\u0026#8217;art. 13, primo comma, Cost. Infatti, sarebbe soltanto \u0026#171;la necessit\u0026#224; di contenere la concreta e attuale pericolosit\u0026#224; sociale a rappresentare il fulcro del sistema delle misure di prevenzione personale e a costituire la ragione delle limitazioni alla libert\u0026#224; personale che con esse vengono imposte\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente osserva inoltre che \u0026#171;le misure in questione in tanto possono considerarsi legittime, in quanto rispettino i requisiti cui l\u0026#8217;art. 13 Cost. subordina la liceit\u0026#224; di ogni restrizione alla libert\u0026#224; personale, tra i quali rientra la necessaria proporzionalit\u0026#224; della misura rispetto ai legittimi obiettivi di prevenzione dei reati (proporzionalit\u0026#224; che \u0026#232; requisito di sistema nell\u0026#8217;ordinamento costituzionale italiano, in relazione a ogni atto dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; suscettibile di incidere sui diritti fondamentali dell\u0026#8217;individuo)\u0026#187; (\u0026#232; citata la sentenza di questa Corte n. 24 del 2019). La disposizione censurata comporterebbe \u0026#171;una violazione del requisito della proporzionalit\u0026#224; del provvedimento limitativo rispetto alla finalit\u0026#224; special-preventiva presidiata [\u0026#8230;], nella parte in cui pretende di far discendere l\u0026#8217;esecuzione di misure di prevenzione personali e delle prescrizioni fortemente limitative ad esse correlate dal solo provvedimento deliberativo della misura e in assenza di una rivalutazione d\u0026#8217;ufficio della pericolosit\u0026#224; sociale che ne deve costituire il fondamento, non solo applicativo, ma esecutivo e legittimarne la perduranza in ipotesi di sospensione o differimento della sua esecuzione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale contrasto non sarebbe sanato dalla \u0026#171;possibilit\u0026#224; attualmente prevista dalla norma censurata [\u0026#8230;] che sia l\u0026#8217;iniziativa del prevenuto a sollecitare l\u0026#8217;attivazione di un procedimento teso alla rivalutazione dell\u0026#8217;attualit\u0026#224; del presupposto\u0026#187;, poich\u0026#233; \u0026#171;alla base di ogni provvedimento limitativo della libert\u0026#224; personale [\u0026#8230;] deve essere prevista in automatico la rivalutazione dell\u0026#8217;attualit\u0026#224; dei presupposti legittimanti l\u0026#8217;applicazione della misura\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.3.\u0026#8211; Infine, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost. poich\u0026#233; \u0026#171;l\u0026#8217;introduzione di una soglia temporale rigida [\u0026#8230;] al di sotto della quale non \u0026#232; mai necessario procedere alla rivalutazione della pericolosit\u0026#224; sociale per applicare la misura di prevenzione personale equivale necessariamente a sostenere che in tale arco temporale l\u0026#8217;espiazione della pena non possa aver sortito alcun effetto in termini di risocializzazione del condannato\u0026#187;, e dunque \u0026#171;equivarrebbe ad introdurre una presunzione di inidoneit\u0026#224; delle pene detentive che abbiano durata inferiore ai due anni a tendere alla funzione rieducativa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Le questioni sarebbero anzitutto inammissibili per difetto di rilevanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOsserva in proposito l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato che \u0026#171;qualora, come nella specie, la detenzione abbia avuto una durata inferiore ai due anni, al prevenuto \u0026#232; data comunque la facolt\u0026#224; di presentare un\u0026#8217;istanza, ai sensi dell\u0026#8217;art. 11, comma 2, del D.lgs. 159/2011, finalizzata ad introdurre un procedimento di verifica della persistenza della propria pericolosit\u0026#224; sociale\u0026#187;. L\u0026#8217;esito positivo di tale istanza avrebbe dunque potuto \u0026#171;far cessare la misura di prevenzione prima che ne fossero ripristinati gli effetti\u0026#187;, ci\u0026#242; che avrebbe consentito all\u0026#8217;interessato di non incorrere nel reato contestato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; per irrilevanza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale rimesse deriverebbe, per altro verso, dalla considerazione che \u0026#171;la sentenza additiva auspicata dal [rimettente] non avrebbe comunque l\u0026#8217;effetto di mandare assolto l\u0026#8217;imputato non incidendo, quale forma di \u003cem\u003eabolitio\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecriminis\u003c/em\u003e, sulla fattispecie contravvenzionale contestata, la cui sussistenza \u0026#232; da valutare nel momento in cui il S.P.L. [\u0026#8230;] ha ripetutamente e consapevolmente violato le prescrizioni della sorveglianza speciale dei cui presupposti sostanziali, lui per primo, pur potendolo fare, non ha mai chiesto la rivalutazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAncora, \u0026#171;[i]potizzare la rilevanza della questione sottoposta ai fini della decisione da assumere sulla colpevolezza dell\u0026#8217;imputato, come fa il rimettente, corrisponde [\u0026#8230;] a ritenere che alle date delle commesse violazioni [\u0026#8230;] non si sarebbe ancora tenuta l\u0026#8217;udienza camerale di verifica della pericolosit\u0026#224; sociale, il che \u0026#232; quantomeno irragionevole supporre\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; La questione sarebbe comunque infondata nel merito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.1.\u0026#8211; Quanto alla prospettata violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., la diversit\u0026#224; di disciplina rispetto a quella dettata in materia di misure di sicurezza dall\u0026#8217;art. 679 cod. proc. pen., assunto quale \u003cem\u003etertium\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecomparationis\u003c/em\u003e dal rimettente, supererebbe \u0026#171;agevolmente il vaglio di ragionevolezza [\u0026#8230;] proprio in ragione delle [\u0026#8230;] diversit\u0026#224; tra i due istituti\u0026#187;: diversit\u0026#224; che sarebbe stata riconosciuta da questa Corte nella sentenza n. 291 del 2013, allorch\u0026#233; ha precisato che tali due categorie di misure \u0026#171;restano comunque distinte per diversit\u0026#224; di struttura, settore di competenza, campo e modalit\u0026#224; di applicazione\u0026#187;, ci\u0026#242; che esclude \u0026#171;un\u0026#8217;indiscriminata esigenza costituzionale di omologazione delle rispettive discipline\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, le misure di sicurezza presupporrebbero la commissione di un determinato fatto di reato o quasi reato, sicch\u0026#233; \u0026#171;il periodo di restrizione della libert\u0026#224; personale patito per la commissione di quello stesso illecito penale o fatto avente comunque rilevanza penale potrebbe avere influito positivamente sull\u0026#8217;atteggiamento del soggetto verso i valori della convivenza civile, facendo venire meno la necessit\u0026#224; di applicare la misura in questione\u0026#187;. Le misure di prevenzione prescinderebbero, invece, dalla commissione di un fatto avente rilevanza penale, e potrebbero \u0026#171;essere adottate nei confronti di persone ritenute socialmente pericolose in ragione della loro condotta di vita e del loro profilo criminale\u0026#187;. Pertanto, la cessazione della detenzione a titolo di espiazione della pena potrebbe avere \u0026#171;raggiunto il fine rieducativo, con riferimento ad una determinata condotta illecita\u0026#187;, ma \u0026#171;non eliderebbe necessariamente la pericolosit\u0026#224; sociale del destinatario della sorveglianza speciale di PS, eventualmente espressa anche tramite ulteriori condotte antisociali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, sarebbe stata questa Corte, nella sentenza n. 291 del 2013, a puntualizzare che \u0026#171;la verifica della pericolosit\u0026#224; sociale pu\u0026#242; essere ragionevolmente omessa a fronte della brevit\u0026#224; del periodo di differimento della misura di prevenzione che non rende necessario riattualizzare la valutazione della pericolosit\u0026#224;\u0026#187;. Il legislatore si sarebbe dunque fatto \u0026#171;carico di operare un bilanciamento adeguato e razionale tra l\u0026#8217;esigenza di rendere attuale il giudizio di pericolosit\u0026#224; sociale contenuto nel decreto applicativo della misura di sicurezza della sorveglianza speciale, ove risalente, e quella di conferire un certo grado di effettivit\u0026#224; e stabilit\u0026#224; al giudizio stesso, in quanto fondato su valutazioni idonee a proiettare la prognosi sfavorevole verso un orizzonte di breve durata\u0026#187;. Non si potrebbe d\u0026#8217;altra parte ritenere che la pericolosit\u0026#224; accertata dal giudice \u0026#171;possa essere elisa da una espiazione di pena in corso, allorquando la detenzione si protragga per un tempo non significativo, e senza che vengano, peraltro, eliminati i contatti con il mondo esterno come \u0026#232; tipico di questi casi nei quali \u0026#232; frequente il ricorso a strumenti beneficiali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.2.\u0026#8211; Quanto all\u0026#8217;evocata violazione dell\u0026#8217;art. 13 Cost., secondo l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato il rimettente muoverebbe \u0026#171;dall\u0026#8217;errato presupposto che la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, in ragione della tipologia di prescrizioni che possono essere applicate, inciderebbe sulla libert\u0026#224; personale del destinatario della misura\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn ogni caso, nei casi in cui la detenzione a titolo di espiazione della pena si sia protratta per un periodo di tempo inferiore ai due anni, sussisterebbe \u0026#171;solo una ragionevole presunzione relativa di persistenza della pericolosit\u0026#224; sociale\u0026#187;, superabile \u0026#171;mediante la presentazione, da parte del prevenuto che ne manifesti l\u0026#8217;interesse, di un\u0026#8217;istanza finalizzata a sollecitare l\u0026#8217;instaurazione del procedimento camerale teso alla rivalutazione della propria pericolosit\u0026#224; sociale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.3.\u0026#8211; Infine, quanto al denunciato contrasto con l\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost., l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ribadisce che \u0026#171;le misure di prevenzione prescindono dalla realizzazione di un fatto avente rilevanza penale e possono essere adottate nei confronti di persone ritenute socialmente pericolose in ragione della loro condotta di vita e del loro profilo criminale\u0026#187;, rilevando altres\u0026#236; che \u0026#171;la cessazione dello stato detentivo non coincide necessariamente con l\u0026#8217;espiazione definitiva della pena, potendo in fase esecutiva la detenzione essere sostituita da misure alternative compatibili con la contemporanea esecuzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 14 dicembre 2022, il Tribunale ordinario di Oristano, sezione unica penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 13, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 14, comma 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonch\u0026#233; nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui prevede che, in caso di sospensione dell\u0026#8217;esecuzione della sorveglianza speciale durante il tempo in cui l\u0026#8217;interessato \u0026#232; sottoposto a detenzione per esecuzione di pena, il tribunale verifica la persistenza della sua pericolosit\u0026#224; sociale soltanto ove lo stato di detenzione si sia protratto per almeno due anni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il rimettente \u0026#232; chiamato a decidere, in sede di giudizio abbreviato, sulla responsabilit\u0026#224; penale di Pier Luigi Scano, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, per plurime violazioni dell\u0026#8217;art. 75, comma 1, cod. antimafia, per aver trasgredito, in cinque distinte occasioni tra il dicembre 2019 e il marzo 2020, la prescrizione di non allontanarsi dalla propria abitazione nelle ore notturne.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePier Luigi Scano era sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di un anno in forza di un decreto applicativo del 25 gennaio 2018, che gli era stato notificato il 5 febbraio 2018. L\u0026#8217;esecuzione del provvedimento era tuttavia rimasta sin dall\u0026#8217;inizio sospesa, essendo l\u0026#8217;interessato detenuto per esecuzione pena in forza di ordine di esecuzione del 17 gennaio 2018. La sorveglianza speciale era quindi divenuta esecutiva soltanto quando l\u0026#8217;interessato era stato scarcerato, il 23 aprile 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; In ordine alla rilevanza delle questioni prospettate, il rimettente osserva che, qualora le stesse fossero accolte, \u0026#171;dovrebbe trovare retroattivamente applicazione la disciplina che attualmente impone (analogamente a quanto previsto per le misure di sicurezza) la rivalutazione \u003cem\u003eex officio\u003c/em\u003e da parte del Tribunale [\u0026#8230;] della pericolosit\u0026#224; sociale del destinatario della sorveglianza speciale di P.S. preliminarmente all\u0026#8217;esecuzione della misura disposta\u0026#187;. Nel caso concreto, dunque, non essendo stata effettuata tale rivalutazione d\u0026#8217;ufficio, \u0026#171;la sospensione dell\u0026#8217;esecuzione della misura di prevenzione non potrebbe dirsi cessata in maniera automatica per il solo cessare dell\u0026#8217;esecuzione della pena detentiva \u0026#8211; mediante mera notifica del provvedimento applicativo originario \u0026#8211;, ma si dovrebbe ritenere persistente fino a quando il giudice competente non proceda a verificare nuovamente la pericolosit\u0026#224; sociale della persona sottoposta alla misura [:] solo il rispetto di tale \u003cem\u003eiter\u003c/em\u003e costituirebbe condizione di efficacia della misura di prevenzione\u0026#187;. Ci\u0026#242; tanto pi\u0026#249; in un caso come quello oggetto del procedimento \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, in cui \u0026#171;non solo la misura di prevenzione era stata disposta per la durata di un solo anno (gi\u0026#224; interamente decorso nel momento in cui la misura ha trovato differita esecuzione), ma [Pier Luigi] Scano aveva altres\u0026#236; beneficiato \u0026#8211; nel corso della carcerazione \u003cem\u003emedio tempore\u003c/em\u003e subita \u0026#8211; della liberazione anticipata e di permessi premio con provvedimenti attestanti la partecipazione all\u0026#8217;opera rieducativa e la correttezza della condotta intramuraria\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eConseguentemente, in caso di accoglimento delle questioni non potrebbe affermarsi la responsabilit\u0026#224; penale dell\u0026#8217;imputato per le violazioni contestategli, sulla base dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224; in ordine alla impossibilit\u0026#224; di ritenere configurato il delitto in parola laddove non sia stata compiuta la prescritta rivalutazione della pericolosit\u0026#224; sociale dopo la sospensione dell\u0026#8217;esecuzione della sorveglianza speciale per effetto dello stato di detenzione per esecuzione di pena dell\u0026#8217;interessato (\u0026#232; citata Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 21 giugno-13 novembre 2018, n. 51407).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; In punto di non manifesta infondatezza, il rimettente rammenta anzitutto come la disposizione censurata sia stata introdotta in seguito alla sentenza n. 291 del 2013 di questa Corte, che aveva ritenuto incompatibile con la Costituzione una presunzione di persistenza della pericolosit\u0026#224; sociale del destinatario della misura di prevenzione, laddove quest\u0026#8217;ultima fosse stata sospesa durante la sua detenzione per esecuzione di pena.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eI principi espressi in quella pronuncia sarebbero stati, inoltre, confermati dalla recente giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, che tenderebbe a una \u0026#171;sempre pi\u0026#249; evidente valorizzazione del requisito dell\u0026#8217;attualit\u0026#224; della pericolosit\u0026#224; sociale al momento dell\u0026#8217;applicazione di misure di prevenzione restrittive della libert\u0026#224; personale, giungendosi per tale via al progressivo superamento di presunzioni \u0026#8211; sia pure relative \u0026#8211; di pericolosit\u0026#224; sociale dei soggetti che ne risultino destinatari\u0026#187; (sono citate Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 7-9 luglio 2020, n. 20577; sezione seconda penale, sentenza 14 gennaio-3 marzo 2020, n. 8541). Tale giurisprudenza trarrebbe d\u0026#8217;altronde fondamento da una pronuncia delle Sezioni unite penali, che \u0026#8211; in linea con la menzionata sentenza n. 291 del 2013 di questa Corte \u0026#8211; avrebbe sancito il superamento della presunzione di pericolosit\u0026#224; anche nei confronti di soggetti indiziati di appartenere alle associazioni di tipo mafioso (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 30 novembre 2017-4 gennaio 2018, n. 111).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#200; ben vero, prosegue il rimettente, che tali pronunce della giurisprudenza di legittimit\u0026#224; si collocano sul diverso piano dell\u0026#8217;attualit\u0026#224; della pericolosit\u0026#224; sociale del destinatario della misura nel momento della sua adozione. Tuttavia esse confermerebbero il principio secondo cui la \u0026#171;pericolosit\u0026#224; sociale rappresenti, e debba necessariamente rappresentare, il fulcro della prevenzione personale\u0026#187;, le misure in questione risultando inserite nel sistema costituzionale \u0026#171;solo se finalisticamente orientate a contrastare una condizione di pericolosit\u0026#224; attualmente esistente\u0026#187;. In altri termini, osserva ancora il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, \u0026#171;la pericolosit\u0026#224; \u0026#8211; nel sistema della prevenzione personale \u0026#8211; non \u0026#232; solo presupposto applicativo delle misure, ma anche fondamento della loro perduranza, specie nelle ipotesi di sospensione o differimento dell\u0026#8217;esecuzione delle medesime\u0026#187;. Ci\u0026#242; anche in omaggio ai principi stabiliti dalla Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo in materia, che esigerebbero una \u0026#171;necessaria verifica della permanenza della pericolosit\u0026#224; del destinatario di una misura di prevenzione affinch\u0026#233; possano dirsi garantite le condizioni di compatibilit\u0026#224; della disciplina per le stesse dettata dal diritto interno con la libert\u0026#224; di movimento sancita dall\u0026#8217;art. 2, Prot. 4 CEDU\u0026#187; (\u0026#232; citata Corte EDU, grande camera, sentenza 6 aprile 2000, Labita contro Italia).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.1.\u0026#8211; Pi\u0026#249; in particolare, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all\u0026#8217;art. 3, primo comma, Cost., in relazione al \u003cem\u003etertium comparationis\u003c/em\u003e rappresentato dall\u0026#8217;art. 679 del codice di procedura penale, in ragione dell\u0026#8217;\u0026#171;ingiustificato trattamento differenziato fra soggetti che si trovano in posizioni analoghe\u0026#187;, e segnatamente tra persone destinatarie di misure di sicurezza e di misure di prevenzione. Tali misure avrebbero analoga \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e, essendo \u0026#171;parimenti orientate a prevenire la commissione di reati da parte di soggetti valutati come pericolosi e a favorirne il recupero verso l\u0026#8217;ordinato vivere sociale\u0026#187;. Mentre, infatti, in materia di misure di sicurezza occorrerebbe procedere a una \u0026#171;doppia valutazione della pericolosit\u0026#224; (al momento della deliberazione con la sentenza emessa all\u0026#8217;esito del giudizio di cognizione e, successivamente, al momento dell\u0026#8217;esecuzione in concreto della misura)\u0026#187;, la disposizione censurata prevederebbe un \u0026#171;lasso temporale rigido\u0026#187; di due anni, durante il quale l\u0026#8217;esecuzione della misura di prevenzione \u0026#232; sospesa per esecuzione di pena, \u0026#171;al di sotto del quale non \u0026#232; possibile verificare se la pericolosit\u0026#224; sociale del prevenuto sia o meno in concreto rimasta inalterata (con conseguente mantenimento di una presunzione \u003cem\u003eiuris tantum \u003c/em\u003edi permanenza della pericolosit\u0026#224; sociale)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione censurata, inoltre, differenzierebbe irragionevolmente il trattamento delle ipotesi di detenzione per espiazione di pena protrattasi per almeno due anni, rispetto alle quali invece si richiede una rivalutazione della pericolosit\u0026#224; prodromica all\u0026#8217;effettiva applicazione della misura. L\u0026#8217;irragionevolezza del trattamento differenziato tra le due situazioni si desumerebbe dal fatto che la meccanica esclusione della rivalutazione \u003cem\u003eex officio\u003c/em\u003e prevista per il caso di sospensione inferiore ai due anni \u0026#171;non consente di tener conto di quelle ipotesi in cui la detenzione, pur breve, abbia attenuato o addirittura escluso la concreta pericolosit\u0026#224; del soggetto destinatario della misura di prevenzione\u0026#187;. Inoltre, tale rigida soglia risulterebbe \u0026#171;iniqua anche sotto il profilo della mancata considerazione della durata della misura di prevenzione originariamente disposta cos\u0026#236; precludendo in radice la rivalutazione anche nelle ipotesi in cui \u0026#8211; come quella in esame \u0026#8211; il differimento dell\u0026#8217;esecuzione della misura della sorveglianza speciale di P.S. si sia protratto oltre la complessiva durata della misura disposta con il provvedimento genetico\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.2.\u0026#8211; La disposizione censurata si porrebbe poi in contrasto con l\u0026#8217;art. 13, primo comma, Cost. Infatti, sarebbe soltanto \u0026#171;la necessit\u0026#224; di contenere la concreta e attuale pericolosit\u0026#224; sociale a rappresentare il fulcro del sistema delle misure di prevenzione personale e a costituire la ragione delle limitazioni alla libert\u0026#224; personale che con esse vengono imposte\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente osserva inoltre che \u0026#171;le misure in questione in tanto possono considerarsi legittime, in quanto rispettino i requisiti cui l\u0026#8217;art. 13 Cost. subordina la liceit\u0026#224; di ogni restrizione alla libert\u0026#224; personale, tra i quali rientra la necessaria proporzionalit\u0026#224; della misura rispetto ai legittimi obiettivi di prevenzione dei reati (proporzionalit\u0026#224; che \u0026#232; requisito di sistema nell\u0026#8217;ordinamento costituzionale italiano, in relazione a ogni atto dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; suscettibile di incidere sui diritti fondamentali dell\u0026#8217;individuo)\u0026#187; (\u0026#232; citata la sentenza di questa Corte n. 24 del 2019). La disposizione censurata comporterebbe \u0026#171;una violazione del requisito della proporzionalit\u0026#224; del provvedimento limitativo rispetto alla finalit\u0026#224; special-preventiva presidiata [\u0026#8230;], nella parte in cui pretende di far discendere l\u0026#8217;esecuzione di misure di prevenzione personali e delle prescrizioni fortemente limitative ad esse correlate dal solo provvedimento deliberativo della misura e in assenza di una rivalutazione d\u0026#8217;ufficio della pericolosit\u0026#224; sociale che ne deve costituire il fondamento, non solo applicativo, ma esecutivo e legittimarne la perduranza in ipotesi di sospensione o differimento della sua esecuzione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale contrasto non sarebbe sanato dalla \u0026#171;possibilit\u0026#224; attualmente prevista dalla norma censurata [\u0026#8230;] che sia l\u0026#8217;iniziativa del prevenuto a sollecitare l\u0026#8217;attivazione di un procedimento teso alla rivalutazione dell\u0026#8217;attualit\u0026#224; del presupposto\u0026#187;, poich\u0026#233; \u0026#171;alla base di ogni provvedimento limitativo della libert\u0026#224; personale [\u0026#8230;] deve essere prevista in automatico la rivalutazione dell\u0026#8217;attualit\u0026#224; dei presupposti legittimanti l\u0026#8217;applicazione della misura\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.3.\u0026#8211; Infine, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost. poich\u0026#233; \u0026#171;l\u0026#8217;introduzione di una soglia temporale rigida [\u0026#8230;] al di sotto della quale non \u0026#232; mai necessario procedere alla rivalutazione della pericolosit\u0026#224; sociale per applicare la misura di prevenzione personale equivale necessariamente a sostenere che in tale arco temporale l\u0026#8217;espiazione della pena non possa aver sortito alcun effetto in termini di risocializzazione del condannato\u0026#187;, e dunque \u0026#171;equivarrebbe ad introdurre una presunzione di inidoneit\u0026#224; delle pene detentive che abbiano durata inferiore ai due anni a tendere alla funzione rieducativa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Le questioni sarebbero anzitutto inammissibili per difetto di rilevanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOsserva in proposito l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato che \u0026#171;qualora, come nella specie, la detenzione abbia avuto una durata inferiore ai due anni, al prevenuto \u0026#232; data comunque la facolt\u0026#224; di presentare un\u0026#8217;istanza, ai sensi dell\u0026#8217;art. 11, comma 2, del D.lgs. 159/2011, finalizzata ad introdurre un procedimento di verifica della persistenza della propria pericolosit\u0026#224; sociale\u0026#187;. L\u0026#8217;esito positivo di tale istanza avrebbe dunque potuto \u0026#171;far cessare la misura di prevenzione prima che ne fossero ripristinati gli effetti\u0026#187;, ci\u0026#242; che avrebbe consentito all\u0026#8217;interessato di non incorrere nel reato contestato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; per irrilevanza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale rimesse deriverebbe, per altro verso, dalla considerazione che \u0026#171;la sentenza additiva auspicata dal [rimettente] non avrebbe comunque l\u0026#8217;effetto di mandare assolto l\u0026#8217;imputato non incidendo, quale forma di \u003cem\u003eabolitio criminis\u003c/em\u003e, sulla fattispecie contravvenzionale contestata, la cui sussistenza \u0026#232; da valutare nel momento in cui il S.P.L. [\u0026#8230;] ha ripetutamente e consapevolmente violato le prescrizioni della sorveglianza speciale dei cui presupposti sostanziali, lui per primo, pur potendolo fare, non ha mai chiesto la rivalutazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAncora, \u0026#171;[i]potizzare la rilevanza della questione sottoposta ai fini della decisione da assumere sulla colpevolezza dell\u0026#8217;imputato, come fa il rimettente, corrisponde [\u0026#8230;] a ritenere che alle date delle commesse violazioni [\u0026#8230;] non si sarebbe ancora tenuta l\u0026#8217;udienza camerale di verifica della pericolosit\u0026#224; sociale, il che \u0026#232; quantomeno irragionevole supporre\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; La questione sarebbe comunque infondata nel merito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.1.\u0026#8211; Quanto alla prospettata violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., la diversit\u0026#224; di disciplina rispetto a quella dettata in materia di misure di sicurezza dall\u0026#8217;art. 679 cod. proc. pen., assunto quale \u003cem\u003etertium comparationis\u003c/em\u003e dal rimettente, supererebbe \u0026#171;agevolmente il vaglio di ragionevolezza [\u0026#8230;] proprio in ragione delle [\u0026#8230;] diversit\u0026#224; tra i due istituti\u0026#187;: diversit\u0026#224; che sarebbe stata riconosciuta da questa Corte nella sentenza n. 291 del 2013, allorch\u0026#233; ha precisato che tali due categorie di misure \u0026#171;restano comunque distinte per diversit\u0026#224; di struttura, settore di competenza, campo e modalit\u0026#224; di applicazione\u0026#187;, ci\u0026#242; che esclude \u0026#171;un\u0026#8217;indiscriminata esigenza costituzionale di omologazione delle rispettive discipline\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, le misure di sicurezza presupporrebbero la commissione di un determinato fatto di reato o quasi reato, sicch\u0026#233; \u0026#171;il periodo di restrizione della libert\u0026#224; personale patito per la commissione di quello stesso illecito penale o fatto avente comunque rilevanza penale potrebbe avere influito positivamente sull\u0026#8217;atteggiamento del soggetto verso i valori della convivenza civile, facendo venire meno la necessit\u0026#224; di applicare la misura in questione\u0026#187;. Le misure di prevenzione prescinderebbero, invece, dalla commissione di un fatto avente rilevanza penale, e potrebbero \u0026#171;essere adottate nei confronti di persone ritenute socialmente pericolose in ragione della loro condotta di vita e del loro profilo criminale\u0026#187;. Pertanto, la cessazione della detenzione a titolo di espiazione della pena potrebbe avere \u0026#171;raggiunto il fine rieducativo, con riferimento ad una determinata condotta illecita\u0026#187;, ma \u0026#171;non eliderebbe necessariamente la pericolosit\u0026#224; sociale del destinatario della sorveglianza speciale di PS, eventualmente espressa anche tramite ulteriori condotte antisociali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, sarebbe stata questa Corte, nella sentenza n. 291 del 2013, a puntualizzare che \u0026#171;la verifica della pericolosit\u0026#224; sociale pu\u0026#242; essere ragionevolmente omessa a fronte della brevit\u0026#224; del periodo di differimento della misura di prevenzione che non rende necessario riattualizzare la valutazione della pericolosit\u0026#224;\u0026#187;. Il legislatore si sarebbe dunque fatto \u0026#171;carico di operare un bilanciamento adeguato e razionale tra l\u0026#8217;esigenza di rendere attuale il giudizio di pericolosit\u0026#224; sociale contenuto nel decreto applicativo della misura di sicurezza della sorveglianza speciale, ove risalente, e quella di conferire un certo grado di effettivit\u0026#224; e stabilit\u0026#224; al giudizio stesso, in quanto fondato su valutazioni idonee a proiettare la prognosi sfavorevole verso un orizzonte di breve durata\u0026#187;. Non si potrebbe d\u0026#8217;altra parte ritenere che la pericolosit\u0026#224; accertata dal giudice \u0026#171;possa essere elisa da una espiazione di pena in corso, allorquando la detenzione si protragga per un tempo non significativo, e senza che vengano, peraltro, eliminati i contatti con il mondo esterno come \u0026#232; tipico di questi casi nei quali \u0026#232; frequente il ricorso a strumenti beneficiali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.2.\u0026#8211; Quanto all\u0026#8217;evocata violazione dell\u0026#8217;art. 13 Cost., secondo l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato il rimettente muoverebbe \u0026#171;dall\u0026#8217;errato presupposto che la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, in ragione della tipologia di prescrizioni che possono essere applicate, inciderebbe sulla libert\u0026#224; personale del destinatario della misura\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn ogni caso, nei casi in cui la detenzione a titolo di espiazione della pena si sia protratta per un periodo di tempo inferiore ai due anni, sussisterebbe \u0026#171;solo una ragionevole presunzione relativa di persistenza della pericolosit\u0026#224; sociale\u0026#187;, superabile \u0026#171;mediante la presentazione, da parte del prevenuto che ne manifesti l\u0026#8217;interesse, di un\u0026#8217;istanza finalizzata a sollecitare l\u0026#8217;instaurazione del procedimento camerale teso alla rivalutazione della propria pericolosit\u0026#224; sociale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.3.\u0026#8211; Infine, quanto al denunciato contrasto con l\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost., l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ribadisce che \u0026#171;le misure di prevenzione prescindono dalla realizzazione di un fatto avente rilevanza penale e possono essere adottate nei confronti di persone ritenute socialmente pericolose in ragione della loro condotta di vita e del loro profilo criminale\u0026#187;, rilevando altres\u0026#236; che \u0026#171;la cessazione dello stato detentivo non coincide necessariamente con l\u0026#8217;espiazione definitiva della pena, potendo in fase esecutiva la detenzione essere sostituita da misure alternative compatibili con la contemporanea esecuzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Tribunale di Oristano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 13, primo comma, e 27, terzo comma, Cost., questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 14, comma 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, cod. antimafia, nella parte in cui prevede che, in caso di sospensione dell\u0026#8217;esecuzione della sorveglianza speciale durante il tempo in cui l\u0026#8217;interessato \u0026#232; sottoposto a detenzione per esecuzione di pena, il tribunale verifica la persistenza della sua pericolosit\u0026#224; sociale soltanto ove lo stato di detenzione si sia protratto per almeno due anni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Le questioni, ampiamente motivate sotto il profilo della non manifesta infondatezza, sono rilevanti nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, e sono dunque ammissibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Il rimettente \u0026#232; giudice in un procedimento penale per la contravvenzione, prevista dall\u0026#8217;art. 75, comma 1, cod. antimafia, di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, contestata a una persona sottoposta a tale misura di prevenzione dopo che la stessa misura era restata sospesa per pi\u0026#249; di anno, a causa dello stato di detenzione dell\u0026#8217;interessato per esecuzione di pena.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003edubita della compatibilit\u0026#224; con la Costituzione della disposizione censurata, nella parte in cui, \u003cem\u003ea contrario\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003esensu\u003c/em\u003e, esclude l\u0026#8217;obbligo di rivalutazione della pericolosit\u0026#224; dell\u0026#8217;interessato, da parte del tribunale che ha adottato la misura di prevenzione, nell\u0026#8217;ipotesi in cui l\u0026#8217;efficacia del provvedimento sia stata sospesa durante il tempo in cui l\u0026#8217;interessato \u0026#232; stato sottoposto a detenzione per esecuzione di pena per una durata inferiore a due anni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLaddove questa Corte ritenesse fondate tali questioni, l\u0026#8217;imputato dovrebbe essere assolto dalla contravvenzione contestatagli, dal momento che \u0026#8211; non essendo stata effettuata alcuna rivalutazione della sua persistente pericolosit\u0026#224; sociale al momento della cessazione dello stato detentivo \u0026#8211; la misura della sorveglianza speciale precedentemente adottata nei suoi confronti non avrebbe potuto considerarsi ancora esecutiva; sicch\u0026#233; nessuna violazione degli obblighi relativi potrebbe essergli addebitata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUna tale conclusione corrisponde, come puntualmente rilevato dal rimettente, al principio di diritto formulato dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224; in relazione alla parallela situazione in cui, nell\u0026#8217;ipotesi di sospensione della misura di prevenzione per un tempo superiore a due anni in conseguenza dello \u003cem\u003estatus \u003c/em\u003e\u003cem\u003edetentionis\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;interessato, non sia stata effettuata dal giudice della prevenzione alcuna rivalutazione della sua pericolosit\u0026#224;. In tale situazione, le Sezioni unite penali hanno ritenuto che la misura di prevenzione debba ritenersi ancora sospesa, con conseguente non configurabilit\u0026#224; del reato di cui all\u0026#8217;art. 75, comma 1, cod. antimafia (Cass., sez. un., n. 51407 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali considerazioni assicurano la rilevanza delle questioni sollevate nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Nessuno degli argomenti spesi dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato per contestare la rilevanza delle questioni coglie, per contro, nel segno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa possibilit\u0026#224; per l\u0026#8217;interessato di sollecitare egli stesso la verifica della persistenza della propria pericolosit\u0026#224; sociale ai sensi dell\u0026#8217;art. 11, comma 2, cod. antimafia (sul cui rilievo ai fini del merito si torner\u0026#224; \u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e, punto 3.5.4.) non elide il vizio lamentato dal ricorrente, che consiste nella mancata previsione di una rivalutazione \u003cem\u003eex officio\u003c/em\u003e di tale pericolosit\u0026#224;. Non essendo stata effettuata tale rivalutazione nel caso concreto \u0026#8211; ci\u0026#242; che non \u0026#232; contestato dalla stessa Avvocatura generale dello Stato \u0026#8211;, le questioni conservano intatta la loro rilevanza, giacch\u0026#233; \u0026#8211; come appena precisato \u0026#8211; proprio da tale mancata rivalutazione discenderebbe, in caso di fondatezza delle questioni, il difetto di esecutoriet\u0026#224; della misura e dei relativi obblighi, la cui violazione viene contestata nell\u0026#8217;ambito del procedimento penale \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; ha pregio l\u0026#8217;argomento secondo cui alla data delle violazioni contestate si sarebbe presumibilmente gi\u0026#224; svolta l\u0026#8217;udienza camerale di verifica della persistente pericolosit\u0026#224; dell\u0026#8217;interessato, ove essa fosse stata necessaria, trattandosi di deduzione di carattere meramente ipotetico (che non tiene neppure conto della possibilit\u0026#224; di un esito negativo del vaglio), a fronte dell\u0026#8217;unico dato certo rappresentato dal mancato svolgimento di tale verifica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Nel merito, le questioni sono fondate, in riferimento a tutti i parametri evocati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Nella materia attigua delle misure di sicurezza, come pi\u0026#249; estesamente rammentato dalla sentenza n. 291 del 2013 (punto 5 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e), una risalente giurisprudenza di questa Corte ha giudicato incompatibili con il canone della ragionevolezza fondato sull\u0026#8217;art. 3 Cost. varie presunzioni assolute di pericolosit\u0026#224; sociale poste alla base di automatismi nell\u0026#8217;applicazione di tali misure (sentenze n. 249 del 1983, n. 139 del 1982 e n. 1 del 1971).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn conformit\u0026#224; ai principi sottesi a tale giurisprudenza, la legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull\u0026#8217;ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libert\u0026#224;), la cosiddetta \u0026#8220;legge Gozzini\u0026#8221;, ha abrogato l\u0026#8217;art. 204 del codice penale, che prevedeva una disposizione generale in materia di presunzione \u003cem\u003eex lege\u003c/em\u003e della pericolosit\u0026#224; sociale ai fini dell\u0026#8217;applicazione delle misure di sicurezza, e contestualmente ha introdotto il principio secondo cui \u0026#171;[t]utte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto \u0026#232; persona socialmente pericolosa\u0026#187; (art. 31, secondo comma, della legge n. 663 del 1986).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRestava per\u0026#242; aperto il quesito se tale accertamento dovesse essere compiuto soltanto nel momento dell\u0026#8217;applicazione della misura di sicurezza da parte del giudice della cognizione, ovvero (anche) nel momento dell\u0026#8217;esecuzione della misura stessa, nelle ipotesi di esecuzione differita (ad esempio, allorch\u0026#233; la misura di sicurezza dovesse essere eseguita dopo l\u0026#8217;espiazione della pena). Il quesito fu sciolto dalla sentenza n. 1102 del 1988 di questa Corte, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l\u0026#8217;art. 219, terzo comma, cod. pen., \u0026#171;nella parte in cui, per i casi ivi previsti, subordina il provvedimento di ricovero in una casa di cura e di custodia al previo accertamento della pericolosit\u0026#224; sociale, derivante dalla seminfermit\u0026#224; di mente, soltanto nel momento in cui la misura di sicurezza viene disposta e non anche nel momento della sua esecuzione\u0026#187;. E ci\u0026#242;, appunto, sulla base della ritenuta insostenibilit\u0026#224;, al metro dell\u0026#8217;art. 3 Cost., della presunzione di persistenza della pericolosit\u0026#224; gi\u0026#224; accertata al momento dell\u0026#8217;applicazione della misura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl percorso si complet\u0026#242; con il nuovo codice di procedura penale, che all\u0026#8217;art. 679 \u0026#8211; richiamato ora come \u003cem\u003etertium\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecomparationis\u003c/em\u003e dal rimettente \u0026#8211; prevede che \u0026#171;[q]uando una misura di sicurezza diversa dalla confisca \u0026#232; stata [\u0026#8230;] ordinata con sentenza, o deve essere ordinata successivamente, il magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero o di ufficio, accerta se l\u0026#8217;interessato \u0026#232; persona socialmente pericolosa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eConseguentemente \u0026#8211; come questa Corte ha, ancora, sottolineato nella sentenza n. 291 del 2013 \u0026#8211; \u0026#171;salvi i casi in cui la misura di sicurezza sia applicata direttamente dal magistrato di sorveglianza \u0026#8211; la valutazione di pericolosit\u0026#224; sociale dovr\u0026#224; essere effettuata due volte: prima dal giudice della cognizione, al fine di verificarne la sussistenza al momento della pronuncia della sentenza; poi dal magistrato di sorveglianza, quando la misura gi\u0026#224; disposta deve avere concretamente inizio, in modo tale da garantire l\u0026#8217;attualit\u0026#224; della pericolosit\u0026#224; del soggetto colpito dalle restrizioni della libert\u0026#224; personale connesse alla misura stessa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; I medesimi principi sono stati applicati da questa Corte alla materia delle misure di prevenzione, accomunate alle misure di sicurezza dalla finalit\u0026#224; di \u0026#171;prevenire la commissione di reati da parte di soggetti socialmente pericolosi e [di] favorirne il recupero all\u0026#8217;ordinato vivere civile (sentenza n. 69 del 1975, ordinanza n. 124 del 2004), al punto da poter essere considerate come \u0026#8220;due \u003cem\u003especies\u003c/em\u003e di un unico \u003cem\u003egenus\u003c/em\u003e\u0026#8221; (sentenze n. 419 del 1994 e n. 177 del 1980)\u0026#187; (sentenza n. 291 del 2013, punto 6 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tale pronuncia questa Corte ha dato atto del diritto vivente allora esistente (cristallizzato in particolare da Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 25 marzo-14 luglio 1993, n. 6), secondo cui il giudice della prevenzione era tenuto ad accertare la pericolosit\u0026#224; sociale soltanto nel momento dell\u0026#8217;adozione della misura; mentre, nell\u0026#8217;ipotesi in cui l\u0026#8217;esecuzione della misura dovesse essere sospesa in conseguenza dello stato di detenzione dell\u0026#8217;interessato, non sarebbe stato indispensabile un nuovo accertamento della pericolosit\u0026#224; al cessare della detenzione, anche al fine di evitare il rischio, paventato dalle Sezioni unite, di \u0026#171;pericolose dilazioni\u0026#187; nell\u0026#8217;esecuzione della misura, una volta che l\u0026#8217;interessato riacquistasse la libert\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale diritto vivente \u0026#232; stato ritenuto da questa Corte incompatibile con il principio di ragionevolezza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eConseguentemente, l\u0026#8217;art. 15 cod. antimafia \u0026#232; stato dichiarato costituzionalmente illegittimo \u0026#171;nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l\u0026#8217;esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l\u0026#8217;organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d\u0026#8217;ufficio, la persistenza della pericolosit\u0026#224; sociale dell\u0026#8217;interessato nel momento dell\u0026#8217;esecuzione della misura\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel motivare tale decisione, la sentenza n. 291 del 2013 ha osservato che \u0026#171;il decorso di un lungo lasso di tempo incrementa la possibilit\u0026#224; che intervengano modifiche nell\u0026#8217;atteggiamento del soggetto nei confronti dei valori della convivenza civile: ma a maggior ragione ci\u0026#242; vale quando si discuta di persona che, durante tale lasso temporale, \u0026#232; sottoposta ad un trattamento specificamente volto alla sua risocializzazione. Se \u0026#232; vero, in effetti, che non pu\u0026#242; darsi per scontato \u003cem\u003ea priori\u003c/em\u003e l\u0026#8217;esito positivo di detto trattamento, per quanto lungo esso sia, meno ancora pu\u0026#242; giustificarsi, sul fronte opposto, una presunzione \u0026#8211; sia pure solo \u003cem\u003eiuris tantum\u003c/em\u003e \u0026#8211; di persistenza della pericolosit\u0026#224; malgrado il trattamento, che equivale alla negazione della sua stessa funzione: presunzione che risulta, per converso, sostanzialmente insita in un assetto che attribuisca alla verifica della pericolosit\u0026#224; operata in fase applicativa una efficacia \u003cem\u003esine die\u003c/em\u003e, salvo che non intervenga una sua vittoriosa contestazione da parte dell\u0026#8217;interessato. Ci\u0026#242;, quantunque la pericolosit\u0026#224; sociale debba risultare attuale nel momento in cui la misura viene eseguita, giacch\u0026#233;, in caso contrario, le limitazioni della libert\u0026#224; personale nelle quali la misura stessa si sostanzia rimarrebbero carenti di ogni giustificazione\u0026#187; (punto 6 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tal modo, anche rispetto alle misure di prevenzione questa Corte ha imposto una doppia verifica di pericolosit\u0026#224;: nel momento dell\u0026#8217;adozione del provvedimento, e nel momento dell\u0026#8217;effettiva esecuzione di esso, nella specifica ipotesi in cui tra essi si sia verificato uno iato temporale per effetto di una sospensione dovuta alla detenzione per espiazione di pena dell\u0026#8217;interessato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Peraltro, la pronuncia appena menzionata ha precisato, nella parte conclusiva della motivazione, che sarebbe stata \u0026#171;rimessa all\u0026#8217;applicazione giudiziale l\u0026#8217;individuazione delle ipotesi nelle quali la reiterazione della verifica della pericolosit\u0026#224; sociale potr\u0026#224; essere ragionevolmente omessa, a fronte della brevit\u0026#224; del periodo di differimento dell\u0026#8217;esecuzione della misura di prevenzione (si pensi al caso limite in cui la persona alla quale la misura \u0026#232; stata applicata si trovi a dover scontare solo pochi giorni di pena detentiva)\u0026#187; (punto 7 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel dichiarato intento di contribuire alla \u0026#171;certezza del diritto\u0026#187;, a fronte delle difficolt\u0026#224; emerse nella prassi applicativa riguardo alla pi\u0026#249; precisa individuazione del periodo di sospensione che impone una reiterazione dell\u0026#8217;accertamento della pericolosit\u0026#224;, la relazione finale della Commissione ministeriale incaricata di elaborare una proposta di interventi in materia di criminalit\u0026#224; organizzata, istituita con decreto del Ministro della giustizia del 10 giugno 2013, propose di fissare con legge la durata di tale periodo, stabilendo la necessit\u0026#224; della verifica d\u0026#8217;ufficio sulla persistente pericolosit\u0026#224; sociale solo qualora la detenzione si fosse protratta per almeno due anni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale proposta conflu\u0026#236; nella legge 17 ottobre 2017, n. 161 (Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate), al cui art. 4, comma 1, si deve l\u0026#8217;introduzione nel codice antimafia del comma 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 14, in questa sede censurato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.\u0026#8211; La disposizione in parola reintroduce, di fatto, una presunzione di persistente pericolosit\u0026#224; laddove la sospensione connessa allo stato di detenzione dell\u0026#8217;interessato sia inferiore a due anni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUna tale soluzione non appare a questa Corte in sintonia con la \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003edella sentenza n. 291 del 2013, e con la giurisprudenza che si \u0026#232; poc\u0026#8217;anzi richiamata in materia di misure di sicurezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.5.\u0026#8211; La presunzione in parola viola, anzitutto, l\u0026#8217;art. 3 Cost., risultando per un verso intrinsecamente irragionevole (\u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e, punto 3.5.1.), e per altro verso foriera di un\u0026#8217;irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento rispetto alla parallela disciplina oggi applicabile alle misure di sicurezza in forza dell\u0026#8217;art. 679, comma 1, cod. proc. pen. (\u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e, punto 3.5.2.); mentre nessuno degli argomenti spesi in contrario dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato coglie nel segno (\u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e, punti 3.5.3. e 3.5.4.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.5.1.\u0026#8211; Sotto il primo profilo, non vi \u0026#232;, in linea generale, alcuna ragione per ritenere che nell\u0026#8217;arco di un intero biennio la personalit\u0026#224; di un individuo, e in particolare il suo atteggiamento nei confronti dei valori fondamentali della convivenza civile, non possa subire significative modificazioni, quando si tratti di un individuo detenuto in esecuzione di una pena, e dunque sottoposto a un trattamento che per vincolo costituzionale \u0026#232; finalizzato alla sua rieducazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eE l\u0026#8217;intrinseca irragionevolezza della soluzione legislativa all\u0026#8217;esame diviene ancor pi\u0026#249; evidente allorch\u0026#233; la cessazione della detenzione sia dovuta alla concessione di misure alternative, le quali presuppongono una valutazione di segno positivo riguardo alla condotta carceraria del condannato che vi acceda.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.5.2.\u0026#8211; D\u0026#8217;altra parte, non v\u0026#8217;\u0026#232; alcuna ragione plausibile per giustificare la differente disciplina, sotto questo specifico profilo, delle misure di sicurezza e delle misure di prevenzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe une e le altre sono accomunate dalla finalit\u0026#224; di controllare la pericolosit\u0026#224; sociale del soggetto che vi \u0026#232; sottoposto (sentenza n. 24 del 2019, punto 9.6. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e): pericolosit\u0026#224; sociale che, rispetto alle misure di sicurezza, \u0026#232; indiziata da un reato gi\u0026#224; accertato nel processo penale, ma che pure rispetto alle misure di prevenzione deve essere desunta da indizi relativi a precedenti condotte criminose, riconducibili al novero di quelle elencate nell\u0026#8217;art. 4 cod. antimafia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEsattamente come le misure di sicurezza, inoltre, anche \u0026#171;[l]e misure di prevenzione personale, sia se applicate dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; amministrativa, sia se adottate dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria, presuppongono [\u0026#8230;] l\u0026#8217;attualit\u0026#224; della pericolosit\u0026#224; sociale del destinatario della misura\u0026#187; (sentenza n. 211 del 2022, punto 7.3. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e), ed anzi sono imperniate su di \u0026#171;un giudizio di persistente pericolosit\u0026#224; del soggetto\u0026#187; (sentenza n. 24 del 2019, punto 9.7.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e). Persistente pericolosit\u0026#224; che deve essere puntualmente accertata, anche d\u0026#8217;ufficio, nel tempo in cui la misura inizia (o riprende) ad avere esecuzione, dopo essere rimasta sospesa per effetto dello stato detentivo cui era sottoposto l\u0026#8217;interessato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.5.3.\u0026#8211; N\u0026#233; pu\u0026#242; condividersi il rilievo dell\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, secondo cui il legislatore avrebbe correttamente dato seguito al \u003cem\u003ecaveat \u003c/em\u003econclusivo della sentenza n. 291 del 2013, concretizzando il riferimento ivi contenuto alla \u0026#171;brevit\u0026#224; del periodo di differimento dell\u0026#8217;esecuzione\u0026#187; con l\u0026#8217;indicazione del termine di due anni, ora contenuto nella disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn effetti \u0026#8211; come si evince dall\u0026#8217;inciso in parentesi che immediatamente seguiva quel \u003cem\u003ecaveat\u003c/em\u003e, ove si menziona il \u0026#171;caso limite in cui la persona alla quale la misura \u0026#232; stata applicata si trovi a dover scontare solo pochi giorni di pena detentiva\u0026#187; \u0026#8211; si deve ragionevolmente ritenere che questa Corte avesse inteso riconoscere alla prassi un margine di flessibilit\u0026#224; per evitare una doppia valutazione della pericolosit\u0026#224;, nelle ipotesi in cui la misura di prevenzione fosse stata richiesta per la prima volta, oppure fosse stata richiesta la rivalutazione della pericolosit\u0026#224; sociale dell\u0026#8217;interessato, appena prima della sua scarcerazione, nell\u0026#8217;intento di evitare una soluzione di continuit\u0026#224; tra il fine pena e l\u0026#8217;avvio dell\u0026#8217;esecuzione della misura. In tali specifiche ipotesi, la valutazione di pericolosit\u0026#224; \u0026#8211; pur se effettuata in un momento in cui l\u0026#8217;esecuzione della misura di prevenzione \u0026#232; ancora sospesa \u003cem\u003eex lege\u003c/em\u003e \u0026#8211; non perderebbe di attualit\u0026#224; rispetto al momento nel quale essa potr\u0026#224; avere inizio, proprio perch\u0026#233; compiuta nell\u0026#8217;imminenza della cessazione della detenzione, quando per il tribunale \u0026#232; gi\u0026#224; possibile \u0026#8211; e doveroso \u0026#8211; tenere conto anche dei possibili esiti rieducativi connessi all\u0026#8217;esecuzione della pena detentiva, ormai quasi completamente espiata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta logica non pu\u0026#242; valere, invece, nelle ipotesi \u0026#8211; certamente incluse nell\u0026#8217;ambito applicativo della disposizione censurata \u0026#8211; in cui la misura sia stata disposta mesi o addirittura anni prima rispetto alla liberazione dell\u0026#8217;interessato, in tal caso esigendosi una nuova valutazione della sua pericolosit\u0026#224;, alla luce degli elementi raccolti durante il percorso carcerario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.5.4.\u0026#8211; N\u0026#233;, infine, vale a evitare il contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost. la natura soltanto relativa della presunzione legislativa, la quale in effetti pu\u0026#242; essere vinta \u0026#8211; come rileva l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato \u0026#8211; allorch\u0026#233; l\u0026#8217;interessato stesso si attivi sollecitando la revoca della misura ai sensi dell\u0026#8217;art. 11, comma 2, cod. antimafia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;argomento era gi\u0026#224; stato confutato dalla sentenza n. 291 del 2013, nella quale si era osservato che tale possibilit\u0026#224; \u0026#171;presuppone il trasferimento sull\u0026#8217;interessato dell\u0026#8217;onere di attivare un procedimento inteso a verificare, in negativo, l\u0026#8217;attuale inesistenza della pericolosit\u0026#224;, quale condizione per sfuggire al delineato \u0026#8220;automatismo\u0026#8221;\u0026#187;, non valendo cos\u0026#236; \u0026#171;ad evitare il denunciato \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 3 Cost.\u0026#187; (punto 6 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEd invero, in un ordinamento in cui il godimento del diritto fondamentale alla libert\u0026#224; personale costituisce la \u0026#8220;regola\u0026#8221;, non pu\u0026#242; che spettare all\u0026#8217;autorit\u0026#224; pubblica l\u0026#8217;onere di dimostrare, di fronte a un giudice, la sussistenza \u0026#8211; in positivo \u0026#8211; dei presupposti individuati dalla legge per la sua legittima, ed \u0026#8220;eccezionale\u0026#8221;, limitazione: a cominciare dalla pericolosit\u0026#224; dell\u0026#8217;interessato, il contenimento della quale costituisce la stessa ragion d\u0026#8217;essere delle misure di prevenzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.6.\u0026#8211; Peraltro, la disposizione censurata contrasta anche con l\u0026#8217;art. 13 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha gi\u0026#224; avuto modo di rilevare che l\u0026#8217;esecuzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza comporta una restrizione della libert\u0026#224; personale sancita dall\u0026#8217;art. 13 Cost., posto che le prescrizioni inerenti a tale misura \u0026#8211; anche quando non sia disposto l\u0026#8217;obbligo di soggiorno in un determinato comune \u0026#8211; implicano comunque, ai sensi dell\u0026#8217;art. 8 cod. antimafia, la sottoposizione a una incisiva serie di obblighi, tra cui quelli di fissare la propria dimora, di non allontanarsene senza preventivo avviso all\u0026#8217;autorit\u0026#224; di pubblica sicurezza, di non uscire di casa pi\u0026#249; presto e di non rincasare pi\u0026#249; tardi di una data ora (sentenza n. 24 del 2019, punto 9.7.3. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; analogamente, con riguardo all\u0026#8217;istituto dell\u0026#8217;ammonizione, antesignano di quello in esame, sentenza n. 11 del 1956).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOra, l\u0026#8217;art. 13 Cost. subordina la legittimit\u0026#224; costituzionale di eventuali restrizioni di tale libert\u0026#224; non solo alla puntuale definizione per legge dei presupposti della restrizione, ma anche al loro accertamento caso per caso da parte di un giudice; accertamento che, per esplicita previsione della norma costituzionale, deve qui intervenire in via preventiva, o comunque non oltre novantasei ore dall\u0026#8217;avvenuta restrizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disciplina censurata prevede, invece, un meccanismo di tutela giurisdizionale successivo e soltanto eventuale (perch\u0026#233; attivabile soltanto su istanza di parte) su un requisito centrale \u0026#8211; quello della pericolosit\u0026#224; dell\u0026#8217;interessato \u0026#8211; la cui effettiva e persistente sussistenza al momento dell\u0026#8217;esecuzione della misura deve essere considerata, a sua volta, condizione della sua proporzionalit\u0026#224; rispetto ai legittimi obiettivi di prevenzione dei reati, che la misura di prevenzione persegue. Proporzionalit\u0026#224; che, come questa Corte ha recentemente rammentato proprio a proposito delle misure di prevenzione, costituisce \u0026#171;requisito di sistema nell\u0026#8217;ordinamento costituzionale italiano, in relazione a ogni atto dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; suscettibile di incidere sui diritti fondamentali dell\u0026#8217;individuo\u0026#187; (sentenza n. 24 del 2019, punto 9.7.3. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; sulla necessaria proporzionalit\u0026#224; di ogni misura dalla quale discendano compressioni dei diritti fondamentali della persona, di recente, anche sentenza n. 46 del 2024, punto 3.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte, la subordinazione della rivalutazione della pericolosit\u0026#224; alla richiesta dell\u0026#8217;interessato fa ricadere su quest\u0026#8217;ultimo gli eventuali ritardi nella decisione del tribunale, restando nel frattempo eseguibile la misura nei suoi confronti, con conseguente indebita limitazione della sua libert\u0026#224; personale al metro dell\u0026#8217;art. 13 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.7.\u0026#8211; Infine, la disciplina impugnata contrasta anche con il principio della necessaria finalit\u0026#224; rieducativa della pena di cui all\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSe \u0026#232; vero, infatti, che il successo di un trattamento rieducativo non \u0026#232; mai scontato, la presunzione legislativa in esame muove \u0026#8211; come correttamente rileva il rimettente \u0026#8211; dal non condivisibile presupposto che un trattamento penitenziario in ipotesi protrattosi fino a due anni sia radicalmente inidoneo a modificare l\u0026#8217;attitudine antisociale di chi vi \u0026#232; sottoposto. Se ritenuto corretto, un simile presupposto varrebbe a determinare di per s\u0026#233; l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; con l\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost. di tutte le pene detentive di breve durata (sulla non sacrificabilit\u0026#224; della funzione rieducativa della pena in favore di ogni altra, pur legittima, funzione della pena, sentenza n. 149 del 2018, punto 7 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, e ivi ulteriori riferimenti).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePur nella consapevolezza dei molti ostacoli di ordine fattuale che si frappongono alla realizzazione dell\u0026#8217;obiettivo costituzionalmente imposto dall\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost., l\u0026#8217;ordinamento non pu\u0026#242; invece che muovere dalla premessa della idoneit\u0026#224; anche delle pene detentive di durata non superiore ai due anni a svolgere una funzione rieducativa nei confronti del condannato. Il che impone, per ovvie ragioni di coerenza rispetto a quella premessa, di lasciare aperta la porta a una verifica caso per caso se questo risultato sia stato raggiunto, o se invece persista, nonostante l\u0026#8217;avvenuta espiazione della pena, una situazione di pericolosit\u0026#224; sociale dell\u0026#8217;interessato, che deve ancora essere contrastata mediante l\u0026#8217;effettiva esecuzione della misura precedentemente disposta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; La \u003cem\u003ereductio ad \u003c/em\u003e\u003cem\u003elegitimitatem\u003c/em\u003e della disposizione censurata esige soltanto la rimozione dell\u0026#8217;inciso \u0026#171;se esso si \u0026#232; protratto per almeno due anni,\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn conseguenza di tale ablazione, dopo la cessazione dello stato di detenzione il tribunale sar\u0026#224; tenuto a verificare, anche d\u0026#8217;ufficio, la persistenza della pericolosit\u0026#224; sociale dell\u0026#8217;interessato, con le modalit\u0026#224; prescritte dalla disposizione in esame. Sino a tale rivalutazione, la misura di prevenzione in precedenza disposta dovr\u0026#224; considerarsi ancora sospesa, e le prescrizioni con essa imposte non potranno avere effetto nei confronti dell\u0026#8217;interessato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eResta ferma per il tribunale la possibilit\u0026#224;, gi\u0026#224; prefigurata nella sentenza n. 291 del 2013, di procedere alla rivalutazione della pericolosit\u0026#224; dell\u0026#8217;interessato in un momento immediatamente antecedente la scarcerazione del destinatario della misura di sicurezza, ovvero di omettere la rivalutazione quando la misura sia stata adottata per la prima volta nell\u0026#8217;imminenza di tale scarcerazione, tenendo conto dell\u0026#8217;evoluzione della personalit\u0026#224; dell\u0026#8217;interessato durante l\u0026#8217;esecuzione della pena.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Tribunale di Oristano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 13, primo comma, e 27, terzo comma, Cost., questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 14, comma 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, cod. antimafia, nella parte in cui prevede che, in caso di sospensione dell\u0026#8217;esecuzione della sorveglianza speciale durante il tempo in cui l\u0026#8217;interessato \u0026#232; sottoposto a detenzione per esecuzione di pena, il tribunale verifica la persistenza della sua pericolosit\u0026#224; sociale soltanto ove lo stato di detenzione si sia protratto per almeno due anni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Le questioni, ampiamente motivate sotto il profilo della non manifesta infondatezza, sono rilevanti nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, e sono dunque ammissibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Il rimettente \u0026#232; giudice in un procedimento penale per la contravvenzione, prevista dall\u0026#8217;art. 75, comma 1, cod. antimafia, di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, contestata a una persona sottoposta a tale misura di prevenzione dopo che la stessa misura era restata sospesa per pi\u0026#249; di anno, a causa dello stato di detenzione dell\u0026#8217;interessato per esecuzione di pena.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003edubita della compatibilit\u0026#224; con la Costituzione della disposizione censurata, nella parte in cui, \u003cem\u003ea contrario\u003c/em\u003e\u003cem\u003e sensu\u003c/em\u003e, esclude l\u0026#8217;obbligo di rivalutazione della pericolosit\u0026#224; dell\u0026#8217;interessato, da parte del tribunale che ha adottato la misura di prevenzione, nell\u0026#8217;ipotesi in cui l\u0026#8217;efficacia del provvedimento sia stata sospesa durante il tempo in cui l\u0026#8217;interessato \u0026#232; stato sottoposto a detenzione per esecuzione di pena per una durata inferiore a due anni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLaddove questa Corte ritenesse fondate tali questioni, l\u0026#8217;imputato dovrebbe essere assolto dalla contravvenzione contestatagli, dal momento che \u0026#8211; non essendo stata effettuata alcuna rivalutazione della sua persistente pericolosit\u0026#224; sociale al momento della cessazione dello stato detentivo \u0026#8211; la misura della sorveglianza speciale precedentemente adottata nei suoi confronti non avrebbe potuto considerarsi ancora esecutiva; sicch\u0026#233; nessuna violazione degli obblighi relativi potrebbe essergli addebitata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUna tale conclusione corrisponde, come puntualmente rilevato dal rimettente, al principio di diritto formulato dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224; in relazione alla parallela situazione in cui, nell\u0026#8217;ipotesi di sospensione della misura di prevenzione per un tempo superiore a due anni in conseguenza dello \u003cem\u003estatus \u003c/em\u003e\u003cem\u003edetentionis\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;interessato, non sia stata effettuata dal giudice della prevenzione alcuna rivalutazione della sua pericolosit\u0026#224;. In tale situazione, le Sezioni unite penali hanno ritenuto che la misura di prevenzione debba ritenersi ancora sospesa, con conseguente non configurabilit\u0026#224; del reato di cui all\u0026#8217;art. 75, comma 1, cod. antimafia (Cass., sez. un., n. 51407 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali considerazioni assicurano la rilevanza delle questioni sollevate nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Nessuno degli argomenti spesi dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato per contestare la rilevanza delle questioni coglie, per contro, nel segno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa possibilit\u0026#224; per l\u0026#8217;interessato di sollecitare egli stesso la verifica della persistenza della propria pericolosit\u0026#224; sociale ai sensi dell\u0026#8217;art. 11, comma 2, cod. antimafia (sul cui rilievo ai fini del merito si torner\u0026#224; \u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e, punto 3.5.4.) non elide il vizio lamentato dal ricorrente, che consiste nella mancata previsione di una rivalutazione \u003cem\u003eex officio\u003c/em\u003e di tale pericolosit\u0026#224;. Non essendo stata effettuata tale rivalutazione nel caso concreto \u0026#8211; ci\u0026#242; che non \u0026#232; contestato dalla stessa Avvocatura generale dello Stato \u0026#8211;, le questioni conservano intatta la loro rilevanza, giacch\u0026#233; \u0026#8211; come appena precisato \u0026#8211; proprio da tale mancata rivalutazione discenderebbe, in caso di fondatezza delle questioni, il difetto di esecutoriet\u0026#224; della misura e dei relativi obblighi, la cui violazione viene contestata nell\u0026#8217;ambito del procedimento penale \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; ha pregio l\u0026#8217;argomento secondo cui alla data delle violazioni contestate si sarebbe presumibilmente gi\u0026#224; svolta l\u0026#8217;udienza camerale di verifica della persistente pericolosit\u0026#224; dell\u0026#8217;interessato, ove essa fosse stata necessaria, trattandosi di deduzione di carattere meramente ipotetico (che non tiene neppure conto della possibilit\u0026#224; di un esito negativo del vaglio), a fronte dell\u0026#8217;unico dato certo rappresentato dal mancato svolgimento di tale verifica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Nel merito, le questioni sono fondate, in riferimento a tutti i parametri evocati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Nella materia attigua delle misure di sicurezza, come pi\u0026#249; estesamente rammentato dalla sentenza n. 291 del 2013 (punto 5 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e), una risalente giurisprudenza di questa Corte ha giudicato incompatibili con il canone della ragionevolezza fondato sull\u0026#8217;art. 3 Cost. varie presunzioni assolute di pericolosit\u0026#224; sociale poste alla base di automatismi nell\u0026#8217;applicazione di tali misure (sentenze n. 249 del 1983, n. 139 del 1982 e n. 1 del 1971).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn conformit\u0026#224; ai principi sottesi a tale giurisprudenza, la legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull\u0026#8217;ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libert\u0026#224;), la cosiddetta \u0026#8220;legge Gozzini\u0026#8221;, ha abrogato l\u0026#8217;art. 204 del codice penale, che prevedeva una disposizione generale in materia di presunzione \u003cem\u003eex lege\u003c/em\u003e della pericolosit\u0026#224; sociale ai fini dell\u0026#8217;applicazione delle misure di sicurezza, e contestualmente ha introdotto il principio secondo cui \u0026#171;[t]utte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto \u0026#232; persona socialmente pericolosa\u0026#187; (art. 31, secondo comma, della legge n. 663 del 1986).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRestava per\u0026#242; aperto il quesito se tale accertamento dovesse essere compiuto soltanto nel momento dell\u0026#8217;applicazione della misura di sicurezza da parte del giudice della cognizione, ovvero (anche) nel momento dell\u0026#8217;esecuzione della misura stessa, nelle ipotesi di esecuzione differita (ad esempio, allorch\u0026#233; la misura di sicurezza dovesse essere eseguita dopo l\u0026#8217;espiazione della pena). Il quesito fu sciolto dalla sentenza n. 1102 del 1988 di questa Corte, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l\u0026#8217;art. 219, terzo comma, cod. pen., \u0026#171;nella parte in cui, per i casi ivi previsti, subordina il provvedimento di ricovero in una casa di cura e di custodia al previo accertamento della pericolosit\u0026#224; sociale, derivante dalla seminfermit\u0026#224; di mente, soltanto nel momento in cui la misura di sicurezza viene disposta e non anche nel momento della sua esecuzione\u0026#187;. E ci\u0026#242;, appunto, sulla base della ritenuta insostenibilit\u0026#224;, al metro dell\u0026#8217;art. 3 Cost., della presunzione di persistenza della pericolosit\u0026#224; gi\u0026#224; accertata al momento dell\u0026#8217;applicazione della misura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl percorso si complet\u0026#242; con il nuovo codice di procedura penale, che all\u0026#8217;art. 679 \u0026#8211; richiamato ora come \u003cem\u003etertium comparationis\u003c/em\u003e dal rimettente \u0026#8211; prevede che \u0026#171;[q]uando una misura di sicurezza diversa dalla confisca \u0026#232; stata [\u0026#8230;] ordinata con sentenza, o deve essere ordinata successivamente, il magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero o di ufficio, accerta se l\u0026#8217;interessato \u0026#232; persona socialmente pericolosa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eConseguentemente \u0026#8211; come questa Corte ha, ancora, sottolineato nella sentenza n. 291 del 2013 \u0026#8211; \u0026#171;salvi i casi in cui la misura di sicurezza sia applicata direttamente dal magistrato di sorveglianza \u0026#8211; la valutazione di pericolosit\u0026#224; sociale dovr\u0026#224; essere effettuata due volte: prima dal giudice della cognizione, al fine di verificarne la sussistenza al momento della pronuncia della sentenza; poi dal magistrato di sorveglianza, quando la misura gi\u0026#224; disposta deve avere concretamente inizio, in modo tale da garantire l\u0026#8217;attualit\u0026#224; della pericolosit\u0026#224; del soggetto colpito dalle restrizioni della libert\u0026#224; personale connesse alla misura stessa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; I medesimi principi sono stati applicati da questa Corte alla materia delle misure di prevenzione, accomunate alle misure di sicurezza dalla finalit\u0026#224; di \u0026#171;prevenire la commissione di reati da parte di soggetti socialmente pericolosi e [di] favorirne il recupero all\u0026#8217;ordinato vivere civile (sentenza n. 69 del 1975, ordinanza n. 124 del 2004), al punto da poter essere considerate come \u0026#8220;due \u003cem\u003especies\u003c/em\u003e di un unico \u003cem\u003egenus\u003c/em\u003e\u0026#8221; (sentenze n. 419 del 1994 e n. 177 del 1980)\u0026#187; (sentenza n. 291 del 2013, punto 6 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tale pronuncia questa Corte ha dato atto del diritto vivente allora esistente (cristallizzato in particolare da Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 25 marzo-14 luglio 1993, n. 6), secondo cui il giudice della prevenzione era tenuto ad accertare la pericolosit\u0026#224; sociale soltanto nel momento dell\u0026#8217;adozione della misura; mentre, nell\u0026#8217;ipotesi in cui l\u0026#8217;esecuzione della misura dovesse essere sospesa in conseguenza dello stato di detenzione dell\u0026#8217;interessato, non sarebbe stato indispensabile un nuovo accertamento della pericolosit\u0026#224; al cessare della detenzione, anche al fine di evitare il rischio, paventato dalle Sezioni unite, di \u0026#171;pericolose dilazioni\u0026#187; nell\u0026#8217;esecuzione della misura, una volta che l\u0026#8217;interessato riacquistasse la libert\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale diritto vivente \u0026#232; stato ritenuto da questa Corte incompatibile con il principio di ragionevolezza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eConseguentemente, l\u0026#8217;art. 15 cod. antimafia \u0026#232; stato dichiarato costituzionalmente illegittimo \u0026#171;nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l\u0026#8217;esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l\u0026#8217;organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d\u0026#8217;ufficio, la persistenza della pericolosit\u0026#224; sociale dell\u0026#8217;interessato nel momento dell\u0026#8217;esecuzione della misura\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel motivare tale decisione, la sentenza n. 291 del 2013 ha osservato che \u0026#171;il decorso di un lungo lasso di tempo incrementa la possibilit\u0026#224; che intervengano modifiche nell\u0026#8217;atteggiamento del soggetto nei confronti dei valori della convivenza civile: ma a maggior ragione ci\u0026#242; vale quando si discuta di persona che, durante tale lasso temporale, \u0026#232; sottoposta ad un trattamento specificamente volto alla sua risocializzazione. Se \u0026#232; vero, in effetti, che non pu\u0026#242; darsi per scontato \u003cem\u003ea priori\u003c/em\u003e l\u0026#8217;esito positivo di detto trattamento, per quanto lungo esso sia, meno ancora pu\u0026#242; giustificarsi, sul fronte opposto, una presunzione \u0026#8211; sia pure solo \u003cem\u003eiuris tantum\u003c/em\u003e \u0026#8211; di persistenza della pericolosit\u0026#224; malgrado il trattamento, che equivale alla negazione della sua stessa funzione: presunzione che risulta, per converso, sostanzialmente insita in un assetto che attribuisca alla verifica della pericolosit\u0026#224; operata in fase applicativa una efficacia \u003cem\u003esine die\u003c/em\u003e, salvo che non intervenga una sua vittoriosa contestazione da parte dell\u0026#8217;interessato. Ci\u0026#242;, quantunque la pericolosit\u0026#224; sociale debba risultare attuale nel momento in cui la misura viene eseguita, giacch\u0026#233;, in caso contrario, le limitazioni della libert\u0026#224; personale nelle quali la misura stessa si sostanzia rimarrebbero carenti di ogni giustificazione\u0026#187; (punto 6 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tal modo, anche rispetto alle misure di prevenzione questa Corte ha imposto una doppia verifica di pericolosit\u0026#224;: nel momento dell\u0026#8217;adozione del provvedimento, e nel momento dell\u0026#8217;effettiva esecuzione di esso, nella specifica ipotesi in cui tra essi si sia verificato uno iato temporale per effetto di una sospensione dovuta alla detenzione per espiazione di pena dell\u0026#8217;interessato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Peraltro, la pronuncia appena menzionata ha precisato, nella parte conclusiva della motivazione, che sarebbe stata \u0026#171;rimessa all\u0026#8217;applicazione giudiziale l\u0026#8217;individuazione delle ipotesi nelle quali la reiterazione della verifica della pericolosit\u0026#224; sociale potr\u0026#224; essere ragionevolmente omessa, a fronte della brevit\u0026#224; del periodo di differimento dell\u0026#8217;esecuzione della misura di prevenzione (si pensi al caso limite in cui la persona alla quale la misura \u0026#232; stata applicata si trovi a dover scontare solo pochi giorni di pena detentiva)\u0026#187; (punto 7 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel dichiarato intento di contribuire alla \u0026#171;certezza del diritto\u0026#187;, a fronte delle difficolt\u0026#224; emerse nella prassi applicativa riguardo alla pi\u0026#249; precisa individuazione del periodo di sospensione che impone una reiterazione dell\u0026#8217;accertamento della pericolosit\u0026#224;, la relazione finale della Commissione ministeriale incaricata di elaborare una proposta di interventi in materia di criminalit\u0026#224; organizzata, istituita con decreto del Ministro della giustizia del 10 giugno 2013, propose di fissare con legge la durata di tale periodo, stabilendo la necessit\u0026#224; della verifica d\u0026#8217;ufficio sulla persistente pericolosit\u0026#224; sociale solo qualora la detenzione si fosse protratta per almeno due anni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale proposta conflu\u0026#236; nella legge 17 ottobre 2017, n. 161 (Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate), al cui art. 4, comma 1, si deve l\u0026#8217;introduzione nel codice antimafia del comma 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 14, in questa sede censurato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.\u0026#8211; La disposizione in parola reintroduce, di fatto, una presunzione di persistente pericolosit\u0026#224; laddove la sospensione connessa allo stato di detenzione dell\u0026#8217;interessato sia inferiore a due anni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUna tale soluzione non appare a questa Corte in sintonia con la \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003edella sentenza n. 291 del 2013, e con la giurisprudenza che si \u0026#232; poc\u0026#8217;anzi richiamata in materia di misure di sicurezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.5.\u0026#8211; La presunzione in parola viola, anzitutto, l\u0026#8217;art. 3 Cost., risultando per un verso intrinsecamente irragionevole (\u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e, punto 3.5.1.), e per altro verso foriera di un\u0026#8217;irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento rispetto alla parallela disciplina oggi applicabile alle misure di sicurezza in forza dell\u0026#8217;art. 679, comma 1, cod. proc. pen. (\u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e, punto 3.5.2.); mentre nessuno degli argomenti spesi in contrario dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato coglie nel segno (\u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e, punti 3.5.3. e 3.5.4.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.5.1.\u0026#8211; Sotto il primo profilo, non vi \u0026#232;, in linea generale, alcuna ragione per ritenere che nell\u0026#8217;arco di un intero biennio la personalit\u0026#224; di un individuo, e in particolare il suo atteggiamento nei confronti dei valori fondamentali della convivenza civile, non possa subire significative modificazioni, quando si tratti di un individuo detenuto in esecuzione di una pena, e dunque sottoposto a un trattamento che per vincolo costituzionale \u0026#232; finalizzato alla sua rieducazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eE l\u0026#8217;intrinseca irragionevolezza della soluzione legislativa all\u0026#8217;esame diviene ancor pi\u0026#249; evidente allorch\u0026#233; la cessazione della detenzione sia dovuta alla concessione di misure alternative, le quali presuppongono una valutazione di segno positivo riguardo alla condotta carceraria del condannato che vi acceda.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.5.2.\u0026#8211; D\u0026#8217;altra parte, non v\u0026#8217;\u0026#232; alcuna ragione plausibile per giustificare la differente disciplina, sotto questo specifico profilo, delle misure di sicurezza e delle misure di prevenzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe une e le altre sono accomunate dalla finalit\u0026#224; di controllare la pericolosit\u0026#224; sociale del soggetto che vi \u0026#232; sottoposto (sentenza n. 24 del 2019, punto 9.6. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e): pericolosit\u0026#224; sociale che, rispetto alle misure di sicurezza, \u0026#232; indiziata da un reato gi\u0026#224; accertato nel processo penale, ma che pure rispetto alle misure di prevenzione deve essere desunta da indizi relativi a precedenti condotte criminose, riconducibili al novero di quelle elencate nell\u0026#8217;art. 4 cod. antimafia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEsattamente come le misure di sicurezza, inoltre, anche \u0026#171;[l]e misure di prevenzione personale, sia se applicate dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; amministrativa, sia se adottate dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria, presuppongono [\u0026#8230;] l\u0026#8217;attualit\u0026#224; della pericolosit\u0026#224; sociale del destinatario della misura\u0026#187; (sentenza n. 211 del 2022, punto 7.3. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e), ed anzi sono imperniate su di \u0026#171;un giudizio di persistente pericolosit\u0026#224; del soggetto\u0026#187; (sentenza n. 24 del 2019, punto 9.7.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e). Persistente pericolosit\u0026#224; che deve essere puntualmente accertata, anche d\u0026#8217;ufficio, nel tempo in cui la misura inizia (o riprende) ad avere esecuzione, dopo essere rimasta sospesa per effetto dello stato detentivo cui era sottoposto l\u0026#8217;interessato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.5.3.\u0026#8211; N\u0026#233; pu\u0026#242; condividersi il rilievo dell\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, secondo cui il legislatore avrebbe correttamente dato seguito al \u003cem\u003ecaveat \u003c/em\u003econclusivo della sentenza n. 291 del 2013, concretizzando il riferimento ivi contenuto alla \u0026#171;brevit\u0026#224; del periodo di differimento dell\u0026#8217;esecuzione\u0026#187; con l\u0026#8217;indicazione del termine di due anni, ora contenuto nella disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn effetti \u0026#8211; come si evince dall\u0026#8217;inciso in parentesi che immediatamente seguiva quel \u003cem\u003ecaveat\u003c/em\u003e, ove si menziona il \u0026#171;caso limite in cui la persona alla quale la misura \u0026#232; stata applicata si trovi a dover scontare solo pochi giorni di pena detentiva\u0026#187; \u0026#8211; si deve ragionevolmente ritenere che questa Corte avesse inteso riconoscere alla prassi un margine di flessibilit\u0026#224; per evitare una doppia valutazione della pericolosit\u0026#224;, nelle ipotesi in cui la misura di prevenzione fosse stata richiesta per la prima volta, oppure fosse stata richiesta la rivalutazione della pericolosit\u0026#224; sociale dell\u0026#8217;interessato, appena prima della sua scarcerazione, nell\u0026#8217;intento di evitare una soluzione di continuit\u0026#224; tra il fine pena e l\u0026#8217;avvio dell\u0026#8217;esecuzione della misura. In tali specifiche ipotesi, la valutazione di pericolosit\u0026#224; \u0026#8211; pur se effettuata in un momento in cui l\u0026#8217;esecuzione della misura di prevenzione \u0026#232; ancora sospesa \u003cem\u003eex lege\u003c/em\u003e \u0026#8211; non perderebbe di attualit\u0026#224; rispetto al momento nel quale essa potr\u0026#224; avere inizio, proprio perch\u0026#233; compiuta nell\u0026#8217;imminenza della cessazione della detenzione, quando per il tribunale \u0026#232; gi\u0026#224; possibile \u0026#8211; e doveroso \u0026#8211; tenere conto anche dei possibili esiti rieducativi connessi all\u0026#8217;esecuzione della pena detentiva, ormai quasi completamente espiata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta logica non pu\u0026#242; valere, invece, nelle ipotesi \u0026#8211; certamente incluse nell\u0026#8217;ambito applicativo della disposizione censurata \u0026#8211; in cui la misura sia stata disposta mesi o addirittura anni prima rispetto alla liberazione dell\u0026#8217;interessato, in tal caso esigendosi una nuova valutazione della sua pericolosit\u0026#224;, alla luce degli elementi raccolti durante il percorso carcerario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.5.4.\u0026#8211; N\u0026#233;, infine, vale a evitare il contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost. la natura soltanto relativa della presunzione legislativa, la quale in effetti pu\u0026#242; essere vinta \u0026#8211; come rileva l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato \u0026#8211; allorch\u0026#233; l\u0026#8217;interessato stesso si attivi sollecitando la revoca della misura ai sensi dell\u0026#8217;art. 11, comma 2, cod. antimafia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;argomento era gi\u0026#224; stato confutato dalla sentenza n. 291 del 2013, nella quale si era osservato che tale possibilit\u0026#224; \u0026#171;presuppone il trasferimento sull\u0026#8217;interessato dell\u0026#8217;onere di attivare un procedimento inteso a verificare, in negativo, l\u0026#8217;attuale inesistenza della pericolosit\u0026#224;, quale condizione per sfuggire al delineato \u0026#8220;automatismo\u0026#8221;\u0026#187;, non valendo cos\u0026#236; \u0026#171;ad evitare il denunciato \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 3 Cost.\u0026#187; (punto 6 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEd invero, in un ordinamento in cui il godimento del diritto fondamentale alla libert\u0026#224; personale costituisce la \u0026#8220;regola\u0026#8221;, non pu\u0026#242; che spettare all\u0026#8217;autorit\u0026#224; pubblica l\u0026#8217;onere di dimostrare, di fronte a un giudice, la sussistenza \u0026#8211; in positivo \u0026#8211; dei presupposti individuati dalla legge per la sua legittima, ed \u0026#8220;eccezionale\u0026#8221;, limitazione: a cominciare dalla pericolosit\u0026#224; dell\u0026#8217;interessato, il contenimento della quale costituisce la stessa ragion d\u0026#8217;essere delle misure di prevenzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.6.\u0026#8211; Peraltro, la disposizione censurata contrasta anche con l\u0026#8217;art. 13 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha gi\u0026#224; avuto modo di rilevare che l\u0026#8217;esecuzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza comporta una restrizione della libert\u0026#224; personale sancita dall\u0026#8217;art. 13 Cost., posto che le prescrizioni inerenti a tale misura \u0026#8211; anche quando non sia disposto l\u0026#8217;obbligo di soggiorno in un determinato comune \u0026#8211; implicano comunque, ai sensi dell\u0026#8217;art. 8 cod. antimafia, la sottoposizione a una incisiva serie di obblighi, tra cui quelli di fissare la propria dimora, di non allontanarsene senza preventivo avviso all\u0026#8217;autorit\u0026#224; di pubblica sicurezza, di non uscire di casa pi\u0026#249; presto e di non rincasare pi\u0026#249; tardi di una data ora (sentenza n. 24 del 2019, punto 9.7.3. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; analogamente, con riguardo all\u0026#8217;istituto dell\u0026#8217;ammonizione, antesignano di quello in esame, sentenza n. 11 del 1956).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOra, l\u0026#8217;art. 13 Cost. subordina la legittimit\u0026#224; costituzionale di eventuali restrizioni di tale libert\u0026#224; non solo alla puntuale definizione per legge dei presupposti della restrizione, ma anche al loro accertamento caso per caso da parte di un giudice; accertamento che, per esplicita previsione della norma costituzionale, deve qui intervenire in via preventiva, o comunque non oltre novantasei ore dall\u0026#8217;avvenuta restrizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disciplina censurata prevede, invece, un meccanismo di tutela giurisdizionale successivo e soltanto eventuale (perch\u0026#233; attivabile soltanto su istanza di parte) su un requisito centrale \u0026#8211; quello della pericolosit\u0026#224; dell\u0026#8217;interessato \u0026#8211; la cui effettiva e persistente sussistenza al momento dell\u0026#8217;esecuzione della misura deve essere considerata, a sua volta, condizione della sua proporzionalit\u0026#224; rispetto ai legittimi obiettivi di prevenzione dei reati, che la misura di prevenzione persegue. Proporzionalit\u0026#224; che, come questa Corte ha recentemente rammentato proprio a proposito delle misure di prevenzione, costituisce \u0026#171;requisito di sistema nell\u0026#8217;ordinamento costituzionale italiano, in relazione a ogni atto dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; suscettibile di incidere sui diritti fondamentali dell\u0026#8217;individuo\u0026#187; (sentenza n. 24 del 2019, punto 9.7.3. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; sulla necessaria proporzionalit\u0026#224; di ogni misura dalla quale discendano compressioni dei diritti fondamentali della persona, di recente, anche sentenza n. 46 del 2024, punto 3.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte, la subordinazione della rivalutazione della pericolosit\u0026#224; alla richiesta dell\u0026#8217;interessato fa ricadere su quest\u0026#8217;ultimo gli eventuali ritardi nella decisione del tribunale, restando nel frattempo eseguibile la misura nei suoi confronti, con conseguente indebita limitazione della sua libert\u0026#224; personale al metro dell\u0026#8217;art. 13 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.7.\u0026#8211; Infine, la disciplina impugnata contrasta anche con il principio della necessaria finalit\u0026#224; rieducativa della pena di cui all\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSe \u0026#232; vero, infatti, che il successo di un trattamento rieducativo non \u0026#232; mai scontato, la presunzione legislativa in esame muove \u0026#8211; come correttamente rileva il rimettente \u0026#8211; dal non condivisibile presupposto che un trattamento penitenziario in ipotesi protrattosi fino a due anni sia radicalmente inidoneo a modificare l\u0026#8217;attitudine antisociale di chi vi \u0026#232; sottoposto. Se ritenuto corretto, un simile presupposto varrebbe a determinare di per s\u0026#233; l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; con l\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost. di tutte le pene detentive di breve durata (sulla non sacrificabilit\u0026#224; della funzione rieducativa della pena in favore di ogni altra, pur legittima, funzione della pena, sentenza n. 149 del 2018, punto 7 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, e ivi ulteriori riferimenti).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePur nella consapevolezza dei molti ostacoli di ordine fattuale che si frappongono alla realizzazione dell\u0026#8217;obiettivo costituzionalmente imposto dall\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost., l\u0026#8217;ordinamento non pu\u0026#242; invece che muovere dalla premessa della idoneit\u0026#224; anche delle pene detentive di durata non superiore ai due anni a svolgere una funzione rieducativa nei confronti del condannato. Il che impone, per ovvie ragioni di coerenza rispetto a quella premessa, di lasciare aperta la porta a una verifica caso per caso se questo risultato sia stato raggiunto, o se invece persista, nonostante l\u0026#8217;avvenuta espiazione della pena, una situazione di pericolosit\u0026#224; sociale dell\u0026#8217;interessato, che deve ancora essere contrastata mediante l\u0026#8217;effettiva esecuzione della misura precedentemente disposta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; La \u003cem\u003ereductio ad legitimitatem\u003c/em\u003e della disposizione censurata esige soltanto la rimozione dell\u0026#8217;inciso \u0026#171;se esso si \u0026#232; protratto per almeno due anni,\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn conseguenza di tale ablazione, dopo la cessazione dello stato di detenzione il tribunale sar\u0026#224; tenuto a verificare, anche d\u0026#8217;ufficio, la persistenza della pericolosit\u0026#224; sociale dell\u0026#8217;interessato, con le modalit\u0026#224; prescritte dalla disposizione in esame. Sino a tale rivalutazione, la misura di prevenzione in precedenza disposta dovr\u0026#224; considerarsi ancora sospesa, e le prescrizioni con essa imposte non potranno avere effetto nei confronti dell\u0026#8217;interessato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eResta ferma per il tribunale la possibilit\u0026#224;, gi\u0026#224; prefigurata nella sentenza n. 291 del 2013, di procedere alla rivalutazione della pericolosit\u0026#224; dell\u0026#8217;interessato in un momento immediatamente antecedente la scarcerazione del destinatario della misura di prevenzione, ovvero di omettere la rivalutazione quando la misura sia stata adottata per la prima volta nell\u0026#8217;imminenza di tale scarcerazione, tenendo conto dell\u0026#8217;evoluzione della personalit\u0026#224; dell\u0026#8217;interessato durante l\u0026#8217;esecuzione della pena.\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003ed\u003c/em\u003e\u003cem\u003eichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 14, comma 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonch\u0026#233; nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), limitatamente alle parole \u0026#171;se esso si \u0026#232; protratto per almeno due anni,\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFrancesco VIGAN\u0026#210;, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 17 ottobre 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003ed\u003c/em\u003e\u003cem\u003eichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 14, comma 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonch\u0026#233; nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), limitatamente alle parole \u0026#171;se esso si \u0026#232; protratto per almeno due anni,\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFrancesco VIGAN\u0026#210;, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 17 ottobre 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","cem_anno":"2024","cem_numero":"191","cem_rigetto":"0","oggetto":"Misure di prevenzione - Sorveglianza speciale - Decorrenza e cessazione - Sospensione dell\u0027esecuzione a causa dello stato detentivo in espiazione di pena del sottoposto - Previsione che, dopo la cessazione dello stato di detenzione, se esso si \u0026#232; protratto per almeno due anni, il tribunale verifica, anche d\u0027ufficio, sentito il pubblico ministero che ha esercitato le relative funzioni nel corso della trattazione camerale, la persistenza della pericolosit\u0026#224; sociale dell\u0027interessato, assumendo le necessarie informazioni presso l\u0027amministrazione penitenziaria e l\u0027autorit\u0026#224; di pubblica sicurezza, nonch\u0026#233; presso gli organi di polizia giudiziaria - Denunciata limitazione della rivalutazione della pericolosit\u0026#224; sociale ai soli casi in cui la detenzione per espiazione di pena si sia protratta per almeno due anni.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46380","titoletto":"Misure di prevenzione - In genere - Applicazione - Conseguente restrizione della libertà personale - Conseguente necessità che sia rispettato il principio di proporzionalità. (Classif. 156001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa proporzionalità nell’esecuzione delle misure di prevenzione, stante la loro incidenza sulla libertà personale, costituisce requisito di sistema nell’ordinamento costituzionale italiano, in relazione a ogni atto dell’autorità suscettibile di incidere sui diritti fondamentali dell’individuo. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 24/2019 - mass. 42485\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46381","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46381","titoletto":"Misure di prevenzione - In genere - Sorveglianza speciale - Sospensione durante il tempo in cui l\u0027interessato è sottoposto a detenzione per esecuzione di pena - Applicazione della misura dopo la cessazione dello stato di detenzione - Condizione - Verifica, da parte del tribunale, della persistenza della pericolosità sociale dell\u0027interessato, laddove lo stato di detenzione si sia protratto per almeno due anni - Presunzione di pericolosità per le detenzioni di durata inferiore - Irragionevolezza, violazione delle garanzie giurisdizionali in materia di libertà personale e del principio della finalità rieducativa della pena - Illegittimità costituzionale parziale. (Classif. 156001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, primo comma, 13, primo comma, e 27, terzo comma, Cost., l’art. 14, comma 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 159 del 2011, limitatamente alle parole «se esso si è protratto per almeno due anni,». La disposizione denunciata dal Tribunale di Oristano prevedendo che, in caso di sospensione dell’esecuzione della sorveglianza speciale durante il tempo in cui l’interessato è sottoposto a detenzione per esecuzione di pena, il tribunale verifica la persistenza della sua pericolosità sociale soltanto ove lo stato di detenzione si sia protratto per almeno due anni, reintroduce, di fatto, una presunzione di persistente pericolosità laddove la sospensione sia inferiore a due anni. Al contrario, sia per le misure di sicurezza che per quelle di prevenzione – accomunate dalla finalità di prevenire la commissione di reati da parte di soggetti socialmente pericolosi e di favorirne il recupero all’ordinato vivere civile, al punto da poter essere considerate come “due \u003cem\u003especies\u003c/em\u003e di un unico \u003cem\u003egenus\u003c/em\u003e” – il giudice è tenuto ad accertare la pericolosità sociale non soltanto nel momento dell’adozione della misura, ma anche nell’ipotesi in cui l’esecuzione della misura dovesse essere sospesa in conseguenza dello stato di detenzione dell’interessato: il decorso di un lungo lasso di tempo incrementa infatti la possibilità che intervengano modifiche nell’atteggiamento del soggetto nei confronti dei valori della convivenza civile, a maggior ragione quando la persona, durante tale lasso temporale, sia sottoposta ad un trattamento specificamente volto alla sua risocializzazione. La presunzione in parola viola, pertanto, anzitutto l’art. 3 Cost., risultando per un verso intrinsecamente irragionevole, e per altro verso foriera di un’irragionevole disparità di trattamento rispetto alla parallela disciplina oggi applicabile alle misure di sicurezza (art. 679, comma 1, cod. proc. pen.). Né può prevalere l’argomento che la presunzione relativa può essere vinta allorché l’interessato solleciti la revoca della misura (art. 11, comma 2, cod. antimafia), perché in un ordinamento in cui il godimento del diritto fondamentale alla libertà personale costituisce la “regola”, non può che spettare all’autorità pubblica l’onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti individuati dalla legge per la sua legittima, ed “eccezionale”, limitazione. È poi violato anche l’art. 13 Cost., poiché l’esecuzione della sorveglianza speciale, che comporta una restrizione della libertà personale, prevede un meccanismo di tutela giurisdizionale successivo e soltanto eventuale su un requisito centrale, quello della pericolosità dell’interessato. Infine, è violato anche il principio della necessaria finalità rieducativa della pena: se è vero che il successo di un trattamento rieducativo non è mai scontato, la presunzione legislativa in esame muove dal non condivisibile presupposto che un trattamento penitenziario in ipotesi protrattosi fino a due anni sia radicalmente inidoneo a modificare l’attitudine antisociale di chi vi è sottoposto. In conseguenza dell’ablazione effetto della pronuncia, dopo la cessazione dello stato di detenzione il tribunale sarà tenuto a verificare, anche d’ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell’interessato, con le modalità prescritte dalla disposizione in esame. Sino a tale rivalutazione, la misura di prevenzione in precedenza disposta dovrà considerarsi ancora sospesa, e le prescrizioni con essa imposte non potranno avere effetto nei confronti dell’interessato. Resta ferma per il tribunale la possibilità di procedere alla rivalutazione della pericolosità dell’interessato in un momento immediatamente antecedente la scarcerazione del destinatario della misura di sicurezza, ovvero di omettere la rivalutazione quando la misura sia stata adottata per la prima volta nell’imminenza di tale scarcerazione, tenendo conto dell’evoluzione della personalità dell’interessato durante l’esecuzione della pena. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 46/2024 - mass. 46029; S. 149/2018 - mass. 39985; S. 291/2013 - mass. 37489; S. 1102/1988 - mass. 13959; S. 249/1983 - mass. 13314; S. 139/1982 - mass. 9265; S. 1/1971 - mass. 5351; S. 11/1956 - mass. 41\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46380","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"06/09/2011","data_nir":"2011-09-06","numero":"159","articolo":"14","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"ter","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art14"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"45654","autore":"Apollonio A.","titolo":"La pericolosità sociale (ancora) ostaggio, tra politica criminale e diritto penale","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1714","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45864","autore":"Gerosa A.","titolo":"Una nuova dichiarazione di incostituzionalità in materia di misure ante delictum: illegittima la presunzione di pericolosità sociale nei casi di sospensione dell’esecuzione della sorveglianza speciale per una durata inferiore ai due anni","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista italiana di diritto e procedura penale","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"305","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45195","autore":"Penco E.","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 162/2024","descrizione":"Nota redazionale","titolo_rivista":"Diritto penale e processo","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"12","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1602","note_abstract":"","collocazione":"C.84 - A.440","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45364","autore":"Quattrocchi A.","titolo":"La reductio ad legitimatem della sorveglianza speciale a valle del l’espiazione della pena: la rivalutazione della pericolosità sociale prescinde dalla durata della detenzione","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Cassazione penale","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"2","pagina_rivista":"48","note_abstract":"","collocazione":"C.83 - A.127","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45780","autore":"Roiati A.","titolo":"La Corte costituzionale erode la presunzione di pericolosità in tema di misure di prevenzione","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.processopenaleegiustizia.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"548","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45068","autore":"Zuffada E.","titolo":"Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e stato di detenzione: verso il definitivo superamento della presunzione di persistente pericolosità per chi ha espiato una pena detentiva inferiore ai due anni?","descrizione":"Commento a questione pendente","titolo_rivista":"www.sistemapenale.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"81","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45067_2024_162.pdf","nome_file_fisico":"162_2024_Zuffada.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false}],"pronunceCorrette":[]}}"
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