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S. e C. N. srl, con ordinanza del 7 aprile 2023, iscritta al n. 83 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione di L. S., nonch\u0026#233; gli atti di intervento di T. spa e del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 23 gennaio 2024 il Giudice relatore Giovanni Amoroso;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e gli avvocati Sandro Mainardi per T. spa, Marco Lovo per L. S. e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Roberta Guizzi per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 23 gennaio 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 7 aprile 2023 (reg. ord. n. 83 del 2023) la Corte di cassazione, sezione lavoro, ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, in riferimento all\u0026#8217;art. 76 della Costituzione, dell\u0026#8217;art. 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), censurato per difformit\u0026#224; rispetto al criterio di delega dettato dall\u0026#8217;art. 1, comma 7, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonch\u0026#233; in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; La Corte rimettente riferisce di dover decidere il ricorso avverso la sentenza di appello che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, aveva dichiarato la nullit\u0026#224; del licenziamento disciplinare/destituzione, comunicato al lavoratore in data 5 ottobre 2018, per violazione degli artt. 53 e 54 dell\u0026#8217;Allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), e, previa dichiarazione di estinzione del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la C. N. srl, societ\u0026#224; esercente il servizio di trasporto pubblico urbano, aveva condannato la datrice di lavoro al pagamento di un\u0026#8217;indennit\u0026#224; non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a sei mensilit\u0026#224; dell\u0026#8217;ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR), facendo applicazione della tutela economica prevista dall\u0026#8217;art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2015.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il giudizio principale risulta promosso da un dipendente che, assunto con mansioni di autista in data successiva all\u0026#8217;entrata in vigore del d.lgs. n. 23 del 2015 (7 marzo 2015), all\u0026#8217;esito di una contestazione disciplinare seguita, nonostante le giustificazioni rese, dalla comunicazione dell\u0026#8217;opinamento alla destituzione, ai sensi della normativa speciale prevista per gli autoferrotranvieri dall\u0026#8217;art. 53, terzo comma, dell\u0026#8217;Allegato A al r.d. n. 148 del 1931, aveva chiesto di essere nuovamente sentito a propria difesa, e che, come previsto in caso di conferma dell\u0026#8217;opinamento, sulle sanzioni di competenza del Consiglio di disciplina (d\u0026#8217;ora in poi: CdD), si pronunciasse il Consiglio stesso, ai sensi del nono comma dell\u0026#8217;art. 53 citato. In assenza dell\u0026#8217;istituzione del CdD, l\u0026#8217;Azienda aveva comunicato il provvedimento disciplinare di destituzione, tempestivamente impugnato in giudizio al fine di veder accertata la nullit\u0026#224; del licenziamento per contrariet\u0026#224; alle norme imperative in materia di procedure per l\u0026#8217;irrogazione di sanzioni disciplinari, ovvero perch\u0026#233; di natura discriminatoria, con conseguente condanna della societ\u0026#224; convenuta alla reintegra ed al risarcimento del danno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; La Corte d\u0026#8217;appello di Firenze \u0026#8211; dato atto che nonostante la tempestiva richiesta del lavoratore, ai sensi della normativa speciale per gli autoferrotranvieri, il CdD non era stato costituito; che la Regione non aveva indicato il proprio rappresentante nel CdD; che la sanzione espulsiva era stata adottata dal medesimo amministratore delegato, il quale aveva proceduto alla contestazione disciplinare  \u0026#8211;  aveva configurato la violazione di una forma di garanzia procedurale ulteriore e speciale rispetto a quella di cui all\u0026#8217;art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libert\u0026#224; e dignit\u0026#224; dei lavoratori, della libert\u0026#224; sindacale e dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), e dichiarato la nullit\u0026#224; del procedimento disciplinare e della conseguente sanzione, in quanto la potest\u0026#224; punitiva era stata esercitata dal datore di lavoro ormai privato di tale facolt\u0026#224; in conseguenza dell\u0026#8217;obbligatoria devoluzione della decisione in capo al CdD.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa stessa Corte d\u0026#8217;appello aveva, tuttavia, escluso che l\u0026#8217;ipotesi sottoposta al suo esame rientrasse nella disciplina di cui all\u0026#8217;art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, che riservava la sanzione della reintegra al licenziamento discriminatorio o \u0026#171;riconducibile agli altri casi di nullit\u0026#224; espressamente previsti dalla legge\u0026#187;, poich\u0026#233; in questo caso, esclusa la  discriminazione, la nullit\u0026#224;, pur sussistente in conformit\u0026#224; dell\u0026#8217;univoco orientamento della giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, non risultava espressa, bens\u0026#236; riconducibile a categorie di ordine generale; optava quindi per la tutela indennitaria \u003cem\u003eex \u003c/em\u003eart. 3 dello stesso decreto legislativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; La sentenza era impugnata in cassazione da entrambe le parti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa parte ricorrente aveva censurato come erronea l\u0026#8217;interpretazione della Corte di merito secondo cui la tutela reintegratoria fosse applicabile soltanto ai casi di nullit\u0026#224; espressa, e non a tutti i casi di nullit\u0026#224;, anche derivanti, come nella specie, dall\u0026#8217;art. 1418 del codice civile, sia sotto il profilo dell\u0026#8217;eccesso di delega che della illogicit\u0026#224; e incoerenza dell\u0026#8217;enfatizzazione dell\u0026#8217;avverbio \u0026#171;espressamente\u0026#187;; il datore di lavoro, ricorrente in via incidentale, aveva, invece, dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 53 e 54 dell\u0026#8217;Allegato A al r.d. n. 148 del 1931, perch\u0026#233; l\u0026#8217;esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro, in fatto sospeso per l\u0026#8217;inerzia dell\u0026#8217;organo amministrativo (Regione Toscana) nella nomina del proprio rappresentante nel CdD, sarebbe dovuto prevalere sulle garanzie di difesa del lavoratore secondo un criterio di proporzionalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.\u0026#8211; In termini di rilevanza, la Corte rimettente premette che, secondo un consolidato diritto vivente, nel caso in cui il dipendente autoferrotranviario, a seguito dell\u0026#8217;opinamento di destituzione, invochi la pronuncia del CdD, nella persistente vigenza di una disciplina di maggior tutela rispetto a quella generale prevista dallo statuto lavoratori, rimane irrilevante il fatto che gli enti competenti non abbiano esercitato il potere di nomina dei componenti di quell\u0026#8217;organo, prevedendo, l\u0026#8217;art. 53 dell\u0026#8217;Allegato A al r.d. n. 148 del 1931, una procedura inderogabile articolata in pi\u0026#249; fasi, ove l\u0026#8217;omissione di una sola di esse determina la nullit\u0026#224; della sanzione disciplinare che, in relazione al tipo di violazione, rientra nella categoria delle nullit\u0026#224; di protezione in quanto fondata sullo scopo di tutela del contraente debole del rapporto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale violazione \u0026#8211; prosegue il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#8211; non sarebbe assimilabile a quelle procedurali di cui all\u0026#8217;art. 18, sesto comma, dello Statuto dei lavoratori, come modificato dall\u0026#8217;art. 1, comma 42, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge 28 giugno 2012, n.  92 (Disposizioni in  materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), poich\u0026#233; l\u0026#8217;adozione della sanzione della destituzione da parte del datore di lavoro che, in caso di opzione del lavoratore per l\u0026#8217;intervento del CdD, \u0026#232; privato del potere sanzionatorio, deferito \u003cem\u003eex lege \u003c/em\u003eal CdD stesso, costituisce una violazione a monte della procedura, per deviazione dell\u0026#8217;esercizio del potere in materia, devoluto ad un organo terzo anzich\u0026#233; alla parte datoriale, comparabile a quella di un licenziamento \u003cem\u003ea non domino\u003c/em\u003e, riconducibile al regime generale delle nullit\u0026#224;, disciplinato dall\u0026#8217;art. 1418 e seguenti cod. civ., integrando l\u0026#8217;ipotesi di nullit\u0026#224; per contrariet\u0026#224; a norma imperativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.6.\u0026#8211; Condividendo il presupposto interpretativo della Corte di merito, secondo cui in presenza di una nullit\u0026#224; non espressamente prevista dalla legge sarebbe preclusa l\u0026#8217;attrazione nell\u0026#8217;ambito applicativo dell\u0026#8217;art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale per un duplice ordine di ragioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn primo luogo, rileva il rimettente che la lettera della legge delegante sembrerebbe comprendere nell\u0026#8217;area della reintegrazione tutti i licenziamenti nulli e discriminatori, delegando solo l\u0026#8217;individuazione di specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato cui ulteriormente ricollegare il diritto alla reintegrazione; in altri termini, senza prevedere una ulteriore limitazione alle nullit\u0026#224; espresse dalla legge, la delega escluderebbe del tutto la possibilit\u0026#224; di limitare l\u0026#8217;area dei licenziamenti nulli e discriminatori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn secondo luogo, osserva che la restrizione ai soli casi di nullit\u0026#224; espressa \u0026#8211; nel senso di sanzione esplicitata in caso di violazione del precetto primario \u0026#8211; finirebbe con il forzare da un punto di vista sistematico la coerenza del sistema rispetto al principio generale che ricollega la conseguenza della nullit\u0026#224; alla violazione di norme imperative dell\u0026#8217;ordinamento civilistico, laddove la differenza tra nullit\u0026#224; espressamente previste e nullit\u0026#224; da ricollegare a categorie civilistiche generali pu\u0026#242; risultare il precipitato non di una diversit\u0026#224; ontologica o valoriale, ma di peculiari ragioni storiche, sistematiche o di stratificazione normativa, con esiti casuali e non razionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEsclude, inoltre, la percorribilit\u0026#224; di una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa censurata, in quanto l\u0026#8217;avverbio \u0026#8220;espressamente\u0026#8221; non si presta ad interpretazioni semantiche diverse da quella limitativa dei casi di nullit\u0026#224; cui ricollegare la tutela reintegratoria, e richiama, infine, sia i principi affermati da questa Corte nella sentenza n. 125 del 2022, seppure con riferimento ad un diverso profilo e ad una diversa normativa in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con riferimento all\u0026#8217;aggettivo \u0026#8220;manifesta\u0026#8221;, sia l\u0026#8217;orientamento consolidato della giurisprudenza costituzionale in tema di verifica sull\u0026#8217;eccesso di delega.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.7.\u0026#8211; Su tali premesse, la Corte rimettente dubita della necessaria coerenza tra legge delegante e legge delegata in riferimento ad una distinzione di tutela non prevista nella norma delegante e di individuazione incerta, e ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, in riferimento all\u0026#8217;art. 76 Cost., della delimitazione ad opera della norma censurata della tutela reintegratoria ai soli casi di nullit\u0026#224; \u0026#171;espressamente previsti dalla legge\u0026#187;, per contrasto con la norma della legge delega che dispone la limitazione del \u0026#171;diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Con atto depositato il 5 luglio 2023, si \u0026#232; costituita in giudizio la parte ricorrente nel giudizio principale, argomentando la rilevanza e la fondatezza della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale in esame con un richiamo alle considerazioni formulate dal giudice rimettente quanto al mancato rispetto dei limiti alla delega normativa posti dall\u0026#8217;art. 1, comma 7, della legge n. 183 del 2014.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOsserva la parte che l\u0026#8217;introduzione dell\u0026#8217;avverbio \u0026#171;espressamente\u0026#187;, che restringerebbe l\u0026#8217;applicazione della tutela reintegratoria ai soli casi in cui la nullit\u0026#224; sia individuata come tale da una specifica disposizione di legge, non sarebbe coerente n\u0026#233; con i principi e i criteri fissati dalla legge delega, che ha invece esteso la reintegrazione ad ogni fattispecie di licenziamento nullo, senza alcuna esclusione, n\u0026#233; con il quadro normativo generale, in quanto una distinzione tra la nullit\u0026#224; conseguente alla violazione della norma inderogabile di protezione pur non espressamente prevista, e la nullit\u0026#224; espressamente prevista non \u0026#232; indice di una diversa gravit\u0026#224; del vizio che d\u0026#224; luogo alla nullit\u0026#224;, posto sempre a presidio di valori ritenuti fondamentali dall\u0026#8217;ordinamento giuridico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; La nullit\u0026#224; conseguente alla violazione di una norma inderogabile, come quella che prevede il pronunciamento del CdD regolarmente costituito, \u0026#232; sancita senza bisogno di una previsione specifica in quanto espressamente prevista dall\u0026#8217;art. 1418 cod.civ.; la norma delegata sarebbe, quindi, irragionevole, in quanto, senza alcuna fondata giustificazione, comporterebbe una distinzione sul piano delle tutele tra nullit\u0026#224; riconducibili ad una disposizione a contenuto generale, quale l\u0026#8217;art. 1418 cod.civ., e quelle riconducibili ad una specifica disposizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Con atto depositato il 17 luglio 2023, \u0026#232; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa statale rileva, in via preliminare, che l\u0026#8217;eccentricit\u0026#224; rispetto alla legge delega della limitazione della tutela reintegratoria alle sole nullit\u0026#224; testuali non sarebbe dimostrata n\u0026#233; dalla circostanza del tutto irrilevante che della tutela cosiddetta reale possano beneficiare anche licenziamenti ingiustificati ma, appunto, non nulli, n\u0026#233; da una presunta identit\u0026#224; ontologica tra le nullit\u0026#224; testuali e quelle virtuali, contraddetta dal fatto che, per definizione, le nullit\u0026#224; virtuali non sono riconducibili a una casistica predeterminata, in quanto frutto della mutevole attivit\u0026#224; ermeneutica dell\u0026#8217;interprete, espressione, a sua volta, dei differenti contesti storici e sociali circa la natura imperativa della norma violata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Quanto alla rilevanza, osserva che la remittente non avrebbe esplorato una lettura interpretativa del criterio di delega in termini di endiadi, essendo plausibile sostenere che il legislatore delegante, nel riferirsi ai licenziamenti nulli e discriminatori, abbia inteso presidiare con la tutela in forma specifica i licenziamenti nulli in quanto discriminatori; tale lettura interpretativa sarebbe validata dalla considerazione che la legge delega ha separato l\u0026#8217;area delle nullit\u0026#224; da quella dell\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; del licenziamento, con la conseguenza che l\u0026#8217;area di operativit\u0026#224; del licenziamento nullo non possa pi\u0026#249; ricomprendere quello risultato illegittimo per vizi procedurali, dovendo escludersi la riconducibilit\u0026#224; alle nullit\u0026#224; \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 1418, primo comma, cod. civ., dei vizi sull\u0026#8217;erronea individuazione dell\u0026#8217;organo interno alla pubblica amministrazione per mezzo del quale il potere disciplinare pu\u0026#242; essere esercitato, nonch\u0026#233; sul mancato rispetto delle regole che stabiliscono le modalit\u0026#224; di costituzione e di funzionamento di quell\u0026#8217;organo (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 15 novembre 2022, n. 33619).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Richiamata la giurisprudenza costituzionale in tema di violazione della legge delega, la difesa statale, a sostegno della non fondatezza della questione, osserva che la disposizione censurata sarebbe certamente riconducibile all\u0026#8217;ambito della delega di cui alla legge n. 183 del 2014, quale coerente sviluppo e completamento dei principi e dei criteri direttivi impartiti con la stessa, avuto riguardo alla complessiva \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003edell\u0026#8217;intervento riformatore, ispirato alla necessit\u0026#224; di coniugare la disciplina del licenziamento e le tutele da accordare al lavoratore che risulti illegittimamente licenziato con le dinamiche del mercato del lavoro e, quindi, l\u0026#8217;incentivazione alle assunzioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAvuto riguardo alla finalit\u0026#224; della normativa di delega, la previsione dell\u0026#8217;accesso alla tutela reintegratoria nei soli casi di nullit\u0026#224; del licenziamento previsto dalla legge non ne costituirebbe una violazione, bens\u0026#236; una logica evoluzione, in quanto, l\u0026#8217;estensione della tutela reale alle fattispecie in cui la nullit\u0026#224; del licenziamento \u0026#232; rimessa alla valutazione dell\u0026#8217;interprete circa il carattere imperativo della norma che si assume violata, frusterebbe l\u0026#8217;obiettivo del contingentamento delle ipotesi di reintegrazione nel posto di lavoro fissato riconoscendo un elemento di disfunzione nella mancanza di flessibilit\u0026#224; in uscita dall\u0026#8217;impresa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Nel giudizio \u0026#232;, altres\u0026#236;, intervenuta la T. spa, eccependo l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione per difetto di motivazione e di rilevanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;interveniente, societ\u0026#224; per azioni a prevalente capitale pubblico locale, avente ad oggetto la gestione del trasporto pubblico locale nella Provincia di P., contesta il presupposto della perdurante operativit\u0026#224; dei CdD e, quindi, della nullit\u0026#224; del procedimento disciplinare e del licenziamento/destituzione del lavoratore autoferrotranviere comminato dal datore di lavoro senza l\u0026#8217;intervento di tale organo; a suo giudizio, sussistendo una competenza legislativa delle regioni in materia di \u0026#8220;tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale\u0026#8221;, l\u0026#8217;ordinanza di rimessione avrebbe omesso di individuare la legislazione regionale in base alla quale tali organismi potevano ritenersi ancora sussistenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Nell\u0026#8217;imminenza dell\u0026#8217;udienza pubblica, la T. spa ha depositato una memoria illustrativa per ribadire le proprie conclusioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.\u0026#8211; All\u0026#8217;udienza pubblica del 23 gennaio 2024, la Corte, con ordinanza letta contestualmente, ha dichiarato l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;intervento del terzo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAll\u0026#8217;esito della discussione, le parti costituite hanno insistito per l\u0026#8217;accoglimento delle conclusioni rassegnate negli scritti difensivi.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 7 aprile 2023 (reg. ord. n. 83 del 2023), la Corte di cassazione, sezione lavoro, ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, in riferimento all\u0026#8217;art. 76 Cost., dell\u0026#8217;art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, censurato per difformit\u0026#224; rispetto al criterio di delega dettato dall\u0026#8217;art. 1, comma 7, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della legge n. 183 del 2014.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; La questione \u0026#232; sollevata nell\u0026#8217;ambito del giudizio di impugnazione della sentenza della Corte d\u0026#8217;appello di Firenze che, rilevata la nullit\u0026#224; del licenziamento disciplinare-destituzione, comunicato al lavoratore per violazione degli artt. 53 e 54 dell\u0026#8217;Allegato A al r.d. n. 148 del 1931, aveva dichiarato estinto il rapporto di lavoro intercorso con una societ\u0026#224; esercente il servizio di trasporto pubblico urbano, e condannato la datrice di lavoro al pagamento dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; prevista dall\u0026#8217;art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2015.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e condivide il duplice presupposto interpretativo della Corte di merito, secondo cui \u0026#232; affetto da nullit\u0026#224; il provvedimento disciplinare adottato a carico degli autoferrotranvieri in violazione della procedura prevista dall\u0026#8217;art. 53 dell\u0026#8217;Allegato A al r.d. n. 148 del 1931, e in presenza di una nullit\u0026#224; non espressamente prevista dalla legge sarebbe preclusa l\u0026#8217;attrazione nell\u0026#8217;ambito applicativo dell\u0026#8217;art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015; dubita, tuttavia, della legittimit\u0026#224; costituzionale di tale norma, in riferimento all\u0026#8217;art. 76 Cost., denunciando un vizio di eccesso di delega rispetto al disposto di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 7, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della legge n. 183 del 2014.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; In particolare, la Corte rimettente censura la norma nella parte in cui, nell\u0026#8217;individuare il regime sanzionatorio per i licenziamenti nulli, limita la tutela reintegratoria ai casi di nullit\u0026#224; \u0026#171;espressamente previsti dalla legge\u0026#187;, in ci\u0026#242; violando l\u0026#8217;art. 76 Cost., per contrasto con l\u0026#8217;art. 1, comma 7, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della legge n. 183 del 2014 che, demandando al Governo la previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, dispone la limitazione del \u0026#171;diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato\u0026#187;, senza una ulteriore limitazione ai casi di nullit\u0026#224; \u0026#8220;espressamente\u0026#8221; prevista.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; In via preliminare, va ribadito quanto affermato, in ordine all\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;intervento del terzo, nell\u0026#8217;ordinanza di cui \u0026#232; stata data lettura in udienza, allegata alla presente pronuncia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;intervento di T. spa \u0026#232; inammissibile in quanto fondato sulla semplice analogia della sua posizione sostanziale; detta societ\u0026#224; non \u0026#232;, pertanto, portatrice di un interesse specifico direttamente riconducibile all\u0026#8217;oggetto del giudizio principale, che ne legittimi l\u0026#8217;intervento nel giudizio incidentale di legittimit\u0026#224; costituzionale (\u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e,\u003cem\u003e \u003c/em\u003esentenze n. 130 del 2023 e n. 106 del 2019; ordinanza n. 191 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; La questione, come prospettata, non presenta profili di inammissibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Quanto alla rilevanza, gli elementi descrittivi in merito al procedimento principale e le argomentazioni a sostegno del presupposto interpretativo risultano sufficienti, al metro della loro non implausibilit\u0026#224;, a suffragare l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; \u003cem\u003eratione temporis\u003c/em\u003e della disposizione censurata (\u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 160 e n. 139 del 2023, n. 192 del 2022, n. 152 e n. 59 del 2021 e n. 85 del 2020). In particolare, la Corte rimettente ha dato atto che il licenziamento \u0026#232; stato intimato ad un autoferrotranviere, assunto dopo il 7 marzo 2015, e perci\u0026#242; ricadente nell\u0026#8217;ambito della disciplina posta dal d.lgs. n. 23 del 2015,   all\u0026#8217;esito di un procedimento viziato dalla violazione dell\u0026#8217;art. 53, settimo e ottavo comma, dell\u0026#8217;Allegato A al r.d. n. 148 del 1931, perch\u0026#233; adottato dal datore di lavoro anzich\u0026#233; dal Consiglio di disciplina (CdD), sebbene il lavoratore avesse fatto tempestiva richiesta dell\u0026#8217;intervento di tale organo terzo dopo il provvedimento di \u0026#171;opinamento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; In merito alla nullit\u0026#224; del provvedimento impugnato \u0026#232; sufficiente dare conto del diritto vivente secondo cui, nella perdurante vigenza della disposizione che prevede i Consigli di disciplina \u0026#171;per la generalit\u0026#224; delle aziende di trasporto\u0026#187; (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 17 giugno 2015, n. 12490 e 16 gennaio 2017, n. 855; ordinanza  14 maggio 2019, n. 12770), nel caso in cui il dipendente autoferrotranviario, a seguito dell\u0026#8217;opinamento di destituzione, abbia invocato la pronuncia del CdD, rimane irrilevante il fatto che gli enti competenti non abbiano esercitato il potere di nomina dei componenti di quell\u0026#8217;organo \u0026#8211; posto il persistente vigore delle disposizioni dettate dal regio decreto indicato in materia disciplinare quale disciplina maggiormente garantista rispetto a quella prevista dallo statuto dei lavoratori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ha ribadito che la richiesta di intervento del CdD, oltre a costituire un momento di ulteriore garanzia per il lavoratore, determina la mancanza di legittimazione all\u0026#8217;esercizio del potere di recesso in capo al datore di lavoro e il suo trasferimento ad un organo collegiale esterno e terzo. La violazione di tale disposizione, che si \u0026#232; ritenuto avere natura inderogabile, in quanto costituisce una prescrizione di validit\u0026#224; dell\u0026#8217;atto (e non gi\u0026#224; di comportamento) e si fonda su un evidente scopo di tutela del lavoratore dipendente, determina la nullit\u0026#224; della sanzione disciplinare, la quale rientra nella categoria delle nullit\u0026#224; di protezione, dovendo annoverarsi il citato art. 53 tra le norme imperative di cui all\u0026#8217;art. 1418, primo comma, cod. civ. (da ultimo, Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanze 7 marzo 2023, n. 6765; 6 marzo 2023, n. 6555 e 9 novembre 2021, n. 32681).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta stessa Corte ha ritenuto tuttora vigente la speciale disciplina dei licenziamenti del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione posta dal r.d. n. 148 del 1931 (sentenza n. 188 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn presenza di una costante e consolidata giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, tanto pi\u0026#249; quando sia attinente ad un presupposto di rilevanza della questione e non gi\u0026#224; direttamente alla disposizione censurata, la norma espressa dal diritto vivente \u0026#232; assunta come tale da questa Corte senza che rilevino eventuali dubbi in ordine all\u0026#8217;esattezza dell\u0026#8217;interpretazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOccorre quindi muovere dal presupposto che nel giudizio principale ricorre, secondo il diritto vivente, una fattispecie di licenziamento nullo per violazione di norme imperative (art. 53 e 54 citati), senza che in esse sia prevista \u0026#8220;espressamente\u0026#8221; la nullit\u0026#224; dell\u0026#8217;atto (il licenziamento) come conseguenza di tale violazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon emerge \u0026#8211; e non rileva \u0026#8211; invece la complessa ricostruzione normativa che ha condotto alla formazione di questo diritto vivente e che ha visto ripetuti interventi delle Sezioni unite della Corte di cassazione (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenze 13 gennaio 2005, n. 460 e 27 luglio 2016, n. 15540).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, la Corte rimettente ha diffusamente motivato in ordine alle ragioni per le quali, a suo giudizio, la norma censurata sia suscettibile del sollevato dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale; chiara anche, nel \u003cem\u003epetitum \u003c/em\u003edell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, l\u0026#8217;indicazione sul tipo di intervento richiesto, limitato alla caducazione dell\u0026#8217;avverbio \u0026#8220;espressamente\u0026#8221;, dal cui inserimento nella disposizione censurata sarebbe derivato l\u0026#8217;eccesso di delega.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Preliminarmente all\u0026#8217;esame del merito giova richiamare, in sintesi, il quadro normativo di riferimento, in cui si colloca la tutela rappresentata dalla reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato, la cui area di applicazione ai lavoratori assunti a partire dal 7 marzo 2015 \u0026#232; stata limitata dalla disposizione censurata nella misura in cui l\u0026#8217;avverbio \u0026#8220;espressamente\u0026#8221;, in essa presente, ha operato una selezione restrittiva delle ipotesi di licenziamento nullo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale tutela fortemente innovativa, introdotta \u0026#8211; condizionatamente al ricorrere di un livello occupazionale minimo del datore di lavoro \u0026#8211; dall\u0026#8217;art. 18 dello statuto lavoratori, ha avuto una fase di iniziale espansione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte, a proposito del licenziamento disciplinare del 1982 intimato senza la tutela dell\u0026#8217;apposita procedura, ha riconosciuto forza espansiva alle disposizioni contenute nell\u0026#8217;art. 18 della legge n. 300 del 1970 ritenendole suscettibili di assicurare la tutela reale del posto di lavoro anche nei casi in cui l\u0026#8217;invalidit\u0026#224; del licenziamento non dipendeva da una delle ragioni specificamente risultanti dal combinato disposto dello stesso art. 18 e dell\u0026#8217;art. 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali) (sentenza n. 204 del 1982; successivamente, sentenza n. 17 del 1987).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa riforma del 1990 (legge 11 maggio 1990, n. 108, recante \u0026#171;Disciplina dei licenziamenti individuali\u0026#187;) ha consolidato l\u0026#8217;ampiezza della tutela reintegratoria nei confronti dei licenziamenti illegittimi: sia nulli, sia discriminatori, sia ingiustificati (in quanto privi di giusta causa o di giustificato motivo).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSuccessivamente, il regime della tutela reintegratoria ha visto via via ridursi l\u0026#8217;ampiezza del suo ambito applicativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Il punto di svolta \u0026#232; rappresentato dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), che ha novellato l\u0026#8217;art. 18 statuto lavoratori, differenziando plurimi regimi di tutela, reintegratoria e indennitaria, nei confronti del licenziamento individuale illegittimo, cos\u0026#236; superando l\u0026#8217;iniziale carattere unitario della tutela reintegratoria per i licenziamenti individuali e collettivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eFermo restando il tradizionale limite occupazionale, il legislatore del 2012 ha ritenuto di riservare la tutela della reintegrazione ai licenziamenti la cui illegittimit\u0026#224; \u0026#232; conseguenza di una violazione, in senso lato, \u0026#8220;pi\u0026#249; grave\u0026#8221;, prevedendo per gli altri una compensazione indennitaria. Si \u0026#232; cos\u0026#236; introdotto un criterio di graduazione e di differenziazione che ha modificato radicalmente la logica precedente della reintegrazione quale conseguenza unica del licenziamento illegittimo nelle realt\u0026#224; occupazionali non piccole.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSuccessivamente, \u0026#171;in un contesto riformatore finanche pi\u0026#249; ampio che ha toccato plurimi aspetti della materia del lavoro (il cosiddetto \u003cem\u003eJobs Act\u003c/em\u003e: legge n. 183 del 2014), a questa disciplina, novellata nel 2012, si \u0026#232; affiancata \u0026#8211; senza sostituirla \u0026#8211; la regolamentazione di quello che, nelle intenzioni del legislatore, era un nuovo tipo di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato \u0026#8211; cosiddetto a tutele crescenti \u0026#8211; che si sovrappone a quello ordinario precedente\u0026#187; (sentenza n. 7 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, in attuazione della legge delega n. 183 del 2014, il d.lgs. n. 23 del 2015 ha stabilito un distinto regime di tutela, nel caso di licenziamento illegittimo, per i lavoratori assunti con il contratto di lavoro a tutele crescenti, quindi necessariamente in data successiva alla sua entrata in vigore (7 marzo 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSenza entrare nel dettaglio di questa disciplina, si ha che la tutela reintegratoria \u0026#232; stata ulteriormente ridimensionata nel caso di licenziamento per mancanza di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo ed \u0026#232; del tutto eliminata in ipotesi di licenziamento \u0026#8220;economico\u0026#8221;, ossia per giustificato motivo oggettivo o collettivo (ancora sentenza n. 7 del 2024). Per\u0026#242;, in linea di continuit\u0026#224; con la legge n. 92 del 2012, anche il legislatore del 2015 ha mantenuto, ai fini dell\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; della tutela reintegratoria, la distinta previsione del \u0026#171;licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale\u0026#187;, secondo la ripartizione chiaramente enunciata nella rubrica dell\u0026#8217;art. 2 del decreto legislativo stesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; In particolare, il licenziamento discriminatorio \u0026#8211; in quanto tale nullo \u0026#8211; \u0026#232; stato inizialmente previsto dall\u0026#8217;art. 4 della legge n. 604 del 1966, come quello \u0026#171;determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall\u0026#8217;appartenenza ad un sindacato e dalla partecipazione ad attivit\u0026#224; sindacali [\u0026#8230;] indipendentemente dalla motivazione adottata\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn seguito la legge n. 108 del 1990 ha esteso tale fattispecie stabilendo (all\u0026#8217;art. 3) che \u0026#171;[i]l licenziamento determinato da ragioni discriminatorie ai sensi dell\u0026#8217;articolo 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e dall\u0026#8217;articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall\u0026#8217;articolo 13 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, \u0026#232; nullo indipendentemente dalla motivazione adottata e comporta, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, le conseguenze previste dall\u0026#8217;articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dalla presente legge. Tali disposizioni si applicano anche ai dirigenti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; La fattispecie del licenziamento discriminatorio e quella parallela del licenziamento privo di giusta causa o di giustificato motivo (artt. 1 e 3 della legge 15 n. 604 del 1966) non hanno, per\u0026#242;, schermato del tutto quella del licenziamento nullo sia in specifici casi stabiliti dalla legge (come nelle ipotesi di licenziamento a causa di matrimonio o in periodo di gravidanza e puerperio), sia in generale  per contrariet\u0026#224; a norme imperative in ragione della previsione dell\u0026#8217;art. 1418, primo comma, cod. civ., che opera come clausola di chiusura \u0026#171;salvo che la legge disponga diversamente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa giurisprudenza di legittimit\u0026#224; (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenze 22 maggio 2018, n. 12568 e 29 marzo 1980, n. 2072) ha ritenuto che il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equit\u0026#224;, sia nullo per violazione della norma imperativa di cui all\u0026#8217;art. 2110, secondo comma, cod. civ. \u0026#171;in combinata lettura con l\u0026#8217;art. 1418 stesso codice\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuando in passato si \u0026#232; formato un diritto vivente (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 21 agosto 1990, n. 8535) secondo cui, nonostante l\u0026#8217;esplicito divieto di licenziamento intimato alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio, originariamente stabilito dall\u0026#8217;art. 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), il recesso datoriale doveva ritenersi meramente inefficace in ragione della mancanza (all\u0026#8217;epoca) di una espressa previsione di nullit\u0026#224; del recesso, questa Corte  ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale di tale disposizione nella parte in cui prevedeva la temporanea inefficacia anzich\u0026#233; la nullit\u0026#224; del licenziamento (sentenza n. 61 del 1991).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eParimenti la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 26 novembre 2015, n. 24157) ha ritenuto, con riferimento al lavoro pubblico contrattualizzato, che la garanzia procedimentale posta dall\u0026#8217;art. 55-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull\u0026#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) integri una norma imperativa, la cui violazione \u0026#232; causa di nullit\u0026#224; del licenziamento, mancando una legge che disponga diversamente (art. 1418, primo comma, cod. civ.). Solo successivamente, la piena operativit\u0026#224; dell\u0026#8217;art. 1418, primo comma, cod. civ. \u0026#232; stata (parzialmente) derogata dall\u0026#8217;art. 13, comma 1, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante \u0026#171;Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), e 2, lettere \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e) ed \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), e 17, comma 1, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e), \u003cem\u003eh\u003c/em\u003e), \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), \u003cem\u003em\u003c/em\u003e), \u003cem\u003en\u003c/em\u003e), \u003cem\u003eo\u003c/em\u003e), \u003cem\u003eq\u003c/em\u003e), \u003cem\u003er\u003c/em\u003e), \u003cem\u003es\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003ez\u003c/em\u003e), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche\u0026#187;, che ha aggiunto il comma 9-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e all\u0026#8217;art. 55-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.lgs. n. 165 del 2001; disposizione questa che ora stabilisce che la violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare non determina l\u0026#8217;invalidit\u0026#224; degli atti e della sanzione irrogata, sempre che non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, sicch\u0026#233; \u0026#8211; ha poi ritenuto la giurisprudenza (Cass., sez. lavoro, sentenza n. 33619 del 2022) \u0026#8211; il carattere imperativo di questa disciplina non \u0026#232; pi\u0026#249; da solo idoneo a determinare, \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 1418, primo comma, cod. civ., la nullit\u0026#224; della sanzione, proprio perch\u0026#233; \u0026#171;la legge dispon[e] diversamente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.\u0026#8211; Il licenziamento nullo, come fattispecie di carattere generale, si rinviene, declinato in termini maggiormente puntuali, nella legge n. 92 del 2012, la quale, novellando l\u0026#8217;art. 18 statuto lavoratori, l\u0026#8217;ha collocato in cima alla piramide della gravit\u0026#224; delle violazioni che comportano la illegittimit\u0026#224; del recesso datoriale, raggruppandole nella disciplina unitaria di cui ai primi tre commi di tale disposizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVi sono elencate le ipotesi di: licenziamento discriminatorio, ai sensi dell\u0026#8217;art. 3 della legge n. 108 del 1990; licenziamento intimato in concomitanza col matrimonio, ai sensi dell\u0026#8217;art. 35 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunit\u0026#224; tra uomo e donna, a norma dell\u0026#8217;articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246); licenziamento legato alla genitorialit\u0026#224;, in violazione dei divieti di licenziamento di cui all\u0026#8217;art. 54, commi 1, 6, 7 e 9, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternit\u0026#224; e della paternit\u0026#224;, a norma dell\u0026#8217;articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), e successive modificazioni; licenziamento per motivo illecito determinante, ai sensi dell\u0026#8217;art. 1345 cod. civ.; licenziamento inefficace intimato in forma orale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, con una norma di chiusura, \u0026#232; prevista ogni altra ipotesi di licenziamento \u0026#171;riconducibile ad altri casi di nullit\u0026#224; previsti dalla legge\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.5.\u0026#8211; Nel contesto riformatore del d.lgs. n. 23 del 2015, la disciplina del licenziamento nullo \u0026#232; regolata dall\u0026#8217;art. 2, che gi\u0026#224; nella rubrica tiene distinti il licenziamento discriminatorio e quello nullo, e che nel suo comma 1 stabilisce: \u0026#171;Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullit\u0026#224; del licenziamento perch\u0026#233; discriminatorio a norma dell\u0026#8217;articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perch\u0026#233; riconducibile agli altri casi di nullit\u0026#224; espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa fattispecie unitaria, ampia e onnicomprensiva di cui all\u0026#8217;art. 18 statuto lavoratori, come novellato dalla legge n. 92 del 2012, in tal modo si sdoppia: da un lato, il licenziamento \u0026#8220;espressamente\u0026#8221; nullo; dall\u0026#8217;altro, il licenziamento nullo, ma senza l\u0026#8217;espressa (e quindi testuale) previsione della nullit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.6.\u0026#8211; Da questa normativa, progressivamente mutata nel corso degli anni, emerge che la fattispecie del licenziamento discriminatorio e quella del licenziamento nullo sono state tenute distinte, sicch\u0026#233; non pu\u0026#242; seguirsi l\u0026#8217;ipotesi interpretativa avanzata dall\u0026#8217;Avvocatura dello Stato, secondo cui il riferimento al \u0026#8220;licenziamento nullo e discriminatorio\u0026#8221; costituirebbe un\u0026#8217;endiadi e starebbe a significare un\u0026#8217;unica fattispecie: quella del \u0026#8220;licenziamento nullo perch\u0026#233; discriminatorio\u0026#8221;. Del resto, anche il legislatore delegato (delega esercitata con il d.lgs. n. 23 del 2015) ha tenuto distinte le fattispecie, prevedendo sia il licenziamento discriminatorio, sia quello nullo, pur limitando quest\u0026#8217;ultimo all\u0026#8217;ipotesi in cui ricorra anche l\u0026#8217;espressa (e quindi testuale) previsione della nullit\u0026#224; come conseguenza della violazione di norme imperative.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; la fattispecie generale del licenziamento nullo per violazione di norme imperative \u0026#232; revocata in dubbio dalla possibile previsione, rientrante nella discrezionalit\u0026#224; del legislatore, di specifiche ipotesi di nullit\u0026#224; di protezione conseguenti alla violazione di prescrizioni procedimentali di garanzia per il lavoratore, sottratte al regime della tutela reintegratoria in quanto integranti ipotesi in cui \u0026#171;la legge dispon[e] diversamente\u0026#187; (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003eart. 1418, primo comma, cod. civ.). Tale \u0026#232;, in particolare, la violazione della procedura di cui all\u0026#8217;art. 7 statuto lavoratori nel regime di tutela sia della legge n. 92 del 2012, sia del d.lgs. n. 23 del 2015. Pi\u0026#249; recentemente, tale \u0026#232; stata qualificata, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 75 del 2017, anche la violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e del d.lgs. n. 165 del 2001. Invece \u0026#8211; secondo il diritto vivente sopra richiamato \u0026#8211; non risulta una norma di legge che disponga diversamente quanto alla violazione degli artt. 53 e 54 dell\u0026#8217;Allegato A al r.d. n. 148 del 1931, ritenute norme imperative tuttora vigenti e rilevanti nel giudizio \u003cem\u003ea quo.\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Tanto premesso, la questione oggetto di scrutinio investe l\u0026#8217;avverbio \u0026#171;espressamente\u0026#187;, contenuto nella disposizione censurata e non gi\u0026#224; nel criterio direttivo della legge di delega, e la sua funzione selettiva rispetto alle nullit\u0026#224; cui troverebbe applicazione la disciplina della reintegrazione. La Corte rimettente parte dal presupposto interpretativo che tale inserimento escluda dall\u0026#8217;ambito applicativo della norma censurata tutte le ipotesi in cui, pur ricorrendo la violazione di una norma imperativa, la nullit\u0026#224; non sia testualmente prevista come conseguenza della stessa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale interpretazione va condivisa: il carattere espresso della nullit\u0026#224; non pu\u0026#242; significare altro che la disposizione che sancisce \u0026#8211; o dalla quale pu\u0026#242; farsi derivare \u0026#8211; un divieto di licenziamento deve anche prevedere, come conseguenza della sua violazione, la sanzione della nullit\u0026#224;; ci\u0026#242; che avviene nelle ipotesi del licenziamento intimato in concomitanza col matrimonio o in violazione dei divieti di licenziamento in materia di tutela e sostegno della maternit\u0026#224; e della paternit\u0026#224;, ma non in una serie di altre ipotesi in cui opera solo la violazione del divieto posto da una norma imperativa \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 1418, primo comma, cod. civ., in assenza dell\u0026#8217;espressa previsione della nullit\u0026#224;. Il licenziamento resta nullo, ma non \u0026#232; soggetto alla tutela reintegratoria dell\u0026#8217;art. 2, comma 1, censurato dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn giurisprudenza (\u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e, Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 15 marzo 2022, n. 8472) e in dottrina si distingue tra nullit\u0026#224; testuali (quelle che prevedono espressamente la sanzione della nullit\u0026#224;, quale conseguenza della violazione di una norma imperativa) e nullit\u0026#224; virtuali (quelle che, pur in mancanza di tal espressa previsione, derivano comunque dalla contrariet\u0026#224; a norme imperative ai sensi del primo comma dell\u0026#8217;art. 1418 cod. civ. \u0026#171;salvo che la legge disponga diversamente\u0026#187;). Queste ultime richiedono all\u0026#8217;interprete di accertare se il legislatore, con la prescrizione di norme imperative, abbia anche inteso far discendere, dalla contrariet\u0026#224; dell\u0026#8217;atto negoziale ad esse, la sua nullit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questo sistema di nullit\u0026#224;, testuali e virtuali, si iscrive la disposizione censurata, nella quale quindi l\u0026#8217;avverbio \u0026#8220;espressamente\u0026#8221; assume un peso particolare perch\u0026#233; svolge una funzione selettiva di limitazione alle nullit\u0026#224; testuali con esclusione di quelle virtuali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDel resto, una diversa lettura della norma in senso inclusivo di tutte le nullit\u0026#224; previste dalla legge, pur sostenuta da una parte della dottrina, renderebbe \u003cem\u003einutiliter dat\u003c/em\u003e\u003cem\u003eum\u003c/em\u003e l\u0026#8217;avverbio \u0026#8220;espressamente\u0026#8221;; si tratterebbe di un\u0026#8217;inammissibile \u003cem\u003einterpretatio\u003c/em\u003e \u003cem\u003eabrogans\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; La questione \u0026#8211; sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 76 Cost. \u0026#8211; \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Secondo il criterio direttivo fissato dall\u0026#8217;art. 1, comma 7, della legge n. 183 del 2014 \u0026#171;il Governo \u0026#232; delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o pi\u0026#249; decreti legislativi, di cui uno recante un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro\u0026#187;, \u0026#171;[a]llo scopo di rafforzare le opportunit\u0026#224; di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonch\u0026#233; di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere pi\u0026#249; efficiente l\u0026#8217;attivit\u0026#224; ispettiva\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, la lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) del medesimo comma consentiva la \u0026#171;previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all\u0026#8217;anzianit\u0026#224; di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilit\u0026#224; della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l\u0026#8217;anzianit\u0026#224; di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonch\u0026#233; prevedendo termini certi per l\u0026#8217;impugnazione del licenziamento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl criterio direttivo, nella parte che rileva ai fini della presente questione, segna i confini della tutela reintegratoria del lavoratore nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo delineando, in negativo, un ambito di esclusione, che vede la tutela solo indennitaria per i licenziamenti economici che risultino illegittimi, e, in positivo, uno di inclusione, riservato distintamente ai licenziamenti nulli e discriminatori e ad alcune specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;eccesso di delega denunciato dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e investe la limitazione (contenuta nella norma censurata) del diritto alla reintegrazione ai soli licenziamenti viziati da una nullit\u0026#224; \u0026#171;espressamente\u0026#187; prevista; l\u0026#8217;effetto di neutralizzazione di tutte le nullit\u0026#224; diverse da quelle testuali, prodotto dall\u0026#8217;avverbio censurato, non trova rispondenza \u0026#8211; secondo la Corte rimettente \u0026#8211; nella legge di delega e ne viola il criterio direttivo nella parte in cui esso prescrive la tutela reintegratoria in caso di licenziamento nullo \u003cem\u003etout court\u003c/em\u003e, al pari del licenziamento discriminatorio e diversamente dal licenziamento disciplinare, per il quale invece il legislatore delegato avrebbe dovuto individuare specifiche ipotesi di tutela reintegratoria ed altre di tutela indennitaria (ci\u0026#242; che poi ha fatto nei commi 1 e 2 dell\u0026#8217;art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; La sollevata questione di legittimit\u0026#224; costituzionale chiama in causa, quindi, i limiti della delegazione legislativa, la cui possibilit\u0026#224; \u0026#232; s\u0026#236; prevista in Costituzione, ma come deroga del canone opposto secondo cui, in generale, \u0026#171;[l]\u0026#8217;esercizio della funzione legislativa non pu\u0026#242; essere delegato al Governo\u0026#187; (art. 76) e  \u0026#171;[i]l Governo non pu\u0026#242;, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria\u0026#187; (art. 77, primo comma); ci\u0026#242; in coerenza con il precetto costituzionale che assegna alle due Camere, collettivamente, l\u0026#8217;esercizio della funzione legislativa (art. 70) e con il tradizionale principio della separazione dei poteri (principio \u0026#8220;ordinamentale\u0026#8221;: sentenza n. 98 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eMa le Camere stesse, nel rispetto della procedura normale di esame e approvazione diretta (art. 72, quarto comma, Cost.), possono prevedere una delegazione legislativa entro limiti ben precisi: per un \u0026#171;tempo limitato\u0026#187; e sempre che ricorrano due condizioni: a) devono essere determinati i \u0026#171;princ\u0026#236;pi e criteri direttivi\u0026#187;; b) devono essere definiti gli \u0026#171;oggetti\u0026#187; (art. 76 Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi queste condizioni la giurisprudenza costituzionale ha dato un\u0026#8217;interpretazione flessibile, consapevole dell\u0026#8217;esistenza di settori dell\u0026#8217;ordinamento che, per la complessit\u0026#224; dei rapporti e la tecnicit\u0026#224; e interconnessione delle regole, mal si prestano ad un esame ed approvazione diretta delle Camere. L\u0026#8217;area della codificazione \u0026#232; quella elettiva della delegazione legislativa ad ampio spettro ed infatti a seguito di legge di delega sono stati approvati vari codici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questi casi i principi e criteri direttivi della legge di delega tracciano gli obiettivi ed esprimono le linee di fondo delle scelte del legislatore delegante. Ampi quindi sono il potere e l\u0026#8217;\u0026#171;attivit\u0026#224; di \u0026#8220;riempimento\u0026#8221; normativo\u0026#187; conferiti al legislatore delegato (sentenza n. 166 del 2023). Ricorrente \u0026#232; l\u0026#8217;affermazione, nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui \u0026#171;la previsione di cui all\u0026#8217;art. 76 Cost. non osta all\u0026#8217;emanazione, da parte del legislatore delegato, di norme che rappresentino un coerente sviluppo e un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante, dovendosi escludere che la funzione del primo sia limitata ad una mera scansione linguistica di previsioni stabilite dal secondo\u0026#187; (sentenze n. 133 del 2021 e n. 212 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAmpia \u0026#232; spesso anche la delega al Governo ad adottare uno o pi\u0026#249; decreti legislativi al fine di adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni europee (sentenza n. 260 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eMa, all\u0026#8217;opposto, la legge di delega pu\u0026#242; contenere principi e criteri direttivi molto puntuali e specifici, di tal che il potere di riempimento del legislatore delegato si riduce notevolmente fino talora a restringersi quasi ad un\u0026#8217;opera di sostanziale trasposizione, in disposizioni di legge, di regole gi\u0026#224; contenute nella legge di delega (come nella fattispecie di cui alla sentenza n. 166 del 2023, che ha affermato che la legge di delega pu\u0026#242; anche contenere una \u0026#171;norma compiuta, integrativa non pi\u0026#249;, e non solo, di un principio o criterio direttivo, ma di una vera e propria \u003cem\u003eregu\u003c/em\u003e\u003cem\u003ela\u003c/em\u003e\u003cem\u003e iuris\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e[che] nella sua portata vale a ridurre, in modo corrispondente, i margini di discrezionalit\u0026#224; ed il cosiddetto potere di riempimento del legislatore delegato\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eParimenti la verifica che la normativa delegata si sia contenuta nel limite degli \u0026#171;oggetti\u0026#187; fissati dalla legge di delega dipende dal grado, pi\u0026#249; o meno circoscritto, della loro definizione, che potrebbe anche essere assai puntuale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tali evenienze lo scrutinio di questa Corte, nel verificare la conformit\u0026#224; ai \u0026#171;principi e criteri direttivi\u0026#187; e il rispetto dei limiti degli \u0026#171;oggetti\u0026#187; della delega, \u0026#232; molto stretto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn definitiva, la delega legislativa \u0026#171;pu\u0026#242; essere pi\u0026#249; o meno ampia, in relazione al grado di specificit\u0026#224; dei criteri fissati nella legge delega\u0026#187; (sentenza n. 142 del 2020; nello stesso senso, \u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 170 del 2019; n. 198 e n. 182 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella giurisprudenza recente di questa Corte un criterio di delega molto puntuale \u0026#232; stato ritenuto violato \u0026#8211; con conseguente pronuncia di illegittimit\u0026#224; costituzionale della censurata disposizione del decreto legislativo \u0026#8211; in materia di dispensa dal servizio dei magistrati onorari (sentenza n. 166 del 2023), di omessi versamenti di ritenute dovute sulla base della dichiarazione annuale del sostituto d\u0026#8217;imposta (sentenza n. 175 del 2022) e di utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti (sentenza n. 105 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Tenendo conto, quindi, del grado di specificit\u0026#224; dei principi e criteri direttivi e della maggiore o minore ampiezza dell\u0026#8217;oggetto della delega, la loro interpretazione deve muovere, innanzi tutto, dalla \u0026#8220;lettera\u0026#8221; del testo normativo, a cui si affianca l\u0026#8217;interpretazione sistematica sulla base della \u003cem\u003eratio legis\u003c/em\u003e, che \u0026#232; quella che emerge dal contesto complessivo della legge di delega e dalle finalit\u0026#224; che essa persegue (sentenza n. 7 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl controllo sul superamento dei limiti posti dalla legge di delega va, infatti, operato partendo dal dato letterale per poi procedere ad una indagine sistematica e teleologica per verificare se l\u0026#8217;attivit\u0026#224; del legislatore delegato, nell\u0026#8217;esercizio del margine di discrezionalit\u0026#224; che gli compete nell\u0026#8217;attuazione della legge di delega, si sia inserito in modo coerente nel complessivo quadro normativo, rispettando la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e della norma delegante (sentenze n. 250 e n. 59 del 2016; n. 146 e n. 98 del 2015; n. 119 del 2013) e mantenendosi comunque nell\u0026#8217;alveo delle scelte di fondo operate dalla stessa (sentenza n. 278 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; infatti costante l\u0026#8217;affermazione secondo cui \u0026#171;per valutare se il legislatore abbia ecceduto [i] margini di discrezionalit\u0026#224;, occorre individuare la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e della delega per verificare se la norma delegata sia stata con questa coerente\u0026#187; (sentenza n. 153 del 2014 e, nello stesso senso, tra le altre, sentenze n. 175 del 2022; n. 231 e n. 174 del 2021; n. 184 del 2013; n. 272 del 2012 e n. 230 del 2010; inoltre, con riferimento alla materia penale, sentenza n. 105 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTra l\u0026#8217;elemento letterale e quello funzionale-teleologico esiste un rapporto inversamente proporzionale: meno preciso e univoco \u0026#232; il primo, pi\u0026#249; rilevante risulta il secondo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa verifica di conformit\u0026#224; della norma delegata a quella delegante richiede lo svolgimento di un duplice processo ermeneutico che, condotto in parallelo, tocca, da una parte, la legge di delegazione e, dall\u0026#8217;altra, le disposizioni emanate dal legislatore delegato, da interpretare nel significato compatibile con la delega stessa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn sintesi, per definire il contenuto di questa, si deve tenere conto del complessivo contesto normativo in cui si inseriscono i principi e criteri direttivi della legge di delega e delle finalit\u0026#224; che la ispirano; ci\u0026#242; che non solo rappresenta la base e il limite delle norme delegate, ma offre anche criteri di interpretazione della loro portata (\u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 166 del 2023; n. 133 del 2021; n. 84 del 2017; n. 250 del 2016; n. 194 del 2015 e n. 153 del 2014).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Ed allora, muovendo innanzi tutto dall\u0026#8217;interpretazione della legge di delega, rileva che nella \u0026#8220;lettera\u0026#8221; dell\u0026#8217;indicato criterio direttivo manchi del tutto la distinzione tra nullit\u0026#224; \u0026#171;espressamente\u0026#187; previste e nullit\u0026#224; conseguenti s\u0026#236; alla violazione di norme imperative, ma senza l\u0026#8217;espressa loro previsione come conseguenza di tale violazione. Il prescritto mantenimento del diritto alla reintegrazione \u0026#232; contemplato per i \u0026#171;licenziamenti nulli\u0026#187; \u003cem\u003etout court\u003c/em\u003e, laddove una eventuale distinzione, inedita \u0026#8211; come si \u0026#232; visto sopra nel richiamare il quadro normativo di riferimento \u0026#8211; rispetto alla disciplina previgente dei licenziamenti individuali, avrebbe richiesto una previsione (questa s\u0026#236;) espressa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn secondo luogo, il senso letterale dell\u0026#8217;espressione contenuta nell\u0026#8217;art. 1, comma 7, della legge n. 183 del 2014 risulta ancora pi\u0026#249; univoco se posto in correlazione con la successiva limitazione a \u0026#171;specifiche fattispecie\u0026#187; riferita esclusivamente al \u0026#171;licenziamento disciplinare ingiustificato\u0026#187;; quindi il criterio direttivo ha previsto s\u0026#236; una distinzione, ma solo per il licenziamento disciplinare (per giustificato motivo soggettivo). Se il legislatore delegante avesse voluto una qualche distinzione anche tra le nullit\u0026#224; l\u0026#8217;avrebbe parimenti prevista, come per il licenziamento disciplinare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa distinzione tra nullit\u0026#224; espresse e nullit\u0026#224; che tali non sono, non \u0026#232;, dunque, riconducibile al criterio di delega nella sua portata testuale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; Considerazioni convergenti sovvengono anche dal punto di vista dell\u0026#8217;interpretazione sistematica: la limitazione alla nullit\u0026#224; testuale appare eccentrica rispetto all\u0026#8217;impianto della delega che mira ad introdurre per le \u0026#171;nuove assunzioni\u0026#187; una disciplina generale dei licenziamenti di lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015, a copertura integrale per tutte le ipotesi di invalidit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer i contratti a tutele crescenti la legge delega prevede da un lato la possibilit\u0026#224; di escludere la reintegrazione per i licenziamenti economici e dall\u0026#8217;altro quella di limitare la reintegrazione ai licenziamenti nulli, discriminatori e a specifiche ipotesi di licenziamenti disciplinari ingiustificati; tale assetto risulta adeguato rispetto all\u0026#8217;obiettivo del legislatore, nell\u0026#8217;ottica di ricomprendere nella nuova disciplina tutta la possibile casistica di licenziamenti illegittimi, con una netta demarcazione tra le ipotesi di nullit\u0026#224;, sempre meritevoli della pi\u0026#249; grave sanzione in forma specifica, e quelle di illegittimit\u0026#224; sanzionate in termini esclusivamente monetari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.1.\u0026#8211; Al contrario, il legislatore delegato, con la limitazione dell\u0026#8217;ambito applicativo dell\u0026#8217;art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 ai licenziamenti per i quali la nullit\u0026#224; \u0026#232; espressamente prevista, ha dettato una disciplina la cui incompletezza conferma la sua incoerenza rispetto al disegno del legislatore delegante.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSono rimasti privi di regime sanzionatorio le fattispecie di licenziamenti nulli privi della espressa (e testuale) previsione della nullit\u0026#224;, i quali per un verso, non avendo natura \u0026#8220;economica\u0026#8221;, non possono rientrare tra quelli per i quali la reintegra pu\u0026#242; essere esclusa, ma, per altro verso, in ragione della disposizione censurata, non appartengono  a quelli per i quali questa tutela va mantenuta, senza che ad essi possa alternativamente applicarsi la tutela indennitaria, di cui al successivo art. 3, che riguarda le diverse fattispecie dei licenziamenti privi di giustificato motivo, soggettivo e oggettivo, o dell\u0026#8217;art. 4, che opera in relazione ai soli vizi formali e procedurali riconducibili al requisito di motivazione di cui all\u0026#8217;art. 2, comma secondo, della legge n. 604 del 1966 o alla procedura di cui all\u0026#8217;art. 7 statuto lavoratori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il criterio direttivo, il legislatore delegato non poteva procedere ad alcuna \u0026#8220;specificazione\u0026#8221; nell\u0026#8217;ambito della fattispecie del licenziamento nullo. Invece ha distinto le ipotesi di nullit\u0026#224; espressa rispetto a quelle di nullit\u0026#224; non espressa, ma, nel contemplare la tutela reintegratoria per le prime, nulla ha invece previsto per le seconde. Laddove il legislatore delegato \u0026#232; stato facoltizzato a distinguere, individuando specifiche ipotesi di licenziamento disciplinare, lo ha fatto prevedendo due distinti regimi di tutela: quella reintegratoria dell\u0026#8217;art. 3, comma 2, e quella indennitaria dell\u0026#8217;art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015. Invece, in caso di licenziamento nullo perch\u0026#233; in violazione di una norma imperativa, che per\u0026#242; non preveda espressamente la nullit\u0026#224; dell\u0026#8217;atto, manca l\u0026#8217;individuazione della tutela per questa fattispecie esclusa dal regime della reintegrazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOltre al caso oggetto del giudizio principale, tra le ulteriori ipotesi in cui manca un\u0026#8217;espressa previsione della nullit\u0026#224;, significative sono quelle del licenziamento in periodo di comporto per malattia (in violazione dell\u0026#8217;art. 2110 cod. civ.); del licenziamento per motivo illecito \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 1345 cod. civ., quale quello ritorsivo del dipendente (il cosiddetto \u003cem\u003ewhistleblower\u003c/em\u003e), che segnala illeciti commessi dal datore di lavoro (art. 2, comma 2-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, della legge 30 novembre 2017, n. 179, recante \u0026#171;Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarit\u0026#224; di cui siano venuti a conoscenza nell\u0026#8217;ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato\u0026#187;); del licenziamento intimato in violazione del \u0026#8220;blocco\u0026#8221; dei licenziamenti economici durante il periodo emergenziale, disposto dall\u0026#8217;art. 46 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive proroghe; del licenziamento intimato in contrasto con l\u0026#8217;art. 4, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull\u0026#8217;esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell\u0026#8217;attuazione della legge); del licenziamento in violazione del diritto alla conservazione del posto di cui all\u0026#8217;art. 124, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePi\u0026#249; in generale, anche fuori dalle tematiche giuslavoristiche, la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenze 15 marzo 2022, n. 8472 e 12 dicembre 2014, n. 26242) ha individuato i caratteri della violazione di norme imperative che si riconducono al medesimo regime sanzionatorio della nullit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.2.\u0026#8211; Non \u0026#232; senza rilievo, infine, l\u0026#8217;inedito ribaltamento della regola civilistica dell\u0026#8217;art. 1418, primo comma, cod. civ., che prevede la nullit\u0026#224; come sanzione della violazione di norme imperative e la esclude qualora si rinvenga una legge che disponga diversamente; qui la previsione \u0026#8220;diversa\u0026#8221; serve, all\u0026#8217;opposto, a derogare alla nullit\u0026#224; che consegue alla violazione di norme imperative.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.3.\u0026#8211; In sintesi, l\u0026#8217;eccesso di delega per violazione del sopra richiamato criterio direttivo trova riscontro sia nell\u0026#8217;univoca \u0026#8220;lettera\u0026#8221; di quest\u0026#8217;ultimo, che ammette distinzioni per i licenziamenti disciplinari, ma non anche per quelli nulli, sia nell\u0026#8217;interpretazione sistematica per la contraddittoriet\u0026#224; di una distinzione che non si accompagni, diversamente che per i licenziamenti disciplinari, alla previsione del tipo di tutela applicabile alla fattispecie esclusa dal regime della reintegrazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.\u0026#8211; Conclusivamente, si deve dichiarare l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, limitatamente alla parola \u0026#171;espressamente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer effetto di tale pronuncia il regime del licenziamento nullo \u0026#232; lo stesso, sia che nella disposizione imperativa violata ricorra anche l\u0026#8217;espressa (e testuale) sanzione della nullit\u0026#224;, sia che ci\u0026#242; non sia espressamente previsto, pur rinvenendosi il carattere imperativo della prescrizione violata e comunque \u0026#171;salvo che la legge disponga diversamente\u0026#187;. Occorre, per\u0026#242;, pur sempre che la disposizione imperativa rechi, in modo espresso o no, un divieto di licenziamento al ricorrere di determinati presupposti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.\u0026#8211; Va, infine, ribadito che \u0026#171;[s]petta alla responsabilit\u0026#224; del legislatore, anche alla luce delle indicazioni enunciate in pi\u0026#249; occasioni da questa Corte, ricomporre secondo linee coerenti una normativa di importanza essenziale, che vede concorrere discipline eterogenee, frutto dell\u0026#8217;avvicendarsi di interventi frammentari\u0026#187; (sentenza n. 150 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), limitatamente alla parola \u0026#171;espressamente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 22 febbraio 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eAllegato:\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eOrdinanza emessa all\u0027udienza del 23 gennaio 2024\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eORDINANZA\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e gli atti relativi al giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), promosso dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con ordinanza del 7 aprile 2023, iscritta al n. 83 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell\u0027anno 2023.\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003eRilevato che\u003c/em\u003e, con atto depositato il 12 luglio 2023, nel giudizio \u0026#232; intervenuta la T. spa che non riveste la qualit\u0026#224; di parte del giudizio principale;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche l\u0027interveniente, societ\u0026#224; per azioni a prevalente capitale pubblico locale, concessionaria per il trasporto pubblico locale nella Provincia di P., deduce l\u0027inammissibilit\u0026#224; della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, per difetto di motivazione e di rilevanza, perch\u0026#233; sarebbe fondata sull\u0027erroneo presupposto della perdurante operativit\u0026#224; dei consigli di disciplina e, quindi, della nullit\u0026#224; del procedimento disciplinare e del licenziamento/destituzione del lavoratore autoferrotranviere comminata dal datore di lavoro senza l\u0027intervento di tale organo;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche la T. spa, con la memoria depositata in prossimit\u0026#224; dell\u0027udienza, precisa di non avere interesse a contrastare l\u0027accoglimento della questione sollevata dal rimettente per eccesso di delega, ma solo a contestare la tesi della sopravvivenza dei consigli di disciplina.\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato che\u003c/em\u003e l\u0027interveniente suddetta non \u0026#232; parte del giudizio principale;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche l\u0027art. 4, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale stabilisce che, nei giudizi in via incidentale, \u0026#171;[p]ossono intervenire i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio\u0026#187;;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, come ribadito dalla costante giurisprudenza di questa Corte (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 159 del 2019 e n. 237 del 2013; ordinanze allegate alle sentenze n. 130 del 2023, n. 158 del 2020, n. 206 del 2019 e n. 16 del 2017), la partecipazione al giudizio incidentale di legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#232; circoscritta, di regola, alle parti del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative);\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche in questo ambito \u0026#232; ammesso soltanto l\u0027intervento di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, quindi, l\u0027intervento \u0026#232; ammissibile solo nell\u0027ipotesi in cui l\u0027incidenza sulla posizione soggettiva dell\u0027interveniente non derivi, come per tutte le altre situazioni sostanziali disciplinate dalla norma censurata, dalla pronuncia sulla legittimit\u0026#224; costituzionale della legge stessa, ma sia conseguenza immediata e diretta dell\u0027effetto che la pronuncia di questa Corte produrrebbe sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003e(ordinanze allegate alle sentenze n. 130 del 2023, n. 210 del 2021, n. 158 e n. 30 del 2020, n. 206 e n. 253 del 2019; sentenze n. 180 del 2021 e  n. 46 del 2021);\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, alla luce di tali premesse, la T. spa, rinvenendo la ragione fondante del proprio intervento nella semplice analogia della sua posizione sostanziale in una regione diversa da quella della parte convenuta nel giudizio principale, non pu\u0026#242; ritenersi portatrice di un interesse specifico direttamente riconducibile all\u0027oggetto del giudizio principale, che ne legittimi l\u0027intervento nel giudizio costituzionale incidentale (sentenza n. 130 del 2023 e n. 106 del 2019; ordinanza n. 191 del 2021);\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche l\u0027intervento va pertanto dichiarato inammissibile.\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibile l\u0027intervento in giudizio della T. spa.\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Augusto Antonio Barbera, Presidente\r\n\u003c/p\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20240222113257.pdf","oggetto":"Lavoro - Licenziamento individuale - Disciplina del contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti - Licenziamento discriminatorio, nullo o intimato in forma orale (nella specie, destituzione per motivi disciplinari di un lavoratore autoferrotranviario assunto dopo l\u0027entrata in vigore del d.lgs. n. 23 del 2015 e di dedotta nullit\u0026#224; del procedimento disciplinare ai sensi degli artt. 53 e 54 dell\u0027Allegato A al regio decreto n. 148 del 1931) - Tutela reintegratoria - Ambito applicativo - Riconducibilit\u0026#224; ai casi di nullit\u0026#224; espressamente previsti dalla legge - Denunciata delimitazione della tutela reintegratoria in contrasto con i principi e criteri direttivi della legge delega - Eccesso di delega.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45963","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Interpretazione della norma censurata - Sussistenza di diritto vivente (in particolare: attinente a un presupposto di rilevanza) - Sua assunzione da parte della Corte costituzionale. (Classif. 112006).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIn presenza di una costante e consolidata giurisprudenza di legittimità, tanto più quando sia attinente ad un presupposto di rilevanza della questione e non già direttamente alla disposizione censurata, la norma espressa dal diritto vivente è assunta come tale dalla Corte costituzionale senza che rilevino eventuali dubbi in ordine all’esattezza dell’interpretazione.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45964","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45964","titoletto":"Delegazione legislativa - Controllo di conformità tra norma delegata e norma delegante - Criteri direttivi - Interpretazione - Riferimento al testo letterale e alla interpretazione sistematica - Doppio processo ermeneutico - Necessità. (Classif. 077004).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eTenendo conto del grado di specificità dei principi e criteri direttivi e della maggiore o minore ampiezza dell’oggetto della delega, la loro interpretazione deve muovere, innanzi tutto, dalla “lettera” del testo normativo, a cui si affianca l’interpretazione sistematica sulla base della \u003cem\u003eratio legis\u003c/em\u003e, che è quella che emerge dal contesto complessivo della legge di delega e dalle finalità che essa persegue. Il controllo sul superamento dei limiti posti dalla legge di delega va, infatti, operato partendo dal dato letterale per poi procedere ad una indagine sistematica e teleologica per verificare se l’attività del legislatore delegato, nell’esercizio del margine di discrezionalità che gli compete nell’attuazione della legge di delega, si sia inserito in modo coerente nel complessivo quadro normativo, rispettando la \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003edella norma delegante e mantenendosi comunque nell’alveo delle scelte di fondo operate dalla stessa. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 7/2024 - 45939; S. 175/2022- mass. 45026; S. 105/2022 - mass. 44726; S. 231/2021 - mass. 44276; S. 174/2021 - mass. 44204; n. 278/2016 - mass. 39281; S. 250/2016 - mass. 39181; S. 59/2016; S. 146/2015 - mass. 38480; S. 98/2015 - mass. 38392; S. 119/2013 - mass. 37115; S. 153/2014; S. 184/2013; S. 272/2012 - mass. 36774; S. 230/2010 - mass. 34783\u003c/em\u003e)\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eTra l’elemento letterale e quello funzionale-teleologico esiste un rapporto inversamente proporzionale: meno preciso e univoco è il primo, più rilevante risulta il secondo. La verifica di conformità della norma delegata a quella delegante richiede lo svolgimento di un duplice processo ermeneutico che, condotto in parallelo, tocca, da una parte, la legge di delegazione e, dall’altra, le disposizioni emanate dal legislatore delegato, da interpretare nel significato compatibile con la delega stessa. In sintesi, per definire il contenuto di questa, si deve tenere conto del complessivo contesto normativo in cui si inseriscono i principi e criteri direttivi della legge di delega e delle finalità che la ispirano; ciò che non solo rappresenta la base e il limite delle norme delegate, ma offre anche criteri di interpretazione della loro portata. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 133/2021 - mass. 43963; S. 84/2017 - mass. 41188; S. 194/2015 - mass. 38554\u003c/em\u003e). \u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45965","numero_massima_precedente":"45963","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45965","titoletto":"Delegazione legislativa - Decreto legislativo - Deroga al canone relativo all\u0027esercizio della funzione legislativa - Inserimento in modo coerente nel quadro normativo - Riconoscimento al legislatore delegato di margini di discrezionalità, più o meno ampi, specie per l\u0027attuazione del diritto europeo. (Classif. 077002).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa delegazione legislativa, possibilità prevista in Costituzione, si pone come deroga del canone opposto secondo cui, in generale, l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo, il quale non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria (artt. 76 e 77, primo comma, Cost.); ciò in coerenza con il precetto costituzionale che assegna alle due Camere, collettivamente, l’esercizio della funzione legislativa (art. 70 Cost) e con il tradizionale principio “ordinamentale” della separazione dei poteri (\u003cem\u003ePrecedente: S. 98/2023\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eI principi e criteri direttivi della legge di delega tracciano gli obiettivi ed esprimono le linee di fondo delle scelte del legislatore delegante. Ampi quindi sono il potere e l’attività di “riempimento” normativo conferiti al legislatore delegato, per cui la previsione di cui all’art. 76 Cost. non osta all’emanazione, da parte del legislatore delegato, di norme che rappresentino un coerente sviluppo e un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante, dovendosi escludere che la funzione del primo sia limitata ad una mera scansione linguistica di previsioni stabilite dal secondo. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 166/2023 - mass. 45764; S. 212/2018 - mass. 40849\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eAmpia è spesso anche la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni europee. Ma, all’opposto, la legge di delega può contenere principi e criteri direttivi molto puntuali e specifici, di tal che il potere di riempimento del legislatore delegato si riduce notevolmente fino talora a restringersi quasi ad un’opera di sostanziale trasposizione, in disposizioni di legge, di regole già contenute nella legge di delega. \u003cem\u003e(Precedente: S. 260/2021 - mass. 44440\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa delega legislativa può essere più o meno ampia, in relazione al grado di specificità dei criteri fissati nella legge delega. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 142/2020 - mass. 43518; S. 170/2019 - mass. 40717; S. 198/2018 - mass. 41484; S. 182/2018 - mass. 40212\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45966","numero_massima_precedente":"45964","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"70","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"76","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"77","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45966","titoletto":"Lavoro - Licenziamento individuale - Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti (c.d. Jobs Act) - Applicazione ai lavoratori assunti dopo l\u0027entrata in vigore - Licenziamenti nulli, discriminatori e disciplinari ingiustificati per specifiche fattispecie - Tutela reintegratoria - Condizioni - Necessità che la nullità del licenziamento appartenga ai casi espressamente previsti dalla legge, anziché ai casi previsti dalla legge - Eccesso di delega - Illegittimità costituzionale parziale. (Classif. 138013).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 76 Cost., l’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, limitatamente alla parola «espressamente». La disposizione censurata dalla Corte di cassazione, sez. lavoro, nell’individuare il regime sanzionatorio per i licenziamenti nulli, limita la tutela reintegratoria ai casi di nullità «espressamente previsti dalla legge», così violando il criterio di delega dettato dall’art. 1, comma 7, lett. c), della legge n. 183 del 2014, (c.d. \u003cem\u003eJobs Act)\u003c/em\u003e, che, demandando al Governo la previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, dispone la limitazione del diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, senza una ulteriore limitazione ai casi di nullità “espressamente” prevista. In tal modo la tutela rappresentata dalla reintegrazione del lavoratore assunto a partire dal 7 marzo 2015 e poi illegittimamente licenziato, è stata limitata alle sole nullità testuali, con esclusione di quelle virtuali. Al contrario, muovendo innanzi tutto dall’interpretazione della legge di delega, rileva che nella “lettera” dell’indicato criterio direttivo manchi del tutto la distinzione tra nullità «espressamente» previste e nullità conseguenti sì alla violazione di norme imperative, ma senza l’espressa loro previsione come conseguenza di tale violazione, con un inedito ribaltamento della regola civilistica dell’art. 1418, primo comma, cod. civ., che prevede la nullità come sanzione della violazione di norme imperative e la esclude qualora si rinvenga una legge che disponga diversamente; considerazioni convergenti sovvengono anche dal punto di vista dell’interpretazione sistematica. Per effetto di tale pronuncia il regime del licenziamento nullo è lo stesso, sia che nella disposizione imperativa violata ricorra anche l’espressa e testuale sanzione della nullità, sia che ciò non sia espressamente previsto, pur rinvenendosi il carattere imperativo della prescrizione violata e comunque salvo che la legge disponga diversamente. Occorre, però, pur sempre che la disposizione imperativa rechi, in modo espresso o no, un divieto di licenziamento al ricorrere di determinati presupposti. Va infine ribadito che spetta alla responsabilità del legislatore, anche alla luce delle indicazioni enunciate in più occasioni dalla Corte costituzionale, ricomporre secondo linee coerenti una normativa di importanza essenziale, che vede concorrere discipline eterogenee, frutto dell’avvicendarsi di interventi frammentari). (\u003cem\u003ePrecedente: S. 150/2020 - mass. 43444\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e \u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"45965","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"76","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"44772","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 22/2024","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"644","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44983","autore":"Armone G.","titolo":"Licenziamenti e nullità virtuali: spunti di riflessione all’indomani di Corte cost. n. 22 del 2024","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista italiana di diritto del lavoro","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"239","note_abstract":"","collocazione":"C.143 - A.53","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44959","autore":"Ballestrero M.V.","titolo":"E se domani. . . Due referendum per cambiare la disciplina dei licenziamenti","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Lavoro e diritto","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.140 - A.393","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45066","autore":"Bavaro V., D\u0027Onghia M.","titolo":"Nullità del licenziamento e reintegrazione secondo la Corte costituzionale","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"300","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43957","autore":"Bernardi D.","titolo":"Il ritorno della nullità virtuale nei licenziamenti: Corte cost. 22/2024","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Il lavoro nella giurisprudenza","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"A.436","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45017","autore":"Caponetti S.","titolo":"Quando un avverbio fa la differenza. La fine delle nullità  ‘‘espressamente’’ previste nel Jobs Act","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"La nuova giurisprudenza civile commentata","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1128","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44315","autore":"Cester C.","titolo":"Ancora due interventi della Corte costituzionale sul regime sanzionatorio del licenziamento illegittimo","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza italiana","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.6 - A.57/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44860","autore":"De Mozzi B.","titolo":"Violazione dei criteri di scelta nei licenziamenti collettivi: il ‘jobs act’ è conforme a Costituzione","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"ADL: argomenti di diritto del lavoro","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.136 - A.446","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44975","autore":"Diamanti R.","titolo":"Gli ultimi interventi della Corte costituzionale in materia di licenziamenti collettivi ed il ruolo della ragionevolezza","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Rivista italiana di diritto del lavoro","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"157","note_abstract":"","collocazione":"C.143 - A.53","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44558","autore":"Fazio V.","titolo":"Il Jobs Act ancora al vaglio della Corte costituzionale: note minime su corte Costituzionale, 22/02/2024, sent. n. 22","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.ambientediritto.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"44557_2024_22.pdf","nome_file_fisico":"22-2024_Fazio.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44515","autore":"Fiorillo L.","titolo":"Il possibile ritorno della tutela reale come sanzione per ogni ipotesi di licenziamento contrario a norme imperative","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43921","autore":"Giampà G.","titolo":"Criteri di delega e diversificazione delle tutele contro i licenziamenti nulli. La Corte costituzionale “congeda” la distinzione tra nullità testuali e virtuali ai fini dell’applicazione della reintegrazione","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.diritticomparati.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"43920_2024_22.pdf","nome_file_fisico":"22-2024_Giampà.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45986","autore":"Gotti G.","titolo":"I confini del potere legislativo delegato. 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