GET https://cortecostituzionale.strategiedigitali.net/scheda-pronuncia/2025/129

HTTP Client

1 Total requests
0 HTTP errors

Clients

http_client 1

Requests

POST https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2025:129
Request options
[
  "auth_basic" => [
    "corteservizisito"
    "corteservizisito,2021+1"
  ]
]
Response 200
[
  "info" => [
    "header_size" => 196
    "request_size" => 338
    "total_time" => 0.692251
    "namelookup_time" => 0.000298
    "connect_time" => 0.001749
    "pretransfer_time" => 0.155866
    "size_download" => 61358.0
    "speed_download" => 88635.0
    "starttransfer_time" => 0.642209
    "primary_ip" => "213.82.143.235"
    "primary_port" => 443
    "local_ip" => "172.16.57.151"
    "local_port" => 47416
    "http_version" => 2
    "protocol" => 2
    "scheme" => "HTTPS"
    "appconnect_time_us" => 155664
    "connect_time_us" => 1749
    "namelookup_time_us" => 298
    "pretransfer_time_us" => 155866
    "starttransfer_time_us" => 642209
    "total_time_us" => 692251
    "effective_method" => "POST"
    "capath" => "/etc/ssl/certs"
    "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt"
    "start_time" => 1770478188.0481
    "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2025:129"
    "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1062
      class: "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse"
      use: {
        $ch: CurlHandle {#1014 …}
        $multi: Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1044 …}
        $execCounter: -9223372036854775808
      }
    }
    "debug" => """
      *   Trying 213.82.143.235:443...\n
      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n
      * ALPN: offers h2,http/1.1\n
      *  CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n
      *  CApath: /etc/ssl/certs\n
      * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n
      * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
      *  start date: Dec  4 00:00:00 2025 GMT\n
      *  expire date: Jan  4 23:59:59 2027 GMT\n
      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * using HTTP/1.x\n
      > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2025:129 HTTP/1.1\r\n
      Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n
      Accept: */*\r\n
      Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n
      User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n
      Accept-Encoding: gzip\r\n
      Content-Length: 0\r\n
      Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n
      \r\n
      < HTTP/1.1 200 \r\n
      < Cache-Control: no-cache\r\n
      < Pragma: no-cache\r\n
      < Content-Encoding: UTF-8\r\n
      < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n
      < Transfer-Encoding: chunked\r\n
      < Date: Sat, 07 Feb 2026 15:29:48 GMT\r\n
      < \r\n
      """
  ]
  "response_headers" => [
    "HTTP/1.1 200 "
    "Cache-Control: no-cache"
    "Pragma: no-cache"
    "Content-Encoding: UTF-8"
    "Content-Type: application/json;charset=UTF-8"
    "Transfer-Encoding: chunked"
    "Date: Sat, 07 Feb 2026 15:29:48 GMT"
  ]
  "response_content" => [
    "{"dtoPronuncia":{"anno":"2025","numero":"129","tipo_decisione":"S","descrizione_decisione":"Sentenza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE","presidente_dec":"AMOROSO","redattore":"SANDULLI M. A.","relatore":"SANDULLI M. A.","tipo_fissaz_dec":"Camera di Consiglio","data_fissaz_dec":"07/07/2025","data_decisione":"07/07/2025","data_deposito":"24/07/2025","pubbl_gazz_uff":"30/07/2025","num_gazz_uff":"31","norme":"Art. 16, c. 7°, del decreto legislativo 25/07/1998, n. 286.","atti_registro":"ord. 216/2024","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eSENTENZA N. 129\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eANNO 2025\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta da:\r\n Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 16, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell\u0026#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promosso dal Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale ordinario di Pesaro, nel procedimento penale a carico di E. A., con ordinanza del 30 ottobre 2024, iscritta al n. 216 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudita\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 7 luglio 2025 la Giudice relatrice Maria Alessandra Sandulli;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 7 luglio 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 30 ottobre 2024, iscritta al n. 216 del registro ordinanze 2024, il Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale ordinario di Pesaro ha sollevato, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 della Costituzione, questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 16, comma 7, del decreto legislativo delegato 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell\u0026#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), \u0026#171;nella parte in cui (diversamente da quanto previsto dall\u0026#8217;art. 13, comma 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, con riferimento all\u0026#8217;analoga situazione processuale del soggetto nei cui confronti sia stata eseguita l\u0026#8217;espulsione amministrativa ai sensi dell\u0026#8217;art. 13, comma 3), non prevede che nei confronti dello straniero sottoposto a procedimento penale, nei casi previsti dal comma 5, acquisita la prova dell\u0026#8217;avvenuta esecuzione del decreto di espulsione e rilevata l\u0026#8217;insussistenza di inderogabili esigenze processuali, se non \u0026#232; ancora stato emesso il decreto che dispone il giudizio, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il giudice rimettente espone di dover decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio, esercitata dal pubblico ministero nei confronti di E. A., cittadino nigeriano imputato del reato punito dall\u0026#8217;art. 73, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), per aver posto in essere plurime condotte di detenzione illecita e cessione reiterata di cocaina. All\u0026#8217;udienza, prima dell\u0026#8217;inizio della discussione, l\u0026#8217;imputato era stato dichiarato assente, in quanto espulso dal territorio italiano in esecuzione del decreto, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Ancona, avendo riscontrato i presupposti richiesti dall\u0026#8217;art. 16, comma 5, t.u. immigrazione, ne aveva ordinato l\u0026#8217;espulsione quale sanzione alternativa alla pena residua della reclusione, relativa a un diverso procedimento esecutivo avviato dalla Procura della Repubblica presso lo stesso Tribunale. Il pubblico ministero e il difensore, quindi, avevano chiesto l\u0026#8217;emissione di sentenza di non luogo a procedere, invocando l\u0026#8217;applicazione analogica dell\u0026#8217;art. 13, comma 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, dello stesso testo unico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Sulla rilevanza, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e osserva che l\u0026#8217;accoglimento della questione prospettata consentirebbe all\u0026#8217;imputato di beneficiare della speciale declaratoria di improcedibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;azione penale rispetto alla prosecuzione del processo a suo carico, tenuto conto che l\u0026#8217;ordine di espulsione, impartito dal Magistrato di sorveglianza ai sensi dell\u0026#8217;art. 16, comma 7, t.u. immigrazione, era stato definitivamente confermato con ordinanza collegiale ed era stato eseguito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente esclude di poter procedere a una interpretazione costituzionalmente orientata atteso che la Corte di cassazione ha costantemente affermato che l\u0026#8217;art. 13, comma 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, t.u. immigrazione, facendo espresso riferimento ai commi 3, 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e 3-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, pu\u0026#242; trovare applicazione solo nei casi di espulsione amministrativa e non \u0026#232; estensibile per analogia alle ipotesi di espulsione sostitutiva o alternativa alla detenzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; L\u0026#8217;ordinanza, quindi, ripercorre la giurisprudenza di questa Corte e della Corte di legittimit\u0026#224; relativa alla \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e e alla portata applicativa del suddetto art. 13, individuato quale \u003cem\u003etertium comparationis\u003c/em\u003e, al fine del vaglio di compatibilit\u0026#224; con il principio di uguaglianza sostanziale e di ragionevolezza delle scelte del legislatore in relazione all\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi ricorda che, nella formulazione originaria, l\u0026#8217;indicato art. 13 nulla disponeva con riferimento alla procedibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;azione penale per eventuali reati commessi dall\u0026#8217;immigrato irregolare. Sicch\u0026#233;, l\u0026#8217;intervenuta espulsione dello straniero e la sua conseguente assenza dal territorio italiano non costituiva un impedimento alla procedibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;azione penale, che seguiva le regole ordinarie. L\u0026#8217;esercizio del diritto di difesa era garantito dall\u0026#8217;art. 17 t.u. immigrazione, che, anche attualmente, consente allo straniero, sottoposto a procedimento penale, di rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario a partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali \u0026#232; necessaria la sua presenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEspone, poi, il rimettente che, successivamente, con le modifiche introdotte dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), la disciplina di contrasto all\u0026#8217;immigrazione irregolare \u0026#232; stata inasprita, favorendo il pi\u0026#249; possibile l\u0026#8217;espulsione dell\u0026#8217;immigrato irregolare imputato di un reato e, nello stesso tempo, limitandone il rientro per presenziare al processo a suo carico. Infatti, da un lato, sono state ridimensionate le \u0026#171;inderogabili esigenze processuali\u0026#187; che possono impedire il rilascio del nulla osta all\u0026#8217;espulsione da parte dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria, salvi comunque i casi del particolare rilievo dell\u0026#8217;interesse della persona offesa, e, dall\u0026#8217;altro, \u0026#232; stato introdotto all\u0026#8217;art. 13 t.u. immigrazione il comma 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, il quale stabilisce che il giudice, acquisita la prova dell\u0026#8217;avvenuta esecuzione del decreto di espulsione, se non \u0026#232; stato ancora emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia una sentenza di non luogo a procedere. Inizialmente, tale meccanismo aveva un\u0026#8217;operativit\u0026#224; pi\u0026#249; limitata, poich\u0026#233; il comma 3-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e del medesimo art. 13 impediva l\u0026#8217;esecuzione dell\u0026#8217;espulsione quando il procedimento penale riguardava reati particolarmente gravi, ossia uno o pi\u0026#249; dei delitti previsti dall\u0026#8217;art. 407, comma 2, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), del codice di procedura penale, nonch\u0026#233; dall\u0026#8217;art. 12 t.u. immigrazione. Era, quindi, lo stesso legislatore che, nel bilanciamento tra la ritenuta esigenza di tenere fuori dal territorio dello Stato l\u0026#8217;immigrato irregolare gi\u0026#224; espulso e il principio dell\u0026#8217;obbligatoriet\u0026#224; dell\u0026#8217;azione penale, affermava la prevalenza di quest\u0026#8217;ultimo in presenza di reati particolarmente gravi e dei reati tipici dell\u0026#8217;immigrazione. Il comma 3-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e \u0026#232; stato, tuttavia, abrogato dall\u0026#8217;art. 3, comma 7, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), convertito, con modificazioni, nella legge 31 luglio 2005, n. 155.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; L\u0026#8217;ordinanza rimarca, quindi, che il comma 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e ha introdotto una fattispecie di sopravvenuta improcedibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;azione penale per il reato commesso nel territorio dello Stato dall\u0026#8217;immigrato irregolare, allorch\u0026#233; l\u0026#8217;esecuzione della sua espulsione amministrativa intervenga prima dell\u0026#8217;emissione del decreto che dispone il giudizio, sempre che non sussistano le condizioni ostative previste dal comma 3 del medesimo art. 13 e non risulti prevalente l\u0026#8217;interesse della persona offesa. Osserva, infatti, che non si tratterebbe di una sorta di immunit\u0026#224; dalla giurisdizione, bens\u0026#236; della risultante di un bilanciamento, operato dal legislatore, tra l\u0026#8217;esigenza di limitare il rientro dell\u0026#8217;immigrato irregolare nel territorio dello Stato una volta che l\u0026#8217;espulsione \u0026#232; stata eseguita e la necessit\u0026#224; che i reati da esso commessi nel medesimo territorio siano puniti (richiamando, a tal fine, l\u0026#8217;ordinanza n. 142 del 2006 e la sentenza n. 270 del 2019 di questa Corte, nonch\u0026#233; Corte di cassazione, quinta sezione penale, sentenza 7 maggio-12 luglio 2021, n. 26519).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; Il rimettente passa, poi, a ricostruire l\u0026#8217;istituto dell\u0026#8217;espulsione alternativa alla detenzione, prevista dall\u0026#8217;art. 16, comma 5, t.u. immigrazione, ripercorrendo la consolidata giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, stabilmente assestata nel ritenere che essa abbia natura sostanzialmente amministrativa e non trattamentale, essendo finalizzata alla diminuzione del sovraffollamento carcerario e restando, perci\u0026#242;, estranea al finalismo rieducativo (si richiama il filone interpretativo espresso dall\u0026#8217;ordinanza di questa Corte n. 226 del 2004, nel senso dell\u0026#8217;estraneit\u0026#224; di questo strumento al sistema delle misure alternative alla detenzione, nonch\u0026#233; Corte di cassazione, prima sezione penale, sentenza 14 settembre 2021-10 febbraio 2022, n. 4645). In particolare, tale provvedimento \u0026#232; adottato dal magistrato di sorveglianza nei confronti dello straniero condannato (anche con sentenza non definitiva) per uno dei reati previsti dal testo unico in materia di immigrazione e dall\u0026#8217;art. 407, comma 2, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), cod. proc. pen., fatte salve una serie di eccezioni espressamente indicate, e destinato a scontare una pena detentiva non superiore a due anni, previo riscontro delle condizioni che, ai sensi dell\u0026#8217;art. 13, comma 2, t.u. immigrazione, legittimano l\u0026#8217;espulsione amministrativa. La pena si estingue dopo dieci anni, a condizione che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato, poich\u0026#233; in tal caso, in forza dell\u0026#8217;art. 16, comma 8, lo stato di detenzione \u0026#232; ripristinato e riprende l\u0026#8217;esecuzione della pena.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDal complesso delle disposizioni dettate dall\u0026#8217;indicato art. 16, il rimettente desume la natura ibrida dell\u0026#8217;espulsione in esame, osservando che essa condivide con le ordinarie misure alternative alla detenzione il solo carattere di intervento modificativo della pena nella fase dell\u0026#8217;esecuzione penitenziaria, ma \u0026#232; subordinata ai medesimi presupposti dell\u0026#8217;espulsione amministrativa, trattandosi di una mera anticipazione della stessa, cui dovrebbe, comunque, darsi corso al termine dell\u0026#8217;esecuzione della pena.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; In particolare, dalla rilevata natura formalmente giurisdizionale, ma sostanzialmente amministrativa, della suddetta misura, il rimettente evince che l\u0026#8217;art. 16, comma 7, nella parte in cui non prevede che l\u0026#8217;intervenuta esecuzione della stessa determini l\u0026#8217;improcedibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;azione penale nei confronti del suo destinatario, \u0026#171;di fatto, consente un trattamento differenziato di situazioni processuali sostanzialmente identiche\u0026#187;, con conseguente obliterazione del bilanciamento, operato dal legislatore, tra l\u0026#8217;esigenza di limitare il rientro dell\u0026#8217;immigrato irregolare nel territorio dello Stato una volta eseguita l\u0026#8217;espulsione (stante anche la concreta difficolt\u0026#224; di dar seguito ai rimpatri forzati) e la necessit\u0026#224; che i reati commessi dallo straniero nello stesso territorio siano puniti. Da cui la dedotta violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza tutelato dall\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.\u0026#8211; A sostegno della ritenuta illegittimit\u0026#224; costituzionale, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e pone il sostanziale parallelismo tra le \u003cem\u003erationes\u003c/em\u003e della condizione di procedibilit\u0026#224; atipica introdotta dall\u0026#8217;art. 13, comma 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, t.u. immigrazione e i casi di espulsione previsti dal successivo art. 16, attesa la coincidenza dei presupposti e delle garanzie procedurali, evidenziando che l\u0026#8217;auspicato intervento additivo non si risolverebbe in un\u0026#8217;inammissibile invasione degli spazi di discrezionalit\u0026#224; riservati al legislatore, trattandosi di una soluzione ricavabile in termini certi e inequivoci dal dato normativo vigente. L\u0026#8217;intervento additivo, infatti, consisterebbe nell\u0026#8217;inserire anche nell\u0026#8217;art. 16 la \u0026#171;possibilit\u0026#224; di emettere una sentenza di improcedibilit\u0026#224; (temporanea e sottoposta a una sorta di \u0026#8220;condizione risolutiva\u0026#8221;) in termini sovrapponibili a quanto espressamente previsto dall\u0026#8217;art. 13, comma 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e\u0026#187;. La prospettata soluzione, peraltro, ad avviso del rimettente, non determinerebbe alcun vuoto di tutela in caso di reingresso illegale dello straniero espulso prima del termine decennale dall\u0026#8217;esecuzione dell\u0026#8217;espulsione, poich\u0026#233; tale evenienza \u0026#232; disciplinata espressamente dal comma 13 del medesimo art. 13 (che punisce il reingresso con la reclusione da uno a quattro anni) e dal comma 8 dell\u0026#8217;art. 16 (che dispone il ripristino dello stato di detenzione e la ripresa dell\u0026#8217;esecuzione della pena). Processualmente, poi, troverebbe applicazione l\u0026#8217;art. 345 cod. proc. pen., secondo cui la sentenza di non luogo a procedere, anche se non pi\u0026#249; impugnabile, non impedisce il nuovo esercizio dell\u0026#8217;azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona, qualora sopravvenga la condizione di procedibilit\u0026#224; originariamente mancante, da individuare appunto nel reingresso illegittimo del soggetto espulso nel territorio dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e10.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione fosse dichiarata inammissibile o non fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso dell\u0026#8217;interveniente, la questione sarebbe inammissibile, poich\u0026#233; il giudice rimettente avrebbe invocato quale regola processuale oggetto della richiesta pronuncia additiva, l\u0026#8217;art. 13, comma 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, t.u. immigrazione, che non potrebbe trovare comunque applicazione nel caso concreto. Per costante giurisprudenza della Corte di cassazione, infatti, la causa di non procedibilit\u0026#224; ivi prevista si applica solo nel procedimento avente a oggetto il medesimo fatto, all\u0026#8217;esito del quale l\u0026#8217;espulsione \u0026#232; stata disposta ed eseguita, non precludendo l\u0026#8217;inizio di altri procedimenti penali per fatti eventualmente commessi dallo straniero prima dell\u0026#8217;avvenuta espulsione (si richiamano, a tal fine, Corte di cassazione, seconda sezione penale, sentenza 31 maggio-26 giugno 2018, n. 29396 e terza sezione penale, sentenza 4 novembre-11 dicembre 2015, n. 48948). Il giudice rimettente avrebbe, invece, omesso di confrontarsi con il suesposto orientamento, seppur influente sulla rilevanza della prospettata questione, atteso che il procedimento \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ha per oggetto un fatto di reato diverso da quello in relazione al quale \u0026#232; stata disposta ed eseguita l\u0026#8217;espulsione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa questione sarebbe, in ogni caso, non fondata, poich\u0026#233;, pur trattandosi di misure espulsive di natura amministrativa (come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimit\u0026#224;) e pur essendo assistite da analoghe, seppur non identiche, garanzie procedurali, i due istituti in esame sarebbero profondamente differenti. Invero, l\u0026#8217;espulsione di cui all\u0026#8217;art. 13, comma 2, t.u. immigrazione \u0026#232; una misura amministrativa applicata a prescindere dal compimento di qualsivoglia fatto di penale rilevanza, mentre l\u0026#8217;espulsione ai sensi del successivo art. 16, comma 5, essendo una misura atipica alternativa alla detenzione, presuppone non solo il compimento di un precedente fatto di reato, ma altres\u0026#236; la precedente condanna dello straniero. Trattandosi, quindi, di due istituti destinati a incidere su situazioni profondamente diverse, l\u0026#8217;una riferita allo straniero irregolare e l\u0026#8217;altra allo straniero irregolare condannato a una pena detentiva, non sarebbe n\u0026#233; irragionevole n\u0026#233; arbitraria la scelta del legislatore di rinunciare alla celebrazione del processo penale solo nel primo caso, atteso il disvalore e la pericolosit\u0026#224; sociale che la seconda categoria di soggetti ha gi\u0026#224; mostrato.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale di Pesaro dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 16, comma 7, t.u. immigrazione, concernente le modalit\u0026#224; di esecuzione dell\u0026#8217;espulsione alternativa alla detenzione (disciplinata dal comma 5), nella parte in cui non prevede che, ove sia pendente altro procedimento penale a carico dello straniero espulso e non sia stato ancora emesso il provvedimento che dispone il giudizio, il giudice penale emetta sentenza di non luogo a procedere, quale conseguenza dell\u0026#8217;intervenuto allontanamento dell\u0026#8217;imputato dal territorio italiano.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente, in particolare, dovendo decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio di un cittadino straniero irregolare, dichiarato assente in quanto espulso in esecuzione di un decreto emesso dal magistrato di sorveglianza, ai sensi dell\u0026#8217;art. 16, comma 5, t.u. immigrazione, in relazione a un diverso fatto di reato, ravvisa una ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento rispetto all\u0026#8217;analoga situazione in cui versa lo straniero irregolare allontanato dal territorio italiano con l\u0026#8217;espulsione amministrativa ordinaria disposta ai sensi dell\u0026#8217;art. 13, comma 2, del medesimo testo unico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn quest\u0026#8217;ultimo caso, infatti, il comma 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e dello stesso art. 13 stabilisce che il giudice emetta sentenza di non luogo a procedere, non dando, quindi, ulteriore corso al processo penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 13, comma 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, tuttavia, nell\u0026#8217;introdurre tale speciale condizione di sopravvenuta non procedibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;azione penale, ne limita l\u0026#8217;ambito di applicazione all\u0026#8217;ipotesi in cui lo straniero sia stato espulso ai sensi dei commi 3, 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e 3-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e dello stesso articolo, ossia alle ipotesi di espulsione amministrativa ordinaria, disposta in pendenza di procedimento penale ed eseguita previo nulla osta dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEsclusa, quindi, dal dato testuale una eventuale applicazione analogica, il giudice rimettente evidenzia che le due tipologie di provvedimento espulsivo sarebbero accomunate dalla natura amministrativa, considerato che la misura dell\u0026#8217;espulsione alternativa alla detenzione, essendo subordinata alla condizione che lo straniero si trovi in taluna delle situazioni che costituiscono il presupposto dell\u0026#8217;ordinaria espulsione amministrativa, avrebbe la precipua finalit\u0026#224; di limitare il numero di detenuti stranieri presenti negli istituti penitenziari italiani, anticipando il provvedimento espulsivo disciplinato dall\u0026#8217;art. 13, comma 2, t.u. immigrazione di cui gi\u0026#224; sussistono le condizioni e al quale, del resto, dovrebbe darsi comunque corso al termine dell\u0026#8217;esecuzione della pena detentiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDal confronto tra i due istituti espulsivi, quindi, emergerebbe la violazione del principio di eguaglianza, sancito dall\u0026#8217;art. 3 Cost, essendo irragionevole che, a fronte di due situazioni omogenee, l\u0026#8217;esito del bilanciamento \u0026#8211; tra l\u0026#8217;esigenza di limitare il rientro dell\u0026#8217;immigrato irregolare nel territorio dello Stato, una volta che l\u0026#8217;espulsione \u0026#232; stata eseguita, e la necessit\u0026#224; che i reati commessi dallo straniero nel territorio dello Stato siano effettivamente puniti \u0026#8211; sia differente e porti a far prevalere, in un caso, la prima esigenza e, nell\u0026#8217;altro, la seconda. Ci\u0026#242; in quanto, anche per l\u0026#8217;espulsione di cui all\u0026#8217;art. 16, comma 5, t.u. immigrazione l\u0026#8217;esigenza di limitare il rientro in Italia dello straniero espulso, al fine di esercitare il diritto di difesa nel giudizio, dovrebbe prevalere rispetto alla necessit\u0026#224; che il reato venga punito, attesa la sovrapponibilit\u0026#224; delle due ipotesi espulsive.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; In via preliminare, deve essere disattesa l\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, per difetto di motivazione sulla rilevanza perch\u0026#233; il giudice rimettente avrebbe omesso di confrontarsi con l\u0026#8217;orientamento della Corte di cassazione secondo il quale la causa di non procedibilit\u0026#224;, prevista dall\u0026#8217;art. 13, comma 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, t.u. immigrazione, sarebbe applicabile solo nel procedimento avente a oggetto il medesimo fatto in relazione al quale, previo nulla osta giudiziario, l\u0026#8217;espulsione \u0026#232; stata eseguita, essendo, quindi, ininfluente nel procedimento \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, che riguarda un fatto di reato diverso da quello per il quale l\u0026#8217;imputato \u0026#232; stato espulso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer costante giurisprudenza costituzionale, ai fini dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; delle questioni \u0026#232; sufficiente che la norma censurata sia applicabile nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e e che la pronuncia di accoglimento possa influire sull\u0026#8217;esercizio della funzione giurisdizionale (tra le altre, sentenze n. 247 e n. 215 del 2021), quantomeno per il profilo del percorso argomentativo che sostiene la decisione del processo principale (\u003cem\u003eex multis\u003c/em\u003e, sentenze n. 164 del 2023, n. 249 e n. 154 del 2021; ordinanza n. 194 del 2022). Il giudizio sulla rilevanza, quindi, \u0026#232; riservato al rimettente e, rispetto a esso, questa Corte effettua un controllo meramente esterno, limitato ad accertare che la motivazione non sia implausibile, non sia palesemente erronea e non sia contraddittoria (sentenze n. 160 e n. 139 del 2023, n. 199 e n. 192 del 2022 e n. 32 del 2021), senza spingersi fino a un esame autonomo degli elementi che hanno portato il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e a determinate conclusioni, potendo sindacare tale valutazione solo se essa, a prima vista, appaia assolutamente priva di fondamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso in esame, il giudice rimettente prende in considerazione l\u0026#8217;art. 13, comma 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, t.u. immigrazione come \u003cem\u003etertium comparationis\u003c/em\u003e, in relazione al quale motiva l\u0026#8217;asseritamente ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento. Viene, infatti, richiesta una pronuncia di tipo additivo, che, integrando il comma 7 dell\u0026#8217;art. 16 del medesimo testo unico, legittimi il giudice a emettere sentenza di non luogo a procedere anche quando il soggetto sottoposto a procedimento penale sia un cittadino straniero nei cui confronti \u0026#8211; prima del decreto che dispone il giudizio \u0026#8211; sia stato eseguito un provvedimento di espulsione ai sensi del comma 5 dello stesso articolo, sempre che non sussistano inderogabili esigenze processuali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa condivisibilit\u0026#224; o meno di tale conclusione attiene, quindi, al merito, senza ostare al riconoscimento del presupposto della rilevanza e, dunque, non incide sull\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; della questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;ordinanza, peraltro, ha correttamente richiamato il costante orientamento della Corte di cassazione che ha escluso la possibilit\u0026#224; di una lettura estensiva del citato art. 13, comma 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e,\u003cem\u003e \u003c/em\u003et.u. immigrazione, per ricomprendervi anche la fattispecie espulsiva di cui all\u0026#8217;art. 16, comma 5, ostandovi il chiaro dato testuale della prima norma, che espressamente limita l\u0026#8217;applicazione della condizione di improcedibilit\u0026#224; ai casi previsti dai commi 3, 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e 3-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e dello stesso articolo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ha la facolt\u0026#224; di assumere tale interpretazione in termini di \u0026#8220;diritto vivente\u0026#8221; e di farne il presupposto interpretativo su cui richiedere il controllo del rispetto dei parametri costituzionali, anche ai soli fini della rilevanza della questione, senza che gli si possa addebitare di non aver prospettato altra interpretazione per escluderla.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Nel merito, la questione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl dubbio del giudice rimettente si fonda sull\u0026#8217;assunto che l\u0026#8217;espulsione alternativa alla detenzione, di cui all\u0026#8217;art. 16, comma 5, t.u. immigrazione sia un istituto sostanzialmente assimilabile all\u0026#8217;espulsione amministrativa prevista dall\u0026#8217;art. 13, comma 2 del medesimo testo unico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; utile segnalare che il t.u. immigrazione, nel disciplinare gli istituti finalizzati ad allontanare dal territorio nazionale i cittadini di Paesi terzi (diversi dai cittadini dell\u0026#8217;Unione europea), prevede molteplici provvedimenti espulsivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, per quanto qui interessa, l\u0026#8217;art. 13, comma 2, dell\u0026#8217;indicato testo unico disciplina le espulsioni amministrative prefettizie, che costituiscono lo strumento ordinario di allontanamento e che possono essere disposte, con decreto motivato immediatamente esecutivo, per irregolarit\u0026#224; dell\u0026#8217;ingresso o del soggiorno in Italia o per la pericolosit\u0026#224; sociale dello straniero. L\u0026#8217;immediata esecutivit\u0026#224; del provvedimento comporta l\u0026#8217;accompagnamento immediato di quest\u0026#8217;ultimo alla frontiera a mezzo della forza pubblica, previa convalida da parte dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria ai sensi dei commi 4, 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, dello stesso art. 13.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi regola, la condizione di persona sottoposta a indagine o di imputato in un procedimento penale non costituisce elemento ostativo all\u0026#8217;esecuzione del provvedimento di espulsione amministrativa. Prevalgono, infatti, non solo le esigenze pubblicistiche sottese alla normativa sugli allontanamenti, ma anche la necessit\u0026#224; di non creare, tra gli stranieri irregolarmente presenti nel territorio italiano, posizioni di ingiustificato vantaggio per coloro che risultano coinvolti in una vicenda penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tal fine, il t.u. immigrazione contiene una dettagliata disciplina dei rapporti tra l\u0026#8217;esecuzione dell\u0026#8217;espulsione amministrativa e il procedimento penale pendente a carico dello straniero che ne sia destinatario, incentrata sugli istituti, previsti dagli artt. 13 e 17, del nulla osta giudiziario, dell\u0026#8217;autorizzazione al reingresso dello straniero espulso per l\u0026#8217;esercizio del diritto di difesa e dell\u0026#8217;improcedibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;azione penale per avvenuta espulsione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePi\u0026#249; in dettaglio, nella fase che precede l\u0026#8217;esecuzione del provvedimento di espulsione, quando lo straniero \u0026#232; sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, l\u0026#8217;autorit\u0026#224; amministrativa, secondo quanto disposto dai commi 3, 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e 3-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del citato art. 13, deve richiedere il nulla osta all\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria procedente in sede penale, che pu\u0026#242; negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali, valutate in relazione all\u0026#8217;accertamento della responsabilit\u0026#224; di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all\u0026#8217;interesse della persona offesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUna volta concesso il nulla osta (o formatosi il silenzio assenso sulla relativa richiesta) ed eseguita l\u0026#8217;espulsione, se nel procedimento penale \u0026#232; gi\u0026#224; stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio o altro provvedimento equipollente si applica l\u0026#8217;art. 17 t.u. immigrazione, che consente allo straniero espulso di rientrare in Italia, se munito di un\u0026#8217;autorizzazione, per il solo tempo necessario all\u0026#8217;esercizio del diritto di difesa, ai fini della partecipazione al giudizio o del compimento di atti per i quali \u0026#232; necessaria la sua presenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOve, invece, non sia stato gi\u0026#224; instaurato il rapporto processuale, non essendo stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio o altro provvedimento equipollente, trova applicazione il comma 3-\u003cem\u003equater \u003c/em\u003edel medesimo art. 13, che impone al giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere, non dando ulteriore corso al procedimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella sentenza n. 270 del 2019, questa Corte, nel dichiarare l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale del suindicato comma 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e nella parte in cui non si riferiva \u0026#171;anche ai casi di decreto di citazione diretta a giudizio ai sensi dell\u0026#8217;art. 550 cod. proc. pen., quando l\u0026#8217;espulsione dell\u0026#8217;imputato straniero sia eseguita prima che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio\u0026#187;, ha qualificato l\u0026#8217;istituto come \u0026#171;una sopravvenuta condizione di non procedibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;azione penale per il reato commesso nel territorio dello Stato dall\u0026#8217;immigrato irregolare [che opera] allorch\u0026#233; l\u0026#8217;esecuzione della sua espulsione (amministrativa) intervenga prima dell\u0026#8217;emissione del provvedimento che dispone il giudizio\u0026#187;. Tale regola processuale, che rientra nell\u0026#8217;ambito degli interventi normativi volti a un complessivo inasprimento della disciplina di contrasto all\u0026#8217;immigrazione irregolare, non \u0026#232; volta a costituire una sorta di immunit\u0026#224; dello straniero dalla giurisdizione, ma, come ricordato anche dal giudice rimettente, \u0026#232; \u0026#171;la risultante di un bilanciamento, operato dal legislatore, tra l\u0026#8217;esigenza di limitare il rientro dell\u0026#8217;immigrato irregolare nel territorio dello Stato una volta che l\u0026#8217;espulsione \u0026#232; stata eseguita (stante anche la difficolt\u0026#224; concreta di dar seguito ai rimpatri forzati) e la necessit\u0026#224; che i reati commessi dallo straniero nel territorio dello Stato siano puniti\u0026#187;. Si tratta, invero, di un\u0026#8217;improcedibilit\u0026#224; \u0026#171;temporanea e sottoposta a una sorta di \u0026#8220;condizione risolutiva\u0026#8221;, nel senso che, se \u0026#232; poi violato l\u0026#8217;obbligo di reingresso nel territorio dello Stato per il periodo di tempo stabilito dal comma 3-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e dello stesso articolo, si applica l\u0026#8217;art. 345 cod. proc. pen. e l\u0026#8217;azione penale torna a essere procedibile\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePassando a esaminare la fattispecie espulsiva di cui all\u0026#8217;art. 16, comma 5, t.u. immigrazione, giova ricordare che essa \u0026#232; stata introdotta dalla legge n. 189 del 2002 con il principale obiettivo di ridurre la popolazione carceraria, rappresentata in numero consistente da soggetti di nazionalit\u0026#224; non italiana.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa misura, in questo caso, \u0026#232; disposta dal magistrato di sorveglianza nei confronti di cittadini stranieri che si trovano in stato di detenzione in carcere per scontare una pena, anche residua, non superiore a due anni, salvo che essa non sia stata irrogata per i delitti previsti dall\u0026#8217;art. 12, commi 1, 3, 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e 3-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, t.u. immigrazione, o per uno o pi\u0026#249; delitti previsti dall\u0026#8217;art. 407, comma 2, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), cod. proc. pen., fatta eccezione per quelli consumati o tentati di cui agli artt. 628, comma 3, e 629, comma 2, cod. pen. \u0026#200;, inoltre, necessario che il detenuto straniero sia identificato e sia irregolare sul territorio italiano, trovandosi nelle condizioni previste dall\u0026#8217;art. 13, comma 2, t.u. immigrazione che legittimano l\u0026#8217;espulsione amministrativa ordinaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;esecuzione di tale tipo di espulsione comporta la sospensione dell\u0026#8217;esecuzione della pena e, successivamente, anche la sua estinzione ove lo straniero non rientri in Italia per almeno dieci anni. In caso contrario, ai sensi dell\u0026#8217;art. 16, comma 8, del medesimo testo unico lo stato di detenzione \u0026#232; ripristinato e l\u0026#8217;esecuzione della pena riprende.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Tanto premesso, \u0026#232; vero che, secondo il costante orientamento di questa Corte e della Corte di cassazione, fondato sui testuali rinvii operati dallo stesso art. 16, l\u0026#8217;espulsione alternativa alla detenzione ha natura amministrativa al pari dell\u0026#8217;espulsione prefettizia disciplinata dall\u0026#8217;art. 13, comma 2, e presenta elementi comuni alle altre misure espulsive disposte dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; amministrativa, quali: a) l\u0026#8217;adozione del provvedimento in forma di decreto motivato; b) le modalit\u0026#224; di esecuzione, affidate al questore e non al pubblico ministero; c) gli effetti, ossia l\u0026#8217;allontanamento dal territorio nazionale e l\u0026#8217;obbligo di non farvi rientro entro un certo termine. Del resto, proprio la natura amministrativa consente di distinguere l\u0026#8217;istituto espulsivo in questione dalle altre misure alternative alla detenzione, non innestandosi nel percorso trattamentale finalizzato alla rieducazione e risocializzazione del condannato, ma configurandosi, piuttosto, come un\u0026#8217;anticipazione dell\u0026#8217;espulsione amministrativa, di cui all\u0026#8217;indicato art. 13, comma 2, che comunque sarebbe stata disposta al termine dell\u0026#8217;espiazione della pena detentiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, pur essendo accomunati dalla medesima natura amministrativa, i due istituti espulsivi presi in considerazione dal giudice rimettente non sono completamente sovrapponibili, presentando rilevanti aspetti di diversit\u0026#224;, che riguardano in particolare tre profili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUn primo profilo attiene agli effetti. Nella recente sentenza n. 73 del 2025, questa Corte ha sottolineato che l\u0026#8217;espulsione di cui all\u0026#8217;art. 16, comma 5, t.u. immigrazione pur avendo natura amministrativa, anticipando gli effetti dell\u0026#8217;espulsione prefettizia per l\u0026#8217;irregolarit\u0026#224; del soggiorno e condividendone i presupposti, comporta anche la sospensione dell\u0026#8217;esecuzione della pena detentiva in carcere e, per questo motivo, deve essere adottata dal magistrato di sorveglianza e non dal prefetto. I due profili si integrano, dunque, in una \u0026#171;fattispecie complessa\u0026#187;, che produce effetti ulteriori, e non prettamente amministrativi, rispetto all\u0026#8217;ordinaria espulsione amministrativa, potendo, come visto, comportare anche l\u0026#8217;estinzione della pena.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali peculiarit\u0026#224; si ricollegano al secondo profilo di differenziazione, costituito dalla particolare platea dei destinatari e dalla situazione in cui costoro si trovano. Essa, infatti, non opera per qualsiasi cittadino straniero irregolare, ma solo per quelli che sono ristretti in carcere per l\u0026#8217;espiazione di una pena, all\u0026#8217;esito di una sentenza definitiva di condanna, anche residua, non superiore a due anni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa misura, dunque, rivolgendosi esclusivamente a soggetti che gi\u0026#224; hanno manifestato un profilo di pericolosit\u0026#224; sociale, definitivamente accertato dal giudice penale, non \u0026#232; completamente sovrapponibile all\u0026#8217;ordinaria espulsione amministrativa, che invece riguarda soggetti stranieri sui quali non gravano condanne definitive di tal tipo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUn ulteriore elemento di distinzione attiene al perimetro applicativo della condizione di improcedibilit\u0026#224; prevista dall\u0026#8217;art. 13, comma 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, t.u. immigrazione. Come sopra osservato e come chiarito anche dalla Corte di cassazione, infatti, la sentenza di non luogo a procedere, ivi disciplinata, si pone quale segmento conclusivo del procedimento penale eventualmente pendente per il medesimo fatto in relazione al quale sia stata disposta ed eseguita l\u0026#8217;espulsione e non preclude l\u0026#8217;inizio di altri procedimenti penali per fatti precedentemente commessi. Diversamente, si perverrebbe al risultato irragionevole di ritenere che lo straniero espulso benefici di una generale condizione di non procedibilit\u0026#224; per qualsiasi reato, anche particolarmente grave, commesso prima della propria espulsione (Cass., n. 29396 del 2018 e, nella stessa linea, Corte di cassazione, terza sezione penale, sentenza 20 aprile 2023-22 febbraio 2024, n. 7713).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tal senso, del resto, \u0026#232; chiaro il testo dell\u0026#8217;art. 13, comma 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, t.u. immigrazione che riferisce espressamente la condizione di improcedibilit\u0026#224; ai casi previsti dai commi 3, 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e 3-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, che appunto disciplinano le ipotesi in cui, nei confronti dello straniero espellendo, penda un procedimento penale e, previo nulla osta dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria, egli sia stato effettivamente espulso. Peraltro, non va trascurato che la legge n. 189 del 2002 \u0026#232; intervenuta contestualmente su entrambi gli articoli \u0026#8211; 13 e 16 \u0026#8211; considerati, cosicch\u0026#233; l\u0026#8217;esplicito riferimento, nell\u0026#8217;art. 13, comma 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, ai casi previsti dai commi 3, 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e 3-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, appare dal legislatore voluto, come appare voluta la mancanza di richiami ad altre disposizioni e, segnatamente, all\u0026#8217;art. 16 del medesimo testo unico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa sequenza procedimentale tratteggiata, e interamente definita, dall\u0026#8217;art. 13, nell\u0026#8217;ambito della quale \u0026#232; destinato a operare il suo comma 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, non pu\u0026#242; evidentemente verificarsi ove lo straniero sia destinatario non gi\u0026#224; dell\u0026#8217;ordinaria espulsione amministrativa di cui all\u0026#8217;art. 13, comma 2, bens\u0026#236; dell\u0026#8217;espulsione alternativa alla detenzione di cui all\u0026#8217;art. 16, comma 5, essendo diversi i rispettivi presupposti applicativi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultima fattispecie espulsiva, infatti, interviene quando il processo penale \u0026#232; gi\u0026#224; concluso in via definitiva e lo straniero si trova nella fase di espiazione della pena, mentre la condizione di improcedibilit\u0026#224; per avvenuta espulsione \u0026#232; destinata a operare in una fase ben anteriore e, precisamente, prima che sia emesso il provvedimento che dispone il giudizio o altro provvedimento equipollente o il decreto di citazione diretta a giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSicch\u0026#233;, una pronuncia additiva, nei termini indicati dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, comporterebbe considerevoli ricadute sul perimetro applicativo della condizione di improcedibilit\u0026#224; in esame, poich\u0026#233; ne estenderebbe l\u0026#8217;operativit\u0026#224; a procedimenti penali per reati diversi da quelli per i quali il provvedimento espulsivo \u0026#232; stato disposto ed eseguito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon va, peraltro, trascurato che la regola di settore concernente la sopravvenuta improcedibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;azione penale, quale conseguenza dell\u0026#8217;avvenuta esecuzione dell\u0026#8217;espulsione dell\u0026#8217;immigrato irregolare, risulta attualmente formulata in termini generali, con riferimento a tutti i reati, essendo venuta meno l\u0026#8217;eccezione, originariamente contemplata dal comma 3-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e dello stesso art. 13, per reati particolarmente gravi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSussiste, dunque, il rischio, gi\u0026#224; paventato dalla Corte di cassazione e che questa Corte condivide, di giungere al risultato irragionevole di ritenere lo straniero espulso beneficiato da una generale condizione di non procedibilit\u0026#224; per qualsiasi fatto di reato, anche particolarmente grave, precedentemente commesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; vero che nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione si afferma che la valutazione sottesa al rilascio del nulla osta potrebbe essere effettuata dallo stesso giudice che deve decidere sul rinvio a giudizio dello straniero espulso ai sensi dell\u0026#8217;art. 16, comma 5, sulla base dei medesimi presupposti richiesti dall\u0026#8217;art. 13, comma 3, cio\u0026#232; l\u0026#8217;assenza di specifiche e inderogabili esigenze processuali legate all\u0026#8217;accertamento di eventuali responsabilit\u0026#224; di concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;assenza del preminente interesse della persona offesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, tale valutazione \u003cem\u003eex post\u003c/em\u003e, peraltro relativa solo a profili endoprocessuali, non risulta sufficiente a controbilanciare l\u0026#8217;ampio raggio di applicazione della condizione di improcedibilit\u0026#224;, che non andrebbe pi\u0026#249; a operare quale segmento conclusivo del procedimento penale nell\u0026#8217;ambito del quale \u0026#232; stato adottato il provvedimento espulsivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Tutte le suesposte considerazioni, dalle quali emerge la disomogeneit\u0026#224; delle situazioni raffrontate dal giudice rimettente, giustificano la diversa disciplina dettata dal legislatore, che, nella sua discrezionalit\u0026#224;, ha deciso di limitare l\u0026#8217;ambito di applicazione della condizione atipica di improcedibilit\u0026#224;, di cui all\u0026#8217;art. 13, comma 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, t.u. immigrazione, ai soli casi in cui lo straniero irregolare sia stato espulso ai sensi dell\u0026#8217;art. 13, comma 2, e sia stato poi effettivamente allontanato dal territorio italiano ai sensi dei commi 3, 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e 3-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del medesimo articolo, senza estenderla all\u0026#8217;ipotesi in cui egli sia stato espulso ai sensi dell\u0026#8217;art. 16, comma 5. Risulta, infatti, non irragionevole che, ove l\u0026#8217;espulsione sia intervenuta nei confronti di uno straniero gi\u0026#224; condannato in via definitiva alla pena della reclusione in carcere, il legislatore abbia ritenuto prevalente l\u0026#8217;esigenza di punire gli ulteriori reati da questi commessi nel territorio dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; In conclusione, la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 16, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998, prospettata in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 16, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell\u0026#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 della Costituzione, dal Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale ordinario di Pesaro, con l\u0026#8217;ordinanza in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMaria Alessandra SANDULLI, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 24 luglio 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Straniero - Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione - Mancata previsione che nei confronti dello straniero sottoposto a procedimento penale, nei casi previsti dal c. 5 dell\u0026#8217;art. 16 del decreto legislativo n. 286 del 1998, acquisita la prova dell\u0026#8217;avvenuta esecuzione del decreto di espulsione e rilevata l\u0026#8217;insussistenza di inderogabili esigenze processuali, se non \u0026#232; ancora stato emesso il decreto che dispone il giudizio, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere - Disparit\u0026#224; di trattamento rispetto a quanto previsto dall\u0026#8217;art. 13, c. 3-quater, del medesimo decreto legislativo n. 286 del 1998, con riferimento all\u0026#8217;analoga situazione processuale del soggetto nei cui confronti sia stata eseguita l\u0026#8217;espulsione amministrativa ai sensi dell\u0026#8217;art. 13, c. 3, del decreto legislativo n. 286 del 1998.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[{"numero_massima":"46858","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Presupposti - Necessità che la norma censurata sia applicabile nel giudizio a quo e che la pronuncia di accoglimento possa influire sull\u0027esercizio della funzione giurisdizionale - Esclusione della sua identificazione con l\u0027utilità concreta per le parti di detto giudizio - Valutazione che spetta al giudice a quo, salvo il controllo \"esterno\" della Corte costituzionale. (Classif. 112005).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eNel giudizio incidentale, ai fini dell’ammissibilità delle questioni è sufficiente che la norma censurata sia applicabile nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e e che la pronuncia di accoglimento possa influire sull’esercizio della funzione giurisdizionale, quantomeno per il profilo del percorso argomentativo che sostiene la decisione del processo principale. Il giudizio sulla rilevanza, quindi, è riservato al rimettente e, rispetto a esso, la Corte costituzionale effettua un controllo meramente esterno, limitato ad accertare che la motivazione non sia implausibile, non sia palesemente erronea e non sia contraddittoria, senza spingersi fino a un esame autonomo degli elementi che hanno portato il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e a determinate conclusioni, potendo sindacare tale valutazione solo se essa, a prima vista, appaia assolutamente priva di fondamento. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 164/2023 - mass. 45760; S. 160/2023; S. 139/2023; S. 199/2022; S. 192/2022; S. 249/2021\u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: rgb(33, 37, 41);\"\u003e - mass. 44409; S. 247/2021 - mass. 44378\u003c/em\u003e\u003cem\u003e; S. 215/2021 - mass. 44280; S. 154/2021; S. 32/2021 - mass. 43580; O. 194/2022\u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: rgb(33, 37, 41);\"\u003e - mass. 44996\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46859","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46859","titoletto":"Straniero - In genere - Espulsione a titolo di sanzione alternativa alla detenzione - Straniero per cui sia pendente altro procedimento penale e verso cui non sia stato ancora emesso il provvedimento che dispone il giudizio - Conseguente sentenza di non luogo a procedere, quale conseguenza dell\u0027intervenuto allontanamento dell\u0027imputato dal territorio italiano, come previsto per l\u0027espulsione amministrativa - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 245001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eÈ dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal GUP del Tribunale di Pesaro in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 16, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998, concernente le modalità di esecuzione dell’espulsione alternativa alla detenzione, nella parte in cui non prevede che, ove sia pendente altro procedimento penale a carico dello straniero espulso e non sia stato ancora emesso il provvedimento che dispone il giudizio, il giudice penale emetta sentenza di non luogo a procedere, quale conseguenza dell’intervenuto allontanamento dell’imputato dal territorio italiano. La disposizione censurata opera una differenza rispetto a quanto previsto per l’espulsione ordinaria amministrativa prevista dall’art. 13, comma 2, del medesimo t.u. immigrazione. Tale t.u., infatti, nel disciplinare gli istituti finalizzati ad allontanare dal territorio nazionale i cittadini di Paesi terzi (diversi dai cittadini dell’Unione europea), prevede molteplici provvedimenti espulsivi; per quanto riguarda la condizione di persona sottoposta a indagine o di imputato in un procedimento penale, essa di regola non costituisce elemento ostativo all’esecuzione del provvedimento di espulsione amministrativa, prevalendo non solo le esigenze pubblicistiche sottese alla normativa sugli allontanamenti, ma anche la necessità di non creare, tra gli stranieri irregolarmente presenti nel territorio italiano, posizioni di ingiustificato vantaggio per coloro che risultano coinvolti in una vicenda penale. Pertanto, ove non sia stato già instaurato il rapporto processuale, non essendo stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio o altro provvedimento equipollente, trova applicazione il comma 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e del medesimo art. 13, che impone al giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere, non dando ulteriore corso al procedimento. È se è vero che l’espulsione alternativa alla detenzione ha natura amministrativa al pari dell’espulsione amministrativa, tuttavia i due istituti espulsivi non sono completamente sovrapponibili, presentando rilevanti aspetti di diversità, che riguardano in particolare tre profili: \u003cem\u003ei\u003c/em\u003e) quello che attiene agli effetti, perché l’espulsione amministrativa, anticipando gli effetti dell’espulsione prefettizia per l’irregolarità del soggiorno e condividendone i presupposti, comporta anche la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva in carcere e, per questo motivo, deve essere adottata dal magistrato di sorveglianza e non dal prefetto; \u003cem\u003eii\u003c/em\u003e) quello che riguarda la particolare platea dei destinatari e la situazione in cui costoro si trovano, perché l’espulsione censurata non opera per qualsiasi cittadino straniero irregolare, ma solo per quelli che sono ristretti in carcere per l’espiazione di una pena, all’esito di una sentenza definitiva di condanna, anche residua, non superiore a due anni, mentre quella amministrativa riguarda soggetti stranieri sui quali non gravano condanne definitive di tal tipo; \u003cem\u003eiii\u003c/em\u003e) quello relativo al perimetro applicativo della condizione di improcedibilità prevista dall’art. 13, comma 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, t.u. immigrazione, poiché la sentenza di non luogo a procedere, ivi disciplinata, si pone quale segmento conclusivo del procedimento penale eventualmente pendente per il medesimo fatto in relazione al quale sia stata disposta ed eseguita l’espulsione e non preclude l’inizio di altri procedimenti penali per fatti precedentemente commessi. Tale sequenza procedimentale non può evidentemente verificarsi ove lo straniero sia destinatario non già dell’ordinaria espulsione amministrativa, bensì della censurata espulsione alternativa alla detenzione, essendo diversi i rispettivi presupposti applicativi. Quest’ultima fattispecie espulsiva, infatti, interviene quando il processo penale è già concluso in via definitiva e lo straniero si trova nella fase di espiazione della pena. Una pronuncia additiva, nei termini indicati dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, comporterebbe quindi considerevoli ricadute sul perimetro applicativo della condizione di improcedibilità in esame, poiché ne estenderebbe l’operatività a procedimenti penali per reati diversi da quelli per i quali il provvedimento espulsivo è stato disposto ed eseguito. Sussiste, dunque, il rischio di giungere al risultato irragionevole di beneficiare lo straniero espulso per qualsiasi fatto di reato, anche particolarmente grave, precedentemente commesso, risultando al contrario non irragionevole che, ove l’espulsione sia intervenuta nei confronti di uno straniero già condannato in via definitiva alla pena della reclusione in carcere, il legislatore abbia ritenuto prevalente l’esigenza di punire gli ulteriori reati da questi commessi nel territorio dello Stato. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 73/2025 - mass 46799; S. 270/2019 - mass. 41778\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46858","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"25/07/1998","data_nir":"1998-07-25","numero":"286","articolo":"16","specificazione_articolo":"","comma":"7","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art16"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"46140","autore":"Luciani V.","titolo":"Il licenziamento per motivi oggettivi dopo la sentenza n. 128/2024 della Consulta: alla ricerca di un difficile equilibrio","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Rivista italiana di diritto del lavoro","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"1","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"37","note_abstract":"","collocazione":"C.143 - A.53","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
  ]
]