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S., quale erede di M. F., e l\u0026#8217;Istituto nazionale per l\u0026#8217;assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in persona del Direttore regionale Sardegna, con ordinanza del 17 settembre 2020, iscritta al n. 18 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti l\u0026#8217;atto di costituzione dell\u0026#8217;INAIL, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudita nella camera di consiglio del 22 settembre 2021 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 23 settembre 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cBR\u003e\u003cP class\u003d\"IT\"\u003eRitenuto che, con ordinanza depositata il 17 settembre 2020 ed iscritta al r. o. n. 18 del 2021, la Corte d\u0026#8217;appello di Cagliari, sezione civile, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 13, comma 6, secondo e terzo periodo, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell\u0026#8217;articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144), \u0026#171;nella parte in cui portano ad una duplicazione totale o parziale dell\u0026#8217;indennizzo, a differenza delle fattispecie disciplinate dal 1\u0026#176; periodo dello stesso comma\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la Corte rimettente riferisce di dover decidere sulla riassunzione della causa a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla sentenza della Corte di cassazione, sezione lavoro, 6 dicembre 2017-19 marzo 2018, n. 6774;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche \u0026#8211; secondo quanto espone il giudice a quo \u0026#8211; nel primo grado del giudizio, il lavoratore M. F., minatore dal 1959 al 1988 e gi\u0026#224; titolare di una rendita liquidata per broncopneumopatia professionale, sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l\u0026#8217;assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), chiedeva che gli venisse riconosciuto, ai sensi del d.lgs. n. 38 del 2000, anche il danno biologico da silicosi conseguente all\u0026#8217;attivit\u0026#224; lavorativa svolta;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il Tribunale ordinario di Cagliari, con la sentenza del 19 luglio 2011, n. 1975, accoglieva la domanda e liquidava una rendita quantificata nel 25 per cento di danno biologico derivante da silicosi e da cardiopatia associata;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche tale decisione veniva formulata sulla base di una consulenza tecnica d\u0026#8217;ufficio, la quale confermava la diagnosi di silicosi gi\u0026#224; effettuata in un altro procedimento relativo alla revisione della rendita per la broncopneumopatia, liquidata ai sensi del d.P.R. n. 1124 del 1965;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, nell\u0026#8217;ambito di tale precedente giudizio, il consulente tecnico d\u0026#8217;ufficio aveva ritenuto non pi\u0026#249; condivisibile la diagnosi di broncopneumopatia, sussistendo un quadro patologico di silicosi, e cionondimeno era stata rivalutata la rendita imputata alla broncopneumopatia, con una elevazione del grado di inabilit\u0026#224; lavorativa generica dal 14 per cento al 32 per cento;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche \u0026#8211; come riferisce sempre la rimettente \u0026#8211; l\u0026#8217;INAIL agiva in appello sostenendo che il danno lamentato fosse stato gi\u0026#224; indennizzato con la rendita liquidata sulla base del d.P.R. n. 1124 del 1965 e che, comunque, il danno da silicosi, in quanto patologia concorrente, non avrebbe potuto essere indennizzato, se non previo scorporo del danno da broncopneumopatia;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la Corte d\u0026#8217;appello di Cagliari, con la sentenza del 28 novembre 2012, n. 518, negava il diritto all\u0026#8217;indennizzo per il danno biologico da silicosi, escludendo che tale patologia fosse una nuova malattia concorrente e reputando il danno gi\u0026#224; indennizzato tramite la rendita rivalutata, ai sensi del d.P.R. n. 1124 del 1965;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche \u0026#8211; come riporta la rimettente \u0026#8211; l\u0026#8217;appellato proponeva ricorso per cassazione e il giudice di legittimit\u0026#224;, con la citata sentenza n. 6774 del 2018, annullava la decisione di secondo grado, ravvisando una violazione dell\u0026#8217;art. 13, comma 6, del d.lgs. n. 38 del 2000;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in particolare, la Corte di cassazione riconosceva la silicosi come nuova e successiva patologia concorrente e riteneva, per un verso, che l\u0026#8217;indennizzo per il danno biologico dovesse essere calcolato considerando gli effetti combinati della broncopneumopatia e della silicosi e, per un altro verso, che tale indennizzo andasse, comunque, liquidato in aggiunta alla rendita gi\u0026#224; riconosciuta per l\u0026#8217;inabilit\u0026#224; lavorativa conseguente alla broncopneumopatia;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, all\u0026#8217;esito della fase rescindente, il giudizio \u0026#232; stato riassunto dinanzi alla Corte d\u0026#8217;appello di Cagliari da C. S., erede dell\u0026#8217;originario ricorrente, nel contempo deceduto;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in conformit\u0026#224; a quanto disposto dalla Corte di cassazione, il giudice a quo sostiene di dover applicare l\u0026#8217;art. 13, comma 6, secondo e terzo periodo, del d.lgs. n. 38 del 2000, e di non potersi distaccare dall\u0026#8217;interpretazione di tale disposizione offerta dal giudice di legittimit\u0026#224; con la gi\u0026#224; citata sentenza rescindente, oltre che con la sentenza della Corte di cassazione, sezione lavoro, 6 dicembre 2017-3 marzo 2018, n. 6048, formulata in altro analogo giudizio;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, secondo la Suprema Corte, \u0026#171;qualora il lavoratore goda di una rendita per una malattia professionale denunciata prima dell\u0026#8217;entrata in vigore della disciplina dettata dal d.lgs. n. 38 del 2000 (ovvero prima del 25 luglio del 2000) e successivamente venga colpito da una nuova malattia professionale (non importa se concorrente o coesistente), il grado di menomazione conseguente alla nuova malattia professionale deve essere valutato senza tenere conto delle preesistenti menomazioni\u0026#187;, senza, dunque, effettuare lo scorporo che consentirebbe di stimare i soli effetti derivanti dalla patologia concorrente verificatasi sotto il nuovo regime normativo (Cass. sentenza n. 6048 del 2018);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la Corte d\u0026#8217;appello di Cagliari, preso atto che l\u0026#8217;applicazione del richiamato principio di diritto condurrebbe, nella fattispecie oggetto del giudizio a quo, a riconoscere \u0026#8211; in base al secondo periodo dell\u0026#8217;art. 13, comma 6, del d.lgs. n. 38 del 2000 \u0026#8211; una rendita parametrata sul 25 per cento del danno biologico, derivante dagli effetti combinati della broncopneumopatia e della silicosi, nonch\u0026#233; a preservare \u0026#8211; in base al terzo periodo del medesimo articolo \u0026#8211; la rendita stimata nel 32 per cento di inabilit\u0026#224; lavorativa, cagionata dalla broncopneumopatia, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 13, comma 6, secondo e terzo periodo, del d.lgs. n. 38 del 2000;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la Corte rimettente ha ravvisato una violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost. per disparit\u0026#224; di trattamento fra le disposizioni censurate e quanto prevede il primo periodo dell\u0026#8217;art. 13, comma 6, del d.lgs. n. 38 del 2000, in quanto le prime, nell\u0026#8217;interpretazione che ne viene fornita dalla Corte di cassazione, determinerebbero una situazione di irragionevole privilegio rispetto alla previsione del primo periodo del medesimo comma 6;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il giudice a quo reputa altres\u0026#236; violato l\u0026#8217;art. 3 Cost., sotto la diversa angolatura della intrinseca irragionevolezza, in quanto le norme censurate farebbero \u0026#171;riferimento ad una piena efficienza fisica, anche se in concreto gi\u0026#224; compromessa\u0026#187; e, al contempo, costringerebbero a valutare \u0026#171;due volte le conseguenze di una determinata patologia\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche da ci\u0026#242; discenderebbe una duplicazione dell\u0026#8217;indennizzo che, oltre a essere irragionevole, violerebbe l\u0026#8217;art. 38 Cost. e il principio di solidariet\u0026#224; sociale, a dispetto di quello che la Corte rimettente reputa un corollario del sistema dell\u0026#8217;assicurazione sociale: vale a dire, il principio di incompatibilit\u0026#224; tra le prestazioni derivanti dallo stesso fatto lesivo (art. 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante \u0026#171;Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare\u0026#187;), nonch\u0026#233; tra le prestazioni previdenziali e quelle assistenziali, pur se di diversa origine e frutto di un differente sistema di valutazione (art. 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, recante \u0026#171;Disposizioni diverse per l\u0026#8217;attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993\u0026#187;);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche nel procedimento dinanzi a questa Corte si \u0026#232; costituito INAIL chiedendo di dichiarare le questioni non fondate, all\u0026#8217;esito di un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata delle norme censurate, in linea con la ricostruzione della disposizione offerta dalla precedente sentenza di questa Corte n. 426 del 2006;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in particolare, la difesa dell\u0026#8217;INAIL ha contestato, in conformit\u0026#224; a quanto gi\u0026#224; affermato da questa Corte con la citata sentenza n. 426 del 2006, che si possano stimare gli effetti combinati della broncopneumopatia, verificatasi sotto la vigenza del d.P.R. n. 1124 del 1965, con la silicosi, s\u0026#236; da poter liquidare il danno biologico complessivo, in aggiunta alla rendita riconosciuta sulla base dell\u0026#8217;inabilit\u0026#224; lavorativa derivante dalla prima tecnopatia (terzo periodo dell\u0026#8217;art. 13, comma 6, del d.lgs. n. 38 del 2000);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, per converso, secondo la difesa dell\u0026#8217;INAIL, nel caso delle patologie concorrenti, sarebbe imprescindibile effettuare lo scorporo degli effetti delle due malattie, per poter valutare in danno biologico solo quelli derivanti dalla tecnopatia ascrivibile, ratione temporis, al nuovo sistema;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infine, la difesa dell\u0026#8217;INAIL ha aggiunto che, qualora l\u0026#8217;interpretazione offerta dalla Corte di cassazione, con le richiamate sentenze n. 6774 e n. 6048 del 2018, \u0026#171;dovesse essere [considerata] l\u0026#8217;unica interpretazione possibile del predetto comma 6 dell\u0026#8217;art. 13\u0026#187;, in tal caso, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dovrebbero, viceversa, ritenersi fondate;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche nel giudizio \u0026#232; intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, la quale ha chiesto di dichiarare le questioni inammissibili o, comunque, manifestamente infondate;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;interveniente ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224;, sul presupposto che il rimettente invocherebbe una pronuncia manipolativa non costituzionalmente obbligata in una materia riservata alle scelte discrezionali del legislatore;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, nel merito, sempre la difesa erariale ha sostenuto la manifesta infondatezza delle questioni, alla luce della citata sentenza n. 426 del 2006 di questa Corte, la quale avrebbe giustificato la scelta del legislatore di \u0026#171;cristallizzare, per un limitato periodo di applicazione intertemporale ed in considerazione del \u0026#8220;consolidamento\u0026#8221; delle liquidazioni gi\u0026#224; effettuate in base alla preesistente normativa, la disciplina applicabile a fattispecie eterogenea rispetto a quella oggetto della nuova e pi\u0026#249; favorevole normativa\u0026#187;, cos\u0026#236; ponendo \u0026#171;una netta cesura tra i due regimi applicabili ratione temporis\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;erede dell\u0026#8217;assicurato non si \u0026#232; costituito in giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eConsiderato che, con ordinanza del 17 settembre 2020, iscritta al r. o. n. 18 del 2021, la Corte d\u0026#8217;appello di Cagliari, sezione civile, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 13, comma 6, secondo e terzo periodo, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell\u0026#8217;articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144), \u0026#171;nella parte in cui portano ad una duplicazione totale o parziale dell\u0026#8217;indennizzo, a differenza delle fattispecie disciplinate dal 1\u0026#176; periodo dello stesso comma\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, successivamente all\u0026#8217;ordinanza di rimessione, questa Corte, con la sentenza n. 63 del 2021, ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 13, comma 6, secondo periodo, del d.lgs. n. 38 del 2000, \u0026#171;nella parte in cui non prevede che, per le patologie aggravate da menomazioni preesistenti concorrenti, trovi applicazione la medesima disciplina contemplata dal primo periodo, in aggiunta alla persistente erogazione della rendita di cui al terzo periodo del medesimo comma 6\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, pertanto, le questioni in esame devono essere dichiarate manifestamente inammissibili in quanto oramai prive di oggetto (ex plurimis, ordinanze n. 47 del 2021, n. 225 e n. 220 del 2020), atteso che, in ragione della intervenuta dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale, \u0026#232; venuta meno la norma che \u0026#8722; secondo la Corte rimettente \u0026#8722; determinava il denunciato contrasto con i parametri costituzionali evocati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara la manifesta inammissibilit\u0026#224; delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 13, comma 6, secondo e terzo periodo, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell\u0026#8217;articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dalla Corte d\u0026#8217;appello di Cagliari, sezione civile, in funzione di giudice del lavoro, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 settembre 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eEmanuela NAVARRETTA, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria l\u002711 ottobre 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Prestazioni economiche da inabilit\u0026#224; permanente - Menomazioni preesistenti all\u0027entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dal c. 3 dell\u0027art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 e gi\u0026#224; indennizzate - Previsione che la valutazione del grado di menomazione conseguente a un nuovo infortunio o a una nuova malattia professionale avviene senza tenere conto delle preesistenze - Mantenimento dell\u0027eventuale rendita corrisposta in conseguenza di infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciati prima dell\u0027entrata in vigore del citato decreto ministeriale.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[{"numero_massima":"44208","titoletto":"Assistenza e solidarietà sociale - Indennità per infortuni sul lavoro e malattie professionali - Determinazione del danno biologico - Nuovo infortunio o nuova malattia professionale aggravata da menomazioni preesistenti al nuovo regime valutativo, per le quali l\u0027assicurato già percepiva un indennizzo - Considerazione dell\u0027integrità psicofisica completa, anziché di quella ridotta per effetto delle preesistenze - Denunciata disparità di trattamento, irragionevolezza e violazione del principio di solidarietà sociale - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua della disposizione censurata - Manifesta inammissibilità delle questioni.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d\u0027appello di Cagliari, sez. civ., in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - dell\u0027art. 13, comma 6, secondo e terzo periodo, del d.lgs. n. 38 del 2000, nella parte in cui, nel determinare il danno biologico conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattia professionale aggravata da menomazioni preesistenti al nuovo regime valutativo, per le quali l\u0027assicurato già percepiva un indennizzo, portano ad una duplicazione totale o parziale dell\u0027indennizzo, a differenza delle fattispecie disciplinate dal 1° periodo dello stesso comma. La sentenza n. 63 del 2021, successiva all\u0027ordinanza di rimessione, ha dichiarato l\u0027illegittimità costituzionale \u003cem\u003ein parte qua\u003c/em\u003e del citato art. 13, comma 6, secondo periodo, facendo così venire meno la norma che \u0026#8722; secondo la Corte rimettente \u0026#8722; determinava il denunciato contrasto con i parametri costituzionali evocati. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: ordinanze n. 47 del 2021, n. 225 del 2020 e n. 220 del 2020\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"23/02/2000","data_nir":"2000-02-23","numero":"38","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"6","specificazione_comma":"secondo e terzo periodo","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-23;38~art13"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"38","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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