GET https://cortecostituzionale.strategiedigitali.net/scheda-pronuncia/2025/40

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E. e l\u0026#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con ordinanza del 2 aprile 2024, iscritta al n. 99 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVist\u003c/em\u003e\u003cem\u003ei\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003el\u0026#8217;atto di costituzione dell\u0026#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eu\u003c/em\u003e\u003cem\u003edit\u003c/em\u003e\u003cem\u003ea\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 12 febbraio 2025 la Giudice relatrice Maria Rosaria San Giorgio;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e l\u0026#8217;avvocato Samuela Pischedda per l\u0026#8217;INPS e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 2 aprile 2024, iscritta al n. 99 reg. ord. 2024, il Tribunale ordinario di Padova, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 31 della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), numero 1), del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 (Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2021, n. 112, nella parte in cui \u0026#171;irragionevolmente esclude dal godimento dell\u0026#8217;assegno temporaneo una categoria di soggetti\u0026#187;, ossia i cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno per \u0026#8220;richiesta asilo\u0026#8221;, \u0026#171;che si trovano nello stato di bisogno che la prestazione in esame si prefigge di fronteggiare\u0026#187;, con \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e al principio di eguaglianza e ai valori della maternit\u0026#224; e dell\u0026#8217;infanzia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente riferisce di dover decidere sul ricorso promosso da R.U. E., cittadina della Nigeria, per l\u0026#8217;accertamento del carattere discriminatorio (ai sensi dell\u0026#8217;art. 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante \u0026#171;Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell\u0026#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero\u0026#187;) del provvedimento dell\u0026#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di diniego dell\u0026#8217;assegno temporaneo per i figli minori, previsto dall\u0026#8217;art. 1 del citato d.l. n. 79 del 2021, come convertito, con condanna dell\u0026#8217;Istituto alla corresponsione di detta provvidenza per tutta la durata e nella misura prevista dalla legge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eespone che la ricorrente, madre di due minori e residente in Italia dal 23 maggio 2017, era originariamente titolare del permesso di soggiorno \u0026#171;per richiesta asilo\u0026#187; di cui all\u0026#8217;art. 4, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all\u0026#8217;accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonch\u0026#233; della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status\u003cem\u003e \u003c/em\u003edi protezione internazionale), scaduto il 26 novembre 2021, e rinnovatole fino al 12 aprile 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa domanda amministrativa per il riconoscimento della provvidenza di cui si tratta, presentata il 2 luglio 2021, era stata rigettata dall\u0026#8217;INPS con la motivazione che \u0026#171;il richiedente non risultava cittadino italiano e non risultava cittadino straniero con permesso di soggiorno di lungo periodo o di lavoro o ricerca di durata non inferiore a 6 mesi\u0026#187;, unici titoli che legittimano il riconoscimento della prestazione, secondo quanto previsto dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), numero 1), del d.l. n. 79 del 2021, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAi fini ricostruttivi il rimettente ricorda, infine, l\u0026#8217;indole transitoria dell\u0026#8217;assegno temporaneo che, pensato dal legislatore quale misura ponte, per il periodo tra il 1\u0026#176; luglio 2021 e il 28 febbraio 2022, quanto ai nuclei familiari rimasti temporaneamente privi di strumenti di sostegno al reddito, si inserisce nel percorso di attuazione del diverso, e pi\u0026#249; strutturato, istituto dell\u0026#8217;assegno unico e universale, introdotto dall\u0026#8217;art. 2 della legge delega 1\u0026#176; aprile 2021, n. 46 (Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l\u0026#8217;assegno unico e universale), che assorbe, in un\u0026#8217;unica voce, varie prestazioni di famiglia (sono menzionati: l\u0026#8217;assegno per famiglie numerose; il \u0026#8220;bonus beb\u0026#232;\u0026#8221;; la detrazione per i figli a carico; gli assegni per il nucleo familiare).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSegnatamente, il rimettente rimarca, del titolo di soggiorno: la durata, pari a sei mesi e \u0026#171;rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui \u0026#232; autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell\u0026#8217;articolo 35-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25\u0026#187; (art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 142 del 2015); la natura di documento di riconoscimento, valido su tutto il territorio nazionale; l\u0026#8217;idoneit\u0026#224; a consentire al titolare lo svolgimento di \u0026#171;attivit\u0026#224; lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda se il ritardo nella conclusione del procedimento non pu\u0026#242; essere attribuito al richiedente\u0026#187; (art. 22 del d.lgs. n. 142 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto all\u0026#8217;assegno temporaneo per i figli minori, l\u0026#8217;ordinanza di rimessione rammenta che si tratta di prestazione somministrata su base mensile che spetta, a decorrere dal 1\u0026#176; luglio 2021 e fino al 28 febbraio 2022, alle famiglie che non abbiano diritto all\u0026#8217;assegno per il nucleo familiare \u0026#8211; di cui all\u0026#8217;art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 (Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti), convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 153 \u0026#8211; ed il cui godimento richiede che l\u0026#8217;istante: sia titolare di un permesso di soggiorno; abbia la residenza in Italia da almeno due anni e figli a carico di et\u0026#224; inferiore ai diciotto anni; possegga un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Ci\u0026#242; posto, in punto di rilevanza delle questioni sollevate, il rimettente evidenzia che il giudizio \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003enon pu\u0026#242; essere deciso facendo valere l\u0026#8217;effetto diretto dell\u0026#8217;art. 12, paragrafo 1, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), della direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, la quale stabilisce che i cittadini di paesi terzi ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall\u0026#8217;attivit\u0026#224; lavorativa a norma del diritto dell\u0026#8217;Unione o nazionale, ai quali \u0026#232; consentito lavorare ai sensi dell\u0026#8217;art. 3, paragrafo 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e),\u003cem\u003e \u003c/em\u003edella stessa direttiva, beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne \u0026#171;i settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004\u0026#187;. Infatti, l\u0026#8217;art. 3, paragrafo 2, lettera \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e), della citata direttiva 2011/98/UE stabilisce che essa non si applica ai cittadini di Paesi terzi che \u0026#171;hanno chiesto la protezione internazionale [\u0026#8230;] e sono in attesa di una decisione definitiva sulla loro domanda\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233;, osserva il rimettente, \u0026#232; consentita la disapplicazione della norma interna richiamando l\u0026#8217;effetto diretto dell\u0026#8217;art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea, poich\u0026#233; il principio di non discriminazione non pu\u0026#242; trovare applicazione nelle materie non comprese nell\u0026#8217;ambito di copertura del diritto dell\u0026#8217;Unione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNeppure pu\u0026#242; dirsi, prosegue il rimettente, che il richiedente asilo acceda alle prestazioni di sicurezza sociale attraverso la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all\u0026#8217;accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, che si limita a fissare standard minimi delle condizioni materiali di accoglienza e all\u0026#8217;assistenza sanitaria (artt. 17-19), o a mezzo della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull\u0026#8217;attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status\u003cem\u003e \u003c/em\u003euniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonch\u0026#233; sul contenuto della protezione riconosciuta, direttiva cosiddetta \u0026#8220;qualifiche\u0026#8221;, che, argomenta il ricorrente, all\u0026#8217;art. 29 si limita a riconoscere ai beneficiari di protezione internazionale, \u0026#171;in condizioni paritarie rispetto ai cittadini dello Stato membro, il diritto all\u0026#8217;\u0026#8220;assistenza sociale\u0026#8221; (\u0026#8220;\u003cem\u003esocial welfare\u003c/em\u003e\u0026#8221; e \u0026#8220;\u003cem\u003esocial \u003c/em\u003e\u003cem\u003eassistance\u003c/em\u003e\u0026#8221; nella versione della direttiva in lingua inglese, concetti che l\u0026#8217;art. 34 CdfUe tiene distinti da quello di \u003cem\u003esocial security\u003c/em\u003e)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTanto premesso, osserva il rimettente che nel giudizio \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eassume rilevanza decisiva, ai fini della spettanza del diritto all\u0026#8217;assegno temporaneo, l\u0026#8217;esclusione del permesso per richiesta di asilo dall\u0026#8217;art. 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), numero 1), del d.l. n. 79 del 2021, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNell\u0026#8217;ordinanza di rimessione si precisa infine che chiarezza e univocit\u0026#224; non permettono una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata che, laddove menziona il \u0026#171;permesso di soggiorno per motivi di lavoro [\u0026#8230;] di durata almeno semestrale\u0026#187;, sembra ragionevolmente riferirsi ai soli titoli rilasciati per un diretto fine lavorativo \u0026#171;senza possibilit\u0026#224; di estensione a quei permessi di soggiorno i quali, pur ammettendo il cittadino di un paese terzo nel territorio dello Stato per fini diversi dall\u0026#8217;attivit\u0026#224; lavorativa, comunque lo autorizzano al lavoro\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Sulla non manifesta infondatezza, il Tribunale di Padova, escluso il raccordo tra i principi consacrati negli artt. 3 e 31 Cost. e la parit\u0026#224; di trattamento nel settore della sicurezza sociale nei termini delineati dalla CDFUE e dal diritto eurounitario derivato, fa valere la dimensione interna del dubbio di illegittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEspone il rimettente che l\u0026#8217;\u0026#171;autonoma ed autosufficiente cogenza ai doveri primari di tutela costituzionale dei valori della maternit\u0026#224; e dell\u0026#8217;infanzia, nella loro inscindibile connessione\u0026#187; con il principio di parit\u0026#224; di trattamento, \u0026#171;non tollerano distinzioni arbitrarie e irragionevoli\u0026#187;, come gi\u0026#224; affermato da questa Corte nella sentenza n. 54 del 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e rammenta che nell\u0026#8217;indicato precedente, all\u0026#8217;interno di un percorso ancorato ai principi eurounitari, questa Corte ha gi\u0026#224; ritenuto la natura di prestazioni di sicurezza sociale degli assegni di natalit\u0026#224; e maternit\u0026#224;, valorizzandone la funzione protettiva, e ripropone un identico ragionamento quanto all\u0026#8217;assegno temporaneo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnche il titolo previsto dalla norma censurata per i figli minori sovviene \u0026#171;a una peculiare situazione di bisogno, che si riconnette alla nascita di un bambino o al suo ingresso in una famiglia adottiva, in presenza di condizioni economiche familiari particolarmente disagiate (come attestate dall\u0026#8217;indicatore ISEE)\u0026#187;, prefiggendosi \u0026#171;di concorrere a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libert\u0026#224; e l\u0026#8217;eguaglianza dei cittadini e impediscono il pieno sviluppo della persona umana (art. 3, comma 2, Cost.)\u0026#187;, in attuazione dell\u0026#8217;art. 31 Cost. \u0026#171;che impegna la Repubblica ad agevolare con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l\u0026#8217;adempimento dei compiti relativi\u0026#187;, nella finalit\u0026#224;, preminente, di tutela del minore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAlla luce del carattere pressante e qualificato dello stato di bisogno dei richiedenti asilo, esposti ad una condizione di speciale vulnerabilit\u0026#224;, anche familiare, la esclusione degli stessi dal godimento dell\u0026#8217;assegno temporaneo \u0026#8211; non eccedente, ma integrativo, dei bisogni primari della persona \u0026#8211; sarebbe manifestamente irragionevole o intrinsecamente discriminatoria senza che a diverse conclusioni possa giungersi in raccordo al carattere limitato delle risorse disponibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Tribunale rimettente richiama i contenuti della sentenza n. 50 del 2019, con la quale questa Corte ha ritenuto legittima la scelta del legislatore di attribuire rilevanza al grado di stabilit\u0026#224; socio-economico dei cittadini di Stati terzi privi del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo nell\u0026#8217;escludere il diritto al godimento dell\u0026#8217;assegno sociale, e ricorda il raffronto, operato dalla sentenza di questa Corte n. 54 del 2022, tra l\u0026#8217;indicata provvidenza, che si colloca \u0026#171;all\u0026#8217;epilogo della carriera lavorativa e rappresenta il corrispettivo per il contributo offerto al progresso della comunit\u0026#224;\u0026#187;, e gli assegni di natalit\u0026#224; e maternit\u0026#224;, strumenti, invece, destinati a far fronte ad un bisogno primario della persona \u0026#171;in una stagione della vita \u0026#8211; quella della nascita di un bambino o della sua accoglienza nella famiglia adottiva \u0026#8211; che prescinde dal contributo fornito al progresso della comunit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSulle indicate rime, il rimettente ribadisce che l\u0026#8217;assegno temporaneo afferisce ai bisogni primari della persona e riafferma il principio per il quale quanto maggiore \u0026#232; l\u0026#8217;attinenza della prestazione a un bisogno essenziale dell\u0026#8217;individuo, tanto meno trova giustificazione la scelta del legislatore di condizionarne il godimento a requisiti diversi e aggiuntivi (sono citate le sentenze di questa Corte n. 42 del 2024 e n. 107 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;opzione legislativa di escludere, con la norma censurata, tra i beneficiari della provvidenza i richiedenti asilo \u0026#8211; verosimilmente nella ritenuta instabilit\u0026#224; del loro radicamento sul territorio nazionale \u0026#8211; sacrificherebbe, per il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, in modo irragionevole, la valutazione del loro stato di bisogno (sono citate le sentenze di questa Corte n. 2 del 2013 e n. 40 del 2011).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRammenta ancora l\u0026#8217;ordinanza di rimessione che in altra occasione questa Corte ha utilizzato argomentazioni idonee ad escludere che la permanenza sul territorio nazionale dei titolari di permesso di soggiorno per richiesta asilo possa essere ritenuta precaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel richiamare le motivazioni adottate in quel precedente (sentenza n. 186 del 2020), il rimettente espone che il permesso per \u0026#8220;richiesta asilo\u0026#8221;, di durata semestrale e rinnovabile, finisce, \u0026#171;nella stragrande maggioranza dei casi\u0026#187;, per dare corpo ad un tempo \u0026#171;complessivo di permanenza dei richiedenti asilo [\u0026#8230;] di almeno un anno e mezzo\u0026#187;, e tanto \u0026#171;in ragione dei tempi di decisione sulle domande amministrative comunemente osservati dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; competente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Nel giudizio innanzi a questa Corte si \u0026#232; costituito l\u0026#8217;INPS, resistente nel giudizio principale, concludendo per la declaratoria di inammissibilit\u0026#224; e comunque di non fondatezza delle questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Sotto il primo profilo, l\u0026#8217;INPS deduce il difetto di motivazione sulla rilevanza. Come eccepito nel giudizio principale, l\u0026#8217;attestazione ISEE del nucleo familiare della richiedente per l\u0026#8217;anno 2021, in cui \u0026#232; presente un componente non inserito nei registri dell\u0026#8217;anagrafe nel periodo di validit\u0026#224; della dichiarazione, non sarebbe idonea. Al riguardo il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e si \u0026#232; limitato ad affermare che \u0026#171;non risulta difettare in capo alla ricorrente altro presupposto di legge\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;eventuale dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale della norma censurata non varrebbe pertanto all\u0026#8217;accoglimento della domanda del giudizio principale non avendo la ricorrente comprovato ed il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e accertato l\u0026#8217;esistenza di tale attestazione dandone riscontro in motivazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer la parte, poi, secondo quanto previsto dall\u0026#8217;art. 44 del d.lgs. n. 286 del 1998, il ricorso alla speciale procedura di cui all\u0026#8217;art. 28 del decreto legislativo 1\u0026#176; settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69) non \u0026#232; consentito in una \u0026#171;situazione di legittimo diniego della prestazione reclamata, in assenza in capo alla richiedente dei necessari requisiti previsti dalla legge\u0026#187; e non rende antigiuridico un \u0026#171;comportamento\u0026#187; che tale non era, con attribuzione di una prestazione previdenziale o assistenziale, in violazione delle norme sulla proponibilit\u0026#224; o procedibilit\u0026#224; della relativa domanda.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Nel merito, in una breve sintesi della cornice normativa di riferimento, l\u0026#8217;Istituto di previdenza ricorda che con il d.l. n. 79 del 2021, come convertito, il legislatore ha inteso introdurre in via temporanea, come si legge nel preambolo dell\u0026#8217;atto normativo, misure volte a sostenere la genitorialit\u0026#224; e a favorire la natalit\u0026#224;, successivamente alla legge n. 46 del 2021 e nelle more dell\u0026#8217;adozione dei relativi decreti attuativi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa parte richiama la propria circolare 30 giugno 2021, n. 93, con cui ha precisato i presupposti di riconoscimento della misura, e la disciplina dell\u0026#8217;assegno unico universale, introdotto dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 (Istituzione dell\u0026#8217;assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1\u0026#176; aprile 2021, n. 46), che non contempla, tra i permessi che consentono l\u0026#8217;accesso alla misura, quello di soggiorno per \u0026#8220;richiesta asilo\u0026#8221;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNella prevista necessit\u0026#224; della titolarit\u0026#224; di un permesso di soggiorno, ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, connotato da stabilit\u0026#224; e durata nel tempo, l\u0026#8217;art. 2 del citato regolamento, osserva l\u0026#8217;INPS, esclude espressamente, tra i titoli legittimanti, il permesso rilasciato in attesa dell\u0026#8217;esame di una domanda di asilo, che, di durata semestrale e rinnovabile fino alla decisione della competente commissione territoriale, secondo la disciplina dettagliata nel d.lgs. n. 142 del 2015, non pu\u0026#242; essere, tra l\u0026#8217;altro, convertito in permesso di soggiorno per motivo di lavoro (viene citato l\u0026#8217;art. 23).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa mancanza di mezzi di sussistenza d\u0026#224; diritto all\u0026#8217;accoglienza in un centro per richiedenti asilo e, secondo la disciplina contenuta nel citato d.lgs. n. 142 del 2015, all\u0026#8217;assistenza sanitaria gratuita e all\u0026#8217;iscrizione scolastica, quali bisogni primari da garantire (art. 21).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSulle indicate premesse, espone l\u0026#8217;INPS che l\u0026#8217;assegno temporaneo per i figli minori non attiene ad un bisogno primario ed essenziale della persona, valendo, piuttosto, \u0026#171;a sostenere temporaneamente la genitorialit\u0026#224; e a favorire la natalit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;evidenza che la censurata normativa raccordi, in via transitoria, l\u0026#8217;attribuzione del beneficio a limiti di reddito non coincidenti con uno stato di bisogno sarebbe confermata, per l\u0026#8217;Istituto, dall\u0026#8217;introduzione dell\u0026#8217;assegno unico universale quale misura finale \u0026#171;disancorata\u0026#187; nell\u0026#8217;\u003cem\u003ean\u003c/em\u003e da limiti reddituali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon integrando l\u0026#8217;assegno temporaneo per i figli minori un bisogno primario, la scelta legislativa di non accomunare tra i beneficiari i titolari di permesso di soggiorno per \u0026#8220;richiesta asilo\u0026#8221; resterebbe scrutinabile da questa Corte \u0026#171;laddove travalichi il canone della ragionevolezza che deve presiedere alle scelte normative\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eVengono in tal modo richiamate le sentenze n. 42 del 2024, n. 54 del 2022 e n. 40 del 2013, che hanno riconosciuto l\u0026#8217;estensione delle prestazioni ivi esaminate, con conseguente illegittimit\u0026#224; costituzionale delle norme limitative (con riguardo, rispettivamente: all\u0026#8217;indennit\u0026#224; di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili e alla pensione di inabilit\u0026#224;; al contributo previsto dalla Regione Toscana al genitore di minore disabile; al \u0026#8220;bonus beb\u0026#232;\u0026#8221; e all\u0026#8217;assegno di natalit\u0026#224;), integrative di requisiti selettivi che, fondati sul radicamento territoriale e anche su presupposti reddituali stringenti, non tengono conto \u0026#171;dei caratteri essenziali dei bisogni primari cui le politiche sociali sono finalizzate\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel riferirsi alla sentenza n. 19 del 2020 (\u003cem\u003erect\u003c/em\u003e\u003cem\u003ee\u003c/em\u003e: n. 19 del 2022), l\u0026#8217;INPS ricorda ancora che questa Corte, nell\u0026#8217;esaminare il reddito di cittadinanza, ha ritenuto che il legislatore non irragionevolmente abbia circoscritto la misura ai titolari di un permesso di soggiorno UE, ai sensi del regolamento CE n. 1030/2002, e segnatamente agli stranieri soggiornanti in Italia a tempo indeterminato, nella perseguita finalit\u0026#224; della prestazione di realizzare, anche, obiettivi di politica del lavoro e di integrazione sociale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Tribunale rimettente, secondo l\u0026#8217;INPS, equipara situazioni eterogenee incorrendo in una errata valutazione di omogeneit\u0026#224; delle situazioni in raffronto, che sarebbe necessaria per valutare l\u0026#8217;esistenza della dedotta irragionevole discriminazione (\u0026#232; citata la sentenza di questa Corte n. 114 del 2015 che richiama, a sua volta, la sentenza n. 139 del 2014 e le ordinanze n. 100 del 2013 e n. 276 del 2012).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;esigenza di garantire l\u0026#8217;eguaglianza di cittadini italiani e comunitari, e cittadini extra UE, conclude l\u0026#8217;Istituto, trova applicazione nel caso in cui \u0026#171;i servizi e le prestazioni siano espressione del godimento di diritti finalizzati al soddisfacimento di \u0026#8220;un bisogno primario ed impellente dell\u0026#8217;individuo\u0026#8221; che si configura come diritto inviolabile della persona\u0026#187; (\u0026#232; richiamata la sentenza di questa Corte n. 223 del 2013, \u003cem\u003erect\u003c/em\u003e\u003cem\u003ee\u003c/em\u003e: n. 50 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAl di l\u0026#224; del nucleo dei diritti inviolabili, il legislatore, nel ragionevole esercizio della propria discrezionalit\u0026#224;, ben potrebbe individuare modalit\u0026#224; di riconoscimento di provvidenze sociali nel \u0026#171;razionale contemperamento sia con la soddisfazione di altri diritti costituzionalmente garantiti, sia con i limiti delle disponibilit\u0026#224; finanziarie statali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dell\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate inammissibili ovvero manifestamente infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Rileva anzitutto la difesa statale che l\u0026#8217;inclusione dei richiedenti asilo tra i beneficiari dell\u0026#8217;assegno temporaneo per i figli minori non \u0026#232; soluzione costituzionalmente obbligata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa tutela della natalit\u0026#224; realizza una finalit\u0026#224; assistenziale e insieme di promozione delle nascite che \u0026#232; estranea al raggio di cura proprio dei richiedenti asilo, il cui diritto \u0026#232; diversamente calibrato sulla tutela del nucleo familiare esistente. Sarebbero pertanto inammissibili le soluzioni tendenti ad una pronuncia additiva \u0026#8220;rigida\u0026#8221; in settori in cui la rilevazione di un problema e la sua soluzione restano affidate alla discrezionalit\u0026#224; legislativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eI trattamenti di accoglienza previsti agli articoli da 12 a 17 della direttiva 2013/33/UE, attuati con il d.lgs. n. 142 del 2015, che ordina in modo organico un insieme di provvidenze a favore dei richiedenti asilo e del loro nucleo familiare, costituiscono un sistema \u0026#171;chiuso\u0026#187; e \u0026#171;speciale\u0026#187;, la cui modifica \u003cem\u003ein \u003c/em\u003e\u003cem\u003emelius\u003c/em\u003e postula uno specifico e mirato intervento del legislatore e non una mera giustapposizione di discipline.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.\u0026#8211; La difesa dell\u0026#8217;interveniente contesta all\u0026#8217;ordinanza di rimessione il difetto di un\u0026#8217;adeguata analisi della provvidenza che, finalizzata a sostenere temporaneamente i nuclei familiari in condizioni economiche disagiate, non viene comparata con altre omologhe misure a mezzo delle quali questa Corte ha inteso dare soddisfazione ai bisogni primari della persona (viene menzionata la sentenza n. 24 del 2024 [\u003cem\u003erecte\u003c/em\u003e: n. 42 del 2024], dettata a sostegno di famiglie con figli minori di anni 18 affetti da disabilit\u0026#224; grave).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e non avrebbe preso in considerazione le ragioni che nel pertinente diritto dell\u0026#8217;Unione hanno condotto a differenziare, rispetto a determinate prestazioni di previdenza sociale, i cittadini di Paesi terzi equiparati ai cittadini UE, o che sono ammessi nel territorio di uno Stato membro per motivi di lavoro, e i cittadini di Paesi terzi che vi sono ammessi, come i richiedenti asilo, per altri motivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;esistenza di determinati standard previsti dalla direttiva cosiddetta accoglienza e assistenza, cui accedono, in via esclusiva, i titolari del permesso di soggiorno per \u0026#8220;richiesta asilo\u0026#8221;, avrebbe dovuto determinare il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e a valutare se proprio la condizione dei richiedenti asilo valga a giustificare, in modo idoneo, la censurata esclusione, con conseguente riconduzione della scelta operata dal legislatore alla sua ampia discrezionalit\u0026#224;. La mancata indagine e il difetto di motivazione su uno snodo caratterizzante il giudizio correlato al dedotto parametro escludono, per la difesa dell\u0026#8217;interveniente, la violazione del principio di eguaglianza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Con memoria illustrativa depositata il 21 gennaio 2025, l\u0026#8217;INPS ha insistito per la dichiarazione di inammissibilit\u0026#224; o manifesta infondatezza delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; All\u0026#8217;udienza di discussione l\u0026#8217;INPS e il Presidente del Consiglio dei ministri si sono riportati ai rispettivi scritti: la difesa dello Stato ha poi sollecitato una restituzione degli atti al giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e per una rimeditazione del sollevato dubbio, all\u0026#8217;esito della sopravvenuta normativa sull\u0026#8217;assegno unico universale.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 99 del 2024), il Tribunale di Padova, in funzione di giudice del lavoro, censura, in riferimento agli artt. 3 e 31 Cost., l\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), numero 1), del d.l. n. 79 del 2021, come convertito, nella parte in cui, dopo avere riconosciuto l\u0026#8217;assegno temporaneo per i figli minori, tra gli altri, \u0026#171;a[i] cittadin[i] di uno Stato non appartenente all\u0026#8217;Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale\u0026#187;, ne esclude il godimento quanto ai cittadini di Paesi terzi, titolari di permesso di soggiorno per \u0026#8220;richiesta asilo\u0026#8221;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente denuncia l\u0026#8217;irragionevole trattamento riservato dal legislatore ad una categoria di persone facoltizzata a lavorare sul territorio dello Stato in cui soggiorna, per un tempo limitato che di fatto \u0026#232; divenuto, nella grande maggioranza dei casi, pari ad un anno e mezzo, in ragione dei rinnovi semestrali consentiti e giustificati dai ritardi in cui incorre l\u0026#8217;amministrazione competente nel decidere le domande di asilo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI richiedenti asilo si trovano, secondo il giudice \u003cem\u003ea quo, \u003c/em\u003ein modo vieppi\u0026#249; pressante in quanto componenti di un nucleo familiare gi\u0026#224; vulnerabile per la condizione sofferta dai suoi componenti, nella situazione di bisogno che la prestazione si prefigge di fronteggiare. Quest\u0026#8217;ultima, correlandosi alla nascita di un figlio, risponderebbe ai bisogni primari dell\u0026#8217;individuo, che si fanno via via pi\u0026#249; stringenti quanto maggiore \u0026#232; la loro afferenza alla persona.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer il rimettente, la funzione protettiva da uno stato di bisogno assolta dall\u0026#8217;assegno di natalit\u0026#224; e di maternit\u0026#224; nella giurisprudenza di questa Corte sovviene anche in caso di assegno temporaneo, il cui riconoscimento rimuove ostacoli di ordine economico e sociale che limitano libert\u0026#224; ed eguaglianza dei cittadini, con impedimento al pieno sviluppo della persona, anche in attuazione della tutela di maternit\u0026#224; ed infanzia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratterebbe di profili di tutela non sacrificabili, ai quali non potrebbe ragionevolmente opporsi il carattere limitato delle risorse disponibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; In via preliminare deve essere valutata la richiesta, avanzata dalla difesa statale all\u0026#8217;udienza di discussione, di restituzione degli atti al giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e avuto riguardo alla sopravvenuta introduzione, \u003cem\u003emedio temp\u003c/em\u003e\u003cem\u003eo\u003c/em\u003e\u003cem\u003ere\u003c/em\u003e, della disciplina dell\u0026#8217;assegno unico universale per i figli a carico, introdotta dal d.lgs. n. 230 del 2021, provvidenza destinata ad assorbire l\u0026#8217;assegno temporaneo per i figli minori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;istanza non pu\u0026#242; essere accolta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa, infatti, escluso ogni diretto rilievo della nuova misura sul giudizio principale, in cui la domanda amministrativa di assegno temporaneo \u0026#232; stata proposta il 2 luglio 2021, e quindi in epoca anteriore all\u0026#8217;entrata in vigore, a partire dal marzo 2022, dell\u0026#8217;assegno unico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Ancora in via preliminare vanno esaminate le eccezioni di inammissibilit\u0026#224; sollevate dalla difesa dell\u0026#8217;INPS.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; La prima di esse riguarda il difetto di motivazione in cui sarebbe incorsa l\u0026#8217;ordinanza di rimessione nella parte in cui avrebbe omesso di illustrare le ragioni della validit\u0026#224; della attestazione ISEE relativa alla composizione del nucleo familiare della richiedente per il 2021, presupposto della provvidenza reclamata, nonostante la presenza in detta attestazione di persona non iscritta all\u0026#8217;anagrafe per il periodo in cui era stata richiesta la prestazione. L\u0026#8217;INPS deduce altres\u0026#236; il carattere indimostrato, o non accertato, di una serie di ulteriori requisiti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.\u0026#8211; La parte propone un\u0026#8217;ulteriore eccezione di inammissibilit\u0026#224;, sostenendo che sarebbe stata erroneamente azionata la speciale procedura di cui all\u0026#8217;art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011, che, in modo improprio, sarebbe divenuta il \u0026#171;veicolo semplificato\u0026#187; per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali, in violazione delle norme inderogabili di proponibilit\u0026#224; e procedibilit\u0026#224; del relativo giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome previsto dall\u0026#8217;art. 44, rubricato \u0026#171;Azione civile contro la discriminazione\u0026#187;, del d.lgs. n. 286 del 1998, infatti, il ricorso all\u0026#8217;indicata procedura sarebbe consentito solo a fronte di un \u0026#8220;comportamento\u0026#8221; o \u0026#8220;fatto\u0026#8221; discriminatorio e non in caso di legittimo diniego della misura invocata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.4.\u0026#8211; Le eccezioni sono infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl tenore testuale della ordinanza di rimessione, l\u0026#224; dove il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e rileva in modo inequivocabile che, salva la norma censurata, \u0026#171;non risulta difettare in capo alla ricorrente alcun altro presupposto di legge ai fini del riconoscimento del diritto all\u0026#8217;assegno temporaneo\u0026#187;, presuppone la avvenuta valutazione della sussistenza degli altri presupposti concernenti la legittima instaurazione del giudizio di accertamento della condotta discriminatoria, fondata sul carattere \u0026#8220;mediato\u0026#8221; della violazione che trova origine nella legge censurata. Lo stesso passaggio dell\u0026#8217;ordinanza d\u0026#224; espressamente atto della ritenuta sussistenza dei requisiti previsti dalla disciplina in esame per il riconoscimento dell\u0026#8217;assegno temporaneo, in disparte quello di cui si discute.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Va, ancora, rilevato che il rimettente ha correttamente ritenuto la non praticabilit\u0026#224; di una interpretazione costituzionalmente adeguata della norma censurata, avuto riguardo alla chiarezza del dettato normativo che, in modo univoco, riserva il riconoscimento dell\u0026#8217;assegno temporaneo per i figli minori, per quanto qui rileva, ai cittadini di Paesi terzi in possesso di un \u0026#171;permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Nel merito, le questioni non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Il Tribunale di Padova, esclusa la dimensione europea, calibra il dubbio di illegittimit\u0026#224; costituzionale sui parametri costituzionali della irragionevolezza, disparit\u0026#224; di trattamento e tutela della famiglia, della maternit\u0026#224; e dell\u0026#8217;infanzia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa mancata copertura all\u0026#8217;interno del diritto dell\u0026#8217;Unione della materia della sicurezza sociale \u0026#8211; definita dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale \u0026#8211; declinata con riferimento ai cittadini di Paesi terzi richiedenti asilo, sottrae la categoria all\u0026#8217;applicazione dei relativi principi di parit\u0026#224; di trattamento e non discriminazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 12 della direttiva 2011/98/UE, rubricato \u0026#171;Diritto alla parit\u0026#224; di trattamento\u0026#187;, indica, al paragrafo 1, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), \u0026#171;i settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004\u0026#187; come il terreno di \u0026#8220;concretizzazione\u0026#8221; del principio di non discriminazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;espressa esclusione della categoria dei richiedenti asilo \u0026#171;in attesa di una decisione definitiva sulla propria domanda\u0026#187; dal godimento dei diritti di sicurezza sociale (art. 3, paragrafo 2, lettera \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e, della citata direttiva 2011/98/UE) preclude, anche in combinato disposto con l\u0026#8217;art. 18 CDFUE sulla garanzia dell\u0026#8217;asilo, l\u0026#8217;inveramento del principio di non discriminazione nella materia \u003cem\u003ede qua\u003c/em\u003e, con conseguente esclusione della disapplicazione diretta della norma interna di contrasto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questa prospettiva, il rimettente correttamente esclude che possano valere a riconoscere tutela assistenziale al richiedente asilo le direttive 2013/33/UE e 2011/95/UE, rispettivamente dettate per definire gli standard minimi di accoglienza e assistenza sanitaria dei richiedenti protezione internazionale e per attribuire ai beneficiari della protezione internazionale, in condizioni di parit\u0026#224; con i cittadini dello Stato membro, il diritto al \u003cem\u003esocial welfare\u003c/em\u003e o diritto all\u0026#8217;assistenza sociale. Tale diritto viene tenuto distinto, ad opera dell\u0026#8217;art. 34 CDFUE, da quello alla \u003cem\u003esocial security\u003c/em\u003e. La non omogeneit\u0026#224; di prestazioni e categorie normate esclude, in tale contesto, la praticabilit\u0026#224; di una disamina in punto di disparit\u0026#224; di trattamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Il quadro normativo in cui si collocano le questioni poste \u0026#232;, pertanto, quello interno dei dedotti \u003cem\u003evulnera\u003c/em\u003e ai principi di eguaglianza e ragionevolezza, nella prospettiva della rimozione degli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, in un contesto di tutela della famiglia, della maternit\u0026#224; e dell\u0026#8217;infanzia (artt. 3, primo e secondo comma, e 31 Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; A venire in esame \u0026#232; anzitutto l\u0026#8217;individuazione della situazione obiettiva di bisogno al cui riconoscimento si accompagna la misura in questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente muove dalla considerazione che il bisogno cui fa fronte l\u0026#8217;assegno temporaneo per i figli minori appartiene al novero di quelli primari della persona, rispetto ai quali non si giustifica la scelta del legislatore di condizionarne il godimento a requisiti aggiuntivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; posto, il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003edenuncia la manifesta irragionevolezza della negazione in capo ai richiedenti asilo di una condizione di stabile permanenza nel territorio dello Stato di soggiorno cui consegue la loro esclusione dal novero delle categorie protette (cittadini dello Stato di soggiorno, cittadini comunitari ed extra UE lungo-soggiornanti o titolari di un permesso per motivi di lavoro o studio ultra-semestrale). Tale esclusione determinerebbe una ingiustificata diversit\u0026#224; di trattamento, pur nella identit\u0026#224; del presupposto dello stato di bisogno, tra coloro che sono ammessi a fruire degli assegni di maternit\u0026#224; e natalit\u0026#224; e il richiedente asilo che faccia istanza per il riconoscimento dell\u0026#8217;assegno temporaneo per i figli minori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.\u0026#8211; Nell\u0026#8217;indicato quadro si tratta di individuare la natura del bisogno cui sopperisce l\u0026#8217;assegno temporaneo, verificando se esso appartenga al nucleo di quelli essenziali nella cui tutela trovano realizzazione, attraverso la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale, i principi di libert\u0026#224; ed eguaglianza tra individui nel pieno sviluppo della loro personalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl sindacato che questa Corte \u0026#232; chiamata a esercitare \u0026#171;muove dall\u0026#8217;identificazione della \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e della norma di riferimento e passa poi alla verifica della coerenza con tale \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e del filtro selettivo introdotto\u0026#187; (sentenza n. 44 del 2020, punto 3.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; in termini, pi\u0026#249; recentemente, sentenza n. 42 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDove la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;intervento \u0026#232; quella di alleviare un bisogno primario della persona, la scelta legislativa di limitazione o di esclusione va sottoposta a uno scrutinio particolarmente stretto, mentre nel caso in cui non venga direttamente in evidenza la finalit\u0026#224; di alleviare uno stato di bisogno, l\u0026#8217;esclusione o il limite pu\u0026#242; rinvenire una sua diversa e ragionevole giustificazione (tra le molte, sentenze n. 31 del 2025, n. 42 del 2024, n. 34 del 2022, n. 44 del 2020 e n. 222 del 2013).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.5.\u0026#8211; L\u0026#8217;assegno temporaneo per i figli minori previsto dal censurato art. 1 del d.l. n. 79 del 2021, come convertito, \u0026#232; misura riconosciuta, nella versione in vigore, su base mensile, a decorrere dal 1\u0026#176; luglio 2021 e fino al 28 febbraio 2022, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all\u0026#8217;assegno per il nucleo familiare di cui all\u0026#8217;art. 2 del d.l. n. 69 del 1988, come convertito, e siano in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), documento che serve a determinare la condizione economica, reddituale e patrimoniale, delle famiglie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDetta provvidenza interviene, dunque, ampliandola, sulla platea delle categorie familiari assistite a norma del d.l. n. 69 del 1988, come convertito. Quest\u0026#8217;ultimo, intitolato \u0026#171;Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti\u0026#187;, \u0026#232; dettato a sostegno della famiglia e natalit\u0026#224; in un quadro di assistenza che, prestata in favore dei lavoratori, attribuisce rilievo \u0026#8211; attraverso l\u0026#8217;innalzamento del reddito complessivo del nucleo familiare ed il conseguente allargamento della cornice dei beneficiari \u0026#8211; anche a situazioni di infermit\u0026#224; ed inabilit\u0026#224; al lavoro dei componenti del nucleo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 2 del d.l. n. 79 del 2021, che detta i criteri per la determinazione dell\u0026#8217;assegno temporaneo per i figli minori, riconosce la provvidenza a coloro che non possono godere della pregressa misura, determinandola nel suo ammontare in base alla tabella di cui all\u0026#8217;Allegato 1, che individua le soglie ISEE (dove la prima \u0026#232; integrata dalla fascia di reddito \u0026#171;fino a 7.000\u0026#187; euro e l\u0026#8217;ultima \u0026#171;da 49.900,01 a 50.000,00\u0026#187;) e i corrispondenti importi mensili dell\u0026#8217;assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero presente nel nucleo familiare e con un innalzamento a fronte di situazioni di \u0026#171;disabilit\u0026#224;\u0026#187; in cui venga a trovarsi il minore del nucleo familiare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl beneficio \u0026#232; attribuito a condizione che al momento della presentazione della domanda, e per tutta la durata della misura, il richiedente goda di cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell\u0026#8217;Unione europea, o sia cittadino di uno Stato non appartenente all\u0026#8217;Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale, sia soggetto al pagamento dell\u0026#8217;imposta sul reddito in Italia, abbia figli a carico di et\u0026#224; inferiore ai diciotto anni compiuti e si trovi a risiedere in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, o sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale (art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e, punti da 1 a 4).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.6.\u0026#8211; Nel preambolo del suddetto d.l. n. 79 del 2021 viene chiarito che l\u0026#8217;intervento \u0026#232; determinato dalla esigenza di introdurre \u0026#171;in via temporanea e nelle more dell\u0026#8217;adozione dei decreti legislativi attuativi della legge n. 46 del 2021, misure immediate volte a sostenere la genitorialit\u0026#224; e favorire la natalit\u0026#224;\u0026#187;. In attuazione di tale previsione il d.lgs. n. 230 del 2021 ha introdotto l\u0026#8217;assegno unico universale, nella cui disciplina vengono assorbite in un\u0026#8217;unica provvidenza varie prestazioni sociali di famiglia, tra le quali l\u0026#8217;assegno temporaneo per i figli minori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;assegno unico universale, in disparte i requisiti di cittadinanza \u0026#8211; e, quanto agli stranieri, di titolarit\u0026#224; di un permesso unico di lavoro, di un permesso di lungo periodo o di un permesso per ricerca lavoro, ai sensi del regolamento CE n. 1030/2002 \u0026#8211;, \u0026#232; misura disancorata nell\u0026#8217;\u003cem\u003ean\u003c/em\u003e dai limiti reddituali del richiedente come rappresentati negli indicatori di equivalenza ISEE, la cui consistenza evidenzia l\u0026#8217;estraneit\u0026#224; dello strumento alla finalit\u0026#224; di urgenza assistenziale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella Tabella A, compilata con riferimento ai \u0026#171;Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore\u0026#187; ed allegata al testo del d.lgs. n. 230 del 2021 in occasione della sua adozione, gli indicatori di equivalenza vanno da una estensione minima \u0026#171;fino a 14.775,06\u0026#187; euro ad una massima compresa tra \u0026#171;101.888,69\u0026#187; euro e \u0026#171;102.006,90\u0026#187; euro, per un calcolo delle condizioni economiche familiari che, adeguato negli anni per successivi aggiornamenti, rispetta la natura universale del mezzo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.7.\u0026#8211; Dal complessivo quadro di riferimento emerge che la provvidenza in questione non vale a sostenere specifici bisogni primari dell\u0026#8217;individuo, apparendo, piuttosto, misura premiale della genitorialit\u0026#224;, che non \u0026#232;, quindi, volta a tutelare una situazione di indigenza assoluta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa natura transitoria e la finalit\u0026#224; \u0026#8220;ponte\u0026#8221; dello strumento \u0026#8211; volto a dare attuazione alla misura, definitiva, dell\u0026#8217;assegno unico universale, a sua volta d\u0026#8217;indole non assistenziale, siccome svincolato, nell\u0026#8217;\u003cem\u003ean\u003c/em\u003e, da limiti reddituali delle famiglie \u0026#8211; concorrono a definirne la portata, al di fuori dello stretto obiettivo di affrancare la persona da un bisogno pressante ed essenziale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.8.\u0026#8211; Come ancora recentemente osservato da questa Corte, \u0026#171;la Costituzione impone di preservare l\u0026#8217;eguaglianza nell\u0026#8217;accesso all\u0026#8217;assistenza sociale tra cittadini italiani e comunitari da un lato, e cittadini extra UE dall\u0026#8217;altro, soltanto con riguardo a servizi e prestazioni che, nella soddisfazione di \u0026#8220;un bisogno primario dell\u0026#8217;individuo che non tollera un distinguo correlato al radicamento territoriale\u0026#8221;, riflettano il godimento dei diritti inviolabili della persona\u0026#187; (ordinanza n. 29 del 2024, punto 5.4.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; nello stesso senso, sentenze n. 50 del 2019 e n. 222 del 2013), rammentando che, ove si tratti di prestazioni sociali, tanto maggiore \u0026#232; l\u0026#8217;inerenza della prestazione a un bisogno essenziale della persona, tanto meno si giustifica la scelta di condizionarne il godimento a requisiti diversi ed aggiuntivi rispetto al grado di bisogno concretamente provato (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e, sentenze n. 42 del 2024 e n. 107 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl richiamato principio ha trovato applicazione: in materia di contributi regionali finalizzati a sostenere famiglie con figli disabili minori o per contrastare fenomeni di povert\u0026#224; e disagio sociale; con riguardo all\u0026#8217;assegno sociale sostitutivo della pensione sociale e volto a far fronte a un particolare stato di bisogno derivante dall\u0026#8217;indigenza; con riferimento all\u0026#8217;indennit\u0026#224; di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili e alla pensione di inabilit\u0026#224; (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003ealiis\u003c/em\u003e, sentenze n. 42 del 2024, n. 137 del 2021, n. 222 e n. 40 del 2013).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.9.\u0026#8211; L\u0026#8217;esistenza di autonome misure volte a fronteggiare bisogni essenziali dell\u0026#8217;individuo va poi correlata con il sistema organico di provvidenze per i richiedenti asilo ed il loro nucleo familiare, con particolare riguardo ai minori che ne fanno parte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl permesso di soggiorno per i richiedenti asilo viene rilasciato agli stranieri che presentano domanda di protezione internazionale, ha durata semestrale ed \u0026#232; rinnovabile fino alla decisione, \u0026#232; valido anche come documento di riconoscimento e d\u0026#224; diritto, tra l\u0026#8217;altro, all\u0026#8217;assistenza sanitaria gratuita, all\u0026#8217;istruzione dei figli minori con diritto all\u0026#8217;iscrizione scolastica, e al lavoro (artt. 21 e 22 del d.lgs. n. 142 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, quanto a quest\u0026#8217;ultimo, il richiedente asilo pu\u0026#242; svolgere attivit\u0026#224; lavorativa decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda amministrativa se il procedimento non \u0026#232; concluso e il ritardo non \u0026#232; a lui attribuibile, ma il suo permesso non si converte in permesso di soggiorno per motivi di lavoro (art. 22 del d.lgs. n. 142 del 2015, cit.): il protrarsi del ritardo dell\u0026#8217;amministrazione non conforma diversamente il titolo di permanenza, ma affranca dai bisogni primari la persona attraverso il suo inserimento nel circuito lavorativo componendo e contenendo i margini del bisogno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.10.\u0026#8211; Si tratta di un apparato di norme modulato sulle esigenze della prima accoglienza e sulla situazione \u0026#8220;a formazione progressiva\u0026#8221; in cui versa il richiedente asilo che in seguito alla domanda \u0026#232; autorizzato a rimanere sul territorio dello Stato finch\u0026#233; la competente commissione territoriale non gli riconosca lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria o ne rigetti la domanda (artt. 7, comma 1, e 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, intitolato \u0026#171;Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato\u0026#187;; artt. 2, 7 e 14 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, intitolato \u0026#171;Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull\u0026#8217;attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonch\u0026#233; norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAi titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria viene poi riconosciuto, con fonte primaria, il diritto al medesimo trattamento del cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria (art. 27 del d.lgs. n. 251 del 2007) con l\u0026#8217;espressa equiparazione quanto al godimento dell\u0026#8217;assegno temporaneo per i figli minori (circolare dell\u0026#8217;INPS n. 93 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.11.\u0026#8211; Nell\u0026#8217;indicato contesto, in cui vengono in valutazione i parametri della tutela della famiglia, maternit\u0026#224; e infanzia (art. 31 Cost.), l\u0026#8217;assegno temporaneo per i figli minori \u0026#232; una provvidenza di tutela di soggetti fragili, ma non \u0026#232; destinato al soddisfacimento di bisogni essenziali della persona. Esso non \u0026#232;, quindi, assimilabile alle misure di \u0026#171;sostegno indispensabili per una vita dignitosa, come la pensione d\u0026#8217;inabilit\u0026#224; civile, diretta al sostentamento della persona, nonch\u0026#233; alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili e alla tutela di bisogni primari della persona, al fine di garantire un minimo vitale di sussistenza a presidio del nucleo essenziale e indefettibile del diritto al mantenimento, garantito a ogni cittadino inabile al lavoro\u0026#187; (sentenza n. 137 del 2021, punto 8.2.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.12.\u0026#8211; L\u0026#8217;estraneit\u0026#224; dello strumento sociale di cui si tratta al nucleo dei bisogni essenziali della persona e quindi l\u0026#8217;esclusione, nel caso di specie, della sussistenza del limite invalicabile costituito dalla garanzia di un diritto inviolabile consentono \u0026#8211; come costantemente ritenuto da questa Corte, in considerazione anche della esigenza di conciliare la massima fruibilit\u0026#224; dei benefici previsti con la limitatezza delle risorse finanziarie disponibili (sentenze n. 107 del 2018 e n. 133 del 2013) \u0026#8211; di affidare alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore, pur sempre in ossequio al principio di ragionevolezza, la possibilit\u0026#224; di graduare con criteri restrittivi, o financo di escludere, l\u0026#8217;accesso a prestazioni sociali (tra le tante, sentenze n. 42 del 2024, n. 199 e n. 54 del 2022, n. 50 del 2019, n. 166 e n. 107 del 2018, n. 222, n. 133 e n. 2 del 2013; ordinanza n. 29 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.13.\u0026#8211; Una situazione di bisogno dei richiedenti asilo che, come quella in esame, non si connota in termini di impellenza e afferenza alle primarie necessit\u0026#224; della persona, unitamente al sistema di provvidenze, sopra descritto, che assiste i richiedenti asilo, rende pertanto non irragionevole la scelta legislativa di non includere i titolari di permesso per asilo nella platea dei beneficiari dell\u0026#8217;assegno temporaneo per i figli minori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Deve, conclusivamente, dichiararsi la non fondatezza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), numero 1), del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 (Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2021, n. 112, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 31 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Padova, in funzione di giudice del lavoro, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMaria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eValeria EMMA, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 10 aprile 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Valeria EMMA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20250410122313.pdf","oggetto":"Straniero - Maternit\u0026#224; e infanzia - Assegno temporaneo per figli minori - Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno che devono essere posseduti dal richiedente - Previsione, nel caso di richiedente cittadino di uno Stato non appartenente all\u0026#8217;Unione europea, del requisito del possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale - Inclusione del permesso di soggiorno per richiesta asilo nell\u0026#8217;elenco dei titoli legittimanti per richiedere l\u0026#8217;assegno temporaneo - Irragionevole esclusione dal godimento dell\u0026#8217;assegno temporaneo di una categoria di soggetti che si trovano nello stato di bisogno che la prestazione si prefigge di fronteggiare - Contrasto con l\u0026#8217;impegno della Repubblica ad agevolare, con misure economiche e altre provvidenze, la formazione della famiglia - Contrasto con i doveri primari di tutela costituzionale della maternit\u0026#224; e dell\u0026#8217;infanzia.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[{"numero_massima":"46699","titoletto":"Straniero - Politiche sociali - Accesso all\u0027assistenza sociale - Uguaglianza tra cittadini italiani e comunitari da un lato, e cittadini extra UE dall\u0027altro - Ambito - Servizi e prestazioni che riflettono il godimento dei diritti inviolabili della persona - Possibili limitazioni laddove la prestazione o il servizio non sono direttamente finalizzati ad alleviare uno stato di bisogno (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni aventi ad oggetto la disposizione che esclude dalla fruizione dell\u0027assegno temporaneo per figli minori il cittadino straniero titolare del permesso di soggiorno per richiesta asilo). (Classif. 245005).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa Costituzione impone di preservare l’eguaglianza nell’accesso all’assistenza sociale tra cittadini italiani e comunitari da un lato, e cittadini extra UE dall’altro, soltanto con riguardo a servizi e prestazioni che, nella soddisfazione di un bisogno primario dell’individuo che non tollera un distinguo correlato al radicamento territoriale, riflettano il godimento dei diritti inviolabili della persona; ove si tratti di prestazioni sociali, tanto maggiore è l’inerenza della prestazione a un bisogno essenziale della persona, tanto meno si giustifica la scelta di condizionarne il godimento a requisiti diversi ed aggiuntivi rispetto al grado di bisogno concretamente provato. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 42/2024 - mass. 46040; S. 137/2021 - mass. 43970; S. 50/2019 - mass. 41742; S. 107/2018 - mass. 40774; S. 222/2013 - mass. 37325; S. 40/2013 - mass. 36878\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eDove la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e dell’intervento è quella di alleviare un bisogno primario della persona, la scelta legislativa di limitazione o di esclusione va sottoposta a uno scrutinio particolarmente stretto, mentre nel caso in cui non venga direttamente in evidenza la finalità di alleviare uno stato di bisogno, l’esclusione o il limite può rinvenire una sua diversa e ragionevole giustificazione. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 31/2025 - mass. 46640; S. 42/2024 - mass. 46040; S. 34/2022 - mass. 44682; S. 44/2020 - mass. 43051; S. 222/2013 - mass. 37325\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Padova, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3 e 31 Cost., dell’art. 1, comma 1, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e, n. 1, del d.l. n. 79 del 2021, come conv., nella parte in cui esclude il godimento dell’assegno temporaneo per i figli minori ai cittadini di Paesi terzi, titolari di permesso di soggiorno per richiesta asilo. Il beneficio in esame – attribuito a condizione che al momento della presentazione della domanda, e per tutta la durata della misura, il richiedente goda di cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’UE, o sia cittadino di uno Stato non appartenente all’UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale – è determinato dalla esigenza di introdurre in via temporanea misure immediate volte a sostenere la genitorialità e favorire la natalità. Pertanto, dal complessivo quadro di riferimento, emerge che la provvidenza in questione non vale a sostenere specifici bisogni primari dell’individuo, apparendo, piuttosto, misura premiale della genitorialità, che non è, quindi, volta a tutelare una situazione di indigenza assoluta. La natura transitoria e la finalità “ponte” dello strumento – volto a dare attuazione alla misura, definitiva, dell’assegno unico universale, a sua volta d’indole non assistenziale, siccome svincolato, nell’\u003cem\u003ean\u003c/em\u003e, da limiti reddituali delle famiglie – concorrono a definirne la portata, al di fuori dello stretto obiettivo di affrancare la persona da un bisogno pressante ed essenziale. Nell’indicato contesto, in cui vengono in valutazione i parametri della tutela della famiglia, maternità e infanzia, l’assegno temporaneo per i figli minori, quale provvidenza di tutela di soggetti fragili, ma non destinato al soddisfacimento di bisogni essenziali della persona, non è assimilabile alle misure di sostegno indispensabili per una vita dignitosa. Anche in considerazione della esigenza di conciliare la massima fruibilità dei benefici previsti con la limitatezza delle risorse finanziarie disponibili va dunque affidata alla discrezionalità del legislatore, pur sempre in ossequio al principio di ragionevolezza, la possibilità di graduare con criteri restrittivi, o financo di escludere, l’accesso a prestazioni sociali). (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 42/2024 - mass. 46040; S. 199/2022 - mass. 45086; S. 54/2022 - mass. 44744; S. 137/2021 - mass. 43970; S. 50/2019 - mass. 41742; S. 166/2018 - mass. 40102; S. 107/2018 - mass. 40774; S. 222/2013 - mass. 37328; S. 133/2013 - mass. 37132; S. 2/2013 - mass. 36862\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"08/06/2021","data_nir":"2021-06-08","numero":"79","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. a), n. 1)","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2021-06-08;79~art1"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"30/07/2021","data_nir":"2021-07-30","numero":"112","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-07-30;112"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"31","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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