HTTP Client
1
Total requests
0
HTTP errors
Clients
http_client 1
Requests
| POST | https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2021:24 | |
|---|---|---|
| Request options | [ "auth_basic" => [ "corteservizisito" "corteservizisito,2021+1" ] ] |
|
| Response |
200
[ "info" => [ "header_size" => 196 "request_size" => 337 "total_time" => 3.272177 "namelookup_time" => 0.000292 "connect_time" => 0.193752 "pretransfer_time" => 1.353567 "size_download" => 20509.0 "speed_download" => 6267.0 "starttransfer_time" => 3.271584 "primary_ip" => "213.82.143.235" "primary_port" => 443 "local_ip" => "172.16.57.151" "local_port" => 51136 "http_version" => 2 "protocol" => 2 "scheme" => "HTTPS" "appconnect_time_us" => 1353459 "connect_time_us" => 193752 "namelookup_time_us" => 292 "pretransfer_time_us" => 1353567 "starttransfer_time_us" => 3271584 "total_time_us" => 3272177 "effective_method" => "POST" "capath" => "/etc/ssl/certs" "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt" "start_time" => 1770810351.4851 "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2021:24" "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1062 : "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse" : { : CurlHandle {#1014 …} : Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1044 …} : -9223372036854775808 } } "debug" => """ * Trying 213.82.143.235:443...\n * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n * ALPN: offers h2,http/1.1\n * CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n * CApath: /etc/ssl/certs\n * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n * Server certificate:\n * subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n * start date: Dec 4 00:00:00 2025 GMT\n * expire date: Jan 4 23:59:59 2027 GMT\n * subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n * issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n * SSL certificate verify ok.\n * using HTTP/1.x\n > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2021:24 HTTP/1.1\r\n Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n Accept: */*\r\n Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n Accept-Encoding: gzip\r\n Content-Length: 0\r\n Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n \r\n < HTTP/1.1 200 \r\n < Cache-Control: no-cache\r\n < Pragma: no-cache\r\n < Content-Encoding: UTF-8\r\n < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n < Transfer-Encoding: chunked\r\n < Date: Wed, 11 Feb 2026 11:45:53 GMT\r\n < \r\n """ ] "response_headers" => [ "HTTP/1.1 200 " "Cache-Control: no-cache" "Pragma: no-cache" "Content-Encoding: UTF-8" "Content-Type: application/json;charset=UTF-8" "Transfer-Encoding: chunked" "Date: Wed, 11 Feb 2026 11:45:53 GMT" ] "response_content" => [ "{"dtoPronuncia":{"anno":"2021","numero":"24","tipo_decisione":"O","descrizione_decisione":"Ordinanza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE","presidente_dec":"CORAGGIO","redattore":"AMATO","relatore":"AMATO","tipo_fissaz_dec":"Camera di Consiglio","data_fissaz_dec":"10/02/2021","data_decisione":"10/02/2021","data_deposito":"18/02/2021","pubbl_gazz_uff":"24/02/2021","num_gazz_uff":"8","norme":"Art. 1, c. 1047°, lett. a) e b), della legge 27/12/2017, n. 205, modificativo dell\u0027art. 1, c. 636°, della legge 27/12/2013, n. 147.","atti_registro":"ordd. 99 e 100/2019","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003e\t\t\t\t\t\t\t\t\tORDINANZA N. 24\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003e\t\t\t\t\t\t\t\t\tANNO 2021\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta dai signori:\r\n Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicol\u0026#242; ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eORDINANZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enei giudizi di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 1047, lettere a) e b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), modificativo dell\u0026#8217;art. 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato \u0026#8211; Legge di stabilit\u0026#224; 2014), promossi dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda, con due ordinanze del 26 marzo 2019, rispettivamente iscritte ai numeri 99 e 100 del registro ordinanze 2019 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti gli atti di costituzione di Play Game srl, di Play Line srl, di B.E. srl e Coral srl, di M. S. e Bingo srl, dell\u0026#8217;Associazione concessionari bingo (ASCOB), nonch\u0026#233; gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003evisti gli atti di intervento, la richiesta di accesso agli atti del fascicolo processuale, nonch\u0026#233; la memoria depositata il 2 febbraio 2021, della FEDERBINGO \u0026#8211; Federazione italiana dei concessionari dei giochi bingo;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nella camera di consiglio del 10 febbraio 2021 il Giudice relatore Giuliano Amato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 10 febbraio 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cBR\u003e\u003cP class\u003d\"IT\"\u003eRitenuto che, con due ordinanze di analogo tenore, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 41, nonch\u0026#233; 11 e 117, primo comma, della Costituzione \u0026#8211; questi ultimi due in relazione agli artt. 16, 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 \u0026#8211; questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, nel modificare l\u0026#8217;art. 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilit\u0026#224; 2014)\u0026#187;, la disposizione censurata, alla lettera a), differisce al 30 settembre 2018 il termine entro il quale l\u0026#8217;Agenzia delle dogane e dei monopoli procede alla gara per la riattribuzione delle concessioni del gioco del bingo e, al contempo, alla lettera b), eleva gli importi dovuti dai concessionari, operanti in regime di proroga tecnica, a euro 7.500 per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni, e a euro 3.500 per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ad avviso del TAR Lazio, questa disposizione violerebbe, in primo luogo, l\u0026#8217;art. 3 Cost., per il carattere irragionevole e sproporzionato dell\u0026#8217;aumento di quanto dovuto dai concessionari in regime di proroga tecnica, disposto in mancanza di alcuna indagine in ordine all\u0026#8217;effettiva sostenibilit\u0026#224; di tale onere e senza una correlazione con la cifra da porre a base d\u0026#8217;asta per le nuove gare;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la disposizione censurata si porrebbe in contrasto, altres\u0026#236;, con l\u0026#8217;art. 41 Cost., poich\u0026#233; l\u0026#8217;ulteriore protrarsi della proroga tecnica, in corso dal 2013, di fatto senza una precisa delimitazione temporale, priverebbe gli operatori della possibilit\u0026#224; di valutare la convenienza economica della scelta, data l\u0026#8217;incertezza circa l\u0026#8217;avvio della nuova gara;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infine, sarebbero violati gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione, sia ai principi di uguaglianza davanti alla legge e di non discriminazione, di cui agli artt. 20 e 21 CDFUE, sia al riconoscimento della libert\u0026#224; di impresa, di cui all\u0026#8217;art. 16 della stessa CDFUE;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche in entrambi i giudizi \u0026#232; intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili, o comunque non fondate;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, con atti rispettivamente depositati in ciascuno dei giudizi il 20 gennaio 2021, \u0026#232; intervenuta ad adiuvandum la FEDERBINGO \u0026#8211; Federazione italiana dei concessionari dei giochi bingo \u0026#8211; assumendo di essere portatrice di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto dedotto in giudizio;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche negli stessi atti di intervento la FEDERBINGO ha chiesto, previa decisione di questa Corte sull\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; del proprio intervento in giudizio, di prendere visione e trarre copia degli atti processuali, ai sensi dell\u0026#8217;art. 4-bis delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche con provvedimento del 26 gennaio 2021, notificato alle parti, \u0026#232; stata fissata la camera di consiglio del 10 febbraio 2021 per la trattazione relativa alla decisione sull\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; degli atti di intervento della FEDERBINGO.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eConsiderato che gli interventi ad adiuvandum spiegati da FEDERBINGO \u0026#8211; Federazione italiana dei concessionari dei giochi bingo \u0026#8211; devono essere dichiarati inammissibili;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche gli artt. 4 e 4-bis delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale \u0026#8211; come modificate dalla delibera di questa Corte in sede non giurisdizionale dell\u0026#8217;8 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, serie generale, del 22 gennaio 2020, ed entrata in vigore il giorno successivo alla suddetta pubblicazione, ai sensi dell\u0026#8217;art. 8 della medesima delibera \u0026#8211; disciplinano le modalit\u0026#224; di intervento nel giudizio costituzionale di soggetti diversi dalle parti del giudizio a quo;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ai sensi dell\u0026#8217;art. 4-bis, comma 2, delle Norme integrative, ove l\u0026#8217;interveniente, come nel caso di specie, faccia istanza di acceso agli atti processuali, questa Corte decide sull\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;intervento con deliberazione da assumere in camera di consiglio;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ai sensi dell\u0026#8217;art. 4, comma 4, delle Norme integrative, l\u0026#8217;atto di intervento \u0026#171;deve essere depositato non oltre venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell\u0026#8217;atto introduttivo del giudizio\u0026#187;; questo termine ha natura perentoria e non ordinatoria, con la conseguenza che l\u0026#8217;intervento operato dopo la scadenza \u0026#232; inammissibile (ex plurimis, sentenze n. 81 del 2018 con allegata ordinanza letta all\u0026#8217;udienza del 20 marzo 2018, n. 242 del 2016, n. 303 del 2010, n. 263 e n. 215 del 2009, n. 190 del 2006; ordinanza n. 195 del 2016);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, nel caso in esame, le ordinanze di rimessione n. 99 e n. 100 del 2019 sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 27, prima serie speciale, del 3 luglio 2019, ma l\u0026#8217;intervento \u0026#232; stato depositato il 20 gennaio 2021, quindi ben oltre il menzionato termine stabilito dall\u0026#8217;art. 4, comma 4, delle Norme integrative;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, d\u0026#8217;altra parte, non ricorrono i presupposti per la rimessione in termini invocata dalla difesa della FEDERBINGO, facendo leva sulle sopravvenute modifiche delle Norme integrative, concernenti anche l\u0026#8217;art. 4;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche le richiamate modifiche, infatti, non hanno riguardato il termine di costituzione dell\u0026#8217;interveniente, che \u0026#232; rimasto immutato rispetto alla precedente disciplina;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, inoltre, l\u0026#8217;intervento in giudizio della FEDERBINGO \u0026#232; inammissibile anche sotto un ulteriore profilo;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ai sensi dell\u0026#8217;art. 4, comma 7, delle Norme integrative, \u0026#171;[n]ei giudizi in via incidentale possono intervenire i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, come gi\u0026#224; rilevato nelle ordinanze n. 202, n. 111 e n. 37 del 2020, tale disposizione ha recepito la costante giurisprudenza di questa Corte in ordine all\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;intervento spiegato nei giudizi in via incidentale da soggetti diversi dalle parti del giudizio principale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in base a detta giurisprudenza, i soggetti che non sono parti del giudizio a quo possono intervenire nel giudizio incidentale di legittimit\u0026#224; costituzionale solo ove siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, e non di un interesse semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (ex plurimis, sentenze n. 158 del 2020 con allegata ordinanza letta all\u0026#8217;udienza del 10 giugno 2020, n. 119 del 2020, n. 30 del 2020 con allegata ordinanza letta all\u0026#8217;udienza del 15 gennaio 2020, n. 159 e n. 98 del 2019, n. 217, n. 180 e n. 77 del 2018, n. 70 e n. 33 del 2015);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, nel caso in esame, la FEDERBINGO, oltre a non essere parte dei giudizi principali, non \u0026#232; titolare di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che ne legittimi l\u0026#8217;intervento, atteso che essa non vanta una posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall\u0026#8217;esito del giudizio incidentale, bens\u0026#236; un mero, indiretto e pi\u0026#249; generale, interesse connesso agli scopi statutari di tutela degli interessi economici e professionali dei propri iscritti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, pertanto, gli interventi della FEDERBINGO devono essere dichiarati inammissibili anche per questo ulteriore e concorrente motivo.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara inammissibili gli interventi della FEDERBINGO \u0026#8211; Federazione italiana dei concessionari dei giochi bingo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuliano AMATO, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 18 febbraio 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Gioco e scommesse - Concessioni per la raccolta del gioco del Bingo - Termine assegnato all\u0027Agenzia delle dogane e dei monopoli per procedere alla gara per l\u0027attribuzione delle concessioni - Rideterminazione dell\u0027importo dovuto, per ogni mese o frazione di mese, dai concessionari in scadenza, in regime di proroga tecnica, che intendano partecipare alla gara.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"43566","titoletto":"Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nei giudizi in via incidentale - Richiesta tardiva - Difetto di titolarità di un interesse qualificato - Inammissibilità degli interventi.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarati inammissibili - per tardività e per difetto di legittimazione - gli interventi \u003cem\u003ead adiuvandum\u003c/em\u003e della FEDERBINGO - Federazione italiana dei concessionari dei giochi bingo, nei giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale dell\u0027art. 1, comma 1047, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge n. 205 del 2017, modificativo dell\u0027art. 1, comma 636, della legge n. 147 del 2013. Le ordinanze di rimessione sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2019, ma l\u0027intervento è stato depositato il 20 gennaio 2021, ben oltre il termine stabilito dall\u0027art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, le cui sopravvenute modifiche - non riguardando il termine di costituzione dell\u0027interveniente, che è rimasto immutato rispetto alla precedente disciplina - non costituiscono un valido presupposto per la rimessione in termini. Inoltre, la FEDERBINGO, non è titolare di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che ne legittimi l\u0027intervento, atteso che essa non vanta una posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall\u0027esito del giudizio incidentale, bensì un mero, indiretto e più generale, interesse connesso agli scopi statutari di tutela degli interessi economici e professionali dei propri iscritti.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eAi sensi dell\u0027art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il termine per depositare l\u0027atto di intervento - non oltre venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell\u0027atto introduttivo del giudizio - ha natura perentoria e non ordinatoria, con la conseguenza che l\u0027intervento operato dopo la scadenza è inammissibile. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 81 del 2018 con allegata ordinanza letta all\u0027udienza del 20 marzo 2018, n. 242 del 2016, n. 303 del 2010, n. 263 del 2009, n. 215 del 2009 e n. 190 del 2006; ordinanza n. 195 del 2016\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSecondo la costante giurisprudenza costituzionale - e ai sensi dell\u0027art. 4, comma 7, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, che la recepisce - i soggetti che non sono parti del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e possono intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale solo ove siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, e non di un interesse semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 158 del 2020 con allegata ordinanza letta all\u0027udienza del 10 giugno 2020, n. 119 del 2020, n. 30 del 2020 con allegata ordinanza letta all\u0027udienza del 15 gennaio 2020, n. 159 del 2019, n. 98 del 2019, n. 217 del 2018, n. 180 del 2018, n. 77 del 2018, n. 70 del 2015 e n. 33 del 2015; ordinanze n. 202 del 2020, n. 111 del 2020 e n. 37 del 2020\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"","data_legge":"27/12/2017","data_nir":"2017-12-27","numero":"205","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"1047","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"41","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Carta dei diritti fondamentali U.E.","data_legge":"","numero":"","articolo":"16","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Carta dei diritti fondamentali U.E.","data_legge":"","numero":"","articolo":"20","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Carta dei diritti fondamentali U.E.","data_legge":"","numero":"","articolo":"21","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)","data_legge":"","numero":"","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)","data_legge":"","numero":"","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"7","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"39364","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 24/2021","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"4","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1135","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
|