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(Testo A)\u0026#187;, promosso dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, sull\u0026#8217;istanza proposta da I. S., con ordinanza del 5 aprile 2024, iscritta al n. 100 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024, la cui trattazione \u0026#232; stata fissata per l\u0026#8217;adunanza in camera di consiglio del 10 dicembre 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eU\u003c/em\u003e\u003cem\u003edit\u003c/em\u003e\u003cem\u003ea\u003c/em\u003e nella camera di consiglio dell\u0026#8217;11 dicembre 2024 la Giudice relatrice Maria Rosaria San Giorgio;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio dell\u0026#8217;11 dicembre 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 5 aprile 2024, iscritta al n. 100 del registro ordinanze del 2024, il Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, secondo comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria), \u0026#171;nella parte in cui \u0026#8211; per le vacazioni successive alla prima \u0026#8211; prevede un onorario inferiore a quello previsto per la prima vacazione, anche in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell\u0026#8217;art. 54 d.P.R. n. 115 del 2002\u0026#187;, e dell\u0026#8217;art. 50, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante \u0026#171;Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)\u0026#187;, \u0026#171;nella parte in cui prevede che le tabelle relative agli onorari a tempo individuino il compenso orario eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive, anche in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell\u0026#8217;art. 54 d.P.R. n. 115 del 2002\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e riferisce di dover decidere, in merito all\u0026#8217;istanza di liquidazione dei compensi presentata da I. S., interprete di lingua araba che, iscritto nella relativa sezione dell\u0026#8217;albo dei periti del Tribunale di Firenze, aveva prestato la propria attivit\u0026#224; nel corso dell\u0026#8217;udienza di convalida dell\u0026#8217;arresto di E.A. E.H. (avvenuto nella notte tra il 26 e il 27 dicembre 2023), per la cui celebrazione si era resa necessaria la nomina dell\u0026#8217;ausiliare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; In punto di rilevanza, il rimettente evidenzia che l\u0026#8217;interprete era presente in aula dalle ore 9:00 del giorno 27 dicembre, come da attestazione di cancelleria, e che doveva comunque ritenersi, sulla base della prassi operativa dell\u0026#8217;ufficio giudiziario e della polizia giudiziaria, che lo stesso fosse stato citato a comparire per tale ora. Il decreto di presentazione del pubblico ministero \u0026#8211; prosegue il giudice \u003cem\u003ea \u003c/em\u003e\u003cem\u003equo\u003c/em\u003e \u0026#8211; riportava l\u0026#8217;orario 12:40 e il verbale di udienza attestava che il procedimento a carico di E.A. E.H. era stato trattato solo alle ore 16:04 per concludersi alle ore 18:10 con la convalida dell\u0026#8217;arresto, cui era seguito il rinvio ad altra udienza per la celebrazione del giudizio direttissimo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;attesa della chiamata del processo, la durata dell\u0026#8217;udienza di convalida e i tempi necessari per gli adempimenti successivi (gli incombenti destinati all\u0026#8217;estrazione e alla consegna delle copie dell\u0026#8217;ordinanza e le interlocuzioni finali tra difensore ed assistito) avrebbero richiesto, secondo il rimettente, di riconoscere all\u0026#8217;ausiliare, a fronte di un incarico espletato alla presenza dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria, e per il quale non vale dunque il limite di quattro vacazioni al giorno, un onorario, commisurato al tempo impiegato, pari a cinque vacazioni, la cui liquidazione ammonterebbe, alla stregua della normativa censurata, a euro 47,28 (euro 14,68 per la prima vacazione ed euro 8,15 per le successive), importo suscettibile \u0026#171;di essere raddoppiato [\u0026#8230;] in ragione dell\u0026#8217;urgenza\u0026#187;, ai sensi dell\u0026#8217;art. 4, terzo comma, della legge n. 319 del 1980; ovvero, qualora si consideri il solo arco temporale tra le 12:40 e le 18:10, a euro 30,98.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale normativa non \u0026#232; tale, nella prospettazione del Tribunale, da garantire un adeguato compenso all\u0026#8217;attivit\u0026#224; dell\u0026#8217;interprete.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente ricorda che, se pure gli importi previsti per la liquidazione delle vacazioni sono stati oggetto di successivo adeguamento ad opera di fonti secondarie \u0026#171;ai sensi dell\u0026#8217;art. 10 legge 319/1980 (e poi dell\u0026#8217;art. 2 legge 13/1991)\u0026#187;, le disposizioni censurate si connotano per \u0026#171;uno scarto (significativo)\u0026#187; tra l\u0026#8217;importo relativo alla prima vacazione e le successive.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;allineamento di queste ultime al valore superiore determinerebbe, nel caso concreto, la liquidazione di un importo pari ad euro 73,40, salva sempre la possibilit\u0026#224; di raddoppio per l\u0026#8217;urgenza, idoneo a ricondurre a pi\u0026#249; equi canoni la misura del compenso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOnde la necessit\u0026#224; di investire questa Corte, dipendendo dalla sua decisione l\u0026#8217;entit\u0026#224; finale della liquidazione spettante a I. S. per la prestazione professionale svolta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Passando all\u0026#8217;illustrazione della non manifesta infondatezza delle questioni sollevate, il rimettente muove dal contenuto sia dell\u0026#8217;art. 4, secondo comma, della legge n. 319 del 1980, nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, prevede un onorario inferiore a quello contemplato per la prima vacazione, sia dell\u0026#8217;art. 50, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, laddove stabilisce che le tabelle relative agli onorari a tempo individuino il compenso orario eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eosserva che l\u0026#8217;art. 4, secondo comma, della legge n. 319 del 1980 prevede, per quel che qui rileva, che gli onorari a tempo vengano determinati in base alle vacazioni, aventi durata di due ore e misura diversificata tra la prima e le successive.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eGli importi inizialmente contemplati \u0026#8211; lire 10.000 per la prima vacazione e lire 5.000 per quelle ulteriori \u0026#8211; sono stati oggetto di successiva rimodulazione, ai sensi dell\u0026#8217;art. 10 della stessa legge n. 319 del 1980 (poi abrogato dell\u0026#8217;art. 299, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002), ad opera del d.P.R. 30 marzo 1984, n. 103 (Adeguamento degli onorari commisurati al tempo, spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, per le operazioni eseguite su richiesta dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria in materia penale e civile), del d.P.R. 27 luglio 1988, n. 352 (Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria in materia civile e penale), abrogato dall\u0026#8217;art. 301, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, nonch\u0026#233;, a seguito della legge 12 gennaio 1991, n. 13 (Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica), che aveva riallocato la competenza in materia, ad opera del decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, 5 dicembre 1997 (Adeguamento della misura degli onorari a vacazione spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori), e, infine, del decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze, 30 maggio 2002 (Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria in materia civile e penale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer effetto di tale ultimo intervento normativo, in particolare, con l\u0026#8217;art. 1, comma 1, l\u0026#8217;onorario per la prima vacazione \u0026#232; stato elevato a euro 14,68 e per le successive a euro 8,15, importi ad oggi vigenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAi sensi del terzo comma dell\u0026#8217;art. 4 della legge n. 319 del 1980, l\u0026#8217;onorario per la vacazione pu\u0026#242; essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni \u0026#232; fissato un termine non superiore a cinque giorni e pu\u0026#242; essere aumentato fino alla met\u0026#224; quando \u0026#232; fissato un termine non superiore a quindici giorni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eI commi successivi del medesimo art. 4 dettano criteri integrativi sul computo delle vacazioni non ultimate e sul numero massimo delle vacazioni giornaliere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; La disciplina dei compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria \u0026#8211; prosegue il rimettente \u0026#8211; \u0026#232; poi confluita nel d.P.R. n. 115 del 2002, recante la nuova regolamentazione organica delle spese di giustizia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 50 di tale Testo Unico classifica gli onorari degli ausiliari del magistrato in fissi, variabili e a tempo, nella misura stabilita \u0026#171;mediante tabelle, approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 17, commi 3 e 4, della legge 400/1988\u0026#187;, avuto riguardo alle tariffe professionali esistenti, eventualmente in materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell\u0026#8217;incarico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe tabelle relative agli onorari a tempo individuano il compenso orario, eventualmente distinguendo tra la prima ora e le successive, nonch\u0026#233; la percentuale di aumento per l\u0026#8217;urgenza, il numero massimo di ore giornaliere e l\u0026#8217;eventuale superamento di tale limite per attivit\u0026#224; svolte alla presenza dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNonostante disponga l\u0026#8217;abrogazione, nel resto, dell\u0026#8217;intera legge n. 319 del 1980, l\u0026#8217;art. 299, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 preserva la vigenza dell\u0026#8217;art. 4 della legge n. 319 del 1980, mentre il successivo art. 54 ripropone un meccanismo di adeguamento periodico degli onorari, fissi, variabili e a tempo, da attuarsi, in relazione alla variazione, accertata dall\u0026#8217;Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell\u0026#8217;indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell\u0026#8217;economia e delle finanze.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; premesso, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e sottolinea che tale ultimo meccanismo non ha mai trovato applicazione, poich\u0026#233; l\u0026#8217;ultimo aggiornamento delle tariffe risale al d.m. 30 maggio 2002, emanato ancora in applicazione dell\u0026#8217;art. 10 della legge n. 319 del 1980.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione si ricorda come questa Corte abbia gi\u0026#224; stigmatizzato, con la sentenza n. 41 del 1996, il \u0026#171;deplorevole inadempimento\u0026#187; dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; amministrativa al compito di periodico adeguamento degli onorari, e abbia in seguito censurato la seria sproporzione, per difetto, della base tariffaria su cui calcolare la misura dei compensi dell\u0026#8217;ausiliare del giudice, in caso di imputato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, dichiarando, con la sentenza n. 192 del 2015, l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 106-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non esclude la diminuzione di un terzo dei relativi importi in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell\u0026#8217;art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer il giudice rimettente, i rilievi formulati nella sentenza n. 192 del 2015 sarebbero \u0026#171;ancor pi\u0026#249; validi nel 2024\u0026#187;, a fronte del persistere dell\u0026#8217;inerzia dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; amministrativa, tradottasi in una misura di onorari ormai irrisoria, con ricadute di sistema sia in termini di tendenziale allontanamento dal \u0026#171;circuito degli ausiliari\u0026#187; del giudice delle migliori professionalit\u0026#224;, sia quanto al rischio che i collaboratori non profondano il necessario impegno nell\u0026#8217;espletamento dell\u0026#8217;incarico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Tribunale di Firenze richiama ulteriori precedenti (sono citate le sentenze n. 166 del 2022 e n. 178 del 2017) con cui questa Corte, nel pronunciarsi sulla decurtazione degli onorari del consulente di parte in caso di imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, e su analoghe riduzioni dei compensi degli ausiliari nel processo civile, ha ritenuto la violazione del principio di ragionevolezza, oltre che del diritto di difesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Tali considerazioni sarebbero replicabili con riguardo alle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale oggi sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il rimettente, \u0026#171;un compenso orario di appena 4 euro lordi\u0026#187;, in cui sono destinate a tradursi, allo stato, le previsioni della normativa censurata, per ciascuna vacazione successiva alla prima, compenso inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva, per \u0026#171;mestieri molto meno qualificati, risulta assolutamente insufficiente a garantire la qualit\u0026#224; necessaria della prestazione\u0026#187; e l\u0026#8217;equit\u0026#224; del processo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAl pregiudizio ricadente sul professionista incaricato, leso nel diritto a veder dignitosamente compensata l\u0026#8217;attivit\u0026#224; prestata, si unirebbe quello risentito dall\u0026#8217;amministrazione della giustizia e dallo stesso imputato, a causa dello scadimento della qualit\u0026#224; della collaborazione dell\u0026#8217;ausiliare e della tendenziale riduzione del novero dei soggetti disposti a prestarla.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSebbene la previsione, per la prima vacazione, di un onorario superiore a quello previsto per le successive possa avere, in astratto, una sua ragionevolezza, i valori concretamente assunti dai compensi degli ausiliari \u0026#8211; nella loro gi\u0026#224; modesta entit\u0026#224; iniziale e nel loro successivo e protratto mancato adeguamento al costo della vita, dovuto ad un inadempimento dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; amministrativa divenuto ormai \u0026#171;connotato strutturale del sistema\u0026#187; \u0026#8211; sarebbero tali da determinare la lesione degli artt. 3 e 111 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; In via subordinata, la richiamata disciplina \u0026#232; ulteriormente sospettata di illegittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#171;limitatamente alle ipotesi di liquidazione dell\u0026#8217;interprete per l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di interpretariato svolta nell\u0026#8217;interesse dell\u0026#8217;imputato alloglotto\u0026#187;, per contrasto con gli artt. 111, terzo comma, e 117 Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 2, 4 e 5 della direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all\u0026#8217;interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, attuata nel diritto interno con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32 (Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all\u0026#8217;interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali), e all\u0026#8217;art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, in particolare sul diritto di ogni accusato di \u0026#171;farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza\u0026#187; (come prevede il paragrafo 3, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e, del citato articolo convenzionale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Il rimettente ricorda, al riguardo, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo sull\u0026#8217;indole, effettiva e concreta, del diritto in esame, citando espressamente la sentenza del 24 gennaio 2019 resa nel caso Knox contro Italia (paragrafo 182), che ha ritenuto sussistente \u0026#171;una violazione da parte dello Stato Italiano dell\u0026#8217;art. 6 par. 3 lett. \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e) della Convenzione\u0026#187; a causa dell\u0026#8217;inadeguatezza dell\u0026#8217;assistenza garantita all\u0026#8217;imputata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e rammenta, infine, l\u0026#8217;esistenza di numerosi studi europei sulla relazione tra la qualit\u0026#224; dell\u0026#8217;interpretazione e la remunerazione del professionista, menzionati nella Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 18 dicembre 2018, sull\u0026#8217;attuazione della Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all\u0026#8217;interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Nell\u0026#8217;evidenziare, dunque, lo stretto collegamento esistente tra la misura del compenso per l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di interpretazione, l\u0026#8217;effettiva qualit\u0026#224; della prestazione e il carattere equo del processo, il Tribunale di Firenze auspica, in via subordinata, che questa Corte dichiari \u0026#8211; eventualmente, in caso di dubbio circa l\u0026#8217;interpretazione da darsi alla citata direttiva 2010/64/UE, previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea, ai sensi dell\u0026#8217;art. 267 del Trattato sul funzionamento dell\u0026#8217;Unione europea (TFUE) \u0026#8211; l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, secondo comma, legge n. 319 del 1980, e dell\u0026#8217;art. 50, comma 3, del d.P.R. n 115 del 2002, nelle parti gi\u0026#224; indicate, per contrasto con gli artt. 111, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione ai citati parametri sovranazionali interposti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; Secondo il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, infine, la chiarezza e univocit\u0026#224; del dato letterale escludono la possibilit\u0026#224; di una interpretazione costituzionalmente conforme della normativa in esame, di per s\u0026#233; in grado di uniformare gli importi allineandoli al valore iniziale pi\u0026#249; elevato, mentre sarebbe \u0026#171;strumentale\u0026#187; ed \u0026#171;illegittim[o]\u0026#187; avvalersi della previsione (attualmente, l\u0026#8217;art. 52 del d.P.R. n. 115 del 2002), che consente di aumentarne la misura in caso di eccezionale importanza, complessit\u0026#224; e difficolt\u0026#224; della prestazione, all\u0026#8217;improprio fine di sopperire al \u0026#171;fattore di inadeguatezza legato alla riduzione degli onorari per le vacazioni successive alla prima\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri non \u0026#232; intervenuto in giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.\u0026#8211; Hanno presentato opinione scritta in qualit\u0026#224; di \u003cem\u003eamici curiae\u003c/em\u003e, ai sensi dell\u0026#8217;art. 6 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l\u0026#8217;Associazione italiana traduttori e interpreti giudiziari (Assitig), in data 20 giugno 2024 e, congiuntamente tra loro, \u003cem\u003eFair Trials Europe\u003c/em\u003e, organizzazione non governativa, ed \u003cem\u003eEuropean Criminal Bar Association\u003c/em\u003e (ECBA), gruppo di avvocati penalisti indipendenti dei Paesi membri del Consiglio d\u0026#8217;Europa, il 24 giugno successivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEntrambe le opinioni sono state ammesse con decreto presidenziale del 22 ottobre 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.1.\u0026#8211; In particolare, Assitig aderisce ai rilievi contenuti nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, chiedendo l\u0026#8217;accoglimento delle sollevate questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;\u003cem\u003eamicus curiae \u003c/em\u003erimarca la \u0026#171;disparit\u0026#224; di trattamento economico\u0026#187; tra la prima e le successive vacazioni, individuandola come fattore in grado di pregiudicare la necessaria assistenza linguistica dell\u0026#8217;imputato, che richiede una adeguata remunerazione dell\u0026#8217;interprete a garanzia della \u0026#171;qualit\u0026#224; sufficiente\u0026#187; della prestazione, ai sensi dell\u0026#8217;art. 5 della direttiva 2010/64/UE.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.2.\u0026#8211; Anche \u003cem\u003eFair Trials Europe\u003c/em\u003e ed ECBA svolgono considerazioni a sostegno della fondatezza delle censure sollevate dal rimettente, dopo aver operato una articolata ricostruzione del quadro normativo internazionale di riferimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEssi rammentano la diversa consistenza delle tariffe di interpreti e traduttori nei vari ambiti europei (sono menzionati, tra gli altri, gli ordinamenti di Germania, Spagna e Francia) e affermano che la garanzia delle categorie indicate ad una adeguata remunerazione, in base alle particolari competenze richieste, integra il diritto ad un equo processo, in conformit\u0026#224; con gli obblighi previsti dagli artt. 6 CEDU e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea, nonch\u0026#233; dal diritto derivato dell\u0026#8217;Unione in materia processuale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eGli \u003cem\u003eamici curiae\u003c/em\u003e insistono, quindi, perch\u0026#233; questa Corte riaffermi \u0026#171;con forza la rilevanza dei diritti in discussione\u0026#187;, offrendo una interpretazione conforme a Costituzione delle norme censurate, ovvero dichiarandone l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale, previo eventuale rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, ai sensi dell\u0026#8217;art. 267 TFUE.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Tribunale di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, censura, in riferimento  agli artt. 3 e 111 della Costituzione, l\u0026#8217;art. 4, secondo comma, della legge n. 319 del 1980, nella parte in cui, con riguardo alla determinazione dei compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria, prevede, per le vacazioni successive alla prima, un onorario inferiore a quello stabilito per la prima, anche ove si tratti di previsioni tariffarie non pi\u0026#249; adeguate al costo della vita a norma dell\u0026#8217;art. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002; nonch\u0026#233; l\u0026#8217;art. 50, comma 3, dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui stabilisce che le tabelle relative agli onorari a tempo individuino il compenso orario, eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella prospettiva del rimettente, la netta differenza operata dalla normativa censurata tra il compenso, gi\u0026#224; largamente inadeguato, relativo alla prima vacazione e quello, irrisorio, fissato per le vacazioni successive, darebbe luogo a un assetto normativo manifestamente irragionevole, tale da sacrificare il diritto all\u0026#8217;adeguata remunerazione del professionista e ledere la garanzia dell\u0026#8217;equo processo, non assicurando a tal fine la qualit\u0026#224; minima della prestazione dell\u0026#8217;ausiliare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; In via subordinata, con specifico riferimento alla liquidazione del compenso degli interpreti per l\u0026#8217;attivit\u0026#224; svolta nel processo penale a carico di imputato alloglotto, l\u0026#8217;assetto normativo in esame \u0026#232; sospettato di violare anche gli artt. 111, terzo comma, e 117 Cost. (\u003cem\u003erecte\u003c/em\u003e: art. 117, primo comma, Cost.), quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 2, 4 e 5 della direttiva 2010/64/UE e all\u0026#8217;art. 6 CEDU. Sarebbe, infatti, leso il diritto dell\u0026#8217;imputato che non comprenda o non parli la lingua impiegata nel processo di giovarsi della prestazione di un interprete, la cui inadeguata remunerazione determinerebbe lo scadimento della relativa attivit\u0026#224; e limiterebbe il numero dei professionisti aspiranti a renderla, compromettendo la realizzazione di quel diritto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; L\u0026#8217;esame delle questioni sollevate richiede, preliminarmente, la ricostruzione della evoluzione della normativa che disciplina gli onorari a tempo, spettanti agli ausiliari del giudice per l\u0026#8217;attivit\u0026#224; spiegata nel processo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; La originaria regolamentazione legislativa di detti compensi risale al regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700 (Che approva la tariffa in materia civile) e al coevo regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701 (Che approva la tariffa in materia penale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali leggi prevedevano, in particolare, per gli ausiliari del giudice, una distinzione dell\u0026#8217;onorario contemplato per ciascuna vacazione, pari a due ore, a seconda della natura della prestazione e avendo riguardo al titolo di studio del consulente tecnico, del perito e dell\u0026#8217;interprete, contemplando compensi pi\u0026#249; elevati per i laureati e inferiori, via via, per i diplomati e per i non diplomati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella vigenza di tale assetto normativo nessuna distinzione era effettuata rispetto alla misura della prima vacazione e di quelle successive quanto all\u0026#8217;entit\u0026#224; del relativo compenso, sol prevedendosi che le vacazioni successive dovessero essere oggetto di un pi\u0026#249; puntuale vaglio da parte dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl successivo regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043 (Che stabilisce le competenze dovute ai testimoni, periti, giurati e ufficiali giudiziari e le indennit\u0026#224; spettanti ai magistrati e cancellieri per le trasferte) ha introdotto due innovazioni di rilievo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer un verso, ha individuato un onorario specifico per determinate attivit\u0026#224; svolte dagli ausiliari, onorario dunque collegato allo svolgimento della prestazione in s\u0026#233; e per s\u0026#233; considerata, e, per un altro, ha introdotto una distinzione nell\u0026#8217;ambito dell\u0026#8217;art. 13 \u0026#8211; peraltro non estesa agli ausiliari in possesso di laurea ma soltanto a quelli diplomati e a quelli privi di diploma \u0026#8211; tra la misura della prima vacazione e quella delle vacazioni successive (fissandole, rispettivamente, negli importi di lire 8 e di lire 4).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa successiva legge 1\u0026#176; dicembre 1956, n. 1426 (Compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria), ha continuato a distinguere tra compensi fissi e a tempo (art. 1), individuando gli importi \u0026#8220;fissi\u0026#8221; maturati dall\u0026#8217;ausiliare per prestazioni predeterminate rese in materia sanitaria (art. 2), e prevedendo, per le prestazioni diverse, che gli onorari a vacazione dovessero essere liquidati in proporzione al tempo impiegato (art. 3).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale normativa ha confermato, inoltre, la durata di ciascuna vacazione, pari a due ore, dettando le relative modalit\u0026#224; di computo, e ha individuato, come gi\u0026#224; in precedenza, il limite massimo giornaliero di quattro vacazioni (salvo che per gli incarichi svolti alla presenza del giudice).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer quel che maggiormente rileva in questa sede, anche la legge n. 1426 del 1956 contemplava una distinzione della misura degli onorari \u0026#8220;a tempo\u0026#8221; per la prima vacazione e per quelle successive, prevedendo, peraltro, fasce crescenti in considerazione del titolo di studio dell\u0026#8217;ausiliare (art. 4, primo comma). Era inoltre contemplata la possibilit\u0026#224; di aumentare di un quarto il compenso per le vacazioni relative alle consulenze tecniche disposte dal giudice civile (art. 4, secondo comma).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEra altres\u0026#236; prevista una disciplina delle indennit\u0026#224; di trasferta e delle spese (artt. 5 e 6), ma non era stabilito l\u0026#8217;aggiornamento degli onorari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa cornice normativa di riferimento comprendeva anche l\u0026#8217;art. 24 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 (Disposizioni per l\u0026#8217;attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie), il quale, dopo aver stabilito che la liquidazione del compenso al consulente tecnico dovesse essere effettuata con decreto dal giudice che lo aveva nominato, costituente titolo esecutivo, prevedeva altres\u0026#236; che \u0026#171;[i]l compenso \u0026#232; commisurato alle difficolt\u0026#224; delle indagini e alla durata di esse, tenuto conto della partecipazione del consulente alle udienze e dell\u0026#8217;entit\u0026#224; della materia controversa, e osservate le tariffe esistenti approvate dalla legge\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; La successiva legge n. 319 del 1980 ha riordinato in modo organico la materia, introducendo una pi\u0026#249; articolata classificazione degli onorari, distinti in \u0026#171;fissi, variabili o commisurati al tempo\u0026#187; (art. 1, secondo comma).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa citata legge n. 319 del 1980, all\u0026#8217;art. 2, comma primo, ha disegnato, quanto alla determinazione degli onorari fissi e di quelli variabili, un sistema di tabelle, redatto con riferimento alle tariffe professionali, eventualmente relative a materie analoghe, \u0026#171;contemperate dalla natura pubblicistica dell\u0026#8217;incarico e approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel sistema cos\u0026#236; definito, la legge distingueva dunque: a) prestazioni tabellate, remunerabili secondo tariffe fisse, o a previsione unica, ovvero secondo tariffe variabili, in quanto modulabili in base a fasce prefissate comprese tra un minimo e un massimo del valore percentuale dell\u0026#8217;incarico; b) prestazioni non tabellate, compensabili \u0026#8220;a vacazione\u0026#8221;, secondo il tempo impiegato dall\u0026#8217;ausiliare nell\u0026#8217;espletamento dell\u0026#8217;incarico. I relativi importi potevano essere raddoppiati per le prestazioni di eccezionale importanza, complessit\u0026#224; e difficolt\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl criterio della liquidazione in base alle vacazioni assumeva carattere, almeno formalmente, residuale. Il valore della prima vacazione era stabilito, nell\u0026#8217;art. 4, secondo comma, in lire 10.000, quello di ciascuna vacazione successiva alla prima in lire 5.000, incrementabili in rapporto all\u0026#8217;urgenza dell\u0026#8217;incarico. Era tuttavia previsto, con l\u0026#8217;art. 10, l\u0026#8217;aggiornamento periodico triennale degli importi, raccordato agli incrementi ISTAT, rimesso a fonti di natura regolamentare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;ultimo aggiornamento \u0026#232; quello sancito dal d.m. 30 maggio 2002, il cui art. 1, comma 1, ancora in vigore, ha rideterminato gli importi per la prima e le successive vacazioni, rispettivamente, in euro 14,68 e in euro 8,15.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Il descritto sistema ha conosciuto un ulteriore riordino a seguito dell\u0026#8217;entrata in vigore, il 1\u0026#176; luglio 2002, del d.P.R. n. 115 del 2002.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl Titolo VII di tale Testo Unico, intitolato \u0026#171;Ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario\u0026#187;, riclassifica gli onorari in \u0026#171;fissi, variabili e a tempo\u0026#187; (art. 49, comma 2), dettando poi la disciplina per la loro prima determinazione e per il successivo adeguamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 50, rubricato \u0026#171;Misura degli onorari\u0026#187;, prevede, al comma 1, che l\u0026#8217;entit\u0026#224; dei compensi, di qualunque genere, sia stabilita mediante tabelle, approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze, ai sensi dell\u0026#8217;art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri). Le tabelle, ai sensi del comma 2, devono essere redatte con riferimento alle tariffe professionali esistenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell\u0026#8217;incarico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer gli onorari a tempo, secondo il disposto dell\u0026#8217;art. 50, comma 3, le tabelle individuano il compenso orario, eventualmente distinguendo tra la prima ora e le ore successive, e stabiliscono altres\u0026#236; la percentuale di aumento per l\u0026#8217;urgenza, il numero massimo di ore giornaliere e l\u0026#8217;eventuale superamento di tale limite per le attivit\u0026#224; espletate alla presenza dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eFerma la facolt\u0026#224; di raddoppio per le prestazioni di eccezionale importanza, complessit\u0026#224; e difficolt\u0026#224; (art. 52, comma 1), l\u0026#8217;art. 54 stabilisce che la misura degli onorari fissi, variabili e a tempo sia adeguata ogni tre anni, in relazione alla variazione accertata dall\u0026#8217;ISTAT, dell\u0026#8217;indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell\u0026#8217;economia e delle finanze, finora non emanato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa novit\u0026#224; di maggiore rilievo dell\u0026#8217;intervento riformatore \u0026#232; l\u0026#8217;attrazione anche della determinazione degli onorari a tempo, come gi\u0026#224; di quelli fissi e variabili, nel sistema tabellare, al quale \u0026#232; rimessa la commisurazione iniziale degli importi, cos\u0026#236; come il successivo aggiornamento degli stessi. Tale sistema, tuttavia, non risulta ancora adottato. Al fine di dare ad esso impulso, ad oltre venti anni dalla sua previsione, \u0026#232; stata istituita, presso il Ministero della giustizia, con decreto ministeriale 4 dicembre 2023, la Commissione per la rideterminazione della misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, degli ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.4.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 275 del d.P.R. n. 115 del 2002, rubricato \u0026#171;Onorari degli ausiliari del magistrato\u0026#187; e collocato nella Parte IX, titolata \u0026#171;Norme transitorie\u0026#187;, stabilisce che \u0026#171;[s]ino all\u0026#8217;emanazione del regolamento previsto dall\u0026#8217;articolo 50, la misura degli onorari \u0026#232; disciplinata dalle tabelle\u0026#187; adottate sotto il vigore della disciplina abrogata, nonch\u0026#233; dall\u0026#8217;art. 4 della legge n. 319 del 1980 (espressamente preservato nella sua vigenza), come modificato, per gli importi, dai successivi decreti ministeriali di adeguamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAbrogato, con effetto dal 1\u0026#176; luglio 2002, l\u0026#8217;art. 10 della legge n. 319 del 1980, l\u0026#8217;eventuale adeguamento degli onorari a tempo, transitoriamente disciplinati dall\u0026#8217;art. 4 della stessa legge, mette dunque capo al meccanismo delineato dall\u0026#8217;art. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002 e all\u0026#8217;emanazione dei decreti dirigenziali ivi contemplati, allo stato peraltro mai intervenuta. Tale sistema \u0026#232; confermato dalla previsione dell\u0026#8217;art. 296 del d.P.R. n. 115 del 2002, che espressamente, al comma 1, stabilisce che i rinvii a disposizioni previgenti, primarie e secondarie, \u0026#171;si intendono riferiti alle modificazioni delle medesime, anche successive all\u0026#8217;entrata in vigore del testo unico, salvo espressa esclusione del legislatore\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.5.\u0026#8211; La \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e della distinzione dell\u0026#8217;entit\u0026#224; del compenso contemplato per gli onorari \u0026#8220;a tempo\u0026#8221; tra prima vacazione e vacazioni successive non si individua nei lavori preparatori delle leggi che si sono succedute nel tempo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa stessa Corte di cassazione, nell\u0026#8217;unico lontano precedente che si \u0026#232; occupato della questione, senza chiarire il significato da attribuirsi alla distinzione tra prima vacazione e successive, si limitava a rimarcarne il fine precipuo di contenimento dei costi (Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 15 marzo 1968, n. 847).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8210; Cos\u0026#236; ricostruito, anche in senso diacronico, il quadro normativo di riferimento, pu\u0026#242; passarsi all\u0026#8217;esame delle questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8210; La questione di legittimit\u0026#224; costituzionale avente ad oggetto l\u0026#8217;art. 50, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, \u0026#232; inammissibile per difetto di rilevanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e non \u0026#232; infatti chiamato a fare applicazione di tale disposizione, che, pur formalmente in vigore, discipliner\u0026#224; in concreto la materia solo a partire dall\u0026#8217;adozione del regolamento ministeriale introduttivo del nuovo sistema tabellare, non ancora intervenuta, come sopra precisato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSino a quel momento, la liquidazione dei compensi agli ausiliari del giudice resta governata dall\u0026#8217;art. 4 della legge n. 319 del 1980, in combinato disposto con il d.m. 30 maggio 2002, che ha sancito, come riferito, l\u0026#8217;ultimo adeguamento dei relativi importi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; La questione relativa all\u0026#8217;art. 4, secondo comma, della legge n. 319 del 1980, \u0026#232; fondata in riferimento all\u0026#8217;art. 3, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.1.\u0026#8211; Questa Corte ha avuto ripetutamente occasione di pronunciarsi sull\u0026#8217;adeguatezza dei compensi degli ausiliari del giudice per l\u0026#8217;attivit\u0026#224; svolta nel processo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNello scrutinio di legittimit\u0026#224; costituzionale la materia degli onorari non \u0026#232; stata mai disgiunta dalla connotazione pubblicistica del servizio reso, in considerazione della \u0026#171;relazione funzionale che, attraverso l\u0026#8217;atto di designazione, si instaura tra l\u0026#8217;ausiliario del magistrato e l\u0026#8217;ufficio giudiziario [e che] costituisce un \u003cem\u003emunus publicum\u003c/em\u003e (sentenze n. 102 del 2021 e n. 88 del 1970), dal cui utile svolgimento sorge un diritto al compenso\u0026#187; (sentenza n. 166 del 2022, punto 2.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questo ambito, \u0026#232; stata purtuttavia avvertita l\u0026#8217;esigenza di garantire un rapporto di proporzionalit\u0026#224; tra i valori tabellari dei compensi e le corrispondenti tariffe libero-professionali, in modo da scongiurare l\u0026#8217;esito per cui la riduzione, applicata in ragione dell\u0026#8217;indole pubblicistica dell\u0026#8217;istituto, finisse per svilire il valore dell\u0026#8217;impegno assicurato dal professionista incaricato (sentenza n. 192 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.2.\u0026#8210; \u0026#200; stato cos\u0026#236; gradualmente rilevato l\u0026#8217;aspetto critico della decurtazione degli onorari dell\u0026#8217;ausiliare, in una misura tale da sacrificare oltremodo, alle esigenze pubblicistiche del processo e alla necessit\u0026#224; di ridurne i costi, l\u0026#8217;entit\u0026#224; dei compensi spettanti al perito, consulente tecnico, interprete e traduttore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuello che veniva definito, nelle pi\u0026#249; risalenti affermazioni della giurisprudenza costituzionale, come il \u0026#171;deplorevole inadempimento\u0026#187; (sentenza n. 41 del 1996, punto 5 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e) delle pubbliche autorit\u0026#224; preposte all\u0026#8217;aggiornamento dei compensi degli ausiliari \u0026#232; divenuto, nel tempo, \u0026#171;dato caratterizzante della materia\u0026#187; (sentenza n. 192 del 2015, punto 5.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e), entrando nell\u0026#8217;ambito di valutazione proprio del giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale alla luce del canone della ragionevolezza (salve le ipotesi nelle quali ad essere denunciata sia stata, piuttosto che la norma che prevedeva i compensi, l\u0026#8217;inerzia dell\u0026#8217;amministrazione nell\u0026#8217;aggiornamento degli stessi, sanzionabile in altra sede: sentenza n. 89 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInizialmente, questa Corte si era limitata, infatti, a formulare un ampio auspicio al legislatore perch\u0026#233; desse ingresso a \u0026#171;norme migliori\u0026#187; (sentenza n. 41 del 1996, punto 7 del \u003cem\u003eConsiderato in \u003c/em\u003e\u003cem\u003ediritto\u003c/em\u003e), nel rilievo della insufficienza di una disciplina chiamata ad assicurare la congruenza dei livelli di remunerazione degli ausiliari del giudice rispetto al costo della vita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSuccessivamente, in un quadro ordinamentale di ormai sistematica omissione, ad opera dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; preposta, dell\u0026#8217;onere di adeguamento triennale dei compensi degli ausiliari, pur introdotto proprio tenendo conto degli auspici formulati nella precedente giurisprudenza costituzionale dalla legge n. 319 del 1980 (sentenza n. 88 del 1970; ordinanze n. 102 del 1980 e n. 69 del 1979), questa Corte \u0026#232; intervenuta, nei termini propri del sindacato che ad essa compete, per contrastare il progressivo e ingiustificato impoverimento della remunerazione degli ausiliari del giudice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.3.\u0026#8211; \u0026#200; stata, cos\u0026#236;, ritenuta la manifesta irragionevolezza della scelta legislativa che, nel processo penale, ove sia intervenuta l\u0026#8217;ammissione dell\u0026#8217;imputato al patrocinio a spese dello Stato, non esclude che sia operata la diminuzione di un terzo degli importi spettanti all\u0026#8217;ausiliario del magistrato, sancita dall\u0026#8217;art. 106-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e d.P.R. n. 115 del 2002, in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell\u0026#8217;art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002 (sentenza n. 192 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon la successiva sentenza n. 178 del 2017, gli effetti della precedente pronuncia sono stati estesi alla fattispecie relativa alla liquidazione, a carico dell\u0026#8217;erario, degli onorari al consulente tecnico di parte nel processo penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuindi, con la sentenza n. 166 del 2022, questa Corte ha ravvisato i medesimi profili di manifesta irragionevolezza sul fronte del processo civile, e ha pertanto dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non esclude che sia operata la riduzione della met\u0026#224; degli importi spettanti all\u0026#8217;ausiliario del magistrato, prevista nei procedimenti in cui vi sia ammissione al patrocinio dello Stato, in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell\u0026#8217;art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e che sorregge le indicate pronunce \u0026#232; quella di impedire il definitivo consolidamento di un sistema che suggelli l\u0026#8217;assoluta e definitiva sproporzione tra onorari liquidabili all\u0026#8217;ausiliare e principi di equa remunerazione del suo lavoro, nella necessit\u0026#224; di preservare l\u0026#8217;\u0026#171;elementare consistenza in rapporto alle variazioni del costo della vita\u0026#187; (sentenza n. 192 del 2015, punto del 5.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e) della base tariffaria dei compensi degli ausiliari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome testualmente affermato nella sentenza n. 166 del 2022, \u0026#171;[i]l dispositivo delle sentenze n. 192 del 2015 e n. 178 del 2017 sottende un\u0026#8217;enunciazione di portata generale che [\u0026#8230;] trascende la ragione contingente che ha dato occasione allo scrutinio di irragionevolezza [e che \u0026#232;] identificabile nella obsolescenza degli importi tabellari\u0026#187; (punto 3.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.4.\u0026#8211; I principi affermati, trasposti dal sistema tabellare, all\u0026#8217;interno del quale si \u0026#232; formato il richiamato indirizzo, alla materia delle prestazioni remunerate \u0026#8220;a tempo\u0026#8221;, inducono alla medesima affermazione di manifesta irragionevolezza del censurato art. 4 della legge n. 319 del 1980, nella parte in cui, al secondo comma, impone una rilevante diversificazione dei compensi legati al susseguirsi delle vacazioni, peraltro gi\u0026#224; scarsamente remunerate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; \u0026#232; accaduto, nonostante gli stessi, ormai risalenti, lavori preparatori sull\u0026#8217;art. 4 della legge n. 319 del 1980 rivelassero la volont\u0026#224; del legislatore di approntare un pi\u0026#249; efficace meccanismo di remunerazione degli ausiliari del giudice, nell\u0026#8217;avvertita insufficienza di quello previgente, ancorato esso stesso \u0026#171;alle cosiddette vacazioni mantenute in limiti che oggi [si era nell\u0026#8217;anno 1980] appaiono meramente risibili ed agli onorari pur essi limitati a misura quasi simbolica\u0026#187; (Senato della Repubblica, VIII legislatura, 131\u0026#170; seduta pubblica, resoconto stenografico 15 maggio 1980, pag. 6988).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLo \u0026#8220;scarto significativo\u0026#8221; tra la prima vacazione e le successive \u0026#8211; quale che ne fosse, in origine, il fondamento \u0026#8211; accentua, nel descritto contesto, l\u0026#8217;assoluta sproporzione tra l\u0026#8217;entit\u0026#224; del compenso da riconoscersi all\u0026#8217;ausiliare e il valore della sua prestazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta assoluta sproporzione finisce con il ridondare in manifesta irragionevolezza rispetto al pur legittimo scopo perseguito di contenimento dei costi del processo, in quanto trascura l\u0026#8217;esigenza primaria \u0026#8211; che, invece, ha caratterizzato la legislazione di riferimento sino alla legge n. 1426 del 1956, la quale ancora distingueva gli onorari \u0026#8220;a tempo\u0026#8221; avendo riguardo al titolo di studio dell\u0026#8217;ausiliare del magistrato \u0026#8211; di una prestazione qualitativamente adeguata rispetto all\u0026#8217;importanza del \u003cem\u003emunus\u003c/em\u003e \u003cem\u003epublicum\u003c/em\u003e conferito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.5.\u0026#8211; L\u0026#8217;istituto della vacazione, in realt\u0026#224;, non \u0026#232; pi\u0026#249; normato nella novellata disciplina degli onorari a tempo, ormai, come si \u0026#232; visto, interamente affidata, insieme a quella degli onorari fissi e variabili, alla previsione tabellare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;intervenuta costituzione presso il Ministero della giustizia, in data 4 dicembre 2023, della predetta Commissione per la rideterminazione della misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, degli ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, e la pendenza dei lavori della stessa, costituiscono un\u0026#8217;occasione per riflettere sull\u0026#8217;utilit\u0026#224; di una distinzione, all\u0026#8217;interno delle riordinate tabelle di liquidazione dei compensi, \u0026#171;tra la prima e le ore successive\u0026#187; (art. 50, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002), che, prevista dal legislatore come \u0026#8220;solo eventuale\u0026#8221;, rischia di riproporre, in caso di mancato tempestivo aggiornamento dei valori tabellari ai mutamenti del costo della vita, le deviazioni applicative in questa sede stigmatizzate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 4, secondo comma, della legge n. 319 del 1980, va pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l\u0026#8217;art. 3, primo comma, Cost., nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Restano assorbite le ulteriori questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003el\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, secondo comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria) nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibile la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 50, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l\u0026#8217;11 dicembre 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMaria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 10 febbraio 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20250210111454.pdf","oggetto":"Spese di giustizia - Spese per consulenti e ausiliari - Compensi spettanti agli interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria - Previsione che, per le vacazioni successive alla prima, stabilisce un onorario inferiore a quello previsto per la prima vacazione, anche in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell\u0026#8217;art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.\nMisura degli onorari - Previsione che le tabelle relative agli onorari a tempo individuino il compenso orario eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive, anche in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell\u0026#8217;art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.\nIn via subordinata: Limitazione, per entrambe le norme, alle ipotesi di liquidazione dell\u0026#8217;interprete per l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di interpretariato svolta nell\u0026#8217;interesse dell\u0026#8217;imputato alloglotto.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[{"numero_massima":"46680","titoletto":"Spese di giustizia – Spese per consulenti e ausiliari – Connotazione pubblicistica del servizio reso, stante la relazione dell’ausiliario con l’ufficio giudiziario – Necessità, in ogni caso, di garantire una proporzione tra i valori tabellari dei compensi e le corrispondenti tariffe libero-professionali. (Classif. 239003).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa materia degli onorari non può essere disgiunta dalla connotazione pubblicistica del servizio reso, in considerazione della relazione funzionale che, attraverso l’atto di designazione, si instaura tra l’ausiliario del magistrato e l’ufficio giudiziario e che costituisce un \u003cem\u003emunus publicum\u003c/em\u003e, dal cui utile svolgimento sorge un diritto al compenso. Allo stesso tempo, l’indole dell’istituto deve comunque garantire un rapporto di proporzionalità tra i valori tabellari dei compensi e le corrispondenti tariffe libero-professionali, scongiurando l’esito per cui la decurtazione degli onorari finisse per sacrificare oltremodo, alle esigenze pubblicistiche del processo e alla necessità di ridurne i costi, l’entità dei compensi spettanti al perito, consulente tecnico, interprete e traduttore, svilendo il valore dell’impegno assicurato dal professionista incaricato. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 166/2022 - mass. 44903; S. 102/2021 - mass. 43884; S. 192/2015 - mass.\u003c/em\u003e \u003cem\u003e38550; S. 88/1970\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46681","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46681","titoletto":"Spese di giustizia – Spese per consulenti e ausiliari – Mancato aggiornamento da parte delle autorità competenti – Conseguente obsolescenza degli importi tabellari – Ingresso della materia nell’ambito di valutazione proprio del giudizio di legittimità costituzionale, alla luce del canone di ragionevolezza (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua di disposizione statale che, per le vacazioni successive alla prima, stabilisce un importo inferiore dei compensi spettanti a interpreti e traduttori, imponendo una irragionevole diversificazione). (Classif. 239003).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl deplorevole inadempimento delle pubbliche autorità preposte all’aggiornamento dei compensi degli ausiliari è divenuto, nel tempo, dato caratterizzante della materia, entrando nell’ambito di valutazione proprio del giudizio di legittimità costituzionale alla luce del canone della ragionevolezza, il quale – salve le ipotesi nelle quali ad essere denunciata sia, piuttosto che la norma che prevede i compensi, l’inerzia dell’amministrazione nell’aggiornamento degli stessi, sanzionabile in altra sede – consente di pronunciarsi sull’adeguatezza dei compensi degli ausiliari del giudice per l’attività svolta nel processo e sottende un’enunciazione di portata generale, che trascende la ragione contingente che ha dato occasione allo scrutinio e che è identificabile nella obsolescenza degli importi tabellari. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 166/2022 - mass. 44904; S. 89/2020 - mass. 42988; S. 178/2017 - mass. 39967; S. 41/1996\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3, primo comma, Cost., l’art. 4, secondo comma, della legge n. 319 del 1980, nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore. Lo “scarto significativo” tra la prima vacazione e le successive, peraltro già scarsamente remunerate, accentua l’assoluta sproporzione tra l’entità del compenso da riconoscersi all’ausiliare e il valore della sua prestazione: quale che ne fosse, in origine, il fondamento, e nel contesto di sistematica omissione degli aggiornamenti dei valori da parte delle autorità preposte, il pur legittimo scopo di contenimento dei costi del processo finisce con il ridondare in manifesta irragionevolezza, sia violando i principi – affermati all’interno del sistema tabellare e trasponibili alle prestazioni remunerate “a tempo” – di equa remunerazione del lavoro e di elementare consistenza della base tariffaria dei compensi rispetto alle variazioni del costo della vita, sia trascurando l’esigenza primaria di una prestazione qualitativamente adeguata rispetto all’importanza del \u003cem\u003emunus\u003c/em\u003e \u003cem\u003epublicum\u003c/em\u003e conferito).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46680","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"08/07/1980","data_nir":"1980-07-08","numero":"319","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-07-08;319~art4"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"45763","autore":"Aiuti V.","titolo":"Adeguatezza del compenso dell’interprete e obsolescenza cronica del sistema tabellare","descrizione":"Nota redazionale","titolo_rivista":"Diritto penale e processo","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"429","note_abstract":"","collocazione":"C.84 - A.440","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45561","autore":"Fusco A.C.","titolo":"I compensi dei CTU e degli altri ausiliari del giudice: interviene la Corte costituzionale","descrizione":"Nota redazionale","titolo_rivista":"Archivio giuridico della circolazione, dell\u0027assicurazione e della responsabilità","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"206","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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