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M. e di V. D.C., nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudita nell\u0026#8217;udienza pubblica del 26 aprile 2022 e nella camera di consiglio del 27 aprile 2022 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito l\u0026#8217;avvocato Giampaolo Brienza per A. M. e V. D.C., in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 18 maggio 2021;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 27 aprile 2022.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza depositata il 17 ottobre 2019 e iscritta al n. 78 del registro delle ordinanze del 2020, il Tribunale ordinario di Bolzano, seconda sezione civile, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 262, primo comma, del codice civile, nella parte in cui \u0026#8211; con riguardo all\u0026#8217;ipotesi del riconoscimento contemporaneo del figlio \u0026#8211; non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, il solo cognome materno. Ad avviso del giudice rimettente, la norma censurata si porrebbe in contrasto con gli artt. 2, 3, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0026#8217;uomo e delle libert\u0026#224; fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, e agli artt. 7 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il giudice a quo riferisce di essere chiamato a decidere in ordine al ricorso proposto dal pubblico ministero presso il Tribunale di Bolzano, ai sensi dell\u0026#8217;art. 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell\u0026#8217;ordinamento dello stato civile, a norma dell\u0026#8217;articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), al fine di ottenere la rettificazione di un atto di nascita, dal quale risultava che i genitori avessero attribuito alla figlia il solo cognome materno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente precisa che, in sede di dichiarazione di nascita, resa con il riconoscimento contemporaneo della figlia dinanzi all\u0026#8217;incaricato dal direttore sanitario, i genitori le avevano attribuito il solo cognome della madre.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDi seguito \u0026#8211; secondo quanto espone l\u0026#8217;ordinanza \u0026#8211; la dichiarazione veniva trasmessa all\u0026#8217;ufficiale dello stato civile, che formava l\u0026#8217;atto di nascita, riportando il solo cognome materno; al contempo, il medesimo ufficiale presentava un\u0026#8217;istanza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, affinch\u0026#233; venisse promosso il giudizio di rettificazione dell\u0026#8217;atto di nascita, onde renderlo conforme a quanto previsto dall\u0026#8217;art. 262, primo comma, secondo periodo, cod. civ., per effetto della sentenza di questa Corte n. 286 del 2016.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente precisa che, nel corso del giudizio, le parti confermavano la volont\u0026#224; di attribuire alla figlia il solo cognome della madre, sicch\u0026#233;, dinanzi a simile comune intento, sollevava questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 262, primo comma, cod. civ., nei termini sopra richiamati (punto 1).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; In punto di rilevanza, il giudice a quo osserva che la norma censurata, come risultante dalla citata sentenza di questa Corte n. 286 del 2016, permette l\u0026#8217;attribuzione al figlio del doppio cognome, mediante l\u0026#8217;aggiunta di quello materno, ma non \u0026#8211; come richiesto da ambo i genitori \u0026#8211; l\u0026#8217;attribuzione del solo cognome della madre.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, il rimettente deduce che dall\u0026#8217;accoglimento delle prospettate questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dipenderebbe la possibilit\u0026#224; di conservare l\u0026#8217;indicazione del solo cognome della madre e, conseguentemente, di rigettare il ricorso presentato dal pubblico ministero.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Di seguito, dopo aver rilevato l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, in considerazione del suo chiaro tenore letterale, il Tribunale di Bolzano ritiene \u0026#171;manifestamente fondat[e]\u0026#187; le questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSostiene che la disciplina sull\u0026#8217;attribuzione del cognome, che \u0026#232; chiamato ad applicare, non sarebbe, innanzitutto, conforme all\u0026#8217;art. 2 Cost., sotto il profilo della tutela dell\u0026#8217;identit\u0026#224; personale del figlio, in quanto il valore dell\u0026#8217;identit\u0026#224; della persona riflesso nel nome, nella pienezza e complessit\u0026#224; delle sue espressioni, e nella sua valenza pubblicistica e privatistica, porterebbe a \u0026#171;individuare nei criteri di attribuzione del cognome del minore profili determinanti della sua identit\u0026#224; personale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRavvisa, inoltre, un contrasto con il principio di eguaglianza riferito al genere, non trovando la disposizione censurata alcun sostegno nell\u0026#8217;art. 3 Cost., che deve ispirare i rapporti fra i genitori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, richiama la motivazione della sentenza della Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo del 7 gennaio 2014, Cusan e Fazzo contro Italia, che avrebbe ravvisato nell\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; per i genitori di attribuire al figlio, al momento della nascita, il cognome della madre, anzich\u0026#233; quello del padre, una violazione dell\u0026#8217;art. 14 CEDU (divieto di discriminazione), in combinato disposto con l\u0026#8217;art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, la norma censurata si porrebbe in contrasto anche con gli artt. 7 e 21 CDFUE, i quali, ad avviso del rimettente, risulterebbero corrispondenti agli artt. 8 e 14 CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Con atto depositato il 28 luglio 2020, \u0026#232; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto di dichiarare le questioni inammissibili e, in ogni caso, non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Nel corso del medesimo giudizio, questa Corte, con ordinanza n. 18, depositata in data 11 febbraio 2021, e iscritta al n. 25 del registro ordinanze 2021, ha sollevato innanzi a s\u0026#233; questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 262, primo comma, cod. civ., in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, nella parte in cui \u0026#8211; con riguardo all\u0026#8217;ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori \u0026#8211; impone, in mancanza di diverso accordo dei genitori, l\u0026#8217;acquisizione alla nascita del cognome paterno, anzich\u0026#233; dei cognomi di entrambi i genitori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Nell\u0026#8217;ordinanza anzidetta, la Corte ha rilevato che, anche qualora \u0026#171;fosse riconosciuta la facolt\u0026#224; ai genitori di scegliere, di comune accordo, la trasmissione del solo cognome materno, la regola che impone l\u0026#8217;acquisizione del solo cognome paterno dovrebbe essere ribadita in tutte le fattispecie in cui tale accordo manchi o, comunque, non sia stato legittimamente espresso\u0026#187;. D\u0026#8217;altro canto, neppure il consenso, su cui fa leva la limitata possibilit\u0026#224; di deroga alla disciplina generale che prevede l\u0026#8217;attribuzione del cognome del padre, \u0026#171;potrebbe ritenersi espressione di un\u0026#8217;effettiva parit\u0026#224; tra le parti, posto che una di esse non ha bisogno dell\u0026#8217;accordo per far prevalere il proprio cognome\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuesta Corte ha, pertanto, ritenuto che, \u0026#171;alla luce del rapporto di presupposizione e di continenza\u0026#187; tra la questione introdotta dall\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 78 del reg. ord. 2020 e i dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale esplicitati nell\u0026#8217;ordinanza di autorimessione, \u0026#171;la risoluzione della questione avente ad oggetto l\u0026#8217;art. 262, primo comma, cod. civ., nella parte in cui impone l\u0026#8217;acquisizione del solo cognome paterno, si configura come logicamente pregiudiziale e strumentale per definire le questioni sollevate dal giudice a quo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, l\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 25 del reg. ord. 2021 ha ravvisato la sussistenza di un contrasto \u0026#171;della vigente disciplina, impositiva di un solo cognome e ricognitiva di un solo ramo genitoriale, con la necessit\u0026#224;, costituzionalmente imposta dagli artt. 2 e 3 Cost., di garantire l\u0026#8217;effettiva parit\u0026#224; dei genitori, la pienezza dell\u0026#8217;identit\u0026#224; personale del figlio e di salvaguardare l\u0026#8217;unit\u0026#224; della famiglia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, ha sottolineato che \u0026#171;la previsione dell\u0026#8217;inderogabile prevalenza del cognome paterno sacrific[herebbe] il diritto all\u0026#8217;identit\u0026#224; del minore, negandogli la possibilit\u0026#224; di essere identificato, sin dalla nascita, anche con il cognome materno\u0026#187; e incarna il retaggio di una concezione patriarcale, che non potrebbe \u0026#171;ritenersi giustificata dall\u0026#8217;esigenza di salvaguardia dell\u0026#8217;unit\u0026#224; familiare, poich\u0026#233; \u0026#8220;\u0026#232; proprio l\u0026#8217;eguaglianza che garantisce quella unit\u0026#224; e, viceversa, \u0026#232; la diseguaglianza a metterla in pericolo\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, alla luce della giurisprudenza della Corte EDU, e in specie della sentenza del 7 gennaio 2014, Cusan e Fazzo contro Italia, ha argomentato nel senso che la disposizione censurata violerebbe anche l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Di conseguenza, questa Corte ha disposto la sospensione del giudizio sollevato dal Tribunale di Bolzano con l\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 78 del reg. ord. 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.\u0026#8211; Nel corso del giudizio introdotto dall\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 25 del reg. ord. 2021 sono state depositate due opinioni scritte, ai sensi dell\u0026#8217;art. 4-ter delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, ratione temporis vigenti, ammesse con decreto presidenziale del 21 marzo 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.1.\u0026#8211; Con atto depositato il 5 marzo 2021, la \u0026#171;Associazione Luca Coscioni per la libert\u0026#224; di ricerca scientifica A.P.S.\u0026#187; e la \u0026#171;Associazione VOX \u0026#8211; Osservatorio italiano sui diritti\u0026#187;, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, hanno formulato un\u0026#8217;opinione scritta congiunta, in cui hanno sottolineato il carattere discriminatorio nei confronti delle donne della regola vigente in materia di attribuzione del cognome ai figli, frutto di una \u0026#171;concezione della famiglia nemica delle persone e dei loro diritti\u0026#187; (\u0026#232; richiamata la sentenza di questa Corte n. 494 del 2002).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe citate associazioni hanno, pertanto, insistito per l\u0026#8217;accoglimento della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevata da questa Corte, onde evitare \u0026#171;l\u0026#8217;inopportuno trascinamento nel tempo di discipline maturate\u0026#187; in un diverso contesto, che, \u0026#171;alla luce della mutata realt\u0026#224; sociale\u0026#187;, trasmoderebbe \u0026#171;in una regolazione non proporzionata e manifestamente irragionevole degli interessi coinvolti\u0026#187; (\u0026#232; richiamata la sentenza n. 223 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.2.\u0026#8211; Con atto depositato il 6 marzo 2021, la \u0026#171;Rete per la Parit\u0026#224; \u0026#8211; Associazione di Promozione sociale\u0026#187; e l\u0026#8217;\u0026#171;InterClubZontaItalia \u0026#8211; Coordinamento dei club Zonta italiani\u0026#187;, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, hanno espresso, a loro volta, un\u0026#8217;opinione scritta congiunta, in cui hanno fornito supporto alle ragioni dell\u0026#8217;accoglimento delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate da questa Corte, ponendo l\u0026#8217;accento sul contrasto fra la norma sulla trasmissione del cognome ai figli e gli obblighi internazionali assunti dall\u0026#8217;ordinamento italiano in materia di eguaglianza tra i genitori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Con ordinanza depositata il 12 novembre 2021 e iscritta al n. 222 del registro ordinanze 2021, la Corte d\u0026#8217;appello di Potenza ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 29, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 237, 262, 299 cod. civ., dell\u0026#8217;art. 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile), nonch\u0026#233; degli artt. 33 e 34 del d.P.R. n. 396 del 2000, nella parte in cui non consentono ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, il solo cognome materno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; In punto di fatto, il rimettente riferisce di essere chiamato a decidere sul reclamo proposto da due coniugi avverso il decreto del Tribunale ordinario di Lagonegro del 4 novembre 2020, con il quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso dai medesimi presentato, ai sensi dell\u0026#8217;art. 95 del d.P.R. n. 396 del 2000, contro il diniego opposto dall\u0026#8217;ufficiale dello stato civile alla richiesta di registrare la nascita del loro figlio, iscrivendolo con il solo cognome della madre.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice a quo, esponendo i fatti, chiarisce che si trattava dell\u0026#8217;assegnazione del cognome al terzogenito della coppia la quale, prima di unirsi in matrimonio, aveva gi\u0026#224; avuto altre due figlie riconosciute in precedenza dalla sola madre e che, pertanto, portavano il suo cognome.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.1.\u0026#8211; Il rimettente precisa che, con il ricorso ex art. 95 del d.P.R. n. 396 del 2000, i genitori avevano chiesto, in via principale, di disapplicare la \u0026#171;norma consuetudinaria\u0026#187; che dava prevalenza al cognome paterno, in quanto contra legem, e, in subordine, per l\u0026#8217;ipotesi in cui \u0026#171;si aderisse alla tesi della natura legislativa della norma\u0026#187;, di sollevare questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl citato ricorso era stato dichiarato \u0026#171;inammissibile\u0026#187; dal Tribunale adito, sul presupposto che \u0026#171;la norma consuetudinaria\u0026#187; sulla trasmissione del cognome paterno al figlio potesse essere superata solo da un intervento legislativo. In ogni caso, il giudice aveva escluso che potessero sussistere ragioni per sollevare questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, ritenendo che la \u0026#171;invocata tutela della integrit\u0026#224; del nucleo familiare ben pote[sse] essere salvaguardata dall\u0026#8217;attribuzione del cognome di entrambi i genitori a tutti i figli\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.2.\u0026#8211; Il giudice a quo prosegue, dando conto del reclamo proposto, avverso il citato decreto, dai due genitori, che hanno insistito per la disapplicazione della norma o, in alternativa, perch\u0026#233; fossero sollevate questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; La Corte d\u0026#8217;appello rimettente rinviene il fondamento della norma sulla trasmissione del cognome ai figli nati nel matrimonio negli artt. 237, 262 e 299 cod. civ., nonch\u0026#233; negli artt. 72, primo comma, del r.d. n. 1238 del 1939, 33 e 34 del d.P.R. n. 396 del 2000; di seguito, sulla premessa che essa non sia \u0026#171;suscettibile di una interpretazione costituzionalmente orientata\u0026#187;, motiva la rilevanza delle questioni, deducendo di non poter decidere sulla richiesta dei due coniugi di attribuire al figlio, sulla base del loro accordo, il solo cognome della madre, senza fare applicazione della norma della cui legittimit\u0026#224; costituzionale dubita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo ritiene che la norma si ponga in contrasto con l\u0026#8217;art. 2 Cost., \u0026#171;che tutela il diritto alla formazione dell\u0026#8217;identit\u0026#224; personale in maniera omogenea tra i figli e il diritto alla unitariet\u0026#224; familiare\u0026#187;, e con i principi di eguaglianza e di pari dignit\u0026#224; morale tra i coniugi, riconosciuti dagli artt. 3 e 29, secondo comma, Cost., nonch\u0026#233; con l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, richiamando, a supporto, brevi stralci della sentenza di questa Corte n. 286 del 2016 e di quella della Corte EDU, 7 gennaio 2014, Cusan e Fazzo contro Italia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.4.\u0026#8211; Con atto depositato il 7 febbraio 2022, si sono costituiti A. M. e V. D.C., parti del giudizio principale, per sostenere l\u0026#8217;accoglimento delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.4.1.\u0026#8211; Integrando la ricostruzione in fatto dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, espongono di essere genitori di due figlie e di un figlio. Riferiscono che le prime due erano state riconosciute inizialmente dalla sola madre, tant\u0026#8217;\u0026#232; che, a seguito del riconoscimento da parte del padre, i genitori avevano condiviso di non aggiungere al cognome delle figlie quello paterno, onde preservare la loro identit\u0026#224; personale. Con la nascita del terzogenito, successiva al loro matrimonio, lamentano di vedersi imporre dalla norma censurata l\u0026#8217;attribuzione al figlio di un cognome differente rispetto a quello delle sorelle.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.4.2.\u0026#8211; Le parti denunciano, pertanto, una violazione del \u0026#171;diritto dei fanciulli alla propria identit\u0026#224;, alla pari dignit\u0026#224; e all\u0026#8217;unit\u0026#224; familiare\u0026#187; e sottolineano come, nel caso di specie, la scelta non sarebbe \u0026#171;motivata da un \u0026#8220;capriccio\u0026#8221; ma dall\u0026#8217;esigenza di prendere la migliore decisione nell\u0026#8217;interesse\u0026#187; del figlio, in quanto l\u0026#8217;adozione dello stesso cognome delle sorelle contribuirebbe \u0026#171;all\u0026#8217;unitariet\u0026#224; del nucleo familiare assicurando al contempo la formazione dell\u0026#8217;identit\u0026#224; personale del minore in maniera omogenea rispetto ai fratelli\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe parti sottolineano, inoltre, la necessit\u0026#224; che, nella materia dell\u0026#8217;attribuzione del cognome, sia rispettata la \u0026#171;funzione genitoriale\u0026#187;, prospettando il contrasto tra la regola vigente e le seguenti norme: l\u0026#8217;art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza; l\u0026#8217;art. 29, secondo comma, in combinato disposto con l\u0026#8217;art. 30, primo comma, Cost., sotto il profilo dell\u0026#8217;eguaglianza nell\u0026#8217;esercizio di detta funzione; l\u0026#8217;art. 5 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, in quanto prevede che gli Stati debbano rispettare \u0026#171;la responsabilit\u0026#224;, il diritto e il dovere dei genitori\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNello stesso quadro, le parti richiamano anche l\u0026#8217;art. 118, ultimo comma, Cost., che darebbe fondamento costituzionale alla \u0026#171;autonomia dei privati in base al principio di sussidiariet\u0026#224; orizzontale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSempre ad avviso delle parti, la norma censurata si porrebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, nonch\u0026#233; all\u0026#8217;art. 5 del settimo Protocollo addizionale, firmato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 9 aprile 1990, n. 98 (Ratifica ed esecuzione del protocollo n. 7 alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0026#8217;uomo e delle libert\u0026#224; fondamentali, concernente l\u0026#8217;estensione della lista dei diritti civili e politici, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984). Inoltre, l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost. sarebbe violato in relazione all\u0026#8217;art. 16 della Convenzione sull\u0026#8217;eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, firmata a New York il 18 dicembre 1979, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 14 marzo 1985, n. 132, il quale dispone che \u0026#171;[g]li Stati Parti prendono tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio, e nei rapporti familiari [\u0026#8230;] compresa la scelta del cognome [\u0026#8230;]\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.5.\u0026#8211; Nell\u0026#8217;udienza del 26 aprile 2022 sono intervenute le parti private, che hanno insistito per le conclusioni rassegnate negli scritti difensivi.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza depositata il 17 ottobre 2019 e iscritta al n. 78 del registro ordinanze 2020, il Tribunale ordinario di Bolzano, seconda sezione civile, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 262, primo comma, del codice civile, nella parte in cui \u0026#8211; con riguardo all\u0026#8217;ipotesi del riconoscimento contemporaneo del figlio (secondo periodo del primo comma) \u0026#8211; non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, il solo cognome materno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso del giudice rimettente, la norma censurata si porrebbe in contrasto con gli artt. 2, 3, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0026#8217;uomo e delle libert\u0026#224; fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, e agli artt. 7 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Nel corso del citato giudizio, questa Corte, con ordinanza n. 18 del 2021, iscritta al n. 25 del registro ordinanze 2021, ha disposto la trattazione innanzi a s\u0026#233; delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 262, primo comma, cod. civ., in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, nella parte in cui \u0026#8211; con riguardo all\u0026#8217;ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori (secondo periodo del primo comma) \u0026#8211; impone, in mancanza di diverso accordo dei genitori, l\u0026#8217;acquisizione alla nascita del cognome paterno, anzich\u0026#233; dei cognomi di entrambi i genitori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Con ordinanza depositata il 12 novembre 2021 e iscritta al n. 222 del registro ordinanze 2021, la Corte d\u0026#8217;appello di Potenza ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 29, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 237, 262, 299 cod. civ., dell\u0026#8217;art. 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile), nonch\u0026#233; degli artt. 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell\u0026#8217;ordinamento dello stato civile, a norma dell\u0026#8217;articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui non consentono ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, il solo cognome materno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; L\u0026#8217;ordinanza di questa Corte, iscritta al n. 25 del reg. ord. 2021, riguarda la medesima disposizione (l\u0026#8217;art. 262, primo comma, cod. civ.), oggetto delle censure mosse con l\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 78 del reg. ord. 2020, e solleva questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale che hanno carattere pregiudiziale rispetto alla decisione di quelle sollevate dal Tribunale di Bolzano.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl contempo, le citate ordinanze, da un lato, e l\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 222 del reg. ord. 2021 della Corte d\u0026#8217;appello di Potenza, dall\u0026#8217;altro lato, si riferiscono a norme che, pur avendo un differente ambito applicativo \u0026#8211; rispettivamente l\u0026#8217;attribuzione del cognome al figlio nato fuori del matrimonio o nel matrimonio \u0026#8211; presentano il medesimo contenuto sostanziale e sollevano analoghe questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, in considerazione dello stretto collegamento tra le questioni sollevate con le ordinanze iscritte al n. 78 del reg. ord. 2020 e ai nn. 25 e 222 del reg. ord. 2021, pu\u0026#242; essere disposta la riunione dei giudizi, perch\u0026#233; siano definiti con un\u0026#8217;unica pronuncia (sentenza n. 421 del 1995).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; In rito, occorre dichiarare d\u0026#8217;ufficio l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni sollevate dalla Corte d\u0026#8217;appello di Potenza con l\u0026#8217;ordinanza n. 222 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice a quo afferma apoditticamente la non manifesta infondatezza delle questioni sollevate, limitandosi a una sintetica elencazione delle disposizioni costituzionali che si ritengono violate e compendiando tali affermazioni con una lacunosa citazione di stralci della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale. Per costante orientamento di questa Corte \u0026#171;la carenza di un\u0026#8217;adeguata e autonoma illustrazione delle ragioni per le quali la norma censurata integrerebbe una violazione del parametro costituzionale evocato (ex plurimis, sentenze n. 54 del 2020, n. 33 del 2019 e n. 240 del 2017)\u0026#187; (sentenza n. 30 del 2021) \u0026#232; causa di inammissibilit\u0026#224; delle questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 262, primo comma, secondo periodo, cod. civ., sollevate con l\u0026#8217;ordinanza del Tribunale di Bolzano, iscritta al n. 78 del reg. ord. 2020, e con l\u0026#8217;ordinanza di autorimessione, iscritta al n. 25 del reg. ord. 2021, sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; In via preliminare, occorre richiamare i tratti della norma censurata, la radice legislativa a essa sottesa e gli interventi di questa Corte, interpellata pi\u0026#249; volte in merito alla sua legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 262, primo comma, secondo periodo, cod. civ., nel regolare l\u0026#8217;attribuzione del cognome al figlio nato fuori del matrimonio, prevede che \u0026#171;[s]e il riconoscimento \u0026#232; effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma riflette la disciplina sull\u0026#8217;attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio, che \u0026#232; l\u0026#8217;istituto nell\u0026#8217;ambito del quale si rinviene la matrice legislativa della regola. La sua fonte si ravvisa, infatti, nella formulazione, antecedente alla riforma del 1975 (legge 19 maggio 1975, n. 151, recante \u0026#171;Riforma del diritto di famiglia\u0026#187;), dell\u0026#8217;art. 144 cod. civ., il quale (con un testo identico a quello dell\u0026#8217;art. 131 del codice civile del Regno d\u0026#8217;Italia del 1865) disponeva che: \u0026#171;[i]l marito \u0026#232; capo della famiglia; la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome ed \u0026#232; obbligata ad accompagnarlo dovunque egli crede opportuno di fissare la residenza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tale contesto, il cognome del marito imposto alla moglie era quello della famiglia, il che rendeva superfluo esplicitare la sua trasmissione ai figli nati nel matrimonio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa riforma del diritto di famiglia del 1975 ha novellato l\u0026#8217;art. 144 cod. civ. e ha introdotto l\u0026#8217;art. 143-bis cod. civ., prevedendo l\u0026#8217;aggiunta e non pi\u0026#249; la sostituzione del cognome del marito a quello della moglie, disposizione univocamente interpretata nel senso che attribuisca a quest\u0026#8217;ultima una facolt\u0026#224; e non un obbligo. La nuova disciplina, pur evidenziando un persistente riflesso della vecchia potest\u0026#224; maritale, ha reso meno nitida l\u0026#8217;immagine del cognome del marito quale cognome di famiglia. E, tuttavia, nel contempo, la norma sull\u0026#8217;attribuzione del cognome del padre ai figli \u0026#232; rimasta solidamente radicata su un complesso di disposizioni (punto 14.1), alle quali si ascrive anche quella censurata, che non \u0026#232; stata scalfita neppure dalla riforma della filiazione, introdotta dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219 (Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali) e dal decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell\u0026#8217;articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.\u0026#8211; Questa Corte, lungo un arco temporale che oramai ha superato il trentennio, \u0026#232; stata chiamata pi\u0026#249; volte a pronunciarsi sulla legittimit\u0026#224; costituzionale della norma oggi all\u0026#8217;esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel 1988, con riferimento al cognome del figlio nato nel matrimonio, ha rilevato che \u0026#171;sarebbe possibile, e probabilmente consentaneo all\u0026#8217;evoluzione della coscienza sociale, sostituire la regola vigente in ordine alla determinazione del nome distintivo dei membri della famiglia costituita dal matrimonio con un criterio diverso, pi\u0026#249; rispettoso dell\u0026#8217;autonomia dei coniugi, il quale concilii i due principi sanciti dall\u0026#8217;art. 29 della Costituzione, anzich\u0026#233; avvalersi dell\u0026#8217;autorizzazione a limitare l\u0026#8217;uno in funzione dell\u0026#8217;altro\u0026#187; (ordinanza n. 176 del 1988).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTrascorsi diciotto anni, questa Corte ha ribadito che \u0026#171;l\u0026#8217;attuale sistema di attribuzione del cognome \u0026#232; retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potest\u0026#224; maritale, non pi\u0026#249; coerente con i principi dell\u0026#8217;ordinamento e con il valore costituzionale dell\u0026#8217;uguaglianza tra uomo e donna\u0026#187; (sentenza n. 61 del 2006, ripresa dalla successiva ordinanza n. 145 del 2007).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, dopo ancora due lustri, preso atto che, a \u0026#171;distanza di molti anni [dalle citate] pronunce, un \u0026#8220;criterio diverso, pi\u0026#249; rispettoso dell\u0026#8217;autonomia dei coniugi\u0026#8221;, non [era] ancora stato introdotto\u0026#187; (sentenza n. 286 del 2016), questa Corte, \u0026#171;in attesa di un indifferibile intervento legislativo, destinato a disciplinare organicamente la materia, secondo criteri finalmente consoni al principio di parit\u0026#224;\u0026#187;, ha accolto le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, che le erano state sottoposte, negli stretti limiti tracciati dal petitum. Ha, dunque, dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della norma, nella parte in cui non consente \u0026#171;ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno\u0026#187;, e ha esteso, in via consequenziale, i suoi effetti sia alla disposizione oggi censurata (l\u0026#8217;art. 262, primo comma, secondo periodo, cod. civ.), sia a quella sull\u0026#8217;attribuzione del cognome all\u0026#8217;adottato (maggiore d\u0026#8217;et\u0026#224;) da parte di coniugi (art. 299, terzo comma, cod. civ.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Questa Corte viene ora chiamata nuovamente a giudicare la legittimit\u0026#224; costituzionale della norma, trasfusa nell\u0026#8217;art. 262, primo comma, secondo periodo, cod. civ., sotto un duplice profilo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon l\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 78 del reg. ord. 2020, il Tribunale di Bolzano denuncia la sua illegittimit\u0026#224; costituzionale, nella parte in cui non consente di attribuire, con l\u0026#8217;accordo fra i genitori, il solo cognome della madre. Si invoca, dunque, un intervento additivo avente un contenuto radicalmente derogatorio della regola generale sull\u0026#8217;automatica trasmissione del cognome paterno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon l\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 25 del reg. ord. 2021, questa stessa Corte, quale giudice a quo, prospetta, in via pregiudiziale, un intervento sostitutivo della norma, nella parte in cui, in mancanza di diverso accordo dei genitori, impone l\u0026#8217;attribuzione alla nascita del cognome paterno, anzich\u0026#233; dei cognomi di entrambi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI parametri costituzionali, sui quali si incentrano le comuni censure delle due ordinanze, sono l\u0026#8217;art. 2 Cost., in relazione alla tutela dell\u0026#8217;identit\u0026#224; del figlio, e l\u0026#8217;art. 3 Cost., invocato a difesa del principio di eguaglianza nei rapporti fra i genitori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnalogamente, il contrasto con gli obblighi internazionali, di cui all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., si focalizza, sulla scorta della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, sulla protezione dell\u0026#8217;identit\u0026#224; personale del figlio, mediata dall\u0026#8217;art. 8 CEDU, e sul divieto di discriminazioni, di cui all\u0026#8217;art. 14 CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; A fronte delle citate questioni occorre, dunque, evidenziare l\u0026#8217;intreccio, nella disciplina del cognome, fra il diritto all\u0026#8217;identit\u0026#224; personale del figlio e l\u0026#8217;eguaglianza tra i genitori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl cognome, insieme con il prenome, rappresenta il nucleo dell\u0026#8217;identit\u0026#224; giuridica e sociale della persona: le conferisce identificabilit\u0026#224;, nei rapporti di diritto pubblico, come di diritto privato, e incarna la rappresentazione sintetica della personalit\u0026#224; individuale, che nel tempo si arricchisce progressivamente di significati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; costante nella giurisprudenza di questa Corte l\u0026#8217;affermazione secondo cui il nome \u0026#232; \u0026#171;\u0026#8220;autonomo segno distintivo della [\u0026#8230;] identit\u0026#224; personale\u0026#8221; (sentenza n. 297 del 1996), nonch\u0026#233; \u0026#8220;tratto essenziale della [\u0026#8230;] personalit\u0026#224;\u0026#8221; (sentenza n. 268 del 2002; nello stesso senso, sentenza n. 120 del 2001)\u0026#187; (sentenza n. 286 del 2016), \u0026#171;riconosciuto come un \u0026#8220;bene oggetto di autonomo diritto dall\u0026#8217;art. 2 Cost.\u0026#8221; [e, dunque, come] \u0026#8220;diritto fondamentale della persona umana\u0026#8221; (sentenze n. 13 del 1994, n. 297 del 1996 e, da ultimo, sentenza n. 120 del 2001)\u0026#187; (sentenza n. 268 del 2002).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma censurata riguarda, in particolare, il momento attributivo del cognome, che, di regola, \u0026#232; legato all\u0026#8217;acquisizione dello status filiationis.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe consegue che il cognome, quale fulcro \u0026#8211; insieme al prenome \u0026#8211; dell\u0026#8217;identit\u0026#224; giuridica e sociale, collega l\u0026#8217;individuo alla formazione sociale che lo accoglie tramite lo status filiationis. Il cognome deve, pertanto, radicarsi nell\u0026#8217;identit\u0026#224; familiare e, al contempo, riflettere la funzione che riveste, anche in una proiezione futura, rispetto alla persona (sentenza n. 286 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSono, dunque, proprio le modalit\u0026#224; con cui il cognome testimonia l\u0026#8217;identit\u0026#224; familiare del figlio a dover rispecchiare e rispettare l\u0026#8217;eguaglianza e la pari dignit\u0026#224; dei genitori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; Nella fattispecie disegnata dall\u0026#8217;art. 262, primo comma, secondo periodo, cod. civ., l\u0026#8217;identit\u0026#224; familiare del figlio, che preesiste all\u0026#8217;attribuzione del cognome, pu\u0026#242; scomporsi in tre elementi: il legame genitoriale con il padre, identificato da un cognome, rappresentativo del suo ramo familiare; il legame genitoriale con la madre, anche lei identificata da un cognome, parimenti rappresentativo del suo ramo familiare; e la scelta dei genitori di effettuare contemporaneamente il riconoscimento del figlio, accogliendolo insieme in un nucleo familiare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.1.\u0026#8211; La selezione, fra i dati preesistenti all\u0026#8217;attribuzione del cognome, della sola linea parentale paterna, oscura unilateralmente il rapporto genitoriale con la madre.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA fronte del riconoscimento contemporaneo del figlio, il segno dell\u0026#8217;unione fra i due genitori si traduce nell\u0026#8217;invisibilit\u0026#224; della donna.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;automatismo imposto reca il sigillo di una diseguaglianza fra i genitori, che si riverbera e si imprime sull\u0026#8217;identit\u0026#224; del figlio, cos\u0026#236; determinando la contestuale violazione degli artt. 2 e 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha da tempo rilevato (supra punto 7.2) che la norma sull\u0026#8217;attribuzione del cognome del padre \u0026#232; il \u0026#171;retaggio di una concezione patriarcale della famiglia\u0026#187; (sentenze n. 286 del 2016 e n. 61 del 2006), il riflesso di una disparit\u0026#224; di trattamento che, concepita in seno alla famiglia fondata sul matrimonio, si \u0026#232; proiettata anche sull\u0026#8217;attribuzione del cognome al figlio nato fuori dal matrimonio, ove contemporaneamente riconosciuto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta di un automatismo che non trova alcuna giustificazione n\u0026#233; nell\u0026#8217;art. 3 Cost., sul quale si fonda il rapporto fra i genitori, uniti nel perseguire l\u0026#8217;interesse del figlio, n\u0026#233; \u0026#8211; come ha gi\u0026#224; rilevato questa Corte con riferimento all\u0026#8217;attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio (sentenza n. 286 del 2016) \u0026#8211; nel coordinamento tra principio di eguaglianza e \u0026#171;finalit\u0026#224; di salvaguardia dell\u0026#8217;unit\u0026#224; familiare, di cui all\u0026#8217;art. 29, secondo comma, Cost.\u0026#187;. \u0026#200;, infatti, \u0026#171;\u0026#8220;proprio l\u0026#8217;eguaglianza che garantisce quella unit\u0026#224; e, viceversa, \u0026#232; la diseguaglianza a metterla in pericolo\u0026#8221;, poich\u0026#233; l\u0026#8217;unit\u0026#224; \u0026#8220;si rafforza nella misura in cui i reciproci rapporti fra i coniugi sono governati dalla solidariet\u0026#224; e dalla parit\u0026#224;\u0026#8221; (sentenza n. 133 del 1970)\u0026#187; (sentenza n. 286 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa stessa riforma del diritto di famiglia del 1975, che pure non \u0026#232; intervenuta sulla disciplina dell\u0026#8217;attribuzione del cognome ai figli, aveva, tuttavia, contribuito a mettere a fuoco il senso del rapporto fra eguaglianza e unit\u0026#224; familiare. L\u0026#8217;unit\u0026#224; della famiglia fondata sul matrimonio si basa \u0026#171;sugli stessi diritti e sui medesimi doveri\u0026#187; dei coniugi (art. 143 cod. civ.), sulla reciproca solidariet\u0026#224; e sulla condivisione delle scelte (fra le tante disposizioni, si veda la nuova formulazione dell\u0026#8217;art. 144 cod. civ.). Parimenti, l\u0026#8217;assunzione di responsabilit\u0026#224; in capo ai genitori, dentro e fuori il matrimonio, si radica nell\u0026#8217;eguaglianza fra di loro e nell\u0026#8217;accordo sulle decisioni che riguardano il figlio. Lo hanno sottolineato sempre la novella del 1975 e la riforma della filiazione del 2012-2013, anch\u0026#8217;essa silente rispetto alla norma censurata, ma fautrice della rimozione di un altro residuo storico della disparit\u0026#224; fra i genitori, che si rinveniva nell\u0026#8217;originario quarto comma dell\u0026#8217;art. 316 cod. civ. (in forza del quale era il solo padre a poter adottare \u0026#171;i provvedimenti urgenti ed indifferibili\u0026#187; per porre riparo a \u0026#171;un incombente pericolo di un grave pregiudizio per il figlio\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUnit\u0026#224; ed eguaglianza non possono coesistere se l\u0026#8217;una nega l\u0026#8217;altra, se l\u0026#8217;unit\u0026#224; opera come un limite che offre un velo di apparente legittimazione a sacrifici imposti in una direzione solo unilaterale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA fronte dell\u0026#8217;evoluzione dell\u0026#8217;ordinamento, il lascito di una visione discriminatoria, che attraverso il cognome si riverbera sull\u0026#8217;identit\u0026#224; di ciascuno, non \u0026#232; pi\u0026#249; tollerabile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;\u0026#171;importanza di un\u0026#8217;evoluzione nel senso dell\u0026#8217;eguaglianza dei sessi\u0026#187; viene, del resto, sottolineata anche dalla Corte EDU, che invita alla \u0026#171;eliminazione di ogni discriminazione [\u0026#8230;] nella scelta del cognome\u0026#187;, sul presupposto che \u0026#171;la tradizione di manifestare l\u0026#8217;unit\u0026#224; della famiglia attraverso l\u0026#8217;attribuzione a tutti i suoi membri del cognome del marito non p[u\u0026#242;] giustificare una discriminazione nei confronti delle donne (si veda, in particolare, \u0026#220;nal Tekeli, [paragrafi] 64-65)\u0026#187; (Corte EDU, sentenza 7 gennaio 2014, Cusan e Fazzo contro Italia, paragrafo 66).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eE, invero, sin dalla fine degli anni settanta, gli obblighi internazionali, cui si \u0026#232; vincolato l\u0026#8217;ordinamento italiano, sollecitano l\u0026#8217;\u0026#171;eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna\u0026#187;, \u0026#171;in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari [\u0026#8230;], compresa la scelta del cognome\u0026#187; (sentenza n. 61 del 2006, con riferimento all\u0026#8217;art. 16, comma 1, lettera g), della Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 14 marzo 1985, n. 132, nonch\u0026#233; alle raccomandazioni del Consiglio d\u0026#8217;Europa n. 1271 del 1995 e n. 1362 del 1998, e, ancor prima, alla risoluzione n. 37 del 1978).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.\u0026#8211; Occorre, allora, valutare i termini con cui l\u0026#8217;ordinanza di autorimessione ha posto le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale in via pregiudiziale rispetto a quelle sollevate dal Tribunale di Bolzano con l\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 78 del reg. ord. 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.1.\u0026#8211; Quest\u0026#8217;ultima ordinanza prospetta \u0026#8211; come gi\u0026#224; anticipato (punto 8) \u0026#8211; l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della norma censurata nella parte in cui non consente, sulla base di un accordo fra i genitori, di attribuire al figlio il solo cognome della madre. Sennonch\u0026#233; il cardine su cui il Tribunale di Bolzano fonda il suo petitum, vale a dire l\u0026#8217;accordo fra i genitori in funzione derogatoria, presuppone il rispetto del principio di eguaglianza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA fronte di una disciplina che garantisce l\u0026#8217;attribuzione del cognome del padre, la madre \u0026#232; posta in una situazione di asimmetria, antitetica alla parit\u0026#224;, che, a priori, inficia le possibilit\u0026#224; di un accordo, tanto pi\u0026#249; improbabile in quanto abbia a oggetto l\u0026#8217;attribuzione del solo cognome materno, ossia il radicale sacrificio di ci\u0026#242; che spetta di diritto al padre.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSenza eguaglianza mancano le condizioni logiche e assiologiche di un accordo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa regola dell\u0026#8217;automatica attribuzione del cognome paterno, nel violare il principio di eguaglianza, racchiude un vizio di legittimit\u0026#224; costituzionale che inficia ab imis anche l\u0026#8217;elemento costitutivo dell\u0026#8217;intervento additivo invocato dal Tribunale di Bolzano con l\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 78 del reg. ord. 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.2.\u0026#8211; Di conseguenza, questa Corte, preso atto che delle numerose proposte di riforma legislativa, presentate a partire dalla VIII legislatura, nessuna \u0026#232; giunta a compimento, non pu\u0026#242; pi\u0026#249; esimersi dal rendere effettiva la \u0026#171;legalit\u0026#224; costituzionale\u0026#187; (ordinanza di autorimessione n. 18 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl carattere in s\u0026#233; discriminatorio della disposizione censurata, il suo riverberarsi sull\u0026#8217;identit\u0026#224; del figlio e la sua attitudine a rendere asimmetrici, rispetto al cognome, i rapporti fra i genitori devono essere rimossi con una regola che sia il pi\u0026#249; semplice e automatico riflesso dei principi costituzionali coinvolti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl cognome del figlio deve comporsi con i cognomi dei genitori, salvo \u0026#8211; come si dir\u0026#224; (infra punto 12) \u0026#8211; loro diverso accordo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa proiezione sul cognome del figlio del duplice legame genitoriale \u0026#232; la rappresentazione dello status filiationis: trasla sull\u0026#8217;identit\u0026#224; giuridica e sociale del figlio il rapporto con i due genitori. Al contempo, \u0026#232; il riconoscimento pi\u0026#249; immediato e diretto \u0026#171;del paritario rilievo di entrambe le figure genitoriali\u0026#187; (sentenza n. 286 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.3.\u0026#8211; L\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della norma che comportava la preferenza per il cognome paterno rende ora necessario individuare un ordine di attribuzione dei cognomi dei due genitori compatibile con i principi costituzionali e con gli obblighi internazionali. Non si pu\u0026#242;, infatti, riprodurre \u0026#8211; con un criterio che anteponga meccanicamente il cognome paterno, o quello materno \u0026#8211; la medesima logica discriminatoria, che \u0026#232; a fondamento della odierna declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSul tema si \u0026#232; espressamente pronunciata anche la Corte EDU, riferendosi a una disposizione dell\u0026#8217;ordinamento spagnolo (l\u0026#8217;art. 194 del Regolamento per l\u0026#8217;applicazione della legge sullo stato civile, nella formulazione recata dalle modifiche apportate dal decreto reale 11 febbraio 2000, rimasto in vigore sino al 30 aprile 2021, in correlazione all\u0026#8217;art. 109 del codice civile spagnolo), che imponeva di anteporre il cognome del padre, nel caso di disaccordo sull\u0026#8217;ordine.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Corte EDU ha, a riguardo, rilevato il suo carattere \u0026#171;excessivement rigide et discriminatoire envers les femmes (Cusan et Fazzo [paragrafo] 67)\u0026#187; (sentenza 26 ottobre 2021, Le\u0026#243;n Madrid contro Spagna, paragrafo 68), per poi aggiungere che \u0026#171;si la s\u0026#233;curit\u0026#233; juridique peut \u0026#234;tre manifest\u0026#233;e par le choix de placer le nom du p\u0026#232;re en premier, elle peut aussi bien \u0026#234;tre manifest\u0026#233;e par le nom de la m\u0026#232;re (Burghartz c. Suisse, 22 f\u0026#233;vrier 1994, [paragrafo] 28, s\u0026#233;rie A no 280-B)\u0026#187; (sentenza 26 ottobre 2021, Le\u0026#243;n Madrid contro Spagna, paragrafo 69).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl mero paradigma della parit\u0026#224; conduce, dunque, all\u0026#8217;ordine concordato dai genitori, soluzione adottata anche negli altri paesi europei che prevedono l\u0026#8217;attribuzione del doppio cognome.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto alla disciplina necessaria a dirimere l\u0026#8217;eventuale disaccordo, in mancanza di diversi criteri, che potr\u0026#224; il legislatore eventualmente prevedere, questa Corte non pu\u0026#242; che segnalare lo strumento che l\u0026#8217;ordinamento giuridico gi\u0026#224; appronta per risolvere il contrasto fra i genitori su scelte di particolare rilevanza riguardanti i figli. Si tratta del ricorso all\u0026#8217;intervento del giudice, previsto, in forme semplificate, dall\u0026#8217;art. 316, commi secondo e terzo, cod. civ., nonch\u0026#233; \u0026#8211; con riferimento alle situazioni di crisi della coppia \u0026#8211; dagli artt. 337-ter, terzo comma, 337-quater, terzo comma, e 337-octies cod. civ.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDel resto, le citate disposizioni sono le medesime che, secondo gli orientamenti della giurisprudenza e il pensiero della dottrina, risolvono i contrasti fra i genitori anche in merito all\u0026#8217;attribuzione del prenome.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.\u0026#8211; Sulla base di quanto rilevato con riferimento alle questioni presupposte, possono ora esaminarsi quelle sollevate dal Tribunale di Bolzano con l\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 78 del reg. ord. 2020, come fatte proprie dall\u0026#8217;ordinanza di autorimessione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultima ha, infatti, posto questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale della norma, che impone l\u0026#8217;attribuzione del cognome paterno, in luogo di quelli di ambo i genitori, \u0026#171;in mancanza di diverso accordo\u0026#187;, cos\u0026#236; riferendosi alla possibilit\u0026#224; di derogare all\u0026#8217;attribuzione del cognome di entrambi i genitori. E, invero, quanto prospettato dal Tribunale di Bolzano \u0026#8211; ossia il sospetto di illegittimit\u0026#224; costituzionale della norma nella parte in cui non consente, sulla base di un accordo, di attribuire il solo cognome della madre \u0026#8211; si ripropone in termini esattamente speculari anche per la posizione del padre.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eChiaramente, nel rispetto dell\u0026#8217;imprescindibile legame fra il cognome del figlio e lo status filiationis, il \u0026#171;diverso accordo\u0026#187; resta circoscritto al cognome di uno dei due genitori e incarna la loro stessa volont\u0026#224; di essere rappresentati entrambi, nel rapporto con il figlio, dal cognome di uno di loro soltanto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSu tali premesse, deve ritenersi costituzionalmente illegittima la mancata previsione della citata regola derogatoria, poich\u0026#233; impedisce ai genitori di avvalersi, in un contesto divenuto paritario, di uno strumento attuativo del principio di eguaglianza, qual \u0026#232; l\u0026#8217;accordo, per compendiare in un unico cognome il segno identificativo della loro unione, capace di permanere anche nella generazione successiva e di farsi interprete di interessi del figlio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;accordo pu\u0026#242; guardare in proiezione futura alla funzione identitaria che svolge il cognome per il figlio e pu\u0026#242; tenere conto di preesistenti profili correlati allo status filiationis, quale il legame con fratelli o sorelle, che portano il cognome di uno solo dei due genitori. Potrebbe trattarsi del cognome del padre, come di quello della madre, che potrebbe aver riconosciuto i precedenti figli prima del padre. N\u0026#233; pu\u0026#242; trascurarsi l\u0026#8217;eventualit\u0026#224; che i genitori \u0026#8211; nell\u0026#8217;interesse del figlio \u0026#8211; condividano la scelta di trasmettere il cognome del solo genitore che abbia gi\u0026#224; altri figli, dando cos\u0026#236; prioritario risalto al rapporto tra fratelli e sorelle.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa ultimo, anche la Corte EDU, nella citata sentenza Cusan e Fazzo contro Italia, ha ravvisato nella \u0026#171;lacuna del sistema giuridico italiano\u0026#187;, che non consente l\u0026#8217;iscrizione del figlio con il solo cognome della madre \u0026#171;in caso di consenso tra i coniugi\u0026#187;, una violazione degli artt. 8 e 14 CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.\u0026#8211; In conclusione, sono fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, sollevate dall\u0026#8217;ordinanza di autorimessione n. 25 iscritta al reg. ord. 2021 e dall\u0026#8217;ordinanza n. 78 iscritta al reg. ord. 2020 del Tribunale di Bolzano.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe consegue che, per poter attribuire al figlio il cognome di uno dei genitori, \u0026#232; necessario il loro accordo, non surrogabile in via giudiziale, in quanto implica la scelta di identificare con il cognome di uno dei genitori il duplice legame con il figlio. In mancanza di tale accordo, devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell\u0026#8217;ordine dagli stessi deciso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOve difetti l\u0026#8217;accordo sull\u0026#8217;ordine di attribuzione dei cognomi dei genitori, che \u0026#232; parte della regola suppletiva, si rende necessario dirimere il contrasto e lo strumento che le norme vigenti consentono, attualmente, di approntare \u0026#232; quello dell\u0026#8217;intervento giudiziale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi deve, pertanto, dichiarare costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, l\u0026#8217;art. 262, primo comma, cod. civ., nella parte in cui prevede, con riguardo all\u0026#8217;ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anzich\u0026#233; prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell\u0026#8217;ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l\u0026#8217;accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSono assorbite le ulteriori censure sollevate dal Tribunale di Bolzano.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e14.\u0026#8211; L\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 262, primo comma, secondo periodo, cod. civ. determina, in via consequenziale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), quella di ulteriori norme.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e14.1.\u0026#8211; Innanzitutto, comporta l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della norma che disciplina l\u0026#8217;attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta \u0026#8211; come gi\u0026#224; anticipato (punto 7.1) \u0026#8211; si inferiva implicitamente dall\u0026#8217;art. 144 cod. civ., nella formulazione antecedente alla riforma del diritto di famiglia del 1975, e veniva presupposta da un complesso di disposizioni, alcune delle quali modificate o abrogate, altre tutt\u0026#8217;ora vigenti e costituenti l\u0026#8217;attuale ossatura della norma di sistema.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlle disposizioni modificate si ascrive l\u0026#8217;art. 237, secondo comma, cod. civ., il quale, nel testo antecedente alla riforma della filiazione (art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 154 del 2013), prevedeva che il possesso di stato potesse rinvenire, tra i suoi fatti costitutivi, l\u0026#8217;aver \u0026#171;sempre portato il cognome del padre\u0026#187;. \u0026#200; stato, invece, del tutto abrogato l\u0026#8217;art. 33, comma 1, del d.P.R. n. 396 del 2000 \u0026#8211; ad opera dell\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera e), punto 1), del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2015, n. 26 (Regolamento recante attuazione dell\u0026#8217;articolo 5, comma 1, della legge 10 dicembre 2012, n. 219, in materia di filiazione) \u0026#8211; il quale, nella disciplina sull\u0026#8217;ordinamento dello stato civile, disponeva che \u0026#171;[i]l figlio legittimato ha il cognome del padre\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVenendo ora alle disposizioni ancora vigenti, deve evocarsi, innanzitutto, l\u0026#8217;art. 299, terzo comma, cod. civ., sull\u0026#8217;adozione da parte dei coniugi del maggiore d\u0026#8217;et\u0026#224;, il quale disponeva e dispone attualmente, anche dopo la sua sostituzione ad opera dell\u0026#8217;art. 61 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), che \u0026#171;l\u0026#8217;adottato assume il cognome del marito\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eParimenti, sottende la medesima norma anche l\u0026#8217;art. 27, comma 1, della legge n. 184 del 1983, relativo all\u0026#8217;adozione di cui al Titolo II della citata legge, il quale stabilisce che l\u0026#8217;adottato assume e trasmette il cognome degli adottanti. Tale cognome, in conformit\u0026#224; allo stato di figlio nato nel matrimonio dei coniugi adottanti, viene univocamente riferito a quello del marito, tant\u0026#8217;\u0026#232; che il comma 2 della medesima disposizione prevede che, solo se l\u0026#8217;adozione \u0026#232; disposta nei confronti della moglie separata, \u0026#171;l\u0026#8217;adottato assume il cognome della famiglia di lei\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAncora, nella disciplina sull\u0026#8217;ordinamento dello stato civile, risultava e risulta tuttora presupposta l\u0026#8217;attribuzione del cognome del padre dalla norma che vieta di assegnare al bambino lo stesso nome del padre o del fratello o della sorella viventi (tale disciplina si rinviene attualmente nell\u0026#8217;art. 34 del d.P.R. n. 396 del 2000, mentre in origine era contenuta nell\u0026#8217;art. 72 del r.d. n. 1238 del 1939, poi abrogato dall\u0026#8217;art. 109, comma 2, del citato d.P.R. n. 396 del 2000).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, deve ascriversi alle disposizioni che presuppongono la norma di sistema lo stesso art. 262, primo comma, secondo periodo, cod. civ.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale della norma relativa all\u0026#8217;attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio discende, dunque, pianamente, in via consequenziale, dalla illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 262, primo comma, secondo periodo, cod. civ., in ragione della loro sostanziale identit\u0026#224; di contenuto, tant\u0026#8217;\u0026#232; che la disposizione censurata \u0026#232; fra quelle da cui si evince la norma di sistema.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe deriva che la norma sull\u0026#8217;attribuzione del cognome ai figli nati nel matrimonio \u0026#232; costituzionalmente illegittima, nella parte in cui prevede l\u0026#8217;attribuzione del cognome del padre al figlio, anzich\u0026#233; prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell\u0026#8217;ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l\u0026#8217;accordo, alla nascita, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e14.2.\u0026#8211; Per le medesime ragioni esposte con riferimento alla norma sull\u0026#8217;attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio, va dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale, in via consequenziale, dell\u0026#8217;art. 299, terzo comma, cod. civ., il quale, nell\u0026#8217;ambito della disciplina sull\u0026#8217;adozione del maggiore d\u0026#8217;et\u0026#224; da parte dei coniugi, dispone che \u0026#171;l\u0026#8217;adottato assume il cognome del marito\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 299, terzo comma, cod. civ. \u0026#232;, dunque, costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui prevede che l\u0026#8217;adottato assume il cognome del marito, anzich\u0026#233; prevedere che l\u0026#8217;adottato assume i cognomi degli adottanti, nell\u0026#8217;ordine dagli stessi concordato, fatto salvo l\u0026#8217;accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire all\u0026#8217;adottato il cognome di uno di loro soltanto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e14.3.\u0026#8211; Sempre per le stesse ragioni illustrate relativamente alla norma sull\u0026#8217;attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio, va dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale, in via consequenziale, dell\u0026#8217;art. 27 della legge n. 184 del 1983, secondo cui, per effetto dell\u0026#8217;adozione, l\u0026#8217;adottato \u0026#171;assume e trasmette il cognome\u0026#187; degli adottanti, univocamente interpretato \u0026#8211; come si \u0026#232; gi\u0026#224; anticipato (punto 14.1.) \u0026#8211; con riferimento al cognome del marito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche l\u0026#8217;art. 27 della legge n. 184 del 1983 \u0026#232;, pertanto, costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui prevede che l\u0026#8217;adottato assume il cognome degli adottanti, anzich\u0026#233; prevedere che l\u0026#8217;adottato assume i cognomi degli adottanti, nell\u0026#8217;ordine dagli stessi concordato, fatto salvo l\u0026#8217;accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire all\u0026#8217;adottato il cognome di uno di loro soltanto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e15.\u0026#8211; A corollario delle declaratorie di illegittimit\u0026#224; costituzionale, questa Corte non pu\u0026#242; esimersi dal formulare un duplice invito al legislatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e15.1.\u0026#8211; In primo luogo, si rende necessario un intervento finalizzato a impedire che l\u0026#8217;attribuzione del cognome di entrambi i genitori comporti, nel succedersi delle generazioni, un meccanismo moltiplicatore che sarebbe lesivo della funzione identitaria del cognome.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSimile intervento si dimostra impellente, ove si consideri che, a partire dal 2006, varie fonti normative hanno contribuito al diffondersi di doppi cognomi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDapprima la prassi amministrativa (Ministero dell\u0026#8217;interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, circolare n. 21 del 30 maggio 2006, recante \u0026#171;Problematiche inerenti all\u0026#8217;attribuzione del cognome materno\u0026#187;, circolare n. 15 del 12 novembre 2008, recante \u0026#171;Chiarimenti in merito alle istanze di cambiamento del nome e del cognome di cui agli art. 84 e seguenti del D.P.R. n. 396/2000\u0026#187;, e circolare n. 14 del 21 maggio 2012, recante \u0026#171;D.P.R. n. 54 del 13 marzo 2012. Modifiche al D.P.R. n. 396/2000 in materia di procedimento di cambiamento del cognome\u0026#187;) e, di seguito, la puntiforme modifica dell\u0026#8217;art. 89 del d.P.R. n. 396 del 2000, a opera dell\u0026#8217;art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2012, n. 54 (Regolamento recante modifica delle disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina del nome e del cognome prevista dal titolo X del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396) hanno allentato i requisiti sulla base dei quali \u0026#232; ammesso il cambio del cognome anche con l\u0026#8217;aggiunta di un secondo cognome (che di regola \u0026#232; quello della madre).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA seguire, la sentenza n. 286 del 2016 di questa Corte ha consentito, sulla base di un accordo fra i genitori, l\u0026#8217;attribuzione del cognome della madre in aggiunta a quello del padre e, da ultimo, il presente intervento rende l\u0026#8217;attribuzione del cognome di entrambi i genitori regola di carattere generale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA fronte di tale disciplina, occorre preservare la funzione del cognome, identitaria e di identificazione, a livello giuridico e sociale, nei rapporti di diritto pubblico e di diritto privato, che non \u0026#232; compatibile con un meccanismo moltiplicatore dei cognomi nel succedersi delle generazioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa necessit\u0026#224;, dunque, di garantire la funzione del cognome, e di riflesso l\u0026#8217;interesse preminente del figlio, indica l\u0026#8217;opportunit\u0026#224; di una scelta, da parte del genitore \u0026#8211; titolare del doppio cognome che reca la memoria di due rami familiari \u0026#8211; di quello dei due che vuole sia rappresentativo del rapporto genitoriale, sempre che i genitori non optino per l\u0026#8217;attribuzione del doppio cognome di uno di loro soltanto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e15.2.\u0026#8211; In secondo luogo, spetta al legislatore valutare l\u0026#8217;interesse del figlio a non vedersi attribuito \u0026#8211; con il sacrificio di un profilo che attiene anch\u0026#8217;esso alla sua identit\u0026#224; familiare \u0026#8211; un cognome diverso rispetto a quello di fratelli e sorelle. Ci\u0026#242; potrebbe ben conseguirsi riservando le scelte relative all\u0026#8217;attribuzione del cognome al momento del riconoscimento contemporaneo del primo figlio della coppia (o al momento della sua nascita nel matrimonio o della sua adozione), onde renderle poi vincolanti rispetto ai successivi figli riconosciuti contemporaneamente dagli stessi genitori (o nati nel matrimonio o adottati dalla medesima coppia).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e16.\u0026#8211; Infine, \u0026#232; doveroso precisare che tutte le norme dichiarate costituzionalmente illegittime riguardano il momento attributivo del cognome al figlio, sicch\u0026#233; la presente sentenza, dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, trover\u0026#224; applicazione alle ipotesi in cui l\u0026#8217;attribuzione del cognome non sia ancora avvenuta, comprese quelle in cui sia pendente un procedimento giurisdizionale finalizzato a tale scopo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl cognome, infatti, una volta assunto, incarna in s\u0026#233; il nucleo della nuova identit\u0026#224; giuridica e sociale, il che comporta che possibili vicende che incidano sullo status filiationis o istanze di modifica dello stesso cognome siano regolate da discipline distinte rispetto a quelle relative al momento attributivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEventuali richieste di modifica del cognome, salvo specifici interventi del legislatore, non potranno, dunque, che seguire la procedura regolata dall\u0026#8217;art. 89 del d.P.R. n. 396 del 2000, come sostituito dall\u0026#8217;art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 54 del 2012.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eriuniti i giudizi,\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 262, primo comma, del codice civile, nella parte in cui prevede, con riguardo all\u0026#8217;ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anzich\u0026#233; prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell\u0026#8217;ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l\u0026#8217;accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della norma desumibile dagli artt. 262, primo comma, e 299, terzo comma, cod. civ., 27, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell\u0026#8217;ordinamento dello stato civile, a norma dell\u0026#8217;articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui prevede che il figlio nato nel matrimonio assume il cognome del padre, anzich\u0026#233; prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell\u0026#8217;ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l\u0026#8217;accordo, alla nascita, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 27 della legge n. 87 del 1953, l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 299, terzo comma, cod. civ., nella parte in cui prevede che \u0026#171;l\u0026#8217;adottato assume il cognome del marito\u0026#187;, anzich\u0026#233; prevedere che l\u0026#8217;adottato assume i cognomi degli adottanti, nell\u0026#8217;ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l\u0026#8217;accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e4) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 27 della legge n. 87 del 1953, l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 27, comma 1, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui prevede che l\u0026#8217;adottato assume il cognome degli adottanti, anzich\u0026#233; prevedere che l\u0026#8217;adottato assume i cognomi degli adottanti, nell\u0026#8217;ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l\u0026#8217;accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e5) dichiara inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; degli artt. 237, 262 e 299 cod. civ., dell\u0026#8217;art. 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile) e degli artt. 33 e 34 del d.P.R. n. 396 del 2000, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 29, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0026#8217;uomo e delle libert\u0026#224; fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Corte d\u0026#8217;appello di Potenza con l\u0026#8217;ordinanza in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuliano AMATO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eEmanuela NAVARRETTA, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 31 maggio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20220531141101.pdf","linkPronunciaInglese":"documenti/download/doc/recent_judgments/Sentenza n. 131 del 2022 EN.pdf","oggetto":"Stato civile - Cognome del figlio legittimo - Assunzione del cognome paterno salva la facolt\u0026#224; dei genitori, di comune accordo, di trasmettere anche il cognome materno - Preclusione per i coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, alla nascita, il solo cognome materno.\r\n - Cognome del figlio nato fuori dal matrimonio - Riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori - Assunzione del cognome paterno salva la facolt\u0026#224; dei genitori, di comune accordo, di trasmettere anche il cognome materno.\r\n- Imposizione, in mancanza di diverso accordo dei genitori, dell\u0027automatica acquisizione del cognome paterno, anzich\u0026#233; dei cognomi di entrambi i genitori - Contrasto della disciplina, impositiva di un solo cognome e ricognitiva di un solo ramo genitoriale, con la necessit\u0026#224; di garantire l\u0027effettiva parit\u0026#224; dei genitori, la pienezza dell\u0027identit\u0026#224; personale del figlio e di salvaguardare l\u0027unit\u0026#224; della famiglia.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[{"numero_massima":"44781","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Carenza di un\u0027adeguata motivazione delle censure - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 112003).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa carenza di un\u0027adeguata e autonoma illustrazione delle ragioni per le quali la norma censurata integrerebbe una violazione del parametro costituzionale evocato è causa di inammissibilità delle questioni sollevate. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 30/2021 - mass. 43625\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte d\u0027appello di Potenza in riferimento agli artt. 2, 3, 29, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest\u0027ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, degli artt. 237, 262 e 299 cod. civ., dell\u0027art. 72, primo comma, del r.d. n. 1238 del 1939 e degli artt. 33 e 34 del d.P.R. n. 396 del 2000. Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e afferma apoditticamente la non manifesta infondatezza delle questioni sollevate, limitandosi a una sintetica elencazione delle disposizioni costituzionali che si ritengono violate e compendiando tali affermazioni con una lacunosa citazione di stralci della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44782","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice civile","data_legge":"","numero":"","articolo":"237","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"codice civile","data_legge":"","numero":"","articolo":"262","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"codice civile","data_legge":"","numero":"","articolo":"299","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"regio decreto","data_legge":"09/07/1939","data_nir":"1939-07-09","numero":"1238","articolo":"72","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1939-07-09;1238~art72"},{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"03/11/2000","data_nir":"2000-11-03","numero":"396","articolo":"33","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:2000-11-03;396~art33"},{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"03/11/2000","data_nir":"2000-11-03","numero":"396","articolo":"34","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:2000-11-03;396~art34"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"29","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"14","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"44782","titoletto":"Nome - In genere - Disciplina del cognome - Nucleo dell\u0027identità giuridica e sociale della persona - Intreccio fra il diritto all\u0027identità personale del figlio e l\u0027eguaglianza e la pari dignità dei genitori - Effetti dell\u0027attribuzione - Acquisizione dello status filiationis. (Classif. 161001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNella disciplina del cognome si realizza l\u0027intreccio fra il diritto all\u0027identità personale del figlio e l\u0027eguaglianza tra i genitori. Il cognome, infatti, insieme con il prenome, rappresenta il nucleo dell\u0027identità giuridica e sociale della persona: le conferisce identificabilità, nei rapporti di diritto pubblico, come di diritto privato, e incarna la rappresentazione sintetica della personalità individuale, che nel tempo si arricchisce progressivamente di significati.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl nome è autonomo segno distintivo della identità personale nonché tratto essenziale della personalità, riconosciuto come un bene oggetto di autonomo diritto dall\u0027art. 2 Cost. e, dunque, come diritto fondamentale della persona umana. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 286/2016 - mass 39316; S. 268/2002 - mass 27097; S. 120/2001 - mass 26183; S. 297/1996 - mass 22689; S. 13/1994 - mass 20206\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl momento attributivo del cognome di regola è legato all\u0027acquisizione dello \u003cem\u003estatus filiationis\u003c/em\u003e. Ne consegue che il cognome, quale fulcro - insieme al prenome - dell\u0027identità giuridica e sociale, collega l\u0027individuo alla formazione sociale che lo accoglie tramite lo \u003cem\u003estatus filiationis\u003c/em\u003e. Il cognome deve, pertanto, radicarsi nell\u0027identità familiare e, al contempo, riflettere la funzione che riveste, anche in una proiezione futura, rispetto alla persona. Sono, dunque, proprio le modalità con cui il cognome testimonia l\u0027identità familiare del figlio a dover rispecchiare e rispettare l\u0027eguaglianza e la pari dignità dei genitori. La proiezione sul cognome del figlio del duplice legame genitoriale, infatti, è la rappresentazione dello \u003cem\u003estatus filiationis\u003c/em\u003e: trasla sull\u0027identità giuridica e sociale del figlio il rapporto con i due genitori. Al contempo, è il riconoscimento più immediato e diretto del paritario rilievo di entrambe le figure genitoriali. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 286/2016 - mass 39316\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44783","numero_massima_precedente":"44781","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44783","titoletto":"Nome - In genere - Cognome del figlio nato fuori dal matrimonio in caso di riconoscimento contemporaneo di entrambi i genitori - Assunzione del cognome paterno, salva la facoltà, se di comune accordo, di trasmettere anche il cognome materno, anziché assunzione del cognome di entrambi i genitori, nell\u0027ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l\u0027accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto - Violazione, anche sul piano convenzionale, del diritto all\u0027identità del figlio e del principio di uguaglianza tra genitori - Illegittimità costituzionale in parte qua - Ordine di attribuzione dei due cognomi in caso di mancato accordo - Necessità di intervento dell\u0027autorità giudiziaria. (Classif. 161001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest\u0027ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU l\u0027art. 262, primo comma, cod. civ., nella parte in cui prevede, con riguardo all\u0027ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio nato fuori del matrimonio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell\u0027ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l\u0027accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto. La selezione, fra i dati preesistenti all\u0027attribuzione del cognome, della sola linea parentale paterna - retaggio di una concezione patriarcale della famiglia che riflette una disparità di trattamento concepita in seno alla famiglia fondata sul matrimonio - oscura unilateralmente il rapporto genitoriale con la madre, cosicché, a fronte del riconoscimento contemporaneo del figlio, il segno dell\u0027unione fra i due genitori si traduce nell\u0027invisibilità della donna, recando il sigillo di una diseguaglianza fra i genitori, che si riverbera e si imprime sull\u0027identità del figlio, così determinando la contestuale violazione dei parametri indicati. Il carattere in sé discriminatorio della disposizione censurata dal Tribunale di Bolzano e dalla Corte costituzionale con ordinanza di autorimessione, nonché il suo riverberarsi sull\u0027identità del figlio e la sua attitudine a rendere asimmetrici, rispetto al cognome, i rapporti fra i genitori, devono essere rimossi con una regola che sia il più semplice e automatico riflesso dei principi costituzionali coinvolti. Nel rispetto dell\u0027imprescindibile legame fra il cognome del figlio e lo \u003cem\u003estatus filiationis\u003c/em\u003e, il «diverso accordo» resta circoscritto al cognome di uno dei due genitori e incarna la loro stessa volontà di essere rappresentati entrambi, nel rapporto con il figlio, dal cognome di uno di loro soltanto. L\u0027accordo può guardare in proiezione futura alla funzione identitaria che svolge il cognome per il figlio e può tenere conto di preesistenti profili correlati allo \u003cem\u003estatus filiationis\u003c/em\u003e, quale il legame con fratelli o sorelle, che portano il cognome di uno solo dei due genitori. Ne consegue che, per poter attribuire al figlio il cognome di uno dei genitori, è necessario il loro accordo, in quanto implica la scelta di identificare con il cognome di uno dei genitori il duplice legame con il figlio. In mancanza di tale accordo, devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell\u0027ordine dagli stessi deciso. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 286/2016 - mass 39319; S. 61/2006 - mass 30191; O. 145/2007 - mass. 31242; O. 176/1988 - mass. 1039\u003c/em\u003e1).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eDichiarato \u003cem\u003ein parte qua\u003c/em\u003e costituzionalmente illegittimo l\u0027art. 262, primo comma, cod. civ., che comportava la preferenza per il cognome paterno nell\u0027attribuzione di quello del figlio, si rende necessario individuare un ordine di attribuzione dei cognomi dei due genitori compatibile con i principi costituzionali e con gli obblighi internazionali, senza riprodurre - con un criterio che anteponga meccanicamente il cognome paterno, o quello materno - la medesima logica discriminatoria. Quanto alla disciplina necessaria a dirimere l\u0027eventuale disaccordo, in mancanza di diversi criteri, che potrà il legislatore eventualmente prevedere, lo strumento che l\u0027ordinamento giuridico già appronta per risolvere il contrasto fra i genitori su scelte di particolare rilevanza riguardanti i figli è quello del ricorso all\u0027intervento del giudice, previsto, in forme semplificate, dall\u0027art. 316, commi secondo e terzo, cod. civ., nonché - con riferimento alle situazioni di crisi della coppia - dagli artt. 337-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, terzo comma, 337-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, terzo comma, e 337-\u003cem\u003eocties\u003c/em\u003e cod. civ.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44784","numero_massima_precedente":"44782","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice civile","data_legge":"","numero":"","articolo":"262","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"14","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"44784","titoletto":"Nome - In genere - Cognome del figlio nato nel matrimonio - Assunzione del cognome del marito, anziché assunzione del cognome di entrambi i coniugi, nell\u0027ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l\u0027accordo, alla nascita, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto - Disciplina connessa ad altra dichiarata costituzionalmente illegittima - Illegittimità costituzionale consequenziale in parte qua. (Classif. 161001).","testo":"È dichiarata, in via consequenziale ai sensi dell\u0027art. 27 della legge n. 87 del 1953, costituzionalmente illegittima la norma desumibile dagli artt. 262, primo comma, e 299, terzo comma, cod. civ., 27, comma 1, della legge n. 184 del 1983, e 34 del d.P.R. n. 396 del 2000, nella parte in cui prevede che il figlio nato nel matrimonio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell\u0027ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l\u0027accordo, alla nascita, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto. Tale norma è presupposta dal complesso di disposizioni indicate: innanzitutto l\u0027art. 299, terzo comma, cod. civ., sull\u0027adozione da parte dei coniugi del maggiore d\u0027età, il quale disponeva e dispone attualmente, che «l\u0027adottato assume il cognome del marito». Parimenti, l\u0027art. 27, comma 1, della legge n. 184 del 1983, il quale stabilisce che l\u0027adottato assume e trasmette il cognome degli adottanti, il quale viene univocamente riferito a quello del marito. Ancora, risultava e risulta tuttora presupposta l\u0027attribuzione del cognome del padre dalla norma che vieta di assegnare al bambino lo stesso nome del padre o del fratello o della sorella viventi, disciplina che si rinviene attualmente nell\u0027art. 34 del d.P.R. n. 396 del 2000. Infine, deve ascriversi alle disposizioni che presuppongono la norma di sistema lo stesso art. 262, primo comma, secondo periodo, cod. civ.","numero_massima_successivo":"44785","numero_massima_precedente":"44783","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice civile","data_legge":"","numero":"","articolo":"262","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"codice civile","data_legge":"","numero":"","articolo":"299","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"04/05/1983","data_nir":"1983-05-04","numero":"184","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art27"},{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"03/11/2000","data_nir":"2000-11-03","numero":"396","articolo":"34","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:2000-11-03;396~art34"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/03/1953","numero":"87","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"44785","titoletto":"Nome - In genere - Adozione del maggiore d\u0027età - Effetti - Assunzione e trasmissione, da parte dell\u0027adottato, del cognome del marito, anziché prevedere che l\u0027adottato assume il cognome di entrambi i coniugi, nell\u0027ordine dagli stessi concordato, fatto salvo l\u0027accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire all\u0027adottato il cognome di uno di loro soltanto - Disciplina connessa ad altra dichiarata costituzionalmente illegittima - Illegittimità costituzionale consequenziale in parte qua. (Classif. 161001).","testo":"È dichiarato, in via consequenziale ai sensi dell\u0027art. 27 della legge n. 87 del 1953 costituzionalmente illegittimo l\u0027art. 299, terzo comma, cod. civ., nella parte in cui prevede che «l\u0027adottato assume il cognome del marito», anziché prevedere che l\u0027adottato assume i cognomi degli adottanti, nell\u0027ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l\u0027accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto.","numero_massima_successivo":"44786","numero_massima_precedente":"44784","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice civile","data_legge":"","numero":"","articolo":"299","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/03/1953","numero":"87","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"44786","titoletto":"Nome - In genere - Adozione - Effetti - Assunzione e trasmissione, da parte dell\u0027adottato, del cognome del marito, nella parte in cui prevede che l\u0027adottato assume e trasmette il cognome degli adottanti, riferito al cognome del marito, anziché prevedere che l\u0027adottato assume il cognome di entrambi i coniugi, nell\u0027ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l\u0027accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto - Disciplina connessa ad altra dichiarata costituzionalmente illegittima - Illegittimità costituzionale consequenziale in parte qua. (Classif. 161001).","testo":"È dichiarato, in via consequenziale ai sensi dell\u0027art. 27 della legge n. 87 del 1953 costituzionalmente illegittimo l\u0027art. 27, comma 1, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui prevede che l\u0027adottato assume il cognome degli adottanti, anziché prevedere che l\u0027adottato assume i cognomi degli adottanti, nell\u0027ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l\u0027accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto.","numero_massima_successivo":"44787","numero_massima_precedente":"44785","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"","data_legge":"04/05/1983","data_nir":"1983-05-04","numero":"184","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/03/1953","numero":"","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"44787","titoletto":"Nome - In genere - Disciplina del cognome - Intervento della Corte costituzionale, volto a dichiarare costituzionalmente illegittima la disciplina che prevede l\u0027attribuzione del cognome paterno, anziché quello di entrambi i genitori, salvo accordo diverso - Necessità impellente che il legislatore intervenga a impedire che l\u0027attribuzione del cognome di entrambi i genitori comporti, nel succedersi delle generazioni, un meccanismo moltiplicatore dei cognomi - Rinvio al legislatore perché valuti l\u0027interesse del figlio a non vedersi attribuito un cognome diverso rispetto a quello di fratelli e sorelle. (Classif. 161001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eDichiarati costituzionalmente illegittimi gli artt. 262, primo comma, e 299, terzo comma, cod. civ., 27, comma 1, della legge n. 184 del 1983 e 34 del d.P.R. n. 396 del 2000, nella parte in cui prevedono la prevalenza del cognome paterno nell\u0027assegnazione di quello del figlio, a corollario va\u0027 formulato un duplice invito al legislatore. In primo luogo, si rende necessario un intervento impellente, finalizzato a impedire che l\u0027attribuzione del cognome di entrambi i genitori comporti, nel succedersi delle generazioni, un meccanismo moltiplicatore che sarebbe lesivo della funzione identitaria del cognome. A fronte sia della sentenza costituzionale n. 286 del 2016, che di varie fonti normative le quali, a partire dal 2006, hanno contribuito al diffondersi di doppi cognomi, nonché della conseguente prassi amministrativa che ha allentato i requisiti sulla base dei quali è ammesso il cambio del cognome anche con l\u0027aggiunta di un secondo cognome (di regola è quello della madre), occorre preservare la funzione del cognome, identitaria e di identificazione, a livello giuridico e sociale, nei rapporti di diritto pubblico e di diritto privato, che non è compatibile con un meccanismo moltiplicatore dei cognomi nel succedersi delle generazioni. La necessità, dunque, di garantire la funzione del cognome, e di riflesso l\u0027interesse preminente del figlio, indica l\u0027opportunità di una scelta, da parte del genitore - titolare del doppio cognome che reca la memoria di due rami familiari - di quello dei due che vuole sia rappresentativo del rapporto genitoriale, sempre che i genitori non optino per l\u0027attribuzione del doppio cognome di uno di loro soltanto. In secondo luogo, spetta al legislatore valutare l\u0027interesse del figlio a non vedersi attribuito - con il sacrificio di un profilo che attiene anch\u0027esso alla sua identità familiare - un cognome diverso rispetto a quello di fratelli e sorelle. Ciò potrebbe ben conseguirsi riservando le scelte relative all\u0027attribuzione del cognome al momento del riconoscimento contemporaneo del primo figlio della coppia (o al momento della sua nascita nel matrimonio o della sua adozione), onde renderle poi vincolanti rispetto ai successivi figli riconosciuti contemporaneamente dagli stessi genitori (o nati nel matrimonio o adottati dalla medesima coppia).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44788","numero_massima_precedente":"44786","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice civile","data_legge":"","numero":"","articolo":"262","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"codice civile","data_legge":"","numero":"","articolo":"299","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"04/05/1983","data_nir":"1983-05-04","numero":"184","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art27"},{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"03/11/2000","data_nir":"2000-11-03","numero":"396","articolo":"34","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:2000-11-03;396~art34"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44788","titoletto":"Pronunce della Corte costituzionale - Pronunce di accoglimento - Effetti - Possibile decorrenza a un momento successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale (nel caso di specie: efficacia della pronuncia della Corte costituzionale sulla disciplina attributiva del cognome dal giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, relativamente alle ipotesi in cui l\u0027attribuzione del cognome non sia ancora avvenuta). (Classif. 204003).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl cognome, una volta assunto, incarna in sé il nucleo della nuova identità giuridica e sociale, il che comporta che possibili vicende che incidano sullo \u003cem\u003estatus filiationis\u003c/em\u003e o istanze di modifica dello stesso cognome siano regolate da discipline distinte rispetto a quelle relative al momento attributivo. Pertanto, poiché tutte le norme dichiarate costituzionalmente illegittime con la presente sentenza - gli artt. 262, primo comma, e 299, terzo comma, cod. civ., 27, comma 1, della legge n. 184 del 1983 e 34 del d.P.R. n. 396 del 2000, nella parte in cui prevedono la prevalenza del cognome paterno nell\u0027assegnazione di quello del figlio - riguardano il momento attributivo del cognome al figlio, ciò comporta che la medesima sentenza, dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, troverà applicazione alle ipotesi in cui l\u0027attribuzione del cognome non sia ancora avvenuta, comprese quelle in cui sia pendente un procedimento giurisdizionale finalizzato a tale scopo.\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"44787","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice civile","data_legge":"","numero":"","articolo":"262","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"codice civile","data_legge":"","numero":"","articolo":"299","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"04/05/1983","data_nir":"1983-05-04","numero":"184","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art27"},{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"03/11/2000","data_nir":"2000-11-03","numero":"396","articolo":"34","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:2000-11-03;396~art34"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"41687","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 131/2022","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"7-8","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2233","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41334","autore":"Al Mureden E.","titolo":"Cognome e identità personale nella complessità dei rapporti familiari","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Famiglia e diritto","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"10","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.120 - A.435","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41997","autore":"Amoroso M.C., Pierazzi E.","titolo":"Il cognome della madre","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.giustiziainsieme.it","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46104","autore":"Auletta T.","titolo":"Dalla riforma del 1975 alle riforme successive: i principali mutamenti del diritto di famiglia negli ultimi cinquant’anni","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.rivistafamilia.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"271","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42089","autore":"Barba V.","titolo":"Il cognome tra eguaglianza dei genitori e identità del figlio. Identità e interesse del minore vs. accordo dei genitori","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.questionegiustizia.it","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"42089_2022_131.pdf","nome_file_fisico":"131_+2_Barba.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41299","autore":"Bartolucci L.","titolo":"La disciplina del \"doppio cognome\" dopo la sentenza n. 131 del 2022: la prolungata inerzia del legislatore e un nuovo capitolo dei suoi rapporti con la Corte","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.giurcost.org","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"41299_2022_131.pdf","nome_file_fisico":"131-2022_Bartolucci.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44031","autore":"Bartolucci L.","titolo":"L’anteposizione del cognome dell’adottante a quello dell’adottato maggiore d’età. Nota a Corte cost., sentenza n. 135 del 2023","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.associazionedeicostituzionalisti.osservatorio.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"44030_2022_131.pdf","nome_file_fisico":"135_2023_+2_Bartolucci.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42029","autore":"Bianca M.","titolo":"La decisione della Corte costituzionale sul cognome del figlio e il diritto di famiglia mobile. Riflessioni sulla funzione della Corte costituzionale nel sistema di effettività dei diritti","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.giustiziainsieme.it","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41162","autore":"Borrello M.","titolo":"Non arrendersi all\u0027ovvio. Considerazioni sugli stereotipi di genere in margine alla sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2022 sull\u0027attribuzione del cognome","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.statoechiese.it","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"12","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"41162_2022_131.pdf","nome_file_fisico":"131_2022+1_Borrello.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45981","autore":"Calvigioni R.","titolo":"La scelta del cognome di fronte all’ufficiale di stato civile","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.federalismi.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"11","parte_rivista":"focus","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45980_2022_131.pdf","nome_file_fisico":"131-2022_Caviglioni.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"42465","autore":"Canzian N.","titolo":"L\u0027ultimo capitolo della saga del doppio cognome. Nota alla sentenza n. 131 del 2022 della Corte costituzionale","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.nomos-leattualitaneldiritto.it","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41333","autore":"Caviglioni R.","titolo":"La nuova disciplina del cognome: il ruolo dell\u0027ufficiale dello stato civile","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Famiglia e diritto","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"10","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.120 - A.435","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43572","autore":"Cecchini S.","titolo":"La circolare del Ministero dell\u0027Interno n. 63/2022 tra (in)certezza anagrafica e tendenze ordinamentali","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Diritto pubblico","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"893","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44008","autore":"Checchini B.","titolo":"Famiglie omoaffettive: tra dichiarazione di nascita e adozione in casi particolari","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"La nuova giurisprudenza civile commentata","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1373","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45980","autore":"Covino F.","titolo":"L’eguaglianza nei rapporti genitoriali tra dato normativo e giurisprudenza costituzionale","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.federalismi.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"11","parte_rivista":"focus","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45979_2022_131.pdf","nome_file_fisico":"131-2022_Covino.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"43076","autore":"Cozzi A.","titolo":"Cambiamento del cognome dell’adulto e controllo sul procedimento e processo amministrativo ai sensi dell’art. 8 CEDU (a partire da C.edu, Jacquinet c. Belgio, 7 febbraio 2023)","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.associazionedeicostituzionalisti.osservatorio.it","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45979","autore":"De Cesare I.","titolo":"La giurisprudenza costituzionale in tema di doppio cognome e gli strumenti del “dialogo” tra Corte costituzionale e Parlamento","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.federalismi.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"11","parte_rivista":"focus","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45978_2022_131.pdf","nome_file_fisico":"131-2022_De Cesare.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"45330","autore":"Di Rosa G.","titolo":"Diritto al nome e rapporti di filiazione","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Diritto di Famiglia e delle Persone","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"4","parte_rivista":"II","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1662","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45411","autore":"Di Rosa G.","titolo":"L’identificazione della persona. La circolazione del cognome | Person identification. Circulation of the surname","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.accademiaassociazionecivilisti.it/","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"723","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45410_2022_131.pdf","nome_file_fisico":"131_2022_Di Rosa.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"42459","autore":"Frontoni E.","titolo":"La Corte scrive la nuova disciplina del cognome dei figli","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.osservatorioaic.it","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"162","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"42459_2022_131.pdf","nome_file_fisico":"131_2022+1_Frontoni.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44105","autore":"Iannicelli A.","titolo":"Al figlio deve essere attribuito il cognome di entrambi i genitori (salvo loro diverso accordo): la Corte costituzionale anticipa il legislatore","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.rivistafamilia.it","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45673","autore":"Iannicelli M. 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