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Legge di stabilit\u0026#224; regionale), promossi dal giudice dell\u0026#8217;esecuzione del Tribunale ordinario di Palermo con ordinanza del 21 aprile 2021 e dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia con ordinanza del 20 gennaio 2022, iscritte, rispettivamente, al n. 218 del registro ordinanze 2021 e al n. 7 del registro ordinanze 2022 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, numeri 3 e 7 dell\u0026#8217;anno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti gli atti di costituzione dell\u0026#8217;Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione coatta amministrativa, in persona del commissario liquidatore e della Regione Siciliana;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 5 luglio 2022 e nella camera di consiglio del 6 luglio 2022 il Giudice relatore Filippo Patroni Griffi;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi l\u0026#8217;avvocato Mauro Renna per l\u0026#8217;Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione coatta amministrativa, in persona del commissario liquidatore e l\u0026#8217;avvocato Giuseppa Mistretta per la Regione Siciliana;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 7 luglio 2022.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 21 aprile 2021, iscritta al n. 218 del registro ordinanze 2021, il giudice dell\u0026#8217;esecuzione del Tribunale ordinario di Palermo ha sollevato, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4 della legge della Regione Siciliana 9 maggio 2017, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l\u0026#8217;anno 2017. Legge di stabilit\u0026#224; regionale), nella parte in cui dispone, per gli enti soppressi e posti in liquidazione, che, \u0026#171;[p]er le liquidazioni deficitarie, con decreto del Presidente della Regione si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente premette che la Dea Capital SGR spa ha promosso azione esecutiva di espropriazione presso terzi contro l\u0026#8217;Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione (EAS), che il terzo pignorato ha reso dichiarazione positiva e che, a seguito della sottoposizione dell\u0026#8217;ente a liquidazione coatta amministrativa (d\u0026#8217;ora in poi: LCA) con decreto del Presidente della Regione Siciliana del 2 gennaio 2020, emanato in attuazione della predetta disposizione regionale, la difesa del debitore ha richiesto la declaratoria di interruzione del processo esecutivo, mentre il creditore intervenuto AMAP spa ha lamentato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della norma recata da quella disposizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Tribunale afferma, in punto di rilevanza della questione, che l\u0026#8217;apertura della procedura concorsuale dell\u0026#8217;ente, fondata sulla disposizione censurata, determina l\u0026#8217;improcedibilit\u0026#224; della promossa azione esecutiva individuale secondo la regola di cui al combinato disposto degli artt. 51 e 201 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell\u0026#8217;amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa). Tale regola, infatti, \u0026#232; ritenuta dalla giurisprudenza costantemente applicabile anche alle LCA degli enti di diritto pubblico e non risulta superata dall\u0026#8217;art. 9, comma 1-ter, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 (Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture), introdotto, in sede di conversione, nella legge 15 giugno 2002, n. 112, che, nel prevedere la liquidazione coatta di enti statali soppressi con liquidazioni gravemente deficitarie, non contempla specifica disciplina derogatoria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;ordinanza d\u0026#224; conto, inoltre, di essere a conoscenza del fatto che il decreto del Presidente della Regione Siciliana, che ha posto l\u0026#8217;EAS in liquidazione coatta amministrativa, \u0026#232; stato impugnato dinanzi al giudice amministrativo, ricevendo in fase cautelare il rigetto della richiesta di sospensione, ma osserva che il suo eventuale annullamento giurisdizionale non avrebbe effetti retroattivi secondo quanto previsto dall\u0026#8217;art. 18 della legge fallimentare, estensibile alla LCA per come affermato dalla Corte di cassazione, sezione terza civile, con ordinanza 3 ottobre 2005, n. 19293, e, dunque, esclude che l\u0026#8217;esito del giudizio dinanzi al Tribunale amministrativo regionale possa ripercuotersi sulle intervenute dichiarazioni di improcedibilit\u0026#224; delle azioni esecutive individuali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn punto di non manifesta infondatezza, l\u0026#8217;ordinanza di rimessione espone che la legge regionale censurata, prevedendo la possibilit\u0026#224; di apertura della liquidazione coatta amministrativa con decreto del Presidente della Regione, contrasterebbe con la competenza statale esclusiva nelle materie \u0026#171;giurisdizione e norme processuali\u0026#187; e \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187; (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.), in ragione dei peculiari effetti sostanziali e processuali, derogatori al regime ordinario, derivanti per i creditori dalla procedura concorsuale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa violazione dei richiamati parametri costituzionali sarebbe gi\u0026#224; stata riconosciuta da questa Corte nella sentenza n. 25 del 2007, in relazione ad una norma di legge della Regione Puglia analoga a quella censurata ed avente ad oggetto le soppresse unit\u0026#224; sanitarie locali; nella sentenza sarebbe stato chiarito che il riferimento dell\u0026#8217;art. 2 del r.d. n. 267 del 1942 alla \u0026#171;legge\u0026#187; che \u0026#171;determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per le quali la liquidazione coatta amministrativa pu\u0026#242; essere disposta e l\u0026#8217;autorit\u0026#224; competente a disporla\u0026#187; non pu\u0026#242; che essere a quella statale, proprio per i rilevanti effetti sulla tutela giurisdizionale e sostanziale delle situazioni creditorie, conseguenti all\u0026#8217;apertura della procedura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAfferma ancora il giudice a quo che l\u0026#8217;art. 4 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2017 non pu\u0026#242; trovare giustificazione neanche nella sua autonomia speciale, in quanto la portata della relativa disciplina esorbita dai confini della materia \u0026#171;ordinamento degli uffici e degli enti regionali\u0026#187;, che l\u0026#8217;art. 14, lettera p), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana) riserva alla sua legislazione esclusiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Con atto depositato il 27 gennaio 2022, \u0026#232; intervenuta in giudizio la Regione Siciliana, eccependo l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione sollevata dal rimettente e concludendo, comunque, per la sua non fondatezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn primo luogo, la difesa regionale ha lamentato la carenza motivazionale dell\u0026#8217;ordinanza sia per mancato tentativo di interpretazione conforme a Costituzione della norma censurata, sia per non aver considerato la ratio dell\u0026#8217;intervento normativo denunciato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA suo dire, la disposizione regionale, da ascrivere al legittimo esercizio della competenza legislativa primaria di cui all\u0026#8217;art. 14, lettera p), dello statuto in materia di \u0026#171;ordinamento [\u0026#8230;] degli enti regionali\u0026#187;, sarebbe intervenuta per colmare un vuoto nella disciplina, limitandosi a declinare per gli enti vigilati dalla Regione la previsione statale della sottoposizione a LCA degli enti vigilati dallo Stato, ove insolventi, dettata dall\u0026#8217;art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn secondo luogo, ha osservato che, diversamente da quanto prospettato dall\u0026#8217;ordinanza, la questione \u0026#232; irrilevante perch\u0026#233; sollevata \u0026#171;in seno ad una procedura esecutiva di espropriazione presso terzi che si sviluppa parallelamente al giudizio di accertamento dell\u0026#8217;obbligo del terzo\u0026#187;: si trascenderebbe, dunque, dal giudizio esecutivo individuale soggetto all\u0026#8217;improcedibilit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 51 della legge fallimentare e si avrebbe, piuttosto, un giudizio di cognizione sussumibile in quelle \u0026#171;diverse disposizioni di legge\u0026#187; in relazione alle quali l\u0026#8217;art. 52 della legge fallimentare consente l\u0026#8217;accertamento del credito al di fuori della procedura concorsuale, in sede contenziosa ordinaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, in ordine al profilo della non fondatezza, la Regione ha evidenziato che il giudice dell\u0026#8217;esecuzione del Tribunale di Palermo ha omesso di enucleare univocamente i princ\u0026#236;pi fondamentali che si assumono violati, peraltro relativi ad ambiti materiali diversi, identificazione ancor pi\u0026#249; necessaria per il ricorrere della competenza legislativa primaria riservata dallo statuto in materia di \u0026#171;ordinamento degli uffici e degli enti regionali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; In prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza pubblica, la Regione Siciliana ha depositato memoria, nella quale, insistendo nelle spiegate eccezioni, ha ulteriormente dedotto essere conferma della legittimit\u0026#224; del proprio intervento normativo la sopraggiunta previsione dell\u0026#8217;art. 12, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), introdotto, in sede di conversione, nella legge 29 luglio 2021, n. 108.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa novella statale \u0026#8211; che introduce il comma 5-bis nell\u0026#8217;art. 15 del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, \u0026#8211; avrebbe corroborato la legittimit\u0026#224; della norma regionale impugnata, prevedendo ora espressamente per gli enti sottoposti alla vigilanza delle Regioni, al pari di quanto previsto per quelli sottoposti alla vigilanza dello Stato, che pu\u0026#242; essere disposta la liquidazione coatta amministrativa con deliberazione delle rispettive Giunte quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale raggiunga un livello di criticit\u0026#224; tale da non potersi assicurare la sostenibilit\u0026#224; e l\u0026#8217;assolvimento delle funzioni indispensabili, oppure quando non si possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Con ordinanza del 20 gennaio 2022, iscritta al n. 7 del registro ordinanze 2022, il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, nel giudizio di impugnazione proposto dall\u0026#8217;AMAP spa avverso il decreto del Presidente della Regione Siciliana 2 gennaio 2020 che ha posto in liquidazione coatta amministrativa l\u0026#8217;Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione, reso in attuazione dell\u0026#8217;art. 4 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2017, ha parimenti sollevato la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale di tale articolo ove dispone, per gli enti soppressi ed in liquidazione, che, \u0026#171;[p]er le liquidazioni deficitarie, con decreto del Presidente della Regione si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa\u0026#187; per violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePremette il TAR che la ricorrente ha esposto di essere creditrice, secondo quanto accertato in sentenze del giudice ordinario, dell\u0026#8217;EAS in liquidazione e di non avere ottenuto il pagamento del dovuto, n\u0026#233; da tale ente n\u0026#233; dalla Regione Siciliana, obbligata solidale ai sensi dell\u0026#8217;art. 23, comma 2, della legge della Regione Siciliana 5 novembre 2004, n. 15 (Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell\u0026#8217;Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l\u0026#8217;anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum), nonch\u0026#233; terzo pignorato sulla base di ordinanze di assegnazione del giudice dell\u0026#8217;esecuzione del Tribunale di Palermo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Regione, in particolare, a dire della ricorrente, avrebbe eluso l\u0026#8217;adempimento delle proprie obbligazioni sia mediante l\u0026#8217;approvazione della menzionata legge reg. Siciliana n. 8 del 2017, che consente per le liquidazioni deficitarie l\u0026#8217;apertura, ad opera del Presidente della Regione, della liquidazione coatta amministrativa, sia con la legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l\u0026#8217;anno 2018. Legge di stabilit\u0026#224; regionale), il cui art. 33, comma 1, prevede la cessazione della garanzia solidale suddetta, tanto che, a seguito di notifica di atto di precetto, le era stata comunicato che, con l\u0026#8217;apertura della procedura concorsuale, la Regione era liberata dalle passivit\u0026#224; dell\u0026#8217;EAS e che erano inibite le procedure esecutive individuali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice a quo d\u0026#224;, inoltre, conto, in relazione allo svolgimento del processo, di avere, con ordinanza n. 532 del 2020, accolto la domanda cautelare \u0026#8722; decisione questa riformata dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana con ordinanza, sezione giurisdizionale, 22 giugno 2020, n. 534 \u0026#8722; e di avere preso atto che il Tribunale di Palermo ha sollevato analoga questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2017.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSoffermandosi sulle questioni preliminari, l\u0026#8217;ordinanza di rimessione afferma la sussistenza dell\u0026#8217;interesse della ricorrente alla impugnazione, stante l\u0026#8217;incidenza sulla sua posizione creditoria del provvedimento di sottoposizione dell\u0026#8217;ente alla liquidazione coatta; da questa, infatti, derivano: a) la sospensione della decorrenza degli interessi (art. 55 della legge fallimentare); b) effetti sulla tutela giurisdizionale del credito (artt. 43 e 51 della legge fallimentare); c) l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di dare attuazione alle ottenute ordinanze di assegnazione e d) la concorrenza di altri creditori chirografari sui crediti oggetto di assegnazione in suo esclusivo favore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eVenendo alla rilevanza della questione, il Tribunale amministrativo, dopo avere escluso la possibilit\u0026#224; di una interpretazione costituzionalmente orientata, osserva che il ricorso per l\u0026#8217;annullamento del decreto del Presidente della Regione lamenta, quale unico motivo, la sua invalidit\u0026#224; derivata dalla illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2017, cui il provvedimento d\u0026#224; attuazione, per violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAggiunge, inoltre, che, la pretesa sostanziale della ricorrente \u0026#232; specificamente condizionata dalla efficacia del decreto impugnato, da cui deriva, ai sensi degli artt. 51 e 201 della legge fallimentare, l\u0026#8217;improseguibilit\u0026#224; delle azioni esecutive individuali, regola, questa, costantemente affermata dalla giurisprudenza anche per le ipotesi di LCA di enti di diritto pubblico e non derogata dall\u0026#8217;art. 9, comma 1-ter, del d.l. n. 63 del 2002, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn relazione alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo, con motivazione analoga a quella dell\u0026#8217;ordinanza del giudice dell\u0026#8217;esecuzione del Tribunale di Palermo, denuncia che la disposizione regionale in esame, nel prevedere la possibilit\u0026#224; di far luogo alla liquidazione coatta amministrativa tramite decreto del Presidente della Regione, si pone in contrasto con l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva alla potest\u0026#224; esclusiva dello Stato le materie \u0026#171;giurisdizione e norme processuali\u0026#187; e \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente rammenta che il contrasto con tale parametro di analoga norma regionale \u0026#232; stato riconosciuto da questa Corte nella sentenza n. 25 del 2007, in considerazione dei rilevanti effetti sostanziali e processuali che derivano per i creditori dalla apertura della procedura concorsuale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnche il TAR esclude che la norma censurata, per la sua significativa incidenza sulle situazioni creditorie, possa trovare giustificazione nella previsione della potest\u0026#224; legislativa primaria di cui all\u0026#8217;art. 14, lettera p), dello statuto speciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Con atto depositato il 24 febbraio 2022, \u0026#232; intervenuta anche in questo giudizio la Regione Siciliana, eccependo l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; e deducendo la non fondatezza della questione sollevata dal rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn primo luogo, la difesa regionale ha lamentato, per come gi\u0026#224; esposto nel giudizio iscritto al registro ordinanze n. 218 del 2021, la carenza nell\u0026#8217;atto di rimessione sia del tentativo di esegesi conforme a Costituzione della norma censurata, sia della valutazione che essa costituisce, nell\u0026#8217;esercizio della sua competenza legislativa primaria di cui all\u0026#8217;art. 14, lettera p), dello statuto, mera trasposizione agli enti vigilati dalla Regione di quanto disposto dall\u0026#8217;art. 15 del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, per la sottoposizione a LCA degli enti pubblici vigilati dallo Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn secondo luogo, ha eccepito la carenza di motivazione sulla rilevanza, per essere stata la questione sollevata \u0026#171;in relazione agli effetti\u0026#187; derivanti dall\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;art. 51 della legge fallimentare, senza che il TAR si sia fatto carico di verificare se ricorresse una delle speciali ipotesi in cui l\u0026#8217;art. 52 della legge fallimentare, nell\u0026#8217;imporre l\u0026#8217;accertamento dei crediti nel seno della procedura concorsuale, consente in via derogatoria l\u0026#8217;accertamento in sede di contenzioso ordinario (\u0026#171;salve diverse disposizioni di legge\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, in ordine alla manifesta infondatezza, ha evidenziato che il rimettente ha omesso di enucleare univocamente i princ\u0026#236;pi fondamentali che si assumono violati, enucleazione indispensabile in virt\u0026#249; della sua competenza legislativa primaria in materia di \u0026#171;ordinamento degli uffici e degli enti regionali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituito in giudizio l\u0026#8217;Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione coatta amministrativa, eccependo l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione e, comunque, affermandone la non fondatezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn via preliminare, anche l\u0026#8217;ente ha sostenuto il difetto di rilevanza della questione, contestando, a sua volta che la ritenuta sussistenza dell\u0026#8217;interesse a ricorrere dell\u0026#8217;AMAP spa possa essere giustificata dalla improseguibilit\u0026#224; delle azioni esecutive individuali in esito alla sottoposizione, con il decreto impugnato, alla LCA: il creditore, infatti, gi\u0026#224; tre anni prima di quel decreto aveva ottenuto diverse ordinanze di assegnazione, che avevano definito i relativi processi di espropriazione presso terzi, mentre non vi \u0026#232; deduzione di ulteriori azioni esecutive in corso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;EAS in LCA ha, in secondo luogo, sollecitato questa Corte alla restituzione degli atti al giudice a quo a fronte dell\u0026#8217;entrata in vigore \u0026#171;nel corso del giudizio\u0026#187; dell\u0026#8217;art. 12, comma 6-bis, del d.l. n. 77 del 2021, introdotto, in sede di conversione, nella legge n. 108 del 2021. La novella, introducendo il comma 5-bis nell\u0026#8217;art. 15 del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, consente ora alle Regioni di sottoporre gli enti sottoposti alla sua vigilanza alla liquidazione coatta amministrativa con deliberazione della Giunta, al pari di quanto previsto dal comma 1 per gli enti vigilati dallo Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale disposizione, infatti, secondo l\u0026#8217;ente sanerebbe il denunciato vizio di incompetenza legislativa e avrebbe dovuto essere oggetto, quanto meno, di valutazione dal TAR rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel merito, l\u0026#8217;EAS in LCA ha sostenuto che la norma censurata non soffre della illegittimit\u0026#224; costituzionale prospettata, in quanto si fonda sulla potest\u0026#224; legislativa primaria della Regione Siciliana in materia di \u0026#171;ordinamento degli uffici e degli enti regionali\u0026#187; prevista dall\u0026#8217;art. 14, lettera p), dello statuto, limitandosi a stabilire le condizioni in cui per gli enti regionali operi la liquidazione coatta disciplinata dalla legge fallimentare, cos\u0026#236; regolando i rapporti tra Regione ed enti vigilati, senza incidere su istituti civilisti e processuali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa norma, inoltre, non avrebbe fatto altro che anticipare la corrispondente previsione della novella statale del 2021, che ne determinerebbe, comunque, la \u0026#171;legittimit\u0026#224; costituzionale sopravvenuta\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;ente pubblico ha escluso, infine, l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; alla specie delle affermazioni della sentenza di questa Corte n. 25 del 2007, come della successiva n. 22 del 2021, in quanto concernenti Regioni a statuto ordinario non aventi analoga potest\u0026#224; legislativa primaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Anche in questo giudizio la Regione Siciliana, in data 8 giugno 2022, ha depositato memoria difensiva, sostenendo ancora che la legittimit\u0026#224; costituzionale della norma regionale censurata \u0026#232; dimostrata dall\u0026#8217;intervento dell\u0026#8217;art. 12, comma 6-bis, del d.l. n. 77 del 2021 introdotto, in sede di conversione, nella legge n. 108 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; In vista dell\u0026#8217;udienza pubblica anche l\u0026#8217;EAS in LCA ha depositato memoria, ove ha aggiunto che l\u0026#8217;esigenza di colmare il vuoto legislativo per regolare i rapporti patrimoniali degli enti in dissesto era stata avvertita anche da altre Regioni come il Friuli-Venezia Giulia, la cui legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei consorzi di sviluppo industriale), all\u0026#8217;art. 14, comma 5-nonies, \u0026#232; stata di recente oggetto di questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dichiarata inammissibile da questa Corte con ordinanza n. 53 del 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRibadendo anch\u0026#8217;essa che la disciplina della norma regionale censurata ha trovato piena conferma nella norma sostanzialmente coincidente contenuta nell\u0026#8217;art. 12, comma 6-bis, del d.l. n. 77 del 2021, introdotto, in sede di conversione, dalla legge n. 108 del 2021, ha osservato che in ragione di tale sopravvenienza la eventuale dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale della prima sarebbe, comunque, inutiliter data.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 21 aprile 2021, iscritta al n. 218 del registro ordinanze 2021, il giudice dell\u0026#8217;esecuzione del Tribunale ordinario di Palermo \u0026#8722; in un procedimento di espropriazione presso terzi per debito dell\u0026#8217;Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione (EAS) \u0026#8722; ha sollevato, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4 della legge della Regione Siciliana 9 maggio 2017, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l\u0026#8217;anno 2017. Legge di stabilit\u0026#224; regionale), nella parte in cui dispone, per gli enti soppressi e posti in liquidazione, che, \u0026#171;[p]er le liquidazioni deficitarie, con decreto del Presidente della Regione si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon ordinanza del 20 gennaio 2022, iscritta al n. 7 del registro ordinanze 2022, il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, nel giudizio di annullamento del decreto del Presidente della Regione Siciliana che ha posto detto ente pubblico in liquidazione coatta amministrativa, ha parimenti sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale della medesima porzione normativa dell\u0026#8217;art. 4 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2017, lamentandone, anch\u0026#8217;esso, il contrasto con l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo entrambi i rimettenti, la disposizione censurata invaderebbe le materie \u0026#171;giurisdizione e norme processuali\u0026#187; e \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;, riservate alla potest\u0026#224; legislativa esclusiva allo Stato, in ragione dei peculiari effetti sostanziali e processuali derivanti per i creditori dalla procedura concorsuale in deroga al regime ordinario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; In via preliminare, in ragione della sostanziale identit\u0026#224; della questione sollevata, deve disporsi la riunione dei predetti giudizi, che vanno definiti con un\u0026#8217;unica pronuncia (ex multis, sentenze n. 105 del 2022, n. 235, n. 134 e n. 22 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Devono innanzitutto essere esaminati i profili preliminari che interessano i due giudizi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; La Regione Siciliana ha sostenuto per entrambi l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione sollevata, con quattro convergenti eccezioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.1.\u0026#8722; Ha eccepito, in primo luogo, che entrambi i rimettenti hanno omesso di esperire il tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, \u0026#232; necessario e sufficiente che il giudice a quo abbia esplorato la praticabilit\u0026#224; di una interpretazione adeguatrice e l\u0026#8217;abbia consapevolmente esclusa (tra le tante, sentenze n. 18 del 2022, n. 59 e n. 32 del 2021, e n. 32 del 2020); tale onere, inoltre, viene meno, lasciando il passo all\u0026#8217;incidente di legittimit\u0026#224; costituzionale, allorch\u0026#233; il tenore letterale della disposizione non consenta di trarre una norma conforme a Costituzione (da ultimo, sentenze n. 96, n. 34, n. 19 e n. 18 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon riferimento al giudizio iscritto al registro ordinanze n. 218 del 2021, il Tribunale di Palermo ha esaustivamente argomentato la ritenuta non manifesta infondatezza sulla base dell\u0026#8217;univoco significato letterale della disposizione censurata, il quale, come detto, costituisce il naturale limite dello stesso dovere del giudice di interpretare la legge in senso conforme alla Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon riferimento, invece, al giudizio iscritto al registro ordinanze n. 7 del 2022, a confutazione dell\u0026#8217;eccezione, \u0026#232; agevole rilevare che il TAR Sicilia ha espressamente affermato di non ravvisare i presupposti per un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.2.\u0026#8211; La Regione Siciliana, in secondo luogo, ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; perch\u0026#233; l\u0026#8217;ordinanza non sarebbe adeguatamente motivata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI due rimettenti non avrebbero considerato che la disposizione impugnata, da un lato, \u0026#232; una mera estensione agli enti regionali siciliani della disciplina dettata dallo Stato, con l\u0026#8217;art. 15, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, per la risoluzione del dissesto degli enti statali; dall\u0026#8217;altro, che essa trova giustificazione nell\u0026#8217;esercizio della competenza regionale primaria in materia di \u0026#171;ordinamento degli uffici e degli enti regionali\u0026#187;, ai sensi dell\u0026#8217;art. 14, lettera p), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tal modo, tuttavia, la difesa regionale non denuncia la genericit\u0026#224; o contraddittoriet\u0026#224; dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, che condizionerebbe l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, bens\u0026#236; propone un\u0026#8217;argomentazione che attiene al merito della stessa, in quanto volta a dimostrarne la non fondatezza (ex multis, sentenze n. 139 del 2020, n. 142 e n. 40 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.3.\u0026#8211; Lamenta, ancora, l\u0026#8217;interveniente il difetto di rilevanza, potendo ambedue i giudizi a quibus proseguire a prescindere dalla soluzione del quesito di legittimit\u0026#224; costituzionale della norma regionale che fonda l\u0026#8217;apertura della liquidazione coatta amministrativa (d\u0026#8217;ora in poi: LCA): a suo avviso, i processi non sono interessati dal divieto di avvio o prosecuzione delle azioni esecutive individuali che consegue all\u0026#8217;apertura della procedura concorsuale, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 51 e 201 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell\u0026#8217;amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa). Infatti, i rimettenti avrebbero potuto definire i rispettivi giudizi invocando le \u0026#171;diverse disposizioni di legge\u0026#187; che la diversa combinata disposizione degli artt. 52 e 201 della legge fallimentare esclude dall\u0026#8217;ambito applicativo della regola del necessario accertamento dei crediti nel procedimento endoconcorsuale della formazione dello stato passivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche questa eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon riguardo al giudizio introdotto dal Tribunale di Palermo, in particolare, la Regione Siciliana fonda l\u0026#8217;assunto sulla considerazione che esso sarebbe un giudizio di cognizione di accertamento dell\u0026#8217;obbligo del terzo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale assunto \u0026#232; tuttavia erroneo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDalla lettura dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione risulta chiaramente che il procedimento incardinato dinanzi al rimettente \u0026#232; una esecuzione presso terzi in cui il terzo ha reso dichiarazione positiva (di essere, cio\u0026#232;, debitore del debitore), a fronte della quale il giudice dell\u0026#8217;esecuzione avrebbe dovuto, in difetto dell\u0026#8217;apertura della LCA, definire il giudizio con ordinanza di assegnazione del credito ai sensi dell\u0026#8217;art. 553 del codice di procedura civile. Non ricorrevano pertanto i presupposti per un giudizio di accertamento dell\u0026#8217;obbligo del terzo, nelle forme previste dal codice di rito; sicch\u0026#233;, trattandosi di un processo esecutivo individuale, il rimettente correttamente ha ritenuto non potesse proseguire, sul presupposto della efficacia della norma censurata e ai sensi dei pi\u0026#249; volte citati artt. 51 e 201 della legge fallimentare (applicabili alla fattispecie ratione temporis, pure a seguito dell\u0026#8217;entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante \u0026#171;Codice della crisi d\u0026#8217;impresa e dell\u0026#8217;insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche con riguardo al giudizio introdotto dal TAR Sicilia l\u0026#8217;eccezione, in verit\u0026#224; non chiara nella sua esatta portata, \u0026#232; non fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;ordinanza, in primis, \u0026#232; chiaramente spiegato che la parte ricorrente, creditrice dell\u0026#8217;EAS in LCA, ha agito per l\u0026#8217;annullamento del decreto di apertura della procedura concorsuale prospettando quale unico motivo di illegittimit\u0026#224; la sua invalidit\u0026#224; derivata dall\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2017, che costituisce il fondamento della relativa potest\u0026#224;, sicch\u0026#233; la soluzione della corrispondente questione condiziona la definizione del giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa motivazione sulla rilevanza risulta per ci\u0026#242; solo sufficiente e plausibile, senza che rilevino le ulteriori considerazioni del rimettente sull\u0026#8217;utilit\u0026#224; concreta che le parti in causa potrebbero trarre dall\u0026#8217;esito del giudizio (da ultimo, sentenze n. 88 del 2022, n. 172 e n. 59 del 2021) e che la Regione contesta con la spiegata eccezione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.4.\u0026#8211; Sostiene, infine, l\u0026#8217;interveniente la carenza di motivazione di ambedue le ordinanze di rimessione con riguardo alla non manifesta infondatezza, per omissione della individuazione dei princ\u0026#236;pi fondamentali delle materie di legislazione statale che si assumono valicate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione, peraltro genericamente formulata, non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI giudici a quibus hanno individuato chiaramente il parametro costituzionale che la norma regionale lederebbe e specificato i motivi per cui ritengono sussistere la sua violazione (ex plurimis, sentenza n. 91 del 2022 e ordinanza n. 159 del 2021). In particolare, essi hanno affermato l\u0026#8217;invasione da parte della disposizione censurata della potest\u0026#224; legislativa esclusiva statale nelle materie \u0026#171;giurisdizione e norme processuali\u0026#187; e \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;, ed hanno escluso che essa trovi giustificazione nella competenza legislativa primaria della Regione a statuto speciale in materia \u0026#171;ordinamento degli uffici e degli enti regionali\u0026#187;; non vi \u0026#232; spazio, pertanto, per \u0026#171;princ\u0026#236;pi fondamentali\u0026#187; che la Regione avrebbe dovuto rispettare nell\u0026#8217;esercizio di proprie potest\u0026#224; legislative e, correlativamente, non vi \u0026#232; onere per i rimettenti di individuarli nel presente giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Nel giudizio iscritto al registro ordinanze n. 7 del 2022 l\u0026#8217;Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione coatta amministrativa ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione per difetto di rilevanza, sostenendo la carenza di interesse ad agire della parte creditrice ricorrente nel giudizio amministrativo. L\u0026#8217;AMAP spa sarebbe da tempo assegnataria di crediti in esito alla definizione di processi esecutivi presso terzi e, quindi, non risulterebbe interessata dalla regola della improseguibilit\u0026#224; di quelli in corso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non ha fondamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la costante giurisprudenza costituzionale, la valutazione dell\u0026#8217;interesse a ricorrere e degli altri presupposti concernenti la legittima instaurazione del giudizio a quo \u0026#232; riservata al giudice rimettente, mentre la verifica di questa Corte \u0026#232; meramente esterna e strumentale al riscontro di una adeguata motivazione in punto di rilevanza della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, con la conseguenza che il vaglio del rimettente sull\u0026#8217;esistenza della condizioni dell\u0026#8217;azione pu\u0026#242; essere sindacato solo laddove implausibile (si vedano, tra le tante e da ultimo, sentenze n. 240 del 2021, n. 268, n. 224 e n. 168 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella specie, l\u0026#8217;ordinanza di rimessione spiega puntualmente che la ricorrente ha interesse ad ottenere l\u0026#8217;annullamento del decreto che ha disposto la LCA dell\u0026#8217;EAS; infatti, dalla apertura della procedura concorsuale deriva una serie di conseguenze sulla sua situazione soggettiva creditoria, ulteriori rispetto al divieto di avvio e prosecuzione delle azioni esecutive, individuate: a) nella sospensione della decorrenza degli interessi (art. 55 della legge fallimentare); b) nell\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di dare attuazione alle ordinanze di assegnazione gi\u0026#224; ottenute; c) nella concorrenza di altri creditori chirografari sui crediti oggetto di assegnazione in suo esclusivo favore. Infatti, il creditore che, pur assegnatario del credito, non ne abbia ottenuto il pagamento dal terzo, sarebbe costretto ad insinuarsi al passivo e soddisfarsi, in concorrenza con gli altri creditori, in moneta fallimentare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; L\u0026#8217;Ente Acquedotti Siciliani in LCA assume avere rilevanza preliminare, nel presente giudizio, l\u0026#8217;intervento dell\u0026#8217;art. 12, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), introdotto, in sede di conversione, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il quale, inserendo il comma 5-bis nell\u0026#8217;art. 15 del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, ha conferito, a far data dal 31 luglio 2021, alla Giunta delle Regioni il potere di disporre la liquidazione coatta per gli enti in dissesto da esse vigilate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Tale intervento normativo \u0026#232; richiamato dall\u0026#8217;ente, in primo luogo, a sostegno della richiesta di restituzione degli atti al TAR rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa modifica normativa, entrata in vigore il 31 luglio 2021, \u0026#232; tuttavia antecedente alla ordinanza di rimessione, adottata il 20 gennaio 2022, sicch\u0026#233; non pu\u0026#242; considerarsi ius superveniens (sentenze n. 177 e n. 43 del 2018, ordinanza n. 200 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; In secondo luogo, lo stesso Ente sostiene che l\u0026#8217;omessa considerazione, nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, della citata disposizione statale sia di ostacolo all\u0026#8217;esame del merito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa prospettata carenza, tuttavia, non \u0026#232; tale da condurre alla inammissibilit\u0026#224; della questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;incompleta ricostruzione della cornice legislativa e giurisprudenziale di riferimento, infatti, rende inammissibili le questioni sollevate solo se compromette irrimediabilmente l\u0026#8217;iter logico argomentativo posto a fondamento delle valutazioni del rimettente, sia sulla rilevanza, sia sulla non manifesta infondatezza (ex multis, sentenze n. 258 e n. 61 del 2021, n. 136 del 2020, n. 150 del 2019 e n. 27 del 2015; ordinanze n. 108 del 2020, n. 136 e n. 30 del 2018, n. 88 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella specie, il Tribunale amministrativo ha limitato la propria argomentazione alla norma censurata, la quale, secondo il principio del tempus regit actum, \u0026#232; l\u0026#8217;unico parametro di legittimit\u0026#224; del provvedimento impugnato. La norma adottata dallo Stato, non avendo efficacia retroattiva, \u0026#232; dunque certamente ininfluente nel giudizio a quo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTanto basta per rigettare l\u0026#8217;eccezione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Ancora in via preliminare, va esclusa la necessit\u0026#224; di restituire gli atti al giudice dell\u0026#8217;esecuzione del Tribunale di Palermo, in ragione della richiamata normativa statale, in questo caso, invece, sopravvenuta rispetto alla ordinanza di rimessione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl citato ius superveniens risulta, infatti, ininfluente nella definizione del giudizio principale, per un duplice ordine di ragioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInnanzitutto, la norma statale, attribuendo per il futuro all\u0026#8217;organo regionale un potere in precedenza non attribuito, non conferisce validit\u0026#224; postuma al decreto del Presidente della Regione, n\u0026#233; pu\u0026#242; fondare un potere di ratifica dello stesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, nella materia concorsuale, il legislatore fa decorrere dalla data di apertura della liquidazione coatta amministrativa una serie di rilevanti effetti per il debitore, per i creditori e per gli atti compiuti, con la conseguenza che la sottoposizione del medesimo ente alla medesima procedura in virt\u0026#249; della norma sopraggiunta, ma con decreto emesso successivamente, non sarebbe giuridicamente indifferente. Con particolare riferimento a quanto \u0026#232; rilevante nel giudizio a quo, il divieto di azioni esecutive di cui agli artt. 51 e 201 della legge fallimentare esplica effetto proprio dalla data di apertura della liquidazione coatta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Nel merito, la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; La liquidazione coatta amministrativa \u0026#232; procedimento collettivo \u0026#8220;speciale\u0026#8221; di liquidazione forzata su tutti i beni del debitore, modellata per taluni effetti sulla procedura concorsuale \u0026#8220;generale\u0026#8221; del fallimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, per quanto qui rileva, la disciplina della liquidazione coatta amministrativa prevede: a) l\u0026#8217;accertamento dei crediti, dei diritti reali e personali con la procedura endoconcorsuale di formazione dello stato passivo (artt. 52, 201 e 207 e seguenti, della legge fallimentare); b) il divieto per creditori di coltivare azioni esecutive individuali (artt. 51 e 201 della legge fallimentare), con conseguente improcedibilit\u0026#224; di quelle gi\u0026#224; avviate; c) la soddisfazione delle obbligazioni con l\u0026#8217;attivo della procedura secondo la regola della par condicio creditorum e nel rispetto delle cause di prelazione (artt. 111 e seguenti e 212 della legge fallimentare).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eProprio in ragione del delineato regime sostanziale e processuale delle situazioni creditorie costituente marcata deroga al regime ordinario previsto dal codice civile e da quello di procedura civile in punto, rispettivamente, di responsabilit\u0026#224; patrimoniale e accertamento dei crediti, questa Corte ha gi\u0026#224; dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale di norme di Regioni a statuto ordinario che, analogamente a quella qui censurata, hanno previsto la liquidazione coatta amministrativa per enti regionali, perch\u0026#233; ritenute in contrasto con l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., venendo a incidere sulle materie di competenza legislativa statale esclusiva \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187; e \u0026#171;giurisdizione e norme processuali\u0026#187; (sentenze n. 22 del 2021 e n. 25 del 2007).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa tutela differenziata del ceto creditorio, che deriva dalla sottoposizione del debitore alla procedura concorsuale speciale, non pu\u0026#242; infatti \u0026#171;essere definita in modo disomogeneo dalle singole legislazioni regionali, dovendo viceversa corrispondere all\u0026#8217;esigenza di uniformit\u0026#224; sottesa alla riserva di competenza statale\u0026#187; (sentenza n. 22 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi \u0026#232; affermato in tali pronunce, dunque, che il riferimento contenuto nell\u0026#8217;art. 2 della legge fallimentare alla \u0026#171;legge\u0026#187; che determina le imprese sottoposte a procedura di LCA e le relative condizioni di apertura non pu\u0026#242; che essere inteso nel senso di legge statale, in quanto idonea ad incidere sul regime, sostanziale e processuale, delle situazioni giuridiche soggettive coinvolte nella procedura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8722; Venendo alla fattispecie in esame, \u0026#232; necessario valutare, per un verso, se quanto affermato nelle citate sentenze di questa Corte valga anche a fronte della potest\u0026#224; legislativa primaria della Regione Siciliana in materia di \u0026#171;ordinamento [\u0026#8230;] degli enti regionali\u0026#187; (art. 14, lettera p, dello statuto speciale) e, per un altro, se la normativa statale di cui all\u0026#8217;art. 12, comma 6-bis, del d.l. n. 77 del 2021, come convertito, sia tale da escludere, come affermano la Regione Siciliana e l\u0026#8217;EAS, la ricorrenza del dedotto vizio di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.1.\u0026#8211; Con riguardo al primo aspetto, va rammentato che, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, nell\u0026#8217;individuazione della materia cui ascrivere la norma censurata occorre tener conto della sua ratio, della finalit\u0026#224; che persegue e del suo contenuto, tralasciando la considerazione degli aspetti marginali e degli effetti riflessi (tra le altre, sentenze n. 70 del 2022, n. 56 del 2020, n. 164, n. 137 e n. 116 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella materia \u0026#171;ordinamento [\u0026#8230;] degli enti regionali\u0026#187; possono sussumersi, allora, solo le norme concernenti i profili pubblicistico-organizzativi (sentenze n. 25 del 2021 e n. 25 del 2020) e non quelle che si spingono a disciplinare i correlati rapporti privatistici e quelle che regolano il relativo regime processuale, rispettivamente attratte nei diversi ambiti materiali dell\u0026#8217;\u0026#171;ordinamento civile\u0026#187; e della \u0026#171;giurisdizione e norme processuali\u0026#187; di esclusiva competenza legislativa statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Regione Siciliana, prevedendo con la norma censurata l\u0026#8217;apertura della liquidazione coatta amministrativa per gli enti da essa vigilati, tra l\u0026#8217;altro gi\u0026#224; soppressi, non si limita a incidere sulla loro organizzazione, ma disciplina anche il loro rapporto con i creditori, imponendo l\u0026#8217;accertamento delle pretese in sede concorsuale e la soddisfazione secondo la regola della par condicio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.2.\u0026#8211; Diversamente da quanto prospettato delle parti, inoltre, nessuna \u0026#171;costituzionalit\u0026#224; sopravvenuta\u0026#187; della norma censurata o conferma della sua legittimit\u0026#224; proviene dalla introduzione di quella statale che, a far data dal 31 luglio 2021, ha attribuito alla Giunta regionale la competenza a porre gli enti regionali in dissesto in liquidazione coatta amministrativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOccorre in proposito rammentare che il comma 5-bis dell\u0026#8217;art. 15 del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, \u0026#232; stato introdotto per dar seguito al monito rivolto allo Stato, con la sentenza di questa Corte n. 22 del 2021, per l\u0026#8217;adozione di una disciplina che, in via uniforme, consentisse alle regioni di risolvere la crisi di solvibilit\u0026#224; degli enti strumentali da esse vigilati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl legislatore statale ha cos\u0026#236; esteso la previsione, contenuta nell\u0026#8217;art. 15, comma 1, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, della sottoposizione degli enti statali alla liquidazione coatta amministrativa \u0026#8722; nel caso, tra gli altri, in cui non possano fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi \u0026#8211; agli enti regionali e delle Province autonome, conferendo alla Giunta il potere di disporla.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon tale norma lo Stato, esercitando la propria potest\u0026#224; legislativa in materia di \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187; e \u0026#171;giurisdizione e norme processuali\u0026#187;, ha inciso soltanto sul piano delle competenze amministrative, attribuendo per l\u0026#8217;avvenire alle Giunte regionali un potere in precedenza a esse non spettante. La novella non opera, invece, n\u0026#233; potrebbe farlo, sulla disposizione regionale censurata, la cui illegittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#232; determinata proprio dal fatto di avere invaso un ambito di potest\u0026#224; legislativa riservata allo Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; In conclusione, deve essere dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2017, limitatamente alle parole \u0026#171;[p]er le liquidazioni deficitarie, con decreto del Presidente della Regione si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; La dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale deve essere estesa, ai sensi dell\u0026#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), al comma 1-bis del medesimo art. 4 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2017, introdotto dall\u0026#8217;art. 109, comma 3, della legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l\u0026#8217;anno 2021. Legge di stabilit\u0026#224; regionale): venuta meno la norma che consente l\u0026#8217;apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, quest\u0026#8217;ultima disposizione \u0026#8211; che consente al Presidente della Giunta di delegare l\u0026#8217;esercizio delle funzioni di vigilanza sulla procedura \u0026#8211; rimane priva di autonoma portata normativa.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eriuniti i giudizi,\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 1, della legge della Regione Siciliana 9 maggio 2017, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l\u0026#8217;anno 2017. Legge di stabilit\u0026#224; regionale), limitatamente alle parole \u0026#171;[p]er le liquidazioni deficitarie, con decreto del Presidente della Regione si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 1-bis, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2017.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuliano AMATO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFilippo PATRONI GRIFFI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 25 luglio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Fallimento e procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Norme della Regione Siciliana - Enti soppressi e messi in liquidazione in relazione ai quali la Regione non risponde delle passivit\u0026#224; eccedenti l\u0027attivo della singola liquidazione - Previsione la quale dispone che per le liquidazioni deficitarie, con decreto del Presidente della Regione, si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44920","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Condizioni per l\u0027azione - Valutazione rimessa al rimettente - Esame esterno di non implausibilità riservato alla Corte costituzionale. (Classif. 112003).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa valutazione dell\u0027interesse a ricorrere e degli altri presupposti concernenti la legittima instaurazione del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e è riservata al rimettente, mentre la verifica della Corte costituzionale è meramente esterna e strumentale al riscontro di una adeguata motivazione in punto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale, con la conseguenza che il vaglio del rimettente sull\u0027esistenza delle condizioni dell\u0027azione può essere sindacato solo laddove implausibile. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 240/2021 - mass. 44423; S. 268/2020 - mass. 43588; S. 224/2020 - mass. 42752; S. 168/2020 - mass. 42592\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL\u0027incompleta ricostruzione della cornice legislativa e giurisprudenziale di riferimento rende inammissibili le questioni sollevate solo se compromette irrimediabilmente l\u0027\u003cem\u003eiter\u003c/em\u003e logico argomentativo posto a fondamento delle valutazioni del rimettente, sia sulla rilevanza, sia sulla non manifesta infondatezza. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 258/2021 - mass. 44382; S. 61/2021 - mass. 43764; S. 136/2020 - mass. 43505; S. 150/2019 - mass. 41415; S. 27/2015 - mass. 38256; O. 108/2020 - mass. 43446; O. 136/2018 - mass. 41368; O. 30/2018 - mass. 39836; O. 88/2017 - mass. 39450\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44921","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44921","titoletto":"Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Modifica della norma censurata antecedente all\u0027ordinanza di rimessione - Qualificazione della novella quale ius superveniens - Esclusione. (Classif. 111011).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa modifica normativa della norma censurata, entrata in vigore antecedentemente alla ordinanza di rimessione, non può considerarsi \u003cem\u003eius superveniens\u003c/em\u003e. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 177/2018 - mass. 40191; S. 43/2018 - mass. 39968; O. 200/2017 - mass. 39445\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44922","numero_massima_precedente":"44920","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44922","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Individuazione della materia incisa dalla norma censurata (in particolare: ordinamento degli enti regionali) - Esame della sua ratio, finalità e contenuto - Esclusione degli effetti marginali e riflessi. (Classif. 112003).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNell\u0027individuazione della materia cui ascrivere la norma censurata occorre tener conto della sua \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e, della finalità che persegue e del suo contenuto, tralasciando la considerazione degli aspetti marginali e degli effetti riflessi. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 70/2022 - mass. 44854; S. 56/2020 - mass. 42161; S. 164/2019 - mass. 41667; S. 137/2019 - mass. 41667; S. 116/2019 - mass. 41873\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNella materia dell\u0027ordinamento degli enti regionali possono sussumersi solo le norme concernenti i profili pubblicistico-organizzativi e non quelle che si spingono a disciplinare i correlati rapporti privatistici e quelle che regolano il relativo regime processuale, rispettivamente attratte nei diversi ambiti materiali dell\u0027ordinamento civile e della giurisdizione e norme processuali, di esclusiva competenza legislativa statale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 25/2021 - mass. 43609; S. 25/2020 - mass. 42260\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44923","numero_massima_precedente":"44921","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44923","titoletto":"Fallimento e procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Norme della Regione Siciliana - Enti soppressi e messi in liquidazione da essa vigilati (in particolare: Ente Acquedotti Siciliani) - Liquidazione deficitarie - Liquidazione disposta con decreto del Presidente della Regione - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di giurisdizione e norme processuali e di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale. (Classif. 102003).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell\u0027art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), Cost., l\u0027art. 4, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2017, limitatamente alle parole «[p]er le liquidazioni deficitarie, con decreto del Presidente della Regione si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa». La disposizione censurata dal Tribunale di Palermo e dal TAR Sicilia, statuendo, per gli enti soppressi e posti in liquidazione, che, per le liquidazioni deficitarie, il Presidente della Regione con proprio decreto possa disporre la liquidazione coatta amministrativa, consente di introdurre un regime sostanziale e processuale per i creditori, conseguente alla sottoposizione dell\u0027ente alla LCA, costituente marcata deroga al regime ordinario previsto dal cod. civ. e da quello di proc. civ. in punto, rispettivamente, di responsabilità patrimoniale e accertamento dei crediti, che perciò incide sulle materie di competenza legislativa statale esclusiva dell\u0027ordinamento civile e della giurisdizione e norme processuali. La Regione Siciliana, prevedendo con la norma censurata l\u0027apertura della LCA per gli enti da essa vigilati, tra l\u0027altro già soppressi, non si limita a incidere sulla loro organizzazione, ma disciplina anche il loro rapporto con i creditori, imponendo l\u0027accertamento delle pretese in sede concorsuale e la soddisfazione secondo la regola della par condicio. Né può affermarsi la \"costituzionalità sopravvenuta\" della norma censurata a seguito della novella legislativa statale contenuta dell\u0027art. 12, comma 6-bis, del d.l. n. 77 del 2021 che conferisce alla Giunta regionale il potere di disporre la LCA per gli enti regionali e delle Province autonome che non possano fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi. La novella statale, infatti, non opera, né potrebbe farlo, sulla disposizione regionale censurata, la cui illegittimità costituzionale è determinata proprio dal fatto di avere invaso un ambito di potestà legislativa riservata allo Stato. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 22/2021 - mass. 43468; S. 25/2007 - mass. 30991\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44924","numero_massima_precedente":"44922","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"09/05/2017","data_nir":"2017-05-09","numero":"8","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. l)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44924","titoletto":"Fallimento e procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Norme della Regione Siciliana - Liquidazione disposta con decreto del Presidente della Regione - Delega delle funzioni di vigilanza - Disposizione priva di autonoma portata normativa rispetto ad altra dichiarata costituzionalmente illegittima - Illegittimità costituzionale consequenziale. (Classif. 102003).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato, in via consequenziale ai sensi dell\u0027art. 27 della legge n. 87 del 1953, costituzionalmente illegittimo l\u0027art. 4, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2017. Venuta meno la norma, contenuta nel precedente comma 1, che consente l\u0027apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto del Presidente della Giunta regionale, il comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e - che consente al Presidente della Giunta di delegare l\u0027esercizio delle funzioni di vigilanza sulla procedura - rimane privo di autonoma portata normativa.\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"44923","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"09/05/2017","data_nir":"2017-05-09","numero":"8","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"bis","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/03/1953","numero":"87","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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