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Giudici : Daria de PRETIS, Nicol\u0026#242; ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 1, della legge della Regione Campania 6 agosto 2020 (\u003cem\u003erecte\u003c/em\u003e: 2010), n. 8 (Norme per garantire l\u0026#8217;efficienza e l\u0026#8217;efficacia dell\u0026#8217;organizzazione della Giunta regionale e delle nomine di competenza del Consiglio regionale), promosso dal Consiglio di Stato, sezione quinta, nel procedimento vertente tra DIRER Campania (ora: FEDIRETS \u0026#8211; Federazione dirigenti e direttivi - Enti territoriali e sanit\u0026#224;) e la Regione Campania, con ordinanza del 19 settembre 2022, iscritta al n. 125 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e gli atti di costituzione di FEDIRETS e della Regione Campania;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 23 maggio 2023 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e gli avvocati Carmine Medici per FEDIRETS e Almerina Bove per la Regione Campania;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 23 maggio 2023.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 19 settembre 2022 (reg. ord. n. 125 del 2022) il Consiglio di Stato, sezione quinta, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; dell\u0026#8217;art. 2, comma 1, della legge della Regione Campania 6 agosto 2020 (\u003cem\u003erecte\u003c/em\u003e: 2010), n. 8 (Norme per garantire l\u0026#8217;efficienza e l\u0026#8217;efficacia dell\u0026#8217;organizzazione della Giunta regionale e delle nomine di competenza del Consiglio regionale), in riferimento agli artt. 97, 121 e 123 della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 56, comma 4, della legge della Regione Campania 28 maggio 2009, n. 6 (Statuto della Regione Campania).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl censurato art. 2 della legge regionale prevede al comma 1 che: \u0026#171;[l]a Giunta regionale \u0026#232; autorizzata a disciplinare con regolamento il proprio ordinamento amministrativo, sentita la commissione consiliare permanente competente per materia, in attuazione dei principi dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; amministrativa e di organizzazione posti dal titolo IX dello Statuto regionale e in osservanza dei seguenti criteri generali: \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) imparzialit\u0026#224;, buon andamento dell\u0026#8217;amministrazione regionale e trasparenza dell\u0026#8217;azione amministrativa; \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) razionalizzazione organizzativa, contenimento e controllo della spesa, anche mediante accorpamento e soppressione delle strutture esistenti; \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia, ed economicit\u0026#224; nell\u0026#8217;esercizio dei compiti e delle funzioni assegnate alle strutture organizzative individuate; \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e) realizzazione della pi\u0026#249; ampia flessibilit\u0026#224; nell\u0026#8217;organizzazione degli uffici regionali; \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e) rispondenza dei risultati dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; amministrativa e della gestione agli indirizzi politico-amministrativi impartiti dagli organi di governo mediante l\u0026#8217;istituzione di apposite strutture organizzative\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl comma 2 aggiunge che \u0026#171;[d]alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1 \u0026#232; abrogata la legge regionale 4 luglio 1991, n. 11 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale), ad eccezione degli articoli 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23 e 25\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn attuazione di tale previsione normativa la Giunta della Regione Campania ha approvato con delibera 29 ottobre 2011, n. 612 il regolamento recante l\u0026#8217;ordinamento amministrativo della Giunta regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale atto, unitamente ad altri \u0026#171;allo stesso presupposti\u0026#187; o contenenti successive modifiche, \u0026#232; stato impugnato innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania da DIRER Campania, un\u0026#8217;associazione sindacale \u0026#171;che rappresenta gli interessi dei quadri direttivi e dei dirigenti regionali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e costituisce l\u0026#8217;appello contro la sentenza con la quale il giudice di primo grado ha rigettato il ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il giudice rimettente anzitutto motiva sulla sussistenza della legittimazione attiva di DIRER ad impugnare gli atti oggetto di causa, a tutela dell\u0026#8217;interesse collettivo dei dirigenti regionali inciso dal regolamento censurato innanzi al giudice amministrativo, e di cui l\u0026#8217;associazione \u0026#232; titolare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; In punto di rilevanza, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e osserva che l\u0026#8217;accoglimento della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale priverebbe di base normativa primaria il regolamento impugnato, con evidente effetto sul processo principale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente premette che la norma censurata realizza una delegificazione, in analogia con quanto \u0026#232; previsto in seno all\u0026#8217;ordinamento statale dall\u0026#8217;art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEssa, infatti, affida la disciplina dell\u0026#8217;ordinamento amministrativo della Giunta, gi\u0026#224; regolata dalla legge della Regione Campania 4 luglio 1991, n. 11 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale) ad un regolamento della stessa Giunta, la cui entrata in vigore determina l\u0026#8217;abrogazione della precitata fonte primaria, con le sole eccezioni indicate dalla disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA livello regionale, aggiunge il rimettente, la delegificazione trova fondamento nell\u0026#8217;art. 56, comma 4, dello statuto, il quale prevede che\u003cstrong\u003e \u003c/strong\u003e\u0026#171;[n]elle materie di competenza esclusiva della Regione la legge regionale pu\u0026#242; autorizzare la Giunta ad emanare regolamenti in materie gi\u0026#224; disciplinate con legge. In tal caso la legge regionale di autorizzazione determina le norme generali regolatrici della materia e dispone l\u0026#8217;abrogazione delle norme legislative vigenti, con effetto dalla data dell\u0026#8217;entrata in vigore delle norme regolamentari\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Il dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale, eccepito dalla parte ricorrente, verte sulla omessa determinazione, da parte della legge regionale, delle norme generali regolatrici della materia. In ragione di tale carenza il censurato art. 2, comma 1, si porrebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 56, comma 4, dello statuto reg. Campania.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale contrasto comporterebbe, perci\u0026#242;, la violazione dell\u0026#8217;art. 123 Cost., che pone lo statuto \u0026#171;nel sistema delle fonti ad un livello pi\u0026#249; elevato della legge regionale e in una posizione di preminenza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Il rimettente esclude che le norme generali regolatrici della materia siano contenute nei criteri generali enunciati dal medesimo art. 2 censurato, perch\u0026#233; essi \u0026#171;riproducono principi fondamentali di rilevanza sovraordinata alla legge, cui, pertanto, anche le norme primarie non potrebbero derogare\u0026#187; in ogni caso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;imparzialit\u0026#224;, il buon andamento dell\u0026#8217;amministrazione regionale e la trasparenza dell\u0026#8217;azione amministrativa (art. 2 comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), nonch\u0026#233; la razionalizzazione organizzativa, il contenimento e il controllo della spesa, anche mediante accorpamento e soppressione delle strutture esistenti e il perseguimento di degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicit\u0026#224; (art. 2, comma 1, lettere \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e e \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) sarebbero espressione del principio di buon andamento dell\u0026#8217;amministrazione, di cui all\u0026#8217;art. 97 Cost., mentre la rispondenza dei risultati dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; amministrativa e della gestione agli indirizzi politico-amministrativi impartiti dagli organi di governo mediante l\u0026#8217;istituzione di apposite strutture organizzative (art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e) si limiterebbe a riflettere la \u0026#171;posizione di organo esecutivo della Giunta regionale\u0026#187; scolpita dall\u0026#8217;art. 121, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; N\u0026#233; avrebbe rilievo il rinvio ai principi dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; amministrativa e di organizzazione posti dal Titolo IX dello statuto reg. Campania, il cui Capo I si compone di tre articoli.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il rimettente, \u0026#171;i primi due articoli si occupano dell\u0026#8217;azione amministrativa, e non dell\u0026#8217;organizzazione degli uffici, il terzo tratta di profili della dirigenza non strettamente riferibili all\u0026#8217;ordinamento burocratico degli uffici della Giunta\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Capo II, prosegue il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, reca \u0026#171;principi di organizzazione\u0026#187;, ma l\u0026#8217;art. 67 dello statuto \u0026#171;si limita a riprodurre il principio costituzionale di cui all\u0026#8217;art. 97, comma 4, Cost.\u0026#187; quanto all\u0026#8217;accesso ai pubblici uffici per concorso, e aggiunge poi \u0026#171;una norma generale di organizzazione\u0026#187;, secondo la quale i dirigenti della Giunta regionale appartengono a un ruolo unico e ad essi sono attribuiti, in relazione agli incarichi affidati, differenti competenze e responsabilit\u0026#224;, \u0026#171;dando indicazioni in relazione ad uno specifico e limitato profilo, quello della previsione di un ruolo unico per la dirigenza e di un ruolo distinto per il personale del Consiglio regionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; Infine, conclude il rimettente, nessuna delle disposizioni della legge reg. Campania n. 11 del 1991, preservate dall\u0026#8217;abrogazione, esprime norme generali regolatrici della materia, vale a dire si riferisce alla \u0026#171;organizzazione delle strutture amministrative della Giunta\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ritiene, pertanto, che la disposizione censurata sia priva di norme idonee ad esprimere \u0026#171;la scelta di principio del legislatore per un certo modello di organizzazione amministrativa\u0026#187;, pur a fronte di \u0026#171;molteplici\u0026#187; alternative, finendo per conferire alla Giunta una \u0026#8220;delega in bianco\u0026#8221; \u0026#171;senza vincolo predeterminato da principi legislativi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e10.\u0026#8211; Tale assetto normativo, secondo il rimettente, oltre che l\u0026#8217;art. 123 Cost., violerebbe anche gli artt. 121, \u0026#171;in quanto \u0026#232; alterato il rapporto tra potere esecutivo e potere legislativo a livello regionale\u0026#187;, e 97 Cost., in punto di \u0026#171;riserva di legge relativa in materia di organizzazione amministrativa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e11.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita in giudizio la Federazione dirigenti e direttivi - Enti territoriali sanit\u0026#224; (FEDIRETS), che \u0026#232; succeduta \u0026#171;a seguito di successive fusioni\u0026#187; a DIRER Campania, concludendo per l\u0026#8217;accoglimento delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa parte privata premette che non pu\u0026#242; incidere sull\u0026#8217;attuale giudizio la sopravvenuta legge della Regione Campania 21 ottobre 2022, n. 14 (Disposizioni in materia di rafforzamento ed efficientamento della capacit\u0026#224; amministrativa della Regione Campania), che demanda nuovamente alla Giunta il potere di approvare un regolamento recante il proprio ordinamento amministrativo, specificando le \u0026#8220;norme generali\u0026#8221;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfatti, l\u0026#8217;art. 1, comma 2, della legge regionale appena citata prevede che, nelle more dell\u0026#8217;entrata in vigore del nuovo regolamento, continui ad avere applicazione il regolamento n. 12 del 2011, impugnato nel processo principale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; detto, la parte privata aderisce alle argomentazioni svolte dal rimettente in punto di non manifesta infondatezza della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, e sollecita questa Corte ad autorimettere innanzi a s\u0026#233; questione di legittimit\u0026#224; costituzionale della medesima disposizione censurata dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, per il distinto profilo (eccepito nel processo principale, ma non recepito dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione) della previsione che il regolamento sia adottato dalla Giunta, sentita la commissione consiliare permanente competente per materia, senza l\u0026#8217;approvazione del Consiglio regionale, come invece imporrebbe l\u0026#8217;art. 56, comma 2, dello statuto regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePosto, poi, che il medesimo vizio di legittimit\u0026#224; costituzionale denunciato dal rimettente raggiungerebbe il sopravvenuto art. 1, comma 1, della legge reg. Campania n. 14 del 2022, la parte sollecita questa Corte a dichiararne la illegittimit\u0026#224; costituzionale in via consequenziale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e12.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita nel presente giudizio anche la Regione Campania, gi\u0026#224; parte del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, che, nell\u0026#8217;imminenza dell\u0026#8217;udienza pubblica, ha depositato memoria, con cui ha illustrato le proprie ragioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Regione ritiene che la disposizione censurata, unitamente alle norme della legge reg. Campania n. 11 del 1991 non abrogate, e alle norme statutarie oggetto di rinvio, esprima adeguatamente le norme generali regolatrici della materia delegificata. La Regione Campania aggiunge che una puntuale valutazione del grado di analiticit\u0026#224; di tali norme costituirebbe \u0026#171;un inammissibile sindacato sulle scelte del legislatore regionale in ordine all\u0026#8217;ampiezza e al grado di puntualit\u0026#224; delle indicazioni generali all\u0026#8217;organo esecutivo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe norme generali \u0026#171;sono in altri termini principi che devono delineare una cornice vincolante\u0026#187; all\u0026#8217;interno della quale spetta all\u0026#8217;organo esecutivo adottare le proprie scelte. Tali norme \u0026#8211; aggiunge la Regione \u0026#8211; non necessariamente dovrebbero essere ricavate dalla legge di delegificazione, ma anche dalle disposizioni vigenti nell\u0026#8217;ordinamento e da quelle non abrogate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa norma regionale censurata, del resto, non delineerebbe un modello di delegificazione differente da quello al quale spesso \u0026#232; ricorso il legislatore statale, con disposizioni aventi una \u0026#171;marginale o assente delimitazione della materia oggetto di delegificazione\u0026#187;, come nel caso dell\u0026#8217;art. 17, comma 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge n. 400 del 1988, o nel caso dell\u0026#8217;art. 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Nel caso di specie, la disposizione censurata conterrebbe norme regolatrici in tema di riduzione del numero delle strutture, di istituzione di strutture di raccordo, di flessibilit\u0026#224; organizzativa. A ci\u0026#242; si aggiungerebbero le previsioni relative ai dirigenti recate dall\u0026#8217;art. 67 dello statuto regionale e dagli artt. 13 e 14 della legge reg. Campania n. 11 del 1991.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, la Regione Campania osserva che l\u0026#8217;art. 1, comma 2, della legge reg. Campania n. 14 del 2022 avrebbe offerto \u0026#171;copertura legislativa\u0026#187; al regolamento regionale n. 12 del 2011, nello stabilire che esso resta in vigore fino all\u0026#8217;adozione del nuovo regolamento sull\u0026#8217;ordinamento degli uffici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e13.\u0026#8211; Nell\u0026#8217;imminenza dell\u0026#8217;udienza pubblica anche FEDIRETS ha depositato memoria, ribadendo la perdurante rilevanza della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa parte privata, dato atto che non \u0026#232; ancora stato approvato il nuovo regolamento previsto dalla legge reg. Campania n. 14 del 2022, osserva che il regolamento regionale n. 12 del 2011 continua ad avere applicazione.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 19 settembre 2022 (reg. ord. n. 125 del 2022), il Consiglio di Stato, sezione quinta, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 1, della legge reg. Campania n. 8 del 2010, in riferimento agli artt. 97, 121 e 123 Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 56, comma 4, dello statuto reg. Campania.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione censurata autorizza la delegificazione dell\u0026#8217;ordinamento amministrativo della Giunta regionale, disciplinato in precedenza dalla legge della reg. Campania n. 11 del 1991, prevedendo che la stessa Giunta regionale possa adottare il necessario regolamento \u0026#171;in attuazione dei principi dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; amministrativa e di organizzazione posti dal titolo IX dello Statuto regionale e in osservanza dei seguenti criteri generali: \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) imparzialit\u0026#224;, buon andamento dell\u0026#8217;amministrazione regionale e trasparenza dell\u0026#8217;azione amministrativa; \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) razionalizzazione organizzativa, contenimento e controllo della spesa, anche mediante accorpamento e soppressione delle strutture esistenti; \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia, ed economicit\u0026#224; nell\u0026#8217;esercizio dei compiti e delle funzioni assegnate alle strutture organizzative individuate; \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e) realizzazione della pi\u0026#249; ampia flessibilit\u0026#224; nell\u0026#8217;organizzazione degli uffici regionali; \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e) rispondenza dei risultati dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; amministrativa e della gestione agli indirizzi politico-amministrativi impartiti dagli organi di governo mediante l\u0026#8217;istituzione di apposite strutture organizzative\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn accordo con quanto previsto dall\u0026#8217;art 56, comma 4, dello statuto reg. Campania, l\u0026#8217;art. 2, comma 2, non oggetto di censura, aggiunge che l\u0026#8217;effetto abrogativo della legge reg. Campania n. 11 del 1991 si verificher\u0026#224; dalla data di entrata in vigore del regolamento autorizzato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta del regolamento n. 12 del 2011, che \u0026#232; stato impugnato innanzi al giudice amministrativo da DIRER Campania, un\u0026#8217;associazione sindacale dei dirigenti della pubblica amministrazione regionale, eccependo, tra l\u0026#8217;altro, l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della norma censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn accoglimento di tale eccezione, il giudice rimettente rileva che la disposizione censurata \u0026#232; carente nell\u0026#8217;indicazione delle norme generali regolatrici della materia; norme che la legge di autorizzazione alla delegificazione \u0026#232; tenuta a specificare ai sensi dell\u0026#8217;art. 56, comma 4, dello statuto regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; si tradurrebbe in una violazione di tale ultima norma interposta, e con essa dell\u0026#8217;art. 123 Cost. che assicura allo statuto regionale preminenza sulla legislazione, oltre che in una violazione degli artt. 97, in punto di riserva relativa di legge sull\u0026#8217;organizzazione dei pubblici uffici, e 121 Cost., a causa della denunciata alterazione della forma di governo regionale, quanto al rapporto tra Consiglio e Giunta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; In via preliminare, va dato atto che non ha alcuna influenza sulle odierne questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale la sopravvenuta legge reg. Campania n. 14 del 2022, l\u0026#8217;art. 1 della quale ha autorizzato una seconda delegificazione avente ad oggetto l\u0026#8217;ordinamento amministrativo della Giunta regionale, dettando nuove norme generali regolatrici della materia, e aggiungendo che, nelle more dell\u0026#8217;entrata in vigore del regolamento autorizzato, \u0026#171;resta in vigore l\u0026#8217;organizzazione prevista dal Regolamento regionale 15 dicembre 2011, n. 12\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnzitutto, e contrariamente a quanto adombrato dalla difesa della Regione Campania, \u0026#232; palese che tale ultima porzione dello \u003cem\u003eius superveniens\u003c/em\u003e si limiti a disciplinare la successione nel tempo dei due regolamenti, senza affatto assicurare forza di legge regionale al contenuto del primo di essi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, allo stato non risulta adottato detto secondo regolamento, e continua quindi a trovare applicazione l\u0026#8217;atto impugnato nel processo principale, con perdurante rilevanza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Sempre in via preliminare, non pu\u0026#242; essere accolta la sollecitazione rivolta a questa Corte da FEDIRETS, affinch\u0026#233; sia oggetto di autorimessione la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione censurata, per un profilo diverso da quello sollevato dal giudice rimettente, vale a dire in riferimento all\u0026#8217;art. 56, comma 2, dello statuto, che riserverebbe al Consiglio regionale l\u0026#8217;approvazione di ogni tipologia di regolamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; gi\u0026#224; stato precisato che \u0026#171;[l]a possibilit\u0026#224; che questa Corte sollevi in via incidentale una questione davanti a s\u0026#233; si d\u0026#224; solo allorch\u0026#233; dubiti della legittimit\u0026#224; costituzionale di una norma, diversa da quella impugnata, che sia chiamata necessariamente ad applicare nell\u0026#8217;iter logico per arrivare alla decisione sulla questione che le \u0026#232; stata sottoposta: in altri termini, si deve trattare di una questione che si presenti pregiudiziale alla definizione della questione principale e strumentale rispetto alla decisione da emanare\u0026#187; (sentenze n. 198 del 2022, n. 49 del 2021 e n. 24 del 2018; nello stesso senso, sentenze n. 122 del 1976, n. 195 del 1972 e n. 68 del 1961).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso di specie, il nuovo dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale verte sulla norma gi\u0026#224; oggetto del giudizio incidentale, in relazione alla quale la parte deduce inammissibilmente ulteriori profili di illegittimit\u0026#224; costituzionale (\u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e, sentenza n. 186 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; La questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 1, della legge reg. Campania n. 8 del 2010 \u0026#232; fondata, in riferimento all\u0026#8217;art. 123 Cost., per violazione dell\u0026#8217;art. 56, comma 4, dello statuto reg. Campania.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha gi\u0026#224; stabilito, anche in un caso che aveva per oggetto proprio una legge della Regione Puglia di autorizzazione alla delegificazione (sentenza n. 178 del 2019), che lo statuto regionale \u0026#232; fonte sovraordinata alla legislazione della regione, con conseguente illegittimit\u0026#224; costituzionale della norma primaria che si ponga in contrasto con la previsione statutaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche la Regione Campania ha inteso introdurre nello statuto, quale norma sulla normazione, una previsione, l\u0026#8217;art. 56, comma 4, che riproduce \u0026#171;quasi letteralmente\u0026#187; (sentenza n. 130 del 2016) l\u0026#8217;art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, in tema di regolamenti governativi autorizzati alla delegificazione. Essa dispone che \u0026#171;[n]elle materie di competenza esclusiva della Regione la legge regionale pu\u0026#242; autorizzare la Giunta ad emanare regolamenti in materie gi\u0026#224; disciplinate con legge. In tal caso la legge regionale di autorizzazione determina le norme generali regolatrici della materia e dispone l\u0026#8217;abrogazione delle norme legislative vigenti, con effetto dalla data dell\u0026#8217;entrata in vigore delle norme regolamentari\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Sulla base di tale disposizione, la norma censurata ha avviato e regolato il processo di delegificazione dell\u0026#8217;ordinamento amministrativo della Giunta, che era stato fino ad allora retto da una disciplina primaria, contenuta nella legge reg. Campania n. 11 del 1991; legge di carattere dettagliato e tale, quindi, da governare minuziosamente ogni profilo della materia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSuccessivamente, con la legge regionale in esame, la Regione Campania ha ritenuto di adeguarsi ad una generale tendenza a rendere pi\u0026#249; flessibile la disciplina dell\u0026#8217;organizzazione degli uffici pubblici. Tale tendenza \u0026#232; maturata anche nella legislazione statale fin dai primi anni novanta del secolo scorso, e ha trovato i momenti pi\u0026#249; significativi, quanto ai profili organizzativi dell\u0026#8217;apparato amministrativo e di governo, nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell\u0026#8217;organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell\u0026#8217;articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) in tema di organizzazione delle pubbliche amministrazioni e di pubblico impiego, seguito dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull\u0026#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); nella legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), il cui art. 13, comma 1, ha introdotto il comma 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e nel corpo dell\u0026#8217;art. 17 della legge n. 400 del 1988, estendendo con esso la delegificazione all\u0026#8217;organizzazione e alla disciplina degli uffici dei ministeri; infine, nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell\u0026#8217;organizzazione del Governo, a norma dell\u0026#8217;articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), concernente l\u0026#8217;organizzazione del Governo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; vero che compete alla legge, sia nelle materie assistite da riserve relative, sia in quelle non coperte da alcuna riserva, determinare il grado di analiticit\u0026#224; con il quale disciplinare talune situazioni e lo spazio che, viceversa, pu\u0026#242; essere aperto a fonti del diritto di natura secondaria. Tuttavia la legislazione appena ricordata, che si aggiunge a numerosi altri interventi di delegificazione, mostra che il legislatore statale ha avvertito in modo urgente la necessit\u0026#224; di contrastare la precedente tendenza a irrigidire nella forma della legge anche profili di minore impatto sulla vita delle istituzioni e della comunit\u0026#224;. Si \u0026#232; cos\u0026#236; posto il problema di distinguere tra quanto merita di essere attratto alle forme e alle garanzie proprie della fonte primaria, e quanto pu\u0026#242; invece essere affidato all\u0026#8217;attivit\u0026#224; normativa regolamentare, e pi\u0026#249; in generale secondaria, sulla base del presupposto che essa abbia una migliore capacit\u0026#224; di evolvere a seconda delle necessit\u0026#224;, e permetta a sua volta una immediata tutela presso le giurisdizioni comuni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, rendendo pi\u0026#249; flessibili i moduli dell\u0026#8217;organizzazione dei pubblici uffici, il legislatore statale ha inteso sottrarsi a vincoli che, nella loro omogeneit\u0026#224;, rischiavano di imporre soluzioni uniche a problemi differenti; si rivelavano di ostacolo a pronte risposte per una materia che richiede una continua verifica tra forme di strutturazione dell\u0026#8217;apparato ed efficienza; comportavano un certo grado di deresponsabilizzazione del potere esecutivo nell\u0026#8217;adottare forme e criteri procedimentali adeguati ai compiti amministrativi affidatigli.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; In ambito regionale, lo statuto della Regione Campania si \u0026#232; fatto carico dell\u0026#8217;esigenza di assegnare alla legge di autorizzazione alla delegificazione la fissazione dei criteri e dei limiti entro i quali il regolamento pu\u0026#242; legittimamente operare, affinch\u0026#233; quest\u0026#8217;ultimo definisca \u0026#171;semplicemente il termine iniziale\u0026#187; della abrogazione, i cui effetti sono invece da imputare esclusivamente alla fonte primaria (sentenza n. 378 del 2004).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEsigendo, in altri termini, che la legge regionale di autorizzazione indichi con specificit\u0026#224; le norme legislative vigenti destinate all\u0026#8217;abrogazione, e rechi essa stessa le norme generali regolatrici della materia, lo statuto regionale assicura che la delegificazione non si traduca in un mero espediente formale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Nel caso sottoposto oggi all\u0026#8217;attenzione di questa Corte, non vi \u0026#232; discussione sulla selezione delle norme da abrogare, posto che la norma regionale censurata le individua espressamente nella legge reg. Campania n. 11 del 1991, specificando altres\u0026#236; quali disposizioni di tale legge sopravviveranno all\u0026#8217;adozione del regolamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInvece, il giudice rimettente dubita della sufficiente analiticit\u0026#224; dei criteri che devono orientare l\u0026#8217;esercizio della potest\u0026#224; regolamentare, sulla base del corretto presupposto che una simile carenza si traduce in vizio di legittimit\u0026#224; costituzionale della norma primaria (sentenze n. 130 del 2016 e n. 427 del 2000; ordinanza n. 254 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEd \u0026#232; appena il caso di osservare che ci\u0026#242; non equivale affatto ad un \u0026#171;inammissibile sindacato sulle scelte del legislatore regionale in ordine all\u0026#8217;ampiezza e al grado di puntualit\u0026#224; delle indicazioni generali all\u0026#8217;organo esecutivo\u0026#187; (sentenza n. 303 del 2005), contrariamente a quanto rilevato dalla difesa regionale, perch\u0026#233; proprio in forza dello statuto campano, tali scelte sono tenute a rispettare un adeguato livello di analiticit\u0026#224; nell\u0026#8217;assunzione dei principali profili della materia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn modo altrettanto corretto, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e focalizza la propria attenzione non solo sui criteri elencati dalla lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) alla lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e) della disposizione regionale censurata, ma anche sui principi dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; amministrativa e di organizzazione posti dal Titolo IX dello statuto, poich\u0026#233; essi sono oggetto di un esplicito rinvio da parte della disposizione censurata, cos\u0026#236; divenendo norme generali regolatrici della materia in essa contenute.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, sono giustamente tenuti in considerazione dal rimettente gli artt. 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23 e 25 della legge reg. Campania n. 11 del 1991, che il legislatore ha risparmiato dall\u0026#8217;abrogazione, cos\u0026#236; manifestando l\u0026#8217;intenzione che essi contribuiscano a indirizzare il regolamento, rendendoli a loro volta norme generali regolatrici, enunciate espressamente e direttamente dalla legge regionale di autorizzazione (nella sola misura, come si vedr\u0026#224;, in cui esse si prestino a offrire indicazioni valevoli a conformare la materia delegificata).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Nel valutare il dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale cos\u0026#236; proposto, va premesso che, in tema di delegificazione sul modello tracciato dalla legge n. 400 del 1988, \u0026#171;le norme generali regolatrici della materia hanno, tendenzialmente, una funzione delimitativa pi\u0026#249; stringente rispetto ai principi e criteri direttivi\u0026#187; di cui all\u0026#8217;art. 76 Cost. (sentenza n. 303 del 2005).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEsse devono, quindi, avere un raggio di azione tale da costituire le scelte fondanti l\u0026#8217;assetto normativo dell\u0026#8217;oggetto della delegificazione, sul quale il regolamento si innesta non per completare o integrare queste ultime, ma per svilupparle ulteriormente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta di un requisito da assumere con un certo grado di flessibilit\u0026#224;, che in relazione alla materia delegificata riguarda oggetti che si prestano ad una regolamentazione legislativa meno analitica, per la loro natura organizzativa, tecnica o procedimentale (sentenza n. 278 del 2010).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questa prospettiva, non pu\u0026#242; escludersi che anche norme di scopo, con le quali la legge di autorizzazione alla delegificazione aspira ad indirizzare il regolamento verso un obiettivo specifico, possano integrare le norme generali regolatrici. Infatti, selezionare la finalit\u0026#224; da perseguire con la fonte secondaria pu\u0026#242; valere a tracciare i confini di quest\u0026#8217;ultima, ogni qual volta, anche alla luce della materia trattata, tale finalit\u0026#224; sia cos\u0026#236; specifica da offrirsi a parametro effettivo di valutazione della legalit\u0026#224; del regolamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNaturalmente, a tal fine resta necessario che l\u0026#8217;obiettivo enunciato dal legislatore non abbia tratti di genericit\u0026#224; tali da svuotarlo di ogni profilo prescrittivo, e quindi della precipua funzione non solo di orientare la potest\u0026#224; regolamentare, ma anche di costituire uno standard valutativo di essa delineato in autonomia dal legislatore della delegificazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Nel caso oggetto della presente questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, in particolare, \u0026#232; evidente l\u0026#8217;inidoneit\u0026#224;, sotto tale profilo, dei richiamati fini di \u0026#171;imparzialit\u0026#224;, buon andamento dell\u0026#8217;amministrazione regionale e trasparenza dell\u0026#8217;azione amministrativa\u0026#187; (art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), e di \u0026#171;perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia, ed economicit\u0026#224; nell\u0026#8217;esercizio dei compiti e delle funzioni assegnate alle strutture organizzative individuate\u0026#187; (art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDifatti, \u0026#232; ovvio che i pubblici uffici non possano che essere strutturati, per vincolo costituzionale, in tali termini. Perci\u0026#242;, prendere in considerazione tali finalit\u0026#224; avrebbe l\u0026#8217;effetto di svuotare la norma generale regolatrice di ogni attitudine sua propria a conferire un taglio peculiare alla materia, sulla base del quale testare la corrispondenza del regolamento alla volont\u0026#224; legislativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnalogo ragionamento potrebbe valere per gli artt. 64 e 65 contenuti nel Titolo IX dello statuto reg. Campania, richiamati dalla disposizione censurata, se non fosse che, in questo caso, emerge l\u0026#8217;estraneit\u0026#224; di tali previsioni rispetto alla materia delegificata. Quest\u0026#8217;ultima attiene infatti all\u0026#8217;organizzazione degli uffici di Giunta e non ai \u0026#171;[p]rincipi dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; amministrativa\u0026#187; ai quali sono dedicate le norme appena citate in tema, rispettivamente, di \u0026#171;[f]unzioni amministrative regionali\u0026#187; e di \u0026#171;[p]rocedimento amministrativo e diritto di accesso\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; \u0026#200; da ritenere che l\u0026#8217;attitudine delle norme generali a regolare la materia si misura anche in relazione alla stretta inerenza di esse con l\u0026#8217;oggetto della delegificazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eResta fermo che, in base all\u0026#8217;art. 56, comma 4, dello statuto reg. Campania, non deve esserci sovrapposizione tra criteri enunciati per indirizzare la potest\u0026#224; regolamentare e la delimitazione del tessuto normativo da abrogare, nel senso che tali profili esprimono garanzie statutarie distinte nell\u0026#8217;ambito del processo di delegificazione, la prima volta all\u0026#8217;osservanza del principio di legalit\u0026#224; sostanziale nella disciplina normativa (sentenza n. 279 del 2012), la seconda intesa a sottrarre al potere esecutivo la scelta relativa a quali norme primarie abrogare, e quali no. Tuttavia, \u0026#232; altrettanto chiaro che la norma generale regolatrice \u0026#232; tale, solo se \u0026#232; pertinente rispetto all\u0026#8217;oggetto da delegificare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 2, comma 1, della legge reg. Campania n. 8 del 2010 ha sottratto all\u0026#8217;abrogazione, tra gli altri, gli artt. 13 (Attribuzioni, compiti e responsabilit\u0026#224; dei dirigenti regionali), 14 (Mobilit\u0026#224; dei dirigenti), 18 (Organico) e 20 (Inquadramento del personale), manifestandosi cos\u0026#236; la volont\u0026#224; del legislatore regionale di non delegificare gli importanti settori della dotazione organica e della posizione dei dirigenti (per quanto il citato art. 13 rinvii a disposizioni di legge gi\u0026#224; abrogate, vale a dire gli artt. 13 e 14 della legge della Regione Campania 23 maggio 1984, n. 27, recante \u0026#171;Nuovo stato giuridico e trattamento economico del personale regionale\u0026#187;, e l\u0026#8217;art. 18 rinvii ad una \u0026#171;successiva legge regionale\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; premesso, dalle disposizioni appena citate nulla si pu\u0026#242; dedurre di ulteriore, quanto alla parte delegificata dell\u0026#8217;ordinamento amministrativo degli uffici della Giunta regionale, in precedenza disciplinato dalla legge reg. Campania n. 11 del 1991.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTanto vale anche per gli artt. 66 (Separazione tra politica e amministrazione) e 67, comma 2, dello statuto reg. Campania, inerenti alla appartenenza dei dirigenti regionali a un ruolo unico, e per l\u0026#8217;art. 67, commi 1 e 3, che riguarda le modalit\u0026#224; di accesso al pubblico impiego regionale e il ruolo del personale del Consiglio regionale, e per l\u0026#8217;art. 68 che contiene mere norme transitorie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe disposizioni contenute nel Titolo IX dello statuto regionale, e richiamate dalla norma censurata, sono in definitiva inidonee per il loro contenuto a fungere da norme regolatrici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.\u0026#8211; Analogamente, quanto alle altre disposizioni non abrogate della legge reg. Campania n. 11 del 1991, gli artt. 19 (Rapporti con le organizzazioni sindacali), 23 (Incarichi nei Settori delle Foreste) e 25 (Consulenza di esperti) si riferiscono a profili marginali, senza che vi sia modo di indurre da essi criteri di vincolo quanto all\u0026#8217;esercizio del potere regolamentare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, l\u0026#8217;art. 22 della stessa legge regionale, nell\u0026#8217;esprimere un principio di flessibilit\u0026#224;, quanto all\u0026#8217;organizzazione dei settori delle foreste, della formazione professionale e del decentramento, nulla aggiunge alla lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e) dell\u0026#8217;art. 2, comma 1, censurato, che, su scala pi\u0026#249; generale, si propone di realizzare la \u0026#171;pi\u0026#249; ampia flessibilit\u0026#224; nell\u0026#8217;organizzazione degli uffici regionali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe consegue che anche la parte normativa sottratta alla delegificazione non offre adeguati criteri, quanto alla predeterminazione, con grado sufficiente, del contenuto del regolamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.\u0026#8211; Non resta, perci\u0026#242;, che prendere in esame le ulteriori tre norme generali regolatrici della materia enunciate dalle lettere \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e) ed \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e) del censurato art. 2, comma 1, della legge reg. Campania n. 8 del 2010.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEsse hanno senza dubbio attinenza con l\u0026#8217;oggetto della delegificazione, che conformano, in tal caso, non solo con l\u0026#8217;indicazione di finalit\u0026#224; da perseguire, ma anche con disposizioni organizzative che circoscrivono l\u0026#8217;esercizio della potest\u0026#224; regolamentare, e servono da parametri con cui saggiare la legalit\u0026#224; del regolamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, la lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) prevede, tra l\u0026#8217;altro, \u0026#171;[l\u0026#8217;] accorpamento e [la] soppressione delle strutture esistenti\u0026#187;, precludendo al regolamento di incrementarle, ed anzi indirizzandolo necessariamente sulla via opposta,\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e) esige la \u0026#171;pi\u0026#249; ampia flessibilit\u0026#224; nell\u0026#8217;organizzazione degli uffici regionali\u0026#187;, optando per un modulo organizzativo che rifugga da rigidi vincoli strutturali, ed estendendo, perci\u0026#242;, all\u0026#8217;intero ordinamento degli uffici della Giunta quanto gi\u0026#224; previsto per alcuni micro-settori dall\u0026#8217;art. 22 della legge reg. Campania n. 11 del 1991.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e) impone \u0026#171;l\u0026#8217;istituzione di apposite strutture organizzative\u0026#187;, al fine di assicurare l\u0026#8217;efficace coordinamento tra attivit\u0026#224; amministrativa e indirizzi politico-amministrativi impartiti dagli organi di governo. In questo modo si vincola il regolamento a concretizzare detta previsione, mediante l\u0026#8217;introduzione di uffici dotati di tale peculiare competenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; detto, viene chiaramente in risalto l\u0026#8217;estrema frammentariet\u0026#224; di simili previsioni; esse, pur pertinenti e specifiche, quanto alla riconfigurazione dell\u0026#8217;ordinamento amministrativo della Giunta, non riescono a coprire adeguatamente la vasta materia consegnata alla delegificazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon \u0026#232; indifferente, ai fini della decisione, considerare che l\u0026#8217;abrogazione incide su una legge assai analitica nel disciplinare tale materia, attraverso la determinazione della natura di tutte le strutture organizzative, del numero e delle specifiche competenze attribuite a ciascuna \u0026#171;area generale di coordinamento\u0026#187; e a ciascun \u0026#171;settore\u0026#187;, e, infine del numero massimo di \u0026#171;servizi e sezioni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tali aree normative il regolamento che ha completato il processo di delegificazione si \u0026#232; integralmente sovrapposto, senza alcuna base normativa primaria atta a indirizzarne le scelte, posto che la norma censurata non prevede alcunch\u0026#233; sull\u0026#8217;articolazione degli uffici, n\u0026#233; sul numero di essi, n\u0026#233;, di conseguenza, sulle competenze loro demandate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome si \u0026#232; gi\u0026#224; osservato, non vi sono ragioni costituzionali che ostino alla delegificazione degli apparati amministrativi, nel rispetto dei limiti tracciati dalla Costituzione, e, per la Regione Campania, dallo statuto, ed anzi tale processo \u0026#232; stato ampiamente coltivato dal legislatore statale, per mezzo di disposizioni ben pi\u0026#249; specifiche di quelle contenute nella legge regionale censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultima, invece, come si \u0026#232; detto, reca norme generali regolatrici della materia solo per profili parziali e privi di organicit\u0026#224;, permettendo al regolamento di invadere spazi in precedenza coperti da norme legislative, ma senza dettare alcuna disposizione generale ad essi specificamente riferibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl legislatore regionale ha quindi valicato il limite, pur largo in tema di organizzazione degli uffici pubblici, che l\u0026#8217;art. 56, comma 4, dello statuto reg. Campania gli imponeva di rispettare, cos\u0026#236; dando luogo ad una violazione dell\u0026#8217;art. 123 Cost. (sentenze n. 178 del 2019 e n. 130 del 2016), con conseguente illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 1, della legge reg. Campania n. 8 del 2010.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.\u0026#8211; Deve essere altres\u0026#236; dichiarata, in via consequenziale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale del comma 2 del medesimo art. 2 censurato, il quale prevede che la legge reg. Campania n. 11 del 1991 sia abrogata dalla data di entrata in vigore del regolamento, poi sopraggiunto. Difatti, ove la legge di autorizzazione alla delegificazione sia costituzionalmente illegittima, l\u0026#8217;effetto abrogativo ad essa imputabile non pu\u0026#242; prodursi in ragione dell\u0026#8217;adozione del regolamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e14.\u0026#8211; Sono assorbite le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale del censurato art. 2, comma 1, sollevate dal rimettente in riferimento agli artt. 97 e 121 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e15.\u0026#8211; Pertanto va disattesa la sollecitazione rivolta a questa Corte da FEDIRETS, affinch\u0026#233; sia dichiarata in via consequenziale la illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Campania n. 14 del 2022, che dispone una nuova delegificazione dell\u0026#8217;ordinamento amministrativo della Giunta, articolando norme generali regolatrici della materia differenti da quelle contenute nella disposizione censurata, e quindi prive di connessione con il profilo di illegittimit\u0026#224; costituzionale dichiarato in questa sede.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 1, della legge della Regione Campania 6 agosto 2010, n. 8 (Norme per garantire l\u0026#8217;efficienza e l\u0026#8217;efficacia dell\u0026#8217;organizzazione della Giunta regionale e delle nomine di competenza del Consiglio regionale);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e, in via consequenziale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 2, della legge reg. Campania n. 8 del 2010.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\nSilvana SCIARRA, La Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 10 luglio 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Regioni - Giunta regionale - Norme della Regione Campania - Previsione che la Giunta regionale \u0026#232; autorizzata a disciplinare con regolamento il proprio ordinamento amministrativo, sentita la commissione consiliare permanente competente per materia, in attuazione dei principi dell\u0027attivit\u0026#224; amministrativa e di organizzazione posti dallo Statuto regionale e in osservanza dei criteri generali elencati dall\u0027art. 2, c. 1, della l. reg.le n. 8 del 2010.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45723","titoletto":"Pronunce della Corte costituzionale - Autorimessione - Condizione -\u{A0}Rapporto di pregiudizialità tra la norma oggetto di autorimessione e quella censurata, tale che la prima serva per la definizione della questione principale. (Classif. 204002).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa possibilità che la Corte costituzionale sollevi in via incidentale una questione davanti a sé si dà solo allorché dubiti della legittimità costituzionale di una norma, diversa da quella impugnata, che sia chiamata necessariamente ad applicare nell’iter logico per arrivare alla decisione sulla questione che le è stata sottoposta; deve trattarsi, pertanto, di una questione che si presenti pregiudiziale alla definizione della questione principale e strumentale rispetto alla decisione da emanare. È, invece, esclusa tale possibilità quando il nuovo dubbio di legittimità costituzionale verte sulla norma già oggetto del giudizio incidentale, in relazione alla quale la parte deduce inammissibilmente ulteriori profili di illegittimità costituzionale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 198/2022 – mass. 45061; S. 186/2022; S. 49/2021 – mass.\u003c/em\u003e \u003cem\u003e43674; S. 24/2018 – mass.\u003c/em\u003e \u003cem\u003e39813; nello stesso senso, sentenze n. 122/1976 – mass.\u003c/em\u003e \u003cem\u003e8349; S. 195/ 1972 – mass.\u003c/em\u003e \u003cem\u003e6447; S. 68/1961\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45724","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45724","titoletto":"Regioni - Statuto regionale - Natura - Fonte sovraordinata alla legge regionale - Conseguente illegittimità costituzionale di norma regionale in contrasto. (Classif. 215018).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLo statuto regionale è fonte sovraordinata alla legislazione della regione, con conseguente illegittimità costituzionale della norma primaria regionale che si ponga in contrasto con la previsione statutaria. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 178/2019-mass. 42876\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45725","numero_massima_precedente":"45723","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45725","titoletto":"Fonti del diritto - In genere - Delegificazione - Condizioni - Idoneità della legge di autorizzazione alla delegificazione a orientare la potestà regolamentare - Inerenza con l\u0027oggetto della delegificazione - Effetti dell\u0027abrogazione imputati alla normativa primaria - Possibilità per la Corte costituzionale di sindacare la sussistenza delle condizioni indicate (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di disposizione della Regione Campania che, nell\u0027autorizzare la delegificazione della disciplina dell\u0027ordinamento amministrativo della Giunta regionale, dispone norme generali regolatrici della materia inidonee a orientare la potestà regolamentare; illegittimità costituzionale, in via consequenziale, della disposizione che prevede l\u0027abrogazione della legge regionale che disciplinava la materia all\u0027entrata in vigore del regolamento). (Classif. 106001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIn tema di delegificazione, le norme generali regolatrici della materia hanno, tendenzialmente, una funzione più stringente rispetto ai principi e criteri direttivi di cui all’art. 76 Cost. Esse, quindi, devono costituire le scelte fondanti l’assetto normativo dell’oggetto della delegificazione, sul quale il regolamento si innesta non per completare o integrare queste ultime, ma per svilupparle ulteriormente. Tale requisito va, tuttavia, assunto con un certo grado di flessibilità quando la materia delegificata riguarda oggetti che si prestano ad una regolamentazione legislativa meno analitica, per la loro natura organizzativa, tecnica o procedimentale. In questa prospettiva non può escludersi che anche norme di scopo possano integrare le norme generali regolatrici, ma è necessario che l’obiettivo enunciato non abbia tratti di genericità tali da svuotarlo di ogni profilo prescrittivo e, quindi, della precipua funzione non solo di orientare la potestà regolamentare, ma anche di costituire uno standard valutativo di essa delineato in autonomia dal legislatore della delegificazione. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 278/2010; S. 303/2005\u003c/em\u003e)\u003cem\u003e.\u003c/em\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIn tema di delegificazione, pur restando fermo che non deve esserci sovrapposizione tra criteri enunciati per indirizzare la potestà regolamentare e delimitazione del tessuto normativo da abrogare, in quanto tali profili esprimono garanzie distinte – la prima volta all’osservanza del principio di legalità sostanziale nella disciplina normativa e la seconda intesa a sottrarre al potere esecutivo la scelta di quali norme primarie abrogare, e quali no – , è altrettanto chiaro che la norma generale regolatrice è tale solo se è pertinente rispetto all’oggetto da delegificare. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 279/2012\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa legge di autorizzazione alla delegificazione fissa i criteri e i limiti entro i quali il regolamento può legittimamente operare, affinché quest’ultimo definisca semplicemente il termine iniziale della abrogazione, i cui effetti sono, invece, da imputare esclusivamente alla fonte primaria. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 378/2004 – mass. 28899\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa censura relativa alla (in)sufficiente analiticità dei criteri che devono orientare l’esercizio della potestà regolamentare, in tema di delegificazione, si basa sul corretto presupposto che una simile carenza si traduca in vizio di legittimità costituzionale della norma primaria, non equivalendo affatto ad un inammissibile sindacato sulle scelte del legislatore regionale in ordine all’ampiezza e al grado di puntualità delle indicazioni generali all’organo esecutivo. (\u003cem\u003ePrecedenti: O. 254/2016; S. 130/2016 – mass. 38896; S. 303/2005 – mass. 29668; S. 427/2000\u003c/em\u003e)\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 123 Cost., l’art. 2, comma 1, della legge reg. Campania n. 8 del 2010, che autorizza la delegificazione dell’ordinamento amministrativo della Giunta regionale, disciplinato in precedenza dalla legge reg. Campania n. 11 del 1991, prevedendo che la Giunta adotti il necessario regolamento in attuazione dei principi dell’attività amministrativa e di organizzazione posti dallo statuto regionale e in osservanza di alcuni criteri generali. Pur non essendovi ragioni costituzionali che ostino alla delegificazione degli apparati amministrativi, nel rispetto dei limiti tracciati dalla Costituzione e dallo statuto, la legge regionale censurata – recando norme generali regolatrici della materia solo per profili parziali e privi di organicità e permettendo, così, al regolamento di invadere spazi in precedenza coperti da norme legislative – lede l’art. 56, comma 4, dello statuto, ai sensi del quale la legge regionale che autorizza la delegificazione, oltre a indicare con specificità le norme legislative vigenti destinate all’abrogazione, deve altresì determinare le norme generali regolatrici della materia. È dichiarata, in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale del comma 2 dell’art. 2, il quale prevede l’abrogazione della legge reg. Campania n. 11 del 1991 dalla data di entrata in vigore del regolamento, poi sopraggiunto: dichiarata costituzionalmente illegittima la legge di autorizzazione alla delegificazione non può, infatti, prodursi l’effetto abrogativo ad essa imputabile in ragione dell’adozione del regolamento). (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 178/2019 – mass. 42876)\u003c/em\u003e\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"45724","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"123","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"45221","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 138/2023","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro amministrativo","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"4","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43953","autore":"D\u0027Alessandro G.","titolo":"Corte costituzionale e delegificazione regionale. In assenza di un’idonea e adeguata determinazione legislativa delle norme regolatrici della materia","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.nomos-leattualitaneldiritto.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"43952_2023_138.pdf","nome_file_fisico":"138-2023_DAlessandro.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43464","autore":"De Maria B.","titolo":"La delegificazione regionale tra statuto e legge","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44187","autore":"Parisi S.","titolo":"Less would have been better: sull\u0027illegittimità di una legge campana in delegificazione (e altre questioni sulle fonti)","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Le Regioni","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45115","autore":"Prozzo A.","titolo":"La delegificazione deformata: a proposito dell’“innovativo meccanismo” previsto dal nuovo codice dei contratti pubblici","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.osservatoriosullefonti.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45114_2023_138.pdf","nome_file_fisico":"138_23 Prozzo.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"43463","autore":"Tarli Barbieri G.","titolo":"La delegificazione regionale sotto la lente della Corte costituzionale","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44070","autore":"Vuolo A.","titolo":"Semaforo rosso per le delegificazioni in bianco. 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