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B., con ordinanza del 9 maggio 2023, iscritta al n. 116 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione di S. B., nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 10 aprile 2024 il Giudice relatore Francesco Vigan\u0026#242;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e l\u0026#8217;avvocato Luca Andrea Brezigar per S. B. e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Salvatore Faraci per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio dell\u0026#8217;11 aprile 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 9 maggio 2023, la Corte d\u0026#8217;appello di Bologna, sezione terza penale, ha sollevato \u0026#8211; in riferimento agli artt. 3, 27 e 76 della Costituzione \u0026#8211; questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 71, comma 1, lettere \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), \u003cem\u003es\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003ev\u003c/em\u003e),\u003cem\u003e \u003c/em\u003edel decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l\u0026#8217;efficienza del processo penale, nonch\u0026#233; in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), censurando alcuni aspetti della disciplina della pena sostitutiva della detenzione domiciliare ivi introdotta (segnatamente, la durata dell\u0026#8217;obbligo di permanenza presso il domicilio designato per l\u0026#8217;espiazione della pena; la possibilit\u0026#224; di fruire di licenze; le conseguenze penali dell\u0026#8217;ingiustificato allontanamento dal domicilio).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e riferisce che S. B. \u0026#8211; condannato in primo grado alla pena di nove anni di reclusione per il delitto di peculato continuato, commesso in danno di numerosi soggetti dei quali era amministratore di sostegno \u0026#8211; ha presentato in data 22 febbraio 2023 istanza di concordato sui motivi di appello \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 599-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del codice di procedura penale (sulla quale vi \u0026#232; stato consenso del pubblico ministero), chiedendo la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in quattro anni di reclusione e l\u0026#8217;applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare, ai sensi degli artt. 20-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del codice penale e 56 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Corte d\u0026#8217;appello rimettente ritiene \u0026#171;preliminare\u0026#187; rispetto alla decisione sull\u0026#8217;istanza di \u0026#8220;concordato in appello\u0026#8221; l\u0026#8217;esame delle questioni di costituzionalit\u0026#224; sollevate, evidenziandone la rilevanza \u0026#171;a fronte della effettiva possibilit\u0026#224; di disporre la sostituzione della pena detentiva di cui alla richiesta \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 599-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e c.p.p. con la pena della detenzione domiciliare\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, osserva preliminarmente il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eche l\u0026#8217;art. 1, comma 17, della legge 27 settembre 2021, n. 134 (Delega al Governo per l\u0026#8217;efficienza del processo penale nonch\u0026#233; in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari) imponeva al legislatore di mutuare la disciplina della pena sostitutiva della detenzione domiciliare da quella dell\u0026#8217;omonima misura alternativa. Ci\u0026#242; sul presupposto di una \u0026#171;ritenuta, e ribadita\u0026#187;, esigenza di omogeneit\u0026#224; di disciplina tra la detenzione domiciliare sostitutiva e la detenzione domiciliare quale misura alternativa; omogeneit\u0026#224; a sua volta finalizzata a \u0026#171;includere, in un\u0026#8217;ottica di possibile deflazione processuale, nelle tipologie di pene a disposizione del giudice della cognizione penale, modalit\u0026#224; di espiazione della pena detentiva gi\u0026#224; rimesse in via esclusiva alla valutazione della magistratura di sorveglianza\u0026#187;. Pertanto, qualunque difformit\u0026#224; di disciplina non \u0026#171;strettamente correlata alla [\u0026#8230;] natura [delle due misure] e, dunque, in qualche modo, da tale diversa natura imposta e giustificata\u0026#187; comporterebbe \u0026#171;l\u0026#8217;introduzione di una disciplina normativa manifestamente irragionevole rispetto al medesimo comparto normativo dell\u0026#8217;esecuzione delle sanzioni penali detentive\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.1.\u0026#8211; Il rimettente censura in primo luogo \u0026#8211; in riferimento agli artt. 3, 27 e 76 Cost. \u0026#8211; l\u0026#8217;art. 71, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), del d.lgs. n. 150 del 2022, nella parte in cui, modificando l\u0026#8217;art. 56, primo comma, della legge n. 689 del 1981, stabilisce che la detenzione domiciliare sostitutiva comporti \u0026#171;l\u0026#8217;obbligo di rimanere nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza ovvero in comunit\u0026#224; o in case famiglia protette, per non meno di dodici ore al giorno, avuto riguardo a comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro o di salute del condannato\u0026#187;, prevedendo altres\u0026#236; che \u0026#171;[i]n ogni caso, il condannato pu\u0026#242; lasciare il domicilio per almeno quattro ore al giorno, anche non continuative, per provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita e di salute, secondo quanto stabilito dal giudice\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale disposizione contrasterebbe, in particolare, con il criterio di delega fissato dall\u0026#8217;art. 1, comma 17, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), della legge n. 134 del 2021, che imponeva di \u0026#171;mutuare, in quanto compatibile, la disciplina sostanziale e processuale prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354\u0026#187; per l\u0026#8217;omonima misura alternativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl \u0026#171;diritto del condannato a rimanere lontano dal luogo impostogli per l\u0026#8217;espiazione della pena per dodici ore al giorno\u0026#187; e \u0026#171;comunque per almeno quattro ore al giorno\u0026#187;, non troverebbe infatti riscontro nella disciplina prevista dagli artt. 47-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 4, e 47-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull\u0026#8217;ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libert\u0026#224;). Tali disposizioni infatti \u0026#8211; rispettivamente per la detenzione domiciliare \u0026#8220;ordinaria\u0026#8221; e per quella \u0026#8220;speciale\u0026#8221; \u0026#8211; fanno obbligo al tribunale di sorveglianza di dettarne le modalit\u0026#224; \u0026#171;secondo quanto stabilito\u0026#187; per gli arresti domiciliari dall\u0026#8217;art. 284 cod. proc. pen.; e dunque escludono \u0026#171;qualunque possibilit\u0026#224; di allontanamento [\u0026#8230;] che non sia giustificato dall\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; da parte del condannato di provvedere in altro modo (ricorrendo cio\u0026#232; anche all\u0026#8217;aiuto di terzi) alle proprie indispensabili esigenze di vita o dalla necessit\u0026#224; di esercitare un\u0026#8217;attivit\u0026#224; lavorativa qualora versi in una situazione di assoluta indigenza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDiversamente da quanto sostenuto nella relazione illustrativa del d.lgs. n. 150 del 2022, non potrebbe d\u0026#8217;altra parte ritenersi che la fissazione di limiti per la permanenza nel domicilio della persona condannata, contenuta nell\u0026#8217;art. 71, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), del medesimo decreto legislativo fosse imposta dal rispetto del principio di legalit\u0026#224; della pena. Da un lato, infatti, una simile giustificazione potrebbe al pi\u0026#249; \u0026#171;attagliarsi esclusivamente all\u0026#8217;individuazione del limite minimo di 12 ore, e non certo a quella del limite massimo di 20 ore di permanenza nel domicilio da parte della persona condannata\u0026#187;; dall\u0026#8217;altro lato, tali limiti di permanenza fonderebbero \u0026#171;veri e propri diritti in capo alla persona condannata, che non trovano rispondenza alcuna nell\u0026#8217;intero sistema dell\u0026#8217;esecuzione della pena detentiva, sia infra-muraria sia extra-muraria\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disciplina introdotta dall\u0026#8217;art. 71, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), del d.lgs. n. 150 del 2022 creerebbe inoltre \u0026#171;proprio ci\u0026#242; che il criterio di delega mirava ad impedire\u0026#187;, ossia una irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento nelle modalit\u0026#224; di esecuzione della detenzione domiciliare, a seconda che essa sia adottata quale pena sostitutiva, o quale misura alternativa della detenzione, a dispetto della \u0026#171;omogeneit\u0026#224; dello status\u0026#187; tra condannati che fruiscano dell\u0026#8217;una o dell\u0026#8217;altra misura, con conseguente violazione anche dell\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eConseguentemente, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e auspica una pronuncia che sostituisca al frammento normativo censurato la previsione secondo cui la detenzione domiciliare sostituiva venga espiata \u0026#171;nelle modalit\u0026#224; stabilite dall\u0026#8217;articolo 284 del codice di procedura penale, le quali sono richiamate dall\u0026#8217;art. 47 \u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 4, l. 354 del 1975 e dall\u0026#8217;art. 47 \u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e comma 3 l. 354 del 1975\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.2.\u0026#8211; Parimenti lesiva degli artt. 3, 27 e 76 Cost. sarebbe la disciplina recata dall\u0026#8217;art. 71, comma 1, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), del d.lgs. n. 150 del 2022, nella parte in cui, modificando il primo comma dell\u0026#8217;art. 69 della legge n. 689 del 1981, dispone che \u0026#171;[p]er giustificati motivi, attinenti alla salute, al lavoro, allo studio, alla formazione, alla famiglia o alle relazioni affettive, al condannato alla pena sostitutiva [...] della detenzione domiciliare possono essere concesse licenze per la durata necessaria e comunque non superiore nel complesso a quarantacinque giorni all\u0026#8217;anno\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa possibilit\u0026#224;, per il condannato alla detenzione domiciliare sostitutiva, di fruire di licenze costituirebbe \u0026#171;un\u0026#8217;innovazione assoluta che non trova rispondenza alcuna\u0026#187; nella disciplina della detenzione domiciliare quale misura alternativa, poich\u0026#233; la legge n. 354 del 1975 prevede la concessione di licenze solo in favore del condannato in regime di semilibert\u0026#224; (art. 52), oppure del destinatario di misure di sicurezza detentive (art. 53).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa prevista operativit\u0026#224; dell\u0026#8217;istituto delle licenze per la detenzione domiciliare sostitutiva contravverrebbe cos\u0026#236; al criterio di uniformit\u0026#224; di regolamentazione tra i due istituti, posto dall\u0026#8217;art. 1, comma 17, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), della legge delega, cos\u0026#236; violando l\u0026#8217;art. 76 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe altres\u0026#236; vulnerato l\u0026#8217;art. 3 Cost., poich\u0026#233; il condannato alla detenzione domiciliare sostitutiva godrebbe, senza alcuna ragionevole giustificazione, di un trattamento privilegiato rispetto al condannato che fruisca dell\u0026#8217;omonima misura alternativa, potendo egli beneficiare di quarantacinque giorni annui di licenza, computabili, \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 53-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1, ordin. penit., nella durata della pena, giusta il disposto dell\u0026#8217;art. 76, primo comma, della legge n. 689 del 1981, come modificato dall\u0026#8217;art. 71, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e\u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) del d.lgs. n. 150 del 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.3.\u0026#8211; Analoghi dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost, solleverebbe infine l\u0026#8217;art. 71, comma 1, lettera \u003cem\u003ev\u003c/em\u003e), del d.lgs. n. 150 del 2022, nella parte in cui, modificando l\u0026#8217;art. 76, secondo comma [\u003cem\u003erecte\u003c/em\u003e: l\u0026#8217;art. 72, primo comma], della legge n. 689 del 1981, stabilisce che \u0026#171;[i]l condannato alla pena sostitutiva [\u0026#8230;] della detenzione domiciliare che per pi\u0026#249; di dodici ore, senza giustificato motivo, [\u0026#8230;] si allontana da uno dei luoghi indicati nell\u0026#8217;articolo 56 \u0026#232; punito ai sensi del primo comma dell\u0026#8217;articolo 385 del codice penale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione contravverrebbe, questa volta, al criterio dettato dall\u0026#8217;art. 1, comma 17, lettera \u003cem\u003en\u003c/em\u003e), della legge delega, che imponeva di mutuare dall\u0026#8217;art. 47 ordin. penit. la disciplina relativa alla responsabilit\u0026#224; penale per la violazione degli obblighi relativi alla detenzione domiciliare. Pur rinviando erroneamente all\u0026#8217;art. 47 ordin. penit. \u0026#8211; disposizione che regolamenta la diversa misura alternativa dell\u0026#8217;affidamento in prova al servizio sociale \u0026#8211; il menzionato art. 1, comma 17, lettera \u003cem\u003en\u003c/em\u003e), avrebbe infatti imposto un\u0026#8217;omologazione di disciplina tra detenzione domiciliare sostitutiva e alternativa, \u0026#171;anche per quanto attiene la tutela penale dell\u0026#8217;eventuale violazione della prescrizione [\u0026#8230;] di non allontanarsi dal domicilio imposto per l\u0026#8217;espiazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn proposito, il censurato art. 71, comma 1, lettera \u003cem\u003ev\u003c/em\u003e), del d.lgs. n. 150 del 2022 attribuirebbe rilevanza penale al solo allontanamento non autorizzato di dodici ore dal luogo di espiazione della pena del condannato alla detenzione domiciliare sostitutiva, laddove l\u0026#8217;art. 47-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 8, ordin. penit. prevedrebbe, per il condannato che fruisca dell\u0026#8217;omonima misura alternativa, che qualsiasi allontanamento non autorizzato configuri il reato di evasione di cui all\u0026#8217;art. 385 cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale ulteriore disallineamento della disciplina della detenzione domiciliare sostitutiva rispetto a quella della detenzione domiciliare alternativa si porrebbe in contrasto con il menzionato criterio di delega di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 17, lettera \u003cem\u003en\u003c/em\u003e), della legge n. 134 del 2021, cos\u0026#236; violando l\u0026#8217;art. 76 Cost.; e assieme introdurrebbe un \u0026#171;ingiustificato trattamento di favore\u0026#187; per il condannato alla detenzione domiciliare sostitutiva, in contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn questo caso, il rimettente auspica una pronuncia che riallinei la disciplina delle conseguenze penali dell\u0026#8217;ingiustificato allontanamento dal domicilio a quelle previste dall\u0026#8217;art. 47-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 8, ordin. penit.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate manifestamente inammissibili o, in ogni caso, manifestamente infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Quanto alla manifesta inammissibilit\u0026#224;, il rimettente avrebbe anzitutto omesso di ricostruire adeguatamente la fattispecie oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e e di esprimersi sull\u0026#8217;effettiva accoglibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;istanza di concordato in appello, cos\u0026#236; non motivando circa la rilevanza delle questioni sollevate, che apparirebbero premature e ipotetiche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSotto un diverso profilo, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e invocherebbe una pronuncia \u0026#171;manipolativa o additiva \u003cem\u003ein \u003c/em\u003e\u003cem\u003emalam\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003epartem\u003c/em\u003e sotto il profilo sanzionatorio attuale e/o futuro nell\u0026#8217;espiazione della detenzione domiciliare sostitutiva\u0026#187;; il che renderebbe le questioni inammissibili, non essendo consentito a questa Corte \u0026#8211; per il rispetto del principio di riserva di legge enunciato dall\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost. \u0026#8211; \u0026#171;creare nuove fattispecie criminose o [\u0026#8230;] estendere quelle esistenti a casi non previsti, oltre che [\u0026#8230;] incidere \u003cem\u003ein \u003c/em\u003e\u003cem\u003epejus\u003c/em\u003e sulla risposta punitiva o su aspetti comunque inerenti alla punibilit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Le questioni sarebbero, comunque, manifestamente infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRichiamata diffusamente la giurisprudenza costituzionale relativa al controllo di conformit\u0026#224; tra norma delegante e norma delegata, l\u0026#8217;interveniente sostiene che l\u0026#8217;introduzione della detenzione domiciliare sostitutiva, realizzata dal d.lgs. n. 150 del 2022, sarebbe conforme all\u0026#8217;art. 76 Cost., \u0026#171;non esondando affatto\u0026#187; dai principi e criteri di delega di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 17, lettere \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), e \u003cem\u003en\u003c/em\u003e), della legge n. 134 del 2021, letti alla luce del \u0026#171;complessivo contesto normativo\u0026#187; nel quale essi si inseriscono.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa riforma preconizzata dalla legge n. 134 del 2021 sarebbe infatti costruita sugli \u0026#171;assi portanti\u0026#187; della rivisitazione delle tipologie sanzionatorie e della connessa estensione dell\u0026#8217;ambito applicativo della sostituibilit\u0026#224; della pena detentiva; dell\u0026#8217;emancipazione delle pene sostitutive dalla sospensione condizionale della pena; del riorientamento delle sanzioni sostitutive verso finalit\u0026#224; pi\u0026#249; accentuatamente special-preventive.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eProprio in ossequio a tali direttrici di fondo, la detenzione domiciliare sostitutiva si configurerebbe come \u0026#171;un istituto ontologicamente diverso dall\u0026#8217;omologa misura alternativa da cui si distingue per natura giuridica e disciplina\u0026#187;, costituendo \u0026#171;una vera e propria pena irrogabile dal giudice della cognizione penale in sostituzione di pene detentive brevi destinata ad essere eseguita immediatamente dopo la definitivit\u0026#224; della sentenza senza essere sostituita dal giudice della sorveglianza\u0026#187;, come invece avviene per la detenzione domiciliare quale misura alternativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCoerentemente, la detenzione domiciliare sostitutiva sarebbe \u0026#171;caratterizzata da elasticit\u0026#224; nei contenuti\u0026#187; e regolata in modo parzialmente diverso rispetto alla detenzione domiciliare quale misura alternativa, proprio in ragione della sua natura e funzione di pena sostitutiva della pena detentiva breve, in coerenza del resto con la delega legislativa che imponeva di mutuare la disciplina dall\u0026#8217;omonima misura alternativa alla detenzione, ma solo nei limiti della compatibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eGli adeguamenti recati dalle disposizioni censurate sarebbero, in definitiva, coerenti con l\u0026#8217;impianto complessivo della delega e con i suoi obiettivi di deflazione processuale e penitenziaria; n\u0026#233; comporterebbero un\u0026#8217;irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento rispetto al condannato che chieda di accedere all\u0026#8217;omologa misura alternativa, in ragione sia della differenza del \u0026#171;complessivo regime giuridico\u0026#187;, sia della garanzia di \u0026#171;un bilanciamento individualizzato con le esigenze di difesa sociale\u0026#187;, scevro da \u0026#171;ogni tipo di presunzione soggettiva o oggettiva\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituito in giudizio l\u0026#8217;imputato nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o manifestamente infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; La parte richiama le linee programmatiche della riforma promossa dalla legge n. 134 del 2021, ossia la razionalizzazione del sistema penale mediante la previsione di pene non carcerarie, certe ed effettive; l\u0026#8217;individualizzazione del trattamento sanzionatorio, in ossequio al principio rieducativo di cui all\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost.; il decongestionamento dell\u0026#8217;apparato della giustizia penale e la riduzione delle tempistiche processuali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa riforma delle pene sostitutive mirerebbe precipuamente a dare attuazione a tali obiettivi, dando vita a un sistema nel quale, in fase di cognizione, l\u0026#8217;imputato consentirebbe a \u0026#171;rinunciare alla sua libert\u0026#224;, \u0026#8220;patteggiando\u0026#8221; sulla pena sostitutiva\u0026#187; e andando incontro a una condanna che \u0026#171;verr\u0026#224; certamente eseguita\u0026#187;, essendo la pena sostitutiva non sospendibile, n\u0026#233; modificabile, in fase esecutiva, a differenza di quanto accade in relazione alle misure alternative alla detenzione, le quali verrebbero applicate al condannato solo diverso tempo dopo la definitivit\u0026#224; della condanna, e potrebbero comunque essere sospese o modificate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;intervento del legislatore delegante avrebbe comportato una \u0026#171;profonda riconfigurazione dei tipi e dei contenuti delle sanzioni sostitutive nonch\u0026#233; delle procedure di applicazione ed esecuzione, determinando il loro spostamento dal modello teorico delle \u0026#8220;pene in difetto\u0026#8221;, connesse e dipendenti dalla pena carceraria di matrice retributiva, al modello del \u0026#8220;sospensivo probatorio\u0026#8221;\u0026#187;, nel quale la pena sarebbe primariamente orientata a finalit\u0026#224; non afflittive ma risocializzanti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn questo contesto, la detenzione domiciliare sostitutiva costituirebbe una \u0026#171;anticipazione dell\u0026#8217;omologa pena alternativa\u0026#187;, rispetto alla quale presenterebbe \u0026#171;profili risocializzativi pi\u0026#249; spiccati\u0026#187;, comportando per l\u0026#8217;interessato la possibilit\u0026#224; di fruire di un periodo minimo di permanenza fuori dal domicilio per provvedere alle indispensabili esigenze di vita e salute, cos\u0026#236; promuovendo l\u0026#8217;autoresponsabilizzazione e, al contempo, la preservazione dei legami familiari e sociali. Sarebbe inoltre necessaria l\u0026#8217;elaborazione di un programma di trattamento per il tramite degli Uffici di esecuzione penale esterna.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Tutto ci\u0026#242; premesso, la disciplina della detenzione domiciliare sostitutiva, introdotta dalle disposizioni censurate, non violerebbe in alcun modo gli artt. 3 e 27 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn primo luogo, i meccanismi \u0026#8220;premiali\u0026#8221; connessi alla detenzione domiciliare sostitutiva sarebbero stati introdotti \u0026#8211; al precipuo fine di \u0026#171;garantire uguaglianza in concreto e incrementare il fine risocializzativo e rieducativo della pena\u0026#187; \u0026#8211; proprio per incentivare la scelta di tale pena sostitutiva \u0026#171;effettiva e certa\u0026#187;, rispetto all\u0026#8217;omologa misura alternativa alla detenzione, che invece non sarebbe \u0026#171;certa nei tempi e nei modi\u0026#187;. La previsione di diverse modalit\u0026#224; di esecuzione e di una differente tutela penale per la violazione delle prescrizioni rispettivamente connesse alla detenzione domiciliare sostitutiva e a quella alternativa sarebbe dunque conforme al principio di uguaglianza, oltre che a quelli del giusto processo, non essendo comparabili lo \u003cem\u003estatus\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;imputato che, in fase di cognizione, chieda la sostituzione della pena e quello del condannato in via definitiva che chieda di accedere a una misura alternativa alla detenzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa pena sostitutiva poi, proprio per le sue caratteristiche, rivitalizzerebbe i fini risocializzativi e rieducativi della pena, sicch\u0026#233; non si configurerebbe alcuna violazione dell\u0026#8217;art. 27 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Sarebbe altres\u0026#236; manifestamente infondata la censura prospettata in riferimento all\u0026#8217;art. 76 Cost., alla luce della giurisprudenza costituzionale, secondo cui, ai fini della valutazione circa la sussistenza del vizio di eccesso di delega, le norme della legge di delegazione che determinano i principi e i criteri direttivi andrebbero interpretate tenendo conto del complessivo contesto normativo e delle finalit\u0026#224; ispiratrici della delega.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn specie, a fronte dei gi\u0026#224; richiamati obiettivi di fondo della legge delega, e del criterio direttivo di \u0026#171;mutuare in quanto compatibile\u0026#187; la disciplina delle sanzioni sostitutive da quella delle omologhe misure alternative, il legislatore delegato \u0026#171;in maniera del tutto oculata\u0026#187; avrebbe modellato la detenzione domiciliare sostitutiva sull\u0026#8217;omonima misura alternativa, ridisegnandone in parte i contenuti, al preciso scopo di armonizzarla con gli obiettivi, principi e criteri direttivi impartiti dal delegante, il quale avrebbe lasciato \u0026#171;ampio margine di manovra all\u0026#8217;organo tecnico\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa piena conformit\u0026#224; della disciplina delle pene sostitutive ai principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge n. 134 del 2021, oltre che ai principi costituzionali, sarebbe del resto comprovata dalla circostanza che nessuna delle Commissioni parlamentari che hanno esaminato il disegno di decreto delegato abbia espresso dubbi in proposito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; L\u0026#8217;Unione camere penali italiane (UCPI) ha presentato un\u0026#8217;opinione scritta in qualit\u0026#224; di \u003cem\u003eamicus\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecuriae\u003c/em\u003e ai sensi dell\u0026#8217;art. 6 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, ammessa con decreto presidenziale del 22 febbraio 2024, sostenendo la manifesta infondatezza delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo l\u0026#8217;\u003cem\u003eamicus\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecuriae\u003c/em\u003e, l\u0026#8217;art. 1, comma 17, della legge n. 134 del 2021, nel prescrivere al legislatore delegato di \u0026#171;mutuare, in quanto compatibile,\u0026#187; la disciplina della detenzione domiciliare sostitutiva da quella prevista per l\u0026#8217;omonima misura alternativa, non avrebbe imposto di regolamentare la materia in maniera identica. Il riferimento al criterio della \u0026#171;compatibilit\u0026#224;\u0026#187; andrebbe piuttosto letto alla luce della \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e, dei principi ispiratori e delle finalit\u0026#224; sottesi alla riforma promossa dalla legge n. 134 del 2021, che avrebbe inteso perseguire obiettivi di deflazione sul versante sia processuale, sia carcerario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTali obiettivi starebbero alla base delle scelte compiute dal legislatore delegato, come risulterebbe dalla relazione illustrativa al d.lgs. n. 150 del 2022, che evidenzia come la riforma delle pene sostitutive \u0026#8211; realizzata anche attraverso l\u0026#8217;allineamento del limite massimo della pena sostituibile con quello entro il quale in sede di esecuzione pu\u0026#242; applicarsi una misura alternativa alla detenzione \u0026#8211; miri a rivitalizzarne l\u0026#8217;uso nella prassi, consentendo al giudice della cognizione di applicare pene, diverse da quella detentiva, destinate a essere eseguite immediatamente dopo la definitivit\u0026#224; della condanna, senza essere sostituite con misure alternative da parte del tribunale di sorveglianza, spesso a distanza di molto tempo dalla condanna stessa; cos\u0026#236; incentivando, altres\u0026#236;, l\u0026#8217;accesso ai riti alternativi al dibattimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn tale prospettiva, il carattere pi\u0026#249; favorevole della detenzione domiciliare sostitutiva (in punto di presupposti applicativi, modalit\u0026#224; di esecuzione, conseguenze in caso di violazione) rispetto all\u0026#8217;omologa misura alternativa costituirebbe \u0026#171;un evidente ed ulteriore incentivo al ricorso ai riti alternativi per ottenere una riduzione di pena che consenta l\u0026#8217;accesso alla pena sostitutiva anche per reati puniti con pene astrattamente non compatibili\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa citata relazione illustrativa evidenzierebbe poi come l\u0026#8217;aggiunta dell\u0026#8217;aggettivo \u0026#8220;sostitutiva\u0026#8221; a ciascuna delle misure introdotte valga a segnalarne la distinzione, quanto a natura giuridica e disciplina, rispetto alle omologhe misure alternative alla detenzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa detenzione domiciliare sostitutiva sarebbe, in particolare, configurata quale \u0026#171;pena-programma\u0026#187;, caratterizzata da \u0026#171;elasticit\u0026#224; nei contenuti, predeterminati dalla legge, perch\u0026#233; funzionale alla individualizzazione del trattamento sanzionatorio\u0026#187;, in funzione della garanzia di rieducazione e risocializzazione del condannato e, al contempo, di prevenzione speciale. Tale misura \u0026#8211; sempre secondo la relazione illustrativa \u0026#8211; sarebbe volta a \u0026#171;soddisfare le esigenze umanitarie proprie della detenzione domiciliare/misura alternativa alla detenzione, rappresentando una misura dall\u0026#8217;applicazione anticipata e alternativa, rispetto a quella, con migliore e pi\u0026#249; tempestiva soddisfazione delle esigenze sottese, nell\u0026#8217;interesse del condannato e dei suoi familiari\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe diverse modalit\u0026#224; di esecuzione della detenzione domiciliare sostitutiva \u0026#8211; che peraltro non comporterebbero necessariamente la permanenza all\u0026#8217;esterno del domicilio per dodici ore, essendo rimessa al giudice la determinazione del tempo nel quale l\u0026#8217;interessato \u0026#232; autorizzato a lasciarlo, nel rispetto del limite minimo delle quattro ore giornaliere \u0026#8211; troverebbero fondamento nell\u0026#8217;imperativo costituzionale di personalizzazione del trattamento sanzionatorio e non sarebbero irragionevoli, consentendo invece di \u0026#171;mantenere inalterate le imprescindibili esigenze special-preventive, che peraltro potranno essere assicurate anche con l\u0026#8217;utilizzo di strumenti di controllo elettronici\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe nuove sanzioni sostitutive previste dal d.lgs. n. 150 del 2022 sarebbero state concepite in \u0026#171;un\u0026#8217;ottica di risocializzazione del condannato in tempi pi\u0026#249; rapidi e certi, dunque con modalit\u0026#224; pi\u0026#249; efficienti e rispettose dei diritti costituzionali del condannato, e ci\u0026#242; per porre rimedio alle criticit\u0026#224; che ormai da anni manifesta l\u0026#8217;esecuzione penale\u0026#187;. Tale riforma rivitalizzerebbe le pene sostitutive, finora scarsamente applicate nella prassi, conferendo alle stesse \u0026#171;connotati di razionalit\u0026#224; e mitezza sconosciuti alla legislazione previgente\u0026#187;, in piena attuazione dei principi costituzionali che il giudice rimettente erroneamente assumerebbe violati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;intervento richiesto dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, infine, produrrebbe effetti\u003cem\u003e in \u003c/em\u003e\u003cem\u003emalam\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003epartem\u003c/em\u003e nella sfera giuridica dell\u0026#8217;imputato, il quale, in caso di accoglimento delle questioni, \u0026#171;si troverebbe ad essere sottoposto ad una misura dalle caratteristiche diverse e meno favorevoli [rispetto a] quella su cui aveva legittimamente impostato le proprie scelte difensive\u0026#187;, in contrasto con la giurisprudenza costituzionale che ha riconosciuto la \u0026#171;natura sostanzialmente afflittiva di norme dell\u0026#8217;esecuzione penale che hanno riflessi sulla libert\u0026#224; personale\u0026#187; (\u0026#232; citata la sentenza n. 32 del 2020 di questa Corte).\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d\u0026#8217;appello di Bologna, sezione terza penale, ha sollevato \u0026#8211; in riferimento agli artt. 3, 27 e 76 Cost. \u0026#8211; questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 71, comma 1, lettere \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), \u003cem\u003es\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003ev\u003c/em\u003e), del d.lgs. n. 150 del 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn sostanza, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e dubita della compatibilit\u0026#224; con i parametri costituzionali indicati di tre disposizioni della riforma del sistema penale operata con il menzionato d.lgs. n. 150 del 2022, nella parte in cui disciplinano la nuova pena sostitutiva della detenzione domiciliare sostitutiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; La prima di tali disposizioni, l\u0026#8217;art. 71, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), sostituisce il testo dell\u0026#8217;art. 56 della legge n. 689 del 1981, dettando la disciplina generale della pena sostitutiva in questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e censura il primo comma del nuovo art. 56, laddove stabilisce che la detenzione domiciliare sostitutiva \u0026#171;comporta l\u0026#8217;obbligo di rimanere nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza ovvero in comunit\u0026#224; o in case famiglia protette, per non meno di dodici ore al giorno, avuto riguardo a comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro o di salute del condannato. In ogni caso, il condannato pu\u0026#242; lasciare il domicilio per almeno quattro ore al giorno, anche non continuative, per provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita e di salute, secondo quanto stabilito dal giudice\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA parere del rimettente, tale disposizione si porrebbe in contrasto con il criterio di delega dettato dall\u0026#8217;art. 1, comma 17, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), della legge n. 134 del 2021, che \u0026#8211; nella parte che qui rileva \u0026#8211; prescriveva al Governo, \u0026#171;per la semilibert\u0026#224; e per la detenzione domiciliare\u0026#187;, di \u0026#171;mutuare, in quanto compatibile, la disciplina sostanziale e processuale prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, per le omonime misure alternative alla detenzione\u0026#187;; con conseguente violazione dell\u0026#8217;art. 76 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disciplina in esame si porrebbe, inoltre, in contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost. \u0026#8211; creando una irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento nelle modalit\u0026#224; di esecuzione della detenzione domiciliare, a seconda che essa sia adottata quale pena sostitutiva, ovvero quale misura alternativa alla detenzione \u0026#8211; nonch\u0026#233; con l\u0026#8217;art. 27 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;auspicata \u003cem\u003ereductio ad \u003c/em\u003e\u003cem\u003elegitimitatem\u003c/em\u003e della disciplina dovrebbe effettuarsi, secondo il rimettente, riallineando le relative modalit\u0026#224; esecutive a quelle previste per gli arresti domiciliari dall\u0026#8217;art. 284 cod. proc. pen., richiamate tanto dall\u0026#8217;art. 47-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 4, quanto dall\u0026#8217;art. 47-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e, comma 3, ordin. penit.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; In secondo luogo, \u0026#232; censurato l\u0026#8217;art. 71, comma 1, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), del d.lgs. n. 150 del 2022, che sostituisce l\u0026#8217;art. 69 della legge n. 689 del 1981.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale del nuovo primo comma dell\u0026#8217;art. 69, che prevede, \u0026#171;[p]er giustificati motivi, attinenti alla salute, al lavoro, allo studio, alla formazione, alla famiglia o alle relazioni affettive\u0026#187;, la possibilit\u0026#224; che al condannato alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare siano concesse \u0026#171;licenze per la durata necessaria e comunque non superiore nel complesso a quarantacinque giorni all\u0026#8217;anno\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, tale previsione non troverebbe alcuna corrispondenza nella disciplina della misura alternativa della detenzione domiciliare. La scelta del legislatore delegato dovrebbe, per tale ragione, considerarsi contrastante con il menzionato criterio di delega di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 17, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), della legge n. 134 del 2021, e pertanto in violazione dell\u0026#8217;art. 76 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche in questo caso, inoltre, l\u0026#8217;irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento cos\u0026#236; creata tra la disciplina della detenzione domiciliare sostitutiva e dell\u0026#8217;omonima misura alternativa darebbe luogo a una violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., oltre che dell\u0026#8217;art. 27 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Infine, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e censura l\u0026#8217;art. 71, comma 1, lettera \u003cem\u003ev\u003c/em\u003e), del d.lgs. n. 150 del 2022, che sostituisce l\u0026#8217;art. 72 della legge n. 689 del 1981.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disciplina dettata dal primo comma del nuovo art. 72 \u0026#8211; secondo cui \u0026#171;[i]l condannato alla pena sostitutiva della semilibert\u0026#224; o della detenzione domiciliare che per pi\u0026#249; di dodici ore, senza giustificato motivo, rimane assente dall\u0026#8217;istituto di pena ovvero si allontana da uno dei luoghi indicati nell\u0026#8217;articolo 56 \u0026#232; punito ai sensi del primo comma dell\u0026#8217;articolo 385 del codice penale\u0026#187; \u0026#8211; sarebbe difforme da quella prevista dall\u0026#8217;art. 47-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 8, ordin. penit., a tenore della quale ogni allontanamento dal luogo di detenzione da parte del condannato, indipendentemente dalla sua durata, darebbe luogo a una sua responsabilit\u0026#224; per il delitto di evasione di cui all\u0026#8217;art. 385 cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale discrasia determinerebbe la violazione del criterio di delega dettato dall\u0026#8217;art. 1, comma 17, lettera \u003cem\u003en\u003c/em\u003e), della legge n. 134 del 2021, che prescriveva al legislatore di \u0026#171;mutuare dagli articoli 47 [\u003cem\u003erecte\u003c/em\u003e: 47-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e] e 51 della legge 26 luglio 1975, n. 354, [\u0026#8230;] la disciplina relativa alla responsabilit\u0026#224; penale per la violazione degli obblighi relativi alle pene sostitutive della semilibert\u0026#224; [e] della detenzione domiciliare\u0026#187;; con conseguente violazione dell\u0026#8217;art. 76 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente si duole altres\u0026#236; della violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., che deriverebbe dalla irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento del condannato alla pena sostitutiva rispetto al condannato ammesso alla corrispondente misura alternativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eE il rimedio auspicato \u0026#232;, qui, il riallineamento della disciplina dell\u0026#8217;allontanamento non autorizzato a quella prevista dall\u0026#8217;art. 47-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 8, ordin. penit.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; In punto di ammissibilit\u0026#224; delle questioni, occorre rilevare quanto segue.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato eccepisce, anzitutto, un difetto di motivazione sulla rilevanza di tutte le questioni prospettate, non avendo il rimettente adeguatamente ricostruito la fattispecie oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione \u0026#232; solo parzialmente fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente si trova a vagliare un\u0026#8217;istanza di concordato con rinuncia ai motivi di appello \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 599-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. pen., nella quale le parti hanno chiesto l\u0026#8217;applicazione della pena di quattro anni di reclusione, sostituita nella pena della detenzione domiciliare sostitutiva prevista dal nuovo art. 56 della legge n. 689 del 1981. La decisione se accogliere o meno tale richiesta ai sensi dell\u0026#8217;art. 599-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 3, cod. proc. pen. necessariamente include anche una valutazione sulla sussistenza dei presupposti per la sostituzione della pena detentiva nella misura concordata dalle parti, nonch\u0026#233; sulla congruit\u0026#224; dell\u0026#8217;applicazione al condannato della detenzione domiciliare sostitutiva, avuto riguardo alla sua specifica disciplina.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eFra le tre disposizioni all\u0026#8217;esame \u0026#8211; gli artt. 56, 69 e 72 della legge n. 689 del 1981, come sostituiti dal d.lgs. n. 150 del 2022 \u0026#8211; deve per\u0026#242; ritenersi che il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e sia chiamato a vagliare la possibile applicazione del solo art. 56. Quest\u0026#8217;ultima disposizione detta, infatti, la disciplina che sarebbe immediatamente applicabile al condannato, senza alcuna necessit\u0026#224; di ulteriori provvedimenti giudiziari, non appena la sentenza di condanna a pena sostituita pronunciata nei suoi confronti diventi esecutiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eViceversa, non spetta alla Corte d\u0026#8217;appello rimettente fare applicazione degli artt. 69 e 72 della legge n. 689 del 1981. Non dell\u0026#8217;art. 69, le licenze ivi disciplinate essendo di competenza del magistrato di sorveglianza; e non dell\u0026#8217;art. 72, la cui applicazione sar\u0026#224; riservata al giudice penale che debba eventualmente provvedere sulla responsabilit\u0026#224; penale del condannato che si sia indebitamente allontanato dai luoghi in cui era ristretto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe consegue l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224;, per irrilevanza nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, di tutte le questioni concernenti le disposizioni che modificano gli artt. 69 e 72 della legge n. 689 del 1981 (\u003cem\u003esupra\u003c/em\u003e, punti 1.2. e 1.3.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Quanto alle questioni concernenti il nuovo testo dell\u0026#8217;art. 56 della legge n. 689 del 1981, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato eccepisce parimenti la loro inammissibilit\u0026#224;, stante il divieto di pronunce di illegittimit\u0026#224; costituzionale \u003cem\u003ein \u003c/em\u003e\u003cem\u003emalam\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003epartem\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003ein materia penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche in questo caso, l\u0026#8217;eccezione \u0026#232; solo parzialmente fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;eventuale accoglimento delle questioni prospettate inciderebbe, in effetti, in senso peggiorativo sulla risposta punitiva nei confronti del condannato, determinando un inasprimento del regime sanzionatorio connesso all\u0026#8217;applicazione della detenzione domiciliare sostitutiva, che negli auspici del rimettente dovrebbe essere riallineato \u0026#8211; attraverso una pronuncia sostitutiva (\u003cem\u003esupra\u003c/em\u003e, punto 1.1. in fine) \u0026#8211; a quello oggi applicabile all\u0026#8217;omonima misura alternativa alla detenzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa costante e risalente giurisprudenza di questa Corte afferma che \u0026#171;l\u0026#8217;adozione di pronunce con effetti \u003cem\u003ein \u003c/em\u003e\u003cem\u003emalam\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003epartem\u003c/em\u003e in materia penale risulta, in via generale, preclusa dal principio della riserva di legge sancito dall\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost., il quale, rimettendo al \u0026#8220;soggetto-Parlamento\u0026#8221; (sentenza n. 5 del 2014), che incarna la rappresentanza politica della Nazione (sentenza n. 394 del 2006), le scelte di politica criminale (con i relativi delicati bilanciamenti di diritti e interessi contrapposti), impedisce alla Corte, sia di creare nuove fattispecie o di estendere quelle esistenti a casi non previsti, sia di incidere \u003cem\u003ein \u003c/em\u003e\u003cem\u003epeius\u003c/em\u003e sulla risposta punitiva o su aspetti inerenti, comunque sia, alla punibilit\u0026#224; (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 17 del 2021, n. 37 del 2019, n. 46 del 2014, n. 324 del 2008, n. 394 del 2006 e n. 161 del 2004; ordinanze n. 219 del 2020, n. 65 del 2008 e n. 164 del 2007)\u0026#187; (sentenza n. 8 del 2022, punto 4 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, nonch\u0026#233; \u0026#8211; nello stesso senso \u0026#8211; ordinanza n. 29 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.2.\u0026#8211; Tale principio soffre, peraltro, rilevanti eccezioni, gradatamente enucleate dalla giurisprudenza di questa Corte (per una rassegna di tali eccezioni, sentenza n. 37 del 2019, punto 7.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, e ivi puntuali riferimenti ai precedenti rilevanti).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUna di esse concerne le censure concernenti i vizi di formazione degli atti aventi forza di legge in materia penale (in materia di decreto-legge, sentenze n. 8 del 2022, punto 5 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, e n. 32 del 2014, punto 6 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; in materia di delegazione legislativa, sentenze n. 105 del 2022, punto 6.3. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, n. 189 del 2019, punto 9.4. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, e n. 5 del 2014, punto 5.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e): censure che questa Corte considera senz\u0026#8217;altro ammissibili anche laddove il loro accoglimento possa produrre effetti \u003cem\u003ein \u003c/em\u003e\u003cem\u003emalam\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003epartem\u003c/em\u003e in materia penale. Infatti, \u0026#171;[s]e l\u0026#8217;esclusione delle pronunce \u003cem\u003ein \u003c/em\u003e\u003cem\u003emalam\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003epartem\u003c/em\u003e mira a salvaguardare il monopolio del \u0026#8220;soggetto-Parlamento\u0026#8221; sulle scelte di criminalizzazione, sarebbe illogico che detta preclusione possa scaturire da interventi normativi operati da soggetti non legittimati, i quali pretendano di \u0026#8220;neutralizzare\u0026#8221; le scelte effettuate da chi detiene quel monopolio \u0026#8211; quale il Governo, che si serva dello strumento del decreto legislativo senza il supporto della legge di delegazione [\u0026#8230;], o le Regioni, che legiferino indebitamente in materia penale, loro preclusa (sentenza n. 46 del 2014)\u0026#187; (ancora, sentenza n. 8 del 2022, punto 5 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa censura formulata in riferimento all\u0026#8217;art. 76 Cost. deve, pertanto, considerarsi ammissibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.3.\u0026#8211; A un esito opposto si deve, invece, pervenire per ci\u0026#242; che concerne le censure formulate in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. (quest\u0026#8217;ultima, peraltro, inammissibile anche in ragione della totale assenza di motivazione nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRispetto a tali censure non \u0026#232; invocabile l\u0026#8217;eccezione al generale principio dell\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; di questioni \u003cem\u003ein \u003c/em\u003e\u003cem\u003emalam\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003epartem\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003ein materia penale, concernente le questioni su norme penali di favore, pure consolidata nella giurisprudenza di questa Corte a partire dalla sentenza n. 148 del 1983; eccezione che riguarda, come chiarito in particolare dalla sentenza n. 394 del 2006, quelle \u0026#171;norme che sottraggano determinati gruppi di soggetti o di condotte alla sfera applicativa di una norma comune o comunque pi\u0026#249; generale, accordando loro un trattamento pi\u0026#249; benevolo\u0026#187;. Ipotesi, queste ultime, rispetto alle quali l\u0026#8217;ablazione, ad opera di questa Corte, della \u003cem\u003elex\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003especialis\u003c/em\u003e comporta l\u0026#8217;\u0026#171;automatica riespansione della norma generale o comune, dettata dallo stesso legislatore, al caso gi\u0026#224; oggetto di una incostituzionale disciplina derogatoria\u0026#187;; tale riespansione costituendo nient\u0026#8217;altro che \u0026#171;una reazione naturale dell\u0026#8217;ordinamento \u0026#8211; conseguente alla sua unitariet\u0026#224; \u0026#8211; alla scomparsa della norma incostituzionale [\u0026#8230;], senza che in siffatto fenomeno possa ravvisarsi alcun intervento creativo o additivo della Corte in materia punitiva\u0026#187; (punto 6.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOra, la disposizione che in questa sede viene all\u0026#8217;esame \u0026#8211; l\u0026#8217;art. 56, primo comma, della legge n. 689 del 1981, come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022, disciplinante la pena sostitutiva della detenzione domiciliare \u0026#8211; non costituisce \u003cem\u003elex\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003especialis\u003c/em\u003e rispetto agli artt. 47-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e e 47-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e ordin. penit., che disciplinano l\u0026#8217;omonima misura alternativa. Le discipline che vengono qui in considerazione attengono, infatti, a istituti diversi, regolati ciascuno nell\u0026#8217;ambito di un differente \u003cem\u003ecorpus \u003c/em\u003enormativo (la legge n. 689 del 1981, da un lato, e la legge sull\u0026#8217;ordinamento penitenziario, dall\u0026#8217;altro), e applicabili in un caso dal giudice della cognizione, nell\u0026#8217;altro dal tribunale di sorveglianza. Inoltre, l\u0026#8217;eventuale ablazione, da parte di questa Corte, della disposizione oggi censurata, non determinerebbe affatto l\u0026#8217;automatica riespansione della disciplina dettata dalla legge sull\u0026#8217;ordinamento penitenziario: tant\u0026#8217;\u0026#232; vero che lo stesso giudice rimettente auspica non gi\u0026#224; una pronuncia meramente ablativa, bens\u0026#236; una pronuncia che sostituisca l\u0026#8217;attuale disciplina dettata dall\u0026#8217;art. 56 della legge n. 689 del 1981 con quella prevista dagli artt. 47-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e e 47-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e ordin. penit.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDal che l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; anche delle censure \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e artt. 3 e 27 Cost. relative all\u0026#8217;art. 56, primo comma, della legge n. 689 del 1981, come sostituito dal d.lgs. n. 150 del 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.\u0026#8211; In definitiva, la sola censura che deve essere vagliata nel merito \u0026#232; quella relativa al menzionato nuovo testo dell\u0026#8217;art. 56, primo comma, della legge n. 689 del 1981 in riferimento all\u0026#8217;art. 76 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Tale censura non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, di recente estesamente ricapitolata, \u0026#171;[i]l controllo sul superamento dei limiti posti dalla legge di delega va [\u0026#8230;] operato partendo dal dato letterale per poi procedere ad una indagine sistematica e teleologica per verificare se l\u0026#8217;attivit\u0026#224; del legislatore delegato, nell\u0026#8217;esercizio del margine di discrezionalit\u0026#224; che gli compete nell\u0026#8217;attuazione della legge di delega, si sia inserito in modo coerente nel complessivo quadro normativo, rispettando la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e della norma delegante (sentenze n. 250 e n. 59 del 2016; n. 146 e n. 98 del 2015; n. 119 del 2013) e mantenendosi comunque nell\u0026#8217;alveo delle scelte di fondo operate dalla stessa (sentenza n. 278 del 2016)\u0026#187; (sentenza n. 22 del 2024, punto 8 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e). Nella medesima pronuncia, si \u0026#232; altres\u0026#236; precisato che \u0026#171;[t]ra l\u0026#8217;elemento letterale e quello funzionale-teleologico esiste un rapporto inversamente proporzionale: meno preciso e univoco \u0026#232; il primo, pi\u0026#249; rilevante risulta il secondo\u0026#187;; e che \u0026#171;[l]a verifica di conformit\u0026#224; della norma delegata a quella delegante richiede lo svolgimento di un duplice processo ermeneutico che, condotto in parallelo, tocca, da una parte, la legge di delegazione e, dall\u0026#8217;altra, le disposizioni emanate dal legislatore delegato, da interpretare nel significato compatibile con la delega stessa\u0026#187; (ancora sentenza n. 22 del 2024 punto 8 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Nel caso ora all\u0026#8217;esame, come gi\u0026#224; rammentato, l\u0026#8217;art. 1, comma 17, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), della legge n. 134 del 2021 aveva dettato il seguente criterio di delega: \u0026#171;per la semilibert\u0026#224; e per la detenzione domiciliare mutuare, in quanto compatibile, la disciplina sostanziale e processuale prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, per le omonime misure alternative alla detenzione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eGi\u0026#224; sul piano letterale, la presenza della clausola \u0026#171;in quanto compatibile\u0026#187; indica che il Governo non fosse affatto tenuto, nell\u0026#8217;ottica del legislatore delegante, a riprodurre pedissequamente la disciplina della misura alternativa parimenti denominata \u0026#8220;detenzione domiciliare\u0026#8221;, ma che avesse il potere di operare tutte le modifiche necessarie affinch\u0026#233; quella disciplina, calibrata sulla fase esecutiva della pena, potesse essere adattata alla fisionomia di una pena sostitutiva da applicare gi\u0026#224; con la sentenza di condanna, e dunque gi\u0026#224; in fase di cognizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto alle finalit\u0026#224; complessive della riforma delle pene sostitutive perseguite dal legislatore delegante, esse emergono, in particolare, dalla relazione finale della Commissione di studio istituita con d.m. 16 marzo 2021 per elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonch\u0026#233; in materia di prescrizione del reato, sulla base della quale \u0026#232; stato formulato l\u0026#8217;emendamento 1.502 del 14 luglio 2021 di iniziativa governativa al disegno di legge A.C. 2435, che \u0026#232; all\u0026#8217;origine della delega conferita dall\u0026#8217;art. 1, comma 17, della legge n. 134 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale relazione aveva auspicato, tra l\u0026#8217;altro, che \u0026#171;l\u0026#8217;istituto della sostituzione della pena detentiva, contestuale alla condanna da parte del giudice di cognizione, possa essere opportunamente rivitalizzato, con impatto positivo sulla deflazione penitenziaria e processuale\u0026#187;. La stessa relazione, conseguentemente, aveva proposto tra l\u0026#8217;altro di \u0026#171;modificare la tipologia delle pene sostitutive in modo tale da valorizzare contenuti sanzionatori sperimentati con successo in altri contesti normativi; ci\u0026#242; nella consapevolezza che il carcere non deve rappresentare l\u0026#8217;unica risposta al reato e che, anzi, per gli effetti desocializzanti che comporta, deve essere evitato quando possibile in favore di pene da eseguirsi nella comunit\u0026#224;. Se corredate di contenuti sanzionatori positivi, le sanzioni sostitutive possono rivestire il ruolo di vere e proprie pene sostitutive delle pene detentive. Una riforma delle pene sostitutive promette d\u0026#8217;altra parte ripercussioni positive altres\u0026#236; in termini di deflazione processuale, se si valorizzano quelle pene come incentivo ai riti alternativi \u0026#8211; procedimento per decreto e patteggiamento, in particolare \u0026#8211; il cui ruolo \u0026#232; di primaria importanza in vista della deflazione del carico giudiziario e della riduzione dei tempi medi di durata del processo penale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome puntualmente osservato \u0026#8211; sostanzialmente all\u0026#8217;unisono \u0026#8211; dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, dal difensore della parte e dall\u0026#8217;Unione camere penali italiane, intervenuta in qualit\u0026#224; di \u003cem\u003eamicus\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecuriae\u003c/em\u003e, il disegno complessivo perseguito dal legislatore delegante si articolava dunque attorno alla finalit\u0026#224; di rivitalizzare un istituto \u0026#8211; quello delle pene sostitutive \u0026#8211; introdotto nel 1981 ma ancora scarsamente utilizzato nella prassi. E ci\u0026#242; per perseguire due obiettivi di fondo, chiaramente emergenti dalla relazione citata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn primo luogo, quello di mettere a disposizione del giudice di cognizione \u0026#8211; gi\u0026#224; in fase, dunque, di commisurazione della pena \u0026#8211; risposte sanzionatorie alternative alle pene detentive brevi o comunque di durata contenuta, la consapevolezza dei cui effetti desocializzanti era stata all\u0026#8217;origine della stessa introduzione delle pene sostitutive oltre un quarantennio fa: e ci\u0026#242; in coerenza sia con il principio del minimo sacrificio necessario della libert\u0026#224; personale, pi\u0026#249; volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 22 del 2022, punto 5.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e e ivi ulteriori riferimenti), sia con la necessaria finalit\u0026#224; rieducativa della pena di cui all\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost., che deve accompagnare la pena \u0026#171;da quando nasce, nell\u0026#8217;astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue\u0026#187; (sentenza n. 313 del 1990, punto 8 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e), e dunque anche nella fase di determinazione del trattamento sanzionatorio appropriato da parte del giudice della cognizione. Principio, questo, di speciale rilievo in un contesto caratterizzato dalla situazione di significativo sovraffollamento in cui, nuovamente, versano le carceri italiane.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn secondo luogo, quello di incentivare definizioni alternative del processo \u0026#8211; attraverso la prospettiva di ottenere l\u0026#8217;applicazione di pene sostitutive del carcere, anche per effetto degli sconti di pena connessi alla scelta dei riti alternativi \u0026#8211;, con conseguente alleggerimento complessivo dei carichi del sistema penale. E ci\u0026#242; in funzione dell\u0026#8217;obiettivo ultimo, imposto dall\u0026#8217;art. 111, secondo comma, Cost., di assicurare (al singolo imputato e alla generalit\u0026#224; degli imputati) tempi pi\u0026#249; contenuti di definizione dei processi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; \u0026#200;, pertanto, alla luce di queste due finalit\u0026#224; del legislatore delegante che debbono essere esaminate le variazioni introdotte dal legislatore delegato nella disciplina della pena sostitutiva in esame rispetto a quella prevista dall\u0026#8217;art. 284, comma 3, cod. proc. pen. per gli arresti domiciliari, a sua volta richiamata dall\u0026#8217;art. 47-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 4, ordin. penit. per la detenzione domiciliare \u0026#8220;ordinaria\u0026#8221; e 47-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e, comma 3, ordin. penit. per la detenzione domiciliare \u0026#8220;speciale\u0026#8221;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eChi sia sottoposto agli arresti domiciliari, ovvero alla detenzione domiciliare alternativa alla detenzione, \u0026#8220;ordinaria\u0026#8221; o \u0026#8220;speciale\u0026#8221; pu\u0026#242; essere autorizzato dal giudice, allorch\u0026#233; non possa \u0026#171;altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita\u0026#187; ovvero versi \u0026#171;in situazione di assoluta indigenza\u0026#187;, ad assentarsi dal luogo di esecuzione della misura soltanto \u0026#171;per il tempo strettamente necessario alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attivit\u0026#224; lavorativa\u0026#187; (art. 284, comma 3, cod. proc. pen.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eViceversa, ai sensi del censurato nuovo testo dell\u0026#8217;art. 56, primo comma, della legge n. 689 del 1981, il condannato ha l\u0026#8217;obbligo di rimanere nel luogo in cui la pena deve essere espiata per un termine minimo di dodici ore al giorno, stabilito caso per caso dal giudice in relazione a \u0026#171;comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro o di salute del condannato\u0026#187;; e in ogni caso deve essere autorizzato ad allontanarsi da tale luogo per almeno quattro ore al giorno, anche non continuative, per provvedere alle proprie \u0026#171;indispensabili esigenze di vita e di salute\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.1.\u0026#8211; Ora, la disciplina qui censurata \u0026#8211; indubbiamente pi\u0026#249; favorevole per il condannato \u0026#8211; risulta anzitutto funzionale a conferire spiccata finalit\u0026#224; rieducativa alla pena sostitutiva, che nelle intenzioni del legislatore (delegante e delegato) non dovrebbe servire soltanto a evitare i noti effetti desocializzanti della pena detentiva breve, ma anche \u0026#8211; in positivo \u0026#8211; ad assicurare il mantenimento, e in ipotesi il potenziamento, dei legami del condannato con il proprio contesto lavorativo, educativo, affettivo e in generale sociale. E ci\u0026#242; sulla base di uno specifico \u0026#171;programma di trattamento elaborato dall\u0026#8217;ufficio di esecuzione penale esterna, che prende in carico il condannato e che riferisce periodicamente sulla sua condotta e sul percorso di reinserimento sociale\u0026#187; (art. 56, secondo comma): in un\u0026#8217;ottica complessiva che l\u0026#8217;\u003cem\u003eamicus\u003c/em\u003e \u003cem\u003ecuriae\u003c/em\u003e efficacemente definisce in termini di \u0026#8220;pena-programma\u0026#8221;, caratterizzata da \u0026#171;elasticit\u0026#224; nei contenuti, predeterminati dalla legge, perch\u0026#233; funzionale alla individualizzazione del trattamento sanzionatorio\u0026#187;, in funzione della garanzia di rieducazione e risocializzazione del condannato e, al contempo, di prevenzione speciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUna tale ottica, invece, non solo \u0026#232; assente \u0026#8211; come \u0026#232; ovvio \u0026#8211; nel regime degli arresti domiciliari, applicati a persone ancora presunte innocenti; ma \u0026#232; anche scarsamente percepibile, sul piano della concreta disciplina legislativa, nelle due forme di detenzione domiciliare attualmente previste come misure alternative alla detenzione: la cui attuale configurazione \u0026#232; soprattutto funzionale ad assicurare l\u0026#8217;espiazione della pena al di fuori del carcere a persone particolarmente vulnerabili (in ragione della loro giovane et\u0026#224; o, all\u0026#8217;opposto, dell\u0026#8217;et\u0026#224; avanzata o ancora delle precarie condizioni di salute), oppure a chi debba avere cura di figli in tenera et\u0026#224; o comunque particolarmente bisognosi; e dunque appare oggi ispirata a ragioni in senso lato umanitarie o solidaristiche, piuttosto che autenticamente rieducative (in questo senso, sia pure con riferimento specifico all\u0026#8217;ipotesi della detenzione speciale per i condannati ultrasettantenni di cui all\u0026#8217;art. 47-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 01, ordin. penit., sentenza n. 56 del 2021, punto 2.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.2.\u0026#8211; Per altro verso, il regime disegnato dalla disposizione censurata risulta funzionale anche alla seconda \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e perseguita dal legislatore delegante, e cio\u0026#232; alla finalit\u0026#224; deflattiva del carico della giustizia penale, perseguita mediante l\u0026#8217;incentivazione del ricorso a riti alternativi da parte degli imputati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDal momento che il novero degli imputati cui la pena sostitutiva in parola risulta applicabile \u0026#8211; quelli, cio\u0026#232;, esposti al rischio di una pena detentiva contenuta entro il limite dei quattro anni, anche per effetto delle riduzioni di pena connesse ai riti alternativi \u0026#8211; coincide con la platea dei condannati ai quali il tribunale di sorveglianza potrebbe concedere l\u0026#8217;affidamento in prova al servizio sociale, il legislatore delegato doveva necessariamente rendere in qualche modo conveniente per l\u0026#8217;imputato la possibilit\u0026#224; di negoziare sin da subito con il giudice della cognizione l\u0026#8217;applicazione di una pena sostitutiva di per s\u0026#233; pi\u0026#249; gravosa rispetto all\u0026#8217;affidamento in prova.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer conseguire tale obiettivo, il legislatore delegato ha connotato la pena sostitutiva in parola in modo da assicurare al condannato possibilit\u0026#224; di allontanarsi dal domicilio durante la giornata pi\u0026#249; ampie rispetto a quelle concesse a chi si trovi agli arresti domiciliari o fruisca dei benefici di cui agli artt. 47-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e e 47-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e ordin. penit., nell\u0026#8217;ambito del programma individualizzato di trattamento di cui si \u0026#232; detto. In tal modo, il Governo ha confidato sulla possibilit\u0026#224; che l\u0026#8217;imputato possa accettare, in sede di patteggiamento, l\u0026#8217;obbligo di permanenza nel domicilio per una parte della giornata in cambio del vantaggio di sottrarsi all\u0026#8217;alea della possibile determinazione di una pena superiore al limite di quattro anni in esito a un processo ordinario, ovvero \u0026#8211; nell\u0026#8217;ipotesi di pena comunque applicata entro il limite dei quattro anni \u0026#8211; all\u0026#8217;alea di una decisione favorevole da parte del tribunale di sorveglianza sull\u0026#8217;istanza di applicazione di una misura alternativa. Decisione, peraltro, che spesso interviene a svariati anni di distanza dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, con conseguente creazione di un enorme numero di cosiddetti \u0026#8220;liberi sospesi\u0026#8221;: e cio\u0026#232; di circa novantamila persone condannate in via definitiva, la cui pena \u0026#232; attualmente sospesa \u003cem\u003eex \u003c/em\u003eart. 656, comma 5, cod. proc. pen. in attesa della decisione del tribunale di sorveglianza sulla misura alternativa richiesta (come emerge dalla risposta scritta del Ministro della giustizia all\u0026#8217;interrogazione 4-00072, pubblicata luned\u0026#236; 13 febbraio 2023 nell\u0026#8217;Allegato B ai resoconti della seduta n. 50 della Camera dei deputati).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.\u0026#8211; Le scelte del legislatore delegato qui censurate, infine, si inseriscono coerentemente, dal punto di vista sistematico, nel quadro di un complessivo intervento legislativo volto anche \u0026#8211; come concordemente sottolineano la difesa della parte privata e l\u0026#8217;\u003cem\u003eamicus\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecuriae\u003c/em\u003e \u0026#8211; ad assicurare risposte sanzionatorie al reato certe, rapide ed effettive, ancorch\u0026#233; alternative rispetto al carcere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale risultato \u0026#232; conseguito sia mediante la regola dell\u0026#8217;inapplicabilit\u0026#224; della sospensione condizionale alle pene sostitutive (art. 61-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e della legge n. 689 del 1981), sia mediante la disciplina dell\u0026#8217;esecuzione delle stesse dettata dall\u0026#8217;art. 62 della stessa legge n. 689 del 1981: esecuzione che segue immediatamente il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, e durante la quale non possono essere concesse misure alternative alla detenzione (art. 67 della legge n. 689 del 1981), fatta salva la possibilit\u0026#224; \u0026#8211; per il condannato alla semilibert\u0026#224; o alla detenzione domiciliare sostitutive \u0026#8211; di accedere all\u0026#8217;affidamento in prova dopo l\u0026#8217;espiazione di met\u0026#224; della pena (art. 47, comma 3-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, ordin. penit.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tal modo, come osserva la relazione illustrativa del d.lgs. n. 150 del 2022, la riforma intende realizzare \u0026#171;una anticipazione dell\u0026#8217;alternativa al carcere all\u0026#8217;esito del giudizio di cognizione\u0026#187;, essa stessa funzionale a un pi\u0026#249; efficace perseguimento di obiettivi di prevenzione generale e speciale, realizzati attraverso l\u0026#8217;immediata applicazione di misure che consentono anche di controllare l\u0026#8217;eventuale pericolosit\u0026#224; sociale del condannato sin dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna (se del caso, mediante specifiche procedure di sorveglianza elettronica ai sensi dell\u0026#8217;art. 56, quarto comma, della legge n. 689 del 1981). Controllo che sarebbe invece rinviato anche per vari anni dopo il passaggio in giudicato di una condanna a pena detentiva non sostituita e non superiore a quattro anni, la cui esecuzione resterebbe sospesa sino a che il tribunale di sorveglianza decida sull\u0026#8217;istanza di applicazione di una misura alternativa al condannato in forza del citato art. 656 comma 5, cod. proc. pen., nel testo risultante a seguito della sentenza n. 41 del 2018 di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.5.\u0026#8211; In conclusione, le scelte qui censurate del legislatore delegato:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; sono certamente compatibili con il dato letterale della legge delega, che imponeva di mutuare soltanto \u0026#171;in quanto compatibile\u0026#187; la disciplina della detenzione domiciliare stabilita dalla legge sull\u0026#8217;ordinamento penitenziario;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; appaiono corrispondere alle due essenziali \u003cem\u003erationes\u003c/em\u003e sottese al disegno del legislatore delegante (mettere a disposizione del giudice di cognizione risposte sanzionatorie non carcerarie a spiccato orientamento rieducativo, e incentivare definizioni alternative del processo);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; e si inseriscono, altres\u0026#236;, in modo coerente all\u0026#8217;interno di un quadro normativo volto nel suo complesso ad assicurare risposte certe, rapide ed effettive al reato, ancorch\u0026#233; alternative rispetto al carcere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eConseguentemente, deve escludersi che il legislatore delegato abbia ecceduto dai limiti della delega nell\u0026#8217;esercizio del fisiologico margine di discrezionalit\u0026#224; connaturato all\u0026#8217;istituto stesso della delegazione legislativa: margine che \u0026#232; specialmente ampio \u0026#8211; fatte salve eventuali puntuali indicazioni su singoli profili che la legge delega abbia comunque fornito \u0026#8211; nel caso in cui il Governo sia chiamato a riforme normative di ampio respiro, come quella oggetto della legge n. 134 del 2021 e poi attuata con il d.lgs. n. 150 del 2022, le quali richiedono interventi su distinti \u003cem\u003ecorpora\u003c/em\u003e normativi e complesse operazioni di coordinamento sistematico tra le molteplici discipline su cui la riforma deve necessariamente incidere.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 71, comma 1, lettere \u003cem\u003es\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003ev\u003c/em\u003e), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l\u0026#8217;efficienza del processo penale, nonch\u0026#233; in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27 e 76 della Costituzione, dalla Corte d\u0026#8217;appello di Bologna, sezione terza penale, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 71, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), del d.lgs. n. 150 del 2022, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dalla Corte d\u0026#8217;appello di Bologna, sezione terza penale, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 71, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), del d.lgs. n. 150 del 2022, sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 76 Cost., dalla Corte d\u0026#8217;appello di Bologna, sezione terza penale, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l\u0026#8217;11 aprile 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFrancesco VIGAN\u0026#210;, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 10 maggio 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20240510114700.pdf","oggetto":"Reati e pene - Pene sostitutive - Detenzione domiciliare sostitutiva - Previsione che la detenzione domiciliare sostitutiva comporta l\u0027obbligo di rimanere nella propria abitazione per non meno di dodici ore al giorno, avuto riguardo a comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro o di salute del condannato - Previsione che, in ogni caso, il condannato pu\u0026#242; lasciare il domicilio per almeno quattro ore al giorno, anche non continuative, per provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita e di salute, secondo quanto stabilito dal giudice - Denunciata mancata previsione che la detenzione domiciliare sostitutiva venga espiata con le modalit\u0026#224; stabilite dall\u0026#8217;art. 284 codice  di procedura penale, richiamate dagli artt. 47-ter, c. 4, e 47-quinquies, c. 3, della legge n. 354 del 1975 (che, rispettivamente, in materia di detenzione domiciliare ordinaria e di detenzione domiciliare speciale, non stabiliscono in favore del condannato alcun limite massimo di permanenza nel domicilio impostogli) - Contrasto con i principi e i criteri stabiliti dalla legge di delega n. 134 del 2021 informati all\u0026#8217;allineamento della disciplina della pena sostitutiva della detenzione domiciliare rispetto alla disciplina della sanzione alternativa della detenzione domiciliare - Ingiustificato trattamento privilegiato per il condannato alla detenzione domiciliare sostitutiva - Licenze ai condannati alla detenzione domiciliare - Previsione che per giustificati motivi, attinenti alla salute, al lavoro, allo studio, alla formazione, alla famiglia o alle relazioni affettive, al condannato alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare possono essere concesse licenze per la durata necessaria e comunque non superiore nel complesso a quarantacinque giorni all\u0027anno - Introduzione di un istituto che non trova corrispondenza nella disciplina della misura alternativa della detenzione domiciliare.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46177","titoletto":"Reati e pene - Pene sostitutive - Introduzione, mediante decreto legislativo, della detenzione domiciliare sostitutiva - Disciplina delle licenze - Delitto di evasione in caso di allontanamento, senza giustificato motivo, dal luogo di detenzione domiciliare - Condizione - Assenza protratta per più di dodici ore, anziché immediata, come previsto per il delitto di evasione - Denunciata violazione dei principi e criteri direttivi dettati dalla legge di delegazione, irragionevole disparità di trattamento nonché contrasto con la finalità rieducativa della pena - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 210047).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eSono dichiarate inammissibili, per irrilevanza nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Corte d’appello di Bologna, sez. terza pen., in riferimento agli artt. 3, 27 e 76 Cost., dell’art. 71, comma 1, lett. \u003cem\u003es\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003ev\u003c/em\u003e), del d.lgs. n. 150 del 2022 che modificando, rispettivamente, gli artt. 69 e 72 della legge n. 689 del 1981, disciplinano, in relazione alla nuova pena sostitutiva della detenzione domiciliare sostitutiva, le licenze e la responsabilità penale, per delitto di evasione, del condannato che si sia indebitamente allontanato dai luoghi in cui era ristretto. Non spetta al rimettente fare applicazione di tali disposizioni, dal momento che le licenze sono di competenza del magistrato di sorveglianza mentre sarà il giudice che debba eventualmente provvedere sulla responsabilità penale del condannato che si sia indebitamente allontanato dai luoghi in cui era ristretto ad applicare la disposizione relativa all’evasione.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46178","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"10/10/2022","data_nir":"2022-10-10","numero":"150","articolo":"71","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. s)","nesso":"modificativo dell\u0027","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150~art71"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"24/11/1981","data_nir":"1981-11-24","numero":"689","articolo":"69","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art69"},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"10/10/2022","data_nir":"2022-10-10","numero":"150","articolo":"71","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. v)","nesso":"modificativo dell\u0027","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150~art71"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"24/11/1981","data_nir":"1981-11-24","numero":"689","articolo":"72","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art72"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"76","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46178","titoletto":"Pronunce della Corte costituzionale - Pronunce di accoglimento - Effetto in malam partem in materia penale - Preclusione, stante il principio della riserva di legge - Eccezione - Questioni aventi a oggetto leggi speciali - Conseguente riespansione della norma generale, in caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni relative alla disposizione che detta la disciplina generale della nuova pena sostitutiva della detenzione domiciliare sostitutiva). (Classif. 204003).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eCostituisce eccezione al generale principio dell’inammissibilità di questioni \u003cem\u003ein malam partem \u003c/em\u003ein materia penale l’ammissibilità delle questioni relative a norme che sottraggano determinati gruppi di soggetti o di condotte alla sfera applicativa di una norma comune, o comunque più generale, accordando loro un trattamento più benevolo. In questa ipotesi, infatti, l’ablazione, ad opera della Corte, della \u003cem\u003elex specialis \u003c/em\u003ecomporta l’automatica riespansione della norma generale o comune, il che costituisce una reazione naturale dell’ordinamento – conseguente alla sua unitarietà – alla scomparsa della norma costituzionalmente illegittima, senza che possa ravvisarsi alcun intervento creativo o additivo in materia punitiva. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 394/2006 – mass. 30803; S. 148/1983\u003c/em\u003e)\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, stante il divieto di pronunce di illegittimità costituzionale \u003cem\u003ein malam partem\u003c/em\u003e in materia penale, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte d’appello di Bologna, sez. terza pen., in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell’art. 71, comma 1, lett. \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 150 del 2022 che, sostituendo l’art. 56 della legge n. 689 del 1981, detta la disciplina generale della nuova pena sostitutiva della detenzione domiciliare sostitutiva. Non costituendo la disposizione censurata\u003cem\u003e lex specialis \u003c/em\u003erispetto agli artt. 47-\u003cem\u003eter \u003c/em\u003ee 47-\u003cem\u003equinquies \u003c/em\u003eordin. penit., che disciplinano l’omonima misura alternativa, non è invocabile la relativa eccezione al principio dell’inammissibilità di questioni \u003cem\u003ein malam partem. \u003c/em\u003eLe discipline attengono, infatti, a istituti diversi, regolati in un differente \u003cem\u003ecorpus \u003c/em\u003enormativo e applicabili, in un caso, dal giudice della cognizione e, nell’altro, dal tribunale di sorveglianza. Inoltre, l’eventuale ablazione, da parte di questa Corte, della disposizione censurata, non determinerebbe l’automatica riespansione della disciplina dettata dalla legge sull’ordinamento penitenziario, tanto che lo stesso rimettente auspica non già una pronuncia meramente ablativa, bensì una pronuncia che sostituisca l’attuale disciplina dettata dall’art. 56 con quella degli artt. 47-\u003cem\u003eter \u003c/em\u003ee 47-\u003cem\u003equinquies \u003c/em\u003eordin. penit. La censura relativa all’art. 27 Cost. è, inoltre, inammissibile anche in ragione della totale assenza della relativa motivazione nell’ordinanza di rimessione).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46179","numero_massima_precedente":"46177","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"10/10/2022","data_nir":"2022-10-10","numero":"150","articolo":"71","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. c)","nesso":"modificativo dell\u0027","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150~art71"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"24/11/1981","data_nir":"1981-11-24","numero":"689","articolo":"56","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art56"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46179","titoletto":"Pronunce della Corte costituzionale - Pronunce di accoglimento - Effetto in malam partem in materia penale - Preclusione, stante il principio della riserva di legge - Ratio - Salvaguardia del monopolio del Parlamento sulle scelte di criminalizzazione - Eccezione - Censura relativa a vizi di formazione degli atti aventi forza di legge in materia penale - Ammissibilità della relativa questione. (Classif. 204003).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eL’adozione di pronunce con effetti \u003cem\u003ein malam partem \u003c/em\u003ein materia penale risulta, in via generale, preclusa dal principio della riserva di legge sancito dall’art. 25, secondo comma, Cost., il quale, rimettendo al “soggetto-Parlamento” che incarna la rappresentanza politica della Nazione, le scelte di politica criminale (con i relativi delicati bilanciamenti di diritti e interessi contrapposti), impedisce alla Corte, sia di creare nuove fattispecie o di estendere quelle esistenti a casi non previsti, sia di incidere \u003cem\u003ein peius \u003c/em\u003esulla risposta punitiva o su aspetti inerenti, comunque sia, alla punibilità. Tuttavia, la stessa giurisprudenza costituzionale ha ammesso alcune eccezioni a tale principio, che rendono possibile il sindacato di legittimità costituzionale in materia penale, con effetto anche \u003cem\u003ein malam partem\u003c/em\u003e. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 8/2022 – mass. 44474; S. 17/2021 – mass. 43462; S. 37/2019 – mass. 41546; S. 46/2014 – mass. 37770; S. 5/2014 – mass. 37591; S. 324/2008 – mass. – mass. 32801, 32802; S. 394/2006 – mass. 30803; S. 161/2004 – mass. 28492; S. 148/1983 – mass. 9298; O. 29/2022 – mass. 44729; O. 219/2020 – mass. 42827; O. 65/2008 – mass. 32209; O. 164/2007 – mass. 31286\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eSono ammissibili, anche laddove il loro accoglimento possa produrre effetti \u003cem\u003ein malam partem\u003c/em\u003e, le censure concernenti i vizi di formazione degli atti aventi forza di legge in materia penale. Se, infatti, l’esclusione delle pronunce \u003cem\u003ein malam partem \u003c/em\u003emira a salvaguardare il monopolio del soggetto-Parlamento sulle scelte di criminalizzazione, sarebbe illogico che detta preclusione possa scaturire da interventi normativi operati da soggetti non legittimati, i quali pretendano di “neutralizzare” le scelte effettuate da chi detiene quel monopolio – quale il Governo, che si serva dello strumento del decreto legislativo senza il supporto della legge di delegazione, o le Regioni, che legiferino indebitamente in materia penale, loro preclusa. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 105/2022 – mass. 44725; S. 8/2022 – mass. 44474; S. 189/2019 – mass. 42791\u003c/em\u003e; \u003cem\u003eS. 46/2014 – mass. 37770; S. 32/2014 – mass. 37670; S. 5/2014 – mass. 37591\u003c/em\u003e). \u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46180","numero_massima_precedente":"46178","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"25","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46180","titoletto":"Delegazione legislativa - Controllo di conformità tra norma delegata e norma delegante - Criteri - Riferimento al testo letterale e alla ratio della delega - Doppio processo ermeneutico - Necessità (nel caso di specie: non fondatezza della questione relativa alla disposizione che detta la disciplina generale della nuova pena sostitutiva della detenzione domiciliare sostitutiva). (Classif. 077004).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl controllo sul superamento dei limiti posti dalla legge di delega va operato partendo dal dato letterale per poi procedere ad una indagine sistematica e teleologica per verificare se l’attività del legislatore delegato, nell’esercizio del margine di discrezionalità che gli compete nell’attuazione della legge di delega, si sia inserito in modo coerente nel complessivo quadro normativo, rispettando la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e della norma delegante e mantenendosi comunque nell’alveo delle scelte di fondo operate dalla stessa. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 22/2024 – mass. 45964; S. 278/2016 - mass. 39281\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eTra l’elemento letterale e quello funzionale-teleologico esiste un rapporto inversamente proporzionale: meno preciso e univoco è il primo, più rilevante risulta il secondo. La verifica di conformità della norma delegata a quella delegante richiede lo svolgimento di un duplice processo ermeneutico che, condotto in parallelo, tocca, da una parte, la legge di delegazione e, dall’altra, le disposizioni emanate dal legislatore delegato, da interpretare nel significato compatibile con la delega stessa. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 22/2024 – mass. 45964; S. 250/2016 – mass. 39181; S. 59/2016; S. 146/2015; S. 98/2015; S. 119/2013 – mass. 37115\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata, dalla Corte d’appello di Bologna, sez. terza pen., in riferimento all’art. 76 Cost., dell’art. 71, comma 1, lett. \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 150 del 2022 che, sostituendo l’art. 56 della legge n. 689 del 1981, detta la disciplina generale della nuova pena sostitutiva della detenzione domiciliare sostitutiva. Il legislatore delegato, nell’esercizio del fisiologico margine di discrezionalità connaturato all’istituto – specialmente ampio nel caso in cui il Governo sia chiamato a riforme normative di ampio respiro – non ha ecceduto dai limiti della delega. Le sue scelte risultano, infatti, compatibili con il dato letterale dell’art. 1, comma 17, lett. \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e, della legge n. 134 del 2021 che imponeva di mutuare «in quanto compatibile» la disciplina della misura alternativa della detenzione domiciliare stabilita dalla legge sull’ordinamento penitenziario. La disciplina dettata, indubbiamente più favorevole per il condannato rispetto a quest’ultima, è funzionale a conferirle spiccata finalità rieducativa evitando gli effetti desocializzanti della pena detentiva breve e assicurando il mantenimento/potenziamento dei legami del condannato con il proprio contesto lavorativo, educativo, affettivo e sociale. Le medesime scelte corrispondono, inoltre, alle due \u003cem\u003erationes \u003c/em\u003esottese al disegno del legislatore delegante: da un lato, mettere a disposizione del giudice di cognizione, già in fase di commisurazione della pena, risposte sanzionatorie non carcerarie a spiccato orientamento rieducativo, in coerenza con i principi del minimo sacrificio necessario della libertà personale e della necessaria finalità rieducativa della pena, di speciale rilievo in ragione del significativo sovraffollamento in cui versano le carceri; dall’altro lato, incentivare definizioni alternative del processo, in funzione dell’obiettivo di assicurarne tempi di definizione più contenuti. Le disposizioni si inseriscono, infine, in modo coerente all’interno di un quadro normativo volto ad assicurare risposte certe, rapide ed effettive al reato, ancorché alternative rispetto al carcere). (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 22/2022 – mass. 44585; S. 313/1990 – mass. 15938\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46179","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"10/10/2022","data_nir":"2022-10-10","numero":"150","articolo":"71","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. c)","nesso":"modificativo dell\u0027","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150~art71"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"24/11/1981","data_nir":"1981-11-24","numero":"689","articolo":"56","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art56"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"76","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"44735","autore":"Mentasti G.","titolo":"Il rapporto tra pene sostitutive e misure alternative dopo la riforma Cartabia","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Diritto penale e processo","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"9","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1182","note_abstract":"","collocazione":"C.84 - A.440","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45255","autore":"Salerno A. R.","titolo":"La detenzione domiciliare sostitutiva fra riserva di legge e sindacato di legittimità costituzionale","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"882","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44121","autore":"Stallone G.","titolo":"Somiglianze e differenze: sollevata questione di legittimità costituzionale sulla disciplina della pena sostitutiva della detenzione domiciliare","descrizione":"Commento a questione pendente","titolo_rivista":"www.archiviopenale.it","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"44120_2024_84.pdf","nome_file_fisico":"84_2023_Stallone.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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