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Le disposizioni censurate non prevedono la proroga triennale dei termini di validit\u0026#224; ed efficacia delle convenzioni di lottizzazione stipulate fino al 31 dicembre 2012, a differenza di quanto disposto per il resto del territorio nazionale dall\u0026#8217;art. 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell\u0026#8217;economia), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il giudice a quo riferisce di essere chiamato a decidere sull\u0026#8217;impugnazione della delibera del Consiglio comunale del Comune di Arco 7 agosto 2019, n. 31, con la quale \u0026#232; stata adottata una variante al piano regolatore generale (PRG), nella parte in cui tale variante e tutti gli elaborati allegati danno atto dell\u0026#8217;avvenuta decadenza di un piano di lottizzazione e, modificando la disciplina del vigente PRG, destinano le aree di propriet\u0026#224; della societ\u0026#224; ricorrente, sulle quali sorge un complesso industriale dismesso, a verde agricolo di interesse locale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe aree in questione, unitamente ad altre adiacenti, sono incluse dal PRG all\u0026#8217;interno del perimetro di un piano di lottizzazione che ha individuato tre comparti edificatori, un ambito destinato a verde pubblico e un ambito destinato alla nuova viabilit\u0026#224; di accesso all\u0026#8217;area. Nel luglio 2008, il Comune di Arco ha approvato il piano di lottizzazione relativo a due dei tre comparti edificatori, che comprendono una porzione del citato complesso industriale; nell\u0026#8217;ottobre 2008 il Comune e i proprietari interessati hanno sottoscritto la convenzione annessa al piano di lottizzazione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel 2016, la societ\u0026#224; proprietaria delle aree su cui sorge il complesso industriale (Edilarcense srl) \u0026#232; stata dichiarata fallita; Fallimento Edilarcense srl con istanza dell\u0026#8217;aprile 2017 ha chiesto al Comune di Arco \u0026#171;la sospensione dei termini di attuazione del suddetto piano di lottizzazione per motivi di forza maggiore, stante la pendenza della procedura fallimentare\u0026#187;; nel maggio 2017 il Comune ha rigettato l\u0026#8217;istanza, ritenendo di non potere disporre della durata dei piani di lottizzazione, fissata per legge. Nell\u0026#8217;agosto 2019, con l\u0026#8217;impugnata variante, sul presupposto dell\u0026#8217;intervenuta decadenza del piano di lottizzazione, il Comune di Arco ha modificato nei sensi anzidetti la destinazione urbanistica dell\u0026#8217;area su cui insiste il complesso immobiliare. Nel settembre 2019 il Comune ha pubblicato l\u0026#8217;avviso di adozione della variante e nel successivo ottobre Fallimento Edilarcense srl ha presentato osservazioni \u0026#171;per contestare la modifica della destinazione dell\u0026#8217;area in questione, lamentando l\u0026#8217;illogicit\u0026#224; della destinazione a verde agricolo di un\u0026#8217;area produttiva, dismessa e circondata da insediamenti residenziali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il giudice rimettente d\u0026#224; ampiamente conto, tanto dei motivi che sorreggono la richiesta di annullamento della delibera impugnata e della subordinata richiesta di sollevare questione di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 54, comma 1, e 121, comma 17, della legge prov. Trento n. 15 del 2015, quanto degli argomenti contrari spesi dal Comune di Arco e dalla Provincia autonoma di Trento, entrambi costituitisi nel giudizio amministrativo. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.1.\u0026#8211; Il TRGA riferisce, peraltro, che, con sentenza non definitiva del 30 giugno 2020, n. 98 di cui riporta integralmente la motivazione in parte qua, ha rigettato il ricorso l\u0026#236; dove lamenta l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; della delibera impugnata per il fatto che sarebbe stata adottata sul falso presupposto dell\u0026#8217;avvenuta decadenza del piano di lottizzazione, che non si sarebbe invece verificata in ragione della proroga di cui all\u0026#8217;art. 30, comma 3-bis, del d.l. n. 69 del 2013, come convertito. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn tale decisione, il giudice rimettente ha escluso che detta disposizione statale sia riconducibile, come prospettato dal ricorrente, alla materia di competenza legislativa esclusiva dell\u0026#8217;\u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;, perch\u0026#233; le convenzioni di lottizzazione rientrano nella materia \u0026#171;urbanistica e piani regolatori\u0026#187; che lo statuto speciale attribuisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano: convenzioni che trovano disciplina negli artt. 49 e seguenti della legge prov. Trento n. 15 del 2015. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa riconducibilit\u0026#224; della richiamata disposizione statale alla materia dell\u0026#8217;urbanistica sarebbe dimostrata, inoltre, dalla circostanza che il legislatore nazionale \u0026#171;intendeva senz\u0026#8217;altro ampliare l\u0026#8217;efficacia temporale dei piani di lottizzazione e non solo delle convenzioni che [\u0026#8230;] sono parte integrante dei piani di lottizzazione\u0026#187;. D\u0026#8217;altra parte, l\u0026#8217;art. 49, comma 1, della legge prov. Trento n. 15 del 2015 stabilirebbe che \u0026#171;gli strumenti urbanistici attuativi assolvono, prevalentemente, alla funzione di specificare e sviluppare le previsioni degli strumenti urbanistici generali\u0026#187;, cos\u0026#236; come i successivi articoli \u0026#171;disciplinano prevalentemente proprio la c.d. funzione urbanistica di regolazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;ascrizione delle convenzioni alla materia dell\u0026#8217;urbanistica troverebbe conferma, d\u0026#8217;altro canto, nella circostanza che \u0026#171;secondo la unanime giurisprudenza della Corte costituzionale, delle Sezioni unite della Corte di cassazione e dell\u0026#8217;Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, tali accordi non possono essere qualificati come strumenti di matrice civilistica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNella medesima sentenza non definitiva, il TRGA ha inoltre affermato che la possibilit\u0026#224; o meno di ricondurre l\u0026#8217;art. 30, comma 3-bis, del d.l. n. 69 del 2013, come convertito, alle materie \u0026#171;tutela della concorrenza\u0026#187; o \u0026#171;determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale\u0026#187; \u0026#8211; come altres\u0026#236; sostenuto dal ricorrente \u0026#8211; non pu\u0026#242; portare ad annullare la delibera impugnata: e ci\u0026#242; perch\u0026#233; in tali materie, in base all\u0026#8217;art. 10 della legge di revisione costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), il legislatore statale non pu\u0026#242; adottare leggi direttamente applicabili nelle regioni a statuto speciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.2.\u0026#8211; Diverse devono essere, sostiene il giudice a quo, le considerazioni per quel che concerne la subordinata richiesta del ricorrente di sollevare questione di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA tale riguardo, il giudice trentino osserva che Fallimento Edilarcense srl lamenta che la legislazione provinciale non si sia adeguata, nel termine di sei mesi fissato dall\u0026#8217;art. 2, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonch\u0026#233; la potest\u0026#224; statale di indirizzo e coordinamento), alla disciplina posta dall\u0026#8217;art. 30, comma 3-bis, del d.l. n. 69 del 2013, come convertito. A parere della societ\u0026#224; ricorrente, infatti, tale ultima disposizione rientrerebbe tra le norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, sicch\u0026#233; gli artt. 54, comma 1, e 121, comma 17, della legge prov. Trento n. 15 del 2015 \u0026#8211; non prevedendo la proroga triennale delle convenzioni di lottizzazione stipulate sino al 31 dicembre 2012, disposta invece dalla norma statale \u0026#8211; sarebbero costituzionalmente illegittimi per violazione tanto degli artt. 4 e 5 dello statuto reg. Trentino-Alto Adige, quanto dell\u0026#8217;art. 3 Cost., perch\u0026#233; la predetta proroga si applica su tutto il territorio nazionale ma non anche in quello regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Il giudice a quo, ampiamente richiamata la sentenza di questa Corte n. 93 del 2019 che avrebbe \u0026#171;illustrato\u0026#187; il meccanismo di cui all\u0026#8217;art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, osserva che per valutare la non manifesta infondatezza della riferita questione di legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#171;assume rilievo decisivo [stabilire] se l\u0026#8217;adozione, da parte del legislatore statale, di una misura emergenziale come la proroga triennale del termine di efficacia delle convenzioni di lottizzazione stipulate sino al 31 dicembre 2012 abbia determinato o meno, in capo al legislatore provinciale, l\u0026#8217;obbligo di adeguare la propria legislazione a quella sopravvenuta statale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon riferimento a tale aspetto, il TRGA osserva che, se \u0026#232; vero che la \u0026#171;fissazione di norme in materia di attivit\u0026#224; amministrativa non figura tra le materie espressamente rimesse alla competenza esclusiva o concorrente dello Stato\u0026#187;, pur tuttavia a far propendere per la competenza statale starebbe l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettere l) e m), Cost., laddove attribuisce allo Stato il compito di disciplinare in via esclusiva le materie, rispettivamente, \u0026#171;giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa\u0026#187; e \u0026#171;determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale\u0026#187;. Ci\u0026#242; troverebbe conferma tanto nell\u0026#8217;art. 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) \u0026#8211; che indica, ai commi 2-bis e 2-ter, le disposizioni della medesima legge che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni \u0026#8211; quanto nella sentenza n. 207 del 2012 di questa Corte, la quale avrebbe affermato che anche l\u0026#8217;attivit\u0026#224; amministrativa pu\u0026#242; assurgere alla qualifica di prestazione della quale lo Stato deve fissare un livello essenziale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; premesso, il giudice amministrativo rimettente rileva che le cosiddette convenzioni urbanistiche rientrano \u0026#171;nel pi\u0026#249; ampio genus degli accordi sostitutivi di cui all\u0026#8217;art. 11 della legge n. 241/1990\u0026#187;, articolo quest\u0026#8217;ultimo che \u0026#232; indicato dal predetto art. 29 tra le disposizioni che si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche, ivi comprese le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Poich\u0026#233; le norme di cui all\u0026#8217;art. 11 non si limiterebbero a fissare livelli essenziali delle prestazioni, ma richiederebbero \u0026#171;un\u0026#8217;uniforme ed omogenea applicazione su tutto il territorio nazionale, perch\u0026#233; attengono all\u0026#8217;efficacia e all\u0026#8217;invalidit\u0026#224; dell\u0026#8217;accordo amministrativo, al pari di quelle inserite nel capo IV-bis della legge n. 241/1990\u0026#187;, ne conseguirebbe che dovrebbe incontrare uniforme ed omogenea applicazione sul territorio nazionale anche la proroga triennale di cui all\u0026#8217;art. 30, comma 3-bis, del d.l. n. 69 del 2013, come convertito, bench\u0026#233; si tratti di \u0026#171;norma ad efficacia temporanea e con riferimento ad una specifica categoria di accordi sostitutivi, quelli che attengono alla formazione dei piani di lottizzazione\u0026#187;. D\u0026#8217;altra parte, osserva il TRGA, anche la Provincia autonoma di Trento in atti avrebbe rilevato che tale proroga \u0026#171;costituisce un limite al c.d. potere conformativo dell\u0026#8217;Amministrazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Al contempo, il giudice rimettente esclude abbiano fondamento gli argomenti della Provincia autonoma di Trento volti a escludere l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; nel territorio provinciale della disposizione statale e, in subordine, a prospettare l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale di quest\u0026#8217;ultima per contrasto con il principio di proporzionalit\u0026#224;. L\u0026#8217;art. 30, comma 3-bis, del d.l. n. 69 del 2013, come convertito, infatti, andrebbe collocato nell\u0026#8217;ambito delle raccomandazioni rivolte all\u0026#8217;Italia nel quadro del semestre europeo 2013, incentrate sulla necessit\u0026#224; di potenziare l\u0026#8217;efficienza della pubblica amministrazione e di semplificare il quadro amministrativo e normativo, necessit\u0026#224; non a caso \u0026#8211; sostiene il TRGA rimettente \u0026#8211; riprese dal legislatore nazionale nelle premesse al richiamato decreto-legge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice a quo conviene con le amministrazioni resistenti nel giudizio principale che il citato art. 30, comma 3-bis, non possa includersi tra le \u0026#171;norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica\u0026#187;, in quanto per essere tale dovrebbe costituire \u0026#171;un elemento coessenziale alla riforma economico-sociale, in quanto la [caratterizza] o [forma] la base del suo sviluppo normativo\u0026#187; (\u0026#232; citata la sentenza n. 482 del 1995 di questa Corte). Allo stesso tempo, si pone in evidenza che lo stesso Tribunale rimettente, in altra pronuncia, ha gi\u0026#224; rilevato la natura eccezionale della normativa statale e la conseguente necessit\u0026#224; di interpretare in senso restrittivo il suo ambito applicativo, anche al fine di contenere entro quanto strettamente necessario \u0026#171;la compressione dell\u0026#8217;autonomia costituzionalmente garantita ai comuni nella disciplina dell\u0026#8217;assetto del proprio territorio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il giudice rimettente, peraltro, tutto ci\u0026#242; non esclude che l\u0026#8217;art. 30, comma 3-bis, del d.l. n. 69 del 2013, come convertito, sia volto \u0026#171;a perseguire rilevanti \u0026#8220;interessi nazionali\u0026#8221;\u0026#187;, che pure condizionano la potest\u0026#224; legislativa provinciale ai sensi degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale, e che debba ricevere uniforme e omogenea applicazione sul territorio nazionale \u0026#171;in ragione della cornice in cui si inserisce\u0026#187;, poich\u0026#233; altrimenti si legittimerebbe \u0026#171;un\u0026#8217;irragionevole e ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento, in contrasto con il principio di uguaglianza, sancito dall\u0026#8217;art. 3 Cost. e richiamato dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972\u0026#187;. Conclusioni, queste, che portano il TRGA di Trento a escludere che la disposizione statale valga per le sole regioni a statuto ordinario, come sostenuto dalla Provincia autonoma di Trento sulla base del fatto che il legislatore statale non ha \u0026#171;palesato tale intendimento\u0026#187;, come invece ha fatto al comma 1 del medesimo art. 30 del d.l. n. 69 del 2013, come convertito, l\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione statale \u0026#171;impone di ritenere che il legislatore nazionale abbia preso in considerazione l\u0026#8217;intero territorio nazionale, s\u0026#236; da non incorrere in una palese violazione del principio d\u0026#8217;uguaglianza\u0026#187;. Il giudice rimettente esclude, dunque, che abbiano fondamento i dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale prospettati, sulla normativa statale, dalla Provincia autonoma di Trento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.\u0026#8211; Il giudice a quo, pertanto, ritiene non manifestamente infondata la seguente questione: \u0026#171;se gli articoli 54, comma 1, e 121, comma 7 (recte: comma 17), della legge provinciale n. 15/2015, nella parte in cui non prevedono, a differenza di quanto si verifica sul resto del territorio nazionale, la proroga triennale dei termini di validit\u0026#224; ed efficacia delle convenzioni di lottizzazione stipulate fino al 31 dicembre 2012, siano costituzionalmente illegittimi \u0026#8211; per contrasto con il principio di uguaglianza e parit\u0026#224; di trattamento di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost., espressamente richiamato dagli articoli 4 e 5 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige come limite all\u0026#8217;esercizio della potest\u0026#224; normativa primaria della Provincia autonoma di Trento nella materia dell\u0026#8217;urbanistica \u0026#8211; in ragione del mancato adeguamento (ai sensi dell\u0026#8217;art. 2, del decreto legislativo n. 266/1992) degli stessi articoli 54, comma 1, e 121, comma 7 (recte: 17), della legge provinciale n. 15/2015 a quanto previsto dall\u0026#8217;art. 30, comma 3-bis, del decreto-legge n. 69/2013, convertito dalla legge n. 98/2013, nonostante il decorso del termine di sei mesi successivi alla pubblicazione della legge di conversione n. 98/2013 nella Gazzetta Ufficiale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.6.\u0026#8211; In punto di valutazione sulla rilevanza della prospettata questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, il TRGA di Trento osserva che la declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale delle norme censurate \u0026#171;determinerebbe il venir meno del presupposto in base al quale \u0026#232; stata adottata l\u0026#8217;impugnata delibera\u0026#187;. Il Comune di Arco, inoltre, avrebbe correttamente escluso l\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;art. 54, comma 1-bis, della legge prov. Trento n. 15 del 2015, inserito dall\u0026#8217;art. 22, comma 7, lettera a), della legge della Provincia autonoma di Trento 23 dicembre 2019, n. 12 (Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2020) \u0026#8211; il quale prevede che il Comune possa prorogare, al ricorrere di taluni presupposti, l\u0026#8217;efficacia dei piani attuativi \u0026#8211; in quanto detta possibilit\u0026#224; \u0026#232; riferita ai soli piani attuativi non ancora scaduti, quando invece nella fattispecie per cui \u0026#232; causa \u0026#171;il piano attuativo risulta ad oggi scaduto proprio per effetto della sua mancata ricomprensione nel regime di proroga contemplato dall\u0026#8217;art. 30, comma 3-bis\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Con atto del 2 febbraio 2022, si \u0026#232; costituita in giudizio la Provincia autonoma di Trento, parte nel giudizio a quo, chiedendo che sia dichiarata l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; o, comunque, la non fondatezza della sollevata questione di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; In punto di ammissibilit\u0026#224;, la difesa provinciale rileva, innanzitutto e diffusamente, che sarebbe erronea l\u0026#8217;interpretazione della disposizione statale invocata a parametro, con conseguente mancata dimostrazione della rilevanza. L\u0026#8217;art. 30, comma 3-bis, del d.l. n. 69 del 2013, come convertito, infatti, non conterrebbe \u0026#171;la previsione della proroga triennale della validit\u0026#224; degli strumenti di pianificazione cui accedono le convenzioni di lottizzazione\u0026#187;, che il giudice a quo ricava invece attraverso un\u0026#8217;interpretazione in via estensiva del dettato normativo. Interpretazione, questa, ritenuta non condivisibile essenzialmente perch\u0026#233; piani e convenzioni di lottizzazione avrebbero una diversa efficacia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Provincia autonoma di Trento ritiene inoltre, anche alla luce della ricostruzione dei fatti di causa proposta nell\u0026#8217;atto difensivo, che il TRGA non avrebbe motivato sulla rilevanza, in quanto non ha chiarito perch\u0026#233; la disposizione statale sarebbe applicabile nel giudizio a quo. Il giudice rimettente, infatti, non avrebbe dato conto \u0026#171;dei termini di efficacia e di fine e inizio lavori stabiliti nella convenzione di lottizzazione, n\u0026#233; della attuazione della convenzione stessa\u0026#187;, considerato che l\u0026#8217;inattuazione nei termini della convenzione la rende \u0026#171;del tutto inefficace\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Nel merito, la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sarebbe comunque non fondata, innanzitutto perch\u0026#233; la normativa statale \u0026#171;non reca la previsione della proroga dell\u0026#8217;efficacia dei piani di lottizzazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRichiamati gli argomenti gi\u0026#224; offerti a dimostrazione della distinzione tra efficacia delle convenzioni e efficacia dei piani, la difesa provinciale osserva che anche nell\u0026#8217;ordinamento provinciale \u0026#232; stata mantenuta ferma tale distinzione, stabilendo che le convenzioni devono fissare i termini, non superiori a dieci anni, per l\u0026#8217;esecuzione delle opere di urbanizzazione, mentre i piani hanno efficacia decennale: ci\u0026#242; tanto ai sensi degli artt. 54 e 67 della legge della Provincia autonoma di Trento 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), tanto ai sensi degli artt. 41 e 52 della legge della Provincia autonoma di Trento 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), quanto, infine, ai sensi dei vigenti artt. 49, 54 e 121 della legge prov. Trento n. 15 del 2015.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eVero \u0026#232;, continua la Provincia autonoma, che \u0026#171;tra convenzione di lottizzazione e corrispondente piano (di lottizzazione o di attuazione ad iniziativa privata) sussiste una relazione di accessoriet\u0026#224;\u0026#187;, ma ci\u0026#242; non significa che esse si pongano in un rapporto sinallagmatico. Secondo la giurisprudenza, \u0026#171;solo l\u0026#8217;attuazione degli obblighi di urbanizzazione consente al lottizzante di procedere nella realizzazione degli interventi edilizi di suo interesse anche oltre il termine di efficacia del piano\u0026#187; (Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 5 dicembre 2013, n. 5807). Tale principio giurisprudenziale di tutela del lottizzante adempiente, che troverebbe peraltro esplicitazione nell\u0026#8217;art. 54, comma 2, della legge prov. Trento n. 15 del 2015, consentirebbe dunque \u0026#171;di ritenere che la proroga triennale della convenzione di lottizzazione non implichi necessariamente la proroga del relativo piano, posto che in via pretoria l\u0026#8217;interesse del lottizzante adempiente trova comunque tutela\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAl contempo, ancora la giurisprudenza ha affermato che del mancato rispetto degli obblighi di urbanizzazione il comune pu\u0026#242; chiamare a risponderne il lottizzante, pretendendone l\u0026#8217;adempimento anche oltre il termine previsto dalla convenzione. Da ci\u0026#242; se ne deve ricavare, a parere della Provincia autonoma di Trento, che lo scopo perseguito dal legislatore statale con la proroga delle convenzioni sia soltanto quello di \u0026#171;sottrarre i lottizzanti all\u0026#8217;esercizio, da parte dei comuni, delle azioni convenzionalmente ad essi spettanti per compulsare l\u0026#8217;adempimento delle convenzioni\u0026#187;, senza incidere sui termini di efficacia dei piani rimessi invece ai comuni competenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTutto ci\u0026#242; considerato, secondo la difesa provinciale non \u0026#232; fondata la pretesa del giudice a quo \u0026#171;dell\u0026#8217;adeguamento della disciplina legislativa provinciale relativa all\u0026#8217;efficacia dei piani attuativi alla disciplina statale di proroga dell\u0026#8217;efficacia delle convenzioni di lottizzazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; La Provincia autonoma di Trento, ad ogni modo, reputa non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale anche ove si volesse ritenere che l\u0026#8217;art. 30, comma 3-bis, del d.l. n. 69 del 2013, come convertito, abbia comportato la proroga triennale dei piani di lottizzazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eProprio in ragione della diversit\u0026#224; degli strumenti di pianificazione urbanistica nell\u0026#8217;ordinamento provinciale trentino, questa Corte avrebbe gi\u0026#224; escluso, con la sentenza n. 1164 del 1988, che possa darsi una disparit\u0026#224; di trattamento ove la disciplina provinciale sia diversa da quella statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.\u0026#8211; La difesa provinciale, comunque, conclude ribadendo che la normativa statale non ha prorogato l\u0026#8217;efficacia dei piani attuativi, ma soltanto quella delle convenzioni urbanistiche, che \u0026#232; espressione dell\u0026#8217;autonomia negoziale dei contraenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; In data 18 ottobre 2022, la Provincia autonoma di Trento ha depositato memoria con la quale ha ribadito la richiesta di dichiarare l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; o la non fondatezza della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Sinteticamente richiamati gli argomenti proposti nell\u0026#8217;atto di costituzione, la difesa provinciale, per quel che concerne l\u0026#8217;ambito di applicazione dell\u0026#8217;art. 30, comma 3-bis, del d.l. n. 69 del 2013, come convertito, riferisce di due sentenze del Consiglio di Stato (sezione quarta, 23 dicembre 2021, n. 8550 e n. 8549) che hanno ritenuto operante la proroga anche con riferimento ai termini di validit\u0026#224; dei piani, \u0026#171;i quali rappresentano, sul piano giuridico, l\u0026#8217;antefatto rispetto al quale le convenzioni, gli accordi ed i contratti accedono, nell\u0026#8217;ottica, oramai dominante nella gestione del governo del territorio, della programmazione negoziata e dell\u0026#8217;urbanistica consensuale\u0026#187;. Quest\u0026#8217;approdo ermeneutico sarebbe stato oggi possibile in ragione di quanto previsto dall\u0026#8217;art. 10, comma 4-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l\u0026#8217;innovazione digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, nonch\u0026#233; dall\u0026#8217;art. 10-septies, comma 1, lettera b), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina), convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 2022, n. 51: si tratta di due disposizioni che hanno previsto un\u0026#8217;ulteriore proroga triennale, riferendola espressamente anche ai piani e disponendone l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; anche a convenzioni e piani prorogati con l\u0026#8217;art. 30, comma 3-bis, del d.l. n. 69 del 2013, come convertito. Secondo la Provincia autonoma di Trento, la pi\u0026#249; recente normativa statale dovrebbe qualificarsi quale interpretazione autentica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePur tuttavia, secondo la Provincia autonoma, il giudice a quo avrebbe dovuto dimostrare l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; della proroga di cui al pi\u0026#249; volte richiamato art. 30, comma 3-bis, tanto alla convenzione, quanto al piano, mentre il TRGA \u0026#171;non ha minimamente dato conto del termine di efficacia della convenzione urbanistica (ossia del termine di sei anni per la realizzazione delle opere ivi previsto oltre che della facolt\u0026#224; di proroga gi\u0026#224; prevista in convenzione e non richiesta dal ricorrente)\u0026#187;. Se, infatti, il termine di efficacia della convenzione fosse gi\u0026#224; scaduto alla data di instaurazione del contenzioso giurisdizionale \u0026#8211; il che \u0026#232; quanto ritiene la Provincia autonoma di Trento, anche ove lo si ritenesse prorogato \u0026#8211; \u0026#171;al Comune sarebbe in ogni caso preclusa la proroga convenzionale del termine di realizzazione delle edificazioni e dell\u0026#8217;urbanizzazione, in quanto gi\u0026#224; scaduto, ed il lottizzante si troverebbe esposto all\u0026#8217;applicazione delle sanzioni per il ritardo previste in convenzione oltre che all\u0026#8217;esercizio, doveroso da parte del comune, di azioni volte all\u0026#8217;adempimento della convenzione\u0026#187;. Ne discende che il giudice rimettente avrebbe dovuto accertare prima l\u0026#8217;effetto della proroga sulla convenzione e solo in un secondo momento quella sul piano.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Per quel che concerne il merito della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, la Provincia autonoma rammenta, per un verso, di avere potest\u0026#224; legislativa primaria in materia di \u0026#171;urbanistica e piani regolatori\u0026#187;, ai sensi dell\u0026#8217;art. 8, numero 5), dello statuto reg. Trentino-Alto Adige, e di avere potest\u0026#224; amministrativa in tale materia ai sensi dell\u0026#8217;art. 16 del medesimo statuto; per un altro, che la materia urbanistica \u0026#232; altres\u0026#236; disciplinata dal d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.1.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso, rileva che la disciplina provinciale delle convenzioni urbanistiche e dei piani di attuazione \u0026#232; riconducibile alla potest\u0026#224; legislativa primaria di cui all\u0026#8217;art. 8, numero 5), dello statuto speciale, in quanto nel concludere le convenzioni l\u0026#8217;amministrazione esercita il potere amministrativo di attuazione dello strumento urbanistico primario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon sarebbe d\u0026#8217;ostacolo a questa valutazione il fatto che il potere amministrativo sia esercitato nella forma consensuale degli accordi tra pubblica amministrazione e privato, i quali, secondo la giurisprudenza amministrativa, non possono essere considerati strumenti di matrice civilistica, sicch\u0026#233; gli accordi ex art. 11 della legge n. 241 del 1990 non ricadono sotto la disciplina del diritto privato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTutto ci\u0026#242; considerato, \u0026#171;la durata delle convenzioni urbanistiche e dei piani attuativi non \u0026#232; riconducibile alla materia del diritto civile, bens\u0026#236; alla materia dell\u0026#8217;urbanistica\u0026#187;, sicch\u0026#233; non si porrebbe \u0026#8211; sostiene la difesa provinciale \u0026#8211; un\u0026#8217;esigenza di uguaglianza di trattamento, sottesa alla materia \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;, tale da ritenere necessaria anche nell\u0026#8217;ordinamento provinciale la proroga triennale delle convenzioni di lottizzazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.2.\u0026#8211; La Provincia autonoma di Trento esclude, altres\u0026#236;, che l\u0026#8217;art. 30, comma 3-bis, del d.l. n. 69 del 2013, come convertito, integri \u0026#171;una norma di tutela di un interesse nazionale\u0026#187; cui il legislatore provinciale si sarebbe dovuto adeguare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA tale proposito, ulteriormente richiamata la sentenza di questa Corte n. 1164 del 1988 gi\u0026#224; citata nell\u0026#8217;atto di costituzione, la difesa provinciale osserva che a escludere la violazione del principio d\u0026#8217;eguaglianza starebbe anche la circostanza che l\u0026#8217;applicazione della proroga triennale sul territorio trentino avrebbe riguardato due sole fattispecie, una delle quali \u0026#232; quella di cui al giudizio a quo, la cui convenzione \u0026#232; \u0026#171;completamente inattuata\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa normativa statale, inoltre, non potrebbe considerarsi \u0026#8211; come fa invece il giudice a quo \u0026#8211; una misura di semplificazione o di riduzione di oneri amministrativi, ma deve invece ritenersi \u0026#171;una misura di agevolazione economica, in quanto sottrae il lottizzante alla responsabilit\u0026#224; patrimoniale derivante dal ritardo nell\u0026#8217;adempimento delle obbligazioni assunte\u0026#187;. Peraltro, di una tale esigenza il legislatore provinciale avrebbe tenuto conto tanto con l\u0026#8217;art. 22, comma 7, lettera a), della legge prov. Trento n. 12 del 2019, il quale ha inserito il comma 1-bis all\u0026#8217;art. 54 della legge prov. Trento n. 15 del 2015, quanto con l\u0026#8217;art. 41, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022), che hanno attribuito ai comuni la possibilit\u0026#224; di prorogare i termini previsti nella convenzione per l\u0026#8217;adempimento delle obbligazioni assunte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa provinciale conclude, infine, rilevando che questa Corte avrebbe gi\u0026#224; affermato che un interesse nazionale potrebbe condizionare la potest\u0026#224; legislativa regionale solo se \u0026#171;insuscettibile di frazionamento o localizzazione territoriale\u0026#187; (sono richiamate le sentenze n. 49 del 1987 e n. 177 del 1986) o quando appaia cos\u0026#236; \u0026#171;imperativo o stringente oppure esiga una soddisfazione cos\u0026#236; urgente da non poter essere adeguatamente perseguito, avendo sempre presenti i valori costituzionali da garantire, dall\u0026#8217;intervento normativo di singole regioni (o province autonome)\u0026#187; (sentenza n. 177 del 1988): non corrispondendo la proroga di cui all\u0026#8217;art. 30, comma 3-bis, del d.l. n. 69 del 2013, come convertito, a un imperativo stringente del genere, il legislatore provinciale non era obbligato a recepirla nell\u0026#8217;esercizio della competenza legislativa primaria in materia di \u0026#171;urbanistica e piani regolatori\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 54, comma 1, e 121, comma 17, della legge prov. Trento n. 15 del 2015, \u0026#171;nella parte in cui non prevedono, a differenza di quanto si verifica sul resto del territorio nazionale, la proroga triennale dei termini di validit\u0026#224; ed efficacia delle convenzioni di lottizzazione stipulate fino al 31 dicembre 2012\u0026#187;. Il mancato adeguamento dell\u0026#8217;ordinamento provinciale, entro il termine semestrale di cui all\u0026#8217;art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, a quanto stabilito dall\u0026#8217;art. 30, comma 3-bis, del d.l. n. 69 del 2013, come convertito \u0026#8211; che ha stabilito detta proroga \u0026#8211; renderebbe costituzionalmente illegittime le disposizioni censurate \u0026#171;per contrasto con il principio di uguaglianza e parit\u0026#224; di trattamento di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost., espressamente richiamato dagli articoli 4 e 5 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige come limite all\u0026#8217;esercizio della potest\u0026#224; normativa primaria della Provincia autonoma di Trento nella materia dell\u0026#8217;urbanistica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il giudice rimettente riferisce di essere chiamato a decidere sull\u0026#8217;impugnazione d\u0026#8217;una delibera del Comune di Arco del 7 agosto 2019 con la quale \u0026#232; stata adottata una variante al piano regolatore generale (PRG), nella parte in cui tale variante e tutti gli elaborati allegati danno atto dell\u0026#8217;avvenuta decadenza di un piano di lottizzazione e, modificando il vigente PRG, destinano le aree di propriet\u0026#224; della societ\u0026#224; ricorrente nel giudizio a quo a verde agricolo di interesse locale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il TRGA, la richiesta declaratoria d\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale, estendendo anche al territorio provinciale la proroga triennale delle convenzioni di lottizzazione disposta dal legislatore statale, farebbe venire meno il presupposto \u0026#8211; la decadenza del piano di lottizzazione, approvato il 28 luglio 2008 \u0026#8211; in base al quale \u0026#232; stato adottato l\u0026#8217;atto impugnato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; La difesa della Provincia autonoma di Trento, costituitasi in giudizio, nel ricostruire i fatti di causa e i contenuti dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, riferisce che la convenzione di cui al giudizio principale \u0026#232; stata sottoscritta in data 23 ottobre 2008, prevedeva l\u0026#8217;urbanizzazione e l\u0026#8217;edificazione entro 6 anni dalla sottoscrizione, contemplava la possibilit\u0026#224; di prorogare detto termine fino a dieci anni, in caso di necessit\u0026#224;, dietro accordo tra le parti e previa autorizzazione della Giunta comunale. Viene precisato, poi, che la delibera comunale impugnata nel giudizio a quo \u0026#232; stata adottata a fronte della completa inattuazione del piano.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; premesso, la Provincia autonoma di Trento eccepisce l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale. Il TRGA non avrebbe motivato sulla rilevanza, in quanto non avrebbe chiarito perch\u0026#233; la proroga delle convenzioni di lottizzazione disposta dal legislatore statale, ove estesa all\u0026#8217;ordinamento provinciale, dovrebbe trovare applicazione anche nel giudizio a quo, che verte sull\u0026#8217;impugnazione di una delibera di variante del PRG adottata sul presupposto della decadenza del piano di lottizzazione. Il giudice rimettente, infatti, non ha dato conto \u0026#171;dei termini di efficacia e di fine e inizio lavori stabiliti nella convenzione di lottizzazione, n\u0026#233; della attuazione della convenzione stessa\u0026#187;, circostanze rilevanti, in quanto, fra l\u0026#8217;altro, l\u0026#8217;inattuazione nei termini della convenzione la rende, secondo la giurisprudenza amministrativa, \u0026#171;del tutto inefficace\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;eccezione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe convenzioni di lottizzazione, assieme ai correlati piani, sono espressive del crescente ruolo che ha assunto il soggetto privato nella gestione del governo del territorio, secondo l\u0026#8217;ottica della cosiddetta urbanistica consensuale. L\u0026#8217;adozione dei piani di lottizzazione, infatti, \u0026#232; proposta dai titolari delle aree oggetto di regolazione urbanistica, i quali si impegnano a realizzare le opere di urbanizzazione primaria e a concorrere alla realizzazione di quelle di urbanizzazione secondaria: impegno che \u0026#232; formalizzato con la sottoscrizione della convenzione di lottizzazione (art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, recante \u0026#171;Legge urbanistica\u0026#187;). Si \u0026#232; dunque dinanzi a due atti diversi, per quanto connessi: il piano di lottizzazione, approvato dal comune, e la convenzione di lottizzazione, che del primo \u0026#232; eventuale attuazione, stipulata dall\u0026#8217;ente locale e dal proprietario delle aree. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto ai termini di efficacia dell\u0026#8217;uno e delle altre, che \u0026#232; quanto qui pi\u0026#249; rileva, l\u0026#8217;art. 28, quinto comma, numero 3), della legge urbanistica del 1942 espressamente stabilisce che \u0026#232; la convenzione stessa a dover prevedere \u0026#171;i termini non superiori ai dieci anni\u0026#187; entro i quali devono essere ultimate le opere di urbanizzazione. Quanto ai piani di lottizzazione, la giurisprudenza amministrativa, in assenza di espressa indicazione legislativa, pacificamente applica agli stessi il termine decennale previsto dall\u0026#8217;art. 16, quinto comma, della medesima legge per i piani particolareggiati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;esercizio della propria potest\u0026#224; normativa primaria in materia di \u0026#171;urbanistica e piani regolatori\u0026#187;, la Provincia autonoma di Trento ha similmente disciplinato i termini di efficacia. L\u0026#8217;art. 54, comma 1, della legge prov. Trento n. 15 del 2015 dispone, infatti, che \u0026#171;[i] piani attuativi hanno efficacia decennale, a decorrere dalla data di efficacia della delibera che li approva\u0026#187;; l\u0026#8217;art. 49, comma 6, lettera e), numero 5), stabilisce che \u0026#232; la convenzione a dover individuare i termini, non superiori a dieci anni dalla data di approvazione del piano, per l\u0026#8217;esecuzione delle opere di urbanizzazione. Tale disciplina provinciale, che il giudice rimettente reputa applicabile alla fattispecie del giudizio a quo in base a quanto disposto dall\u0026#8217;art. 121, comma 17, della medesima legge provinciale, \u0026#232; peraltro sostanzialmente identica a quanto gi\u0026#224; stabilivano al riguardo, rispettivamente, gli artt. 52, comma 3, e 41 della legge prov. Trento n. 1 del 2008.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; A fronte della possibilit\u0026#224;, legislativamente prevista, che la convenzione di lottizzazione abbia termini d\u0026#8217;efficacia diversi, e pi\u0026#249; brevi, di quello decennale del relativo piano, il giudice rimettente non d\u0026#224; conto, in alcun modo, dei termini previsti dalla convenzione stipulata tra la societ\u0026#224; ricorrente e il Comune di Arco. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa lacunosit\u0026#224; nella descrizione della fattispecie dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, su questo punto, non consente a questa Corte di effettuare il controllo circa la non implausibilit\u0026#224; della motivazione addotta sulla rilevanza della questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel giudizio a quo, infatti, \u0026#232; impugnata una delibera di variante del PRG del Comune di Arco adottata nell\u0026#8217;agosto del 2019, a circa undici anni dall\u0026#8217;approvazione del piano di lottizzazione. In punto di rilevanza, il TRGA rimettente avrebbe dovuto dimostrare che l\u0026#8217;accoglimento della sollevata questione di legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#8211; con conseguente previsione anche nell\u0026#8217;ordinamento provinciale, a far data dal sesto mese successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della normativa statale, di una proroga triennale delle convenzioni di lottizzazione stipulate entro il 31 dicembre 2012 \u0026#8211; avrebbe reso illegittima la delibera innanzi a s\u0026#233; impugnata, in quanto adottata a convenzione non scaduta. L\u0026#8217;ordinanza di rimessione, invece, non offre alcuna indicazione circa i termini di efficacia previsti dalla convenzione de qua e, dunque, sugli effetti che l\u0026#8217;eventuale proroga avrebbe su di essa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDeve rilevarsi, peraltro, che tali indicazioni sarebbero state tanto pi\u0026#249; necessarie alla luce di quanto affermato in atti dalla Provincia autonoma di Trento, la quale ha riferito che la convenzione di cui al giudizio a quo aveva stabilito in sei anni dalla data della sottoscrizione, avvenuta il 23 ottobre 2008, i termini per l\u0026#8217;esecuzione delle opere di urbanizzazione. Se ne deve trarre che, anche ove nell\u0026#8217;ordinamento provinciale fosse prevista una proroga identica a quella di cui alla normativa statale, come richiesto dal giudice rimettente, i termini di cui alla convenzione relativa al caso di specie sarebbero spirati il 23 ottobre 2017, ovvero circa due anni prima dell\u0026#8217;adozione della delibera impugnata; a tacer d\u0026#8217;ogni altra considerazione, va rammentato che secondo la giurisprudenza amministrativa \u0026#171;costituisce jus receptum che la scadenza [della convenzione] determini la riespansione della piena potest\u0026#224; pianificatoria del Comune, in modo da escludere che gli originari lottizzanti possano vantare aspettative giuridicamente qualificate\u0026#187; (in questi termini, di recente, Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza 4 maggio 2020, n. 2843).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa carente descrizione della fattispecie del giudizio principale determina, per costante giurisprudenza di questa Corte, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale per difetto di motivazione sulla rilevanza (da ultimo, sentenze n. 196, n. 33 e n. 28 del 2022; n. 137 e n. 114 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; La questione di legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#232; inammissibile anche sotto altro profilo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl TRGA, al termine dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, formula espressamente i termini della questione sollevata, ritenendo che la normativa provinciale censurata sia in \u0026#171;contrasto con il principio d\u0026#8217;eguaglianza e parit\u0026#224; di trattamento di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost., espressamente richiamato dagli articoli 4 e 5 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige come limite all\u0026#8217;esercizio della potest\u0026#224; normativa primaria della Provincia autonoma di Trento nella materia dell\u0026#8217;urbanistica\u0026#187;. Che il dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale del giudice rimettente sia riferito alla violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost. parrebbe confermato da quelle considerazioni, pi\u0026#249; volte offerte in motivazione, dirette a lamentare l\u0026#8217;irragionevole e ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento che vi sarebbe ove la proroga delle convenzioni di lottizzazione ex art. 30, comma 3-bis, del d.l. n. 69 del 2013, come convertito, non valesse anche nell\u0026#8217;ordinamento provinciale trentino.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl contempo, larga parte dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione sembrerebbe lamentare non tanto una diretta violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., quanto un superamento da parte del legislatore provinciale dei limiti che lo statuto speciale pone all\u0026#8217;esercizio della potest\u0026#224; legislativa primaria nella materia \u0026#171;urbanistica e piani regolatori\u0026#187;. Ci\u0026#242; non solo perch\u0026#233;, nell\u0026#8217;ambito della motivazione offerta dal giudice a quo, \u0026#232; ricorrente il riferimento a detta potest\u0026#224; legislativa primaria, ma soprattutto perch\u0026#233; viene espressamente esclusa la possibilit\u0026#224; di far rientrare il citato art. 30, comma 3-bis, tra le \u0026#171;norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica\u0026#187;, ma non anche quella di considerarla disposizione volta a perseguire \u0026#171;interessi nazionali\u0026#187;: formule, queste, entrambe adoperate dall\u0026#8217;art. 4 dello statuto speciale nell\u0026#8217;individuare i limiti cui \u0026#232; sottoposta la potest\u0026#224; legislativa regionale e, merc\u0026#233; il richiamo adoperato nel successivo art. 5, la potest\u0026#224; legislativa provinciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;irrisolta individuazione, da parte del giudice rimettente, del parametro costituzionale, alla stregua del quale questa Corte \u0026#232; chiamata a scrutinare la legittimit\u0026#224; costituzionale delle disposizioni censurate, rende la motivazione contraddittoria in ordine alla non manifesta infondatezza della questione, che risulta dunque inammissibile anche sotto questo profilo (sentenze n. 136 del 2022 e n. 46 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara inammissibile la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 54, comma 1, e 121, comma 17, della legge della Provincia autonoma di Trento 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio), sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 della Costituzione, dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige/S\u0026#252;dtirol, sede di Trento, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFilippo PATRONI GRIFFI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 13 dicembre 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Edilizia e urbanistica - Pianificazione - Norme della Provincia autonoma di Trento - Efficacia decennale dei piani attuativi - Previsioni che non dispongono, a differenza di quanto si verifica sul resto del territorio nazionale, la proroga triennale dei termini di validit\u0026#224; ed efficacia delle convenzioni di lottizzazione stipulate fino al 31 dicembre 2012.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45191","titoletto":"Edilizia e urbanistica - In genere - Piani e convenzioni di lottizzazione - Connessione, ma non identità, tra i due atti - Espressione congiunta della c.d. urbanistica consensuale. (Classif. 090001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLe convenzioni di lottizzazione, assieme ai correlati piani, sono espressive del crescente ruolo che il soggetto privato ha assunto nella gestione del governo del territorio, secondo l\u0027ottica della c.d urbanistica consensuale.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL\u0027adozione dei piani di lottizzazione è proposta dai titolari delle aree oggetto di regolazione urbanistica, i quali - tramite la sottoscrizione della convenzione di lottizzazione - si impegnano a realizzare le opere di urbanizzazione primaria e a concorrere alla realizzazione di quelle di urbanizzazione secondaria. Si è, dunque, dinanzi a due atti diversi, per quanto connessi: il piano di lottizzazione, approvato dal comune, e la convenzione di lottizzazione, che del primo è eventuale attuazione, stipulata dall\u0027ente locale e dal proprietario delle aree.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45192","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45192","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Insufficiente descrizione della fattispecie concreta - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 112005).","testo":"La carente descrizione della fattispecie del giudizio principale determina l\u0027inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per difetto di motivazione sulla rilevanza; la lacunosità nella descrizione della fattispecie non consente, infatti, alla Corte costituzionale di effettuare il controllo circa la non implausibilità della motivazione addotta sulla rilevanza della questione. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 28/2022 - mass. 44614; S. 137/2021; S. 114/2021 - mass. 43914\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"45193","numero_massima_precedente":"45191","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45193","titoletto":"Edilizia e urbanistica - In genere - Norme della Provincia autonoma di Trento - Convenzioni di lottizzazione - Termini di efficacia - Proroga triennale, disposta dalla normativa statale, dei termini di validità ed efficacia delle convenzioni stipulate fino al 31 dicembre 2012 - Mancata previsione da parte della norme censurate - Denunciato contrasto con il principio di uguaglianza e disparità di trattamento - Insufficiente descrizione della fattispecie concreta e difetto di motivazione sulla rilevanza - Contraddittorietà della motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 090001).","testo":"È dichiarata inammissibile, per insufficiente descrizione della fattispecie concreta e conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza nonché per contraddittorietà della motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TRGA del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, in riferimento all\u0027art. 3 Cost., degli artt. 54, comma 1, e 121, comma 17, della legge prov. Trento n. 15 del 2015, nella parte in cui non prevedono, a differenza di quanto si verifica sul resto del territorio nazionale, la proroga triennale dei termini di validità ed efficacia delle convenzioni di lottizzazione stipulate fino al 31 dicembre 2012. A fronte della possibilità - prevista sia dalla disciplina statale che da quella provinciale - che la convenzione di lottizzazione abbia termini d\u0027efficacia diversi, e più brevi, di quello decennale del relativo piano, il rimettente non dà conto dei termini previsti dalla convenzione stipulata nel caso sottoposto al suo esame. Lo stesso giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, inoltre, pur formulando i termini della questione riferendosi al contrasto della normativa censurata con il principio d\u0027eguaglianza e parità di trattamento di cui all\u0027art. 3 Cost., richiamato dagli artt. 4 e 5 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige come limite all\u0027esercizio della potestà normativa primaria della Provincia autonoma, in gran parte dell\u0027ordinanza sembra invece lamentare un superamento da parte del legislatore provinciale dei limiti statutari all\u0027esercizio della potestà normativa primaria in materia di urbanistica e piani regolatori. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 196/22 - mass. 45032; S. 136/2022 - mass. 44795; S. 33/22 - mass. 44651; S. 46/2018 - mass. 39915\u003c/em\u003e).","numero_massima_precedente":"45192","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Provincia autonoma di Trento","data_legge":"04/08/2015","data_nir":"2015-08-04","numero":"15","articolo":"54","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Provincia autonoma di Trento","data_legge":"04/08/2015","data_nir":"2015-08-04","numero":"15","articolo":"121","specificazione_articolo":"","comma":"17","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"44004","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 249/2022","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro amministrativo","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"157","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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