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G. e altro, con ordinanza del 17 ottobre 2019, iscritta al n. 78 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nella camera di consiglio del 13 gennaio 2021 il Giudice relatore Giuliano Amato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 14 gennaio 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cBR\u003e\u003cP class\u003d\"IT\"\u003eRitenuto che, con ordinanza del 17 ottobre 2019, il Tribunale ordinario di Bolzano ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 262, primo comma, del codice civile che, nel disciplinare il cognome del figlio nato fuori dal matrimonio, prevede che \u0026#171;Se il riconoscimento \u0026#232; stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la disposizione \u0026#232; censurata nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, il solo cognome materno;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche questa preclusione si porrebbe in contrasto, in primo luogo, con l\u0026#8217;art. 2 della Costituzione, sotto il profilo della tutela dell\u0026#8217;identit\u0026#224; personale; sarebbe, inoltre, violato l\u0026#8217;art. 3 Cost., sotto il profilo dell\u0026#8217;uguaglianza tra donna e uomo, come gi\u0026#224; rilevato da questa Corte nella sentenza n. 286 del 2016; \u0026#232; denunciata, infine, la violazione dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia diritti dell\u0026#8217;uomo e libert\u0026#224; fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, che trovano corrispondenza negli artt. 7 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il Tribunale di Bolzano \u0026#232; chiamato a decidere in ordine al ricorso proposto dal pubblico ministero, ai sensi dell\u0026#8217;art. 95 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell\u0026#8217;ordinamento dello stato civile, a norma dell\u0026#8217;articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), al fine di ottenere la rettificazione dell\u0026#8217;atto di nascita di una bambina, cui i genitori, non uniti in matrimonio, hanno concordemente voluto attribuire il solo cognome materno, confermando tale volont\u0026#224; anche nel corso del procedimento dinanzi al giudice a quo;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, tuttavia, questa scelta dei genitori \u0026#232; preclusa dall\u0026#8217;art. 262, primo comma, cod. civ. anche all\u0026#8217;esito della sentenza di questa Corte n. 286 del 2016, che ha riconosciuto la possibilit\u0026#224; di aggiungere al patronimico il cognome della madre, mentre nel caso in esame la volont\u0026#224; di entrambi i genitori \u0026#232; volta all\u0026#8217;acquisizione del solo cognome materno;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ad avviso del giudice rimettente, la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sarebbe rilevante poich\u0026#233;, applicando l\u0026#8217;art. 262, primo comma, cod. civ. con il solo correttivo introdotto dalla sentenza richiamata, il ricorso del pubblico ministero dovrebbe essere accolto e l\u0026#8217;atto di nascita dovrebbe essere rettificato; qualora, invece, fosse accolta la presente questione, sarebbe consentita l\u0026#8217;assunzione del solo cognome materno, come richiesto da entrambi i genitori, con conseguente rigetto del ricorso;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ritenendo esclusa la possibilit\u0026#224; di un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata, il giudice a quo ravvisa la non manifesta infondatezza della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 262, primo comma, cod. civ. nella parte in cui tale disposizione non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, il solo cognome materno;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche questa disciplina sarebbe in contrasto sia con l\u0026#8217;art. 2 Cost., sotto il profilo della tutela dell\u0026#8217;identit\u0026#224; personale, sia con l\u0026#8217;art. 3 Cost., sotto il profilo dell\u0026#8217;uguaglianza tra donna e uomo;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il Tribunale ritiene che l\u0026#8217;acquisizione del cognome alla nascita avvenga unicamente sulla base di una discriminazione fondata sul sesso dei genitori, anche in presenza di una diversa volont\u0026#224; comune degli stessi; come riconosciuto dalla stessa sentenza di questa Corte n. 286 del 2016, il sistema in vigore deriva da una concezione patriarcale della famiglia e della potest\u0026#224; maritale, che non \u0026#232; pi\u0026#249; compatibile con il principio costituzionale della parit\u0026#224; tra uomo e donna;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la disposizione censurata sarebbe, altres\u0026#236;, in contrasto con l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU; al riguardo, \u0026#232; richiamata la sentenza della Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo del 7 gennaio 2014 (Cusan e Fazzo contro Italia), che ha affermato che l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; per i genitori di attribuire al figlio, alla nascita, il cognome della madre, anzich\u0026#233; quello del padre, integra la violazione dell\u0026#8217;art. 14 (Divieto di discriminazione), in combinato disposto con l\u0026#8217;art. 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) CEDU, principi che trovano corrispondenza negli artt. 7 e 21 CDFUE, che pure verrebbero in rilievo;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche \u0026#232; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, comunque, infondata;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche ad avviso dell\u0026#8217;interveniente le questioni sarebbero inammissibili, poich\u0026#233; l\u0026#8217;intervento richiesto richiederebbe una operazione manipolativa esorbitante dai poteri di questa Corte (sono richiamate le sentenze n. 61 del 2006 e le ordinanze n. 586 e n. 176 del 1988);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, nel merito, le questioni sarebbero manifestamente infondate; nel caso in esame le censure del giudice a quo sarebbero volte a rimettere ai genitori la scelta del cognome da attribuire ai figli, in particolare attraverso l\u0026#8217;indicazione del solo cognome materno; tuttavia, la norma di sistema attributiva del cognome paterno al figlio \u0026#8211; ferma restando la possibilit\u0026#224; di aggiungere il cognome materno \u0026#8211; non consente, proprio a tutela del diritto del figlio al nome, di far dipendere l\u0026#8217;attribuzione del cognome dalla scelta dei genitori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eConsiderato che il Tribunale ordinario di Bolzano ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 262, primo comma, del codice civile che, nel dettare la disciplina del cognome del figlio nato fuori dal matrimonio, prevede che \u0026#171;Se il riconoscimento \u0026#232; stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre\u0026#187;; la disposizione \u0026#232; censurata nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, il solo cognome materno;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche questa preclusione si porrebbe in contrasto, in primo luogo, con l\u0026#8217;art. 2 della Costituzione, sotto il profilo della tutela dell\u0026#8217;identit\u0026#224; personale; sarebbe, inoltre, violato l\u0026#8217;art. 3 Cost., sotto il profilo dell\u0026#8217;uguaglianza tra donna e uomo, come gi\u0026#224; rilevato da questa Corte nella sentenza n. 286 del 2016; \u0026#232; denunciata, infine, la violazione dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia diritti dell\u0026#8217;uomo e libert\u0026#224; fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, che trovano corrispondenza negli artt. 7 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in via preliminare, non \u0026#232; fondata l\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; sollevata dalla difesa dello Stato per il carattere manipolativo dell\u0026#8217;intervento richiesto a questa Corte;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infatti, il petitum del rimettente \u0026#232; circoscritto al riconoscimento della possibilit\u0026#224;, attualmente preclusa dall\u0026#8217;art. 262, primo comma, cod. civ., di trasmettere al figlio, di comune accordo, alla nascita, il solo cognome materno; con ci\u0026#242;, dunque, il giudice a quo chiede l\u0026#8217;addizione di una specifica ipotesi derogatoria, ritenuta costituzionalmente imposta, volta a riconoscere il paritario rilievo dei genitori nella trasmissione del cognome al figlio;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche le questioni sollevate dal giudice a quo, relative alla preclusione della facolt\u0026#224; di scelta del solo cognome materno, sono strettamente connesse alla pi\u0026#249; ampia questione che ha ad oggetto la generale disciplina dell\u0026#8217;automatica attribuzione del cognome paterno;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la secolare prevalenza del cognome paterno trova il suo riconoscimento normativo \u0026#8211; oltre che nella disposizione censurata \u0026#8211; negli artt. 237 e 299 cod. civ.; nell\u0026#8217;art. 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile); negli artt. 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell\u0026#8217;ordinamento dello stato civile, a norma dell\u0026#8217;articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche questa Corte \u0026#232; gi\u0026#224; stata chiamata, in pi\u0026#249; occasioni, a valutare la legittimit\u0026#224; costituzionale di questa disciplina, in riferimento sia al principio di parit\u0026#224; dei genitori, sia al diritto all\u0026#8217;identit\u0026#224; personale dei figli, sia alla salvaguardia dell\u0026#8217;unit\u0026#224; familiare;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, sin da epoca risalente, \u0026#232; stata evidenziata la possibilit\u0026#224; di introdurre sistemi diversi di determinazione del nome, egualmente idonei a salvaguardare l\u0026#8217;unit\u0026#224; della famiglia, senza comprimere l\u0026#8217;eguaglianza e l\u0026#8217;autonomia dei genitori (ordinanze n. 586 e n. 176 del 1988);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in tempi pi\u0026#249; recenti, \u0026#232; stato espressamente riconosciuto che \u0026#171;l\u0026#8217;attuale sistema di attribuzione del cognome \u0026#232; retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potest\u0026#224; maritale, non pi\u0026#249; coerente con i principi dell\u0026#8217;ordinamento e con il valore costituzionale dell\u0026#8217;uguaglianza tra uomo e donna\u0026#187; (ordinanza n. 61 del 2006);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, da ultimo, ravvisando il contrasto della regola del patronimico con gli artt. 2, 3, 29, secondo comma, Cost., questa Corte ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 cod. civ.; 72, primo comma, del r.d. n. 1238 del 1939; e 33 e 34 del d.P.R. n. 396 del 2000, nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno; la dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#232; stata estesa, in via consequenziale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), all\u0026#8217;art. 262, primo comma, cod. civ., e all\u0026#8217;art. 299, terzo comma, cod. civ. (sentenza n. 286 del 2016);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche in tale decisione \u0026#8211; pur essendo stata riaffermata la necessit\u0026#224; di ristabilire il principio della parit\u0026#224; dei genitori \u0026#8211; si \u0026#232; preso atto che, in via temporanea, \u0026#171;in attesa di un indifferibile intervento legislativo, destinato a disciplinare organicamente la materia, secondo criteri finalmente consoni al principio di parit\u0026#224;\u0026#187;, \u0026#8220;sopravvive\u0026#8221; la generale previsione dell\u0026#8217;attribuzione del cognome paterno, destinata a operare in mancanza di accordo espresso dei genitori;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, tuttavia, anche dopo questa pronuncia, gli inviti ad una sollecita rimodulazione della disciplina \u0026#8211; in grado di coniugare il trattamento paritario delle posizioni soggettive dei genitori con il diritto all\u0026#8217;identit\u0026#224; personale del figlio \u0026#8211; sinora non hanno avuto s\u0026#233;guito;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, pertanto, la prevalenza del cognome paterno costituisce tuttora il presupposto delle disposizioni, sopra richiamate, che declinano la regola del patronimico nelle sue diverse esplicazioni, tra le quali rientra certamente la disposizione censurata dell\u0026#8217;art. 262, primo comma, cod. civ.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, di conseguenza, anche laddove fosse riconosciuta la facolt\u0026#224; dei genitori di scegliere, di comune accordo, la trasmissione del solo cognome materno, la regola che impone l\u0026#8217;acquisizione del solo cognome paterno dovrebbe essere ribadita in tutte le fattispecie in cui tale accordo manchi o, comunque, non sia stato legittimamente espresso; in questi casi, verosimilmente pi\u0026#249; frequenti, dovrebbe dunque essere riconfermata la prevalenza del cognome paterno, la cui incompatibilit\u0026#224; con il valore fondamentale dell\u0026#8217;uguaglianza \u0026#232; stata da tempo riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 286 del 2016 e n. 61 del 2006);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in questo quadro, neppure il consenso, su cui fa leva la limitata possibilit\u0026#224; di deroga alla generale disciplina del patronimico, potrebbe ritenersi espressione di un\u0026#8217;effettiva parit\u0026#224; tra le parti, posto che una di esse non ha bisogno dell\u0026#8217;accordo per far prevalere il proprio cognome;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, pertanto, nella perdurante vigenza del sistema che fa prevalere il cognome paterno, lo stesso meccanismo consensuale \u0026#8211; che il rimettente vorrebbe estendere all\u0026#8217;opzione del solo cognome materno \u0026#8211; non porrebbe rimedio allo squilibrio e alla disparit\u0026#224; tra i genitori;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche \u0026#171;il modo in cui occasionalmente sono poste le questioni incidentali di legittimit\u0026#224; costituzionale non pu\u0026#242; impedire al giudice delle leggi l\u0026#8217;esame pieno del sistema nel quale le norme denunciate sono inserite\u0026#187; (ordinanza n. 183 del 1996; nello stesso senso, sentenza n. 179 del 1976 e ordinanze n. 230 del 1975 e n. 100 del 1970);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, alla luce del rapporto di presupposizione e di continenza tra la questione specifica dedotta dal giudice a quo e quella nascente dai dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale ora indicati, la risoluzione della questione avente ad oggetto l\u0026#8217;art. 262, primo comma, cod. civ., nella parte in cui impone l\u0026#8217;acquisizione del solo cognome paterno, si configura come logicamente pregiudiziale e strumentale per definire le questioni sollevate dal giudice a quo (ex multis, sentenze n. 255 del 2014, n. 179 del 1976, n. 195 del 1972; nonch\u0026#233; ordinanze n. 114 e n. 96 del 2014, n. 42 del 2001; n. 197 e n. 183 del 1996; n. 297 e n. 225 del 1995; n. 294 del 1993; n. 378 del 1992, n. 230 del 1975 e n. 100 del 1970);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche d\u0026#8217;altra parte, ancorch\u0026#233; siano legittimamente prospettabili soluzioni normative differenziate, l\u0026#8217;esame di queste specifiche istanze di tutela costituzionale, attinenti a diritti fondamentali, non pu\u0026#242; essere pretermesso, poich\u0026#233; \u0026#171;l\u0026#8217;esigenza di garantire la legalit\u0026#224; costituzionale deve, comunque sia, prevalere su quella di lasciare spazio alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore per la compiuta regolazione della materia\u0026#187; (sentenza n. 242 del 2019; nello stesso senso, sentenze n. 96 del 2015, n. 162 del 2014 e n. 113 del 2011);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la non manifesta infondatezza della questione pregiudiziale \u0026#232; rilevabile nel contrasto della vigente disciplina, impositiva di un solo cognome e ricognitiva di un solo ramo genitoriale, con la necessit\u0026#224;, costituzionalmente imposta dagli artt. 2 e 3 Cost., di garantire l\u0026#8217;effettiva parit\u0026#224; dei genitori, la pienezza dell\u0026#8217;identit\u0026#224; personale del figlio e di salvaguardare l\u0026#8217;unit\u0026#224; della famiglia;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche tutto ci\u0026#242; porta a dubitare della legittimit\u0026#224; costituzionale della disciplina dell\u0026#8217;automatica acquisizione del solo patronimico, che trova espressione nell\u0026#8217;art. 262, primo comma, cod. civ.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche \u0026#232; stato osservato sin da epoca risalente che la prevalenza attribuita al ramo paterno nella trasmissione del cognome non pu\u0026#242; ritenersi giustificata dall\u0026#8217;esigenza di salvaguardia dell\u0026#8217;unit\u0026#224; familiare, poich\u0026#233; \u0026#171;\u0026#232; proprio l\u0026#8217;eguaglianza che garantisce quella unit\u0026#224; e, viceversa, \u0026#232; la diseguaglianza a metterla in pericolo\u0026#187;, in quanto l\u0026#8217;unit\u0026#224; \u0026#171;si rafforza nella misura in cui i reciproci rapporti fra i coniugi sono governati dalla solidariet\u0026#224; e dalla parit\u0026#224;\u0026#187; (sentenza n. 133 del 1970); nel caso in esame, ancora una volta, \u0026#171;[l]a perdurante violazione del principio di uguaglianza \u0026#8220;morale e giuridica\u0026#8221; dei coniugi [\u0026#8230;] contraddice, ora come allora, quella finalit\u0026#224; di garanzia dell\u0026#8217;unit\u0026#224; familiare, individuata quale ratio giustificatrice, in generale, di eventuali deroghe alla parit\u0026#224; dei coniugi\u0026#187; (sentenza n. 286 del 2016);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche \u0026#171;la previsione dell\u0026#8217;inderogabile prevalenza del cognome paterno sacrifica il diritto all\u0026#8217;identit\u0026#224; del minore, negandogli la possibilit\u0026#224; di essere identificato, sin dalla nascita, anche con il cognome materno\u0026#187; (ancora sentenza n. 286 del 2016);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infine, il dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale che investe l\u0026#8217;art. 262, primo comma, cod. civ., attiene anche alla violazione dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 14 (Divieto di discriminazione) CEDU;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, a questo riguardo, la Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, nella sentenza 7 gennaio 2014, Cusan e Fazzo contro Italia, ha ritenuto che la rigidit\u0026#224; del sistema italiano \u0026#8211; che fa prevalere il cognome paterno e nega rilievo ad una diversa volont\u0026#224; concordemente espressa dai genitori \u0026#8211; costituisce una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, determinando altres\u0026#236; una discriminazione ingiustificata tra i genitori, in contrasto con gli art. 8 e 14 CEDU;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, pertanto, questa Corte non pu\u0026#242; esimersi, ai fini della definizione del presente giudizio, dal risolvere pregiudizialmente le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 262, primo comma, cod. civ., nella parte in cui, in mancanza di diverso accordo dei genitori, impone l\u0026#8217;automatica acquisizione del cognome paterno, anzich\u0026#233; dei cognomi di entrambi i genitori, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) solleva, disponendone la trattazione innanzi a s\u0026#233;, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 262, primo comma, del codice civile, nella parte in cui, in mancanza di diverso accordo dei genitori, impone l\u0026#8217;acquisizione alla nascita del cognome paterno, anzich\u0026#233; dei cognomi di entrambi i genitori, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0026#8217;uomo e delle libert\u0026#224; fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) sospende il presente giudizio fino alla definizione delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale di cui sopra;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) ordina che la cancelleria provveda agli adempimenti di legge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuliano AMATO, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria l\u002711 febbraio 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20210211145939.pdf","oggetto":"Stato civile - Cognome del figlio nato fuori dal matrimonio - Riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori - Assunzione del cognome paterno salva la facolt\u0026#224; dei genitori, di comune accordo, di trasmettere anche il cognome materno - Preclusione della possibilit\u0026#224; per i genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, il solo cognome materno.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"43560","titoletto":"Prospettazione della questione incidentale - Petitum non manipolativo - Ammissibilità - Rigetto di eccezione preliminare.","testo":"Non è accolta l\u0027eccezione di inammissibilità, per il carattere manipolativo dell\u0027intervento richiesto, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell\u0027art. 262, primo comma, cod. civ. Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e chiede l\u0027addizione di una specifica ipotesi derogatoria, ritenuta costituzionalmente imposta, volta a riconoscere il paritario rilievo dei genitori nella trasmissione del cognome al figlio.","numero_massima_successivo":"43561","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice civile","data_legge":"","numero":"","articolo":"262","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43561","titoletto":"Nome - Cognome del figlio nato fuori dal matrimonio - Assunzione automatica del cognome paterno in caso di riconoscimento contemporaneo da parte di entrambi i genitori - Possibilità per essi, di comune accordo, di trasmettere, al momento della nascita, solo il cognome materno - Omessa previsione - Denunciata violazione del diritto all\u0027identità personale e del principio di uguaglianza, anche in relazione agli obblighi europei e sovranazionali - Pregiudizialità della questione relativa all\u0027acquisizione del solo cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori, nell\u0027ipotesi di mancato accordo tra loro - Autorimessione della questione pregiudiziale - Sospensione del giudizio principale - Notifiche conseguenti.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono sollevate dalla Corte costituzionale - in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest\u0027ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU -, che pertanto ne dispone la trattazione innanzi a sé sospendendo il giudizio principale, le questioni di legittimità costituzionale dell\u0027art. 262, primo comma, cod. civ., nella parte in cui, in mancanza di diverso accordo dei genitori, impone l\u0027acquisizione alla nascita del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori. Le questioni sollevate dal Tribunale di Bolzano, relative alla preclusione della facoltà, per i genitori, di scegliere, di comune accordo, il solo cognome materno, sono strettamente connesse alla più ampia questione - avente carattere logicamente pregiudiziale - che ha ad oggetto la generale disciplina dell\u0027automatica attribuzione del cognome paterno. Infatti, anche laddove fosse riconosciuta la facoltà suddetta, la regola che impone l\u0027acquisizione del solo cognome paterno dovrebbe essere ribadita in tutte le fattispecie in cui tale accordo manchi o, comunque, non sia stato legittimamente espresso, con la conseguenza che il meccanismo consensuale richiesto dal rimettente non porrebbe rimedio allo squilibrio e alla disparità tra i genitori. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 286 del 2016, n. 255 del 2014, n. 179 del 1976, n. 195 del 1972 e n. 133 del 1970; ordinanze n. 114 del 2014, n. 61 del 2006, n. 42 del 2001, n. 197 del 1996, n. 183 del 1996, n. 297 del 1995, n. 225 del 1995, n. 294 del 1993, n. 378 del 1992, n. 586 del 1988, n. 176 del 1988, n. 230 del 1975 e n. 100 del 1970\u003c/em\u003e). \u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSecondo la giurisprudenza costituzionale, il modo in cui occasionalmente sono poste le questioni incidentali di legittimità costituzionale non può impedire al giudice delle leggi l\u0027esame pieno del sistema nel quale le norme denunciate sono inserite. Ancorché siano legittimamente prospettabili soluzioni normative differenziate, l\u0027esame da parte della Corte di specifiche istanze di tutela costituzionale, attinenti a diritti fondamentali, non può essere pretermesso, poiché l\u0027esigenza di garantire la legalità costituzionale deve, comunque sia, prevalere su quella di lasciare spazio alla discrezionalità del legislatore per la compiuta regolazione della materia. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 242 del 2019, n. 96 del 2015, n. 162 del 2014, n. 113 del 2011 e n. 179 del 1976; ordinanze n. 183 del 1996, n. 230 del 1975 e n. 100 del 1970\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"43560","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice civile","data_legge":"","numero":"","articolo":"262","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"14","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"39335","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 18/2021","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"6","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1951","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42091","autore":"Barba V.","titolo":"Il cognome tra eguaglianza dei genitori e identità del figlio. Identità e interesse del minore vs. accordo dei genitori","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.questionegiustizia.it","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"42091_2021_18.pdf","nome_file_fisico":"131_+2_Barba.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41300","autore":"Bartolucci L.","titolo":"La disciplina del \"doppio cognome\" dopo la sentenza n. 131 del 2022: la prolungata inerzia del legislatore e un nuovo capitolo dei suoi rapporti con la Corte","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.giurcost.org","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"41300_2021_18.pdf","nome_file_fisico":"131-2022_Bartolucci.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"36959","autore":"Bugetti M.N., Pizzetti F.G.","titolo":"(Quasi) al capolinea la regola della trasmissione automatica del patronimico ai figli","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Famiglia e diritto","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.120 - A.435","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41582","autore":"Canzian N.","titolo":"L\u0027ultimo capitolo della saga del doppio cognome. Nota alla sentenza n. 131 del 2022 della Corte costituzionale","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.nomos-leattualitaneldiritto.it","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"41582_2021_18.pdf","nome_file_fisico":"131-2022_Canzian.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"39334","autore":"Casaburi G.","titolo":"La Corte costituzionale chiama, la Consulta risponderà. Conto alla rovescia per la prevalenza del patronimico","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"6","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1949","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45329","autore":"Di Rosa G.","titolo":"Diritto al nome e rapporti di filiazione","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Diritto di Famiglia e delle Persone","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"4","parte_rivista":"II","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1662","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45667","autore":"Faraguna P.","titolo":"A mezza via tra attivismo e deferenza: il paternalismo costituzionale","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.forumcostituzionale.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"1","parte_rivista":"Rassegna","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45666_2021_18.pdf","nome_file_fisico":"Faraguna.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"40758","autore":"Frontoni E.","titolo":"Il cognome del figlio: una questione senza soluzione?","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.associazionedeicostituzionalisti.osservatorio.it","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"40758_2021_18.pdf","nome_file_fisico":"18_2021+1_Frontoni.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"35907","autore":"Ingenito C.","titolo":"Una nuova occasione per superare \"l\u0027anche\" nell\u0027attribuzione al figlio del cognome dei genitori. Riflessioni a margine dell\u0027ordinanza n. 18/2021 della Corte Costituzionale","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.federalismi.it","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"11","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"35907_2021_18.pdf","nome_file_fisico":"18-2021+altra_Ingenito.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42420","autore":"Ingenito C.","titolo":"Storia del nuovo cognome dei figli tra tutela dell\u0027unità familiare e diritto all\u0027identità. 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Coscienza sociale e giurisprudenza costituzionale.","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Quaderni costituzionali","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"377","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41286","autore":"Masciotta C.","titolo":"L\u0027eguaglianza dei genitori nell\u0027attribuzione del cognome: una nuova regola \u0027iuris\u0027 dettata dal giudice costituzionale","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.osservatoriosullefonti.it","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"41286_2021_18.pdf","nome_file_fisico":"131-2022+altre_Masciotta.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42375","autore":"Mazzola A.","titolo":"Il cognome dei figli, \"Caronte\" per la parità ed eguaglianza fra i sessi","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.osservatorioaic.it","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"14","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"42375_2021_18.pdf","nome_file_fisico":"131_2022+2_Mazzola.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41191","autore":"Monaco G.","titolo":"Pregiudizialità logica della questione che la Corte solleva innanzi a sé. 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