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Giudici : Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Francesco AMOROSO, Giovanni VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 8, commi 1, 2, 3 e 6, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 (Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l\u0026#8217;acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonch\u0026#233; in materia di salute e adempimenti fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 2023, n. 56, promosso dalla Regione Campania con ricorso notificato il 28 luglio 2023, depositato in cancelleria il successivo 31 luglio, iscritto al n. 23 del registro ricorsi 2023 e pubblicato nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 20 marzo 2024 il Giudice relatore Giovanni Pitruzzella;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e l\u0026#8217;avvocata Almerina Bove per la Regione Campania e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 19 giugno 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso, depositato il 31 luglio 2023 e iscritto al n. 23 del registro ricorsi 2023, la Regione Campania ha promosso questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 8, commi 1, 2, 3 e 6, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 (Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l\u0026#8217;acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonch\u0026#233; in materia di salute e adempimenti fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 2023, n. 56, in riferimento agli artt. 3, 5, 32, 77, 97, 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTali disposizioni sono state impugnate nella parte in cui istituiscono un fondo di euro 1.085.000.000,00 al fine di ripianare il superamento, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, dei tetti di spesa imposti alle regioni e alle province autonome per l\u0026#8217;acquisto dei dispositivi medici (art. 8, comma 1), stabiliscono i criteri di ripartizione (art. 8, comma 2), istituiscono un meccanismo agevolato per le imprese identificate quali fornitrici obbligate a concorrere al ripianamento del superamento del tetto di spesa le quali, in merito ai provvedimenti regionali o provinciali relativi a tale identificazione, non abbiano instaurato controversie o che le abbiano abbandonate (art. 8, comma 3), e favoriscono in tal caso l\u0026#8217;accesso di tali aziende al credito (art. 8, comma 6).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe disposizioni indicate sono impugnate perch\u0026#233; escludono del tutto dal fondo la Regione Campania, che invece ritiene di avere diritto di partecipare \u0026#171;sulla base delle quote di accesso al fabbisogno indistinto \u003cem\u003estandard\u003c/em\u003e per il servizio sanitario nazionale ai sensi degli articoli 25 e ss. del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale disciplina si porrebbe in contrasto, anzitutto, con l\u0026#8217;art. 77 Cost., per \u0026#171;evidente carenza della straordinariet\u0026#224; del caso di necessit\u0026#224; e di urgenza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa normativa impugnata, inoltre, determinerebbe una \u0026#171;gravissima violazione dei principi di eguaglianza, buon andamento e imparzialit\u0026#224;\u0026#187;, tutelati dagli artt. 3 e 97 Cost., in quanto privilegerebbe le sole regioni e province autonome che hanno superato i tetti di spesa per dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, con l\u0026#8217;attribuzione di risorse che possono essere anche superiori alle necessit\u0026#224; di ripianamento della spesa indicata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe previsioni in esame sarebbero lesive, altres\u0026#236;, degli artt. 5, 117, terzo e quarto comma, e 120 Cost., in quanto l\u0026#8217;istituzione del fondo prescinderebbe da ogni \u0026#171;forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nella determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse disponibili\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Regione denuncia il contrasto anche con gli artt. 5 e 119 Cost., sul presupposto che la normativa impugnata determini una \u0026#171;grave e ingiustificata compressione delle attribuzioni e della autonomia finanziaria della Regione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn contrasto con l\u0026#8217;art. 118 Cost., la disciplina impugnata lederebbe le prerogative della Regione Campania nella materia della tutela della salute, prerogative \u0026#171;rilevantissime [\u0026#8230;] anche in ragione dei principi di \u0026#8220;sussidiariet\u0026#224;, differenziazione ed adeguatezza\u0026#8221; sanciti dall\u0026#8217;articolo 118 della Costituzione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, la disciplina dettata dal legislatore pregiudicherebbe anche il diritto alla salute tutelato dall\u0026#8217;art. 32 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto di dichiarare inammissibili e comunque non fondate le questioni promosse dalla Regione Campania.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; In primo luogo, il ricorso sarebbe inammissibile, in quanto non porrebbe alcuna questione inerente alla lesione delle competenze regionali, che potranno essere comunque esercitate sulla base delle risorse finanziarie disponibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Le doglianze della parte ricorrente sarebbero comunque manifestamente infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon si ravviserebbe l\u0026#8217;evidente mancanza dei requisiti di straordinaria necessit\u0026#224; e urgenza prescritti dall\u0026#8217;art. 77 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNeppure sarebbe stato violato il principio di leale collaborazione, poich\u0026#233; tutti i provvedimenti attuativi del \u003cem\u003epayback\u003c/em\u003e in materia di dispositivi medici sarebbero stati condivisi con le regioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl legislatore statale, nel porre a carico del bilancio dello Stato il 52 per cento dell\u0026#8217;onere originariamente destinato a gravare sulle aziende, si sarebbe limitato a supportare le imprese, \u0026#171;nulla innovando con riferimento alle risorse spettanti alle regioni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 8 del d.l. n. 34 del 2023, come convertito, pertanto, non avrebbe alcuna attinenza con \u0026#171;le rivendicazioni regionali di una presunta carenza di specifici finanziamenti del Servizio sanitario nazionale\u0026#187;. Peraltro, negli anni 2020, 2021 e 2022 sarebbe stata garantita la copertura di tutti i costi sostenuti per far fronte all\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19 e i tavoli tecnici di monitoraggio della spesa sanitaria delle regioni non avrebbero segnalato criticit\u0026#224; di sorta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; In prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza, la parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa, per contestare le eccezioni di inammissibilit\u0026#224; e ribadire gli argomenti a sostegno dell\u0026#8217;accoglimento delle questioni promosse.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl legislatore statale, ad avviso della Regione, avrebbe determinato in modo unilaterale e arbitrario i beneficiari di risorse integrative e avrebbe estromesso la Regione Campania, privandola di risorse indispensabili \u0026#171;all\u0026#8217;esercizio di funzioni fondamentali in materie di legislazione concorrente come la tutela della salute e il coordinamento della finanza pubblica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4. \u0026#8211; All\u0026#8217;udienza le parti hanno ribadito le conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso iscritto al n. 23 reg. ric. 2023, la Regione Campania impugna l\u0026#8217;art. 8, commi 1, 2, 3 e 6, del d.l. n. 34 del 2023, come convertito, per contrasto con gli artt. 3, 5, 32, 77, 97, 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 Cost., \u0026#171;nella parte in cui ivi si dispone che il fondo istituito ai sensi del comma 1 \u0026#232; ripartito soltanto tra le Regioni che hanno superato il tetto di spesa per l\u0026#8217;acquisto di dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 anzich\u0026#233; tra tutte le Regioni sulla base delle quote di accesso al fabbisogno indistinto \u003cem\u003estandard\u003c/em\u003e per il servizio sanitario nazionale ai sensi degli artt. 25 e ss. del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale promosse dalla Regione Campania riguardano, anzitutto, l\u0026#8217;art. 8, comma 1, del d.l. n. 34 del 2023, come convertito, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell\u0026#8217;economia e delle finanze, un fondo con una dotazione \u0026#171;pari a 1.085 milioni di euro per l\u0026#8217;anno 2023\u0026#187;, al fine di ripianare il superamento, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, dei tetti di spesa imposti alle regioni e alle province autonome per l\u0026#8217;acquisto dei dispositivi medici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; impugnato anche l\u0026#8217;art. 8, comma 2, del citato d.l. n. 34 del 2023, come convertito, che ripartisce il fondo in esame tra ciascuna regione e provincia autonoma \u0026#171;secondo gli importi indicati nella tabella A allegata al presente decreto, determinati in proporzione agli importi complessivamente spettanti alle medesime regioni e province autonome per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, indicati negli allegati A, B, C e D del decreto del Ministro della salute 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022\u0026#187; (art. 8, comma 2, primo periodo). Secondo la previsione in esame, le risorse del fondo possono essere impiegate \u0026#171;per gli equilibri dei servizi sanitari regionali dell\u0026#8217;anno 2022\u0026#187; (art. 8, comma 2, secondo periodo).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Regione Campania dubita, inoltre, della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 8, comma 3, del d.l. n. 34 del 2023, come convertito, che prevede un meccanismo agevolato per le imprese che non abbiano instaurato controversie o che le abbiano abbandonate, in relazione ai provvedimenti regionali e provinciali che identificano le aziende fornitrici obbligate a concorrere al ripianamento del superamento del tetto di spesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe imprese sono ammesse a estinguere il debito mediante il pagamento di un importo ridotto, pari al 48 per cento della quota determinata dal decreto del Ministro della salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), che ha quantificato il \u0026#171;superamento del tetto e la quota complessiva di ripiano posta a carico delle aziende fornitrici dei dispositivi medici\u0026#187; (art. 1, comma 2).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;impugnazione della Regione Campania investe, infine, l\u0026#8217;art. 8, comma 6, del d.l. n. 34 del 2023, come convertito, che, per \u0026#171;esigenze di liquidit\u0026#224; connesse all\u0026#8217;assolvimento dell\u0026#8217;obbligo di ripiano\u0026#187;, consente alle piccole e alle medie imprese di \u0026#171;richiedere finanziamenti a banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e ad altri soggetti abilitati all\u0026#8217;esercizio del credito in Italia, suscettibili di essere assistiti, previa valutazione del merito di credito, dalla garanzia prestata dal Fondo di cui all\u0026#8217;articolo 2, comma 100, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662\u0026#187;. Si tratta del Fondo gi\u0026#224; istituito presso il Mediocredito Centrale spa, finalizzato a garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche alle piccole e medie imprese.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; La parte ricorrente denuncia, anzitutto, il contrasto con l\u0026#8217;art. 77 Cost., per l\u0026#8217;evidente difetto dei presupposti di straordinaria necessit\u0026#224; e urgenza. Nessun cenno conterrebbe il preambolo alle ragioni che giustificano il ricorso allo strumento della decretazione d\u0026#8217;urgenza. Le previsioni impugnate, difatti, non presenterebbero alcuna attinenza con la necessit\u0026#224;, dichiarata nel preambolo, di introdurre misure finalizzate a fronteggiare la carenza di personale medico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl legislatore statale, inoltre, in violazione del principio di leale collaborazione (artt. 5 e 120 Cost.), avrebbe individuato in materia unilaterale e arbitraria i beneficiari delle risorse destinate al finanziamento delle funzioni relative alla tutela della salute, senza coinvolgere il sistema delle autonomie territoriali nella relativa ripartizione. Tale coinvolgimento, soprattutto nella definizione dei criteri e delle modalit\u0026#224; di riparto, sarebbe stato necessario, in ragione dell\u0026#8217;incidenza del finanziamento concesso \u0026#171;su materie di competenza regionale residuale o concorrente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa ricorrente prospetta anche il contrasto con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.). Le risorse non sarebbero state suddivise in maniera equa, in conformit\u0026#224; ai criteri che presiedono al riparto del fondo sanitario nazionale, e sarebbero state trascurate \u0026#171;le reali e contingenti esigenze dei sistemi sanitari interessati\u0026#187;. Ne conseguirebbe \u0026#171;un\u0026#8217;ingiustificabile e arbitraria disparit\u0026#224; di trattamento\u0026#187;, che privilegerebbe le regioni e le province autonome che hanno superato i tetti di spesa con un contributo a fondo perduto, in misura che potrebbe risultare eccedente rispetto alla necessit\u0026#224; di ripianamento. La Campania, per contro, sarebbe stata del tutto estromessa dalla distribuzione delle risorse.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe disposizioni impugnate sarebbero lesive, inoltre, del principio di buon andamento (art. 97 Cost.), in quanto impedirebbero ai cittadini campani di \u0026#171;fruire di servizi sanitari pi\u0026#249; efficienti\u0026#187;, finanziati con risorse adeguate alle \u0026#171;ampie funzioni in materia sanitaria della Regione\u0026#187;, e pregiudicherebbero \u0026#171;la sana gestione finanziaria\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSarebbero lese anche le prerogative attinenti alla tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.), particolarmente rilevanti \u0026#171;anche in ragione dei principi di \u0026#8220;sussidiariet\u0026#224;, differenziazione ed adeguatezza\u0026#8221; sanciti dall\u0026#8217;articolo 118 della Costituzione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe disposizioni impugnate confliggerebbero, altres\u0026#236;, con gli artt. 5 e 119 Cost., in quanto determinerebbero una \u0026#171;grave e ingiustificata compressione delle attribuzioni e della autonomia finanziaria della Regione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Regione ravvisa, infine, \u0026#171;una chiara compromissione, sia sul piano formale che sostanziale, dell\u0026#8217;effettivo riconoscimento del diritto alla salute\u0026#187; di quanti risiedono in Campania, in antitesi con l\u0026#8217;art. 32 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Occorre esaminare, in primo luogo, le eccezioni di inammissibilit\u0026#224; sollevate dalla difesa statale sul presupposto che il ricorso non alleghi alcuna invasione delle competenze legislative regionali. Si tratterebbe di questioni di carattere eminentemente economico-finanziario, con \u0026#171;riflessi di mero fatto sulle competenze della Regione, che non sono affatto invase, n\u0026#233; compresse o limitate\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione dev\u0026#8217;essere disattesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Per giurisprudenza costante di questa Corte, sono ammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale che una regione, nell\u0026#8217;ambito di un giudizio in via principale, prospetti in riferimento a parametri diversi da quelli che sovrintendono al riparto delle competenze tra lo Stato e le regioni, a condizione che siano chiaramente individuati gli \u0026#224;mbiti di competenza legislativa regionale indirettamente incisi dalla disciplina statale e sia adeguatamente illustrato il vizio di ridondanza (fra le molte,\u003cem\u003e \u003c/em\u003esentenza n. 40 del 2022, punto 2.4. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; A tale onere la parte ricorrente ha ottemperato in maniera adeguata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Regione indugia, con dovizia di riferimenti, sulle proprie competenze incise dalla normativa statale impugnata e sostiene, in particolare, che sia violata la competenza nelle materie di legislazione concorrente della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica, coordinamento che si deve intendere non solo come limitazione della spesa, ma anche, in senso finalistico, come orientamento della spesa ad una complessiva efficienza del sistema.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tale riguardo, la ricorrente, tanto nell\u0026#8217;atto di impugnazione quanto nella memoria illustrativa depositata in vista dell\u0026#8217;udienza, ha suffragato in maniera adeguata l\u0026#8217;asserita compressione delle attribuzioni regionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; All\u0026#8217;esame delle censure giova premettere la ricostruzione del contesto normativo in cui si collocano le previsioni impugnate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Le disposizioni dettate dal legislatore statale si innestano sulla disciplina del \u003cem\u003epayback\u003c/em\u003e dei dispositivi medici, definita nel dettaglio, da ultimo, dall\u0026#8217;art. 9-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti pubblici territoriali. Disposizioni per garantire la continuit\u0026#224; dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonch\u0026#233; norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125, al fine di garantire il rispetto del tetto di spesa regionale per l\u0026#8217;acquisto di dispositivi medici, ponendo a carico delle imprese fornitrici parte dello scostamento registrato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe previsioni impugnate danno nuovo impulso a un meccanismo che, dapprima, non era stato compiutamente definito nelle sue modalit\u0026#224; operative.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale accelerazione delle procedure di ripiano \u0026#232; scandita, in particolare, dall\u0026#8217;art. 9-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 9-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, introdotto\u003cem\u003e \u003c/em\u003edall\u0026#8217;art. 18, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali), convertito, con modificazioni, nella legge 21 settembre 2022, n. 142.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe tappe dell\u0026#8217;attuazione del \u003cem\u003epayback\u003c/em\u003e si dipanano attraverso i seguenti passaggi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer il solo ripiano dell\u0026#8217;eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, regioni e province autonome definiscono con proprio provvedimento \u0026#171;l\u0026#8217;elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale\u0026#187;, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale 6 luglio 2022, che certifica il superamento del tetto di spesa regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl legislatore demanda a un decreto del Ministro della salute, \u0026#171;da adottarsi d\u0026#8217;intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale\u0026#187; del 6 luglio 2022, il compito di tracciare \u0026#171;le linee guida propedeutiche alla emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tale compito ha provveduto il decreto del Ministro della salute 6 ottobre 2022, intitolato \u0026#171;Adozione delle linee guida propedeutiche all\u0026#8217;emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Prioritario, in ordine logico, \u0026#232; l\u0026#8217;esame della censura incentrata sulla violazione dell\u0026#8217;art. 77 Cost., che investe il corretto esercizio della funzione normativa primaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa questione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; La scelta del Governo di intervenire con decreto-legge pu\u0026#242; essere sindacata da questa Corte nelle ipotesi di evidente mancanza dei presupposti tipizzati dall\u0026#8217;art. 77 Cost. e di manifesta irragionevolezza o arbitrariet\u0026#224; della relativa valutazione (fra le molte, sentenza n. 200 del 2023, punto 7.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Tali ipotesi esulano dal caso di specie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa normativa impugnata si inserisce armonicamente nel Capo II del d.l. n. 34 del 2023, come convertito, denominato \u0026#171;Disposizioni in materia di salute\u0026#187; e contraddistinto, in tutte le disposizioni che vi sono confluite, da una matrice razionalmente unitaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;indifferibile necessit\u0026#224; di garantire l\u0026#8217;efficienza del Servizio sanitario nazionale, dichiarata nel preambolo, accomuna anche la disciplina del fondo, che mitiga le criticit\u0026#224; di una normativa destinata a interferire, anche per la sua incidenza su un aggregato di primaria importanza della spesa, sul buon andamento del servizio sanitario globalmente inteso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRisulta soddisfatto, dunque, il requisito dell\u0026#8217;omogeneit\u0026#224;, che dev\u0026#8217;essere valutato in modo organico e complessivo, alla luce di tutti gli indici, esterni e interni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche dai lavori preparatori emergono nitide le giustificazioni del ricorso alla decretazione d\u0026#8217;urgenza, in una materia contrassegnata da un\u0026#8217;evoluzione normativa incessante e dal considerevole impatto sulla funzionalit\u0026#224; del Servizio sanitario nazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl disegno di legge governativo (Atto Camera n. 1060), in particolare, indica, nella relazione illustrativa che l\u0026#8217;accompagna, l\u0026#8217;obiettivo di \u0026#171;porre rimedio in via definitiva alle criticit\u0026#224; e difficolt\u0026#224; connesse al vigente quadro normativo relativo al ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici\u0026#187;, mediante un intervento volto a \u0026#171;sostenere il bilancio delle singole regioni attraverso l\u0026#8217;istituzione di un fondo, per l\u0026#8217;anno 2023, che verr\u0026#224; poi ripartito per ogni regione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233;, in senso contrario, si pu\u0026#242; invocare la circostanza che i termini per gli adempimenti siano stati di volta in volta prorogati. Tale proroga, lungi dal confutare la straordinaria necessit\u0026#224; ed urgenza, conferma le implicazioni problematiche di una materia quanto mai dibattuta, che ha richiesto l\u0026#8217;adozione di molteplici correttivi, allo scopo di completare il percorso di attuazione, avviato con i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, e di arginare il cospicuo contenzioso insorto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eGli elementi desumibili dal testo normativo, dai lavori preparatori, dalla stessa disamina del complessivo contesto di riferimento convergono nell\u0026#8217;escludere l\u0026#8217;evidente carenza dei presupposti indicati dalla Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Non sono fondate le questioni promosse in riferimento agli artt. 5 e 120 Cost., sul presupposto dell\u0026#8217;unilaterale determinazione delle risorse assegnate, in antitesi con il principio della leale collaborazione che deve permeare i rapporti tra Stato e regioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Si deve rilevare, in primo luogo, che \u0026#171;il principio di leale collaborazione non si impone, di norma, al procedimento legislativo, salvo per il caso di legislazione delegata ove ricorra uno stretto intreccio fra materie e competenze (tra le tante, sentenze n. 169 del 2020, n. 44 del 2018, n. 237 e n. 192 del 2017, nonch\u0026#233; n. 251 del 2016). Il rilievo, sul piano della legittimit\u0026#224; costituzionale, della consultazione con le regioni \u0026#232; escluso a maggior ragione nel caso del decreto-legge, la cui adozione \u0026#232; condizionata dal secondo comma dell\u0026#8217;art. 77 Cost. soltanto al presupposto dei casi straordinari di necessit\u0026#224; e urgenza (sentenze n. 194 del 2019, n. 137 e n. 17 del 2018)\u0026#187; (sentenza n. 6 del 2023, punto 6.2.4. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Inoltre, il fondo, ancorato a esigenze perequative e destinato a sovvenire a finalit\u0026#224; straordinarie di contenimento della spesa regionale, si atteggia come una misura di sostegno rivolta in via principale alla platea delle aziende fornitrici di dispositivi medici e si iscrive in un contesto che ne avvalora il carattere emergenziale, ribadito anche nel rapporto della Corte dei conti (sezioni riunite in sede di controllo) sul coordinamento della finanza pubblica per l\u0026#8217;anno 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; tale misura comprime l\u0026#8217;autonomia delle regioni e delle province autonome, legittimate a valersi delle risorse assegnate nella maniera che reputano pi\u0026#249; appropriata, al fine di garantire gli equilibri dei servizi sanitari regionali nell\u0026#8217;anno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.3.\u0026#8211; Peraltro, la gestione del \u003cem\u003epayback\u003c/em\u003e dei dispositivi medici, in tutte le fasi che l\u0026#8217;hanno caratterizzata, ha visto una capillare condivisione delle scelte statali con le regioni e le province autonome.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl d.m. 6 luglio 2022, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, \u0026#232; l\u0026#8217;approdo dell\u0026#8217;accordo tra Governo, regioni e province autonome, raggiunto il 7 novembre 2019 (Accordo, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 9-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l\u0026#8217;acquisto di dispositivi medici e di modalit\u0026#224; di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl d.m. 6 ottobre 2022, che detta le linee guida propedeutiche ai provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici, \u0026#232; stato adottato dopo l\u0026#8217;acquisizione dell\u0026#8217;intesa in Conferenza delle regioni e province autonome il 14 settembre 2022 e dopo l\u0026#8217;acquisizione dell\u0026#8217;intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 28 settembre 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUna volta che il legislatore statale, in via d\u0026#8217;urgenza, ha scelto di istituire un fondo per sopperire a necessit\u0026#224; improcrastinabili di ripianamento, la suddivisione delle risorse non pu\u0026#242; che essere parametrata agli scostamenti gi\u0026#224; accertati nel corso della costante interlocuzione con le regioni e le province autonome.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.4.\u0026#8211; Infine, la ricorrente evoca il mancato coinvolgimento nella suddivisione delle risorse non tanto nei suoi aspetti procedurali, quanto piuttosto per puntellare, sul versante sostanziale, le censure sul criterio di riparto individuato e sull\u0026#8217;esclusione della Campania.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; su questo profilo, punto nodale dell\u0026#8217;impugnazione, che occorre adesso svolgere lo scrutinio che il ricorso sollecita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Non possono essere accolte le censure che denunciano la lesione dei principi di sussidiariet\u0026#224;, differenziazione e adeguatezza (art. 118 Cost.) e, per altro verso, il \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e alle sfere di competenza legislativa regionale (art. 117, terzo e quarto comma, Cost.), con peculiare riguardo alla tutela della salute e al coordinamento della finanza pubblica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIdentica sorte seguono i motivi d\u0026#8217;impugnazione strettamente connessi, che attengono alla violazione degli artt. 32 e 97 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.\u0026#8211; Nello scrutinio demandato a questa Corte, rivestono rilievo decisivo le finalit\u0026#224; che l\u0026#8217;istituzione del fondo persegue.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome ha evidenziato anche la Corte dei conti, nel menzionato rapporto sul coordinamento della finanza pubblica per l\u0026#8217;anno 2023, il fondo istituito dal d.l. n. 34 del 2023, come convertito, attua \u0026#171;un alleggerimento dell\u0026#8217;onere di ripiano posto a carico delle aziende\u0026#187; e introduce una misura a carattere emergenziale, in un quadro che registra un considerevole e crescente impatto della spesa dei dispositivi medici sul livello complessivo della spesa sanitaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl citato rapporto documenta che gli scostamenti dai limiti di spesa tendono a presentare carattere strutturale, anche negli anni successivi al 2018, e impongono misure organiche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;immediato, tuttavia, in attesa di una ridefinizione di pi\u0026#249; ampia portata della disciplina, che lo stesso legislatore prefigura (art. 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante \u0026#171;Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidariet\u0026#224; sociale\u0026#187;, inserito dalla legge di conversione 3 luglio 2023, n. 87), si profila la necessit\u0026#224; ineludibile di \u0026#171;garantire le entrate regionali e fornire parziale copertura degli oneri a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici\u0026#187;. In questa prospettiva, il rapporto preconizza come verosimile un nuovo stanziamento di risorse, secondo le modalit\u0026#224; gi\u0026#224; individuate con l\u0026#8217;istituzione del fondo oggi all\u0026#8217;esame di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.\u0026#8211; \u0026#200; proprio la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e del contributo che d\u0026#224; conto dei criteri di riparto prescelti dal legislatore statale ed esclude il paventato contrasto con i parametri costituzionali richiamati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;istituzione del fondo rinviene la sua origine nel superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici e, pertanto, il criterio di riparto non pu\u0026#242; che rispecchiare la misura di tale scostamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe discende che un fondo, deputato a soddisfare esigenze specifiche di ripianamento e legato a una contingenza peculiare, non potrebbe essere attribuito secondo i criteri di carattere generale invocati dalla parte ricorrente, commisurati alle quote di accesso al fabbisogno indistinto standard.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa regione Campania non ha superato il tetto di spesa per i dispositivi medici e, pertanto, non ha fondamento la pretesa di aver parte a un fondo istituito al solo scopo di fronteggiare il superamento dei limiti prescritti, a tale riguardo, dal legislatore statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.3.\u0026#8211; Cos\u0026#236; inquadrata la genesi della misura in esame, si rivelano non fondate tutte le doglianze della ricorrente, nella stessa premessa argomentativa che vale a sorreggerle.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa non fondatezza si coglie anche nelle implicazioni che la parte ricorrente trae dalla premessa, con riferimento ai singoli parametri evocati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.3.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;istituzione del fondo non pregiudica le prerogative regionali nell\u0026#8217;\u0026#224;mbito della tutela della salute o del coordinamento della finanza pubblica e neppure determina, di riflesso, quella compressione del diritto inviolabile della salute o il \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e al buon andamento dell\u0026#8217;amministrazione che la ricorrente paventa (artt. 32 e 97 Cost.), come corollario della violazione della propria sfera di competenze.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.3.2.\u0026#8211; Si deve escludere la violazione dell\u0026#8217;art. 118 Cost., alla stregua delle peculiarit\u0026#224; dell\u0026#8217;intervento attuato dal legislatore statale. Nel caso di specie, non si configura un\u0026#8217;ipotesi di allocazione a livello statale di funzioni regionali o di altri enti territoriali, ma un intervento diretto dello Stato, a livello legislativo. Il richiamo all\u0026#8217;art. 118 Cost., svolto al solo fine di suffragare la lesione delle attribuzioni regionali, non si dimostra, dunque, pertinente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.3.3.\u0026#8211; Dev\u0026#8217;essere dichiarata non fondata anche la questione promossa in riferimento all\u0026#8217;art. 119 Cost., per quel che attiene alle disposizioni dell\u0026#8217;art. 8, commi 1, 2 e 6, del d.l. n. 34 del 2023, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon si pu\u0026#242; rinvenire alcuna correlazione tra il fondo, giustificato da una precisa finalit\u0026#224;, e l\u0026#8217;asserita impossibilit\u0026#224; di svolgere le funzioni nel settore sanitario, per effetto dei maggiori oneri affrontati in concomitanza con l\u0026#8217;emergenza pandemica. Come ha argomentato la difesa statale, tali aspetti sono stati affrontati nelle appropriate e distinte sedi di confronto tra lo Stato e le autonomie territoriali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;impugnazione, peraltro, non corrobora con argomenti decisivi l\u0026#8217;insufficienza dei mezzi finanziari per l\u0026#8217;adempimento dei compiti di spettanza della regione e la conseguente lesione dell\u0026#8217;autonomia finanziaria regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.3.4.\u0026#8211; Le medesime considerazioni conducono a respingere i motivi di impugnazione che la Regione formula in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., con esclusivo riguardo all\u0026#8217;istituzione del fondo e alle gi\u0026#224; richiamate disposizioni dell\u0026#8217;art. 8, commi 1, 2 e 6, del d.l. n. 34 del 2023, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa ragione giustificatrice del fondo si apprezza in maniera inequivocabile nei lavori preparatori e nell\u0026#8217;esame dello stesso quadro normativo in cui la misura censurata si colloca. L\u0026#8217;obiettivo di rendere pi\u0026#249; sostenibili gli oneri delle imprese fornitrici di dispositivi medici e di sovvenire alle necessit\u0026#224; del ripianamento, cui le regioni e le province autonome sono chiamate a far fronte, vale a conferire all\u0026#8217;intervento del legislatore una causa normativa adeguata, che non presta il fianco alle censure della ricorrente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Diverso \u0026#232; il discorso che si deve svolgere con riferimento alla concreta modulazione del fondo e, in particolare, all\u0026#8217;art. 8, comma 3, del d.l. n. 34 del 2023, come convertito, che di tale modulazione rappresenta l\u0026#8217;essenziale presupposto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe questioni promosse dalla regione sono fondate, in riferimento agli artt. 119 e 3 Cost., nei termini di seguito precisati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.1.\u0026#8211; Al fine di ridurre il contenzioso, il legislatore statale ha scelto di alleviare gli oneri delle imprese che imboccano la strada della definizione bonaria e, quindi, si \u0026#232; fatto carico della quota che i fornitori di dispositivi medici non dovranno pi\u0026#249; versare, in virt\u0026#249; di una disciplina di agevolazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe risorse stanziate nel fondo corrispondono alla quota che cessa di gravare sulle imprese, quando scelgano una definizione conciliativa delle controversie o rinuncino ad avviarle. La dotazione del fondo \u0026#232; determinata sul presupposto che tutte le imprese desistano dal contenzioso. Ne deriva che le somme stanziate a favore di regioni e province autonome coprono importi che le imprese non dovranno pi\u0026#249; versare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.2.\u0026#8211; Poste tali premesse, la ricorrente osserva che, in questo modo, regioni e province autonome \u0026#171;potranno ottenere risorse anche superiori al ripiano di tale tetto di spesa, in quanto avranno diritto all\u0026#8217;intera frazione di ripiano da parte delle aziende, ove queste non aderiscano alla definizione agevolata introdotta dalla norma\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePoich\u0026#233; \u0026#232; imprevedibile il numero delle aziende fornitrici di dispositivi medici che sceglieranno di addivenire a una definizione agevolata, le regioni si gioveranno \u0026#171;in maniera del tutto aleatoria\u0026#187; delle somme stanziate e potranno anche lucrare un \u003cem\u003equid \u003c/em\u003e\u003cem\u003epluris\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella memoria illustrativa, la ricorrente pone in risalto l\u0026#8217;insussistenza di una ragionevole connessione \u0026#171;tra le effettive sorti del contenzioso attivato dalle aziende fornitrici e il riconoscimento delle risorse pubbliche aggiuntive stanziate con le impugnate disposizioni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNessuna stima, difatti, \u0026#232; stata elaborata in ordine alla \u0026#171;platea di imprese che, rinunciando al contenzioso, saranno tenute a una corresponsione ridotta della quota di ripiano posta a loro carico\u0026#187;. Su tali profili si diffonde la memoria illustrativa della ricorrente, che adombra il rischio di un \u0026#171;cumulo di risorse\u0026#187;, suscettibile di rendere il contributo statale \u0026#171;slegato da ogni legittimo presupposto giuridico e/o causale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.3.\u0026#8211; I rilievi della regione colgono nel segno, nei limiti che ora saranno precisati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; significativo, anzitutto, che la ricorrente abbia esteso l\u0026#8217;impugnazione anche all\u0026#8217;art. 8, comma 3, del d.l. n. 34 del 2023, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe risorse stanziate per il fondo sono state determinate proprio in base al meccanismo che la disposizione impugnata tratteggia. Tra l\u0026#8217;istituzione del fondo, nella conformazione che la ricorrente censura, e tale meccanismo di agevolazione intercorre, dunque, un nesso inscindibile: dalla scelta di alleviare gli oneri delle imprese trae origine anche il fondo, con la dotazione che gli \u0026#232; stata concretamente assegnata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, nel congegno che la disciplina impugnata modella, si pu\u0026#242; scorgere un\u0026#8217;intrinseca antinomia tra i criteri selettivi dello sgravio accordato alle imprese e l\u0026#8217;assegnazione delle risorse alle regioni e alle province autonome, per far fronte agli oneri sopravvenuti in conseguenza del beneficio concesso alle imprese.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale antinomia trascende il rango dei meri inconvenienti di fatto, in quanto \u0026#232; insita nello stesso assetto che il legislatore, in via generale e astratta, ha delineato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDelle risorse assegnate dallo Stato le regioni e le province autonome si giovano anche quando le aziende fornitrici non abbiano aderito alla definizione agevolata e restino, quindi, tenute al versamento degli interi importi dovuti alle stesse regioni e province autonome. Dalla circostanza, accidentale e imprevedibile, della rinuncia al contenzioso consegue il concreto ammontare delle entrate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa combinazione tra uno sgravio per le imprese modulato in termini restrittivi e uno stanziamento di risorse concepito in modo indifferenziato conduce a riconoscere, alle regioni e alle province autonome che abbiano superato il tetto di spesa, risorse superiori all\u0026#8217;importo necessario a ripianarlo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.4.\u0026#8211; L\u0026#8217;incongruenza riscontrata si riverbera anche su un equilibrato e armonico assetto delle relazioni finanziarie tra lo Stato e le regioni, presidiato dall\u0026#8217;art. 119 Cost. La lesione dei criteri che presiedono a tale assetto radica l\u0026#8217;interesse della regione a ricorrere contro le disposizioni statali, idonee a vanificare le esigenze di distribuzione trasparente e razionale delle limitate risorse disponibili negli ambiti in cui si esplica l\u0026#8217;autonomia garantita dalla Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.5.\u0026#8211; Occorre, dunque, ripristinare il rapporto di necessaria correlazione tra le risorse, gi\u0026#224; stanziate dal legislatore statale al fine precipuo di alleviare gli oneri delle imprese, e la finalit\u0026#224; di rendere sostenibile, per le regioni, l\u0026#8217;obiettivo di ripianare la spesa concernente i dispositivi medici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl punto di equilibrio tra gli interessi contrapposti si rinviene nel riconoscimento a tutte le imprese della riduzione dell\u0026#8217;importo dovuto, a prescindere dalla scelta di abbandonare il contenzioso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tal modo, si pone rimedio alla irragionevolezza della disposizione impugnata e al rischio dell\u0026#8217;assegnazione di somme ingiustificate alle regioni che hanno travalicato i tetti di spesa imposti dal legislatore statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe somme del fondo sono cos\u0026#236; interamente destinate alle aziende fornitrici di dispositivi medici, per alleviare gli oneri derivanti dal meccanismo del \u003cem\u003epayback\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; In conclusione, si deve dichiarare l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 8, comma 3, del d.l. n. 34 del 2023, come convertito, nella parte in cui non estende a tutte le aziende fornitrici di dispositivi medici la riduzione al 48 per cento della quota determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all\u0026#8217;art. 9-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 9-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.l. n. 78 del 2015, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn forza della declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale, tale riduzione \u0026#232; dunque riconosciuta in termini generali e non \u0026#232; subordinata alla scelta della definizione bonaria del contenzioso e alla presentazione di apposita istanza di avvalersi di tale modalit\u0026#224; agevolata, con conseguente caducazione delle procedure e dei termini individuati dal medesimo art. 8, comma 3, del d.l. n. 34 del 2023, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003el\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 (Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l\u0026#8217;acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonch\u0026#233; in materia di salute e adempimenti fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 2023, n. 56, nella parte in cui non estende a tutte le aziende fornitrici di dispositivi medici la riduzione al 48 per cento della quota determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all\u0026#8217;art. 9-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 9-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuit\u0026#224; dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonch\u0026#233; norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125, con conseguente caducazione delle procedure e dei termini individuati dal medesimo art. 8, comma 3, del d.l. n. 34 del 2023, come convertito;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003enon fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 8, commi 1, 2 e 6, del d.l. n. 34 del 2023, come convertito, promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 32, 77, 97, 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione, dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 8, comma 3, del d.l. n. 34 del 2023, come convertito, promosse, in riferimento agli artt. 5, 32, 77, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 120 Cost., dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni PITRUZZELLA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 22 luglio 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20240722152533.pdf","oggetto":"Sanit\u0026#224; pubblica - Servizio Sanitario Regionale - Disposizioni sul contributo statale per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici - Istituzione, in base all\u0027art. 9-ter, c. 9-bis, del decreto-legge n. 78 del 2015, come convertito, nello stato di previsione del Ministero dell\u0027economia e delle finanze, di un fondo con dotazione pari a 1.085 milioni di euro per l\u0027anno 2023 - Previsione che a ciascuna Regione e Provincia autonoma \u0026#232; assegnata una quota del medesimo fondo secondo gli importi indicati nella tabella A allegata al decreto-legge n. 34 del 2023, determinati in proporzione agli importi complessivamente spettanti alle medesime Regioni e Province autonome per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, indicati negli allegati A, B, C e D del decreto del Ministro della salute 6 luglio 2022, utilizzabile per gli equilibri dei Servizi Sanitari Regionali dell\u0027anno 2022 - Mancata previsione secondo la quale il medesimo fondo andrebbe ripartito tra tutte le Regioni sulla base delle quote di accesso al fabbisogno indistinto standard per il Servizio Sanitario Nazionale - Previsione che le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che intendono abbandonare i ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali attuativi del predetto art. 9-ter, c. 9-bis, del decreto-legge n. 78 del 2015, versano a ciascuna Regione e Provincia autonoma, entro il 31 luglio 2023, la restante quota rispetto a quella complessivamente determinata dagli stessi provvedimenti regionali e provinciali nella misura pari al 48 per cento dell\u0027importo indicato - Previsione, per le aziende fornitrici di dispositivi medici che non si avvalgono della predetta facolt\u0026#224;, dell\u0027obbligo del versamento della quota integrale a loro carico, come determinata dai richiamati provvedimenti regionali o provinciali.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46223","titoletto":"Sanità pubblica - Servizio sanitario regionale (SSR) - Istituzione, mediante decreto-legge, di un fondo statale per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici (c.d. payback dei dispositivi medici) - Criteri di ripartizione - Agevolazione per le imprese che scelgano una definizione conciliativa delle controversie in materia di spese per dispositivi medici o rinuncino ad avviarle - Ricorso della Regione Campania - Lamentata violazione dei criteri di decretazione d\u0027urgenza e dei principi di leale collaborazione, di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, del diritto alla salute e al buon andamento dell\u0027amministrazione nonché dei principi fondamentali in materia di tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 231011).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 3, 5, 32, 77, 97, 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 Cost., dell’art. 8, commi 1, 2 e 6, del d.l. n. 34 del 2023, come conv., che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo al fine di ripianare il superamento, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, dei tetti di spesa imposti alle regioni e alle province autonome per l’acquisto dei dispositivi medici (comma 1); ne stabilisce i criteri di ripartizione (comma 2); consente alle piccole e alle medie imprese di richiedere finanziamenti a banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e ad altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, suscettibili di essere assistiti, previa valutazione del merito di credito, dalla garanzia prestata dal Fondo già istituito presso il Mediocredito Centrale spa, finalizzato a garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche alle piccole e medie imprese (comma 6). Non sussistono ragioni di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà nella scelta della decretazione d’urgenza, stante l’indifferibile necessità di garantire l’efficienza del Servizio sanitario nazionale e l’omogeneità delle previsioni contenute nel d.l., né è violato il principio di leale collaborazione, che non si impone, di norma, al procedimento legislativo – a maggior ragione nel caso di decretazione d’urgenza – , salvo per il caso di legislazione delegata ove ricorra uno stretto intreccio fra materie e competenze; senza che, nel caso di specie, la misura impugnata comprima l’autonomia delle regioni e delle province autonome, legittimate a valersi delle risorse assegnate nella maniera che reputano più appropriata, al fine di garantire gli equilibri dei servizi sanitari regionali nell’anno 2022. L’istituzione del fondo, inoltre, non pregiudica le prerogative regionali nell’àmbito della tutela della salute o del coordinamento della finanza pubblica e neppure determina, di riflesso, quella compressione del diritto inviolabile della salute o il \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e al buon andamento dell’amministrazione che la ricorrente paventa, come corollario della violazione della propria sfera di competenze. Si deve poi escludere la violazione dell’art. 118 Cost., perché, nel caso di specie, non si configura un’ipotesi di allocazione a livello statale di funzioni regionali o di altri enti territoriali, ma un intervento diretto dello Stato, a livello legislativo. Né si può rinvenire alcuna correlazione tra il fondo, giustificato da una precisa finalità, e l’asserita impossibilità di svolgere le funzioni nel settore sanitario, per effetto dei maggiori oneri affrontati in concomitanza con l’emergenza pandemica, così come, per le medesime considerazioni vanno respinti i motivi di impugnazione formulati in riferimento all’art. 3 Cost. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 6/2023 - mass. 45275; S. 169/2020 - mass. 43254; S. 194/2019 - mass. 42911; S. 137/2018 - mass. 41373; S. 17/2018 - mass. 39769; S. 237/2017 - mass. 41629; S. 192/2017 - mass. 42059; S. 251/2016 - mass. 39226\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46224","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"30/03/2023","data_nir":"2023-03-30","numero":"34","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2023-03-30;34~art8"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"30/03/2023","data_nir":"2023-03-30","numero":"34","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2023-03-30;34~art8"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"30/03/2023","data_nir":"2023-03-30","numero":"34","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"6","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2023-03-30;34~art8"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"26/05/2023","data_nir":"2023-05-26","numero":"56","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-05-26;56"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"32","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"77","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"118","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"119","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"120","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46224","titoletto":"Sanità pubblica - Servizio sanitario regionale (SSR) - Istituzione, mediante decreto-legge, di un fondo statale per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici (c.d. payback dei dispositivi medici) - Ripartizione - Assegnazione alle regioni che hanno superato il tetto di spesa per l\u0027acquisto di dispositivi medici negli anni 2015-2018 anziché tra tutte le regioni sulla base delle quote di accesso al fabbisogno indistinto standard per il servizio sanitario nazionale - Ricorso della Regione Campania - Lamentata irragionevolezza, violazione dei criteri di decretazione d\u0027urgenza e dei principi di leale collaborazione, di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, dell\u0027autonomia finanziaria regionale, del diritto alla salute e al buon andamento dell\u0027amministrazione nonché dei principi fondamentali in materia di tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 231011).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 5, 32, 77, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 120 Cost., dell’art. 8, comma 3, del d.l. n. 34 del 2023, come conv., che prevede un meccanismo agevolato per le imprese che non abbiano instaurato controversie o che le abbiano abbandonate, in relazione ai provvedimenti regionali e provinciali che identificano le aziende fornitrici obbligate a concorrere al ripianamento del superamento del tetto di spesa, consentendo loro di estinguere il debito mediante il pagamento di un importo ridotto, pari al 48% della quota determinata dal d.m. 6 luglio 2022 (c.d. \u003cem\u003epayback\u003c/em\u003e dei dispositivi medici). Non sussistono ragioni di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà nella scelta della decretazione d’urgenza, stante l’indifferibile necessità di garantire l’efficienza del Servizio sanitario nazionale e l’omogeneità delle previsioni contenute nel d.l., né è violato il principio di leale collaborazione, che non si impone, di norma, al procedimento legislativo – a maggior ragione nel caso di decretazione d’urgenza – , salvo per il caso di legislazione delegata ove ricorra uno stretto intreccio fra materie e competenze, senza che tale misura comprima l’autonomia delle regioni e delle province autonome, legittimate a valersi delle risorse assegnate nella maniera che reputano più appropriata, al fine di garantire gli equilibri dei servizi sanitari regionali nell’anno 2022. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 6/2023 - mass. 45275; S. 169/2020 - mass. 43254; S. 194/2019 - mass. 42911; S. 137/2018- mass. 41373; S. 17/2018 - mass. 39769; S. 237/2017 - mass. 41629; S. 192/2017 - mass. 42059; S. 251/2016 - mass. 39226\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46225","numero_massima_precedente":"46223","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"30/03/2023","data_nir":"2023-03-30","numero":"34","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2023-03-30;34~art8"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"26/05/2023","data_nir":"2023-05-26","numero":"56","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-05-26;56"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"32","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"77","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"118","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"120","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46225","titoletto":"Sanità pubblica - Servizio sanitario regionale (SSR) - Istituzione di un fondo statale per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici (c.d. payback dei dispositivi medici) - Criteri di ripartizione - Agevolazione per le imprese che scelgano una definizione conciliativa delle controversie in materia di spese per dispositivi medici o rinuncino ad avviarle anziché per tutte le aziende fornitrici di dispositivi medici - Disparità di trattamento e violazione dell\u0027autonomia finanziaria regionale - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 231012).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 119 Cost., l’art. 8, comma 3, del d.l. n. 34 del 2023, come conv., nella parte in cui non estende a tutte le aziende fornitrici di dispositivi medici la riduzione al 48% della quota determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all’art. 9-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 9-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.l. n. 78 del 2015, come conv., con conseguente caducazione delle procedure e dei termini individuati dal medesimo art. 8, comma 3, del d.l. n. 34 del 2023, come conv. La disposizione impugnata dalla Regione Campania, che prevede un meccanismo agevolato per le imprese che non abbiano instaurato controversie o che le abbiano abbandonate, in relazione ai provvedimenti regionali e provinciali che identificano le aziende fornitrici obbligate a concorrere al ripianamento del superamento del tetto di spesa (c.d. \u003cem\u003epayback\u003c/em\u003e dei dispositivi medici), fa sì che le risorse del fondo appositamente istituito dallo Stato coprano importi che le imprese non dovranno più versare. Tuttavia, nel congegno che la disciplina impugnata modella, sussiste un’intrinseca antinomia tra i criteri selettivi dello sgravio accordato alle imprese e l’assegnazione delle risorse alle regioni e alle province autonome, per far fronte agli oneri sopravvenuti in conseguenza del beneficio concesso alle imprese. Tale antinomia trascende il rango dei meri inconvenienti di fatto, in quanto è insita nello stesso assetto che il legislatore, in via generale e astratta, ha delineato. Infatti, delle risorse assegnate dallo Stato le regioni e le province autonome si giovano anche quando le aziende fornitrici non abbiano aderito alla definizione agevolata e restino, quindi, tenute al versamento degli interi importi dovuti. Tale incongruenza si riverbera anche su un equilibrato e armonico assetto delle relazioni finanziarie tra lo Stato e le regioni, vanificando le esigenze di distribuzione trasparente e razionale delle limitate risorse disponibili negli ambiti in cui si esplica l’autonomia garantita dalla Costituzione. Al fine di ripristinare il rapporto di necessaria correlazione tra le risorse e la finalità di rendere sostenibile, per le regioni, l’obiettivo di ripianare la spesa concernente i dispositivi medici, occorre pertanto riconoscere a tutte le imprese la riduzione dell’importo dovuto, a prescindere dalla scelta di abbandonare il contenzioso. In forza della declaratoria di illegittimità costituzionale, tale riduzione è riconosciuta in termini generali e non è subordinata alla scelta della definizione bonaria del contenzioso e alla presentazione di apposita istanza di avvalersi di tale modalità agevolata.\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46224","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"30/03/2023","data_nir":"2023-03-30","numero":"34","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2023-03-30;34~art8"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"26/05/2023","data_nir":"2023-05-26","numero":"56","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-05-26;56"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"119","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"45416","autore":"Buzzacchi C.","titolo":"Payback e Costituzione. La politica sanitaria tra tetti di spesa e contributi di utilità sociale","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.cortisupremeesalute.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"869","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45415_2024_139.pdf","nome_file_fisico":"139-140_24 Buzzacchi.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"46170","autore":"Fares G.","titolo":"Poteri sostitutivi, spesa pubblica, congiunture emergenziali. Il payback dei dispositivi medici tra funzionamento e criticità","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.cortisupremeesalute.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"428","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"46169_2024_139.pdf","nome_file_fisico":"139-140_24 Fares.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"45091","autore":"Milanesi M.","titolo":"Il payback dei dispostivi medici in Corte cost., sentenza n. 140 del 2024. Ovvero: sul crescente rilievo costituzionale del contenimento della spesa","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.osservatorioaic.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"4","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45090_2024_139.pdf","nome_file_fisico":"140_2024+altre_Milanesi.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"44576","autore":"Pinardi R.","titolo":"La Corte e il venir meno del vizio di incostituzionalità (a margine di una pronuncia di “legittimità costituzionale sopravvenuta”)","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.giurcost.org","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"44575_2024_139.pdf","nome_file_fisico":"140-2024+altre_Pinardi.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44857","autore":"Tomassini E.","titolo":"La Corte costituzionale tra la salvaguardia dell’equilibrio di bilancio delle regioni e delle aziende sanitarie e il rispetto dell’iniziativa economica privata","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista della Corte dei conti","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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