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Giudici : Silvana            SCIARRA, Daria              de PRETIS, Nicol\u0026#242;             ZANON, Augusto Antonio   BARBERA, Giulio             PROSPERETTI, Giovanni           AMOROSO, Francesco         VIGAN\u0026#210;, Luca               ANTONINI, Stefano            PETITTI, Angelo             BUSCEMA, Emanuela          NAVARRETTA, Maria Rosaria     SAN GIORGIO, Filippo            PATRONI GRIFFI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eORDINANZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enei giudizi di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell\u0026#8217;intero testo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, nonch\u0026#233; dell\u0026#8217;art. 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n. 35, e della delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all\u0026#8217;insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili), promossi rispettivamente, il primo dal Giudice di pace di Macerata, con ordinanza del 30 ottobre 2020, e gli altri dal Giudice di pace di Fano, con due ordinanze del 24 maggio e con ordinanza del 21 giugno 2021, iscritte, rispettivamente, ai numeri 57, 156, 157 e 158 del registro ordinanze 2021 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 19 e 42, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nella camera di consiglio del 6 aprile 2022 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 7 aprile 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cBR\u003e\u003cP class\u003d\"IT\"\u003eRitenuto che il Giudice di pace di Macerata (r.o. n. 57 del 2021) ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell\u0027emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 2020, n. 13, nonch\u0026#233; dell\u0026#8217;intero testo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 13, 16, 17, 19, 24, 32, 76 e 117 della Costituzione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il giudice rimettente riferisce di conoscere della opposizione a ordinanza-ingiunzione con cui \u0026#232; stata inflitta una \u0026#171;sanzione\u0026#187;, per fatto accertato il 13 aprile 2020, \u0026#171;collegata alla fattispecie prevista dal d.P.C.m. 22 marzo 2020\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche rilievo, ai fini di qualificare il fatto illecito, \u0026#232; altres\u0026#236; attribuito all\u0026#8217;art. 1 del d.P.C.m. 8 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19), nonch\u0026#233; all\u0026#8217;ordinanza del Presidente della Giunta regionale delle Marche 19 marzo 2020 n. 10 e all\u0026#8217;ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020 (Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull\u0026#8217;intero territorio nazionale);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche le questioni, secondo il giudice a quo, sarebbero rilevanti perch\u0026#233; l\u0026#8217;applicazione delle suddette norme sarebbe indispensabile alla decisione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in merito alla non manifesta infondatezza, il giudice rimettente ravvisa un profilo di \u0026#171;eccesso di potere e di difetto di delega, commissivo e/o omissivo\u0026#187;, in contrasto con gli artt. 1, 2, 3, 13, 16, 17, 19, 24, 32, 76 e 117 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in particolare, quanto ai d.P.C.m. 8 marzo 2020 e 22 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull\u0026#8217;intero territorio nazionale), il rimettente sostiene che essi sono \u0026#171;strumenti incostituzionali, posto che detti provvedimenti non hanno la potestas di limitare la libert\u0026#224; dei singoli cittadini n\u0026#233; imporre prescrizioni se non in via adesiva da parte dei destinatari\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il giudice a quo deduce, anzitutto, la lesione della libert\u0026#224; personale, della libert\u0026#224; di circolazione, della libert\u0026#224; di riunione, della libert\u0026#224; di culto e del diritto di difesa, che sarebbero stati compressi in violazione delle rispettive riserve di legge;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in secondo luogo, il rimettente lamenta la violazione, nel bilanciamento tra i diritti sopramenzionati e il diritto alla salute, dei principi di prevenzione, precauzione, proporzionalit\u0026#224; e adeguatezza;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche \u0026#232; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni, e, nel merito, ha chiesto che esse siano dichiarate non fondate;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la difesa statale ha anzitutto eccepito la carente descrizione della fattispecie, aggiungendo che neppure si comprenderebbe il riferimento al d.l. n. 18 del 2020, come convertito, che non regolamenta il regime delle sanzioni amministrative di contrasto all\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, inoltre, l\u0026#8217;Avvocatura generale osserva che, se i fatti si sono verificati il 13 aprile 2020, non sarebbe applicabile il censurato d.l. n. 6 del 2020, ma il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n. 35, sicch\u0026#233; le disposizioni denunciate non sarebbero rilevanti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, nel merito, l\u0026#8217;Avvocatura sostiene che i decreti-legge censurati rispettano la riserva di legge prevista dall\u0026#8217;art. 16 Cost, prevedendo la misura della sanzione, l\u0026#8217;organo deputato ad irrogarla, e un giusto bilanciamento tra i diritti coinvolti, nel rispetto del principio di proporzionalit\u0026#224;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, con tre ordinanze di analogo tenore (r.o. numeri 156, 157 e 158 del 2021), il Giudice di pace di Fano ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 2, del d.l. n.19 del 2020, come convertito, nonch\u0026#233; della dichiarazione dello stato di emergenza per rischio sanitario adottata con delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all\u0026#8217;insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili), in riferimento agli artt. 2, 4, 13, 16, 77 e 78 Cost. (r.o. numeri 156 e 157 del 2021) e agli artt. 13, 77 e 78 Cost. (r.o. n. 158 del 2021);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche i giudizi a quibus hanno per oggetto la opposizione ad ordinanze-ingiunzione, con cui sono state inflitte sanzioni amministrative pecuniarie ai ricorrenti, perch\u0026#233; trovati al di fuori della abitazione senza giustificato motivo;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche i fatti, riferisce il rimettente, avevano rilievo penale quando furono commessi, e sono stati in seguito depenalizzati dall\u0026#8217;art. 4, comma 8, del d.l. n. 19 del 2020, come convertito;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in particolare, l\u0026#8217;art. 1 del d.P.C.m. 8 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19) e il successivo d.P.C.m. 9 marzo 2020 vietavano ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di salute o di necessit\u0026#224;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;inosservanza di tale divieto ha determinato l\u0026#8217;irrogazione della sanzione amministrativa oggetto dei processi principali;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche quanto alla rilevanza, il giudice a quo afferma la necessit\u0026#224; di risolvere il dubbio di costituzionalit\u0026#224; ai fini delle decisioni;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in merito alla non manifesta infondatezza, il rimettente sostiene che la dichiarazione dello stato di emergenza del 31 gennaio 2020 sarebbe costituzionalmente illegittima, in quanto \u0026#171;alcuna norma primaria o avente efficacia di legge ordinaria\u0026#187; attribuisce al Consiglio dei ministri il potere di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, inoltre, dopo aver riprodotto l\u0026#8217;intero testo dell\u0026#8217;art. 1, comma 2, del d.l. n. 19 del 2020, il giudice a quo assume violato l\u0026#8217;art. 13 Cost., il quale prevede che la libert\u0026#224; personale \u0026#232; inviolabile e non \u0026#232; ammessa alcuna restrizione personale se non per atto motivato dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in aggiunta a ci\u0026#242;, lo stesso rimettente eccepisce la violazione dell\u0026#8217;art. 16 Cost. in quanto le limitazioni previste dalla norma costituzionale per motivi di sanit\u0026#224; e sicurezza potrebbero comportare un divieto di circolazione solo per l\u0026#8217;accesso a \u0026#171;luoghi particolari\u0026#187;, e non su tutto il territorio nazionale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infine, il giudice a quo sostiene l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale delle norme censurate, in riferimento agli artt. 2 e 4 Cost., perch\u0026#233; vi sarebbe una violazione del diritto al lavoro, impedendo alle persone di espletare le proprie attivit\u0026#224; lavorative, costringendole nelle proprie abitazioni;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche \u0026#232; intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni e, nel merito, ha chiesto che esse siano dichiarate non fondate;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;Avvocatura ha sostenuto che le ordinanze sarebbero del tutto immotivate quanto alla rilevanza e che le fattispecie sarebbero descritte in maniera cos\u0026#236; generica da non consentirne neppure l\u0026#8217;esatta collocazione temporale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il rimettente avrebbe anche omesso di valutare la fondatezza dei giustificati motivi dedotti con i ricorsi di opposizione alle ordinanze-ingiunzione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, inoltre, sarebbe inammissibile la questione vertente sulla dichiarazione dello stato di emergenza per rischio sanitario, in quanto atto privo della forza di legge;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, nel merito, l\u0026#8217;Avvocatura richiama la sentenza n. 198 del 2021 di questa Corte, osservando che l\u0026#8217;individuazione della casistica e delle situazioni di fatto interessate da una compressione dei diritti fondamentali \u0026#232; effettuata da fonti primarie e non dai d.P.C.m., nel pieno rispetto del disegno costituzionale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in relazione alla dedotta violazione dell\u0026#8217;art. 13 Cost. da parte dell\u0026#8217;art. 1, comma 2, del d.l. n. 19 del 2020, come convertito, l\u0026#8217;Avvocatura sostiene non si tratti di una restrizione della libert\u0026#224; personale, non essendoci alcuna \u0026#171;degradazione giuridica\u0026#187; della persona;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche si rientrerebbe, invece, in una generale limitazione della libert\u0026#224; di circolazione che ha subito una conformazione ope legis in nome dell\u0026#8217;emergenza sanitaria, nel rispetto sempre dei principi di proporzionalit\u0026#224;, adeguatezza e temporaneit\u0026#224; delle misure;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in conclusione, secondo l\u0026#8217;Avvocatura, il legislatore ha operato un ragionevole bilanciamento tra contrapposti interessi meritevoli di tutela, assicurando adeguata salvaguardia al diritto alla salute, gravemente compromesso dall\u0026#8217;andamento imprevedibile della pandemia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eConsiderato che Giudice di pace di Macerata (r.o. n. 57 del 2021) ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 2020, n. 13, nonch\u0026#233; dell\u0026#8217;intero testo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 13, 16, 17, 19, 24, 32, 76 e 117 della Costituzione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, con tre ordinanze di analogo tenore (r.o. numeri 156, 157 e 158 del 2021), il Giudice di pace di Fano ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n. 35, nonch\u0026#233; della dichiarazione dello stato di emergenza per rischio sanitario adottata con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all\u0026#8217;insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili), in riferimento, rispettivamente, agli artt. 2, 4, 13, 16, 77 e 78 Cost. (r.o. numeri 156 e 157 del 2021) e agli artt. 13, 77 e 78 Cost. (r.o. n. 158 del 2021);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche le questioni cos\u0026#236; poste sono connesse e meritano di essere riunite per una decisione congiunta;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche i giudizi a quibus si originano dalla impugnazione di ordinanze-ingiunzione, con le quali sono state applicate ai ricorrenti sanzioni amministrative pecuniarie per avere trasgredito a misure imposte, al fine di contenere la pandemia da COVID-19, da d.P.C.m. adottati sulla base di norme di legge;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate dal Giudice di pace di Macerata sono manifestamente inammissibili, come eccepito dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in tutti i giudizi in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, per una assoluta carenza nella descrizione della fattispecie, che si traduce in difetto di motivazione sulla rilevanza (da ultimo, ordinanza n. 76 del 2022);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la ricostruzione operata dal rimettente, omettendo di indicare quale violazione sia stata contestata al ricorrente nel processo principale, impedisce infatti di valutare se e quale, tra le disposizioni censurate, sia da applicare nel giudizio a quo;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, inoltre, come anche stavolta eccepito dall\u0026#8217;Avvocatura, ove il fatto sia stato commesso il 13 aprile 2020, non sarebbe ad esso applicabile il censurato d.l. n. 6 del 2020, come convertito, che \u0026#232; stato abrogato dall\u0026#8217;art. 5, comma 1, lettera a), del d.l. n. 19 del 2020, salvo alcune disposizioni che non rilevano ai fini della presente decisione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche anche le questioni sollevate dal Giudice di pace di Fano, con le tre ordinanze sopra indicate, sono manifestamente inammissibili;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infatti, la dichiarazione dello stato di emergenza per rischio sanitario adottata con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 non \u0026#232; un atto avente forza di legge soggetto al sindacato incidentale di legittimit\u0026#224; costituzionale (art. 134 Cost.), come rilevato dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il denunciato art. 1, comma 2, del d.l. n. 19 del 2020, come convertito, reca un numeroso elenco di possibili misure atte a contrastare la pandemia da COVID-19, mentre il rimettente, nel censurare l\u0026#8217;intero comma citato, non spiega se la legittimit\u0026#224; di tali misure sia oggetto del processo principale, omettendo di motivare sulla rilevanza della relativa questione di legittimit\u0026#224; costituzionale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, perci\u0026#242;, sono manifestamente inammissibili le questioni sollevate in riferimento all\u0026#8217;art. 1, comma 2, del d.l. n. 19 del 2020 quanto a \u0026#171;tutte le restanti parti di tale comma che comunque limitano anche indirettamente la libert\u0026#224; personale degli individui\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la sola condotta delle parti ricorrenti oggetto dei giudizi a quibus, in quanto sanzionata in via amministrativa, consiste, secondo quanto riferisce il rimettente, nell\u0026#8217;avere lasciato la dimora, in mancanza di ragione giustificatrice;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche i fatti, in tutti e tre i giudizi riuniti, sono stati commessi nella vigenza del d.l. n. 6 del 2020, come convertito, come si deduce da quanto precisato dal rimettente in ordine alla loro depenalizzazione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infatti, l\u0026#8217;art. 3, comma 4, del citato d.l. n. 6 del 2020 sanzionava ai sensi dell\u0026#8217;art. 650 del codice penale, l\u0026#8217;inosservanza delle misure di contenimento previste dall\u0026#8217;art. 1 dello stesso decreto-legge, e attuate con gli strumenti amministrativi di cui al medesimo art. 3;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in seguito, l\u0026#8217;art. 5, comma 1, lettera a), del d.l. n. 19 del 2020, come convertito, ha abrogato il d.l. n. 6 del 2020, ad eccezione degli artt. 3, comma 6-bis e 4, qui privi di rilievo;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, inoltre, l\u0026#8217;art. 4, comma 1, del medesimo d.l. ha depenalizzato l\u0026#8217;inosservanza delle misure di contenimento descritte dal precedente art. 1, comma 2, con l\u0026#8217;eccezione della violazione della misura della quarantena imposta a chi sia risultato affetto da COVID-19;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;art. 4, comma 8, del d.l. n. 19 del 2020, come convertito, ha esteso la depenalizzazione alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore di tale testo normativo, e, dunque, a quelle realizzate nella vigenza del d.l. n. 6 del 2020;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche sui termini delle odierne questioni non incide l\u0026#8217;art. 11, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 (Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell\u0026#8217;epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza), convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 2022, n. 52, secondo il quale l\u0026#8217;art. 4 del d.l. n. 19 del 2020, come convertito, continua a trovare applicazione nei casi in cui disposizioni vigenti di legge facciano ad esso espresso rinvio;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infatti, tale previsione non implica un\u0026#8217;abrogazione con effetto retroattivo del citato art. 4;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il rimettente censura l\u0026#8217;art. 1, comma 2, del d.l. n. 19 del 2020, come convertito, che elenca le misure adottabili per contenere la pandemia a partire dal 26 marzo 2020, senza avere previamente verificato se le condotte sulle quali verte il giudizio a quo, e precedenti a tale data, fossero, o no, illecite al tempo in cui furono poste in essere;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in caso di esito negativo di tale scrutinio, il principio di legalit\u0026#224; proprio delle sanzioni amministrative pecuniarie, enunciato anche dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), impedirebbe di sanzionare un fatto che non era illecito quando fu realizzato, sulla base di una previsione di legge posteriore;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, mancando di ricercare e individuare la base legale dell\u0026#8217;illecito contestato nel d.l. n. 6 del 2020, come convertito, anzich\u0026#233; nel d.l. n. 19 del 2020, come convertito, il rimettente ha omesso di motivare sulla rilevanza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infatti, non sarebbe neppure in astratto ipotizzabile l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; nel giudizio a quo dell\u0026#8217;art. 4, comma 8, del d.l. n. 19 del 2020 (che prevede che i fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore siano puniti con sanzione amministrativa), peraltro non espressamente censurato, se non dopo aver verificato che gli stessi costituissero gi\u0026#224; illecito nella vigenza del d.l. n. 6 del 2020;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il rimettente, perci\u0026#242;, avrebbe dovuto valutare sia la riconducibilit\u0026#224; del fatto ad una delle misure attivate in via amministrativa durante la vigenza del pi\u0026#249; volte citato d.l. n. 6 del 2020, sia la circostanza che tale misura trovasse in tale decreto-legge una descrizione sufficiente, quanto agli elementi costitutivi della violazione, per rispettare il principio di legalit\u0026#224; in senso sostanziale (sentenza n. 198 del 2021);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, pertanto, le questioni relative all\u0026#8217;art. 1, comma 2, del d.l. n. 19 del 2020, come convertito, per la parte concernente \u0026#171;la limitazione della circolazione delle persone\u0026#187; e la \u0026#171;possibilit\u0026#224; di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora\u0026#187; sono a propria volta manifestamente inammissibili;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche sono cos\u0026#236; assorbiti gli ulteriori profili di inammissibilit\u0026#224; eccepiti dall\u0026#8217;Avvocatura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigenti ratione temporis.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eriuniti i giudizi,\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara la manifesta inammissibilit\u0026#224; delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 2020, n. 13, nonch\u0026#233; dell\u0026#8217;intero testo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, sollevate, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 13, 16, 17, 19, 24, 32, 76 e 117 della Costituzione, dal Giudice di pace di Macerata con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara la manifesta inammissibilit\u0026#224; delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n. 35, nonch\u0026#233; della dichiarazione dello stato di emergenza per rischio sanitario adottata con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all\u0026#8217;insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 4, 13, 16, 77 e 78 Cost. dal Giudice di pace di Fano, con le ordinanze indicate in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuliano AMATO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 31 maggio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Decreto-legge - Emanazione dei decreti-legge n. 6 del 2020 e n. 18 del 2020 e relative leggi di conversione, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell\u0027emergenza epidemiologica da COVID-19 - Adozione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri di d.P.C.m. di attuazione. \r\nSanzioni amministrative - Dichiarazione dello stato di emergenza per rischio sanitario adottata con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 - Misure urgenti per fronteggiare l\u0027emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte con decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020 - Prevista limitazione della circolazione delle persone e della possibilit\u0026#224; di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessit\u0026#224; o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni -  Previste ulteriori limitazioni, anche indirette, della libert\u0026#224; personale degli individui.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44827","titoletto":"Sanzioni amministrative - In genere - Contrasto all\u0027emergenza epidemiologica da COVID-19 mediante d.P.C.m. - Irrogazione di sanzioni amministrative per inosservanza delle misure imposte - Denunciata violazione della riserva di legge in materia di libertà personale, di circolazione, di riunione, di culto, del diritto di difesa, dei principi di prevenzione, precauzione, proporzionalità e adeguatezza, nonché del bilanciamento con il diritto alla salute - Assoluta carenza nella descrizione della fattispecie e conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 232001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate manifestamente inammissibili, per assoluta carenza nella descrizione della fattispecie e conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice di pace di Macerata in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 13, 16, 17, 19, 24, 32, 76 e 117 Cost. - dell\u0027art. 1 del d.l. n. 6 del 2020, come conv., nonché dell\u0027intero testo del d.l. n. 18 del 2020, come conv., recanti misure di contenimento e gestione dell\u0027emergenza epidemiologica da COVID-19. La ricostruzione operata dal rimettente, omettendo di indicare quale violazione sia stata contestata al ricorrente nel processo principale, impedisce di valutare se e quale, tra le disposizioni censurate, sia da applicare nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e. (\u003cem\u003ePrecedente: O. 76/2022 - mass. 44691\u003c/em\u003e)\u003cem\u003e.\u003c/em\u003e\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44828","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"23/02/2020","data_nir":"2020-02-23","numero":"6","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2020-02-23;6~art1"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"05/03/2020","data_nir":"2020-03-05","numero":"13","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-03-05;13"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"17/03/2020","data_nir":"2020-03-17","numero":"18","articolo":"","specificazione_articolo":"intero testo","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2020-03-17;18"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"24/04/2020","data_nir":"2020-04-24","numero":"27","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"16","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"17","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"19","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"32","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"76","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44828","titoletto":"Sanzioni amministrative - In genere - Contrasto all\u0027emergenza epidemiologica da COVID-19 mediante d.P.C.m. - Irrogazione di sanzioni amministrative per inosservanza delle misure imposte - Denunciata violazione delle libertà personale, di circolazione, del diritto al lavoro nonché del sistema delle fonti di diritto relativamente alla dichiarazione dello stato di emergenza - Omessa motivazione sulla rilevanza - Impugnazione di atto non avente forza di legge - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 232001).","testo":"Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per omessa motivazione sulla rilevanza e per impugnazione di atto non avente forza di legge, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice di pace di Fano in riferimento agli artt. 2, 4, 13, 16, 77 e 78 Cost. - dell\u0027art. 1, comma 2, del d.l. n. 19 del 2020, come conv., recante misure di contenimento dell\u0027emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché della dichiarazione dello stato di emergenza per rischio sanitario adottata con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. Il denunciato art. 1, comma 2, del d.l. n. 19 del 2020 reca un numeroso elenco di possibili misure atte a contrastare la pandemia da COVID-19, mentre il rimettente, nel censurare l\u0027intero comma citato, non spiega se la legittimità di tali misure sia oggetto del processo principale, mancando anche di previamente verificare se le condotte sanzionate in via amministrativa sulle quali verte il giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, e precedenti alla data di entrata in vigore del d.l. censurato, fossero, o no, illecite al tempo in cui furono poste in essere. Quanto alla censurata delibera del Consiglio dei ministri, essa non è un atto avente forza di legge soggetto al sindacato incidentale di legittimità costituzionale (art. 134 Cost.). (\u003cem\u003ePrecedente: S. 198/2021 - mass. 44313\u003c/em\u003e).","numero_massima_precedente":"44827","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"25/03/2020","data_nir":"2020-03-25","numero":"19","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2020-03-25;19~art1"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"22/05/2020","data_nir":"2020-05-22","numero":"35","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-05-22;35"},{"denominazione_legge":"","data_legge":"31/01/2020","data_nir":"2020-01-31","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"16","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"77","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"78","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"41540","autore":"Bergo M.","titolo":"L\u0027autonomia finanziaria regionale tra modello costituzionale e pratiche giurisprudenziali. 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