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Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicol\u0026#242;  ZANON, Franco  MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eORDINANZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della lettera del Presidente della Camera dei deputati del 10 gennaio 2020, con cui non \u0026#232; stata ammessa la presentazione in aula della proposta di legge presentata dal ricorrente (A.C. n. 1781), in data 17 aprile 2019, recante \u0026#171;Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonch\u0026#233; norme concernenti la determinazione e la revisione dei collegi uninominali\u0026#187;, promosso da Andrea Cecconi, nella qualit\u0026#224; di deputato, con ricorso depositato in cancelleria il 22 aprile 2021 ed iscritto al n. 1 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2021, fase di ammissibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eUdito nella camera di consiglio del 7 luglio 2021 il Giudice relatore Franco Modugno;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio dell\u0026#8217;8 luglio 2021. \r\n\u003c/P\u003e \u003cBR\u003e\u003cP class\u003d\"IT\"\u003eRitenuto che, con ricorso depositato il 22 aprile 2021, il deputato Andrea Cecconi ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Presidente della Camera dei deputati e, ove occorra, della Camera dei deputati;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il ricorrente lamenta la menomazione delle sue prerogative di parlamentare, di cui all\u0026#8217;art. 71, primo comma, della Costituzione, in base al quale \u0026#171;l\u0026#8217;iniziativa delle leggi appartiene [\u0026#8230;] a ciascun membro delle Camere [\u0026#8230;]\u0026#187;, nonch\u0026#233; degli artt. 67 e 72 Cost., relativamente al libero esercizio del mandato parlamentare e alla possibilit\u0026#224; di concorrere alla discussione, definizione e deliberazione dei disegni di legge presentati;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche tale menomazione deriverebbe dalla decisione del Presidente della Camera di non ammettere la presentazione in aula del progetto di legge A.C. n. 1781 presentato dallo stesso ricorrente (cofirmatario l\u0026#8217;onorevole Antonio Tasso), recante \u0026#171;Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonch\u0026#233; norme concernenti la determinazione e la revisione dei collegi uninominali\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la decisione presidenziale avrebbe impedito la stampa e la distribuzione del testo e non avrebbe consentito l\u0026#8217;avvio dell\u0026#8217;esame parlamentare, cos\u0026#236; violando le evocate prerogative del singolo parlamentare;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in punto di fatto, il ricorrente riporta che in data 17 aprile 2019 ha presentato la citata proposta di legge, alla quale \u0026#232; stato attribuito il numero 1781 e che \u0026#232; stata annunciata nella seduta n. 166 del 18 aprile 2019;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;onorevole Cecconi ricorda di essere stato chiamato, in un primo momento, dal Servizio per i Testi normativi della Camera dei deputati per interloquire sul predetto disegno di legge al fine di eliminare il riferimento al \u0026#171;c.d. \u0026#8220;referendum di richiamo\u0026#8221;\u0026#187;, la cui disciplina, contenuta negli artt. 40 e 58 del citato progetto di legge, \u0026#232; volta a riconoscere agli elettori di un determinato collegio il potere, a determinate condizioni, di \u0026#171;revocare dalla carica\u0026#187; il deputato o il senatore eletto nel medesimo collegio;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, dimostratasi infruttuosa l\u0026#8217;interlocuzione per la volont\u0026#224; manifestata dallo stesso ricorrente di non seguire le indicazioni del richiamato Servizio per i Testi normativi, il 22 ottobre 2019, l\u0026#8217;on. Cecconi ha scritto al Presidente della Camera dei deputati, chiedendo a quest\u0026#8217;ultimo di \u0026#171;invitare il Servizio per i Testi normativi a procedere quanto prima alla pubblicazione del testo della proposta C. n. 1781 nella versione depositata, nonch\u0026#233;, in subordine, a fornir[e] delucidazioni quanto alle specifiche ragioni che impedirebbero di procedere in tal senso\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il Presidente della Camera dei deputati ha risposto con lettera del 10 gennaio 2020, precisando che la stampa della proposta era stata sospesa per valutazioni sull\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; delle disposizioni di cui agli artt. 40 e 58 del progetto di legge in questione, riguardanti l\u0026#8217;introduzione dell\u0026#8217;istituto del cosiddetto referendum di richiamo;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche \u0026#8211; riferisce il ricorrente \u0026#8211; il Presidente della Camera dei deputati ha sostenuto di dover svolgere un sindacato di ammissibilit\u0026#224; con riferimento ad ogni atto parlamentare, al fine di accertare i requisiti previsti dalle norme costituzionali e regolamentari vigenti, in vista della regolarit\u0026#224; del procedimento legislativo (richiamando a giustificazione di tale potere le lettere dei Presidenti della Camera del 4 febbraio 1997, 7 giugno 2002, 25 settembre 2015 e 4 agosto 2016);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, all\u0026#8217;interno di tale sindacato, sarebbe altres\u0026#236; incluso il potere di non ammettere al voto proposte in contrasto con i principi costituzionali, allorch\u0026#233; detto contrasto appaia evidente;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, su tali basi, il Presidente della Camera avrebbe rilevato che gli artt. 40 e 58 della proposta di legge in questione, per un verso, recano norme che dovrebbero essere contenute in un disegno di legge costituzionale, in quanto volte a introdurre nell\u0026#8217;ordinamento forme di consultazione di tipo referendario suscettibili di determinare effetti giuridici di rango costituzionale; per l\u0026#8217;altro, che, se contenute in una proposta di legge ordinaria, non potrebbero considerarsi ammissibili, in quanto non compatibili rispetto all\u0026#8217;art. 67 Cost., sia perch\u0026#233; introdurrebbero uno strumento diretto a consentire, attraverso la revoca, un sindacato sulle scelte dell\u0026#8217;eletto, sia poich\u0026#233; attribuirebbero tale potere di revoca alla sola porzione del corpo elettorale compresa nel collegio di elezione, risultando cos\u0026#236; in evidente contrasto con il principio secondo cui ciascun parlamentare rappresenta la Nazione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in punto di ammissibilit\u0026#224;, il ricorrente \u0026#8211; richiamando la giurisprudenza di questa Corte e nello specifico ampi stralci dell\u0026#8217;ordinanza n. 17 del 2019 \u0026#8211; sostiene che la legittimazione del singolo parlamentare sotto il profilo soggettivo sarebbe \u0026#171;ormai consolidata\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, nel caso in esame, riguardo al profilo soggettivo, sarebbero implicate le attribuzioni costituzionali del singolo parlamentare, in quanto l\u0026#8217;odierno ricorrente sarebbe stato leso \u0026#171;anzitutto in quella che forse pi\u0026#249; di ogni altra concerne la propria attivit\u0026#224; individuale [\u0026#8230;]: l\u0026#8217;iniziativa legislativa di cui all\u0026#8217;art. 71, primo comma, della Costituzione, con effetti sulla possibilit\u0026#224; di discutere e deliberare (art. 72 Cost.) e pi\u0026#249; in generale sul pieno e libero esercizio del mandato parlamentare (art. 67 Cost.)\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, essendosi conclusa con esito negativo la contestata valutazione di ammissibilit\u0026#224; compiuta dal Presidente della Camera dei deputati, il ricorrente ritiene che gli sia stata negata la possibilit\u0026#224; di esercitare le proprie prerogative costituzionalmente garantite;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, riguardo al profilo oggettivo, il ricorrente sostiene che la prerogativa, che si chiede venga tutelata, sarebbe \u0026#171;in particolare\u0026#187; quella dell\u0026#8217;iniziativa legislativa, attribuita \u0026#8211; in linea con quanto richiesto da questa Corte in punto di ammissibilit\u0026#224; del conflitto \u0026#8211; al singolo parlamentare direttamente dalla Costituzione e non dai regolamenti parlamentari;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche anche l\u0026#8217;elemento della violazione manifesta di tale prerogativa sarebbe sussistente;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la decisione assunta dal Presidente della Camera dei deputati, il quale \u0026#8211; a parere del ricorrente \u0026#8211; non avrebbe il potere di non ammettere proposte di legge sulla base di valutazioni che investono il contenuto dell\u0026#8217;atto di iniziativa, avrebbe impedito, infatti, l\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;iniziativa legislativa, in riferimento alla proposta di legge de qua;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in tal modo, si sarebbe inciso sia sulla \u0026#171;funzione di legislatore\u0026#187;, delineata dagli artt. 71 e 72 Cost., sia, in generale, sullo svolgimento del mandato e sulla funzione di rappresentanza politica, di cui all\u0026#8217;art. 67 Cost., la quale si esplicherebbe anche attraverso la presentazione di proposte di legge;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la decisione del Presidente della Camera non avrebbe, pertanto, consentito l\u0026#8217;avvio del procedimento legislativo e, quindi, avrebbe impedito al parlamentare di esercitare anche in questo ambito le proprie prerogative;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, a tal riguardo, il ricorrente precisa, inoltre, che i precedenti ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevati da singoli parlamentari, dichiarati inammissibili da questa Corte, per l\u0026#8217;insussistenza del carattere manifesto delle violazioni, non avrebbero denunciato l\u0026#8217;\u0026#171;impedimento in radice\u0026#187; dell\u0026#8217;esercizio di una prerogativa parlamentare, bens\u0026#236; la significativa compressione della stessa;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, a parere del ricorrente, invece, nel caso di specie si sarebbe al cospetto dei requisiti della sostanziale negazione o dell\u0026#8217;evidente menomazione della funzione costituzionalmente attribuita, i quali requisiti legittimerebbero l\u0026#8217;introduzione del ricorso per conflitto e il suo esame nel merito;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il carattere manifesto della violazione delle attribuzioni costituzionali sarebbe reso evidente anche dal fatto che la possibilit\u0026#224; per il Presidente della Camera di compiere una valutazione di ammissibilit\u0026#224; in grado di investire pure il contenuto dell\u0026#8217;atto, per di pi\u0026#249; senza che vi sia la \u0026#171;possibilit\u0026#224; di contestazione procedimentale\u0026#187;, finirebbe per condizionare il potere di iniziativa legislativa del parlamentare in modo ancora pi\u0026#249; stringente rispetto a quanto avveniva con l\u0026#8217;\u0026#171;istituto della \u0026#8220;presa in considerazione\u0026#8221;\u0026#187;, disciplinato dall\u0026#8217;\u0026#171;art. 132 del Regolamento della Camera dei deputati del 1900\u0026#187; e successivamente abrogato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, quindi, il ricorrente chiede che venga accertato e dichiarato che non spettava al  Presidente della Camera dei deputati il potere di non ammettere, ovvero di dichiarare inammissibile, il progetto di legge presentato dal ricorrente (A.C. n. 1781), in data 17 aprile 2019, recante \u0026#171;Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonch\u0026#233; norme concernenti la determinazione e la revisione dei collegi uninominali\u0026#187;, e che, di conseguenza, venga annullato qualsiasi atto, presupposto e consequenziale, con il quale sia stato esercitato il contestato potere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eConsiderato che il deputato Andrea Cecconi ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in riferimento alla decisione del Presidente della Camera di deputati, comunicata con lettera del 10 gennaio 2020, di non ammettere il  progetto di legge A.C. n. 1781 presentato dallo stesso ricorrente (cofirmatario l\u0026#8217;onorevole Antonio Tasso), recante \u0026#171;Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonch\u0026#233; norme concernenti la determinazione e la revisione dei collegi uninominali\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, con tale decisione, il Presidente della Camera dei deputati avrebbe impedito la presentazione in aula del progetto di legge, \u0026#171;da ritenersi compiuta solo con la pubblicazione e la distribuzione\u0026#187; di quest\u0026#8217;ultimo;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, secondo l\u0026#8217;onorevole Cecconi, sarebbero, cos\u0026#236;, risultate menomate le attribuzioni dell\u0026#8217;iniziativa legislativa, che la Costituzione riconosce a ciascun parlamentare (art. 71, primo comma, Cost.), di discussione e di voto dei progetti di legge (art. 72 Cost.) e, in generale, \u0026#171;il libero e pieno esercizio del mandato parlamentare\u0026#187; (art. 67 Cost.);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in questa fase del giudizio, la Corte \u0026#232; chiamata a deliberare, in camera di consiglio e senza contraddittorio, sulla sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo prescritti dall\u0026#8217;art. 37, primo e terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ossia a decidere se il conflitto insorga tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volont\u0026#224; del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, questa Corte, con l\u0026#8217;ordinanza n. 17 del 2019, ha riconosciuto, quanto al profilo soggettivo, l\u0026#8217;esistenza di una sfera di prerogative che spettano al singolo parlamentare, diverse e distinte da quelle di cui dispone come componente dell\u0026#8217;Assemblea;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, inoltre, tali prerogative \u0026#8211; qualora risultino lese da altri organi parlamentari \u0026#8211; possono essere difese con lo strumento del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, con la stessa ordinanza n. 17 del 2019, si \u0026#232;, inoltre, precisato che \u0026#171;[l]a legittimazione attiva del singolo parlamentare deve [\u0026#8230;] essere rigorosamente circoscritta quanto al profilo oggettivo, ossia alle menomazioni censurabili in sede di conflitto\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche tale legittimazione deve fondarsi sull\u0026#8217;allegazione di vizi che determinano violazioni manifeste delle prerogative costituzionali dei parlamentari (cos\u0026#236; ancora ordinanza n. 17 del 2019; in senso analogo ordinanze n. 67 e n. 66 del 2021, n. 60 del 2020, n. 275 e n. 274 del 2019);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, attraverso l\u0026#8217;espletamento di tale onere, e, ai fini dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; del conflitto, le asserite violazioni devono essere rilevabili nella loro evidenza gi\u0026#224; in sede di sommaria delibazione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il potere di iniziativa legislativa del singolo parlamentare \u0026#232; espressamente riconosciuto dall\u0026#8217;art. 71, primo comma, Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, tuttavia, il testo costituzionale disciplina solo in parte (art. 72 Cost.) le modalit\u0026#224; mediante le quali deve estrinsecarsi tale potere e gli effetti prodotti dal suo esercizio;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infatti, gli effetti della presentazione alle Camere del progetto di legge sono disciplinati dai regolamenti parlamentari e dalle relative prassi applicative;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche fra tali effetti rientra anche l\u0026#8217;attivazione dei poteri di controllo del Presidente della Camera dei deputati sull\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; dei progetti di legge, che rilevano nel caso di specie;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il sindacato di ammissibilit\u0026#224; degli atti di iniziativa legislativa si inquadra negli strumenti presidenziali volti a garantire la regolarit\u0026#224; del procedimento legislativo;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche gli atti e i procedimenti relativi all\u0026#8217;esercizio delle funzioni delle Camere sono coperti dall\u0026#8217;autonomia costituzionale a queste riconosciuta, in particolare dagli artt. 64 e 72 Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche tale autonomia si esplica non solo mediante l\u0026#8217;adozione del proprio Regolamento, ma altres\u0026#236; mediante l\u0026#8217;interpretazione e l\u0026#8217;applicazione delle disposizioni regolamentari (ordinanze n. 86 del 2020, n. 17 del 2019 e n. 149 del 2016; in senso analogo sentenze n. 120 del 2014, n. 78 del 1984 e n. 129 del 1981);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche tale assunto non pu\u0026#242; non essere ribadito in questa sede, pur precisando che l\u0026#8217;autonomia normativa e funzionale delle Camere non pu\u0026#242; essere interpretata quale affrancamento da qualsiasi forma di controllo esterno; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in forza del richiamato principio di autonomia delle Camere, l\u0026#8217;estensione del potere presidenziale e le concrete modalit\u0026#224; del suo esercizio possono essere oggetto di valutazione ad opera di questa Corte solo in presenza di manifesta menomazione delle attribuzioni costituzionali del parlamentare;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ad ogni modo, nel caso di specie, dalla prospettazione del ricorrente non emerge che la valutazione di inammissibilit\u0026#224; del progetto di legge, accompagnata dall\u0026#8217;esposizione dei relativi motivi, abbia prodotto, di per s\u0026#233;, l\u0026#8217;evidente menomazione del potere di iniziativa legislativa;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche in conclusione non \u0026#232; prospettato un vulnus grave e manifesto della prerogativa parlamentare di cui all\u0026#8217;art. 71, primo comma, Cost. e, di conseguenza, neppure della prerogativa della discussione e del voto in assemblea (art. 72 Cost.) e, in generale, del libero esercizio del mandato parlamentare, avendo il ricorrente fatto espressamente derivare la violazione di queste ultime dalla denunciata violazione della prima;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, pertanto, il ricorso deve ritenersi inammissibile.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dall\u0026#8217;onorevole Andrea Cecconi, indicato in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l\u0026#8217;8 luglio 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFranco MODUGNO, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 24 settembre 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Legge - Procedimento legislativo - Proposta di legge, d\u0027iniziativa dei deputati Cecconi e Tasso, recante \"Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonch\u0026#233; norme concernenti la determinazione e la revisione dei collegi uninominali\" [A.C. 1781] - Pubblicazione e distribuzione della proposta di legge - Valutazioni del Presidente della Camera dei deputati di inammissibilit\u0026#224; delle previsioni, recate dagli artt. 40 e 58 della proposta di legge, riguardanti l\u0027introduzione dell\u0027istituto del c.d. \"referendum di richiamo\".","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44209","titoletto":"Legge - Procedimento legislativo - Proposta di legge, d\u0027iniziativa dei deputati Cecconi e Tasso, in materia di elezione della Camera dei deputati e di elezione del Senato della Repubblica, nonché relativa alla determinazione e revisione dei collegi uninominali (A.C. 1781) - Pubblicazione e distribuzione in aula della proposta di legge - Valutazione del Presidente della Camera dei deputati di inammissibilità delle previsioni riguardanti l\u0027introduzione dell\u0027istituto del c.d. \"referendum di richiamo\" - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dall\u0027on. Andrea Cecconi - Lamentata menomazione delle prerogative spettanti al singolo parlamentare (in particolare: del potere di iniziativa legislativa) - Difetto di violazioni manifeste delle attribuzioni costituzionali del singolo parlamentare - Inammissibilità del ricorso.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato inammissibile, per difetto di violazioni manifeste delle attribuzioni costituzionali del singolo parlamentare, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dall\u0027onorevole Andrea Cecconi, per violazione degli artt. 71, primo comma, 72 e 67 Cost., nei confronti del Presidente della Camera dei deputati e, ove occorra, della Camera dei deputati, in riferimento alla decisione del Presidente della Camera di deputati, comunicata con lettera del 10 gennaio 2020, di non ammettere il progetto di legge A.C. n. 1781, per inammissibilità delle previsioni riguardanti l\u0027introduzione dell\u0027istituto del c.d. \"referendum di richiamo\", presentato dallo stesso ricorrente (cofirmatario l\u0027onorevole Antonio Tasso), in materia di elezione della Camera dei deputati e di elezione del Senato della Repubblica, nonché relativo alla determinazione e revisione dei collegi uninominali. Dalla prospettazione del ricorrente non emerge che la valutazione di inammissibilità del progetto di legge abbia prodotto, di per sé, un \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e grave e manifesto della prerogativa parlamentare di iniziativa legislativa e, di conseguenza, neppure della prerogativa della discussione e del voto in assemblea e, in generale, del libero esercizio del mandato parlamentare.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eAl singolo parlamentare spettano una serie di prerogative, diverse e distinte da quelle di cui dispone come componente dell\u0027Assemblea, che - qualora risultino lese da altri organi parlamentari - possono essere difese con lo strumento del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. (\u003cem\u003ePrecedente citato: ordinanza n. 17 del 2019\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa legittimazione attiva del singolo parlamentare deve essere rigorosamente circoscritta, sotto il profilo oggettivo, dovendosi fondarsi sull\u0027allegazione di vizi che determinano violazioni manifeste delle prerogative costituzionali dei parlamentari, rilevabili nella loro evidenza già in sede di sommaria delibazione. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: ordinanze n. 67 del 2021, n. 66 del 2021, n. 60 del 2020, n. 275 del 2019, n. 274 del 2019 e n. 17 del 2019\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003eL\u0027autonomia costituzionale riconosciuta alle Camere, in particolare dagli artt. 64 e 72 Cost., si esplica non solo mediante l\u0027adozione del proprio Regolamento, ma altresì mediante l\u0027interpretazione e l\u0027applicazione delle disposizioni regolamentari. In forza del principio di autonomia delle Camere, l\u0027estensione del potere presidenziale di controllo sull\u0027ammissibilità dei progetti di legge e le concrete modalità del suo esercizio possono essere oggetto di valutazione ad opera della Corte costituzionale solo in presenza di manifesta menomazione delle attribuzioni costituzionali del parlamentare. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 120 del 2014, n. 78 del 1984 e n. 129 del 1981; ordinanze n. 86 del 2020, n. 17 del 2019 e n. 149 del 2016\u003c/em\u003e).","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"","data_legge":"10/01/2020","data_nir":"2020-01-10","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"67","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"71","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"72","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"40698","autore":"","titolo":"Osservazioni a Corte cost. n. 188 del 2021","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"11","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"3345","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"40407","autore":"Famiglietti G.","titolo":"Presidente di assemblea \"giudice\" (della costituzionalità) o \"arbitro\" (della vita parlamentare)?","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.giurcost.org","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"40407_2021_188.pdf","nome_file_fisico":"188-2021_Famiglietti.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42807","autore":"Rivosecchi G.","titolo":"La legittimazione del singolo parlamentare nei conflitti tra poteri. Ovvero: l\u0027importanza dell\u0027ultimo miglio","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Quaderni costituzionali","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"129","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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