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C., C. L. e F. M., con ordinanza del 17 gennaio 2024, iscritta al n. 32 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e gli atti di costituzione di M. C., C. L. e F. M., nonch\u0026#233; gli atti di intervento di L. S. e M. O. e del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 19 giugno 2024 i Giudici relatori Franco Modugno e Francesco Vigan\u0026#242;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e gli avvocati Benedetta Maria Cosetta Liberali, Filomena Gallo, Maria Elisa D\u0026#8217;Amico e Francesco Di Paola per M. C., C. L., F. M., L. S. e M. O., Angioletto Calandrini per L. S. e M. O., nonch\u0026#233; gli avvocati dello Stato Gianna Maria De Socio e Ruggero Di Martino per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 1\u0026#176; luglio 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 17 gennaio 2024, iscritta al n. 32 del registro ordinanze 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 32 e 117 della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 580 del codice penale, \u0026#171;come modificato dalla sentenza n. 242 del 2019\u0026#187; di questa Corte, nella parte in cui subordina la non punibilit\u0026#224; di chi agevola l\u0026#8217;altrui suicidio alla condizione che l\u0026#8217;aiuto sia prestato a una persona \u0026#171;tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#232; chiamato a decidere, all\u0026#8217;esito dell\u0026#8217;udienza in camera di consiglio fissata ai sensi dell\u0026#8217;art. 409 del codice di procedura penale, sulla richiesta di archiviazione presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze nel procedimento penale che vede indagati M. C., C. L. e F. M. per il delitto di cui all\u0026#8217;art. 580 cod. pen., \u0026#171;per avere organizzato e poi materialmente eseguito l\u0026#8217;accompagnamento di [M. S.] presso la clinica svizzera dove, [l\u0026#8217;8 dicembre 2022], lo stesso \u0026#232; deceduto in seguito a procedura di suicidio assistito\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRiferisce il rimettente che, in base alle pacifiche risultanze delle indagini preliminari, svolte a seguito di autodenuncia degli stessi indagati, a M. S. era stata diagnosticata nel 2017 la sclerosi multipla, patologia del sistema nervoso centrale che provoca una progressiva invalidit\u0026#224; del paziente. Dopo l\u0026#8217;esordio dei primi sintomi lievi, il quadro clinico era rimasto stazionario per alcuni anni, sino a che, sul finire del 2021, si era avuto un significativo e rapido peggioramento delle condizioni di vita del paziente. M. S. aveva dapprima manifestato difficolt\u0026#224; nella deambulazione, poi aveva avuto bisogno della sedia a rotelle e gi\u0026#224; ad aprile 2022 era rimasto definitivamente impossibilitato a muoversi dal letto, con pressoch\u0026#233; totale immobilizzazione anche degli arti superiori, salva una residua capacit\u0026#224; di utilizzazione del braccio destro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo quanto dichiarato dal padre, nel 2021 M. S. aveva iniziato a maturare il proposito di porre fine alla sua vita, per ragioni legate alla patologia di cui soffriva. Tramite ricerche svolte in autonomia su internet, era venuto a conoscenza dell\u0026#8217;esistenza di associazioni che offrono supporto ai pazienti interessati ad accedere alla procedura di suicidio assistito all\u0026#8217;estero, e in questo modo era entrato in contatto con l\u0026#8217;indagato M. C.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel 2022, in corrispondenza con il grave deterioramento delle sue condizioni di salute, il proposito di M. S. si era trasformato in ferma determinazione. Egli aveva preso quindi contatto con una organizzazione elvetica, avvalendosi dell\u0026#8217;intermediazione di C., che agiva quale legale rappresentante dell\u0026#8217;associazione di soccorso da lui fondata, la quale si era fatta carico anche di alcuni costi della procedura, tra cui le spese di trasporto del malato in Svizzera, tramite noleggio di un furgone.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eM. S. aveva raggiunto il territorio elvetico il 6 dicembre 2022 a bordo del mezzo, guidato a turno dalle indagate C. L. e F. M. Il rimettente riferisce anche che, il giorno successivo, presso la struttura \u0026#171;Dignitas\u0026#187;, si erano svolti \u0026#171;colloqui e visite con diversi medici, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per l\u0026#8217;accesso alla procedura in termini compatibili con la legge elvetica\u0026#187;. M. S. aveva avuto la possibilit\u0026#224; di confrontarsi anche con i familiari giunti fin l\u0026#236;, resistendo ai loro tentativi di dissuaderlo dal proposito di darsi la morte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa procedura si era conclusa l\u0026#8217;8 dicembre 2022: alla presenza del padre, della sorella e delle due indagate, M. S. aveva confermato definitivamente la sua volont\u0026#224; e, utilizzando il braccio che ancora poteva controllare, aveva assunto per via orale un farmaco letale, spirando dopo pochi minuti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Tanto premesso, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ritiene che la richiesta di archiviazione della Procura non possa essere allo stato accolta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.1.\u0026#8211; A parere del rimettente, la condotta degli indagati rientrerebbe senz\u0026#8217;altro nella sfera applicativa dell\u0026#8217;art. 580 cod. pen., e in particolare della fattispecie criminosa dell\u0026#8217;aiuto al suicidio. Sarebbe questa, in effetti, l\u0026#8217;unica ipotesi configurabile tra quelle descritte dalla norma incriminatrice, non essendovi elementi che consentano di muovere addebiti agli indagati per la distinta fattispecie dell\u0026#8217;istigazione al suicidio, n\u0026#233; sotto il profilo della determinazione del relativo proposito \u0026#8211; concepito da M. S. in modo autonomo \u0026#8211; n\u0026#233; sotto quello del suo rafforzamento. C. si era, infatti, limitato inizialmente a fornire informazioni a titolo \u0026#8220;consultivo\u0026#8221;, indicando le soluzioni percorribili, e aveva messo a disposizione i suoi contatti con la Svizzera solo quando il proposito di M. S. era gi\u0026#224; compiutamente maturato. Lo stesso dovrebbe dirsi per le altre due indagate, le quali erano intervenute solo quando la risoluzione del malato risultava gi\u0026#224; ferma.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa rilevanza penale della condotta degli indagati si legherebbe, pertanto, unicamente alla cooperazione materiale alla realizzazione del suicidio. Con riguardo a questa, non potrebbe essere, peraltro, condivisa la tesi della Procura, volta ad escludere la tipicit\u0026#224; del fatto sulla base di una interpretazione restrittiva, sia del concetto di agevolazione dell\u0026#8217;altrui suicidio, sia del criterio di rilevanza causale di tale condotta rispetto all\u0026#8217;evento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa formulazione letterale dell\u0026#8217;art. 580 cod. pen., nella parte in cui punisce chiunque \u0026#171;agevola in qualsiasi modo l\u0026#8217;esecuzione\u0026#187; dell\u0026#8217;altrui suicidio, imporrebbe, infatti, di attribuire rilievo a ogni condotta di terzi che, secondo i consueti criteri di accertamento della causalit\u0026#224;, si ponga quale antecedente necessario rispetto alla morte del suicida. Il verbo \u0026#8220;agevolare\u0026#8221;, meno stringente di \u0026#8220;causare\u0026#8221;, lungi dal legittimare letture restrittive, si presterebbe anzi a qualificare penalmente anche le semplici facilitazioni, non costituenti \u003cem\u003econdicio sine qua non \u003c/em\u003edell\u0026#8217;evento; mentre la locuzione \u0026#171;in qualsiasi modo\u0026#187; rivelerebbe in maniera incontestabile l\u0026#8217;intento legislativo di imprimere alla fattispecie la massima latitudine.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233; potrebbe trarsi argomento in senso contrario dalla circostanza che l\u0026#8217;art. 580 cod. pen. collega l\u0026#8217;agevolazione non al suicidio, ma alla sua \u0026#171;esecuzione\u0026#187;. Ci\u0026#242; si spiegherebbe in quanto la figura criminosa presuppone che l\u0026#8217;evento lesivo sia riferibile a un\u0026#8217;azione della persona titolare del bene della vita, che su di essa conserva il proprio \u0026#8220;dominio\u0026#8221;: onde sarebbe consequenziale che la condotta tipica abbia, come termine di relazione causale immediata, non la morte, ma l\u0026#8217;esecuzione del suicidio, che resta appannaggio del suicida stesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eContrariamente a quanto sostenuto dalla Procura, la tipicit\u0026#224; del fatto non potrebbe essere esclusa neppure facendo leva sulla distanza cronologica della condotta del terzo dal suicidio o sulla \u0026#8220;fungibilit\u0026#224;\u0026#8221; della condotta stessa. Secondo i postulati della teoria condizionalistica, il giudizio controfattuale che esprime la causalit\u0026#224; ha come termine di riferimento l\u0026#8217;evento concreto storicamente verificatosi: sicch\u0026#233;, nella specie, le condotte di tutti e tre gli indagati si porrebbero come antecedenti causali necessari del suicidio di M. S., posto che in loro assenza la morte di quest\u0026#8217;ultimo non sarebbe avvenuta \u0026#171;l\u0026#236; e allora\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.2.\u0026#8211; A parere del rimettente, la condotta degli indagati non rientrerebbe neppure nell\u0026#8217;ipotesi di non punibilit\u0026#224; introdotta nell\u0026#8217;art. 580 cod. pen. dalla sentenza n. 242 del 2019 di questa Corte. Mancherebbe, infatti, uno dei requisiti cui essa \u0026#232; subordinata: segnatamente, quello della dipendenza dell\u0026#8217;aspirante suicida da \u0026#171;trattamenti di sostegno vitale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.2.1.\u0026#8211; Alla luce degli elementi acquisiti, sussisterebbero, per il resto, le condizioni sostanziali richieste dalla citata pronuncia ai fini dell\u0026#8217;esclusione della punibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eM. S. era, infatti, affetto da una malattia irreversibile, tale dovendo considerarsi la sclerosi multipla, non suscettibile di guarigione allo stato attuale delle conoscenze medico-scientifiche. Pativa, altres\u0026#236;, in conseguenza di essa, sofferenze psicologiche che lui stesso reputava insostenibili, non tollerando pi\u0026#249; di trovarsi \u0026#171;ingabbiato con la mente sana in un corpo che non funziona\u0026#187;, in quella che, nel suo apprezzamento, \u0026#171;non era pi\u0026#249; una vita dignitosa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAl riguardo, il rimettente sottolinea come la disgiuntiva \u0026#171;o\u0026#187;, utilizzata nella sentenza n. 242 del 2019, imponga di attribuire rilievo, sia alle sofferenze fisiche, sia a quelle esclusivamente psicologiche. La valutazione dell\u0026#8217;intollerabilit\u0026#224; delle sofferenze spetterebbe, d\u0026#8217;altro canto, soltanto alla persona malata, senza che al suo giudizio possa sovrapporsi quello di terzi (siano essi medici, giudici o parenti), chiamati al pi\u0026#249; a verificare la lucidit\u0026#224; del paziente e la seriet\u0026#224; della sua esternazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa decisione di darsi la morte era stata, inoltre, concepita e mantenuta da M. S. in modo libero e consapevole, fuori da ogni forma di condizionamento da parte degli indagati o di altri soggetti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.2.2.\u0026#8211; Analoga conclusione si imporrebbe anche con riguardo alle condizioni procedurali poste dalla citata sentenza: che siano rispettate le modalit\u0026#224; previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), che le modalit\u0026#224; di esecuzione e le condizioni sostanziali \u0026#171;siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale\u0026#187; e che sia stato acquisito il \u0026#171;previo parere del comitato etico territorialmente competente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, tali condizioni potrebbero ritenersi soddisfatte o, comunque sia, il loro \u0026#171;mancato rispetto formale\u0026#187; non sarebbe d\u0026#8217;ostacolo alla non punibilit\u0026#224; degli indagati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; varrebbe, in particolare, per la procedura di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017, prevista in origine per la manifestazione del rifiuto di trattamenti sanitari, anche salvavita, la quale contempla un primo momento di informazione del paziente circa le sue condizioni di salute, la prognosi e le alternative percorribili (art. 1, comma 3); in seguito alla dichiarazione del paziente, un secondo confronto con il personale sanitario (art. 1, comma 5), che \u0026#232; tenuto a illustrare le conseguenze della decisione e le strade alternative, mettendo contestualmente a disposizione un servizio di supporto psicologico e assicurando la possibilit\u0026#224; di accedere a un percorso di terapia del dolore e di cure palliative.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del rimettente, tale \u003cem\u003eiter\u003c/em\u003e risulterebbe rispettato nel caso di specie, alla luce della procedura seguita per la prestazione dell\u0026#8217;aiuto al suicidio presso la struttura svizzera in cui \u0026#232; morto M. S., la quale apparirebbe \u0026#171;addirittura pi\u0026#249; articolata e garantista\u0026#187; di quella che dovrebbe essere seguita in base alla legge italiana. La procedura sarebbe consistita, infatti, \u0026#171;nell\u0026#8217;invio da parte del richiedente di documentazione idonea a delineare le sue condizioni cliniche e la sua storia personale; in una valutazione preliminare da parte della struttura sulla base del materiale acquisito; in una valutazione, anche psicologica, in presenza, articolata in due colloqui con i medici, uno il giorno dell\u0026#8217;arrivo e uno il giorno successivo; la presenza di testimoni (nel caso concreto, tra gli altri, i familiari) al momento della autosomministrazione del farmaco letale, immediatamente preceduta da un ultimo ammonimento circa la possibilit\u0026#224; di arrestare la procedura\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eProcedure dalla scansione analoga sarebbero gi\u0026#224; state valutate, del resto, \u0026#171;sostanzialmente equivalenti\u0026#187; a quella italiana da alcuni organi giudicanti, con pronunce divenute definitive. \u0026#200; vero che nei casi in questione i giudici hanno potuto avvalersi della \u0026#171;clausola di equivalenza\u0026#187; prevista nella sentenza n. 242 del 2019 per i fatti commessi prima della declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 580 cod. pen., riguardo ai quali sarebbe stato impossibile rispettare una procedura introdotta \u003cem\u003eex post\u003c/em\u003e. Nondimeno, un analogo giudizio potrebbe essere formulato anche in relazione alla vicenda in esame, svoltasi interamente nel vigore della nuova disciplina, in quanto la necessit\u0026#224; che sia osservata una determinata procedura non escluderebbe la possibilit\u0026#224; che i singoli passaggi di essa siano accertati secondo un criterio sostanziale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto agli altri requisiti procedurali \u0026#8211; la verifica da parte di una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale e il parere del comitato etico \u0026#8211; la circostanza che, nella specie, il fatto si sia verificato all\u0026#8217;esito di una prestazione offerta da una struttura estera sarebbe incompatibile con tali requisiti, i quali presupporrebbero che la procedura sia gestita interamente in Italia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn ogni caso, poi, il rispetto di tali condizioni non sarebbe stato concretamente esigibile: sebbene al momento del fatto esistesse gi\u0026#224; una procedura \u003cem\u003ead hoc\u003c/em\u003e, questa sarebbe risultata inaccessibile a M. S., che alla propria domanda avrebbe visto opposto un diniego per il difetto della condizione sostanziale della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente aggiunge, al riguardo, che ove questa Corte ritenesse fondate le questioni, potrebbe bene precisare \u0026#8211; come ha fatto con la sentenza n. 242 del 2019 \u0026#8211; che la causa di non punibilit\u0026#224;, nella sua pi\u0026#249; ampia estensione, debba operare anche con riguardo ai fatti anteriori alla declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale, purch\u0026#233; l\u0026#8217;agevolazione al suicidio sia stata prestata con modalit\u0026#224; anche diverse da quelle indicate, ma idonee ad offrire garanzie sostanzialmente equivalenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.2.3.\u0026#8211; Nel caso in esame, farebbe tuttavia difetto, come gi\u0026#224; anticipato, l\u0026#8217;ulteriore requisito della dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAl riguardo, il rimettente osserva come questa Corte non abbia fornito, n\u0026#233; nell\u0026#8217;ordinanza n. 207 del 2018, n\u0026#233; nella sentenza n. 242 del 2019, una definizione del concetto di \u0026#171;trattamenti di sostegno vitale\u0026#187;. Vi \u0026#232; soltanto, nell\u0026#8217;ordinanza, il riferimento \u0026#8211; con evidente valenza esemplificativa \u0026#8211; a trattamenti \u0026#171;quali la ventilazione, l\u0026#8217;idratazione o l\u0026#8217;alimentazione artificiali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn relazione ad altre vicende di pazienti che avevano ottenuto l\u0026#8217;assistenza al suicidio all\u0026#8217;estero, la giurisprudenza di merito ha ritenuto che il concetto in questione non possa essere limitato alla sola \u0026#8220;dipendenza da una macchina\u0026#8221;, ma comprenda anche i casi in cui il sostegno vitale sia realizzato \u0026#171;con terapie farmaceutiche o con l\u0026#8217;assistenza di personale medico o paramedico\u0026#187;, trattandosi pur sempre di \u0026#171;trattamenti interrompendo i quali si verificherebbe la morte del malato, anche in maniera non rapida\u0026#187; (\u0026#232; citata la sentenza della Corte d\u0026#8217;assise di Massa 27 luglio 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePure in questa lettura ampia, il requisito non potrebbe essere, tuttavia, ritenuto sussistente nel caso in esame. Secondo quanto emerso dalle indagini, infatti, M. S. non solo non si avvaleva di alcun supporto meccanico (ventilazione, nutrizione, idratazione artificiale o altro), ma neppure era sottoposto a terapie farmacologiche salvavita, n\u0026#233; richiedeva interventi assistenziali quali manovre di evacuazione manuale o simili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon sarebbe, d\u0026#8217;altro canto, possibile accedere all\u0026#8217;interpretazione ulteriormente estensiva, prospettata dalla giurisprudenza di merito, intesa a riconoscere la non punibilit\u0026#224; anche nei casi in cui il paziente necessiti dell\u0026#8217;aiuto di altre persone per il soddisfacimento delle esigenze vitali: situazione ravvisabile nel caso oggetto del procedimento \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, posto che M. S., pur conservando integre tutte le altre funzionalit\u0026#224; corporee, a causa della progressiva immobilizzazione degli arti aveva bisogno con sempre maggiore frequenza del supporto di terzi per le attivit\u0026#224; fisiologiche quotidiane.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAlla luce della stessa genesi della condizione di cui si discute, il sostantivo \u0026#171;trattamenti\u0026#187; dovrebbe ritenersi, infatti, riferito ai soli trattamenti sanitari. La declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale pronunciata dalla sentenza n. 242 del 2019 si basa, in effetti, essenzialmente sul rilievo per cui il divieto penale assoluto di aiuto al suicidio \u0026#232; contrario al canone di ragionevolezza, al diritto di autodeterminazione della persona e al principio di dignit\u0026#224; umana nelle situazioni in cui l\u0026#8217;ordinamento riconosce gi\u0026#224; tutela effettiva alla decisione del malato di porre fine alla propria esistenza tramite l\u0026#8217;interruzione dei trattamenti sanitari. Al riguardo, la sentenza fa riferimento esplicito a situazioni riconducibili al campo applicativo della legge n. 219 del 2017, la quale attiene, per l\u0026#8217;appunto, ai soli trattamenti sanitari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;assistenza prestata genericamente da terzi \u0026#8211; ad esempio, per agevolare il paziente nel mangiare o per accompagnarlo in bagno \u0026#8211; non sarebbe, peraltro, neppure riconducibile all\u0026#8217;insieme dei significati attribuibili al vocabolo \u0026#171;trattamento\u0026#187;, il quale evocherebbe non un qualsiasi intervento esterno, ma \u0026#171;una pi\u0026#249; pregnante e qualificata ingerenza sul corpo e sulla salute del paziente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;estensione della non punibilit\u0026#224; alla situazione considerata non potrebbe essere basata nemmeno sul ricorso all\u0026#8217;analogia, essendo quest\u0026#8217;ultima in ogni caso preclusa dalla natura eccezionale della disposizione in esame. Anche se si discute di un ampliamento \u003cem\u003ein \u003c/em\u003e\u003cem\u003ebonam\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003epartem\u003c/em\u003e, occorrerebbe considerare che la materia presuppone delicatissimi bilanciamenti tra interessi (quali il diritto all\u0026#8217;autodeterminazione e il diritto alla vita) che, all\u0026#8217;esito di spostamenti anche lievi della soglia di rilevanza penale, potrebbero essere pregiudicati in modo irreversibile e incompatibile con obblighi di tutela derivanti dalla Costituzione e dalle fonti sovranazionali (tra cui, in particolare, la CEDU). Sarebbe, pertanto, \u0026#171;quantomai opportuno che tali bilanciamenti non solo siano frutto di adeguata meditazione nelle opportune sedi secondo le regole della democrazia costituzionale, ma che, una volta raggiunti, non possano essere messi arbitrariamente in discussione per via di forzature ermeneutiche ad opera del singolo interprete, con effetti applicativi disomogenei e imprevedibili\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Ritiene, tuttavia, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e che il requisito dell\u0026#8217;essere la persona \u0026#171;tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale\u0026#187;, come dianzi ricostruito, generi plurimi dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.1.\u0026#8211; Esso si porrebbe in contrasto, anzitutto, con l\u0026#8217;art. 3 Cost., in quanto atto a determinare una irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento tra situazioni concrete sostanzialmente identiche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA parit\u0026#224; delle altre condizioni (irreversibilit\u0026#224; della malattia, intollerabilit\u0026#224; delle sofferenze che ne derivano, capacit\u0026#224; di autodeterminazione dell\u0026#8217;interessato), l\u0026#8217;avveramento di quella censurata sarebbe, infatti, frutto di circostanze del tutto accidentali, legate alle condizioni cliniche generali della persona interessata (pi\u0026#249; o meno dotata di resistenza organica), al modo di manifestazione della malattia (connotata da uno stadio pi\u0026#249; o meno avanzato, oppure da una progressione pi\u0026#249; o meno rapida), alla natura delle terapie disponibili in un determinato luogo e in un determinato momento, nonch\u0026#233; alle stesse scelte del paziente (il quale potrebbe aver rifiutato fin dall\u0026#8217;inizio qualsiasi trattamento). La condizione in parola discriminerebbe, dunque, i pazienti tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale e i pazienti \u0026#8211; quali, ad esempio, i malati oncologici o affetti da patologie neurodegenerative, come nel caso di specie \u0026#8211; che non possono accedere, per le caratteristiche accidentali della loro patologia, a tali trattamenti, ma che sono parimente irreversibili e costretti a patire sofferenze intollerabili, esponendosi ad una agonia altrettanto se non pi\u0026#249; lunga.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa differenziazione tra tali situazioni sarebbe irragionevole, in quanto il requisito in questione sarebbe irrilevante, sia per la sussistenza e l\u0026#8217;accertamento delle altre condizioni, sia, e soprattutto, per la tutela dei diritti e dei valori che questa Corte ha ritenuto indispensabile prendere in considerazione nel bilanciamento di interessi sotteso alla regolazione della materia dell\u0026#8217;aiuto a morire.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNell\u0026#8217;ordinanza n. 207 del 2018 e nella sentenza n. 242 del 2019, la Corte avrebbe posto, infatti, l\u0026#8217;accento sulla necessit\u0026#224; di contemperare le istanze di autodeterminazione e di salvaguardia della dignit\u0026#224; con le esigenze di tutela della vita umana, soprattutto delle persone pi\u0026#249; vulnerabili, presidiata dal divieto dell\u0026#8217;art. 580 cod. pen.; mentre nella successiva sentenza n. 50 del 2022, con la quale ha dichiarato inammissibile la richiesta di \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e abrogativo della fattispecie finitima dell\u0026#8217;omicidio del consenziente, di cui all\u0026#8217;art. 579 cod. pen., avrebbe individuato la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e di tale micro-sistema normativo nell\u0026#8217;esigenza costituzionale di proteggere, non solo le persone strutturalmente pi\u0026#249; fragili, ma qualsiasi soggetto da condotte autodistruttive che possono essere non sufficientemente meditate o frutto di una decisione assunta, per motivi anche contingenti, in condizioni di vulnerabilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAlla luce di tali enunciati, la dipendenza da trattamenti di sostegno vitale non potrebbe costituire un criterio regolatorio idoneo e proporzionato all\u0026#8217;obiettivo di tutela. Essa non solo non renderebbe meno bisognoso di protezione il bene della vita, ma non apporterebbe neppure alcuna rassicurazione in ordine al carattere libero e consapevole della decisione di morire, o alla minore \u0026#8220;vulnerabilit\u0026#224;\u0026#8221; della persona che la assume.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa preoccupazione dovrebbe essere semmai di segno opposto, essendo pi\u0026#249; elevato il rischio che una persona dipendente da trattamenti di sostegno vitale, per questo verosimilmente prossima alla morte, sia colta dalla tentazione di \u0026#8220;lasciarsi andare\u0026#8221; e che, anche a causa di pressioni esterne, possa assumere decisioni che in altre condizioni non avrebbe preso. Ma tale obiezione \u0026#232; stata confutata dalla stessa ordinanza n. 207 del 2018, rilevando come la legge n. 219 del 2017 abbia gi\u0026#224; ammesso la possibilit\u0026#224; di considerare validamente espressa la volont\u0026#224; di congedarsi dalla vita proveniente da persone tenute in vita da trattamenti di sostegno vitale, le quali, se capaci di autodeterminarsi, hanno diritto di ottenere l\u0026#8217;interruzione delle cure.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi riproporrebbe, in conclusione, la stessa situazione gi\u0026#224; stigmatizzata da questa Corte in relazione all\u0026#8217;originario divieto assoluto di aiuto al suicidio: l\u0026#8217;incriminazione, anche nella sua attuale portata, discriminerebbe le diverse categorie di pazienti in modo irragionevole e sproporzionato, senza che tale discriminazione possa \u0026#171;ritenersi preordinata alla tutela di altro interesse costituzionalmente apprezzabile\u0026#187; (ordinanza n. 207 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.2.\u0026#8211; Le medesime considerazioni porterebbero, altres\u0026#236;, a ritenere che il requisito censurato implichi una ingiustificata lesione della \u0026#171;libert\u0026#224; di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, scaturente dagli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa dipendenza da trattamenti di sostegno vitale non costituirebbe certamente una condizione di esistenza di tale diritto (collegato, secondo le indicazioni di questa Corte, solo alla malattia e alla sofferenza), ma ne rappresenterebbe piuttosto un limite, come tale legittimo solo se giustificato da contro-interessi di analogo rilievo, per quanto detto insussistenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAddirittura, il requisito finirebbe per condizionare \u0026#171;in modo perverso\u0026#187; l\u0026#8217;esercizio della libert\u0026#224; del paziente, inducendolo ad acconsentire a trattamenti di sostegno vitale all\u0026#8217;unico fine di soddisfare la condizione indicata da questa Corte, per poi, subito dopo, chiedere l\u0026#8217;accesso alla procedura per la morte assistita: e ci\u0026#242; anche quando, senza tale condizionamento, la persona avrebbe interrotto ben prima i trattamenti o li avrebbe rifiutati fin dall\u0026#8217;origine. Scenario, questo, in palese contrasto con l\u0026#8217;assetto ordinamentale, ormai cristallizzato dall\u0026#8217;art. 1, comma 5, della legge n. 219 del 2017, che rimette unicamente alla libera scelta della persona se e come curarsi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.3.\u0026#8211; Risulterebbe violato, inoltre, il \u0026#171;principio della dignit\u0026#224; umana\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale principio \u0026#232; stato evocato da questa Corte nell\u0026#8217;ordinanza n. 207 del 2018, ai fini dell\u0026#8217;accertamento dell\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 580 cod. pen. nella versione all\u0026#8217;epoca vigente. La violazione del principio \u0026#232; stata ritenuta insita nel fatto che il divieto assoluto di aiuto al suicidio \u0026#8211; ossia di una condotta che accelerasse i tempi del decesso, rispetto al decorso patologico naturale \u0026#8211; avrebbe imposto al paziente \u0026#171;un\u0026#8217;unica modalit\u0026#224; per congedarsi dalla vita\u0026#187; (l\u0026#8217;interruzione dei trattamenti di sostegno vitale), costringendolo \u0026#171;a subire un processo pi\u0026#249; lento\u0026#187; e \u0026#171;in ipotesi meno corrispondente alla propria visione della dignit\u0026#224; nel morire\u0026#187;, anche nella prospettiva delle sofferenze alle quali esso poteva esporre \u0026#171;le persone che gli sono care\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe, infatti, di senso comune l\u0026#8217;idea che la prolungata attesa della morte pu\u0026#242; comportare un maggior carico di sofferenza e di pregiudizio per i valori della persona, legato non solo al dolore derivante dalla malattia, ma anche alla contemplazione ormai disperata della propria agonia, nonch\u0026#233; al fatto che a tale declino possano, o siano costrette ad assistere persone care: profilo in rapporto al quale verrebbe in rilievo, quale forma di estrinsecazione della personalit\u0026#224;, l\u0026#8217;interesse del paziente a lasciare una certa immagine di s\u0026#233;, coerente con l\u0026#8217;idea che egli ha della propria persona.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuesti stessi argomenti potrebbero essere, peraltro, spesi anche in rapporto all\u0026#8217;assetto attuale. Esso finirebbe, infatti, per imporre al malato irreversibile e intollerabilmente sofferente di attendere, anche per lungo tempo, quello che ormai \u0026#232; inevitabile, ossia che la malattia si aggravi fino allo stadio che rende necessaria l\u0026#8217;attivazione di trattamenti di sostegno vitale (momento da cui, peraltro, andr\u0026#224; computato un ulteriore lasso di tempo per la procedura che porta alla morte assistita).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn questo modo, non solo si frustrerebbe la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e della decisione di questa Corte, ma si introdurrebbe addirittura un fattore di pericolo per la stessa conservazione del bene della vita e per il rispetto della dignit\u0026#224; della persona. Che l\u0026#8217;aiuto al suicidio rientri nella dimensione della \u0026#8220;legalit\u0026#224;\u0026#8221; solo a condizione che la malattia degeneri fino a una fase terminale, rischierebbe di incentivare i propositi di suicidio da parte dei soggetti non intenzionati ad attendere la fine inesorabile, i quali, non potendo ottenere l\u0026#8217;aiuto di terzi, sarebbero spinti a darsi la morte in completa autonomia, fuori dai controlli e dalle garanzie offerte dal circuito legale, con modalit\u0026#224; spesso cruente e non conformi al concetto generalmente riconosciuto di dignit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.4.\u0026#8211; Emergerebbe, da ultimo, una distonia rispetto agli artt. 8 e 14 CEDU, rilevanti quali parametro interposto di legittimit\u0026#224; costituzionale ai sensi dell\u0026#8217;art. 117 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, a partire dalla sentenza 29 aprile 2002, Pretty contro Regno Unito, le disposizioni che limitano la liceit\u0026#224; dell\u0026#8217;aiuto al suicidio rappresentano interferenze nella libert\u0026#224; di autodeterminazione della persona, rientrante nel diritto al rispetto della vita privata e familiare. Simili interferenze possono considerarsi quindi legittime, ai sensi dell\u0026#8217;art. 8, paragrafo 2, CEDU, solo in quanto volte a un fine legittimo e necessarie, tra le altre ipotesi, a \u0026#171;proteggere [\u0026#8230;] i diritti altrui\u0026#187;, fra i quali indubbiamente rientra il diritto alla vita, riconosciuto dall\u0026#8217;art. 2 CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSubordinare, per\u0026#242;, la liceit\u0026#224; dell\u0026#8217;aiuto al suicidio di una persona capace di autodeterminarsi al requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale costituirebbe, alla luce di quanto indicato in precedenza, una compressione del diritto in questione non funzionale, n\u0026#233; tantomeno necessaria alla tutela del diritto alla vita, o, comunque sia, non proporzionata rispetto all\u0026#8217;obiettivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon gioverebbe, in senso contrario, sostenere che lo Stato mantiene un margine di apprezzamento in ordine al bilanciamento tra la necessit\u0026#224; di tutelare il diritto alla vita delle persone vulnerabili e quella di assicurare uno spazio di effettivit\u0026#224; alla libert\u0026#224; di autodeterminazione nelle questioni sul fine vita: margine di apprezzamento di cui l\u0026#8217;ordinamento italiano si sarebbe avvalso col prevedere il requisito in discorso. Un simile ragionamento troverebbe ostacolo nel principio di non discriminazione, di cui all\u0026#8217;art. 14 CEDU: una volta, infatti, che la normativa statale ammetta la libert\u0026#224; di essere aiutati a morire per i malati irreversibili e sofferenti, il godimento di tale libert\u0026#224; dovrebbe essere assicurato senza alcuna discriminazione legata alle condizioni personali del soggetto, ivi compresa quella \u0026#8211; del tutto accidentale \u0026#8211; di essere, o no, sottoposto a trattamenti di sostegno vitale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Alla luce di tali considerazioni, il rimettente chiede, quindi, conclusivamente a questa Corte di dichiarare costituzionalmente illegittimo l\u0026#8217;art. 580 cod. pen., \u0026#171;nella versione modificata dalla [\u0026#8230;] sentenza [n.] 242 del 2019\u0026#187;, nella parte in cui subordina la non punibilit\u0026#224; di chi agevola l\u0026#8217;altrui suicidio alla circostanza che l\u0026#8217;aiuto sia prestato a una persona \u0026#171;tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente pone in evidenza come ci\u0026#242; non significhi chiedere una smentita dei principi enunciati nella citata sentenza, n\u0026#233; tanto meno comporti una impugnazione surrettizia di quest\u0026#8217;ultima, preclusa dall\u0026#8217;art. 137, terzo comma, Cost. Con la sentenza n. 242 del 2019 questa Corte avrebbe, infatti, individuato una soglia minima di tutela da riconoscere ai diritti fondamentali del paziente, prendendo in considerazione, come in essa si legge, \u0026#171;specificamente situazioni come quella oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e\u0026#187;. Ci\u0026#242; non escluderebbe che lo \u0026#171;stimolo derivante dalla casistica\u0026#187; possa indurre questa Corte a pronunciarsi di nuovo, analogamente a quanto \u0026#232; avvenuto in rapporto ad altre discipline, investite da ripetuti interventi demolitori a carattere puntuale. Il divieto di aiuto al suicidio previsto dal codice penale, gi\u0026#224; superato nella sua originaria assolutezza, conserverebbe, infatti, ancora una \u0026#171;portata sovraestesa\u0026#187;, che necessiterebbe di ulteriore erosione per eliminare i residui di illegittimit\u0026#224;, costituiti non tanto dai requisiti della non punibilit\u0026#224;, bens\u0026#236; \u0026#8211; guardando la fattispecie in negativo \u0026#8211; dai perduranti spazi di rilevanza penale della condotta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; In via preliminare, l\u0026#8217;Avvocatura dello Stato formula due eccezioni di inammissibilit\u0026#224; delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.1.\u0026#8211; La prima si lega all\u0026#8217;asserito difetto di rilevanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRileva l\u0026#8217;Avvocatura che la sentenza n. 242 del 2019 ha escluso la punibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;aiuto al suicidio nel perimetro definito dalla precedente ordinanza n. 207 del 2018, ossia quando esso riguardi una persona: \u0026#171;(a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli\u0026#187;. Questa Corte ha, peraltro, specificamente richiesto che l\u0026#8217;accertamento di tali requisiti abbia luogo nell\u0026#8217;ambito della \u0026#171;procedura medicalizzata\u0026#187; prevista dagli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017: disciplina nella quale ha individuato un preciso \u0026#171;punto di riferimento\u0026#187; per risolvere nel merito le questioni, in assenza dell\u0026#8217;intervento legislativo auspicato dall\u0026#8217;ordinanza n. 207 del 2018.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, per converso, reputa sussistenti nella specie i requisiti sostanziali per la non punibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;aiuto al suicidio \u0026#8211; con la sola eccezione di quello della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale \u0026#8211; non gi\u0026#224; alla luce degli esiti della procedura regolata dalla legge n. 219 del 2017, ma sulla base di elementi reperiti \u003cem\u003ealiunde\u003c/em\u003e, fuori da rigorosi e precisi controlli di legge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente assume che i requisiti procedurali potrebbero ritenersi soddisfatti, considerando \u0026#171;sostanzialmente equivalente\u0026#187; all\u0026#8217;iter previsto dalla legge n. 219 del 2017 la procedura seguita per la prestazione dell\u0026#8217;aiuto al suicidio presso la struttura svizzera in cui \u0026#232; morto il malato. In questo modo, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e avrebbe, peraltro, utilizzato in modo improprio il concetto di equivalenza sostanziale, cui la sentenza n. 242 del 2019 ha fatto riferimento unicamente ai fini dell\u0026#8217;esclusione della punibilit\u0026#224; dei fatti anteriori ad essa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDiscutendosi invece nella specie di fatti successivi, le questioni dovrebbero ritenersi inammissibili per difetto di rilevanza, posto che anche nell\u0026#8217;ipotesi di loro accoglimento non sarebbe possibile l\u0026#8217;archiviazione del procedimento penale a carico degli indagati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.2.\u0026#8211; Una seconda ragione di inammissibilit\u0026#224; delle questioni si collegherebbe al \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo la difesa dello Stato, la richiesta del rimettente di rimuovere il requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale si risolverebbe in una contestazione dei principi affermati da questa Corte nella sentenza n. 242 del 2019, la quale ha inserito nel testo dell\u0026#8217;art. 580 cod. pen. le richiamate condizioni, tra cui quella censurata, al fine di evitare che la sottrazione pura e semplice dell\u0026#8217;aiuto al suicidio alla sfera di operativit\u0026#224; della norma incriminatrice dia luogo a intollerabili vuoti di tutela per i valori protetti, generando il pericolo di abusi in danno di persone in situazioni di vulnerabilit\u0026#224;. In questa prospettiva, la declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#232; stata limitata \u0026#171;in modo specifico ed esclusivo all\u0026#8217;aiuto al suicidio prestato a favore di soggetti che gi\u0026#224; potrebbero alternativamente lasciarsi morire mediante la rinuncia a trattamenti sanitari necessari alla loro sopravvivenza, ai sensi dell\u0026#8217;art. 1, comma 5, della legge\u0026#187; n. 219 del 2017.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;accoglimento della richiesta del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e presupporrebbe, quindi, \u0026#171;che la Corte, sconfessando [\u0026#8230;] s\u0026#233; stessa, stravolga \u003cem\u003ein toto\u003c/em\u003e, o comunque riveda la sua precedente decisione in senso irragionevolmente ed ingiustificabilmente ampliativo, oltre che lesivo della riconosciuta discrezionalit\u0026#224; del legislatore \u003cem\u003ein \u003c/em\u003e\u003cem\u003esubiecta\u003c/em\u003e\u003cem\u003e materia\u003c/em\u003e\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Nel merito, le questioni sarebbero destituite di fondamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.1.\u0026#8211; Quanto alla questione sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., l\u0026#8217;Avvocatura dello Stato ricorda come nella sentenza n. 242 del 2019 questa Corte abbia affermato che \u0026#171;[d]all\u0026#8217;art. 2 Cost. \u0026#8211; non diversamente che dall\u0026#8217;art. 2 CEDU \u0026#8211; discende il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo: non quello \u0026#8211; diametralmente opposto \u0026#8211; di riconoscere all\u0026#8217;individuo la possibilit\u0026#224; di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire\u0026#187;; e che \u0026#171;[n]eppure, poi, \u0026#232; possibile desumere la generale inoffensivit\u0026#224; dell\u0026#8217;aiuto al suicidio da un generico diritto all\u0026#8217;autodeterminazione individuale, riferibile anche al bene della vita\u0026#187;: l\u0026#8217;art. 580 cod. pen. conserva, infatti, una \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e di perdurante attualit\u0026#224;, consistente \u0026#171;nella \u0026#8220;tutela del diritto alla vita, soprattutto delle persone pi\u0026#249; deboli e vulnerabili, [\u0026#8230;] anche per scongiurare il pericolo che coloro che decidono di porre in atto il gesto estremo e irreversibile del suicidio subiscano interferenze di ogni genere\u0026#8221; (ordinanza n. 207/2018)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnaloghe considerazioni sono state svolte nella sentenza n. 50 del 2022, ove si ribadisce che il diritto alla vita, riconosciuto implicitamente dall\u0026#8217;art. 2 Cost., va iscritto \u0026#171;tra i diritti inviolabili, e cio\u0026#232; tra quei diritti che occupano nell\u0026#8217;ordinamento una posizione, per dir cos\u0026#236;, privilegiata, in quanto appartengono \u0026#8211; per usare l\u0026#8217;espressione della sentenza n. 1146 del 1988 \u0026#8211; \u0026#8220;all\u0026#8217;essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana\u0026#8221; (sentenza n. 35 del 1997)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl principio affermato \u0026#232;, dunque, pur sempre quello generale di tutela della vita, principio rispetto al quale la \u0026#171;circoscritta area\u0026#187; di illegittimit\u0026#224; costituzionale individuata dall\u0026#8217;ordinanza n. 207 del 2018, per ovviare alla quale la sentenza n. 242 del 2019 ha introdotto la causa di non punibilit\u0026#224;, si configura quale eccezione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn un simile contesto, non potrebbe operare il principio di non discriminazione invocato dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, giacch\u0026#233; l\u0026#8217;assenza di uno dei requisiti delimitativi dell\u0026#8217;eccezione (l\u0026#8217;essere, cio\u0026#232;, la persona malata \u0026#171;tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale\u0026#187;) comporterebbe la riespansione della regola generale che impone di punire chi agevoli l\u0026#8217;esecuzione dell\u0026#8217;altrui suicidio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa limitazione della causa di non punibilit\u0026#224; alle persone in possesso di quel requisito, d\u0026#8217;altro canto, non sarebbe affatto irragionevole, ma si inserirebbe organicamente nel quadro ordinamentale vigente. Essa \u0026#232; stata, infatti, argomentata, nell\u0026#8217;ordinanza n. 207 del 2018 e nella sentenza n. 242 del 2019, con il rilievo che i soggetti in questione erano gi\u0026#224; legittimati, per un verso, dall\u0026#8217;art. 1, commi 5 e 6, della legge n. 219 del 2017, a rifiutare o interrompere trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza; per altro verso, dall\u0026#8217;art. 2 della medesima legge, ad accedere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, per fronteggiare sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa situazione della persona affetta da una patologia che impone trattamenti di sostegno vitale non sarebbe, d\u0026#8217;altro canto, sovrapponibile a quella di chi \u0026#232; affetto da una patologia che, per quanto irreversibile e foriera di gravi sofferenze, di tali trattamenti non necessiti: il che escluderebbe la comparabilit\u0026#224; della disciplina applicabile all\u0026#8217;uno e all\u0026#8217;altro caso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa censura in esame apparirebbe, comunque sia, inammissibile anche alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui una norma eccezionale \u0026#232; inidonea a costituire \u003cem\u003etertium\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecomparationis\u003c/em\u003e, non essendo possibile estendere una disposizione derogatoria ad altre situazioni, salvo il caso \u0026#8211; qui non configurabile \u0026#8211; in cui sussista la \u003cem\u003eeadem\u003c/em\u003e\u003cem\u003e ratio \u003c/em\u003e\u003cem\u003ederogandi\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.2.\u0026#8211; Quanto, poi, alla denunciata violazione del diritto all\u0026#8217;autodeterminazione del malato, varrebbe in senso contrario il rilievo che tale diritto non pu\u0026#242; essere anteposto alla tutela del bene della vita, che nella gerarchia dei valori protetti dall\u0026#8217;ordinamento costituzionale e sovranazionale occupa una posizione senz\u0026#8217;altro poziore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAl riguardo, l\u0026#8217;Avvocatura dello Stato ricorda come questa Corte, nella sentenza n. 50 del 2022, abbia ribadito il \u0026#171;cardinale rilievo del valore della vita\u0026#187;, il quale, se non pu\u0026#242; tradursi in un dovere di vivere a tutti i costi, neppure consente una disciplina delle scelte di fine vita che, \u0026#171;in nome di una concezione astratta dell\u0026#8217;autonomia individuale\u0026#187;, ignori \u0026#171;le condizioni concrete di disagio o di abbandono nelle quali, spesso, simili decisioni vengono concepite\u0026#187;: con la conseguenza che \u0026#171;[q]uando viene in rilievo il bene della vita umana, [\u0026#8230;] la libert\u0026#224; di autodeterminazione non pu\u0026#242; mai prevalere incondizionatamente sulle ragioni di tutela del medesimo bene, risultando, al contrario, sempre costituzionalmente necessario un bilanciamento che assicuri una sua tutela minima\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi coglierebbe, alla luce di tali affermazioni, l\u0026#8217;errore di prospettiva in cui sarebbe incorso il rimettente, allorch\u0026#233; ha sostenuto che i due soli elementi fondanti la non punibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;aiuto al suicidio sarebbero \u0026#171;la malattia e la sofferenza\u0026#187;, e non pure il trattamento che esse ricevano. In questo modo, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e avrebbe trascurato l\u0026#8217;imprescindibile esigenza di costruire quelle doverose cautele evocate gi\u0026#224; nell\u0026#8217;ordinanza n. 207 del 2018, volte ad evitare il pericolo di abusi in danno della vita di persone in situazioni di vulnerabilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.3.\u0026#8211; Con riguardo, poi, alla censura di violazione del \u0026#171;principio di dignit\u0026#224; umana\u0026#187;, basata sull\u0026#8217;assunto che gli argomenti spesi al riguardo nell\u0026#8217;ordinanza n. 207 del 2018 varrebbero anche per l\u0026#8217;assetto normativo attuale, l\u0026#8217;Avvocatura dello Stato rileva come sussista una differenza significativa tra la fattispecie esaminata nel citato precedente e quella ora in esame, e che, comunque sia, la scarsa precisione del concetto di dignit\u0026#224; umana impedirebbe di costruire su di esso il discrimine tra i casi nei quali \u0026#232; legittimo tutelare la vita e quelli nei quali \u0026#232; lecito sopprimerla.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.4.\u0026#8211; Insussistente apparirebbe, infine, anche l\u0026#8217;asserita violazione del sistema sovranazionale di tutela dei diritti fondamentali della persona.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNella stessa sentenza n. 242 del 2019 si ricorda, infatti \u0026#8211; richiamando la sentenza Pretty contro Regno Unito, invocata dal rimettente \u0026#8211; come la Corte EDU abbia da tempo affermato, proprio in relazione alla tematica dell\u0026#8217;aiuto al suicidio, che dal diritto alla vita, garantito dall\u0026#8217;art. 2 CEDU, non pu\u0026#242; essere fatto discendere il diritto di rinunciare a vivere, e dunque un vero e proprio diritto a morire.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe considerazioni precedentemente svolte a proposito della censura di violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost. renderebbero, d\u0026#8217;altro canto, evidente l\u0026#8217;insussistenza della violazione del divieto di discriminazione sancito dall\u0026#8217;art. 14 CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Si sono costituiti M. C., C. L. e F. M., persone sottoposte alle indagini nel procedimento \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, chiedendo l\u0026#8217;accoglimento delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Dopo aver ricostruito, in punto di fatto, la vicenda che ha dato origine al procedimento, le parti costituite rilevano come le questioni debbano ritenersi senz\u0026#8217;altro ammissibili, avendo il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e congruamente e condivisibilmente motivato la loro rilevanza ed esperito, con esito negativo, il doveroso tentativo di interpretazione costituzionalmente conforme della disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;accoglimento delle questioni non implicherebbe, d\u0026#8217;altro canto, una surrettizia violazione del giudicato costituzionale. La sentenza n. 242 del 2019 ha, infatti, ricavato il requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale, non quale soluzione costituzionalmente obbligata, ma come \u0026#8220;rima possibile\u0026#8221;, di riflesso a una interpretazione incentrata sulle specificit\u0026#224; del caso concreto di cui allora si discuteva, mentre oggi verrebbero poste nuove questioni, attinenti a situazioni differenti. In pi\u0026#249; occasioni, d\u0026#8217;altra parte, questa Corte \u0026#232; intervenuta a pi\u0026#249; riprese su una normativa gi\u0026#224; oggetto di una sentenza di accoglimento manipolativa, senza che la precedente pronuncia fosse ritenuta affatto preclusiva delle successive declaratorie di illegittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Nel merito, le questioni si paleserebbero fondate in riferimento a tutti i parametri evocati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.1.\u0026#8211; La violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost. si apprezzerebbe, in linea con quanto sostenuto dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, alla luce della circostanza che una persona affetta da malattia irreversibile, fonte di gravi sofferenze, e liberamente determinatasi a congedarsi dalla vita, ma non tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, pu\u0026#242; trovarsi in una situazione altrettanto dolorosa di quella di un\u0026#8217;altra persona malata che, invece, si avvale di tali trattamenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl requisito in discussione non contribuirebbe, d\u0026#8217;altro canto, in alcun modo a misurare la capacit\u0026#224; di intendere e di volere della persona malata o la sua libert\u0026#224; o autonomia di scelta, n\u0026#233; l\u0026#8217;intensit\u0026#224; delle sofferenze patite. Esso apparirebbe, quindi, del tutto indifferente rispetto all\u0026#8217;esigenza di tutelare il paziente in confronto a circonvenzioni e abusi, n\u0026#233; sarebbe funzionale a proteggere il malato psichiatrico o quello che si \u0026#232; determinato in modo avventato a porre fine alla sua vita in ragione di condizioni patologiche passeggere, traducendosi quindi in un ostacolo irragionevole all\u0026#8217;esplicazione della \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e della causa di non punibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.2.\u0026#8211; Il requisito censurato si porrebbe in contrasto anche con il \u0026#171;principio personalista\u0026#187;, di cui all\u0026#8217;art. 2 Cost., con l\u0026#8217;inviolabilit\u0026#224; della libert\u0026#224; personale, sancita dall\u0026#8217;art. 13 Cost., e con la libert\u0026#224; di autodeterminazione riguardo alle cure mediche, desumibile dal dettato congiunto degli artt. 2, 3, 13 e 32, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEsso imporrebbe a persone \u0026#8211; come M. S. \u0026#8211; il cui corpo \u0026#171;\u0026#232; trasformato dalla malattia in un doloroso processo che le terapie non riescono a contrastare o mitigare\u0026#187;, di proseguire nel calvario delle loro sofferenze, senza possibilit\u0026#224; di scegliere un \u003cem\u003eexitus\u003c/em\u003e dignitoso, sino addirittura a dover sperare in un peggioramento della patologia tale da rendere necessario un presidio sanitario della sopravvivenza: presidio che, a quel punto, verrebbe accettato dal paziente per potersi avvalere dell\u0026#8217;agevolazione altrui al fine vita, risolvendosi cos\u0026#236; in una sorta di trattamento sanitario obbligatorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTutto ci\u0026#242;, senza che la limitazione della libert\u0026#224; del paziente trovi alcun corrispettivo, in termini di innalzamento della tutela di altri diritti costituzionali. Anzi, la consapevolezza del malato dell\u0026#8217;assenza di alternative all\u0026#8217;avvicinarsi \u0026#171;di una \u0026#8220;notte senza fine\u0026#8221;, in cui dibattersi in solitudine\u0026#187;, potrebbe fungere da acceleratore della scelta di togliersi la vita, quando si \u0026#232; ancora in grado di farlo autonomamente, essendo la malattia in uno stadio iniziale, come dimostrerebbe il caso Carter contro Canada esaminato dalla Corte suprema del Canada nella sentenza 6 febbraio 2015, CSC 5, citata dalla stessa ordinanza n. 207 del 2018.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.3.\u0026#8211; Le parti costituite rilevano, per altro verso, come nel nostro ordinamento manchi una definizione normativa o medico-sanitaria della nozione di \u0026#171;trattamento di sostegno vitale\u0026#187;. L\u0026#8217;unico riferimento normativo ad essa si rinverrebbe nella legge n. 219 del 2017, che, nell\u0026#8217;individuare i trattamenti, anche di sostegno vitale, cui il malato pu\u0026#242; rinunciare o che pu\u0026#242; rifiutare, vi include \u0026#8211; con indicazione chiaramente non tassativa \u0026#8211; la nutrizione e l\u0026#8217;idratazione artificiali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn conseguenza di ci\u0026#242;, l\u0026#8217;interpretazione di cosa sia un trattamento di sostegno vitale sarebbe stata, e rimarrebbe tuttora affidata alla mera discrezionalit\u0026#224; delle commissioni mediche multidisciplinari nominate dalle aziende sanitarie investite di richieste di verifica della sussistenza dei presupposti per il suicidio assistito: il che determinerebbe non solo una incertezza del diritto inaccettabile in una materia delicata come il fine vita, ma anche gravi disparit\u0026#224; di trattamento in danno di soggetti particolarmente vulnerabili, quali sono i pazienti che formulano le suddette richieste.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCome emergerebbe da un esame della casistica, le commissioni mediche hanno ritenuto integrato il requisito in discorso in casi nei quali al paziente era stato applicato un \u003cem\u003epace-maker\u003c/em\u003e e un catetere vescicale permanente, con necessit\u0026#224; di intervento di terzi per l\u0026#8217;evacuazione, ovvero nel caso di somministrazione a una malata oncologica di farmaci antitumorali; mentre ne \u0026#232; stata contraddittoriamente esclusa la sussistenza nel caso di una paziente oncologica dipendente da ossigenoterapia e che assumeva una corposa cura antidolorifica, la cui sospensione avrebbe provocato il suo decesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOpposto esito hanno avuto, poi, tre richieste di accesso al suicidio assistito formulate da persone affette, come M. S., da sclerosi multipla. In un caso, si \u0026#232; ritenuto che la necessit\u0026#224; dell\u0026#8217;assistenza di terzi per l\u0026#8217;espletamento di ogni funzione vitale, l\u0026#8217;utilizzo di un ventilatore polmonare nelle ore notturne e l\u0026#8217;effettuazione di clisteri evacuativi giornalieri dovessero considerarsi trattamenti di sostegno vitale; negli altri due casi, il requisito in questione \u0026#232; stato ritenuto invece mancante, ancorch\u0026#233; si trattasse di pazienti impossibilitati al compimento autonomo di qualsiasi attivit\u0026#224;, e dipendenti quindi da terzi in tutto e per tutto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso delle parti, solo con l\u0026#8217;accoglimento delle odierne questioni tali inaccettabili discriminazioni potrebbero essere superate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.4.\u0026#8211; La ristrettezza del perimetro applicativo della causa di non punibilit\u0026#224; introdotta dalla sentenza n. 242 del 2019 si porrebbe in contrasto anche con il diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall\u0026#8217;art. 8 CEDU, e di riflesso con l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSin dal \u003cem\u003eleading\u003c/em\u003e \u003cem\u003ecase\u003c/em\u003e, rappresentato dalla sentenza Pretty contro Regno Unito, la Corte EDU ha, infatti, riconosciuto che il diritto dell\u0026#8217;individuo di decidere a che punto e con quali mezzi porre fine alla propria vita costituisce uno degli aspetti protetti dal richiamato art. 8 CEDU: principio ribadito dalla giurisprudenza successiva, sino alla recente sentenza 4 ottobre 2022, Mortier contro Belgio. Ci\u0026#242; implicherebbe che lo Stato pu\u0026#242; interferire nelle scelte individuali che riguardano il fine vita solo nel rispetto degli standard codificati nel paragrafo 2 dell\u0026#8217;art. 8: il divieto assistito da sanzione penale di aiuto al suicidio potrebbe essere pertanto previsto, s\u0026#236;, a tutela della vita, ma nel rispetto del principio di legalit\u0026#224;, in presenza di uno scopo legittimo, nonch\u0026#233; se necessario in una societ\u0026#224; democratica, e dunque in osservanza del criterio di proporzionalit\u0026#224; tra mezzi e fine perseguito. Nella specie, per converso, l\u0026#8217;attivazione dell\u0026#8217;armamentario penalistico, conseguente all\u0026#8217;operativit\u0026#224; del requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale, sfocerebbe in una interferenza non necessaria e sproporzionata nella vita privata del soggetto malato, anche per l\u0026#8217;assoluta irrilevanza di quel requisito ai fini della protezione da abusi nei confronti di persone incapaci di determinarsi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale sono intervenute, altres\u0026#236;, \u003cem\u003ead \u003c/em\u003e\u003cem\u003eadiuvandum\u003c/em\u003e, con distinti atti, L. S. e M. O., svolgendo analoghe deduzioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Preliminarmente, i difensori delle intervenienti ricordano come, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l\u0026#8217;intervento di terzi nel giudizio incidentale di legittimit\u0026#224; costituzionale sia ammissibile solo quando l\u0026#8217;incidenza sulla posizione giuridica soggettiva del terzo non derivi, come per tutte le altre situazioni sostanziali disciplinate dalla norma censurata, dalla pronuncia sulla legittimit\u0026#224; costituzionale della legge stessa, ma sia conseguenza immediata e diretta dell\u0026#8217;effetto che la pronuncia produrrebbe sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e: prospettiva nella quale la richiesta di intervento non pu\u0026#242; trovare fondamento nella semplice analogia della posizione giuridica soggettiva con quelle delle parti del giudizio principale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAlla luce di tali principi, L. S. e M. O. sarebbero legittimate ad intervenire, giacch\u0026#233;, da un lato, la loro posizione giuridica soggettiva non presenterebbe alcun profilo di analogia con quella degli indagati nel procedimento \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e; dall\u0026#8217;altro lato, la sorte di detta posizione giuridica dipenderebbe direttamente dall\u0026#8217;esito del giudizio costituzionale, il quale costituirebbe l\u0026#8217;unica sede in cui pu\u0026#242; essere fatta valere, anche e soprattutto considerando \u0026#171;il peculiare ruolo del \u0026#8220;fattore tempo\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAl riguardo, i difensori rappresentano che le intervenienti sono entrambe affette da oltre venticinque anni da sclerosi multipla. A causa del progredire della patologia, esse soffrono attualmente di gravissime limitazioni motorie che, oltre a rendere necessari presidi di varia natura, le rendono dipendenti, per lo svolgimento delle funzioni vitali, dall\u0026#8217;assistenza continua di terzi, senza la quale \u0026#171;morirebbe[ro] di stenti, [\u0026#8230;] in spregio alla propria dignit\u0026#224; di essere umano\u0026#187;. Esse hanno, quindi, chiesto alla propria Azienda sanitaria la verifica dei requisiti previsti dalla sentenza n. 242 del 2019 per l\u0026#8217;accesso al suicidio assistito, ottenendo per\u0026#242; risposta negativa in ragione della ritenuta insussistenza del requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale. Ci\u0026#242; le ha indotte a inoltrare richiesta di accesso al suicidio medicalmente assistito in Svizzera.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn questo contesto, stante lo stato di avanzamento della patologia e l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di adeguato contenimento delle sofferenze, le intervenienti non avrebbero neppure il tempo di avviare un procedimento giurisdizionale nel quale tentare di far sollevare analoghe questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale da parte di altri giudici comuni. Varrebbe, quindi, il principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non si pu\u0026#242; ammettere, alla luce dell\u0026#8217;art. 24 Cost., che vi sia un giudizio direttamente incidente su posizioni giuridiche soggettive senza che i titolari di tali posizioni abbiano la possibilit\u0026#224; di \u0026#8220;difenderle\u0026#8221; come parti del processo stesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Nel merito, dopo aver ripercorso la vicenda che ha dato luogo alla proposizione dell\u0026#8217;odierno incidente di costituzionalit\u0026#224;, le intervenienti hanno chiesto l\u0026#8217;accoglimento delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Sono pervenute dieci opinioni scritte di \u003cem\u003eamici \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecuriae\u003c/em\u003e, ammesse con decreto del Presidente della Corte del 10 maggio 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, hanno depositato opinioni a sostegno delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale prospettate le associazioni Unione camere penali italiane, La societ\u0026#224; della ragione APS, Consulta di bioetica ONLUS e Associazione Luca Coscioni per la libert\u0026#224; di ricerca scientifica APS.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eHanno invece depositato opinioni che invitano questa Corte a dichiarare inammissibili o non fondate tali questioni le associazioni Osservatorio di bioetica di Siena - ETS, Esserci per essere, Movimento per la vita italiano - Federazione dei Movimenti per la vita e dei Centri di aiuto alla vita d\u0026#8217;Italia, Centro studi Rosario Livatino, Unione per la promozione sociale - ODV, Scienza \u0026 vita, Unione giuristi cattolici italiani (UGCI), Comitato Ditelo sui tetti, Associazione Family day - Difendiamo i nostri figli APS, Associazione medici cattolici italiani (AMCI), Associazione Nonni 2.0 e Osservatorio sull\u0026#8217;attivit\u0026#224; parlamentare Vera lex?.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eUna ulteriore opinione scritta, proveniente dall\u0026#8217;Associazione Liberididecidere e dalla Leo Foundation ASSL, non viene tenuta in considerazione, in quanto pervenuta oltre il termine perentorio stabilito dall\u0026#8217;art. 6, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Nell\u0026#8217;ambito delle opinioni che aderiscono alla prospettazione del giudice rimettente, alcuni \u003cem\u003eamici \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecuriae\u003c/em\u003e rilevano, in via preliminare, come l\u0026#8217;odierno incidente di costituzionalit\u0026#224; non possa ritenersi precluso dal fatto che le questioni riguardino un frammento di norma inserito nell\u0026#8217;art. 580 cod. pen. da questa stessa Corte, sulla base del caso specifico che allora veniva in considerazione. Sarebbero numerosi, infatti, i casi in cui questa Corte \u0026#232; tornata pi\u0026#249; volte su norme gi\u0026#224; scrutinate, aggiungendo ulteriori ipotesi alle precedenti declaratorie di illegittimit\u0026#224; costituzionale a fronte dell\u0026#8217;emergere di nuove fenomenologie (Unione camere penali italiane, La societ\u0026#224; della ragione APS).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto al merito delle questioni, gli \u003cem\u003eamici \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecuriae\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003eassumono che l\u0026#8217;esclusione della rilevanza penale dell\u0026#8217;aiuto al suicidio dovrebbe essere ancorata unicamente all\u0026#8217;irreversibilit\u0026#224; della patologia, alla gravit\u0026#224; delle sofferenze e alla capacit\u0026#224; del malato di prendere decisioni libere e consapevoli, e non anche al tipo di presidio medico cui la persona \u0026#232; sottoposta, pena la creazione di irragionevoli disparit\u0026#224; di trattamento, lesive del diritto all\u0026#8217;autodeterminazione nella scelta delle cure e del principio di dignit\u0026#224; umana. Malattie gravissime e incurabili, ma rispetto alle quali non sono di solito necessari trattamenti di sostegno vitale \u0026#8211; quali quelle oncologiche o neurodegenerative \u0026#8211; non sarebbero, infatti, meno meritevoli di aiuto medico per porre fine alle sofferenze patite, liberando chi ne \u0026#232; affetto da una condizione di vita non pi\u0026#249; compatibile con la sua idea di dignit\u0026#224; (Unione camere penali italiane, La societ\u0026#224; della ragione APS, Consulta di bioetica ONLUS).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSubordinare l\u0026#8217;accesso all\u0026#8217;aiuto al suicidio alla dipendenza da un trattamento di sostegno vitale porterebbe a risultati iniqui specialmente rispetto ai pazienti con prognosi infausta a breve termine. Il malato oncologico cui rimangano pochi mesi di vita, e che si trovi in uno stato di sofferenza intollerabile, si vedrebbe privato della possibilit\u0026#224; di uscire da tale stato, mentre pazienti che avrebbero davanti a s\u0026#233; ancora anni di vita grazie all\u0026#8217;azione di un trattamento di sostegno vitale, potrebbero liberarsi anticipatamente dalla sofferenza grazie al suicidio assistito (Consulta di bioetica ONLUS).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNell\u0026#8217;ordinamento non mancherebbero, d\u0026#8217;altro canto, norme nelle quali \u0026#232; gi\u0026#224; insito il principio per cui la presenza di un trattamento di sostegno vitale non \u0026#232; un elemento che consenta di discriminare i pazienti nella scelta del modo di congedarsi dalla vita. L\u0026#8217;art. 2, comma 2, della legge n. 219 del 2017 prevede, infatti, che possono accedere alla sedazione palliativa profonda continua i pazienti con prognosi infausta a breve termine o che si trovino in imminenza di morte e \u0026#171;in presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari\u0026#187;: ci\u0026#242;, a prescindere dal fatto che tali condizioni dipendano, o no, dal rifiuto di un trattamento di sostegno vitale (ancora Consulta di bioetica ONLUS).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi nota, per altro verso, come il requisito in questione ostacoli l\u0026#8217;accesso al suicidio assistito in assenza di qualsiasi \u0026#8220;contropartita\u0026#8221;, in termini di tutela della persona malata da eventuali abusi (Associazione Luca Coscioni per la libert\u0026#224; di ricerca scientifica APS), rimanendo, altres\u0026#236;, del tutto scollegato dalla finalit\u0026#224; dei requisiti di ordine procedurale, dato che la verifica preventiva delle condizioni della non punibilit\u0026#224; demandata al servizio sanitario nazionale non sarebbe resa pi\u0026#249; sicura o pi\u0026#249; semplice da tale elemento (Unione camere penali italiane): sicch\u0026#233;, in definitiva, esso si rivelerebbe incapace di togliere o aggiungere alcun disvalore alla condotta di aiuto al suicidio (Consulta di bioetica ONLUS).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSotto altro profilo, si osserva come l\u0026#8217;assenza di una nozione generalmente condivisa nella letteratura medica del concetto di \u0026#171;trattamenti di sostegno vitale\u0026#187; faccia s\u0026#236; che il requisito si presti ad interpretazioni largamente discrezionali, foriere di ulteriori discriminazioni tra i pazienti e tra coloro che ne aiutano il suicidio (Unione camere penali italiane, Associazione Luca Coscioni per la libert\u0026#224; di ricerca scientifica APS, Consulta di bioetica ONLUS).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSintomatica di tali criticit\u0026#224; sarebbe, del resto, la circostanza che la condizione della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale rappresenti un \u003cem\u003eunicum\u003c/em\u003e sul piano comparatistico, posto che nessuna delle normative straniere nelle quali \u0026#232; disciplinato il suicidio medicalmente assistito la contempla (Consulta di bioetica ONLUS, Associazione Luca Coscioni per la libert\u0026#224; di ricerca scientifica APS).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo taluno degli \u003cem\u003eamici \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecuriae\u003c/em\u003e,\u003cem\u003e \u003c/em\u003ei problemi posti dianzi in evidenza non sarebbero risolubili in via interpretativa, se non interpretando la nozione di trattamento di sostegno vitale in senso talmente ampio da privarla di qualsivoglia capacit\u0026#224; selettiva, cio\u0026#232; riconducendovi qualsiasi tipologia di aiuto o sostegno, anche meramente psicologico. Ogni altra interpretazione risulterebbe, infatti, inevitabilmente discriminatoria. Ci\u0026#242; varrebbe anche per la lettura \u0026#171;intermedia\u0026#187; che estende il significato dell\u0026#8217;espressione oltre le ipotesi di \u0026#8220;dipendenza da una macchina\u0026#8221;, includendovi tutti i casi di dipendenza da trattamenti qualificabili come sanitari, inclusi quelli farmacologici. Una simile lettura, pur avendo il pregio di ridurre il numero di pazienti discriminati, renderebbe per\u0026#242; ancora pi\u0026#249; evidente l\u0026#8217;irragionevolezza dei risultati cui il criterio pu\u0026#242; condurre, specie laddove si tratti di differenziare i pazienti sottoposti a terapia farmacologica da quelli che per continuare a vivere non necessitano di aiuti sanitari propriamente intesi, ma di aiuti materiali per l\u0026#8217;espletamento di funzioni elementari, come recarsi in bagno o mangiare (Consulta di bioetica ONLUS).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa altro \u003cem\u003eamicus\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecuriae\u003c/em\u003e non si esclude, per converso, la possibilit\u0026#224; che questa Corte si orienti in termini diversi da quelli prospettati dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, attraverso una lettura ampia del requisito, basata su una interpretazione analogica \u003cem\u003ein \u003c/em\u003e\u003cem\u003ebonam\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003epartem\u003c/em\u003e (La societ\u0026#224; della ragione APS).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Le opinioni degli \u003cem\u003eamici \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecuriae\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003econtrarie all\u0026#8217;accoglimento delle questioni proposte\u003cem\u003e \u003c/em\u003esegnalano, a loro volta, l\u0026#8217;esistenza di plurime ragioni di inammissibilit\u0026#224; delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eViene prospettato anzitutto da alcuni il loro possibile difetto di rilevanza, conseguente all\u0026#8217;incompetenza per territorio del Tribunale di Firenze. Posto che il procedimento \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ha ad oggetto un reato commesso in parte all\u0026#8217;estero, punibile in base alla legge italiana ai sensi dell\u0026#8217;art. 6 cod. pen., dovrebbe ritenersi competente per esso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 9, comma 1, e 10, comma 3, cod. proc. pen., il giudice dell\u0026#8217;ultimo luogo in cui \u0026#232; avvenuta una parte dell\u0026#8217;azione. Tale luogo non si identificherebbe, peraltro, in Firenze, ma nel circondario di Como o di Varese, secondo il percorso scelto dalle indagate per trasportare M. S. dal luogo di residenza alla localit\u0026#224; svizzera (Pf\u0026#228;ffikon) in cui \u0026#232; avvenuto il suicidio (Centro studi Rosario Livatino, Unione per la promozione sociale \u0026#8211; ODV).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAltra ragione di inammissibilit\u0026#224; per difetto di rilevanza si legherebbe alla totale assenza, nel caso di specie, delle condizioni procedimentali indicate dalla sentenza n. 242 del 2019 a tutela dei pazienti pi\u0026#249; fragili e per evitare abusi: ci\u0026#242;, sebbene si discuta di fatto successivo alla pronuncia di questa Corte (Comitato Ditelo sui tetti, Associazione family day \u0026#8211; Difendiamo i nostri figli APS, Associazione medici cattolici italiani, Associazione nonni 2.0, Scienza \u0026 vita, Unione giuristi cattolici italiani).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;ordinanza di rimessione, in violazione dell\u0026#8217;art. 23, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), non indicherebbe, inoltre, come oggetto dello scrutinio di costituzionalit\u0026#224;, una disposizione di legge, ma il contenuto di una sentenza di questa Corte. Le questioni si tradurrebbero, quindi, in un vero e proprio gravame contro la sentenza n. 242 del 2019, inibito dall\u0026#8217;art. 137, terzo comma, Cost. (Centro studi Rosario Livatino, Unione per la promozione sociale \u0026#8211; ODV, Scienza \u0026 vita, Unione giuristi cattolici italiani).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel merito, gli \u003cem\u003eamici \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecuriae\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003enegano l\u0026#8217;asserita violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., rilevando come il requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale, lungi dal discriminare casi simili sulla base di un dato puramente casuale, testimoni, in modo oggettivamente verificabile, la gravit\u0026#224; delle condizioni di vita del malato, lo stato di avanzamento della patologia e la prossimit\u0026#224; del paziente alla morte (Movimento per la vita italiano \u0026#8211; Federazione dei Movimenti per la vita e dei Centri di aiuto alla vita d\u0026#8217;Italia, Centro studi Rosario Livatino, Unione per la promozione sociale \u0026#8211; ODV, Scienza \u0026 vita, Unione giuristi cattolici italiani).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e trascurerebbe, d\u0026#8217;altro canto, il fatto che la sentenza n. 242 del 2019 ha individuato lo spazio di non punibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;aiuto al suicidio sulla base della disciplina della legge n. 219 del 2017, presentando il suicidio assistito come alternativa all\u0026#8217;interruzione, cui il paziente \u0026#232; legittimato, dei trattamenti di sostegno vitale in atto, con contestuale sottoposizione a sedazione profonda continua: il che farebbe del requisito in questione un elemento assolutamente pregnante (Movimento per la vita italiano \u0026#8211; Federazione dei Movimenti per la vita e dei Centri di aiuto alla vita d\u0026#8217;Italia, Centro studi Rosario Livatino, Unione per la promozione sociale \u0026#8211; ODV, Osservatorio sull\u0026#8217;attivit\u0026#224; parlamentare Vera lex?). Sarebbe, dunque, arbitrario estendere la nozione di \u0026#171;trattamenti di sostegno vitale\u0026#187; in modo da ricomprendere in essa qualsiasi trattamento \u0026#8211; anche non sanitario \u0026#8211; che contribuisca, in qualche modo, al prolungamento della vita del soggetto (Osservatorio sull\u0026#8217;attivit\u0026#224; parlamentare Vera lex?).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eUgualmente insussistente risulterebbe l\u0026#8217;asserita violazione del diritto all\u0026#8217;autodeterminazione terapeutica. Nel prospettarla, il rimettente moverebbe da una visione dell\u0026#8217;autodeterminazione come priva di limiti: ricostruzione non coerente con il quadro costituzionale. Dalle indicazioni di questa Corte \u0026#8211; contenute non solo nell\u0026#8217;ordinanza n. 207 del 2018 e nella sentenza n. 242 del 2019, ma anche nella successiva sentenza n. 50 del 2022 \u0026#8211; si ricaverebbe, infatti, l\u0026#8217;opposto principio per cui nel confronto tra la libert\u0026#224; di autodeterminazione e l\u0026#8217;esigenza di tutela del bene della vita, che costituisce il fondamento della convivenza civile, la prima non potrebbe, in via generale, prevalere sulla seconda (Movimento per la vita italiano \u0026#8211; Federazione dei Movimenti per la vita e dei Centri di aiuto alla vita d\u0026#8217;Italia, Comitato Ditelo sui tetti, Associazione family day \u0026#8211; Difendiamo i nostri figli APS, Associazione medici cattolici italiani, Associazione Nonni 2.0).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRiguardo, poi, alla dedotta lesione del principio di dignit\u0026#224; umana, il rimettente avrebbe posto a fondamento del proprio ragionamento una concezione marcatamente soggettiva, trascurando il fatto che negli articoli della Carta costituzionale in cui si evoca il concetto di dignit\u0026#224; (artt. 3, 36 e 41) questa sarebbe sempre considerata in una prospettiva oggettiva. Anche questa Corte avrebbe riconosciuto il carattere oggettivo della dignit\u0026#224; umana, da ultimo nella sentenza n. 141 del 2019 (Movimento per la vita italiano \u0026#8211; Federazione dei Movimenti per la vita e dei Centri di aiuto alla vita d\u0026#8217;Italia, Comitato Ditelo sui tetti, Associazione family day \u0026#8211; Difendiamo i nostri figli APS, Associazione medici cattolici italiani, Associazione Nonni 2.0). Nell\u0026#8217;ottica del bilanciamento di interessi, la percezione soggettiva del malato della dignit\u0026#224; nel morire sarebbe un elemento di rilievo, ma dovrebbe necessariamente cedere nel confronto con la tutela del basilare diritto alla vita (Osservatorio di bioetica di Siena \u0026#8211; ETS, Esserci per essere).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNemmeno, infine, potrebbe ritenersi violato l\u0026#8217;art. 117 Cost. La Corte di Strasburgo ha infatti affermato che il divieto di aiuto al suicidio \u0026#232; compatibile con l\u0026#8217;art. 8 CEDU, restando affidata al margine di apprezzamento dei singoli Stati la valutazione se l\u0026#8217;eventuale liberalizzazione del suicidio assistito possa far sorgere rischi di abuso a danno dei pazienti pi\u0026#249; vulnerabili (Movimento per la vita italiano \u0026#8211; Federazione dei Movimenti per la vita e dei Centri di aiuto alla vita d\u0026#8217;Italia). Inconferente apparirebbe, altres\u0026#236;, il richiamo all\u0026#8217;art. 14 CEDU, avendo la Corte di Strasburgo specificato che una differenza di trattamento tra individui posti in situazioni analoghe \u0026#232; discriminatoria solo se non persegue uno scopo legittimo o se non vi \u0026#232; un ragionevole rapporto di proporzionalit\u0026#224; tra i mezzi impiegati e lo scopo: valutazioni che spetterebbero anzitutto agli Stati (Movimento per la vita italiano \u0026#8211; Federazione dei Movimenti per la vita e dei Centri di aiuto alla vita d\u0026#8217;Italia, Osservatorio sull\u0026#8217;attivit\u0026#224; parlamentare Vera lex?).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo gli \u003cem\u003eamici \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecuriae\u003c/em\u003e, la tutela del malato inguaribile dovrebbe rimanere affidata piuttosto all\u0026#8217;attuazione del diritto alle cure palliative e alla terapia del dolore, prefigurato dalla legge 15 marzo 2010, n. 38 (Disposizioni per garantire l\u0026#8217;accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore) (Movimento per la vita italiano \u0026#8211; Federazione dei Movimenti per la vita e dei Centri di aiuto alla vita d\u0026#8217;Italia, Scienza \u0026 vita, Unione giuristi cattolici italiani), che dovrebbe inverare il senso profondo del dovere dello Stato di prendersi cura della salute dell\u0026#8217;individuo stabilito dall\u0026#8217;art. 32 Cost. (Comitato Ditelo sui tetti, Associazione family day \u0026#8211; Difendiamo i nostri figli APS, Associazione medici cattolici italiani, Associazione nonni 2.0). Come rilevato nella stessa sentenza n. 242 del 2019, l\u0026#8217;accesso a tali cure si presta a rimuovere le cause della volont\u0026#224; del paziente di congedarsi dalla vita, e ci\u0026#242; particolarmente in casi quali quello oggetto del procedimento \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, nel quale la richiesta di suicidio assistito proveniva \u0026#8211; come spesso accade \u0026#8211; da un paziente in condizione di sofferenza psicologica ed esistenziale (Scienza \u0026 vita, Unione giuristi cattolici italiani).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria, insistendo per la dichiarazione di inammissibilit\u0026#224; o non fondatezza delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDopo aver passato in rassegna i contrapposti argomenti prospettati dalle parti costituite e dagli \u003cem\u003eamici \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecuriae\u003c/em\u003e, l\u0026#8217;Avvocatura dello Stato rileva in particolare come, alla luce del percorso argomentativo seguito da questa Corte nell\u0026#8217;ordinanza n. 207 del 2018 e nella sentenza n. 242 del 2019, appaia di solare chiarezza che la dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 580 cod. pen. ha riguardato, in modo specifico ed esclusivo, l\u0026#8217;aiuto al suicidio prestato a favore di persone assoggettate a trattamenti di \u0026#171;mantenimento artificiale in vita\u0026#187; non pi\u0026#249; voluti, le quali avrebbero gi\u0026#224; potuto lasciarsi morire mediante la rinuncia ad essi. Ci\u0026#242; dimostrerebbe la non fondatezza dell\u0026#8217;assunto secondo cui la nozione di \u0026#171;persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale\u0026#187; sarebbe priva di connotazioni precise, posto che essa risulterebbe inequivocabilmente riferita ai casi in cui la sopravvivenza del malato dipende dall\u0026#8217;utilizzo di apparecchiature preordinate a sopperire artificialmente all\u0026#8217;insufficienza di funzioni vitali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn questo contesto \u0026#8211; contrariamente a quanto asserito dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e e da alcuni fra gli \u003cem\u003eamici \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecuriae\u003c/em\u003e \u0026#8211; non vi sarebbe alcuna possibilit\u0026#224; di estendere la non punibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;aiuto al suicidio di l\u0026#224; dal caso ora indicato. La norma incriminatrice censurata \u0026#232; posta a presidio di un bene giuridico, la vita, oggetto di un diritto assoluto inviolabile, il quale \u0026#8211; come sottolineato dalla sentenza n. 50 del 2022 \u0026#8211; appartiene \u0026#171;all\u0026#8217;essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana\u0026#187;. Dall\u0026#8217;assolutezza del diritto alla vita deriverebbe, da un lato, la sua indisponibilit\u0026#224;; dall\u0026#8217;altro, il dovere, del pari assoluto, dello Stato di proteggerla non soltanto da iniziative pregiudizievoli di terzi, ma persino da iniziative dello stesso soggetto che ne \u0026#232; titolare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl principio di indisponibilit\u0026#224; sarebbe sancito, oltre che dall\u0026#8217;art. 2 Cost. (che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell\u0026#8217;uomo), anche dall\u0026#8217;art. 32, primo comma, Cost., che tutela la salute, non solo come fondamentale diritto dell\u0026#8217;individuo, ma anche come \u0026#171;interesse della collettivit\u0026#224;\u0026#187;. Nell\u0026#8217;ordinamento \u0026#232;, d\u0026#8217;altro canto, presente una serie di disposizioni di rango primario (dalla disciplina degli stupefacenti a quella contro il \u003cem\u003edoping\u003c/em\u003e o in materia di prelievi e trapianti di organi e di tessuti, oltre all\u0026#8217;art. 5 del codice civile) finalizzate a tutelare la salute e la vita della persona anche contro la sua stessa volont\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon riguardo all\u0026#8217;evocato principio di dignit\u0026#224; umana, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e moverebbe da una concezione soggettiva di tale principio estranea al quadro costituzionale, nel quale la dignit\u0026#224; si configurerebbe \u0026#171;quale valore oggettivo di matrice sociale e collettiva\u0026#187;. Dare rilevanza alla percezione soggettiva del malato significherebbe, d\u0026#8217;altronde, postulare una pericolosa equivalenza tra stato di malattia e vita \u0026#8220;non degna\u0026#8221;, con conseguente \u0026#171;snaturamento\u0026#187; di fondamentali valori costituzionali e, in particolare, di quello espresso dall\u0026#8217;art. 32 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa risposta alla domanda di aiuto delle persone che, senza essere sottoposte a trattamenti di sostegno vitale, sono affette da malattie incurabili e fonte di acute sofferenze, dovrebbe consistere, non gi\u0026#224; nell\u0026#8217;accrescimento del peso ponderale del diritto di autodeterminazione in modo da sopravanzare l\u0026#8217;interesse alla tutela della vita, quanto piuttosto \u0026#8211; in linea con la puntuale indicazione gi\u0026#224; contenuta nell\u0026#8217;ordinanza n. 207 del 2018 \u0026#8211; nel garantire al malato l\u0026#8217;accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, secondo l\u0026#8217;impegno assunto dallo Stato con la legge n. 38 del 2010: soluzione, questa s\u0026#236;, rispettosa del dettato costituzionale e della dignit\u0026#224; dei malati. Recenti interventi legislativi \u0026#8211; tra i quali quello prefigurato dall\u0026#8217;art. 1, comma 83, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025) \u0026#8211; si moverebbero, d\u0026#8217;altro canto, nel senso dell\u0026#8217;eliminazione dei perduranti margini di mancata attuazione delle previsioni della citata legge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; Anche M. C., C. L. e F. M. hanno depositato memoria, volta segnatamente a replicare alle deduzioni svolte dall\u0026#8217;Avvocatura dello Stato con l\u0026#8217;atto di intervento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe parti costituite negano fondamento all\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; delle questioni per difetto di rilevanza, formulata sulla base della considerazione che la sentenza n. 242 del 2019, in relazione alle questioni con essa definite, ha richiamato \u0026#8211; per individuare \u0026#8220;punti di riferimento\u0026#8221; gi\u0026#224; esistenti nell\u0026#8217;ordinamento \u0026#8211; la legge n. 219 del 2017. In questo modo, l\u0026#8217;Avvocatura avrebbe ritenuto che il giudice comune, per sollevare una questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, debba applicare al suo caso ci\u0026#242; che questa Corte ha stabilito in quel precedente: assunto inesatto, laddove, come nella specie, vengano sollevate questioni ulteriori e per nulla identiche a quelle gi\u0026#224; decise.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEgualmente non fondata sarebbe l\u0026#8217;altra eccezione, relativa al \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e. Il rimettente non avrebbe chiesto affatto a questa Corte di stravolgere \u003cem\u003ein toto\u003c/em\u003e la sua precedente decisione, in senso lesivo della discrezionalit\u0026#224; del legislatore, ma soltanto di intervenire una seconda volta sull\u0026#8217;art. 580 cod. pen., al fine di eliminare una irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento fra categorie di soggetti che aiutano altri al suicidio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto al merito, inconferente apparirebbe l\u0026#8217;obiezione dell\u0026#8217;Avvocatura dello Stato, basata sul rilievo che la sentenza n. 242 del 2019 non ha riconosciuto un diritto di ottenere dallo Stato e dai terzi un aiuto a morire. Il \u0026#171;\u003cem\u003efocus\u003c/em\u003e\u0026#187; delle questioni definite con tale sentenza e di quelle che questa Corte \u0026#232; chiamata oggi a risolvere atterrebbe, infatti, non tanto alla definizione di un diritto all\u0026#8217;aiuto al suicidio, declinato come pretesa nei confronti dell\u0026#8217;ordinamento, quanto piuttosto alla ragionevolezza di un trattamento sanzionatorio differenziato fra soggetti terzi che agevolano il suicidio di determinate categorie di persone: trattamento differenziato che, se pure materialmente risalente alla pronuncia del 2019, sarebbe frutto della perdurante scelta del legislatore di non intervenire, malgrado le ripetute sollecitazioni, con una normativa organica che disciplini anche ulteriori fattispecie non toccate dall\u0026#8217;intervento di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; varrebbe anche a dimostrare come non colga nel segno l\u0026#8217;altra affermazione dell\u0026#8217;Avvocatura dello Stato, stando alla quale il principio di non discriminazione invocato dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e non potrebbe operare, atteso che l\u0026#8217;assenza di uno dei requisiti delimitativi dell\u0026#8217;eccezione (ossia, appunto, l\u0026#8217;essere la persona malata \u0026#171;tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale\u0026#187;) comporterebbe la riespansione della regola generale che impone di punire chi aiuti una persona a suicidarsi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl requisito \u003cem\u003ede quo\u003c/em\u003e sarebbe, in effetti, irragionevole, perch\u0026#233; foriero di un trattamento differenziato di condotte che dovrebbero essere inquadrate in modo identico sul piano del diritto costituzionale. Il comportamento di colui che, in presenza degli altri requisiti, agevola il suicidio altrui sarebbe, infatti, strettamente collegato con l\u0026#8217;esercizio, da parte della persona malata, della libert\u0026#224; di autodeterminazione in una sfera dotata di rilievo costituzionale, proprio perch\u0026#233; imbevuta del contesto della malattia irreversibile e della gravit\u0026#224; delle sofferenze fisiche e psicologiche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eGli altri tre requisiti, unitamente alla necessit\u0026#224; di un loro accertamento preventivo da parte di una struttura sanitaria pubblica, sarebbero d\u0026#8217;altro canto sufficienti a garantire che la persona malata esprima la sua effettiva volont\u0026#224;, in presenza di una situazione in cui la vita \u0026#232; diventata una mera sopravvivenza e dunque la dignit\u0026#224;, intesa in senso soggettivo, della persona malata venga meno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDiversamente da quanto sostiene l\u0026#8217;Avvocatura, proprio sulla dignit\u0026#224; in senso soggettivo si sarebbe, in effetti, fondata la sentenza n. 242 del 2019: e la differente tipologia della malattia da cui possono essere affetti i pazienti non potrebbe incidere sulla percezione della dignit\u0026#224; che ognuno ha rispetto alla propria persona.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe parti costituite insistono, quindi, nella richiesta di accoglimento delle questioni nei termini prospettati dal giudice rimettente. In subordine, invitano questa Corte a prendere in considerazione l\u0026#8217;ipotesi di una sentenza interpretativa di accoglimento, che dichiari costituzionalmente illegittimo il requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale ove interpretato in maniera rigida e restrittiva.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il GIP del Tribunale di Firenze dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 580 cod. pen., \u0026#171;come modificato dalla sentenza n. 242 del 2019\u0026#187; di questa Corte, nella parte in cui subordina la non punibilit\u0026#224; di chi agevola l\u0026#8217;altrui suicidio alla condizione che l\u0026#8217;aiuto sia prestato a una persona \u0026#171;tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, il requisito censurato violerebbe anzitutto l\u0026#8217;art. 3 Cost., determinando una irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento fra situazioni sostanzialmente identiche. In presenza delle altre condizioni per la non punibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;aiuto al suicidio (l\u0026#8217;essere questo prestato a persona affetta da malattia irreversibile e fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, la quale resti per\u0026#242; capace di prendere decisioni libere e consapevoli), l\u0026#8217;avverarsi, o no, della condizione in questione sarebbe, infatti, frutto di circostanze del tutto accidentali, quali le caratteristiche e il modo di manifestazione della patologia, la situazione clinica generale dell\u0026#8217;interessato, la natura delle terapie disponibili e le stesse scelte del paziente, il quale potrebbe aver rifiutato sin dall\u0026#8217;inizio ogni trattamento. Ci\u0026#242;, senza che tale sperequazione possa ritenersi preordinata alla tutela di altro interesse costituzionalmente apprezzabile, posto che la presenza del requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale, oltre a non essere indicativa di un minor bisogno di tutela del bene della vita, non apporterebbe neppure alcuna rassicurazione in ordine al carattere libero e consapevole della decisione di congedarsi dalla vita stessa o alla minore \u0026#8220;vulnerabilit\u0026#224;\u0026#8221; della persona che la assume.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSarebbero violati anche gli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., in quanto il requisito in parola provocherebbe una compressione della libert\u0026#224; di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, non giustificata da contro-interessi di analogo rilievo. L\u0026#8217;esercizio di tale libert\u0026#224; rischierebbe, anzi, di essere condizionato in modo perverso, giacch\u0026#233; il paziente potrebbe essere indotto ad accettare trattamenti di sostegno vitale, che altrimenti avrebbe rifiutato, al solo fine di poter accedere alla procedura per il suicidio assistito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVerrebbe leso, inoltre, il \u0026#171;principio di dignit\u0026#224; umana\u0026#187;, in quanto il malato, irreversibile e intollerabilmente sofferente, si vedrebbe costretto a subire, per congedarsi dalla vita, un processo pi\u0026#249; lento e meno corrispondente alla propria visione della dignit\u0026#224; nel morire, ossia ad attendere, anche per lungo tempo, l\u0026#8217;inevitabile aggravamento della malattia sino allo stadio che rende necessaria l\u0026#8217;attivazione di trattamenti di sostegno vitale, con il carico di sofferenze aggiuntive che ne consegue, sia per il malato stesso, sia per le persone a lui care. Ci\u0026#242; rischierebbe di produrre risultati antitetici rispetto allo stesso obiettivo di tutela della vita, inducendo i malati che non intendono affrontare un simile percorso a darsi la morte in completa autonomia, fuori dai controlli e dalle garanzie offerte dal circuito legale, con modalit\u0026#224; spesso cruente e non conformi al concetto di dignit\u0026#224; generalmente riconosciuto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSubordinare la liceit\u0026#224; dell\u0026#8217;aiuto al suicidio di una persona capace di autodeterminarsi al requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale comporterebbe, da ultimo, la violazione dell\u0026#8217;art. 117 Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, implicando una interferenza nel diritto al rispetto della vita privata e familiare non funzionale, n\u0026#233; tantomeno necessaria, alla tutela del diritto alla vita, o, comunque sia, non proporzionata rispetto all\u0026#8217;obiettivo, e contraria, al tempo stesso, al principio di non discriminazione, stante il rilevato carattere del tutto accidentale dell\u0026#8217;elemento in questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Va anzitutto ribadita l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; degli interventi di L. S. e M. O., per la ragione indicata nell\u0026#8217;ordinanza letta all\u0026#8217;udienza del 19 giugno 2024, allegata alla presente sentenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Debbono essere prese quindi in esame, in via preliminare, le eccezioni di inammissibilit\u0026#224; delle questioni formulate dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, a sostegno delle quali si esprimono anche talune delle opinioni degli \u003cem\u003eamici \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecuriae\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; La prima delle eccezioni si lega al fatto che nel caso oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#8211; concernente l\u0026#8217;agevolazione del suicidio assistito presso una struttura privata in Svizzera di una persona affetta da sclerosi multipla \u0026#8211; non risultano essere state rispettate le condizioni procedurali alle quali la sentenza n. 242 del 2019 ha subordinato la non punibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;aiuto al suicidio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura dello Stato ricorda che, con la citata sentenza, questa Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l\u0026#8217;art. 580 cod. pen., nella parte in cui non esclude la punibilit\u0026#224; di chi agevola l\u0026#8217;esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona che versi nelle condizioni gi\u0026#224; individuate dalla precedente ordinanza n. 207 del 2018: ossia di una persona \u0026#171;tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOnde evitare, peraltro, che \u0026#171;la sottrazione pura e semplice di tale condotta alla sfera di operativit\u0026#224; della norma incriminatrice dia luogo a intollerabili vuoti di tutela per i valori protetti, generando il pericolo di abusi \u0026#8220;per la vita di persone in situazioni di vulnerabilit\u0026#224;\u0026#8221;\u0026#187; (sentenza n. 242 del 2019), questa Corte ha specificamente richiesto \u0026#8211; ai fini della sottrazione a pena \u0026#8211; che l\u0026#8217;agevolazione abbia luogo con la \u0026#171;procedura medicalizzata\u0026#187; prevista dagli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017. In difetto dell\u0026#8217;intervento legislativo auspicato dall\u0026#8217;ordinanza n. 207 del 2018, in tale procedura \u0026#232; stato, infatti, individuato un preciso \u0026#171;punto di riferimento\u0026#187;, gi\u0026#224; esistente nel sistema, utilizzabile per dar risposta alle suddette esigenze. Questa Corte ha, altres\u0026#236;, richiesto che la verifica delle condizioni che rendono legittimo l\u0026#8217;aiuto al suicidio e delle relative modalit\u0026#224; di esecuzione sia effettuata da strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOsserva l\u0026#8217;Avvocatura che il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ritiene sussistenti, nel caso di specie, le condizioni sostanziali per la liceit\u0026#224; dell\u0026#8217;aiuto al suicidio \u0026#8211; eccezion fatta per quella della dipendenza del malato da trattamenti di sostegno vitale \u0026#8211; non gi\u0026#224; sulla base delle risultanze della procedura regolata dai citati artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017, ma facendo leva su elementi reperiti \u003cem\u003ealiunde\u003c/em\u003e, fuori da precisi e rigorosi controlli di legge. Il rimettente sostiene che, malgrado ci\u0026#242;, il requisito in discorso possa ritenersi soddisfatto, considerando \u0026#171;sostanzialmente equivalente\u0026#187; alla predetta procedura quella seguita per la prestazione dell\u0026#8217;aiuto al suicidio presso la struttura svizzera in cui il malato \u0026#232; deceduto. Cos\u0026#236; opinando, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e si sarebbe avvalso, tuttavia, impropriamente di un criterio \u0026#8211; quello dell\u0026#8217;equivalenza sostanziale delle garanzie offerte \u0026#8211; al quale la sentenza n. 242 del 2019 ha fatto riferimento solo ai fini dell\u0026#8217;esclusione della punibilit\u0026#224; dei fatti anteriori alla sua pubblicazione nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e, rispetto ai quali non sarebbe stato possibile pretendere l\u0026#8217;osservanza di una procedura introdotta \u003cem\u003eex post\u003c/em\u003e: criterio non utilizzabile, dunque, nel procedimento principale, attinente a una vicenda svoltasi interamente in epoca successiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl dubbio di ammissibilit\u0026#224;, prospettato dalla difesa dello Stato, potrebbe essere esteso d\u0026#8217;ufficio, \u003cem\u003emutatis\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003emutandis\u003c/em\u003e, anche alla mancata osservanza delle ulteriori condizioni procedurali poste dalla sentenza n. 242 del 2019 (l\u0026#8217;affidamento a strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale della verifica dei presupposti di legittimit\u0026#224; dell\u0026#8217;aiuto al suicidio e delle relative modalit\u0026#224; di esecuzione, previo parere del comitato etico territorialmente competente): osservanza che il rimettente reputa non \u0026#171;esigibile\u0026#187; quando il fatto si sia verificato all\u0026#8217;esito della prestazione offerta da una struttura estera, o riguardi, comunque sia, una persona che, in quanto non dipendente da trattamenti di sostegno vitale, si sarebbe vista respingere l\u0026#8217;eventuale domanda di accesso al suicidio assistito presentata alle strutture sanitarie italiane.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTutto ci\u0026#242; renderebbe le questioni inammissibili per difetto di rilevanza, giacch\u0026#233;, anche nell\u0026#8217;ipotesi di loro accoglimento, il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003edovrebbe, comunque sia, respingere la richiesta di archiviazione del procedimento penale a carico degli indagati della quale si trova investito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione, pur correttamente escludendo la riferibilit\u0026#224; della clausola di equivalenza ai fatti successivi alla sentenza n. 242 del 2019, non \u0026#232;, tuttavia, fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer costante giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate in via incidentale \u0026#232; sufficiente che la disposizione censurata sia applicabile nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e e che la pronuncia di accoglimento possa incidere sull\u0026#8217;esercizio della funzione giurisdizionale, anche soltanto sotto il profilo del percorso argomentativo che sostiene la decisione del processo principale, senza che occorra la dimostrazione della sua effettiva capacit\u0026#224; di influire sull\u0026#8217;esito del processo medesimo (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 25 del 2024, n. 164 del 2023, n. 19 del 2022 e n. 247 del 2021). Ci\u0026#242;, in quanto il presupposto della rilevanza non si identifica nell\u0026#8217;utilit\u0026#224; concreta di cui le parti in causa potrebbero beneficiare (tra le altre, sentenze n. 151 del 2023, n. 88 del 2022 e n. 172 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; dunque sufficiente nella specie osservare che, se da un lato \u0026#232; pacifica l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; della norma censurata nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e,\u003cem\u003e \u003c/em\u003edall\u0026#8217;altro lato l\u0026#8217;accoglimento delle odierne questioni sarebbe in grado di incidere, comunque sia, quantomeno sull\u0026#8217;\u003cem\u003eiter\u003c/em\u003e motivazionale della decisione che il rimettente\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u0026#232; chiamato ad assumere. Anche nella prospettiva dell\u0026#8217;Avvocatura dello Stato, infatti, la richiesta di archiviazione del procedimento principale dovrebbe essere rigettata, non gi\u0026#224; \u0026#8211; come ritiene di dover fare allo stato il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#8211; per la dirimente ragione della carenza di una delle condizioni sostanziali della non punibilit\u0026#224;, ma semmai unicamente per il mancato rispetto della procedura prevista ai fini del loro accertamento e della verifica delle modalit\u0026#224; di esecuzione del suicidio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; La seconda eccezione dell\u0026#8217;Avvocatura dello Stato si connette al rilievo che, con le questioni sollevate, il rimettente chiede di dichiarare costituzionalmente illegittimo l\u0026#8217;art. 580 cod. pen. in una parte che questa stessa Corte vi ha aggiunto con la sentenza n. 242 del 2019, peraltro in stretta correlazione con la relativa \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003e\u003cem\u003edecidendi\u003c/em\u003e, che \u0026#232; quella di sottrarre alla punibilit\u0026#224; i soli casi di aiuto al suicidio prestato a favore di soggetti che gi\u0026#224; potrebbero lasciarsi alternativamente morire mediante la rinuncia a trattamenti necessari alla loro sopravvivenza, ai sensi dell\u0026#8217;art. 1, comma 5, della legge n. 219 del 2017. L\u0026#8217;invocata rimozione del requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale presupporrebbe dunque \u0026#8211; a parere dell\u0026#8217;Avvocatura \u0026#8211; che questa Corte sconfessi s\u0026#233; stessa, rivedendo la precedente decisione in senso \u0026#171;ingiustificabilmente ampliativo, oltre che lesivo della riconosciuta discrezionalit\u0026#224; del legislatore \u003cem\u003ein \u003c/em\u003e\u003cem\u003esubiecta\u003c/em\u003e\u003cem\u003e materia\u003c/em\u003e\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione viene ulteriormente precisata da alcuni degli \u003cem\u003eamici \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecuriae\u003c/em\u003e (Centro studi Rosario Livatino, Unione per la promozione sociale \u0026#8211; ODV, Scienza \u0026 vita, Unione giuristi cattolici italiani), i quali rilevano come il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e sottoponga a scrutinio, non una disposizione di legge, ma il contenuto di una pronuncia di questa Corte: il che farebbe s\u0026#236; che le questioni si traducano in un gravame contro la sentenza n. 242 del 2019, inibito dall\u0026#8217;art. 137, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNemmeno questa eccezione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl riguardo, occorre considerare che la sentenza n. 242 del 2019 \u0026#232; una pronuncia di accoglimento parziale. Le questioni con essa decise erano, infatti, dirette a conseguire, nella sostanza, l\u0026#8217;ablazione integrale della fattispecie incriminatrice dell\u0026#8217;aiuto al suicidio: richiesta che questa Corte ha accolto solo in parte, sottraendo alla punibilit\u0026#224; una circoscritta classe di casi, identificati anche attraverso il requisito sul quale si appuntano le censure dell\u0026#8217;odierno rimettente. Per il resto, le questioni sono state dunque respinte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; posto, deve escludersi che una simile pronuncia impedisca in modo definitivo a questa Corte di aggiungere una classe ulteriore di casi a quelli gi\u0026#224; sottratti alla punibilit\u0026#224;: il che \u0026#232; proprio l\u0026#8217;effetto che conseguirebbe all\u0026#8217;auspicata ablazione del requisito in parola.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOggetto dello scrutinio di costituzionalit\u0026#224; pu\u0026#242;, d\u0026#8217;altro canto, ben essere una disposizione di legge quale risultante da una sentenza \u0026#8220;manipolativa\u0026#8221; di questa Corte (ad esempio, sentenze n. 131 del 2022 e n. 286 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Taluni degli \u003cem\u003eamici \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecuriae\u003c/em\u003e (in specie, il Centro studi Rosario Livatino e l\u0026#8217;Unione per la promozione sociale \u0026#8211; ODV) sollecitano questa Corte a esaminare, d\u0026#8217;ufficio, un ulteriore profilo di inammissibilit\u0026#224; delle questioni per difetto di rilevanza, connesso al fatto che il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e non sarebbe competente per territorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo gli \u003cem\u003eamici \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecuriae\u003c/em\u003e, discutendosi di reato commesso parzialmente all\u0026#8217;estero, punibile secondo la legge italiana ai sensi dell\u0026#8217;art. 6 cod. pen., dovrebbe ritenersi competente per esso, in base al combinato disposto degli artt. 9, comma 1, e 10, comma 3, cod. proc. pen., il giudice dell\u0026#8217;ultimo luogo in cui \u0026#232; avvenuta una parte dell\u0026#8217;azione: luogo che si identificherebbe, non in Firenze, ma nel circondario di Como o di Varese, secondo il percorso scelto dalle indagate per trasportare la persona malata dal luogo di residenza alla localit\u0026#224; svizzera in cui \u0026#232; avvenuto il suicidio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche tale profilo di inammissibilit\u0026#224; non \u0026#232; ravvisabile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer costante giurisprudenza di questa Corte, alla luce del principio di autonomia del giudizio incidentale di legittimit\u0026#224; costituzionale rispetto al processo principale, il difetto di competenza del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#8211; al pari del difetto di giurisdizione \u0026#8211; costituisce causa di inammissibilit\u0026#224; della questione solo se manifesto, ossia rilevabile \u003cem\u003eictu\u003c/em\u003e\u003cem\u003e oculi \u003c/em\u003e(tra le altre, sentenze n. 68 del 2021 e n. 136 del 2008, ordinanza n. 134 del 2000): ipotesi che non ricorre nel caso in esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Preliminare all\u0026#8217;esame del merito delle questioni \u0026#232; una breve ricognizione dello stato della giurisprudenza di questa Corte sui principi coinvolti dalle questioni medesime: principi, tutti, di sommo rilievo nell\u0026#8217;ordinamento costituzionale italiano.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; La disposizione censurata \u0026#8211; l\u0026#8217;art. 580 cod. pen. \u0026#8211; \u0026#232; posta a tutela della vita umana: bene che, come questa Corte ha recentemente sottolineato, \u0026#171;si colloca in posizione apicale nell\u0026#8217;ambito dei diritti fondamentali della persona\u0026#187; (sentenza n. 50 del 2022, punto 5.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePur in assenza di riconoscimento esplicito nel testo della Costituzione, la giurisprudenza di questa Corte riconduce la vita all\u0026#8217;area dei diritti inviolabili della persona riconosciuti dall\u0026#8217;art. 2 Cost., \u0026#171;e cio\u0026#232; tra quei diritti che occupano nell\u0026#8217;ordinamento una posizione, per dir cos\u0026#236;, privilegiata, in quanto appartengono \u0026#8211; per usare l\u0026#8217;espressione della sentenza n. 1146 del 1988 \u0026#8211; \u0026#8220;all\u0026#8217;essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana\u0026#8221;\u0026#187; (sentenza n. 35 del 1997, punto 4 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e). La vita, si aggiunge, \u0026#232; del resto \u0026#171;presupposto per l\u0026#8217;esercizio di tutti gli altri\u0026#187; diritti inviolabili (ordinanza n. 207 del 2018, punto 5 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl diritto alla vita, inoltre, \u0026#232; oggetto di tutela espressa da parte di tutte le carte internazionali dei diritti umani, che menzionano per primo tale diritto rispetto a ogni altro (art. 2 CEDU, art. 6 del Patto internazionale sui diritti civili e politici), ovvero immediatamente dopo la proclamazione della dignit\u0026#224; umana (art. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea). Da tali disposizioni scaturiscono obblighi che vincolano anche l\u0026#8217;ordinamento nazionale, per il tramite dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost. (nonch\u0026#233;, per quanto concerne la CDFUE, dell\u0026#8217;art. 11 Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDal riconoscimento del diritto alla vita scaturisce, infine, il corrispondente dovere dell\u0026#8217;ordinamento di assicurarne la tutela attraverso la legge (oltre che, pi\u0026#249; in generale, attraverso l\u0026#8217;azione di tutti i pubblici poteri). Tale dovere \u0026#8211; statuito in termini espliciti dagli artt. 2, paragrafo 1, CEDU e 6, paragrafo 1, PIDCP \u0026#8211; \u0026#232; stato affermato di recente da questa Corte, con particolare nettezza, proprio con riferimento alla tematica del fine vita: \u0026#171;[d]all\u0026#8217;art. 2 Cost. \u0026#8211; non diversamente che dall\u0026#8217;art. 2 CEDU \u0026#8211; discende il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo\u0026#187; (ordinanza n. 207 del 2018, punto 5 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e). Tanto che proprio l\u0026#8217;affermazione del dovere dello Stato di tutelare la vita umana \u0026#232; stata alla base della decisione di inammissibilit\u0026#224; di un \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e abrogativo, il cui esito positivo sarebbe stato quello di lasciare la vita umana in una situazione di insufficiente protezione, in contrasto con gli obblighi costituzionali e convenzionali menzionati (sentenza n. 50 del 2022, punto 5.4. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Su un diverso versante, la costante giurisprudenza di questa Corte ritiene che ogni paziente capace di assumere decisioni libere e consapevoli sia titolare di un diritto fondamentale, discendente dagli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., a esprimere il proprio consenso informato a qualsiasi trattamento sanitario e, specularmente, a rifiutarlo, in assenza di una specifica previsione di legge che lo renda obbligatorio: e ci\u0026#242; anche quando si discuta di un trattamento necessario ad assicurare la sopravvivenza del paziente stesso  (come, ad esempio, l\u0026#8217;idratazione e la nutrizione artificiali).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale diritto \u0026#232; confermato, altres\u0026#236;, dall\u0026#8217;art. 8 CEDU, cos\u0026#236; come interpretato dalla giurisprudenza di Strasburgo (Corte EDU, sentenza 13 giugno 2024, D\u0026#225;niel Karsai contro Ungheria, paragrafo 131; sentenza Pretty contro Regno Unito, paragrafo 63); e trova oggi riconoscimento, a livello di legislazione ordinaria, nell\u0026#8217;art. 1 della legge n. 219 del 2017, che ha nella sostanza recepito e sistematizzato principi gi\u0026#224; enucleati dalla giurisprudenza \u0026#8211; costituzionale, civile e penale \u0026#8211; sulla base delle norme costituzionali menzionate (pi\u0026#249; ampiamente, sul punto, ordinanza n. 207 del 2018, punto 8 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche quando il trattamento sia necessario ad assicurare la sopravvivenza del paziente, questi ha dunque il diritto di rifiutare l\u0026#8217;attivazione di tale trattamento, ovvero di ottenerne l\u0026#8217;interruzione. In tal modo, come questa Corte ha gi\u0026#224; avuto modo di sottolineare, l\u0026#8217;ordinamento riconosce in sostanza al paziente la libert\u0026#224; di lasciarsi morire, con effetti vincolanti nei confronti dei terzi, mediante il rifiuto o la richiesta di interruzione di trattamenti necessari a sostenerne le funzioni vitali (ancora, ordinanza n. 207 del 2018, punto 8 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl diritto di rifiutare le cure necessarie alla sopravvivenza deve, invero, essere oggi esercitato \u0026#171;nel contesto della \u0026#8220;relazione di cura e di fiducia\u0026#8221; \u0026#8211; la cosiddetta alleanza terapeutica \u0026#8211; tra paziente e medico, che la legge [n. 219 del 2017] mira a promuovere e valorizzare: relazione \u0026#8220;che si basa sul consenso informato nel quale si incontrano l\u0026#8217;autonomia decisionale del paziente e la competenza, l\u0026#8217;autonomia professionale e la responsabilit\u0026#224; del medico\u0026#8221;\u0026#187; (ordinanza n. 207 del 2018, punto 8 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e). La legge n. 219 del 2017 prevede altres\u0026#236; che, \u0026#171;ove il paziente manifesti l\u0026#8217;intento di rifiutare o interrompere trattamenti necessari alla propria sopravvivenza, il medico debba prospettare a lui e, se vi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze della sua decisione e le possibili alternative, e promuovere \u0026#8220;ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica\u0026#8221;. Ci\u0026#242;, ferma restando la possibilit\u0026#224; per il paziente di modificare in qualsiasi momento la propria volont\u0026#224; (art. 1, comma 5)\u0026#187; (ordinanza n. 207 del 2018, punto 8 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePeraltro, \u0026#232; indubbio che, pur all\u0026#8217;interno della speciale relazione di fiducia tra medico e paziente, a quest\u0026#8217;ultimo spetta la decisione ultima se sottoporsi, o continuare a sottoporsi, ai trattamenti che il medico giudichi non solo appropriati, ma addirittura necessari per la sua sopravvivenza. Come recita l\u0026#8217;art. 32, secondo comma, Cost., nessuno pu\u0026#242; essere infatti \u0026#171;obbligato\u0026#187; \u0026#8211; e tanto meno fisicamente \u0026#8220;costretto\u0026#8221; \u0026#8211; a sottoporsi a un trattamento sanitario sul proprio corpo e nel proprio corpo. L\u0026#8217;esecuzione di un tale trattamento violerebbe, oltre che l\u0026#8217;art. 32, secondo comma, Cost., l\u0026#8217;art. 13 Cost. (sentenza n. 22 del 2022, punto 5.3.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e), il cui contenuto minimo di tutela protegge la persona contro ogni forma di coazione sul corpo (sentenze n. 127 del 2022, punto 4 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; n. 238 del 1996, punto 3.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e), nonch\u0026#233; lo stesso diritto fondamentale all\u0026#8217;integrit\u0026#224; fisica della persona, espressamente riconosciuto dall\u0026#8217;art. 3 CDFUE, ma riconducibile, assieme, al novero dei \u0026#8220;diritti inviolabili della persona\u0026#8221; di cui all\u0026#8217;art. 2 Cost. e all\u0026#8217;area di tutela del diritto alla vita privata proclamato dall\u0026#8217;art. 8 CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; La disposizione in questa sede censurata, l\u0026#8217;art. 580 cod. pen., \u0026#232; stata gi\u0026#224; scrutinata da questa Corte con l\u0026#8217;ordinanza n. 207 del 2018 e con la sentenza n. 242 del 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn via ancora preliminare rispetto alla valutazione del merito delle odierne questioni, conviene qui sintetizzare le principali conclusioni ivi raggiunte, che questa Corte intende qui integralmente confermare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Nel vigente ordinamento costituzionale, la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 580 cod. pen. e della contigua ipotesi delittuosa di cui all\u0026#8217;art. 579 cod. pen. non pu\u0026#242; pi\u0026#249; essere ravvisata nell\u0026#8217;idea \u0026#8211; sottesa alle scelte del legislatore del 1930 \u0026#8211; di una indisponibilit\u0026#224; della vita umana, funzionale all\u0026#8217;\u0026#171;interesse che la collettivit\u0026#224; riponeva nella conservazione della vita dei propri cittadini\u0026#187;. Una simile prospettiva risulterebbe palesemente in contrasto con la Costituzione, \u0026#171;che guarda alla persona umana come a un valore in s\u0026#233;, e non come a un semplice mezzo per il soddisfacimento di interessi collettivi\u0026#187; (ordinanza n. 207 del 2018, punto 6 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNondimeno, questa Corte ha ritenuto e ritiene che il mantenimento, attorno alla persona, di una \u0026#171;cintura di protezione\u0026#187; (sentenza n. 50 del 2022, punto 3.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e) contro scelte autodistruttive, realizzato attraverso la duplice incriminazione dell\u0026#8217;omicidio del consenziente e di ogni forma di istigazione o agevolazione materiale dell\u0026#8217;altrui suicidio, \u0026#171;assolv[a] allo scopo, di perdurante attualit\u0026#224;, di tutelare le persone che attraversano difficolt\u0026#224; e sofferenze, anche per scongiurare il pericolo che coloro che decidono di porre in atto il gesto estremo e irreversibile del suicidio subiscano interferenze di ogni genere\u0026#187; (ordinanza n. 207 del 2018, punto 6 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;incriminazione in parola deve dunque essere, oggi, intesa come funzionale a proteggere la vita delle persone rispetto a scelte irreparabili che pregiudicherebbero definitivamente l\u0026#8217;esercizio di qualsiasi ulteriore diritto o libert\u0026#224;, al fine di evitare che simili scelte, \u0026#171;collegate a situazioni, magari solo momentanee, di difficolt\u0026#224; e sofferenza, o anche soltanto non sufficientemente meditate\u0026#187; (ancora, sentenza n. 50 del 2022, punto 5.3. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e), possano essere indotte, sollecitate o anche solo assecondate da terze persone, per le ragioni pi\u0026#249; diverse.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl divieto in parola \u0026#8211; ha ancora osservato questa Corte \u0026#8211; \u0026#171;conserva una propria evidente ragion d\u0026#8217;essere anche, se non soprattutto, nei confronti delle persone malate, depresse, psicologicamente fragili, ovvero anziane e in solitudine, le quali potrebbero essere facilmente indotte a congedarsi prematuramente dalla vita, qualora l\u0026#8217;ordinamento consentisse a chiunque di cooperare anche soltanto all\u0026#8217;esecuzione di una loro scelta suicida, magari per ragioni di personale tornaconto. Al legislatore penale non pu\u0026#242; ritenersi inibito, dunque, vietare condotte che spianino la strada a scelte suicide, in nome di una concezione astratta dell\u0026#8217;autonomia individuale che ignora le condizioni concrete di disagio o di abbandono nelle quali, spesso, simili decisioni vengono concepite. Anzi, \u0026#232; compito della Repubblica porre in essere politiche pubbliche volte a sostenere chi versa in simili situazioni di fragilit\u0026#224;, rimovendo, in tal modo, gli ostacoli che impediscano il pieno sviluppo della persona umana (art. 3, secondo comma, Cost.)\u0026#187; (ordinanza n. 207 del 2018, punto 6 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Tuttavia, questa Corte ha riconosciuto che ogni paziente \u0026#232; titolare di un diritto fondamentale a rifiutare ogni trattamento sanitario, compresi quelli necessari ad assicurarne la sopravvivenza (\u003cem\u003esupra\u003c/em\u003e, punto 5.2.). Conseguentemente, l\u0026#8217;ordinanza n. 207 del 2018 e la successiva sentenza n. 242 del 2019 hanno ritenuto irragionevole mantenere ferma l\u0026#8217;operativit\u0026#224; del divieto di cui all\u0026#8217;art. 580 cod. pen. anche nell\u0026#8217;ipotesi di pazienti che abbiano gi\u0026#224; la possibilit\u0026#224; \u0026#8211; alla luce della legge n. 219 del 2017, attuativa delle norme costituzionali in precedenza menzionate \u0026#8211; di porre termine alla propria esistenza attraverso il rifiuto delle cure necessarie per tenerli in vita: rifiuto che determinerebbe la prospettiva del decesso in un breve lasso di tempo anche in pazienti che pure sarebbero in grado, proseguendo quei trattamenti, di sopravvivere a lungo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa persistente operativit\u0026#224; del divieto di assistenza al suicidio anche in tali situazioni, ha proseguito questa Corte, costringerebbe il paziente ad affrontare la morte attraverso un processo pi\u0026#249; lento, \u0026#171;in ipotesi meno corrispondente alla propria visione della dignit\u0026#224; nel morire e pi\u0026#249; carico di sofferenze per le persone che gli sono care\u0026#187; (ordinanza n. 207 del 2018, punto 9 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e). Ci\u0026#242; comporterebbe una insostenibile compressione della \u0026#171;libert\u0026#224; di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, scaturente dagli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., imponendogli in ultima analisi un\u0026#8217;unica modalit\u0026#224; per congedarsi dalla vita, senza che tale limitazione possa ritenersi preordinata alla tutela di altro interesse costituzionalmente apprezzabile, con conseguente lesione del principio della dignit\u0026#224; umana, oltre che dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza in rapporto alle diverse condizioni soggettive\u0026#187; (art. 3 Cost.) (ordinanza n. 207 del 2018, punto 9 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 580 cod. pen. \u0026#232; stato, pertanto, dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevedeva un\u0026#8217;eccezione alla generale punibilit\u0026#224; di ogni forma di aiuto al suicidio per le peculiari ipotesi in cui la persona aiutata sia \u0026#171;una persona (a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli\u0026#187;, sempre che \u0026#8211; a tutela dei soggetti deboli e vulnerabili \u0026#8211; le condizioni e le modalit\u0026#224; di esecuzione della procedura siano state verificate, nell\u0026#8217;ambito della \u0026#171;procedura medicalizzata\u0026#187; di cui alla legge n. 219 del 2017, da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; L\u0026#8217;odierna ordinanza di rimessione sollecita, ora, questa Corte a estendere ulteriormente l\u0026#8217;area della liceit\u0026#224; delle condotte di aiuto al suicidio incriminate in via generale dall\u0026#8217;art. 580 cod. pen., con riferimento ai pazienti rispetto ai quali sussistano i requisiti poc\u0026#8217;anzi indicati \u003cem\u003esub\u003c/em\u003e (a) (patologia irreversibile), (b) (sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili) e (d) (capacit\u0026#224; di prendere decisioni libere e consapevoli), ma rispetto ai quali difetti, invece, il requisito \u003cem\u003esub\u003c/em\u003e (c), e cio\u0026#232; l\u0026#8217;essere mantenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il rimettente, la persistente operativit\u0026#224; del divieto penalmente sanzionato in queste ipotesi determinerebbe la violazione: dell\u0026#8217;art. 3 Cost., sotto il profilo dell\u0026#8217;irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento fra situazioni sostanzialmente identiche (\u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e, punto 7.1.); degli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., sotto il profilo della eccessiva compressione della libert\u0026#224; di autodeterminazione del paziente (\u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e, punto 7.2.); del principio della dignit\u0026#224; umana (\u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e, punto 7.3.); dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione al diritto alla vita privata di cui all\u0026#8217;art. 8 CEDU, nonch\u0026#233; al divieto di discriminazione, di cui all\u0026#8217;art. 14 CEDU, nel godimento del medesimo diritto alla vita privata (\u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e, punto 7.4.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNessuna di tali questioni \u0026#232;, a giudizio di questa Corte, fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.\u0026#8211; Il rimettente ritiene, anzitutto, che la subordinazione della liceit\u0026#224; della condotta alla dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale crei una irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento rispetto a tutti gli altri pazienti che versino, essi pure, in situazioni di sofferenza soggettivamente vissute come intollerabili, per effetto di patologie parimente irreversibili. La circostanza che la specifica patologia da cui il paziente \u0026#232; affetto pregiudichi, o no, le sue funzioni vitali, tanto da richiedere l\u0026#8217;attivazione di specifici trattamenti di sostegno a tali funzioni, non sarebbe indicativa di una sua maggiore o minore vulnerabilit\u0026#224;, n\u0026#233; di una maggiore o minore libert\u0026#224; e consapevolezza della sua decisione di porre fine alla propria vita; n\u0026#233;, ancora, l\u0026#8217;effettiva sottoposizione a trattamenti di sostegno vitale sarebbe di per s\u0026#233; regolarmente associata a una maggiore sofferenza, che renda pi\u0026#249; umanamente comprensibile la sua decisione di ricorrere al suicidio assistito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQueste ultime osservazioni sono, in s\u0026#233;, indiscutibili; e questa Corte \u0026#232; pienamente consapevole della intensa sofferenza e prostrazione sperimentata da chi, affetto da anni da patologie degenerative del sistema nervoso, e giunto ormai a uno stato avanzato della malattia, associato alla quasi totale immobilit\u0026#224; e conseguente dipendenza dall\u0026#8217;assistenza di terze persone per le necessit\u0026#224; pi\u0026#249; basilari della vita quotidiana, viva questa situazione come intollerabile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNondimeno, il requisito della dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale \u0026#8211; che pure rappresenta un \u003cem\u003eunicum \u003c/em\u003enell\u0026#8217;orizzonte comparato, come esattamente sottolineato da taluni \u003cem\u003eamici \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecuriae\u003c/em\u003e \u0026#8211; svolge, in assenza di un intervento legislativo, un ruolo cardine nella logica della soluzione adottata con l\u0026#8217;ordinanza n. 207 del 2018, poi ripresa nella sentenza n. 242 del 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome poc\u0026#8217;anzi rammentato (\u003cem\u003esupra\u003c/em\u003e, punto 6.2.), infatti, questa Corte non ha riconosciuto un generale diritto di terminare la propria vita in ogni situazione di sofferenza intollerabile, fisica o psicologica, determinata da una patologia irreversibile, ma ha soltanto ritenuto irragionevole precludere l\u0026#8217;accesso al suicidio assistito di pazienti che \u0026#8211; versando in quelle condizioni, e mantenendo intatte le proprie capacit\u0026#224; decisionali \u0026#8211; gi\u0026#224; abbiano il diritto, loro riconosciuto dalla legge n. 219 del 2017 in conformit\u0026#224; all\u0026#8217;art. 32, secondo comma, Cost., di decidere di porre fine alla propria vita, rifiutando il trattamento necessario ad assicurarne la sopravvivenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUna simile \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e, all\u0026#8217;evidenza, non si estende a pazienti che non dipendano da trattamenti di sostegno vitale, i quali non hanno (o non hanno ancora) la possibilit\u0026#224; di lasciarsi morire semplicemente rifiutando le cure. Le due situazioni sono, dunque, differenti dal punto di vista della \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e adottata nelle due decisioni menzionate; sicch\u0026#233; viene meno il presupposto stesso della censura di irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento di situazioni analoghe, formulata con riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.\u0026#8211; La seconda censura formulata dal rimettente prescinde dalla pretesa similitudine tra le due situazioni, e assume direttamente che il mancato riconoscimento di un diritto al suicidio assistito a pazienti che non siano \u0026#171;tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale\u0026#187; violi il diritto all\u0026#8217;autodeterminazione del paziente, fondato sugli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl riguardo, non \u0026#232; dubbio che dalle tre norme costituzionali menzionate discenda il diritto fondamentale del paziente di rifiutare qualsiasi trattamento medico, inclusi quelli necessari a garantirne la sopravvivenza (\u003cem\u003esupra\u003c/em\u003e, punto 5.2.); diritto sul quale si fonda la valutazione di irragionevolezza del divieto di aiuto al suicidio prestato in favore di chi gi\u0026#224; abbia la possibilit\u0026#224; di porre termine alla propria vita rifiutando un trattamento di sostegno vitale (\u003cem\u003esupra\u003c/em\u003e, punto 6.2.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa questione ora formulata muove, tuttavia, da una nozione diversa, e pi\u0026#249; ampia, di \u0026#8220;autodeterminazione terapeutica\u0026#8221;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn effetti, il diritto a rifiutare il trattamento medico \u0026#232; nato e si \u0026#232; consolidato nella giurisprudenza italiana \u0026#8211; costituzionale, civile e penale \u0026#8211; da un lato come diritto al consenso informato del paziente rispetto alle proposte terapeutiche del medico; dall\u0026#8217;altro, specularmente, come diritto a rifiutare le terapie medesime. Sotto quest\u0026#8217;ultimo profilo, il diritto in questione \u0026#232; intimamente legato alla tutela della dimensione corporea della persona contro ogni ingerenza esterna non previamente consentita, e dunque \u0026#8211; in definitiva \u0026#8211; alla tutela dell\u0026#8217;integrit\u0026#224; fisica della persona. Esso si caratterizza, dunque, primariamente come libert\u0026#224; \u0026#8220;negativa\u0026#8221; del paziente a non subire interventi indesiderati sul corpo e nel corpo, anche laddove tali interventi abbiano lo scopo di tutelare la sua salute o la sua stessa vita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eStrutturalmente differente \u0026#232;, invece, la situazione soggettiva invocata dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione, che questa Corte ha definito nella stessa ordinanza n. 207 del 2018 (punto 7 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e) come \u0026#171;sfera di autonomia nelle decisioni che coinvolgono il proprio corpo, e che \u0026#232; a sua volta un aspetto del pi\u0026#249; generale diritto al libero sviluppo della propria persona\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte \u0026#232; consapevole che, successivamente all\u0026#8217;ordinanza n. 207 del 2018 e alla sentenza n. 242 del 2019, le Corti costituzionali tedesca, austriaca e spagnola hanno tratto proprio dal diritto alla libera autodeterminazione nello sviluppo della propria personalit\u0026#224; (fondato, rispettivamente, sull\u0026#8217;art. 2 della Legge fondamentale tedesca, sull\u0026#8217;art. 8 CEDU e sul combinato disposto degli artt. 10 e 15 della Costituzione spagnola), come pure dallo stesso mandato di tutela della dignit\u0026#224; umana, l\u0026#8217;esistenza di un diritto fondamentale a disporre della propria vita, anche attraverso l\u0026#8217;aiuto di terzi (Tribunale costituzionale federale tedesco, sentenza 26 febbraio 2020, nelle cause riunite 2 BvR 2347/15, 2 BvR 2527/16, 2 BvR 2354/16, 2 BvR 1593/16, 2 BvR 1261/16, 2 BvR 651/16, paragrafi 208-213; Tribunale costituzionale austriaco, sentenza 11 dicembre 2020, in causa G 139/2019-71, paragrafi 73 e 74), o comunque un \u0026#171;diritto della persona alla propria morte in contesti eutanasici\u0026#187; (Tribunale costituzionale spagnolo, sentenza 22 marzo 2023, in causa 4057/2021, pagine da 73 a 78).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePi\u0026#249; in particolare, movendo dal riconoscimento di tale diritto fondamentale, le Corti tedesca e austriaca hanno concluso nel senso dell\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale delle disposizioni che, nei rispettivi ordinamenti, ponevano limiti all\u0026#8217;assistenza al suicidio, ovvero la vietavano; mentre la corte spagnola ha ricavato dal diritto in parola un preciso fondamento costituzionale della disciplina legislativa recentemente adottata in quel Paese in materia di eutanasia e assistenza al suicidio di persone capaci di autodeterminarsi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eParimente, a questa Corte \u0026#232; noto che altre giurisdizioni nel mondo sono pervenute a risultati simili, sulla base di principi funzionalmente analoghi a quelli invocati dall\u0026#8217;odierno rimettente (ad esempio, Corte costituzionale della Colombia, a partire dalla sentenza 20 maggio 1997, C-239/97; Corte suprema del Canada, sentenza 6 febbraio 2015, Carter contro Canada, 2015, CSC 5; nonch\u0026#233;, da ultima, Corte costituzionale dell\u0026#8217;Ecuador, sentenza 5 febbraio 2024, 67-23-IN/24).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte tuttavia \u0026#8211; analogamente a quanto deciso dalla Corte EDU (sentenza D\u0026#225;niel Karsai contro Ungheria e, in precedenza, sentenza Pretty contro Regno Unito) e dalla Corte suprema del Regno Unito (sentenza 25 giugno 2014, Nicklinson e altri, KSC 38) \u0026#8211; ritiene di dover pervenire a diverso risultato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePu\u0026#242;, certo, convenirsi con il rimettente \u0026#8211; e con le intervenienti nel presente giudizio \u0026#8211; che la decisione su quando e come concludere la propria esistenza possa considerarsi inclusa tra quelle pi\u0026#249; significative nella vita di un individuo. Tuttavia, se \u0026#232; vero che ogni scelta di legalizzazione di pratiche di suicidio assistito o di eutanasia amplia gli spazi riconosciuti all\u0026#8217;autonomia della persona nel decidere liberamente sul proprio destino, essa crea \u0026#8211; al tempo stesso \u0026#8211; rischi che l\u0026#8217;ordinamento ha il dovere di evitare, in adempimento del dovere di tutela della vita umana che, esso pure, discende dall\u0026#8217;art. 2 Cost. (\u003cem\u003esupra\u003c/em\u003e, punto 5.1.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI rischi in questione non riguardano solo la possibilit\u0026#224; che vengano compiute condotte apertamente abusive da parte di terzi a danno della singola persona che compia la scelta di porre termine alla propria esistenza, ma riguardano anche \u0026#8211; come si \u0026#232; osservato (Corte suprema del Regno Unito, Nicklinson e altri, paragrafo 228) \u0026#8211; la possibilit\u0026#224; che, in presenza di una legislazione permissiva non accompagnata dalle necessarie garanzie sostanziali e procedimentali, si crei una \u0026#171;pressione sociale indiretta\u0026#187; su altre persone malate o semplicemente anziane e sole, le quali potrebbero convincersi di essere divenute ormai un peso per i propri familiari e per l\u0026#8217;intera societ\u0026#224;, e di decidere cos\u0026#236; di farsi anzitempo da parte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl riguardo, occorre qui sottolineare come compito di questa Corte non sia quello di sostituirsi al legislatore nella individuazione del punto di equilibrio in astratto pi\u0026#249; appropriato tra il diritto all\u0026#8217;autodeterminazione di ciascun individuo sulla propria esistenza e le contrapposte istanze di tutela della vita umana, sua e dei terzi; bens\u0026#236;, soltanto, quello di fissare il limite minimo, costituzionalmente imposto alla luce del quadro legislativo oggetto di scrutinio, della tutela di ciascuno di questi principi, restando poi ferma la possibilit\u0026#224; per il legislatore di individuare soluzioni che assicurino all\u0026#8217;uno o all\u0026#8217;altro una tutela pi\u0026#249; intensa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn quest\u0026#8217;ottica, la sentenza n. 50 del 2022 ha individuato \u0026#8211; rispetto alla contigua fattispecie dell\u0026#8217;omicidio del consenziente \u0026#8211; una soglia minima di tutela della vita umana, che si impone al legislatore, cos\u0026#236; come al potere referendario, e che si risolve nella insostenibilit\u0026#224; costituzionale di una ipotetica disciplina che dovesse far dipendere dalla mera volont\u0026#224; dell\u0026#8217;interessato la liceit\u0026#224; di condotte che ne cagionino la morte, a prescindere dalle condizioni in cui il proposito \u0026#232; maturato, dalla qualit\u0026#224; del soggetto attivo e dalle ragioni da cui questo \u0026#232; mosso, cos\u0026#236; come dalle forme di manifestazione del consenso e dai mezzi usati per provocare la morte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAll\u0026#8217;opposto, l\u0026#8217;ordinanza n. 207 del 2018 e la successiva sentenza n. 242 del 2019 hanno ritenuto eccessiva, e pertanto costituzionalmente insostenibile, la compressione dell\u0026#8217;autodeterminazione del paziente nella peculiare situazione descritta da tali pronunce, in cui questi avrebbe \u0026#8211; comunque sia \u0026#8211; la possibilit\u0026#224; di porre termine alla propria vita rifiutando i trattamenti che ne assicurano la sopravvivenza, ovvero chiedendone l\u0026#8217;interruzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;ambito della cornice fissata dalle pronunce menzionate, dovr\u0026#224; riconoscersi un significativo spazio alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore, al quale spetta primariamente il compito di offrire una tutela equilibrata a tutti i diritti di pazienti che versino in situazioni di intensa sofferenza. Il che esclude possa ravvisarsi, nella situazione normativa attuale, una violazione del loro diritto all\u0026#8217;autodeterminazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; fermo restando, in ogni caso, il dovere della Repubblica \u0026#8211; in forza degli artt. 2, 3, secondo comma, e 32 Cost., oltre che dell\u0026#8217;art. 2 CEDU \u0026#8211; di assicurare a questi pazienti tutte le terapie appropriate, incluse quelle necessarie a eliminare o, almeno, a ridurre a proporzioni tollerabili le sofferenze determinate dalle patologie di cui sono affetti; e assieme il dovere di assicurare loro ogni sostegno di natura assistenziale, economica, sociale, psicologica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon coglie, per altro verso, nel segno l\u0026#8217;assunto del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#8211; questo s\u0026#236; pertinente alla libert\u0026#224; di autodeterminazione nella scelta delle terapie \u0026#8211; stando al quale il requisito oggetto di censura condizionerebbe l\u0026#8217;esercizio di tale libert\u0026#224; \u0026#171;in modo perverso\u0026#187;, inducendo il malato ad accettare di sottoporsi a trattamenti di sostegno vitale, magari anche fortemente invasivi, che altrimenti avrebbe rifiutato, al solo fine di creare le condizioni per l\u0026#8217;accesso al suicidio assistito (il che \u0026#8211; secondo le parti costituite \u0026#8211; finirebbe per trasformare il presidio a sostegno delle funzioni vitali in una sorta di trattamento sanitario obbligatorio).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn senso contrario, va rilevato che, per quanto osservato in precedenza (\u003cem\u003esupra\u003c/em\u003e, punto 5.2.), il diritto fondamentale scaturente dagli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., di fronte al quale questa Corte ha ritenuto non giustificabile sul piano costituzionale un divieto assoluto di aiuto al suicidio, comprende anche \u0026#8211; prima ancora del diritto a interrompere i trattamenti sanitari in corso, bench\u0026#233; necessari alla sopravvivenza \u0026#8211; quello di rifiutare \u003cem\u003eab origine \u003c/em\u003el\u0026#8217;attivazione dei trattamenti stessi. Dal punto di vista costituzionale, non vi pu\u0026#242; essere, dunque, distinzione tra la situazione del paziente gi\u0026#224; sottoposto a trattamenti di sostegno vitale, di cui pu\u0026#242; pretendere l\u0026#8217;interruzione, e quella del paziente che, per sopravvivere, necessiti, in base a valutazione medica, dell\u0026#8217;attivazione di simili trattamenti, che per\u0026#242; pu\u0026#242; rifiutare: nell\u0026#8217;uno e nell\u0026#8217;altro caso, la Costituzione e, in ossequio ad essa, la legge ordinaria (art. 1, comma 5, della legge n. 219 del 2017) riconoscono al malato il diritto di scegliere di congedarsi dalla vita con effetti vincolanti nei confronti dei terzi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon c\u0026#8217;\u0026#232; dubbio, pertanto, che i principi affermati nella sentenza n. 242 del 2019 valgano per entrambe le ipotesi. Sarebbe, del resto, paradossale che il paziente debba accettare di sottoporsi a trattamenti di sostegno vitale solo per interromperli quanto prima, essendo la sua volont\u0026#224; quella di accedere al suicidio assistito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.3.\u0026#8211; La terza censura assume la contrariet\u0026#224; al principio di tutela della dignit\u0026#224; umana di una situazione normativa che vieti, sotto minaccia di pena, di prestare assistenza a pazienti che chiedano di morire in presenza di tutte le condizioni indicate nella sentenza n. 242 del 2019, salva la dipendenza da trattamenti di sostegno vitale. A parere del rimettente, ci\u0026#242; finirebbe per costringere il paziente a un lento processo di morte, quanto meno sino al momento in cui si renda in concreto necessaria l\u0026#8217;attivazione di trattamenti di sostegno vitale, con modalit\u0026#224; che egli ben potrebbe considerare non conformi alla propria concezione di dignit\u0026#224;, nel vivere e nel morire.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl riguardo, occorre subito sottolineare che, dal punto di vista dell\u0026#8217;ordinamento, ogni vita \u0026#232; portatrice di una inalienabile dignit\u0026#224;, indipendentemente dalle concrete condizioni in cui essa si svolga. Sicch\u0026#233;, come sottolineato anche da vari \u003cem\u003eamici \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecuriae\u003c/em\u003e, certamente non potrebbe affermarsi che il divieto penalmente sanzionato di cui all\u0026#8217;art. 580 cod. pen. costringa il paziente a vivere una vita, oggettivamente, \u0026#8220;non degna\u0026#8221; di essere vissuta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAltro discorso vale, per\u0026#242;, per la nozione \u0026#8220;soggettiva\u0026#8221; di dignit\u0026#224; evocata dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione: nozione che si connette alla concezione che il paziente ha della propria persona e al suo interesse a lasciare una certa immagine di s\u0026#233;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOra, questa Corte non \u0026#232; affatto insensibile alla nozione \u0026#8220;soggettiva\u0026#8221; di dignit\u0026#224;, come dimostrano i passaggi dell\u0026#8217;ordinanza n. 207 del 2018 in cui proprio alla valutazione soggettiva del paziente sulla \u0026#8220;dignit\u0026#224;\u0026#8221; del proprio vivere e del proprio morire si fa inequivoco riferimento (punti 8 e 9 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e). Tuttavia, non pu\u0026#242; non rilevarsi che questa nozione di dignit\u0026#224; finisce in effetti per coincidere con quella di autodeterminazione della persona, la quale a sua volta evoca l\u0026#8217;idea secondo cui ciascun individuo debba poter compiere da s\u0026#233; le scelte fondamentali che concernono la propria esistenza, incluse quelle che concernono la propria morte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRispetto a tale nozione, non possono non valere le considerazioni gi\u0026#224; svolte, circa la sua necessaria sottoposizione a un bilanciamento a fronte del contrapposto dovere di tutela della vita umana; bilanciamento nell\u0026#8217;operare il quale il legislatore deve poter disporre, ad avviso di questa Corte, di un significativo margine di apprezzamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.4.\u0026#8211; Infine, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e lamenta, con la quarta censura, la violazione dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., per il tramite degli artt. 8 e 14 CEDU. A suo avviso, la preclusione all\u0026#8217;accesso al suicidio assistito di pazienti non dipendenti da trattamenti di sostegno vitale, ma capaci di decidere e affetti da patologie irreversibili che li espongono a sofferenze intollerabili, lederebbe il loro diritto alla vita privata di cui all\u0026#8217;art. 8 CEDU, secondo l\u0026#8217;accezione fornitane dalla giurisprudenza di Strasburgo. D\u0026#8217;altra parte, l\u0026#8217;avvenuto riconoscimento, ad opera di questa Corte, di una limitata area di liceit\u0026#224; del suicidio assistito creerebbe, relativamente ai pazienti in questione, una discriminazione nel godimento di un diritto riconosciuto dalla Convenzione, in violazione dell\u0026#8217;art. 14 CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl riguardo, la Corte EDU ha in effetti affermato che \u0026#171;il diritto di decidere con quali mezzi e a che punto la propria vita finir\u0026#224;\u0026#187; costituisce \u0026#171;uno degli aspetti del diritto al rispetto della propria vita privata\u0026#187; (Corte EDU, sentenza 20 gennaio 2011, Haas contro Svizzera, paragrafo 51; nello stesso senso, in precedenza, sentenza Pretty contro Regno Unito, paragrafo 67). In una recentissima pronuncia, la medesima Corte ha ribadito che una disciplina che vieti, sotto minaccia di pena, l\u0026#8217;assistenza al suicidio di un paziente, necessariamente interferisce con il diritto di quest\u0026#8217;ultimo al rispetto della propria vita privata (Corte EDU, sentenza D\u0026#225;niel Karsai contro Ungheria, paragrafo 135).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, in questa stessa pronuncia la Corte EDU ha ribadito che gli Stati parte \u0026#8211; anche in considerazione dell\u0026#8217;assenza di un sufficiente consenso in materia tra i vari ordinamenti dei Paesi del Consiglio d\u0026#8217;Europa \u0026#8211; dispongono di un \u0026#171;considerevole margine di apprezzamento\u0026#187; (Corte EDU, sentenza D\u0026#225;niel Karsai, paragrafo 144; analogamente, sentenza Mortier contro Belgio, paragrafo 143; sentenza Haas, paragrafo 55) in ordine al bilanciamento tra tale diritto e gli interessi tutelati da simili incriminazioni, e segnatamente le ragioni di tutela della vita umana. Tale bilanciamento pu\u0026#242; legittimamente condurre gli Stati, tanto a mantenere politiche restrittive, quanto alla regolamentazione di forme di assistenza al suicidio o di eutanasia, senza che quest\u0026#8217;ultima opzione debba ritenersi preclusa dagli obblighi di tutela della vita umana discendenti dall\u0026#8217;art. 2 CEDU (Corte EDU, sentenza D\u0026#225;niel Karsai, paragrafo 145).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Corte EDU ha evidenziato la difficolt\u0026#224; di accertare che la decisione del paziente di accedere al suicidio assistito sia realmente autonoma, libera da influenze esterne e da preoccupazioni cui si dovrebbe fornire una diversa risposta; e ha sottolineato come l\u0026#8217;accertamento della genuinit\u0026#224; della richiesta del paziente divenga particolarmente difficoltoso in situazioni cliniche, come le patologie neurodegenerative, in cui i pazienti, in stati avanzati della malattia, possono perdere la stessa capacit\u0026#224; di comunicare (Corte EDU, sentenza D\u0026#225;niel Karsai, paragrafo 151).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA fronte di tutto ci\u0026#242;, la Corte EDU ha concluso che spetta ai singoli Stati valutare le vaste implicazioni sociali e i rischi di abuso e di errore che ogni legalizzazione delle procedure di suicidio medicalmente assistito inevitabilmente comporta (Corte EDU, sentenza D\u0026#225;niel Karsai, paragrafo 152).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte non ravvisa ragioni per discostarsi, nella lettura dell\u0026#8217;art. 8 CEDU, dalla Corte di Strasburgo, che \u0026#232; (come riconosciuto da questa Corte gi\u0026#224; con le sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, rispettivamente ai punti 4.6. e 6.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e) interprete ultima delle previsioni convenzionali, ai sensi degli artt. 19 e 32 CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUna tale soluzione, d\u0026#8217;altra parte, collima esattamente con quella cui questa Corte \u0026#232; pervenuta in merito alla censura relativa al principio di autodeterminazione nella sua declinazione \u0026#8220;interna\u0026#8221;, con riferimento in particolare all\u0026#8217;art. 2 Cost. (\u003cem\u003esupra\u003c/em\u003e, punto 7.2.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233;, infine, pu\u0026#242; essere ravvisato un contrasto con il divieto di discriminazione ai sensi dell\u0026#8217;art. 14 CEDU. Per le medesime ragioni gi\u0026#224; illustrate a proposito della censura formulata in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost. (\u003cem\u003esupra\u003c/em\u003e, punto 7.1.), non pu\u0026#242; infatti ritenersi irragionevole la limitazione della liceit\u0026#224; dell\u0026#8217;aiuto al suicidio ai soli pazienti che abbiano gi\u0026#224; la possibilit\u0026#224;, in forza del diritto costituzionale, di porre fine alla loro esistenza rifiutando i trattamenti di sostegno vitale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Tutto ci\u0026#242; posto, va precisato \u0026#8211; a fronte della variet\u0026#224; delle interpretazioni offerte nella prassi, sulla quale hanno insistito i difensori delle parti e degli intervenienti, nonch\u0026#233; vari \u003cem\u003eamici \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecuriae\u003c/em\u003e \u0026#8211; che la nozione di \u0026#171;trattamenti di sostegno vitale\u0026#187; utilizzata da questa Corte nell\u0026#8217;ordinanza n. 207 del 2018 e nella sentenza n. 242 del 2019 deve essere interpretata, dal Servizio sanitario nazionale e dai giudici comuni, in conformit\u0026#224; alla \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e di quelle decisioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome si \u0026#232; pi\u0026#249; volte rammentato (\u003cem\u003esupra\u003c/em\u003e, punti 6.2. e 7.1.), il paziente ha il diritto fondamentale di rifiutare ogni trattamento sanitario praticato sul proprio corpo, indipendentemente dal suo grado di complessit\u0026#224; tecnica e di invasivit\u0026#224;. Incluse, dunque, quelle procedure che sono normalmente compiute da personale sanitario, e la cui esecuzione richiede certo particolari competenze oggetto di specifica formazione professionale, ma che potrebbero apprese da familiari o \u0026#8220;\u003cem\u003ecaregivers\u003c/em\u003e\u0026#8221; che si facciano carico dell\u0026#8217;assistenza del paziente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella misura in cui tali procedure \u0026#8211; quali, per riprendere alcuni degli esempi di cui si \u0026#232; discusso durante l\u0026#8217;udienza pubblica, l\u0026#8217;evacuazione manuale dell\u0026#8217;intestino del paziente, l\u0026#8217;inserimento di cateteri urinari o l\u0026#8217;aspirazione del muco dalle vie bronchiali \u0026#8211; si rivelino in concreto necessarie ad assicurare l\u0026#8217;espletamento di funzioni vitali del paziente, al punto che la loro omissione o interruzione determinerebbe prevedibilmente la morte del paziente in un breve lasso di tempo, esse dovranno certamente essere considerate quali trattamenti di sostegno vitale, ai fini dell\u0026#8217;applicazione dei principi statuiti dalla sentenza n. 242 del 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTutte queste procedure \u0026#8211; proprio come l\u0026#8217;idratazione, l\u0026#8217;alimentazione o la ventilazione artificiali, nelle loro varie modalit\u0026#224; di esecuzione \u0026#8211; possono essere legittimamente rifiutate dal paziente, il quale ha gi\u0026#224;, per tal via, il diritto di esporsi a un rischio prossimo di morte, in conseguenza di questo rifiuto. In tal caso, il paziente si trova nella situazione contemplata dalla sentenza n. 242 del 2019, risultando pertanto irragionevole che il divieto penalmente sanzionato di assistenza al suicidio nei suoi confronti possa continuare ad operare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte, a fugare i timori di progressiva incontrollata estensione dei presupposti del suicidio assistito paventati dalla difesa statale e da taluni \u003cem\u003eamici \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecuriae\u003c/em\u003e, deve essere ribadito come l\u0026#8217;accertamento della condizione della dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale, nel senso ora precisato, debba essere condotto, unitariamente, assieme a quello di tutti gli altri requisiti fissati dalla sentenza n. 242 del 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi cruciale rilievo appare, in questo contesto, non solo l\u0026#8217;esistenza di una patologia incurabile e la permanenza di condizioni di piena capacit\u0026#224; del paziente \u0026#8211; evidentemente incompatibili con una sua eventuale patologia psichiatrica \u0026#8211;, ma anche la presenza di sofferenze intollerabili (e non controllabili attraverso appropriate terapie palliative), di natura fisica o comunque derivanti dalla situazione complessiva di intensa \u0026#8220;sofferenza esistenziale\u0026#8221; che si pu\u0026#242; presentare, in particolare, negli stati avanzati delle patologie neurodegenerative (sul tema, Corte EDU, sentenza D\u0026#225;niel Karsai, paragrafo 47). Sofferenza, quest\u0026#8217;ultima, che peraltro pu\u0026#242; risultare refrattaria a qualsiasi terapia palliativa, non potendosi considerare la sedazione continua profonda come un\u0026#8217;alternativa praticabile rispetto a pazienti che non versino ancora in condizioni terminali, o che, comunque sia, rifiutino tale trattamento (sul punto, Corte EDU, sentenza D\u0026#225;niel Karsai, paragrafi 39 e 157).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Deve, inoltre, essere qui riaffermata la necessit\u0026#224; del puntuale rispetto delle condizioni procedurali stabilite dalla sentenza n. 242 del 2019, che questa Corte ha giudicato essenziali per prevenire quel pericolo di abusi a danno delle persone deboli e vulnerabili che l\u0026#8217;aveva indotta, nell\u0026#8217;ordinanza n. 207 del 2018, a sollecitare prioritariamente l\u0026#8217;intervento del legislatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQueste condizioni sono inserite nel quadro della \u0026#8220;procedura medicalizzata\u0026#8221; di cui all\u0026#8217;art. 1 della legge n. 219 del 2017, entro la quale deve essere necessariamente assicurato al paziente l\u0026#8217;accesso alle terapie palliative appropriate ai sensi del successivo art. 2. Tale procedura prevede il necessario coinvolgimento del Servizio sanitario nazionale, al quale \u0026#232; affidato il delicato compito di accertare la sussistenza delle condizioni sostanziali di liceit\u0026#224; dell\u0026#8217;accesso alla procedura di suicidio assistito, oltre che di \u0026#171;verificare le relative modalit\u0026#224; di esecuzione, le quali dovranno essere evidentemente tali da evitare abusi in danno di persone vulnerabili, da garantire la dignit\u0026#224; del paziente e da evitare al medesimo sofferenze\u0026#187; (sentenza n. 242 del 2019, punto 5 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e). Inoltre, in attesa di un organico intervento del legislatore, la sentenza n. 242 del 2019 richiede il necessario parere del comitato etico territorialmente competente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn ogni caso, deve escludersi che la clausola di equivalenza, stabilita nel dispositivo della sentenza n. 242 del 2019 con riferimento ai fatti anteriori alla pubblicazione della sentenza nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e, possa estendersi a fatti commessi successivamente \u0026#8211; in Italia o all\u0026#8217;estero \u0026#8211;, ai quali si applicano invece i requisiti procedurali stabiliti dalla sentenza; fermo restando che l\u0026#8217;eventuale mancata autorizzazione alla procedura, da parte delle strutture del servizio sanitario pubblico, ben potr\u0026#224; essere impugnata di fronte al giudice competente, secondo le regole ordinarie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eResta naturalmente impregiudicata la necessit\u0026#224; di un attento accertamento, da parte del giudice penale, di tutti i requisiti del delitto, compreso l\u0026#8217;elemento soggettivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; Infine, questa Corte non pu\u0026#242; che ribadire con forza l\u0026#8217;auspicio, gi\u0026#224; formulato nell\u0026#8217;ordinanza n. 207 del 2018 e nella sentenza n. 242 del 2019, che il legislatore e il servizio sanitario nazionale intervengano prontamente ad assicurare concreta e puntuale attuazione ai principi fissati da quelle pronunce, oggi ribaditi e ulteriormente precisati dalla presente decisione, ferma restando la possibilit\u0026#224; per il legislatore di dettare una diversa disciplina, nel rispetto dei principi richiamati dalla presente pronuncia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eParimente, deve essere confermato lo stringente appello, gi\u0026#224; contenuto nella sentenza n. 242 del 2019 (punto 2.4. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e), affinch\u0026#233;, sull\u0026#8217;intero territorio nazionale, sia garantito a tutti i pazienti, inclusi quelli che si trovano nelle condizioni per essere ammessi alla procedura di suicidio assistito, una effettiva possibilit\u0026#224; di accesso alle cure palliative appropriate per controllare la loro sofferenza, secondo quanto previsto dalla legge n. 38 del 2010, sul cui integrale rispetto giustamente insiste l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato. Come sottolineato da questa Corte sin dall\u0026#8217;ordinanza n. 207 del 2018, occorre infatti in ogni caso assicurare, anche attraverso la previsione delle necessarie coperture dei fabbisogni finanziari, che \u0026#171;l\u0026#8217;opzione della somministrazione di farmaci in grado di provocare entro un breve lasso di tempo la morte del paziente non comporti il rischio di alcuna prematura rinuncia, da parte delle strutture sanitarie, a offrire sempre al paziente medesimo concrete possibilit\u0026#224; di accedere a cure palliative diverse dalla sedazione profonda continua, ove idonee a eliminare la sua sofferenza \u0026#8211; in accordo con l\u0026#8217;impegno assunto dallo Stato con la citata legge n. 38 del 2010 \u0026#8211; s\u0026#236; da porlo in condizione di vivere con intensit\u0026#224; e in modo dignitoso la parte restante della propria esistenza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 580 del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 32 e 117 della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Firenze con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1\u0026#176; luglio 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFranco MODUGNO,\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFrancesco VIGAN\u0026#210;, Redattori\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIgor DI BERNARDINI, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 18 luglio 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Igor DI BERNARDINI\r\n\u003c/P\u003e\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eAllegato:\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eOrdinanza letta all\u0027udienza del 19 giugno 2024\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eORDINANZA\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e gli atti relativi al giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 580 del codice penale, promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Firenze, con ordinanza del 17 gennaio 2024, iscritta al n. 32 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell\u0027anno 2024.\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003eRilevato\u003c/em\u003e che, il 29 marzo 2024, hanno depositato atto di intervento L. S. e M. O., deducendo di essere a ci\u0026#242; legittimate in ragione della loro richiesta di verifica delle condizioni di accesso al suicidio assistito, respinta, allo stato, dalle Aziende sanitarie locali interpellate;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche nella discussione orale la difesa delle intervenienti ha, in particolare, sostenuto che esse non avrebbero altra sede processuale per far valere l\u0027illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione censurata, dal momento che la loro posizione non \u0026#232; quella di potenziali imputate in procedimenti penali nei quali potrebbe essere applicato l\u0027art. 580 cod. pen., bens\u0026#236; quella di persone che chiedono di essere aiutate ad accedere a una procedura di suicidio assistito, che oggi sarebbe loro preclusa dalla disposizione censurata;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche la difesa delle intervenienti ha, altres\u0026#236;, sottolineato che, in considerazione delle condizioni patologiche di cui soffrono le medesime, la presente sede giudiziaria sarebbe la sola in cui esse potrebbero far valere i loro argomenti a sostegno dell\u0027illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 580 cod. pen.\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato\u003c/em\u003e che L. S. e M. O. non sono parti del giudizio principale;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (\u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e, ordinanze allegate alle sentenze n. 39 del 2024, n. 130 del 2023 e n. 158 del 2020), la partecipazione al giudizio incidentale di legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#232; circoscritta, di norma, alle parti del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale);\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, in questo ambito, l\u0027intervento di soggetti estranei al giudizio principale \u0026#232; ammissibile soltanto quando si tratti di terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (art. 4, comma 3, delle Norme integrative) e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (\u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e, ordinanze allegate alle sentenze n. 39 e n. 22 del 2024, n. 206 del 2019);\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche l\u0027intervento \u0026#232;, quindi, normalmente ammissibile solo nell\u0027ipotesi in cui l\u0027incidenza sulla posizione soggettiva dell\u0027interveniente non derivi, come per tutte le altre situazioni sostanziali disciplinate dalla norma censurata, dalla pronuncia sulla legittimit\u0026#224; costituzionale della legge stessa, ma sia conseguenza immediata e diretta dell\u0027effetto che la pronuncia di questa Corte produrrebbe sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo (\u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e, ordinanze allegate alle sentenze n. 22 del 2024, n. 130 del 2023 e n. 210 del 2021);\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche tuttavia, a prescindere qui dalla questione se sia possibile per le intervenienti eccepire in altra sede giudiziaria l\u0027illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 580 cod. pen., non possono non tenersi presenti le argomentazioni della difesa delle stesse, secondo cui l\u0027evoluzione delle rispettive patologie rischierebbe di non consentire loro, in pratica, di far valere in tempo utile le proprie ragioni;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche questa Corte, in una questione che coinvolge la vita stessa delle intervenienti, \u0026#232; in particolar modo tenuta ad assicurare tutela al diritto di difesa nella sua essenziale dimensione di effettivit\u0026#224; (sentenza n. 111 del 2023, punto 3.5.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, e altri precedenti ivi richiamati);\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, pertanto, L. S. e M. O. sono legittimate a partecipare al presente giudizio.\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e ammissibili gli interventi di L. S. e M. O.\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Augusto Antonio Barbera, Presidente\r\n\u003c/p\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20240718154806.pdf","linkPronunciaInglese":"documenti/download/doc/recent_judgments/Sentenza n. 135 del 2024 EN.pdf","oggetto":"Reati e pene - Aiuto al suicidio - Non punibilit\u0026#224;, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019, di chi, alle condizioni e modalit\u0026#224; stabilite nella medesima sentenza, agevola l\u0027esecuzione del proposito di suicidio - Denunciata necessit\u0026#224; che la non punibilit\u0026#224; di chi agevola l\u0026#8217;altrui suicidio sia subordinata alla circostanza che l\u0026#8217;aiuto sia prestato a una persona \u0026#8220;tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale\u0026#8221; - Irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento tra situazioni concrete sostanzialmente identiche - Ingiustificata lesione dei diritti fondamentali dei pazienti irreversibili e sofferenti, in particolare della libert\u0026#224; di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze - Contrasto con il principio di dignit\u0026#224; - Contrasto con i diritti sovranazionali fondamentali della persona, in particolare il diritto alla vita e il diritto al rispetto della vita privata e familiare.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46209","titoletto":"Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Intervento nel giudizio incidentale - Soggetti legittimati, oltre quelli ex lege - Terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio o titolare di interessi analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale - Necessità di ammettere l\u0027interveniente la cui vita sia direttamente coinvolta dagli effetti della pronuncia della Corte costituzionale. (Classif. 111002).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale; in questo ambito, l’intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammissibile soltanto quando si tratti di terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Se l’intervento è, quindi, normalmente ammissibile solo nell’ipotesi in cui l’incidenza sulla posizione soggettiva dell’interveniente non derivi dalla pronuncia sulla legittimità costituzionale della legge stessa, ma sia conseguenza immediata e diretta dell’effetto che la pronuncia della Corte costituzionale produrrebbe sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, tuttavia non può non tenersi presente il caso in cui la questione sollevata coinvolga la vita stessa degli intervenienti (come nella questione avente ad oggetto l’art. 580 cod. pen., censurato laddove subordina la non punibilità di chi agevola l’altrui suicidio alla condizione che l’aiuto sia prestato a una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale); in tal caso occorre assicurare tutela al diritto di difesa nella sua essenziale dimensione di effettività, legittimando tali soggetti a partecipare al giudizio.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46210","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46210","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Caratteri - Necessaria applicabilità della disposizione censurata nel giudizio a quo e capacità di incidere sull\u0027iter motivazionale che conduce alla decisione - Dimostrazione della capacità di incidere sull\u0027esito di tale processo - Esclusione. (Classif. 112005).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eAi fini dell’ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in via incidentale è sufficiente che la disposizione censurata sia applicabile nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e e che la pronuncia di accoglimento possa incidere sull’esercizio della funzione giurisdizionale, anche soltanto sotto il profilo del percorso argomentativo che sostiene la decisione del processo principale, senza che occorra la dimostrazione della sua effettiva capacità di influire sull’esito del processo medesimo. Ciò, in quanto il presupposto della rilevanza non si identifica nell’utilità concreta di cui le parti in causa potrebbero beneficiare. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 25/2024 - mass. 46001; S. 164/2023 - mass. 45760; S. 19/2022 - mass. 44523; S. 247/2021 - mass. 44378; S. 151/2023 - mass. 45706; S. 88/2022 - mass. 44802 e 44803; S. 172/2021 – mass. 44072\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46211","numero_massima_precedente":"46209","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46211","titoletto":"Giudizio costituzionale - Oggetto - Disposizione di legge quale risultante da una sentenza \"manipolativa\" - Ammissibilità. (Classif. 111006).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eOggetto dello scrutinio di costituzionalità può ben essere una disposizione di legge quale risultante da una sentenza “manipolativa” (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 131/2022; S. 286/2016\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46212","numero_massima_precedente":"46210","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46212","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - In genere - Difetto di competenza del giudice a quo - Conseguente inammissibilità della questione - Condizione - Necessità che il vizio emerga ictu oculi. (Classif. 112001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eAlla luce del principio di autonomia del giudizio incidentale di legittimità costituzionale rispetto al processo principale, il difetto di competenza del giudice \u003cem\u003ea quo,\u003c/em\u003e al pari del difetto di giurisdizione, costituisce causa di inammissibilità della questione solo se manifesto, ossia rilevabile \u003cem\u003eictu oculi\u003c/em\u003e. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 68/2021 - mass. 43804; S. 136/2008 - mass. 32396; O. 134/2000 - mass. 25284\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46213","numero_massima_precedente":"46211","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46213","titoletto":"Diritti inviolabili o fondamentali - Diritto alla vita - Posizione apicale nell\u0027ordinamento, quale suo valore supremo - Conseguente dovere per l\u0027ordinamento di apprestarne adeguata tutela - Limiti - Riconoscimento del diritto di rifiutare le cure al paziente capace di assumere decisioni libere e consapevoli - Conseguente restrizione dell\u0027area del perdurante divieto dell\u0027aiuto al suicidio - Necessità di un intervento legislativo volto a bilanciare il diritto all\u0027autodeterminazione con la tutela della vita (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni, aventi ad oggetto la fattispecie di aiuto al suicidio, come determinato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019, laddove non esclude la punibilità per chi agevola l\u0027esecuzione del proposito di suicidio anche a favore della persona non tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, sebbene soggetta a sofferenza intollerabile, fisica o psicologica, determinata da una patologia irreversibile. Rinnovato auspicio di un intervento legislativo, nonché stringente appello perché sull\u0027intero territorio nazionale sia garantito a tutti i pazienti, inclusi quelli che si trovano nelle condizioni per essere ammessi alla procedura di suicidio assistito, una effettiva possibilità di accesso alle cure palliative appropriate per controllare la loro sofferenza). (Classif. 081006).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa vita umana, oggetto di tutela espressa da parte di tutte le carte internazionali dei diritti umani, è un bene che si colloca in posizione apicale nell’ambito dei diritti fondamentali della persona. Pur in assenza di riconoscimento esplicito nel testo della Costituzione, la vita va ricondotta all’area dei diritti inviolabili della persona riconosciuti dall’art. 2 Cost., e cioè tra quei diritti che occupano nell’ordinamento una posizione, per dir così, privilegiata, in quanto appartengono all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana; essa del resto è presupposto per l’esercizio di tutti gli altri diritti inviolabili. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 50/2022 - mass. 44534; S. 35/1997 - mass. 23114; S. 1146/1988; O. 207/2018 - mass. 41525\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eDal riconoscimento del diritto alla vita scaturisce il corrispondente dovere dell’ordinamento di assicurarne la tutela attraverso la legge, oltre che, più in generale, attraverso l’azione di tutti i pubblici poteri. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 50/2022 - mass. 44534; O. 207/2018 - mass. 41525\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eOgni paziente capace di assumere decisioni libere e consapevoli è titolare di un diritto fondamentale, discendente dagli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., a esprimere il proprio consenso informato a qualsiasi trattamento sanitario e, specularmente, a rifiutarlo, in assenza di una specifica previsione di legge che lo renda obbligatorio: e ciò anche quando si discuta di un trattamento necessario ad assicurare la sopravvivenza del paziente stesso (come, ad esempio, l’idratazione e la nutrizione artificiali). In tal modo, l’ordinamento riconosce in sostanza al paziente la libertà di lasciarsi morire, con effetti vincolanti nei confronti dei terzi, mediante il rifiuto o la richiesta di interruzione di trattamenti necessari a sostenerne le funzioni vitali. (\u003cem\u003ePrecedente: O. 207/2018 - mass. 41523\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eL’esecuzione di un trattamento sanitario sul e nel proprio corpo contro la propria volontà violerebbe, oltre che l’art. 32, secondo comma, Cost., l’art. 13 Cost., nonché lo stesso diritto fondamentale all’integrità fisica della persona, espressamente riconosciuto dall’art. 3 CDFUE, riconducibile al novero dei diritti inviolabili della persona di cui all’art. 2 Cost. e all’area di tutela del diritto alla vita privata proclamato dall’art. 8 CEDU. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 22/2022 - mass. 44587; S. 127/2022 - mass. 44866; S. 238/1996 - mass. 22598\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eDagli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost. discende il diritto fondamentale del paziente di rifiutare qualsiasi trattamento medico, inclusi quelli necessari a garantirne la sopravvivenza; diritto sul quale si fonda la valutazione di irragionevolezza del divieto di aiuto al suicidio prestato in favore di chi già abbia la possibilità di porre termine alla propria vita rifiutando un trattamento di sostegno vitale. La persistente operatività del divieto di assistenza al suicidio non opera quando: (a) una persona è affetta da una patologia irreversibile, la quale sia (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, e che è (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eNon spetta alla Corte costituzionale di sostituirsi al legislatore nella individuazione del punto di equilibrio in astratto più appropriato tra il diritto all’autodeterminazione di ciascun individuo sulla propria esistenza e le contrapposte istanze di tutela della vita umana, sua e dei terzi; bensì, soltanto, quello di fissare il limite minimo, costituzionalmente imposto alla luce del quadro legislativo oggetto di scrutinio, della tutela di ciascuno di questi principi, restando poi ferma la possibilità per il legislatore di individuare soluzioni che assicurino all’uno o all’altro una tutela più intensa.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa subordinazione della liceità della condotta di aiuto al suicidio alla dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale non è contraria all’art. 3 Cost., dal momento che è irragionevole precludere l’accesso al suicidio assistito di pazienti che – versando in una situazione di sofferenza intollerabile, fisica o psicologica, determinata da una patologia irreversibile, e mantenendo intatte le proprie capacità decisionali – già abbiano il diritto, loro riconosciuto dalla legge n. 219 del 2017 in conformità all’art. 32, secondo comma, Cost., di decidere di porre fine alla propria vita. Una simile \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e, all’evidenza, non si estende a pazienti che non dipendano da trattamenti di sostegno vitale. Le due situazioni sono, infatti, differenti.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003ePer prevenire il pericolo di abusi a danno delle persone deboli e vulnerabili, inserite nel quadro della “procedura medicalizzata” di cui all’art. 1 della legge n. 219 del 2017, è necessario il rispetto delle essenziali condizioni procedurali stabilite dalla sentenza n. 242 del 2019. Deve così escludersi che la clausola di equivalenza, stabilita nel dispositivo di tale sentenza con riferimento ai fatti anteriori alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, possa estendersi a fatti commessi successivamente – in Italia o all’estero –, ai quali si applicano invece i requisiti procedurali lì stabiliti; fermo restando che l’eventuale mancata autorizzazione alla procedura ben potrà essere impugnata di fronte al giudice competente, secondo le regole ordinarie.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa nozione di trattamenti di sostegno vitale deve essere interpretata, dal Servizio sanitario nazionale e dai giudici comuni, in conformità alla \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e dell’ordinanza n. 207 del 2018 e della sentenza n. 242 del 219. Pertanto, nella misura in cui le procedure che sono normalmente compiute da personale sanitario, che potrebbero essere apprese da familiari o “caregivers” che si facciano carico dell’assistenza del paziente – quali l’evacuazione manuale dell’intestino del paziente, l’inserimento di cateteri urinari o l’aspirazione del muco dalle vie bronchiali –, si rivelino in concreto necessarie ad assicurare l’espletamento di funzioni vitali del paziente, al punto che la loro omissione o interruzione determinerebbe prevedibilmente la sua morte in un breve lasso di tempo, esse dovranno essere considerate quali trattamenti di sostegno vitale. Tutte queste procedure possono essere legittimamente rifiutate dal paziente, il quale ha già, per tal via, il diritto di esporsi a un rischio prossimo di morte, in conseguenza di questo rifiuto.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GIP del Tribunale di Firenze in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 32 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, dell’art. 580 cod. pen., nella parte in cui subordina la non punibilità di chi agevola l’altrui suicidio alla condizione che l’aiuto sia prestato a una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale. Tale incriminazione deve essere intesa come funzionale a proteggere la vita delle persone rispetto a scelte irreparabili che pregiudicherebbero definitivamente l’esercizio di qualsiasi ulteriore diritto o libertà; soprattutto nei confronti delle persone malate, depresse, psicologicamente fragili, ovvero anziane e in solitudine. Non è violato il diritto all’autodeterminazione del paziente fondato sugli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost. Se è vero che ogni scelta di legalizzazione di pratiche di suicidio assistito o di eutanasia amplia gli spazi riconosciuti all’autonomia della persona nel decidere liberamente sul proprio destino, essa crea al tempo stesso rischi che l’ordinamento ha il dovere di evitare, in adempimento del dovere di tutela della vita umana che, esso pure, discende dall’art. 2 Cost., quali la possibilità che vengano compiute condotte apertamente abusive da parte di terzi, o la possibilità che, in presenza di una legislazione permissiva non accompagnata dalle necessarie garanzie sostanziali e procedimentali, si crei una pressione sociale indiretta su altre persone malate o semplicemente anziane e sole. Né è leso il diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU, dal momento che, secondo l’accezione fornitane dalla Corte EDU, gli Stati parte dispongono di un considerevole margine di apprezzamento in ordine al bilanciamento tra tale diritto e gli interessi tutelati da simili incriminazioni, e segnatamente le ragioni di tutela della vita umana. E nemmeno può essere ravvisato un contrasto con il divieto di discriminazione ai sensi dell’art. 14 CEDU, visto che non può ritenersi irragionevole la limitazione della liceità dell’aiuto al suicidio ai soli pazienti che abbiano già la possibilità, in forza del diritto costituzionale, di porre fine alla loro esistenza rifiutando i trattamenti di sostegno vitale. Va ribadito con forza l’auspicio che il legislatore e il SSN intervengano prontamente ad assicurare concreta e puntuale attuazione ai principi fissati dalla Corte costituzionale, ferma restando la possibilità per il legislatore di dettare una diversa disciplina, nel rispetto dei medesimi principi. Parimente, deve essere confermato lo stringente appello affinché, sull’intero territorio nazionale, sia garantito a tutti i pazienti, inclusi quelli che si trovano nelle condizioni per essere ammessi alla procedura di suicidio assistito, una effettiva possibilità di accesso alle cure palliative appropriate per controllare la loro sofferenza, secondo quanto previsto dalla legge n. 38 del 2010). (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 242/2019 - mass. 40813; O. 207/2018 - mass. 41524\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46212","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"580","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"come modificato dalla","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"sentenza della Corte costituzionale","data_legge":"25/09/2019","data_nir":"2019-09-25","numero":"242","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"32","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"convenzione europea dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)","data_legge":"","numero":"","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"convenzione europea dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)","data_legge":"","numero":"","articolo":"14","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Carta dei diritti fondamentali U.E.","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"45105","autore":"","titolo":"Tutela del diritto alla vita e il suicidio medicalmente assistito","descrizione":"Nota redazionale","titolo_rivista":"www.osservatoriosullefonti.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45104_2024_135.pdf","nome_file_fisico":"135_24 Redazione.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"44501","autore":"Ambrates A. 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Legislatore, giudici comuni e Corte costituzionale fra libertà di lasciarsi morire, diritto a non vivere in determinate condizioni e diritto all’aiuto al suicidio","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.giustiziainsieme.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"11","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45070_2024_135.pdf","nome_file_fisico":"135_2024_Liberali.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"46430","autore":"Lo Calzo A.","titolo":"La legge della Regione Toscana n. 16/2025 sulle “Modalità organizzative per l’attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 242/2019 e n. 135/2024”, tra esigenze di certezza nell’uniforme godimento dei diritti e riserve di competenza del legislatore statale","descrizione":"Articolo/Nota a seguito","titolo_rivista":"www.cortisupremeesalute.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"46429_2024_135.pdf","nome_file_fisico":"242_19 et al. 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nuevamente bajo el escrutinio de la jurisprudencia constitucional: entre avances y retrocesos - Assisted Suicide Once Again Under Scrutiny by Constitutional Case Law: Between Forward Drives and Setbacks","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"128","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45482_2024_135.pdf","nome_file_fisico":"135_2024_Serraino.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"44838","autore":"Stegher G.","titolo":"Il formante giurisprudenziale nella costruzione di un ipotetico formante legislativo in tema di fine vita","descrizione":"Articolo a carattere 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