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IV-ter, n. 5-A).","atti_registro":"confl. pot. mer. 6/2019","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eORDINANZA N. 40\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eANNO 2021\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta dai signori:\r\n Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS ?, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eORDINANZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera del Senato della Repubblica del 9 gennaio 2019 (approvazione del doc. IV-ter, n. 5-A), promosso dal Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale ordinario di Verona con ricorso notificato il 21 maggio-1\u0026#176; giugno 2020, depositato in cancelleria il 10 luglio 2020, iscritto al n. 6 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2020, fase di merito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di costituzione del Senato della Repubblica;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nella camera di consiglio del 24 febbraio 2021 il Giudice relatore Giuliano Amato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 25 febbraio 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cBR\u003e\u003cP class\u003d\"IT\"\u003eRitenuto che, con ricorso depositato il 18 novembre 2019 (reg. confl. pot. n. 6 del 2019), il Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale ordinario di Verona ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in riferimento alla delibera del 9 gennaio 2019, con la quale il Senato della Repubblica ha ritenuto che le dichiarazioni rese da A.C. B., senatrice all\u0026#8217;epoca dei fatti, fossero espresse nell\u0026#8217;esercizio delle sue funzioni e, pertanto, riconducibili alla garanzia di insindacabilit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 68, primo comma, della Costituzione (delibera del Senato della Repubblica del 9 gennaio 2019, Doc. IV-ter, n. 5-A);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, secondo quanto riferito dal giudice ricorrente, nel procedimento penale instaurato innanzi a esso, A.C. B. \u0026#232; imputata per i delitti di cui agli artt. 416, comma 1, e 318 del codice penale per avere, per l\u0026#8217;esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri, in qualit\u0026#224; di senatrice della Repubblica, accettato la promessa e ricevuto denaro e altre utilit\u0026#224; dal direttore generale di un consorzio, per la promozione, il rafforzamento e l\u0026#8217;appoggio politico al sodalizio criminoso costituito dallo stesso consorzio, da realizzarsi, in particolare, attraverso la presentazione di un emendamento a esso favorevole, nonch\u0026#233; attraverso il concreto interessamento circa l\u0026#8217;iter legislativo di tale emendamento;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, nel corso del giudizio, A.C. B. ha eccepito l\u0026#8217;insindacabilit\u0026#224; delle opinioni espresse, ai sensi dell\u0026#8217;art. 68 Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, con ordinanza del 26 aprile 2018, il Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare ha trasmesso gli atti al Senato della Repubblica e ha sospeso il processo, ai sensi dell\u0026#8217;art. 3, commi 3 e 4, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l\u0026#8217;attuazione dell\u0026#8217;articolo 68 della Costituzione nonch\u0026#233; in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, con la delibera del 9 gennaio 2019, il Senato della Repubblica ha approvato la relazione con la quale la Giunta delle elezioni e delle immunit\u0026#224; parlamentari ha proposto di deliberare che le dichiarazioni della senatrice A.C. B. costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell\u0026#8217;esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell\u0026#8217;ipotesi di cui all\u0026#8217;art. 68, primo comma, Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in particolare, il Senato ha ritenuto l\u0026#8217;insussistenza del reato di corruzione per mancanza dell\u0026#8217;elemento soggettivo e, in particolare, della cosiddetta voluntas accipiendi;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ad avviso del ricorrente, il Senato avrebbe in questo modo esercitato un sindacato sulla non manifesta implausibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;accusa, attribuendosi il potere di valutarne il fondamento, potere che non rientra nell\u0026#8217;ambito delle attribuzioni della Camera di appartenenza del parlamentare, spettando esclusivamente all\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, d\u0026#8217;altra parte, nel caso in cui si proceda nei confronti di un parlamentare per il reato di corruzione per l\u0026#8217;esercizio della funzione, non potrebbe essere invocata la garanzia dell\u0026#8217;insindacabilit\u0026#224;; a questo riguardo, sono richiamate le sentenze della Corte di cassazione, sesta sezione penale, del 6 giugno 2017, n. 36769, e 11 settembre 2018, n. 40347, con le quali \u0026#232; stato ritenuto che l\u0026#8217;immunit\u0026#224; prevista dall\u0026#8217;art. 68 Cost. non preclude la perseguibilit\u0026#224; del delitto di corruzione per l\u0026#8217;esercizio della funzione, di cui all\u0026#8217;art. 318 cod. pen., il quale sarebbe configurabile anche nei confronti di un membro del Parlamento;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il ricorrente ha, quindi, chiesto a questa Corte di dichiarare che non spettava al Senato della Repubblica deliberare che i fatti per i quali \u0026#232; pendente procedimento penale nei confronti della senatrice A.C. B. concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell\u0026#8217;esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell\u0026#8217;art. 68, primo comma, Cost. e ha altres\u0026#236; richiesto l\u0026#8217;annullamento della delibera di insindacabilit\u0026#224; adottata dal Senato il 9 gennaio 2019;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il conflitto \u0026#232; stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 69 del 2020, depositata il 10 aprile 2020;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la predetta ordinanza \u0026#232; stata notificata dal ricorrente al Senato della Repubblica, unitamente al ricorso introduttivo, in data 21 maggio 2020, mentre ai fini del prescritto deposito, gli atti sono stati successivamente inviati a mezzo del servizio postale il 6 luglio 2020 e depositati nella cancelleria di questa Corte il successivo 10 luglio 2020;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in questa fase di giudizio, con atto depositato il 15 luglio 2020, si \u0026#232; costituito il Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente, chiedendo che il conflitto sia dichiarato inammissibile o comunque infondato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in prossimit\u0026#224; della camera di consiglio, il Senato della Repubblica ha depositato una memoria illustrativa in cui ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o improcedibile, ribadendo la perentoriet\u0026#224; dei termini processuali; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in data 18 agosto 2020, il Sindacato cronisti romani presso l\u0026#8217;Associazione stampa romana ha depositato un\u0026#8217;opinione scritta in qualit\u0026#224; di amicus curiae, ai sensi dell\u0026#8217;art. 4-ter delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, in cui si chiede che, nei provvedimenti di questa Corte, siano indicate le generalit\u0026#224; complete delle parti, anzich\u0026#233; le sole iniziali dei nomi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eConsiderato che con ricorso depositato il 18 novembre 2019 (reg. confl. pot. n. 6 del 2019), il Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale ordinario di Verona ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in riferimento alla delibera con la quale il Senato della Repubblica ha ritenuto che le dichiarazioni rese da A.C. B., senatrice all\u0026#8217;epoca dei fatti, fossero espresse nell\u0026#8217;esercizio delle sue funzioni e, pertanto, riconducibili alla garanzia di insindacabilit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 68, primo comma, della Costituzione (delibera del Senato della Repubblica del 9 gennaio 2019, doc. IV-ter, n. 5-A);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il conflitto \u0026#232; stato dichiarato ammissibile con l\u0026#8217;ordinanza n. 69 del 2020, depositata il 10 aprile 2020;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la predetta ordinanza \u0026#232; stata regolarmente notificata dal ricorrente al Senato della Repubblica, unitamente al ricorso introduttivo, il 21 maggio 2020; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche ai sensi dell\u0026#8217;art. 24, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l\u0026#8217;ulteriore adempimento in capo al ricorrente, ai fini del giudizio di merito, consiste nel deposito \u0026#8211; nella cancelleria di questa Corte \u0026#8211; degli atti notificati, entro il termine di trenta giorni dall\u0026#8217;ultima notificazione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, nel caso in esame, gli atti sono stati depositati il 10 luglio 2020 e quindi oltre il termine di trenta giorni stabilito dall\u0026#8217;art. 24, comma 3, delle Norme integrative;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, tale termine \u0026#8211; al pari di quello per la notificazione del ricorso e della relativa ordinanza di ammissibilit\u0026#224; \u0026#8211; ha carattere perentorio e deve essere osservato a pena di decadenza, perch\u0026#233; da esso decorre l\u0026#8217;intera catena degli ulteriori termini stabiliti per la prosecuzione del giudizio, con la fase procedurale destinata a concludersi con la decisione definitiva sul merito (ex plurimis, sentenze n. 88 del 2005 e n. 172 del 2002 ed ordinanze n. 27 del 2021, n. 57 del 2017, n. 211 e n. 168 del 2015, n. 185 del 2014, n. 23 del 2012, n. 317 del 2011, n. 41 del 2010, n. 188 del 2009, n. 430 del 2008, n. 253 del 2007 e n. 304 del 2006);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, pertanto, non risultando rispettato il termine perentorio per il deposito degli atti notificati nella cancelleria di questa Corte, non pu\u0026#242; procedersi allo svolgimento della fase di merito del giudizio sul conflitto di attribuzione.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale ordinario di Verona nei confronti del Senato della Repubblica, indicato in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuliano AMATO, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 16 marzo 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Parlamento - Immunit\u0026#224; parlamentari - Procedimento penale a carico della senatrice A.C. B. - Richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti della senatrice in ordine al reato a lei ascritto di cui all\u0027art. 318 codice penale [e di riflesso relativamente al reato di cui all\u0027art. 416 codice penale] - Deliberazione di insindacabilit\u0026#224; da parte del Senato della Repubblica.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"43678","titoletto":"Parlamento - Immunità parlamentari - Opinioni espresse da una senatrice per le quali è pendente processo penale - Delibera di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Giudice per l\u0027udienza preliminare del Tribunale di Verona - Tardivo deposito degli atti notificati, ai fini dell\u0027introduzione del giudizio di merito - Improcedibilità del ricorso.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato improcedibile, per tardività del deposito, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal GUP del Tribunale di Verona in riferimento alla delibera del 9 gennaio 2019 (Doc. IV-ter, n. 5-A), con la quale il Senato della Repubblica ha ritenuto che le dichiarazioni rese da A.C. B., senatrice all\u0027epoca dei fatti, fossero espresse nell\u0027esercizio delle sue funzioni e, pertanto, riconducibili alla garanzia di insindacabilità di cui all\u0027art. 68, primo comma, Cost. La copia notificata del ricorso e dell\u0027ordinanza di ammissione sono stati depositati oltre il termine perentorio di trenta giorni dall\u0027ultima notificazione stabilito dall\u0027art. 24, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.\u003c/p\u003eSecondo costante giurisprudenza costituzionale, il termine di trenta giorni per il deposito degli atti notificati, stabilito dall\u0027art. 24, comma 3, delle Norme integrative - al pari di quello per la notificazione del ricorso e della relativa ordinanza di ammissibilità - ha carattere perentorio e deve essere osservato a pena di decadenza, perché da esso decorre l\u0027intera catena degli ulteriori termini stabiliti per la prosecuzione del giudizio, con la fase procedurale destinata a concludersi con la decisione definitiva sul merito. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 88 del 2005 e n. 172 del 2002; ordinanze n. 27 del 2021, n. 57 del 2017, n. 211 del 2015, n. 168 del 2015, n. 185 del 2014, n. 23 del 2012, n. 317 del 2011, n. 41 del 2010, n. 188 del 2009, n. 430 del 2008, n. 253 del 2007 e n. 304 del 2006\u003c/em\u003e).","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"","data_legge":"09/01/2019","data_nir":"2019-01-09","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"Doc. 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