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C., con ordinanza del 21 giugno 2024, iscritta al n. 164 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione di M. C., nonch\u0026#233; gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e di D. M. e altri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 26 marzo 2025 i Giudici relatori Francesco Vigan\u0026#242; e Luca Antonini;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudite\u003c/em\u003e le avvocate Filomena Gallo e Maria Elisa D\u0026#8217;Amico e l\u0026#8217;avvocato Tullio Padovani per M. C., gli avvocati Carmelo Domenico Leotta e Mario Esposito per D. M. e per le altre parti intervenute, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;avvocata dello Stato Gianna Maria De Socio e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Ruggero Di Martino per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 27 marzo 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 21 giugno 2024, iscritta al n. 164 del registro ordinanze 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 32 (\u003cem\u003erecte\u003c/em\u003e: 32, secondo comma,) e 117 (\u003cem\u003erecte\u003c/em\u003e: 117, primo comma,) della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 580 del codice penale, \u0026#171;nella parte in cui prevede la punibilit\u0026#224; della condotta di chi agevola l\u0026#8217;altrui suicidio nella forma di aiuto al suicidio medicalmente assistito di persona non tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale affetta da una patologia irreversibile fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili che abbia manifestato la propria decisione, formatasi in modo libero e consapevole, di porre fine alla propria vita\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e deve decidere sulla richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nei confronti di M. C., indagato, in due procedimenti penali successivamente riuniti, per il delitto di cui all\u0026#8217;art. 580 cod. pen., commesso in data 2 agosto 2022 nei confronti di E. A. e in data 25 novembre 2022 nei confronti di R. N.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente, premesso che, per entrambe le vicende, le indagini preliminari sono state avviate a seguito di autodenuncia dello stesso indagato, riferisce che a E. A. nel giugno del 2021 era stato diagnosticato un microcitoma polmonare, inizialmente trattato con chemioterapia; dopo pochi mesi si presentarono, per\u0026#242;, anche carcinomi all\u0026#8217;encefalo, ai reni, nonch\u0026#233; al cuoio capelluto, costringendo l\u0026#8217;interessata a un innesto cutaneo che non attecchiva, lasciando un\u0026#8217;ampia esposizione ossea sul cranio. La malattia, nonostante l\u0026#8217;assunzione di farmaci immunoterapici, progrediva con nuove formazioni in area addominale e la estensione di quelle precedenti a carico del polmone, provocando alla donna gravi problemi sia respiratori, soprattutto notturni, sia alla funzione renale, per i quali i sanitari le avevano prospettato l\u0026#8217;introduzione di specifici supporti vitali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn questa situazione, il 1\u0026#176; giugno 2022 E. A. aveva rifiutato un ulteriore ciclo chemioterapico, ravvisatane l\u0026#8217;inutilit\u0026#224; terapeutica, e il 13 luglio 2022 aveva presentato disposizioni anticipate di trattamento con espresso rifiuto di terapie salvavita, mentre gi\u0026#224; nel mese di febbraio dello stesso anno aveva iniziato su internet la ricerca di strutture che offrissero un accompagnamento al fine vita volontario, giungendo a individuare la svizzera \u0026#171;Pegasos\u0026#187;, con la quale prendeva accordi e alla quale corrispondeva la somma di 10.000,00 euro. Contattava quindi M. C., che, offertale la sua disponibilit\u0026#224;, l\u0026#8217;accompagnava in auto presso tale struttura, dove il decesso avveniva a seguito di autosomministrazione di un farmaco letale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto a R. N., l\u0026#8217;ordinanza espone che dai primi mesi del 2020 egli iniziava a soffrire della malattia identificata in un \u0026#171;Parkinson Atipico\u0026#187;, che determinava la veloce e progressiva perdita dell\u0026#8217;autonomia in tutte le attivit\u0026#224; quotidiane, senza peraltro incidere sulla capacit\u0026#224; cognitiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDal mese di aprile del 2021, dopo la frattura del femore destro a seguito di una caduta accidentale, R. N. non camminava pi\u0026#249; e, nello stesso periodo, la gravit\u0026#224; della disfagia gli impediva ormai di assumere liquidi, tanto che il medico neurologo indicava la necessit\u0026#224; di nutrizione enterale mediante gastrostomia percutanea endoscopica (PEG). Questo trattamento era stato rifiutato da R. N. e, di fatto, rinviato grazie alla sostituzione dei liquidi con l\u0026#8217;acquagel e alla dedizione della moglie, che gli somministrava alimenti resi omogenizzati. La sua condizione era caratterizzata inoltre da aprassia, disartria, apatia, deficit della postura, deficit dell\u0026#8217;equilibrio, del linguaggio, della memoria e degli orientamenti, nonch\u0026#233; da movimenti involontari. Da ultimo, nel febbraio del 2022 R. N. contraeva il virus COVID-19, subendo un ulteriore aggravamento che lo costringeva all\u0026#8217;immobilit\u0026#224; e all\u0026#8217;allettamento, pur con un quadro cognitivo globalmente conservato. Dalla documentazione clinica relativa al periodo ottobre-novembre 2022 risultavano altres\u0026#236; disfagia, incontinenza urinaria e fecale, totale dipendenza nelle cosiddette \u003cem\u003eactivities of day living\u003c/em\u003e, dolori diffusi da allettamento, ulcere cutanee, necessit\u0026#224; frequente di trattazione di secrezioni bronchiali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn questo contesto, gi\u0026#224; nella primavera del 2022 R. N. aveva manifestato l\u0026#8217;intenzione di porre fine volontariamente alla sua vita, consapevole che nessuna terapia avrebbe potuto migliorare la sua condizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDeterminato nel non volere accettare ulteriori e maggiori sofferenze, egli aveva esplicitamente richiesto alla moglie, per realizzare il suo proposito, di contattare l\u0026#8217;Associazione Luca Coscioni, riuscendo cos\u0026#236; a incontrare M. C. e a chiedergli aiuto. Dopo ulteriori contatti tra i due, nel giorno concordato M. C. accompagnava R. N. alla struttura svizzera \u0026#171;Dignitas\u0026#187;, dove questi decedeva per auto assunzione di un farmaco letale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Diversamente da quanto prospettato nella richiesta di archiviazione del pubblico ministero, che la considera rientrare nell\u0026#8217;area di non punibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;agevolazione al suicidio, come circoscritta dalla sentenza n. 242 del 2019 di questa Corte, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ritiene che la condotta dell\u0026#8217;indagato sia astrattamente sussumibile nell\u0026#8217;alveo della previsione punitiva dell\u0026#8217;art. 580 cod. pen. Mancherebbe, infatti, uno dei requisiti a cui la non punibilit\u0026#224; \u0026#232; subordinata, risultando \u0026#171;accertato che all\u0026#8217;atto dell\u0026#8217;esecuzione della condotta incriminata\u0026#187; nessuna delle due persone offese \u0026#171;dipendev[a] da un trattamento sanitario vitale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer il resto, ricorrerebbero gli altri tre requisiti delineati dalla stessa sentenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSia E. A., sia R. N., infatti, \u0026#171;erano affetti da una malattia irreversibile\u0026#187;, che, secondo le valutazioni dei consulenti tecnici del pubblico ministero, era giunta in una fase terminale. In particolare, il rifiuto opposto da E. A. a qualsiasi cura aveva portato a \u0026#171;un\u0026#8217;aspettativa di vita quantificabile in pochi mesi\u0026#187;; quanto alla malattia di R. N., connotata per una evoluzione degenerativa pi\u0026#249; rapida della media dei casi, la prognosi, pur se non del tutto valutabile, \u0026#171;era sicuramente infausta a breve termine\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEntrambi, inoltre, \u0026#171;consapevoli delle sofferenze\u0026#187; connesse alle rispettive patologie, avevano formato in maniera autonoma e libera la \u0026#171;decisione di morire\u0026#187; e di \u0026#171;rifiutare le terapie proposte (ulteriore ciclo di chemioterapia per la sig.ra [A.] e posizionamento [PEG] per il sig. [N.])\u0026#187;, contattando l\u0026#8217;indagato M. C. per l\u0026#8217;organizzazione del viaggio e il trasporto in Svizzera, che non potevano porre in essere autonomamente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e osserva, poi, che \u0026#171;[e]ntrambi avevano scelto di affidarsi a cliniche svizzere\u0026#187;, rilevando che in tale Stato il suicidio assistito, il cui fondamento poggerebbe sugli artt. 114 e 115 del codice penale svizzero, \u0026#232; da sempre l\u0026#8217;unica pratica di fine vita considerata lecita, subordinata solo all\u0026#8217;assenza in capo all\u0026#8217;agente di motivi egoistici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRichiamando, in via generale, le direttive adottate dall\u0026#8217;Accademia svizzera delle scienze mediche per disciplinare il comportamento dei medici in ordine alle pratiche per il fine vita, il rimettente ritiene che \u0026#171;[e]merg[a] chiara la centralit\u0026#224; della volont\u0026#224; del paziente\u0026#187;, essendo concesso al medico di assecondare esclusivamente richieste provenienti da soggetti capaci di intendere e di volere. Nel caso di rifiuto di una terapia, invece, varrebbero anche le intenzioni manifestate in epoca antecedente da un soggetto attualmente incapace di intendere e di volere; meccanismo, questo, \u0026#171;equivalente\u0026#187; alle disposizioni anticipate di trattamento disciplinate dalla legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSempre secondo il rimettente, affinch\u0026#233; l\u0026#8217;aiuto al suicidio possa considerarsi legittimo per quell\u0026#8217;ordinamento, il medico che intenda prestarlo \u0026#232; tenuto ad assicurarsi che: a) la malattia di cui soffre il paziente legittimi la supposizione del suo decesso imminente; b) trattamenti alternativi siano stati proposti e, se accettati dal paziente, adottati; c) una terza persona (non necessariamente il medico stesso) abbia accertato che il paziente sia in grado di intendere e di volere, che abbia riflettuto a lungo sul suo desiderio di morte e che tale persistente desiderio non sia il risultato di pressioni esterne.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn definitiva, secondo il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#171;risult[erebbe] evidente\u0026#187; la presenza in entrambi i casi di tre dei requisiti indicati dalla sentenza n. 242 del 2019, \u0026#171;all\u0026#8217;esito di un normato e preciso \u003cem\u003eiter\u003c/em\u003e burocratico medico, giuridicamente rilevante anche se svoltosi all\u0026#8217;estero (nella specie, la Svizzera)\u0026#187;, mentre \u0026#171;[d]ifett[erebbe] chiaramente\u0026#187; il quarto, ossia quello di essere i malati tenuti in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso, l\u0026#8217;ordinanza di rimessione ritiene che la richiesta di archiviazione non possa essere accolta, non essendo sostenibile l\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata dell\u0026#8217;art. 580 cod. pen., come risultante dalla sentenza di questa Corte n. 242 del 2019, che il pubblico ministero ha proposto sulla base della equivalenza tra il rifiuto di un trattamento sanitario di sostegno vitale in atto e il rifiuto di un trattamento sanitario futile o inutile, in quanto espressivo di accanimento terapeutico. Si tratterebbe, infatti, di una \u0026#171;applicazione analogica\u0026#187;, stante la \u0026#171;irriducibilit\u0026#224; di fondo\u0026#187; dei due presupposti: in un caso, vi \u0026#232; la \u0026#171;sottoposizione\u0026#187; a un trattamento sanitario di sostegno vitale, che il paziente ha rifiutato chiedendone l\u0026#8217;interruzione; nell\u0026#8217;altro caso, vi \u0026#232; la \u0026#171;prospettazione\u0026#187; di un trattamento \u0026#171;mai iniziato e che il paziente di fatto non ha mai rifiutato espressamente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTuttavia, conclude sul punto l\u0026#8217;ordinanza, proprio perch\u0026#233; il singolo giudice, in via interpretativa, non potrebbe \u0026#171;spostare il delicato baricentro\u0026#187; su cui poggia la causa di giustificazione elaborata da questa Corte, la risoluzione della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevata diverrebbe rilevante ai fini della definizione del giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Un primo profilo di censura dell\u0026#8217;art. 580 cod. pen. \u0026#232; prospettato in riferimento al principio di uguaglianza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost., poich\u0026#233; dall\u0026#8217;ambito applicativo della \u0026#171;scriminante procedurale\u0026#187; riconosciuta dalla sentenza n. 242 del 2019 di questa Corte risulterebbe esclusa \u0026#171;una situazione sostanzialmente identica\u0026#187;, cio\u0026#232; quella del soggetto affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psichiche intollerabili, e capace di prendere decisioni libere e consapevoli, ma che non sia tenuto in vita da un trattamento sanitario di sostegno vitale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn casi del genere, infatti, si determinerebbe \u0026#171;una irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento\u0026#187;, unicamente in quanto il paziente \u0026#171;non ha voluto iniziare un trattamento sanitario vitale perch\u0026#233; ritenuto inutile\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRichiamando le valutazioni della scienza medica illustrate nella consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero, il giudice rimettente qualifica come \u0026#171;trattamenti di supporto vitale\u0026#187; gli interventi che: a) \u0026#171;[n]on hanno funzione curativa, ma di sostituzione transitoria o permanente di una funzione d\u0026#8217;organo compromessa, allo scopo di mantenere in vita il paziente\u0026#187;; b) \u0026#171;[s]i trovano in rapporto diretto con il mantenimento in vita del paziente stesso, nel senso che la sospensione del trattamento determina necessariamente la morte del paziente in un tempo pi\u0026#249; o meno lungo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTali interventi non sarebbero praticati, n\u0026#233; praticabili, quando, \u0026#171;sulla base di una considerazione squisitamente medica\u0026#187;, si rivelino \u0026#171;inutili, futili e come tali qualificabili come \u0026#8220;accanimento terapeutico\u0026#8221;\u0026#187; ai sensi dell\u0026#8217;art. 2, comma 2, della legge n. 219 del 2017.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, riportando le conclusioni del consulente tecnico del pubblico ministero, il rimettente osserva che il supporto vitale non sarebbe \u0026#171;un passo obbligato fra la vita e la morte\u0026#187;, affermazione che vedrebbe concorde \u0026#171;larghissima parte della comunit\u0026#224; medica, clinica e scientifica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel caso di specie, in base alle risultanze della consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero, i trattamenti proposti a E. A. e R. N. sarebbero stati inutili, poich\u0026#233; la loro attivazione \u0026#171;non avrebbe provocato un efficace contrasto alla patologia e la morte sarebbe comunque sopraggiunta inesorabilmente con l\u0026#8217;aggravio di generare ai pazienti, per effetto dell\u0026#8217;avvio dei [\u0026#8230;] trattamenti, atroci sofferenze cos\u0026#236; da rendere gli ultimi giorni di vita, infernali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; premesso, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e sottolinea il carattere irragionevole, e dunque discriminatorio, della esclusione dalle pratiche di suicidio assistito di chi, pur affetto da una patologia irreversibile e destinato a morte certa, \u0026#171;non abbia in corso un trattamento di sostegno vitale in quanto futile o inutile\u0026#187;. Anche tali persone, al pari di quelle tenute in vita da un simile trattamento, \u0026#171;affrontano con certezza la prospettiva della loro morte, pi\u0026#249; o meno imminente, preceduta da un periodo pi\u0026#249; o meno lungo di decadimento fisico, accompagnato spesso da acute sofferenze fisiche\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, sarebbero \u0026#171;fattori del tutto accidentali\u0026#187;, dipendenti dal tipo di patologia da cui il soggetto \u0026#232; affetto, le differenze costituite dalla attuale, o non attuale, \u0026#171;bench\u0026#233; certa e prossima\u0026#187;, sottoposizione a un trattamento di sostegno vitale (TSV).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNella specie, avendo entrambe le persone rifiutato di sottoporsi a trattamenti sanitari vitali futili, secondo la scienza medica, la sanzione per l\u0026#8217;aiuto al suicidio loro prestato finirebbe per trattare in maniera differente situazioni sostanzialmente identiche a quella in cui il TSV \u0026#232; in corso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.\u0026#8211; \u0026#200;, inoltre, dedotta la violazione degli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., dal momento che l\u0026#8217;esercizio del diritto all\u0026#8217;autodeterminazione nelle scelte terapeutiche verrebbe limitato imponendo al paziente \u0026#171;un\u0026#8217;unica modalit\u0026#224; di congedo [d]alla vita\u0026#187;, ossia di \u0026#171;iniziare un trattamento sanitario\u0026#187;, seppure \u003cem\u003eab origine\u003c/em\u003e inutile, \u0026#171;per poterlo poi interrompere\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; farebbe aumentare la sofferenza della persona, esposta all\u0026#8217;ulteriore sacrificio fisico per le conseguenze che il trattamento proposto provocherebbe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, nel caso in cui il suddetto trattamento non sia attivo e nemmeno se ne prospetti l\u0026#8217;utilit\u0026#224; e laddove il paziente rifiuti le cure palliative e la sedazione profonda, egli sarebbe lasciato ad attendere la morte \u0026#171;senza alcuna tutela per la sua dignit\u0026#224; di uomo\u0026#187; e di persona.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.6.\u0026#8211; Da ultimo, l\u0026#8217;art. 580 cod. pen. si porrebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePur dando atto della mancanza di consenso sul tema tra gli ordinamenti dei Paesi europei, l\u0026#8217;ordinanza di rimessione rileva che, una volta ammessa dalla normativa italiana la liceit\u0026#224;, nei limiti gi\u0026#224; indicati, del suicidio medicalmente assistito, questo dovrebbe \u0026#171;essere assicurato senza discriminazione [\u0026#8230;] a tutti i malati che si trovano nelle medesime condizioni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, il requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale, quale condizione di liceit\u0026#224; dell\u0026#8217;aiuto al suicidio, violerebbe i suddetti parametri perch\u0026#233;, per un verso, non vi sarebbe giustificazione all\u0026#8217;ingerenza statale rispetto alla contrazione del diritto di autodeterminazione del paziente; per altro verso, si determinerebbe una discriminazione basata su una condizione personale del tutto accidentale, dipendente dalla tipologia della malattia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Con atto depositato il 7 ottobre 2024 \u0026#232; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto di dichiarare l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, e, comunque, la manifesta infondatezza delle stesse.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Anzitutto, difetterebbe il requisito della rilevanza delle questioni sollevate, essendo pacifico che nei casi in esame \u0026#8211; relativi a fatti successivi alla pubblicazione della sentenza n. 242 del 2019 di questa Corte \u0026#8211; non \u0026#232; stata seguita la procedura medicalizzata di cui alla legge n. 219 del 2017.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAl riguardo, l\u0026#8217;ordinanza di rimessione si limiterebbe a un riferimento \u0026#171;del tutto astratto e generico\u0026#187; alla normativa vigente in Svizzera, \u0026#171;pretende[ndo] indebitamente di equiparare\u0026#187; quest\u0026#8217;ultima al sistema procedurale, composito e con valenza sostanziale, delineato dalla legge citata. Essa, inoltre, perverrebbe ad affermare il positivo riscontro di tre requisiti di cui alla menzionata sentenza di questa Corte sulla base di elementi reperiti \u0026#171;al di fuori dei rigorosi e precisi controlli prescritti dalla legge\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa ci\u0026#242; conseguirebbe che, quand\u0026#8217;anche le questioni fossero ritenute fondate, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e non potrebbe comunque pervenire all\u0026#8217;archiviazione del procedimento penale, in difetto di una verifica esaustiva dei suddetti requisiti sostanziali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Le questioni sarebbero, comunque, manifestamente infondate, dovendosene ravvisare la \u0026#171;esatta sovrapponibilit\u0026#224;\u0026#187; con quelle che questa Corte ha dichiarato non fondate con la sentenza n. 135 del 2024, depositata dopo la pubblicazione dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; La difesa statale svolge poi gli specifici argomenti a sostegno della non fondatezza delle questioni, premettendo di ritenere \u0026#171;fuorviante\u0026#187; il riferimento compiuto dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione alla futilit\u0026#224; o inutilit\u0026#224; dei trattamenti di sostegno vitale, essendo evidente che, in relazione a malattie irreversibili, l\u0026#8217;utilit\u0026#224; non andrebbe riferita alla guarigione, ma al fine di assicurare al malato \u0026#171;il mantenimento in vita\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto alla censura di violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., l\u0026#8217;Avvocatura riporta la sentenza n. 135 del 2024 di questa Corte, che, al punto 7.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, ha affrontato la medesima questione, rilevando che la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e della illegittimit\u0026#224; costituzionale dichiarata dalla citata sentenza n. 242 del 2019 \u0026#171;non si estende a pazienti che dipendano da trattamenti di sostegno vitale, i quali non hanno (o non hanno ancora) la possibilit\u0026#224; di lasciarsi morire semplicemente rifiutando le cure\u0026#187;, il che comporterebbe il venir meno del \u0026#171;presupposto stesso della censura di irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento di situazioni analoghe\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo la difesa statale, dunque, non sarebbe irragionevole limitare l\u0026#8217;ambito di applicazione della causa di non punibilit\u0026#224; ai soli soggetti che dipendano da un trattamento di sostegno vitale, \u0026#171;essendo quel requisito positivamente regolato\u0026#187; dalla legge n. 219 del 2017, che questa Corte avrebbe utilizzato per ricavare \u0026#171;i criteri di riempimento costituzionalmente necessari\u0026#187; fin tanto che sulla materia non intervenga il Parlamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.\u0026#8211; Con riferimento alle doglianze di violazione degli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost. l\u0026#8217;Avvocatura si riporta integralmente alle affermazioni illustrate nel punto 7.2. della richiamata sentenza n. 135 del 2024, ritenendole \u0026#171;perfettamente idonee a confutare gli analoghi dubbi\u0026#187; qui prospettati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.5.\u0026#8211; Anche le censure di violazione dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, sarebbero da ritenere non fondate, sulla base delle considerazioni sviluppate nella menzionata sentenza di questa Corte, di cui \u0026#232; integralmente riportato il punto 7.4.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Con atto depositato in data 8 ottobre 2024 si \u0026#232; costituito in giudizio M. C., chiedendo l\u0026#8217;accoglimento delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Ad avviso della parte, queste sarebbero rilevanti perch\u0026#233; la eventuale decisione di fondatezza \u0026#171;condizioner[ebbe] in ogni caso il percorso logico-interpretativo\u0026#187; che il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e dovrebbe seguire per assumere le sue determinazioni in ordine alla richiesta di archiviazione nei confronti della parte medesima (\u0026#232; citata la sentenza n. 135 del 2024 di questa Corte), restando irrilevante che questa \u0026#171;debba comunque essere rigettata\u0026#187; per l\u0026#8217;assenza della condizione della dipendenza da un trattamento di sostegno vitale oppure per il mancato rispetto della procedura medicalizzata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, valutando la motivazione della odierna ordinanza di rimessione alla luce delle concrete vicende oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, si dovrebbe ritenere che i casi gi\u0026#224; esaminati da questa Corte nelle sentenze n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024 siano \u0026#171;solo parzialmente sovrapponibili\u0026#187; a quelli di cui oggi si discute; ci\u0026#242; che escluderebbe, sotto questo profilo, una eventuale decisione in rito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, la prospettazione alla base delle questioni decise dalla pi\u0026#249; recente sentenza sarebbe stata \u0026#171;incentrata sull\u0026#8217;asserita assenza di un rapporto di funzionalit\u0026#224; tra la dipendenza da un trattamento di sostegno e la tutela del bene vita\u0026#187;, mentre i profili di legittimit\u0026#224; costituzionale dedotti dall\u0026#8217;odierno rimettente atterrebbero \u0026#171;al possibile accanimento terapeutico conseguente alla somministrazione\u0026#187; di tale trattamento, richiedendo perci\u0026#242; \u0026#171;un nuovo scrutinio\u0026#187; da parte di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe odierne questioni differirebbero dalle precedenti \u0026#171;anche sotto il profilo che attiene alla interpretazione del requisito della dipendenza da un trattamento di sostegno vitale\u0026#187;, venendo specificamente in rilievo la \u0026#171;\u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e che anima le scriminanti di tipo procedurale\u0026#187;, le quali esprimerebbero un bilanciamento di interessi operato \u003cem\u003eex ante\u003c/em\u003e perch\u0026#233; \u0026#171;ancorato ad una procedura costitutiva di liceit\u0026#224; tassativamente predeterminata\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAncora, rispetto al pi\u0026#249; vicino precedente sarebbe differente il \u0026#8220;verso\u0026#8221; delle questioni sollevate, con le quali sarebbe, in sostanza, messa in discussione, \u0026#171;proprio nel suo fondamento, la scelta di incriminazione delle condotte agevolative dell\u0026#8217;atto suicidario\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Quanto al merito, la parte ritiene che il requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale porterebbe \u0026#171;gravi discriminazioni tra malati\u0026#187;, assoggettando la tutela della loro libert\u0026#224; di autodeterminazione nella fase finale della vita a \u0026#171;un elemento del tutto arbitrario ed estemporaneo, rispetto al fine di proteggere la vita umana da raggiri\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, la previsione di tale requisito violerebbe la dignit\u0026#224; umana, dal momento che la compressione della libert\u0026#224; di autodeterminarsi della persona malata terminale \u0026#171;si ripercuote[rebbe] in modo doloroso sulla sua condizione di vita\u0026#187;, impedendole di scegliere come congedarsi dalla vita stessa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#200; sottolineata altres\u0026#236; l\u0026#8217;importanza che avrebbe una decisione di accoglimento o interpretativa di accoglimento, anche a fronte di prassi delle aziende sanitarie e di giudici comuni maturate a seguito della sentenza n. 135 del 2024 di questa Corte. Al riguardo, la parte segnala che M. O., ammessa come interveniente nel giudizio deciso dalla pronuncia richiamata, si \u0026#232; vista negare dalla competente azienda sanitaria la ricorrenza dei presupposti per considerare i trattamenti ai quali ella \u0026#232; costretta alla stregua di un trattamento di sostegno vitale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAttraverso una sentenza interpretativa di accoglimento, pertanto, verrebbe ridefinito \u0026#171;il rapporto tra il requisito dell\u0026#8217;essere tenuto in vita mediante un trattamento di sostegno vitale e gli altri tre requisiti\u0026#187; rilevanti, in modo che il primo sia \u0026#171;ritenuto come funzionale all\u0026#8217;accertamento dell\u0026#8217;esistenza dei requisiti della patologia irreversibile e della grave sofferenza fisica o psicologica, corroborandone l\u0026#8217;esistenza in concreto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Con atto depositato in data 8 ottobre 2024 sono intervenuti, \u003cem\u003ead opponendum\u003c/em\u003e, D. M., P. F., M.L. R. e L. M., persone che dichiarano di trovarsi \u0026#171;in talune delle condizioni che integrano l\u0026#8217;ipotesi di non punibilit\u0026#224; di aiuto al suicidio all\u0026#8217;esito della sentenza n. 242 del 2019\u0026#187;, senza essere tuttavia soggette a trattamenti di sostegno vitale, nei sensi di cui alla sentenza n. 135 del 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eGli intervenienti, infatti, sono affetti da patologie irreversibili ossia, rispettivamente, da tetraparesi spastica e da broncopatia asmatica; da mielopatia cronica ed emosiderosi del sistema nervoso centrale; da morbo di Friedreich; da tetraparesi spastica. Sono inoltre persone capaci di volont\u0026#224; libera e autonoma, che, con il supporto delle persone a loro vicine e dei sanitari, \u0026#171;hanno saputo fino ad oggi sempre resistere dinnanzi ai momenti di maggior sofferenza fisica e psicologica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; premesso, essi sostengono di essere titolari di un interesse qualificato legittimante l\u0026#8217;intervento nel giudizio dal momento che, se le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale fossero accolte, verrebbe meno parte della tutela penale che oggi l\u0026#8217;art. 580 cod. pen. accorda loro. In particolare, avrebbero interesse a che l\u0026#8217;ordinamento italiano continui a conservare il requisito del trattamento di sostegno vitale quale condizione per la non punibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;aiuto al suicidio, in quanto senza il riferimento ad un elemento oggettivamente determinabile come quello in discussione, si verificherebbe una apertura amplissima al suicidio assistito, che sarebbe indicativa di un giudizio di minor valore della propria vita rispetto a quella degli altri consociati. Qui si radicherebbe il loro interesse attuale e diretto a intervenire nel giudizio, perch\u0026#233; in questo modo temono di subire spinte, dirette o indirette, a congedarsi dalla vita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRimarcato che, \u0026#171;pur nella sofferenza di una vita come malati gravi, [essi] vogliono vivere\u0026#187;, gli intervenienti segnalano tuttavia il rischio di \u0026#171;essere indotti ad una richiesta \u0026#8220;anticonservativa\u0026#8221;\u0026#187;, la quale, in assenza di un riferimento a uno stato oggettivamente accertabile di non autonomia dei processi vitali, si ridurrebbe \u0026#171;ad una mera, individuale disposizione della propria esistenza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSussisterebbe, dunque, l\u0026#8217;interesse attuale e diretto a intervenire nel giudizio, posto che l\u0026#8217;eventuale insorgenza di tale volont\u0026#224; \u0026#8220;anticonservativa\u0026#8221;, che essi auspicano mai maturi, \u0026#171;rischierebbe di non consentire loro, in pratica, di far valere in tempo utile le proprie ragioni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn ogni caso, l\u0026#8217;eventuale pronuncia di accoglimento inciderebbe in maniera immediata, diretta e attuale sul diritto alla dignit\u0026#224; personale degli intervenienti, che \u0026#171;si vedrebbero destinatari da parte dell\u0026#8217;ordinamento di un giudizio di minor valore della propria vita rispetto a quella degli altri consociati\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, gli intervenienti richiamano l\u0026#8217;ordinanza pronunciata da questa Corte all\u0026#8217;udienza del 19 giugno 2024 nel giudizio deciso dalla sentenza n. 135 del 2024, sostenendo che, allo stesso modo delle persone allora ammesse a intervenire, anche essi, date le loro condizioni, rischiano di non avere altra sede processuale a cui accedere per la tutela dei propri diritti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Sono pervenute cinque opinioni scritte di \u003cem\u003eamici curiae\u003c/em\u003e, ammesse con decreto presidenziale del 10 febbraio 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, hanno depositato opinioni a sostegno delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale prospettate le associazioni Associazione Luca Coscioni per la libert\u0026#224; di ricerca scientifica APS e Consulta di bioetica ONLUS.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eHanno invece depositato opinioni che invitano questa Corte a dichiarare inammissibili o non fondate tali questioni le associazioni Scienza \u0026 vita, Comitato ditelo sui tetti, Osservatorio sull\u0026#8217;attivit\u0026#224; parlamentare vera lex?, Centro studi Rosario Livatino e Unione per la promozione sociale - ODV.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;Associazione Coscioni sottolinea il carattere discriminatorio e irragionevole del requisito del trattamento di sostegno vitale, quando, in assenza dello stesso, una persona affetta da patologie progressive come quelle oncologiche o neurodegenerative chieda di accedere alla morte assistita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi tratterebbe di una questione \u0026#171;rima[sta] di fatto aperta\u0026#187;, nonostante il chiarimento fornito dalla sentenza n. 135 del 2024, che riguarderebbe situazioni, identiche, di persone \u0026#171;a cui non sia stato ancora prescritto un trattamento [\u0026#8230;] che inevitabilmente arriver\u0026#224;\u0026#187;, costrette a giungere a quel punto di sofferenza per poter accedere al fine vita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;opinione della Consulta di bioetica ritiene che i casi di irragionevolezza della incriminazione dell\u0026#8217;aiuto al suicidio individuati dalla sentenza n. 242 del 2019 rappresentino \u0026#171;un \u0026#8220;sottoinsieme\u0026#8221; di un pi\u0026#249; ampio insieme\u0026#187; nel quale andrebbero ricomprese \u0026#171;tutte quelle situazioni in cui il paziente \u0026#232; in una condizione di prognosi infausta a breve termine o di morte imminente\u0026#187;. In questo senso, non potrebbe incidere sul disvalore della condotta il fatto che la morte a breve termine sia dovuta al rifiuto o all\u0026#8217;interruzione del trattamento di sostegno vitale invece che al decorso della malattia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe, anzi, irragionevole negare la possibilit\u0026#224; di accedere al suicidio medicalmente assistito a chi versi in una situazione di prognosi infausta \u0026#171;a breve termine \u0026#8220;naturale\u0026#8221;\u0026#187;, garantendola, invece, quando tale situazione sia \u0026#171;\u0026#8220;indotta\u0026#8221; dal legittimo rifiuto o dalla legittima interruzione\u0026#187; del trattamento di sostegno vitale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eD\u0026#8217;altro canto, oltre a rilevare che per i malati in questione un simile trattamento, quand\u0026#8217;anche \u0026#171;clinicamente immaginabile, si configurerebbe in termini di futilit\u0026#224;\u0026#187;, non essendo in grado di produrre significativi miglioramenti della situazione clinica o di posticipare l\u0026#8217;evento morte, l\u0026#8217;\u003cem\u003eamicus\u003c/em\u003e richiama la disciplina della sedazione palliativa profonda, i cui unici requisiti, ai sensi dell\u0026#8217;art. 2, comma 2, della legge n. 219 del 2017, sarebbero la prognosi infausta a breve termine e la sofferenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Consulta di bioetica aggiunge delle considerazioni di carattere medico legale sulla nozione di trattamento di sostegno vitale, evidenziando che, per casi come quelli oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, tale trattamento dovrebbe essere considerato non proporzionato, n\u0026#233; appropriato, risultando dunque \u0026#171;arbitrario ed illecito\u0026#187;. Pertanto, mantenere il requisito della sottoposizione a trattamenti di sostegno vitale quale condizione per l\u0026#8217;accesso al suicidio medicalmente assistito significherebbe, di fatto, imporre tali trattamenti a pazienti rispetto ai quali essi si presentano \u0026#171;sproporzionati e futili e quindi configurano accanimento terapeutico\u0026#187;, in contrasto con le previsioni dell\u0026#8217;art. 2 della legge n. 219 del 2017.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.3.\u0026#8211; L\u0026#8217;Associazione Scienza \u0026 vita sostiene, anzitutto, \u0026#171;l\u0026#8217;assoluta irrilevanza\u0026#187; delle questioni, dal momento che nelle vicende oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, relative a fatti successivi alla citata sentenza n. 242 del 2019, non sarebbero state rispettate le condizioni procedimentali da tale pronuncia indicate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto alla censura di violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., l\u0026#8217;\u003cem\u003eamicus\u003c/em\u003e ne assume la non fondatezza, osservando che la sentenza n. 242 del 2019 ha collegato l\u0026#8217;area di non punibilit\u0026#224; ai casi nei quali il paziente ha gi\u0026#224; la possibilit\u0026#224; di \u0026#8220;lasciarsi morire\u0026#8221;, chiedendo la sospensione dei presidi vitali, con contestuale sedazione palliativa profonda, ai sensi dell\u0026#8217;art. 2, comma 2, della legge n. 219 del 2017 \u0026#8211; disposizione che circoscrive tale possibilit\u0026#224; alle ipotesi di morte imminente e alla presenza di uno pi\u0026#249; sintomi refrattari \u0026#8211;, mentre l\u0026#8217;ordinanza di rimessione mirerebbe a \u0026#171;uscire fuori dall\u0026#8217;ambito della prossimit\u0026#224; della morte per consentire l\u0026#8217;aiuto al suicidio in tutti i casi di malattia inguaribile e irreversibile\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAncora, nel valutare le censure inerenti alla lesione della dignit\u0026#224; umana, occorrerebbe considerare che questa sarebbe garantita dalla \u0026#171;cura \u0026#8220;attiva e totale\u0026#8221; offerta dalle cure palliative\u0026#187;, la cui realizzazione, mediante il reale coinvolgimento del malato, assicurerebbe la libera scelta, la stessa autonomia e la dignit\u0026#224; della persona. Pertanto, sarebbe imprescindibile inserire un percorso di cure simili tra le condizioni per l\u0026#8217;accesso al suicidio, il cui accertamento in concreto andrebbe operato da strutture pubbliche e non \u0026#171;rimess[o] alla valutazione di associazioni e \u0026#8220;cliniche\u0026#8221; estere\u0026#187;, eventualmente portatrici di interessi economici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.4.\u0026#8211; L\u0026#8217;opinione del Comitato ditelo sui tetti e dell\u0026#8217;Osservatorio sull\u0026#8217;attivit\u0026#224; parlamentare vera lex? chiede di dichiarare l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni, il cui obiettivo sarebbe quello di ottenere da questa Corte \u0026#171;la creazione di una nuova ed ulteriore fattispecie\u0026#187; di accesso al suicidio assistito rispetto a quella gi\u0026#224; individuata dalla sentenza n. 242 del 2019, laddove, invece, spetterebbe esclusivamente alla sede legislativa la creazione di nuovi diritti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe questioni sarebbero in ogni caso inammissibili \u0026#171;non essendosi realisticamente avverate nel caso di specie le condizioni procedurali di non punibilit\u0026#224;\u0026#187; fissate dalla richiamata pronuncia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel merito, l\u0026#8217;opinione sottolinea, in particolare, che il percorso delineato dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e porterebbe a rimettere il bene vita \u0026#171;alla sola determinazione del singolo\u0026#187;; per quanto la percezione soggettiva del malato della dignit\u0026#224; del morire sia un elemento di rilievo, essa dovrebbe \u0026#171;cedere nel confronto con il \u0026#8220;non uccidere\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.5.\u0026#8211; Il Centro studi Rosario Livatino e l\u0026#8217;Unione per la promozione sociale - ODV richiamano l\u0026#8217;attenzione sulla ricorrenza \u0026#171;di un rifiuto puramente ipotetico dei trattamenti di sostegno vitale in entrambe le concrete fattispecie di reato oggetto di accertamento nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e\u0026#187;. Pertanto, difetterebbe comunque lo specifico requisito individuato dalla sentenza n. 242 del 2019, confermato dalla successiva sentenza n. 135 del 2024, e le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale risulterebbero manifestamente infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAndrebbe escluso, per\u0026#242;, che allo stesso esito si possa pervenire assimilando \u0026#171;un rifiuto puramente ipotetico di un trattamento di sostegno vitale a un vero e proprio rifiuto di un analogo trattamento\u0026#187;, specificamente indicato dai sanitari e da questi ritenuto proporzionato nel caso concreto. In tal modo, diventerebbe \u0026#171;del tutto evanescente\u0026#187; il requisito del trattamento di sostegno vitale, e verrebbe invaso \u0026#171;surrettiziamente il campo della discrezionalit\u0026#224; legislativa\u0026#187;, con l\u0026#8217;effetto che \u0026#171;la circoscritta area di non punibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;aiuto al suicidio finirebbe di fatto per essere ampliata a dismisura\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;opinione, inoltre, sostiene che le questioni siano irrilevanti, e di conseguenza inammissibili, in ragione dell\u0026#8217;incompetenza per territorio del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, rilevabile \u003cem\u003eictu oculi\u003c/em\u003e. Nella specie, poich\u0026#233; l\u0026#8217;indagato accompagn\u0026#242; in Svizzera entrambe le persone offese utilizzando l\u0026#8217;automobile, dovrebbe applicarsi anzitutto l\u0026#8217;art. 10, comma 3, del codice di procedura penale, che, regolando la competenza territoriale per i fatti commessi in parte in Italia e in parte all\u0026#8217;estero, rinvia agli artt. 8 e 9 dello stesso codice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon risultando applicabili, nel caso in esame, i criteri stabiliti dalla prima delle due disposizioni, in forza del comma 1 dell\u0026#8217;art. 9 sarebbe competente il giudice dell\u0026#8217;ultimo luogo in cui \u0026#232; avvenuta una parte dell\u0026#8217;azione, da intendere come luogo sito nel territorio dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRisulterebbe quindi evidente come, in base a tale criterio, la competenza non possa spettare al Tribunale di Milano, il cui circondario non confina con la Svizzera.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; In prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza la parte ha depositato memoria, osservando, in punto di rilevanza delle questioni, che la sentenza n. 135 del 2024 ha respinto una eccezione \u0026#171;del tutto analoga\u0026#187; a quella formulata dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, e che, quand\u0026#8217;anche il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e rigettasse la richiesta di archiviazione ritenendo che l\u0026#8217;indagato abbia operato \u0026#171;al di fuori del perimetro della procedura medicalizzata\u0026#187;, sarebbe \u0026#171;innegabile che l\u0026#8217;accoglimento delle questioni inciderebbe sulla formulazione della motivazione del rinvio a giudizio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel merito, la parte ritiene che il \u0026#171;fondamento assiologico\u0026#187; della dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 580 cod. pen. operata dalla sentenza n. 242 del 2019 risiederebbe \u0026#171;nel diritto alla salute della persona malata\u0026#187;, e che questa Corte avrebbe considerato il suicidio assistito come \u0026#171;uno dei metodi con cui la persona malata pu\u0026#242; liberarsi da trattamenti sanitari\u0026#187; ritenuti non pi\u0026#249; in grado di alleviare le sofferenze in modo compatibile con la sua personale concezione di dignit\u0026#224;. D\u0026#8217;altronde, sarebbe indubitabile che il concetto di salute ricomprenda \u0026#171;dinamicamente\u0026#187; la liberazione da sofferenze fisiche o psicologiche ritenute assolutamente intollerabili, prospettiva che rileverebbe come \u0026#171;diritto all\u0026#8217;autodeterminazione terapeutica nella fase finale della vita\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso, consapevole della valutazione compiuta da questa Corte con la sentenza n. 135 del 2024, la parte non prospetta \u0026#171;una caducazione o erosione del requisito dell\u0026#8217;essere tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale\u0026#187;, chiedendo piuttosto, sulla scia del \u003cem\u003ethema decidendum\u003c/em\u003e posto dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione, \u0026#171;un ulteriore sforzo ermeneutico\u0026#187;, connesso alla specificit\u0026#224; dell\u0026#8217;applicazione del suddetto requisito a una \u0026#171;nuova categoria di persone malate, la cui prospettiva di vita \u0026#232; molto ridotta\u0026#187;, ossia i pazienti con \u0026#171;prognosi infausta a breve termine\u0026#187;. Questa locuzione, presente nell\u0026#8217;art. 2 della legge n. 219 del 2017 \u0026#8211; disposizione idonea a costituire un ulteriore punto di riferimento normativo, come gi\u0026#224; avvenuto per la procedura medicalizzata nella sentenza n. 242 del 2019 \u0026#8211; ricomprenderebbe, infatti, \u0026#171;persone che vedono limitata in modo assoluto la libert\u0026#224; di congedarsi dalla vita\u0026#187;, secondo una prospettiva non ancora esaminata da questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso della parte, dal tenore del comma 2 del richiamato art. 2 \u0026#8211; ai sensi del quale \u0026#171;[n]ei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico pu\u0026#242; ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente\u0026#187; \u0026#8211; si desumerebbe che nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine \u0026#171;lo stadio della malattia \u0026#232; molto avanzato e [\u0026#8230;] non \u0026#232; (ancora) possibile procedere alla sedazione palliativa profonda continua, a meno che non ricorrano sintomi refrattari alle cure\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAlla persona in tale condizione, nella quale nessun trattamento potrebbe ormai curare la malattia, ma solo \u0026#171;arginare nel tempo il processo di morte\u0026#187;, si imporrebbe quale unica modalit\u0026#224; di congedarsi dalla vita quella di \u0026#171;affrontare la malattia [\u0026#8230;] con cure di contenimento, [\u0026#8230;] impattanti sulle condizioni di vita\u0026#187; e indispensabili per lenire le sofferenze e assicurare una fase finale della vita dignitosa, \u0026#171;ma non sovrapponibili\u0026#187; ai trattamenti di sostegno vitale, non potendo valere \u0026#171;a sostenere le funzioni vitali della persona\u0026#187;, attesa l\u0026#8217;imminente sopravvenienza del decorso infausto. In altri termini, \u0026#171;[l]e cure di contenimento della malattia, in queste condizioni, non sono assimilabili ai trattamenti di sostegno vitale, perch\u0026#233; sono volte a alleviare le sofferenze\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa situazione di questi malati, che si trovano \u0026#171;ad attendere la morte, ormai certa e vicina\u0026#187;, sarebbe dunque diversa da quella delle persone cui si riferiscono i giudizi principali dai quali sono originate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale decise con le sentenze n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024; nel caso di E. A., rileverebbero la prognosi infausta a brevissimo termine e l\u0026#8217;assenza di un trattamento di sostegno vitale in atto; nel caso di R. N., l\u0026#8217;incertezza del decorso della patologia, anch\u0026#8217;essa a prognosi infausta, e la ricorrenza di trattamenti potenzialmente rientranti nella interpretazione estensiva di cui alla sentenza n. 135 del 2024, essendo egli \u0026#171;completamente dipendente da \u003cem\u003ecaregivers\u003c/em\u003e\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, il caso di E. A., oltre a riguardare \u0026#171;una categoria di persone diversa e nuova rispetto a quelle\u0026#187; gi\u0026#224; portate all\u0026#8217;attenzione di questa Corte, porrebbe \u0026#171;nuovamente in dubbio la legittimit\u0026#224; costituzionale del requisito del trattamento di sostegno vitale, comunque interpretato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Anche alle persone malate con prognosi infausta a breve termine, che non possono rifiutare trattamenti di sostegno vitale, anche estensivamente interpretati, perch\u0026#233; ancora non ne necessitano, dovrebbe dunque essere assicurato un livello minimo di esercizio del diritto di autodeterminazione terapeutica nella fase finale della vita, rendendo penalmente lecita la condotta di agevolazione al suicidio nei loro confronti. Infatti, essendo il decesso comunque imminente, per il progredire della malattia che nessuna terapia potrebbe fermare, \u0026#171;queste persone non hanno neanche \u0026#8220;bisogno\u0026#8221; di rinunciare a un trattamento sanitario per congedarsi dalla vita, perch\u0026#233; la morte arriverebbe, ineluttabile, in ogni caso\u0026#187;. D\u0026#8217;altro canto, la situazione di dovere \u0026#171;attendere l\u0026#8217;arrivo della morte, con l\u0026#8217;ausilio di cure volte a contenere i sintomi, ormai refrattari alle terapie, ma non realmente curative\u0026#187;, renderebbe la persona \u0026#171;prigioniera\u0026#187;, fino al sopraggiungere della morte, al pari del malato sostenuto nelle proprie funzioni vitali da un trattamento sanitario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNelle situazioni in esame, l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di accedere al suicidio medicalmente assistito sarebbe irragionevole, sacrificando l\u0026#8217;autodeterminazione della persona senza tutelare alcun interesse o diritto costituzionale. Non si potrebbe, dunque, esigere la dimostrazione di avere rifiutato \u0026#171;ogni forma di terapia\u0026#187; per potersi congedare dalla vita, traducendosi tale requisito in un onere sproporzionato e futile a carico della persona malata. Inoltre, sostiene la parte, per lo stesso motivo \u0026#171;la condizione dell\u0026#8217;essere tenuto in vita da trattamenti di sostegno si pone in contrasto col principio di offensivit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer altro verso, richiedere che la malattia si aggravi al punto che alla persona siano prospettati trattamenti di sostegno vitale significherebbe \u0026#171;vanifica[re], su un piano pratico\u0026#187;, l\u0026#8217;accesso all\u0026#8217;aiuto al suicidio, facendo s\u0026#236; che la procedura di verifica dei relativi requisiti si trasformi in \u0026#171;una lotta contro il tempo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eConcludendo sul punto, ad avviso della difesa della parte i principi di proporzione e di ragionevolezza richiederebbero che \u0026#171;la \u0026#8220;prognosi infausta a breve termine\u0026#8221; elida la condizione di non punibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;essere tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale\u0026#187;, ferme restando le altre tre gi\u0026#224; individuate da questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn tal modo, nel solco delle precedenti pronunce, sarebbe fornita tutela sul piano costituzionale a persone malate, \u0026#171;pi\u0026#249; fragili e vulnerabili di tutt[e le] altr[e]\u0026#187;, a fronte di una situazione normativa che, allo stato, \u0026#171;\u0026#232; di segno diametralmente opposto a tale assetto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNemmeno potrebbe ritenersi che spetti esclusivamente al Parlamento farsi carico di tale tutela, ove si consideri che, sebbene si tratti del soggetto istituzionalmente privilegiato per offrire una disciplina della materia del fine vita, una inerzia del legislatore non potrebbe ripercuotersi a detrimento dei diritti fondamentali della persona.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer la categoria delle persone con prognosi infausta a breve termine, che viene in rilievo con carattere di novit\u0026#224; nell\u0026#8217;odierno giudizio, si dovrebbe riconoscere che le cure, anzich\u0026#233; rappresentare uno strumento funzionale a contrastare la malattia, si porrebbero, in alcuni casi, \u0026#171;come un ulteriore mezzo di perpetuazione della patologia contro il benessere della persona\u0026#187;, ragione per la quale la persona malata deciderebbe di opporsi a tali trattamenti non correlati al sostegno di funzioni vitali. Nelle ipotesi considerate, sarebbe irragionevole non tenere conto che il diritto al rifiuto delle cure dovrebbe consentire alla persona \u0026#171;la liberazione dalle sofferenze e dalla patologia, compresi gli strumenti volti a lenirne i sintomi\u0026#187;, per congedarsi dalla vita secondo \u0026#171;la propria visione di dignit\u0026#224; personale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePeraltro, precisa la difesa della parte, sarebbe evidente che l\u0026#8217;estensione della procedura di verifica delle condizioni per l\u0026#8217;accesso al suicidio assistito alla categoria dei pazienti con prognosi infausta a breve termine non pregiudicherebbe la posizione \u0026#171;di tutti coloro che non ne facciano richiesta\u0026#187;, e non inciderebbe, pertanto, \u0026#171;sul diritto alla vita di chi intende congedarsi dalla vita attendendo il decorso della malattia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn definitiva, la persona con prognosi infausta a breve termine e quella tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale sarebbero in una situazione \u0026#171;del tutto analoga\u0026#187;, ove si valuti \u0026#171;il vero nucleo della questione\u0026#187;, ovvero la liberazione della prima \u0026#171;dalle sofferenze e dalla patologia che giustificano la necessit\u0026#224; delle cure\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe considerazioni da ultimo svolte sarebbero particolarmente pertinenti nel caso di E. A., che \u0026#171;non aveva alcuna prospettiva terapeutica di sostegno vitale idonea a migliorare le sue condizioni\u0026#187;. In una simile situazione, nella quale la sottoposizione a un trattamento di sostegno vitale risulta \u0026#171;inefficace o scientificamente \u0026#8220;impossibile\u0026#8221;\u0026#187;, sarebbe discriminatorio richiedere siffatto requisito, dovendosi, dunque, ammettere come alternativa la \u0026#171;prognosi \u003cem\u003equoad\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003evitam\u003c/em\u003e infausta a breve termine\u0026#187;, idonea a fare venire meno la discriminazione verso i malati in questione. I trattamenti di sostegno vitale sarebbero, per costoro, un \u0026#171;inutile accanimento terapeutico (dunque del tutto inefficaci) o [\u0026#8230;] inesistenti\u0026#187; nelle condizioni in cui, in assenza di cure da percorrere, il malato \u0026#171;\u0026#232; indirizzato a terapie di supporto che contengono la sofferenza negli ultimi periodi di vita\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.3.\u0026#8211; Quanto alla diversa situazione di R. N., pur ricompresa nell\u0026#8217;ambito della nozione di sottoposizione a trattamenti di sostegno vitale delineata dalla sentenza n. 135 del 2024, secondo la difesa della parte essa varrebbe a evidenziare la necessit\u0026#224; di estendere con efficacia \u003cem\u003eerga omnes\u003c/em\u003e l\u0026#8217;interpretazione operata da tale pronuncia, mediante una sentenza interpretativa di accoglimento. Un intervento di questo genere sarebbe preferibile quando vengano in rilievo diritti fondamentali, esigenze di determinatezza, eguaglianza, parit\u0026#224; di trattamento e certezza del diritto (\u0026#232; richiamata la sentenza n. 7 del 2025 di questa Corte).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, tenuto conto della perdurante incertezza sul significato da attribuire al requisito in esame, la parte auspica l\u0026#8217;accoglimento delle questioni \u0026#171;nei termini prospettati\u0026#187;, oppure, in subordine, l\u0026#8217;adozione di una sentenza interpretativa di accoglimento, idonea a evitare che le aziende sanitarie locali non si adeguino alla interpretazione indicata da questa Corte, \u0026#171;imponendo controlli particolarmente problematici\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; Anche il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria, rilevando che gli \u0026#171;indubbi elementi di peculiarit\u0026#224;\u0026#187;, presenti nel giudizio principale ed evidenziati dall\u0026#8217;atto di costituzione della parte, possono essere \u0026#171;ben valorizzati e inquadrati\u0026#187; nell\u0026#8217;ambito, in particolare, della sentenza n. 135 del 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.1.\u0026#8211; In questa prospettiva, il profilo della inutilit\u0026#224; o della futilit\u0026#224; del trattamento di sostegno vitale, sottolineato dal giudice rimettente, non sarebbe a ben vedere dirimente. La citata pronuncia avrebbe chiarito che tali trattamenti sono quelli \u0026#171;necessari (e quindi [\u0026#8230;] \u0026#8220;utili\u0026#8221; e anzi indispensabili)\u0026#187; per assicurare l\u0026#8217;espletamento di funzioni vitali del paziente, discendendo da ci\u0026#242; che il concetto di \u0026#8220;inutilit\u0026#224;\u0026#8221; del trattamento debba essere valutato, nella specie, \u0026#171;con riferimento al fine del mantenimento in vita del paziente e non gi\u0026#224; al fine della sua guarigione\u0026#187;, ormai impossibile. In effetti, dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione risulterebbe che le due persone malate non necessitavano di trattamenti di sostegno vitale nel senso dianzi esposto, sebbene \u0026#171;probabilmente, per l\u0026#8217;evolversi della patologia, in futuro [sarebbero andate] incontro a tale necessit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo l\u0026#8217;Avvocatura, questo profilo peculiare della questione sarebbe stato gi\u0026#224; affrontato dalla sentenza n. 135 del 2024, laddove \u0026#171;ha ribadito la centralit\u0026#224; del requisito oggettivo rappresentato dall\u0026#8217;assoggettamento a trattamenti di sostegno vitale\u0026#187;, la cui necessit\u0026#224; dovrebbe essere attuale e non gi\u0026#224; futura, \u0026#171;anche se prevedibile o addirittura certa\u0026#187;, costituendo tale requisito \u0026#171;un irrinunciabile contrappeso al principio di autodeterminazione\u0026#187;, nell\u0026#8217;ottica del bilanciamento con quello di tutela della vita umana, operazione da riservare a scelte discrezionali del legislatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, conclude l\u0026#8217;Avvocatura, sarebbe impossibile, allo stato, superare il requisito rappresentato dalla \u0026#171;\u0026#8220;attuale\u0026#8221; necessit\u0026#224; di sottoposizione a trattamenti di sostegno vitale\u0026#187;, essendo questo il solo parametro oggettivo a presidio del principio di tutela della vita umana a fronte della richiesta di suicidio assistito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.2.\u0026#8211; Per la difesa dello Stato, anche il secondo profilo di novit\u0026#224; evidenziato dalla parte \u0026#8211; relativo alla prospettazione del requisito dell\u0026#8217;assoggettamento a trattamenti di sostegno vitale come circostanza, la cui mancanza determinerebbe la punibilit\u0026#224; di chi aiuta al suicidio \u0026#8211; dovrebbe essere analizzato alla luce dei principi gi\u0026#224; affermati dalla recente sentenza n. 135 del 2024, della quale la memoria richiama i passaggi concernenti le ragioni del \u0026#171;mantenimento, attorno alla persona, di una \u0026#8220;cintura di protezione\u0026#8221; [\u0026#8230;] contro scelte autodistruttive\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; La memoria depositata dagli intervenienti, recante in allegato una certificazione medica attestante l\u0026#8217;attuale capacit\u0026#224; psichica degli interessati, ribadisce l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; del richiesto intervento in ragione della posizione distinta e qualificata da essi rivestita, che li renderebbe \u0026#171;portatori di un interesse immediatamente coinvolto dalla decisione che sar\u0026#224; assunta\u0026#187;, avendo manifestato nel giudizio costituzionale \u0026#171;la chiara volont\u0026#224; di vivere\u0026#187; e la precisa convinzione che l\u0026#8217;accoglimento delle questioni sollevate causerebbe loro \u0026#171;un irreparabile \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e nel godimento dei diritti alla vita e alla dignit\u0026#224; personale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, rilevando una analogia, \u0026#171;seppur in una opposta prospettiva\u0026#187;, con la posizione degli intervenienti ammessi da questa Corte all\u0026#8217;udienza del 19 giugno 2024, nel giudizio deciso con la sentenza n. 135 del 2024, la memoria auspica che sia evitata una disparit\u0026#224; di trattamento tra categorie di malati, in riferimento al diritto di difesa e al contraddittorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa memoria, per il resto, riprende e sviluppa gli argomenti prospettati nell\u0026#8217;atto di intervento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.1.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso, la memoria chiede che le questioni sollevate siano dichiarate inammissibili, potendosi rilevare \u003cem\u003eictu oculi\u003c/em\u003e la incompetenza territoriale del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, sostanzialmente per le stesse ragioni indicate dagli \u003cem\u003eamici curiae\u003c/em\u003e Centro studi Rosario Livatino e Unione per la promozione sociale - ODV.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn ogni caso, delle questioni andrebbe ravvisata la manifesta infondatezza, perch\u0026#233;, in entrambe le fattispecie oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, il rifiuto dei trattamenti di sostegno vitale risulta \u0026#171;puramente ipotetico\u0026#187;. Questa situazione non potrebbe essere assimilata a quella considerata dalla sentenza n. 135 del 2024, cio\u0026#232; del rifiuto manifestato in concreto nel momento in cui il trattamento sia stato effettivamente proposto al paziente, se non facendo diventare tale requisito \u0026#171;del tutto evanescente\u0026#187;, realizzando cos\u0026#236; \u0026#171;in maniera surrettizia\u0026#187; il risultato che la citata sentenza \u0026#171;ha invece opportunamente riservato alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.2.\u0026#8211; La memoria \u0026#232; poi integrata da distinte dichiarazioni redatte e sottoscritte dagli intervenienti, con le quali, esponendo le rispettive vicende personali, essi sollecitano l\u0026#8217;ammissione in giudizio a tutela della dignit\u0026#224; personale di cui sono titolari.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe il GIP del Tribunale di Milano ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 580 cod. pen., in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 32, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, \u0026#171;nella parte in cui prevede la punibilit\u0026#224; della condotta di chi agevola l\u0026#8217;altrui suicidio nella forma di aiuto al suicidio medicalmente assistito di persona non tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale affetta da una patologia irreversibile fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili che abbia manifestato la propria decisione, formatasi in modo libero e consapevole, di porre fine alla propria vita\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn sostanza, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ripropone a questa Corte i dubbi \u0026#8211; gi\u0026#224; dichiarati non fondati dalla sentenza n. 135 del 2024, pubblicata successivamente al deposito dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione \u0026#8211; relativi alla compatibilit\u0026#224; costituzionale del requisito della dipendenza del paziente da un trattamento di sostegno vitale, indicato dalla sentenza n. 242 del 2019 come una delle condizioni in presenza delle quali la condotta di aiuto al suicidio non pu\u0026#242; essere ritenuta punibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRispetto per\u0026#242; a quella che ha dato luogo alla sentenza n. 135 del 2024, l\u0026#8217;ordinanza ora esaminata muove dallo specifico presupposto interpretativo secondo cui il requisito in parola non sarebbe integrato nella situazione in cui il paziente rifiuti l\u0026#8217;attivazione di un trattamento di sostegno vitale, pur in presenza di una indicazione medica in tal senso, allorch\u0026#233; lo stesso paziente ritenga tale trattamento \u0026#171;futile o inutile in quanto espressivo di accanimento terapeutico\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso del rimettente, questa limitazione della possibilit\u0026#224; di accesso al suicidio assistito contrasterebbe con il principio di eguaglianza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost., irragionevolmente escludendo i pazienti che, essendo affetti da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili, ed essendo ancora capaci di assumere decisioni libere e consapevoli, abbiano deciso di non sottoporsi a trattamenti di sostegno vitale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, il requisito in parola violerebbe il diritto all\u0026#8217;autodeterminazione nelle scelte terapeutiche, riconosciuto dagli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., imponendo al paziente \u0026#171;un\u0026#8217;unica modalit\u0026#224; di congedo [dalla] vita\u0026#187;: quella di iniziare un trattamento sanitario di sostegno vitale al solo scopo di poterlo poi interrompere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, esso comprimerebbe senza adeguata giustificazione il diritto, riconosciuto dall\u0026#8217;art. 8 CEDU, all\u0026#8217;autodeterminazione del paziente, realizzando al contempo \u0026#8211; in contrasto con l\u0026#8217;art. 14 CEDU \u0026#8211; una discriminazione tra pazienti basata su una condizione personale del tutto accidentale, dipendente dalla tipologia della malattia di cui il singolo paziente soffre.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Va anzitutto ribadita l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; degli interventi di D. M., P. F., M.L. R. e L. M., per le ragioni indicate nell\u0026#8217;ordinanza letta all\u0026#8217;udienza del 26 marzo 2025, allegata alla presente sentenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Quanto all\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; delle questioni, va rilevato quanto segue.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato eccepisce il difetto di rilevanza delle questioni, dal momento che lo stesso giudice rimettente d\u0026#224; atto che nel caso sottoposto al suo esame non \u0026#232; stata seguita la \u0026#8220;procedura medicalizzata\u0026#8221; di cui alla legge n. 219 del 2017, il cui rispetto \u0026#232; indicato nella sentenza n. 242 del 2019 come indispensabile presupposto per la non punibilit\u0026#224; delle condotte di aiuto al suicidio. Da ci\u0026#242; conseguirebbe che, quand\u0026#8217;anche le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale fossero ritenute fondate, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e non potrebbe comunque pervenire all\u0026#8217;archiviazione del procedimento penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOsservazioni analoghe sono svolte da vari \u003cem\u003eamici curiae\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione \u0026#232; tuttavia infondata, per le medesime ragioni che hanno condotto questa Corte, nella sentenza n. 135 del 2024, a disattendere l\u0026#8217;identica eccezione gi\u0026#224; sollevata dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato. L\u0026#8217;accoglimento delle odierne questioni, infatti, inciderebbe quantomeno sull\u0026#8217;iter motivazionale della decisione che il rimettente\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u0026#232; chiamato ad assumere (punto 3.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, e ivi puntuali riferimenti alla giurisprudenza della Corte, cui \u003cem\u003eadde\u003c/em\u003e, ora, sentenza n. 52 del 2025, punto 4.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto \u003c/em\u003ee, \u003cem\u003ea contrario\u003c/em\u003e, sentenza n. 43 del 2025, punto 6 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e). Infatti, il GIP non potrebbe rigettare la richiesta di archiviazione, come ora ritiene di dover fare, in ragione dell\u0026#8217;insussistenza di una delle condizioni sostanziali della non punibilit\u0026#224;, ma semmai unicamente per il mancato rispetto delle condizioni procedurali fissate dalla sentenza n. 242 del 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; La difesa degli intervenienti privati eccepisce \u0026#8211; sulla base di argomenti condivisi anche da due \u003cem\u003eamici curiae\u003c/em\u003e \u0026#8211; l\u0026#8217;irrilevanza delle questioni prospettate in ragione dell\u0026#8217;incompetenza per territorio del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, che sarebbe riscontrabile \u003cem\u003eictu oculi\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePoich\u0026#233;, infatti, l\u0026#8217;indagato avrebbe accompagnato in automobile in Svizzera entrambi i pazienti, egli avrebbe compiuto in Italia una parte soltanto della condotta, con conseguente applicazione dell\u0026#8217;art. 10, comma 3, cod. proc. pen. Quest\u0026#8217;ultima disposizione rinvia, per la determinazione del giudice competente, ai precedenti artt. 8 e 9. Stante l\u0026#8217;inapplicabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;art. 8 cod. proc. pen., sarebbe in questo caso pertinente l\u0026#8217;art. 9, comma 1, cod. proc. pen., a tenore del quale sarebbe competente \u0026#171;il giudice dell\u0026#8217;ultimo luogo in cui \u0026#232; avvenuta una parte dell\u0026#8217;azione\u0026#187;, intendendosi per tale un \u0026#171;luogo\u0026#187; che sia parte del territorio italiano: e dunque il luogo in cui \u0026#232; avvenuto l\u0026#8217;attraversamento della frontiera.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNemmeno questa eccezione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon pu\u0026#242; in effetti ritenersi implausibile la competenza del Tribunale di Milano, in applicazione delle regole suppletive indicate dall\u0026#8217;art. 9, commi 2 e 3, cod. proc. pen., non emergendo con evidenza dagli atti di causa l\u0026#8217;ultimo luogo in cui sarebbe avvenuta una parte dell\u0026#8217;azione ai sensi dell\u0026#8217;art. 9, comma 1, cod. proc. pen. Non pu\u0026#242; pertanto affermarsi che il difetto di competenza del giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003esia rilevabile \u003cem\u003eictu oculi\u003c/em\u003e da questa Corte, come sarebbe invece necessario ai fini della dichiarazione di inammissibilit\u0026#224; delle questioni sollevate (negli stessi termini, sentenza n. 135 del 2024 e precedenti ivi citati).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Ai fini dell\u0026#8217;esame del merito delle questioni prospettate, occorre anzitutto precisarne l\u0026#8217;oggetto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; La difesa della parte ha, in particolare nella memoria illustrativa e nella discussione orale, argomentato che l\u0026#8217;odierna ordinanza di rimessione porrebbe problemi giuridici nuovi e, comunque, diversi da quelli gi\u0026#224; affrontati nelle precedenti sentenze n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024. Essi si riferirebbero alla specifica situazione di pazienti \u0026#171;con prognosi infausta a breve termine\u0026#187; ai sensi dell\u0026#8217;art. 2, comma 2, della legge n. 219 del 2017, rispetto ai quali non sarebbero (ancora) medicalmente indicati trattamenti di sostegno vitale, n\u0026#233; la sedazione palliativa profonda continua (che presuppone, ai sensi del secondo periodo dello stesso art. 2, comma 2, della legge n. 219 del 2017, la presenza di \u0026#171;sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali pazienti, tra i quali si annoverano quelli affetti da patologie oncologiche in stato avanzato, potrebbero ormai \u0026#8211; secondo la difesa della parte \u0026#8211; essere trattati soltanto attraverso terapie palliative, stante tra l\u0026#8217;altro il divieto \u0026#8211; posto dalla citata disposizione \u0026#8211; di \u0026#171;ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure\u0026#187; e di \u0026#171;ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSarebbe quindi irragionevole costringere tali pazienti ad attendere, per accedere al suicidio assistito, il momento in cui l\u0026#8217;avanzare della malattia renda indicata l\u0026#8217;attivazione di trattamenti di sostegno vitale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eConseguentemente, la medesima \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e che sorregge la sentenza n. 242 del 2019 dovrebbe indurre questa Corte a riconoscere una nuova e diversa ipotesi di non punibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;aiuto al suicidio, caratterizzata dalla presenza, oltre che dei requisiti \u0026#8220;procedurali\u0026#8221;, dei tre requisiti sostanziali della patologia irreversibile, delle sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili e della capacit\u0026#224; di assumere decisioni libere e consapevoli, di un ulteriore requisito \u003cem\u003ealternativo\u003c/em\u003e rispetto all\u0026#8217;essere il paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale, rappresentato \u0026#8211; per l\u0026#8217;appunto \u0026#8211; dalla \u0026#171;prognosi infausta a breve termine\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questa situazione, infatti, il paziente avrebbe il diritto di rifiutare le terapie palliative, unicamente finalizzate a lenire i sintomi della malattia, e di decidere invece di concludere subito la vita secondo la propria visione della dignit\u0026#224; personale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; La prospettazione appena riferita non corrisponde, tuttavia, a quella articolata nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione: la quale non auspica che al requisito dell\u0026#8217;essere il paziente tenuto in vita da un trattamento di sostegno vitale sia affiancato quello, alternativo, della prognosi infausta a breve termine; ma argomenta, invece, nel senso della necessit\u0026#224; di eliminare \u003cem\u003etout court\u003c/em\u003e il requisito della dipendenza da trattamento di sostegno vitale. Ci\u0026#242; in quanto tale requisito non consentirebbe \u0026#8211; irragionevolmente, a giudizio del rimettente \u0026#8211; l\u0026#8217;accesso al suicidio assistito di pazienti che abbiano rifiutato un trattamento di sostegno vitale, ritenendolo inutile o sproporzionato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte \u0026#232; tenuta, dunque, a fornire risposta unicamente alle censure formulate nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, che sono del resto assai precise nell\u0026#8217;individuazione del requisito relativo al trattamento di sostegno vitale, risultante dall\u0026#8217;integrazione dell\u0026#8217;art. 580 cod. pen. operata dalla precedente sentenza n. 242 del 2019, del quale si chiede la radicale ablazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Tali censure ruotano attorno al presupposto interpretativo secondo cui l\u0026#8217;area di non punibilit\u0026#224; sancita dalla sentenza n. 242 del 2019 non si estenderebbe alla situazione in cui il paziente rifiuti l\u0026#8217;attivazione di un trattamento di sostegno vitale, pur in presenza di una indicazione medica in tal senso, in quanto da lui ritenuto \u0026#171;futile\u0026#187; o comunque \u0026#171;espressivo di accanimento terapeutico\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesto presupposto ermeneutico, tuttavia, non \u0026#232; corretto, alla luce di quanto espressamente argomentato nella sentenza n. 135 del 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Al punto 7.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto \u003c/em\u003edi tale pronuncia, questa Corte ha in effetti replicato a un argomento dell\u0026#8217;allora rimettente, il quale gi\u0026#224; lamentava che il requisito in parola condizionasse \u0026#171;in modo perverso\u0026#187; l\u0026#8217;esercizio del diritto all\u0026#8217;autodeterminazione del paziente, inducendolo \u0026#171;ad accettare di sottoporsi a trattamenti di sostegno vitale, magari anche fortemente invasivi, che altrimenti avrebbe rifiutato, al solo fine di creare le condizioni per l\u0026#8217;accesso al suicidio assistito\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#171;In senso contrario\u0026#187; si \u0026#232; osservato, in quell\u0026#8217;occasione, che \u0026#171;il diritto fondamentale scaturente dagli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., di fronte al quale questa Corte ha ritenuto non giustificabile sul piano costituzionale un divieto assoluto di aiuto al suicidio, comprende anche \u0026#8211; prima ancora del diritto a interrompere i trattamenti sanitari in corso, bench\u0026#233; necessari alla sopravvivenza \u0026#8211; quello di rifiutare \u003cem\u003eab origine \u003c/em\u003el\u0026#8217;attivazione dei trattamenti stessi. Dal punto di vista costituzionale, non vi pu\u0026#242; essere, dunque, distinzione tra la situazione del paziente gi\u0026#224; sottoposto a trattamenti di sostegno vitale, di cui pu\u0026#242; pretendere l\u0026#8217;interruzione, e quella del paziente che, per sopravvivere, necessiti, in base a valutazione medica, dell\u0026#8217;attivazione di simili trattamenti, che per\u0026#242; pu\u0026#242; rifiutare: nell\u0026#8217;uno e nell\u0026#8217;altro caso, la Costituzione e, in ossequio ad essa, la legge ordinaria (art. 1, comma 5, della legge n. 219 del 2017) riconoscono al malato il diritto di scegliere di congedarsi dalla vita con effetti vincolanti nei confronti dei terzi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi qui la conclusione: \u0026#171;[n]on c\u0026#8217;\u0026#232; dubbio, pertanto, che i principi affermati nella sentenza n. 242 del 2019 valgano per entrambe le ipotesi. Sarebbe, del resto, paradossale che il paziente debba accettare di sottoporsi a trattamenti di sostegno vitale solo per interromperli quanto prima, essendo la sua volont\u0026#224; quella di accedere al suicidio assistito\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Queste affermazioni meritano, oggi, integrale conferma. Conseguentemente, nella misura in cui sussista una indicazione medica di necessit\u0026#224; dell\u0026#8217;attivazione di un trattamento di sostegno vitale \u0026#8211; nel senso precisato dalla sentenza n. 135 del 2024, al punto 8 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e \u0026#8211;, il paziente pu\u0026#242; rifiutarlo e accedere al suicidio assistito, ovviamente laddove sussistano tutti gli altri requisiti sostanziali e procedurali indicati dalla sentenza n. 242 del 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSpetter\u0026#224; dunque al giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e valutare se la situazione descritta sussistesse rispetto ai due pazienti il cui suicidio sarebbe stato agevolato dall\u0026#8217;indagato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Ci\u0026#242; precisato, le censure del rimettente debbono essere ritenute infondate, sostanzialmente per le medesime ragioni poste a base della sentenza n. 135 del 2024, che questa Corte ritiene di dovere qui integralmente confermare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; A proposito dell\u0026#8217;asserita lesione del principio di eguaglianza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost., il rimettente considera irragionevole la disparit\u0026#224; di disciplina tra il paziente che abbia accesso al suicidio assistito, essendo gi\u0026#224; sottoposto a trattamenti di sostegno vitale, e quello che invece tali trattamenti abbia rifiutato, nonostante un\u0026#8217;indicazione medica in tal senso, ritenendoli comunque futili o espressivi di accanimento terapeutico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn realt\u0026#224;, la lamentata disparit\u0026#224; non sussiste, ove si consideri che anche nella seconda situazione il paziente ben pu\u0026#242; rifiutare il trattamento indicato quale clinicamente necessario per l\u0026#8217;espletamento delle sue funzioni vitali, trovandosi cos\u0026#236; anch\u0026#8217;egli nella condizione di avere accesso al suicidio assistito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLaddove invece il paziente non si trovi in tale condizione e decida di rifiutare trattamenti (terapeutici o palliativi) che non possono essere considerati \u0026#171;necessar[i] ad assicurare l\u0026#8217;espletamento di funzioni vitali del paziente\u0026#187; \u0026#8211; in quanto l\u0026#8217;omissione o interruzione degli stessi non \u0026#171;determinerebbe prevedibilmente la morte del paziente in un breve lasso di tempo\u0026#187; \u0026#8211; la diversit\u0026#224; di disciplina rispetto ai pazienti che hanno accesso al suicidio assistito dovr\u0026#224; essere considerata non irragionevole, per le medesime considerazioni gi\u0026#224; esplicitate da questa Corte nella sentenza n. 135 del 2024 (punto 7.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e) in riferimento alla censura di violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost. allora formulata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn assenza di un trattamento di sostegno vitale in atto, o almeno di un\u0026#8217;indicazione medica relativa alla necessit\u0026#224; di attivare un simile trattamento, il paziente non si trova ancora nella condizione di poter optare per la propria morte sulla base della legge n. 219 del 2017, rifiutando (rispettivamente) la prosecuzione o la stessa attivazione di un tale trattamento. Pertanto, la sua situazione non \u0026#232; assimilabile a quella di un paziente la cui vita dipenda, ormai, dal trattamento in questione; il che rende costituzionalmente non censurabile, al metro dell\u0026#8217;art. 3 Cost., la diversa disciplina prevista per le due ipotesi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Quanto all\u0026#8217;asserita lesione del diritto all\u0026#8217;autodeterminazione del paziente fondato sugli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., essa parimenti sussisterebbe \u0026#8211; nella prospettazione del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#8211; in relazione alla circostanza che la disciplina oggi vigente costringerebbe il paziente a sottoporsi al trattamento di sostegno vitale al solo scopo di poterlo poi legittimamente rifiutare e accedere, cos\u0026#236;, al suicidio assistito; ci\u0026#242; che finirebbe per imporre al paziente un\u0026#8217;unica modalit\u0026#224; di congedarsi dalla vita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche in questo caso, l\u0026#8217;argomento \u0026#232; in radice viziato dall\u0026#8217;erroneo presupposto di cui si \u0026#232; detto, non essendo affatto necessario \u0026#8211; ai fini dell\u0026#8217;accesso al suicidio assistito \u0026#8211; che il paziente inizi il trattamento di sostegno vitale giudicato necessario dal medico, per poi chiedere di interromperlo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn assenza di una tale indicazione medica, non possono in questa sede che reiterarsi le considerazioni gi\u0026#224; svolte dalla sentenza n. 135 del 2024 (punto 7.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e) in relazione al significativo margine di discrezionalit\u0026#224; che questa Corte ha riconosciuto al legislatore nel bilanciamento tra il dovere di tutela della vita umana, discendente dall\u0026#8217;art. 2 Cost., e il principio dell\u0026#8217;\u0026#171;autonomia\u0026#187; del paziente \u0026#171;nelle decisioni che coinvolgono il proprio corpo, e che \u0026#232; a sua volta un aspetto del pi\u0026#249; generale diritto al libero sviluppo della propria persona\u0026#187;. Tale margine di discrezionalit\u0026#224; rende costituzionalmente non obbligata la scelta \u0026#8211; non preclusa, in ipotesi, al legislatore, laddove appresti le necessarie garanzie contro i rischi di abuso e di abbandono del malato di cui meglio si dir\u0026#224; pi\u0026#249; innanzi \u0026#8211; di consentire l\u0026#8217;accesso al suicidio assistito anche a pazienti capaci di assumere decisioni libere e responsabili, affetti da patologie irreversibili che cagionino loro sofferenze intollerabili, ma le cui funzioni vitali non dipendano da trattamenti di sostegno vitale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.3.\u0026#8211; Infine, quanto alle censure concernenti la lamentata violazione, per il tramite dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., degli artt. 8 e 14 CEDU, esse, per un verso, devono essere dichiarate non fondate nella misura in cui assumono a presupposto l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di equiparare l\u0026#8217;effettiva sottoposizione a un trattamento medico di sostegno vitale al rifiuto dello stesso, pur in presenza di una valutazione medica relativa alla sua necessit\u0026#224; nel caso concreto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer altro verso, nella misura in cui le censure in parola mirino a estendere la non punibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;aiuto al suicidio oltre tale ultima ipotesi, esse devono essere giudicate non fondate sulla base della sentenza della Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, 13 giugno 2024, D\u0026#225;niel Karsai, contro Ungheria: pronuncia non esaminata dal rimettente, ma ampiamente ripresa da questa Corte nella sentenza n. 135 del 2024 (punto 7.4. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e). In tale pronuncia \u0026#8211; da cui questa Corte non ha ritenuto, nella sentenza n. 135 del 2024, di discostarsi \u0026#8211; la Corte EDU riconosce agli Stati parte un considerevole margine di apprezzamento nel bilanciare il diritto alla vita privata \u0026#8211; necessariamente coinvolto dalla decisione su come e quando morire \u0026#8211; e le ragioni di tutela della vita umana, anche in ragione della persistente assenza di un consenso in materia tra gli Stati membri del Consiglio d\u0026#8217;Europa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#171;N\u0026#233;, infine\u0026#187;, si \u0026#232; parimenti rilevato nella sentenza n. 135 del 2024, con considerazioni che qui non possono che reiterarsi, \u0026#171;pu\u0026#242; essere ravvisato un contrasto con il divieto di discriminazione ai sensi dell\u0026#8217;art. 14 CEDU. Per le medesime ragioni gi\u0026#224; illustrate a proposito della censura formulata in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost. [\u0026#8230;], non pu\u0026#242; infatti ritenersi irragionevole la limitazione della liceit\u0026#224; dell\u0026#8217;aiuto al suicidio ai soli pazienti che abbiano gi\u0026#224; la possibilit\u0026#224;, in forza del diritto costituzionale, di porre fine alla loro esistenza rifiutando i trattamenti di sostegno vitale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.4.\u0026#8211; Da tutto ci\u0026#242; discende la non fondatezza delle questioni prospettate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Appare, peraltro, anche in questa occasione opportuno ribadire il carattere essenziale che rivestono i requisiti e le condizioni procedurali per la non punibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;aiuto al suicidio cui ha fatto riferimento la giurisprudenza di questa Corte. Essi, nella perdurante assenza di una legislazione che disciplini la materia, sono funzionali a creare una \u0026#8220;cintura di protezione\u0026#8221; per scongiurare il pericolo che coloro che decidono di porre in atto il gesto estremo e irreversibile del suicidio assistito \u0026#171;subiscano interferenze di ogni genere\u0026#187; (ordinanza n. 207 del 2018, punto 6 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche nel contesto del pluralismo etico che caratterizza una democrazia liberale, solo \u0026#171;una concezione astratta dell\u0026#8217;autonomia individuale\u0026#187; (ordinanza n. 207 del 2018) del soggetto, nel senso etimologico di \u003cem\u003eabs\u003c/em\u003e\u003cem\u003e-tractus\u003c/em\u003e (ovvero tratto fuori, in forza di una visione individualistica assoluta, dal contesto sociale), pu\u0026#242; rivelarsi insensibile a questa preoccupazione: se l\u0026#8217;autodeterminazione, infatti, \u0026#232; costretta o comunque condizionata dalle circostanze, allora non \u0026#232; pi\u0026#249; tale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; proprio la tutela della libert\u0026#224; di autodeterminazione a giustificarne, innanzitutto affinch\u0026#233; sia genuina e responsabile, il bilanciamento con il dovere dello Stato di tutela della vita, la quale \u0026#171;si colloca in posizione apicale nell\u0026#8217;ambito dei diritti fondamentali della persona\u0026#187; (sentenze n. 135 del 2024, punto 5.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, e n. 50 del 2022, punto 5.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e,\u003cem\u003e \u003c/em\u003ela quale precisa, poi, al punto 5.3.: \u0026#171;[q]uando viene in rilievo il bene della vita umana, dunque, la libert\u0026#224; di autodeterminazione non pu\u0026#242; mai prevalere incondizionatamente sulle ragioni di tutela del medesimo bene, risultando, al contrario, sempre costituzionalmente necessario un bilanciamento che assicuri una sua tutela minima\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta dunque di una prospettiva radicalmente diversa da quella che animava la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e originaria della punizione dell\u0026#8217;aiuto al suicidio prevista dall\u0026#8217;art. 580 cod. pen., rivolta a \u0026#171;tutelare la vita umana intesa come bene indisponibile, anche in funzione dell\u0026#8217;interesse che la collettivit\u0026#224; riponeva nella conservazione della vita dei propri cittadini\u0026#187; (ordinanza n. 207 del 2018, punto 6 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDal principio personalista di cui all\u0026#8217;art. 2 Cost. non si ricava quindi il dovere di vivere cui si rifaceva l\u0026#8217;originaria \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003edell\u0026#8217;art. 580 cod. pen., bens\u0026#236;, rovesciando la prospettiva, il preciso \u0026#171;dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo\u0026#187; (ordinanza n. 207 del 2018, punto 5 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn definitiva, se l\u0026#8217;autodeterminazione della persona \u0026#171;evoca l\u0026#8217;idea secondo cui ciascun individuo debba poter compiere da s\u0026#233; le scelte fondamentali che concernono la propria esistenza, incluse quelle che concernono la propria morte\u0026#187;, tale nozione deve essere sottoposta \u0026#171;a un bilanciamento a fronte del contrapposto dovere di tutela della vita umana; bilanciamento nell\u0026#8217;operare il quale il legislatore deve poter disporre, ad avviso di questa Corte, di un significativo margine di apprezzamento\u0026#187; (sentenza n. 135 del 2024, punto 7.3. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDel resto, l\u0026#8217;affermazione del dovere dello Stato di tutelare la vita umana \u0026#232; stata alla base anche della recente decisione di inammissibilit\u0026#224; di un \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e abrogativo che mirava a rendere lecito l\u0026#8217;omicidio del consenziente (sentenza n. 50 del 2022), \u0026#171;il cui esito positivo sarebbe stato quello di lasciare la vita umana in una situazione di insufficiente protezione, in contrasto con gli obblighi costituzionali e convenzionali menzionati\u0026#187; (sentenza n. 135 del 2024, punto 5.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; proprio in tale prospettiva che la giurisprudenza di questa Corte ha sviluppato, su un duplice livello, le condizioni per accedere al suicidio assistito, dato che se questo, per un verso, \u0026#171;amplia gli spazi riconosciuti all\u0026#8217;autonomia della persona nel decidere liberamente sul proprio destino\u0026#187;, \u0026#171;crea \u0026#8211; al tempo stesso \u0026#8211; rischi che l\u0026#8217;ordinamento ha il dovere di evitare, in adempimento del dovere di tutela della vita umana che, esso pure, discende dall\u0026#8217;art. 2 Cost.\u0026#187; (sentenza n. 135 del 2024, punto 7.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.\u0026#8211; Il primo livello attiene alla necessit\u0026#224; di prevenire il pericolo di abusi a danno delle persone deboli e vulnerabili, perch\u0026#233; in situazioni di fragilit\u0026#224; e sofferenza la scelta di porre fine alla propria vita potrebbe essere indotta o sollecitata da terze persone, per le ragioni pi\u0026#249; diverse.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eBisogna considerare, infatti, la situazione delle persone malate, depresse, psicologicamente fragili, ovvero anziane e in solitudine, le quali potrebbero essere facilmente indotte a congedarsi prematuramente dalla vita qualora l\u0026#8217;ordinamento consentisse a chiunque di cooperare, magari per ragioni di personale tornaconto, all\u0026#8217;esecuzione di una loro scelta suicidaria (ordinanza n. 207 del 2018, punto 6 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon marginale \u0026#232; poi il rischio che la richiesta di accesso al suicidio assistito costituisca una scelta non sufficientemente meditata, come ha recentemente rilevato la Corte EDU (sentenza Karsai, paragrafo 151), sottolineando altres\u0026#236; come l\u0026#8217;accertamento della genuinit\u0026#224; della richiesta del paziente divenga particolarmente difficoltoso in determinate situazioni cliniche, come nelle patologie neurodegenerative.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSono quindi le esigenze di tutela delle persone deboli e vulnerabili che danno rilievo alle precise condizioni procedurali costantemente ribadite da questa Corte (sentenze n. 135 del 2024 e n. 242 del 2019, ordinanza n. 207 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa \u0026#171;procedura medicalizzata\u0026#187;, di cui all\u0026#8217;art. 1 della legge n. 219 del 2017, \u0026#232; infatti funzionale a garantire che l\u0026#8217;accesso al suicidio assistito avvenga nell\u0026#8217;ambito di una seria assistenza medica; in sua assenza la patologia non pu\u0026#242; essere inquadrata in modo adeguato e la prospettiva della morte come unica via di uscita potrebbe essere frutto di un irrimediabile abbaglio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questo contesto assume grande importanza la concreta messa a disposizione di un percorso di cure palliative, che configura \u0026#171;un pre-requisito della scelta, in seguito, di qualsiasi percorso alternativo da parte del paziente\u0026#187; (sentenza n. 242 del 2019 e ordinanza n. 207 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, il contatto con sanitari e con una struttura effettivamente in grado di assicurare la tempestiva attivazione di terapie palliative pu\u0026#242; garantire il diritto dei pazienti a ricevere informazioni complete sul loro percorso di cura e permettere a ogni persona l\u0026#8217;opportunit\u0026#224; di confrontarsi con la malattia e con l\u0026#8217;ultimo tratto del cammino di vita in maniera dignitosa e libera da sofferenze, anche nella prospettiva di prevenire e ridurre in misura molto rilevante la domanda di suicidio assistito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;altra condizione \u0026#232; quella del necessario coinvolgimento del Servizio sanitario nazionale, a garanzia di un disinteressato accertamento della sussistenza dei requisiti di liceit\u0026#224; dell\u0026#8217;accesso alla procedura di suicidio assistito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, in attesa di un organico intervento del legislatore \u0026#8211; che ben potrebbe individuare strutture pi\u0026#249; calibrate, dal punto di vista delle competenze di etica clinica \u0026#8211;, un\u0026#8217;ulteriore condizione \u0026#232; quella del necessario parere del comitato etico territorialmente competente, funzionale anche alla specifica esigenza di ottenere un parere terzo in relazione alla domanda di accesso al suicidio assistito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.\u0026#8211; Il secondo livello \u0026#232; quello di contrastare derive sociali o culturali che inducano le persone malate a scelte suicide, quando invece ben potrebbero trovare ragioni per continuare a vivere, ove fossero adeguatamente sostenute dalle rispettive reti familiari e sociali, oltre che dalle istituzioni pubbliche nel loro complesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI rischi in questione, infatti, \u0026#171;non riguardano solo la possibilit\u0026#224; che vengano compiute condotte apertamente abusive da parte di terzi a danno della singola persona che compia la scelta di porre termine alla propria esistenza, ma riguardano anche \u0026#8211; come si \u0026#232; osservato (Corte suprema del Regno Unito, Nicklinson e altri, paragrafo 228) \u0026#8211; la possibilit\u0026#224; che, in presenza di una legislazione permissiva non accompagnata dalle necessarie garanzie sostanziali e procedimentali, si crei una \u0026#8220;pressione sociale indiretta\u0026#8221; su altre persone malate o semplicemente anziane e sole, le quali potrebbero convincersi di essere divenute ormai un peso per i propri familiari e per l\u0026#8217;intera societ\u0026#224;, e di decidere cos\u0026#236; di farsi anzitempo da parte\u0026#187; (sentenza n. 135 del 2024, punto 7.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn un contesto storico caratterizzato da tensioni sull\u0026#8217;allocazione delle risorse pubbliche, il cosiddetto \u0026#8220;diritto di morire\u0026#8221; rivendicato in alcune circostanze potrebbe essere paradossalmente percepito dal malato come un \u0026#8220;dovere di morire\u0026#8221; per non \u0026#8220;essere di peso\u0026#8221;, con un grave abbassamento della sensibilit\u0026#224; morale collettiva che tutela le persone pi\u0026#249; fragili, spesso, peraltro, \u0026#8220;invisibili\u0026#8221;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale scivolamento colliderebbe frontalmente con il principio personalista che anima la Costituzione italiana.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa questo principio deriva, invece, il dovere della Repubblica di rispondere all\u0026#8217;appello che sgorga dalla fragilit\u0026#224;, in modo che una persona malata possa avvertire la solidariet\u0026#224; attorno a s\u0026#233; non a tratti, non a prolungate intermittenze, ma in via continuativa, attraverso un percorso di effettiva presa in carico da parte del sistema sanitario e sociale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDiventa quindi cruciale garantire adeguate forme di sostegno sociale, di assistenza sanitaria e sociosanitaria domiciliare continuativa, perch\u0026#233; la presenza o meno di queste forme di assistenza condiziona le scelte della persona malata e pu\u0026#242; costituire lo spartiacque tra la scelta di vita e la richiesta di morte. \u0026#200; inoltre rilevante mettere a disposizione delle persone con malattie inguaribili tutti gli strumenti tecnologici e informatici che permettono loro di superare l\u0026#8217;isolamento e ampliare la possibilit\u0026#224; di comunicazione e interazione con gli altri. Al tempo stesso non pu\u0026#242; essere trascurato il \u0026#8220;prendersi cura\u0026#8221; anche di coloro che, nelle famiglie o all\u0026#8217;interno delle relazioni affettive, assistono i pazienti in situazioni particolarmente difficili e per lunghi periodi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.3.\u0026#8211; Gi\u0026#224; nell\u0026#8217;ordinanza n. 207 del 2018 questa Corte aveva, peraltro, stigmatizzato il rischio di una \u0026#171;prematura rinuncia, da parte delle strutture sanitarie, a offrire sempre al paziente medesimo concrete possibilit\u0026#224; di accedere a cure palliative\u0026#187; (punto 10 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e), del resto inserite nell\u0026#8217;ambito dei livelli essenziali di assistenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa evidenziato che, a oggi, in Italia: a) non \u0026#232; garantito un accesso universale ed equo alle cure palliative nei vari contesti sanitari, sia domiciliari che ospedalieri; b) vi sono spesso lunghe liste di attesa (intollerabili in relazione a chi versa in situazioni di grave sofferenza); c) si sconta una mancanza di personale adeguatamente formato e una distribuzione territoriale dell\u0026#8217;offerta troppo divaricata (in tal senso Comitato nazionale per la bioetica, parere \u0026#8220;Cure Palliative\u0026#8221;, approvato il 14 dicembre 2023); d) la stessa effettiva presa in carico da parte del servizio sociosanitario, per queste persone, \u0026#232; a volte insufficiente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte, pertanto, non pu\u0026#242; che rinnovare, con decisione, lo \u0026#171;stringente appello\u0026#187; al legislatore (sentenza n. 135 del 2024, punto 10 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e) affinch\u0026#233; dia corso a un adeguato sviluppo delle reti di cure palliative e di una effettiva presa in carico da parte del sistema sanitario e sociosanitario, al fine di evitare un ricorso improprio al suicidio assistito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Va, infine, ribadito con forza l\u0026#8217;auspicio, gi\u0026#224; formulato nell\u0026#8217;ordinanza n. 207 del 2018, nella sentenza n. 242 del 2019 e da ultimo nella sentenza n. 135 del 2024, che il legislatore e il Servizio sanitario nazionale intervengano prontamente ad assicurare concreta e puntuale attuazione a quanto stabilito dalla sentenza n. 242 del 2019, ferma restando la possibilit\u0026#224; per il legislatore di dettare una diversa disciplina nel rispetto delle esigenze richiamate ancora una volta dalla presente pronuncia.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 580 del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 32, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Milano con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFrancesco VIGAN\u0026#210;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eLuca ANTONINI, Redattori\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 20 maggio 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eAllegato:\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eOrdinanza letta all\u0027udienza del 26 marzo 2025\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eORDINANZA\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e gli atti relativi al giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 580 del codice penale, promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Milano, con ordinanza del 21 giugno 2024, iscritta al numero 164 del registro ordinanze 2024, e pubblicata nel numero 38 della \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica, prima serie speciale, dell\u0027anno 2024.\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003eR\u003c/em\u003e\u003cem\u003eilevato \u003c/em\u003eche, in data 8 ottobre 2024, hanno depositato atto di intervento D. M., P. F., M.L. R. e L. M., persone che deducono di essere capaci di assumere decisioni libere e autonome e affette da patologie irreversibili, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, finora sopportate anche grazie all\u0027assistenza delle persone a loro vicine e dei sanitari, e che precisano di non essere soggette a trattamenti di sostegno vitale, nei sensi di cui alla sentenza n. 135 del 2024 di questa Corte;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, in particolare, a sostegno della propria legittimazione, gli intervenienti assumono: a) di essere titolari di un interesse qualificato a che l\u0027ordinamento continui a conservare il suddetto requisito, posto a presidio del loro diritto alla vita; b) che, in assenza dello stesso, sarebbe per loro concreto il rischio di \u0026#171;essere indotti ad una richiesta \"anticonservativa\"\u0026#187; di aiuto al suicidio, che equivarrebbe \u0026#171;ad una sorta di annichilazione del loro valore personale e, comunque, ad una mera, individuale disposizione della propria esistenza\u0026#187;; c) che l\u0027evenienza da ultimo ipotizzata \u0026#171;rischierebbe di non consentire loro, in pratica, di far valere in tempo utile le proprie ragioni\u0026#187;; d) che altrettanto immediata e diretta sarebbe l\u0027incidenza, sul loro diritto alla dignit\u0026#224; personale, di una pronuncia di fondatezza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate, poich\u0026#233; essi \u0026#171;si vedrebbero destinatari da parte dell\u0027ordinamento di un giudizio di minor valore della propria vita rispetto a quella degli altri consociati\u0026#187;; e) che non avrebbero altra sede processuale a cui accedere per la tutela dei propri diritti.\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato \u003c/em\u003eche D. M., P. F., M.L. R. e L. M. non sono parti del giudizio principale;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (\u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e, ordinanze allegate alle sentenze n. 39 del 2024, n. 130 del 2023 e n. 158 del 2020), la partecipazione al giudizio incidentale di legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#232; circoscritta, di norma, alle parti del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale);\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, in questo ambito, l\u0027intervento di soggetti estranei al giudizio principale \u0026#232; ammissibile soltanto quando si tratti di terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (art. 4, comma 3, delle Norme integrative) e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (\u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e, ordinanze allegate alle sentenze n. 39 e n. 22 del 2024, n. 206 del 2019);\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche l\u0027intervento \u0026#232;, quindi, normalmente ammissibile solo nell\u0027ipotesi in cui l\u0027incidenza sulla posizione soggettiva dell\u0027interveniente non derivi, come per tutte le altre situazioni sostanziali disciplinate dalla norma censurata, dalla pronuncia sulla legittimit\u0026#224; costituzionale della legge stessa, ma sia conseguenza immediata e diretta dell\u0027effetto che la pronuncia di questa Corte produrrebbe sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e (\u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e, ordinanze allegate alle sentenze n. 135 e n. 22 del 2024, n. 130 del 2023 e n. 210 del 2021);\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche questa Corte, in un giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale sullo stesso art. 580 cod. pen., ha ammesso l\u0027intervento di due persone, pur estranee al giudizio principale, in quanto \u0026#171;l\u0027evoluzione delle rispettive patologie rischierebbe di non consentire loro, in pratica, di far valere in tempo utile le proprie ragioni\u0026#187; in relazione a questioni che, coinvolgendo \u0026#171;la vita stessa\u0026#187; delle intervenienti, richiedevano a questa Corte in particolar modo di \u0026#171;assicurare tutela al diritto di difesa nella sua essenziale dimensione di effettivit\u0026#224;\u0026#187; (ordinanza allegata alla sentenza n. 135 del 2024);\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, in ragione della patologia da cui ognuno degli intervenienti \u0026#232; affetto, anche le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale in esame coinvolgono problematiche attinenti alla vita e alle personalissime decisioni intorno a essa;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, nella prospettiva, gi\u0026#224; richiamata, di assicurare tutela al diritto di difesa, la peculiare posizione degli intervenienti trova in questo giudizio incidentale l\u0027unica sede per essere fatta valere;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, pertanto, D. M., P. F., M.L. R. e L. M. sono legittimati a partecipare al presente giudizio.\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e ammissibili gli interventi spiegati da D. M., P. F., M.L. R. e L. M.\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Giovanni Amoroso, Presidente\r\n\u003c/p\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20250520130449.pdf","oggetto":"Reati e pene - Aiuto al suicidio - Previsione della punibilit\u0026#224; della condotta di chi agevola l\u0026#8217;altrui suicidio nella forma di aiuto al suicidio medicalmente assistito di persona non tenuta in vita a mezzo di trattamento di sostegno vitale affetta da una patologia irreversibile fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili che abbia manifestato la propria decisione, formatasi in modo libero e consapevole, di porre fine alla propria vita - Ipotesi di sussistenza di tutti i requisiti per l\u0026#8217;accesso al suicidio assistito stabiliti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019 a eccezione del requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale - Irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento in quei casi, come quelli di specie, in cui il paziente non abbia in corso un trattamento di sostegno vitale in quanto ritenuto futile o inutile - Discriminazione rispetto a una condizione personale del tutto accidentale in quanto dipendente dalla tipologia della malattia - Violazione del diritto all\u0026#8217;autodeterminazione nelle scelte terapeutiche - Lesione della dignit\u0026#224; della persona - Ingiustificata interferenza nel diritto convenzionale al rispetto della vita privata e familiare.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46773","titoletto":"Diritti inviolabili o fondamentali - In genere - Autodeterminazione della persona (in particolare: scelta della propria morte) - Necessità di operare un bilanciamento, da parte del legislatore, con il dovere di tutela della vita umana - Necessità, per valutare le condizioni di accesso al suicidio assistito, che vengano tutelati i pericoli di abusi a danno di persone deboli e vulnerabili, in omaggio al principio costituzionale personalista. (Classif. 081001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eSe l’autodeterminazione della persona evoca l’idea secondo cui ciascun individuo debba poter compiere da sé le scelte fondamentali che concernono la propria esistenza, incluse quelle che concernono la propria morte, tale nozione deve essere sottoposta a un bilanciamento a fronte del contrapposto dovere di tutela della vita umana; bilanciamento nell’operare il quale il legislatore deve poter disporre di un significativo margine di apprezzamento. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 135/2024 - mass. 46213; S. 50/2022 - mass. 44534; O. 207/2018 - mass. 41525\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLe condizioni per accedere al suicidio assistito si pongono su un duplice livello: per un verso, occorre prevenire il pericolo di abusi a danno delle persone deboli e vulnerabili, perché in situazioni di fragilità e sofferenza la scelta di porre fine alla propria vita potrebbe essere indotta o sollecitata da terze persone. In questo contesto assume grande importanza la concreta messa a disposizione di un percorso di cure palliative, nonché il necessario coinvolgimento del SSN, a garanzia di un disinteressato accertamento della sussistenza dei requisiti di liceità dell’accesso alla procedura di suicidio assistito. Infine, in attesa di un organico intervento del legislatore, è necessario anche il parere del comitato etico territorialmente competente. Il secondo livello è quello di contrastare derive sociali o culturali che inducano le persone malate a scelte suicide, quando invece ben potrebbero trovare ragioni per continuare a vivere, ove fossero adeguatamente sostenute dalle rispettive reti familiari e sociali, oltre che dalle istituzioni pubbliche nel loro complesso. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 135/2024 - mass. 46213; S. 242/2019 - mass. 40813; O. 207/2018 - mass. 41525\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIn un contesto storico caratterizzato da tensioni sull’allocazione delle risorse pubbliche, il c.d. “diritto di morire” rivendicato in alcune circostanze potrebbe essere paradossalmente percepito dal malato come un “dovere di morire” per non “essere di peso”, con un grave abbassamento della sensibilità morale collettiva che tutela le persone più fragili, spesso, peraltro, “invisibili”. Tale scivolamento colliderebbe frontalmente con il principio personalista che anima la Costituzione italiana. Da questo principio deriva, invece, il dovere della Repubblica di rispondere all’appello che sgorga dalla fragilità, in modo che una persona malata possa avvertire la solidarietà attorno a sé non a tratti, non a prolungate intermittenze, ma in via continuativa, attraverso un percorso di effettiva presa in carico da parte del sistema sanitario e sociale. Diventa quindi cruciale garantire adeguate forme di sostegno sociale, di assistenza sanitaria e sociosanitaria domiciliare continuativa, perché la presenza o meno di queste forme di assistenza condiziona le scelte della persona malata e può costituire lo spartiacque tra la scelta di vita e la richiesta di morte. Al tempo stesso non può essere trascurato il “prendersi cura” anche di coloro che, nelle famiglie o all’interno delle relazioni affettive, assistono i pazienti in situazioni particolarmente difficili e per lunghi periodi.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46774","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46774","titoletto":"Reati e pene - In genere - Aiuto al suicidio - Aiuto al suicidio medicalmente assistito - Sussistenza di tutti i requisiti stabiliti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019, come interpretata dal rimettente, ad eccezione del requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale in quanto rifiutati ab origine - Impossibilità di ricorrere all\u0027aiuto al suicidio medicalmente assistito - Denunciata irragionevolezza, disparità di trattamento, violazione del diritto all\u0027autodeterminazione nelle scelte terapeutiche, della dignità della persona, nonché al diritto convenzionale all\u0027autodeterminazione del paziente - Erroneo presupposto interpretativo - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 210001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 580 cod. pen., sollevate dal GIP del Tribunale di Milano in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 32, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, nella parte in cui, per la non punibilità dell’aiuto al suicidio medicalmente assistito, non si estenderebbe alla situazione in cui il paziente rifiuti l’attivazione di un trattamento di sostegno vitale, pur in presenza di una indicazione medica in tal senso, in quanto da lui ritenuto futile o comunque espressivo di accanimento terapeutico. Il presupposto interpretativo del rimettente, relativo all’area di non punibilità sancita dalla sentenza n. 242 del 2019, non è corretto. Alla luce della sentenza n. 135 del 2024, infatti, il diritto fondamentale scaturente dagli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., di fronte al quale non è giustificabile sul piano costituzionale un divieto assoluto di aiuto al suicidio, comprende anche – prima ancora del diritto a interrompere i trattamenti sanitari in corso, benché necessari alla sopravvivenza – quello di rifiutare \u003cem\u003eab origine \u003c/em\u003el’attivazione dei trattamenti stessi. Dal punto di vista costituzionale, non vi può essere distinzione tra la situazione del paziente già sottoposto a trattamenti di sostegno vitale, di cui può pretendere l’interruzione, e quella del paziente che, per sopravvivere, necessiti, in base a valutazione medica, dell’attivazione di simili trattamenti, che però può rifiutare: nell’uno e nell’altro caso, la Costituzione e, in ossequio ad essa, la legge ordinaria (art. 1, comma 5, della legge n. 219 del 2017) riconoscono al malato il diritto di scegliere di congedarsi dalla vita con effetti vincolanti nei confronti dei terzi. Conseguentemente, nella misura in cui sussista una indicazione medica di necessità dell’attivazione di un trattamento di sostegno vitale, il paziente può rifiutarlo e accedere al suicidio assistito, laddove sussistano tutti gli altri requisiti sostanziali e procedurali indicati dalla sentenza n. 242 del 2019. Pertanto, non sussiste l’asserita disparità di disciplina tra il paziente che abbia accesso al suicidio assistito, essendo già sottoposto a trattamenti di sostegno vitale, e quello che invece tali trattamenti abbia rifiutato, nonostante un’indicazione medica in tal senso, ritenendoli comunque futili o espressivi di accanimento terapeutico. Laddove invece il paziente non si trovi in tale condizione e decida di rifiutare trattamenti (terapeutici o palliativi), la diversità di disciplina rispetto ai pazienti che hanno accesso al suicidio assistito dovrà essere considerata non irragionevole. Quanto all’asserita lesione del diritto all’autodeterminazione del paziente, non è affatto necessario, ai fini dell’accesso al suicidio assistito, che il paziente inizi il trattamento di sostegno vitale giudicato necessario dal medico, per poi chiedere di interromperlo. Infine, quanto alle censure concernenti la lamentata violazione, per il tramite dell’art. 117, primo comma, Cost., degli artt. 8 e 14 CEDU, esse, per un verso, devono essere dichiarate non fondate nella misura in cui assumono a presupposto l’impossibilità di equiparare l’effettiva sottoposizione a un trattamento medico di sostegno vitale al rifiuto dello stesso, pur in presenza di una valutazione medica relativa alla sua necessità nel caso concreto. Per altro verso, nella misura in cui le censure in parola mirino a estendere la non punibilità dell’aiuto al suicidio oltre tale ultima ipotesi, esse devono essere giudicate non fondate sulla base della sentenza della Corte EDU, Dániel Karsai, contro Ungheria, con cui la Corte EDU riconosce agli Stati parte un considerevole margine di apprezzamento nel bilanciare il diritto alla vita privata e le ragioni di tutela della vita umana, anche in ragione della persistente assenza di un consenso in materia tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa. Appare, peraltro, opportuno ribadire il carattere essenziale che rivestono i requisiti e le condizioni procedurali per la non punibilità dell’aiuto al suicidio, i quali, nella perdurante assenza di una legislazione che disciplini la materia, sono funzionali a creare una “cintura di protezione” per scongiurare il pericolo che coloro che decidono di porre in atto il gesto estremo e irreversibile del suicidio assistito subiscano interferenze di ogni genere. Al riguardo, va evidenziato che, a oggi, in Italia: a) non è garantito un accesso universale ed equo alle cure palliative nei vari contesti sanitari, sia domiciliari che ospedalieri; b) vi sono spesso lunghe liste di attesa (intollerabili in relazione a chi versa in situazioni di grave sofferenza); c) si sconta una mancanza di personale adeguatamente formato e una distribuzione territoriale dell’offerta troppo divaricata; d) la stessa effettiva presa in carico da parte del servizio sociosanitario, per queste persone, è a volte insufficiente. Pertanto, va rinnovato lo stringente appello al legislatore affinché dia corso a un adeguato sviluppo delle reti di cure palliative e di una effettiva presa in carico da parte del sistema sanitario e sociosanitario, al fine di evitare un ricorso improprio al suicidio assistito; nonché va ribadito con forza l’auspicio che il legislatore e il SSN intervengano prontamente ad assicurare concreta e puntuale attuazione a quanto stabilito dalla sentenza n. 242 del 2019, ferma restando la possibilità per il legislatore di dettare una diversa disciplina nel rispetto delle esigenze richiamate ancora una volta dalla presente pronuncia. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 135/2024 - mass. 46213; S. 242/2019 - mass. 40813; O. 207/2018 - mass. 41525\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46773","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"580","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"32","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"convenzione europea dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)","data_legge":"","numero":"","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"convenzione europea dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)","data_legge":"","numero":"","articolo":"14","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"46014","autore":"Atzori G.","titolo":"La Corte costituzionale “allo specchio”: \u0027Cappato II\u0027 e il giudizio di costituzionalità sui propri precedenti. 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Tra (presunti) diritti, perdurante necessità di tutela degli individui fragili e vulnerabili, possibili interventi legislativi e rischio di un progressivo deterioramento costituzionale","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.federalismi.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"30","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"46340_2025_66.pdf","nome_file_fisico":"242-2019+132-2025_Campodonico.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"45994","autore":"Candido A.","titolo":"Fine vita, cure palliative, dignità: tra equilibri istituzionali (da ricercare) e conflitti di competenza (da risolvere)","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.osservatoriosullefonti.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45993_2025_66.pdf","nome_file_fisico":"66-2025_Candido.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"46758","autore":"Candido A.","titolo":"Il bilanciamento costituzionale tra vita e autodeterminazione. 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