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G., con ordinanza del 29 maggio 2024, iscritta al n. 135 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto \u003c/em\u003el\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eu\u003c/em\u003e\u003cem\u003edito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 9 giugno 2025 il Giudice relatore Francesco Vigan\u0026#242;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 9 giugno 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 29 maggio 2024 (iscritta al n. 135 reg. ord. del 2024), il Tribunale ordinario di Verona, sezione penale, ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 85, comma 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l\u0026#8217;efficienza del processo penale, nonch\u0026#233; in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), in riferimento all\u0026#8217;art. 3 della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il rimettente deve giudicare, con rito ordinario, della responsabilit\u0026#224; penale di G.L. G., imputato di atti persecutori ex art. 612-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, secondo comma, del codice penale e di danneggiamento aggravato ex art. 635, secondo comma, cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa pubblica accusa contesta all\u0026#8217;imputato di avere inviato, tra dicembre 2022 e febbraio 2023, numerosi messaggi di insulti alla persona offesa attraverso il telefono e la posta elettronica, nonch\u0026#233; di averle in pi\u0026#249; occasioni rivolto espressioni ingiuriose e minacciose in pubblico. In due occasioni, l\u0026#8217;imputato avrebbe altres\u0026#236; danneggiato l\u0026#8217;autovettura della stessa, rompendone i tergicristalli.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e riferisce che la persona offesa, con dichiarazione depositata in cancelleria il 5 aprile 2023, ha rimesso la querela nei confronti dell\u0026#8217;imputato. Quest\u0026#8217;ultimo, a mezzo di procuratore speciale, ha accettato la remissione di querela con dichiarazione resa all\u0026#8217;udienza del 17 maggio 2023, alla presenza anche della persona offesa. Il processo veniva quindi pi\u0026#249; volte rinviato, in attesa della decisione di questa Corte sulle numerose questioni allora pendenti in materia di procedibilit\u0026#224; del delitto di danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede, e poi dell\u0026#8217;entrata in vigore del decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l\u0026#8217;efficienza del processo penale nonch\u0026#233; in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), che ha previsto la perseguibilit\u0026#224; a querela della persona offesa di tale ipotesi delittuosa. Sulla base di questa sopravvenienza normativa, le parti hanno concordemente chiesto emettersi sentenza di non doversi procedere in ordine ai reati ascritti all\u0026#8217;imputato, perch\u0026#233; estinti per intervenuta rimessione di querela.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eUn tale esito sarebbe tuttavia precluso, secondo il rimettente, dall\u0026#8217;art. 9 del d.lgs. n. 31 del 2024, il quale dispone: \u0026#171;[p]er il delitto di cui all\u0026#8217;articolo 635 del codice penale, commesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, quando il fatto \u0026#232; commesso su cose esposte per necessit\u0026#224; o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, si osservano le disposizioni dell\u0026#8217;articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, ma i termini ivi previsti decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDal canto suo, l\u0026#8217;art. 85 prevede, al comma 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, che \u0026#171;[p]er i delitti previsti dagli articoli 609-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, 612-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e 612-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del codice penale, commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, si continua a procedere d\u0026#8217;ufficio quando il fatto \u0026#232; connesso con un delitto divenuto perseguibile a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il rimettente, dalla lettura congiunta di tali disposizioni si desumerebbe che il delitto di atti persecutori continuerebbe a essere procedibile d\u0026#8217;ufficio, allorch\u0026#233; esso risulti connesso con il delitto di danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede, divenuto perseguibile a querela della persona offesa in base alle disposizioni del d.lgs. n. 31 del 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTuttavia, la disposizione di cui all\u0026#8217;art. 85, comma 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 150 del 2022, della quale il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e sarebbe chiamato a fare applicazione in virt\u0026#249; del rinvio operato dall\u0026#8217;art. 9 del d.lgs. n. 31 del 2024, contrasterebbe con l\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; La rilevanza della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale emergerebbe in maniera evidente dall\u0026#8217;impossibilit\u0026#224;, allo stato, per il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e di accogliere la concorde richiesta delle parti di una pronuncia di proscioglimento per avvenuta remissione della querela. Qualora la disposizione censurata fosse invece dichiarata costituzionalmente illegittima, il processo nei confronti dell\u0026#8217;imputato dovrebbe essere infatti immediatamente definito ai sensi dell\u0026#8217;art. 129 del codice di procedura penale, in ragione della sopravvenuta perseguibilit\u0026#224; a querela di entrambi i reati ascritti all\u0026#8217;imputato e della intervenuta remissione di querela da parte della persona offesa, accettata dall\u0026#8217;imputato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA tale conclusione non osterebbe la giurisprudenza della Corte di cassazione, estesamente richiamata dal rimettente, secondo la quale, in materia di reati sessuali, la perseguibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio per effetto della connessione con un reato perseguibile d\u0026#8217;ufficio permarrebbe anche in caso di estinzione per prescrizione di quest\u0026#8217;ultimo (sono citate Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenze 19 aprile-15 luglio 2019, n. 30938; 21 settembre-17 dicembre 2018, n. 56666; 19 marzo-28 aprile 2009, n. 17846; 27 ottobre 1978-12 gennaio 1979, n. 458; sezione prima penale, sentenza 30 maggio-26 settembre 1978, n. 11331). Tale giurisprudenza non sarebbe trasponibile nel caso in esame, dal momento che l\u0026#8217;effetto estintivo sarebbe qui la conseguenza di un mutamento normativo attinente al regime di procedibilit\u0026#224; del reato connesso, e non di una vicenda attinente al singolo fatto di reato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233; costituirebbe ostacolo al proscioglimento dell\u0026#8217;imputato la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; per la quale la perseguibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio ex art. 609-\u003cem\u003esepties\u003c/em\u003e, quarto comma, numero 4), cod. pen., non verrebbe meno neppure nell\u0026#8217;ipotesi di abolizione del reato connesso perseguibile d\u0026#8217;ufficio (\u0026#232; citata Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenza 31 gennaio-18 aprile 2019, n. 17070). Ad avviso del rimettente, tale principio sarebbe basato sull\u0026#8217;erroneo presupposto che il regime di procedibilit\u0026#224; dei delitti sessuali sia determinato al momento iniziale del processo, rimanendo poi fermo per tutta la durata del rapporto processuale. Una tale lettura renderebbe infatti priva di autonomo significato la previsione legislativa censurata, la quale sarebbe stata introdotta proprio per evitare che, in difetto di essa, la sopravvenuta procedibilit\u0026#224; a querela dei reati connessi comportasse un mutamento del regime di procedibilit\u0026#224; dei delitti ivi indicati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente passa analiticamente in rassegna gli approdi della giurisprudenza di legittimit\u0026#224; rispetto \u0026#171;alla natura anche sostanziale delle previsioni in materia di procedibilit\u0026#224;, con conseguente applicazione ad esse della disciplina dettata dall\u0026#8217;art. 2 c.p., in materia di successione di leggi penali nel tempo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOsserva quindi che la disposizione censurata, impedendo l\u0026#8217;applicazione del principio di retroattivit\u0026#224; \u003cem\u003ein mitius\u003c/em\u003e nel caso da essa disciplinato, contrasterebbe con l\u0026#8217;art. 3 Cost. sotto due distinti profili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.1.\u0026#8211; In primo luogo, la deroga all\u0026#8217;applicazione di questo principio sarebbe ingiustificata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente ricorda come questa Corte abbia riconosciuto che il principio di retroattivit\u0026#224; della legge pi\u0026#249; favorevole pu\u0026#242; \u0026#171;subire deroghe per via di legislazione ordinaria, quando ne ricorra una sufficiente ragione giustificativa\u0026#187; (\u0026#232; citata testualmente la sentenza n. 236 del 2011, ma anche le sentenze n. 198 del 2022, n. 238 del 2020, n. 63 del 2019, n. 215 del 2008, n. 393 del 2006, n. 80 del 1995, n. 74 del 1980 e n. 6 del 1978).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ritiene, per l\u0026#8217;appunto, che nel caso in esame non sussistano adeguate ragioni giustificative della deroga al generale principio di retroattivit\u0026#224; della \u003cem\u003elex mitior\u003c/em\u003e. Rispetto ai reati contro la libert\u0026#224; sessuale, la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e della perseguibilit\u0026#224; a querela sarebbe stata ravvisata dalla giurisprudenza nell\u0026#8217;esigenza di evitare \u0026#171;che la pubblicizzazione di fatti attinenti alla sfera intima possa spesso riuscire pi\u0026#249; di danno che di vantaggio per la vittima del reato\u0026#187;. Tale \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e non opererebbe, per\u0026#242;, allorch\u0026#233; un processo debba comunque svolgersi, per effetto della procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio di un reato connesso a quello contro la libert\u0026#224; sessuale; il che spiegherebbe perch\u0026#233;, una volta \u0026#171;verificatosi l\u0026#8217;effetto attrattivo del reato perseguibile d\u0026#8217;ufficio su quello (o quelli) perseguibili a querela di parte, esso perman[ga] per tutta la durata del rapporto processuale\u0026#187; (\u0026#232; citata nuovamente Cass., n. 17070 del 2019). L\u0026#8217;argomento non potrebbe, tuttavia, essere trasposto ai delitti di cui agli artt. 612-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e 612-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e cod. pen., rispetto ai quali la persona offesa ha sempre la possibilit\u0026#224;, salvo rare eccezioni, di rimettere la querela, anche dopo l\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;azione penale. N\u0026#233; altre ragioni giustificative parrebbero emergere dai lavori preparatori della disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.2.\u0026#8211; In secondo luogo, la disciplina censurata creerebbe una irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento tra i casi in cui i delitti previsti dagli artt. 609-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, 612-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e 612-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003ecod. pen. siano connessi a reati divenuti perseguibili a querela in base al d.lgs. n. 150 del 2022, e i casi in cui essi siano connessi a un delitto di danneggiamento commesso su cose esposte alla pubblica fede, divenuto perseguibile a querela in base al d.lgs. n. 31 del 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOsserva infatti il rimettente che il d.lgs. n. 150 del 2022 \u0026#232; entrato in vigore il 30 dicembre 2022. Il censurato comma 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 85, inserito in tale decreto dalla legge n. 199 del 2022, in sede di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonch\u0026#233; in materia\u0026#160;di termini di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e di disposizioni relative a controversie della giustizia sportiva, nonch\u0026#233; di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2, di attuazione del Piano nazionale contro una pandemia influenzale\u0026#160;e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali) \u0026#232;, invece, entrato in vigore soltanto il 31 dicembre 2022. A parere del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, dunque, il 30 dicembre 2022 si sarebbero prodotte tutte le modifiche \u003cem\u003ein mitius\u003c/em\u003e relative al regime di procedibilit\u0026#224; dei reati contemplati dal d.lgs. n. 150 del 2022, compresa quella relativa ai delitti di cui agli artt. 609-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, 612-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e 612-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003ecod. pen. connessi a delitti divenuti procedibili a querela in base allo stesso d.lgs. n. 150 del 2022. La deroga a tale disciplina stabilita dal censurato comma 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 85, entrata in vigore il giorno successivo, non avrebbe dal canto suo potuto applicarsi retroattivamente, stante il suo carattere sfavorevole: e non sarebbe \u0026#8211; dunque \u0026#8211; valsa a ripristinare l\u0026#8217;ormai abrogato regime di procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio rispetto a tali ipotesi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 85, comma 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 150 del 2022 avrebbe invece trovato applicazione soltanto con riguardo all\u0026#8217;ipotesi prevista dal d.lgs. n. 31 del 2024, rappresentata dalla connessione dei delitti ivi menzionati con un delitto di danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede, divenuto procedibile a querela proprio in forza di tale decreto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon conseguente irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento tra ipotesi del tutto omogenee.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA parere dell\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, il rimettente muoverebbe da \u0026#171;una lettura del parametro di costituzionalit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost. non sintonica con la giurisprudenza costituzionale\u0026#187;, fondando la questione sollevata non gi\u0026#224; su profili di manifesta irragionevolezza o assoluta arbitrariet\u0026#224;, quanto piuttosto sulla natura meramente inopportuna o discutibile della disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto al primo profilo di contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost. evidenziato dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, non sarebbe ravvisabile alcuna manifesta irragionevolezza nella disposizione censurata. All\u0026#8217;opposto, la limitazione al principio di retroattivit\u0026#224; \u003cem\u003ein mitius\u003c/em\u003e prevista dal legislatore si fonderebbe su esigenze di tutela della persona offesa dal reato, in ambiti in cui essa \u0026#232; spesso \u0026#171;connotata da particolare vulnerabilit\u0026#224;\u0026#187;. Tale limitazione sarebbe finalizzata a \u0026#171;fare scudo\u0026#187; alle persone offese evitando loro \u0026#171;la scelta, a distanza di un tempo anche non breve dai fatti e, in tesi, dall\u0026#8217;inizio del processo penale, del se esporsi, proponendo querela, perch\u0026#233; il processo continui, oppure omettere di tanto fare\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSintomatica dell\u0026#8217;esigenza di favorire \u0026#171;la rapida uscita dal circuito processuale delle vittime\u0026#187; sarebbe anche la disciplina risultante dal combinato disposto degli artt. 392, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, e 190-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. proc. pen., in materia di incidente probatorio per l\u0026#8217;esame della vittima dei reati qui in rilievo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto al secondo profilo di irragionevolezza ricostruito dal rimettente, \u0026#171;ammesso e (assolutamente) non concesso che sia condivisibile la ricostruzione giuridico-normativa operata dal Giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e\u0026#187;, mancherebbe il presupposto fondante di una disparit\u0026#224; di trattamento, poich\u0026#233; non si sarebbe di fronte a situazioni identiche disciplinate in maniera differente. Il rimettente porrebbe a confronto il caso della connessione con il delitto di \u0026#171;danneggiamento aggravato\u0026#187; con il caso della connessione con altri reati, rispetto ai quali il d.lgs. n. 150 del 2022 ha previsto la perseguibilit\u0026#224; a querela. Tuttavia, la \u0026#171;diversit\u0026#224; dei reati connessi\u0026#187; sarebbe elemento sufficiente per \u0026#171;ritenere insostenibile la premessa concettuale da cui prende le mosse il Tribunale di Verona nell\u0026#8217;articolare la seconda censura\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Verona, sezione penale, ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 85, comma 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 150 del 2022 (la cosiddetta \u0026#8220;riforma Cartabia\u0026#8221;), inserito dalla legge n. 199 del 2022 in sede di conversione del decreto-legge n. 162 del 2022, ritenendolo in contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Tale disposizione recita: \u0026#171;[p]er i delitti previsti dagli articoli 609-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, 612-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e 612-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del codice penale, commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, si continua a procedere d\u0026#8217;ufficio quando il fatto \u0026#232; connesso con un delitto divenuto perseguibile a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa medesima disposizione \u0026#232; richiamata dall\u0026#8217;art. 9 del d.lgs. n. 31 del 2024 (il cosiddetto decreto \u0026#8220;correttivo\u0026#8221; della riforma Cartabia), il quale dal canto suo prevede: \u0026#171;[p]er il delitto di cui all\u0026#8217;articolo 635 del codice penale, commesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, quando il fatto \u0026#232; commesso su cose esposte per necessit\u0026#224; o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, si osservano le disposizioni dell\u0026#8217;articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, ma i termini ivi previsti decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 9 del d.lgs. n. 31 del 2024 si connette a sua volta alla disposizione di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), del medesimo decreto, che ha introdotto il regime di procedibilit\u0026#224; a querela (anzich\u0026#233; d\u0026#8217;ufficio, come in passato) per il delitto di danneggiamento di cose esposte per necessit\u0026#224; o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede previsto dall\u0026#8217;art. 635, secondo comma, numero 1), cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Questo complesso reticolo normativo incide sul regime della procedibilit\u0026#224; dei delitti di violenza sessuale (art. 609-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen.), atti persecutori (art. 612-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen.) e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e cod. pen.), commessi prima dell\u0026#8217;entrata in vigore del d.lgs. n. 31 del 2024, allorch\u0026#233; siano connessi con un delitto di danneggiamento commesso su cose esposte alla pubblica fede.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI tre delitti in questione sono perseguibili a querela della persona offesa, salvo che in una serie di ipotesi. Tra queste, viene qui in considerazione quella in cui il delitto sia \u0026#171;connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d\u0026#8217;ufficio\u0026#187; (art. 609-\u003cem\u003esepties\u003c/em\u003e, quarto comma, numero 4, cod. pen., in relazione alla violenza sessuale; art. 612-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, quarto comma, cod. pen., in relazione agli atti persecutori; art. 612-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, quinto comma, cod. pen., in relazione alla diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti). In tal caso, anche i tre delitti in questione divengono procedibili d\u0026#8217;ufficio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa legge lascia aperto per\u0026#242; il quesito circa la disciplina applicabile nell\u0026#8217;ipotesi in cui il delitto connesso fosse procedibile d\u0026#8217;ufficio al momento della commissione dei fatti, ma divenga procedibile a querela per effetto di una modifica normativa successiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta specifica ipotesi non era regolata dalla versione originaria della \u0026#8220;riforma Cartabia\u0026#8221;, che pure aveva trasformato il regime di procedibilit\u0026#224; di numerosi delitti, prevedendone la procedibilit\u0026#224; a querela.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl censurato art. 85, comma 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 150 del 2022 \u0026#8211; introdotto dalla legge n. 199 del 2022, in sede di conversione del d.l. n. 162 del 2022 \u0026#8211; fornisce invece una specifica soluzione al quesito: il regime di procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio dei delitti di cui agli artt. 609-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, 612-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e 612-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e cod. pen. viene mantenuto fermo anche nell\u0026#8217;ipotesi in cui il delitto connesso, procedibile d\u0026#8217;ufficio al momento della sua commissione, sia divenuto successivamente procedibile a querela per effetto della stessa \u0026#8220;riforma Cartabia\u0026#8221;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale disposizione \u0026#232; stata poi estesa \u0026#8211; in forza del richiamo contenuto nell\u0026#8217;art. 9 del \u0026#8220;correttivo\u0026#8221; \u0026#8211; all\u0026#8217;ipotesi in cui i tre delitti in questione siano connessi a un danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede, divenuto procedibile a querela in base allo stesso d.lgs. n. 31 del 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Secondo il rimettente, la regola stabilita dalla disposizione censurata si porrebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost., sotto un duplice concorrente profilo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnzitutto, essa derogherebbe senza alcuna giustificazione al principio della retroattivit\u0026#224; della \u003cem\u003elex mitior\u003c/em\u003e, applicabile anche ai mutamenti favorevoli del regime di procedibilit\u0026#224; del reato (primo profilo di censura).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn secondo luogo, essa creerebbe \u0026#8211; parimenti in violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost. \u0026#8211; una irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento fra i casi in cui uno dei tre delitti menzionati dalla disposizione censurata (i delitti, cio\u0026#232;, previsti dagli artt. 609-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, 612-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e 612-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e cod. pen.) sia connesso a un delitto divenuto procedibile a querela in base alla \u0026#8220;riforma Cartabia\u0026#8221; (il d.lgs. n. 150 del 2022), e quelli invece in cui uno dei tre delitti sia connesso con un delitto di danneggiamento di cose esposte a pubblica fede, divenuto procedibile a querela soltanto in base al successivo \u0026#8220;correttivo\u0026#8221; (il d.lgs. n. 31 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il rimettente, infatti, la disposizione censurata \u0026#8211; introdotta nel testo della \u0026#8220;riforma Cartabia\u0026#8221; dalla legge n. 199 del 2022, di conversione del d.l. n. 162 del 2022, entrata in vigore il 31 dicembre 2022 \u0026#8211; non sarebbe applicabile all\u0026#8217;ipotesi della connessione dei tre delitti in questione con i delitti divenuti procedibili a querela in base alla \u0026#8220;riforma Cartabia\u0026#8221;. Ci\u0026#242; in quanto tale riforma \u0026#232; entrata in vigore il 30 dicembre 2022, e dunque il giorno precedente l\u0026#8217;entrata in vigore della disposizione censurata: data, questa, in cui \u0026#8211; per effetto del principio della retroattivit\u0026#224; della \u003cem\u003elex mitior\u003c/em\u003e \u0026#8211; si sarebbe ormai \u003cem\u003eipso iure \u003c/em\u003eprodotto il venir meno dell\u0026#8217;originario regime di procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio dei tre delitti in questione per i delitti commessi sotto la vecchia disciplina. L\u0026#8217;entrata in vigore, il giorno successivo, del censurato comma 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022 non sarebbe, dunque, valsa a determinare l\u0026#8217;applicazione retroattiva di una pi\u0026#249; sfavorevole disciplina. Con conseguente irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento per situazioni in realt\u0026#224; del tutto omogenee (secondo profilo di censura).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Preliminare all\u0026#8217;esame del merito della questione \u0026#232; la precisa messa a fuoco della disciplina censurata, al filtro della sua rilevanza nel procedimento \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente deve giudicare della responsabilit\u0026#224; di un imputato accusato di atti persecutori (art. 612-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen.) connessi con un danneggiamento commesso su cose esposte alla pubblica fede (art. 635, secondo comma, numero 1, cod. pen.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOggetto dei suoi dubbi di illegittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#232; dunque, come sottolineato dallo stesso rimettente, l\u0026#8217;art. 85, comma 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 150 del 2022 in quanto richiamato dall\u0026#8217;art. 9 del d.lgs. n. 31 del 2024. \u0026#200; infatti quest\u0026#8217;ultima disposizione che estende il raggio applicativo della prima all\u0026#8217;ipotesi, che qui rileva, in cui i delitti di violenza sessuale, atti persecutori e diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti siano connessi con un delitto di danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eResta dunque esclusa in questa sede ogni valutazione sulla legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 85, comma 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 150 del 2022, isolatamente considerato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, dal momento che il delitto della cui procedibilit\u0026#224; si controverte nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#232; unicamente quello di atti persecutori (art. 612-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen.), l\u0026#8217;oggetto dello scrutinio di questa Corte deve essere ulteriormente circoscritto alla parte della disposizione che concerne, appunto, tale delitto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Prima di esaminare il merito della questione, occorre verificare la correttezza del presupposto attorno a cui si articola la prospettazione del rimettente: quello, cio\u0026#232;, per cui la disposizione censurata avrebbe natura derogatoria rispetto alla ordinaria retroattivit\u0026#224; della \u003cem\u003elex mitior\u003c/em\u003e in materia penale. \u0026#200; proprio ascrivendo tale funzione alla disposizione, infatti, che il rimettente ne assume la contrariet\u0026#224; all\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Il rimettente osserva anzitutto, correttamente, che le modificazioni del regime di procedibilit\u0026#224; sono sottoposte ai principi costituzionali che regolano la successione delle leggi penali nel tempo: irretroattivit\u0026#224; delle modifiche \u003cem\u003ein peius\u003c/em\u003e e retroattivit\u0026#224; di quelle \u003cem\u003ein mitius\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome recentemente rammentato da questa Corte, le disposizioni che prevedono il regime di procedibilit\u0026#224; a querela dei delitti hanno natura mista, sostanziale e processuale, dal momento che la querela costituisce al tempo stesso condizione di procedibilit\u0026#224; e di punibilit\u0026#224; (ordinanza n. 106 del 2024, e ivi puntuali riferimenti alla conforme giurisprudenza di legittimit\u0026#224;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eProprio sulla base di tale natura mista la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; considera la querela \u0026#171;come istituto da assimilare a quelli che entrano a comporre il quadro per la determinazione dell\u0026#8217;\u003cem\u003ean\u003c/em\u003e e del \u003cem\u003equomodo\u003c/em\u003e di applicazione del precetto\u0026#187;, con conseguente applicazione alle disposizioni relative dei principi sulla successione delle leggi penali nel tempo di cui all\u0026#8217;art. 2, quarto comma, cod. pen. (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 21 giugno-7 settembre 2018, n. 40150, e ivi ulteriori riferimenti).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa ci\u0026#242; deriva la necessaria sottoposizione delle disposizioni che modificano il regime di procedibilit\u0026#224; di un delitto ai principi costituzionali che sovraintendono alla successione di leggi penali nel tempo: e cio\u0026#232; il divieto di applicazione retroattiva delle modifiche sfavorevoli al reo, da un lato; e il principio dell\u0026#8217;applicazione retroattiva delle modifiche pi\u0026#249; favorevoli al reo, dall\u0026#8217;altro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Resta per\u0026#242; da chiarire se la disposizione censurata costituisca effettivamente una deroga al principio di retroattivit\u0026#224; delle modifiche \u003cem\u003ein mitius\u003c/em\u003e. A tal fine, occorre stabilire se \u0026#8211; in assenza di tale disposizione \u0026#8211; si sarebbe comunque verificata una \u003cem\u003eperpetuatio\u003c/em\u003e della procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio (tra gli altri) del delitto di atti persecutori originariamente connesso con un delitto procedibile d\u0026#8217;ufficio, allorch\u0026#233; quest\u0026#8217;ultimo fosse divenuto procedibile a querela; ovvero se tale effetto sia ascrivibile proprio e soltanto alla disposizione censurata, la quale avrebbe in tale ipotesi derogato all\u0026#8217;effetto favorevole per l\u0026#8217;imputato che si sarebbe naturalmente prodotto dal mutamento del regime di procedibilit\u0026#224; del delitto connesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.1.\u0026#8211; Nel primo senso, potrebbe invero sostenersi che la disposizione censurata si sarebbe limitata a chiarire una conseguenza gi\u0026#224; desumibile dalla disciplina previgente; sicch\u0026#233; sarebbe da escludere che tale disposizione abbia introdotto un \u003cem\u003enovum\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003enormativo idoneo a chiamare in causa il principio costituzionale della retroattivit\u0026#224; della \u003cem\u003elex mitior\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;argomento chiave in questo senso potrebbe essere quello secondo cui la procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio dei delitti di cui agli artt. 609-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, 612-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e 612-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e cod. pen. resterebbe fissata una volta per tutte nel momento stesso in cui viene ad esistenza la connessione con un qualsiasi delitto procedibile d\u0026#8217;ufficio, indipendentemente dalle vicende successive che interessino quest\u0026#8217;ultimo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale argomento potrebbe ritenersi deducibile dalla copiosa giurisprudenza di legittimit\u0026#224; \u0026#8211; con la quale il rimettente si confronta estesamente, non senza accenti critici \u0026#8211;, secondo cui, in particolare in materia di violenza sessuale, la regola sulla procedibilit\u0026#224; sancita dall\u0026#8217;art. 609-\u003cem\u003esepties\u003c/em\u003e, quarto comma, numero 4), cod. pen. si cristallizzerebbe \u0026#171;al momento iniziale del processo\u0026#187; (Cass., n. 56666 del 2018), permanendo \u0026#171;per tutta la durata del rapporto processuale\u0026#187; (Cass., n. 17070 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; comporta, tra l\u0026#8217;altro, il permanere della procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio quando il delitto connesso divenga non punibile per effetto della prescrizione (da ultimo, Cass., n. 30938 del 2019), o comunque quando l\u0026#8217;imputato venga prosciolto dall\u0026#8217;imputazione relativa al reato connesso (Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenza 17 settembre 2020-8 gennaio 2021, n. 383, nonch\u0026#233; la gi\u0026#224; citata Cass., n. 56666 del 2018) per ragioni diverse dall\u0026#8217;insussistenza del reato \u0026#8211; ipotesi, quest\u0026#8217;ultima, in cui si ravviserebbe una connessione soltanto \u0026#171;apparente\u0026#187;, dissolvendosi \u003cem\u003eex tunc \u003c/em\u003eil legame intercorrente tra il delitto perseguibile d\u0026#8217;ufficio e quello perseguibile a querela (Cass., n. 383 del 2021; nello stesso senso, da ultimo, Corte di cassazione, sezione seconda penale, sentenza 9 maggio-20 giugno 2024, n. 24547).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta stessa Corte, in una invero risalente occasione, ha preso atto della giurisprudenza di legittimit\u0026#224; ora riferita, ritenendo in particolare che non contrastasse con la Costituzione il diritto vivente che, gi\u0026#224; all\u0026#8217;epoca della pronuncia, teneva ferma la procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio per il delitto di violenza sessuale in caso di connessione con altro delitto procedibile d\u0026#8217;ufficio, anche qualora quest\u0026#8217;ultimo si fosse estinto per prescrizione (sentenza n. 64 del 1998).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.2.\u0026#8211; Tuttavia, il tema ora in discussione concerne l\u0026#8217;ipotesi, a giudizio di questa Corte affatto diversa, in cui il delitto connesso, originariamente procedibile d\u0026#8217;ufficio, divenga procedibile a querela in forza di una legge entrata in vigore successivamente al fatto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eGli artt. 609-\u003cem\u003esepties\u003c/em\u003e, quarto comma, numero 4), cod. pen. (in relazione alla violenza sessuale), 612-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, quarto comma, cod. pen. (in relazione agli atti persecutori) e 612-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, quinto comma, cod. pen. (in relazione alla diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti) disegnano altrettante fattispecie normative complesse, imperniate sulla connessione tra i delitti in questione e un altro delitto procedibile d\u0026#8217;ufficio. Tali regole, derogatorie rispetto all\u0026#8217;ordinario regime di procedibilit\u0026#224; a querela dei delitti considerati, dispongono che \u0026#8211; in presenza del presupposto rappresentato dalla connessione con un delitto procedibile d\u0026#8217;ufficio \u0026#8211; il loro regime di procedibilit\u0026#224; venga anch\u0026#8217;esso attratto a quello della procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio. Lo schema disegnato dal legislatore \u0026#232;, insomma, quello secondo cui il regime di procedibilit\u0026#224; del reato \u0026#8220;A\u0026#8221; (normalmente condizionato alla querela della persona offesa) si conforma a quello previsto per il reato \u0026#8220;B\u0026#8221;, procedibile d\u0026#8217;ufficio, in ragione della connessione tra i due reati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eMa allora, il mutamento del regime di procedibilit\u0026#224; del reato connesso per effetto di una legge sopravvenuta non pu\u0026#242; \u0026#8211; a giudizio di questa Corte \u0026#8211; non riverberarsi anche sul regime di procedibilit\u0026#224; dei tre delitti in questione: la sopravvenuta procedibilit\u0026#224; a querela del reato \u0026#8220;B\u0026#8221; fa venir meno le ragioni della (eccezionale) attrazione del reato \u0026#8220;A\u0026#8221; al regime di procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio, in precedenza previsto per il reato \u0026#8220;B\u0026#8221;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tal caso, la fattispecie complessa \u0026#8211; derogatoria rispetto alla regola generale \u0026#8211; disegnata dagli artt. 609-\u003cem\u003esepties\u003c/em\u003e, quarto comma, numero 4), 612-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, quarto comma, e 612-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, quinto comma, cod. pen. non risulter\u0026#224; pi\u0026#249; integrata. Al suo posto, si riespander\u0026#224; il regime ordinario della procedibilit\u0026#224; a querela dei delitti in discorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questa ipotesi, la legge sopravvenuta opera dunque, a tutti gli effetti, come \u003cem\u003elex mitior\u003c/em\u003e, determinando una conseguenza \u0026#8211; processuale e al tempo stesso sostanziale, in ragione della sopra evidenziata duplice natura della disciplina della procedibilit\u0026#224; \u0026#8211; favorevole all\u0026#8217;imputato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa situazione \u0026#232;, qui, nettamente diversa da quella, considerata dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224; sopra citata, in cui il reato connesso \u0026#8211; di cui resti ferma la procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio \u0026#8211; si prescriva, ovvero l\u0026#8217;imputato venga assolto dalla relativa imputazione per ragioni diverse dall\u0026#8217;insussistenza del fatto. Queste ultime attengono infatti alla concreta \u003cem\u003epunibilit\u0026#224;\u003c/em\u003e del fatto di reato connesso; mentre ci\u0026#242; che ora \u0026#232; in discussione \u0026#232; l\u0026#8217;astratto regime di \u003cem\u003eprocedibilit\u0026#224;\u003c/em\u003e di quest\u0026#8217;ultimo reato, mutato per effetto di una sopravvenienza normativa. Sopravvenienza che non pu\u0026#242; non evocare, per l\u0026#8217;appunto, le regole codicistiche di cui all\u0026#8217;art. 2 cod. pen. e, assieme, i principi costituzionali relativi alla successione delle leggi penali nel tempo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.3.\u0026#8211; Rispetto a questo meccanismo, il censurato art. 85, comma 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 150 del 2022 \u0026#8211; lungi dal porsi come norma meramente confermativa di un risultato cui l\u0026#8217;interprete sarebbe comunque pervenuto \u0026#8211; ha in realt\u0026#224; carattere innovativo, e derogatorio, rispetto all\u0026#8217;ordinario operare del principio della retroattivit\u0026#224; della legge penale pi\u0026#249; favorevole entrata in vigore dopo la commissione del fatto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione stabilisce, in effetti, la \u003cem\u003eperpetuatio\u003c/em\u003e della procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio dei delitti di violenza sessuale, atti persecutori e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, originariamente connessi con un delitto procedibile d\u0026#8217;ufficio al momento del fatto, ma divenuto procedibile a querela in base alla stessa \u0026#8220;riforma Cartabia\u0026#8221; ovvero \u0026#8211; per effetto del rinvio contenuto nell\u0026#8217;art. 9 del d.lgs. n. 31 del 2024 \u0026#8211; in forza del suo \u0026#8220;correttivo\u0026#8221;. La disposizione in tal modo deroga \u0026#8211; come giustamente osserva il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, con conclusione, peraltro, che la stessa Avvocatura generale dello Stato non contesta \u0026#8211; alla normale operativit\u0026#224; della regola sancita, a livello di legislazione ordinaria, dall\u0026#8217;art. 2, quarto comma, cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Tanto premesso, la questione \u0026#232; fondata sotto il primo profilo articolato dal rimettente, restando assorbito il secondo. Ci\u0026#242; per le ragioni di seguito sintetizzate, e pi\u0026#249; distesamente chiarite nei paragrafi successivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa costante giurisprudenza di questa Corte riconduce il fondamento del principio di retroattivit\u0026#224; della legge penale pi\u0026#249; favorevole, tra l\u0026#8217;altro, all\u0026#8217;art. 3 Cost. evocato dal rimettente (\u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e, 4.1.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale principio, al quale corrisponde il diritto dell\u0026#8217;imputato a che sia applicata nei propri confronti la legge pi\u0026#249; favorevole entrata in vigore dopo la commissione del fatto, non \u0026#232; assoluto e pu\u0026#242; subire deroghe da parte del legislatore, purch\u0026#233; esse superino un vaglio positivo di ragionevolezza, in quanto si rivelino proporzionate alle esigenze di tutela di controinteressi essi stessi dotati di rango costituzionale (\u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e, 4.2.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa deroga operata dalla disciplina censurata al principio di retroattivit\u0026#224; della legge penale pi\u0026#249; favorevole non supera, nei limiti sottoposti dal rimettente allo scrutinio di questa Corte, tale vaglio positivo di ragionevolezza e viola, pertanto, l\u0026#8217;art. 3 Cost. (\u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e, 4.3.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Il principio di retroattivit\u0026#224; della legge pi\u0026#249; favorevole in materia penale ha, secondo la giurisprudenza di questa Corte, \u0026#171;un duplice, e concorrente, fondamento. L\u0026#8217;uno \u0026#8211; di matrice domestica \u0026#8211; riconducibile allo spettro di tutela del principio di eguaglianza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost., nel cui alveo peraltro la sentenza n. 393 del 2006, in epoca immediatamente precedente alle sentenze \u0026#8220;gemelle\u0026#8221; n. 348 e n. 349 del 2007, aveva gi\u0026#224; fatto confluire gli obblighi internazionali derivanti dall\u0026#8217;art. 15, comma 1, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e dall\u0026#8217;art. 49, paragrafo 1, [della Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea], considerati in quell\u0026#8217;occasione come criteri interpretativi (sentenza n. 15 del 1996) delle stesse garanzie costituzionali. L\u0026#8217;altro \u0026#8211; di origine internazionale, ma avente ora ingresso nel nostro ordinamento attraverso l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost. \u0026#8211; riconducibile all\u0026#8217;art. 7 [della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo], nella lettura offertane dalla giurisprudenza di Strasburgo (oltre alla sentenza Scoppola, Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, decisione 27 aprile 2010, Morabito contro Italia; sentenza 24 gennaio 2012, Mihai Toma contro Romania; sentenza 12 gennaio 2016, Gouarr\u0026#233; Patte contro Andorra; sentenza 12 luglio 2016, Ruban contro Ucraina), nonch\u0026#233; alle altre norme del diritto internazionale dei diritti umani vincolanti per l\u0026#8217;Italia che enunciano il medesimo principio, tra cui gli stessi artt. 15, comma 1, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e 49, paragrafo 1, CDFUE, quest\u0026#8217;ultimo rilevante nel nostro ordinamento anche ai sensi dell\u0026#8217;art. 11 Cost.\u0026#187; (sentenza n. 63 del 2019, punto 6.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e,\u003cem\u003e \u003c/em\u003ee ivi ampi richiami a ulteriori precedenti).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa costante giurisprudenza di questa Corte ritiene invece che \u0026#171;il principio in parola resta estraneo alla sfera di tutela dell\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost., il quale si limita a sancire il distinto principio di irretroattivit\u0026#224; delle norme penali sfavorevoli, finalizzato primariamente a tutelare la libert\u0026#224; di autodeterminazione individuale, garantendo al singolo di non essere sorpreso dall\u0026#8217;inflizione di una sanzione penale per lui non prevedibile al momento della commissione del fatto. Garanzia che non \u0026#232; posta in discussione dall\u0026#8217;applicazione di una norma penale, pur pi\u0026#249; gravosa di quelle entrate in vigore successivamente, ma comunque vigente quando il fatto fu realizzato (sentenze n. 238 del 2020, n. 63 del 2019 e n. 394 del 2006)\u0026#187; (sentenza n. 176 del 2024, punto 5.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e del principio della retroattivit\u0026#224; della legge penale pi\u0026#249; favorevole riposa, piuttosto, su due concorrenti fondamenti, entrambi enucleati dalla giurisprudenza di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa un lato, il principio di eguaglianza \u0026#171;impone, in linea di massima, di equiparare il trattamento sanzionatorio dei medesimi fatti, a prescindere dalla circostanza che essi siano stati commessi prima o dopo l\u0026#8217;entrata in vigore della norma che ha disposto l\u0026#8217;\u003cem\u003eabolitio criminis \u003c/em\u003eo la modifica mitigatrice\u0026#187; (sentenza n. 394 del 2006, punto 6.4. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e). Ci\u0026#242; in quanto, in via generale, \u0026#171;[n]on sarebbe ragionevole punire (o continuare a punire pi\u0026#249; gravemente) una persona per un fatto che, secondo la legge posteriore, chiunque altro pu\u0026#242; impunemente commettere (o per il quale \u0026#232; prevista una pena pi\u0026#249; lieve)\u0026#187; (sentenza n. 236 del 2011, punto 10 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e e, pi\u0026#249; di recente, sentenza n. 176 del 2024, punto 5.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; in senso analogo, sentenze n. 238 del 2020, punto 6 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; n. 230 del 2012, punto 7 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDall\u0026#8217;altro, il principio sottende \u0026#8211; nel prisma stesso dell\u0026#8217;art. 3 Cost. \u0026#8211; il \u0026#171;diritto dell\u0026#8217;autore del reato a essere giudicato, e se del caso punito, in base all\u0026#8217;apprezzamento attuale dell\u0026#8217;ordinamento relativo al disvalore del fatto da lui realizzato, anzich\u0026#233; in base all\u0026#8217;apprezzamento sotteso alla legge in vigore al momento della sua commissione\u0026#187; (sentenza n. 63 del 2019, punto 6.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e). Tale diritto richiama, a sua volta, la garanzia della necessaria proporzione del \u003cem\u003equantum \u003c/em\u003ee dello stesso \u003cem\u003ean\u003c/em\u003e della reazione sanzionatoria rispetto al reato, secondo la valutazione del legislatore (e della comunit\u0026#224; politica che si esprime attraverso la legge) nel momento in cui la pena viene concretamente irrogata (nello stesso senso, Corte EDU, grande camera, sentenza 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia n. 2, paragrafo 108).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;altrettanto costante giurisprudenza di questa Corte riconosce, peraltro, che il diritto dell\u0026#8217;imputato a essere giudicato secondo la legge pi\u0026#249; favorevole entrata in vigore dopo la commissione del fatto non \u0026#232; assoluto, ed \u0026#232; dunque aperto a possibili deroghe da parte del legislatore, purch\u0026#233; giustificabili al metro di quello che la sentenza n. 393 del 2006 di questa Corte ha definito \u0026#171;vaglio positivo di ragionevolezza\u0026#187; (punto 6.3. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, nonch\u0026#233; \u0026#8211; in senso analogo \u0026#8211; sentenze n. 176 del 2024, punto 5.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; n. 278 e n. 238 del 2020, rispettivamente punti 11 e 7 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; n. 63 del 2019, punto 6.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e e n. 236 del 2011, punto 10 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn altre parole, in tanto una deroga al diritto in questione pu\u0026#242; trovare giustificazione sul piano costituzionale, in quanto essa risulti proporzionata all\u0026#8217;esigenza di salvaguardare altri interessi costituzionalmente rilevanti, che rischierebbero di essere pregiudicati laddove si desse luogo all\u0026#8217;applicazione retroattiva della legge penale pi\u0026#249; favorevole.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Occorre allora verificare se la deroga oggi all\u0026#8217;esame superi la verifica di legittimit\u0026#224; costituzionale ex art. 3 Cost., al metro di quel \u0026#171;vaglio positivo di ragionevolezza\u0026#187; di cui poc\u0026#8217;anzi si diceva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, la limitazione al principio di retroattivit\u0026#224; \u003cem\u003ein mitius\u003c/em\u003e stabilita dalla disposizione censurata si fonderebbe su esigenze di tutela delle persone offese, in circostanze in cui esse sarebbero specialmente vulnerabili; in particolare evitando loro la necessit\u0026#224;, magari a considerevole distanza di tempo dai fatti, di \u0026#8220;esporsi\u0026#8221; proponendo querela.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUna simile motivazione non risulta persuasiva, ed \u0026#232; comunque ben lungi dall\u0026#8217;evidenziare esigenze di tutela di interessi costituzionali di tale cogenza da controbilanciare le ragioni, poc\u0026#8217;anzi riassunte, sottese al diritto dell\u0026#8217;imputato a vedersi applicare la disciplina penale pi\u0026#249; favorevole entrata in vigore dopo la commissione del fatto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnzitutto, va rammentato che il regime ordinario stabilito dal legislatore \u0026#232; quello della procedibilit\u0026#224; a querela dei delitti menzionati dall\u0026#8217;art. 85, comma 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del d.lgs. n. 150 del 2022, e in particolare \u0026#8211; per quanto qui rileva \u0026#8211; del delitto di atti persecutori: regime che necessariamente impone alla persona offesa che abbia interesse alla punizione del proprio offensore di \u0026#8220;esporsi\u0026#8221;, manifestando la propria volont\u0026#224; in tal senso. Tale regola, peraltro, \u0026#232; tradizionalmente giustificata dallo stesso interesse della persona offesa, che potrebbe non desiderare che aspetti intimi della propria vita privata siano scandagliati nell\u0026#8217;ambito di un processo penale, in cui le ragioni del diritto di difesa dell\u0026#8217;imputato impongono un esame dettagliato di tutte le circostanze del fatto (cos\u0026#236; gi\u0026#224; la sentenza n. 27 del 1973, punto 2 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, che individu\u0026#242; la \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003edi questa regola generale in materia di violenza sessuale nella \u0026#171;opportunit\u0026#224; di lasciare arbitre le persone offese da quei delitti di portare o no alla pubblica conoscenza fatti riguardanti la loro vita intima\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLo stesso legislatore ha invero ritenuto \u0026#8211; con valutazione la cui legittimit\u0026#224; non \u0026#232; in questa sede in discussione \u0026#8211; che tale regola meriti di essere derogata quando il reato subito sia connesso con altro procedibile d\u0026#8217;ufficio, in ragione della circostanza che, in tal caso, un accertamento processuale sui fatti dovr\u0026#224; comunque compiersi (cos\u0026#236; anche la sentenza n. 64 del 1998, punto 2 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eMa quando il delitto connesso divenga esso stesso procedibile a querela, non sono affatto chiare le ragioni che potrebbero militare a favore della \u003cem\u003eperpetuatio\u003c/em\u003e della procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio per il delitto di atti persecutori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSe il procedimento penale sui fatti \u0026#232; gi\u0026#224; stato avviato, la persona offesa dovr\u0026#224; in ogni caso \u0026#8220;esporsi\u0026#8221;, esprimendosi sulla propria volont\u0026#224; se proporre o meno querela per il delitto connesso; e a questo punto apparirebbe ovvio consentirle di esprimere analoga volont\u0026#224; di proporre o meno querela anche per il delitto di atti persecutori, in esito a una valutazione complessiva dei propri interessi che lei stessa \u0026#232; nella migliore posizione per compiere. E ci\u0026#242; tenendo conto anche della circostanza che, nel delitto di atti persecutori la persona offesa mantiene di regola \u0026#8211; a differenza di quanto accade rispetto alla violenza sessuale \u0026#8211; la possibilit\u0026#224; di rimettere la querela, anche a processo gi\u0026#224; iniziato, e dunque anche quando il cosiddetto \u0026#8220;\u003cem\u003estrepitus fori\u003c/em\u003e\u0026#8221; si \u0026#232;, ormai, ampiamente verificato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSe invece il procedimento penale sui fatti non fosse ancora iniziato, il mantenimento della procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio risulterebbe ancor pi\u0026#249; irragionevole. In tale situazione, infatti, il mutamento del regime di procedibilit\u0026#224; del reato connesso consentirebbe alla vittima di mantenere del tutto riservate circostanze attinenti alla propria sfera privata, se non fosse proprio per l\u0026#8217;operativit\u0026#224; della disposizione censurata: la quale la forza a prendere parte a un processo penale, quanto meno nella veste di testimone. Un processo nel quale tali notizie saranno oggetto di attento scrutinio, anche quando la persona offesa intendesse, invece, far prevalere il proprio interesse alla riservatezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disciplina censurata comporta, in definitiva, un sacrificio netto dell\u0026#8217;interesse dell\u0026#8217;imputato che abbia commesso il fatto prima della modifica normativa a un trattamento uguale a quello di chi abbia commesso un fatto analogo dopo tale modifica, nonch\u0026#233; del suo interesse all\u0026#8217;applicazione di una disciplina che il legislatore reputa \u003cem\u003eoggi\u003c/em\u003e proporzionata rispetto al complesso degli interessi in gioco. E ci\u0026#242; senza che tale sacrificio possa dirsi funzionale a tutelare controinteressi di rango costituzionale della persona offesa (la quale, anzi, rischia di subire addirittura un pregiudizio dalla disciplina in parola), n\u0026#233; altri apprezzabili interessi collettivi \u0026#8211; del resto, neppure evocati dalla difesa statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa deroga al principio di retroattivit\u0026#224; \u003cem\u003ein mitius \u003c/em\u003edella legge penale realizzata da tale disciplina deve, pertanto, essere ritenuta lesiva dell\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; La \u003cem\u003ereductio ad legitimitatem\u003c/em\u003e della disciplina censurata, nei limiti che rilevano nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e (\u003cem\u003esupra\u003c/em\u003e, 2), deve essere compiuta dichiarando l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 85, comma 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 150 del 2022, in quanto richiamato dall\u0026#8217;art. 9 del d.lgs. n. 31 del 2024, nella parte in cui prevede che si continua a procedere d\u0026#8217;ufficio per il delitto previsto dall\u0026#8217;art. 612-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. connesso con il delitto di cui all\u0026#8217;art. 635, secondo comma, numero 1), cod. pen. commesso, prima della data di entrata in vigore del medesimo d.lgs. n. 31 del 2024, su cose esposte per necessit\u0026#224; o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ripristino della regola generale della sopravvenuta procedibilit\u0026#224; a querela dei fatti in parola comporta la necessit\u0026#224; di assicurare alle persone offese la facolt\u0026#224; di proporre querela. Essendo ormai scaduti i termini stabiliti all\u0026#8217;uopo dal d.lgs. n. 31 del 2024 per il delitto di danneggiamento commesso su cose esposte alla pubblica fede, \u0026#232; necessario ora individuare un nuovo \u003cem\u003edies a quo\u003c/em\u003e per il termine per la presentazione della querela per il delitto previsto dall\u0026#8217;art. 612-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. gi\u0026#224; stabilito dall\u0026#8217;art. 85, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2022 (come modificato dal d.l. n. 162 del 2022, come convertito). Un nuovo \u003cem\u003edies a quo \u003c/em\u003edeve essere individuato, altres\u0026#236;, per il termine previsto per l\u0026#8217;acquisizione della querela da parte dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria, nei casi di cui all\u0026#8217;art. 85, comma 2, del medesimo decreto legislativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale \u003cem\u003edies a quo\u003c/em\u003e\u003cem\u003e, \u003c/em\u003ein ambedue i casi, deve essere individuato nella data di pubblicazione della presente sentenza nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e, poich\u0026#233; a partire da essa verr\u0026#224; meno l\u0026#8217;efficacia della disposizione censurata e, con essa, la procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio dei fatti commessi anteriormente all\u0026#8217;entrata in vigore del d.lgs. n. 31 del 2024.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 85, comma 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l\u0026#8217;efficienza del processo penale, nonch\u0026#233; in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), in quanto richiamato dall\u0026#8217;art. 9 del decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l\u0026#8217;efficienza del processo penale nonch\u0026#233; in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), nella parte in cui prevede che si continua a procedere d\u0026#8217;ufficio per il delitto previsto dall\u0026#8217;art. 612-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del codice penale connesso con il delitto di cui all\u0026#8217;art. 635, secondo comma, numero 1), cod. pen. commesso, prima della data di entrata in vigore del medesimo d.lgs. n. 31 del 2024, su cose esposte per necessit\u0026#224; o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, e nella parte in cui non prevede che, relativamente al suddetto delitto di cui all\u0026#8217;art. 612-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., i termini previsti dall\u0026#8217;art. 85, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 150 del 2022 decorrano dalla data della pubblicazione della presente sentenza nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFrancesco VIGAN\u0026#210;, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 24 luglio 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20250724123405.pdf","oggetto":"Reati e pene - Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilit\u0026#224; - Previsione che per i delitti previsti dagli artt. 609-bis, 612-bis e 612-ter codice penale, commessi prima della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, si continua a procedere d\u0027ufficio quando il fatto \u0026#232; connesso con un delitto divenuto perseguibile a querela della persona offesa in base alle disposizioni del medesimo decreto (previsione ritenuta applicabile, in forza del rinvio operato dall\u0026#8217;art. 9 del d.lgs. n. 31 del 2024, al caso di specie concernente il delitto di atti persecutori di cui all\u0026#8217;art. 612-bis codice penale connesso con il delitto di danneggiamento su cose esposte alla pubblica fede di cui all\u0026#8217;art. 635 codice penale, divenuto perseguibile a querela ai sensi del d.lgs. n. 31 del 2024) - Ingiustificata deroga al principio di retroattivit\u0026#224; della legge penale pi\u0026#249; favorevole - Ingiustificato diverso trattamento penale, in punto di procedibilit\u0026#224;, in ragione dell\u0026#8217;epoca di commissione dei reati - Disparit\u0026#224; di trattamento in danno delle persone imputate dei delitti di cui agli artt. 609-bis, 612-bis e 612-ter codice penale rispetto alle persone imputate dei medesimi delitti connessi ad altri reati divenuti perseguibili a querela a seguito dell\u0026#8217;entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46938","titoletto":"Legge - Legge penale - Principio di retroattività della lex mitior - Fondamento interno (art. 3 Cost.) e internazionale (tra cui art. 7 CEDU) - Ratio - Tendenziale equiparazione del trattamento sanzionatorio dei medesimi fatti, a prescindere dalla loro commissione prima o dopo la legge più favorevole nonché diritto dell\u0027imputato a essere punito in base all\u0027apprezzamento attuale dell\u0027ordinamento - Possibili deroghe - Limiti - Necessaria ragionevolezza - Riconducibilità del medesimo principio, inoltre, all\u0027art. 25 Cost. - Esclusione. (Classif. 141009).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl principio di retroattività della legge più favorevole in materia penale ha un duplice, e concorrente, fondamento: uno, di matrice domestica, riconducibile al principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., nel cui alveo confluivano, prima delle sentenze “gemelle” n. 348 e n. 349 del 2007, anche gli obblighi internazionali derivanti dagli artt. 15, comma 1, PIDCP e 49, par. 1, CDFUE, quali criteri interpretativi delle garanzie costituzionali; e l’altro – di origine internazionale, ma avente ora ingresso nell’ordinamento attraverso l’art. 117, primo comma, Cost. – riconducibile all’art. 7 CEDU, nella lettura offertane dalla giurisprudenza di Strasburgo nonché alle citate norme del diritto internazionale dei diritti umani vincolanti per l’Italia. Tale principio è, invece, estraneo alla sfera di tutela dell’art. 25, secondo comma, Cost., il quale sancisce il distinto principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli, finalizzato a tutelare la libertà di autodeterminazione individuale, garantendo al singolo di non essere sorpreso dall’inflizione di una sanzione penale per lui non prevedibile al momento della commissione del fatto. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 176/2024 - mass. 46435; S. 238/2020 - mass. 42691; S. 63/2019 - mass. 42613; S. 394/2006 - mass. 46435; S. 393/2006 - mass. 30799; S. 349/2007 - mass. 31727; S. 348/2007 - mass. 31715; S. 15/1996\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl principio di eguaglianza, quale fondamento del principio di retroattività della \u003cem\u003elex mitior \u003c/em\u003eimpone, in linea di massima, di equiparare il trattamento sanzionatorio dei medesimi fatti, a prescindere dalla circostanza che essi siano stati commessi prima o dopo l’entrata in vigore della norma che ha disposto l’\u003cem\u003eabolitio criminis \u003c/em\u003eo la modifica mitigatrice, giacché non sarebbe ragionevole punire (o continuare a punire più gravemente) una persona per un fatto che, secondo la legge posteriore, chiunque altro può impunemente commettere (o per il quale è prevista una pena più lieve). Lo stesso principio sottende, inoltre, il diritto dell’autore del reato a essere giudicato, e se del caso punito, in base all’apprezzamento attuale dell’ordinamento relativo al disvalore del fatto da lui realizzato che, a sua volta, richiama la garanzia della proporzione del \u003cem\u003equantum \u003c/em\u003ee dell’\u003cem\u003ean \u003c/em\u003edella reazione sanzionatoria rispetto al reato, secondo la valutazione del legislatore e, pertanto, della comunità politica che si esprime attraverso la legge, nel momento in cui la pena viene concretamente irrogata. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 176/2024 - mass. 46435; S. 238/2020 - mass. 42691; S. 63/2019; S. 236/2011 - mass. 35793; S. 394/2006 - mass. 30804\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl principio di retroattività della \u003cem\u003elex mitior \u003c/em\u003ein materia penale non è assoluto e può subire deroghe da parte del legislatore, purché esse superino un vaglio positivo di ragionevolezza, in quanto si rivelino proporzionate alle esigenze di tutela di controinteressi essi stessi dotati di rango costituzionale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 176/2024 - mass. 46435; S. 278/2020; S. 238/2020 - mass. 42691; S. 63/2019 - mass. 42613; S. 236/2011 - mass. 35793\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46939","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"7","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"46939","titoletto":"Legge - Legge penale - Successione delle leggi penali nel tempo - Principio di retroattività delle modifiche più favorevoli al reo - Ambito di applicazione - Disposizioni modificative del regime di procedibilità di un delitto e, in particolare, di quelle che prevedono il regime di procedibilità a querela, in ragione della sua natura mista, sostanziale e processuale. (Classif. 141009).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLe modificazioni del regime di procedibilità di un delitto sono sottoposte ai principi costituzionali che regolano la successione delle leggi penali nel tempo e cioè al divieto di applicazione retroattiva delle modifiche sfavorevoli al reo e all’applicazione retroattiva delle modifiche a lui più favorevoli.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLe disposizioni che prevedono il regime di procedibilità a querela dei delitti hanno natura mista, sostanziale e processuale, dal momento che la querela costituisce al tempo stesso condizione di procedibilità e di punibilità. (\u003cem\u003ePrecedente: O. 106/2024 - mass. 46199\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46940","numero_massima_precedente":"46938","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46940","titoletto":"Reati e pene - In genere - Delitti di atti persecutori connessi con il delitto di danneggiamento commesso su cose esposte alla pubblica fede commesso prima dell\u0027entrata in vigore del d.lgs. n. 31 del 2024 (c.d. decreto \"correttivo\" della riforma Cartabia) che ne ha previsto il regime di procedibilità a querela - Regime di procedibilità del primo - Perpetuatio della procedibilità d\u0027ufficio - Irragionevole deroga del principio di retroattività della legge penale più favorevole - Illegittimità costituzionale in parte qua - Necessità di individuare un nuovo termine a quo per la presentazione della querela e per la sua acquisizione da parte dell\u0027autorità giudiziaria - Data di pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale (Classif. 210001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 85, comma 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma Cartabia), in quanto richiamato dall’art. 9 del d.lgs. n. 31 del 2024 (c.d. decreto “correttivo” della riforma Cartabia), nella parte in cui prevede che si continua a procedere d’ufficio per il delitto di atti persecutori (divenuto procedibile a querela con la riforma) connesso con il delitto di danneggiamento commesso, prima della data di entrata in vigore del “correttivo”, su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede e nella parte in cui non prevede che, relativamente al delitto di atti persecutori, i termini previsti dall’art. 85, commi 1 e 2, della riforma Cartabia per la presentazione della querela e per l’acquisizione della stessa da parte dell’autorità giudiziaria decorrano dalla data della pubblicazione della presente sentenza della Corte costituzionale nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e. La disposizione, censurata dal Tribunale di Verona, sez. pen., presenta carattere innovativo e derogatorio rispetto al meccanismo previsto dal regime codicistico – per cui il mutamento del regime di procedibilità del reato connesso si riverbera sul regime di procedibilità dell’altro – in quanto stabilisce la \u003cem\u003eperpetuatio \u003c/em\u003edella procedibilità d’ufficio del delitto di atti persecutori connesso con il delitto di danneggiamento su cose esposte alla pubblica fede, successivamente divenuto procedibile a querela. Nel derogare al principio di retroattività della legge penale più favorevole la disposizione non supera il vaglio positivo di ragionevolezza in quanto comporta il sacrificio dell’interesse dell’imputato che abbia commesso il fatto prima della modifica normativa a un trattamento uguale a quello di chi abbia commesso un fatto analogo successivamente nonché all’applicazione di una disciplina attualmente proporzionata al complesso degli interessi in gioco, senza che lo stesso sia funzionale a tutelare controinteressi di rango costituzionale. Anzi, la persona offesa rischia di subire un pregiudizio dalla disciplina dal momento che il regime ordinario fa salvo il suo eventuale interesse a non far emergere aspetti della vita privata nel processo penale né emergono altri apprezzabili interessi collettivi. Il ripristino della regola generale comporta la necessità di assicurare alle persone offese la facoltà di proporre la querela stessa per cui, essendo scaduti i termini stabiliti in tal senso dalla riforma Cartabia, il\u003cem\u003e \u003c/em\u003enuovo \u003cem\u003edies a quo\u003c/em\u003e per il termine per la presentazione della querela e per l’acquisizione della stessa da parte dell’autorità giudiziaria è individuato nella data di pubblicazione della presente sentenza nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale. \u003c/em\u003e(\u003cem\u003ePrecedenti: S. 64/1998 - mass. 23942; S. 27/1973 - mass. 6597\u003c/em\u003e). \u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46939","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"10/10/2022","data_nir":"2022-10-10","numero":"150","articolo":"85","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"ter","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150~art85"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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