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D.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 15 ottobre 2024 il Giudice relatore Francesco Vigan\u0026#242;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e gli avvocati Agatino Cariola per F.M. D., Viviana Sebastiana Fonte per il Comune di Enna e Nicola Dumas per la Regione Siciliana;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 15 ottobre 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 14 febbraio 2024, il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione prima, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1 della legge della Regione Siciliana 5 luglio 2023, n. 6 (Disposizioni transitorie sulle elezioni degli organi degli enti di area vasta), in riferimento agli artt. 1, 3, 5 e 114 della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il giudizio \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003econcerne l\u0026#8217;impugnativa, promossa dal Comune di Enna \u0026#8211; inizialmente con ricorso notificato il 28 ottobre 2022, poi con motivi aggiunti presentati il 1\u0026#176; febbraio, il 4 maggio e il 31 ottobre 2023 \u0026#8211; di quattro decreti del Presidente della Regione Siciliana (31 agosto 2022, n. 573; 29 dicembre 2022, n. 610; 30 marzo 2023, n. 530; 15 settembre 2023, n. 566).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDall\u0026#8217;ordinanza di rimessione risulta in particolare:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; che i primi tre decreti \u0026#8211; aventi a oggetto rispettivamente la nomina di G. D.F. a Commissario straordinario per la gestione del Libero consorzio comunale di Enna, nelle more dell\u0026#8217;insediamento degli organi dell\u0026#8217;ente e comunque non oltre il 31 dicembre 2022; la proroga del termine della gestione commissariale fino al 31 marzo 2023; e l\u0026#8217;ulteriore proroga della gestione stessa fino al 31 agosto 2023 \u0026#8211; sono stati adottati sul fondamento dell\u0026#8217;art. 13, comma 43, della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie), che ha posposto le elezioni dei presidenti dei liberi consorzi comunali e dei consigli metropolitani dal 2022 al 2023: proroga che \u0026#232; stata dichiarata frattanto costituzionalmente illegittima, per contrasto con gli artt. 3, 5 e 114 Cost., dalla sentenza n. 136 del 2023 di questa Corte;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; che il quarto decreto, avente a oggetto la nomina di C. M. a Commissario straordinario per la gestione del Libero consorzio comunale di Enna sino all\u0026#8217;insediamento degli organi elettivi dell\u0026#8217;ente e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, \u0026#232; stato invece adottato in applicazione della legge reg. Siciliana n. 6 del 2023;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; che l\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), e \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), di tale legge regionale, modificando rispettivamente gli artt. 6, comma 2, 14-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 7, e 51, comma 1, della legge della Regione Siciliana 4 agosto 2015, n. 15 (Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Citt\u0026#224; metropolitane), prevede che, \u0026#171;[n]elle more dell\u0026#8217;approvazione della legge nazionale di riforma degli enti di area vasta finalizzata all\u0026#8217;introduzione dell\u0026#8217;elezione a suffragio universale e diretto degli organi dei predetti enti\u0026#187;, la data dell\u0026#8217;elezione degli organi degli enti di area vasta sia fissata dal Presidente della Regione \u0026#171;entro centoventi giorni dalla data di svolgimento delle elezioni degli organi degli enti locali nel turno elettorale ordinario da svolgersi nell\u0026#8217;anno 2024\u0026#187;, e che il termine della gestione commissariale di tali enti sia prorogato al 31 dicembre 2024;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; che le censure articolate dal Comune di Enna nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, cos\u0026#236; come integrate dai motivi aggiunti, si appuntano, tra l\u0026#8217;altro, sull\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; \u0026#8220;derivata\u0026#8221; del quarto decreto, discendente dal contrasto con gli artt. 1, 3, 5 e 114 Cost., dell\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Siciliana n. 6 del 2023, che ne costituisce il fondamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003epremette di ritenere infondate le eccezioni preliminari svolte dai resistenti Regione Siciliana, Assessorato regionale delle autonomie locali e della Funzione pubblica e Dipartimento regionale delle autonomie locali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSussisterebbero anzitutto l\u0026#8217;interesse ad agire e la legittimazione del Comune di Enna a impugnare i decreti contestati, in quanto \u0026#171;ente coinvolto espressamente dalla legge nella costituzione degli organi degli enti di area vasta in Sicilia\u0026#187;, atteso che, in base all\u0026#8217;art. 6, commi 5 e 6, della legge reg. Siciliana n. 15 del 2015, il Presidente del libero consorzio comunale \u0026#232; eletto, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni appartenenti al libero consorzio comunale, tra \u0026#171;i sindaci dei comuni appartenenti allo stesso libero Consorzio comunale il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;impugnazione sarebbe inoltre ammissibile, avendo essa a oggetto non l\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Siciliana n. 6 del 2023, ma il decreto presidenziale di nomina del commissario, attinto da una \u0026#171;specifica censura propria di illegittimit\u0026#224; (costituzionale) derivata\u0026#187; e \u0026#171;impugnabile con gli strumenti tipici del processo amministrativo\u0026#187;, in forza dell\u0026#8217;art. 113 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Sarebbero invece rilevanti e non manifestamente infondati i dubbi di illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Siciliana n. 6 del 2023 prospettati dal Comune di Enna.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.1.\u0026#8211; Quanto alla rilevanza, poich\u0026#233; la legge reg. Siciliana n. 6 del 2023 consente il differimento dell\u0026#8217;elezione dei Presidenti dei liberi consorzi comunali a una data da fissarsi da parte del Presidente della Regione \u0026#171;entro centoventi giorni dalla data di svolgimento delle elezioni degli organi degli enti locali nel turno elettorale ordinario da svolgersi nell\u0026#8217;anno 2024\u0026#187; e proroga le gestioni commissariali fino al 31 dicembre 2024, il primo motivo di ricorso articolato dal Comune di Enna dovrebbe essere rigettato, stante la \u0026#171;formale legittimit\u0026#224;\u0026#187; del decreto impugnato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.2.\u0026#8211; In relazione alla non manifesta infondatezza, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e rammenta che la citata sentenza n. 136 del 2023 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l\u0026#8217;art. 13, comma 43, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022, che disponeva il rinvio di un anno \u0026#8211; dal 2022 al 2023 \u0026#8211; delle elezioni, gi\u0026#224; pi\u0026#249; volte posposte, dei Presidenti dei liberi consorzi comunali e dei consigli metropolitani, e prorogava contestualmente il mandato dei commissari straordinari nominati dalla Regione per svolgere le funzioni dei primi, ritenendo che il rinvio in questione \u0026#8211; privo di qualsiasi giustificazione \u0026#8211; sommandosi ai precedenti, irragionevolmente impedisse lo svolgimento delle elezioni, in violazione dell\u0026#8217;autonomia attribuita agli enti di area vasta dagli artt. 5 e 114 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa medesima conclusione si imporrebbe in riferimento all\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Siciliana n. 6 del 2023, che rinvia di un anno ancora le elezioni degli organi degli enti di area vasta in Sicilia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl differimento delle elezioni non potrebbe ritenersi immune da censure sul piano costituzionale sol perch\u0026#233; disposto \u0026#171;nelle more dell\u0026#8217;approvazione della legge nazionale di riforma degli enti di area vasta finalizzata all\u0026#8217;introduzione dell\u0026#8217;elezione a suffragio universale diretto degli organi dei predetti enti\u0026#187; (art. 1, comma 1, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e e \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e, della legge reg. Siciliana n. 6 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa un lato, tale ragione giustificatrice potrebbe al pi\u0026#249; rilevare in riferimento al canone di ragionevolezza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost., ma non varrebbe a scongiurare la lesione degli artt. 5 e 114 Cost., stante il perdurante ostacolo posto dal legislatore regionale alla costituzione degli enti di area vasta in Sicilia, in spregio al monito contenuto nella indicata sentenza n. 136 del 2023, che lo aveva invitato ad assicurare \u0026#171;il tempestivo svolgimento delle elezioni dei presidenti dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDall\u0026#8217;altro lato, non giustificherebbe l\u0026#8217;ennesimo rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta l\u0026#8217;avvenuta presentazione, sia a livello statale (con i testi A.S. n. 57, n. 203, n. 367, n. 417 del 2023), sia a livello regionale (con il d.d.l. n. 319-97 del 2023), di progetti di legge volti a reintrodurre l\u0026#8217;elezione a suffragio universale diretto degli organi di province e citt\u0026#224; metropolitane e a superare la disciplina dell\u0026#8217;elezione di secondo grado prevista dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citt\u0026#224; metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Si tratterebbe, infatti, di \u0026#171;dati evanescenti e comunque non definitivi [\u0026#8230;] in quanto dipendenti da solo eventuali determinazioni politiche di organi parlamentari nazionali e regionali, del tutto liberi sull\u0026#8217;\u003cem\u003ean\u003c/em\u003e, \u003cem\u003equid\u003c/em\u003e, \u003cem\u003equomodo\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003ee \u003cem\u003equando\u003c/em\u003e delle proprie attivit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita in giudizio la Regione Siciliana, parte resistente nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o, in subordine, infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;ordinanza di rimessione esibirebbe anzitutto una motivazione generica in ordine alla rilevanza delle questioni, che non si porrebbero in rapporto di strumentalit\u0026#224; con la definizione del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Nel merito, a differenza di quello attuato con l\u0026#8217;art. 13, comma 43, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022 e censurato da questa Corte con la sentenza n. 136 del 2023, l\u0026#8217;ulteriore rinvio di un anno delle elezioni degli organi degli enti di area vasta, disposto dall\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Siciliana n. 6 del 2023, sarebbe giustificato \u0026#8211; come risulta dallo stesso \u0026#171;tenore letterale e motivazionale\u0026#187; della disposizione \u0026#8211; dal \u0026#171;processo di evoluzione legislativa di rilievo nazionale per il superamento gi\u0026#224; in corso della c.d. legge Delrio\u0026#187;. La mancata impugnazione della legge reg. Siciliana n. 6 del 2023 da parte del Presidente del Consiglio dei ministri dimostrerebbe anzi che la normativa regionale risulta \u0026#171;strumentale all\u0026#8217;attuazione dei nuovi indirizzi in materia di elezione diretta degli organi degli enti di area vasta\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; La declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Siciliana n. 6 del 2023 sortirebbe poi il paradossale effetto di \u0026#171;eliminare dall\u0026#8217;ordinamento giuridico proprio la normativa transitoria finalizzata a disciplinare proceduralmente, in prima applicazione, l\u0026#8217;elezione di secondo livello degli enti di area vasta prevista dalla legge regionale 4 agosto 2015, n.15 [\u0026#8230;] da tenersi nell\u0026#8217;anno 2024\u0026#187;, con ci\u0026#242; ponendosi in contrasto con il monito contenuto nella sentenza n. 136 del 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.\u0026#8211; I provvedimenti amministrativi di commissariamento impugnati nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e si fonderebbero poi sugli artt. 97 e 98 Cost., che enunciano i canoni del buon andamento dell\u0026#8217;azione amministrativa e della continuit\u0026#224; dei poteri pubblici e della funzione amministrativa, nonch\u0026#233; sull\u0026#8217;art. 120, secondo comma, Cost., che prevede l\u0026#8217;esercizio di poteri sostitutivi a tutela dell\u0026#8217;unit\u0026#224; giuridica o economica e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, e sull\u0026#8217;art. 145 dell\u0026#8217;ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana, approvato con legge della Regione Siciliana 15 marzo 1963, n. 16 e successive modificazioni, che disciplina la nomina del Commissario straordinario in sostituzione degli organi del libero consorzio comunale. Pertanto, l\u0026#8217;eventuale declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Siciliana n. 6 del 2023 non potrebbe comunque \u0026#171;automaticamente implicare la declaratoria di nullit\u0026#224;\u0026#187; del provvedimento amministrativo di nomina del commissario straordinario, essendo questo implicitamente fondato su norme di rango costituzionale e giustificato dalla necessit\u0026#224; di garantire la funzionalit\u0026#224; dell\u0026#8217;ente commissariato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Si \u0026#232; altres\u0026#236; costituito in giudizio il Comune di Enna, ricorrente nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, chiedendo l\u0026#8217;accoglimento delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRipercorsa la sequenza \u0026#8211; culminata con l\u0026#8217;adozione della legge reg. Siciliana n. 6 del 2023 \u0026#8211; dei rinvii delle elezioni degli organi degli enti di area vasta disposti dal 2015 fino al 2024, il Comune lamenta che gli \u0026#171;interventi puntuali e continui\u0026#187; del legislatore regionale abbiano \u0026#171;di fatto impedito la costituzione degli enti di area vasta in Sicilia\u0026#187;. Ci\u0026#242; comporterebbe \u0026#171;la violazione dei principi di democraticit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;articolo 1, primo comma, della Costituzione in quanto i referendum e le elezioni (ancorch\u0026#233; indirette) rappresentano il momento pi\u0026#249; alto di manifestazione della sovranit\u0026#224; popolare\u0026#187;; la \u0026#171;[v]iolazione dell\u0026#8217;art. 3 della Costituzione e dunque [il] contrasto con il principio e canone di ragionevolezza poich\u0026#233; la situazione di eccezionalit\u0026#224; che poteva giustificare, nell\u0026#8217;immediatezza dell\u0026#8217;entrata in vigore della disciplina di riforma, la proroga originariamente disposta nel 2016, non [pu\u0026#242;] essere una valida ragione giustificativa delle successive numerose proroghe che si sono susseguite in un arco temporale di nove anni\u0026#187;; la \u0026#171;[v]iolazione degli artt. 5 e 114 della Costituzione in quanto l\u0026#8217;autonomia e la rappresentativit\u0026#224; degli enti \u003cem\u003ede \u003c/em\u003e\u003cem\u003equibus\u003c/em\u003e sono svuotate da un commissariamento \u003cem\u003esine die\u003c/em\u003e\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRichiamata diffusamente la sentenza n. 136 del 2023 di questa Corte, la parte osserva che con la legge reg. Siciliana n. 6 del 2023 sarebbero stati \u0026#171;palesemente riprodotti i medesimi vizi di incostituzionalit\u0026#224; in cui \u0026#232; gi\u0026#224; incorso il legislatore regionale nelle precedenti formazioni della medesima disciplina della materia in questione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto alla circostanza che tale legge regionale sia stata emanata \u0026#171;[n]elle more dell\u0026#8217;approvazione della legge regionale di riordino dei liberi Consorzi comunali e delle Citt\u0026#224; metropolitane, finalizzata all\u0026#8217;introduzione dell\u0026#8217;elezione a suffragio universale e diretto degli organi dei predetti enti di area vasta\u0026#187; (art. 1, comma 1, primo periodo), il Comune di Enna osserva che il d.d.l. n. 319-97 del 2023, volto a reintrodurre l\u0026#8217;elezione diretta degli organi degli enti di area vasta, \u0026#232; stato \u0026#171;bocciato dall\u0026#8217;Assemblea regionale siciliana in ultimo nella seduta del 7 febbraio 2024\u0026#187;, sul rilievo che una tale disciplina sarebbe contraria alla legge n. 56 del 2014, la quale contiene norme di riforma economico-sociale vincolanti per la Regione Siciliana.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eBench\u0026#233; a livello statale siano state presentate proposte di legge volte alla reintroduzione dell\u0026#8217;elezione diretta degli organi degli enti di area vasta, \u0026#171;l\u0026#8217;attesa di provvedimenti legislativi \u0026#8211; in ambito statale come regionale \u0026#8211; futuri ed incerti\u0026#187; non potrebbe giustificare \u0026#171;il rinvio \u003cem\u003esine die\u003c/em\u003e delle elezioni per la formazione degli organi di governo dell\u0026#8217;ente intermedio\u0026#187;, in violazione degli artt. 1, 3, 5 e 114 Cost. e della sentenza n. 136 del 2023 di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto \u003cem\u003ead \u003c/em\u003e\u003cem\u003eadiuvandum\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003enel giudizio avanti a questa Corte F.M. D.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;interveniente osserva che la propria legittimazione all\u0026#8217;intervento deriverebbe:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ea) dalla propria qualit\u0026#224; di cittadino elettore iscritto nelle liste del Comune di Aci Castello e quindi \u0026#171;interessato alla conformazione delle strutture istituzionali in cui si esprime il circuito della rappresentanza e della responsabilit\u0026#224; politica in tutti i livelli di governo, a partire da quello locale\u0026#187; (\u0026#232; citata la sentenza di questa Corte n. 1 del 2014);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eb) dall\u0026#8217;avere egli instaurato, con ricorso di accertamento del proprio diritto di partecipare alla costituzione dell\u0026#8217;organo di vertice della Citt\u0026#224; metropolitana di Catania, il giudizio nel corso del quale sono state sollevate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale della legge reg. Siciliana n. 15 del 2015 e della legge n. 56 del 2014 vagliate da questa Corte con la sentenza n. 240 del 2021;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ec) dall\u0026#8217;avere egli spiegato, in data 22 marzo 2024, atto di intervento nell\u0026#8217;odierno giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;intervento dovrebbe poi considerarsi ammissibile alla luce della giurisprudenza sia costituzionale (\u0026#232; citata la sentenza n. 294 del 2011, che nel \u003cem\u003eRitenuto in fatto \u003c/em\u003ed\u0026#224; conto dell\u0026#8217;intervento, innanzi a questa Corte, della parte di un giudizio diverso dal giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e), sia della Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo (\u0026#232; richiamata la sentenza 23 giugno 1993, Ruiz-Mateos contro Spagna).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; In prossimit\u0026#224; della pubblica udienza, la Regione Siciliana ha depositato memoria illustrativa, nella quale rileva che l\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Siciliana n. 6 del 2023, censurato dal rimettente, \u0026#232; stato abrogato dall\u0026#8217;art. 1, comma 2, della legge della Regione Siciliana 8 agosto 2024, n. 24 (Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta). Tale nuova disposizione, \u0026#171;in aderenza alle contestazioni sollevate\u0026#187;, avrebbe \u0026#171;perimetrato, contenendolo entro un range ancora pi\u0026#249; chiaro e strettamente contingentato, il nuovo termine di rinvio delle elezioni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Regione chiede, pertanto, la restituzione degli atti al giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e per una nuova valutazione sulla rilevanza delle questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Ha altres\u0026#236; depositato memoria illustrativa il Comune di Enna, il quale, pur dando atto dell\u0026#8217;entrata in vigore della legge reg. Siciliana n. 24 del 2024, ritiene che essa non abbia ottemperato al monito contenuto nella sentenza n. 136 del 2023, n\u0026#233; posto rimedio ai \u003cem\u003evulnera\u003c/em\u003e denunciati dal rimettente nel presente giudizio. Il \u003cem\u003enovum\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003enormativo avrebbe anzi confermato il gi\u0026#224; censurato rinvio delle elezioni al 2024, manifestando cos\u0026#236; la \u0026#171;volont\u0026#224; del legislatore siciliano di continuare nei commissariamenti dei LCC e non procedere alle elezioni indirette\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; Ha depositato memoria illustrativa anche F.M. D., ribadendo la propria legittimazione a intervenire nel giudizio costituzionale per le ragioni gi\u0026#224; svolte nell\u0026#8217;atto di intervento e aggiungendo che \u0026#171;l\u0026#8217;azione popolare riconosciuta a tutti i cittadini-elettori in materia elettorale \u0026#232; un vero e proprio principio generale del nostro ordinamento, espressione a sua volta di valori assolutamente caratterizzanti l\u0026#8217;assetto costituzionale, come quello di sovranit\u0026#224; popolare e di partecipazione all\u0026#8217;\u0026#8220;organizzazione politica\u0026#8221; del Paese\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; Sempre in prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza pubblica, sia la Regione Siciliana, sia F.M. D. hanno prodotto in giudizio il decreto del Presidente della Regione Siciliana 1\u0026#176; ottobre 2024, n. 551, che indice per il giorno 15 dicembre 2024 le elezioni dei Presidenti e dei Consigli dei Liberi consorzi comunali di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani nonch\u0026#233; dei Consigli metropolitani di Palermo, Catania e Messina.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.\u0026#8211; All\u0026#8217;udienza del 15 ottobre 2024, F.M. D. ha reiterato le deduzioni in ordine all\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; del proprio intervento, aggiungendo di trovarsi in situazione analoga a quella del contumace che decida di costituirsi tardivamente in giudizio, o di chi intervenga nel giudizio di merito nel quale \u0026#232; stato promosso regolamento di giurisdizione.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe, il TAR Sicilia, sezione prima, ha censurato l\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Siciliana n. 6 del 2023, denunciandone il contrasto con gli artt. 1, 3, 5 e 114 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione censurata, modificando gli artt. 6, comma 2, 14-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 7, e 51, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 15 del 2015, differisce le elezioni dei Presidenti dei liberi consorzi comunali e dei consigli metropolitani a una data fissata con decreto del Presidente della Regione Siciliana da adottarsi \u0026#171;entro centoventi giorni dalla data di svolgimento delle elezioni degli organi degli enti locali nel turno elettorale ordinario da svolgersi nell\u0026#8217;anno 2024\u0026#187;, e contestualmente proroga al 31 dicembre 2024 il termine della gestione commissariale delle funzioni dei Presidenti dei liberi consorzi comunali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale differimento (che segue altri sedici precedenti rinvii delle elezioni degli enti di area vasta siciliana) irragionevolmente e ingiustificatamente impedirebbe la costituzione degli organi degli enti di area vasta in Sicilia, in violazione dell\u0026#8217;autonomia costituzionalmente attribuita agli enti in questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Preliminarmente, va ribadita l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;intervento, nel presente giudizio, di F.M. D., per le ragioni esposte nell\u0026#8217;ordinanza dibattimentale letta all\u0026#8217;udienza del 15 ottobre 2024 e allegata alla presente sentenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Va poi respinta l\u0026#8217;eccezione, sollevata dalla Regione Siciliana, di inammissibilit\u0026#224; delle questioni per genericit\u0026#224; della motivazione sulla rilevanza e difetto di strumentalit\u0026#224; rispetto alla definizione del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ha infatti precisato:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; di ritenere sussistenti l\u0026#8217;interesse ad agire e la legittimazione del Comune di Enna a impugnare il decreto di nomina del Commissario straordinario per la gestione del Libero consorzio comunale di Enna, atteso che, ai sensi dell\u0026#8217;art. 6, commi 5 e 6, della legge reg. Siciliana n. 15 del 2015, il sindaco e i consiglieri comunali sono titolari del diritto di elettorato attivo e passivo in ordine all\u0026#8217;elezione del Presidente del libero consorzio comunale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211;  di giudicare ammissibile l\u0026#8217;impugnazione del Comune di Enna, avendo essa a oggetto un atto amministrativo di cui il ricorrente assume, tra l\u0026#8217;altro, l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; \u0026#8220;derivata\u0026#8221;, in quanto fondato su una disposizione di legge (l\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Siciliana n. 6 del 2023) da ritenersi costituzionalmente illegittima;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; di ritenere che la censura del ricorrente Comune di Enna possa essere accolta, e il decreto n. 566 del 2023 annullato, solo all\u0026#8217;esito della declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Siciliana n. 6 del 2023, non essendo l\u0026#8217;atto affetto da altri vizi che ne possano inficiare totalmente la legittimit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale puntuale motivazione supera certamente la soglia della non implausibilit\u0026#224; cui questa Corte deve improntare il proprio vaglio esterno in ordine alla rilevanza delle questioni (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e,\u003cem\u003e \u003c/em\u003esentenze n. 80 del 2024, punto 4.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; n. 50 del 2024, punto 3.5.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e;\u003cem\u003e \u003c/em\u003en. 164 del 2023, punto 4 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Nelle more del presente giudizio, la legge reg. Siciliana n. 6 del 2023, il cui art. 1 \u0026#232; oggetto delle censure del rimettente, \u0026#232; stata abrogata dall\u0026#8217;art. 1, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 24 del 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultima legge regionale non dispone alcun ulteriore differimento delle elezioni degli organi degli enti di area vasta, ma individua direttamente un intervallo temporale per lo svolgimento delle consultazioni elettorali (una domenica compresa tra l\u0026#8217;1 e il 31 dicembre 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla luce di tale sopravvenienza normativa, la Regione Siciliana ha chiesto a questa Corte di restituire gli atti al giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e per una nuova valutazione in ordine alla rilevanza delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;istanza non pu\u0026#242; essere accolta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la costante giurisprudenza di questa Corte (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e, sentenze n. 227 del 2021, punto 6 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; n. 170 del 2019, punto 3 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; n. 7 del 2019, punto 3 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; n. 240 del 2018, punto 3 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; n. 245 del 2016, punto 2.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; nonch\u0026#233;\u003cem\u003e, a contrario\u003c/em\u003e, ordinanza n. 30 del 2024), quando le norme censurate costituiscono il fondamento di provvedimenti amministrativi impugnati innanzi al giudice amministrativo, \u0026#171;[l]o \u003cem\u003eius \u003c/em\u003e\u003cem\u003esuperveniens\u003c/em\u003e non impone la restituzione degli atti al rimettente, poich\u0026#233; \u0026#232; ininfluente nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, ove si discute della legittimit\u0026#224; di provvedimenti amministrativi da valutare in base al principio \u003cem\u003etempus \u003c/em\u003e\u003cem\u003eregit\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eactum\u003c/em\u003e\u0026#187; (sentenza n. 245 del 2016, punto 2.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e), e dunque \u0026#171;con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della [loro] adozione\u0026#187; (sentenza n. 170 del 2019, punto 3 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, il Comune di Enna ha impugnato innanzi al TAR Sicilia, tra l\u0026#8217;altro, il decreto del Presidente della Regione di nomina di C. M. a Commissario straordinario per la gestione del Libero consorzio comunale di Enna, lamentandone l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; \u0026#8220;derivata\u0026#8221;, discendente dal contrasto con gli artt. 1, 3, 5 e 114 Cost. dell\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Siciliana n. 6 del 2023, sulla cui base l\u0026#8217;atto amministrativo \u0026#232; stato adottato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; dunque evidente che la legittimit\u0026#224; del decreto impugnato dovr\u0026#224; essere valutata, nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, sulla base della legge vigente al momento della sua adozione, e quindi della legge reg. Siciliana n. 6 del 2023, senza che rilevi la sua successiva abrogazione a opera dell\u0026#8217;art. 1, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 24 del 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Nel merito, le questioni sono fondate in riferimento agli artt. 5 e 114 Cost., con assorbimento delle ulteriori censure.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; La sentenza n. 136 del 2023 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l\u0026#8217;art. 13, comma 43, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022, per contrasto con gli artt. 3, 5 e 114 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale disposizione aveva rinviato le elezioni degli organi degli enti di area vasta della Regione Siciliana dal 2022 al 2023; e aveva contestualmente prorogato il termine finale delle gestioni commissariali delle funzioni dei presidenti dei liberi consorzi comunali da \u0026#171;non oltre il 31 agosto 2022\u0026#187; a \u0026#171;non oltre il 31 agosto 2023\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRipercorsa la successione delle quindici leggi regionali, precedenti la n. 16 del 2022, che avevano disposto altrettanti rinvii delle elezioni degli organi degli enti di area vasta della Regione Siciliana, questa Corte ha rilevato che l\u0026#8217;assetto istituzionale di tali enti \u0026#232; rimasto \u0026#171;sinora sostanzialmente inattuato\u0026#187;, dal momento che i continui rinvii delle elezioni da parte del legislatore siciliano hanno \u0026#171;di fatto impedito la costituzione degli enti di area vasta in Sicilia\u0026#187;. Una tale situazione \u0026#232; stata ritenuta in contrasto con gli artt. 5 e 114 Cost., che impongono l\u0026#8217;istituzione dei liberi consorzi comunali (enti che tengono luogo, nella Regione, delle soppresse circoscrizioni provinciali) e delle citt\u0026#224; metropolitane, nel rispetto della loro natura di enti autonomi e costituzionalmente necessari; nonch\u0026#233; con il canone di ragionevolezza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost., poich\u0026#233; il rinvio delle elezioni era stato disposto senza alcuna giustificazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha dunque invitato la Regione Siciliana a porre rimedio a tale situazione \u0026#171;senza ulteriori ritardi, attraverso il tempestivo svolgimento delle elezioni dei presidenti dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani, affinch\u0026#233; anche in Sicilia gli enti intermedi siano istituiti e dotati dell\u0026#8217;autonomia loro costituzionalmente garantita, e si ponga fine alla pi\u0026#249; volte prorogata gestione commissariale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; La legge reg. Siciliana n. 6 del 2023, promulgata il giorno antecedente a quello del deposito della sentenza n. 136 del 2023 ed entrata in vigore l\u0026#8217;8 luglio 2023, ha nuovamente rinviato le elezioni del presidente del libero consorzio comunale e del consiglio metropolitano, questa volta a una data da fissarsi con decreto del Presidente della Regione \u0026#171;entro centoventi giorni dalla data di svolgimento delle elezioni degli organi degli enti locali nel turno elettorale ordinario da svolgersi nell\u0026#8217;anno 2024\u0026#187; (art. 1, comma 1, lettere \u003cem\u003ea \u003c/em\u003ee \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e). La lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) del comma 1 dell\u0026#8217;art. 1, novellando l\u0026#8217;art. 51, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 15 del 2015, ha poi prorogato la gestione commissariale delle funzioni di Presidente del libero consorzio comunale a \u0026#171;non oltre il 31 dicembre 2024\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali interventi normativi si autoqualificano come realizzati \u0026#171;[n]elle more dell\u0026#8217;approvazione della legge regionale di riordino dei liberi Consorzi comunali e delle Citt\u0026#224; metropolitane, finalizzata all\u0026#8217;introduzione dell\u0026#8217;elezione a suffragio universale e diretto degli organi dei predetti enti di area vasta\u0026#187; (art. 1, comma 1, primo alinea); legge regionale che, in effetti, risultava in fase di gestazione all\u0026#8217;epoca di presentazione del d.d.l. n. 502 del 26 maggio 2023, poi esitato nella legge reg. Siciliana n. 6 del 2023 (cos\u0026#236; la relazione al d.d.l.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) precisa, inoltre, che il rinvio delle elezioni \u0026#232; disposto \u0026#171;nelle more dell\u0026#8217;approvazione della legge nazionale di riforma degli enti di area vasta finalizzata all\u0026#8217;introduzione dell\u0026#8217;elezione a suffragio universale diretto degli organi dei predetti enti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa regionale, la circostanza che la legge regionale oggi scrutinata motivi il nuovo rinvio delle elezioni con riferimento a processi politici di riforma allo stato non ancora compiuti, non vale, ad avviso di questa Corte, a escludere i \u003cem\u003evulnera\u003c/em\u003e costituzionali denunciati dal rimettente, con riferimento agli artt. 5 e 114 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn effetti, l\u0026#8217;intervento normativo oggi censurato, sommandosi ai sedici che lo hanno preceduto, ha aggiunto un ennesimo anello a quella \u0026#171;catena di rinvii\u0026#187;, gi\u0026#224; stigmatizzati nella sentenza n. 136 del 2023, \u0026#171;che ha fatto s\u0026#236; che le elezioni dei presidenti dei liberi Consorzi comunali \u0026#8211; che la legge reg. Siciliana n. 15 del 2015 aveva originariamente previsto dovessero svolgersi fra il 1\u0026#176; ottobre e il 30 novembre 2015 \u0026#8211;, nonch\u0026#233; quelle dei Consigli metropolitani \u0026#8211; che avrebbero dovuto svolgersi tra il 30 giugno e il 15 settembre 2016 ai sensi della legge reg. Siciliana n. 5 del 2016 \u0026#8211;, ancora non abbiano avuto luogo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eValgono pertanto, anche rispetto all\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Siciliana n. 6 del 2023, le considerazioni gi\u0026#224; svolte da questa Corte, secondo cui, frapponendo un perdurante ostacolo alla costituzione degli organi elettivi dei liberi consorzi comunali e delle citt\u0026#224; metropolitane e prorogando contestualmente il commissariamento delle funzioni dei Presidenti dei liberi consorzi, il legislatore siciliano \u0026#232; venuto meno al dovere, scaturente dagli artt. 5 e 114 Cost., di istituire gli enti di area vasta nel rispetto della loro autonomia, stanti la \u0026#171;natura costituzionalmente necessaria degli enti previsti dall\u0026#8217;art. 114 Cost., come \u0026#8220;costitutivi della Repubblica\u0026#8221;, ed il carattere autonomistico ad essi impresso dall\u0026#8217;art. 5 Cost.\u0026#187; (sentenza n. 136 del 2023, punto 3.6.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, e precedenti ivi citati).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.4.\u0026#8211; La declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Siciliana n. 6 del 2023, d\u0026#8217;altra parte, non sortisce l\u0026#8217;effetto \u0026#8211; paventato dalla Regione Siciliana nel proprio atto di costituzione \u0026#8211; di impedire lo svolgimento nel breve termine delle elezioni degli organi degli enti di area vasta siciliani.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; in quanto, \u003cem\u003emedio tempore\u003c/em\u003e, il legislatore regionale ha nuovamente regolato la materia con la legge reg. Siciliana n. 24 del 2024. Tale legge regionale, non oggetto di censure nel presente giudizio, ha ancora una volta modificato gli artt. 6, commi 1 e 2, 14-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 7, e 51, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 15 del 2015, disponendo che l\u0026#8217;elezione dei Presidenti dei liberi consorzi comunali (e, di conseguenza, dei Consigli dei liberi consorzi comunali, \u003cem\u003eex \u003c/em\u003eart. 7-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 6, della legge reg. Siciliana n. 15 del 2015) si svolga in una domenica compresa tra l\u0026#8217;1 e il 31 dicembre 2024, e che nella stessa data abbiano luogo le elezioni dei consigli metropolitani. Elezioni che risultano essere state effettivamente indette per il giorno 15 dicembre 2024 con il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 551 del 2024, depositato innanzi a questa Corte dalla Regione stessa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; La restante disposizione della legge regionale impugnata, riguardante la sua entrata in vigore (art. 2), resta priva di autonoma portata normativa. Pertanto, la declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale deve estendersi all\u0026#8217;intero testo della legge regionale (sentenze n. 168 del 2024, n. 31 del 2021, n. 228 del 2018 e n. 217 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003el\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della legge della Regione Siciliana 5 luglio 2023, n. 6 (Disposizioni transitorie sulle elezioni degli organi degli enti di area vasta).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFrancesco VIGAN\u0026#210;, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 31 ottobre 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eAllegato:\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eordinanza letta all\u0027udienza del 15 ottobre 2024\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eORDINANZA\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e gli atti relativi al giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 1 della legge della Regione Siciliana 5 luglio 2023, n. 6 (Disposizioni transitorie sulle elezioni degli organi degli enti di area vasta), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione prima, con ordinanza del 14 febbraio 2024 (reg. ord. n. 51 del 2024).\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003eRilevato\u003c/em\u003e che, con atto depositato l\u00278 aprile 2024, nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#232; intervenuto F.M. D.\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato\u003c/em\u003e che F.M. D. ha dedotto di essere intervenuto nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e in data 22 marzo 2024, e dunque in data successiva al promovimento dell\u0027incidente di costituzionalit\u0026#224; e alla sospensione del giudizio \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003estesso, sicch\u0026#233; non pu\u0026#242; ritenersi che egli abbia acquisito la qualit\u0026#224; di parte in tale giudizio, qualit\u0026#224; che lo legittimerebbe alla partecipazione al giudizio costituzionale (sentenze n. 228 del 2022, punto 3.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, e n. 171 del 2022, punto 2 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e);\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche non sono pertinenti gli argomenti svolti in udienza dall\u0027interveniente relativi alla posizione del soggetto rimasto contumace nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e il quale \u0026#232; certamente gi\u0026#224; parte in quel giudizio;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche neppure \u0026#232; conferente il riferimento al giudizio per regolamento preventivo di giurisdizione, che non determina necessariamente la sospensione del giudizio principale, rendendo cos\u0026#236; possibile l\u0027eventuale acquisizione in esso della qualit\u0026#224; di parte interveniente;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, dunque, alla posizione di F.M. D. devono applicarsi i principi che regolano l\u0027intervento nel giudizio in via incidentale di soggetti diversi dalle parti del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, secondo tali principi, l\u0027intervento di soggetti estranei al giudizio principale \u0026#232; ammissibile soltanto quando si tratti di terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (art. 4, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale) (\u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e, ordinanze allegate alle sentenze n. 39 e n. 22 del 2024 e n. 206 del 2019), dovendosi ovviamente intendere per \"giudizio\" il giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, e non il giudizio incidentale di legittimit\u0026#224; costituzionale;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e si controverte della legittimit\u0026#224; di plurimi decreti del Presidente della Regione Siciliana, di nomina o proroga del Commissario per il libero Consorzio comunale di Enna: \u003cem\u003ethema disputandum\u003c/em\u003e rispetto al quale non si configura un interesse \"immediato e diretto\" in capo a F.M. D., il quale peraltro \u0026#232; iscritto nelle liste elettorali di Aci Castello, Comune appartenente all\u0027ambito territoriale della Citt\u0026#224; metropolitana di Catania e non del libero Consorzio comunale di Enna;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche neppure \u0026#232; sufficiente a legittimare l\u0027intervento di F.M. D. la qualit\u0026#224; di cittadino iscritto nelle liste elettorali siciliane, come tale \u0026#171;interessato alla conformazione delle strutture istituzionali in cui si esprime il circuito della rappresentanza e della responsabilit\u0026#224; politica in tutti i livelli di governo, a partire da quello locale\u0026#187;, posto che tale \u003cem\u003estatus\u003c/em\u003e non \u0026#232; differente rispetto a quello di tutti gli altri cittadini elettori siciliani;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche non possono trarsi elementi di segno contrario dalla sentenza n. 1 del 2014 di questa Corte, richiamata da F.M. D., atteso che, in tale pronuncia, il carattere fondamentale del diritto di voto e l\u0027esigenza di riconoscere il sindacato di questa Corte anche sulle leggi in materia elettorale, s\u0026#236; da evitare di creare \u0026#171;una zona franca nel sistema di giustizia costituzionale\u0026#187;, sono richiamati al fine di valutare la rilevanza di questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale formulate dal giudice rimettente su leggi siffatte, e non gi\u0026#224; l\u0027ammissibilit\u0026#224; dell\u0027intervento innanzi a questa Corte di soggetti terzi, i quali non potrebbero comunque introdurre autonome questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale n\u0026#233; ampliare il perimetro di quelle sollevate dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche neppure fonda la legittimazione di F.M. D. l\u0027avere instaurato, con ricorso di accertamento del proprio diritto di partecipare alla costituzione dell\u0027organo di vertice della Citt\u0026#224; metropolitana di Catania, il giudizio nell\u0027ambito del quale sono state sollevate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale definite da questa Corte con la sentenza n. 240 del 2021, e l\u0027essere quindi interessato \u0026#171;a far definire l\u0027efficacia\u0026#187; di tale pronuncia, non essendo detto interesse in alcun modo riconducibile alla citata previsione dell\u0027art. 4, comma 3, delle Norme integrative;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche inconferenti appaiono altres\u0026#236; i richiami di F.M. D. alla sentenza n. 294 del 2011, che non contiene alcuna statuizione in contrasto con la costante giurisprudenza di questa Corte, oggi recepita dal gi\u0026#224; citato art. 4, comma 3, delle Norme integrative, sull\u0027ammissibilit\u0026#224; dell\u0027intervento di terzi nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, parimenti inconferente risulta, infine, il riferimento alla sentenza della Corte europea dei diritti dell\u0027uomo 23 giugno 1993, Ruiz-Mateos contro Spagna, che concerne unicamente i diritti processuali, nel giudizio incidentale di legittimit\u0026#224; costituzionale, di soggetti che siano al tempo stesso parti del giudizio principale;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, in conclusione, l\u0027intervento di F.M. D. deve essere dichiarato inammissibile.\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003ela corte costituzionale\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003einammissibile l\u0027intervento in giudizio di F.M. D.\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Augusto Antonio Barbera, Presidente\r\n\u003c/p\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20241031103737.pdf","oggetto":"Comuni, Province e Citt\u0026#224; metropolitane - Liberi consorzi comunali e citt\u0026#224; metropolitane - Norme della Regione Siciliana - Disposizioni transitorie sulle elezioni degli organi degli enti di area vasta - Modifiche alla l. reg.le n. 15 del 2015 - Previsione che, nelle more dell\u0026#8217;approvazione della legge nazionale di riforma degli enti di area vasta, la data di elezione del Presidente del libero consorzio comunale e del consiglio metropolitano \u0026#232; fissata dal Presidente della Regione entro centoventi giorni dalla data di svolgimento delle elezioni degli organi degli enti locali nel turno elettorale ordinario da svolgersi nell\u0027anno 2024 - Proroga sino al 31 dicembre 2024 delle funzioni dei commissari straordinari.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46394","titoletto":"Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Ius superveniens modificativo o abrogativo della norma censurata - Applicazione del principio tempus regit actum - Perdurante rilevanza della questione avente ad oggetto un atto amministrativo adottato sulla base della disposizione abrogata - Possibile restituzione degli atti al rimettente - Esclusione. (Classif. 111011).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eQuando le norme censurate costituiscono il fondamento di provvedimenti amministrativi impugnati innanzi al giudice amministrativo, lo \u003cem\u003eius superveniens\u003c/em\u003e non impone la restituzione degli atti al rimettente, poiché è ininfluente nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, ove si discute della legittimità di provvedimenti amministrativi da valutare in base al principio \u003cem\u003etempus regit actum\u003c/em\u003e, e dunque con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della loro adozione. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 227/2021 - mass. 44391; S. 170/2019 - mass. 40707; S. 7/2019 - mass. 40304; S. 240/2018 - mass. 40598; S. 245/2016 - mass. 39111\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, non vanno restituiti gli atti al giudice rimettente perché rivaluti la rilevanza delle questioni aventi ad oggetto la legge reg. Siciliana n. 6 del 2023, che differisce ulteriormente le elezioni dei Presidenti dei liberi consorzi comunali e dei consigli metropolitani siciliani, e che è alla base del decreto del Presidente della Regione Siciliana impugnato nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, perché la citata legge regionale è stata poi abrogata. È evidente che la legittimità del decreto impugnato dovrà essere valutata, nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, sulla base della legge vigente al momento della sua adozione, senza che rilevi la sua successiva abrogazione).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46395","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"05/07/2023","data_nir":"2023-07-05","numero":"6","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46395","titoletto":"Comuni, province e città metropolitane - Liberi consorzi comunali e città metropolitane - Norme della Regione Siciliana - Disposizioni transitorie sulle elezioni degli organi degli enti di area vasta - Ulteriore proroga al 31 dicembre 2024 delle funzioni dei commissari straordinari, nelle more dell\u0027approvazione della legge nazionale di riforma degli enti di area vasta - Violazione dell\u0027autonomia costituzionalmente attribuita agli enti suddetti - Illegittimità costituzionale. (Classif. 050007).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione degli artt. 5 e 114 Cost., la legge reg. Siciliana n. 6 del 2023, che differisce ulteriormente le elezioni dei Presidenti dei liberi consorzi comunali e dei Consigli metropolitani a una data fissata con d.P.reg. Siciliana e contestualmente proroga al 31 dicembre 2024 il termine della gestione commissariale delle funzioni dei Presidenti dei liberi consorzi comunali. La disposizione censurata dal TAR Sicilia, sez. prima – che ha riguardato il solo art. 1, per cui il seguente, relativo all’entrata in vigore, resta privo di autonoma portata normativa, e al quale pertanto deve estendersi la declaratoria di illegittimità costituzionale – segue ad altri sedici precedenti rinvii delle elezioni degli enti di area vasta siciliana. In tal modo, l’assetto istituzionale di tali enti è rimasto sostanzialmente inattuato, in contrasto con i parametri evocati, che impongono l’istituzione dei liberi consorzi comunali (enti che tengono luogo, nella Regione, delle soppresse circoscrizioni provinciali) e delle città metropolitane. L’ulteriore rinvio delle elezioni, nelle more dell’approvazione della legge nazionale di riforma degli enti di area vasta, ha aggiunto un ennesimo anello alla catena di rinvii, frapponendo un perdurante ostacolo alla costituzione degli organi elettivi dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane e prorogando contestualmente il commissariamento delle funzioni dei Presidenti dei liberi consorzi. Né la declaratoria di illegittimità costituzionale sortisce l’effetto di impedire lo svolgimento nel breve termine delle elezioni degli organi degli enti di area vasta siciliani; ciò in quanto, \u003cem\u003emedio tempore\u003c/em\u003e, il legislatore regionale ha nuovamente regolato la materia con la legge reg. Siciliana n. 24 del 2024, prevedendo che le elezioni siano effettivamente indette per il giorno 15 dicembre 2024. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 136/2023 - mass. 45624; S. 168/2018 - mass. 40129\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46394","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"05/07/2023","data_nir":"2023-07-05","numero":"6","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"114","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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